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C-3233/2011

C-3233/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-05-02 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Sachverhalt

A. A._______, cittadino croato, è nato il ... a Locarno. Egli è quindi rientrato al proprio Paese d'origine 3 mesi più tardi, dove è rimasto sino al 20 agosto 1992, quando è giunto in Svizzera - nell'ambito dell'Azione Bosnia-Erzegovina - a beneficio di un permesso L, rinnovato regolarmente. L'interessato ha in seguito ottenuto, il 23 gennaio 1993, il permesso di dimora, e il 3 dicembre 2000 il permesso di domicilio. B. A._______ ha interessato a più riprese le autorità giudiziarie, e più precisamente:

- il 13 giugno 2003 - ancora minorenne - è stato oggetto di un ammonimento da parte del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, per contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121),

- il 13 luglio 2005, è stato nuovamente condannato con decreto di accusa cresciuto in giudicato dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, per furto, ripetuto danneggiamento e contravvenzione alla LStup, alla pena di 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,

- con decreto d'accusa del 1° settembre 2006, egli è stato inoltre condannato dal Ministero Pubblico del Cantone Zurigo a 21 giorni di detenzione sospesi con la condizionale per 3 anni - rinunciando alla revoca della precedente sospensione, ma aumentandone di un anno il periodo di prova - per grave infrazione alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01),

- con sentenza del 27 gennaio 2009 della Corte delle assise criminali, l'interessato è stato condannato per omicidio intenzionale e per contravvenzione alla LStup, alla pena detentiva di 10 anni da espiarsi. Essa è stata confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello con sentenza del 17 giugno 2009, cresciuta in giudicato il 10 luglio successivo,

- con decreto di accusa del 15 marzo 2010, cresciuto in giudicato il 19 aprile successivo, il ricorrente veniva inoltre condannato alla multa di fr. 100.- per aver posseduto, il 27 dicembre 2009, 10,3 grammi di haschisc destinati ad uso personale. C. Il 3 maggio 2010, sulla base della decisione dell'ultima istanza penale cantonale, la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SP) ha considerato decaduta, ex art. 62, 63 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e art. 80 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), la validità del permesso di domicilio di A._______ per gravi motivi di polizia e di ordine pubblico ed allo stesso ha impartito l'obbligo di lasciare la Svizzera non appena scontata la pena prevista. Con ricorso del 19 maggio 2010 al Consiglio di Stato (in seguito CdS), A._______ ha chiesto l'annullamento di tale decisione. Il 13 luglio seguente, sottolineando la gravità del reato commesso, come pure la necessità di proteggere la società dal carattere criminale del ricorrente, l'autorità adita ha confermato la decisione dell'autorità di prime cure. Allo stesso modo si è espresso il Tribunale amministrativo cantonale (in seguito TRAM), respingendo con sentenza del 13 ottobre 2010 il ricorso dell'interessato contro la decisione del CdS. Anche il Tribunale federale (in seguito TF), con sentenza del 23 marzo 2011, chiamato ad esprimersi su ricorso dell'interessato, ha confermato le decisioni e le motivazioni delle istanze cantonali. D. Alle decisioni giudiziarie e amministrative sopra menzionate ha fatto seguito la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM), che, il 26 aprile 2011, ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata a tempo indeterminato, a motivo della violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 cpv. 1 LStr). L'autorità di prime cure ha inoltre pubblicato tale rifiuto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen - SIS. E. Il 6 giugno successivo A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure, chiedendo a questo Tribunale in via principale di annullare il divieto di entrata emesso dall'UFM, e in via subordinata di limitare il citato divieto a 5 anni dalla sua emanazione. Egli ha parimenti chiesto di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria. In particolare l'interessato ha dapprima evidenziato che la decisione dell'UFM è carente nella motivazione. Inoltre la misura adottata sarebbe altamente sproporzionata se si tiene conto dei suoi interessi privati segnatamente del forte legame con la Svizzera, paese dove risiedono i suoi famigliari stretti e dove egli ha ogni legame affettivo. Infatti, a causa delle condizioni di salute ed economiche in cui versano i propri famigliari - madre invalida, fratello in formazione e sorella minorenne - sarebbero improbabili le visite degli stessi in Croazia (ricorso, pag. 10). Oltre a ciò, la misura non sarebbe giustificata da alcun interesse pubblico concreto, attuale e sufficiente in quanto non è emerso alcun possibile rischio di recidiva, ma anzi allo stato attuale vi sarebbe una prognosi favorevole così come risulterebbe dagli atti di causa (ricorso, pag. 6 e 9). A._______ ha infine rilevato che la misura dell'UFM è contraria ai considerandi del TF che esprimendosi sul ricorso contro la revoca del permesso C, ha indicato che i rapporti famigliari avrebbero potuto essere mantenuti con visite reciproche. L'interessato ha parimenti rilevato che la misura dell'UFM non può esplicare effetti, e dunque deve essere annullata, in quanto egli si trova, per l'espiazione della pena, su territorio svizzero. A suo dire nemmeno sussistono gli estremi per togliere l'effetto sospensivo al ricorso. F. Con decisione incidentale del 14 giugno 2011 il presente Tribunale ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. Il ricorrente ha quindi ossequiato al pagamento dell'anticipo spese il 5 luglio successivo. G. Con risposta del 5 agosto 2011 l'autorità di prime cure si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto rilevando in particolare che il diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU non è assoluto. Inoltre l'UFM ha sottolineato nuovamente che la relazione con la famiglia può essere mantenuta, senza troppi problemi, all'estero. H. Invitato a replicare, con ordinanza del 10 agosto 2011 del presente Tribunale, il ricorrente non vi ha dato alcun seguito.

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce­dura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entra­ta nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammini­strazione fede­rale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davan­ti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 2 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre­sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 3 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del di­ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza­mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto­nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4 Poiché nel suo gravame il ricorrente ha motivato l'annullamento della decisione impugnata alla luce di una motivazione carente, occorre dapprima esaminare tale censura di natura formale.

E. 4.1 In proposito, la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'ob­bligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di im­pugnarla così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adem­piere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua deci­sione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la por­tata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In ge­nerale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle con­seguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la li­bertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere cir­costanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno in­flu­enzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pro­nunciarsi su tutti i fat­ti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può per­mettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giu­risprudenza ivi citata). Dal punto di vista formale, il di­ritto ad una mo­tivazione è rispettato anche se la motivazione è impli­cita, risulta da di­versi considerandi componenti la decisione op­pure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impu­gnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro per­ché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventi­va. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona in­teressata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettivamente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giu­risprudenza ivi citata).

E. 4.3 Nella fattispecie, il presente Tribunale non può condividere le allegazioni di A._______ poiché, seppur succintamente, erano chiari i motivi che hanno portato l'autorità di prime cure all'adozione della decisione qui litigiosa. A titolo abbondanziale si rileva inoltre che, anche volendo condividere le allegazioni del ricorrente, allo stadio attuale della procedura è giustificato - alla luce del­la precitata giurisprudenza - rinunciare ad un rinvio della vertenza all'autorità inferiore, ritenuto che da una parte il ricorrente ne ha compreso il contenuto ed ha potuto di­fendersi correttamente e che dall'altra nell'ambito dello scambio degli scritti l'au­torità inferiore ha preso posizione in merito alle argomentazioni deci­sive e il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, non può essere ritenuta la violazione del di­ritto di essere sentito del ricorrente.

E. 5.1 Preliminarmente si osserva che l'UFM ha erroneamente pronunciato la decisione del 26 aprile 2011 sulla base dell'art. 67 cpv. 1 LStr che, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, ha subito una modifica a seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen (Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 208/115/Ce] RU 2010 5925 e FF 2009 7737). Tuttavia questa applicazione erronea non ha alcuna rilevanza materiale, nella misura in cui la disposizione citata è sostanzialmente stata ripresa dal capoverso 2 del nuovo disposto di legge.

E. 5.2 Orbene, conformemente al nuovo art. 67 cpv. 2 e cpv. 3 LStr, l'UFM può vietare l'entrata in Svizzera per un periodo massimo di cinque anni, ad uno straniero, che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). L'art. 67 cpv. 3, seconda frase LStr permette alle autorità svizzere di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai 5 anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. In una recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha stabilito che la nozione di "pericolo grave" richiede un grado di gravità maggiore al "semplice" pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (cfr. art. 67 cpv. 2 let. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di "pericolo di una certa gravità", necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC (RS 0.142.112.681). Operando un raffronto con la nozione di "pericolo di una certa gravità" dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casuistica sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 giugno 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di "pericolo grave" dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di una "minaccia qualificata". Questo grado di gravità particolare, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. Marc Spescha, Migrationsrecht-Kommentar, 3 ed., ad art. 67 LEtr, n. 5 pag. 196; Andrea Binder Oser, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr, n. 24 pag. 689 ). Esso può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (atti di terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (sentenza del Tribunale federale 2C_318/2012 del 22 febbraio 2013, consid. 6.2 e 6.3, prevista per la pubblicazione).

E. 5.3 Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428). La sicurezza e l'ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono, tra i beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF 2002 pag 3424; cfr. anche Rainer J. Schweizer / Patrick Sutter / Nina Widmer, in: Rainer J. Schweizer [ed.], Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes, SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori riferimenti).

E. 5.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zürich 2012, art. 67 LStr, cifra 3).

E. 6.1 A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informa­zione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una se­gnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del parla­mento europeo del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia au­torizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in re­lazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen).

E. 6.2 Il ricorrente non è cittadino di uno Stato membro dello spazio Schengen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel SIS (cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25 CAS prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di accordare un titolo di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di soggiorno è accordato unicamente in presenza di seri motivi, in particolare umanitari o in ragione di obblighi internazionali (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4342/2010 del 9 maggio 2011, consid 3.2). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LStr è inoltre disciplinata la sospensione, temporanea o definitiva, del provvedimento di allontanamento. Nella presente fattispecie, la Confederazione Svizzera non è stata consultata da nessun altro Stato membro e il ricorrente non possiede un titolo di soggiorno in alcuna Parte contraente. È dunque a giusta ragione che l'UFM ha provveduto alla segnalazione nel SIS.

E. 7.1 Dalle risultanze istruttorie emerge che A._______ ha interessato le autorità penali a più riprese e meglio:

- il 13 giugno 2003, ancora minorenne, è stato oggetto di un ammonimento da parte del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, per contravvenzione alla LStup;

- il 13 luglio 2005 è stato condannato con decreto di accusa, cresciuto in giudicato, dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e contravvenzione alla LStup, alla pena di 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

- il 1° settembre 2006, A._______ è stato inoltre condannato dal Ministero Pubblico del Cantone Zurigo a 21 giorni di detenzione sospesi con la condizionale per 3 anni per grave infrazione alla LCStr.

- ben più grave la condanna emessa dalla Corte delle assise criminali, che, con sentenza del 27 gennaio 2009, ha condannato l'interessato per omicidio intenzionale e per contravvenzione alla LStup, alla pena detentiva di 10 anni da espiarsi. Essa è stata in seguito confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello con sentenza del 17 giugno 2009, cresciuta in giudicato il 10 luglio successivo.

E. 7.2 Ciò detto, il Tribunale costata che il percorso criminoso dell'interessato è iniziato sin da minorenne ed è culminato con i tristi fatti di Locarno. Dalla sentenza della Corte delle assise criminali emerge l'evidente pericolo che A._______ rappresenta per la sicurezza e l'ordine pubblici. Sconcertante è in particolare "l'assoluta assenza di motivi che hanno portato l'accusato ad uccidere una persona che nemmeno conosceva e che non gli aveva fatto proprio nulla: nemmeno gli aveva rivolto la parola" (sentenza della Corte delle assise criminali, pag. 149). Grgic ha aggredito una persona semplicemente perché amici l'avevano già aggredita, il tutto "in una scorta di patto secondo il quale, se un amico picchia qualcuno anche senza motivo, non si interviene a dissuadere l'amico, ma si infierisce sulla vittima già aggredita" (ibidem). La gravità degli atti commessi è ancora maggiore nella misura in cui il ricorrente ha mirato con precisione ad una parte vitale della vittima, ormai indifesa e a terra. L'aggressione avvenuta in quattro contro uno, è stata inoltre preceduta da esternazio-ni, che sottolineano - se ancora ce ne fosse bisogno - il carattere di pericolo pubblico che rappresenta il ricorrente: infatti A._______ ad inizio serata rivolgendosi ad un amico disse: "Hai in mente, adesso vado giù e se qualcuno mi rompe i coglioni lo ammazzo! Lo ammazzo!" (sentenza della Corte delle assise criminali, pag. 45).

E. 7.3 Il carattere aggressivo dell'interessato è stato sottolineato da più testimoni apparsi nel quadro dell'inchiesta penale per omicidio. Inoltre la relativa istruttoria ha determinato che A._______ è stato coinvolto in altri due precedenti episodi di violenza, e meglio al Carnevale di Maggia del 2007 e al Carnevale di Roveredo del 2008, ovvero una settimana prima dei fatti di Locarno. Con riferimento al primo episodio, la Corte delle assise criminali ha rilevato che, come nei fatti ben più gravi della settimana successiva, A._______ "è intervenuto in un alterco che non lo riguardava e che ha messo le mani addosso a uno dei protagonisti" (sentenza della Corte delle assise criminali, pag. 22).

E. 7.4 La personalità egoista dell'interessato è inoltre emersa dal comportamento mantenuto dello stesso dopo i fatti. Infatti, benché conscio delle gravi conseguenze del suo agire, "si è preoccupato solo di se stesso, togliendosi la maglia della Croazia per evitare di essere immediatamente riconosciuto". Inoltre "nonostante fosse conscio che Tamagni non era più cosciente, non si è preoccupato delle sue condizioni, ma ha continuato a festeggiare il Carnevale prima a Locarno e poi, a Bellinzona" (sentenza della Corte delle assise criminali, pag. 150).

E. 7.5 Ne discende che il ricorrente ha violato a molteplici riprese l'ordine e la sicurezza pubblici e dimostrato di rappresentare una concreta minaccia, sufficientemente grave, da legittimare l'adozione di una misura dettata da motivi d'ordine pubblico. Ne discende che l'autorità di prime cure ha, a giusto titolo, emesso un divieto d'entrata nei confronti di A._______ conformemente all'art. 67 LStr.

E. 8 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo indeterminato, rispetta il principio di proporzionalità. In proposito il ricorrente, oltre che sottolineare la sproporzionalità di tale misura, ha evidenziato l'assenza di un interesse pubblico, poiché assente ogni rischio di recidiva. Al contrario A._______ ha sottolineato che, allo stadio attuale, vi sarebbe addirittura una prognosi favorevole (cfr. ricorso pag. 9).

E. 8.1 Ciò detto occorre esaminare, se la durata illimitata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare atten­zione alle condizioni poste dalla LStr e dalla relativa giurisprudenza (cfr. in merito considerando 5.2), come pure al principio della proporzionalità. Sotto quest'ultimo aspetto è neces­sario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione persona­le della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. Häfelin/ Müller/ Uhlmann, op cit., cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla mi­sura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo persegui­to e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.

E. 8.2 Nella fattispecie il ricorrente si è reso protagonista di reati particolarmente gravi per l'ordine e la sicurezza pubblici e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili quali la salute pubblica e la vita umana. Infatti A._______, alla luce delle precedenti infrazioni e dei fatti emersi dall'istruttoria penale, ha dimostrato un'evidente propensione alla delinquenza culminata con un omicidio intenzionale. Ciò detto, il ricorrente, contrariamente a quanto da egli affermato in merito all'assenza di un pericolo di recidiva, ha dimostrato più volte di avere un'attitudine criminale e di rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici. Considerati i fatti qui esposti, e la comprovata energia criminale, non occorre dilungarsi maggiormente quanto alla presenza di una presunta prognosi favorevole (cfr. ricorso pag. 6 e 9); in particolare la documentazione versata agli atti segnatamente il Rapporto dell'Ufficio del Patronato e il Piano d'esecuzione della sanzione penale (PES; doc. 14 e 16) non possono essere considerati quale indizio di prognosi favorevole. A titolo abbondanziale si rileva infine che durante la detenzione il ricorrente è stato pure ammonito per detenzione di cannabis (cfr. doc. 14). Quanto agli interessi privati, A._______ ha evidenziato di considerarsi a tutti gli effetti uno straniero di "seconda generazione", nella misura in cui "è praticamente nato e cresciuto in Svizzera" (ricorso, pag. 7). In questo contesto il divieto di entrata in esame gli precluderebbe o comunque gli limiterebbe "in modo inaccettabile" i rapporti con gli affetti e con le amicizie che ha istaurato nel corso della vita e che continua a intrattenere in carcere (ricorso , pag. 10). Orbene, la giurisprudenza ha già avuto modo di indicare che per "straniero di seconda generazione" si intende un individuo che è nato ed ha sempre vissuto in Svizzera (cfr. sentenze TF 2C_38/2012 del 1° giugno 2012, 2C_323/2012 del 6 settembre 2012, 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013). In concreto, il TF ha già avuto modo di ritenere, nella sentenza del 23 marzo 2011, che A._______ non può essere considerato quale "straniero di seconda generazione" (cfr. sentenza TF, pag. 5). Infine dall'istruttoria é emerso che il ricorrente, non nega di sapere la lingua croata, di avere continuato ad intrattenere rapporti con i connazionali e con persone che vivono nel suo Paese d'origine (sentenza del Tribunale federale, pag. 7). A fronte di quanto sopra menzionato e dopo attenta valutazione, il presente Tribunale considera che A._______ rappresenti un "grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici" giusta l'art. 67 cpv. 3 LStr, giustificandosi pertanto il provvedimento di divieto d'entrata per una durata illimitata. Inoltre il ricorrente, benché gli aspetti da lui sollevati non siano irrilevanti, non ha dimostrato di avere un interesse privato preponderante rispetto a quello pubblico di mantenere il provvedimento in esame.

E. 8.3 Si osserva infine che, secondo una prassi costante dell'autorità competente, per quanto concerne i provvedimenti amministrativi di durata indeterminata, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, ciò non significa che la decisione esplichi i suoi effetti per una durata perenne e immutabile bensì che allo stato attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). In proposito, il Tribunale ha definito le condizioni che uno straniero, contro cui un divieto di entrata di durata indeterminata sul territorio svizzero è stato pronunciato, deve ossequiare al fine di potere essere oggetto di un riesame in ragione del tempo trascorso: ciò è il caso allorquando sono trascorsi 10 anni dall'espiazione della ultima pena detentiva rispettivamente dai delitti perpetrati e nel frattempo alcuna infrazione è stata commessa (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2, e decisione TAF C-8636/2010, consid. 6.3.1). Nella misura in cui gli ultimi gravi fatti e l'ultima condanna ad una pena detentiva risalgono al gennaio 2009 e il ricorrente si trova tutt'ora in carcere, la durata della misura disposta dall'autorità inferiore non può essere fissata in modo preciso.

E. 8.4 A fronte di quanto sopra menzionato appare giustificato il provvedimento amministrativo che prevede un divieto d'entrata di durata indeterminata anche a fronte della giurisprudenza recente del Tribunale federale (cfr. consid. 2).

E. 9 Nel ricorso in esame A._______ ha inoltre indirettamente invocato la violazione dell'art. 8 CEDU sottolineando che la decisione dell'autorità di prime cure inciderebbe "seriamente sui rapporti famigliari" nella misura in cui: "nemmeno sarebbe possibile per la madre e la sorellina andare a trovar[lo] [...] con la frequenza necessaria a poter mantenere i rapporti" (ricorso, pag. 10). In particolare il ricorrente ha evidenziato che la madre invalida deve mantenere la famiglia con la propria rendita di invalidità e con un contributo alimentare versato del padre pari a fr. 1'070.-.

E. 9.1 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 129 II 215 consid. 4.2). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione, sempreché una relazione effettiva ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Nella fattispecie occorre ancora rilevare che il diritto derivante dall'art. 8 CEDU va di principio fatto valere nel quadro di una procedura di rilascio di un permesso di soggiorno duraturo. In proposito il CdS, esprimendosi sul ricorso dell'interessato, aveva osservato che una ponderazione degli interessi in gioco permetteva di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore (revoca del permesso) anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, indicando in particolare che il diritto fondato sull'art. 8 cpv. 1 CEDU potrebbe essere limitato dall'art. 8 cpv. 2 CEDU (sentenza del CdS, pag. 7).

E. 9.2 Nel caso in esame, occorre ancora esaminare se la misura amministrativa di divieto d'entrata, emessa dall'UFM il 26 aprile 2011, viola l'art. 8 CEDU.

E. 9.2.1 In concreto per quanto riguarda il rapporto con la madre e i fratelli, va osservato che l'art. 8 CEDU non trova applicazione nella misura in cui il ricorrente non è più minorenne. Inoltre gli estremi per un'applicazione eccezionale della disposizione legale non sono adempiuti nella misura in cui dall'istruttoria non è emerso un particolare rapporto di dipendenza tra il ricorrente e la madre, e men che meno con il padre le cui relazioni sono interrotte da tempo.

E. 9.2.2 Il ricorrente ha inoltre evidenziato che il divieto di entrata dell'UFM sarebbe contrario ai considerandi della sentenza del TF del 23 marzo 2011, nella misura in cui i giudici federali hanno rilevato che i rapporti intrattenuti con la cerchia di famigliari potevano proseguire "nell'ambito di visite reciproche". Nella specie il TAF sottolinea che i rapporti famigliari potranno sempre essere mantenuti segnatamente telefonicamente, con video chiamate e con scambio di scritti. Sebbene A._______ non potrà rendere visita ai famigliari in Svizzera resta immutata la facoltà di questi ultimi di rendere visita allo stesso in Croazia. Va infine ricordato che, giusta l'art. 67 cpv. 5 LStr, il ricorrente avrà la facoltà di postulare la sospensione - definitiva o temporanea - del divieto d'entrata segnatamente per motivi gravi.

E. 9.2.3 In ogni caso, anche se fossero adempiute le condizioni d'applicazione dell'art. 8 cifra 1 CEDU va rilevato che l'art. 8 cifra 2 CEDU permette all'autorità di limitare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, qualora sia necessario segnatamente per motivi di interesse pubblico, ciò che nella fattispecie è il caso in ragione delle varie condanne subite e in particolare in ragione della condanna per omicidio intenzionale del 27 gennaio 2009 della Corte delle assisi criminali confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello. In questo contesto, la ponderazione degli interessi richiesta nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 cifra 2 CEDU, siccome del tutto analoga a quella prevista dall'art. 96 LStr (DTF 135 I 143 consid. 2.1 pag. 147; sentenze 2C_329/2012 del 29 giugno 2012 consid. 3.1 e 2C_655/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 10.2), è la medesima già operata in precedenza e alla quale si rimanda (precedente consid. 8).

E. 9.3 A fronte di quanto sopra, A._______ non può fondare alcun diritto derivante dall'art. 8 CEDU e la decisione dell'UFM appare corretta anche alla luce di questa disposizione legale.

E. 10 A._______ ha infine rilevato che la misura dell'UFM non può esplicare effetti, e dunque deve essere annullata, in quanto egli si trova, per l'espiazione della pena, su territorio svizzero. In proposito, come ha già avuto modo di osservare il TF (cfr. DTF 137 II 233 consid. 5), il Tribunale rileva che la stessa avrà un concreto effetto alla scarcerazione del ricorrente per cui appare legittima la sua emanazione in anticipo, considerato inoltre che egli da tale momento non beneficerà più di alcun diritto di soggiorno in Svizzera.

E. 11 Quanto alla richiesta di sospensione dell'effetto sospensivo non si comprende la necessità visto che come affermato dal patrocinatore stesso, A._______ è attualmente su territorio svizzero e la decisione dell'autorità di prime cure non ha al momento attuale un concreto effetto.

E. 12 In queste circostanze, il Tribunale constata che il divieto d'entrata di durata indeterminata pronunciato dall'UFM è fondato. Ne discende che l'autorità di prime cure, con la decisione del 26 aprile 2011, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; inoltre l'UFM non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di Fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 5 luglio 2011.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. Simic ...; incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3233/2011 Sentenza del 2 maggio 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Ruth Beutler, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, c/o Penitenziario Cantonale, 6900 Lugano, patrocinato dallo studio legale e notarile Perucchi - Baggi, via Ferruccio Pelli 9, P.O. Box 6263, 6901 Lugano , ricorrente, Contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. A._______, cittadino croato, è nato il ... a Locarno. Egli è quindi rientrato al proprio Paese d'origine 3 mesi più tardi, dove è rimasto sino al 20 agosto 1992, quando è giunto in Svizzera - nell'ambito dell'Azione Bosnia-Erzegovina - a beneficio di un permesso L, rinnovato regolarmente. L'interessato ha in seguito ottenuto, il 23 gennaio 1993, il permesso di dimora, e il 3 dicembre 2000 il permesso di domicilio. B. A._______ ha interessato a più riprese le autorità giudiziarie, e più precisamente:

- il 13 giugno 2003 - ancora minorenne - è stato oggetto di un ammonimento da parte del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, per contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121),

- il 13 luglio 2005, è stato nuovamente condannato con decreto di accusa cresciuto in giudicato dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, per furto, ripetuto danneggiamento e contravvenzione alla LStup, alla pena di 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,

- con decreto d'accusa del 1° settembre 2006, egli è stato inoltre condannato dal Ministero Pubblico del Cantone Zurigo a 21 giorni di detenzione sospesi con la condizionale per 3 anni - rinunciando alla revoca della precedente sospensione, ma aumentandone di un anno il periodo di prova - per grave infrazione alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01),

- con sentenza del 27 gennaio 2009 della Corte delle assise criminali, l'interessato è stato condannato per omicidio intenzionale e per contravvenzione alla LStup, alla pena detentiva di 10 anni da espiarsi. Essa è stata confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello con sentenza del 17 giugno 2009, cresciuta in giudicato il 10 luglio successivo,

- con decreto di accusa del 15 marzo 2010, cresciuto in giudicato il 19 aprile successivo, il ricorrente veniva inoltre condannato alla multa di fr. 100.- per aver posseduto, il 27 dicembre 2009, 10,3 grammi di haschisc destinati ad uso personale. C. Il 3 maggio 2010, sulla base della decisione dell'ultima istanza penale cantonale, la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SP) ha considerato decaduta, ex art. 62, 63 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e art. 80 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), la validità del permesso di domicilio di A._______ per gravi motivi di polizia e di ordine pubblico ed allo stesso ha impartito l'obbligo di lasciare la Svizzera non appena scontata la pena prevista. Con ricorso del 19 maggio 2010 al Consiglio di Stato (in seguito CdS), A._______ ha chiesto l'annullamento di tale decisione. Il 13 luglio seguente, sottolineando la gravità del reato commesso, come pure la necessità di proteggere la società dal carattere criminale del ricorrente, l'autorità adita ha confermato la decisione dell'autorità di prime cure. Allo stesso modo si è espresso il Tribunale amministrativo cantonale (in seguito TRAM), respingendo con sentenza del 13 ottobre 2010 il ricorso dell'interessato contro la decisione del CdS. Anche il Tribunale federale (in seguito TF), con sentenza del 23 marzo 2011, chiamato ad esprimersi su ricorso dell'interessato, ha confermato le decisioni e le motivazioni delle istanze cantonali. D. Alle decisioni giudiziarie e amministrative sopra menzionate ha fatto seguito la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM), che, il 26 aprile 2011, ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata a tempo indeterminato, a motivo della violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 cpv. 1 LStr). L'autorità di prime cure ha inoltre pubblicato tale rifiuto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen - SIS. E. Il 6 giugno successivo A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure, chiedendo a questo Tribunale in via principale di annullare il divieto di entrata emesso dall'UFM, e in via subordinata di limitare il citato divieto a 5 anni dalla sua emanazione. Egli ha parimenti chiesto di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria. In particolare l'interessato ha dapprima evidenziato che la decisione dell'UFM è carente nella motivazione. Inoltre la misura adottata sarebbe altamente sproporzionata se si tiene conto dei suoi interessi privati segnatamente del forte legame con la Svizzera, paese dove risiedono i suoi famigliari stretti e dove egli ha ogni legame affettivo. Infatti, a causa delle condizioni di salute ed economiche in cui versano i propri famigliari - madre invalida, fratello in formazione e sorella minorenne - sarebbero improbabili le visite degli stessi in Croazia (ricorso, pag. 10). Oltre a ciò, la misura non sarebbe giustificata da alcun interesse pubblico concreto, attuale e sufficiente in quanto non è emerso alcun possibile rischio di recidiva, ma anzi allo stato attuale vi sarebbe una prognosi favorevole così come risulterebbe dagli atti di causa (ricorso, pag. 6 e 9). A._______ ha infine rilevato che la misura dell'UFM è contraria ai considerandi del TF che esprimendosi sul ricorso contro la revoca del permesso C, ha indicato che i rapporti famigliari avrebbero potuto essere mantenuti con visite reciproche. L'interessato ha parimenti rilevato che la misura dell'UFM non può esplicare effetti, e dunque deve essere annullata, in quanto egli si trova, per l'espiazione della pena, su territorio svizzero. A suo dire nemmeno sussistono gli estremi per togliere l'effetto sospensivo al ricorso. F. Con decisione incidentale del 14 giugno 2011 il presente Tribunale ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. Il ricorrente ha quindi ossequiato al pagamento dell'anticipo spese il 5 luglio successivo. G. Con risposta del 5 agosto 2011 l'autorità di prime cure si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto rilevando in particolare che il diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU non è assoluto. Inoltre l'UFM ha sottolineato nuovamente che la relazione con la famiglia può essere mantenuta, senza troppi problemi, all'estero. H. Invitato a replicare, con ordinanza del 10 agosto 2011 del presente Tribunale, il ricorrente non vi ha dato alcun seguito. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce­dura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entra­ta nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammini­strazione fede­rale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davan­ti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

2. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre­sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

3. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del di­ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza­mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto­nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

4. Poiché nel suo gravame il ricorrente ha motivato l'annullamento della decisione impugnata alla luce di una motivazione carente, occorre dapprima esaminare tale censura di natura formale. 4.1 In proposito, la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'ob­bligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di im­pugnarla così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adem­piere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua deci­sione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la por­tata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In ge­nerale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle con­seguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la li­bertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere cir­costanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno in­flu­enzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pro­nunciarsi su tutti i fat­ti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può per­mettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giu­risprudenza ivi citata). Dal punto di vista formale, il di­ritto ad una mo­tivazione è rispettato anche se la motivazione è impli­cita, risulta da di­versi considerandi componenti la decisione op­pure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). 4.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impu­gnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro per­ché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventi­va. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona in­teressata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettivamente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giu­risprudenza ivi citata). 4.3 Nella fattispecie, il presente Tribunale non può condividere le allegazioni di A._______ poiché, seppur succintamente, erano chiari i motivi che hanno portato l'autorità di prime cure all'adozione della decisione qui litigiosa. A titolo abbondanziale si rileva inoltre che, anche volendo condividere le allegazioni del ricorrente, allo stadio attuale della procedura è giustificato - alla luce del­la precitata giurisprudenza - rinunciare ad un rinvio della vertenza all'autorità inferiore, ritenuto che da una parte il ricorrente ne ha compreso il contenuto ed ha potuto di­fendersi correttamente e che dall'altra nell'ambito dello scambio degli scritti l'au­torità inferiore ha preso posizione in merito alle argomentazioni deci­sive e il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, non può essere ritenuta la violazione del di­ritto di essere sentito del ricorrente. 5. 5.1 Preliminarmente si osserva che l'UFM ha erroneamente pronunciato la decisione del 26 aprile 2011 sulla base dell'art. 67 cpv. 1 LStr che, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, ha subito una modifica a seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen (Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 208/115/Ce] RU 2010 5925 e FF 2009 7737). Tuttavia questa applicazione erronea non ha alcuna rilevanza materiale, nella misura in cui la disposizione citata è sostanzialmente stata ripresa dal capoverso 2 del nuovo disposto di legge. 5.2. Orbene, conformemente al nuovo art. 67 cpv. 2 e cpv. 3 LStr, l'UFM può vietare l'entrata in Svizzera per un periodo massimo di cinque anni, ad uno straniero, che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). L'art. 67 cpv. 3, seconda frase LStr permette alle autorità svizzere di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai 5 anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. In una recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha stabilito che la nozione di "pericolo grave" richiede un grado di gravità maggiore al "semplice" pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (cfr. art. 67 cpv. 2 let. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di "pericolo di una certa gravità", necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC (RS 0.142.112.681). Operando un raffronto con la nozione di "pericolo di una certa gravità" dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casuistica sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 giugno 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di "pericolo grave" dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di una "minaccia qualificata". Questo grado di gravità particolare, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. Marc Spescha, Migrationsrecht-Kommentar, 3 ed., ad art. 67 LEtr, n. 5 pag. 196; Andrea Binder Oser, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr, n. 24 pag. 689 ). Esso può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (atti di terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (sentenza del Tribunale federale 2C_318/2012 del 22 febbraio 2013, consid. 6.2 e 6.3, prevista per la pubblicazione). 5.3 Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428). La sicurezza e l'ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono, tra i beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF 2002 pag 3424; cfr. anche Rainer J. Schweizer / Patrick Sutter / Nina Widmer, in: Rainer J. Schweizer [ed.], Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes, SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori riferimenti). 5.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zürich 2012, art. 67 LStr, cifra 3). 6. 6.1 A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informa­zione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una se­gnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del parla­mento europeo del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia au­torizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in re­lazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen). 6.2 Il ricorrente non è cittadino di uno Stato membro dello spazio Schengen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel SIS (cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25 CAS prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di accordare un titolo di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di soggiorno è accordato unicamente in presenza di seri motivi, in particolare umanitari o in ragione di obblighi internazionali (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4342/2010 del 9 maggio 2011, consid 3.2). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LStr è inoltre disciplinata la sospensione, temporanea o definitiva, del provvedimento di allontanamento. Nella presente fattispecie, la Confederazione Svizzera non è stata consultata da nessun altro Stato membro e il ricorrente non possiede un titolo di soggiorno in alcuna Parte contraente. È dunque a giusta ragione che l'UFM ha provveduto alla segnalazione nel SIS. 7. 7.1 Dalle risultanze istruttorie emerge che A._______ ha interessato le autorità penali a più riprese e meglio:

- il 13 giugno 2003, ancora minorenne, è stato oggetto di un ammonimento da parte del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, per contravvenzione alla LStup;

- il 13 luglio 2005 è stato condannato con decreto di accusa, cresciuto in giudicato, dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e contravvenzione alla LStup, alla pena di 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

- il 1° settembre 2006, A._______ è stato inoltre condannato dal Ministero Pubblico del Cantone Zurigo a 21 giorni di detenzione sospesi con la condizionale per 3 anni per grave infrazione alla LCStr.

- ben più grave la condanna emessa dalla Corte delle assise criminali, che, con sentenza del 27 gennaio 2009, ha condannato l'interessato per omicidio intenzionale e per contravvenzione alla LStup, alla pena detentiva di 10 anni da espiarsi. Essa è stata in seguito confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello con sentenza del 17 giugno 2009, cresciuta in giudicato il 10 luglio successivo. 7.2 Ciò detto, il Tribunale costata che il percorso criminoso dell'interessato è iniziato sin da minorenne ed è culminato con i tristi fatti di Locarno. Dalla sentenza della Corte delle assise criminali emerge l'evidente pericolo che A._______ rappresenta per la sicurezza e l'ordine pubblici. Sconcertante è in particolare "l'assoluta assenza di motivi che hanno portato l'accusato ad uccidere una persona che nemmeno conosceva e che non gli aveva fatto proprio nulla: nemmeno gli aveva rivolto la parola" (sentenza della Corte delle assise criminali, pag. 149). Grgic ha aggredito una persona semplicemente perché amici l'avevano già aggredita, il tutto "in una scorta di patto secondo il quale, se un amico picchia qualcuno anche senza motivo, non si interviene a dissuadere l'amico, ma si infierisce sulla vittima già aggredita" (ibidem). La gravità degli atti commessi è ancora maggiore nella misura in cui il ricorrente ha mirato con precisione ad una parte vitale della vittima, ormai indifesa e a terra. L'aggressione avvenuta in quattro contro uno, è stata inoltre preceduta da esternazio-ni, che sottolineano - se ancora ce ne fosse bisogno - il carattere di pericolo pubblico che rappresenta il ricorrente: infatti A._______ ad inizio serata rivolgendosi ad un amico disse: "Hai in mente, adesso vado giù e se qualcuno mi rompe i coglioni lo ammazzo! Lo ammazzo!" (sentenza della Corte delle assise criminali, pag. 45). 7.3 Il carattere aggressivo dell'interessato è stato sottolineato da più testimoni apparsi nel quadro dell'inchiesta penale per omicidio. Inoltre la relativa istruttoria ha determinato che A._______ è stato coinvolto in altri due precedenti episodi di violenza, e meglio al Carnevale di Maggia del 2007 e al Carnevale di Roveredo del 2008, ovvero una settimana prima dei fatti di Locarno. Con riferimento al primo episodio, la Corte delle assise criminali ha rilevato che, come nei fatti ben più gravi della settimana successiva, A._______ "è intervenuto in un alterco che non lo riguardava e che ha messo le mani addosso a uno dei protagonisti" (sentenza della Corte delle assise criminali, pag. 22). 7.4 La personalità egoista dell'interessato è inoltre emersa dal comportamento mantenuto dello stesso dopo i fatti. Infatti, benché conscio delle gravi conseguenze del suo agire, "si è preoccupato solo di se stesso, togliendosi la maglia della Croazia per evitare di essere immediatamente riconosciuto". Inoltre "nonostante fosse conscio che Tamagni non era più cosciente, non si è preoccupato delle sue condizioni, ma ha continuato a festeggiare il Carnevale prima a Locarno e poi, a Bellinzona" (sentenza della Corte delle assise criminali, pag. 150). 7.5 Ne discende che il ricorrente ha violato a molteplici riprese l'ordine e la sicurezza pubblici e dimostrato di rappresentare una concreta minaccia, sufficientemente grave, da legittimare l'adozione di una misura dettata da motivi d'ordine pubblico. Ne discende che l'autorità di prime cure ha, a giusto titolo, emesso un divieto d'entrata nei confronti di A._______ conformemente all'art. 67 LStr.

8. Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo indeterminato, rispetta il principio di proporzionalità. In proposito il ricorrente, oltre che sottolineare la sproporzionalità di tale misura, ha evidenziato l'assenza di un interesse pubblico, poiché assente ogni rischio di recidiva. Al contrario A._______ ha sottolineato che, allo stadio attuale, vi sarebbe addirittura una prognosi favorevole (cfr. ricorso pag. 9). 8.1 Ciò detto occorre esaminare, se la durata illimitata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare atten­zione alle condizioni poste dalla LStr e dalla relativa giurisprudenza (cfr. in merito considerando 5.2), come pure al principio della proporzionalità. Sotto quest'ultimo aspetto è neces­sario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione persona­le della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. Häfelin/ Müller/ Uhlmann, op cit., cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla mi­sura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo persegui­to e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato. 8.2 Nella fattispecie il ricorrente si è reso protagonista di reati particolarmente gravi per l'ordine e la sicurezza pubblici e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili quali la salute pubblica e la vita umana. Infatti A._______, alla luce delle precedenti infrazioni e dei fatti emersi dall'istruttoria penale, ha dimostrato un'evidente propensione alla delinquenza culminata con un omicidio intenzionale. Ciò detto, il ricorrente, contrariamente a quanto da egli affermato in merito all'assenza di un pericolo di recidiva, ha dimostrato più volte di avere un'attitudine criminale e di rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici. Considerati i fatti qui esposti, e la comprovata energia criminale, non occorre dilungarsi maggiormente quanto alla presenza di una presunta prognosi favorevole (cfr. ricorso pag. 6 e 9); in particolare la documentazione versata agli atti segnatamente il Rapporto dell'Ufficio del Patronato e il Piano d'esecuzione della sanzione penale (PES; doc. 14 e 16) non possono essere considerati quale indizio di prognosi favorevole. A titolo abbondanziale si rileva infine che durante la detenzione il ricorrente è stato pure ammonito per detenzione di cannabis (cfr. doc. 14). Quanto agli interessi privati, A._______ ha evidenziato di considerarsi a tutti gli effetti uno straniero di "seconda generazione", nella misura in cui "è praticamente nato e cresciuto in Svizzera" (ricorso, pag. 7). In questo contesto il divieto di entrata in esame gli precluderebbe o comunque gli limiterebbe "in modo inaccettabile" i rapporti con gli affetti e con le amicizie che ha istaurato nel corso della vita e che continua a intrattenere in carcere (ricorso , pag. 10). Orbene, la giurisprudenza ha già avuto modo di indicare che per "straniero di seconda generazione" si intende un individuo che è nato ed ha sempre vissuto in Svizzera (cfr. sentenze TF 2C_38/2012 del 1° giugno 2012, 2C_323/2012 del 6 settembre 2012, 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013). In concreto, il TF ha già avuto modo di ritenere, nella sentenza del 23 marzo 2011, che A._______ non può essere considerato quale "straniero di seconda generazione" (cfr. sentenza TF, pag. 5). Infine dall'istruttoria é emerso che il ricorrente, non nega di sapere la lingua croata, di avere continuato ad intrattenere rapporti con i connazionali e con persone che vivono nel suo Paese d'origine (sentenza del Tribunale federale, pag. 7). A fronte di quanto sopra menzionato e dopo attenta valutazione, il presente Tribunale considera che A._______ rappresenti un "grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici" giusta l'art. 67 cpv. 3 LStr, giustificandosi pertanto il provvedimento di divieto d'entrata per una durata illimitata. Inoltre il ricorrente, benché gli aspetti da lui sollevati non siano irrilevanti, non ha dimostrato di avere un interesse privato preponderante rispetto a quello pubblico di mantenere il provvedimento in esame. 8.3 Si osserva infine che, secondo una prassi costante dell'autorità competente, per quanto concerne i provvedimenti amministrativi di durata indeterminata, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, ciò non significa che la decisione esplichi i suoi effetti per una durata perenne e immutabile bensì che allo stato attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). In proposito, il Tribunale ha definito le condizioni che uno straniero, contro cui un divieto di entrata di durata indeterminata sul territorio svizzero è stato pronunciato, deve ossequiare al fine di potere essere oggetto di un riesame in ragione del tempo trascorso: ciò è il caso allorquando sono trascorsi 10 anni dall'espiazione della ultima pena detentiva rispettivamente dai delitti perpetrati e nel frattempo alcuna infrazione è stata commessa (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2, e decisione TAF C-8636/2010, consid. 6.3.1). Nella misura in cui gli ultimi gravi fatti e l'ultima condanna ad una pena detentiva risalgono al gennaio 2009 e il ricorrente si trova tutt'ora in carcere, la durata della misura disposta dall'autorità inferiore non può essere fissata in modo preciso. 8.4 A fronte di quanto sopra menzionato appare giustificato il provvedimento amministrativo che prevede un divieto d'entrata di durata indeterminata anche a fronte della giurisprudenza recente del Tribunale federale (cfr. consid. 2).

9. Nel ricorso in esame A._______ ha inoltre indirettamente invocato la violazione dell'art. 8 CEDU sottolineando che la decisione dell'autorità di prime cure inciderebbe "seriamente sui rapporti famigliari" nella misura in cui: "nemmeno sarebbe possibile per la madre e la sorellina andare a trovar[lo] [...] con la frequenza necessaria a poter mantenere i rapporti" (ricorso, pag. 10). In particolare il ricorrente ha evidenziato che la madre invalida deve mantenere la famiglia con la propria rendita di invalidità e con un contributo alimentare versato del padre pari a fr. 1'070.-. 9.1 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 129 II 215 consid. 4.2). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione, sempreché una relazione effettiva ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Nella fattispecie occorre ancora rilevare che il diritto derivante dall'art. 8 CEDU va di principio fatto valere nel quadro di una procedura di rilascio di un permesso di soggiorno duraturo. In proposito il CdS, esprimendosi sul ricorso dell'interessato, aveva osservato che una ponderazione degli interessi in gioco permetteva di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore (revoca del permesso) anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, indicando in particolare che il diritto fondato sull'art. 8 cpv. 1 CEDU potrebbe essere limitato dall'art. 8 cpv. 2 CEDU (sentenza del CdS, pag. 7). 9.2 Nel caso in esame, occorre ancora esaminare se la misura amministrativa di divieto d'entrata, emessa dall'UFM il 26 aprile 2011, viola l'art. 8 CEDU. 9.2.1 In concreto per quanto riguarda il rapporto con la madre e i fratelli, va osservato che l'art. 8 CEDU non trova applicazione nella misura in cui il ricorrente non è più minorenne. Inoltre gli estremi per un'applicazione eccezionale della disposizione legale non sono adempiuti nella misura in cui dall'istruttoria non è emerso un particolare rapporto di dipendenza tra il ricorrente e la madre, e men che meno con il padre le cui relazioni sono interrotte da tempo. 9.2.2 Il ricorrente ha inoltre evidenziato che il divieto di entrata dell'UFM sarebbe contrario ai considerandi della sentenza del TF del 23 marzo 2011, nella misura in cui i giudici federali hanno rilevato che i rapporti intrattenuti con la cerchia di famigliari potevano proseguire "nell'ambito di visite reciproche". Nella specie il TAF sottolinea che i rapporti famigliari potranno sempre essere mantenuti segnatamente telefonicamente, con video chiamate e con scambio di scritti. Sebbene A._______ non potrà rendere visita ai famigliari in Svizzera resta immutata la facoltà di questi ultimi di rendere visita allo stesso in Croazia. Va infine ricordato che, giusta l'art. 67 cpv. 5 LStr, il ricorrente avrà la facoltà di postulare la sospensione - definitiva o temporanea - del divieto d'entrata segnatamente per motivi gravi. 9.2.3 In ogni caso, anche se fossero adempiute le condizioni d'applicazione dell'art. 8 cifra 1 CEDU va rilevato che l'art. 8 cifra 2 CEDU permette all'autorità di limitare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, qualora sia necessario segnatamente per motivi di interesse pubblico, ciò che nella fattispecie è il caso in ragione delle varie condanne subite e in particolare in ragione della condanna per omicidio intenzionale del 27 gennaio 2009 della Corte delle assisi criminali confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello. In questo contesto, la ponderazione degli interessi richiesta nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 cifra 2 CEDU, siccome del tutto analoga a quella prevista dall'art. 96 LStr (DTF 135 I 143 consid. 2.1 pag. 147; sentenze 2C_329/2012 del 29 giugno 2012 consid. 3.1 e 2C_655/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 10.2), è la medesima già operata in precedenza e alla quale si rimanda (precedente consid. 8). 9.3 A fronte di quanto sopra, A._______ non può fondare alcun diritto derivante dall'art. 8 CEDU e la decisione dell'UFM appare corretta anche alla luce di questa disposizione legale.

10. A._______ ha infine rilevato che la misura dell'UFM non può esplicare effetti, e dunque deve essere annullata, in quanto egli si trova, per l'espiazione della pena, su territorio svizzero. In proposito, come ha già avuto modo di osservare il TF (cfr. DTF 137 II 233 consid. 5), il Tribunale rileva che la stessa avrà un concreto effetto alla scarcerazione del ricorrente per cui appare legittima la sua emanazione in anticipo, considerato inoltre che egli da tale momento non beneficerà più di alcun diritto di soggiorno in Svizzera.

11. Quanto alla richiesta di sospensione dell'effetto sospensivo non si comprende la necessità visto che come affermato dal patrocinatore stesso, A._______ è attualmente su territorio svizzero e la decisione dell'autorità di prime cure non ha al momento attuale un concreto effetto.

12. In queste circostanze, il Tribunale constata che il divieto d'entrata di durata indeterminata pronunciato dall'UFM è fondato. Ne discende che l'autorità di prime cure, con la decisione del 26 aprile 2011, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; inoltre l'UFM non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di Fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 5 luglio 2011.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. Simic ...; incarto di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: