Assicurazione per l'invalidità (altro)
Sachverhalt
A. Mediante decisione del 29 luglio 1998 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha messo il cittadino italiano A._______, nato il 5 novembre 1960, al beneficio di una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° maggio 1997. Questa prestazione era completata da una rendita per la coniuge B._______, cittadina italiana nata il 19 luglio 1963, e una per la figlia Arianna (doc. 10). Con la nascita di Andrea, A._______ ha percepito una seconda rendita completiva per figli (doc. 15). In via di revisione con decisione del 20 marzo 2001, l'UAI ha soppresso la rendita intera d'invalidità sostituendola con una mezza rendita a partire dal 1° maggio 2001, sempre con le relative rendite completive (doc. 18). Sempre in esito a procedura di revisione con decisione del 14 ottobre 2005, l'UAI ha soppresso le prestazioni versate a A._______ comprese le rendite completive (doc. 28). Questo provvedimento è stato tuttavia annullato con decisione su opposizione del 20 giugno 2007 dell'amministrazione che ha rA.________stinato il diritto di A._______ a una mezza rendita d'invalidità con le relative rendite completive dal 1° dicembre 2005 (doc. 40). B. Con lettera del 22 giugno 2007, pervenuta all'amministrazione svizzera il 3 luglio successivo, B._______ ha chiesto che la rendita a suo favore e quella per i figli le fossero pagate direttamente. La richiedente spiega di essere separata dal marito (doc. 42). Mediante decisione del 5 luglio 2007, l'UAIE ha disposto a partire dal 1° agosto 2007 il versamento diretto a B._______ della rendita completiva in suo favore (doc. 44). Con comunicazione dello stesso giorno, l'UAIE ha inoltre sospeso il pagamento delle rendite completive per i due figli invitando A._______ a prendere posizione in merito alla richiesta della ex-coniuge (doc. 45). Con scritto del 31 luglio 2007, A._______ si è opposto alla richiesta di B._______ chiedendo che la rendita per i figli continui a essergli versata direttamente. Produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta il 30 luglio 2007 nella quale si afferma che l'ex-coniuge svolge da numerosi anni un'attività lucrativa percependo oltre a un salario fisso anche gli assegni familiari per i figli. Allega anche una dichiarazione del suo legale, avv. Beraldo, secondo la quale il Tribunale ordinario di Varese ha disposto l'affido congiunto dei figli minori ai genitori (doc. 51, 52, 55). Successivamente l'interessato ha inviato, su richiesta dell'UAIE, il foglio complementare 2 alla richiesta di prestazioni nel quale riferisce di non vivere più con i figli e che l'importo per il loro mantenimento non è stato fissato in quanto la sentenza di separazione non è stata ancora emanata (doc. 59). Dal canto suo, B._______ ha confermato il 23 luglio 2007 la richiesta di pagamento della rendita sul suo corrente postale indicando di avere un domicilio separato dal coniuge (doc. 47). C. Lo scritto del 31 luglio 2007 di A._______ è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF) quale ricorso. Con sentenza del 15 gennaio 2008, lo scrivente Tribunale non è tuttavia entrato nel merito di questa corrispondenza rinviando gli atti all'UAIE affinché decida sul pagamento delle rendite completive per i figli (causa C-5192/2007, doc. 61). D. Il 14 e 20 febbraio 2008 A._______ ha inviato all'UAIE il verbale dell'udienza che si è svolta il 14 dicembre 2007 davanti al Tribunale di Varese, dalla quale risulta che "ciascun coniuge tratterrà gli assegni familiari per il mantenimento dei figli". Il 28 febbraio 2008 ha inoltre trasmesso la copia di un fax del 12 dicembre 2007 nel quale B._______ "dichiara di rinunciare alla domanda diretta all'ottenimento degli assegni familiari a favore dell'ex-marito A._______ (...) con diretto versamento allo stesso" (doc. 66 e 67). Il 5 marzo 2008 l'amministrazione svizzera ha quindi preso atto della rinuncia di B._______ al pagamento diretto delle rendite completive per i figli e informato le parti (doc. 68 e 70.1). Il 27 marzo 2008, B._______ ha informato per telefono l'UAIE di non avere voluto rinunciare al pagamento delle rendite per i figli né di avere firmato una dichiarazione in tal senso. Nella nota dell'impiegato dell'UAIE è riportato che l'interessata prenderà posizione per iscritto per il tramite del suo avvocato (doc. 71). Il pagamento delle rendite completive per i figli è stato di conseguenza sospeso in attesa della determinazione di B._______ (doc. 71.1). Preso atto del collocamento presso la madre dei figli, mediante decisione del 17 aprile 2008, l'UAIE ha disposto il versamento direttamente a B._______ delle rendite completive per i figli a partire dal 1° luglio 2007 (recte 1° agosto 2007, doc. 75 e 76). E. Il 15 maggio 2008, A._______, rappresentato dal Patronato INCA di Bellinzona, ha inoltrato un ricorso presso lo scrivente Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione del 17 aprile 2008 e il rA.________stino a suo favore del pagamento delle rendite completive. A suffragio delle sue tesi produce la sentenza del 22 febbraio 2008 della Procura della Repubblica di Varese, depositata in cancelleria il 3 marzo 2008, che accoglie la domanda di separazione giudiziale e le conclusioni congiunte depositate lo stesso giorno. Da questo documento si evince che viene disposto l'affido congiunto dei due figli con collocamento presso la madre. I genitori avranno l'obbligo del loro mantenimento in virtù delle rispettive disponibilità economiche. Inoltre ciascun coniuge tratterrà gli assegni familiari per il mantenimento dei figli. Nella sua risposta di causa del 30 giugno 2008, l'UAIE ha rinunciato a prendere posizione in merito alle conclusioni del ricorso. Secondo l'amministrazione non è chiaro se gli assegni familiari menzionati nella sentenza di separazione si riferiscono alle rendite completive per i figli dell'assicurazione invalidità svizzera. Con ordinanza del 4 luglio 2008, lo scrivente Tribunale ha invitato B._______ a prendere posizione in merito alla risposta dell'UAIE. Benché questa ordinanza sia pervenuta all'interessata il 12 luglio 2008, quest'ultima non ha risposto nel termine impartito né sino ad oggi. Copia di questa ordinanza è stata trasmessa per conoscenza all'insorgente. Il 31 luglio 2008, il rappresentante del ricorrente ha confermato la sua richiesta allegando uno scritto del 29 luglio 2008 dell'avv. Beraldo. Le argomentazioni delle parti saranno riprese nella parte in diritto nella misura in cui sarà necessario.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
E. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
E. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
E. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
E. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
E. 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
E. 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
E. 4 Secondo una giurisprudenza costante il tribunale chiamato a dirimere una vertenza in materia di assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Nella fattispecie l'oggetto del litigio concerne il pagamento delle rendite completive per i figli Arianna e Andrea A.______. Nella decisione del 17 aprile 2008, l'UAIE ne ha infatti disposto, a partire dal 1° agosto 2007, il pagamento direttamente alla madre B._______, con la quale vivono, togliendolo al padre titolare della rendita d'invalidità.
E. 5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Nella fattispecie le condizioni per avere diritto a una rendita completiva sono adempiute. Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (che non è messo in discussione nella fattispecie, cfr. art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), applicabile per il rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria (cpv. 1). Il cpv. 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2).
E. 5.2 Va anche ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000 (CC, RS 210), giusta il quale il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1). Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo (cpv. 2). Tuttavia, l'obbligato al mantenimento che, per motivi d'età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2bis).
E. 6.1 Nella fattispecie si deve rilevare che la sentenza di separazione è stata emanata quando A._______ era già al beneficio di una rendita d'invalidità. I figli dell'insorgente e di B._______ sono stati affidati congiuntamente ai due genitori che provvedono nella misura delle rispettive possibilità economiche al loro mantenimento. I figli vivono presso la madre. In applicazione dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS le rendite completive per i figli dovrebbero essere di primo acchito versate a B._______. L'importo di queste rendite dovrebbe aggiungersi a un eventuale assegno di mantenimento del padre A._______ (art. 285 cpv. 2 CC). È infatti determinante il fatto che i figli siano stati collocati presso la madre. Non è invece rilevante che i genitori abbiano convenuto un affido congiunto. Infatti in questo caso i genitori dovrebbero stabilire di comune accordo anche l'importo dell'assegno di mantenimento (Pratique VSI 2002 p. 16 e sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 settembre 2007 nella causa C-2798/2006 consid. 3.3.2). Mancando tale accordo, spetterebbe al giudice civile fissare l'importo dell'assegno di mantenimento.
E. 6.2 Resta da esaminare se il giudice civile che ha accolto la domanda di separazione giudiziale non abbia preso una disposizione diversa come del resto lo permettono gli art. 285 cpv. 2 CC e 71ter cpv. 1 OAVS.
E. 6.2.1 Dalle conclusioni congiunte depositate con la sentenza di separazione del 22 febbraio 2008 si evince che ciascun coniuge avrebbe trattenuto gli assegni familiari per il mantenimento dei figli. La stessa disposizione era stata adottata dalle parti nel verbale dell'udienza di conciliazione del 14 dicembre 2007. Deve essere ammesso, come del resto sottolineato dall'UAIE nella sua risposta del 30 giugno 2008, che non è dato sapere con certezza se per "assegni familiari per il mantenimento dei figli" le parti intendessero anche le rendite completive dell'assicurazione svizzera. Se così fosse, A._______ conserverebbe il diritto al pagamento delle rendite completive per i figli. Per dirimere il presente litigio non è tuttavia necessario che i fatti siano accertati con certezza assoluta; la fattispecie deve essere piuttosto esaminata alla luce della regola della verosimiglianza preponderante usuale nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 45 consid. 2a, 204 consid. 6b).
E. 6.2.2 Deve essere rilevato che non è il giudice civile italiano ad avere redatto le conclusioni congiunte ma i patrocinatori di B._______ e di A._______. L'espressione "assegni familiari per il mantenimento dei figli" deve essere pertanto interpretata secondo la volontà delle parti (art. 1 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO, RS 220]). Ora, risulta dall'incarto che B._______ percepisce un regolare stipendio con gli assegni familiari relativi (cfr. doc. 52). Questa circostanza è corroborata dal fatto che entrambi i coniugi sono "autosufficienti economicamente" (cfr. le conclusioni congiunte). D'altro canto, A._______ non esercita alcuna attività lucrativa essendo al beneficio di una rendita svizzera d'invalidità. Non si vede pertanto quali altri assegni familiari per il mantenimento dei figli avrebbe potuto trattenere se non quelli relativi alla rendita completiva per i figli dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Nel suo scritto del 29 luglio 2008 il legale di A._______, avv. Belardo, ha osservato che al momento della separazione "le parti concordarono equamente che le spese sostenende a carico dei minori fossero suddivise fra le parti così concordando che le rendite completive per i figli erogate dalla Svizzera andassero al padre, essendo logica derivazione della di lui invalidità, mentre gli altri benefici familiari alla madre. All'atto di separazione furono qualificati entrambi i benefici genericamente in "assegni familiari per il mantenimento dei figli" e così nella loro dizione e significato assorbiti e portati in sentenza". Questa interpretazione è suffragata dal fatto che B._______ ha firmato una dichiarazione di rinuncia agli assegni familiari a favore dell'ex-coniuge con "diretto versamento allo stesso". Questa dichiarazione era destinata all'UAIE al quale è pervenuta per il tramite dell'avv. Beraldo in data 28 febbraio 2008 (doc. 67). B._______ ha poi revocato per telefono questa dichiarazione, ma solo dopo il deposito della sentenza di separazione giudiziale. Invitata dallo scrivente Tribunale a partecipare alla presente procedura con ordinanza del 4 luglio 2008, l'intimata B._______ non ha preso posizione né ha fornito indicazioni che permettano di contestare la tesi dell'insorgente. Alla luce di queste circostanze si deve pertanto ritenere che le parti hanno convenuto davanti al giudice civile italiano di attribuire il pagamento delle rendite completive per i figli Arianna e Andrea al padre A._______. In questo senso, il giudice civile italiano ha ratificato una disposizione speciale come lo ammette l'art. 71ter OAVS. Il ricorso del 15 maggio 2008 deve essere pertanto accolto e la decisione del 17 aprile 2008 annullata.
E. 7.1 Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali.
E. 7.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.- a carico dell'UAIE.
Dispositiv
- Il ricorso è accolto e la decisione del 17 aprile 2008 annullata.
- Le rendite completive per i figli Arianna e Andrea A.________ devono essere versate a A._______.
- Non si prelevano spese processuali.
- Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
- Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - B._______, (raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna - Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3198/2008 {T 0/2} Sentenza del 20 settembre 2008 Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Franziska Schneider, Michael Peterli, cancelliere Dario Croci Torti. Parti A._______, rappresentato da Patronato INCA, Ufficio regionale, vicolo Posta Vecchia 8, casella postale 1667, 6500 Bellinzona, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, B._______, intimata, Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 17 aprile 2008). Fatti: A. Mediante decisione del 29 luglio 1998 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha messo il cittadino italiano A._______, nato il 5 novembre 1960, al beneficio di una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° maggio 1997. Questa prestazione era completata da una rendita per la coniuge B._______, cittadina italiana nata il 19 luglio 1963, e una per la figlia Arianna (doc. 10). Con la nascita di Andrea, A._______ ha percepito una seconda rendita completiva per figli (doc. 15). In via di revisione con decisione del 20 marzo 2001, l'UAI ha soppresso la rendita intera d'invalidità sostituendola con una mezza rendita a partire dal 1° maggio 2001, sempre con le relative rendite completive (doc. 18). Sempre in esito a procedura di revisione con decisione del 14 ottobre 2005, l'UAI ha soppresso le prestazioni versate a A._______ comprese le rendite completive (doc. 28). Questo provvedimento è stato tuttavia annullato con decisione su opposizione del 20 giugno 2007 dell'amministrazione che ha rA.________stinato il diritto di A._______ a una mezza rendita d'invalidità con le relative rendite completive dal 1° dicembre 2005 (doc. 40). B. Con lettera del 22 giugno 2007, pervenuta all'amministrazione svizzera il 3 luglio successivo, B._______ ha chiesto che la rendita a suo favore e quella per i figli le fossero pagate direttamente. La richiedente spiega di essere separata dal marito (doc. 42). Mediante decisione del 5 luglio 2007, l'UAIE ha disposto a partire dal 1° agosto 2007 il versamento diretto a B._______ della rendita completiva in suo favore (doc. 44). Con comunicazione dello stesso giorno, l'UAIE ha inoltre sospeso il pagamento delle rendite completive per i due figli invitando A._______ a prendere posizione in merito alla richiesta della ex-coniuge (doc. 45). Con scritto del 31 luglio 2007, A._______ si è opposto alla richiesta di B._______ chiedendo che la rendita per i figli continui a essergli versata direttamente. Produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta il 30 luglio 2007 nella quale si afferma che l'ex-coniuge svolge da numerosi anni un'attività lucrativa percependo oltre a un salario fisso anche gli assegni familiari per i figli. Allega anche una dichiarazione del suo legale, avv. Beraldo, secondo la quale il Tribunale ordinario di Varese ha disposto l'affido congiunto dei figli minori ai genitori (doc. 51, 52, 55). Successivamente l'interessato ha inviato, su richiesta dell'UAIE, il foglio complementare 2 alla richiesta di prestazioni nel quale riferisce di non vivere più con i figli e che l'importo per il loro mantenimento non è stato fissato in quanto la sentenza di separazione non è stata ancora emanata (doc. 59). Dal canto suo, B._______ ha confermato il 23 luglio 2007 la richiesta di pagamento della rendita sul suo corrente postale indicando di avere un domicilio separato dal coniuge (doc. 47). C. Lo scritto del 31 luglio 2007 di A._______ è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF) quale ricorso. Con sentenza del 15 gennaio 2008, lo scrivente Tribunale non è tuttavia entrato nel merito di questa corrispondenza rinviando gli atti all'UAIE affinché decida sul pagamento delle rendite completive per i figli (causa C-5192/2007, doc. 61). D. Il 14 e 20 febbraio 2008 A._______ ha inviato all'UAIE il verbale dell'udienza che si è svolta il 14 dicembre 2007 davanti al Tribunale di Varese, dalla quale risulta che "ciascun coniuge tratterrà gli assegni familiari per il mantenimento dei figli". Il 28 febbraio 2008 ha inoltre trasmesso la copia di un fax del 12 dicembre 2007 nel quale B._______ "dichiara di rinunciare alla domanda diretta all'ottenimento degli assegni familiari a favore dell'ex-marito A._______ (...) con diretto versamento allo stesso" (doc. 66 e 67). Il 5 marzo 2008 l'amministrazione svizzera ha quindi preso atto della rinuncia di B._______ al pagamento diretto delle rendite completive per i figli e informato le parti (doc. 68 e 70.1). Il 27 marzo 2008, B._______ ha informato per telefono l'UAIE di non avere voluto rinunciare al pagamento delle rendite per i figli né di avere firmato una dichiarazione in tal senso. Nella nota dell'impiegato dell'UAIE è riportato che l'interessata prenderà posizione per iscritto per il tramite del suo avvocato (doc. 71). Il pagamento delle rendite completive per i figli è stato di conseguenza sospeso in attesa della determinazione di B._______ (doc. 71.1). Preso atto del collocamento presso la madre dei figli, mediante decisione del 17 aprile 2008, l'UAIE ha disposto il versamento direttamente a B._______ delle rendite completive per i figli a partire dal 1° luglio 2007 (recte 1° agosto 2007, doc. 75 e 76). E. Il 15 maggio 2008, A._______, rappresentato dal Patronato INCA di Bellinzona, ha inoltrato un ricorso presso lo scrivente Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione del 17 aprile 2008 e il rA.________stino a suo favore del pagamento delle rendite completive. A suffragio delle sue tesi produce la sentenza del 22 febbraio 2008 della Procura della Repubblica di Varese, depositata in cancelleria il 3 marzo 2008, che accoglie la domanda di separazione giudiziale e le conclusioni congiunte depositate lo stesso giorno. Da questo documento si evince che viene disposto l'affido congiunto dei due figli con collocamento presso la madre. I genitori avranno l'obbligo del loro mantenimento in virtù delle rispettive disponibilità economiche. Inoltre ciascun coniuge tratterrà gli assegni familiari per il mantenimento dei figli. Nella sua risposta di causa del 30 giugno 2008, l'UAIE ha rinunciato a prendere posizione in merito alle conclusioni del ricorso. Secondo l'amministrazione non è chiaro se gli assegni familiari menzionati nella sentenza di separazione si riferiscono alle rendite completive per i figli dell'assicurazione invalidità svizzera. Con ordinanza del 4 luglio 2008, lo scrivente Tribunale ha invitato B._______ a prendere posizione in merito alla risposta dell'UAIE. Benché questa ordinanza sia pervenuta all'interessata il 12 luglio 2008, quest'ultima non ha risposto nel termine impartito né sino ad oggi. Copia di questa ordinanza è stata trasmessa per conoscenza all'insorgente. Il 31 luglio 2008, il rappresentante del ricorrente ha confermato la sua richiesta allegando uno scritto del 29 luglio 2008 dell'avv. Beraldo. Le argomentazioni delle parti saranno riprese nella parte in diritto nella misura in cui sarà necessario. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Secondo una giurisprudenza costante il tribunale chiamato a dirimere una vertenza in materia di assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Nella fattispecie l'oggetto del litigio concerne il pagamento delle rendite completive per i figli Arianna e Andrea A.______. Nella decisione del 17 aprile 2008, l'UAIE ne ha infatti disposto, a partire dal 1° agosto 2007, il pagamento direttamente alla madre B._______, con la quale vivono, togliendolo al padre titolare della rendita d'invalidità. 5. 5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Nella fattispecie le condizioni per avere diritto a una rendita completiva sono adempiute. Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (che non è messo in discussione nella fattispecie, cfr. art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), applicabile per il rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria (cpv. 1). Il cpv. 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2). 5.2 Va anche ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000 (CC, RS 210), giusta il quale il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1). Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo (cpv. 2). Tuttavia, l'obbligato al mantenimento che, per motivi d'età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2bis). 6. 6.1 Nella fattispecie si deve rilevare che la sentenza di separazione è stata emanata quando A._______ era già al beneficio di una rendita d'invalidità. I figli dell'insorgente e di B._______ sono stati affidati congiuntamente ai due genitori che provvedono nella misura delle rispettive possibilità economiche al loro mantenimento. I figli vivono presso la madre. In applicazione dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS le rendite completive per i figli dovrebbero essere di primo acchito versate a B._______. L'importo di queste rendite dovrebbe aggiungersi a un eventuale assegno di mantenimento del padre A._______ (art. 285 cpv. 2 CC). È infatti determinante il fatto che i figli siano stati collocati presso la madre. Non è invece rilevante che i genitori abbiano convenuto un affido congiunto. Infatti in questo caso i genitori dovrebbero stabilire di comune accordo anche l'importo dell'assegno di mantenimento (Pratique VSI 2002 p. 16 e sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 settembre 2007 nella causa C-2798/2006 consid. 3.3.2). Mancando tale accordo, spetterebbe al giudice civile fissare l'importo dell'assegno di mantenimento. 6.2 Resta da esaminare se il giudice civile che ha accolto la domanda di separazione giudiziale non abbia preso una disposizione diversa come del resto lo permettono gli art. 285 cpv. 2 CC e 71ter cpv. 1 OAVS. 6.2.1 Dalle conclusioni congiunte depositate con la sentenza di separazione del 22 febbraio 2008 si evince che ciascun coniuge avrebbe trattenuto gli assegni familiari per il mantenimento dei figli. La stessa disposizione era stata adottata dalle parti nel verbale dell'udienza di conciliazione del 14 dicembre 2007. Deve essere ammesso, come del resto sottolineato dall'UAIE nella sua risposta del 30 giugno 2008, che non è dato sapere con certezza se per "assegni familiari per il mantenimento dei figli" le parti intendessero anche le rendite completive dell'assicurazione svizzera. Se così fosse, A._______ conserverebbe il diritto al pagamento delle rendite completive per i figli. Per dirimere il presente litigio non è tuttavia necessario che i fatti siano accertati con certezza assoluta; la fattispecie deve essere piuttosto esaminata alla luce della regola della verosimiglianza preponderante usuale nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 45 consid. 2a, 204 consid. 6b). 6.2.2 Deve essere rilevato che non è il giudice civile italiano ad avere redatto le conclusioni congiunte ma i patrocinatori di B._______ e di A._______. L'espressione "assegni familiari per il mantenimento dei figli" deve essere pertanto interpretata secondo la volontà delle parti (art. 1 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO, RS 220]). Ora, risulta dall'incarto che B._______ percepisce un regolare stipendio con gli assegni familiari relativi (cfr. doc. 52). Questa circostanza è corroborata dal fatto che entrambi i coniugi sono "autosufficienti economicamente" (cfr. le conclusioni congiunte). D'altro canto, A._______ non esercita alcuna attività lucrativa essendo al beneficio di una rendita svizzera d'invalidità. Non si vede pertanto quali altri assegni familiari per il mantenimento dei figli avrebbe potuto trattenere se non quelli relativi alla rendita completiva per i figli dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Nel suo scritto del 29 luglio 2008 il legale di A._______, avv. Belardo, ha osservato che al momento della separazione "le parti concordarono equamente che le spese sostenende a carico dei minori fossero suddivise fra le parti così concordando che le rendite completive per i figli erogate dalla Svizzera andassero al padre, essendo logica derivazione della di lui invalidità, mentre gli altri benefici familiari alla madre. All'atto di separazione furono qualificati entrambi i benefici genericamente in "assegni familiari per il mantenimento dei figli" e così nella loro dizione e significato assorbiti e portati in sentenza". Questa interpretazione è suffragata dal fatto che B._______ ha firmato una dichiarazione di rinuncia agli assegni familiari a favore dell'ex-coniuge con "diretto versamento allo stesso". Questa dichiarazione era destinata all'UAIE al quale è pervenuta per il tramite dell'avv. Beraldo in data 28 febbraio 2008 (doc. 67). B._______ ha poi revocato per telefono questa dichiarazione, ma solo dopo il deposito della sentenza di separazione giudiziale. Invitata dallo scrivente Tribunale a partecipare alla presente procedura con ordinanza del 4 luglio 2008, l'intimata B._______ non ha preso posizione né ha fornito indicazioni che permettano di contestare la tesi dell'insorgente. Alla luce di queste circostanze si deve pertanto ritenere che le parti hanno convenuto davanti al giudice civile italiano di attribuire il pagamento delle rendite completive per i figli Arianna e Andrea al padre A._______. In questo senso, il giudice civile italiano ha ratificato una disposizione speciale come lo ammette l'art. 71ter OAVS. Il ricorso del 15 maggio 2008 deve essere pertanto accolto e la decisione del 17 aprile 2008 annullata. 7. 7.1 Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali. 7.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.- a carico dell'UAIE. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione del 17 aprile 2008 annullata. 2. Le rendite completive per i figli Arianna e Andrea A.________ devono essere versate a A._______. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 5. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- B._______, (raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna - Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: