Diritto alla rendita
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 A._______, cittadino italiano, nato l'(...) 1959, celibe (doc. 2 e 15 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE], doc. 2 e 15), ha lavorato in Svizzera, in qualità di imbianchino dipendente, alternando alcuni periodi di disoccupazione (doc. 15 pag. 2 e 18 pag. 1 e pagg. 6-8), dal 1977 al 2001 rispettivamente dal 2004 al 2010, quale indipendente (cfr. doc. 17 pag. 3 e 18 pagg. 6-8), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 10, 11 e 17). L'assicurato ha dichiarato di avere interrotto l'attività lavorativa il 31 maggio 2010 (doc. 18 pag. 3). Risiede nuovamente in Svizzera dal 15 maggio 2014 (doc. TAF 7).
E. 2.1 Il 2 agosto 2012 l'interessato ha formulato una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (cfr. doc. 2 pag. 7 e doc. 38). Dal formulario E 213 del 18 giugno 2013 (doc. 6) risulta la diagnosi di "esiti di lobectomia superiore parziale sn ed apicectomia dx per enfisema bolloso bilaterale, con attuale normalità del quadro spirometrico in ex imbianchino di anni 54, in d c g, di recente sottoposto ad intervento chirurgico per sinusite etmoido mascellare cronica"; bolla enfisematosa (ICD 4920). Il 4 febbraio 2014 il dott. B._______ del Servizio medico regionale (SMR) ha posto la diagnosi di enfisema polmonare, stato dopo lobectomia parziale superiore a sinistra il 27 settembre 2011, stato dopo apicectomia a destra, spirometria del 18 ottobre 2013 nella norma. Pertanto, il medico ha ritenuto un'incapacità lavorativa nell'attività abituale del 50% dal 27 settembre 2011 ed una capacità lavorativa senza restrizione in attività leggera e adatta ai problemi di salute, elencando nel proprio rapporto una lista non esaustiva di attività sostitutive esigibili [doc. 42]).
E. 2.2 Con progetto di decisione del 25 febbraio 2014 l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità adducendo che, a causa del danno alla salute, l'interessato deve evitare di portare pesi superiori a 10 Kg, lavori pesanti e l'esposizione alla polvere e alle emanazioni. L'incapacità al lavoro nell'ultima attività lucrativa esercitata di pittore è stata fissata nel 50%. Per contro, l'incapacità al lavoro nell'esercizio di un'attività che rispetti le limitazioni funzionali è stata considerata nulla con una diminuzione della capacità al guadagno del 33% (doc. 44). L'assicurato non ha formulato osservazioni.
E. 3 Con decisione del 29 aprile 2014, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità confermando integralmente il progetto di decisione (doc. 45).
E. 4.1 Con scritto del 30 maggio 2014 A._______ ha dichiarato all'UAIE il proprio disaccordo nei confronti della decisione del 29 aprile 2014 e comunicato che il proprio rappresentante, l'avv. Marc Labbé, avrebbe presentato ricorso. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ricevuto il 17 giugno 2014 il menzionato scritto (doc. TAF 1).
E. 4.2 Con scritto del 18 giugno 2014 l'avv. Marc Labbé ha chiesto al Tribunale adito di poter visionare l'incarto dell'amministrazione al fine di poter motivare il ricorso presentato dal proprio assistito il 30 maggio 2014, fermo restando che, dalle informazioni in suo possesso, le conclusioni ricorsuali erano tese, in via principale, al riconoscimento di una rendita d'invalidità, il cui grado andava stabilito in giustizia e, subordinatamente, al rinvio degli atti per completamento dell'istruzione (doc. TAF 2).
E. 4.3 Il 10 settembre 2014 l'interessato, per il tramite del proprio patrocinatore, ha regolarizzato il ricorso interposto al TAF contro la decisione del 29 aprile 2014 pronunciata dall'UAIE, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti per completamento istruttorio, nonché l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. In particolare ha segnalato di non essere stato sottoposto a una visita medica e, pertanto, di ritenere che la sola presa di posizione del SMR del 4 febbraio 2014, il quale si è fondato su atti medici dispersivi e insufficienti provenienti dall'Italia, non è sufficiente per accertare il suo stato di salute. Il medesimo ritiene che non sono state esaminate le esatte limitazioni funzionali, sia nell'attività abituale che in attività sostitutive, come nemmeno i suoi importanti problemi alla schiena che sicuramente influenzano la sua capacità lavorativa. Da ultimo il rappresentante indica di non opporsi a che la lingua della procedura sia l'italiano, ma chiede di potersi esprimere in lingua francese, per poter difendere al meglio gli interessi del proprio assistito (doc. TAF 7).
E. 5 Con decisione incidentale del 3 ottobre 2014 (doc. TAF 8) questo Tribunale ha stabilito che la lingua del presente procedimento è l'italiano, legittimando il rappresentante del ricorrente a trasmettere i propri atti in lingua francese.
E. 6.1 Nella risposta al ricorso del 12 novembre 2014 (doc. TAF 12) l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa all'amministrazione, affinché possa procedere conformemente alla presa di posizione del SMR del 4 novembre 2014 (allegata al doc. TAF 12). In tale occasione il dott. B._______ ha in particolare segnalato la necessità di effettuare ulteriori esami specialistici, segnatamente di predisporre sia un esame ortopedico che un esame di spirometria con analisi dei gas del sangue arterioso dopo sforzo.
E. 6.2 Invitato ad esprimersi sulla proposta dell'UAIE, con scritto del 1° dicembre 2014, l'insorgente, tramite il proprio patrocinatore, ha segnalato di essere d'accordo con le conclusioni dell'amministrazione che corrispondono agli interessi fatti valere con il ricorso e allegato la propria nota d'onorario pari a fr. 1'759.30, postulandone il riconoscimento (doc. TAF 15).
E. 7 Con scritto dell'8 dicembre 2014 (doc. TAF 16) il ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale il formulario "Domanda di gratuito patrocinio" debitamente compilato e corredato dei relativi mezzi di prova, nonché motivato la sua domanda di gratuito patrocinio.
E. 8.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
E. 8.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
E. 9.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 9.2 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
E. 10.1 Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
E. 10.2 Per l'art. 61 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Il rinvio si giustifica, tra l'altro, soprattutto nell'ipotesi in cui i fatti non sono stati sufficientemente accertati (sentenza del TF 1C_277/2007 del 30 giugno 2008 consid. 2.2).
E. 11 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa affinché completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni espresse nella presa di posizione del 4 novembre 2014 dal SMR (v. consid. 6.1) è del tutto giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con particolare riferimento allo stato di salute e all'incidenza dello stesso sulla capacità lavorativa dell'assicurato, non risultando altrimenti possibile determinarsi con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali sul grado di invalidità dell'assicurato, segnatamente sulla conclusione principale del ricorso mediante la quale è chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'accertamento del diritto a percepire una rendita svizzera d'invalidità. Peraltro, il ricorrente, nello scritto del 1° dicembre 2014, ha segnalato di concordare con la proposta dell'autorità inferiore.
E. 12 In siffatte circostanze, trattandosi di un'indagine necessaria in relazione ad una questione non ancora chiarita, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del TF di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dalla medesima e dal medico del servizio medico consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario.
E. 13 A titolo abbondanziale va altresì rilevato che non è altresì necessario concedere al ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 29 aprile 2014 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non presenta un grado d'invalidità sufficiente per ottenere una rendita d'invalidità.
E. 14.1 L'art. 40 OAI (RS 831.201; si confronti in proposito l'art. 55 cpv. 1 LAI), disciplina la competenza degli Uffici AI. Per la ricezione e l'esame delle richieste è competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati hanno il loro domicilio (cpv. 1 lett. a) rispettivamente l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli assicurati sono domiciliati all'estero (cpv. 1 lett. b). Se, durante la procedura, un assicurato domiciliato all'estero trasferisce la sua dimora abituale o il suo domicilio in Svizzera, la competenza passa all'ufficio AI nel cui campo d'attività l'assicurato ha la sua dimora abituale o il suo domicilio conformemente al capoverso 1 lettera a (cpv. 2ter).
E. 14.2 Dagli atti dell'incarto emerge che dal 15 maggio 2014 l'assicurato risulta risiedere nuovamente in Svizzera (attestato di domicilio del comune di C._______, allegato al doc. TAF 7). Alla luce di quanto previsto all'art. 40 OAI l'UAIE, prima di procedere agli accertamenti del caso, dovrà pertanto esaminare la propria competenza (art. 35 LPGA) e, se del caso, trasmettere l'incarto all'autorità competente.
E. 15 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, perché proceda nei propri incombenti.
E. 16.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta priva d'oggetto.
E. 16.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione).
E. 16.2.1 Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta, il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'onorario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di fr. 200.- ed un massimo di fr. 400.-. Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro e del dispendio orario (cfr. sentenza del TF 9C_284/2012 del 18 maggio 2012 consid. 6). Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non possono essere ritenute (cfr. sentenza del TF I 452/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.5 con rinvii).
E. 16.2.2 Nel caso concreto, con scritto del 1° dicembre 2014, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'importo di fr. 1'759.30 a titolo di spese ripetibili, secondo l'allegata nota d'onorario (350 minuti a fr. 280.-/h, fr. 29.- quali spese vive e fr. 130.30 quale imposta sul valore aggiunto [doc. TAF 15]). Conto tenuto delle particolarità del caso concreto, la richiesta di fissare la tariffa oraria a fr. 280.- (cfr. nota d'onorario), non può essere ammessa. In considerazione della semplicità delle questioni in fatto ed in diritto che si pongono nel caso in esame, del lavoro utile e necessario svolto dal mandatario professionale e dell'incarto non particolarmente voluminoso, si giustifica al massimo di fissare una tariffa oraria di fr. 250.- (cfr. fra le tante, sentenze del TAF C-942/2014 del 30 aprile 2014 consid. 12.2.5; C-822/2011 del 12 febbraio 2013 consid. 8.2.4 con rinvii). Di conseguenza, l'importo riconosciuto ammonta, per 5 ore e 50 minuti, a fr. 1'458.35. Pertanto, occorre adoperare anche un aggiustamento per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, la quale corrisponde a fr. 119.- ([1'458.35 + 29] x 8% = 118.98). In conclusione, sulla base della nota d'onorario "moderata" in questa sede, le spese ripetibili a favore del ricorrente sono fissate in fr. 1'606.35 (1'458.35 [tariffa oraria] + 29 [spese vive] + 119 [imposta sul valore aggiunto] = 1'606.35). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- 1.Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 29 aprile 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'606.35 a titolo di spese ripetibili. 4.La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta priva d'oggetto. 5.Copie delle osservazioni del ricorrente del 1° dicembre 2014, dello scritto del ricorrente dell'8 dicembre 2014, nonché dei documenti allegati sono trasmesse all'autorità inferiore. 6.Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie delle osservazioni del 1° dicembre 2014, dello scritto dell'8 dicembre 2014, nonché dei documenti allegati) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) La presidente del collegio: La cancelliera: Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3292/2014 Sentenza del 6 gennaio 2015 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Christoph Rohrer, Michael Peterli, cancelliera Anna Röthlisberger. Parti A._______, rappresentato dall'avv. Marc Labbé, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 29 aprile 2014). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. A._______, cittadino italiano, nato l'(...) 1959, celibe (doc. 2 e 15 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE], doc. 2 e 15), ha lavorato in Svizzera, in qualità di imbianchino dipendente, alternando alcuni periodi di disoccupazione (doc. 15 pag. 2 e 18 pag. 1 e pagg. 6-8), dal 1977 al 2001 rispettivamente dal 2004 al 2010, quale indipendente (cfr. doc. 17 pag. 3 e 18 pagg. 6-8), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 10, 11 e 17). L'assicurato ha dichiarato di avere interrotto l'attività lavorativa il 31 maggio 2010 (doc. 18 pag. 3). Risiede nuovamente in Svizzera dal 15 maggio 2014 (doc. TAF 7). 2. 2.1 Il 2 agosto 2012 l'interessato ha formulato una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (cfr. doc. 2 pag. 7 e doc. 38). Dal formulario E 213 del 18 giugno 2013 (doc. 6) risulta la diagnosi di "esiti di lobectomia superiore parziale sn ed apicectomia dx per enfisema bolloso bilaterale, con attuale normalità del quadro spirometrico in ex imbianchino di anni 54, in d c g, di recente sottoposto ad intervento chirurgico per sinusite etmoido mascellare cronica"; bolla enfisematosa (ICD 4920). Il 4 febbraio 2014 il dott. B._______ del Servizio medico regionale (SMR) ha posto la diagnosi di enfisema polmonare, stato dopo lobectomia parziale superiore a sinistra il 27 settembre 2011, stato dopo apicectomia a destra, spirometria del 18 ottobre 2013 nella norma. Pertanto, il medico ha ritenuto un'incapacità lavorativa nell'attività abituale del 50% dal 27 settembre 2011 ed una capacità lavorativa senza restrizione in attività leggera e adatta ai problemi di salute, elencando nel proprio rapporto una lista non esaustiva di attività sostitutive esigibili [doc. 42]). 2.2 Con progetto di decisione del 25 febbraio 2014 l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità adducendo che, a causa del danno alla salute, l'interessato deve evitare di portare pesi superiori a 10 Kg, lavori pesanti e l'esposizione alla polvere e alle emanazioni. L'incapacità al lavoro nell'ultima attività lucrativa esercitata di pittore è stata fissata nel 50%. Per contro, l'incapacità al lavoro nell'esercizio di un'attività che rispetti le limitazioni funzionali è stata considerata nulla con una diminuzione della capacità al guadagno del 33% (doc. 44). L'assicurato non ha formulato osservazioni.
3. Con decisione del 29 aprile 2014, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità confermando integralmente il progetto di decisione (doc. 45). 4. 4.1 Con scritto del 30 maggio 2014 A._______ ha dichiarato all'UAIE il proprio disaccordo nei confronti della decisione del 29 aprile 2014 e comunicato che il proprio rappresentante, l'avv. Marc Labbé, avrebbe presentato ricorso. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ricevuto il 17 giugno 2014 il menzionato scritto (doc. TAF 1). 4.2 Con scritto del 18 giugno 2014 l'avv. Marc Labbé ha chiesto al Tribunale adito di poter visionare l'incarto dell'amministrazione al fine di poter motivare il ricorso presentato dal proprio assistito il 30 maggio 2014, fermo restando che, dalle informazioni in suo possesso, le conclusioni ricorsuali erano tese, in via principale, al riconoscimento di una rendita d'invalidità, il cui grado andava stabilito in giustizia e, subordinatamente, al rinvio degli atti per completamento dell'istruzione (doc. TAF 2). 4.3 Il 10 settembre 2014 l'interessato, per il tramite del proprio patrocinatore, ha regolarizzato il ricorso interposto al TAF contro la decisione del 29 aprile 2014 pronunciata dall'UAIE, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti per completamento istruttorio, nonché l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. In particolare ha segnalato di non essere stato sottoposto a una visita medica e, pertanto, di ritenere che la sola presa di posizione del SMR del 4 febbraio 2014, il quale si è fondato su atti medici dispersivi e insufficienti provenienti dall'Italia, non è sufficiente per accertare il suo stato di salute. Il medesimo ritiene che non sono state esaminate le esatte limitazioni funzionali, sia nell'attività abituale che in attività sostitutive, come nemmeno i suoi importanti problemi alla schiena che sicuramente influenzano la sua capacità lavorativa. Da ultimo il rappresentante indica di non opporsi a che la lingua della procedura sia l'italiano, ma chiede di potersi esprimere in lingua francese, per poter difendere al meglio gli interessi del proprio assistito (doc. TAF 7).
5. Con decisione incidentale del 3 ottobre 2014 (doc. TAF 8) questo Tribunale ha stabilito che la lingua del presente procedimento è l'italiano, legittimando il rappresentante del ricorrente a trasmettere i propri atti in lingua francese. 6. 6.1 Nella risposta al ricorso del 12 novembre 2014 (doc. TAF 12) l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa all'amministrazione, affinché possa procedere conformemente alla presa di posizione del SMR del 4 novembre 2014 (allegata al doc. TAF 12). In tale occasione il dott. B._______ ha in particolare segnalato la necessità di effettuare ulteriori esami specialistici, segnatamente di predisporre sia un esame ortopedico che un esame di spirometria con analisi dei gas del sangue arterioso dopo sforzo. 6.2 Invitato ad esprimersi sulla proposta dell'UAIE, con scritto del 1° dicembre 2014, l'insorgente, tramite il proprio patrocinatore, ha segnalato di essere d'accordo con le conclusioni dell'amministrazione che corrispondono agli interessi fatti valere con il ricorso e allegato la propria nota d'onorario pari a fr. 1'759.30, postulandone il riconoscimento (doc. TAF 15).
7. Con scritto dell'8 dicembre 2014 (doc. TAF 16) il ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale il formulario "Domanda di gratuito patrocinio" debitamente compilato e corredato dei relativi mezzi di prova, nonché motivato la sua domanda di gratuito patrocinio. 8. 8.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 8.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 9. 9.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 9.2 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 10. 10.1 Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 10.2 Per l'art. 61 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Il rinvio si giustifica, tra l'altro, soprattutto nell'ipotesi in cui i fatti non sono stati sufficientemente accertati (sentenza del TF 1C_277/2007 del 30 giugno 2008 consid. 2.2).
11. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa affinché completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni espresse nella presa di posizione del 4 novembre 2014 dal SMR (v. consid. 6.1) è del tutto giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con particolare riferimento allo stato di salute e all'incidenza dello stesso sulla capacità lavorativa dell'assicurato, non risultando altrimenti possibile determinarsi con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali sul grado di invalidità dell'assicurato, segnatamente sulla conclusione principale del ricorso mediante la quale è chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'accertamento del diritto a percepire una rendita svizzera d'invalidità. Peraltro, il ricorrente, nello scritto del 1° dicembre 2014, ha segnalato di concordare con la proposta dell'autorità inferiore.
12. In siffatte circostanze, trattandosi di un'indagine necessaria in relazione ad una questione non ancora chiarita, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del TF di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dalla medesima e dal medico del servizio medico consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario.
13. A titolo abbondanziale va altresì rilevato che non è altresì necessario concedere al ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 29 aprile 2014 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non presenta un grado d'invalidità sufficiente per ottenere una rendita d'invalidità. 14. 14.1 L'art. 40 OAI (RS 831.201; si confronti in proposito l'art. 55 cpv. 1 LAI), disciplina la competenza degli Uffici AI. Per la ricezione e l'esame delle richieste è competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati hanno il loro domicilio (cpv. 1 lett. a) rispettivamente l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli assicurati sono domiciliati all'estero (cpv. 1 lett. b). Se, durante la procedura, un assicurato domiciliato all'estero trasferisce la sua dimora abituale o il suo domicilio in Svizzera, la competenza passa all'ufficio AI nel cui campo d'attività l'assicurato ha la sua dimora abituale o il suo domicilio conformemente al capoverso 1 lettera a (cpv. 2ter). 14.2 Dagli atti dell'incarto emerge che dal 15 maggio 2014 l'assicurato risulta risiedere nuovamente in Svizzera (attestato di domicilio del comune di C._______, allegato al doc. TAF 7). Alla luce di quanto previsto all'art. 40 OAI l'UAIE, prima di procedere agli accertamenti del caso, dovrà pertanto esaminare la propria competenza (art. 35 LPGA) e, se del caso, trasmettere l'incarto all'autorità competente.
15. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, perché proceda nei propri incombenti. 16. 16.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta priva d'oggetto. 16.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). 16.2.1 Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta, il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'onorario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di fr. 200.- ed un massimo di fr. 400.-. Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro e del dispendio orario (cfr. sentenza del TF 9C_284/2012 del 18 maggio 2012 consid. 6). Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non possono essere ritenute (cfr. sentenza del TF I 452/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.5 con rinvii). 16.2.2 Nel caso concreto, con scritto del 1° dicembre 2014, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'importo di fr. 1'759.30 a titolo di spese ripetibili, secondo l'allegata nota d'onorario (350 minuti a fr. 280.-/h, fr. 29.- quali spese vive e fr. 130.30 quale imposta sul valore aggiunto [doc. TAF 15]). Conto tenuto delle particolarità del caso concreto, la richiesta di fissare la tariffa oraria a fr. 280.- (cfr. nota d'onorario), non può essere ammessa. In considerazione della semplicità delle questioni in fatto ed in diritto che si pongono nel caso in esame, del lavoro utile e necessario svolto dal mandatario professionale e dell'incarto non particolarmente voluminoso, si giustifica al massimo di fissare una tariffa oraria di fr. 250.- (cfr. fra le tante, sentenze del TAF C-942/2014 del 30 aprile 2014 consid. 12.2.5; C-822/2011 del 12 febbraio 2013 consid. 8.2.4 con rinvii). Di conseguenza, l'importo riconosciuto ammonta, per 5 ore e 50 minuti, a fr. 1'458.35. Pertanto, occorre adoperare anche un aggiustamento per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, la quale corrisponde a fr. 119.- ([1'458.35 + 29] x 8% = 118.98). In conclusione, sulla base della nota d'onorario "moderata" in questa sede, le spese ripetibili a favore del ricorrente sono fissate in fr. 1'606.35 (1'458.35 [tariffa oraria] + 29 [spese vive] + 119 [imposta sul valore aggiunto] = 1'606.35). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 29 aprile 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'606.35 a titolo di spese ripetibili. 4.La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta priva d'oggetto. 5.Copie delle osservazioni del ricorrente del 1° dicembre 2014, dello scritto del ricorrente dell'8 dicembre 2014, nonché dei documenti allegati sono trasmesse all'autorità inferiore. 6.Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie delle osservazioni del 1° dicembre 2014, dello scritto dell'8 dicembre 2014, nonché dei documenti allegati)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) La presidente del collegio: La cancelliera: Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: