Assicurazione per l'invalidità (AI)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 mediante decisione del 21 giugno 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha posto A._______, cittadino italiano, nato il , al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio al 31 agosto 1998 ed un quarto di rendita AI a partire dal 1° giugno 2002; va segnalato che dal 1° settembre 1998 al 31 maggio 2002, il tasso d'invalidità era stato fissato al 45%, ma l'interessato, domiciliato all'estero, non ha avuto diritto al quarto di rendita AI fino all'entrata in vigore degli accordi bilaterali con gli Stati dell'UE; A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI anche dopo il 31 agosto 1998; dopo supplementi di indagini sanitarie, l'UAIE, mediante decisione su opposizione del 7 marzo 2008, l'UAIE ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 21 giugno 2005; con gravame del 3 aprile 2008, A._______, rappresentato dal Patronato INAS, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a una rendita intera d'invalidità anche dopo il 31 agosto 1998; chiamato a pronunciarsi sul merito, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino, nella sua risposta di causa del 15 maggio 2008, ha proposto la reiezione dell'impugnativa; l'UAIE, nelle sue osservazioni del 20 maggio 2008, ha pure proposto di respingere il ricorso; nel frattempo, il Patronato INAS, con scritto del 16 maggio 2008, ha inviato diversa documentazione sanitaria, e tale invio, con ulteriori osservazioni è stato considerato quale replica della parte ricorrente; l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto la nuova documentazione ricevuta, al Dott. Erba, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione dell'8 luglio 2008, ha proposto una rivalutazione pluridisciplinare del complesso patologico affliggente A._______; l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha aderito al parere del proprio medico di fiducia e, nella sua duplica del 29 luglio 2008, ha proposto di accogliere parzialmente il gravame e di rinviargli gli atti per nuovi accertamenti medici; dal canto suo, l'UAIE, nella sua duplica del 4 agosto 2008, chiede anch'esso l'accoglimento parziale del gravame; in data 12 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla parte ricorrente, per conoscenza, le osservazioni dell'amministrazione cantonale e federale e copia del parere del Dott. Erba; in virtù dell'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che nel presente caso manca una valutazione globale delle limitazioni funzionali da ascrivere alle diverse patologie che affliggono l'insorgente (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; vista la memoria di ricorso e di replica, nonché la documentazione sanitaria esibita, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.-, da porre a carico dell'UAIE;
Dispositiv
- Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 7 marzo 2008, gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero affinché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
- Non si prelevano spese processuali.
- Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità a titolo di spese ripetibili di Fr. 900.--, la quale è posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE.
- Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2162/2008 {T 0/2} Sentenza del 27 agosto 2008 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Michael Peterli; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto assicurazione invalidità, decisione su opposizione del 7 marzo 2008. Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
1. mediante decisione del 21 giugno 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha posto A._______, cittadino italiano, nato il , al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio al 31 agosto 1998 ed un quarto di rendita AI a partire dal 1° giugno 2002; va segnalato che dal 1° settembre 1998 al 31 maggio 2002, il tasso d'invalidità era stato fissato al 45%, ma l'interessato, domiciliato all'estero, non ha avuto diritto al quarto di rendita AI fino all'entrata in vigore degli accordi bilaterali con gli Stati dell'UE; A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI anche dopo il 31 agosto 1998; dopo supplementi di indagini sanitarie, l'UAIE, mediante decisione su opposizione del 7 marzo 2008, l'UAIE ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 21 giugno 2005; con gravame del 3 aprile 2008, A._______, rappresentato dal Patronato INAS, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a una rendita intera d'invalidità anche dopo il 31 agosto 1998; chiamato a pronunciarsi sul merito, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino, nella sua risposta di causa del 15 maggio 2008, ha proposto la reiezione dell'impugnativa; l'UAIE, nelle sue osservazioni del 20 maggio 2008, ha pure proposto di respingere il ricorso; nel frattempo, il Patronato INAS, con scritto del 16 maggio 2008, ha inviato diversa documentazione sanitaria, e tale invio, con ulteriori osservazioni è stato considerato quale replica della parte ricorrente; l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto la nuova documentazione ricevuta, al Dott. Erba, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione dell'8 luglio 2008, ha proposto una rivalutazione pluridisciplinare del complesso patologico affliggente A._______; l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha aderito al parere del proprio medico di fiducia e, nella sua duplica del 29 luglio 2008, ha proposto di accogliere parzialmente il gravame e di rinviargli gli atti per nuovi accertamenti medici; dal canto suo, l'UAIE, nella sua duplica del 4 agosto 2008, chiede anch'esso l'accoglimento parziale del gravame; in data 12 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla parte ricorrente, per conoscenza, le osservazioni dell'amministrazione cantonale e federale e copia del parere del Dott. Erba; in virtù dell'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che nel presente caso manca una valutazione globale delle limitazioni funzionali da ascrivere alle diverse patologie che affliggono l'insorgente (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; vista la memoria di ricorso e di replica, nonché la documentazione sanitaria esibita, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.-, da porre a carico dell'UAIE; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 7 marzo 2008, gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero affinché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità a titolo di spese ripetibili di Fr. 900.--, la quale è posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE. 4. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: