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C-2468/2012

C-2468/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-27 · Italiano CH

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Con decisione del 2 giugno 2004 (doc. 8; v. anche doc. 5 e 6), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con due figlie (doc. 3 pag. 2, 22 e 24) - una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 519.-- al mese dal 1° luglio 2004. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 15 anni e 3 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 34'182.-- ed una scala delle rendite 15.

E. 2 Nella decisione del 4 febbraio 2011, l'autorità inferiore, in seguito al compimento del 64° anno di età da parte della moglie, ha ricalcolato la rendita di vecchiaia dell'interessato ed ha deciso di erogare in favore di quest'ultimo - a decorrere dal 1° marzo 2011 in sostituzione della rendita corrisposta fino ad allora (quindi con effetto ex nunc e pro futuro) - una rendita di vecchiaia di fr. 529.-- al mese, in base ad una durata di contribuzione di 15 anni e 3 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 32'016.-- ed una scala delle rendite 15 (doc. 12; v. anche doc. 10 e 11).

E. 3.1 Con scritti del 13 giugno 2011 e dell'8 marzo 2012 (doc. 14 pag. 1 e 22 pag. 1), l'interessato ha contestato il periodo contributivo. In particolare, ha segnalato che, secondo la comunicazione del 19 febbraio 1998 dei periodi d'assicurazione svizzera, allegata in copia (e trasmessa dalla CSC all'INPS di B._______; doc. 22 pag. 6), ha lavorato in Svizzera nel 1972 per 12 mesi (e non per 6 mesi), nel 1973 per 12 mesi (e non per 8 mesi) e nel 1974 per 9 mesi, di modo che la durata di contribuzione è pari a 16 anni e 1 mese. Ha precisato di avere svolto un'attività lucrativa presso un'impresa di costruzioni nel 1972 e presso una cooperativa di macellai nel 1972, 1973 e 1974 e di essere stato in possesso di un permesso annuale dal 1971 al settembre del 1974. Ha altresì postulato il ricalcolo della rendita di vecchiaia a far tempo dal 2004.

E. 3.2 Nell'ambito della procedura di opposizione, la CSC ha in particolare assunto agli atti l'estratto del conto individuale dell'interessato della Cassa di compensazione C._______. Dallo stesso risulta che sono stati versati contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia per 6 mesi nel 1972, per 12 mesi nel 1973 e per 9 mesi nel 1974 (doc. 17 pag. 5; v. anche doc. 16 e 17 pag. 2 a 4).

E. 4 Nella decisione su opposizione del 21 marzo 2012 (doc. 26; v. anche doc. 25 e 27), l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione del 4 febbraio 2011 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia di fr. 542.-- al mese dal 1° marzo 2011 (è quindi stato ribatito l'effetto ex nunc e pro futuro della decisione emessa). Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 16 anni e 1 mese, un reddito medio annuo di fr. 29'232.-- ed una scala delle rendite 16.

E. 5 Il 13 aprile 2012, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 21 marzo 2012 mediante il quale ha constatato "l'esattezza del provvedimento del 21/03/2012 (in sostituzione della decisione del 04/02/2011)" ed ha postulato il riconoscimento, a decorrere dal 1° luglio 2004, della "differenza della rendita non versata dalla Cassa" . In altri termini, ha fatto valere che "il conteggio delle rendite, secondo il nuovo calcolo non deve essere effettuato a partire dal 03/2011 bensì a far data dal 01/07/2004 periodo del compimento del 65° anno d'età" (doc. TAF 1).

E. 6 Nella risposta al ricorso del 21 giugno 2012, l'autorità inferiore ha rilevato che "il ricorrente non contesta la decisione su opposizione del 21 marzo 2012 bensì la decisione ormai entrata in forza del 2 giugno 2004". Detta autorità ha altresì segnalato che qualora il ricorso del 13 aprile 2012 dovesse essere considerato quale domanda di riconsiderazione della decisione del 2 giugno 2004, detta procedura rileverebbe della facoltà discrezionale dell'assicuratore (è fatto riferimento alle sentenze del Tribunale federale 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 e 8C_609/2010 del 22 marzo 2011). Pertanto, l'autorità inferiore ha proposto di dichiarare il gravame siccome privo d'oggetto.

E. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

E. 7.2 Secondo giurisprudenza, nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. In tale ambito, l'oggetto dell'impugnativa è rappresentato dalla decisione che può essere impugnata. Per conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_694/2009 del 31 dicembre 2010 consid. 3.1 e 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1 e relativi riferimenti; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-5090/2011 del 13 marzo 2012).

E. 7.3 Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 4 febbraio 2011, l'autorità inferiore ha proceduto, in ragione del compimento del 64° anno di età da parte della moglie, al ricalcolo della rendita di vecchiaia dell'insorgente, con effetto appunto ex nunc e pro futuro a partire dal 1° marzo 2011 (v. la decisione del 4 febbraio 2011 in cui è segnalato all'assicurato che "in seguito al verificarsi dell'evento assicurato da parte del coniuge, la rendita corrispostale finora viene sostituita dalla presente prestazione"; doc. 12 pag. 2). Nella decisione del 21 marzo 2012, l'autorità inferiore, a seguito dell'opposizione inoltrata dall'assicurato, e acquisito agli atti l'estratto del conto individuale della Cassa di compensazione C._______ concernente i contributi versati per gli anni dal 1972 al 1974 (doc. 17 pag. 5), ha riconsiderato la propria decisione del 4 febbraio 2011 e ricalcolato dunque la rendita di vecchiaia del ricorrente con effetto al 1° marzo 2011 (quindi nuovamente ex nunc e pro futuro; v. la decisione su opposizione del 21 marzo 2012 in cui è precisato che detta decisione "sostituisce la decisione del 04.02.2011"; doc. 26 pag. 1). Nel gravame del 13 aprile 2012 (doc. TAF 1), l'insorgente postula il ricalcolo della rendita di vec-chiaia a decorrere dal 1° luglio 2004 (v. in particolare la decisione del 2 giugno 2004 mediante la quale è stata assegnata all'assicurato una rendita di vecchiaia dal 1° luglio 2004; doc. 8 pag. 2). Ora, l'erogazione di una rendita di vecchiaia per il periodo dal 1° luglio 2004 al 28 febbraio 2011 non costituisce l'oggetto della decisione su opposizione del 21 marzo 2012 (ma neppure di quella precedente del 4 febbraio 2011). L'autorità inferiore non essendosi (ancora) pronunciata sulla questione dell'(eventuale) ricalcolo della rendita di vecchiaia del ricorrente per detto periodo (dunque ex tunc), manca l'oggetto litigioso e pertanto un presupposto processuale per un esame di merito del ricorso dell'insorgente. Ne discende che il ricorso in esame - mediante il quale il ricorrente non contesta la correttezza della decisione su opposizione litigiosa per quanto attiene al calcolo della nuova rendita ex nunc e pro futuro, di fr. 542.-- a partire da marzo 2011 (calcolo dal quale non sussiste motivo di scostarsi d'ufficio; il ricorrente fa altresì riferimento all'ammontare di tale nuova rendita per calcolare quanto ancora dovuto dalla Cassa svizzera di compensazione da luglio 2004 a marzo 2011) - non può che essere considerato inammissibile, non essendo altresì date, per i motivi indicati di seguito, le condizioni per un'eventuale estensione dell'oggetto impugnato (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché DTF 125 V 413 consid. 2a).

E. 8.1 Occorre altresì rilevare che, per quanto emerge dagli atti di causa, il ricorrente non ha, a suo tempo, impugnato la decisione del 2 giugno 2004 (v. in particolare la presa di posizione della CSC del 21 giugno 2012 in cui è indicato che "la predetta decisione non è stata impugnata"; doc. TAF 3). Detta decisione è pertanto cresciuta in giudicato. Sia nella sua opposizione contro la decisione dell'autorità inferiore del 4 febbraio 2011 sia nel ricorso dinanzi a questo Tribunale contro la decisione su opposizione della CSC del 21 marzo 2012, l'interessato ha chiesto che gli sia concessa anche retroattivamente, ossia da luglio a marzo 2011, la differenza tra la rendita effettivamente percepita e quella dovuta.

E. 8.2 Benché la CSC non abbia statuito ex tunc, ossia a partire da luglio 2004 (ma solo ex nunc e pro futuro, da marzo 2011), questo Tribunale rileva che giusta l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni o le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova decisivi che non potevano essere prodotti in precedenza. Secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può altresì tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Tale riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

E. 8.2.1 Nel caso concreto, l'autorità inferiore nemmeno ha abbordato la questione di una revisione conformemente all'art. 53 cpv. 1 LPGA né nella decisione su opposizione né nella sua risposta al ricorso. Manca quindi una condizione fondamentale per potere estendere l'oggetto impugnato, fermo restando che in virtù delle emergenze processuali al loro stato attuale la questione non è altresì suscettibile di essere immediatamente decisa, neppure per quanto attiene al rispetto del termine (90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione [termine relativo]; 10 anni dalla notificazione della decisione [termine assoluto]; art. 67 cpv. 1 e 2 PA in correlazione con l'art. 55 cpv. 1 LPGA; cfr. sentenza del Tribunale federale C_119/06 consid. 3.2) per l'inoltro di una siffatta domanda.

E. 8.2.2 Quanto all'art. 53 cpv. 2 LPGA, per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore. L'amministrazione ha peraltro la facoltà, e non l'obbligo, di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro, né l'assicurato né il giudice possono obbligarla ad entrare nel merito di tale richiesta, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione (sentenze del Tribunale federale 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 6.1, 8C_609/2010 del 22 marzo 2011 consid. 2.1, 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 consid. 2.1 e 2.2, 8C_334/2008 del 26 novembre 2008 consid. 3.1 e H 233/06 del 17 gennaio 2008 consid. 5; DTF 119 V 475 consid. 1b.cc). Pertanto, non sono manifestamente adempiti i presupposti per estendere l'oggetto impugnato alla questione della riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.

E. 8.3 Il ricorso dell'insorgente del 13 aprile 2012, manifestamente inammissibile, può essere deciso in procedura a giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Detto ricorso va altresì trasmesso alla CSC in quanto domanda di revisione, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione della CSC del 2 giugno 2004. Giova infine rilevare che resta ovviamente riservata alla CSC la facoltà, ove adempiti i presupposti, per riesaminare la propria decisione giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA.

E. 9 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 10 Visto l'esito della causa, ma considerato pure che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al ricorso da lui inoltrato, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. 1.Il ricorso è inammissibile. 2.L'atto ricorsuale del 13 aprile 2012 è trasmesso all'autorità inferiore quale domanda di revisione, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione della CSC del 2 giugno 2004 ai sensi del considerando 8 del presente giudizio. 3.Non si prelevano spese processuali. 4.Non si attribuiscono spese ripetibili. 5.Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia della risposta al ricorso della CSC del 21 giugno 2012) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia del ricorso del 13 aprile 2012 per competenza ai sensi dei considerandi) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2468/2012 Sentenza del 27 luglio 2012 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, Oggetto Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 21 marzo 2012). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Con decisione del 2 giugno 2004 (doc. 8; v. anche doc. 5 e 6), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con due figlie (doc. 3 pag. 2, 22 e 24) - una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 519.-- al mese dal 1° luglio 2004. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 15 anni e 3 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 34'182.-- ed una scala delle rendite 15.

2. Nella decisione del 4 febbraio 2011, l'autorità inferiore, in seguito al compimento del 64° anno di età da parte della moglie, ha ricalcolato la rendita di vecchiaia dell'interessato ed ha deciso di erogare in favore di quest'ultimo - a decorrere dal 1° marzo 2011 in sostituzione della rendita corrisposta fino ad allora (quindi con effetto ex nunc e pro futuro) - una rendita di vecchiaia di fr. 529.-- al mese, in base ad una durata di contribuzione di 15 anni e 3 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 32'016.-- ed una scala delle rendite 15 (doc. 12; v. anche doc. 10 e 11). 3. 3.1 Con scritti del 13 giugno 2011 e dell'8 marzo 2012 (doc. 14 pag. 1 e 22 pag. 1), l'interessato ha contestato il periodo contributivo. In particolare, ha segnalato che, secondo la comunicazione del 19 febbraio 1998 dei periodi d'assicurazione svizzera, allegata in copia (e trasmessa dalla CSC all'INPS di B._______; doc. 22 pag. 6), ha lavorato in Svizzera nel 1972 per 12 mesi (e non per 6 mesi), nel 1973 per 12 mesi (e non per 8 mesi) e nel 1974 per 9 mesi, di modo che la durata di contribuzione è pari a 16 anni e 1 mese. Ha precisato di avere svolto un'attività lucrativa presso un'impresa di costruzioni nel 1972 e presso una cooperativa di macellai nel 1972, 1973 e 1974 e di essere stato in possesso di un permesso annuale dal 1971 al settembre del 1974. Ha altresì postulato il ricalcolo della rendita di vecchiaia a far tempo dal 2004. 3.2 Nell'ambito della procedura di opposizione, la CSC ha in particolare assunto agli atti l'estratto del conto individuale dell'interessato della Cassa di compensazione C._______. Dallo stesso risulta che sono stati versati contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia per 6 mesi nel 1972, per 12 mesi nel 1973 e per 9 mesi nel 1974 (doc. 17 pag. 5; v. anche doc. 16 e 17 pag. 2 a 4).

4. Nella decisione su opposizione del 21 marzo 2012 (doc. 26; v. anche doc. 25 e 27), l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione del 4 febbraio 2011 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia di fr. 542.-- al mese dal 1° marzo 2011 (è quindi stato ribatito l'effetto ex nunc e pro futuro della decisione emessa). Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 16 anni e 1 mese, un reddito medio annuo di fr. 29'232.-- ed una scala delle rendite 16.

5. Il 13 aprile 2012, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 21 marzo 2012 mediante il quale ha constatato "l'esattezza del provvedimento del 21/03/2012 (in sostituzione della decisione del 04/02/2011)" ed ha postulato il riconoscimento, a decorrere dal 1° luglio 2004, della "differenza della rendita non versata dalla Cassa" . In altri termini, ha fatto valere che "il conteggio delle rendite, secondo il nuovo calcolo non deve essere effettuato a partire dal 03/2011 bensì a far data dal 01/07/2004 periodo del compimento del 65° anno d'età" (doc. TAF 1).

6. Nella risposta al ricorso del 21 giugno 2012, l'autorità inferiore ha rilevato che "il ricorrente non contesta la decisione su opposizione del 21 marzo 2012 bensì la decisione ormai entrata in forza del 2 giugno 2004". Detta autorità ha altresì segnalato che qualora il ricorso del 13 aprile 2012 dovesse essere considerato quale domanda di riconsiderazione della decisione del 2 giugno 2004, detta procedura rileverebbe della facoltà discrezionale dell'assicuratore (è fatto riferimento alle sentenze del Tribunale federale 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 e 8C_609/2010 del 22 marzo 2011). Pertanto, l'autorità inferiore ha proposto di dichiarare il gravame siccome privo d'oggetto. 7. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 7.2 Secondo giurisprudenza, nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. In tale ambito, l'oggetto dell'impugnativa è rappresentato dalla decisione che può essere impugnata. Per conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_694/2009 del 31 dicembre 2010 consid. 3.1 e 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1 e relativi riferimenti; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-5090/2011 del 13 marzo 2012). 7.3 Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 4 febbraio 2011, l'autorità inferiore ha proceduto, in ragione del compimento del 64° anno di età da parte della moglie, al ricalcolo della rendita di vecchiaia dell'insorgente, con effetto appunto ex nunc e pro futuro a partire dal 1° marzo 2011 (v. la decisione del 4 febbraio 2011 in cui è segnalato all'assicurato che "in seguito al verificarsi dell'evento assicurato da parte del coniuge, la rendita corrispostale finora viene sostituita dalla presente prestazione"; doc. 12 pag. 2). Nella decisione del 21 marzo 2012, l'autorità inferiore, a seguito dell'opposizione inoltrata dall'assicurato, e acquisito agli atti l'estratto del conto individuale della Cassa di compensazione C._______ concernente i contributi versati per gli anni dal 1972 al 1974 (doc. 17 pag. 5), ha riconsiderato la propria decisione del 4 febbraio 2011 e ricalcolato dunque la rendita di vecchiaia del ricorrente con effetto al 1° marzo 2011 (quindi nuovamente ex nunc e pro futuro; v. la decisione su opposizione del 21 marzo 2012 in cui è precisato che detta decisione "sostituisce la decisione del 04.02.2011"; doc. 26 pag. 1). Nel gravame del 13 aprile 2012 (doc. TAF 1), l'insorgente postula il ricalcolo della rendita di vec-chiaia a decorrere dal 1° luglio 2004 (v. in particolare la decisione del 2 giugno 2004 mediante la quale è stata assegnata all'assicurato una rendita di vecchiaia dal 1° luglio 2004; doc. 8 pag. 2). Ora, l'erogazione di una rendita di vecchiaia per il periodo dal 1° luglio 2004 al 28 febbraio 2011 non costituisce l'oggetto della decisione su opposizione del 21 marzo 2012 (ma neppure di quella precedente del 4 febbraio 2011). L'autorità inferiore non essendosi (ancora) pronunciata sulla questione dell'(eventuale) ricalcolo della rendita di vecchiaia del ricorrente per detto periodo (dunque ex tunc), manca l'oggetto litigioso e pertanto un presupposto processuale per un esame di merito del ricorso dell'insorgente. Ne discende che il ricorso in esame - mediante il quale il ricorrente non contesta la correttezza della decisione su opposizione litigiosa per quanto attiene al calcolo della nuova rendita ex nunc e pro futuro, di fr. 542.-- a partire da marzo 2011 (calcolo dal quale non sussiste motivo di scostarsi d'ufficio; il ricorrente fa altresì riferimento all'ammontare di tale nuova rendita per calcolare quanto ancora dovuto dalla Cassa svizzera di compensazione da luglio 2004 a marzo 2011) - non può che essere considerato inammissibile, non essendo altresì date, per i motivi indicati di seguito, le condizioni per un'eventuale estensione dell'oggetto impugnato (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché DTF 125 V 413 consid. 2a). 8. 8.1 Occorre altresì rilevare che, per quanto emerge dagli atti di causa, il ricorrente non ha, a suo tempo, impugnato la decisione del 2 giugno 2004 (v. in particolare la presa di posizione della CSC del 21 giugno 2012 in cui è indicato che "la predetta decisione non è stata impugnata"; doc. TAF 3). Detta decisione è pertanto cresciuta in giudicato. Sia nella sua opposizione contro la decisione dell'autorità inferiore del 4 febbraio 2011 sia nel ricorso dinanzi a questo Tribunale contro la decisione su opposizione della CSC del 21 marzo 2012, l'interessato ha chiesto che gli sia concessa anche retroattivamente, ossia da luglio a marzo 2011, la differenza tra la rendita effettivamente percepita e quella dovuta. 8.2 Benché la CSC non abbia statuito ex tunc, ossia a partire da luglio 2004 (ma solo ex nunc e pro futuro, da marzo 2011), questo Tribunale rileva che giusta l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni o le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova decisivi che non potevano essere prodotti in precedenza. Secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può altresì tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Tale riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). 8.2.1 Nel caso concreto, l'autorità inferiore nemmeno ha abbordato la questione di una revisione conformemente all'art. 53 cpv. 1 LPGA né nella decisione su opposizione né nella sua risposta al ricorso. Manca quindi una condizione fondamentale per potere estendere l'oggetto impugnato, fermo restando che in virtù delle emergenze processuali al loro stato attuale la questione non è altresì suscettibile di essere immediatamente decisa, neppure per quanto attiene al rispetto del termine (90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione [termine relativo]; 10 anni dalla notificazione della decisione [termine assoluto]; art. 67 cpv. 1 e 2 PA in correlazione con l'art. 55 cpv. 1 LPGA; cfr. sentenza del Tribunale federale C_119/06 consid. 3.2) per l'inoltro di una siffatta domanda. 8.2.2 Quanto all'art. 53 cpv. 2 LPGA, per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore. L'amministrazione ha peraltro la facoltà, e non l'obbligo, di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro, né l'assicurato né il giudice possono obbligarla ad entrare nel merito di tale richiesta, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione (sentenze del Tribunale federale 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 6.1, 8C_609/2010 del 22 marzo 2011 consid. 2.1, 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 consid. 2.1 e 2.2, 8C_334/2008 del 26 novembre 2008 consid. 3.1 e H 233/06 del 17 gennaio 2008 consid. 5; DTF 119 V 475 consid. 1b.cc). Pertanto, non sono manifestamente adempiti i presupposti per estendere l'oggetto impugnato alla questione della riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA. 8.3 Il ricorso dell'insorgente del 13 aprile 2012, manifestamente inammissibile, può essere deciso in procedura a giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Detto ricorso va altresì trasmesso alla CSC in quanto domanda di revisione, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione della CSC del 2 giugno 2004. Giova infine rilevare che resta ovviamente riservata alla CSC la facoltà, ove adempiti i presupposti, per riesaminare la propria decisione giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA.

9. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

10. Visto l'esito della causa, ma considerato pure che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al ricorso da lui inoltrato, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.L'atto ricorsuale del 13 aprile 2012 è trasmesso all'autorità inferiore quale domanda di revisione, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione della CSC del 2 giugno 2004 ai sensi del considerando 8 del presente giudizio. 3.Non si prelevano spese processuali. 4.Non si attribuiscono spese ripetibili. 5.Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia della risposta al ricorso della CSC del 21 giugno 2012)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia del ricorso del 13 aprile 2012 per competenza ai sensi dei considerandi)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: