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C-3087/2019

C-3087/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-06-21 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Nella causa C-1307/2017 le spese processuali di fr. 800.- sono posto a carico del ricorrente e verranno compensate con l'acconto spese dello stesso importo versato con pagamenti rateali del 21 agosto, 25 settembre e 24 ottobre 2017.

E. 2 Nella causa C-1307/2017 non si assegnano indennità per spese ripetibili.

E. 3 Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.

E. 4 Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3087/2019 Sentenza del 21 giugno 2019 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Christoph Rohrer, Beat Weber, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, (Italia) rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto Nuova decisione sulle spese giudiziarie e le ripetibili di prima istanza (sentenza del TF del 29 maggio 2019). Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: con decisione del 25 gennaio 2017, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato nel 1968, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2015 (doc. UAIE 48 dell'incarto C-1307/2017), con sentenza del 7 gennaio 2019 il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella causa C-1307/2017, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A._______, annullato la decisione del 25 gennaio 2017 e rinviato gli atti all'UAIE per completamento dell'istruttoria e nuova decisione, l'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF del 7 gennaio 2019 e la conferma della propria decisione del 25 gennaio 2017 (allegato al doc. TAF 45 dell'incarto C-1307/2017), con sentenza 9C_138/2019 del 29 maggio 2019, il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato il giudizio del TAF, confermato la decisione dell'UAIE e rinviato la causa a questo Tribunale per l'emanazione di una nuova decisione sulle spese giudiziarie e le ripetibili nella procedura precedente, in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 29 maggio 2019, A._______ è integralmente soccombente nella causa C-1307/2017 dinanzi al TAF, visto l'esito della causa dinanzi a questo Tribunale le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF) e verranno compensate con l'acconto spese dello stesso importo versato con pagamenti rateali del 21 agosto, 25 settembre e 24 ottobre 2017, nelle cause dinanzi a questo Tribunale, al ricorrente che soccombe non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario), pertanto nessuna indennità per spese ripetibili è riconosciuta al ricorrente nella causa innanzi al TAF C-1307/2017, peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205), infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS-TAF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella causa C-1307/2017 le spese processuali di fr. 800.- sono posto a carico del ricorrente e verranno compensate con l'acconto spese dello stesso importo versato con pagamenti rateali del 21 agosto, 25 settembre e 24 ottobre 2017.

2. Nella causa C-1307/2017 non si assegnano indennità per spese ripetibili.

3. Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: