Diritto alla rendita
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Con decisione del 3 aprile 2018, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata il 9 novembre 2016 da A._______, cittadino italiano, nato il (...) 1962 (doc. 5 pagg. 14 e segg. e doc. 82 pagg. 210 e segg.). Nella motivazione della decisione del 3 aprile 2018 è indicato che dagli atti, segnatamente dal rapporto finale, con visita dell'interessato, della dott.ssa B._______, medico del Servizio medico regionale (SMR) del 12 giugno 2017, e dalle successive annotazioni del 27 giugno 2017 e del 14 marzo 2018 (doc. 45 pagg. 119 e segg., doc. 53 pag. 139 e doc. 79 pagg. 196 e segg.), risulta che l'interessato presenta, nell'attività abituale di lattoniere di carrozzeria, un'incapacità lavorativa totale dal 5 settembre 2016 e continua, mentre, in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, l'incapacità lavorativa risulta totale dal 5 settembre 2016 all'11 giugno 2017 e dello 0% dal 12 giugno 2017. Dal confronto dei redditi effettuato dall'autorità inferiore è poi risultato un grado d'invalidità del 6%.
E. 2 Il 2 maggio 2018, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 3 aprile 2018, mediante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti e chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità non inferiore alla mezza rendita. L'insorgente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 1 e allegati).
E. 3 Con risposta dell'11 giugno 2018, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata conformemente all'allegato preavviso dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) del 6 giugno 2018.
E. 4 Con scritto del 14 giugno 2018, l'insorgente ha trasmesso il formulario "Domanda di gratuito patrocinio" debitamente compilato e corredato dei relativi mezzi di prova (doc. TAF 5 e allegati).
E. 5 Nella replica del 19 luglio 2018, l'insorgente si è integralmente riconfermato nelle proprie richieste e conclusioni. Ha altresì allegato diversa documentazione medica di data intercorrente dal 19 marzo 2018 al 6 luglio 2018, nonché indicato di avere programmato per il prossimo 14 novembre 2018 un intervento chirurgico per la sindrome del tunnel carpale (doc. TAF 7 e allegati).
E. 6 Sulla base della duplica dell'Ufficio AI del 10 agosto 2018, che a sua volta si fonda sull'annotazione della dott.ssa B._______, medico del SMR, del 7 agosto 2018, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari accertamenti medici in ambito reumatologico al fine di valutare lo stato di salute dell'insorgente e la sua ripercussione sulla capacità lavorativa del medesimo (doc. TAF 9 e allegati).
E. 7 Con scritto del 23 agosto 2018, il ricorrente ha comunicato di essere d'accordo con la proposta di rinvio degli atti per nuovi accertamenti formulata dall'autorità inferiore (doc. TAF 11).
E. 8.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
E. 8.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
E. 9.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rapporti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi.
E. 9.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
E. 10.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria, nel senso indicato nell'annotazione del 7 agosto 2018 del medico SMR, specialista in medicina del lavoro, è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con l'esperimento di una perizia reumatologica. In tal senso, basti rilevare che in virtù del rapporto finale, con visita dell'interessato, del medico del SMR del 12 giugno 2017 - sul quale si fonda le decisione impugnata del 3 aprile 2018 -, risulta che il ricorrente soffre di affezioni (degenerative) reumatologiche, segnatamente di "artrosi dell'articolazione metacarpo-falangea 3 a destra e a sinistra, artralgia con degenerazione articolare all'articolazione metacarpo-falangea 2 a destra e a sinistra, artralgia di origine non chiara all'articolazione medio- e radio-carpica bilateralmente, probabilmente con reazione sinoviale e incipiente artrosi alle articolazioni interfalangee prossimali" quali diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa, nonché di sindrome del tunnel carpale bilateralmente, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 45 pag. 119). Questo Tribunale osserva che il medesimo medico del SMR, nell'annotazione del 7 agosto 2018 (cfr. allegato al doc. TAF 9) ha ritenuto esservi stato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto a quello constatato alla visita del 12 giugno 2017 sulla base della documentazione medica recente (di data intercorrente dal 19 marzo 2018 al 6 luglio 2018) trasmessa dal ricorrente in fase ricorsuale. Conto tenuto della natura degenerativa delle affezioni reumatologiche di cui è affetto l'insorgente, questo Tribunale osserva che il rapporto finale del 12 giugno 2017 non può essere considerato sufficientemente recente per la valutazione del caso in esame. Inoltre, non è neppure possibile fondare una valutazione dello stato di salute e del suo influsso sulla capacità lavorativa sulla base dei pareri medico-legali del 18 ottobre 2017 del dott. D._______, specialista in medicina legale e delle assicurazioni (doc. 57 pagg. 152 e segg.), e del 25 ottobre 2017 del dott. E._______, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia (doc. 57 pagg. 156 e segg.), i quali hanno ritenuto un grado d'invalidità, rispettivamente un'incapacità lavorativa, del 50%. Questo Tribunale osserva infatti che i menzionati medici, da un lato, non dispongono della specializzazione in reumatologia e, dall'altro lato, non è chiaro se la loro valutazione si riferisca all'attività abituale oppure anche a una (eventuale) capacità lavorativa residua in attività sostitutive adeguate e rispettose dei limiti funzionali. Ne consegue che le patologie di cui soffre li ricorrente giustificano un esame specialistico, segnatamente in ambito reumatologico - sinora non eseguito dall'autorità inferiore - al fine di permettere una valutazione convincente e sufficientemente dettagliata - rispondente al criterio della verosimiglianza preponderante - dello stato di salute dell'insorgente e della ripercussione dello stesso sulla capacità lavorativa.
E. 10.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (con perizia in reumatologia), riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario ed emani una nuova decisione.
E. 10.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istruttoria complementare (che l'autorità inferiore avrebbe già dovuto effettuare prima di rendere la decisione impugnata), non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre il ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue.
E. 10.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che nella decisione impugnata del 3 aprile 2018 è stata respinta la domanda tendente all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata dall'interessato.
E. 11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto.
E. 11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente, nel caso di specie il Patronato INAS. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 3 aprile 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva di oggetto.
- L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del ricorrente del 23 agosto 2018 [doc. TAF 11]) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2547/2018 Sentenza del 4 settembre 2018 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, cancelliera Anna Borner. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 3 aprile 2018). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con decisione del 3 aprile 2018, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata il 9 novembre 2016 da A._______, cittadino italiano, nato il (...) 1962 (doc. 5 pagg. 14 e segg. e doc. 82 pagg. 210 e segg.). Nella motivazione della decisione del 3 aprile 2018 è indicato che dagli atti, segnatamente dal rapporto finale, con visita dell'interessato, della dott.ssa B._______, medico del Servizio medico regionale (SMR) del 12 giugno 2017, e dalle successive annotazioni del 27 giugno 2017 e del 14 marzo 2018 (doc. 45 pagg. 119 e segg., doc. 53 pag. 139 e doc. 79 pagg. 196 e segg.), risulta che l'interessato presenta, nell'attività abituale di lattoniere di carrozzeria, un'incapacità lavorativa totale dal 5 settembre 2016 e continua, mentre, in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, l'incapacità lavorativa risulta totale dal 5 settembre 2016 all'11 giugno 2017 e dello 0% dal 12 giugno 2017. Dal confronto dei redditi effettuato dall'autorità inferiore è poi risultato un grado d'invalidità del 6%.
2. Il 2 maggio 2018, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 3 aprile 2018, mediante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti e chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità non inferiore alla mezza rendita. L'insorgente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 1 e allegati).
3. Con risposta dell'11 giugno 2018, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata conformemente all'allegato preavviso dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) del 6 giugno 2018.
4. Con scritto del 14 giugno 2018, l'insorgente ha trasmesso il formulario "Domanda di gratuito patrocinio" debitamente compilato e corredato dei relativi mezzi di prova (doc. TAF 5 e allegati).
5. Nella replica del 19 luglio 2018, l'insorgente si è integralmente riconfermato nelle proprie richieste e conclusioni. Ha altresì allegato diversa documentazione medica di data intercorrente dal 19 marzo 2018 al 6 luglio 2018, nonché indicato di avere programmato per il prossimo 14 novembre 2018 un intervento chirurgico per la sindrome del tunnel carpale (doc. TAF 7 e allegati).
6. Sulla base della duplica dell'Ufficio AI del 10 agosto 2018, che a sua volta si fonda sull'annotazione della dott.ssa B._______, medico del SMR, del 7 agosto 2018, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari accertamenti medici in ambito reumatologico al fine di valutare lo stato di salute dell'insorgente e la sua ripercussione sulla capacità lavorativa del medesimo (doc. TAF 9 e allegati).
7. Con scritto del 23 agosto 2018, il ricorrente ha comunicato di essere d'accordo con la proposta di rinvio degli atti per nuovi accertamenti formulata dall'autorità inferiore (doc. TAF 11). 8. 8.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 8.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 9. 9.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rapporti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi. 9.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 10. 10.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria, nel senso indicato nell'annotazione del 7 agosto 2018 del medico SMR, specialista in medicina del lavoro, è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con l'esperimento di una perizia reumatologica. In tal senso, basti rilevare che in virtù del rapporto finale, con visita dell'interessato, del medico del SMR del 12 giugno 2017 - sul quale si fonda le decisione impugnata del 3 aprile 2018 -, risulta che il ricorrente soffre di affezioni (degenerative) reumatologiche, segnatamente di "artrosi dell'articolazione metacarpo-falangea 3 a destra e a sinistra, artralgia con degenerazione articolare all'articolazione metacarpo-falangea 2 a destra e a sinistra, artralgia di origine non chiara all'articolazione medio- e radio-carpica bilateralmente, probabilmente con reazione sinoviale e incipiente artrosi alle articolazioni interfalangee prossimali" quali diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa, nonché di sindrome del tunnel carpale bilateralmente, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 45 pag. 119). Questo Tribunale osserva che il medesimo medico del SMR, nell'annotazione del 7 agosto 2018 (cfr. allegato al doc. TAF 9) ha ritenuto esservi stato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto a quello constatato alla visita del 12 giugno 2017 sulla base della documentazione medica recente (di data intercorrente dal 19 marzo 2018 al 6 luglio 2018) trasmessa dal ricorrente in fase ricorsuale. Conto tenuto della natura degenerativa delle affezioni reumatologiche di cui è affetto l'insorgente, questo Tribunale osserva che il rapporto finale del 12 giugno 2017 non può essere considerato sufficientemente recente per la valutazione del caso in esame. Inoltre, non è neppure possibile fondare una valutazione dello stato di salute e del suo influsso sulla capacità lavorativa sulla base dei pareri medico-legali del 18 ottobre 2017 del dott. D._______, specialista in medicina legale e delle assicurazioni (doc. 57 pagg. 152 e segg.), e del 25 ottobre 2017 del dott. E._______, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia (doc. 57 pagg. 156 e segg.), i quali hanno ritenuto un grado d'invalidità, rispettivamente un'incapacità lavorativa, del 50%. Questo Tribunale osserva infatti che i menzionati medici, da un lato, non dispongono della specializzazione in reumatologia e, dall'altro lato, non è chiaro se la loro valutazione si riferisca all'attività abituale oppure anche a una (eventuale) capacità lavorativa residua in attività sostitutive adeguate e rispettose dei limiti funzionali. Ne consegue che le patologie di cui soffre li ricorrente giustificano un esame specialistico, segnatamente in ambito reumatologico - sinora non eseguito dall'autorità inferiore - al fine di permettere una valutazione convincente e sufficientemente dettagliata - rispondente al criterio della verosimiglianza preponderante - dello stato di salute dell'insorgente e della ripercussione dello stesso sulla capacità lavorativa. 10.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (con perizia in reumatologia), riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario ed emani una nuova decisione. 10.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istruttoria complementare (che l'autorità inferiore avrebbe già dovuto effettuare prima di rendere la decisione impugnata), non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre il ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue. 10.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che nella decisione impugnata del 3 aprile 2018 è stata respinta la domanda tendente all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata dall'interessato. 11. 11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto. 11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente, nel caso di specie il Patronato INAS. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 3 aprile 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva di oggetto.
3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del ricorrente del 23 agosto 2018 [doc. TAF 11])
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: