Assicurazione facoltativa
Sachverhalt
A. A._______, cittadino svizzero residente in Brasile, nato nel 1964, è affiliato dal 1994 all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per gli Svizzeri all'estero (doc. 1). B. Mediante decisione del 3 novembre 2010, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha fissato i contributi dovuti dal nominato per l'anno 2009 a 918.75 franchi corrispondenti a un importo di 892 franchi più le spese amministrative di 26.75 franchi (doc. 131). Questa decisione è cresciuta in giudicato. L'interessato non avendo pagato l'importo dovuto, la CSC gli ha inviato il 31 gennaio 2011 un sollecito per l'importo non pagato di 918.75 franchi con allegato un estratto conto dal quale traspariva che egli era debitore verso l'assicurazione di un importo di 925.86 franchi, corrispondente ai contributi 2009 più un saldo di 7.11 franchi per gli anni precedenti (doc. 132 e 133). Con diffida del 29 aprile 2011, la CSC ha concesso un termine ulteriore di 30 giorni per effettuare il pagamento dei contributi del 2009, scaduto infruttuoso lo stesso avrebbe proceduto all'esclusione dall'assicurazione facoltativa (doc. 136-137). L'estratto conto allegato indicava il saldo a favore della CSC di 925.86 franchi (doc. 135). Le disposizioni legali applicabili venivano inoltre allegate alla diffida in parola. Il nominato ha ricevuto tale diffida il 20 maggio 2011 e ha pagato il 18 luglio 2011 un importo di 859.18 franchi (doc. 141, 147). C. Nel frattempo, con decisione del 15 giugno 2011, la CSC ha fissato i contributi dovuti per il 2010, per un totale di 936.60 franchi corrispondenti a 892 franchi più 44.60 franchi per le spese amministrative (doc. 146). Questa decisione è cresciuta in giudicato. Con sollecito del 31 agosto 2011, la CSC ha chiamato A._______ a pagare entro 30 giorni i contributi 2010 pari a 936.60 franchi. La CSC ha allegato un estratto conto dove figurava un saldo debitore di 996.17 franchi, il quale teneva conto dei contributi dovuti per il 2010 e del pagamento del 18 luglio 2011 relativo ai contributi 2009 che erano stati saldati solo in parte (doc. 147-148). Con scritto del 15 settembre 2011 la CSC ha calcolato a 116.85 franchi gli interessi di mora per il pagamento tardivo dei contributi del 2008 e ha invitato il nominato a versare tale importo. La CSC ha allegato un nuovo estratto conto che evidenziava un saldo in suo favore di 1'113.02 franchi che comprendeva lo scoperto di 996.17 franchi più gli interessi di mora di 116.85 franchi (doc. 149-153). Con diffida del 31 ottobre 2011, la CSC ha concesso al medesimo un ultimo termine di 30 giorni per pagare i contributi 2010. Scaduto infruttuoso tale termine, la CSC avrebbe potuto escludere l'interessato dall'assicurazione facoltativa. L'estratto conto allegato indicava il saldo di 1'113.02 franchi in favore dell'assicurazione (doc. 157-159). Con sollecito del 30 novembre 2011, la CSC chiedeva a A._______ di versare gli interessi di mora del 2008 (116.85 franchi) e allegava di nuovo un estratto conto con un saldo debitore di 1'113.02 franchi (doc. 163-164). D. Con e-mail del 22 dicembre 2011 alla CSC, A._______ ha fatto presente che, per gravi ragioni economiche, sarebbe stato in grado di versare "la prestazione" solo in febbraio 2012 (doc. 165). Con immediata risposta elettronica del 22 dicembre 2011 (doc. 166), la CSC ha precisato all'interessato che se non avesse pagato i contributi per gli anni 2009 e 2010 entro il 31 dicembre 2011 egli avrebbe potuto essere escluso dall'assicurazione facoltativa. Veniva allegato in formato PDF un estratto conto non riprodotto ad atti. Con ulteriore telecopia del 22 dicembre 2011 A._______ ha fatto presente che i contributi del 2009 erano stati pagati e s'impegnava a versare quelli del 2010 entro febbraio 2012 (doc. 167). E. Mediante decisione del 19 gennaio 2012, la CSC ha escluso A._______ dall'assicurazione facoltativa per mancato pagamento dei contributi e degli interessi moratori (doc. 169). F. A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento l'8 febbraio 2012 (doc. 179). Ha fatto valere che in seguito alla risposta della CSC del 22 dicembre 2011 aveva deciso di procedere al pagamento degli arretrati ma un fatto gravissimo è avvenuto il 24 dicembre 2011 che gli ha impedito di farlo. Produce un attestato medico dal quale risulta il ricovero della moglie dal 24 dicembre 2011 al 20 gennaio 2012 a seguito di un'emorragia subaracnoide per rottura di aneurisma cerebrale. G. Mediante decisione su opposizione del 22 marzo 2012, la CSC ha respinto l'istanza e confermato la decisione di esclusione (doc. 183). Veniva indicato che l'assicurato era debitore del saldo dei contributi 2009 pari a 176.42 franchi (recte: 116.85 franchi per gli interessi di mora relativi al periodo 2008 e 59.60 franchi relativi al periodo 2009 per un totale di 176.42 franchi) e della totalità dei contributi 2010 pari a 936.60 franchi. H. Con il ricorso depositato il 20 aprile 2012, A._______ ribadisce di non avere potuto procedere al pagamento degli arretrati perché si trovava in una fase di urgenza (forza maggiore) data la gravità della malattia e le incombenze e le preoccupazioni del momento. Chiede si essere riammesso nell'assicurazione facoltativa. I. Nella sua risposta di causa del 6 giugno 2012, la CSC ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della propria decisione del 22 marzo 2012. L'autorità inferiore rileva che le circostanze addotte dalla parte ricorrente non rappresentano una causa di forza maggiore prevista dalla legge, ma un avvenimento personale pur indipendente dalla sua volontà. A._______, regolarmente rappresentato, ha replicato il 13 settembre 2012. La parte ricorrente sottolinea l'incongruenza dell'agire della CSC che, per i contributi 2010, ha applicato in modo rigoroso la legge, mentre in precedenza, quando importi arretrati erano già ampiamente scaduti, non ha proceduto ad alcuna minaccia di esclusione dall'assicurazione. Questo comportamento, che lasciava in sospeso ancora nel 2011 contributi del 2009, avrebbe tratto in inganno il ricorrente che, in buona fede, ha creduto che un lieve ritardo non avrebbe comportato una sanzione così grave. L'autorità avrebbe pertanto violato il principio della buona fede. Con la duplica dell'8 novembre 2012, la CSC precisa che i contributi del 2009 sono stati fissati il 3 novembre 2010 e quelli del 2010 il 15 giugno 2011. Secondo la Cassa, le intimazioni di pagamento dei contributi 2009, previste dall'art. 17 cpv. 2 OAF non potevano quindi essere inviate prima del gennaio 2011. Di conseguenza, l'esclusione per il mancato pagamento di detti contributi non poteva legalmente intervenire prima del gennaio 2012. La Cassa ripropone quindi la reiezione del ricorso. Con ordinanza del 14 novembre 2012, la duplica è stata inviata per conoscenza alla parte ricorrente.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
E. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto della assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
E. 2.2 Ai sensi dell'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
E. 2.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 LPGA), è pertanto necessario entrare nel merito.
E. 3.1 In virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a e lett. b LAVS, sono obbligatoriamente assicurate all'assicurazione svizzera le persone fisiche domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa. Per l'art. 2 cpv. 1 LAVS, nel testo in vigore dal 1° giugno 2002, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.
E. 3.2 Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto (art. 2 cpv. 3 LAVS). In base alla delega di cui al cpv. 6 dell'art. 2 LAVS, il Consiglio federale ha promulgato l'ordinanza del 26 maggio 1961 sull'assicurazione facoltativa (OAF, RS 831.111). Per l'art. 13 OAF, norma che tratta dell'esclusione dall'assicurazione facoltativa, gli assicurati che non versano interamente contributi annui entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo sono esclusi dall'assicurazione (cpv. 1, lett. a). Il cpv. 2 dell'art. 13 OAF stabilisce che prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione; tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo. L'esclusione dall'assicurazione non ha effetto, qualora l'assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile (cpv. 4). Per l'art. 17 cpv. 2 OAF l'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi e, all'uopo, gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine.
E. 3.3 L'art. 13 cpv. 3 OAF prevede che l'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell'anno per cui non sono stati interamente pagati i contributi o non sono stati forniti i documenti. Se gli interessi di mora non sono versati interamente, l'assicurato è escluso dall'assicurazione facoltativa con effetto retroattivo al primo giorno dell'anno in cui la decisione concernente tali interessi è passata in giudicato. La Cassa di compensazione restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso e pertanto deve restituire i contributi versati dopo che l'esclusione ha avuto effetto (art. 14b cpv. 4 OAF).
E. 3.4 L'esclusione dall'assicurazione facoltativa deve essere ordinata con una decisione formale. L'esclusione tocca infatti in modo particolarmente grave gli interessi dell'assicurato (DTF 117 V 103 consid. 2c). È indispensabile che l'assicurato abbia conoscenza degli importi che deve pagare e entro quale data al fine di evitare l'esclusione (sentenze del Tribunale federale H 227/04 del 20 gennaio 2006 consid. 3.2.2 e H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4).
E. 4.1 Nella fattispecie, l'assicurato non ha pagato la totalità dei contributi 2009 e nessun contributo per il 2010. I contributi relativi al 2009 sono stati fissati con decisione del 3 novembre 2010 e ammontano a 918.75 franchi. Hanno fatto l'oggetto di un primo sollecito il 31 gennaio 2011 - che menzionava l'importo dovuto - e della diffida prevista dall'art. 13 cpv. 2 OAF in data 29 aprile 2011. I contributi relativi al 2010 pari a 936.60 sono stati fissati con decisione del 15 giugno 2011 e hanno fatto l'oggetto di un sollecito il 31 agosto 2011 - che pure menzionava l'importo dovuto - e di una diffida il 31 ottobre 2010. Queste comunicazioni erano accompagnate da un estratto conto che indicava la situazione contabile dell'assicurato. Il 18 luglio 2011 l'interessato ha pagato un importo di 859.18 franchi che però non permetteva di saldare tutto l'importo dovuto per il 2009.
E. 4.2 In queste circostanze si deve ritenere che la procedura seguita dalla CSC è conforme agli art. 13 e 17 OAF. L'assicurato, facendo astrazione degli interessi moratori relativi al 2008, non ha rispettato i suoi obblighi perlomeno a partire dal periodo 2009. Fermo restando che l'assicurato non ha pagato alcun contributo per il 2010, lo scoperto del 2009, anche se esiguo, giustifica la sua esclusione. Infatti, il Tribunale federale ha già avuto occasione di confermare un'esclusione di un assicurato che non aveva pagato interamente i contributi annuali dovuti malgrado le conseguenze gravi per lui. In particolare, anche il mancato pagamento di un importo esiguo può giustificare l'esclusione dall'assicurazione facoltativa (sentenze del Tribunale federale H 413/01 dell'8 marzo 2002 e H 149/05 del 7 settembre 2006 consid. 3.3).
E. 5.1 L'insorgente non contesta di non avere pagato i contributi 2010 e crede, seppure a torto, di avere saldato tutti i contributi 2009. Egli fa valere di essersi dovuto occupare della grave ed improvvisa malattia di sua moglie. Questo fatto, suffragato da un referto medico, può essere ammesso. Tuttavia, il motivo invocato dall'interessato non rappresenta, di tutta evidenza, una causa di forza maggiore di cui al menzionato art. 13 cpv. 4 OAF. Queste ultime circostanze sono rappresentate, segnatamente, da guerre, catastrofi naturali, rivoluzioni, ecc. (cfr. Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, cifra 3031 e seg., segnatamente cifra 3032). La cifra 3034 delle direttive precisa che circostanze come la situazione personale dell'assicurato - malattia, impossibilità economica, ecc. - non possono essere comprese nelle cause di forza maggiore. Ora, è pacifico che attorno a Natale 2011 l'assicurato ha avuto a che fare con un evento improvviso e grave che ha colpito sua moglie, ma questa circostanza non è sufficiente per giustificare la sua inazione. Egli avrebbe potuto ad esempio affidare le incombenze amministrative ad una terza persona.
E. 5.2.1 In sede di replica il ricorrente fa valere una violazione del principio della buona fede. A suo parere, visto che ha sempre pagato regolarmente i contributi, egli avrebbe potuto aspettarsi una certa tolleranza da parte della CSC e non un'immediata decisione di esclusione. Oltretutto per i contributi 2009, da pagare entro il 31 dicembre 2010, l'autorità inferiore ha atteso a lungo prima di intervenire. Il ricorrente poteva quindi pensare che l'amministrazione avrebbe accettato anche un pagamento tardivo.
E. 5.2.2 In materia di diritto amministrativo il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101), tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Secondo la giurisprudenza di regola un'informazione è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento giuridico non sia mutato nel frattempo, fondandosi sull'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a).
E. 5.2.3 Nella fattispecie l'assicurato non si può avvalere di alcuna comunicazione da parte dell'autorità inferiore in suo favore. Il 22 dicembre 2011 l'interessato ha chiesto una proroga del termine per pagare che però è stata respinta dalla CSC con una comunicazione dello stesso giorno. L'assicurato ha preso atto di questa risposta e afferma che se non fosse intervenuta la malattia di sua moglie avrebbe pagato nei termini. Ora, è vero che ai sensi dell'art. 34b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempre che abbia fondate ragioni di ammettere che gli acconti successivi ed i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente. Questa possibilità vale anche per l'assicurazione facoltativa (cfr. Direttive cifre 4081 e seg.). Nella fattispecie, tuttavia, l'assicurato non ha effettuato alcun versamento per il 2010 e questo malgrado un sollecito e una diffida. Non può quindi avvalersi di questa norma. L'assicurato non può trarre nessun vantaggio neppure dal presunto ritardo riguardo alla riscossione dei contributi per il 2009. Questi contributi sono stati fissati il 3 novembre 2010, un primo sollecito è seguito il 31 gennaio 2011 e la diffida il 29 aprile 2011. La sua esclusione è stata pronunciata con decisione del 19 gennaio 2012. L'operato dell'autorità inferiore non era tale da potere fare credere all'assicurato che avrebbe accettato un pagamento tardivo o la sospensione della procedura d'esclusione.
E. 5.3 Le condizioni formali e materiali previste dall'art. 13 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAF sono dunque adempiute nella fattispecie. L'esclusione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2009 (cfr. consid. 3.3). I contributi versati dal ricorrente in data 18 luglio 2011 relativi al 2009 gli saranno rimborsati. Va precisato che l'assicurato non ha pagato gli interessi moratori relativi al periodo 2008 ciò che di regola dovrebbe giustificare una sua esclusione già dal 1° gennaio 2008 (art. 13 cpv. 3 OAF). Tuttavia nella fattispecie, gli interessi moratori sono stati decisi in data 15 settembre 2011 e hanno fatto l'oggetto di un sollecito il 30 novembre 2011 ma non di una diffida come previsto dall'art. 17 cpv. 2 OAF. L'esclusione prende quindi effetto solo dal 1° gennaio 2009. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata.
E. 6.1 Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.
E. 6.2 Non si prelevano spese di procedura (art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si assegnano indennità per le spese ripetibili (art. 7 al. 3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Il ricorrente è escluso dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità a partire dal 1° gennaio 2009.
- Non vengono prelevate spese processuali.
- Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2297/2012 Sentenza del 10 dicembre 2012 Composizione Giudice unico: Francesco Parrino; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, ricorrente, Contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, decisione su opposizione del 22 marzo 2012. Fatti: A. A._______, cittadino svizzero residente in Brasile, nato nel 1964, è affiliato dal 1994 all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per gli Svizzeri all'estero (doc. 1). B. Mediante decisione del 3 novembre 2010, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha fissato i contributi dovuti dal nominato per l'anno 2009 a 918.75 franchi corrispondenti a un importo di 892 franchi più le spese amministrative di 26.75 franchi (doc. 131). Questa decisione è cresciuta in giudicato. L'interessato non avendo pagato l'importo dovuto, la CSC gli ha inviato il 31 gennaio 2011 un sollecito per l'importo non pagato di 918.75 franchi con allegato un estratto conto dal quale traspariva che egli era debitore verso l'assicurazione di un importo di 925.86 franchi, corrispondente ai contributi 2009 più un saldo di 7.11 franchi per gli anni precedenti (doc. 132 e 133). Con diffida del 29 aprile 2011, la CSC ha concesso un termine ulteriore di 30 giorni per effettuare il pagamento dei contributi del 2009, scaduto infruttuoso lo stesso avrebbe proceduto all'esclusione dall'assicurazione facoltativa (doc. 136-137). L'estratto conto allegato indicava il saldo a favore della CSC di 925.86 franchi (doc. 135). Le disposizioni legali applicabili venivano inoltre allegate alla diffida in parola. Il nominato ha ricevuto tale diffida il 20 maggio 2011 e ha pagato il 18 luglio 2011 un importo di 859.18 franchi (doc. 141, 147). C. Nel frattempo, con decisione del 15 giugno 2011, la CSC ha fissato i contributi dovuti per il 2010, per un totale di 936.60 franchi corrispondenti a 892 franchi più 44.60 franchi per le spese amministrative (doc. 146). Questa decisione è cresciuta in giudicato. Con sollecito del 31 agosto 2011, la CSC ha chiamato A._______ a pagare entro 30 giorni i contributi 2010 pari a 936.60 franchi. La CSC ha allegato un estratto conto dove figurava un saldo debitore di 996.17 franchi, il quale teneva conto dei contributi dovuti per il 2010 e del pagamento del 18 luglio 2011 relativo ai contributi 2009 che erano stati saldati solo in parte (doc. 147-148). Con scritto del 15 settembre 2011 la CSC ha calcolato a 116.85 franchi gli interessi di mora per il pagamento tardivo dei contributi del 2008 e ha invitato il nominato a versare tale importo. La CSC ha allegato un nuovo estratto conto che evidenziava un saldo in suo favore di 1'113.02 franchi che comprendeva lo scoperto di 996.17 franchi più gli interessi di mora di 116.85 franchi (doc. 149-153). Con diffida del 31 ottobre 2011, la CSC ha concesso al medesimo un ultimo termine di 30 giorni per pagare i contributi 2010. Scaduto infruttuoso tale termine, la CSC avrebbe potuto escludere l'interessato dall'assicurazione facoltativa. L'estratto conto allegato indicava il saldo di 1'113.02 franchi in favore dell'assicurazione (doc. 157-159). Con sollecito del 30 novembre 2011, la CSC chiedeva a A._______ di versare gli interessi di mora del 2008 (116.85 franchi) e allegava di nuovo un estratto conto con un saldo debitore di 1'113.02 franchi (doc. 163-164). D. Con e-mail del 22 dicembre 2011 alla CSC, A._______ ha fatto presente che, per gravi ragioni economiche, sarebbe stato in grado di versare "la prestazione" solo in febbraio 2012 (doc. 165). Con immediata risposta elettronica del 22 dicembre 2011 (doc. 166), la CSC ha precisato all'interessato che se non avesse pagato i contributi per gli anni 2009 e 2010 entro il 31 dicembre 2011 egli avrebbe potuto essere escluso dall'assicurazione facoltativa. Veniva allegato in formato PDF un estratto conto non riprodotto ad atti. Con ulteriore telecopia del 22 dicembre 2011 A._______ ha fatto presente che i contributi del 2009 erano stati pagati e s'impegnava a versare quelli del 2010 entro febbraio 2012 (doc. 167). E. Mediante decisione del 19 gennaio 2012, la CSC ha escluso A._______ dall'assicurazione facoltativa per mancato pagamento dei contributi e degli interessi moratori (doc. 169). F. A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento l'8 febbraio 2012 (doc. 179). Ha fatto valere che in seguito alla risposta della CSC del 22 dicembre 2011 aveva deciso di procedere al pagamento degli arretrati ma un fatto gravissimo è avvenuto il 24 dicembre 2011 che gli ha impedito di farlo. Produce un attestato medico dal quale risulta il ricovero della moglie dal 24 dicembre 2011 al 20 gennaio 2012 a seguito di un'emorragia subaracnoide per rottura di aneurisma cerebrale. G. Mediante decisione su opposizione del 22 marzo 2012, la CSC ha respinto l'istanza e confermato la decisione di esclusione (doc. 183). Veniva indicato che l'assicurato era debitore del saldo dei contributi 2009 pari a 176.42 franchi (recte: 116.85 franchi per gli interessi di mora relativi al periodo 2008 e 59.60 franchi relativi al periodo 2009 per un totale di 176.42 franchi) e della totalità dei contributi 2010 pari a 936.60 franchi. H. Con il ricorso depositato il 20 aprile 2012, A._______ ribadisce di non avere potuto procedere al pagamento degli arretrati perché si trovava in una fase di urgenza (forza maggiore) data la gravità della malattia e le incombenze e le preoccupazioni del momento. Chiede si essere riammesso nell'assicurazione facoltativa. I. Nella sua risposta di causa del 6 giugno 2012, la CSC ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della propria decisione del 22 marzo 2012. L'autorità inferiore rileva che le circostanze addotte dalla parte ricorrente non rappresentano una causa di forza maggiore prevista dalla legge, ma un avvenimento personale pur indipendente dalla sua volontà. A._______, regolarmente rappresentato, ha replicato il 13 settembre 2012. La parte ricorrente sottolinea l'incongruenza dell'agire della CSC che, per i contributi 2010, ha applicato in modo rigoroso la legge, mentre in precedenza, quando importi arretrati erano già ampiamente scaduti, non ha proceduto ad alcuna minaccia di esclusione dall'assicurazione. Questo comportamento, che lasciava in sospeso ancora nel 2011 contributi del 2009, avrebbe tratto in inganno il ricorrente che, in buona fede, ha creduto che un lieve ritardo non avrebbe comportato una sanzione così grave. L'autorità avrebbe pertanto violato il principio della buona fede. Con la duplica dell'8 novembre 2012, la CSC precisa che i contributi del 2009 sono stati fissati il 3 novembre 2010 e quelli del 2010 il 15 giugno 2011. Secondo la Cassa, le intimazioni di pagamento dei contributi 2009, previste dall'art. 17 cpv. 2 OAF non potevano quindi essere inviate prima del gennaio 2011. Di conseguenza, l'esclusione per il mancato pagamento di detti contributi non poteva legalmente intervenire prima del gennaio 2012. La Cassa ripropone quindi la reiezione del ricorso. Con ordinanza del 14 novembre 2012, la duplica è stata inviata per conoscenza alla parte ricorrente. Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto della assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Ai sensi dell'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 LPGA), è pertanto necessario entrare nel merito. 3. 3.1 In virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a e lett. b LAVS, sono obbligatoriamente assicurate all'assicurazione svizzera le persone fisiche domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa. Per l'art. 2 cpv. 1 LAVS, nel testo in vigore dal 1° giugno 2002, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa. 3.2 Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto (art. 2 cpv. 3 LAVS). In base alla delega di cui al cpv. 6 dell'art. 2 LAVS, il Consiglio federale ha promulgato l'ordinanza del 26 maggio 1961 sull'assicurazione facoltativa (OAF, RS 831.111). Per l'art. 13 OAF, norma che tratta dell'esclusione dall'assicurazione facoltativa, gli assicurati che non versano interamente contributi annui entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo sono esclusi dall'assicurazione (cpv. 1, lett. a). Il cpv. 2 dell'art. 13 OAF stabilisce che prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione; tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo. L'esclusione dall'assicurazione non ha effetto, qualora l'assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile (cpv. 4). Per l'art. 17 cpv. 2 OAF l'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi e, all'uopo, gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine. 3.3 L'art. 13 cpv. 3 OAF prevede che l'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell'anno per cui non sono stati interamente pagati i contributi o non sono stati forniti i documenti. Se gli interessi di mora non sono versati interamente, l'assicurato è escluso dall'assicurazione facoltativa con effetto retroattivo al primo giorno dell'anno in cui la decisione concernente tali interessi è passata in giudicato. La Cassa di compensazione restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso e pertanto deve restituire i contributi versati dopo che l'esclusione ha avuto effetto (art. 14b cpv. 4 OAF). 3.4 L'esclusione dall'assicurazione facoltativa deve essere ordinata con una decisione formale. L'esclusione tocca infatti in modo particolarmente grave gli interessi dell'assicurato (DTF 117 V 103 consid. 2c). È indispensabile che l'assicurato abbia conoscenza degli importi che deve pagare e entro quale data al fine di evitare l'esclusione (sentenze del Tribunale federale H 227/04 del 20 gennaio 2006 consid. 3.2.2 e H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4). 4. 4.1 Nella fattispecie, l'assicurato non ha pagato la totalità dei contributi 2009 e nessun contributo per il 2010. I contributi relativi al 2009 sono stati fissati con decisione del 3 novembre 2010 e ammontano a 918.75 franchi. Hanno fatto l'oggetto di un primo sollecito il 31 gennaio 2011 - che menzionava l'importo dovuto - e della diffida prevista dall'art. 13 cpv. 2 OAF in data 29 aprile 2011. I contributi relativi al 2010 pari a 936.60 sono stati fissati con decisione del 15 giugno 2011 e hanno fatto l'oggetto di un sollecito il 31 agosto 2011 - che pure menzionava l'importo dovuto - e di una diffida il 31 ottobre 2010. Queste comunicazioni erano accompagnate da un estratto conto che indicava la situazione contabile dell'assicurato. Il 18 luglio 2011 l'interessato ha pagato un importo di 859.18 franchi che però non permetteva di saldare tutto l'importo dovuto per il 2009. 4.2 In queste circostanze si deve ritenere che la procedura seguita dalla CSC è conforme agli art. 13 e 17 OAF. L'assicurato, facendo astrazione degli interessi moratori relativi al 2008, non ha rispettato i suoi obblighi perlomeno a partire dal periodo 2009. Fermo restando che l'assicurato non ha pagato alcun contributo per il 2010, lo scoperto del 2009, anche se esiguo, giustifica la sua esclusione. Infatti, il Tribunale federale ha già avuto occasione di confermare un'esclusione di un assicurato che non aveva pagato interamente i contributi annuali dovuti malgrado le conseguenze gravi per lui. In particolare, anche il mancato pagamento di un importo esiguo può giustificare l'esclusione dall'assicurazione facoltativa (sentenze del Tribunale federale H 413/01 dell'8 marzo 2002 e H 149/05 del 7 settembre 2006 consid. 3.3). 5. 5.1 L'insorgente non contesta di non avere pagato i contributi 2010 e crede, seppure a torto, di avere saldato tutti i contributi 2009. Egli fa valere di essersi dovuto occupare della grave ed improvvisa malattia di sua moglie. Questo fatto, suffragato da un referto medico, può essere ammesso. Tuttavia, il motivo invocato dall'interessato non rappresenta, di tutta evidenza, una causa di forza maggiore di cui al menzionato art. 13 cpv. 4 OAF. Queste ultime circostanze sono rappresentate, segnatamente, da guerre, catastrofi naturali, rivoluzioni, ecc. (cfr. Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, cifra 3031 e seg., segnatamente cifra 3032). La cifra 3034 delle direttive precisa che circostanze come la situazione personale dell'assicurato - malattia, impossibilità economica, ecc. - non possono essere comprese nelle cause di forza maggiore. Ora, è pacifico che attorno a Natale 2011 l'assicurato ha avuto a che fare con un evento improvviso e grave che ha colpito sua moglie, ma questa circostanza non è sufficiente per giustificare la sua inazione. Egli avrebbe potuto ad esempio affidare le incombenze amministrative ad una terza persona. 5.2 5.2.1 In sede di replica il ricorrente fa valere una violazione del principio della buona fede. A suo parere, visto che ha sempre pagato regolarmente i contributi, egli avrebbe potuto aspettarsi una certa tolleranza da parte della CSC e non un'immediata decisione di esclusione. Oltretutto per i contributi 2009, da pagare entro il 31 dicembre 2010, l'autorità inferiore ha atteso a lungo prima di intervenire. Il ricorrente poteva quindi pensare che l'amministrazione avrebbe accettato anche un pagamento tardivo. 5.2.2 In materia di diritto amministrativo il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101), tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Secondo la giurisprudenza di regola un'informazione è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento giuridico non sia mutato nel frattempo, fondandosi sull'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a). 5.2.3 Nella fattispecie l'assicurato non si può avvalere di alcuna comunicazione da parte dell'autorità inferiore in suo favore. Il 22 dicembre 2011 l'interessato ha chiesto una proroga del termine per pagare che però è stata respinta dalla CSC con una comunicazione dello stesso giorno. L'assicurato ha preso atto di questa risposta e afferma che se non fosse intervenuta la malattia di sua moglie avrebbe pagato nei termini. Ora, è vero che ai sensi dell'art. 34b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempre che abbia fondate ragioni di ammettere che gli acconti successivi ed i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente. Questa possibilità vale anche per l'assicurazione facoltativa (cfr. Direttive cifre 4081 e seg.). Nella fattispecie, tuttavia, l'assicurato non ha effettuato alcun versamento per il 2010 e questo malgrado un sollecito e una diffida. Non può quindi avvalersi di questa norma. L'assicurato non può trarre nessun vantaggio neppure dal presunto ritardo riguardo alla riscossione dei contributi per il 2009. Questi contributi sono stati fissati il 3 novembre 2010, un primo sollecito è seguito il 31 gennaio 2011 e la diffida il 29 aprile 2011. La sua esclusione è stata pronunciata con decisione del 19 gennaio 2012. L'operato dell'autorità inferiore non era tale da potere fare credere all'assicurato che avrebbe accettato un pagamento tardivo o la sospensione della procedura d'esclusione. 5.3 Le condizioni formali e materiali previste dall'art. 13 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAF sono dunque adempiute nella fattispecie. L'esclusione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2009 (cfr. consid. 3.3). I contributi versati dal ricorrente in data 18 luglio 2011 relativi al 2009 gli saranno rimborsati. Va precisato che l'assicurato non ha pagato gli interessi moratori relativi al periodo 2008 ciò che di regola dovrebbe giustificare una sua esclusione già dal 1° gennaio 2008 (art. 13 cpv. 3 OAF). Tuttavia nella fattispecie, gli interessi moratori sono stati decisi in data 15 settembre 2011 e hanno fatto l'oggetto di un sollecito il 30 novembre 2011 ma non di una diffida come previsto dall'art. 17 cpv. 2 OAF. L'esclusione prende quindi effetto solo dal 1° gennaio 2009. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 6. 6.1 Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS. 6.2 Non si prelevano spese di procedura (art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si assegnano indennità per le spese ripetibili (art. 7 al. 3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Il ricorrente è escluso dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità a partire dal 1° gennaio 2009.
3. Non vengono prelevate spese processuali.
4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: