Diritto alla rendita
Sachverhalt
A. A._______, cittadina svizzera, nata il (...) in Italia, soffre di una sindrome autistica sin dalla nascita. Il 31 agosto 1995 si è trasferita in Svizzera con i propri genitori (doc. 1 pagg. 3 a 9). B. B.a Con decisione del 13 settembre 2000, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha riconosciuto all'interessata il diritto di percepire indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità dal 1° ottobre 1997 al 30 giugno 2000. A decorrere dal 1° luglio 2000 è stata posta al beneficio di una rendita intera straordinaria conto tenuto di un grado d'invalidità del 90% (doc. 2 pagg. 3 a 7). B.b Con decisione del 24 novembre 2004, l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurata il diritto di percepire un assegno per grandi invalidi di grado medio, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (doc. 3). B.c Dal 2008 l'interessata è sottoposta alla curatela del padre, B._______ (doc. 5). B.d Il 5 dicembre 2013, l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurata un contributo per l'assistenza a decorrere dal 1° settembre 2013 (doc. 8). C. Il 5 gennaio 2015, il padre dell'assicurata ha notificato all'Ufficio AI, per il tramite del proprio Comune di domicilio, il prossimo trasferimento all'estero (Italia) previsto per il 31 dicembre 2015 (doc. 14). D. Con comunicazione del 13 agosto 2015, l'Ufficio AI ha confermato il diritto di percepire una rendita intera straordinaria conto tenuto di una grado d'invalidità del 92% (doc. 12). E. Conto tenuto dell'avvenuto trasferimento all'estero, l'8 gennaio 2016, l'Ufficio AI ha trasmesso per competenza il dossier dell'interessata alla Cassa svizzera di compensazione di Ginevra (CSC; doc. 16 e 17). F. Il 12 gennaio 2016, la CSC ha comunicato all'interessata la soppressione, a decorrere dal 1° febbraio 2016, del diritto alla rendita straordinaria d'invalidità, nonché all'assegno per grandi invalidi, per carenza del requisito di domicilio in Svizzera. La CSC ha altresì negato il diritto ad una rendita ordinaria d'invalidità poiché l'interessata medesima non ha versato i contributi per almeno un anno prima dell'insorgere dell'invalidità (doc. 18). G. Con scritto del 29 gennaio 2016, inoltrato per il tramite della posta elettronica, il padre dell'interessata ha fatto valere di avere personalmente versato regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per la figlia. In particolare ha segnalato che l'interessata ha ottenuto un attestato di formazione empirica come aiuto cuoca e che la stessa ha esercitato tale attività lavorativa dal 2004 al 2005 per almeno 14 mesi nel Comune di D._______, nonché lavorato altri 2 anni nel Comune di E._______ (doc. 19). H. Con decisione del 4 febbraio 2016 (notificata al padre dell'interessata il 16 febbraio 2016 [doc. 21]), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso, a decorrere dal 1° febbraio 2016, la rendita intera straordinaria d'invalidità, nonché l'assegno per grandi invalidi, conto tenuto del trasferimento del domicilio all'estero. Detto Ufficio ha ritenuto che le osservazioni presentate con scritto del 29 gennaio 2016 non sono atte a modificare le proprie conclusioni, conto tenuto altresì delle disposizioni dei nuovi regolamenti CE relativi alla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale. L'autorità inferiore ha altresì negato il diritto a una rendita ordinaria d'invalidità (doc. 20). I. I.a Con scritto del 16 marzo 2016, inoltrato per il tramite della posta elettronica, il padre dell'interessata ha chiesto il ripristino delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha fatto valere di avere ricevuto da F._______ e dal responsabile AVS-AI del Comune di G._______ rassicurazioni quanto al mantenimento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità anche in seguito al proprio trasferimento all'estero, così come è avvenuto per un'amica dell'interessata medesima che anni prima si è pure trasferita in Italia. Ha inoltre osservato che, essendo il danno alla salute presente fin dalla nascita, le è stato impossibile versare i contributi per almeno un anno prima dell'insorgere dell'invalidità e che un rientro in Svizzera comporterebbe il reinserimento in una fondazione apposita e quindi maggiori costi per la Svizzera. Ha altresì indicato che nelle precedenti decisioni dell'Ufficio AI non era mai stato differenziato tra rendita ordinaria e rendita straordinaria (doc. 23). I.b Con complemento del 6 aprile 2016 (cfr. data di invio), inoltrato per il tramite della posta elettronica, il padre dell'interessata ha fatto valere di avere versato contributi all'AVS svizzera per 40 anni, mentre la figlia ha versato contributi per 19 anni, ossia dal 1997 al 2015. Ha ribadito di avere ricevuto rassicurazioni quanto al mantenimento delle prestazioni dell'assicurazione invalidità anche all'estero. Ha quindi chiesto nuovamente il ripristino delle prestazioni in quanto la figlia è bisognosa di cure e di assistenza fin dalla nascita (doc. 25). I.c Il 19 aprile 2016 (cfr. timbro postale), il padre dell'interessata ha trasmesso all'UAIE gli scritti del 16 marzo 2016 e del 6 aprile 2016 debitamente firmati, scritti poi trasmessi il 20 maggio 2016 al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza (doc. 27, 28 e doc. TAF 1). I.d Con scritti del 16 giugno 2016 (cfr. timbro postale, doc. TAF 5) e del 12 luglio 2016 (cfr. timbro postale, doc. TAF 10), il padre dell'insorgente ha trasmesso copia dello scritto del 16 marzo 2016 inoltrato per il tramite della posta elettronica al fine di dimostrare la tempestività del ricorso. Si è altresì riconfermato nelle allegazioni in fatto e in diritto di cui ai precedenti menzionati scritti. J. Con versamento del 28 luglio 2016, l'insorgente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 12 e 13). K. Con risposta del 30 agosto 2016, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Detto Ufficio ha osservato che la procedura è disciplinata dall'Allegato II, sezione A, dell'Accordo sulla libera circolazione (ALC). In particolare, ha osservato che la Svizzera ha sottratto all'esportazione le rendite straordinarie e, avendo l'interessata spostato definitivamente il proprio domicilio all'estero, decade il diritto a tali prestazioni. Ha altresì ribadito che non sono adempiute le condizioni per il riconoscimento di una rendita ordinaria d'invalidità. Quanto all'invocata buona fede dell'interessata, ha osservato che non vi è alcuna prova delle rassicurazioni che la medesima avrebbe ricevuto e che non vi è il principio secondo cui nel dubbio debba essere statuito in favore dell'assicurata (doc. TAF 16). L. Con replica del 20 ottobre 2016, l'insorgente si è riconfermata nelle proprie allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 16 marzo 2016 e al complemento ricorsuale del 6 aprile 2016 (doc. TAF 18). M. Con duplica del 9 novembre 2016, l'autorità inferiore ha riproposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha altresì osservato che il principio della legalità impone l'applicazione delle leggi in vigore (doc. TAF 20). N. Il 17 dicembre 2016 (cfr. timbro postale), l'insorgente ha osservato di non essere mai stato precedentemente informato delle nuove normative in vigore, in particolare del decadimento del diritto alle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità in caso di trasferimento all'estero. Ha quindi ribadito la richiesta di ripristino delle prestazioni (doc. TAF 23). Le menzionate osservazioni sono state trasmesse per conoscenza all'UAIE con provvedimento dell'11 gennaio 2017 (doc. TAF 24). O. Con scritti del 17 ottobre 2017 (cfr. timbro postale, doc. TAF 25) e del 23 maggio 2018 (doc. TAF 27), l'insorgente ha sollecitato l'evasione della presente vertenza.
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalle decisioni e avente un interesse degno di protezione al loro annullamento o alla loro modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamento del 28 luglio 2016 (doc. TAF 12 e 13), la ricorrente ha tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
E. 2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). Nella presente fattispecie, la ricorrente si è trasferita in Italia il 31 dicembre 2015 (cfr. consid. C della presente sentenza). Ne discende che in concreto si applicano di principio le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore) nonché le ulteriori modifiche normative intervenute fino alla data della decisione impugnata (v. consid. 4 del presente giudizio).
E. 2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 4 febbraio 2016. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
E. 3.1 Giusta l'art. 39 cpv. 1 LAI in relazione all'art. 42 cpv. 1 LAVS, hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d'assicurazione della loro classe d'età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti. Chiunque benefici d'una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAVS). Conformemente all'art. 42 cpv. 1 LAI, l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis LAI. Ai sensi dell'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
E. 3.2 Ne consegue che, secondo la legislazione svizzera, il diritto alla rendita straordinaria e all'assegno per grandi invalidi è subordinato alla condizione di domicilio e dimora abituale in Svizzera.
E. 3.3 Giusta l'art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), mentre una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA; cfr., per una definizione completa delle nozioni di domicilio e dimora abituale, DTF 141 V 530 consid. 5 e sentenza del TAF C-2229/2015 del 6 gennaio 2016, consid. 5).
E. 3.4 Nella presente fattispecie, emerge chiaramente dagli atti di causa che la ricorrente ha lasciato la Svizzera il 31 dicembre 2015 per trasferirsi in Italia (cfr. doc. 14). Peraltro, è incontestato in questa sede che il domicilio e la dimora abituale della ricorrente non si trovavano più in Svizzera alla data della decisione litigiosa. L'insorgente non può pertanto manifestamente far valere alcun diritto alla rendita straordinaria rispettivamente all'assegno per grandi invalidi secondo l'ordinamento svizzero.
E. 4 Resta quindi da esaminare se il diritto alle prestazioni litigiose nella presente fattispecie possa essere dedotto dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, entrato in vigore il 1° giugno 2002 [RS 0.142.112.681]) e in particolare dal suo allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e ai regolamenti comunitari ai quali rinvia.
E. 4.1 L'allegato II dell'ALC è stato modificato con effetto al 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).
E. 4.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
E. 4.3 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii).
E. 4.4 Giusta l'art. 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.
E. 4.5 Secondo l'art. 70 par. 1 e 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'art. 7 del medesimo regolamento e gli altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 quanto di quella relativa all'assistenza sociale. Giusta l'art. 70 par. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico.
E. 4.6 Giusta l'art. 70 par. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono quelle:
a) intese a fornire:
i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 paragrafo 1 e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato; oppure ii) unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato; e
b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo; e
c) sono elencate nell'allegato X.
E. 4.7 Per quanto attiene l'esportazione di una rendita straordinaria dell'assicurazione invalidità si rileva quanto segue.
E. 4.7.1 Ai termini della lett. d) dell'iscrizione della Svizzera nell'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004, costituiscono prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un'attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo (ai sensi dell'art. 39 LAI).
E. 4.7.2 Secondo giurisprudenza, le rendite straordinarie dell'assicurazione per l'invalidità svizzera sono delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell'art. 70 par. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, e non sono quindi sottomesse al principio dell'esportazione delle prestazioni sancito dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 883/2004. Infatti, la rendita straordinaria dell'invalidità svizzera, essendo esclusivamente finanziata dalla Confederazione, adempie tutti i criteri per essere considerata una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo. Nella misura in cui tale rendita straordinaria è riconosciuta allorquando una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità svizzera non può essere erogata a causa del mancato adempimento della condizione della durata minima del versamento di contributi, copre a titolo accessorio il rischio d'invalidità (ai sensi dell'art. 3 par. 1 lett. c) del regolamento [CE] n. 883/2004), garantendo, in relazione al contesto economico e sociale, un reddito minimo di sussistenza alle persone interessate, segnatamente alle persone invalide dalla nascita o dall'infanzia che non hanno mai avuto l'occasione di versare contributi prima dell'inizio del diritto alla rendita (DTF 142 V 2, consid. 5; 141 V 530, consid. 7.3.3 e 7.4.2; sentenza del TAF C-2229/2015 del 6 gennaio 2016, consid. 6.1).
E. 4.7.3 Ne consegue che la rendita straordinaria non è una prestazione sottomessa al principio dell'esportabilità sancito dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 883/2004. Pertanto, la richiesta della ricorrente tendente al ripristino della rendita straordinaria nonostante il trasferimento all'estero del domicilio e della dimora abituale non può essere accolta.
E. 4.8 Per quanto attiene l'esportazione di un assegno per grandi invalidi si rileva quanto segue.
E. 4.8.1 Questo Tribunale osserva che l'assegno per grandi invalidi non figura (più) nella lista delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo dell'Allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la soppressione di tale prestazione dalla lista del menzionato Allegato X non apporta alcuna modifica alla situazione creatasi precedentemente, ossia che l'assegno per grandi invalidi previsto dalle disposizioni della LAI e della LAVS è versato unicamente a coloro che risiedono in Svizzera (DTF 142 V 2 consid. 6; 132 V 423 consid. 8 e 9, in particolare consid. 9.5.6).
E. 4.8.2 Ne consegue che pure la richiesta di ripristino dell'assegno per grandi invalidi formulata dalla ricorrente deve essere respinta siccome manifestamente infondata.
E. 5 Occorre ancora esaminare la questione di sapere se la ricorrente possa invocare il principio della buona fede, rispettivamente una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento, per ottenere il versamento delle menzionate prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità nonostante il proprio trasferimento all'estero.
E. 5.1 Nel caso concreto, la ricorrente ha fatto valere di avere ricevuto da F._______ e dal responsabile AVS-AI del Comune di G._______ rassicurazioni quanto al mantenimento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità anche in seguito al proprio trasferimento all'estero, così come è avvenuto per un'amica dell'interessata medesima che anni prima si è pure trasferita in Italia.
E. 5.2 Quanto all'invocazione del principio della buona fede, questo Tribunale rileva quanto segue.
E. 5.2.1 Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli per-mette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e non si contraddica. Un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge a condizione che cumulativamente (1) l'amministrazione è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (2) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (3) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informa-zione ricevuta, (4) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio e (5) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (sentenze del TF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3 e 9C_171/2011 del 6 luglio 2011 consid. 5; DTF 131 V 472 consid. 5 e 131 II 627 consid. 6.1).
E. 5.2.2 Al riguardo, questo Tribunale, da un lato, rileva che né dagli atti, né dalla documentazione trasmessa in fase ricorsuale emerge alcuna prova rispetto a quanto asserito dalla ricorrente in merito alle rassicurazioni che avrebbe ricevuto dal menzionato ente e dal funzionario comunale. Si tratta pertanto di mere affermazioni alle quali non può essere riconosciuto valore probatorio. Dall'altro lato, questo Tribunale osserva che tali rassicurazioni - pur lasciando aperta la questione di sapere se le stesse siano realmente avvenute - non sono state rilasciate dall'amministrazione, né da persone che agivano nei limiti delle loro competenze non essendo - chiaramente e riconoscibilmente - né la F._______ né il responsabile AVS-AI del Comune di G._______ competenti per decidere sulla questione dell'esportabilità delle rendita straordinaria rispettivamente dell'assegno per grandi invalidi e quindi rilasciare informazioni vincolanti in merito. La ricorrente, e per lei il suo rappresentante, avrebbe dovuto chiedere ragguagli direttamente alla CSC di Ginevra avendo in tal senso un interesse degno di protezione a far chiarire dall'amministrazione la questione quanto all'esportabilità delle prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, segnatamente della rendita straordinaria e dell'assegno per grandi invalidi (cfr. DTF 142 V 2 consid. 1). Dovendo essere cumulativamente adempiute le 5 condizioni suesposte, non è necessario procedere alla verifica delle restanti condizioni per il riconoscimento di una violazione del principio della buona fede in quanto la stessa può già essere esclusa.
E. 5.2.3 Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione del principio del diritto alla protezione della buona fede da parte dell'autorità inferiore e, per conseguenza, pure tale censura non può essere accolta.
E. 5.3 Quanto alla parità di trattamento, si osserva quanto segue.
E. 5.3.1 Il principio dell'uguaglianza di trattamento è ancorato all'art. 8 cpv. 1 Cost. Una decisione - o un atto legislativo - viola il principio dell'uguaglianza di trattamento quando stabilisce delle distinzioni giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole in considerazione della situazione di fatto da regolamentare o nel caso in cui omette di fare delle distinzioni che si impongono tenuto conto delle circostanze. In altre parole, c'è una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento quando ciò che è simile non è trattato in maniera identica e ciò che diverso non è trattato in maniera differente (cfr., tra le tante, DTF 134 I 23 consid. 9.1; 131 V 107 consid. 3.4.2, v. anche sentenze del TF 2A.631/2006 del 8 dicembre 2006 consid. 4.1; 1C_80/2007 del 6 settembre 2007 consid. 3.1). Occorre che il trattamento differente - o simile - ingiustificato sia in relazione con una situazione di fatto importante.
E. 5.3.2 Sempre secondo la giurisprudenza, il principio della legalità dell'attività amministrativa (art. 5 Cost.) prevale su quello dell'uguaglianza di trattamento. Per conseguenza, il ricorrente non può, in generale, pretendersi vittima di un'ineguaglianza di trattamento se la legge è correttamente applicata al suo caso, ma in modo scorretto - o addirittura non applicata del tutto - ad altri casi. Ciò presuppone comunque la volontà, da parte dell'autorità che ha emesso la decisione contestata, di applicare correttamente in futuro le disposizioni legali in questione; il cittadino non può pretendere l'uguaglianza nell'illegalità a meno che si debba prevedere che l'amministrazione persevererà nell'inosservanza della legge (DTF 127 I 1 consid. 3a; sentenze del TF 2C.360/2007 del 13 novembre 2007 consid. 6 con rinvii; 2A.615/2006 del 29 marzo 2007 consid. 5 con rinvii; sentenze del TAF A-1661/2011 del 26 marzo 2012 consid. 7; A-5391/2009 del 17 maggio 2011 consid. 10.2).
E. 5.3.3 Nella presente fattispecie, la ricorrente fa valere una disparità di trattamento tra la sua personale situazione e la situazione in cui una sua amica, pure a beneficio di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, avrebbe continuato a percepire le stesse anche dopo il trasferimento all'estero. Al riguardo questo Tribunale osserva che - a prescindere dal fatto che la ricorrente non ha fornito alcun dettaglio relativo all'evocato caso dell'amica, segnatamente quanto alla natura delle prestazioni esportate (rendita ordinaria o straordinarie rispettivamente assegno per grandi invalidi) e la tipologia del trasferimento all'estero (definitivo o di corta durata) - quand'anche in un singolo caso l'amministrazione avesse deciso un caso in dispregio delle disposizioni legali in vigore, ciò manifestamente non consentirebbe ancora alla ricorrente di prevalersi della principio della parità di trattamento per ottenere una decisione contraria alla legge. La ricorrente non ha altresì dimostrato sussistere, sulla questione dell'esportabilità delle rendite straordinarie e degli assegni per grandi invalidi, una prassi generalizzata da parte dell'UAIE contraria alla legge e nemmeno una perseveranza in tal senso da parte di detta autorità.
E. 5.3.4 Ne consegue che pure questa censura, manifestamente inconsistente, non merita tutela e va respinta.
E. 6 Da ultimo, resta da esaminare il diritto della ricorrente a una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
E. 6.1 Le persone handicappate dalla nascita o dall'infanzia, non possono adempiere le condizioni di cui all'art. 36 cpv. 1 LAI, ritenuto che le stesse sono incapaci di lavorare prima di raggiungere l'età a partire dalla quale sono tenute al pagamento dei contributi. Proprio per questa ragione, onde evitare un'ingiustificata differenza di trattamento rispetto agli invalidi che hanno avuto la possibilità di maturare il necessario periodo contributivo, alle persone invalide dalla nascita o dall'infanzia viene riconosciuto, a decorrere dal 18esimo anno di età, il diritto alla rendita straordinaria corrispondente all'importo minimo della rendita ordinaria d'invalidità (DTF 141 V 530, consid. 7.3.3 e sentenza del TAF C-265/2016 del 6 giugno 2017, consid. 10.2 e 10.3).
E. 6.2 Nella presente fattispecie, la ricorrente è nata affetta da una sindrome autistica ed è pertanto invalida sin dalla nascita (cfr. consid. A e consid. I.a della presente sentenza). La ricorrente non ha pertanto versato alcun contributo prima dell'insorgere dell'invalidità, eventualità che la stessa nemmeno pretende. Peraltro, neppure il fatto che la ricorrente - successivamente all'insorgere della sindrome autistica che ha giustificato l'erogazione di una rendita straordinaria - possa avere versato per il periodo minimo previsto dalla legge dei contributi personali AVS/AI, ancora non consentirebbe di versarle una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (che sarebbe esportabile nei Paesi dell'UE o in Paesi con cui la Svizzera ha siglato una convenzione che prevede l'esportabilità delle rendite ordinarie), dal momento che fa difetto il sopraggiungere di un nuovo evento assicurato - completamente differente - il quale deve sorgere posteriormente al versamento dei contributi personali minimi previsti dalla legge (sentenza del TF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, segnatamente consid. 3.3 con rinvii). La ricorrente non avendo fatto valere un nuovo evento assicurato sopraggiunto posteriormente all'evocato pagamento di contributi personali AVS/AI, ossia un nuovo problema di salute completamente differente da quello che ha originato il versamento della rendita straordinaria, a giusta ragione l'UAIE ha negato la sussistenza delle condizioni per l'erogazione di una rendita ordinaria. Pertanto, anche su questo punto la censura della ricorrente, del tutto inconsistente, non merita tutela e va respinta.
E. 7 Da quanto esposto, discende che il ricorso, chiaramente privo di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il generico gravame della ricorrente deve ritenersi - per i motivi precedentemente indicati - siccome manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.
E. 8.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente il 28 luglio 2016.
E. 8.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 800.-, corrisposto il 28 luglio 2016, è computato con le spese processuali.
- Non sono assegnate spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-mento) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg. , 90 segg. nonché 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3237/2016 Sentenza del 7 agosto 2018 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Anna Borner. Parti A._______, rappresentata dal padre B._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, soppressione del diritto alla rendita straordinaria d'invalidità e all'assegno per grandi invalidi (decisione del 4 febbraio 2016). Fatti: A. A._______, cittadina svizzera, nata il (...) in Italia, soffre di una sindrome autistica sin dalla nascita. Il 31 agosto 1995 si è trasferita in Svizzera con i propri genitori (doc. 1 pagg. 3 a 9). B. B.a Con decisione del 13 settembre 2000, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha riconosciuto all'interessata il diritto di percepire indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità dal 1° ottobre 1997 al 30 giugno 2000. A decorrere dal 1° luglio 2000 è stata posta al beneficio di una rendita intera straordinaria conto tenuto di un grado d'invalidità del 90% (doc. 2 pagg. 3 a 7). B.b Con decisione del 24 novembre 2004, l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurata il diritto di percepire un assegno per grandi invalidi di grado medio, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (doc. 3). B.c Dal 2008 l'interessata è sottoposta alla curatela del padre, B._______ (doc. 5). B.d Il 5 dicembre 2013, l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurata un contributo per l'assistenza a decorrere dal 1° settembre 2013 (doc. 8). C. Il 5 gennaio 2015, il padre dell'assicurata ha notificato all'Ufficio AI, per il tramite del proprio Comune di domicilio, il prossimo trasferimento all'estero (Italia) previsto per il 31 dicembre 2015 (doc. 14). D. Con comunicazione del 13 agosto 2015, l'Ufficio AI ha confermato il diritto di percepire una rendita intera straordinaria conto tenuto di una grado d'invalidità del 92% (doc. 12). E. Conto tenuto dell'avvenuto trasferimento all'estero, l'8 gennaio 2016, l'Ufficio AI ha trasmesso per competenza il dossier dell'interessata alla Cassa svizzera di compensazione di Ginevra (CSC; doc. 16 e 17). F. Il 12 gennaio 2016, la CSC ha comunicato all'interessata la soppressione, a decorrere dal 1° febbraio 2016, del diritto alla rendita straordinaria d'invalidità, nonché all'assegno per grandi invalidi, per carenza del requisito di domicilio in Svizzera. La CSC ha altresì negato il diritto ad una rendita ordinaria d'invalidità poiché l'interessata medesima non ha versato i contributi per almeno un anno prima dell'insorgere dell'invalidità (doc. 18). G. Con scritto del 29 gennaio 2016, inoltrato per il tramite della posta elettronica, il padre dell'interessata ha fatto valere di avere personalmente versato regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per la figlia. In particolare ha segnalato che l'interessata ha ottenuto un attestato di formazione empirica come aiuto cuoca e che la stessa ha esercitato tale attività lavorativa dal 2004 al 2005 per almeno 14 mesi nel Comune di D._______, nonché lavorato altri 2 anni nel Comune di E._______ (doc. 19). H. Con decisione del 4 febbraio 2016 (notificata al padre dell'interessata il 16 febbraio 2016 [doc. 21]), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso, a decorrere dal 1° febbraio 2016, la rendita intera straordinaria d'invalidità, nonché l'assegno per grandi invalidi, conto tenuto del trasferimento del domicilio all'estero. Detto Ufficio ha ritenuto che le osservazioni presentate con scritto del 29 gennaio 2016 non sono atte a modificare le proprie conclusioni, conto tenuto altresì delle disposizioni dei nuovi regolamenti CE relativi alla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale. L'autorità inferiore ha altresì negato il diritto a una rendita ordinaria d'invalidità (doc. 20). I. I.a Con scritto del 16 marzo 2016, inoltrato per il tramite della posta elettronica, il padre dell'interessata ha chiesto il ripristino delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha fatto valere di avere ricevuto da F._______ e dal responsabile AVS-AI del Comune di G._______ rassicurazioni quanto al mantenimento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità anche in seguito al proprio trasferimento all'estero, così come è avvenuto per un'amica dell'interessata medesima che anni prima si è pure trasferita in Italia. Ha inoltre osservato che, essendo il danno alla salute presente fin dalla nascita, le è stato impossibile versare i contributi per almeno un anno prima dell'insorgere dell'invalidità e che un rientro in Svizzera comporterebbe il reinserimento in una fondazione apposita e quindi maggiori costi per la Svizzera. Ha altresì indicato che nelle precedenti decisioni dell'Ufficio AI non era mai stato differenziato tra rendita ordinaria e rendita straordinaria (doc. 23). I.b Con complemento del 6 aprile 2016 (cfr. data di invio), inoltrato per il tramite della posta elettronica, il padre dell'interessata ha fatto valere di avere versato contributi all'AVS svizzera per 40 anni, mentre la figlia ha versato contributi per 19 anni, ossia dal 1997 al 2015. Ha ribadito di avere ricevuto rassicurazioni quanto al mantenimento delle prestazioni dell'assicurazione invalidità anche all'estero. Ha quindi chiesto nuovamente il ripristino delle prestazioni in quanto la figlia è bisognosa di cure e di assistenza fin dalla nascita (doc. 25). I.c Il 19 aprile 2016 (cfr. timbro postale), il padre dell'interessata ha trasmesso all'UAIE gli scritti del 16 marzo 2016 e del 6 aprile 2016 debitamente firmati, scritti poi trasmessi il 20 maggio 2016 al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza (doc. 27, 28 e doc. TAF 1). I.d Con scritti del 16 giugno 2016 (cfr. timbro postale, doc. TAF 5) e del 12 luglio 2016 (cfr. timbro postale, doc. TAF 10), il padre dell'insorgente ha trasmesso copia dello scritto del 16 marzo 2016 inoltrato per il tramite della posta elettronica al fine di dimostrare la tempestività del ricorso. Si è altresì riconfermato nelle allegazioni in fatto e in diritto di cui ai precedenti menzionati scritti. J. Con versamento del 28 luglio 2016, l'insorgente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 12 e 13). K. Con risposta del 30 agosto 2016, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Detto Ufficio ha osservato che la procedura è disciplinata dall'Allegato II, sezione A, dell'Accordo sulla libera circolazione (ALC). In particolare, ha osservato che la Svizzera ha sottratto all'esportazione le rendite straordinarie e, avendo l'interessata spostato definitivamente il proprio domicilio all'estero, decade il diritto a tali prestazioni. Ha altresì ribadito che non sono adempiute le condizioni per il riconoscimento di una rendita ordinaria d'invalidità. Quanto all'invocata buona fede dell'interessata, ha osservato che non vi è alcuna prova delle rassicurazioni che la medesima avrebbe ricevuto e che non vi è il principio secondo cui nel dubbio debba essere statuito in favore dell'assicurata (doc. TAF 16). L. Con replica del 20 ottobre 2016, l'insorgente si è riconfermata nelle proprie allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 16 marzo 2016 e al complemento ricorsuale del 6 aprile 2016 (doc. TAF 18). M. Con duplica del 9 novembre 2016, l'autorità inferiore ha riproposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha altresì osservato che il principio della legalità impone l'applicazione delle leggi in vigore (doc. TAF 20). N. Il 17 dicembre 2016 (cfr. timbro postale), l'insorgente ha osservato di non essere mai stato precedentemente informato delle nuove normative in vigore, in particolare del decadimento del diritto alle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità in caso di trasferimento all'estero. Ha quindi ribadito la richiesta di ripristino delle prestazioni (doc. TAF 23). Le menzionate osservazioni sono state trasmesse per conoscenza all'UAIE con provvedimento dell'11 gennaio 2017 (doc. TAF 24). O. Con scritti del 17 ottobre 2017 (cfr. timbro postale, doc. TAF 25) e del 23 maggio 2018 (doc. TAF 27), l'insorgente ha sollecitato l'evasione della presente vertenza. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalle decisioni e avente un interesse degno di protezione al loro annullamento o alla loro modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamento del 28 luglio 2016 (doc. TAF 12 e 13), la ricorrente ha tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA). 2. 2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). Nella presente fattispecie, la ricorrente si è trasferita in Italia il 31 dicembre 2015 (cfr. consid. C della presente sentenza). Ne discende che in concreto si applicano di principio le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore) nonché le ulteriori modifiche normative intervenute fino alla data della decisione impugnata (v. consid. 4 del presente giudizio). 2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 4 febbraio 2016. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 3. 3.1 Giusta l'art. 39 cpv. 1 LAI in relazione all'art. 42 cpv. 1 LAVS, hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d'assicurazione della loro classe d'età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti. Chiunque benefici d'una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAVS). Conformemente all'art. 42 cpv. 1 LAI, l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis LAI. Ai sensi dell'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. 3.2 Ne consegue che, secondo la legislazione svizzera, il diritto alla rendita straordinaria e all'assegno per grandi invalidi è subordinato alla condizione di domicilio e dimora abituale in Svizzera. 3.3 Giusta l'art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), mentre una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA; cfr., per una definizione completa delle nozioni di domicilio e dimora abituale, DTF 141 V 530 consid. 5 e sentenza del TAF C-2229/2015 del 6 gennaio 2016, consid. 5). 3.4 Nella presente fattispecie, emerge chiaramente dagli atti di causa che la ricorrente ha lasciato la Svizzera il 31 dicembre 2015 per trasferirsi in Italia (cfr. doc. 14). Peraltro, è incontestato in questa sede che il domicilio e la dimora abituale della ricorrente non si trovavano più in Svizzera alla data della decisione litigiosa. L'insorgente non può pertanto manifestamente far valere alcun diritto alla rendita straordinaria rispettivamente all'assegno per grandi invalidi secondo l'ordinamento svizzero.
4. Resta quindi da esaminare se il diritto alle prestazioni litigiose nella presente fattispecie possa essere dedotto dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, entrato in vigore il 1° giugno 2002 [RS 0.142.112.681]) e in particolare dal suo allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e ai regolamenti comunitari ai quali rinvia. 4.1 L'allegato II dell'ALC è stato modificato con effetto al 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 4.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 4.3 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 4.4 Giusta l'art. 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice. 4.5 Secondo l'art. 70 par. 1 e 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'art. 7 del medesimo regolamento e gli altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 quanto di quella relativa all'assistenza sociale. Giusta l'art. 70 par. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico. 4.6 Giusta l'art. 70 par. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono quelle:
a) intese a fornire:
i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 paragrafo 1 e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato; oppure ii) unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato; e
b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo; e
c) sono elencate nell'allegato X. 4.7 Per quanto attiene l'esportazione di una rendita straordinaria dell'assicurazione invalidità si rileva quanto segue. 4.7.1 Ai termini della lett. d) dell'iscrizione della Svizzera nell'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004, costituiscono prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un'attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo (ai sensi dell'art. 39 LAI). 4.7.2 Secondo giurisprudenza, le rendite straordinarie dell'assicurazione per l'invalidità svizzera sono delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell'art. 70 par. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, e non sono quindi sottomesse al principio dell'esportazione delle prestazioni sancito dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 883/2004. Infatti, la rendita straordinaria dell'invalidità svizzera, essendo esclusivamente finanziata dalla Confederazione, adempie tutti i criteri per essere considerata una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo. Nella misura in cui tale rendita straordinaria è riconosciuta allorquando una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità svizzera non può essere erogata a causa del mancato adempimento della condizione della durata minima del versamento di contributi, copre a titolo accessorio il rischio d'invalidità (ai sensi dell'art. 3 par. 1 lett. c) del regolamento [CE] n. 883/2004), garantendo, in relazione al contesto economico e sociale, un reddito minimo di sussistenza alle persone interessate, segnatamente alle persone invalide dalla nascita o dall'infanzia che non hanno mai avuto l'occasione di versare contributi prima dell'inizio del diritto alla rendita (DTF 142 V 2, consid. 5; 141 V 530, consid. 7.3.3 e 7.4.2; sentenza del TAF C-2229/2015 del 6 gennaio 2016, consid. 6.1). 4.7.3 Ne consegue che la rendita straordinaria non è una prestazione sottomessa al principio dell'esportabilità sancito dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 883/2004. Pertanto, la richiesta della ricorrente tendente al ripristino della rendita straordinaria nonostante il trasferimento all'estero del domicilio e della dimora abituale non può essere accolta. 4.8 Per quanto attiene l'esportazione di un assegno per grandi invalidi si rileva quanto segue. 4.8.1 Questo Tribunale osserva che l'assegno per grandi invalidi non figura (più) nella lista delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo dell'Allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la soppressione di tale prestazione dalla lista del menzionato Allegato X non apporta alcuna modifica alla situazione creatasi precedentemente, ossia che l'assegno per grandi invalidi previsto dalle disposizioni della LAI e della LAVS è versato unicamente a coloro che risiedono in Svizzera (DTF 142 V 2 consid. 6; 132 V 423 consid. 8 e 9, in particolare consid. 9.5.6). 4.8.2 Ne consegue che pure la richiesta di ripristino dell'assegno per grandi invalidi formulata dalla ricorrente deve essere respinta siccome manifestamente infondata.
5. Occorre ancora esaminare la questione di sapere se la ricorrente possa invocare il principio della buona fede, rispettivamente una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento, per ottenere il versamento delle menzionate prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità nonostante il proprio trasferimento all'estero. 5.1 Nel caso concreto, la ricorrente ha fatto valere di avere ricevuto da F._______ e dal responsabile AVS-AI del Comune di G._______ rassicurazioni quanto al mantenimento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità anche in seguito al proprio trasferimento all'estero, così come è avvenuto per un'amica dell'interessata medesima che anni prima si è pure trasferita in Italia. 5.2 Quanto all'invocazione del principio della buona fede, questo Tribunale rileva quanto segue. 5.2.1 Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli per-mette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e non si contraddica. Un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge a condizione che cumulativamente (1) l'amministrazione è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (2) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (3) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informa-zione ricevuta, (4) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio e (5) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (sentenze del TF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3 e 9C_171/2011 del 6 luglio 2011 consid. 5; DTF 131 V 472 consid. 5 e 131 II 627 consid. 6.1). 5.2.2 Al riguardo, questo Tribunale, da un lato, rileva che né dagli atti, né dalla documentazione trasmessa in fase ricorsuale emerge alcuna prova rispetto a quanto asserito dalla ricorrente in merito alle rassicurazioni che avrebbe ricevuto dal menzionato ente e dal funzionario comunale. Si tratta pertanto di mere affermazioni alle quali non può essere riconosciuto valore probatorio. Dall'altro lato, questo Tribunale osserva che tali rassicurazioni - pur lasciando aperta la questione di sapere se le stesse siano realmente avvenute - non sono state rilasciate dall'amministrazione, né da persone che agivano nei limiti delle loro competenze non essendo - chiaramente e riconoscibilmente - né la F._______ né il responsabile AVS-AI del Comune di G._______ competenti per decidere sulla questione dell'esportabilità delle rendita straordinaria rispettivamente dell'assegno per grandi invalidi e quindi rilasciare informazioni vincolanti in merito. La ricorrente, e per lei il suo rappresentante, avrebbe dovuto chiedere ragguagli direttamente alla CSC di Ginevra avendo in tal senso un interesse degno di protezione a far chiarire dall'amministrazione la questione quanto all'esportabilità delle prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, segnatamente della rendita straordinaria e dell'assegno per grandi invalidi (cfr. DTF 142 V 2 consid. 1). Dovendo essere cumulativamente adempiute le 5 condizioni suesposte, non è necessario procedere alla verifica delle restanti condizioni per il riconoscimento di una violazione del principio della buona fede in quanto la stessa può già essere esclusa. 5.2.3 Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione del principio del diritto alla protezione della buona fede da parte dell'autorità inferiore e, per conseguenza, pure tale censura non può essere accolta. 5.3 Quanto alla parità di trattamento, si osserva quanto segue. 5.3.1 Il principio dell'uguaglianza di trattamento è ancorato all'art. 8 cpv. 1 Cost. Una decisione - o un atto legislativo - viola il principio dell'uguaglianza di trattamento quando stabilisce delle distinzioni giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole in considerazione della situazione di fatto da regolamentare o nel caso in cui omette di fare delle distinzioni che si impongono tenuto conto delle circostanze. In altre parole, c'è una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento quando ciò che è simile non è trattato in maniera identica e ciò che diverso non è trattato in maniera differente (cfr., tra le tante, DTF 134 I 23 consid. 9.1; 131 V 107 consid. 3.4.2, v. anche sentenze del TF 2A.631/2006 del 8 dicembre 2006 consid. 4.1; 1C_80/2007 del 6 settembre 2007 consid. 3.1). Occorre che il trattamento differente - o simile - ingiustificato sia in relazione con una situazione di fatto importante. 5.3.2 Sempre secondo la giurisprudenza, il principio della legalità dell'attività amministrativa (art. 5 Cost.) prevale su quello dell'uguaglianza di trattamento. Per conseguenza, il ricorrente non può, in generale, pretendersi vittima di un'ineguaglianza di trattamento se la legge è correttamente applicata al suo caso, ma in modo scorretto - o addirittura non applicata del tutto - ad altri casi. Ciò presuppone comunque la volontà, da parte dell'autorità che ha emesso la decisione contestata, di applicare correttamente in futuro le disposizioni legali in questione; il cittadino non può pretendere l'uguaglianza nell'illegalità a meno che si debba prevedere che l'amministrazione persevererà nell'inosservanza della legge (DTF 127 I 1 consid. 3a; sentenze del TF 2C.360/2007 del 13 novembre 2007 consid. 6 con rinvii; 2A.615/2006 del 29 marzo 2007 consid. 5 con rinvii; sentenze del TAF A-1661/2011 del 26 marzo 2012 consid. 7; A-5391/2009 del 17 maggio 2011 consid. 10.2). 5.3.3 Nella presente fattispecie, la ricorrente fa valere una disparità di trattamento tra la sua personale situazione e la situazione in cui una sua amica, pure a beneficio di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, avrebbe continuato a percepire le stesse anche dopo il trasferimento all'estero. Al riguardo questo Tribunale osserva che - a prescindere dal fatto che la ricorrente non ha fornito alcun dettaglio relativo all'evocato caso dell'amica, segnatamente quanto alla natura delle prestazioni esportate (rendita ordinaria o straordinarie rispettivamente assegno per grandi invalidi) e la tipologia del trasferimento all'estero (definitivo o di corta durata) - quand'anche in un singolo caso l'amministrazione avesse deciso un caso in dispregio delle disposizioni legali in vigore, ciò manifestamente non consentirebbe ancora alla ricorrente di prevalersi della principio della parità di trattamento per ottenere una decisione contraria alla legge. La ricorrente non ha altresì dimostrato sussistere, sulla questione dell'esportabilità delle rendite straordinarie e degli assegni per grandi invalidi, una prassi generalizzata da parte dell'UAIE contraria alla legge e nemmeno una perseveranza in tal senso da parte di detta autorità. 5.3.4 Ne consegue che pure questa censura, manifestamente inconsistente, non merita tutela e va respinta.
6. Da ultimo, resta da esaminare il diritto della ricorrente a una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 6.1 Le persone handicappate dalla nascita o dall'infanzia, non possono adempiere le condizioni di cui all'art. 36 cpv. 1 LAI, ritenuto che le stesse sono incapaci di lavorare prima di raggiungere l'età a partire dalla quale sono tenute al pagamento dei contributi. Proprio per questa ragione, onde evitare un'ingiustificata differenza di trattamento rispetto agli invalidi che hanno avuto la possibilità di maturare il necessario periodo contributivo, alle persone invalide dalla nascita o dall'infanzia viene riconosciuto, a decorrere dal 18esimo anno di età, il diritto alla rendita straordinaria corrispondente all'importo minimo della rendita ordinaria d'invalidità (DTF 141 V 530, consid. 7.3.3 e sentenza del TAF C-265/2016 del 6 giugno 2017, consid. 10.2 e 10.3). 6.2 Nella presente fattispecie, la ricorrente è nata affetta da una sindrome autistica ed è pertanto invalida sin dalla nascita (cfr. consid. A e consid. I.a della presente sentenza). La ricorrente non ha pertanto versato alcun contributo prima dell'insorgere dell'invalidità, eventualità che la stessa nemmeno pretende. Peraltro, neppure il fatto che la ricorrente - successivamente all'insorgere della sindrome autistica che ha giustificato l'erogazione di una rendita straordinaria - possa avere versato per il periodo minimo previsto dalla legge dei contributi personali AVS/AI, ancora non consentirebbe di versarle una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (che sarebbe esportabile nei Paesi dell'UE o in Paesi con cui la Svizzera ha siglato una convenzione che prevede l'esportabilità delle rendite ordinarie), dal momento che fa difetto il sopraggiungere di un nuovo evento assicurato - completamente differente - il quale deve sorgere posteriormente al versamento dei contributi personali minimi previsti dalla legge (sentenza del TF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, segnatamente consid. 3.3 con rinvii). La ricorrente non avendo fatto valere un nuovo evento assicurato sopraggiunto posteriormente all'evocato pagamento di contributi personali AVS/AI, ossia un nuovo problema di salute completamente differente da quello che ha originato il versamento della rendita straordinaria, a giusta ragione l'UAIE ha negato la sussistenza delle condizioni per l'erogazione di una rendita ordinaria. Pertanto, anche su questo punto la censura della ricorrente, del tutto inconsistente, non merita tutela e va respinta.
7. Da quanto esposto, discende che il ricorso, chiaramente privo di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il generico gravame della ricorrente deve ritenersi - per i motivi precedentemente indicati - siccome manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente il 28 luglio 2016. 8.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 800.-, corrisposto il 28 luglio 2016, è computato con le spese processuali.
3. Non sono assegnate spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-mento)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg. , 90 segg. nonché 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: