opencaselaw.ch

C-3244/2024

C-3244/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-12 · Italiano CH

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito: interessata, ricorrente o insorgente) - cittadina italiana, nata il (...) 1960, coniugata con B._______ dal (...) 1989, madre di due figli (nati nel 1987 e nel 1990), arrivata in Svizzera nell'agosto del 1989 (doc. 3 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito, doc. CSC 3]) - ha svolto attività lucrativa in Svizzera, dapprima come addetta al montaggio di componenti elettronici e, dal 2001 in qualità di donna delle pulizie per (...) (doc. CSC 46, pag. 7 e seg.), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. CSC 5). È stata domiciliata in Svizzera dal mese di agosto del 1989 al mese di luglio del 2003, poi dal mese di gennaio del 2008 fino alla fine del mese di marzo del 2010; in seguito, si è trasferita in (...) (doc. CSC 3, pag. 2). A.b Il 21 agosto 2012, l'interessata ha chiesto alla Cassa svizzera di compensazione (di seguito: CSC) di eseguire il calcolo preventivo della rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. CSC 2). A.c Con comunicazione del 3 settembre 2012, la CSC ha informato l'interessata di avere eseguito il calcolo preventivo della rendita e che il diritto a quest'ultima sarebbe nato il 1° febbraio 2024 con un importo di fr. 788.- al mese. È comunque stato precisato che la comunicazione aveva un valore informativo (doc. CSC 6). B. B.a Con decisione del 22 gennaio 2024 (doc. CSC 65), la CSC ha assegnato all'interessata una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 727.- al mese dal 1° febbraio 2024, rendita calcolata in base ad un periodo di contribuzione di 16 anni e 3 mesi (da agosto 1989 a luglio 2003 e da gennaio 2008 a marzo 2010) rispetto ai 43 anni di assicurazione della classe di età, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 7.5 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 45'570.- e una scala delle rendite 17. B.b Con scritto d'opposizione del 7 febbraio 2024 (doc. CSC 76), l'interessata ha contestato la decisione, in particolare il valore del reddito annuo medio determinante e l'importo mensile della rendita, entrambi inferiori a quanto riportato nella comunicazione del 3 settembre 2012. B.c Con decisione su opposizione del 3 aprile 2024 (doc. CSC 79), la CSC ha respinto l'opposizione e confermato la propria decisione del 22 gennaio 2024. C. C.a Il 10 maggio 2024, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF, Tribunale) contro la decisione su opposizione dell'autorità inferiore del 3 aprile 2024 (doc. TAF 1), contestando, in particolare, il valore del reddito annuo medio determinante e l'importo mensile della rendita, entrambi inferiori a quanto riportato nella comunicazione del 3 settembre 2012 quando invece avrebbero di regola dovuto essere superiori. C.b Nella risposta al ricorso del 25 settembre 2024 (doc. TAF 5), la CSC, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha confermato la correttezza dell'importo della rendita assegnata all'insorgente e pertanto proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione su opposizione impugnata. C.c La ricorrente ha rinunciato a presentare la replica e lo scambio di scritti si è dunque concluso. C.d Del contenuto degli atti e in particolare del tenore delle censure sollevate dall'insorgente come delle argomentazioni dell'autorità inferiore, si dirà più in dettaglio, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi in diritto.

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2).

E. 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).

E. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Salvo disposizioni transitorie contrarie, le nuove norme procedurali si applicano immediatamente con la loro entrata in vigore (DTF 130 V 1 consid. 3.2; 129 V 113 consid. 2.2).

E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 PA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA) - è ammissibile, ad eccezione della richiesta di cui al punto 4 del ricorso, in cui l'insorgente domanda di non aumentare la rendita attuale del coniuge. Infatti, l'oggetto litigioso della presente sentenza concerne esclusivamente la decisione relativa alla rendita della ricorrente e non quella relativa ad un (eventuale/non ancora deciso) futuro aumento della rendita del coniuge. La richiesta della ricorrente di non procedere a un aumento della rendita del coniuge esula pertanto dall'oggetto della lite e non può essere esaminata nell'ambito del presente giudizio.

E. 2.1 Con il ricorso, l'insorgente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).

E. 2.2 La procedura amministrativa, così come la procedura di prima istanza in materia di assicurazioni sociali, sono rette dal principio inquisitorio (art. 12 PA; art. 43 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2).

E. 3 La ricorrente è cittadina italiana, è domiciliata in Italia e sussiste un nesso transnazionale, la medesima essendo stata assicurata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (AVS/AI; DTF 145 V 231 consid. 7.1; 143 V 354 consid. 4, 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Fatte salve le disposizioni del diritto comunitario e convenzionale, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento e il calcolo di una rendita AVS svizzera sono rette dal diritto svizzero (DTF 137 V 282 consid. 3.3; 131 V 209 consid. 5.3; sentenza del TF 9C_9/2018 del 19 giugno 2018 consid. 3.2.2).

E. 4.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3).

E. 4.2 La ricorrente, nata il (...) 1960 e la rendita ordinaria essendo versata dal 1° febbraio 2024, al caso in esame, si applicano di principio le disposizioni della LAVS in vigore a tale data. Al caso concreto, è dunque applicabile la modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS (AVS 21; RU 2023 92; FF 2019 5179) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

E. 4.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 3 aprile 2024. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina, infatti, la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3).

E. 5 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se la durata contributiva dell'insorgente sia stata, o meno, accertata correttamente e se il calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore sia, o meno, corretto.

E. 6 Argomentazioni delle parti

E. 6.1 Con decisione su opposizione del 3 aprile 2024 (doc. CSC 79), la CSC ha assegnato all'interessata una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 727.- al mese dal 1° febbraio 2024, rendita calcolata in base ad un periodo di contribuzione di 16 anni e 3 mesi (da agosto 1989 a luglio 2003 e da gennaio 2008 a marzo 2010) rispetto ai 43 anni di assicurazione della classe di età, un riconoscimento di 15 mezzi accrediti per compiti educativi (ossia 7,5 interi), un reddito annuo medio determinante di fr. 45'570.- e una scala delle rendite 17.

E. 6.2 La ricorrente, sia nell'opposizione del 7 febbraio 2024 (doc. CSC 76) che nel ricorso del 10 maggio 2024 (doc. TAF 1), ha contestato il montante della rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 727.- determinato dalla CSC, addirittura inferiore a quanto indicato nel calcolo preventivo del 3 settembre 2012, ossia fr. 788.- (doc. CSC 6), benché avrebbe di regola dovuto essere superiore (rivalutazione contributiva). Anche "il valore del reddito annuo medio determinante di fr. 45'570.- risulta inferiore rispetto al valore di fr. 49'350.- comunicato al sig. B._______ (coniuge della ricorrente) con la decisione (...)" e ha poi aggiunto che "avendo un calcolo di rendita di vecchiaia al quanto basso richiede il non aumento della rendita attuale del coniuge Sig. B._______. Calcolo preventivo Riferimento (...) col conseguente ricalcolo della ricorrente".

E. 6.3 Nella risposta al ricorso del 25 settembre 2024, quanto al periodo contributivo, la CSC ha segnalato che il proprio calcolo preventivo del 3 settembre 2012 era stato predisposto considerando, erroneamente, il domicilio della ricorrente in Svizzera dal mese di agosto 1989 al mese di marzo 2010, quando in realtà era da ritenere da agosto 1989 a giugno 2003 e poi da gennaio 2008 a marzo 2010. Per il resto, ha riproposto il calcolo completo della rendita presentato in sede di decisione su opposizione del 3 aprile 2024 e, alla luce di quanto esposto, domandato di respingere il ricorso, poiché infondato in fatto e diritto e, di conseguenza, di confermare la decisione oggetto del litigio.

E. 7 Diritto alla rendita

E. 7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS (in vigore dal 1° gennaio 2024), le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi. Ai sensi del cpv. 2 della stessa norma, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento e si estingue con la morte dell'avente diritto.

E. 7.2 Le disposizioni transitorie della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021, prevedono che l'età di riferimento per le donne nate nel 1960 è di 64 anni (cfr. in particolare lettera a delle disposizioni transitorie della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021 [segnatamente lett. a: l'età di riferimento per le donne nate nel 1960 è di 64 anni]).

E. 7.3 Nel caso di specie, la ricorrente, nata il (...) 1960, ha raggiunto l'età di riferimento il (...) 2024. Ha pertanto diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia dal 1° febbraio 2024, ossia dal primo giorno successivo al raggiungimento dei 64 anni di età.

E. 8 Calcolo della rendita Secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, la rendita è determinata, al momento del raggiungimento dell'età di riferimento, dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o per compiti d'assistenza, totalizzati tra il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (raggiungimento dell'età di riferimento o decesso; art. 29bis cpv.1 e cpv. 2 LAVS). Ai sensi dell'art. 30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio. Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) e e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.

E. 8.1 Anni di contribuzione

E. 8.1.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno una durata di contribuzione completa e di rendite parziali agli assicurati che hanno una durata di contribuzione incompleta. La durata di contribuzione è completa se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).

E. 8.1.2 Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). L'art. 50 OAVS precisa che un anno di contribuzione è intero quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS.

E. 8.1.3 Per quanto attiene alla durata contributiva nel caso di specie, questo Tribunale rileva che, sulla base delle iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale della ricorrente (doc. CSC 65, pag. 5), quest'ultima ha contribuito all'AVS/AI nei periodi seguenti: 5 mesi nel 1989, 12 mesi ogni anno dal 1990 al 2002, 7 mesi nel 2003, 12 mesi sia nel 2008 sia nel 2009 e 3 mesi nel 2010, per un totale di 195 mesi, ossia 16 anni e 3 mesi. La durata contributiva dell'insorgente è pertanto incompleta: gli assicurati della classe di età della ricorrente (anno 1960) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 43 anni fino al 2024 (cfr. Tabelle delle rendite 2023, in vigore nel 2024, versione 16, pag. 9), anno in cui è sorto il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Si deve pertanto applicare una scala delle rendite 17 (Tabelle delle rendite 2023, in vigore nel 2024, versione 16, pag. 12), come ritenuto dall'autorità inferiore.

E. 8.2 Reddito annuo medio (RAM) Oltre agli anni di contribuzione, la rendita è calcolata, conformemente all'art. 29quater e art. 30 cpv. 2 LAVS, in base al reddito annuo medio, il quale si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali e si ottiene dividendo la somma dei redditi rivalutati e gli accrediti per il numero di anni di contribuzione effettuati dalla persona assicurata.

E. 8.2.1 Reddito da attività lucrativa Nei redditi risultanti da un'attività lucrativa sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS). Anche i contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono computati come reddito di un'attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS). Ai sensi dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno di essi. La ripartizione è però effettuata soltanto quando: a. entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento; b. la vedova o il vedovo raggiunge l'età di riferimento; c. il matrimonio è sciolto mediante divorzio; d. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità; o e. uno dei coniugi ha diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e l'altro raggiunge l'età di riferimento. Secondo il cpv. 4 della stessa norma, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: a. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita, fatto salvo il caso della riscossione anticipata della rendita secondo l'articolo 40 LAVS; e b. in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti. Il cpv. 5 chiarisce inoltre che il cpv. 4 non è applicabile all'anno civile in cui il matrimonio è contratto o sciolto. Dal 1° gennaio dell'anno civile in cui un coniuge acquisisce il diritto a una rendita AI e per tutto il periodo di riscossione della rendita AI, ma al massimo fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato "invalidità" o "vecchiaia dell'altro coniuge, per la ripartizione dei redditi è preso in considerazione il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità del coniuge invalido (art. 33bis cpv. 4 LAVS e art. 51 cpv. 5 OAVS). Se il coniuge invalido beneficia di una rendita d'invalidità per un grado d'invalidità superiore al 50 per cento, per la ripartizione dei redditi viene preso in considerazione sempre l'intero reddito annuo medio determinante (art. 51 cpv. 4 OAVS). Per contro, non vengono ripartiti né il reddito di un'attività lucrativa che il coniuge invalido, in base alla capacità di guadagno residua, ha esercitato nel periodo di riscossione della rendita, né i contributi, convertiti in reddito, delle persone che non esercitano un'attività lucrativa (cfr. Direttive dell'UFAS sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, valide dal 1° gennaio 2024, cifre 5114 - 5116). Ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 LAVS, la somma dei redditi dall'attività lucrativa è in seguito rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'art. 33ter LAVS. Tale fattore è determinato annualmente dal Consiglio federale.

E. 8.2.1.1 Quanto al calcolo del reddito da attività lucrativa, nel caso di specie bisogna considerare i redditi percepiti dall'insorgente dal 1990 al 2010. Dagli atti risulta infatti che la ricorrente è stata assicurata all'AVS svizzera dal 1989 al 2003 e dal 2008 al 2010. L'anno 1989 non deve tuttavia essere computato ai fini del calcolo del reddito da attività lucrativa per due distinti motivi. In primo luogo, la ricorrente non ha esercitato alcuna attività lucrativa nel corso di tale anno e, di conseguenza, non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa. In secondo luogo, per il 1989 non può essere attribuita alla ricorrente una quota dei redditi conseguiti dal marito mediante la ripartizione dei redditi (splitting), poiché, ai sensi dell'art. 29quinquies cpv. 4 e 5 LAVS, i redditi dei coniugi non sono ripartiti nell'anno in cui è stato contratto il matrimonio. La ricorrente ha pertanto conseguito redditi da attività lucrativa dal 1990 al 2003 e dal 2008 al 2010 (cfr. in particolare doc. CSC 66, pag. 9). Il reddito prodotto dalla ricorrente in quegli anni, pari a fr. 325'193 (1'619 + 7'715 + 7'967 + 30'547 + 37'181 + 39'200 + 26'778 + 19'906 + 21'211 + 27'532 + 34'268 + 29'517 + 25'263 + 6'756 + 4'040 + 4'554 + 1'130), deve essere sommato a quello del marito pari a 481'132 (composto dai redditi da attività lucrativa ottenuti fra il 1990 e il 1996 [44'726 + 11'690 + 7'102 + 7'415 + 3'564 + 3'564 + 3'861] e la rendita d'invalidità con un grado del 71% percepita fra il 1998 e il 2010 [41'790 + 42'210 + 42'210 + 43'260 + 43'260 + 44'310 + 46'410 + 47'880 + 47'880]), e, dopo lo splitting, ammonta a fr. 403'168. A tale somma di redditi deve in seguito essere applicato il fattore di rivalutazione corrispondente al primo anno per il quale sono stati versati contributi dopo l'anno che segue il compimento del ventesimo anno di età, nel caso specifico il 1990. Per il 1990, il fattore di rivalutazione è pari a 1 (il che significa che la somma di 403'168 rimane invariata [403'168 x 1]; cfr. il formulario in lingua francese e tedesca "Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance, survenance du cas d'assurance en 2024 / Eintrittsabhängige pauschale Aufwertungsfaktoren: Eintritt des Versicherungsfalles im Jahre 2024": https://www.ahv-iv.ch/fr/Formulaires/Listes-diverses/Facteurs-de-revalorisation). Questa somma deve poi essere divisa per la durata di contribuzione determinante per il calcolo della rendita, ossia, nel caso in esame, 195 mesi, e successivamente annualizzata per ottenere il reddito mediano da attività lucrativa. Il reddito da attività lucrativa mediano è dunque di fr. 24'810 ([403'168 : 195 mesi x 12 mesi]; doc. CSC 66, pag. 12). È quanto ritenuto a giusto titolo dell'autorità inferiore.

E. 8.2.2 Accrediti per compiti educativi

E. 8.2.2.1 In virtù dell'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei casi in cui: a. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l'autorità parentale; b. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti; c. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l'intero anno civile; d. genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l'autorità parentale. Secondo il cpv. 2 dell'art. 29sexies LAVS, l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita. A tenore del cpv. 3 della disposizione legale summenzionata, l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

E. 8.2.2.2 Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1, 4 e 5 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5 (cpv. 1). Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l'accredito intero per compiti educativi (cpv. 4). Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (cpv. 5).

E. 8.2.2.3 Nel caso di genitori che non sono stati assicurati per un anno civile intero (p. es. nell'anno di entrata in Svizzera, di entrata e uscita nello stesso anno o nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L), si sommano i singoli mesi dell'intero anno civile per i quali si possono computare questi accrediti. Un accredito per compiti educativi è concesso per 12 mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). Gli anni incompleti non possono essere arrotondati (cfr. Direttive dell'UFAS sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, valide dal 1° gennaio 2024, cifra 5196 - 5198).

E. 8.2.2.4 Nel caso in esame, la rendita di vecchiaia mensile minima completa (scala 44) da considerare per il calcolo degli accrediti per compiti educativi è quella relativa all'anno 2024, anno corrispondente alla nascita della rendita. Nel 2024, questa rendita mensile minima completa della scala 44 corrisponde a fr. 1'225 (cfr. Tabelle delle rendite 2023, in vigore nel 2024, versione 16, pag. 20), ossia fr. 14'700 per un anno. Il triplo di quest'ultima corrisponde a fr. 44'100, che deve essere moltiplicato per il numero di anni di accrediti a cui ha diritto l'insorgente.

E. 8.2.2.5 Il primo figlio dell'insorgente è nato nel 1987, mentre il secondo, nato nel 1990, ha compiuto 16 anni nel 2006. Pertanto, la ricorrente potrebbe avere diritto a degli accrediti o mezzi accrediti per compiti educativi nel periodo compreso fra il 1988 e il 2006, a condizione che fosse assicurata all'AVS in quel periodo. Ora, durante tale lasso di tempo, è stata assicurata almeno per 5 mesi nel 1989 e per l'intero anno dal 1990 al 2002 e 7 mesi nel 2003. In questi anni, la ricorrente ha maturato i seguenti periodi di accredito per compiti educativi (doc. CSC 66, pag. 5 e 6): Anni Mesi di assicurazione della ricorrente Mesi di assicurazione del coniuge della ricorrente Numero di mesi di accrediti interi Numero di mesi di mezzi-accrediti 1989 5 (agosto-dicembre)

E. 8.2.3 Il reddito annuo medio si ottiene infine sommando le medie annuali dei redditi da attività lucrativa (fr. 24'810; cfr. consid. 8.2.1.2) e degli accrediti per compiti educativi (fr. 20'354; cfr. consid. 8.2.2.5), per un totale di fr. 45'164. Al fine di determinare l'importo da assegnare alla ricorrente, tale cifra deve essere arrotondata al valore immediatamente superiore, come risulta dalle Tabelle delle rendite in vigore al 1° febbraio 2024, data a partire dalla quale è sorto il diritto alla rendita, corrispondente a fr. 45'570 (Tabelle delle rendite 2023, in vigore nel 2024, versione 16, scala 17, pag.74).

E. 8.3 Secondo le tabelle delle rendite 2023 (pag. 74), un reddito annuo medio di fr. 45'570, applicando la scala 17, dà diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia mensile di fr. 727. La ricorrente ha pertanto diritto a una rendita dell'importo corrispondente a quanto calcolato dall'autorità inferiore (doc. CSC 79), calcolo che risulta corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio.

E. 8.4.1 Non soccorre la ricorrente neppure la generica censura secondo cui, nel calcolo preventivo del 3 settembre 2012 (doc. CSC 6), era stato determinato un importo più elevato della rendita, pari a fr. 788 (doc. TAF 1) rispetto a quanto ritenuto nella decisione litigiosa, quando invero questo importo avrebbe dovuto essere più elevato (rivalutazione contributiva). Non ha tuttavia sostanziato il motivo per cui la durata contributiva riportata nel suo conto individuale, ripresa dall'autorità inferiore in sede di decisione e confermata nella decisione su opposizione, sarebbe inesatta. Generica è pure la censura concernente il valore del reddito annuo medio determinante di fr. 45'570 indicato come inferiore rispetto al valore di fr. 49'350 determinato per il suo coniuge B._______ (cfr. la decisione sulla rendita di invalidità assegnata al coniuge della ricorrente nel 2018; cfr. doc. TAF 1, allegato 3). Basti ancora rilevare che il valore del reddito determinante medio del coniuge è stato determinato in virtù dei dati concernenti il conto individuale AVS del coniuge medesimo con una durata contributiva diversa e superiore da quella della ricorrente.

E. 8.4.2 La CSC ha peraltro correttamente ritenuto, nella decisione impugnata, che il periodo contributivo dell'insorgente fosse di 16 anni e 3 mesi. Ha inoltre chiaramente spiegato che nel calcolo preventivo era stato commesso un errore da questo profilo, in quanto era stato erroneamente preso in considerazione un domicilio dell'insorgente in Svizzera ininterrotto dal 1989 al 2010 anziché dal mese di agosto del 1989 al mese di luglio del 2003, poi dal mese di gennaio del 2008 fino alla fine del mese di marzo del 2010.

E. 8.4.3 Infine, questo Tribunale rileva che il calcolo preventivo effettuato nel 2012 dalla CSC, aveva esclusivamente un valore informativo, ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LPGA. I montanti stimati in quell'occasione dall'autorità inferiore avevano esclusivamente un valore indicativo e si basavano principalmente sulle indicazioni fornite dalla ricorrente. Tali montanti non hanno portata vincolante e non conferiscono all'insorgente alcun diritto di vedersi assegnare una rendita di vecchiaia equivalente.

9. Da quanto esposto, discende che il generico gravame in esame, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamenti infondati come quello di specie (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 23 cpv. 2 lett. c LTAF). 11. 11.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 11.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v. fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

E. 12 7 Ne consegue che è possibile prendere in considerazione 13 mezzi accrediti (per gli anni dal 1990 al 2002) e 1 intero accredito (dato dalla somma dei 5 mesi del 1989 e dei 7 mesi del 2003), per un totale di 7,5 interi. Questi accrediti corrispondono ad un montante di fr. 330'750 (44'100 x 7,5), che deve essere diviso per la durata di contribuzione determinante per il calcolo della rendita e successivamente annualizzato ([330'750 : 195 mesi x 12 mesi]), così da ottenere una media annuale di accrediti per compiti educativi pari a fr. 20'354, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore.

Dispositiv
  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Ambra Martignoni I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3244/2024 Sentenza del 12 agosto 2026 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Ambra Martignoni. Parti A._______, (Italia), ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; importo della rendita di vecchiaia (decisione del 3 aprile 2024). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessata, ricorrente o insorgente) - cittadina italiana, nata il (...) 1960, coniugata con B._______ dal (...) 1989, madre di due figli (nati nel 1987 e nel 1990), arrivata in Svizzera nell'agosto del 1989 (doc. 3 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito, doc. CSC 3]) - ha svolto attività lucrativa in Svizzera, dapprima come addetta al montaggio di componenti elettronici e, dal 2001 in qualità di donna delle pulizie per (...) (doc. CSC 46, pag. 7 e seg.), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. CSC 5). È stata domiciliata in Svizzera dal mese di agosto del 1989 al mese di luglio del 2003, poi dal mese di gennaio del 2008 fino alla fine del mese di marzo del 2010; in seguito, si è trasferita in (...) (doc. CSC 3, pag. 2). A.b Il 21 agosto 2012, l'interessata ha chiesto alla Cassa svizzera di compensazione (di seguito: CSC) di eseguire il calcolo preventivo della rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. CSC 2). A.c Con comunicazione del 3 settembre 2012, la CSC ha informato l'interessata di avere eseguito il calcolo preventivo della rendita e che il diritto a quest'ultima sarebbe nato il 1° febbraio 2024 con un importo di fr. 788.- al mese. È comunque stato precisato che la comunicazione aveva un valore informativo (doc. CSC 6). B. B.a Con decisione del 22 gennaio 2024 (doc. CSC 65), la CSC ha assegnato all'interessata una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 727.- al mese dal 1° febbraio 2024, rendita calcolata in base ad un periodo di contribuzione di 16 anni e 3 mesi (da agosto 1989 a luglio 2003 e da gennaio 2008 a marzo 2010) rispetto ai 43 anni di assicurazione della classe di età, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 7.5 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 45'570.- e una scala delle rendite 17. B.b Con scritto d'opposizione del 7 febbraio 2024 (doc. CSC 76), l'interessata ha contestato la decisione, in particolare il valore del reddito annuo medio determinante e l'importo mensile della rendita, entrambi inferiori a quanto riportato nella comunicazione del 3 settembre 2012. B.c Con decisione su opposizione del 3 aprile 2024 (doc. CSC 79), la CSC ha respinto l'opposizione e confermato la propria decisione del 22 gennaio 2024. C. C.a Il 10 maggio 2024, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF, Tribunale) contro la decisione su opposizione dell'autorità inferiore del 3 aprile 2024 (doc. TAF 1), contestando, in particolare, il valore del reddito annuo medio determinante e l'importo mensile della rendita, entrambi inferiori a quanto riportato nella comunicazione del 3 settembre 2012 quando invece avrebbero di regola dovuto essere superiori. C.b Nella risposta al ricorso del 25 settembre 2024 (doc. TAF 5), la CSC, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha confermato la correttezza dell'importo della rendita assegnata all'insorgente e pertanto proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione su opposizione impugnata. C.c La ricorrente ha rinunciato a presentare la replica e lo scambio di scritti si è dunque concluso. C.d Del contenuto degli atti e in particolare del tenore delle censure sollevate dall'insorgente come delle argomentazioni dell'autorità inferiore, si dirà più in dettaglio, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi in diritto. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Salvo disposizioni transitorie contrarie, le nuove norme procedurali si applicano immediatamente con la loro entrata in vigore (DTF 130 V 1 consid. 3.2; 129 V 113 consid. 2.2). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 PA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA) - è ammissibile, ad eccezione della richiesta di cui al punto 4 del ricorso, in cui l'insorgente domanda di non aumentare la rendita attuale del coniuge. Infatti, l'oggetto litigioso della presente sentenza concerne esclusivamente la decisione relativa alla rendita della ricorrente e non quella relativa ad un (eventuale/non ancora deciso) futuro aumento della rendita del coniuge. La richiesta della ricorrente di non procedere a un aumento della rendita del coniuge esula pertanto dall'oggetto della lite e non può essere esaminata nell'ambito del presente giudizio. 2. 2.1 Con il ricorso, l'insorgente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). 2.2 La procedura amministrativa, così come la procedura di prima istanza in materia di assicurazioni sociali, sono rette dal principio inquisitorio (art. 12 PA; art. 43 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2).

3. La ricorrente è cittadina italiana, è domiciliata in Italia e sussiste un nesso transnazionale, la medesima essendo stata assicurata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (AVS/AI; DTF 145 V 231 consid. 7.1; 143 V 354 consid. 4, 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Fatte salve le disposizioni del diritto comunitario e convenzionale, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento e il calcolo di una rendita AVS svizzera sono rette dal diritto svizzero (DTF 137 V 282 consid. 3.3; 131 V 209 consid. 5.3; sentenza del TF 9C_9/2018 del 19 giugno 2018 consid. 3.2.2). 4. 4.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). 4.2 La ricorrente, nata il (...) 1960 e la rendita ordinaria essendo versata dal 1° febbraio 2024, al caso in esame, si applicano di principio le disposizioni della LAVS in vigore a tale data. Al caso concreto, è dunque applicabile la modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS (AVS 21; RU 2023 92; FF 2019 5179) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. 4.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 3 aprile 2024. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina, infatti, la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3).

5. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se la durata contributiva dell'insorgente sia stata, o meno, accertata correttamente e se il calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore sia, o meno, corretto.

6. Argomentazioni delle parti 6.1 Con decisione su opposizione del 3 aprile 2024 (doc. CSC 79), la CSC ha assegnato all'interessata una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 727.- al mese dal 1° febbraio 2024, rendita calcolata in base ad un periodo di contribuzione di 16 anni e 3 mesi (da agosto 1989 a luglio 2003 e da gennaio 2008 a marzo 2010) rispetto ai 43 anni di assicurazione della classe di età, un riconoscimento di 15 mezzi accrediti per compiti educativi (ossia 7,5 interi), un reddito annuo medio determinante di fr. 45'570.- e una scala delle rendite 17. 6.2 La ricorrente, sia nell'opposizione del 7 febbraio 2024 (doc. CSC 76) che nel ricorso del 10 maggio 2024 (doc. TAF 1), ha contestato il montante della rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 727.- determinato dalla CSC, addirittura inferiore a quanto indicato nel calcolo preventivo del 3 settembre 2012, ossia fr. 788.- (doc. CSC 6), benché avrebbe di regola dovuto essere superiore (rivalutazione contributiva). Anche "il valore del reddito annuo medio determinante di fr. 45'570.- risulta inferiore rispetto al valore di fr. 49'350.- comunicato al sig. B._______ (coniuge della ricorrente) con la decisione (...)" e ha poi aggiunto che "avendo un calcolo di rendita di vecchiaia al quanto basso richiede il non aumento della rendita attuale del coniuge Sig. B._______. Calcolo preventivo Riferimento (...) col conseguente ricalcolo della ricorrente". 6.3 Nella risposta al ricorso del 25 settembre 2024, quanto al periodo contributivo, la CSC ha segnalato che il proprio calcolo preventivo del 3 settembre 2012 era stato predisposto considerando, erroneamente, il domicilio della ricorrente in Svizzera dal mese di agosto 1989 al mese di marzo 2010, quando in realtà era da ritenere da agosto 1989 a giugno 2003 e poi da gennaio 2008 a marzo 2010. Per il resto, ha riproposto il calcolo completo della rendita presentato in sede di decisione su opposizione del 3 aprile 2024 e, alla luce di quanto esposto, domandato di respingere il ricorso, poiché infondato in fatto e diritto e, di conseguenza, di confermare la decisione oggetto del litigio.

7. Diritto alla rendita 7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS (in vigore dal 1° gennaio 2024), le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi. Ai sensi del cpv. 2 della stessa norma, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento e si estingue con la morte dell'avente diritto. 7.2 Le disposizioni transitorie della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021, prevedono che l'età di riferimento per le donne nate nel 1960 è di 64 anni (cfr. in particolare lettera a delle disposizioni transitorie della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021 [segnatamente lett. a: l'età di riferimento per le donne nate nel 1960 è di 64 anni]). 7.3 Nel caso di specie, la ricorrente, nata il (...) 1960, ha raggiunto l'età di riferimento il (...) 2024. Ha pertanto diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia dal 1° febbraio 2024, ossia dal primo giorno successivo al raggiungimento dei 64 anni di età.

8. Calcolo della rendita Secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, la rendita è determinata, al momento del raggiungimento dell'età di riferimento, dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o per compiti d'assistenza, totalizzati tra il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (raggiungimento dell'età di riferimento o decesso; art. 29bis cpv.1 e cpv. 2 LAVS). Ai sensi dell'art. 30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio. Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) e e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 8.1 Anni di contribuzione 8.1.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno una durata di contribuzione completa e di rendite parziali agli assicurati che hanno una durata di contribuzione incompleta. La durata di contribuzione è completa se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). 8.1.2 Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). L'art. 50 OAVS precisa che un anno di contribuzione è intero quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS. 8.1.3 Per quanto attiene alla durata contributiva nel caso di specie, questo Tribunale rileva che, sulla base delle iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale della ricorrente (doc. CSC 65, pag. 5), quest'ultima ha contribuito all'AVS/AI nei periodi seguenti: 5 mesi nel 1989, 12 mesi ogni anno dal 1990 al 2002, 7 mesi nel 2003, 12 mesi sia nel 2008 sia nel 2009 e 3 mesi nel 2010, per un totale di 195 mesi, ossia 16 anni e 3 mesi. La durata contributiva dell'insorgente è pertanto incompleta: gli assicurati della classe di età della ricorrente (anno 1960) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 43 anni fino al 2024 (cfr. Tabelle delle rendite 2023, in vigore nel 2024, versione 16, pag. 9), anno in cui è sorto il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Si deve pertanto applicare una scala delle rendite 17 (Tabelle delle rendite 2023, in vigore nel 2024, versione 16, pag. 12), come ritenuto dall'autorità inferiore. 8.2 Reddito annuo medio (RAM) Oltre agli anni di contribuzione, la rendita è calcolata, conformemente all'art. 29quater e art. 30 cpv. 2 LAVS, in base al reddito annuo medio, il quale si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali e si ottiene dividendo la somma dei redditi rivalutati e gli accrediti per il numero di anni di contribuzione effettuati dalla persona assicurata. 8.2.1 Reddito da attività lucrativa Nei redditi risultanti da un'attività lucrativa sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS). Anche i contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono computati come reddito di un'attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS). Ai sensi dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno di essi. La ripartizione è però effettuata soltanto quando: a. entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento; b. la vedova o il vedovo raggiunge l'età di riferimento; c. il matrimonio è sciolto mediante divorzio; d. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità; o e. uno dei coniugi ha diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e l'altro raggiunge l'età di riferimento. Secondo il cpv. 4 della stessa norma, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: a. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita, fatto salvo il caso della riscossione anticipata della rendita secondo l'articolo 40 LAVS; e b. in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti. Il cpv. 5 chiarisce inoltre che il cpv. 4 non è applicabile all'anno civile in cui il matrimonio è contratto o sciolto. Dal 1° gennaio dell'anno civile in cui un coniuge acquisisce il diritto a una rendita AI e per tutto il periodo di riscossione della rendita AI, ma al massimo fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato "invalidità" o "vecchiaia dell'altro coniuge, per la ripartizione dei redditi è preso in considerazione il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità del coniuge invalido (art. 33bis cpv. 4 LAVS e art. 51 cpv. 5 OAVS). Se il coniuge invalido beneficia di una rendita d'invalidità per un grado d'invalidità superiore al 50 per cento, per la ripartizione dei redditi viene preso in considerazione sempre l'intero reddito annuo medio determinante (art. 51 cpv. 4 OAVS). Per contro, non vengono ripartiti né il reddito di un'attività lucrativa che il coniuge invalido, in base alla capacità di guadagno residua, ha esercitato nel periodo di riscossione della rendita, né i contributi, convertiti in reddito, delle persone che non esercitano un'attività lucrativa (cfr. Direttive dell'UFAS sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, valide dal 1° gennaio 2024, cifre 5114 - 5116). Ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 LAVS, la somma dei redditi dall'attività lucrativa è in seguito rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'art. 33ter LAVS. Tale fattore è determinato annualmente dal Consiglio federale. 8.2.1.1 Quanto al calcolo del reddito da attività lucrativa, nel caso di specie bisogna considerare i redditi percepiti dall'insorgente dal 1990 al 2010. Dagli atti risulta infatti che la ricorrente è stata assicurata all'AVS svizzera dal 1989 al 2003 e dal 2008 al 2010. L'anno 1989 non deve tuttavia essere computato ai fini del calcolo del reddito da attività lucrativa per due distinti motivi. In primo luogo, la ricorrente non ha esercitato alcuna attività lucrativa nel corso di tale anno e, di conseguenza, non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa. In secondo luogo, per il 1989 non può essere attribuita alla ricorrente una quota dei redditi conseguiti dal marito mediante la ripartizione dei redditi (splitting), poiché, ai sensi dell'art. 29quinquies cpv. 4 e 5 LAVS, i redditi dei coniugi non sono ripartiti nell'anno in cui è stato contratto il matrimonio. La ricorrente ha pertanto conseguito redditi da attività lucrativa dal 1990 al 2003 e dal 2008 al 2010 (cfr. in particolare doc. CSC 66, pag. 9). Il reddito prodotto dalla ricorrente in quegli anni, pari a fr. 325'193 (1'619 + 7'715 + 7'967 + 30'547 + 37'181 + 39'200 + 26'778 + 19'906 + 21'211 + 27'532 + 34'268 + 29'517 + 25'263 + 6'756 + 4'040 + 4'554 + 1'130), deve essere sommato a quello del marito pari a 481'132 (composto dai redditi da attività lucrativa ottenuti fra il 1990 e il 1996 [44'726 + 11'690 + 7'102 + 7'415 + 3'564 + 3'564 + 3'861] e la rendita d'invalidità con un grado del 71% percepita fra il 1998 e il 2010 [41'790 + 42'210 + 42'210 + 43'260 + 43'260 + 44'310 + 46'410 + 47'880 + 47'880]), e, dopo lo splitting, ammonta a fr. 403'168. A tale somma di redditi deve in seguito essere applicato il fattore di rivalutazione corrispondente al primo anno per il quale sono stati versati contributi dopo l'anno che segue il compimento del ventesimo anno di età, nel caso specifico il 1990. Per il 1990, il fattore di rivalutazione è pari a 1 (il che significa che la somma di 403'168 rimane invariata [403'168 x 1]; cfr. il formulario in lingua francese e tedesca "Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance, survenance du cas d'assurance en 2024 / Eintrittsabhängige pauschale Aufwertungsfaktoren: Eintritt des Versicherungsfalles im Jahre 2024": https://www.ahv-iv.ch/fr/Formulaires/Listes-diverses/Facteurs-de-revalorisation). Questa somma deve poi essere divisa per la durata di contribuzione determinante per il calcolo della rendita, ossia, nel caso in esame, 195 mesi, e successivamente annualizzata per ottenere il reddito mediano da attività lucrativa. Il reddito da attività lucrativa mediano è dunque di fr. 24'810 ([403'168 : 195 mesi x 12 mesi]; doc. CSC 66, pag. 12). È quanto ritenuto a giusto titolo dell'autorità inferiore. 8.2.2 Accrediti per compiti educativi 8.2.2.1 In virtù dell'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei casi in cui: a. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l'autorità parentale; b. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti; c. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l'intero anno civile; d. genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l'autorità parentale. Secondo il cpv. 2 dell'art. 29sexies LAVS, l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita. A tenore del cpv. 3 della disposizione legale summenzionata, l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano. 8.2.2.2 Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1, 4 e 5 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5 (cpv. 1). Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l'accredito intero per compiti educativi (cpv. 4). Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (cpv. 5). 8.2.2.3 Nel caso di genitori che non sono stati assicurati per un anno civile intero (p. es. nell'anno di entrata in Svizzera, di entrata e uscita nello stesso anno o nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L), si sommano i singoli mesi dell'intero anno civile per i quali si possono computare questi accrediti. Un accredito per compiti educativi è concesso per 12 mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). Gli anni incompleti non possono essere arrotondati (cfr. Direttive dell'UFAS sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, valide dal 1° gennaio 2024, cifra 5196 - 5198). 8.2.2.4 Nel caso in esame, la rendita di vecchiaia mensile minima completa (scala 44) da considerare per il calcolo degli accrediti per compiti educativi è quella relativa all'anno 2024, anno corrispondente alla nascita della rendita. Nel 2024, questa rendita mensile minima completa della scala 44 corrisponde a fr. 1'225 (cfr. Tabelle delle rendite 2023, in vigore nel 2024, versione 16, pag. 20), ossia fr. 14'700 per un anno. Il triplo di quest'ultima corrisponde a fr. 44'100, che deve essere moltiplicato per il numero di anni di accrediti a cui ha diritto l'insorgente. 8.2.2.5 Il primo figlio dell'insorgente è nato nel 1987, mentre il secondo, nato nel 1990, ha compiuto 16 anni nel 2006. Pertanto, la ricorrente potrebbe avere diritto a degli accrediti o mezzi accrediti per compiti educativi nel periodo compreso fra il 1988 e il 2006, a condizione che fosse assicurata all'AVS in quel periodo. Ora, durante tale lasso di tempo, è stata assicurata almeno per 5 mesi nel 1989 e per l'intero anno dal 1990 al 2002 e 7 mesi nel 2003. In questi anni, la ricorrente ha maturato i seguenti periodi di accredito per compiti educativi (doc. CSC 66, pag. 5 e 6): Anni Mesi di assicurazione della ricorrente Mesi di assicurazione del coniuge della ricorrente Numero di mesi di accrediti interi Numero di mesi di mezzi-accrediti 1989 5 (agosto-dicembre) 12 5 1990 12 12 12 1991 12 12 12 1992 12 12 12 1993 12 12 12 1994 12 12 12 1995 12 12 12 1996 12 12 12 1997 12 12 12 1998 12 12 12 1999 12 12 12 2000 12 12 12 2001 12 12 12 2002 12 12 12 2003 7 (gennaio-luglio) 12 7 Ne consegue che è possibile prendere in considerazione 13 mezzi accrediti (per gli anni dal 1990 al 2002) e 1 intero accredito (dato dalla somma dei 5 mesi del 1989 e dei 7 mesi del 2003), per un totale di 7,5 interi. Questi accrediti corrispondono ad un montante di fr. 330'750 (44'100 x 7,5), che deve essere diviso per la durata di contribuzione determinante per il calcolo della rendita e successivamente annualizzato ([330'750 : 195 mesi x 12 mesi]), così da ottenere una media annuale di accrediti per compiti educativi pari a fr. 20'354, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore. 8.2.3 Il reddito annuo medio si ottiene infine sommando le medie annuali dei redditi da attività lucrativa (fr. 24'810; cfr. consid. 8.2.1.2) e degli accrediti per compiti educativi (fr. 20'354; cfr. consid. 8.2.2.5), per un totale di fr. 45'164. Al fine di determinare l'importo da assegnare alla ricorrente, tale cifra deve essere arrotondata al valore immediatamente superiore, come risulta dalle Tabelle delle rendite in vigore al 1° febbraio 2024, data a partire dalla quale è sorto il diritto alla rendita, corrispondente a fr. 45'570 (Tabelle delle rendite 2023, in vigore nel 2024, versione 16, scala 17, pag.74). 8.3 Secondo le tabelle delle rendite 2023 (pag. 74), un reddito annuo medio di fr. 45'570, applicando la scala 17, dà diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia mensile di fr. 727. La ricorrente ha pertanto diritto a una rendita dell'importo corrispondente a quanto calcolato dall'autorità inferiore (doc. CSC 79), calcolo che risulta corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio. 8.4 8.4.1 Non soccorre la ricorrente neppure la generica censura secondo cui, nel calcolo preventivo del 3 settembre 2012 (doc. CSC 6), era stato determinato un importo più elevato della rendita, pari a fr. 788 (doc. TAF 1) rispetto a quanto ritenuto nella decisione litigiosa, quando invero questo importo avrebbe dovuto essere più elevato (rivalutazione contributiva). Non ha tuttavia sostanziato il motivo per cui la durata contributiva riportata nel suo conto individuale, ripresa dall'autorità inferiore in sede di decisione e confermata nella decisione su opposizione, sarebbe inesatta. Generica è pure la censura concernente il valore del reddito annuo medio determinante di fr. 45'570 indicato come inferiore rispetto al valore di fr. 49'350 determinato per il suo coniuge B._______ (cfr. la decisione sulla rendita di invalidità assegnata al coniuge della ricorrente nel 2018; cfr. doc. TAF 1, allegato 3). Basti ancora rilevare che il valore del reddito determinante medio del coniuge è stato determinato in virtù dei dati concernenti il conto individuale AVS del coniuge medesimo con una durata contributiva diversa e superiore da quella della ricorrente. 8.4.2 La CSC ha peraltro correttamente ritenuto, nella decisione impugnata, che il periodo contributivo dell'insorgente fosse di 16 anni e 3 mesi. Ha inoltre chiaramente spiegato che nel calcolo preventivo era stato commesso un errore da questo profilo, in quanto era stato erroneamente preso in considerazione un domicilio dell'insorgente in Svizzera ininterrotto dal 1989 al 2010 anziché dal mese di agosto del 1989 al mese di luglio del 2003, poi dal mese di gennaio del 2008 fino alla fine del mese di marzo del 2010. 8.4.3 Infine, questo Tribunale rileva che il calcolo preventivo effettuato nel 2012 dalla CSC, aveva esclusivamente un valore informativo, ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LPGA. I montanti stimati in quell'occasione dall'autorità inferiore avevano esclusivamente un valore indicativo e si basavano principalmente sulle indicazioni fornite dalla ricorrente. Tali montanti non hanno portata vincolante e non conferiscono all'insorgente alcun diritto di vedersi assegnare una rendita di vecchiaia equivalente.

9. Da quanto esposto, discende che il generico gravame in esame, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamenti infondati come quello di specie (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 23 cpv. 2 lett. c LTAF). 11. 11.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 11.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v. fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Ambra Martignoni I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: