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C-355/2013

C-355/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-08-19 · Italiano CH

Riconoscimento di apolidia

Sachverhalt

A. A._______ (in seguito A._______), è nata in India ... da genitori rifugiati tibetani emigrati in India nel 1959, ed è stata posta a beneficio di una carta d'identità indiana, rinnovabile annualmente ("Identity Certificate"). B. Il 24 luglio 2010, l'interessata ha contratto matrimonio civile - in India - con B._______, cittadino svizzero, nato il ..., ed in seguito è giunta in Svizzera, dove ha ottenuto un permesso di soggiorno tipo B. C. Il 25 agosto 2011, l'interessata ha presentato all'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) una domanda tendente al rilascio di un documento di viaggio per stranieri. Essa è stata rifiutata dall'autorità competente con decisione del 27 settembre seguente. D. Con scritto del 7 febbraio 2012, A._______ ha comunicato all'UFM di avere interpellato l'Ambasciata indiana a Berna al fine di ottenere i documenti di viaggio richiesti. Le autorità competenti hanno però respinto la domanda a motivo che l'interessata, senza cittadinanza, non risiedeva più in territorio indiano ma, dal luglio del 2010, in territorio svizzero. E. In risposta allo scritto dell'interessata, il 5 marzo seguente, l'UFM ha invitato A._______ a rivolgersi alle autorità cinesi al fine di conoscere se essa possedeva la cittadinanza indiana oppure se, e a quali condizioni, poteva essere acquisita. L'autorità di prime cure ha comunicato al contempo la facoltà di inoltrare una richiesta scritta alle autorità elvetiche al fine di ottenere il riconoscimento dello statuto di apolide. F. Conseguentemente, il 12 aprile 2012 A._______ si è rivolta all'UFM chiedendo il riconoscimento dello statuto di apolide, sottolineando di essere figlia di rifugiati tibetani, giunti in India nel 1959, di non aver la cittadinanza indiana ma di essere stata ammessa quale rifugiata su territorio indiano e posta a beneficio di una carte d'identità ("Identity Certificate"), rinnovabile annualmente. Ritenute soddisfatte le condizioni formali per entrare nel merito dell'istanza, con decisione del 21 dicembre 2012, l'UFM ha respinto la domanda di riconoscimento dello statuto di apolide. L'autorità di prime cure, riprendendo la giurisprudenza in merito, ha rilevato che è considerato apolide colui che, senza intervento da parte sua, sia stato privato delle sua nazionalità e non abbia alcuna possibilità di riacquisirla. Con riferimento al caso in esame e sulla base della giurisprudenza, l'autorità di prima istanza ha sottolineato che i discendenti di persone di etnia tibetana, fuggiti dalla Cina ed in esilio in Nepal o in India, devono essere considerati quali cittadini di nazionalità cinese. L'autorità di prime cure ha aggiunto inoltre che ai sensi della legislazione cinese (legge sulla cittadinanza del 10 settembre 1980), una persona nata all'estero ha la cittadinanza cinese se almeno uno dei genitori è cinese. Ne discenderebbe dunque che l'interessata, non avendo ottenuto la nazionalità indiana, ed essendo nata da genitori cinesi, è considerata - e può richiedere ai sensi della legislazione cinese - tale nazionalità. G. Con ricorso del 23 gennaio 2013, A._______ ha postulato l'annullamento della decisione dell'autorità di prima istanza e l'accoglimento della sua domanda volta al riconoscimento dello statuto di apolide. A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente ha allegato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, "è impossibile per un rifugiato tibetano di seconda generazione ottenere la documentazione necessaria per effettuare la richiesta del passaporto cinese". A suo dire inoltre, "decisivo per l'ottenimento dello statuto di apolide, non sono tanto le disposizioni legali vigenti in uno Stato affinché quest'ultimo la consideri propria cittadina, ma bensì la possibilità concreta e reale di ottenere la cittadinanza di tale Stato" (cfr. ricorso, pag. 4). In conclusione A._______ ha rilevato che "i requisiti per ottenere lo statuto di apolide devono essere verificati nel caso concreto e non è possibile semplicemente fare riferimento ad una norma di diritto estero, non applicabile in Svizzera, per legittimare il diniego della richiesta" (cfr. ricorso , pag. 5). H. Con osservazioni del 5 marzo 2013, l'UFM si è riconfermato nelle proprie conclusioni di fatto e di diritto, rilevando che l'atto ricorsuale non contiene fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della propria posizione.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di riconoscimento dello statuto di apolide, rese dall'UFM (cfr. art. 33 lett. d LTAF) possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), il quale statuisce nella presente fattispecie quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale.

E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 PA).

E. 1.4 La ricorrente è destinataria della decisione impugnata. Essa ha pertanto il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessuno caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2; DTAF 2011/43 consid. 6.1).

E. 3 Conformemente all'art. 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40), entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972, il termine apolide indica una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino nell'applicazione della sua legislazione. Lo scopo principale della citata Convenzione consiste nell'aiutare le persone che si trovano in una situazione di bisogno. Essa prevede per chi lo desidera di beneficiare di tale statuto, più favorevole, sotto certi punti di vista, di altri statuti per stranieri (in particolare in materia di assistenza).

E. 3.1 La questione di sapere se il termine apolide concerne unicamente le persone che sono state private della loro nazionalità senza alcun intervento da parte loro o anche quelle che hanno abbandonato volontariamente la loro nazionalità originaria oppure rifiutano, senza ragione valida, di intraprendere i passi necessari per ricuperarla, non è regolata dalla Convenzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1/2008 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

E. 3.2 Le autorità amministrative svizzere non riconoscono, di principio, l'apolidia nei confronti di persone che hanno abbandonato volontariamente la propria nazionalità. Tale è il caso, ad esempio, allorquando una persona introduce una procedura d'asilo senza probabilità di successo al fine di beneficiare dello statuto privilegiato di apolide. In effetti l'abbandono della propria nazionalità per ragioni di convenienza personali o per approfittare dei vantaggi garantiti dal riconoscimento dello statuto di apolide è ritenuto un comportamento abusivo e disattende le finalità perseguite dalla comunità internazionale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.78/2000 del 23 maggio 2000, consid. 2b; cfr. anche Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Dott. Basilea 1987, pag. 130/131). Alla luce dei detti principi, il Tribunale federale ha interpretato l'art. 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi nel senso che è considerata quale apolide la persona che, senza intervento da parte sua, è stata privata della sua nazionalità e non ha alcuna possibilità di riacquistarla. Secondo tale giurisprudenza, la Convenzione non è applicabile alle persone che abbandonano volontariamente la loro nazionalità o rifiutano, senza pertinenti motivi, di riacquisirla, nonostante ne abbiano la possibilità, segnatamente allo scopo di ottenere lo statuto di apolide (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_763/2008 del 26 marzo 2009 consid. 3.2 e ulteriori riferimenti ivi citati).

E. 4 Di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale principio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a). In particolare, incombe alla parte ricorrente di fornire le prove pertinenti a sostegno della propria causa o nel caso in cui non si possa ragionevolmente esigere dalle autorità di raccoglierle in virtù della regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). In mancanza di collaborazione, sarà la parte ricorrente a doverne subire le conseguenze (cfr. DTF 130 II 482, consid. 3.2; 126 II 97, consid 2e; 125 V 193, consid. 2).

E. 5 La ricorrente ha sottolineato il proprio statuto di apolide. In proposito l'interessata ha allegato di essere nata in India da genitori di etnia tibetana, che lasciarono la Cina in qualità di profughi nel 1959, e di non aver ottenuto la cittadinanza indiana bensì unicamente, quale rifugiata tibetana, una carta di identità ("Identity Certifcate") rinnovabile annualmente. A._______ ha quindi sottolineato che a seguito del matrimonio con B._______, cittadino svizzero, e il conseguente trasferimento in Svizzera, l'India non ammette più la richiesta di riconoscimento di nazionalità indiana, mentre in Svizzera non vi sono ancora le condizioni per ottenere la cittadinanza svizzera.

E. 6.1 La legislazione indiana sulla concessione della cittadinanza (Citizenship Act, 1955, No.57 of 1995), revisionata più volte l'ultima nel 2003, prevede che le persone nate in India tra il 26 gennaio 1950 e il 1° luglio 1987 sono considerate cittadine indiane dalla nascita (cfr. Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., The Citizenship Act, 1955 [57 of 1955] as amended by The Citizenship (Amendment) Act, 2003 [6 of 2004], along with The Citizenship Rules, 1956, The Citizenship [Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards] Rules, Bare Act with Short Notes, 2004, http://www.unhcr.org/refworld/docid/410520784.html, con-sultato il 31 maggio 2013). D'altra parte per ottenere formalmente la naturalizzazione indiana, il richiedente deve aver risieduto in India (legalmente), durante i 12 mesi che precedono tale richiesta, nonché almeno 11 mesi precedenti tale lasso di tempo di 12 mesi (cfr. Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., The Citizenship Act, 1955 [57 of 1955] as amended by The Citizenship (Amendment) Act, 2003 [6 of 2004], along with The Citizenship Rules, 1956, The Citizenship [Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards] Rules, Bare Act with Short Notes, 2004, http://www.unhcr.org/refworld/docid/410520784.html consul-tato il 31 maggio 2013). In concreto, informazioni raccolte dai servizi migratori canadesi presso un professore di diritto specializzato nella legge indiana, l'ottenimento della cittadinanza indiana da parte di rifugiati tibetani resta ciononostante molto rara. In particolare, oltre alle condizioni sopra menzionate, un recente rapporto dell'UFM indica la necessità dell'ottenimento di un "no objection certificate" rilasciato dall'amministrazione della comunità tibetana in India (documento interno dell'UFM "Focus: The Tibetan Commnuity in India" del 27 maggio 2013). Ciò detto, in applicazione della legislazione menzionata, l'High Court of Dehli ha riconosciuto - nel dicembre 2010 - la cittadinanza indiana a una giovane donna nata nel 1986 in India da genitori tibetani (cfr. The Indian Express, Citizen Namgyal, del 27 gennaio 2011, http://www.indianexpress.com/news/citizen-namgyal/742388/ consultato il 31 maggio 2013); tuttavia ad oggi, sebbene numerose altre richieste siano pervenute alle autorità indiane, non si conoscono altre procedure terminate con la naturalizzazione di persone originarie del Tibet e residenti in India (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, India: informazione sulla sentenza del 22 dicembre 2010 della Haute Cour de Delhi (Delhi High Court), del 14 aprile 2012,http://www.unhcr.org/refworld/docid/4fc4af350.html consultato il 31 maggio 2013).

E. 6.2 Alla ricorrente, all'epoca rifugiata tibetana in India ed ora, residente in Svizzera, apparentemente non può essere riconosciuta la nazionalità indiana.

E. 7 7.1 La ricorrente appartiene all'etnia tibetana. L'appartenenza del Tibet alla Repubblica popolare cinese rimane controversa. Infatti siccome il Tibet quale Paese autonomo e indipendente non esiste, alla luce dell'annessione di questo da parte della Cina, resta da determinare quale nazionalità hanno le persone originarie di questa regione e i loro discendenti. Se da una parte il governo tibetano in esilio ritiene che il Tibet sia occupato illegalmente dalla Cina negli anni 1949/50, al contrario la Cina ritiene che si tratti di un puro conflitto interno nella misura in cui la regione appartiene alla Cina da centinaia di anni. Su questa problematica, la Svizzera ha già avuto modo, come numerosi altri Paesi della comunità internazionale, di riconoscere e considerare il Tibet quale regione autonoma (Provincia) che appartiene però integralmente alla Repubblica popolare cinese (cfr. decisione della Commissione degli affari esteri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 7 settembre 2004 in merito alla petizione "Schweizer Tibet-Organisationen", citata nella decisione della Commissione di ricorso in materia di asilo del 13 dicembre 2005 (CRA) (in GICRA 2006 nr. 1 consid. 4.4). Come già considerato correttamente dall'UFM, i cittadini originari della regione del Tibet come pure i loro discendenti, devono essere considerati cittadini cinesi alla luce della legge relativa alla cittadinanza della Repubblica popolare cinese del 10 settembre 1980 ("Nationality Law of the People's Republic of China", www.china.org.cn/english/LivinginChina/184710.htm; in seguito legge sulla cittadinanza). La CRA si è inoltre già chinata sulla questione della nazionalità di tibetani in esilio, concludendo che anche questi possono essere considerati cittadini cinesi. Infatti, secondo la legge sulla cittadinanza cinese, una persona nata all'estero ha la cittadinanza cinese se almeno uno dei genitori è cinese; se invece una persona, di cui uno o entrambi i genitori risiedono all'estero acquista per nascita un'altra cittadinanza, non avrà la cittadinanza cinese, in quanto la legge cinese vieta la doppia nazionalità (sentenza della CRA del 30 novembre 2004, in GICRA 2005/1; cfr. anche sentenza TAF C-1048/2006 del 21 luglio 2010, consid. 5).

E. 7.2 Come già rilevato in precedenza, dagli atti di causa emerge che la ricorrente è nata in India, da genitori di etnia tibetana, che lasciarono la Cina in qualità di profughi nel 1959. Tuttavia dall'istruttoria non risulta che essa abbia posseduto la cittadinanza indiana o un'altra cittadinanza, e pertanto, a fronte di quanto sopra, essa deve essere considerata cittadina cinese.

E. 8 Ne consegue dunque che la documentazione prodotta in sede di ricorso e le argomentazioni addotte non sono sufficienti al fine di potere ritenere la ricorrente quale persona priva di nazionalità e riconoscerle lo statuto di apolide. L'appartenenza al popolo tibetano, come visto non significa che l'interessata non abbia alcuna nazionalità, ma come stabilito dalla giurisprudenza, le persone originarie del Tibet devono essere considerate cittadine cinesi.

E. 9 Ne discende che l'UFM con del 21 dicembre 2012 non ha violato il diritto federale, né abusato nel suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo sulla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 1000.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato il 31 gennaio 2013.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Att giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. N 563 783; incarti di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-355/2013 Sentenza del 19 agosto 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, ..., patrocinata dall'avv. Enrico Bonfanti, Studio legale e notarile, via Gian Battista Pioda 1, Casella Postale 543, 6600 Muralto, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.. Oggetto Rifiuto del riconoscimento dello statuto di apolide. Fatti: A. A._______ (in seguito A._______), è nata in India ... da genitori rifugiati tibetani emigrati in India nel 1959, ed è stata posta a beneficio di una carta d'identità indiana, rinnovabile annualmente ("Identity Certificate"). B. Il 24 luglio 2010, l'interessata ha contratto matrimonio civile - in India - con B._______, cittadino svizzero, nato il ..., ed in seguito è giunta in Svizzera, dove ha ottenuto un permesso di soggiorno tipo B. C. Il 25 agosto 2011, l'interessata ha presentato all'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) una domanda tendente al rilascio di un documento di viaggio per stranieri. Essa è stata rifiutata dall'autorità competente con decisione del 27 settembre seguente. D. Con scritto del 7 febbraio 2012, A._______ ha comunicato all'UFM di avere interpellato l'Ambasciata indiana a Berna al fine di ottenere i documenti di viaggio richiesti. Le autorità competenti hanno però respinto la domanda a motivo che l'interessata, senza cittadinanza, non risiedeva più in territorio indiano ma, dal luglio del 2010, in territorio svizzero. E. In risposta allo scritto dell'interessata, il 5 marzo seguente, l'UFM ha invitato A._______ a rivolgersi alle autorità cinesi al fine di conoscere se essa possedeva la cittadinanza indiana oppure se, e a quali condizioni, poteva essere acquisita. L'autorità di prime cure ha comunicato al contempo la facoltà di inoltrare una richiesta scritta alle autorità elvetiche al fine di ottenere il riconoscimento dello statuto di apolide. F. Conseguentemente, il 12 aprile 2012 A._______ si è rivolta all'UFM chiedendo il riconoscimento dello statuto di apolide, sottolineando di essere figlia di rifugiati tibetani, giunti in India nel 1959, di non aver la cittadinanza indiana ma di essere stata ammessa quale rifugiata su territorio indiano e posta a beneficio di una carte d'identità ("Identity Certificate"), rinnovabile annualmente. Ritenute soddisfatte le condizioni formali per entrare nel merito dell'istanza, con decisione del 21 dicembre 2012, l'UFM ha respinto la domanda di riconoscimento dello statuto di apolide. L'autorità di prime cure, riprendendo la giurisprudenza in merito, ha rilevato che è considerato apolide colui che, senza intervento da parte sua, sia stato privato delle sua nazionalità e non abbia alcuna possibilità di riacquisirla. Con riferimento al caso in esame e sulla base della giurisprudenza, l'autorità di prima istanza ha sottolineato che i discendenti di persone di etnia tibetana, fuggiti dalla Cina ed in esilio in Nepal o in India, devono essere considerati quali cittadini di nazionalità cinese. L'autorità di prime cure ha aggiunto inoltre che ai sensi della legislazione cinese (legge sulla cittadinanza del 10 settembre 1980), una persona nata all'estero ha la cittadinanza cinese se almeno uno dei genitori è cinese. Ne discenderebbe dunque che l'interessata, non avendo ottenuto la nazionalità indiana, ed essendo nata da genitori cinesi, è considerata - e può richiedere ai sensi della legislazione cinese - tale nazionalità. G. Con ricorso del 23 gennaio 2013, A._______ ha postulato l'annullamento della decisione dell'autorità di prima istanza e l'accoglimento della sua domanda volta al riconoscimento dello statuto di apolide. A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente ha allegato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, "è impossibile per un rifugiato tibetano di seconda generazione ottenere la documentazione necessaria per effettuare la richiesta del passaporto cinese". A suo dire inoltre, "decisivo per l'ottenimento dello statuto di apolide, non sono tanto le disposizioni legali vigenti in uno Stato affinché quest'ultimo la consideri propria cittadina, ma bensì la possibilità concreta e reale di ottenere la cittadinanza di tale Stato" (cfr. ricorso, pag. 4). In conclusione A._______ ha rilevato che "i requisiti per ottenere lo statuto di apolide devono essere verificati nel caso concreto e non è possibile semplicemente fare riferimento ad una norma di diritto estero, non applicabile in Svizzera, per legittimare il diniego della richiesta" (cfr. ricorso , pag. 5). H. Con osservazioni del 5 marzo 2013, l'UFM si è riconfermato nelle proprie conclusioni di fatto e di diritto, rilevando che l'atto ricorsuale non contiene fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della propria posizione. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di riconoscimento dello statuto di apolide, rese dall'UFM (cfr. art. 33 lett. d LTAF) possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), il quale statuisce nella presente fattispecie quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 PA). 1.4 La ricorrente è destinataria della decisione impugnata. Essa ha pertanto il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessuno caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2; DTAF 2011/43 consid. 6.1).

3. Conformemente all'art. 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40), entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972, il termine apolide indica una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino nell'applicazione della sua legislazione. Lo scopo principale della citata Convenzione consiste nell'aiutare le persone che si trovano in una situazione di bisogno. Essa prevede per chi lo desidera di beneficiare di tale statuto, più favorevole, sotto certi punti di vista, di altri statuti per stranieri (in particolare in materia di assistenza). 3.1 La questione di sapere se il termine apolide concerne unicamente le persone che sono state private della loro nazionalità senza alcun intervento da parte loro o anche quelle che hanno abbandonato volontariamente la loro nazionalità originaria oppure rifiutano, senza ragione valida, di intraprendere i passi necessari per ricuperarla, non è regolata dalla Convenzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1/2008 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1). 3.2 Le autorità amministrative svizzere non riconoscono, di principio, l'apolidia nei confronti di persone che hanno abbandonato volontariamente la propria nazionalità. Tale è il caso, ad esempio, allorquando una persona introduce una procedura d'asilo senza probabilità di successo al fine di beneficiare dello statuto privilegiato di apolide. In effetti l'abbandono della propria nazionalità per ragioni di convenienza personali o per approfittare dei vantaggi garantiti dal riconoscimento dello statuto di apolide è ritenuto un comportamento abusivo e disattende le finalità perseguite dalla comunità internazionale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.78/2000 del 23 maggio 2000, consid. 2b; cfr. anche Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Dott. Basilea 1987, pag. 130/131). Alla luce dei detti principi, il Tribunale federale ha interpretato l'art. 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi nel senso che è considerata quale apolide la persona che, senza intervento da parte sua, è stata privata della sua nazionalità e non ha alcuna possibilità di riacquistarla. Secondo tale giurisprudenza, la Convenzione non è applicabile alle persone che abbandonano volontariamente la loro nazionalità o rifiutano, senza pertinenti motivi, di riacquisirla, nonostante ne abbiano la possibilità, segnatamente allo scopo di ottenere lo statuto di apolide (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_763/2008 del 26 marzo 2009 consid. 3.2 e ulteriori riferimenti ivi citati).

4. Di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale principio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a). In particolare, incombe alla parte ricorrente di fornire le prove pertinenti a sostegno della propria causa o nel caso in cui non si possa ragionevolmente esigere dalle autorità di raccoglierle in virtù della regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). In mancanza di collaborazione, sarà la parte ricorrente a doverne subire le conseguenze (cfr. DTF 130 II 482, consid. 3.2; 126 II 97, consid 2e; 125 V 193, consid. 2).

5. La ricorrente ha sottolineato il proprio statuto di apolide. In proposito l'interessata ha allegato di essere nata in India da genitori di etnia tibetana, che lasciarono la Cina in qualità di profughi nel 1959, e di non aver ottenuto la cittadinanza indiana bensì unicamente, quale rifugiata tibetana, una carta di identità ("Identity Certifcate") rinnovabile annualmente. A._______ ha quindi sottolineato che a seguito del matrimonio con B._______, cittadino svizzero, e il conseguente trasferimento in Svizzera, l'India non ammette più la richiesta di riconoscimento di nazionalità indiana, mentre in Svizzera non vi sono ancora le condizioni per ottenere la cittadinanza svizzera. 6. 6.1 La legislazione indiana sulla concessione della cittadinanza (Citizenship Act, 1955, No.57 of 1995), revisionata più volte l'ultima nel 2003, prevede che le persone nate in India tra il 26 gennaio 1950 e il 1° luglio 1987 sono considerate cittadine indiane dalla nascita (cfr. Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., The Citizenship Act, 1955 [57 of 1955] as amended by The Citizenship (Amendment) Act, 2003 [6 of 2004], along with The Citizenship Rules, 1956, The Citizenship [Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards] Rules, Bare Act with Short Notes, 2004, http://www.unhcr.org/refworld/docid/410520784.html, con-sultato il 31 maggio 2013). D'altra parte per ottenere formalmente la naturalizzazione indiana, il richiedente deve aver risieduto in India (legalmente), durante i 12 mesi che precedono tale richiesta, nonché almeno 11 mesi precedenti tale lasso di tempo di 12 mesi (cfr. Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., The Citizenship Act, 1955 [57 of 1955] as amended by The Citizenship (Amendment) Act, 2003 [6 of 2004], along with The Citizenship Rules, 1956, The Citizenship [Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards] Rules, Bare Act with Short Notes, 2004, http://www.unhcr.org/refworld/docid/410520784.html consul-tato il 31 maggio 2013). In concreto, informazioni raccolte dai servizi migratori canadesi presso un professore di diritto specializzato nella legge indiana, l'ottenimento della cittadinanza indiana da parte di rifugiati tibetani resta ciononostante molto rara. In particolare, oltre alle condizioni sopra menzionate, un recente rapporto dell'UFM indica la necessità dell'ottenimento di un "no objection certificate" rilasciato dall'amministrazione della comunità tibetana in India (documento interno dell'UFM "Focus: The Tibetan Commnuity in India" del 27 maggio 2013). Ciò detto, in applicazione della legislazione menzionata, l'High Court of Dehli ha riconosciuto - nel dicembre 2010 - la cittadinanza indiana a una giovane donna nata nel 1986 in India da genitori tibetani (cfr. The Indian Express, Citizen Namgyal, del 27 gennaio 2011, http://www.indianexpress.com/news/citizen-namgyal/742388/ consultato il 31 maggio 2013); tuttavia ad oggi, sebbene numerose altre richieste siano pervenute alle autorità indiane, non si conoscono altre procedure terminate con la naturalizzazione di persone originarie del Tibet e residenti in India (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, India: informazione sulla sentenza del 22 dicembre 2010 della Haute Cour de Delhi (Delhi High Court), del 14 aprile 2012,http://www.unhcr.org/refworld/docid/4fc4af350.html consultato il 31 maggio 2013). 6.2 Alla ricorrente, all'epoca rifugiata tibetana in India ed ora, residente in Svizzera, apparentemente non può essere riconosciuta la nazionalità indiana.

7. 7.1 La ricorrente appartiene all'etnia tibetana. L'appartenenza del Tibet alla Repubblica popolare cinese rimane controversa. Infatti siccome il Tibet quale Paese autonomo e indipendente non esiste, alla luce dell'annessione di questo da parte della Cina, resta da determinare quale nazionalità hanno le persone originarie di questa regione e i loro discendenti. Se da una parte il governo tibetano in esilio ritiene che il Tibet sia occupato illegalmente dalla Cina negli anni 1949/50, al contrario la Cina ritiene che si tratti di un puro conflitto interno nella misura in cui la regione appartiene alla Cina da centinaia di anni. Su questa problematica, la Svizzera ha già avuto modo, come numerosi altri Paesi della comunità internazionale, di riconoscere e considerare il Tibet quale regione autonoma (Provincia) che appartiene però integralmente alla Repubblica popolare cinese (cfr. decisione della Commissione degli affari esteri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 7 settembre 2004 in merito alla petizione "Schweizer Tibet-Organisationen", citata nella decisione della Commissione di ricorso in materia di asilo del 13 dicembre 2005 (CRA) (in GICRA 2006 nr. 1 consid. 4.4). Come già considerato correttamente dall'UFM, i cittadini originari della regione del Tibet come pure i loro discendenti, devono essere considerati cittadini cinesi alla luce della legge relativa alla cittadinanza della Repubblica popolare cinese del 10 settembre 1980 ("Nationality Law of the People's Republic of China", www.china.org.cn/english/LivinginChina/184710.htm; in seguito legge sulla cittadinanza). La CRA si è inoltre già chinata sulla questione della nazionalità di tibetani in esilio, concludendo che anche questi possono essere considerati cittadini cinesi. Infatti, secondo la legge sulla cittadinanza cinese, una persona nata all'estero ha la cittadinanza cinese se almeno uno dei genitori è cinese; se invece una persona, di cui uno o entrambi i genitori risiedono all'estero acquista per nascita un'altra cittadinanza, non avrà la cittadinanza cinese, in quanto la legge cinese vieta la doppia nazionalità (sentenza della CRA del 30 novembre 2004, in GICRA 2005/1; cfr. anche sentenza TAF C-1048/2006 del 21 luglio 2010, consid. 5). 7.2 Come già rilevato in precedenza, dagli atti di causa emerge che la ricorrente è nata in India, da genitori di etnia tibetana, che lasciarono la Cina in qualità di profughi nel 1959. Tuttavia dall'istruttoria non risulta che essa abbia posseduto la cittadinanza indiana o un'altra cittadinanza, e pertanto, a fronte di quanto sopra, essa deve essere considerata cittadina cinese.

8. Ne consegue dunque che la documentazione prodotta in sede di ricorso e le argomentazioni addotte non sono sufficienti al fine di potere ritenere la ricorrente quale persona priva di nazionalità e riconoscerle lo statuto di apolide. L'appartenenza al popolo tibetano, come visto non significa che l'interessata non abbia alcuna nazionalità, ma come stabilito dalla giurisprudenza, le persone originarie del Tibet devono essere considerate cittadine cinesi.

9. Ne discende che l'UFM con del 21 dicembre 2012 non ha violato il diritto federale, né abusato nel suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo sulla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1000.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato il 31 gennaio 2013.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Att giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. N 563 783; incarti di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: