Contributi
Sachverhalt
A. A._______ (interessato, assicurato, ricorrente, insorgente), cittadino svizzero, coniugato, con figli, nato il (...) 1967, ha risieduto in Svizzera fino al 31 dicembre 2011. A seguito dell'espatrio in (...) è stato affiliato all'assicurazione vecchiaia e superstiti facoltativa dal 1° febbraio 2012 (doc. CSC 1, 3, 5, 12, 65) al 31 gennaio 2015 (doc. CSC 32, 33). Dal 1° febbraio 2015 è rientrato in Svizzera ed è stato affiliato all'assicurazione obbligatoria (doc. CSC 28 a 33). B. B.a Il 28 gennaio 2020 l'assicurato ha depositato presso la CSC una nuova dichiarazione di adesione all'AVS/AI facoltativa, in ragione dell'imminente trasferimento verso il (...), dove, a partire dal 1° marzo 2020, avrebbe iniziato a lavorare per C._______ (C._______, doc. CSC 58, 62, 70). Con scritto del 10 marzo 2020 la CSC ha confermato l'affiliazione all'AVS/AI facoltativa a decorrere dal 1° marzo 2020 (doc. CSC 67). B.b B.b.a Con decisione del 15 febbraio 2022 la CSC ha fissato il contributo per l'anno 2020 in CHF 10'891.35 sulla base di un reddito annuo determinante di CHF 102'700.-. Il reddito in franchi svizzeri è stato determinato convertendo, al tasso cambio di 0.92743 il reddito annuale dell'attività dipendente dichiarato dal datore di lavoro per il periodo da marzo a dicembre 2020 pari a USD 110'754.- (doc. CSC 101 e 102). B.b.b Con scritto dell'11 marzo 2022 l'assicurato si è opposto alla predetta decisione, chiedendone la modifica. Egli ha contestato la correttezza del calcolo del contributo per il 2020 asserendo che il periodo di assoggettamento all'AVS/AI facoltativa dovesse decorrere non dal 1° marzo 2020, come ritenuto dall'autorità inferiore, bensì dal 1° aprile 2020, in quanto fino alla fine di marzo era ancora affiliato obbligatoriamente all'AVS/AI in ragione del precedente rapporto di lavoro in Svizzera (doc. CSC 103). B.c B.c.a Con decisione del 1° settembre 2022 la CSC ha fissato il contributo per l'anno 2021 in CHF 18'569.35 sulla base di un reddito annuo determinante di CHF 175'100.-. Il reddito in franchi svizzeri è stato determinato convertendo al saggio di 0.92883 il reddito annuo dell'attività dipendente per il periodo da gennaio a dicembre 2021 risultante dalle dichiarazioni del reddito e dalle schede salariali pari a USD 188'534.33 (doc. CSC 110 e 111). B.c.b Con scritto del 23 settembre 2022, l'assicurato si è opposto alla predetta decisione, chiedendone la modifica. Ha contestato la correttezza del calcolo del contributo per il 2021, asserendo che il reddito di riferimento per il periodo di assoggettamento (1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021) fosse pari a USD 156'297.76 e non a USD 188'534.33, come ritenuto dall'autorità inferiore. A suo modo di vedere, infatti, parte degli importi conteggiati dall'amministrazione non costituivano componenti di reddito, bensì contributi a spese sostenute (contributo del datore di lavoro alle spese di educazione dei figli [USD 34'196.80] e alle spese obbligatorie per la messa in sicurezza della propria abitazione [USD 3'897.81]; doc. CSC 113). B.d B.d.a Con decisione su opposizione del 29 marzo 2023, la CSC si è pronunciata sul contributo per l'anno 2020, confermando la correttezza del reddito di riferimento (CHF 102'700) ritenuto nel provvedimento del 15 febbraio 2022 (doc. CSC 119), così come la determinazione del contributo corrispondente al 10,1% del reddito determinante (CHF 10'372.70), al quale occorreva sommare il contributo relativo alle spese amministrative, pari al 5% (CHF 518.65). B.d.b Con decisione su opposizione di medesima data la CSC si è pronunciata anche sul contributo per l'anno 2021, confermando la correttezza del reddito di riferimento (CHF 175'100.-) ritenuto nel provvedimento del 1° settembre 2022 (doc. CSC 118), così come la determinazione del contributo per il 2021, corrispondente al 10.1% del reddito determinante (ossia CHF 17'685.10), al quale occorreva inoltre sommare il contributo relativo alle spese amministrative nella misura del 5% (ossia CHF 884.25). C. C.a C.a.a Con due ricorsi datati 26 aprile 2023 e depositati presso l'Ambasciata svizzera di (...) il 28 aprile 2023, A._______ è insorto contro entrambi i provvedimenti dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). I gravami sono stati rubricati sotto i numeri C-2663/2023 (contributi per il 2020) e C-2664/2023 (contributi per il 2021). C.a.b Riguardo alla decisione relativa al contributo per il 2020, il ricorrente ha contestato il periodo di assoggettamento all'AVS/AI facoltativa considerato dall'autorità inferiore (da marzo a dicembre 2020), dal momento che egli sarebbe stato assoggettato obbligatoriamente in Svizzera fino al 31 marzo 2020, istante in cui avrebbe terminato di essere alle dipendenze della D._______. Il reddito percepito all'estero nel mese di marzo, durante le ultime ferie rimanenti dal precedente rapporto di lavoro, non avrebbe pertanto dovuto essere computato nel calcolo del contributo all'AVS/AI facoltativa 2020. Di conseguenza il contributo per il 2020 avrebbe dovuto ammontare a CHF 9'803.80, ossia al 10.1% del reddito determinante sommato al 5% di spese amministrative (doc. TAF 1 inc. C-2663/2023). C.a.c Riguardo alla decisione relativa al contributo per il 2021, l'insorgente ha contestato all'autorità inferiore di aver utilizzato il dato salariale sbagliato per definire il reddito determinante, dal momento che il reddito complessivo corretto per l'anno 2021 corrisponde a USD 156'297.76, ossia CHF 145'174.05. A dimostrazione di quanto asserito egli ha prodotto il certificato di salario attestante lo stipendio annuo suesposto. Di conseguenza, ha calcolato che il contributo per il 2021 avrebbe dovuto ammontare a CHF 15'395.71, ossia al 10.1% del reddito determinante sommato al 5% di spese amministrative (doc. TAF 1 inc. C-2664/2023). C.b Con decisioni incidentali del 26 maggio 2023, l'insorgente è stato invitato a versare un duplice anticipo di CHF 400.- corrispondente alle presumibili spese processuali per entrambi gli incarti, saldati il 7 giugno 2023 (doc. TAF 2, 3, 4 inc. C-2663/2023 e C-2664/2023). C.c Con risposta del 29 settembre 2023, la CSC ha proposto la reiezione dei ricorsi e la conferma dei provvedimenti impugnati, ritenendo il calcolo eseguito sia per il 2020 che per il 2021 conforme alle normative vigenti, senza tuttavia prendere posizione in merito alle specifiche contestazioni del ricorrente (doc. TAF 6 inc. C-2663/2023 e C-2664/2023). C.d Con replica del 6 novembre 2023, il ricorrente ha ribadito il motivo per cui parte dello stipendio percepito nel 2021, versato quale indennità dal datore di lavoro, non andasse conteggiato nel reddito determinante. Sulle motivazioni addotte e sui nuovi mezzi di prova si ritornerà nei considerandi in diritto (doc. TAF 9 inc. C-2663/2023). C.e Con duplica del 12 gennaio 2024, la CSC, prendendo posizione sulle nuove allegazioni e sui nuovi mezzi di prova, ha confermato la proposta di reiezione del ricorso. Dei motivi di dirà nel dettaglio nei cosiderandi in diritto (doc. TAF 11 inc. C-2663/2023). C.f Con osservazioni del 5 febbraio 2024, su cui si ritornerà più avanti, il ricorrente ha ulteriormente dettagliato le proprie asserzioni e prodotto nuova documentazione a sostegno delle proprie conclusioni (doc. TAF 14 inc. C-2663/2023). C.g Con ordinanza del 18 marzo 2025, la giudice dell'istruzione ha comunicato la congiunzione delle cause C-2663/2023 e C-2664/2023 e invitato l'autorità inferiore a trasmettere un aggiornamento dell'estratto del conto individuale AVS del ricorrente (doc. TAF 16 inc. C-2663/2023), che è stato prodotto il 27 marzo 2025 (doc. TAF 20 inc. C-2663/2023). C.h C.h.a Nel frattempo, con ordinanza del 26 marzo 2025, l'autorità inferiore è stata invitata a fornire delucidazioni su alcuni punti specifici e a prendere posizione in merito alla documentazione prodotta dal ricorrente con le osservazioni del 5 febbraio 2024 (doc. TAF 19 inc. C-2663/2023). C.h.b Con presa di posizione del 2 maggio 2025 la CSC ha tra l'altro confermato il reddito di riferimento di USD 188'534.33 per l'anno 2021, mentre ha precisato che per l'anno 2020 ha erroneamente omesso di operare la deduzione Dependency Allowance Child e che il reddito corretto da ritenere per tale anno ammonta a USD 96'362.00 invece degli USD 100'754.00 di cui alla decisione impugnata per il 2020 (doc. TAF 21 inc. C-2663/2023). C.h.c Con scritto del 21 giugno 2025, il ricorrente ha dal canto suo preso atto della possibilità di dedurre dal salario determinante gli importi ricevuti a titolo di Dependency Allowance Child e di conseguenza chiesto a questo Tribunale di accogliere i suoi ricorsi e determinare nella misura di USD 150'439.72 il reddito utile per la fissazione del contributo AVS relativo all'anno 2021 e di USD 88'038.00 quello di per l'anno 2020 (doc. TAF 23 inc. C-2663/2023). C.i Con provvedimento del 21 agosto 2025 questo Tribunale ha informato il ricorrente che alla luce di un esame sommario della fattispecie e degli atti dell'incarto, nella procedura ricorsuale C-2663/2023 relativa ai contributi dovuti per il 2020 sussisteva la possibilità che il Tribunale dovesse modificare la decisione a sfavore del ricorrente (reformatio in peius), rispettivamente rinviare gli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione sul caso, e invitato quest'ultimo a comunicare, nel termine di 15 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, se intendesse ritirare oppure mantenere il ricorso del 26 aprile 2023 presentato contro la decisione su opposizione della CSC del 29 marzo 2023. Il Tribunale ha in particolare segnalato al ricorrente che nel caso concreto l'eventualità di una "reformatio in peius" non appariva esclusa nella misura in cui il reddito determinante per l'anno 2020 a seguito di ulteriori accertamenti da parte di questo Tribunale o dell'autorità inferiore, avrebbe potuto risultare più elevato rispetto a quello di CHF 102'700.- e pertanto il contributo AVS dovuto maggiore rispetto ai CHF 10'891.35 di cui alla decisione impugnata, risultando difatti plausibile che al pari dell'anno seguente anche nel 2020 il ricorrente avesse percepito dal suo datore di lavoro indennizzi volti a coprire parte delle spese di scolarizzazione dei due figli, nonché per la messa in sicurezza dell'abitazione, e per tale periodo l'autorità inferiore non ne avesse a torto tenuto conto (doc. TAF 24 inc. C-2663/2023). C.j Con scritto del 30 agosto 2025 il ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso inoltrato il 26 aprile 2023 relativo all'anno 2020 contro la decisione su opposizione del 29 marzo 2023 (doc. TAF 26 inc. C-2663/2023). C.k Con sentenza C-2663/2023 del 22 ottobre 2025 il TAF ha ordinato la disgiunzione delle cause C-2663/2023 e C-2664/2023 e stralciato dai ruoli la procedura C-2663/2023.
Erwägungen (52 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
E. 1.2 Secondo l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) ed essendo stato l'anticipo spese corrisposto entro il termine accordato (art. 63 cpv. 4 PA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.
E. 2.1 Con il ricorso l'insorgente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).
E. 2.2 Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c).
E. 2.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 29 marzo 2023. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata pronunciata (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
E. 3.1 L'oggetto impugnato (DTF 131 V 164 consid. 2.1) è rappresentato nel caso in esame dalla decisione su opposizione del 29 marzo 2023 con cui la CSC ha confermato la sua decisione del 1° settembre 2022 relativa ai contributi dovuti all'assicurazione facoltativa per l'anno 2021.
E. 3.2 A seguito dello stralcio della causa C-2663/2023 relativa all'anno 2020, restano infatti da evadere unicamente le contestazioni avanzate dal ricorrente nell'incarto C-2664/2023, segnatamente un'errata determinazione da parte della CSC del reddito determinante per l'anno 2021, avendo quest'ultima in particolare conteggiato importi che a dire del ricorrente sono stati percepiti a titolo di indennità per la scolarizzazione privata dei figli e per la sicurezza dell'abitazione privata e pertanto non rientrano nel salario determinante in virtù dell'art. 9 cpv. 1 OAVS.
E. 4 Secondo i principi generali del diritto intertemporale, il diritto sostanziale applicabile è in linea di principio quello in vigore al momento in cui si verifica il fatto che deve essere valutato giuridicamente o che ha conseguenze giuridiche, fatte salve le disposizioni speciali del diritto transitorio (DTF 146 V 364, consid. 7.1; 144 V 210, consid. 4.3.1; 143 V 446 cons. 3.3; 136 V 24 cons. 4.3; 132 V 215 cons. 3.1.1). Di conseguenza, nel caso concreto i diritti e gli obblighi del ricorrente in materia si determinano alla luce del diritto svizzero in vigore nel 2021 (DTF 136 V 24 consid. 4.3).
E. 5.1 L'affiliazione all'AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure facoltativa (art. 2 LAVS; M. Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurigo 2011, pag. 24, N 37).
E. 5.2 Ai sensi dell'art. 1a cpv. 1 LAVS (assicurazione obbligatoria propriamente detta), sono assicurate all'AVS/AI le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a) e quelle che vi esercitano un'attività lucrativa (let. b). L'affiliazione avviene ex lege: è sufficiente che una persona adempia uno dei suddetti requisiti per essere assicurata. L'assoggettamento al regime dell'AVS/AI inizia dunque automaticamente con la realizzazione di una delle condizioni dell'art. 1a cpv. 1 LAVS e cessa, pure automaticamente, al momento in cui tale condizione non è più adempiuta (Valterio, op. cit., pag. 25, N 40).
E. 5.3 In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° giugno 2002, l'adesione all'assicurazione facoltativa, che è personale (U. Kieser, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Basilea 2015, pag. N 139 pag. 1244 e 1245), è subordinata alla triplice condizione che la persona richiedente sia cittadina svizzera, o cittadina degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), che viva al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e che immediatamente prima della partenza sia stata assicurata obbligatoriamente all'AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi (Valterio, op. cit., pag. 55, N 158).
E. 6.1 Sulla base della delega di competenze prevista dall'art. 2 cpv. 6 e dall'art. 154 cpv. 2 LAVS, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF, RS 831.111).
E. 6.2 Giusta l'art. 5 OAF gli assicurati che chiedono di aderire facoltativamente all'AVS/AI sono tenuti a fornire alle autorità preposte tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi.
E. 6.3 L'art. 7 OAF prevede che possono partecipare all'assicurazione facoltativa le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 LAVS, comprese le persone che sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito. Secondo l'art. 8 cpv. 2 OAF l'assicurazione facoltativa inizia con l'uscita dall'assicurazione obbligatoria. In effetti l'AVS/AI facoltativa è un'assicurazione di pura continuità, volta a preservare i diritti acquisiti nell'AVS/AI obbligatoria, il che implica che l'adesione all'AVS/AI facoltativa segue immediatamente l'uscita dall'AVS/AI obbligatoria (FF 1999 4601 p. 4616; sentenza del TAF C-4970/2023 del 19 novembre 2024 consid. 6.5 e giurisprudenza ivi menzionata).
E. 6.4 Nell'ambito dell'assicurazione facoltativa, l'importo dei contributi ammonta al 10.1% del reddito determinante, il contributo minimo per l'anno 2021 ammontava a CHF 958.- annui (art. 13b cpv. 1 OAF, nella versione in vigore al 1° gennaio 2021). I contributi sono fissati in franchi svizzeri per ogni anno contributivo, che corrisponde all'anno civile (art. 14 cpv. 1 OAF). Per il calcolo dei contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa è determinante il reddito effettivamente conseguito durante l'anno contributivo (art. 14 cpv. 2 1a frase OAF).
E. 6.5 L'art. 25 OAF prevede che le disposizioni in materia di contributi della LAVS e dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101) sono in principio applicabili all'assicurazione facoltativa, nella misura in cui l'OAF non vi deroghi (Valterio, op. cit., pag. 55, N 155). A tal proposito l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha emanato le Direttive sull'AVS/AI facoltativa (DAF; cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch/it/f/5621, versione 15 in vigore nel 2021, pagina consultata il 12 ottobre 2025).
E. 7.1 Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante, ossia il reddito di un'attività dipendente, comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro. Il Consiglio federale può tuttavia escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari (art. 5 cpv. 4 LAVS).
E. 7.2 A livello di ordinanza, l'articolo 7 OAVS elenca a titolo esemplificativo una serie di elementi che rientrano nel salario determinante, mentre l'articolo 8 OAVS ne descrive le eccezioni. Per contro, l'articolo 6 capoverso 2 OAVS, stabilisce quali redditi non sono considerati come reddito da attività lucrativa, sia dipendente che indipendente (DTF 128 V 176 consid. 3c).
E. 7.3.1 L'art. 6 cpv. 1 OAVS, precisa che il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito in Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori, con riserva delle eccezioni espressamente indicate al capoverso 2, secondo cui non sono considerati reddito proveniente da un'attività lavorativa segnatamente gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l'economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell'ambito degli usi locali o professionali (lett. f); così come le prestazioni per la formazione e il perfezionamento; se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all'attività professionale del beneficiario (lett. g).
E. 7.3.2 Secondo l'art. 7 OAVS il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende, segnatamente, anche le indennità di residenza e di rincaro (let. b), le prestazioni in natura regolari (lett. f) e le provvigioni e commissioni (lett. g).
E. 7.3.3 Giusta l'art. 8 OAVS non sono compresi nel salario determinante: i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza (lett. a); i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei loro salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari, nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento (lett. b); le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati, quelle per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell'azienda, fidanzamento, matrimonio e superamento di esami professionali (lett. c), le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di ospedale e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento (lett. d).
E. 7.3.4 L'art. 9 cpv. 1 OAVS prevede che le indennità per spese generali - ossia quelle a cui il salariato deve far fronte nell'ambito della propria attività - non rientrano nel salario determinante. A tal proposito l'art. 9 cpv. 2 OAVS specifica che non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.
E. 7.3.5 Secondo le Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG (DSD, https://sozialversicherungen.admin.ch/it/f/5621, versione 16 in vigore nel 2021, pagina consultata il 12 ottobre 2025) il salario di base, le indennità e gli assegni con caratteristiche di salario fanno parte del salario determinante nella misura in cui non si tratti di un rimborso di spese ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAVS (DSD N 2001). Il salario determinante comprende perciò anche una serie d'indennità a compensazione dei disagi derivati dalla funzione o dal luogo di lavoro, fra le quali si segnala in particolare:
- le sovvenzioni per le spese scolastiche dei figli di salariati che frequentano una scuola privata;
- l'indennità per il cambio di domicilio (necessità di vendere auto o mobili, rescissione di contratti, spese connesse alla ricerca di un appartamento ecc.);
- le indennità di residenza e di rincaro (per compensare il maggior costo della vita sul luogo di lavoro del salariato). Anche i supplementi del datore di lavoro per il pagamento della pigione fanno parte del salario determinante (DSD N 2002). Il criterio decisivo per l'inclusione nel salario determinante è la natura dei compensi e non la designazione utilizzata dal datore di lavoro per i medesimi. Per stabilire se le indennità servano a coprire delle spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS occorre esaminare il singolo caso basandosi sulle circostanze effettive (DSD N 2003 e seg.). Per spese generali ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAVS si intendono le spese incorse dal salariato per lo svolgimento della sua attività. Le spese generali sono generate in aggiunta alle spese di mantenimento che occorrerebbe sostenere in modo uguale o analogo anche senza attività lucrativa. Le spese sostenute dal salariato per la vita privata non sono dovute allo svolgimento della professione e non hanno quindi carattere di spesa generale (DSD N 3001, 3002). Le spese generali vanno considerate per principio nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle (DSD N 3010). Il riconoscimento delle spese generali da parte dell'autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro importo non deve essere dichiarato nell'ambito del certificato di salario ai fini della dichiarazione d'imposta, esse possono essere accettate anche dalle casse di compensazione (DSD N 3011).
E. 8.1 Dai documenti agli atti, ed in particolare dalle certificazioni salariali e dai conteggi trasmessi dal ricorrente, risulta che nel 2021 quest'ultimo ha percepito dal proprio datore di lavoro i seguenti compensi:
- Gross Salary USD 107'031.54
- Post Adjustment USD 29'464.94
- EG Education Grant Claim USD 34'196.80
- Hardship AllowanceUSD 7'110
- MRSA Residential Security MeasuresUSD 3'897.81
- Dependency allowance SpouseUSD 6'833.24
- Dependency allowance ChildUSD 5'858.04 Per un totale di USD 194'392.37, come emerge dal certificato di salario 2021 trasmesso dall'interessato all'autorità inferiore e riprodotto con la replica (doc. CSC 110 e 113 e doc. TAF 14 inc. C-2663/2023).
E. 8.2 A motivazione del proprio gravame (doc. TAF 1) il ricorrente ha addotto che il reddito determinante per il 2021 fosse pari a USD 156'297.76 (cfr. dichiarazione del reddito e della sostanza del 20 luglio 2022 [doc. CSC 110 pag. 4], così come opposizione del 23 settembre 2022 [doc. CSC 113]). Per giungere a tale cifra egli ha sommato al Gross Salary (USD 107'031.54) le altre componenti di salario indicate come Post Adjustment (USD 29'464.94), Hardship Allowance (USD 7'110), Dependency Allowance Spouse (USD 6'833.24) e Dependency Allowance Child (USD 5'858.04), così come risulta dal certificato di salario annuale (doc. CSC 110 pag. 7-8). Dal suddetto calcolo egli ha invece escluso gli importi versati sotto le voci EG Claim (Education Claim) pari a USD 34'196.- e MRSA (Measures for residential security) pari a USD 3'897.81 (doc. CSC 110 pag. 8).
E. 8.3 L'autorità inferiore, dal canto suo, ha stabilito in USD 188'534.33 il reddito di riferimento per l'anno 2021 (doc. CSC 111 e doc TAF 6). Con le osservazioni del 2 maggio 2025 ha in particolare specificato di aver determinato tale importo portando deducendo dall'ammontare complessivo del reddito di USD 194'392.37 la somma di USD 5'858.04 corrisposta a titolo di Dependency Allowance Child, in qualità di assegno familiare ex art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS (cfr. doc. TAF 21 inc. C-2663/2023).
E. 8.4 Nell'allegato di replica, l'insorgente ha ribadito che i due versamenti in oggetto (EG Claim e MRSA) non hanno carattere di salario, bensì di indennità per spese generali poiché risultano essere esborsi obbligatori per poter svolgere l'attività di funzionario internazionale presso le C._______. Nello specifico egli ha chiarito che le spese per la messa in sicurezza della residenza d'abitazione sono obbligatorie secondo le disposizioni dell'C._______ riguardante il proprio personale internazionale in (...). A dimostrazione di quanto asserito, ha allegato il Memorandum del 6 maggio 2021 del Departement of safety and security dell'C._______, nel quale viene approvata l'implementazione delle misure di sicurezza (Residential Security Measures [RSM]) in (...), nonché la lista dei potenziali pericoli con i quali potrebbero essere confrontati nel paese i funzionari e le loro famiglie, la lista delle RSM che l'C._______ ritiene raccomandato, rispettivamente obbligatorio adottare per prevenire tali rischi e infine gli importi massimi che vengono rimborsati al personale che si è assunto il costo di tali misure. Parimenti obbligatorie, a mente del ricorrente, sono le spese di iscrizione e scolarizzazione dei figli presso la E._______, parzialmente rimborsate dall'C._______ in ragione dell'inadeguatezza del sistema scolastico pubblico in (...), che non permetterebbe di garantire ai figli dei funzionari un'educazione di qualità. A dimostrazione di tale circostanza egli ha allegato un estratto di un'analisi commissionata dall'C._______ relativa, fra le altre cose, all'educazione pubblica nel paese (doc. TAF 9 inc. C-2663/2023).
E. 8.5 Con duplica del 12 gennaio 2024 la CSC ha rammentato la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui si può ammettere l'esistenza di spese generali soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza del TF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008 consid. 3.2) e che spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornirne la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute. Ha rilevato che il ricorrente non soltanto non ha mai dimostrato che gli importi di USD 34'196.80 e di USD 3'897.81 costituissero delle spese generali nel senso qualificato dalla normativa citata sopra, ma nemmeno ha mai prodotto delle pezze giustificative, così come impone la precitata giurisprudenza sviluppatasi in materia, atte a comprovare l'effettivo pagamento di tali servizi, a suo modo di vedere impropriamente assimilati a spese generali. Per tali motivi ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (doc. TAF 11 inc. C-2663/2023).
E. 8.6 Con osservazioni del 5 febbraio 2024 il ricorrente ha fornito maggiori dettagli riguardo agli indennizzi di USD 34'196.80 e di USD 3'897.81, confermando che il primo importo era volto a coprire parte delle spese di scolarizzazione dei due figli, mentre il secondo rappresentava l'indennità di risarcimento del datore di lavoro per le spese di messa in sicurezza della residenza d'abitazione. A dimostrazione dell'effettiva assunzione di tali spese, egli ha prodotto la conferma di pagamento della tassa di iscrizione e scolarizzazione dei figli presso la E._______ (allegato 3a, 3b), nonché lo scritto del 5 febbraio 2024 della ditta F._______ attestante l'avvenuto pagamento del servizio di sicurezza per il 2021 del valore di (...), pari a USD 6'140.- (valuta 31 dicembre 2021, cfr. [...]). Quanto esposto e prodotto permette, a mente dell'interessato, di considerare i suddetti importi quali risarcimenti spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS (doc. TAF 14 inc. C-2663/2023).
E. 9.1 Per la determinazione del reddito di riferimento questo Tribunale ritiene innanzitutto corretto sommare al Gross Salary, ossia lo stipendio di base, anche i compensi supplementari che il datore di lavoro ha riconosciuto all'interessato sotto le voci Post Adjustment e Hardship Allowance.
E. 9.2 Il Post Adjustment (si confronti https:[...] nonché le Staff Regulations and Staff Rules of the C._______, ovvero il Regolamento e le norme del personale delle C._______, nella versione [...] del 24 aprile 2024; https://[...], Rule 3.6, consultato il 12 ottobre 2025), è un sistema di adeguamento post-assegnazione volto a garantire che, indipendentemente da dove il personale dell'C._______ lavori, la sua retribuzione netta abbia un potere d'acquisto equivalente a quello della città base del sistema (...), tenendo conto dell'inflazione locale, del tasso di cambio della valuta locale rispetto al dollaro statunitense e del modello medio di spesa del personale in una determinata sede. Insieme, lo stipendio base netto e il Post Adjustment costituiscono la retribuzione netta, ossia la paga effettiva percepita.
E. 9.3 La Hardship Allowance è invece un'integrazione salariale volta a compensare il lavoro in condizioni difficili. Nel determinare il grado di difficoltà, si tiene conto delle condizioni locali di sicurezza, assistenza sanitaria, istruzione, alloggio, clima, isolazione e disponibilità dei servizi essenziali, che possono comportare uno standard di vita inferiore a quello considerato accettabile per il personale e le loro famiglie (cfr. Staff Regulations and Staff Rules of the C._______ nella versione [...] del 24 aprile 2024; https://https://[...]; Rule 3.12; nonché https://https://[...]).
E. 9.4 Da quanto precede, risulta che sia il Post Adjustment, sia la Hardship Allowance sono all'evidenza - elemento peraltro incontestato tra le parti - categorie d'indennità volte a compensare disagi derivati dall'esercizio della propria funzione all'estero, rispettivamente in un paese in cui le condizioni di vita sono considerate difficili. Pertanto, in applicazione degli art. 5 cpv. 2 LAVS e 7 lett. b OAVS, è a giusto titolo che sono state considerate far parte del salario determinante sul quale vengono prelevati contributi (vedi anche AHI-Praxis 5/2001, pag. 222).
E. 10.1 Resta dunque da analizzare se rientrano nel salario determinante per l'anno 2021 le indennità percepite a titolo di Education Grant e Residential Security Measures [RSM], nonché le Dependency Allowances riconosciute al ricorrente per la moglie ed i figli a carico.
E. 10.2 Il versamento percepito dal ricorrente a titolo di Education Grant è una sovvenzione per i costi di scolarizzazione concessa a un membro del personale dell'C._______ che risiede e presta servizio al di fuori del proprio paese di origine riconosciuto, il cui figlio a carico frequenti a tempo pieno una scuola, un'università o un'istituzione educativa simile e che faciliti la reintegrazione del figlio nel paese di origine riconosciuto del membro del personale (cfr. Staff Regulations and Staff Rules of the C._______ nella versione [...] del 24 aprile 2024; https://[...]; Regulation 3.2 e Rule 3.9). Come correttamente evidenziato dallo stesso ricorrente, si tratta pertanto di un'indennità di risarcimento per le spese di iscrizione e scolarizzazione dei figli, percepito principalmente a causa dell'impiego all'estero da parte dei genitori (in particolare doc. TAF 9 e 14 inc. C-2663/2023).
E. 10.3 Secondo le DSD le sovvenzioni per le spese scolastiche dei figli di salariati che frequentano una scuola privata fanno parte del salario determinante, senza che venga operata una distinzione in funzione dell'eventuale obbligatorietà / necessità di frequentare un istituto privato (consid. 7.3.5 del presente giudizio). Tale concretizzazione corrisponde peraltro alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia. Difatti, secondo quest'ultima, rientrano nel salario determinante tutte le prestazioni percepite dal lavoratore che, sotto il profilo economico, presentano un qualsiasi nesso con il rapporto di lavoro e che senza di esso non sarebbe stata pagata (DTF 124 V 102 consid. 2). Inoltre, l'alta Corte ha più volte ribadito che alla luce della concezione oggettiva dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, il reddito da attività lucrativa dipendente non comprende soltanto la retribuzione immediata per il lavoro svolto, bensì, in linea di principio, qualsiasi indennità o erogazione percepita in altro modo dal rapporto di lavoro o che trovi in esso un sufficiente fondamento economico. Eventuali esenzioni dall'obbligo contributivo per una prestazione economicamente connessa al rapporto di lavoro richiedono, alla luce della clausola generale di cui all'articolo 5 capoverso 2, prima frase, LAVS, una base legale specifica (DTF 148 V 385 consid. 2.2, 146 V 104 consid. 3.1 e 145 V 320 consid. 5.2.2, sentenza del TF 9C_774/2018 consid. 7.1).
E. 10.4 Per quanto riguarda, nello specifico, i contributi versati dal datore di lavoro a copertura delle spese di scolarizzazione dei figli dei propri dipendenti, il Tribunale federale ha già chiarito che tali apporti non costituiscono indennità per spese ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAVS. In una sentenza del 9 maggio 2001 (AHI-Praxis 5/2001, pag. 223), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha in particolare stabilito che le spese di istruzione e i costi aggiuntivi relativi a uno studio universitario o a una formazione professionale successiva a un apprendistato, versati a un funzionario svizzero trasferitosi all'estero per motivi di lavoro, per i figli che si trovano in un rapporto di filiazione con lui, nonché per i suoi figliastri e figli affidati che si trovano sotto la sua custodia e al cui mantenimento egli contribuisce in misura determinante, non costituiscono rimborsi spese, ma vanno considerati reddito determinante. A motivazione del proprio giudizio, l'Alta Corte ha addotto che tali indennizzi sono strettamente connessi al rapporto di servizio e su di esso fondano, non rientrando nell'eccezione prevista dall'art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS in vigore all'epoca, e che neppure possono essere qualificati come assegni familiari per la formazione professionale ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS. Infine, il Tribunale federale - riferendosi anche ad una sentenza riguardante lavoratori stranieri attivi in svizzera i cui figli frequentano una scuola privata e per questo ricevono un indennizzo (sentenza del TFA non pubblicata S. AG del 5 maggio 1995, H 174/93) - ha ribadito la propria giurisprudenza secondo cui le prestazioni versate dal datore di lavoro direttamente ad un istituto di formazione devono essere considerati reddito determinante nella misura in cui non si giustifica escludere dall'obbligo contributivo le prestazioni di un datore di lavoro destinate a compensare svantaggi finanziari che i suoi dipendenti, o i familiari da essi mantenuti, devono sopportare a causa della separazione geografica tra luogo di lavoro, formazione o residenza e il consueto domicilio familiare (AHI-Praxis 5/2001, pag. 223).
E. 10.5 Le censure del ricorrente - che dopo aver provato di aver effettivamente sostenuto delle spese maggiori rispetto ai contributi versati dal proprio datore di lavoro - si limitano in particolare ad evidenziare la sostanziale necessità di una scolarizzazione privata nel paese di missione non apporta elementi tali da modificare la prassi in questione. Essendo le circostanze del caso in analisi sostanzialmente sovrapponibili rispetto a quelle decisive per i casi valutati dal Tribunale federale nelle sentenze citate ed avendo quest'ultimo ancora confermato la sua giurisprudenza nella recente DTF 148 V 385 consid. 4.2, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi da tale prassi chiara, consolidata e ripresa anche dalle direttive in materia. Sotto questo profilo il gravame deve pertanto venir respinto e confermata la decisone impugnata secondo cui i contributi alle spese di scolarizzazione dei figli devono essere considerati elementi del salario determinante e sottostanno all'obbligo contributivo.
E. 11.1 La somma di USD 3'8971.81 è stata elargita dal datore di lavoro a titolo di Residential Security Measures (RSM), ossia di indennizzo per la messa in sicurezza della residenza privata del ricorrente. Secondo il C._______SMS Security Policy Manual, laddove i governi non sono in grado di garantire la protezione necessaria al personale dell'C._______, a seguito di un parziale o totale collasso dell'ordine pubblico, con conseguente incremento della criminalità; possono essere adottate misure di sicurezza residenziale quali consulenza e formazione sulla sicurezza, procedure e restrizioni, nonché l'installazione di migliorie di sicurezza nelle residenze del personale o nelle loro immediate vicinanze. Una volta approvate per una sede di servizio, le misure di sicurezza residenziale diventano obbligatorie. Esse hanno lo scopo di proteggere il personale da danni fisici o lesioni presso la propria residenza a seguito dell'aumento della criminalità nella sede di servizio. Le RSM non sono invece destinate a tutelare i beni materiali (Chapter IV C._______SMS Security policy Manual; https:// [...]; consultato il 12 ottobre 2025).
E. 11.2 Alla luce di quanto precede, questo Tribunale rileva che in linea di principio, ogni indennità o erogazione che, dal punto di vista economico, abbia un nesso con il rapporto di lavoro costituisce reddito soggetto a contribuzione, salvo che una disposizione di legge espressa disponga diversamente (in particolare DTF 148 V 385 consid. 2.2 e sentenza del TF 9C_774/2018 consid. 7.1). Ora per le spese di messa in sicurezza dell'abitazione privata dei dipendenti la legge non prevede una base legale giustificante un'esclusione dall'obbligo contributivo. Al contrario, giusta gli art. 5 cpv. 2 LAVS e 7 lett. b OAVS il salario determinante comprende in particolare le indennità di residenza e di rincaro. Pure le DSD prevedono che fanno parte del salario determinante anche le indennità a compensazione dei disagi derivanti dalla funzione o dal luogo di lavoro, quali ad esempio le indennità di residenza e di rincaro per compensare il maggior costo della vita sul luogo di lavoro del salariato (DSD N 2002).
E. 11.3 Dal canto suo, il ricorrente ha censurato che tale spesa è obbligatoria per i funzionari internazionali ed il mancato rispetto comporta l'impossibilità di svolgere la funzione, motivo per cui il risarcimento in questione deve essere considerato una spesa generale ai sensi dell'art. 9 OAVS. Tuttavia, il Tribunale federale ha precisato che per poter qualificare come spese generali che non rientrano nel salario determinante ai sensi dell'art. 9 OAVS è richiesta, oltre al nesso causale con l'attività professionale, una stretta necessità per il conseguimento del salario (AHI-Praxis 5/2001, pag. 222), mentre le spese sostenute dal dipendente per il proprio normale sostentamento costituiscono, di regola un utilizzo del salario, finalità per cui non può essere riconosciuto un rimborso spese esente da contributi.
E. 11.4 Nel caso concreto, a mente di questo Tribunale l'elemento di obbligatorietà della spesa invocato dal ricorrente non risulta decisivo, nella misura in cui non si tratta di un costo a cui deve far fronte nell'esercizio della propria attività ma piuttosto un costo imposto dalla scelta di esercitare quest'ultima in un contesto difficile che richiede particolari misure di sicurezza per tutelare la sua incolumità e quella della sua famiglia. Pertanto, la natura di tale spesa non può essere considerata intrinsecamente legata all'esercizio della professione, rispettivamente non rappresenta una spesa sostenuta nell'ambito della propria attività lavorativa. D'altra parte, essa presenta innegabilmente un certo parallelismo con lo scopo dell'indennità di residenza, nella misura in cui va a compensare spese imposte dal luogo in cui viene prestato il lavoro (AHI-Praxis 5/2001, pag. 223). Di conseguenza, nonostante il datore di lavoro possa dichiarare obbligatorie le misure di sicurezza residenziale, esse vanno qualificate come indennità di residenza o di rincaro ai sensi degli art. 5 cpv. 2 LAVS e 7 lett. b OAVS. Ne discende che tale indennizzo fa parte del salario determinante. Anche sotto questo profilo, la censura del ricorrente deve essere respinta e confermata la decisione impugnata.
E. 12.1 Questo Tribunale rileva infine che l'autorità inferiore ha ammesso la deduzione dal reddito determinante quale assegno familiare ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS degli importi percepiti a titolo di Dependency Allowance Child. Ha invece negato - senza particolare motivazione - la deducibilità del versamento percepito come Dependency Allowance Spouse.
E. 12.2 Le indennità per familiari a carico delle C._______ forniscono un sostegno finanziario ai membri del personale con persone a carico. Tra queste vi è un'indennità per chi ha un coniuge a carico, e un'indennità per genitore single relativa al primo figlio. Ulteriori indennità sono previste per gli altri figli a carico e per i figli disabili, e vengono erogate in base a specifiche condizioni e alla dimostrazione del loro stato di dipendenza (Staff Regulations and Staff Rules of the C._______ nella versione [...] del 24 aprile 2024; https://[...]; Regulation 3.6 e Rule 3.5).
E. 12.3 Le DSD prevedono in particolare che sono considerati assegni familiari gli assegni per i figli e gli assegni di formazione versati a favore di figli, figli adottivi, figliastri, affiliati, fratelli o sorelle e nipoti del beneficiario, a condizione che essi provvedano in misura preponderante al loro mantenimento (art. 4 cpv. 1 della Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari [LAFam, RS 836.2]), nonché gli assegni per l'economia domestica (a volte denominati anche assegni familiari) concessi ai salariati sposati che vivono con il coniuge o il partner registrato e/o con figli e a salariati celibi, vedovi o divorziati che vivono con figli. In ogni caso, si considerano assegni per l'economia domestica solo le prestazioni concesse in aggiunta al salario. Non è ammesso designare una parte del salario come assegno per l'economia domestica allo scopo di ottenere l'esenzione dal pagamento dei contributi (DSD N 2166).
E. 12.4 Da quanto precede, risulta che la Dependency Allowance Child rappresenta un versamento dal chiaro carattere sociale, volto a coprire le spese legate al mantenimento dei figli. Motivo per cui questo Tribunale conferma la correttezza di tale deduzione dal reddito operata dalla CSC (in particolare doc. CSC 118 e doc. TAF 21 inc. C-2663/2023).
E. 12.5.1 Secondo il menzionato Regolamento del personale delle C._______, l'indennità Dependency Allowance Spouse ha lo scopo di offrire un sostegno finanziario per la moglie che non esercita un'attività, rispettivamente percepisce un salario inferiore al salario minimo previsto dalle C._______ per il paese di servizio nell'anno rilevante. Si tratta pertanto di un versamento con una finalità sociale che potrebbe eventualmente beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS. A tal proposito, giova ricordare che il Tribunale federale ha già precisato che la qualificazione dei supplementi di salario versati da un datore di lavoro come assegni familiari per l'economia domestica, esenti dall'obbligo di contribuzione, non deve procedere in modo generico e astratto con riferimento all'organico dei salari e delle allocazioni, ma conformemente alla legge, alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza e che il contributo versato a tutti i dipendenti con economia domestica propria è esente dall'obbligo di contribuzione nei casi in cui i beneficiari sono sposati oppure sono celibi, vedovi o divorziati e convivono con dei figli (DTF 119 V 385 consid. 4).
E. 12.5.2 Ora, il Tribunale amministrativo federale rileva come nel caso concreto l'autorità inferiore non abbia in alcun modo approfondito la natura della prestazione, né tanto meno ha motivato per quale ragione non considera il contributo del datore di lavoro a favore della moglie un assegno per l'economia domestica ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS. Sotto questo profilo, la decisione dell'autorità inferiore si fonda all'evidenza su un accertamento dei fatti insufficiente, oltre a non essere debitamente motivata, in violazione del diritto di essere sentito. Per questo motivo su tale punto, il ricorso deve essere accolto e gli atti ritornati all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione con motivazione intellegibile sulla deducibilità o meno dell'assegno famigliare percepito per la moglie.
E. 13 Riassumendo il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. L'incarto va rinviato all'amministrazione affinché si pronunci con una motivazione compiuta sulla deducibilità ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS degli assegni famigliari in favore della moglie (Dependency Allowance Spouse). Per il resto il ricorso deve essere respinto.
E. 14.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA le spese sono di norma poste a carico della parte soccombente. Se quest'ultima soccombe solo in parte, le spese processuali sono ridotte. Alle istanze precedenti non vengono addebitate spese procedurali (art. 63 cpv. 2 PA). Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente parzialmente soccombente nella misura di ½ per un importo di CHF 200.-. L'importo di CHF 200.- verrà detratto interamente dall'anticipo spese di CHF 400.- versato a suo tempo dal ricorrente. Il restante importo di CHF 200.- verrà restituito al ricorrente, successivamente alla crescita in giudicato della presente sentenza (cfr. sentenza del TAF C-3300/2016 del 18 marzo 2019 consid. 10.1).
E. 14.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede da mandatario professionale e che non ha fatto valere - né risulta ad un esame d'ufficio degli atti - che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato alla CSC affinché proceda ai sensi dei considerandi.
- Vengono posti a carico del ricorrente CHF 200.- a titolo di spese processuali. L'importo residuo di CHF 200.- sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
- Non si attribuiscono ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2664/2023 Sentenza del 9 marzo 2026 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Caroline Gehring, Caroline Bissegger, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, c/o B._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; assicurazione facoltativa / ammontare dei contributi per l'anno 2021 (decisione su opposizione del 29 marzo 2023). Fatti: A. A._______ (interessato, assicurato, ricorrente, insorgente), cittadino svizzero, coniugato, con figli, nato il (...) 1967, ha risieduto in Svizzera fino al 31 dicembre 2011. A seguito dell'espatrio in (...) è stato affiliato all'assicurazione vecchiaia e superstiti facoltativa dal 1° febbraio 2012 (doc. CSC 1, 3, 5, 12, 65) al 31 gennaio 2015 (doc. CSC 32, 33). Dal 1° febbraio 2015 è rientrato in Svizzera ed è stato affiliato all'assicurazione obbligatoria (doc. CSC 28 a 33). B. B.a Il 28 gennaio 2020 l'assicurato ha depositato presso la CSC una nuova dichiarazione di adesione all'AVS/AI facoltativa, in ragione dell'imminente trasferimento verso il (...), dove, a partire dal 1° marzo 2020, avrebbe iniziato a lavorare per C._______ (C._______, doc. CSC 58, 62, 70). Con scritto del 10 marzo 2020 la CSC ha confermato l'affiliazione all'AVS/AI facoltativa a decorrere dal 1° marzo 2020 (doc. CSC 67). B.b B.b.a Con decisione del 15 febbraio 2022 la CSC ha fissato il contributo per l'anno 2020 in CHF 10'891.35 sulla base di un reddito annuo determinante di CHF 102'700.-. Il reddito in franchi svizzeri è stato determinato convertendo, al tasso cambio di 0.92743 il reddito annuale dell'attività dipendente dichiarato dal datore di lavoro per il periodo da marzo a dicembre 2020 pari a USD 110'754.- (doc. CSC 101 e 102). B.b.b Con scritto dell'11 marzo 2022 l'assicurato si è opposto alla predetta decisione, chiedendone la modifica. Egli ha contestato la correttezza del calcolo del contributo per il 2020 asserendo che il periodo di assoggettamento all'AVS/AI facoltativa dovesse decorrere non dal 1° marzo 2020, come ritenuto dall'autorità inferiore, bensì dal 1° aprile 2020, in quanto fino alla fine di marzo era ancora affiliato obbligatoriamente all'AVS/AI in ragione del precedente rapporto di lavoro in Svizzera (doc. CSC 103). B.c B.c.a Con decisione del 1° settembre 2022 la CSC ha fissato il contributo per l'anno 2021 in CHF 18'569.35 sulla base di un reddito annuo determinante di CHF 175'100.-. Il reddito in franchi svizzeri è stato determinato convertendo al saggio di 0.92883 il reddito annuo dell'attività dipendente per il periodo da gennaio a dicembre 2021 risultante dalle dichiarazioni del reddito e dalle schede salariali pari a USD 188'534.33 (doc. CSC 110 e 111). B.c.b Con scritto del 23 settembre 2022, l'assicurato si è opposto alla predetta decisione, chiedendone la modifica. Ha contestato la correttezza del calcolo del contributo per il 2021, asserendo che il reddito di riferimento per il periodo di assoggettamento (1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021) fosse pari a USD 156'297.76 e non a USD 188'534.33, come ritenuto dall'autorità inferiore. A suo modo di vedere, infatti, parte degli importi conteggiati dall'amministrazione non costituivano componenti di reddito, bensì contributi a spese sostenute (contributo del datore di lavoro alle spese di educazione dei figli [USD 34'196.80] e alle spese obbligatorie per la messa in sicurezza della propria abitazione [USD 3'897.81]; doc. CSC 113). B.d B.d.a Con decisione su opposizione del 29 marzo 2023, la CSC si è pronunciata sul contributo per l'anno 2020, confermando la correttezza del reddito di riferimento (CHF 102'700) ritenuto nel provvedimento del 15 febbraio 2022 (doc. CSC 119), così come la determinazione del contributo corrispondente al 10,1% del reddito determinante (CHF 10'372.70), al quale occorreva sommare il contributo relativo alle spese amministrative, pari al 5% (CHF 518.65). B.d.b Con decisione su opposizione di medesima data la CSC si è pronunciata anche sul contributo per l'anno 2021, confermando la correttezza del reddito di riferimento (CHF 175'100.-) ritenuto nel provvedimento del 1° settembre 2022 (doc. CSC 118), così come la determinazione del contributo per il 2021, corrispondente al 10.1% del reddito determinante (ossia CHF 17'685.10), al quale occorreva inoltre sommare il contributo relativo alle spese amministrative nella misura del 5% (ossia CHF 884.25). C. C.a C.a.a Con due ricorsi datati 26 aprile 2023 e depositati presso l'Ambasciata svizzera di (...) il 28 aprile 2023, A._______ è insorto contro entrambi i provvedimenti dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). I gravami sono stati rubricati sotto i numeri C-2663/2023 (contributi per il 2020) e C-2664/2023 (contributi per il 2021). C.a.b Riguardo alla decisione relativa al contributo per il 2020, il ricorrente ha contestato il periodo di assoggettamento all'AVS/AI facoltativa considerato dall'autorità inferiore (da marzo a dicembre 2020), dal momento che egli sarebbe stato assoggettato obbligatoriamente in Svizzera fino al 31 marzo 2020, istante in cui avrebbe terminato di essere alle dipendenze della D._______. Il reddito percepito all'estero nel mese di marzo, durante le ultime ferie rimanenti dal precedente rapporto di lavoro, non avrebbe pertanto dovuto essere computato nel calcolo del contributo all'AVS/AI facoltativa 2020. Di conseguenza il contributo per il 2020 avrebbe dovuto ammontare a CHF 9'803.80, ossia al 10.1% del reddito determinante sommato al 5% di spese amministrative (doc. TAF 1 inc. C-2663/2023). C.a.c Riguardo alla decisione relativa al contributo per il 2021, l'insorgente ha contestato all'autorità inferiore di aver utilizzato il dato salariale sbagliato per definire il reddito determinante, dal momento che il reddito complessivo corretto per l'anno 2021 corrisponde a USD 156'297.76, ossia CHF 145'174.05. A dimostrazione di quanto asserito egli ha prodotto il certificato di salario attestante lo stipendio annuo suesposto. Di conseguenza, ha calcolato che il contributo per il 2021 avrebbe dovuto ammontare a CHF 15'395.71, ossia al 10.1% del reddito determinante sommato al 5% di spese amministrative (doc. TAF 1 inc. C-2664/2023). C.b Con decisioni incidentali del 26 maggio 2023, l'insorgente è stato invitato a versare un duplice anticipo di CHF 400.- corrispondente alle presumibili spese processuali per entrambi gli incarti, saldati il 7 giugno 2023 (doc. TAF 2, 3, 4 inc. C-2663/2023 e C-2664/2023). C.c Con risposta del 29 settembre 2023, la CSC ha proposto la reiezione dei ricorsi e la conferma dei provvedimenti impugnati, ritenendo il calcolo eseguito sia per il 2020 che per il 2021 conforme alle normative vigenti, senza tuttavia prendere posizione in merito alle specifiche contestazioni del ricorrente (doc. TAF 6 inc. C-2663/2023 e C-2664/2023). C.d Con replica del 6 novembre 2023, il ricorrente ha ribadito il motivo per cui parte dello stipendio percepito nel 2021, versato quale indennità dal datore di lavoro, non andasse conteggiato nel reddito determinante. Sulle motivazioni addotte e sui nuovi mezzi di prova si ritornerà nei considerandi in diritto (doc. TAF 9 inc. C-2663/2023). C.e Con duplica del 12 gennaio 2024, la CSC, prendendo posizione sulle nuove allegazioni e sui nuovi mezzi di prova, ha confermato la proposta di reiezione del ricorso. Dei motivi di dirà nel dettaglio nei cosiderandi in diritto (doc. TAF 11 inc. C-2663/2023). C.f Con osservazioni del 5 febbraio 2024, su cui si ritornerà più avanti, il ricorrente ha ulteriormente dettagliato le proprie asserzioni e prodotto nuova documentazione a sostegno delle proprie conclusioni (doc. TAF 14 inc. C-2663/2023). C.g Con ordinanza del 18 marzo 2025, la giudice dell'istruzione ha comunicato la congiunzione delle cause C-2663/2023 e C-2664/2023 e invitato l'autorità inferiore a trasmettere un aggiornamento dell'estratto del conto individuale AVS del ricorrente (doc. TAF 16 inc. C-2663/2023), che è stato prodotto il 27 marzo 2025 (doc. TAF 20 inc. C-2663/2023). C.h C.h.a Nel frattempo, con ordinanza del 26 marzo 2025, l'autorità inferiore è stata invitata a fornire delucidazioni su alcuni punti specifici e a prendere posizione in merito alla documentazione prodotta dal ricorrente con le osservazioni del 5 febbraio 2024 (doc. TAF 19 inc. C-2663/2023). C.h.b Con presa di posizione del 2 maggio 2025 la CSC ha tra l'altro confermato il reddito di riferimento di USD 188'534.33 per l'anno 2021, mentre ha precisato che per l'anno 2020 ha erroneamente omesso di operare la deduzione Dependency Allowance Child e che il reddito corretto da ritenere per tale anno ammonta a USD 96'362.00 invece degli USD 100'754.00 di cui alla decisione impugnata per il 2020 (doc. TAF 21 inc. C-2663/2023). C.h.c Con scritto del 21 giugno 2025, il ricorrente ha dal canto suo preso atto della possibilità di dedurre dal salario determinante gli importi ricevuti a titolo di Dependency Allowance Child e di conseguenza chiesto a questo Tribunale di accogliere i suoi ricorsi e determinare nella misura di USD 150'439.72 il reddito utile per la fissazione del contributo AVS relativo all'anno 2021 e di USD 88'038.00 quello di per l'anno 2020 (doc. TAF 23 inc. C-2663/2023). C.i Con provvedimento del 21 agosto 2025 questo Tribunale ha informato il ricorrente che alla luce di un esame sommario della fattispecie e degli atti dell'incarto, nella procedura ricorsuale C-2663/2023 relativa ai contributi dovuti per il 2020 sussisteva la possibilità che il Tribunale dovesse modificare la decisione a sfavore del ricorrente (reformatio in peius), rispettivamente rinviare gli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione sul caso, e invitato quest'ultimo a comunicare, nel termine di 15 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, se intendesse ritirare oppure mantenere il ricorso del 26 aprile 2023 presentato contro la decisione su opposizione della CSC del 29 marzo 2023. Il Tribunale ha in particolare segnalato al ricorrente che nel caso concreto l'eventualità di una "reformatio in peius" non appariva esclusa nella misura in cui il reddito determinante per l'anno 2020 a seguito di ulteriori accertamenti da parte di questo Tribunale o dell'autorità inferiore, avrebbe potuto risultare più elevato rispetto a quello di CHF 102'700.- e pertanto il contributo AVS dovuto maggiore rispetto ai CHF 10'891.35 di cui alla decisione impugnata, risultando difatti plausibile che al pari dell'anno seguente anche nel 2020 il ricorrente avesse percepito dal suo datore di lavoro indennizzi volti a coprire parte delle spese di scolarizzazione dei due figli, nonché per la messa in sicurezza dell'abitazione, e per tale periodo l'autorità inferiore non ne avesse a torto tenuto conto (doc. TAF 24 inc. C-2663/2023). C.j Con scritto del 30 agosto 2025 il ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso inoltrato il 26 aprile 2023 relativo all'anno 2020 contro la decisione su opposizione del 29 marzo 2023 (doc. TAF 26 inc. C-2663/2023). C.k Con sentenza C-2663/2023 del 22 ottobre 2025 il TAF ha ordinato la disgiunzione delle cause C-2663/2023 e C-2664/2023 e stralciato dai ruoli la procedura C-2663/2023. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 1.2 Secondo l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) ed essendo stato l'anticipo spese corrisposto entro il termine accordato (art. 63 cpv. 4 PA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile. 2. 2.1 Con il ricorso l'insorgente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). 2.2 Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 2.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 29 marzo 2023. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata pronunciata (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 3. 3.1 L'oggetto impugnato (DTF 131 V 164 consid. 2.1) è rappresentato nel caso in esame dalla decisione su opposizione del 29 marzo 2023 con cui la CSC ha confermato la sua decisione del 1° settembre 2022 relativa ai contributi dovuti all'assicurazione facoltativa per l'anno 2021. 3.2 A seguito dello stralcio della causa C-2663/2023 relativa all'anno 2020, restano infatti da evadere unicamente le contestazioni avanzate dal ricorrente nell'incarto C-2664/2023, segnatamente un'errata determinazione da parte della CSC del reddito determinante per l'anno 2021, avendo quest'ultima in particolare conteggiato importi che a dire del ricorrente sono stati percepiti a titolo di indennità per la scolarizzazione privata dei figli e per la sicurezza dell'abitazione privata e pertanto non rientrano nel salario determinante in virtù dell'art. 9 cpv. 1 OAVS.
4. Secondo i principi generali del diritto intertemporale, il diritto sostanziale applicabile è in linea di principio quello in vigore al momento in cui si verifica il fatto che deve essere valutato giuridicamente o che ha conseguenze giuridiche, fatte salve le disposizioni speciali del diritto transitorio (DTF 146 V 364, consid. 7.1; 144 V 210, consid. 4.3.1; 143 V 446 cons. 3.3; 136 V 24 cons. 4.3; 132 V 215 cons. 3.1.1). Di conseguenza, nel caso concreto i diritti e gli obblighi del ricorrente in materia si determinano alla luce del diritto svizzero in vigore nel 2021 (DTF 136 V 24 consid. 4.3). 5. 5.1 L'affiliazione all'AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure facoltativa (art. 2 LAVS; M. Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurigo 2011, pag. 24, N 37). 5.2 Ai sensi dell'art. 1a cpv. 1 LAVS (assicurazione obbligatoria propriamente detta), sono assicurate all'AVS/AI le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a) e quelle che vi esercitano un'attività lucrativa (let. b). L'affiliazione avviene ex lege: è sufficiente che una persona adempia uno dei suddetti requisiti per essere assicurata. L'assoggettamento al regime dell'AVS/AI inizia dunque automaticamente con la realizzazione di una delle condizioni dell'art. 1a cpv. 1 LAVS e cessa, pure automaticamente, al momento in cui tale condizione non è più adempiuta (Valterio, op. cit., pag. 25, N 40). 5.3 In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° giugno 2002, l'adesione all'assicurazione facoltativa, che è personale (U. Kieser, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Basilea 2015, pag. N 139 pag. 1244 e 1245), è subordinata alla triplice condizione che la persona richiedente sia cittadina svizzera, o cittadina degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), che viva al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e che immediatamente prima della partenza sia stata assicurata obbligatoriamente all'AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi (Valterio, op. cit., pag. 55, N 158). 6. 6.1 Sulla base della delega di competenze prevista dall'art. 2 cpv. 6 e dall'art. 154 cpv. 2 LAVS, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF, RS 831.111). 6.2 Giusta l'art. 5 OAF gli assicurati che chiedono di aderire facoltativamente all'AVS/AI sono tenuti a fornire alle autorità preposte tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi. 6.3 L'art. 7 OAF prevede che possono partecipare all'assicurazione facoltativa le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 LAVS, comprese le persone che sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito. Secondo l'art. 8 cpv. 2 OAF l'assicurazione facoltativa inizia con l'uscita dall'assicurazione obbligatoria. In effetti l'AVS/AI facoltativa è un'assicurazione di pura continuità, volta a preservare i diritti acquisiti nell'AVS/AI obbligatoria, il che implica che l'adesione all'AVS/AI facoltativa segue immediatamente l'uscita dall'AVS/AI obbligatoria (FF 1999 4601 p. 4616; sentenza del TAF C-4970/2023 del 19 novembre 2024 consid. 6.5 e giurisprudenza ivi menzionata). 6.4 Nell'ambito dell'assicurazione facoltativa, l'importo dei contributi ammonta al 10.1% del reddito determinante, il contributo minimo per l'anno 2021 ammontava a CHF 958.- annui (art. 13b cpv. 1 OAF, nella versione in vigore al 1° gennaio 2021). I contributi sono fissati in franchi svizzeri per ogni anno contributivo, che corrisponde all'anno civile (art. 14 cpv. 1 OAF). Per il calcolo dei contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa è determinante il reddito effettivamente conseguito durante l'anno contributivo (art. 14 cpv. 2 1a frase OAF). 6.5 L'art. 25 OAF prevede che le disposizioni in materia di contributi della LAVS e dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101) sono in principio applicabili all'assicurazione facoltativa, nella misura in cui l'OAF non vi deroghi (Valterio, op. cit., pag. 55, N 155). A tal proposito l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha emanato le Direttive sull'AVS/AI facoltativa (DAF; cfr. https://sozialversicherungen.admin.ch/it/f/5621, versione 15 in vigore nel 2021, pagina consultata il 12 ottobre 2025). 7. 7.1 Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante, ossia il reddito di un'attività dipendente, comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro. Il Consiglio federale può tuttavia escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari (art. 5 cpv. 4 LAVS). 7.2 A livello di ordinanza, l'articolo 7 OAVS elenca a titolo esemplificativo una serie di elementi che rientrano nel salario determinante, mentre l'articolo 8 OAVS ne descrive le eccezioni. Per contro, l'articolo 6 capoverso 2 OAVS, stabilisce quali redditi non sono considerati come reddito da attività lucrativa, sia dipendente che indipendente (DTF 128 V 176 consid. 3c). 7.3 7.3.1 L'art. 6 cpv. 1 OAVS, precisa che il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito in Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori, con riserva delle eccezioni espressamente indicate al capoverso 2, secondo cui non sono considerati reddito proveniente da un'attività lavorativa segnatamente gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l'economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell'ambito degli usi locali o professionali (lett. f); così come le prestazioni per la formazione e il perfezionamento; se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all'attività professionale del beneficiario (lett. g). 7.3.2 Secondo l'art. 7 OAVS il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende, segnatamente, anche le indennità di residenza e di rincaro (let. b), le prestazioni in natura regolari (lett. f) e le provvigioni e commissioni (lett. g). 7.3.3 Giusta l'art. 8 OAVS non sono compresi nel salario determinante: i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza (lett. a); i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei loro salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari, nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento (lett. b); le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati, quelle per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell'azienda, fidanzamento, matrimonio e superamento di esami professionali (lett. c), le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di ospedale e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento (lett. d). 7.3.4 L'art. 9 cpv. 1 OAVS prevede che le indennità per spese generali - ossia quelle a cui il salariato deve far fronte nell'ambito della propria attività - non rientrano nel salario determinante. A tal proposito l'art. 9 cpv. 2 OAVS specifica che non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante. 7.3.5 Secondo le Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG (DSD, https://sozialversicherungen.admin.ch/it/f/5621, versione 16 in vigore nel 2021, pagina consultata il 12 ottobre 2025) il salario di base, le indennità e gli assegni con caratteristiche di salario fanno parte del salario determinante nella misura in cui non si tratti di un rimborso di spese ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAVS (DSD N 2001). Il salario determinante comprende perciò anche una serie d'indennità a compensazione dei disagi derivati dalla funzione o dal luogo di lavoro, fra le quali si segnala in particolare:
- le sovvenzioni per le spese scolastiche dei figli di salariati che frequentano una scuola privata;
- l'indennità per il cambio di domicilio (necessità di vendere auto o mobili, rescissione di contratti, spese connesse alla ricerca di un appartamento ecc.);
- le indennità di residenza e di rincaro (per compensare il maggior costo della vita sul luogo di lavoro del salariato). Anche i supplementi del datore di lavoro per il pagamento della pigione fanno parte del salario determinante (DSD N 2002). Il criterio decisivo per l'inclusione nel salario determinante è la natura dei compensi e non la designazione utilizzata dal datore di lavoro per i medesimi. Per stabilire se le indennità servano a coprire delle spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS occorre esaminare il singolo caso basandosi sulle circostanze effettive (DSD N 2003 e seg.). Per spese generali ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAVS si intendono le spese incorse dal salariato per lo svolgimento della sua attività. Le spese generali sono generate in aggiunta alle spese di mantenimento che occorrerebbe sostenere in modo uguale o analogo anche senza attività lucrativa. Le spese sostenute dal salariato per la vita privata non sono dovute allo svolgimento della professione e non hanno quindi carattere di spesa generale (DSD N 3001, 3002). Le spese generali vanno considerate per principio nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle (DSD N 3010). Il riconoscimento delle spese generali da parte dell'autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro importo non deve essere dichiarato nell'ambito del certificato di salario ai fini della dichiarazione d'imposta, esse possono essere accettate anche dalle casse di compensazione (DSD N 3011). 8. 8.1 Dai documenti agli atti, ed in particolare dalle certificazioni salariali e dai conteggi trasmessi dal ricorrente, risulta che nel 2021 quest'ultimo ha percepito dal proprio datore di lavoro i seguenti compensi:
- Gross Salary USD 107'031.54
- Post Adjustment USD 29'464.94
- EG Education Grant Claim USD 34'196.80
- Hardship AllowanceUSD 7'110
- MRSA Residential Security MeasuresUSD 3'897.81
- Dependency allowance SpouseUSD 6'833.24
- Dependency allowance ChildUSD 5'858.04 Per un totale di USD 194'392.37, come emerge dal certificato di salario 2021 trasmesso dall'interessato all'autorità inferiore e riprodotto con la replica (doc. CSC 110 e 113 e doc. TAF 14 inc. C-2663/2023). 8.2 A motivazione del proprio gravame (doc. TAF 1) il ricorrente ha addotto che il reddito determinante per il 2021 fosse pari a USD 156'297.76 (cfr. dichiarazione del reddito e della sostanza del 20 luglio 2022 [doc. CSC 110 pag. 4], così come opposizione del 23 settembre 2022 [doc. CSC 113]). Per giungere a tale cifra egli ha sommato al Gross Salary (USD 107'031.54) le altre componenti di salario indicate come Post Adjustment (USD 29'464.94), Hardship Allowance (USD 7'110), Dependency Allowance Spouse (USD 6'833.24) e Dependency Allowance Child (USD 5'858.04), così come risulta dal certificato di salario annuale (doc. CSC 110 pag. 7-8). Dal suddetto calcolo egli ha invece escluso gli importi versati sotto le voci EG Claim (Education Claim) pari a USD 34'196.- e MRSA (Measures for residential security) pari a USD 3'897.81 (doc. CSC 110 pag. 8). 8.3 L'autorità inferiore, dal canto suo, ha stabilito in USD 188'534.33 il reddito di riferimento per l'anno 2021 (doc. CSC 111 e doc TAF 6). Con le osservazioni del 2 maggio 2025 ha in particolare specificato di aver determinato tale importo portando deducendo dall'ammontare complessivo del reddito di USD 194'392.37 la somma di USD 5'858.04 corrisposta a titolo di Dependency Allowance Child, in qualità di assegno familiare ex art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS (cfr. doc. TAF 21 inc. C-2663/2023). 8.4 Nell'allegato di replica, l'insorgente ha ribadito che i due versamenti in oggetto (EG Claim e MRSA) non hanno carattere di salario, bensì di indennità per spese generali poiché risultano essere esborsi obbligatori per poter svolgere l'attività di funzionario internazionale presso le C._______. Nello specifico egli ha chiarito che le spese per la messa in sicurezza della residenza d'abitazione sono obbligatorie secondo le disposizioni dell'C._______ riguardante il proprio personale internazionale in (...). A dimostrazione di quanto asserito, ha allegato il Memorandum del 6 maggio 2021 del Departement of safety and security dell'C._______, nel quale viene approvata l'implementazione delle misure di sicurezza (Residential Security Measures [RSM]) in (...), nonché la lista dei potenziali pericoli con i quali potrebbero essere confrontati nel paese i funzionari e le loro famiglie, la lista delle RSM che l'C._______ ritiene raccomandato, rispettivamente obbligatorio adottare per prevenire tali rischi e infine gli importi massimi che vengono rimborsati al personale che si è assunto il costo di tali misure. Parimenti obbligatorie, a mente del ricorrente, sono le spese di iscrizione e scolarizzazione dei figli presso la E._______, parzialmente rimborsate dall'C._______ in ragione dell'inadeguatezza del sistema scolastico pubblico in (...), che non permetterebbe di garantire ai figli dei funzionari un'educazione di qualità. A dimostrazione di tale circostanza egli ha allegato un estratto di un'analisi commissionata dall'C._______ relativa, fra le altre cose, all'educazione pubblica nel paese (doc. TAF 9 inc. C-2663/2023). 8.5 Con duplica del 12 gennaio 2024 la CSC ha rammentato la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui si può ammettere l'esistenza di spese generali soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza del TF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008 consid. 3.2) e che spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornirne la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute. Ha rilevato che il ricorrente non soltanto non ha mai dimostrato che gli importi di USD 34'196.80 e di USD 3'897.81 costituissero delle spese generali nel senso qualificato dalla normativa citata sopra, ma nemmeno ha mai prodotto delle pezze giustificative, così come impone la precitata giurisprudenza sviluppatasi in materia, atte a comprovare l'effettivo pagamento di tali servizi, a suo modo di vedere impropriamente assimilati a spese generali. Per tali motivi ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (doc. TAF 11 inc. C-2663/2023). 8.6 Con osservazioni del 5 febbraio 2024 il ricorrente ha fornito maggiori dettagli riguardo agli indennizzi di USD 34'196.80 e di USD 3'897.81, confermando che il primo importo era volto a coprire parte delle spese di scolarizzazione dei due figli, mentre il secondo rappresentava l'indennità di risarcimento del datore di lavoro per le spese di messa in sicurezza della residenza d'abitazione. A dimostrazione dell'effettiva assunzione di tali spese, egli ha prodotto la conferma di pagamento della tassa di iscrizione e scolarizzazione dei figli presso la E._______ (allegato 3a, 3b), nonché lo scritto del 5 febbraio 2024 della ditta F._______ attestante l'avvenuto pagamento del servizio di sicurezza per il 2021 del valore di (...), pari a USD 6'140.- (valuta 31 dicembre 2021, cfr. [...]). Quanto esposto e prodotto permette, a mente dell'interessato, di considerare i suddetti importi quali risarcimenti spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS (doc. TAF 14 inc. C-2663/2023). 9. 9.1 Per la determinazione del reddito di riferimento questo Tribunale ritiene innanzitutto corretto sommare al Gross Salary, ossia lo stipendio di base, anche i compensi supplementari che il datore di lavoro ha riconosciuto all'interessato sotto le voci Post Adjustment e Hardship Allowance. 9.2 Il Post Adjustment (si confronti https:[...] nonché le Staff Regulations and Staff Rules of the C._______, ovvero il Regolamento e le norme del personale delle C._______, nella versione [...] del 24 aprile 2024; https://[...], Rule 3.6, consultato il 12 ottobre 2025), è un sistema di adeguamento post-assegnazione volto a garantire che, indipendentemente da dove il personale dell'C._______ lavori, la sua retribuzione netta abbia un potere d'acquisto equivalente a quello della città base del sistema (...), tenendo conto dell'inflazione locale, del tasso di cambio della valuta locale rispetto al dollaro statunitense e del modello medio di spesa del personale in una determinata sede. Insieme, lo stipendio base netto e il Post Adjustment costituiscono la retribuzione netta, ossia la paga effettiva percepita. 9.3 La Hardship Allowance è invece un'integrazione salariale volta a compensare il lavoro in condizioni difficili. Nel determinare il grado di difficoltà, si tiene conto delle condizioni locali di sicurezza, assistenza sanitaria, istruzione, alloggio, clima, isolazione e disponibilità dei servizi essenziali, che possono comportare uno standard di vita inferiore a quello considerato accettabile per il personale e le loro famiglie (cfr. Staff Regulations and Staff Rules of the C._______ nella versione [...] del 24 aprile 2024; https://https://[...]; Rule 3.12; nonché https://https://[...]). 9.4 Da quanto precede, risulta che sia il Post Adjustment, sia la Hardship Allowance sono all'evidenza - elemento peraltro incontestato tra le parti - categorie d'indennità volte a compensare disagi derivati dall'esercizio della propria funzione all'estero, rispettivamente in un paese in cui le condizioni di vita sono considerate difficili. Pertanto, in applicazione degli art. 5 cpv. 2 LAVS e 7 lett. b OAVS, è a giusto titolo che sono state considerate far parte del salario determinante sul quale vengono prelevati contributi (vedi anche AHI-Praxis 5/2001, pag. 222). 10. 10.1 Resta dunque da analizzare se rientrano nel salario determinante per l'anno 2021 le indennità percepite a titolo di Education Grant e Residential Security Measures [RSM], nonché le Dependency Allowances riconosciute al ricorrente per la moglie ed i figli a carico. 10.2 Il versamento percepito dal ricorrente a titolo di Education Grant è una sovvenzione per i costi di scolarizzazione concessa a un membro del personale dell'C._______ che risiede e presta servizio al di fuori del proprio paese di origine riconosciuto, il cui figlio a carico frequenti a tempo pieno una scuola, un'università o un'istituzione educativa simile e che faciliti la reintegrazione del figlio nel paese di origine riconosciuto del membro del personale (cfr. Staff Regulations and Staff Rules of the C._______ nella versione [...] del 24 aprile 2024; https://[...]; Regulation 3.2 e Rule 3.9). Come correttamente evidenziato dallo stesso ricorrente, si tratta pertanto di un'indennità di risarcimento per le spese di iscrizione e scolarizzazione dei figli, percepito principalmente a causa dell'impiego all'estero da parte dei genitori (in particolare doc. TAF 9 e 14 inc. C-2663/2023). 10.3 Secondo le DSD le sovvenzioni per le spese scolastiche dei figli di salariati che frequentano una scuola privata fanno parte del salario determinante, senza che venga operata una distinzione in funzione dell'eventuale obbligatorietà / necessità di frequentare un istituto privato (consid. 7.3.5 del presente giudizio). Tale concretizzazione corrisponde peraltro alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia. Difatti, secondo quest'ultima, rientrano nel salario determinante tutte le prestazioni percepite dal lavoratore che, sotto il profilo economico, presentano un qualsiasi nesso con il rapporto di lavoro e che senza di esso non sarebbe stata pagata (DTF 124 V 102 consid. 2). Inoltre, l'alta Corte ha più volte ribadito che alla luce della concezione oggettiva dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, il reddito da attività lucrativa dipendente non comprende soltanto la retribuzione immediata per il lavoro svolto, bensì, in linea di principio, qualsiasi indennità o erogazione percepita in altro modo dal rapporto di lavoro o che trovi in esso un sufficiente fondamento economico. Eventuali esenzioni dall'obbligo contributivo per una prestazione economicamente connessa al rapporto di lavoro richiedono, alla luce della clausola generale di cui all'articolo 5 capoverso 2, prima frase, LAVS, una base legale specifica (DTF 148 V 385 consid. 2.2, 146 V 104 consid. 3.1 e 145 V 320 consid. 5.2.2, sentenza del TF 9C_774/2018 consid. 7.1). 10.4 Per quanto riguarda, nello specifico, i contributi versati dal datore di lavoro a copertura delle spese di scolarizzazione dei figli dei propri dipendenti, il Tribunale federale ha già chiarito che tali apporti non costituiscono indennità per spese ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAVS. In una sentenza del 9 maggio 2001 (AHI-Praxis 5/2001, pag. 223), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha in particolare stabilito che le spese di istruzione e i costi aggiuntivi relativi a uno studio universitario o a una formazione professionale successiva a un apprendistato, versati a un funzionario svizzero trasferitosi all'estero per motivi di lavoro, per i figli che si trovano in un rapporto di filiazione con lui, nonché per i suoi figliastri e figli affidati che si trovano sotto la sua custodia e al cui mantenimento egli contribuisce in misura determinante, non costituiscono rimborsi spese, ma vanno considerati reddito determinante. A motivazione del proprio giudizio, l'Alta Corte ha addotto che tali indennizzi sono strettamente connessi al rapporto di servizio e su di esso fondano, non rientrando nell'eccezione prevista dall'art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS in vigore all'epoca, e che neppure possono essere qualificati come assegni familiari per la formazione professionale ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS. Infine, il Tribunale federale - riferendosi anche ad una sentenza riguardante lavoratori stranieri attivi in svizzera i cui figli frequentano una scuola privata e per questo ricevono un indennizzo (sentenza del TFA non pubblicata S. AG del 5 maggio 1995, H 174/93) - ha ribadito la propria giurisprudenza secondo cui le prestazioni versate dal datore di lavoro direttamente ad un istituto di formazione devono essere considerati reddito determinante nella misura in cui non si giustifica escludere dall'obbligo contributivo le prestazioni di un datore di lavoro destinate a compensare svantaggi finanziari che i suoi dipendenti, o i familiari da essi mantenuti, devono sopportare a causa della separazione geografica tra luogo di lavoro, formazione o residenza e il consueto domicilio familiare (AHI-Praxis 5/2001, pag. 223). 10.5 Le censure del ricorrente - che dopo aver provato di aver effettivamente sostenuto delle spese maggiori rispetto ai contributi versati dal proprio datore di lavoro - si limitano in particolare ad evidenziare la sostanziale necessità di una scolarizzazione privata nel paese di missione non apporta elementi tali da modificare la prassi in questione. Essendo le circostanze del caso in analisi sostanzialmente sovrapponibili rispetto a quelle decisive per i casi valutati dal Tribunale federale nelle sentenze citate ed avendo quest'ultimo ancora confermato la sua giurisprudenza nella recente DTF 148 V 385 consid. 4.2, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi da tale prassi chiara, consolidata e ripresa anche dalle direttive in materia. Sotto questo profilo il gravame deve pertanto venir respinto e confermata la decisone impugnata secondo cui i contributi alle spese di scolarizzazione dei figli devono essere considerati elementi del salario determinante e sottostanno all'obbligo contributivo. 11. 11.1 La somma di USD 3'8971.81 è stata elargita dal datore di lavoro a titolo di Residential Security Measures (RSM), ossia di indennizzo per la messa in sicurezza della residenza privata del ricorrente. Secondo il C._______SMS Security Policy Manual, laddove i governi non sono in grado di garantire la protezione necessaria al personale dell'C._______, a seguito di un parziale o totale collasso dell'ordine pubblico, con conseguente incremento della criminalità; possono essere adottate misure di sicurezza residenziale quali consulenza e formazione sulla sicurezza, procedure e restrizioni, nonché l'installazione di migliorie di sicurezza nelle residenze del personale o nelle loro immediate vicinanze. Una volta approvate per una sede di servizio, le misure di sicurezza residenziale diventano obbligatorie. Esse hanno lo scopo di proteggere il personale da danni fisici o lesioni presso la propria residenza a seguito dell'aumento della criminalità nella sede di servizio. Le RSM non sono invece destinate a tutelare i beni materiali (Chapter IV C._______SMS Security policy Manual; https:// [...]; consultato il 12 ottobre 2025). 11.2 Alla luce di quanto precede, questo Tribunale rileva che in linea di principio, ogni indennità o erogazione che, dal punto di vista economico, abbia un nesso con il rapporto di lavoro costituisce reddito soggetto a contribuzione, salvo che una disposizione di legge espressa disponga diversamente (in particolare DTF 148 V 385 consid. 2.2 e sentenza del TF 9C_774/2018 consid. 7.1). Ora per le spese di messa in sicurezza dell'abitazione privata dei dipendenti la legge non prevede una base legale giustificante un'esclusione dall'obbligo contributivo. Al contrario, giusta gli art. 5 cpv. 2 LAVS e 7 lett. b OAVS il salario determinante comprende in particolare le indennità di residenza e di rincaro. Pure le DSD prevedono che fanno parte del salario determinante anche le indennità a compensazione dei disagi derivanti dalla funzione o dal luogo di lavoro, quali ad esempio le indennità di residenza e di rincaro per compensare il maggior costo della vita sul luogo di lavoro del salariato (DSD N 2002). 11.3 Dal canto suo, il ricorrente ha censurato che tale spesa è obbligatoria per i funzionari internazionali ed il mancato rispetto comporta l'impossibilità di svolgere la funzione, motivo per cui il risarcimento in questione deve essere considerato una spesa generale ai sensi dell'art. 9 OAVS. Tuttavia, il Tribunale federale ha precisato che per poter qualificare come spese generali che non rientrano nel salario determinante ai sensi dell'art. 9 OAVS è richiesta, oltre al nesso causale con l'attività professionale, una stretta necessità per il conseguimento del salario (AHI-Praxis 5/2001, pag. 222), mentre le spese sostenute dal dipendente per il proprio normale sostentamento costituiscono, di regola un utilizzo del salario, finalità per cui non può essere riconosciuto un rimborso spese esente da contributi. 11.4 Nel caso concreto, a mente di questo Tribunale l'elemento di obbligatorietà della spesa invocato dal ricorrente non risulta decisivo, nella misura in cui non si tratta di un costo a cui deve far fronte nell'esercizio della propria attività ma piuttosto un costo imposto dalla scelta di esercitare quest'ultima in un contesto difficile che richiede particolari misure di sicurezza per tutelare la sua incolumità e quella della sua famiglia. Pertanto, la natura di tale spesa non può essere considerata intrinsecamente legata all'esercizio della professione, rispettivamente non rappresenta una spesa sostenuta nell'ambito della propria attività lavorativa. D'altra parte, essa presenta innegabilmente un certo parallelismo con lo scopo dell'indennità di residenza, nella misura in cui va a compensare spese imposte dal luogo in cui viene prestato il lavoro (AHI-Praxis 5/2001, pag. 223). Di conseguenza, nonostante il datore di lavoro possa dichiarare obbligatorie le misure di sicurezza residenziale, esse vanno qualificate come indennità di residenza o di rincaro ai sensi degli art. 5 cpv. 2 LAVS e 7 lett. b OAVS. Ne discende che tale indennizzo fa parte del salario determinante. Anche sotto questo profilo, la censura del ricorrente deve essere respinta e confermata la decisione impugnata. 12. 12.1 Questo Tribunale rileva infine che l'autorità inferiore ha ammesso la deduzione dal reddito determinante quale assegno familiare ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS degli importi percepiti a titolo di Dependency Allowance Child. Ha invece negato - senza particolare motivazione - la deducibilità del versamento percepito come Dependency Allowance Spouse. 12.2 Le indennità per familiari a carico delle C._______ forniscono un sostegno finanziario ai membri del personale con persone a carico. Tra queste vi è un'indennità per chi ha un coniuge a carico, e un'indennità per genitore single relativa al primo figlio. Ulteriori indennità sono previste per gli altri figli a carico e per i figli disabili, e vengono erogate in base a specifiche condizioni e alla dimostrazione del loro stato di dipendenza (Staff Regulations and Staff Rules of the C._______ nella versione [...] del 24 aprile 2024; https://[...]; Regulation 3.6 e Rule 3.5). 12.3 Le DSD prevedono in particolare che sono considerati assegni familiari gli assegni per i figli e gli assegni di formazione versati a favore di figli, figli adottivi, figliastri, affiliati, fratelli o sorelle e nipoti del beneficiario, a condizione che essi provvedano in misura preponderante al loro mantenimento (art. 4 cpv. 1 della Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari [LAFam, RS 836.2]), nonché gli assegni per l'economia domestica (a volte denominati anche assegni familiari) concessi ai salariati sposati che vivono con il coniuge o il partner registrato e/o con figli e a salariati celibi, vedovi o divorziati che vivono con figli. In ogni caso, si considerano assegni per l'economia domestica solo le prestazioni concesse in aggiunta al salario. Non è ammesso designare una parte del salario come assegno per l'economia domestica allo scopo di ottenere l'esenzione dal pagamento dei contributi (DSD N 2166). 12.4 Da quanto precede, risulta che la Dependency Allowance Child rappresenta un versamento dal chiaro carattere sociale, volto a coprire le spese legate al mantenimento dei figli. Motivo per cui questo Tribunale conferma la correttezza di tale deduzione dal reddito operata dalla CSC (in particolare doc. CSC 118 e doc. TAF 21 inc. C-2663/2023). 12.5 12.5.1 Secondo il menzionato Regolamento del personale delle C._______, l'indennità Dependency Allowance Spouse ha lo scopo di offrire un sostegno finanziario per la moglie che non esercita un'attività, rispettivamente percepisce un salario inferiore al salario minimo previsto dalle C._______ per il paese di servizio nell'anno rilevante. Si tratta pertanto di un versamento con una finalità sociale che potrebbe eventualmente beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS. A tal proposito, giova ricordare che il Tribunale federale ha già precisato che la qualificazione dei supplementi di salario versati da un datore di lavoro come assegni familiari per l'economia domestica, esenti dall'obbligo di contribuzione, non deve procedere in modo generico e astratto con riferimento all'organico dei salari e delle allocazioni, ma conformemente alla legge, alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza e che il contributo versato a tutti i dipendenti con economia domestica propria è esente dall'obbligo di contribuzione nei casi in cui i beneficiari sono sposati oppure sono celibi, vedovi o divorziati e convivono con dei figli (DTF 119 V 385 consid. 4). 12.5.2 Ora, il Tribunale amministrativo federale rileva come nel caso concreto l'autorità inferiore non abbia in alcun modo approfondito la natura della prestazione, né tanto meno ha motivato per quale ragione non considera il contributo del datore di lavoro a favore della moglie un assegno per l'economia domestica ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS. Sotto questo profilo, la decisione dell'autorità inferiore si fonda all'evidenza su un accertamento dei fatti insufficiente, oltre a non essere debitamente motivata, in violazione del diritto di essere sentito. Per questo motivo su tale punto, il ricorso deve essere accolto e gli atti ritornati all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione con motivazione intellegibile sulla deducibilità o meno dell'assegno famigliare percepito per la moglie.
13. Riassumendo il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. L'incarto va rinviato all'amministrazione affinché si pronunci con una motivazione compiuta sulla deducibilità ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS degli assegni famigliari in favore della moglie (Dependency Allowance Spouse). Per il resto il ricorso deve essere respinto. 14. 14.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA le spese sono di norma poste a carico della parte soccombente. Se quest'ultima soccombe solo in parte, le spese processuali sono ridotte. Alle istanze precedenti non vengono addebitate spese procedurali (art. 63 cpv. 2 PA). Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente parzialmente soccombente nella misura di ½ per un importo di CHF 200.-. L'importo di CHF 200.- verrà detratto interamente dall'anticipo spese di CHF 400.- versato a suo tempo dal ricorrente. Il restante importo di CHF 200.- verrà restituito al ricorrente, successivamente alla crescita in giudicato della presente sentenza (cfr. sentenza del TAF C-3300/2016 del 18 marzo 2019 consid. 10.1). 14.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede da mandatario professionale e che non ha fatto valere - né risulta ad un esame d'ufficio degli atti - che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato alla CSC affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Vengono posti a carico del ricorrente CHF 200.- a titolo di spese processuali. L'importo residuo di CHF 200.- sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: