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C-2281/2011

C-2281/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-31 · Italiano CH

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)

Sachverhalt

A. A._______ e sua moglie B._______ (in seguito, gli interessati), cittadini olandesi nati il 25 aprile 1946, rispettivamente il 27 luglio 1947, titolari di un permesso di dimora B CE/AELS, con residenza a C._______ (TI) dal 1° settembre 2005, e al beneficio di una tassazione globale sul dispendio, determinato in Fr. 330'000.- annui, sono stati affiliati all'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità (AVS/AI), quali persone senza attività lucrativa, a decorrere dal 1° settembre 2005, dalla Cassa di compensazione AVS/AI del Cantone Ticino (CC-TI), mediante decisioni del 25 maggio 2010, in cui sono stati calcolati i contributi AVS/AI, sulla base di un reddito annuo totale di Fr. 6'600'000.- (330'000 x 20), per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2007, ossia Fr. 2'764.20 (dal 1° settembre al 31 dicembre 2005), 8'293.10 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006) e 8'293.10 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007). B. Con opposizione del 12 giugno 2010, gli interessati hanno chiesto l'esenzione dal pagamento dei detti contributi, facendo valere che "sino all'inizio del 2005 eravamo persone con attività lucrativa dipendente, domiciliate all'estero; in seguito abbiamo deciso per un pensionamento anticipato, con cessazione di ogni attività lucrativa, e ci siamo trasferiti in Svizzera, a C._______; a partire da aprile 2011, io A._______ percepirò una pensione olandese ed una belga, allo stesso modo, a partire da luglio 2011, mia moglie percepirà una pensione olandese; un'ulteriore liquidazione mi verrà versata, da aprile 2011, da parte della ditta D._______, secondo accordo notarile stipulato il 15 ottobre 1986", e che non necessitavano perciò di un'ulteriore pensione svizzera, alla quale avevano peraltro dichiarato espressamente di rinunciare. L'opposizione è stata cionondimeno respinta dalla CC-TI il 16 luglio 2010, la quale ha evidenziato il fatto che l'assoggettamento all'AVS/AI era stato deciso sulla base dei dati forniti dall'autorità fiscale, vincolanti per le casse di compensazione, e che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'assicurato non esercitante un'attività lucrativa deve innanzitutto difendere i suoi diritti, anche per quanto concerne i contributi alle assicurazioni sociali, nel procedimento fiscale. Contro questa decisione su opposizione, gli interessati hanno inoltrato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino (TCA), il quale lo ha accolto mediante sentenza del 29 settembre 2010 (cfr. incarto TCA), annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla CC-TI con l'istruzione di trasmetterli all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), autorità competente a pronunciarsi sulla domanda di esenzione dal pagamento dei contributi menzionati. La CC-TI ha trasmesso la domanda all'UFAS il 4 ottobre 2010. C. Con decisione del 22 marzo 2011 (incarto Tribunale amministrativo federale / TAF, doc. 1 e allegati), l'UFAS ha respinto la richiesta degli interessati relativa all'esenzione dal pagamento dei contributi in questione, affiliandoli obbligatoriamente all'AVS/AI a decorrere dal 1° settembre 2005, e ciò, in particolare, sulla base dell'assunto che essi non esercitavano più nessuna attività lucrativa in Svizzera o all'estero (cfr. incarto TCA, questionario per l'affiliazione delle persone senza attività lucrativa, lettera E, punto 1, del 7 maggio 2010). D. Contro questa decisione, rappresentati dal loro avvocato, gli interessati (in seguito, i ricorrenti) hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 18 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 1), chiedendo, previo annullamento della stessa, di essere esentati dal pagamento dei contributi AVS/AI. I ricorrenti hanno rimproverato all'UFAS di avere commesso un errore nell'accertamento delle circostanze di fatto, nella misura in cui l'autorità federale li ha considerati non più esercitare alcuna attività lucrativa in Svizzera o in Belgio. Il ricorrente ha precisato invece di lavorare, e ciò già da prima di stabilirsi in Svizzera, come direttore presso la ditta E._______ in Belgio, versando contributi obbligatori all'assicurazione vecchiaia belga, e di avere parallelamente lavorato con sua moglie in Olanda fino al 2008. A comprova di ciò, egli ha allegato un attestato della "Nationale Hulpkas voor de Soziale Verzekeringen der Zelfstandigen" (NH) del "Rijksinstitut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen" (RSVZ; in francese, "Caisse Nationale Auxiliaire" [CNA] dell'"Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants" [INASTI]), del 6 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 1, allegato 2), dal quale risulta che è stato affiliato alla detta cassa, come lavoratore indipendente, dal 12 giugno 1998 al 30 settembre 2004 (attività complementare) e dal 1° ottobre 2004 in poi (attività principale), essendo in regola con il pagamento dei contributi fino al 31 marzo 2011. Egli ha inoltre esibito un attestato del revisore della ditta F._______, del 7 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 1, allegato 1), in cui è affermato che ha assunto la funzione d'amministratore delegato della stessa nel 1998 e che il suo mandato è stato da ultimo rinnovato, per una durata di sei anni, dall'assemblea generale il 28 maggio 2010, che è affiliato alla "Caisse Nationale Auxiliaire" dell'INASTI e che ha versato, e continua a versare, contributi trimestrali alle assicurazioni sociali conformemente alla legislazione belga. L'UFAS ha risposto al ricorso il 2 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 7), proponendone il parziale accoglimento con l'esonero del ricorrente dall'assoggettamento obbligatorio in Svizzera, in virtù del suo assoggettamento obbligatorio in Belgio, e la conferma, per quanto concerne sua moglie, della decisione impugnata. A titolo abbondanziale, l'autorità federale ha osservato che, nel caso in cui la ricorrente beneficiasse comunque di una qualsivoglia pensione, il suo ricorso andrebbe respinto per gli stessi motivi esposti da questo Tribunale nelle sentenze del 13 maggio 2011, relative alle cause C-1326/2009 e C-1868/2009. E. I ricorrenti hanno replicato il 29 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 9), sottolineando che la ricorrente ha svolto, già da prima del 2004, un'attività indipendente (in olandese, "Bestuurder") presso la ditta E._______, ed hanno quindi chiesto anche il suo esonero dal pagamento dei contributi AVS/AI. A comprova del loro dire, i ricorrenti hanno allegato, tra gli altri, uno scritto di un manager della ditta olandese D._______, del 20 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 9, allegato 12), in olandese, in cui è attestato che la ricorrente è stata impiegata in seno alla stessa dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2006, versando i relativi contributi alle assicurazioni sociali di quel paese ("In deze periode zijn er loonbelasting en premies volksverzekering ingehouden op de loonbetalingen, onder sofinummer 39255244"). Essi hanno inoltre esibito dei documenti fiscali belgi, in olandese, relativi alla tassazione del reddito ("inkomstenbelasting") realizzato dalla ricorrente dal 2005 al 2009, nonché uno scritto della ditta F._______, del 12 agosto 2011, in olandese, in cui è certificato che la ricorrente è attiva presso la stessa in qualità di "Bestuurder" dal 12 giugno 1998 (incarto TAF, doc. 9, allegati 13 a 20). L'UFAS ha duplicato il 24 ottobre 2011 (incarto TAF, doc. 13), rilevando di avere chiesto informazioni agli organismi di collegamento belgi competenti in materia d'assoggettamento, ossia l'"Office National de Sécurité Sociale" (ONSS, per i lavoratori salariati) e l'INASTI (per i lavoratori indipendenti), e di avere appreso che la ricorrente non figura nei loro registri, dimodoché ha ribadito le conclusioni formulate nella risposta del 2 agosto 2011. F. I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni alla duplica il 12 dicembre 2011, completate il 15 febbraio 2012 (incarto TAF, doc. 18 e 22), esibendo un attestato del RSVZ, relativo ad una dichiarazione d'affiliazione della ricorrente, del 28 novembre 2011, con effetto dal 1° gennaio 2006, nonché un'attestazione dello stesso istituto relativa al pagamento di contributi pari ad EUR 22'217.06, come indipendente, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2012, ed hanno concluso all'esonero della ricorrente dal pagamento dei contributi AVS/AI. G. L'UFAS ha inoltrato le proprie determinazioni sulle osservazioni dei ricorrenti alla duplica il 2 marzo 2012 (incarto TAF, doc. 23), manifestando innanzitutto il proprio stupore riguardo all'assoggettamento retroattivo della ricorrente in Belgio. L'autorità federale ha in seguito affermato che, facendo astrazione da questo modo di procedere, della cui validità essa dubita, l'esercizio effettivo da parte della ricorrente di un'attività lucrativa in quanto amministratrice di una società belga non emerge da alcun documento all'incarto, ed ha perciò ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni contenute nella decisione impugnata, nella risposta del 2 agosto e nella duplica del 24 ottobre 2011. L'UFAS ha aggiunto che, nel quadro delle disposizioni di coordinamento in materia di sicurezza sociale applicabili nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea (UE) e tra quest'ultimi e la Svizzera, il problema della presente vertenza riguarda le condizioni d'assoggettamento di una cittadina dell'UE, amministratrice indipendente, con residenza in Svizzera, dove non svolge alcuna attività lucrativa, di una società belga. In breve, l'autorità federale si riferisce alla causa pregiudiziale C-137/11, allora pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), e concernente l'assimilazione, operata dall'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale belga del 27 luglio 1967 (in seguito, Decreto reale), della gestione dall'estero di una società tassata in Belgio all'esercizio di un'attività sul territorio belga ("[...] les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant"), per concludere, sulla base delle relative osservazioni scritte della Commissione europea, del 21 giugno 2011, che ciò non è compatibile con il diritto europeo, nella misura in cui una tale presunzione incontrovertibile ostacola la libera circolazione delle persone e che il luogo d'esercizio di un'attività professionale, la cui determinazione è una questione di fatto, corrisponde al luogo in cui l'attività è effettivamente svolta. L'UFAS ha quindi concluso che, ammesso che dimostri di esercitare effettivamente l'attività di amministratrice di una società belga, la ricorrente dovrà inoltre provare di essersi recata e di recarsi fisicamente, in modo regolare, in Belgio per espletare il suo mandato, sennò bisognerà presumere che questo mandato è stato esercitato, e continua ad esserlo, dalla Svizzera, luogo di residenza della ricorrente, con il conseguente obbligo di essere assoggettata in quest'ultimo paese, conformemente agli art. 13 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2008 4219) e 1a della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). L'UFAS ha peraltro preso le stesse conclusioni, contrariamente a quanto aveva esposto nella sua risposta al ricorso il 2 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 7), anche nei riguardi del ricorrente, chiedendo che sia delucidata la questione del luogo effettivo d'esercizio della sua attività lucrativa. H. I ricorrenti hanno esposto le loro osservazioni, in merito alle ultime determinazioni dell'UFAS, l'11 aprile 2012 (incarto TAF, doc. 25), ribadendo la loro richiesta di essere esonerati dal pagamento dei contributi AVS/AI. Essi hanno prodotto diversi estratti bancari relativi a prelevamenti in diversi bancomat, che qualificano come attestanti il fatto che essi "hanno collaborato in Belgio ed Olanda con ditte nelle quali avevano mansioni dirigenziali, continuando ad espletare sino ad oggi l'identica mansione ininterrottamente in Belgio, per la società F._______ di Maaseik, della quale sono amministratori e [il ricorrente] pure amministratore delegato", che "il plico di ricevute accompagnate dai relativi riassunti sulle trasferte in Belgio provano che si recano regolarmente in Olanda per espletare i propri doveri di amministratori della ditta la cui sede è a Maaseik", che "i dati ricostruiti e documentati dal 2008 (quelli antecedenti sono stati a suo tempo distrutti) dimostrano che nella città di Maaseik (Belgio), essi si sono recati almeno otto volte nel 2008, dieci volte nel 2009, sette volte nel 2010, dieci volte nel 2011 e già quattro volte nel 2012", e che "si può oggettivamente ritenere che anche negli anni 2006 e 2007 si sono recati regolarmente in Belgio una decina di volte, essendo la loro presenza in Belgio indispensabile per l'amministrazione della società, non da ultimo per il fatto che il [ricorrente] aveva fondato la banca D._______ con sedi in Olanda e Belgio". I ricorrenti hanno inoltre esibito il documento "Verrichtingen zoeken - resultaat", dal quale risulta che la ricorrente ha effettuato diversi pagamenti, nel febbraio 2012, a favore della CNA dell'INASTI. I. L'UFAS ha esposto le proprie considerazioni, a proposito dell'ultima presa di posizione dei ricorrenti, il 14 maggio 2012 (incarto TAF, doc. 27), rilevando che essi "hanno fornito diverse versioni contraddittorie dei fatti e prodotto vari documenti, invocando elementi di cui l'autorità inferiore non era a conoscenza al momento in cui ha pronunciato la sua decisione", e che "la concatenazione degli eventi, sempre prodottisi in reazione agli sviluppi della presente procedura, fa fortemente dubitare della [loro] buona fede [...] nessuno dei documenti prodotti [facendo] presupporre l'esercizio effettivo ed esclusivo di un'attività lucrativa sul territorio belga da parte dei medesimi", ed ha quindi concluso al rigetto del ricorso e alla conferma della decisione avversata. J. Mediante ordinanza del 22 maggio 2012 (incarto TAF, doc. 28), questo Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti una copia delle ultime considerazioni dell'UFAS, invitandoli nel contempo a prendere conoscenza della sentenza del Tribunale federale, del 15 marzo 2012, nella causa 9C_533/2011. I ricorrenti si sono manifestati il 5 giugno 2012 (incarto TAF, doc. 29), osservando in particolare che le considerazioni e conclusioni della sentenza del Tribunale federale in questione non sono applicabili al loro caso, visto che essi hanno esercitato, ed esercitano tuttora, un'attività indipendente in Belgio ed in Olanda, per cui hanno riaffermato che il loro ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con il conseguente esonero dal pagamento dei contributi AVS/AI. K. La procedura di pronuncia pregiudiziale davanti alla CGUE (C-137/11) si è conclusa con una sentenza del 27 settembre 2012 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:366:0011:0012:IT:PDF), il cui dispositivo constata che "il diritto dell'Unione [...] osta a una normativa nazionale [...] nei limiti in cui essa consente a uno Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l'attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato".

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, l'UFAS, autorità competente sulla base dell'art. 1 cifra l del Regolamento 1408/71 in relazione con l'Allegato 1 del Regolamento n. 574/72, è un'autorità secondo l'art. 33 lett. d LTAF e le sue decisioni possono quindi essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.

E. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

E. 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).

E. 2.1 Le persone fisiche domiciliate in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS) e tenute al pagamento dei contributi fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, ossia sino alla fine del mese in cui le donne compiono sessantaquattro e gli uomini sessantacinque anni (art. 3 cpv. 1 LAVS).

E. 2.2 Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera pagano i contributi sul reddito della stessa, chiamato salario determinante, il quale comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato, comprese le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi e altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. b, 5 cpv. 1 e 2 LAVS).

E. 2.3 Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, variante da un minimo ad un massimo pari a cinquanta volte il valore minimo, secondo le loro condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS). Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [OAVS, RS 831.101). Secondo la giurisprudenza (DTF 120 V 163 consid. 4a), la nozione di rendita deve essere intesa in senso molto ampio per evitare che prestazioni importanti, non rientranti nelle categorie di rendita propriamente detta o di salario determinante, siano sottratte all'obbligo contributivo. Il criterio decisivo non è tanto se le prestazioni percepite presentino o meno le caratteristiche di una rendita, quanto se contribuiscano al sostentamento dell'assicurato, cioè se si tratta di elementi del reddito che influiscono sulle relazioni sociali di una persona senza attività lucrativa. In caso affermativo, queste entrate devono essere prese in considerazione per il calcolo dei contributi, e ciò conformemente all'art. 10 LAVS.

E. 2.4 Non sono invece assicurate le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggettamento giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre (art. 1a cpv. 2 LAVS). Queste persone devono essere esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente (art. 3 cpv. 1 OAVS).

E. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il correlato Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente, in sostituzione delle Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del Regolamento), e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento n. 1408/71). L'Allegato II è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato dalla versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), secondo cui le parti contraenti applicano tra di loro i Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845).

E. 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento n. 1408/71).

E. 4 Per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove, il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).

E. 5 In concreto è pacifico che i ricorrenti sono domiciliati in Svizzera dal 1° settembre 2005, come pure che il ricorrente ha raggiunto l'età di pensionamento in Svizzera il 25 aprile e la ricorrente il 27 luglio 2011. In virtù del loro domicilio in Svizzera, essi dovrebbero di principio essere assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI per il periodo dal 1° settembre al 25 aprile 2005, rispettivamente al 27 luglio 2011 (in seguito, periodo determinante; art. 1a cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 1 LAVS). I ricorrenti fanno tuttavia valere di avere esercitato, durante questo lasso di tempo, un'attività lucrativa in Belgio e in Olanda, sottostando agli obblighi contributivi per l'assicurazione vecchiaia di questi due paesi, e concludono quindi al loro diritto di essere "esentati" dall'obbligo contributivo in Svizzera. Per determinare se tale è il caso, bisogna riferirsi alle norme europee di coordinazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, in particolare al Regolamento n. 1408/71.

E. 6.1 Il Regolamento n. 1408/71 si applica, tra gli altri, ai lavoratori subordinati o autonomi (art. 1 lett. a) che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Sato membro (art. 2 par. 1).

E. 6.2 I lavoratori che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed ai quali sono applicabili le disposizioni del Regolamento, sono soggetti agli obblighi e sono ammessi al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del Regolamento (art. 3 par. 1, parità di trattamento).

E. 6.3 Il Regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale, in particolare alle prestazioni di vecchiaia (art. 4 par. 1 lett. c).

E. 6.4 Il lavoratore cui è applicabile il Regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, determinata conformemente alle disposizioni del Titolo II del Regolamento (art. 13 par. 1). Con riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17 del Titolo II, il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (art. 13 par. 2 lett. a, principio della lex loci laboris); b) il lavoratore che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro (art. 13 par. 2 lett. b); [c) d) e)]; il lavoratore cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che gli divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione (art. 13 par. 2 lett. f).

E. 6.5 Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale (art. 17bis).

E. 7.1 In concreto, nella decisione impugnata del 22 marzo 2011 (incarto TAF, doc. 1 e allegati), l'UFAS ha innanzitutto rilevato, a giusto titolo, che i ricorrenti non erano legittimati a depositare una richiesta di esonero dall'applicazione della legislazione di sicurezza sociale svizzera in virtù dell'art. 17bis del Regolamento n. 1408/71, visto che non avevano beneficiato, durante il periodo determinante (1° settembre 2005 - 25 aprile / 27 luglio 2011), di alcuna rendita o pensione conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Ciò precisato, partendo dal presupposto che i ricorrenti non avevano più lavorato durante il periodo determinante, l'UFAS li ha assoggettati obbligatoriamente all'AVS/AI in conformità con gli art. 1a cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 1 LAVS, per il tramite dell'art. 13 par. 1 del Regolamento n. 1408/71, specificando che "dato che l'unica legislazione di sicurezza sociale applicabile è quella svizzera, i contributi versati alle istituzioni belghe e olandesi non sono dovuti obbligatoriamente, bensì versati nell'ambito di assicurazioni volontarie, facoltative o private. Non vi è dunque ragione di accordare l'esonero dall'assoggettamento all'AVS/AI obbligatoria a causa del doppio onere ai sensi dell'art. 3 OAVS".

E. 7.2 In seguito, nel quadro della presente procedura, l'UFAS ha in un primo tempo constatato, nella sua risposta al ricorso presentata il 2 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 7), che A._______ (il ricorrente), durante il periodo determinante, aveva versato contributi obbligatori alle assicurazioni sociali del Belgio, concludendo che non doveva quindi versare contributi all'AVS/AI. In un secondo tempo, il 2 marzo 2012 (incarto TAF, doc. 23), l'UFAS ha però rivisto questa valutazione, sottolineando che il ricorrente "dovrebbe provare che si reca regolarmente e fisicamente in Belgio per esercitare un'attività indipendente in qualità di direttore di una società belga", ed ha concluso le proprie osservazioni chiedendo a questo Tribunale di "esaminare il luogo effettivo di esercizio dell'attività lucrativa [del ricorrente] e, eventualmente, assoggettarlo alla legislazione svizzera di sicurezza sociale conformemente all'art. 13 del Regolamento n. 1408/71 e all'art. 1a LAVS". Ora, il pagamento dei contributi belgi è provato dall'attestato del RSVZ, del 6 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 1, allegato 2), dal quale risulta senza equivoci che il ricorrente li ha versati fino al 31 marzo 2011 ("L'affilié est en règle de cotisations jusqu'au 31.03.2011"), come pure dall'attestato del revisore della ditta F._______, del 7 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 1, allegato 1), che afferma che egli continuerà a versarli, come amministratore delegato della stessa, verosimilmente fino al 2016. Non si è quindi in presenza di un'affiliazione retroattiva, come quella operata a favore della ricorrente (cfr. consid. 7.3). Ciò detto, l'affiliazione del ricorrente è avvenuta in virtù dell'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale. Sulla base di questa disposizione non è possibile sapere se il ricorrente, a partire dal 1° settembre 2005, data che segna l'inizio della sua residenza in Svizzera, abbia esercitato la sua attività in Belgio o dalla Svizzera, visto che la stessa norma pone la presunzione legale irrefutabile che l'esercizio di una tale attività è considerato essere espletato in Belgio, indipendentemente dallo stato di fatto reale. In concreto, ciò significa che l'autorità belga competente, applicando l'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale, non ha dovuto verificare se il ricorrente esercitasse la sua attività effettivamente dal Belgio o dalla Svizzera. Viste le diverse prese di posizione dell'UFAS riguardo all'indeterminatezza del luogo effettivo d'esercizio dell'attività lucrativa del ricorrente, quest'ultimo ha tentato di dimostrare che si sarebbe recato regolarmente in Belgio per svolgere la sua attività, e ciò allegando una serie di estratti bancari (incarto TAF, doc. 24 e 25), dai quali non si può però ricavare nulla di decisivo rispetto all'esercizio della detta attività, senza sottacere il fatto che essi riguardano unicamente gli anni 2008 e 2009, mentre il periodo determinante per il pagamento dei contributi obbligatori all'AVS/AI ha avuto inizio il 1° settembre 2005. Il ricorrente non ha così saputo produrre documenti probanti relativi all'esercizio concreto dell'attività in questione, come per esempio eventuali verbali delle sedute dei consigli d'amministrazione ai quali egli avrebbe preso parte od altre pezze giustificative pertinenti. Di conseguenza, questo Tribunale non può che rilevare che è assodato che il ricorrente ha pagato regolarmente contributi obbligatori alle assicurazioni sociali in Belgio durante tutto il periodo determinante, compreso quindi il mese d'aprile 2011, e ciò in conformità con l'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale, disposizione che nel frattempo è stata dichiarata dalla CGUE, il 27 settembre 2012, essere contraria al diritto europeo, ma che non è possibile stabilire se egli abbia svolto concretamente la sua attività in Svizzera o in Belgio, motivo per cui l'UFAS dovrà completare l'istruzione su questo punto, tenendo conto in particolare della giurisprudenza più recente del Tribunale federale (DTF 139 V 216).

E. 7.3 Per quanto concerne B._______ (la ricorrente), D._______ ha attestato, il 20 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 9, allegato 12), che la stessa ha funto da sua amministratrice dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2006, versando durante questo periodo contributi obbligatori alle assicurazioni sociali olandesi ("In deze periode zijn er loonbelasting en premies volksverzekering ingehouden op de loonbetalingen, onder sofinummer 39255244"). Dall'incarto si evince che la ricorrente si è affiliata retroattivamente alla CNA dell'INASTI, il 28 novembre 2011, pagando alle assicurazioni sociali belghe contributi pari ad EUR 22'217.06 nel lasso di tempo dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2012 (incarto TAF, doc. 18 e 22). In questo modo si palesa agli atti che la ricorrente ha versato contributi obbligatori alle assicurazioni sociali dell'Olanda e del Belgio, conformemente all'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale. Ciò detto, gli argomenti sviluppati al consid. 7.2, riguardo al luogo d'esercizio effettivo da parte del ricorrente della sua attività, valgono, mutatis mutandis, anche per la ricorrente, dimodoché l'UFAS dovrà accertare se quest'ultima ha svolto concretamente la sua attività in Belgio oppure dalla Svizzera.

E. 8 Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata all'UFAS in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA.

E. 9 Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata nel caso in esame, se si considera che è necessario delucidare dei fatti essenziali, rimasti fin qui inesplicati, per l'evasione del presente ricorso. In concreto, l'UFAS dovrà innanzitutto accertare se il dispositivo della sentenza della CGUE, del 27 settembre 2012, è suscettibile di applicarsi retroattivamente alle decisioni d'assoggettamento dei ricorrenti prese dalle autorità belghe, e, nell'affermativa, procedere ad un complemento istruttorio finalizzato a stabilire, almeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 4), se i ricorrenti hanno svolto la loro attività di amministratori della società F._______ in Belgio oppure in Svizzera. Una volta accertata questa circostanza e preso atto delle relative osservazioni dei ricorrenti, l'UFAS emanerà una nuova decisione impugnabile.

E. 10 Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto, tenuto conto dell'ammissione parziale del ricorso e considerato che i ricorrente hanno agito per il tramite di un rappresentante professionale, per cui hanno dovuto sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnare loro un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.- (sborsi e IVA compresi), a carico dell'UFAS (art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 22 marzo 2011, l'incarto è rinviato all'UFAS affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
  2. Ai ricorrenti è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.- (sborsi e IVA compresi), a carico dell'UFAS.
  3. Comunicazione: - al rappresentante dei ricorrenti (Atto giudiziario); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2281/2011 Sentenza del 31 ottobre 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Francesco Parrino, cancelliere Dario Quirici. Parti

1. A._______,

2. B._______, entrambi patrocinati dall'avv. Salvatore Pinoja, via Mezzana 31A, casella postale 761, 6616 Losone, ricorrenti, contro Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del 22 marzo 2011. Fatti: A. A._______ e sua moglie B._______ (in seguito, gli interessati), cittadini olandesi nati il 25 aprile 1946, rispettivamente il 27 luglio 1947, titolari di un permesso di dimora B CE/AELS, con residenza a C._______ (TI) dal 1° settembre 2005, e al beneficio di una tassazione globale sul dispendio, determinato in Fr. 330'000.- annui, sono stati affiliati all'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità (AVS/AI), quali persone senza attività lucrativa, a decorrere dal 1° settembre 2005, dalla Cassa di compensazione AVS/AI del Cantone Ticino (CC-TI), mediante decisioni del 25 maggio 2010, in cui sono stati calcolati i contributi AVS/AI, sulla base di un reddito annuo totale di Fr. 6'600'000.- (330'000 x 20), per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2007, ossia Fr. 2'764.20 (dal 1° settembre al 31 dicembre 2005), 8'293.10 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006) e 8'293.10 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007). B. Con opposizione del 12 giugno 2010, gli interessati hanno chiesto l'esenzione dal pagamento dei detti contributi, facendo valere che "sino all'inizio del 2005 eravamo persone con attività lucrativa dipendente, domiciliate all'estero; in seguito abbiamo deciso per un pensionamento anticipato, con cessazione di ogni attività lucrativa, e ci siamo trasferiti in Svizzera, a C._______; a partire da aprile 2011, io A._______ percepirò una pensione olandese ed una belga, allo stesso modo, a partire da luglio 2011, mia moglie percepirà una pensione olandese; un'ulteriore liquidazione mi verrà versata, da aprile 2011, da parte della ditta D._______, secondo accordo notarile stipulato il 15 ottobre 1986", e che non necessitavano perciò di un'ulteriore pensione svizzera, alla quale avevano peraltro dichiarato espressamente di rinunciare. L'opposizione è stata cionondimeno respinta dalla CC-TI il 16 luglio 2010, la quale ha evidenziato il fatto che l'assoggettamento all'AVS/AI era stato deciso sulla base dei dati forniti dall'autorità fiscale, vincolanti per le casse di compensazione, e che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'assicurato non esercitante un'attività lucrativa deve innanzitutto difendere i suoi diritti, anche per quanto concerne i contributi alle assicurazioni sociali, nel procedimento fiscale. Contro questa decisione su opposizione, gli interessati hanno inoltrato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino (TCA), il quale lo ha accolto mediante sentenza del 29 settembre 2010 (cfr. incarto TCA), annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla CC-TI con l'istruzione di trasmetterli all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), autorità competente a pronunciarsi sulla domanda di esenzione dal pagamento dei contributi menzionati. La CC-TI ha trasmesso la domanda all'UFAS il 4 ottobre 2010. C. Con decisione del 22 marzo 2011 (incarto Tribunale amministrativo federale / TAF, doc. 1 e allegati), l'UFAS ha respinto la richiesta degli interessati relativa all'esenzione dal pagamento dei contributi in questione, affiliandoli obbligatoriamente all'AVS/AI a decorrere dal 1° settembre 2005, e ciò, in particolare, sulla base dell'assunto che essi non esercitavano più nessuna attività lucrativa in Svizzera o all'estero (cfr. incarto TCA, questionario per l'affiliazione delle persone senza attività lucrativa, lettera E, punto 1, del 7 maggio 2010). D. Contro questa decisione, rappresentati dal loro avvocato, gli interessati (in seguito, i ricorrenti) hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 18 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 1), chiedendo, previo annullamento della stessa, di essere esentati dal pagamento dei contributi AVS/AI. I ricorrenti hanno rimproverato all'UFAS di avere commesso un errore nell'accertamento delle circostanze di fatto, nella misura in cui l'autorità federale li ha considerati non più esercitare alcuna attività lucrativa in Svizzera o in Belgio. Il ricorrente ha precisato invece di lavorare, e ciò già da prima di stabilirsi in Svizzera, come direttore presso la ditta E._______ in Belgio, versando contributi obbligatori all'assicurazione vecchiaia belga, e di avere parallelamente lavorato con sua moglie in Olanda fino al 2008. A comprova di ciò, egli ha allegato un attestato della "Nationale Hulpkas voor de Soziale Verzekeringen der Zelfstandigen" (NH) del "Rijksinstitut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen" (RSVZ; in francese, "Caisse Nationale Auxiliaire" [CNA] dell'"Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants" [INASTI]), del 6 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 1, allegato 2), dal quale risulta che è stato affiliato alla detta cassa, come lavoratore indipendente, dal 12 giugno 1998 al 30 settembre 2004 (attività complementare) e dal 1° ottobre 2004 in poi (attività principale), essendo in regola con il pagamento dei contributi fino al 31 marzo 2011. Egli ha inoltre esibito un attestato del revisore della ditta F._______, del 7 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 1, allegato 1), in cui è affermato che ha assunto la funzione d'amministratore delegato della stessa nel 1998 e che il suo mandato è stato da ultimo rinnovato, per una durata di sei anni, dall'assemblea generale il 28 maggio 2010, che è affiliato alla "Caisse Nationale Auxiliaire" dell'INASTI e che ha versato, e continua a versare, contributi trimestrali alle assicurazioni sociali conformemente alla legislazione belga. L'UFAS ha risposto al ricorso il 2 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 7), proponendone il parziale accoglimento con l'esonero del ricorrente dall'assoggettamento obbligatorio in Svizzera, in virtù del suo assoggettamento obbligatorio in Belgio, e la conferma, per quanto concerne sua moglie, della decisione impugnata. A titolo abbondanziale, l'autorità federale ha osservato che, nel caso in cui la ricorrente beneficiasse comunque di una qualsivoglia pensione, il suo ricorso andrebbe respinto per gli stessi motivi esposti da questo Tribunale nelle sentenze del 13 maggio 2011, relative alle cause C-1326/2009 e C-1868/2009. E. I ricorrenti hanno replicato il 29 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 9), sottolineando che la ricorrente ha svolto, già da prima del 2004, un'attività indipendente (in olandese, "Bestuurder") presso la ditta E._______, ed hanno quindi chiesto anche il suo esonero dal pagamento dei contributi AVS/AI. A comprova del loro dire, i ricorrenti hanno allegato, tra gli altri, uno scritto di un manager della ditta olandese D._______, del 20 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 9, allegato 12), in olandese, in cui è attestato che la ricorrente è stata impiegata in seno alla stessa dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2006, versando i relativi contributi alle assicurazioni sociali di quel paese ("In deze periode zijn er loonbelasting en premies volksverzekering ingehouden op de loonbetalingen, onder sofinummer 39255244"). Essi hanno inoltre esibito dei documenti fiscali belgi, in olandese, relativi alla tassazione del reddito ("inkomstenbelasting") realizzato dalla ricorrente dal 2005 al 2009, nonché uno scritto della ditta F._______, del 12 agosto 2011, in olandese, in cui è certificato che la ricorrente è attiva presso la stessa in qualità di "Bestuurder" dal 12 giugno 1998 (incarto TAF, doc. 9, allegati 13 a 20). L'UFAS ha duplicato il 24 ottobre 2011 (incarto TAF, doc. 13), rilevando di avere chiesto informazioni agli organismi di collegamento belgi competenti in materia d'assoggettamento, ossia l'"Office National de Sécurité Sociale" (ONSS, per i lavoratori salariati) e l'INASTI (per i lavoratori indipendenti), e di avere appreso che la ricorrente non figura nei loro registri, dimodoché ha ribadito le conclusioni formulate nella risposta del 2 agosto 2011. F. I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni alla duplica il 12 dicembre 2011, completate il 15 febbraio 2012 (incarto TAF, doc. 18 e 22), esibendo un attestato del RSVZ, relativo ad una dichiarazione d'affiliazione della ricorrente, del 28 novembre 2011, con effetto dal 1° gennaio 2006, nonché un'attestazione dello stesso istituto relativa al pagamento di contributi pari ad EUR 22'217.06, come indipendente, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2012, ed hanno concluso all'esonero della ricorrente dal pagamento dei contributi AVS/AI. G. L'UFAS ha inoltrato le proprie determinazioni sulle osservazioni dei ricorrenti alla duplica il 2 marzo 2012 (incarto TAF, doc. 23), manifestando innanzitutto il proprio stupore riguardo all'assoggettamento retroattivo della ricorrente in Belgio. L'autorità federale ha in seguito affermato che, facendo astrazione da questo modo di procedere, della cui validità essa dubita, l'esercizio effettivo da parte della ricorrente di un'attività lucrativa in quanto amministratrice di una società belga non emerge da alcun documento all'incarto, ed ha perciò ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni contenute nella decisione impugnata, nella risposta del 2 agosto e nella duplica del 24 ottobre 2011. L'UFAS ha aggiunto che, nel quadro delle disposizioni di coordinamento in materia di sicurezza sociale applicabili nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea (UE) e tra quest'ultimi e la Svizzera, il problema della presente vertenza riguarda le condizioni d'assoggettamento di una cittadina dell'UE, amministratrice indipendente, con residenza in Svizzera, dove non svolge alcuna attività lucrativa, di una società belga. In breve, l'autorità federale si riferisce alla causa pregiudiziale C-137/11, allora pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), e concernente l'assimilazione, operata dall'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale belga del 27 luglio 1967 (in seguito, Decreto reale), della gestione dall'estero di una società tassata in Belgio all'esercizio di un'attività sul territorio belga ("[...] les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant"), per concludere, sulla base delle relative osservazioni scritte della Commissione europea, del 21 giugno 2011, che ciò non è compatibile con il diritto europeo, nella misura in cui una tale presunzione incontrovertibile ostacola la libera circolazione delle persone e che il luogo d'esercizio di un'attività professionale, la cui determinazione è una questione di fatto, corrisponde al luogo in cui l'attività è effettivamente svolta. L'UFAS ha quindi concluso che, ammesso che dimostri di esercitare effettivamente l'attività di amministratrice di una società belga, la ricorrente dovrà inoltre provare di essersi recata e di recarsi fisicamente, in modo regolare, in Belgio per espletare il suo mandato, sennò bisognerà presumere che questo mandato è stato esercitato, e continua ad esserlo, dalla Svizzera, luogo di residenza della ricorrente, con il conseguente obbligo di essere assoggettata in quest'ultimo paese, conformemente agli art. 13 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2008 4219) e 1a della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). L'UFAS ha peraltro preso le stesse conclusioni, contrariamente a quanto aveva esposto nella sua risposta al ricorso il 2 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 7), anche nei riguardi del ricorrente, chiedendo che sia delucidata la questione del luogo effettivo d'esercizio della sua attività lucrativa. H. I ricorrenti hanno esposto le loro osservazioni, in merito alle ultime determinazioni dell'UFAS, l'11 aprile 2012 (incarto TAF, doc. 25), ribadendo la loro richiesta di essere esonerati dal pagamento dei contributi AVS/AI. Essi hanno prodotto diversi estratti bancari relativi a prelevamenti in diversi bancomat, che qualificano come attestanti il fatto che essi "hanno collaborato in Belgio ed Olanda con ditte nelle quali avevano mansioni dirigenziali, continuando ad espletare sino ad oggi l'identica mansione ininterrottamente in Belgio, per la società F._______ di Maaseik, della quale sono amministratori e [il ricorrente] pure amministratore delegato", che "il plico di ricevute accompagnate dai relativi riassunti sulle trasferte in Belgio provano che si recano regolarmente in Olanda per espletare i propri doveri di amministratori della ditta la cui sede è a Maaseik", che "i dati ricostruiti e documentati dal 2008 (quelli antecedenti sono stati a suo tempo distrutti) dimostrano che nella città di Maaseik (Belgio), essi si sono recati almeno otto volte nel 2008, dieci volte nel 2009, sette volte nel 2010, dieci volte nel 2011 e già quattro volte nel 2012", e che "si può oggettivamente ritenere che anche negli anni 2006 e 2007 si sono recati regolarmente in Belgio una decina di volte, essendo la loro presenza in Belgio indispensabile per l'amministrazione della società, non da ultimo per il fatto che il [ricorrente] aveva fondato la banca D._______ con sedi in Olanda e Belgio". I ricorrenti hanno inoltre esibito il documento "Verrichtingen zoeken - resultaat", dal quale risulta che la ricorrente ha effettuato diversi pagamenti, nel febbraio 2012, a favore della CNA dell'INASTI. I. L'UFAS ha esposto le proprie considerazioni, a proposito dell'ultima presa di posizione dei ricorrenti, il 14 maggio 2012 (incarto TAF, doc. 27), rilevando che essi "hanno fornito diverse versioni contraddittorie dei fatti e prodotto vari documenti, invocando elementi di cui l'autorità inferiore non era a conoscenza al momento in cui ha pronunciato la sua decisione", e che "la concatenazione degli eventi, sempre prodottisi in reazione agli sviluppi della presente procedura, fa fortemente dubitare della [loro] buona fede [...] nessuno dei documenti prodotti [facendo] presupporre l'esercizio effettivo ed esclusivo di un'attività lucrativa sul territorio belga da parte dei medesimi", ed ha quindi concluso al rigetto del ricorso e alla conferma della decisione avversata. J. Mediante ordinanza del 22 maggio 2012 (incarto TAF, doc. 28), questo Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti una copia delle ultime considerazioni dell'UFAS, invitandoli nel contempo a prendere conoscenza della sentenza del Tribunale federale, del 15 marzo 2012, nella causa 9C_533/2011. I ricorrenti si sono manifestati il 5 giugno 2012 (incarto TAF, doc. 29), osservando in particolare che le considerazioni e conclusioni della sentenza del Tribunale federale in questione non sono applicabili al loro caso, visto che essi hanno esercitato, ed esercitano tuttora, un'attività indipendente in Belgio ed in Olanda, per cui hanno riaffermato che il loro ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con il conseguente esonero dal pagamento dei contributi AVS/AI. K. La procedura di pronuncia pregiudiziale davanti alla CGUE (C-137/11) si è conclusa con una sentenza del 27 settembre 2012 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:366:0011:0012:IT:PDF), il cui dispositivo constata che "il diritto dell'Unione [...] osta a una normativa nazionale [...] nei limiti in cui essa consente a uno Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l'attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato". Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, l'UFAS, autorità competente sulla base dell'art. 1 cifra l del Regolamento 1408/71 in relazione con l'Allegato 1 del Regolamento n. 574/72, è un'autorità secondo l'art. 33 lett. d LTAF e le sue decisioni possono quindi essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1 Le persone fisiche domiciliate in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS) e tenute al pagamento dei contributi fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, ossia sino alla fine del mese in cui le donne compiono sessantaquattro e gli uomini sessantacinque anni (art. 3 cpv. 1 LAVS). 2.2 Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera pagano i contributi sul reddito della stessa, chiamato salario determinante, il quale comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato, comprese le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi e altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. b, 5 cpv. 1 e 2 LAVS). 2.3 Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, variante da un minimo ad un massimo pari a cinquanta volte il valore minimo, secondo le loro condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS). Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [OAVS, RS 831.101). Secondo la giurisprudenza (DTF 120 V 163 consid. 4a), la nozione di rendita deve essere intesa in senso molto ampio per evitare che prestazioni importanti, non rientranti nelle categorie di rendita propriamente detta o di salario determinante, siano sottratte all'obbligo contributivo. Il criterio decisivo non è tanto se le prestazioni percepite presentino o meno le caratteristiche di una rendita, quanto se contribuiscano al sostentamento dell'assicurato, cioè se si tratta di elementi del reddito che influiscono sulle relazioni sociali di una persona senza attività lucrativa. In caso affermativo, queste entrate devono essere prese in considerazione per il calcolo dei contributi, e ciò conformemente all'art. 10 LAVS. 2.4 Non sono invece assicurate le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggettamento giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre (art. 1a cpv. 2 LAVS). Queste persone devono essere esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente (art. 3 cpv. 1 OAVS). 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il correlato Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente, in sostituzione delle Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del Regolamento), e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento n. 1408/71). L'Allegato II è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato dalla versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), secondo cui le parti contraenti applicano tra di loro i Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845). 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento n. 1408/71).

4. Per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove, il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).

5. In concreto è pacifico che i ricorrenti sono domiciliati in Svizzera dal 1° settembre 2005, come pure che il ricorrente ha raggiunto l'età di pensionamento in Svizzera il 25 aprile e la ricorrente il 27 luglio 2011. In virtù del loro domicilio in Svizzera, essi dovrebbero di principio essere assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI per il periodo dal 1° settembre al 25 aprile 2005, rispettivamente al 27 luglio 2011 (in seguito, periodo determinante; art. 1a cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 1 LAVS). I ricorrenti fanno tuttavia valere di avere esercitato, durante questo lasso di tempo, un'attività lucrativa in Belgio e in Olanda, sottostando agli obblighi contributivi per l'assicurazione vecchiaia di questi due paesi, e concludono quindi al loro diritto di essere "esentati" dall'obbligo contributivo in Svizzera. Per determinare se tale è il caso, bisogna riferirsi alle norme europee di coordinazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, in particolare al Regolamento n. 1408/71. 6. 6.1 Il Regolamento n. 1408/71 si applica, tra gli altri, ai lavoratori subordinati o autonomi (art. 1 lett. a) che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Sato membro (art. 2 par. 1). 6.2 I lavoratori che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed ai quali sono applicabili le disposizioni del Regolamento, sono soggetti agli obblighi e sono ammessi al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del Regolamento (art. 3 par. 1, parità di trattamento). 6.3 Il Regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale, in particolare alle prestazioni di vecchiaia (art. 4 par. 1 lett. c). 6.4 Il lavoratore cui è applicabile il Regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, determinata conformemente alle disposizioni del Titolo II del Regolamento (art. 13 par. 1). Con riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17 del Titolo II, il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (art. 13 par. 2 lett. a, principio della lex loci laboris); b) il lavoratore che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro (art. 13 par. 2 lett. b); [c) d) e)]; il lavoratore cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che gli divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione (art. 13 par. 2 lett. f). 6.5 Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale (art. 17bis). 7. 7.1 In concreto, nella decisione impugnata del 22 marzo 2011 (incarto TAF, doc. 1 e allegati), l'UFAS ha innanzitutto rilevato, a giusto titolo, che i ricorrenti non erano legittimati a depositare una richiesta di esonero dall'applicazione della legislazione di sicurezza sociale svizzera in virtù dell'art. 17bis del Regolamento n. 1408/71, visto che non avevano beneficiato, durante il periodo determinante (1° settembre 2005 - 25 aprile / 27 luglio 2011), di alcuna rendita o pensione conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Ciò precisato, partendo dal presupposto che i ricorrenti non avevano più lavorato durante il periodo determinante, l'UFAS li ha assoggettati obbligatoriamente all'AVS/AI in conformità con gli art. 1a cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 1 LAVS, per il tramite dell'art. 13 par. 1 del Regolamento n. 1408/71, specificando che "dato che l'unica legislazione di sicurezza sociale applicabile è quella svizzera, i contributi versati alle istituzioni belghe e olandesi non sono dovuti obbligatoriamente, bensì versati nell'ambito di assicurazioni volontarie, facoltative o private. Non vi è dunque ragione di accordare l'esonero dall'assoggettamento all'AVS/AI obbligatoria a causa del doppio onere ai sensi dell'art. 3 OAVS". 7.2 In seguito, nel quadro della presente procedura, l'UFAS ha in un primo tempo constatato, nella sua risposta al ricorso presentata il 2 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 7), che A._______ (il ricorrente), durante il periodo determinante, aveva versato contributi obbligatori alle assicurazioni sociali del Belgio, concludendo che non doveva quindi versare contributi all'AVS/AI. In un secondo tempo, il 2 marzo 2012 (incarto TAF, doc. 23), l'UFAS ha però rivisto questa valutazione, sottolineando che il ricorrente "dovrebbe provare che si reca regolarmente e fisicamente in Belgio per esercitare un'attività indipendente in qualità di direttore di una società belga", ed ha concluso le proprie osservazioni chiedendo a questo Tribunale di "esaminare il luogo effettivo di esercizio dell'attività lucrativa [del ricorrente] e, eventualmente, assoggettarlo alla legislazione svizzera di sicurezza sociale conformemente all'art. 13 del Regolamento n. 1408/71 e all'art. 1a LAVS". Ora, il pagamento dei contributi belgi è provato dall'attestato del RSVZ, del 6 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 1, allegato 2), dal quale risulta senza equivoci che il ricorrente li ha versati fino al 31 marzo 2011 ("L'affilié est en règle de cotisations jusqu'au 31.03.2011"), come pure dall'attestato del revisore della ditta F._______, del 7 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 1, allegato 1), che afferma che egli continuerà a versarli, come amministratore delegato della stessa, verosimilmente fino al 2016. Non si è quindi in presenza di un'affiliazione retroattiva, come quella operata a favore della ricorrente (cfr. consid. 7.3). Ciò detto, l'affiliazione del ricorrente è avvenuta in virtù dell'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale. Sulla base di questa disposizione non è possibile sapere se il ricorrente, a partire dal 1° settembre 2005, data che segna l'inizio della sua residenza in Svizzera, abbia esercitato la sua attività in Belgio o dalla Svizzera, visto che la stessa norma pone la presunzione legale irrefutabile che l'esercizio di una tale attività è considerato essere espletato in Belgio, indipendentemente dallo stato di fatto reale. In concreto, ciò significa che l'autorità belga competente, applicando l'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale, non ha dovuto verificare se il ricorrente esercitasse la sua attività effettivamente dal Belgio o dalla Svizzera. Viste le diverse prese di posizione dell'UFAS riguardo all'indeterminatezza del luogo effettivo d'esercizio dell'attività lucrativa del ricorrente, quest'ultimo ha tentato di dimostrare che si sarebbe recato regolarmente in Belgio per svolgere la sua attività, e ciò allegando una serie di estratti bancari (incarto TAF, doc. 24 e 25), dai quali non si può però ricavare nulla di decisivo rispetto all'esercizio della detta attività, senza sottacere il fatto che essi riguardano unicamente gli anni 2008 e 2009, mentre il periodo determinante per il pagamento dei contributi obbligatori all'AVS/AI ha avuto inizio il 1° settembre 2005. Il ricorrente non ha così saputo produrre documenti probanti relativi all'esercizio concreto dell'attività in questione, come per esempio eventuali verbali delle sedute dei consigli d'amministrazione ai quali egli avrebbe preso parte od altre pezze giustificative pertinenti. Di conseguenza, questo Tribunale non può che rilevare che è assodato che il ricorrente ha pagato regolarmente contributi obbligatori alle assicurazioni sociali in Belgio durante tutto il periodo determinante, compreso quindi il mese d'aprile 2011, e ciò in conformità con l'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale, disposizione che nel frattempo è stata dichiarata dalla CGUE, il 27 settembre 2012, essere contraria al diritto europeo, ma che non è possibile stabilire se egli abbia svolto concretamente la sua attività in Svizzera o in Belgio, motivo per cui l'UFAS dovrà completare l'istruzione su questo punto, tenendo conto in particolare della giurisprudenza più recente del Tribunale federale (DTF 139 V 216). 7.3 Per quanto concerne B._______ (la ricorrente), D._______ ha attestato, il 20 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 9, allegato 12), che la stessa ha funto da sua amministratrice dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2006, versando durante questo periodo contributi obbligatori alle assicurazioni sociali olandesi ("In deze periode zijn er loonbelasting en premies volksverzekering ingehouden op de loonbetalingen, onder sofinummer 39255244"). Dall'incarto si evince che la ricorrente si è affiliata retroattivamente alla CNA dell'INASTI, il 28 novembre 2011, pagando alle assicurazioni sociali belghe contributi pari ad EUR 22'217.06 nel lasso di tempo dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2012 (incarto TAF, doc. 18 e 22). In questo modo si palesa agli atti che la ricorrente ha versato contributi obbligatori alle assicurazioni sociali dell'Olanda e del Belgio, conformemente all'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale. Ciò detto, gli argomenti sviluppati al consid. 7.2, riguardo al luogo d'esercizio effettivo da parte del ricorrente della sua attività, valgono, mutatis mutandis, anche per la ricorrente, dimodoché l'UFAS dovrà accertare se quest'ultima ha svolto concretamente la sua attività in Belgio oppure dalla Svizzera.

8. Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata all'UFAS in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA.

9. Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata nel caso in esame, se si considera che è necessario delucidare dei fatti essenziali, rimasti fin qui inesplicati, per l'evasione del presente ricorso. In concreto, l'UFAS dovrà innanzitutto accertare se il dispositivo della sentenza della CGUE, del 27 settembre 2012, è suscettibile di applicarsi retroattivamente alle decisioni d'assoggettamento dei ricorrenti prese dalle autorità belghe, e, nell'affermativa, procedere ad un complemento istruttorio finalizzato a stabilire, almeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 4), se i ricorrenti hanno svolto la loro attività di amministratori della società F._______ in Belgio oppure in Svizzera. Una volta accertata questa circostanza e preso atto delle relative osservazioni dei ricorrenti, l'UFAS emanerà una nuova decisione impugnabile.

10. Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto, tenuto conto dell'ammissione parziale del ricorso e considerato che i ricorrente hanno agito per il tramite di un rappresentante professionale, per cui hanno dovuto sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnare loro un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.- (sborsi e IVA compresi), a carico dell'UFAS (art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 22 marzo 2011, l'incarto è rinviato all'UFAS affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2. Ai ricorrenti è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.- (sborsi e IVA compresi), a carico dell'UFAS.

3. Comunicazione:

- al rappresentante dei ricorrenti (Atto giudiziario);

- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: