opencaselaw.ch

C-3096/2014

C-3096/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-07-09 · Italiano CH

Rendite

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Con decisione su opposizione del 14 maggio 2014 (doc. 16), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 13 marzo 2014 (doc. 12) e confermato la propria decisione del 3 marzo 2014 (doc. 11) mediante la quale ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...) 1949, celibe (doc. 2) - una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 805.- al mese dal 1° aprile 2014. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 21 anni e 6 mesi (in particolare, è stato considerato un periodo contributivo di 8 mesi sia nel 1967 che nel 1968 sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968"), un reddito annuo medio determinante di fr. 37'908.- ed una scala delle rendite 21 (v. in particolare doc. 8 e 11).

E. 2 Il 30 maggio 2014, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione su opposizione della CSC del 14 maggio 2014, mediante il quale ha chiesto di tenere in considerazione una durata contributiva completa per gli anni 1967 e 1968 in virtù della documentazione prodotta in sede ricorsuale (doc. TAF 1).

E. 3 Nella risposta al ricorso del 30 giugno 2014 (doc. TAF 4), l'autorità inferiore ha comunicato a questo Tribunale d'avere reso, il 27 giugno 2014, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA (RS 830.1), una nuova decisione su opposizione (allegata in copia), in sostituzione della decisione impugnata, mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'assicurato una rendita di vecchiaia di fr. 828.- al mese dal 1° aprile 2014. Detta rendita è stata calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 22 anni e 3 mesi (ritenendo in particolare una durata contributiva completa per gli anni 1967 e 1968), un reddito annuo medio determinante di fr. 36'504.- ed una scala delle rendite 22 (v. in particolare doc. 19).

E. 4.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).

E. 4.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 5.1 In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (cfr. sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1).

E. 5.2 Secondo giurisprudenza, la decisione pronunciata pendente lite rende la procedura ricorsuale priva di oggetto solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (cfr. DTF 113 V 237; 107 V 250).

E. 5.3 Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 30 giugno 2014 (doc. TAF 4), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'avere reso, il 27 giugno 2014, una nuova decisione su opposizione in sostituzione della decisione impugnata (emanata il 14 maggio 2014 e non il 3 marzo 2014, come erroneamente indicato nel provvedimento dalla CSC), mediante la quale ha deciso di erogare in favore del ricorrente una rendita di vecchiaia di fr. 828.- al mese dal 1° aprile 2014, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 22 anni e 3 mesi (riconoscendo in particolare i periodi di contribuzione di 12 mesi sia nel 1967 che nel 1968 [per gli altri periodi di contribuzione - non contestati - cfr. l'estratto del conto individuale {doc. 7}]). Ne consegue che la nuova decisione accondiscende integralmente alle conclusioni ricorsuali non avendo l'insorgente contestato altri elementi della decisione impugnata, e meglio il periodo di contribuzione dal 1969 al 1989 ed il calcolo effettuato per determinare l'ammontare della rendita AVS (segnatamente la somma dei redditi, il fattore per la rivalorizzazione dello stesso ed il reddito annuo medio; doc. TAF 1). In particolare, non appare dagli atti di causa, segnatamente dalle allegazioni e prove presentate dal ricorrente durante la procedura, alcun motivo di dubitare del fatto che sia stato dato integralmente seguito alle conclusioni ricorsuali. Non è pertanto necessario attendere la scadenza del termine per inoltrare un eventuale ricorso contro la nuova decisione resa dell'autorità inferiore il 27 giugno 2014, ricorso che non potrebbe che riguardare altri motivi nemmeno accennati dal ricorrente nella causa in esame (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3 ultimo paragrafo; cfr. pure sentenze del TAF C-1806/2011 del 21 luglio 2011 e C-3281/2010 del 14 gennaio 2011). Pertanto, è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha indicato al ricorrente che, qualora avesse non di meno inteso contestare la nuova decisione del 27 giugno 2014, avrebbe dovuto inoltrare un nuovo ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione di detta decisione (v. doc. TAF 4 e allegati).

E. 6 Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annul-lamento o alla modificazione delle decisione impugnata.

E. 7 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

E. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 8.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. 1.La causa C-3096/2014 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Non si attribuiscono ripetibili. 4.Una copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 30 giugno 2014 (doc. TAF 4) è trasmessa per conoscenza al ricorrente. 5.Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 30 giugno 2014) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) La giudice unica: La cancelliera: Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF) Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3096/2014 Decisione del 9 luglio 2014 Composizione Giudice Michela Bürki Moreni, giudice unico, cancelliera Anna Röthlisberger. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 14 maggio 2014). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Con decisione su opposizione del 14 maggio 2014 (doc. 16), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 13 marzo 2014 (doc. 12) e confermato la propria decisione del 3 marzo 2014 (doc. 11) mediante la quale ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...) 1949, celibe (doc. 2) - una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 805.- al mese dal 1° aprile 2014. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 21 anni e 6 mesi (in particolare, è stato considerato un periodo contributivo di 8 mesi sia nel 1967 che nel 1968 sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968"), un reddito annuo medio determinante di fr. 37'908.- ed una scala delle rendite 21 (v. in particolare doc. 8 e 11).

2. Il 30 maggio 2014, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione su opposizione della CSC del 14 maggio 2014, mediante il quale ha chiesto di tenere in considerazione una durata contributiva completa per gli anni 1967 e 1968 in virtù della documentazione prodotta in sede ricorsuale (doc. TAF 1).

3. Nella risposta al ricorso del 30 giugno 2014 (doc. TAF 4), l'autorità inferiore ha comunicato a questo Tribunale d'avere reso, il 27 giugno 2014, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA (RS 830.1), una nuova decisione su opposizione (allegata in copia), in sostituzione della decisione impugnata, mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'assicurato una rendita di vecchiaia di fr. 828.- al mese dal 1° aprile 2014. Detta rendita è stata calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 22 anni e 3 mesi (ritenendo in particolare una durata contributiva completa per gli anni 1967 e 1968), un reddito annuo medio determinante di fr. 36'504.- ed una scala delle rendite 22 (v. in particolare doc. 19). 4. 4.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 4.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 4.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 5. 5.1. In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (cfr. sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1). 5.2. Secondo giurisprudenza, la decisione pronunciata pendente lite rende la procedura ricorsuale priva di oggetto solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (cfr. DTF 113 V 237; 107 V 250). 5.3. Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 30 giugno 2014 (doc. TAF 4), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'avere reso, il 27 giugno 2014, una nuova decisione su opposizione in sostituzione della decisione impugnata (emanata il 14 maggio 2014 e non il 3 marzo 2014, come erroneamente indicato nel provvedimento dalla CSC), mediante la quale ha deciso di erogare in favore del ricorrente una rendita di vecchiaia di fr. 828.- al mese dal 1° aprile 2014, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 22 anni e 3 mesi (riconoscendo in particolare i periodi di contribuzione di 12 mesi sia nel 1967 che nel 1968 [per gli altri periodi di contribuzione - non contestati - cfr. l'estratto del conto individuale {doc. 7}]). Ne consegue che la nuova decisione accondiscende integralmente alle conclusioni ricorsuali non avendo l'insorgente contestato altri elementi della decisione impugnata, e meglio il periodo di contribuzione dal 1969 al 1989 ed il calcolo effettuato per determinare l'ammontare della rendita AVS (segnatamente la somma dei redditi, il fattore per la rivalorizzazione dello stesso ed il reddito annuo medio; doc. TAF 1). In particolare, non appare dagli atti di causa, segnatamente dalle allegazioni e prove presentate dal ricorrente durante la procedura, alcun motivo di dubitare del fatto che sia stato dato integralmente seguito alle conclusioni ricorsuali. Non è pertanto necessario attendere la scadenza del termine per inoltrare un eventuale ricorso contro la nuova decisione resa dell'autorità inferiore il 27 giugno 2014, ricorso che non potrebbe che riguardare altri motivi nemmeno accennati dal ricorrente nella causa in esame (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3 ultimo paragrafo; cfr. pure sentenze del TAF C-1806/2011 del 21 luglio 2011 e C-3281/2010 del 14 gennaio 2011). Pertanto, è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha indicato al ricorrente che, qualora avesse non di meno inteso contestare la nuova decisione del 27 giugno 2014, avrebbe dovuto inoltrare un nuovo ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione di detta decisione (v. doc. TAF 4 e allegati).

6. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annul-lamento o alla modificazione delle decisione impugnata.

7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. 8.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 8.2. Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.La causa C-3096/2014 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Non si attribuiscono ripetibili. 4.Una copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 30 giugno 2014 (doc. TAF 4) è trasmessa per conoscenza al ricorrente. 5.Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 30 giugno 2014)

- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) La giudice unica: La cancelliera: Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF) Data di spedizione: