Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore
Sachverhalt
A. A._______ (di seguito, interessata, ricorrente, insorgente) ha annunciato, il 18 marzo 2020, alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino di occupare, dal 7 gennaio 2020, quale datrice di lavoro indipendente, una lavoratrice salariata (doc. TAF 9 allegato 1 ["Affiliazione dei datori di lavoro"]). Nella dichiarazione dei salari per l'anno 2020 e per l'anno 2021, è poi stato indicato che l'interessata ha impiegato una dipendente dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021, alla quale ha corrisposto un salario di fr. 19'761.- nel 2020 e di fr. 11'330.- nel 2021 (doc. TAF 9 allegato 1 e allegato 2). B. B.a Con lettera raccomandata del 15 novembre 2023 (doc. TAF 9 allegato 3), la Fondazione istituto collettore LPP (di seguito, Fondazione, Istituto collettore), dopo avere constatato - su segnalazione della cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG - che l'interessata non era affiliata ad un istituto di previdenza in qualità di datrice di lavoro (doc. TAF 9 allegato 1 [lettera del 19 dicembre 2022]), ha invitato la medesima a trasmettere, entro il 24 gennaio 2024, la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione ad un istituto di previdenza a far tempo dal 1° gennaio 2021, con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa, con conseguente addebito delle spese. B.b Con decisione del 26 aprile 2024 (doc. TAF 9 allegato 8), la Fondazione ha deciso l'affiliazione d'ufficio dell'interessata alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, dalla dichiarazione dei salari per l'anno 2021 risultando che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la datrice di lavoro ha corrisposto alla propria dipendente un salario soggetto alla previdenza professionale. C. C.a Il 29 maggio 2024, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione del 26 aprile 2024 della Fondazione mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione impugnata nonché di accertare (e poi dichiarare) che non è tenuta ad affiliarsi alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021. La ricorrente ha segnalato di aver assunto alle proprie dipendenze, dal 7 gennaio 2020 al 31 maggio 2021, la figlia, alla quale ha corrisposto un salario mensile lordo di fr. 1'700.-, salario inferiore, a suo dire, al salario minimo, previsto dalla legge, soggetto ai contributi della previdenza professionale. Al termine del rapporto di lavoro, ha versato alla figlia un importo di fr. 2'830.-, a titolo di indennità per vacanze, ore di lavoro supplementare e rimborso spese, importo che è stato erroneamente dichiarato come salario (allegata la scheda "stipendio 2021"; doc. TAF 1). C.b Il 19 giugno 2024, l'insorgente ha versato il richiesto anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 5). C.c Nella risposta al ricorso del 28 agosto 2024 (doc. TAF 9), la Fondazione ha proposto la reiezione del ricorso. Secondo la dichiarazione dei salari per l'anno 2021, la dipendente ha percepito, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021 (doc. TAF 9 allegato 1), un salario di fr. 11'330.-, salario che riportato su un anno corrisponde ad un salario annuo di fr. 27'192.- ed è dunque soggetto ai contributi della previdenza professionale. Per conseguenza, a giusta ragione, è stata decisa l'affiliazione d'ufficio della ricorrente alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021. C.d Nella replica del 9 ottobre 2024 (doc. TAF 12), la ricorrente ha segnalato che "non ha ulteriori mezzi di prova e conferma integralmente quanto scritto nei precedenti scambi di allegati", atto di replica che è poi stato trasmesso alla Fondazione per conoscenza con provvedimento del 15 ottobre 2024 (doc. TAF 13).
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2).
E. 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF e l'art. 60 cpv. 2 lett. a e cpv. 2bis LPP (RS 831.40), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria.
E. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 50 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.
E. 2.1 Con il rimedio esperito, la ricorrente può far valere la violazione del diritto federale - che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il diritto pubblico internazionale - l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF).
E. 2.2 Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce in materia d'assicurazioni sociali secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (DTF 135 I 91 consid. 2.1; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2014/24 consid. 2.2 con rinvii).
E. 3 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). La Fondazione avendo deciso l'affiliazione dell'insorgente all'Istituto collettore stesso, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della LPP e dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2, RS 831.441.1) in vigore a tale data e fino alla pronuncia della decisione impugnata.
E. 4 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se la ricorrente debba, o meno, essere affiliata alla Fondazione Istituto collettore LPP a decorrere dal 1° gennaio 2021.
E. 5.1 I lavoratori che - come la figlia della ricorrente nata il (...) - hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore al salario annuo minimo stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 1 LPP in combinazione con l'art. 5 OPP 2 [dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fr. 21'510.-]), e che sono assicurati presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (art. 5 cpv. 1 LPP), sottostanno all'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 1 LPP).
E. 5.2 Questi lavoratori sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 24° anno di età (art. 7 cpv. 1 LPP). Di regola, è tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10; art. 7 cpv. 2 LPP). Le dichiarazioni salariali della cassa di compensazione sono vincolanti per l'Istituto collettore. Eventuali rettifiche alla dichiarazione salariale non devono essere presentate nell'ambito del procedimento di ricorso dinanzi al Tribunale federale amministrativo, ma direttamente presso la competente cassa di compensazione oppure nell'ambito del procedimento di ricorso contro le decisioni di detta autorità (sentenza del TAF C-70/2021 del 12 aprile 2023 consid. 3.1).
E. 5.3 Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP). In caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno, in particolare allorquando il rapporto di lavoro inizia o cessa durante l'anno civile come pure allorquando un lavoratore a tempo parziale non è impiegato presso un datore di lavoro per l'intero anno civile, il salario effettivamente percepito deve essere calcolato sulla base di un ipotetico salario annuo (Marc Hürzeler, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2020, ad art. 2 LPP n. 11 segg.).
E. 6.1 Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.
E. 6.2 Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare, fra gli altri, il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le supplenze (art. 7 lett. a OAVS).
E. 6.3 Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAVS, sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell'ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante. In virtù dell'art. 9 cpv. 2 OAVS, non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.
E. 6.4 Quanto all'indennità per vacanze non godute, la stessa può essere corrisposta solo dopo la cessazione del contratto di lavoro, poiché le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni finché dura il rapporto di lavoro. L'indennità per vacanze non godute consiste in un pagamento in denaro a titolo di compensazione per il riposo non usufruito e non ha alcun nesso causale diretto con la prestazione lavorativa. Pertanto, l'indennità per vacanze non godute non deve essere presa in considerazione nella determinazione dell'importo del salario assicurato ai sensi della LPP (sentenza del TF 9C_725/2016 del 18 maggio 2017 consid. 5.2).
E. 7.1.1 Giusta l'art. 11 cpv. 1 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. L'affiliazione ha effetto retroattivo (art. 11 cpv. 3 LPP).
E. 7.1.2 In virtù dell'art. 11 cpv. 4 LPP, la cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato. Detta autorità ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito a detto obbligo, di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato; se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo (art. 11 cpv. 5 e 6 LPP).
E. 7.2 L'art. 12 LPP regola, invece, la situazione esistente prima dell'affiliazione. I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza; queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore (art. 12 cpv. 1 LPP). Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d'assicurazione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato per legge all'istituto collettore per l'insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale [RS 831.434]).
E. 7.3 Da quanto esposto, discende che l'art. 11 LPP concerne il datore di lavoro che può ancora affiliarsi volontariamente oppure essere affiliato d'ufficio, in assenza d'affiliazione nel termine a tal fine impartito. Per contro, l'art. 12 LPP si applica allorquando l'evento assicurato (per esempio, vecchiaia, decesso, invalidità, divorzio) o la cessazione del rapporto di lavoro si sono verificati prima che il datore di lavoro sia affiliato a un istituto di previdenza. L'art. 12 LPP regola pertanto un'affiliazione d'ufficio privando il datore di lavoro della facoltà di concludere un'affiliazione volontaria retroattiva con un istituto di previdenza (cfr., sulla questione, DTF 130 V 256 consid. 4.3).
E. 7.4 La fattispecie in esame configura un caso d'applicazione dell'art. 12 LPP, l'affiliazione d'ufficio essendo intervenuta sulla base di tale norma (cfr. la decisione impugnata), la dipendente avendo lasciato l'azienda della datrice di lavoro il 31 maggio 2021 (ricorso pag. 2), momento in cui quest'ultima non era affiliata ad alcun istituto di previdenza.
E. 8 Secondo l'art. 60 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a LPP, l'Istituto collettore è un istituto di previdenza che è obbligato ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. In virtù dell'art. 11 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. Se egli non adempie i suoi obblighi, la competente cassa di compensazione AVS gli ingiunge di affiliarsi entro un termine ragionevole. Decorso infruttuoso tale termine, il datore di lavoro è annunciato per l'affiliazione all'istituto collettore.
E. 9.1 Nel caso in esame, la Fondazione Istituto collettore LPP, su segnalazione della competente cassa cantonale di compensazione (doc. TAF 9 allegato 1 [lettera del 19 dicembre 2022]) - secondo cui dalla dichiarazione dei salari per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (doc. TAF 9 allegato 1) risultava che la ricorrente ha impiegato, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, una lavoratrice che doveva essere assicurata obbligatoriamente alla previdenza professionale - ha regolarmente ingiunto, con scritto del 15 novembre 2023 (doc. TAF 9 allegato 3), all'insorgente di affiliarsi, entro il 24 gennaio 2024, ad un istituto di previdenza a far tempo dal 1° gennaio 2021 (la medesima era peraltro tenuta a trasmettere la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione, con comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 9C_264/2009 del 22 aprile 2010 lettera A).
E. 9.2 Con decisione del 26 aprile 2024 (doc. TAF 9 allegato 8), la Fondazione ha poi deciso l'affiliazione d'ufficio della ricorrente alla Fondazione stessa, ai sensi dell'art. 12 LPP, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, non essendosi l'insorgente conformata all'ingiunzione di affiliazione ad un istituto di previdenza, entro il termine impartito.
E. 9.3 Nel ricorso del 29 maggio 2024 (doc. TAF 1), la ricorrente ha segnalato di aver assunto alle proprie dipendenze la figlia, a tempo parziale, dal 7 gennaio 2020 al 31 maggio 2021, per un salario mensile lordo di fr. 1'700.- . La figlia ha percepito, nel 2020, un salario di fr. 19'961.- e, nel 2021, un salario di fr. 10'388.-, salari inferiori, a suo dire, al salario annuo minimo, previsto dalla legge, soggetto ai contributi LPP. Al termine del rapporto di lavoro, in maggio 2021, ha versato alla figlia, un importo di fr. 2'830.-, a titolo di indennità per vacanze, ore di lavoro supplementare e rimborso spese, importo che è stato erroneamente dichiarato come salario (allegata la scheda "stipendio 2021"). Dal 1° giugno 2021, la figlia svolge un'attività lucrativa indipendente.
E. 9.4 Nella risposta al ricorso del 28 agosto 2024 (doc. TAF 9), la Fondazione ha rilevato che la dipendente ha percepito, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, un salario di fr. 11'330.-, salario che, giusta l'art. 2 cpv. 2 LPP, corrisponde ad un salario annuo di fr. 27'192.-. Per conseguenza, per il 2021, la medesima sottostà all'assicurazione obbligatoria. Nella misura in cui l'insorgente sostiene che l'importo di fr. 2'830.-, versato alla dipendente in maggio 2021, a titolo di indennità, è stato erroneamente dichiarato come salario, la Fondazione ha poi osservato che le indennità per le ore supplementari e il rimborso delle spese per recarsi al lavoro e per i pasti rientrano nel salario determinante. Quand'anche non si tenesse conto dell'indennità per vacanze, indennità che non deve essere contabilizzata nel salario determinante ai sensi della LPP, il salario annuo della dipendente ammonterebbe a fr. 25'662.-, salario superiore al salario annuo minimo assicurato, previsto dalla legge. Anche in tale ipotesi, la dipendente sottostà all'assicurazione obbligatoria.
E. 9.5.1 Ora, dalle dichiarazioni dei salari della cassa cantonale di compensazione (doc. TAF 9 allegato 1 e allegato 2) - dichiarazioni salariali che sono vincolanti per la Fondazione e sulle quali detta autorità deve basare la propria decisione (sentenza del TAF C-70/2021 consid. 3.1) - risulta che la ricorrente ha impiegato, dal 7 gennaio 2020 al 31 maggio 2021, una dipendente (la figlia).
E. 9.5.2 Per quanto concerne il 2020, dalla dichiarazione salariale dell'anno 2020 (doc. TAF 9 allegato 2), risulta che la dipendente ha percepito, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, un salario annuo di fr. 19'761.-. In quell'anno, il 2020, il salario minimo assicurato era di fr. 21'330.- (art. 2 cpv. 1 LPP in combinazione con l'art. 5 OPP 2 [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2020]). Il salario conseguito dalla dipendente nell'anno 2020, di fr. 19'761.-, è tuttavia inferiore al salario annuo minimo assicurato, di fr. 21'330.-, giusta l'art. 5 OPP 2, e quindi non obbligatoriamente assicurato.
E. 9.5.3 Per quanto attiene al 2021, secondo la dichiarazione salariale dell'anno 2021 (doc. TAF 9 allegato 1), la dipendente ha percepito, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, un salario di fr. 11'330.-. Nel 2021, essendo stata occupata presso la datrice di lavoro per un periodo inferiore a un anno - segnatamente per 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, mese in cui è cessato il rapporto di lavoro - il salario di fr. 11'330.-, versato per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, deve essere riportato su un anno, ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LPP. Per il 2021, risulta un ipotetico salario annuo di fr. 27'192.- (11'330 : 5 x 12). In quell'anno, il 2021, il salario minimo assicurato era di fr. 21'510.- (art. 2 cpv. 1 LPP in combinazione con l'art. 5 OPP 2 [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021]). Il salario annuo, che la dipendente avrebbe percepito, nel 2021, per un anno intero di occupazione, di fr. 27'192.-, è superiore al salario annuo minimo assicurato, di fr. 21'510.-. Non risulta altresì che il salario di fr. 11'330.- per il 2021 indicato dalla cassa di compensazione competente all'autorità inferiore fosse manifestamente erroneo (essendo stato altresì indicato dalla ricorrente medesima) né che sia stato provato dall'insorgente (dinanzi alla cassa di compensazione competente) che la registrazione di tale importo non fosse corretta. Ciò premesso, per l'anno 2021, la dipendente doveva essere assicurata obbligatoriamente alla previdenza professionale, giusta l'art. 2 cpv. 1 LPP, come ritenuto nella decisione impugnata.
E. 9.5.4 Da quanto esposto discende, che già per questo motivo il ricorso, manifestamente infondato, va respinto e la decisione impugna confermata.
E. 9.6 Anche nella denegata ipotesi che si volesse seguire la versione fatta valere in sede ricorsuale dalla ricorrente, il risultato non cambierebbe.
E. 9.6.1 La ricorrente fa certo valere di aver invero corrisposto alla dipendente, per il periodo da gennaio a maggio 2021, un salario mensile lordo di fr. 1'700.- . Al termine del rapporto di lavoro, in maggio 2021, ha inoltre versato alla dipendente un importo di fr. 2'830.-, a titolo di indennità per vacanze, ore di lavoro supplementare e rimborso spese (ricorso pag. 2 e scheda "stipendio 2021") che è stato erroneamente dichiarato come salario (doc. TAF 1 doc. A). Questo Tribunale rileva, tuttavia, che nella misura in cui la ricorrente contesta l'ammontare del salario certificato dalla cassa di compensazione (peraltro sulla base di un'indicazione errata da parte sua), avrebbe dovuto presentare, ciò che non risulta dalle carte processuali abbia fatto, una domanda di rettifica della dichiarazione salariale dell'anno 2021 dinanzi alla competente cassa di compensazione rispettivamente nell'ambito del procedimento di ricorso contro le decisioni della cassa cantonale di compensazione (sentenza del TAF C-70/2021 consid. 3.1).
E. 9.6.2 Dalla scheda "stipendio 2021" (doc. TAF 1 doc. A), si evince che l'importo di fr. 2'828.50, arrotondato a fr. 2'830.-, versato in maggio 2021, quale "conguaglio periodo 7 gennaio 2020 al 31 maggio 2021", si compone di un importo di fr. 637.50 per "7.5 giorni saldo vacanze non effettuate", di un importo di fr. 735.- per "saldo ore supplementari periodo a corpo", di un importo di fr. 896.- per "2 volte a settimana trasferta da (...) a (...) 16 km x 2 volte per 40 settimane a 0.70 cts/km" e di un importo di fr. 650.- per "pranzo fuori casa 40 volte a fr. 14.-".
E. 9.6.3 Ora, le indennità per le ore di lavoro supplementare, per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e per i pasti presi a domicilio o sul luogo di lavoro rientrano di norma nel salario determinante (art. 7 lett. a e art. 9 cpv. 2 OAVS; v. considerando 6.2 e 6.3 del presente giudizio). L'indennità per vacanze non godute non deve invece essere contabilizzata nel salario determinante, ai sensi della LPP (v. considerando 6.4 del presente giudizio). In siffatte circostanze, conto tenuto di un salario mensile lordo di fr. 1'700.-, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, riportato su un anno, ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LPP, risulterebbe un ipotetico salario annuo di fr. 20'400.- (1'700 x 12). A tale importo, dovrebbe poi essere aggiunta l'indennità di fr. 2'191.- per le ore supplementari (fr. 735.-) nonché per il rimborso delle spese per il tragitto casa-lavoro (fr. 896.-) e per i pasti (fr. 560.-). A giusta ragione l'autorità inferiore ha implicitamente ritenuto che tale indennità avrebbe dovuto essere aggiunta all'anno 2021 e ciò in base al principio di realizzazione (art. 30ter cpv. 3 LAVS; momento dell'effettivo pagamento [v. sulla questione BGE 146 V 313]), senza che la ricorrente abbia fatto valere un'eccezione a tale principio e senza che essa sia in grado di dimostrare a quale anno, tra il 2020 ed il 2021, siano da attribuire in tutto o in parte le menzionate indennità. Il salario annuo della ricorrente per il 2021 sarebbe ammontato quindi a fr. 22'591.-, salario superiore al salario annuo minimo assicurato, di fr. 21'510.- (art. 2 cpv. 1 LPP in combinazione con l'art. 5 OPP 2 [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021]). Anche in tale ipotesi, per l'anno 2021, la dipendente doveva essere assicurata obbligatoriamente alla previdenza professionale, giusta l'art. 2 cpv. 1 LPP.
E. 10 Visto quanto precede, a giusta ragione, l'autorità inferiore ha ritenuto che la ricorrente ha impiegato, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, una lavoratrice che doveva essere assicurata obbligatoriamente alla previdenza professionale e deciso l'affiliazione d'ufficio dell'insorgente alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, la medesima non essendo affiliata ad alcun istituto di previdenza in qualità di datrice di lavoro.
E. 11 Da quanto esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente stessa il 19 giugno 2024.
E. 12.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 800.-, versato il 19 giugno 2024, è computato con le spese processuali.
- Non si attribuiscono spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, all'UFAS e alla Commissione LPP. Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3399/2024 Sentenza del 1° settembre 2026 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Gehring e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore. Oggetto Previdenza professionale / Affiliazione d'ufficio (decisione del 26 aprile 2024). Fatti: A. A._______ (di seguito, interessata, ricorrente, insorgente) ha annunciato, il 18 marzo 2020, alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino di occupare, dal 7 gennaio 2020, quale datrice di lavoro indipendente, una lavoratrice salariata (doc. TAF 9 allegato 1 ["Affiliazione dei datori di lavoro"]). Nella dichiarazione dei salari per l'anno 2020 e per l'anno 2021, è poi stato indicato che l'interessata ha impiegato una dipendente dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021, alla quale ha corrisposto un salario di fr. 19'761.- nel 2020 e di fr. 11'330.- nel 2021 (doc. TAF 9 allegato 1 e allegato 2). B. B.a Con lettera raccomandata del 15 novembre 2023 (doc. TAF 9 allegato 3), la Fondazione istituto collettore LPP (di seguito, Fondazione, Istituto collettore), dopo avere constatato - su segnalazione della cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG - che l'interessata non era affiliata ad un istituto di previdenza in qualità di datrice di lavoro (doc. TAF 9 allegato 1 [lettera del 19 dicembre 2022]), ha invitato la medesima a trasmettere, entro il 24 gennaio 2024, la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione ad un istituto di previdenza a far tempo dal 1° gennaio 2021, con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa, con conseguente addebito delle spese. B.b Con decisione del 26 aprile 2024 (doc. TAF 9 allegato 8), la Fondazione ha deciso l'affiliazione d'ufficio dell'interessata alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, dalla dichiarazione dei salari per l'anno 2021 risultando che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la datrice di lavoro ha corrisposto alla propria dipendente un salario soggetto alla previdenza professionale. C. C.a Il 29 maggio 2024, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione del 26 aprile 2024 della Fondazione mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione impugnata nonché di accertare (e poi dichiarare) che non è tenuta ad affiliarsi alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021. La ricorrente ha segnalato di aver assunto alle proprie dipendenze, dal 7 gennaio 2020 al 31 maggio 2021, la figlia, alla quale ha corrisposto un salario mensile lordo di fr. 1'700.-, salario inferiore, a suo dire, al salario minimo, previsto dalla legge, soggetto ai contributi della previdenza professionale. Al termine del rapporto di lavoro, ha versato alla figlia un importo di fr. 2'830.-, a titolo di indennità per vacanze, ore di lavoro supplementare e rimborso spese, importo che è stato erroneamente dichiarato come salario (allegata la scheda "stipendio 2021"; doc. TAF 1). C.b Il 19 giugno 2024, l'insorgente ha versato il richiesto anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 5). C.c Nella risposta al ricorso del 28 agosto 2024 (doc. TAF 9), la Fondazione ha proposto la reiezione del ricorso. Secondo la dichiarazione dei salari per l'anno 2021, la dipendente ha percepito, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021 (doc. TAF 9 allegato 1), un salario di fr. 11'330.-, salario che riportato su un anno corrisponde ad un salario annuo di fr. 27'192.- ed è dunque soggetto ai contributi della previdenza professionale. Per conseguenza, a giusta ragione, è stata decisa l'affiliazione d'ufficio della ricorrente alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021. C.d Nella replica del 9 ottobre 2024 (doc. TAF 12), la ricorrente ha segnalato che "non ha ulteriori mezzi di prova e conferma integralmente quanto scritto nei precedenti scambi di allegati", atto di replica che è poi stato trasmesso alla Fondazione per conoscenza con provvedimento del 15 ottobre 2024 (doc. TAF 13). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF e l'art. 60 cpv. 2 lett. a e cpv. 2bis LPP (RS 831.40), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 50 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Con il rimedio esperito, la ricorrente può far valere la violazione del diritto federale - che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il diritto pubblico internazionale - l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce in materia d'assicurazioni sociali secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (DTF 135 I 91 consid. 2.1; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2014/24 consid. 2.2 con rinvii).
3. Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). La Fondazione avendo deciso l'affiliazione dell'insorgente all'Istituto collettore stesso, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della LPP e dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2, RS 831.441.1) in vigore a tale data e fino alla pronuncia della decisione impugnata.
4. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se la ricorrente debba, o meno, essere affiliata alla Fondazione Istituto collettore LPP a decorrere dal 1° gennaio 2021. 5. 5.1 I lavoratori che - come la figlia della ricorrente nata il (...) - hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore al salario annuo minimo stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 1 LPP in combinazione con l'art. 5 OPP 2 [dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fr. 21'510.-]), e che sono assicurati presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (art. 5 cpv. 1 LPP), sottostanno all'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 1 LPP). 5.2 Questi lavoratori sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 24° anno di età (art. 7 cpv. 1 LPP). Di regola, è tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10; art. 7 cpv. 2 LPP). Le dichiarazioni salariali della cassa di compensazione sono vincolanti per l'Istituto collettore. Eventuali rettifiche alla dichiarazione salariale non devono essere presentate nell'ambito del procedimento di ricorso dinanzi al Tribunale federale amministrativo, ma direttamente presso la competente cassa di compensazione oppure nell'ambito del procedimento di ricorso contro le decisioni di detta autorità (sentenza del TAF C-70/2021 del 12 aprile 2023 consid. 3.1). 5.3 Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP). In caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno, in particolare allorquando il rapporto di lavoro inizia o cessa durante l'anno civile come pure allorquando un lavoratore a tempo parziale non è impiegato presso un datore di lavoro per l'intero anno civile, il salario effettivamente percepito deve essere calcolato sulla base di un ipotetico salario annuo (Marc Hürzeler, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2020, ad art. 2 LPP n. 11 segg.). 6. 6.1 Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro. 6.2 Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare, fra gli altri, il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le supplenze (art. 7 lett. a OAVS). 6.3 Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAVS, sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell'ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante. In virtù dell'art. 9 cpv. 2 OAVS, non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante. 6.4 Quanto all'indennità per vacanze non godute, la stessa può essere corrisposta solo dopo la cessazione del contratto di lavoro, poiché le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni finché dura il rapporto di lavoro. L'indennità per vacanze non godute consiste in un pagamento in denaro a titolo di compensazione per il riposo non usufruito e non ha alcun nesso causale diretto con la prestazione lavorativa. Pertanto, l'indennità per vacanze non godute non deve essere presa in considerazione nella determinazione dell'importo del salario assicurato ai sensi della LPP (sentenza del TF 9C_725/2016 del 18 maggio 2017 consid. 5.2). 7. 7.1 7.1.1 Giusta l'art. 11 cpv. 1 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. L'affiliazione ha effetto retroattivo (art. 11 cpv. 3 LPP). 7.1.2 In virtù dell'art. 11 cpv. 4 LPP, la cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato. Detta autorità ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito a detto obbligo, di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato; se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo (art. 11 cpv. 5 e 6 LPP). 7.2 L'art. 12 LPP regola, invece, la situazione esistente prima dell'affiliazione. I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza; queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore (art. 12 cpv. 1 LPP). Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d'assicurazione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato per legge all'istituto collettore per l'insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale [RS 831.434]). 7.3 Da quanto esposto, discende che l'art. 11 LPP concerne il datore di lavoro che può ancora affiliarsi volontariamente oppure essere affiliato d'ufficio, in assenza d'affiliazione nel termine a tal fine impartito. Per contro, l'art. 12 LPP si applica allorquando l'evento assicurato (per esempio, vecchiaia, decesso, invalidità, divorzio) o la cessazione del rapporto di lavoro si sono verificati prima che il datore di lavoro sia affiliato a un istituto di previdenza. L'art. 12 LPP regola pertanto un'affiliazione d'ufficio privando il datore di lavoro della facoltà di concludere un'affiliazione volontaria retroattiva con un istituto di previdenza (cfr., sulla questione, DTF 130 V 256 consid. 4.3). 7.4 La fattispecie in esame configura un caso d'applicazione dell'art. 12 LPP, l'affiliazione d'ufficio essendo intervenuta sulla base di tale norma (cfr. la decisione impugnata), la dipendente avendo lasciato l'azienda della datrice di lavoro il 31 maggio 2021 (ricorso pag. 2), momento in cui quest'ultima non era affiliata ad alcun istituto di previdenza.
8. Secondo l'art. 60 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a LPP, l'Istituto collettore è un istituto di previdenza che è obbligato ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. In virtù dell'art. 11 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. Se egli non adempie i suoi obblighi, la competente cassa di compensazione AVS gli ingiunge di affiliarsi entro un termine ragionevole. Decorso infruttuoso tale termine, il datore di lavoro è annunciato per l'affiliazione all'istituto collettore. 9. 9.1 Nel caso in esame, la Fondazione Istituto collettore LPP, su segnalazione della competente cassa cantonale di compensazione (doc. TAF 9 allegato 1 [lettera del 19 dicembre 2022]) - secondo cui dalla dichiarazione dei salari per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (doc. TAF 9 allegato 1) risultava che la ricorrente ha impiegato, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, una lavoratrice che doveva essere assicurata obbligatoriamente alla previdenza professionale - ha regolarmente ingiunto, con scritto del 15 novembre 2023 (doc. TAF 9 allegato 3), all'insorgente di affiliarsi, entro il 24 gennaio 2024, ad un istituto di previdenza a far tempo dal 1° gennaio 2021 (la medesima era peraltro tenuta a trasmettere la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione, con comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 9C_264/2009 del 22 aprile 2010 lettera A). 9.2 Con decisione del 26 aprile 2024 (doc. TAF 9 allegato 8), la Fondazione ha poi deciso l'affiliazione d'ufficio della ricorrente alla Fondazione stessa, ai sensi dell'art. 12 LPP, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, non essendosi l'insorgente conformata all'ingiunzione di affiliazione ad un istituto di previdenza, entro il termine impartito. 9.3 Nel ricorso del 29 maggio 2024 (doc. TAF 1), la ricorrente ha segnalato di aver assunto alle proprie dipendenze la figlia, a tempo parziale, dal 7 gennaio 2020 al 31 maggio 2021, per un salario mensile lordo di fr. 1'700.- . La figlia ha percepito, nel 2020, un salario di fr. 19'961.- e, nel 2021, un salario di fr. 10'388.-, salari inferiori, a suo dire, al salario annuo minimo, previsto dalla legge, soggetto ai contributi LPP. Al termine del rapporto di lavoro, in maggio 2021, ha versato alla figlia, un importo di fr. 2'830.-, a titolo di indennità per vacanze, ore di lavoro supplementare e rimborso spese, importo che è stato erroneamente dichiarato come salario (allegata la scheda "stipendio 2021"). Dal 1° giugno 2021, la figlia svolge un'attività lucrativa indipendente. 9.4 Nella risposta al ricorso del 28 agosto 2024 (doc. TAF 9), la Fondazione ha rilevato che la dipendente ha percepito, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, un salario di fr. 11'330.-, salario che, giusta l'art. 2 cpv. 2 LPP, corrisponde ad un salario annuo di fr. 27'192.-. Per conseguenza, per il 2021, la medesima sottostà all'assicurazione obbligatoria. Nella misura in cui l'insorgente sostiene che l'importo di fr. 2'830.-, versato alla dipendente in maggio 2021, a titolo di indennità, è stato erroneamente dichiarato come salario, la Fondazione ha poi osservato che le indennità per le ore supplementari e il rimborso delle spese per recarsi al lavoro e per i pasti rientrano nel salario determinante. Quand'anche non si tenesse conto dell'indennità per vacanze, indennità che non deve essere contabilizzata nel salario determinante ai sensi della LPP, il salario annuo della dipendente ammonterebbe a fr. 25'662.-, salario superiore al salario annuo minimo assicurato, previsto dalla legge. Anche in tale ipotesi, la dipendente sottostà all'assicurazione obbligatoria. 9.5 9.5.1 Ora, dalle dichiarazioni dei salari della cassa cantonale di compensazione (doc. TAF 9 allegato 1 e allegato 2) - dichiarazioni salariali che sono vincolanti per la Fondazione e sulle quali detta autorità deve basare la propria decisione (sentenza del TAF C-70/2021 consid. 3.1) - risulta che la ricorrente ha impiegato, dal 7 gennaio 2020 al 31 maggio 2021, una dipendente (la figlia). 9.5.2 Per quanto concerne il 2020, dalla dichiarazione salariale dell'anno 2020 (doc. TAF 9 allegato 2), risulta che la dipendente ha percepito, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, un salario annuo di fr. 19'761.-. In quell'anno, il 2020, il salario minimo assicurato era di fr. 21'330.- (art. 2 cpv. 1 LPP in combinazione con l'art. 5 OPP 2 [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2020]). Il salario conseguito dalla dipendente nell'anno 2020, di fr. 19'761.-, è tuttavia inferiore al salario annuo minimo assicurato, di fr. 21'330.-, giusta l'art. 5 OPP 2, e quindi non obbligatoriamente assicurato. 9.5.3 Per quanto attiene al 2021, secondo la dichiarazione salariale dell'anno 2021 (doc. TAF 9 allegato 1), la dipendente ha percepito, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, un salario di fr. 11'330.-. Nel 2021, essendo stata occupata presso la datrice di lavoro per un periodo inferiore a un anno - segnatamente per 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, mese in cui è cessato il rapporto di lavoro - il salario di fr. 11'330.-, versato per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, deve essere riportato su un anno, ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LPP. Per il 2021, risulta un ipotetico salario annuo di fr. 27'192.- (11'330 : 5 x 12). In quell'anno, il 2021, il salario minimo assicurato era di fr. 21'510.- (art. 2 cpv. 1 LPP in combinazione con l'art. 5 OPP 2 [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021]). Il salario annuo, che la dipendente avrebbe percepito, nel 2021, per un anno intero di occupazione, di fr. 27'192.-, è superiore al salario annuo minimo assicurato, di fr. 21'510.-. Non risulta altresì che il salario di fr. 11'330.- per il 2021 indicato dalla cassa di compensazione competente all'autorità inferiore fosse manifestamente erroneo (essendo stato altresì indicato dalla ricorrente medesima) né che sia stato provato dall'insorgente (dinanzi alla cassa di compensazione competente) che la registrazione di tale importo non fosse corretta. Ciò premesso, per l'anno 2021, la dipendente doveva essere assicurata obbligatoriamente alla previdenza professionale, giusta l'art. 2 cpv. 1 LPP, come ritenuto nella decisione impugnata. 9.5.4 Da quanto esposto discende, che già per questo motivo il ricorso, manifestamente infondato, va respinto e la decisione impugna confermata. 9.6 Anche nella denegata ipotesi che si volesse seguire la versione fatta valere in sede ricorsuale dalla ricorrente, il risultato non cambierebbe. 9.6.1 La ricorrente fa certo valere di aver invero corrisposto alla dipendente, per il periodo da gennaio a maggio 2021, un salario mensile lordo di fr. 1'700.- . Al termine del rapporto di lavoro, in maggio 2021, ha inoltre versato alla dipendente un importo di fr. 2'830.-, a titolo di indennità per vacanze, ore di lavoro supplementare e rimborso spese (ricorso pag. 2 e scheda "stipendio 2021") che è stato erroneamente dichiarato come salario (doc. TAF 1 doc. A). Questo Tribunale rileva, tuttavia, che nella misura in cui la ricorrente contesta l'ammontare del salario certificato dalla cassa di compensazione (peraltro sulla base di un'indicazione errata da parte sua), avrebbe dovuto presentare, ciò che non risulta dalle carte processuali abbia fatto, una domanda di rettifica della dichiarazione salariale dell'anno 2021 dinanzi alla competente cassa di compensazione rispettivamente nell'ambito del procedimento di ricorso contro le decisioni della cassa cantonale di compensazione (sentenza del TAF C-70/2021 consid. 3.1). 9.6.2 Dalla scheda "stipendio 2021" (doc. TAF 1 doc. A), si evince che l'importo di fr. 2'828.50, arrotondato a fr. 2'830.-, versato in maggio 2021, quale "conguaglio periodo 7 gennaio 2020 al 31 maggio 2021", si compone di un importo di fr. 637.50 per "7.5 giorni saldo vacanze non effettuate", di un importo di fr. 735.- per "saldo ore supplementari periodo a corpo", di un importo di fr. 896.- per "2 volte a settimana trasferta da (...) a (...) 16 km x 2 volte per 40 settimane a 0.70 cts/km" e di un importo di fr. 650.- per "pranzo fuori casa 40 volte a fr. 14.-". 9.6.3 Ora, le indennità per le ore di lavoro supplementare, per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e per i pasti presi a domicilio o sul luogo di lavoro rientrano di norma nel salario determinante (art. 7 lett. a e art. 9 cpv. 2 OAVS; v. considerando 6.2 e 6.3 del presente giudizio). L'indennità per vacanze non godute non deve invece essere contabilizzata nel salario determinante, ai sensi della LPP (v. considerando 6.4 del presente giudizio). In siffatte circostanze, conto tenuto di un salario mensile lordo di fr. 1'700.-, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, riportato su un anno, ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LPP, risulterebbe un ipotetico salario annuo di fr. 20'400.- (1'700 x 12). A tale importo, dovrebbe poi essere aggiunta l'indennità di fr. 2'191.- per le ore supplementari (fr. 735.-) nonché per il rimborso delle spese per il tragitto casa-lavoro (fr. 896.-) e per i pasti (fr. 560.-). A giusta ragione l'autorità inferiore ha implicitamente ritenuto che tale indennità avrebbe dovuto essere aggiunta all'anno 2021 e ciò in base al principio di realizzazione (art. 30ter cpv. 3 LAVS; momento dell'effettivo pagamento [v. sulla questione BGE 146 V 313]), senza che la ricorrente abbia fatto valere un'eccezione a tale principio e senza che essa sia in grado di dimostrare a quale anno, tra il 2020 ed il 2021, siano da attribuire in tutto o in parte le menzionate indennità. Il salario annuo della ricorrente per il 2021 sarebbe ammontato quindi a fr. 22'591.-, salario superiore al salario annuo minimo assicurato, di fr. 21'510.- (art. 2 cpv. 1 LPP in combinazione con l'art. 5 OPP 2 [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021]). Anche in tale ipotesi, per l'anno 2021, la dipendente doveva essere assicurata obbligatoriamente alla previdenza professionale, giusta l'art. 2 cpv. 1 LPP.
10. Visto quanto precede, a giusta ragione, l'autorità inferiore ha ritenuto che la ricorrente ha impiegato, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, una lavoratrice che doveva essere assicurata obbligatoriamente alla previdenza professionale e deciso l'affiliazione d'ufficio dell'insorgente alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, la medesima non essendo affiliata ad alcun istituto di previdenza in qualità di datrice di lavoro.
11. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente stessa il 19 giugno 2024. 12.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 800.-, versato il 19 giugno 2024, è computato con le spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, all'UFAS e alla Commissione LPP. Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: