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C-2498/2014

C-2498/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-04 · Italiano CH

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)

Sachverhalt

A. A.a B.________, nata il , di origine serba (doc. 3, pag. 1 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC), in data 8 settembre 2010 ha acquisito la cittadinanza italiana (doc. 3 pag. 1 e 3). Dal 1988 al 1995 ha lavorato in Svizzera, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 4, 5). A.b In data 21 agosto 1992 l'interessata è convolata a nozze a E.______, nel Canton Lucerna, con C.________ (conferma dell'Ufficio dello stato civile del Canton Berna, doc. TAF 7c, 7q). A.c Dall'estratto per riassunto di atto di matrimonio del Comune di Vicenza B._________risulta coniugata dal xx xxxx 2010 (doc. 3 pag. 4) con A.________, cittadino serbo (che ha acquisito la cittadinanza italiana con iscrizione nei registri di cittadinanza di Vicenza in data xx xxxxxxx 2013, come emerge dall'estratto estratto per riassunto di atto di nascita allegato al doc. TAF 17, doc. 9, 10 pag. 6), nato il xx xxxx 1962 (doc. 3 pag. 4) e madre di D.________, nata il xx xxxx 1993 a J._____, in Serbia, cittadina italiana (doc. 10 pag. 5 e di due altri figli, F._____e G.______ A.______, estratti per riassunto di atto di nascita allegati al doc. TAF 17). Il 4 marzo 2011 l'assicurata è deceduta (atto di morte del Comune di Vicenza doc. 2 pag. 2, doc. 3 pag. 5). B. B.a In data 30 maggio 2011 A.________ ha presentato istanza alla CSC tendente al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per i superstiti (doc. 1, 2). Dopo aver verificato la situazione familiare ed aver accertato l'assenza di figli d'età minore di 18 anni (doc. 2 pag. 4), la CSC, con decisione dell'8 agosto 2011 (doc. 8), ha respinto la richiesta di rendita vedovile. B.b Con opposizione del 6 settembre 2011 (doc. 10) l'interessato ha chiesto l'annullamento del provvedimento amministrativo ed il riconoscimento di prestazioni vedovili. Egli ha dichiarato che, al momento della morte della moglie, nel nucleo familiare viveva la figlia minorenne D.________, nata il xx xxxx 1993 in Serbia, cittadina italiana. Al riguardo ha allegato copia della carta d'identità (doc. 10 pag. 3) ed un certificato anagrafico del Comune di Vicenza, dal quale risulta che D.________ è figlia di A.________ e B.________ (doc. 10 pag. 5, doc. 15 pag. 6). B.c Accertato che D.________ era nata sedici anni prima del matrimonio contratto tra A.______ e B.________, quando quest'ultima era sposata con C._______, la CSC ha chiesto ai servizi demografici del Comune di Vicenza informazioni circa la paternità di D.________ (doc. 13). Il 27 febbraio 2012 l'autorità interpellata ha dichiarato, che B._________ aveva presentato istanza all'Ufficio di stato civile tendente alla trascrizione del suo atto di nascita e di quello matrimonio, rilasciati dall'autorità serba su modello internazionale, dichiarando che i dati contenuti erano veritieri. Anche D.________ aveva presentato istanza di trascrizione dell'atto di nascita, effettuando una dichiarazione identica a quella di B._______ (doc. 15 pag. 2). L'autorità interpellata ha altresì trasmesso copia degli atti di nascita, da cui emerge che D.______ è figlia di A._______ e B._______ (doc. 15 pag. 6). B.d Al Comune di H._______ (Svizzera), località di residenza di B.________ in costanza di matrimonio con C.________, il 7 febbraio 2012 l'amministrazione ha chiesto (doc. 14) notizie della famiglia C.___/B._____. Dalle informazioni assunte è emerso che C.________ ha contratto matrimonio con B.________ il xx xxxxxx 1992 a E._______. Il Comune ha altresì precisato di rivolgersi all'Ufficio controllo abitanti di Lucerna (doc. 15). C. Mediante decisione su opposizione del 29 novembre 2013 (doc. 16) la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente, rilevando che la figlia D.________ era nata quando B.________ era sposata con C._________ e quindi alla morte di quest'ultima A.________ non aveva figli. Egli non adempiva pertanto una della condizioni per poter ottenere la rendita per vedovo. D. Con ricorso depositato il 15 gennaio 2014 presso la Cassa e trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1), A.________ ammette che, al momento della nascita di D.________, la moglie era sposata con un altro uomo, ribadisce tuttavia di essere il padre naturale, come traspare dall'atto di nascita già prodotto. E. Con risposta del 1° luglio 2014 (doc. TAF 3) l'amministrazione fa dapprima presente che, nel formulario di domanda di prestazioni, è stato attestato che i coniugi A.______ e B._______ non hanno avuto figli in comune (doc. 2 p. 3. cifra 11.9) e che il ricorrente non ha figli a carico (doc. 2 p.4 cifra 12.16). Su questa base è stata emessa la prima decisione (8 agosto 2011). In relazione a quanto emerso in sede di opposizione, la CSC ribadisce che D.________ è nata (xx xxx 1993) quando la madre era sposata - il matrimonio è stato celebrato il xx xxxxx 1992 - con C.________ e che non risultano annullamenti del suddetto matrimonio. Il rapporto di filiazione trae quindi origine dal matrimonio di A._______ con C._______ e non da quanto risulta dall'atto di nascita internazionale esibito dal Comune di Vicenza. F. F.a Pendente causa questo Tribunale ha chiesto alla CSC di accertare l'evoluzione della situazione familiare dei coniugi C/B_______ presso il Comune di Lucerna, ritenuto che C.________ vi si era trasferito prima della nascita di D._______ il xx xxxxxx 1992 (doc. TAF 6, cfr. anche doc. 15 pag. 1 e TAF 7N). L'Ufficio controllo abitanti ha dal canto suo trasmesso la richiesta all' Ufficio di stato civile Oberland West, essendo C.________ cittadino di S.________, nel Canton Berna. Al riguardo lo "Zivilstandkreis Oberland West" di Thun ha prodotto un attestato di stato civile ("Zivilsantamtliche Bestätigung gestützt auf Zivistantregister von S.________, BE"), dal quale risulta che C.________ ha contratto un primo matrimonio il xx xxxxx 1984 dalla cui unione è nata (in precedenza) una figlia il xx xxxxx 1983; il divorzio è avvenuto il xx xxxxx 1991. Non risultano per contro figli dall'unione con B.______, intervenuta il xx xxxxxx 1992 (doc. TAF 7C), né vi è traccia di un eventuale divorzio (doc. TAF 7 in toto). F.b Sia la CSC che il ricorrente sono stati invitati a prendere posizione in merito a detti risultati istruttori (doc. TAF 8, 9). L'amministrazione, con osservazioni complementari del 12 dicembre 2014 (doc. TAF 12), ha nuovamente rilevato che, alla nascita di D.______, la madre era ancora sposata con C.________ e che il matrimonio con A.________ non era ancora stato celebrato. F.c Con ordinanza del 23 dicembre 2014 (doc. TAF 13) il TAF ha invitato il ricorrente a pronunciarsi in merito alle osservazioni della CSC entro il 2 febbraio 2015. L'interpellato non ha risposto. F.d Con un'ulteriore ordinanza del 9 marzo 2016, notificata tramite raccomandata con annessa ricevuta di ritorno, la giudice dell'istruzione ha chiesto a A.________ di trasmettere documentazione atta a dimostrare l'eventuale divorzio di B.________ da C.________ (doc. TAF 15). Il termine è scaduto infruttuoso (doc. TAF 16, avviso di ricevimento). G. Pendente causa il servizio giuridico della CSC ha trasmesso, per competenza, a questa Corte, la domanda di riesame e la documentazione allegata presentata da A.________, tramite l'INPS di Vicenza, in data 19 gennaio 2016 (ricevuta dall'amministrazione il 26 maggio 2016, doc. TAF 17 e allegati)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

E. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

E. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

E. 3 Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).

E. 4.1 Oggetto del contendere è, in casu, il diritto di A.________ di ottenere una rendita per vedovo in seguito al decesso di B.________ e in quanto padre di D.________, nata il xx xxxxxx 1993. Il modulo di richiesta di prestazioni non menziona invece un'eventuale domanda di rendita per orfana in favore della figlia D._______, che peraltro non viene indicata sul modulo stesso.

E. 4.1.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

E. 4.1.2 In concreto lo stato di fatto che deve essere giudicato o che produce conseguenze giuridiche, segnatamente il diritto ad una rendita per superstiti di A.________, si è realizzato con il decesso di B.________, ossia il xx xxxxx 2011.

E. 4.1.3 A.________, cittadino di origine serba, risiede in Italia (doc. 3, 10). In data xx xxxxx 2013, con trascrizione nei registri di cittadinanza del xx xxxxxx 2013, il ricorrente ha acquisito la cittadinanza italiana (documento allegato al doc. TAF 17). Al momento determinante per la nascita al diritto alla rendita per vedovi l'insorgente era pertanto ancora cittadino serbo, così come al momento dell'eventuale estinzione della rendita e meglio al raggiungimento dei 18 anni di D.________ nel maggio 2011 (art. 24 cpv. 2 LAVS).

E. 4.2.1 Dopo la dissoluzione della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia (RPFJ), in un primo tempo si applicavano ai cittadini dell'ex-Jugoslavia le disposizioni della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione svizzera e la repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1, DTF 126 V 203 consid. 2b, 122 V 328 consid. 1, 119 V 101). Nel frattempo la Svizzera ha concluso dei nuovi accordi con alcuni Stati che sono succeduti alla RPFJ, quali la Slovenia, la Croazia (poi divenuti membri dell'UE) e la Macedonia, ma non con la Serbia. Ai cittadini Serbi si applica perciò ancora detta Convenzione. Secondo l'art. 2 della Convenzione, i cittadini svizzeri e jugoslavi (ora serbi) godono della parità di trattamento quanto ai diritti ed agli obblighi derivanti dalle legislazioni indicate all'art. 1, tra cui figura la legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, salvo eccezioni previste dalla Convenzione o dal Protocollo finale. Per l'art. 3 della Convenzione, i cittadini svizzeri e i cittadini jugoslavi (ora serbi) che possono pretendere prestazioni indicate all'art. 1, le ricevono per intero e senza limitazione alcuna, fintanto che risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti, eccetto che la presente Convenzione ed il suo Protocollo finale non dispongano altrimenti. Con la stessa riserva, le dette prestazioni sono concesse da una delle Parti contraenti ai cittadini dell'altra Parte contraente che risiedono in un Paese terzo, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai suoi propri cittadini in questo Paese. Nella specie, non vi sono disposizioni convenzionali o protocollari che limitano la possibilità per un cittadino serbo, ex-jugoslavo, di percepire prestazioni per superstiti anche se risiede, come nella specie, in un Paese terzo, sempre che, ovviamente, egli adempia alle condizioni per averne diritto. Per l'art 4 la legislazione applicabile è, di principio, quella della Parte contraente, sul cui territorio è esercitata l'attività determinante al fine dell'assicurazione.

E. 4.2.2 In concreto avendo B._________ lavorato e pagato i contributi in Svizzera, si applica il diritto svizzero.

E. 5 Il Tribunale amministrativo federale applica d'ufficio il diritto federale senza essere vincolato dalle motivazioni esposte nella decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini la Corte adita può accogliere il ricorso per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respingerlo in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).

E. 6 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PC (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente.

E. 7.1 Giusta l'art. 23 cpv. 1 LAVS le vedove e i vedovi hanno diritto ad una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. Al cpv. 2 si prevede che sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: a) i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi o a lei o a lui affiliati giusta l'art. 25 cpv. 3; b) Gli affiliati giusta l'art. 25 cpv. 3 che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova od il vedovo e sono da lei o da lui adottati. Per la giurisprudenza i figliastri vengono trattati secondo i criteri applicabili ai figli elettivi. Decisiva è l'esistenza di un rapporto di cura tra il bambino e il patrigno rispettivamente la matrigna (SZS 2003 pag. 544 seg.). Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione (art. 23 cpv. 3 LAVS). Per il capoverso 4 il diritto si estingue: con il passaggio a nuove nozze (lett. a); con la morte della vedova o del vedovo (lett. b). L'art. 24 cpv. 2 LAVS stabilisce inoltre che, oltre alle cause di estinzione di cui all'art. 23 cpv. 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni.

E. 7.2 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani (art. 25 cpv. 2 LAVS). Per il capoverso 4 il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore. Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione (capoverso 5).

E. 7.3 In concreto l'eventuale rendita per vedovo rispettivamente orfano sorgerebbe il 1° aprile 2011 e si estinguerebbe il mese seguente, ritenuto che D.________ ha compiuto 18 anni nel mese di maggio 2011.

E. 8.1 Dapprima l'amministrazione ha respinto la richiesta di rendita per vedovi, in quanto l'istante non avrebbe figli. Poi la CSC ha addotto che l'interessato non adempie una condizione legale per averne diritto, in quanto D.________ sarebbe nata in costanza di matrimonio di B._______ con C.________ (secondo un atto di nascita internazionale rilasciato dalle autorità serbe, e trascritto nei registri italiani) e pertanto non potrebbe essere considerata legalmente figlia del ricorrente.

E. 8.2.1 In via preliminare va rilevato che, alla luce delle disposizioni summenzionate, il fatto che D.________ potrebbe non essere, da un punto di vista legale, figlia di A.________, in quanto nata in costanza di matrimonio con C.________, e non essendovi agli atti traccia di un disconoscimento di paternità, non esclude di principio il diritto ad una rendita per vedovi alla luce dell'art. 23 cpv. 2 lett. a LAVS. In tal caso è infatti sufficiente che il figlio del coniuge deceduto abbia vissuto in comunione domestica con il vedovo e che sia esistito un rapporto di assistenza tra di loro, ciò che pare essere il caso in concreto, ritenuto che, sia D._______ che A._______ vivevano in Via __________a Vicenza (doc. 10 pag. 3 e 6) e che la figliastra era minorenne.

E. 8.2.2 Rilevante è per contro se si può ritenere, come attestato dagli atti internazionali redatti dalle autorità serbe e trascritti nei registri italiani, che A._______ e B._________ erano regolarmente coniugati al momento del decesso di quest'ultima. In caso contrario, indipendentemente dalla paternità di D.______, non vi sarebbe alcun diritto alla rendita per vedovo, non potendo A.________ essere qualificato di coniuge ai sensi del diritto svizzero.

E. 9.1 A titolo preliminare va pertanto stabilito se A.______ e B.________ erano validamente coniugati al momento della morte di quest'ultima (si confronti in proposito, Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3. ed. ad art. 45 N 21).

E. 9.1.1 Per l'art. 96 del Codice civile svizzero (CCS, RS 210) chi vuol contrarre un nuovo matrimonio deve fornire la prova che il suo matrimonio antecedente è stato sciolto o è stato dichiarato nullo. L'art. 105 cif. 1 CCS prevede che è data una causa di nullità (assoluta) se al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato e il precedente matrimonio non era stato sciolto per divorzio o morte del coniuge. La Svizzera non conosce la bigamia. Perciò da un lato una persona coniugata non è autorizzata a convolare nuovamente a nozze, mentre dall'altro una persona celibe non può sposarsi con una persona già coniugata. Se una persona si risposa, malgrado sia già maritata, il motivo di nullità vale illimitatamente. Se, per contro, il motivo di nullità decade in seguito, nel senso che il matrimonio precedente viene sciolto, il motivo di nullità decade (ad esempio a causa della morte del coniuge) e il secondo matrimonio diviene valido (Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5. ed., ad art. 96 pag. 714 N 1 e 3).

E. 9.1.2 L'articolo 39 CCS prevede che, per la documentazione dello stato civile, si tengono appositi registri elettronici (cpv. 1). Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti (cpv. 2): 1. i fatti dello stato civile che toccano direttamente una persona, quali nascita, matrimonio, morte; 2. lo statuto personale e familiare di una persona, come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale; 3. i nomi; 4. i diritti di attinenza cantonali e comunali; 5.la cittadinanza nazionale. Secondo l'art. 9 CCS i registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (cpv. 1). Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale (cpv. 2). Per l'art. 42 CCS chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l'iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un'iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza.

E. 9.1.3 Per l'art. 45 della legge sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291) il matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera (cpv. 1). Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all'estero è riconosciuto qualora la celebrazione all'estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio (cpv. 2). Se i presupposti di questa norma non sono adempiuti solo l'ordine pubblico secondo l'art. 27 cpv. 1 LDIP - secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero - pone dei limiti al riconoscimento in Svizzera di un matrimonio contratto all'estero (Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, op. cit. pag. 382 N 40). Il riconoscimento della decisione straniera non può infatti condurre, per il suo contenuto, ad un risultato fondamentalmente opposto alla concezione svizzera del diritto (DTF 131 III 182 consid. 4.1). In particolare è data violazione dell'ordine pubblico, che implica il rifiuto del riconoscimento del matrimonio contratto all'estero, se uno svizzero contrae matrimonio all'estero con un cittadino svizzero o straniero, sebbene uno dei due sia già sposato e il matrimonio precedente non sia ancora stato sciolto (Honsell/Vogt/Geiser, op.cit., pag. 751 N 4 e dottrina citata; DTF 110 II 7 consid. 2a, 92 II 217, 222 consid. 3). Ne consegue che il nuovo matrimonio non può essere riconosciuto né trascritto nel registro di stato civile svizzero, che del resto non prevede l'iscrizione contemporanea di più matrimoni. Doppi matrimoni di stranieri per contro non violano in ogni caso l'ordine pubblico e possono pertanto essere riconosciuti (Honsell/Vogt/Geiser, op.cit., pag. 751 N 4 e dottrina citata, Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, op. cit. ad art. 45, N 39 pag. 382). In determinate circostanze si ritiene infatti che anche l'affidamento di una seconda moglie nell'esistenza del matrimonio deve essere protetta (Honsell/Vogt/Geiser, op.cit., pag. 751 N 4 e dottrina citata).

E. 9.1.4 Per l'art. 252 CCS il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita. Fra il padre ed il figlio, risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice. Secondo l'art. 255 cpv. 1 CCS il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio. Per l'art. 256 cpv. 1 CCS la presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente: 1. dal marito; 2. dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età. L'azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre. L'art. 256a cpv. 1 CCS se il figlio è stato concepito durante il matrimonio, l'attore deve dimostrare che il marito non è il padre. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre trecento giorni dallo scioglimento di quest'ultimo per causa di morte (cpv. 2).

E. 9.2.1 In concreto dagli atti emerge che B._________ si è sposata con C.________ il xx xxxxxx 1992 presso il Comune di E.______ (Canton Lucerna, doc. 15 pag. 1). D.______, che secondo l'estratto dell'atto di nascita internazionale della repubblica serba del xx xxxxxxx 2010, risulta essere figlia di B._______ e A.________ (come F.______ e G._____, nati nel 1981 e 1986), è nata il xx xxxxx 1993 in Serbia circa nove mesi dopo il matrimonio contratto tra la madre e C.________, (doc. 15 pag. 6). Dall'estratto del registro di stato civile di S.______, nel Canton Berna, luogo di origine di C.________ (doc. TAF 7c), la nascita di D.______ non risulta essere stata iscritta. Dal medesimo atto non risulta tuttavia neppure che B.______ e C.______ hanno divorziato e perlomeno nel 1997 il nome di famiglia di B.______ era ancora C._______ (si confronti l'attestazione del Consolato generale della repubblica federale di Jugoslavia, doc. 3 pag. 2 secondo cui C./B_______ e B._______a sono la stessa persona, doc. 3 pag. 2). Dall'estratto dell'atto di matrimonio serbo del 18 marzo 2010 risulta tuttavia anche che A.______ e B.______ sono coniugati dal xx xxxxx 2010 (consid. Ac.). Dall'estratto del registro di stato civile di S.______ del 27 ottobre 2014, infine, C.________ risulta in vita (doc. TAF 7c).

E. 9.2.2 Alla luce di quanto sopra esposto, dai registri di stato civile svizzeri emerge che D._______, malgrado non risulti iscritta nel relativo registro di stato civile e sia stata riconosciuta in Serbia da B.______ e A.______, quale figlia naturale, è nata in costanza di matrimonio della madre con C.________. Tale unione, malgrado il nuovo matrimonio di B.______ in Serbia, non risulta essere stata nel frattempo formalmente sciolta né tramite divorzio, né in seguito al decesso di C._______. Anche nella misura in cui, quindi, alla luce dell'ulteriore documentazione agli atti, appare verosimile che il matrimonio contratto da B.________ e C.________ nel 1992 sia di fatto terminato da tempo - B.________ ha lavorato in Svizzera unicamente fino al 1995 e aveva già due figli dal ricorrente, nati nel 1981 e 1986 - esso è ancora formalmente valido. Al riguardo va infatti rilevato che, malgrado sia stato espressamente chiesto a A.________ di produrre documentazione, da cui emerga che il matrimonio contratto con C.________ è stato nel frattempo sciolto, l'interessato non ha reagito, in violazione del proprio obbligo di collaborare. In proposito va evidenziato che il principio indagatorio non vale illimitatamente. L'obbligo di collaborare entra infatti in linea di conto per quelle circostanze - come nel caso in esame - che la parte conosce meglio e che l'amministrazione non è in grado di verificare oppure può farlo soltanto applicando un dispendio di tempo irragionevole (sentenza del TF 9C_238/15 del 6 luglio 2015 consid. 3.2, Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 22 N 1.49-1.50 e giurisprudenza citata in particolare DTF 130 II 464 consid. 6.6.1). In tali circostanze il matrimonio contratto all'estero da A._______ e B._______, non ha, secondo il diritto svizzero, alcun valore, non essendo stata apportata la prova piena che l'iscrizione del matrimonio nel registro di stato civile del Canton Berna sia errata. Secondo il diritto svizzero il matrimonio contratto in Serbia è pertanto nullo e lo era ancora al momento della morte dell'interessata, in quanto al momento della nascita dell'eventuale diritto della rendita C.________ non risulta deceduto (art. 96 e 105 cif. 1 CCS).

E. 9.2.3 La questione, infine, se, in concreto, il matrimonio contratto da due cittadini stranieri, non domiciliati in Svizzera, malgrado uno dei coniugi fosse ancora coniugato con un cittadino svizzero, potrebbe essere riconosciuto (si confronti in proposito consid. 9.1.3 secondo cui per la dottrina doppi matrimoni di stranieri non violano necessariamente l'ordine pubblico di cui all'art. 27 cpv. 1 LDIP), può restare indecisa. In effetti secondo il chiaro tenore dell'art. 45 cpv. 1 LDIP solo un matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera. Quest'ultima ipotesi non si avvera tuttavia nel caso in esame. Ritenuto infatti che, alla luce di verifiche effettuate, il diritto serbo prevede che un matrimonio già esistente rappresenta un impedimento assoluto a contrarne uno nuovo e che il matrimonio è nullo se un coniuge era già sposato e il precedente matrimonio non è stato sciolto (in particolare art. 32 cpv. 2 della legge iugoslava sulla collisione delle leggi, art. 17, 33 e 292 cpv. 2 e 3 della legge sulla famiglia della repubblica serba, tradotti in tedesco e citati in Kralijc Suzana/ Kralji, Mladen, Serbien, Ehe- und Kindschaftsrecht, 30.06.2006, in: Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht / begr. von Alexander Bergmann; fortgef. von Murad Ferid; hrsg. von Dieter Henrich, 1983-), il matrimonio contratto in Serbia - che si fonda tra l'altro su false dichiarazioni - da A._______ e B._______ non è valido neppure secondo il diritto serbo e non può pertanto essere riconosciuto secondo l'art. 45 cpv. 1 LDIP, indipendentemente da un eventuale violazione dell'ordine pubblico svizzero. In simili circostanze poiché al momento del decesso B.________ era ancora validamente coniugata con C.________ A.________ non può far valere alcuna prestazione per superstiti secondo l'art. 23 LAVS. La questione se, infine, D.________, figlia di B._______, avrebbe avuto diritto dal 1° aprile a 31 maggio 2011 ad una rendita per orfani può essere lasciata aperta, non essendo stata presentata la relativa domanda. In simili condizioni, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto, mentre la decisione su opposizione impugnata, anche se per altri motivi, confermata.

E. 10.1 Essendo la procedura gratuita non si percepiscono spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 10.2 L'interessato non è rappresentato ed è soccombente in causa. Non gli vengono attribuite indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si assegnano spese ripetibili
  4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. , raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2498/2014 Sentenza del 4 luglio 2016 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz; cancelliere Dario Croci Torti. Parti A.________, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti, rendita per vedovo (decisione su opposizione del 29 novembre 2013) Fatti: A. A.a B.________, nata il , di origine serba (doc. 3, pag. 1 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC), in data 8 settembre 2010 ha acquisito la cittadinanza italiana (doc. 3 pag. 1 e 3). Dal 1988 al 1995 ha lavorato in Svizzera, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 4, 5). A.b In data 21 agosto 1992 l'interessata è convolata a nozze a E.______, nel Canton Lucerna, con C.________ (conferma dell'Ufficio dello stato civile del Canton Berna, doc. TAF 7c, 7q). A.c Dall'estratto per riassunto di atto di matrimonio del Comune di Vicenza B._________risulta coniugata dal xx xxxx 2010 (doc. 3 pag. 4) con A.________, cittadino serbo (che ha acquisito la cittadinanza italiana con iscrizione nei registri di cittadinanza di Vicenza in data xx xxxxxxx 2013, come emerge dall'estratto estratto per riassunto di atto di nascita allegato al doc. TAF 17, doc. 9, 10 pag. 6), nato il xx xxxx 1962 (doc. 3 pag. 4) e madre di D.________, nata il xx xxxx 1993 a J._____, in Serbia, cittadina italiana (doc. 10 pag. 5 e di due altri figli, F._____e G.______ A.______, estratti per riassunto di atto di nascita allegati al doc. TAF 17). Il 4 marzo 2011 l'assicurata è deceduta (atto di morte del Comune di Vicenza doc. 2 pag. 2, doc. 3 pag. 5). B. B.a In data 30 maggio 2011 A.________ ha presentato istanza alla CSC tendente al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per i superstiti (doc. 1, 2). Dopo aver verificato la situazione familiare ed aver accertato l'assenza di figli d'età minore di 18 anni (doc. 2 pag. 4), la CSC, con decisione dell'8 agosto 2011 (doc. 8), ha respinto la richiesta di rendita vedovile. B.b Con opposizione del 6 settembre 2011 (doc. 10) l'interessato ha chiesto l'annullamento del provvedimento amministrativo ed il riconoscimento di prestazioni vedovili. Egli ha dichiarato che, al momento della morte della moglie, nel nucleo familiare viveva la figlia minorenne D.________, nata il xx xxxx 1993 in Serbia, cittadina italiana. Al riguardo ha allegato copia della carta d'identità (doc. 10 pag. 3) ed un certificato anagrafico del Comune di Vicenza, dal quale risulta che D.________ è figlia di A.________ e B.________ (doc. 10 pag. 5, doc. 15 pag. 6). B.c Accertato che D.________ era nata sedici anni prima del matrimonio contratto tra A.______ e B.________, quando quest'ultima era sposata con C._______, la CSC ha chiesto ai servizi demografici del Comune di Vicenza informazioni circa la paternità di D.________ (doc. 13). Il 27 febbraio 2012 l'autorità interpellata ha dichiarato, che B._________ aveva presentato istanza all'Ufficio di stato civile tendente alla trascrizione del suo atto di nascita e di quello matrimonio, rilasciati dall'autorità serba su modello internazionale, dichiarando che i dati contenuti erano veritieri. Anche D.________ aveva presentato istanza di trascrizione dell'atto di nascita, effettuando una dichiarazione identica a quella di B._______ (doc. 15 pag. 2). L'autorità interpellata ha altresì trasmesso copia degli atti di nascita, da cui emerge che D.______ è figlia di A._______ e B._______ (doc. 15 pag. 6). B.d Al Comune di H._______ (Svizzera), località di residenza di B.________ in costanza di matrimonio con C.________, il 7 febbraio 2012 l'amministrazione ha chiesto (doc. 14) notizie della famiglia C.___/B._____. Dalle informazioni assunte è emerso che C.________ ha contratto matrimonio con B.________ il xx xxxxxx 1992 a E._______. Il Comune ha altresì precisato di rivolgersi all'Ufficio controllo abitanti di Lucerna (doc. 15). C. Mediante decisione su opposizione del 29 novembre 2013 (doc. 16) la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente, rilevando che la figlia D.________ era nata quando B.________ era sposata con C._________ e quindi alla morte di quest'ultima A.________ non aveva figli. Egli non adempiva pertanto una della condizioni per poter ottenere la rendita per vedovo. D. Con ricorso depositato il 15 gennaio 2014 presso la Cassa e trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1), A.________ ammette che, al momento della nascita di D.________, la moglie era sposata con un altro uomo, ribadisce tuttavia di essere il padre naturale, come traspare dall'atto di nascita già prodotto. E. Con risposta del 1° luglio 2014 (doc. TAF 3) l'amministrazione fa dapprima presente che, nel formulario di domanda di prestazioni, è stato attestato che i coniugi A.______ e B._______ non hanno avuto figli in comune (doc. 2 p. 3. cifra 11.9) e che il ricorrente non ha figli a carico (doc. 2 p.4 cifra 12.16). Su questa base è stata emessa la prima decisione (8 agosto 2011). In relazione a quanto emerso in sede di opposizione, la CSC ribadisce che D.________ è nata (xx xxx 1993) quando la madre era sposata - il matrimonio è stato celebrato il xx xxxxx 1992 - con C.________ e che non risultano annullamenti del suddetto matrimonio. Il rapporto di filiazione trae quindi origine dal matrimonio di A._______ con C._______ e non da quanto risulta dall'atto di nascita internazionale esibito dal Comune di Vicenza. F. F.a Pendente causa questo Tribunale ha chiesto alla CSC di accertare l'evoluzione della situazione familiare dei coniugi C/B_______ presso il Comune di Lucerna, ritenuto che C.________ vi si era trasferito prima della nascita di D._______ il xx xxxxxx 1992 (doc. TAF 6, cfr. anche doc. 15 pag. 1 e TAF 7N). L'Ufficio controllo abitanti ha dal canto suo trasmesso la richiesta all' Ufficio di stato civile Oberland West, essendo C.________ cittadino di S.________, nel Canton Berna. Al riguardo lo "Zivilstandkreis Oberland West" di Thun ha prodotto un attestato di stato civile ("Zivilsantamtliche Bestätigung gestützt auf Zivistantregister von S.________, BE"), dal quale risulta che C.________ ha contratto un primo matrimonio il xx xxxxx 1984 dalla cui unione è nata (in precedenza) una figlia il xx xxxxx 1983; il divorzio è avvenuto il xx xxxxx 1991. Non risultano per contro figli dall'unione con B.______, intervenuta il xx xxxxxx 1992 (doc. TAF 7C), né vi è traccia di un eventuale divorzio (doc. TAF 7 in toto). F.b Sia la CSC che il ricorrente sono stati invitati a prendere posizione in merito a detti risultati istruttori (doc. TAF 8, 9). L'amministrazione, con osservazioni complementari del 12 dicembre 2014 (doc. TAF 12), ha nuovamente rilevato che, alla nascita di D.______, la madre era ancora sposata con C.________ e che il matrimonio con A.________ non era ancora stato celebrato. F.c Con ordinanza del 23 dicembre 2014 (doc. TAF 13) il TAF ha invitato il ricorrente a pronunciarsi in merito alle osservazioni della CSC entro il 2 febbraio 2015. L'interpellato non ha risposto. F.d Con un'ulteriore ordinanza del 9 marzo 2016, notificata tramite raccomandata con annessa ricevuta di ritorno, la giudice dell'istruzione ha chiesto a A.________ di trasmettere documentazione atta a dimostrare l'eventuale divorzio di B.________ da C.________ (doc. TAF 15). Il termine è scaduto infruttuoso (doc. TAF 16, avviso di ricevimento). G. Pendente causa il servizio giuridico della CSC ha trasmesso, per competenza, a questa Corte, la domanda di riesame e la documentazione allegata presentata da A.________, tramite l'INPS di Vicenza, in data 19 gennaio 2016 (ricevuta dall'amministrazione il 26 maggio 2016, doc. TAF 17 e allegati) Diritto:

1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

3. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 4. 4.1 Oggetto del contendere è, in casu, il diritto di A.________ di ottenere una rendita per vedovo in seguito al decesso di B.________ e in quanto padre di D.________, nata il xx xxxxxx 1993. Il modulo di richiesta di prestazioni non menziona invece un'eventuale domanda di rendita per orfana in favore della figlia D._______, che peraltro non viene indicata sul modulo stesso. 4.1.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4.1.2 In concreto lo stato di fatto che deve essere giudicato o che produce conseguenze giuridiche, segnatamente il diritto ad una rendita per superstiti di A.________, si è realizzato con il decesso di B.________, ossia il xx xxxxx 2011. 4.1.3 A.________, cittadino di origine serba, risiede in Italia (doc. 3, 10). In data xx xxxxx 2013, con trascrizione nei registri di cittadinanza del xx xxxxxx 2013, il ricorrente ha acquisito la cittadinanza italiana (documento allegato al doc. TAF 17). Al momento determinante per la nascita al diritto alla rendita per vedovi l'insorgente era pertanto ancora cittadino serbo, così come al momento dell'eventuale estinzione della rendita e meglio al raggiungimento dei 18 anni di D.________ nel maggio 2011 (art. 24 cpv. 2 LAVS). 4.2 4.2.1 Dopo la dissoluzione della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia (RPFJ), in un primo tempo si applicavano ai cittadini dell'ex-Jugoslavia le disposizioni della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione svizzera e la repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1, DTF 126 V 203 consid. 2b, 122 V 328 consid. 1, 119 V 101). Nel frattempo la Svizzera ha concluso dei nuovi accordi con alcuni Stati che sono succeduti alla RPFJ, quali la Slovenia, la Croazia (poi divenuti membri dell'UE) e la Macedonia, ma non con la Serbia. Ai cittadini Serbi si applica perciò ancora detta Convenzione. Secondo l'art. 2 della Convenzione, i cittadini svizzeri e jugoslavi (ora serbi) godono della parità di trattamento quanto ai diritti ed agli obblighi derivanti dalle legislazioni indicate all'art. 1, tra cui figura la legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, salvo eccezioni previste dalla Convenzione o dal Protocollo finale. Per l'art. 3 della Convenzione, i cittadini svizzeri e i cittadini jugoslavi (ora serbi) che possono pretendere prestazioni indicate all'art. 1, le ricevono per intero e senza limitazione alcuna, fintanto che risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti, eccetto che la presente Convenzione ed il suo Protocollo finale non dispongano altrimenti. Con la stessa riserva, le dette prestazioni sono concesse da una delle Parti contraenti ai cittadini dell'altra Parte contraente che risiedono in un Paese terzo, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai suoi propri cittadini in questo Paese. Nella specie, non vi sono disposizioni convenzionali o protocollari che limitano la possibilità per un cittadino serbo, ex-jugoslavo, di percepire prestazioni per superstiti anche se risiede, come nella specie, in un Paese terzo, sempre che, ovviamente, egli adempia alle condizioni per averne diritto. Per l'art 4 la legislazione applicabile è, di principio, quella della Parte contraente, sul cui territorio è esercitata l'attività determinante al fine dell'assicurazione. 4.2.2 In concreto avendo B._________ lavorato e pagato i contributi in Svizzera, si applica il diritto svizzero.

5. Il Tribunale amministrativo federale applica d'ufficio il diritto federale senza essere vincolato dalle motivazioni esposte nella decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini la Corte adita può accogliere il ricorso per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respingerlo in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).

6. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PC (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. 7. 7.1 Giusta l'art. 23 cpv. 1 LAVS le vedove e i vedovi hanno diritto ad una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. Al cpv. 2 si prevede che sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: a) i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi o a lei o a lui affiliati giusta l'art. 25 cpv. 3; b) Gli affiliati giusta l'art. 25 cpv. 3 che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova od il vedovo e sono da lei o da lui adottati. Per la giurisprudenza i figliastri vengono trattati secondo i criteri applicabili ai figli elettivi. Decisiva è l'esistenza di un rapporto di cura tra il bambino e il patrigno rispettivamente la matrigna (SZS 2003 pag. 544 seg.). Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione (art. 23 cpv. 3 LAVS). Per il capoverso 4 il diritto si estingue: con il passaggio a nuove nozze (lett. a); con la morte della vedova o del vedovo (lett. b). L'art. 24 cpv. 2 LAVS stabilisce inoltre che, oltre alle cause di estinzione di cui all'art. 23 cpv. 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni. 7.2 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani (art. 25 cpv. 2 LAVS). Per il capoverso 4 il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore. Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione (capoverso 5). 7.3 In concreto l'eventuale rendita per vedovo rispettivamente orfano sorgerebbe il 1° aprile 2011 e si estinguerebbe il mese seguente, ritenuto che D.________ ha compiuto 18 anni nel mese di maggio 2011. 8. 8.1 Dapprima l'amministrazione ha respinto la richiesta di rendita per vedovi, in quanto l'istante non avrebbe figli. Poi la CSC ha addotto che l'interessato non adempie una condizione legale per averne diritto, in quanto D.________ sarebbe nata in costanza di matrimonio di B._______ con C.________ (secondo un atto di nascita internazionale rilasciato dalle autorità serbe, e trascritto nei registri italiani) e pertanto non potrebbe essere considerata legalmente figlia del ricorrente. 8.2 8.2.1 In via preliminare va rilevato che, alla luce delle disposizioni summenzionate, il fatto che D.________ potrebbe non essere, da un punto di vista legale, figlia di A.________, in quanto nata in costanza di matrimonio con C.________, e non essendovi agli atti traccia di un disconoscimento di paternità, non esclude di principio il diritto ad una rendita per vedovi alla luce dell'art. 23 cpv. 2 lett. a LAVS. In tal caso è infatti sufficiente che il figlio del coniuge deceduto abbia vissuto in comunione domestica con il vedovo e che sia esistito un rapporto di assistenza tra di loro, ciò che pare essere il caso in concreto, ritenuto che, sia D._______ che A._______ vivevano in Via __________a Vicenza (doc. 10 pag. 3 e 6) e che la figliastra era minorenne. 8.2.2 Rilevante è per contro se si può ritenere, come attestato dagli atti internazionali redatti dalle autorità serbe e trascritti nei registri italiani, che A._______ e B._________ erano regolarmente coniugati al momento del decesso di quest'ultima. In caso contrario, indipendentemente dalla paternità di D.______, non vi sarebbe alcun diritto alla rendita per vedovo, non potendo A.________ essere qualificato di coniuge ai sensi del diritto svizzero. 9. 9.1 A titolo preliminare va pertanto stabilito se A.______ e B.________ erano validamente coniugati al momento della morte di quest'ultima (si confronti in proposito, Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3. ed. ad art. 45 N 21). 9.1.1 Per l'art. 96 del Codice civile svizzero (CCS, RS 210) chi vuol contrarre un nuovo matrimonio deve fornire la prova che il suo matrimonio antecedente è stato sciolto o è stato dichiarato nullo. L'art. 105 cif. 1 CCS prevede che è data una causa di nullità (assoluta) se al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato e il precedente matrimonio non era stato sciolto per divorzio o morte del coniuge. La Svizzera non conosce la bigamia. Perciò da un lato una persona coniugata non è autorizzata a convolare nuovamente a nozze, mentre dall'altro una persona celibe non può sposarsi con una persona già coniugata. Se una persona si risposa, malgrado sia già maritata, il motivo di nullità vale illimitatamente. Se, per contro, il motivo di nullità decade in seguito, nel senso che il matrimonio precedente viene sciolto, il motivo di nullità decade (ad esempio a causa della morte del coniuge) e il secondo matrimonio diviene valido (Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5. ed., ad art. 96 pag. 714 N 1 e 3). 9.1.2 L'articolo 39 CCS prevede che, per la documentazione dello stato civile, si tengono appositi registri elettronici (cpv. 1). Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti (cpv. 2): 1. i fatti dello stato civile che toccano direttamente una persona, quali nascita, matrimonio, morte; 2. lo statuto personale e familiare di una persona, come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale; 3. i nomi; 4. i diritti di attinenza cantonali e comunali; 5.la cittadinanza nazionale. Secondo l'art. 9 CCS i registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (cpv. 1). Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale (cpv. 2). Per l'art. 42 CCS chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l'iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un'iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza. 9.1.3 Per l'art. 45 della legge sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291) il matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera (cpv. 1). Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all'estero è riconosciuto qualora la celebrazione all'estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio (cpv. 2). Se i presupposti di questa norma non sono adempiuti solo l'ordine pubblico secondo l'art. 27 cpv. 1 LDIP - secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero - pone dei limiti al riconoscimento in Svizzera di un matrimonio contratto all'estero (Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, op. cit. pag. 382 N 40). Il riconoscimento della decisione straniera non può infatti condurre, per il suo contenuto, ad un risultato fondamentalmente opposto alla concezione svizzera del diritto (DTF 131 III 182 consid. 4.1). In particolare è data violazione dell'ordine pubblico, che implica il rifiuto del riconoscimento del matrimonio contratto all'estero, se uno svizzero contrae matrimonio all'estero con un cittadino svizzero o straniero, sebbene uno dei due sia già sposato e il matrimonio precedente non sia ancora stato sciolto (Honsell/Vogt/Geiser, op.cit., pag. 751 N 4 e dottrina citata; DTF 110 II 7 consid. 2a, 92 II 217, 222 consid. 3). Ne consegue che il nuovo matrimonio non può essere riconosciuto né trascritto nel registro di stato civile svizzero, che del resto non prevede l'iscrizione contemporanea di più matrimoni. Doppi matrimoni di stranieri per contro non violano in ogni caso l'ordine pubblico e possono pertanto essere riconosciuti (Honsell/Vogt/Geiser, op.cit., pag. 751 N 4 e dottrina citata, Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, op. cit. ad art. 45, N 39 pag. 382). In determinate circostanze si ritiene infatti che anche l'affidamento di una seconda moglie nell'esistenza del matrimonio deve essere protetta (Honsell/Vogt/Geiser, op.cit., pag. 751 N 4 e dottrina citata). 9.1.4 Per l'art. 252 CCS il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita. Fra il padre ed il figlio, risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice. Secondo l'art. 255 cpv. 1 CCS il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio. Per l'art. 256 cpv. 1 CCS la presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente: 1. dal marito; 2. dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età. L'azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre. L'art. 256a cpv. 1 CCS se il figlio è stato concepito durante il matrimonio, l'attore deve dimostrare che il marito non è il padre. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre trecento giorni dallo scioglimento di quest'ultimo per causa di morte (cpv. 2). 9.2 9.2.1 In concreto dagli atti emerge che B._________ si è sposata con C.________ il xx xxxxxx 1992 presso il Comune di E.______ (Canton Lucerna, doc. 15 pag. 1). D.______, che secondo l'estratto dell'atto di nascita internazionale della repubblica serba del xx xxxxxxx 2010, risulta essere figlia di B._______ e A.________ (come F.______ e G._____, nati nel 1981 e 1986), è nata il xx xxxxx 1993 in Serbia circa nove mesi dopo il matrimonio contratto tra la madre e C.________, (doc. 15 pag. 6). Dall'estratto del registro di stato civile di S.______, nel Canton Berna, luogo di origine di C.________ (doc. TAF 7c), la nascita di D.______ non risulta essere stata iscritta. Dal medesimo atto non risulta tuttavia neppure che B.______ e C.______ hanno divorziato e perlomeno nel 1997 il nome di famiglia di B.______ era ancora C._______ (si confronti l'attestazione del Consolato generale della repubblica federale di Jugoslavia, doc. 3 pag. 2 secondo cui C./B_______ e B._______a sono la stessa persona, doc. 3 pag. 2). Dall'estratto dell'atto di matrimonio serbo del 18 marzo 2010 risulta tuttavia anche che A.______ e B.______ sono coniugati dal xx xxxxx 2010 (consid. Ac.). Dall'estratto del registro di stato civile di S.______ del 27 ottobre 2014, infine, C.________ risulta in vita (doc. TAF 7c). 9.2.2 Alla luce di quanto sopra esposto, dai registri di stato civile svizzeri emerge che D._______, malgrado non risulti iscritta nel relativo registro di stato civile e sia stata riconosciuta in Serbia da B.______ e A.______, quale figlia naturale, è nata in costanza di matrimonio della madre con C.________. Tale unione, malgrado il nuovo matrimonio di B.______ in Serbia, non risulta essere stata nel frattempo formalmente sciolta né tramite divorzio, né in seguito al decesso di C._______. Anche nella misura in cui, quindi, alla luce dell'ulteriore documentazione agli atti, appare verosimile che il matrimonio contratto da B.________ e C.________ nel 1992 sia di fatto terminato da tempo - B.________ ha lavorato in Svizzera unicamente fino al 1995 e aveva già due figli dal ricorrente, nati nel 1981 e 1986 - esso è ancora formalmente valido. Al riguardo va infatti rilevato che, malgrado sia stato espressamente chiesto a A.________ di produrre documentazione, da cui emerga che il matrimonio contratto con C.________ è stato nel frattempo sciolto, l'interessato non ha reagito, in violazione del proprio obbligo di collaborare. In proposito va evidenziato che il principio indagatorio non vale illimitatamente. L'obbligo di collaborare entra infatti in linea di conto per quelle circostanze - come nel caso in esame - che la parte conosce meglio e che l'amministrazione non è in grado di verificare oppure può farlo soltanto applicando un dispendio di tempo irragionevole (sentenza del TF 9C_238/15 del 6 luglio 2015 consid. 3.2, Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 22 N 1.49-1.50 e giurisprudenza citata in particolare DTF 130 II 464 consid. 6.6.1). In tali circostanze il matrimonio contratto all'estero da A._______ e B._______, non ha, secondo il diritto svizzero, alcun valore, non essendo stata apportata la prova piena che l'iscrizione del matrimonio nel registro di stato civile del Canton Berna sia errata. Secondo il diritto svizzero il matrimonio contratto in Serbia è pertanto nullo e lo era ancora al momento della morte dell'interessata, in quanto al momento della nascita dell'eventuale diritto della rendita C.________ non risulta deceduto (art. 96 e 105 cif. 1 CCS). 9.2.3 La questione, infine, se, in concreto, il matrimonio contratto da due cittadini stranieri, non domiciliati in Svizzera, malgrado uno dei coniugi fosse ancora coniugato con un cittadino svizzero, potrebbe essere riconosciuto (si confronti in proposito consid. 9.1.3 secondo cui per la dottrina doppi matrimoni di stranieri non violano necessariamente l'ordine pubblico di cui all'art. 27 cpv. 1 LDIP), può restare indecisa. In effetti secondo il chiaro tenore dell'art. 45 cpv. 1 LDIP solo un matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera. Quest'ultima ipotesi non si avvera tuttavia nel caso in esame. Ritenuto infatti che, alla luce di verifiche effettuate, il diritto serbo prevede che un matrimonio già esistente rappresenta un impedimento assoluto a contrarne uno nuovo e che il matrimonio è nullo se un coniuge era già sposato e il precedente matrimonio non è stato sciolto (in particolare art. 32 cpv. 2 della legge iugoslava sulla collisione delle leggi, art. 17, 33 e 292 cpv. 2 e 3 della legge sulla famiglia della repubblica serba, tradotti in tedesco e citati in Kralijc Suzana/ Kralji, Mladen, Serbien, Ehe- und Kindschaftsrecht, 30.06.2006, in: Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht / begr. von Alexander Bergmann; fortgef. von Murad Ferid; hrsg. von Dieter Henrich, 1983-), il matrimonio contratto in Serbia - che si fonda tra l'altro su false dichiarazioni - da A._______ e B._______ non è valido neppure secondo il diritto serbo e non può pertanto essere riconosciuto secondo l'art. 45 cpv. 1 LDIP, indipendentemente da un eventuale violazione dell'ordine pubblico svizzero. In simili circostanze poiché al momento del decesso B.________ era ancora validamente coniugata con C.________ A.________ non può far valere alcuna prestazione per superstiti secondo l'art. 23 LAVS. La questione se, infine, D.________, figlia di B._______, avrebbe avuto diritto dal 1° aprile a 31 maggio 2011 ad una rendita per orfani può essere lasciata aperta, non essendo stata presentata la relativa domanda. In simili condizioni, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto, mentre la decisione su opposizione impugnata, anche se per altri motivi, confermata. 10. 10.1 Essendo la procedura gratuita non si percepiscono spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 10.2 L'interessato non è rappresentato ed è soccombente in causa. Non gli vengono attribuite indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano spese ripetibili

4. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata A/R)

- autorità inferiore (n. di rif. , raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: