Rendite
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Con decisione del 19 gennaio 2021 la CSC ha respinto la richiesta di rendita di vecchiaia presentata da A._______ il 22 ottobre 2020 (di seguito assicurato, interessato, ricorrente o insorgente). L'autorità inferiore ha precisato in particolare che dalle ricerche effettuate risultava che all'interessato non poteva essere computato almeno un anno intero di contribuzione, ma unicamente due mesi nel 1965 e sei mesi del 1966, per un totale di otto mesi. Pertanto non erano adempiute le condizioni dell'art. 29 cpv. 1 LAVS (doc. 8 dell'incarto della CSC).
E. 2 Con istanza del 10 febbraio 2021 l'insorgente ha dichiarato di aver lavorato presso diverse ditte di (...) (B._______) da marzo a dicembre sia nel 1965 che nel 1966. Egli ha dunque chiesto che la domanda di rendita di vecchiaia venisse riesaminata dopo l'esecuzione di nuove ricerche relative all'esistenza di contributi per i periodi indicati (doc. 11).
E. 3 Con invio raccomandato del 15 marzo 2021, la cui data di notifica non è agli atti, l'autorità inferiore ha assegnato all'interessato un termine di dieci giorni a decorrere da quello successivo alla sua notifica per fornire le distinte di salario degli anni 1965 e 1966, eventuali certificati di lavoro e copia dei titoli di soggiorno dell'epoca, con la comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine avrebbe statuito sulla base della documentazione agli atti (doc. 18).
E. 4 Tramite invio raccomandato del 12 aprile 2021, pervenuto all'autorità inferiore il 19 aprile 2021, l'interessato - facendo riferimento alla richiesta di documenti della CSC del 15 marzo 2021 (doc. 18) - ha dichiarato di non essere più in possesso della documentazione richiesta, ma che i documenti in questione devono essere conservati presso le competenti autorità. Egli ha inoltre compilato la tabella sottopostagli dall'autorità inferiore e confermato le sue conclusioni tendenti al riesame della sua richiesta di rendita e allo svolgimento di nuove ricerche per gli anni 1965 e 1966 presso tutte le casse previdenziali (doc. 23).
E. 5 Con decisione su opposizione del 14 aprile 2021, la cui data di notifica non è agli atti, la CSC ha respinto l'opposizione dell'assicurato (consid. 2) e confermato la decisione del 19 gennaio 2021. Essa ha addotto che l'istruttoria aveva evidenziato un periodo assicurativo di undici mesi complessivi (invece degli otto mesi accertati in occasione della decisione del 19 gennaio 2021); tuttavia non erano adempiute le condizioni legali dell'art. 29 cpv. 1 LAVS (doc. 21).
E. 6 Il 29 aprile 2021 la CSC ha trasmesso copia dello scritto del ricorrente del 12 aprile 2021 al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza (doc. TAF 1).
E. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
E. 7.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 7.3 Secondo la giurisprudenza la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente (DTF 116 V 356 consid. 2b). L'impugnativa è infatti ammissibile solo nella misura in cui tenda direttamente o indirettamented a ottenere la modifica di una decisione amministrativa (sentenza del TF I 186/00 del 15 settembre 2000).
E. 8.1 Nel caso in esame questo Tribunale rileva che lo scritto dell'assicurato del 12 aprile 2021, indirizzato alla CSC e da lei trasmesso per competenza al TAF, è precedente non solo alla notifica della decisione su opposizione del 14 aprile 2021, ma addirittura all'emissione della stessa. Pertanto, e già solo per questo motivo, lo scritto in questione non può essere qualificato, da un punto di vista meramente temporale, quale ricorso avverso la menzionata decisione su opposizione del 14 aprile 2021.
E. 8.2 Del resto, anche dal profilo contenutistico, lo scritto dell'interessato fa esplicitamente riferimento alla richiesta di documenti della CSC del 15 marzo 2021 con cui gli è stato chiesto di completare l'opposizione del 10 febbraio 2021 e non contiene e non può contenere - per ovvi motivi - una dichiarazione di ricorso contro la decisione su opposizione del 14 aprile 2021.
E. 8.3 In queste circostanze lo scritto dell'interessato del 12 aprile 2021 non può essere considerato un ricorso presentato contro la decisione su opposizione del 14 aprile 2021, trattandosi di un complemento all'opposizione del 10 febbraio 2021. Questo Tribunale non è pertanto competente ad esaminarne la fondatezza.
E. 9.1 Giusta l'art. 8 cpv. 1 PA l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente.
E. 9.2 L'incarto va dunque trasmesso per competenza all'autorità inferiore affinché valuti la tempestività della risposta del 12 aprile 2021 alla richiesta di informazioni del 15 marzo 2021 (doc. 18 e segg.). Nell'eventualità infatti in cui il complemento di informazioni dovesse risultare tempestivo, la decisione su opposizione risulterebbe essere viziata in quanto emanata precocemente. Dopo aver effettuato gli accertamenti del caso la CSC dovrà eventualmente pronunciarsi nuovamente, tramite decisione su opposizione, sulla richiesta di prestazioni presentata da quest'ultimo.
E. 9.3 A titolo abbondanziale questo Tribunale rileva inoltre che hanno diritto ad una rendita ordinaria gli aventi diritto o i loro superstiti ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29 LAVS) e che un anno contributivo è considerato intero se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di 11 mesi in totale e durante questo periodo ha versato il contributo minimo oppure - in qualità di persona senza attività lucrativa - era sposata e il coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo, possono esserle computati accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 50 OAVS). Risulta pertanto necessario un periodo contributivo di undici mesi e come minimo una frazione di un ulteriore mese. La durata minima di contribuzione non deve essere contraddistinta da un rapporto di continuità. I singoli periodi di contribuzione vengono sommati. I mesi civili incompleti vengono computati come interi (cfr. in particolare sentenza del TAF C-6553/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4 e le referenze ivi citate).
E. 10 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
E. 11 Giusta l'art. 85bis LAVS la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. Visto quanto precede, non si prelevano spese processuali. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Lo scritto del 12 aprile 2021 è irricevibile.
2. Esso viene trasmesso per competenza alla CSC conformemente ai considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento),
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata). (firme e rimedi giuridici alla pagina seguente) La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2082/2021 Sentenza del 23 giugno 2021 Composizione Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Italia) ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore. Oggetto assicurazione vecchiaia e superstiti, importo della rendita di vecchiaia (decisione su opposizione del 14 aprile 2021). Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
1. Con decisione del 19 gennaio 2021 la CSC ha respinto la richiesta di rendita di vecchiaia presentata da A._______ il 22 ottobre 2020 (di seguito assicurato, interessato, ricorrente o insorgente). L'autorità inferiore ha precisato in particolare che dalle ricerche effettuate risultava che all'interessato non poteva essere computato almeno un anno intero di contribuzione, ma unicamente due mesi nel 1965 e sei mesi del 1966, per un totale di otto mesi. Pertanto non erano adempiute le condizioni dell'art. 29 cpv. 1 LAVS (doc. 8 dell'incarto della CSC).
2. Con istanza del 10 febbraio 2021 l'insorgente ha dichiarato di aver lavorato presso diverse ditte di (...) (B._______) da marzo a dicembre sia nel 1965 che nel 1966. Egli ha dunque chiesto che la domanda di rendita di vecchiaia venisse riesaminata dopo l'esecuzione di nuove ricerche relative all'esistenza di contributi per i periodi indicati (doc. 11).
3. Con invio raccomandato del 15 marzo 2021, la cui data di notifica non è agli atti, l'autorità inferiore ha assegnato all'interessato un termine di dieci giorni a decorrere da quello successivo alla sua notifica per fornire le distinte di salario degli anni 1965 e 1966, eventuali certificati di lavoro e copia dei titoli di soggiorno dell'epoca, con la comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine avrebbe statuito sulla base della documentazione agli atti (doc. 18).
4. Tramite invio raccomandato del 12 aprile 2021, pervenuto all'autorità inferiore il 19 aprile 2021, l'interessato - facendo riferimento alla richiesta di documenti della CSC del 15 marzo 2021 (doc. 18) - ha dichiarato di non essere più in possesso della documentazione richiesta, ma che i documenti in questione devono essere conservati presso le competenti autorità. Egli ha inoltre compilato la tabella sottopostagli dall'autorità inferiore e confermato le sue conclusioni tendenti al riesame della sua richiesta di rendita e allo svolgimento di nuove ricerche per gli anni 1965 e 1966 presso tutte le casse previdenziali (doc. 23).
5. Con decisione su opposizione del 14 aprile 2021, la cui data di notifica non è agli atti, la CSC ha respinto l'opposizione dell'assicurato (consid. 2) e confermato la decisione del 19 gennaio 2021. Essa ha addotto che l'istruttoria aveva evidenziato un periodo assicurativo di undici mesi complessivi (invece degli otto mesi accertati in occasione della decisione del 19 gennaio 2021); tuttavia non erano adempiute le condizioni legali dell'art. 29 cpv. 1 LAVS (doc. 21).
6. Il 29 aprile 2021 la CSC ha trasmesso copia dello scritto del ricorrente del 12 aprile 2021 al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza (doc. TAF 1). 7. 7.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 7.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 7.3. Secondo la giurisprudenza la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente (DTF 116 V 356 consid. 2b). L'impugnativa è infatti ammissibile solo nella misura in cui tenda direttamente o indirettamented a ottenere la modifica di una decisione amministrativa (sentenza del TF I 186/00 del 15 settembre 2000). 8. 8.1. Nel caso in esame questo Tribunale rileva che lo scritto dell'assicurato del 12 aprile 2021, indirizzato alla CSC e da lei trasmesso per competenza al TAF, è precedente non solo alla notifica della decisione su opposizione del 14 aprile 2021, ma addirittura all'emissione della stessa. Pertanto, e già solo per questo motivo, lo scritto in questione non può essere qualificato, da un punto di vista meramente temporale, quale ricorso avverso la menzionata decisione su opposizione del 14 aprile 2021. 8.2. Del resto, anche dal profilo contenutistico, lo scritto dell'interessato fa esplicitamente riferimento alla richiesta di documenti della CSC del 15 marzo 2021 con cui gli è stato chiesto di completare l'opposizione del 10 febbraio 2021 e non contiene e non può contenere - per ovvi motivi - una dichiarazione di ricorso contro la decisione su opposizione del 14 aprile 2021. 8.3. In queste circostanze lo scritto dell'interessato del 12 aprile 2021 non può essere considerato un ricorso presentato contro la decisione su opposizione del 14 aprile 2021, trattandosi di un complemento all'opposizione del 10 febbraio 2021. Questo Tribunale non è pertanto competente ad esaminarne la fondatezza. 9. 9.1. Giusta l'art. 8 cpv. 1 PA l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente. 9.2. L'incarto va dunque trasmesso per competenza all'autorità inferiore affinché valuti la tempestività della risposta del 12 aprile 2021 alla richiesta di informazioni del 15 marzo 2021 (doc. 18 e segg.). Nell'eventualità infatti in cui il complemento di informazioni dovesse risultare tempestivo, la decisione su opposizione risulterebbe essere viziata in quanto emanata precocemente. Dopo aver effettuato gli accertamenti del caso la CSC dovrà eventualmente pronunciarsi nuovamente, tramite decisione su opposizione, sulla richiesta di prestazioni presentata da quest'ultimo. 9.3. A titolo abbondanziale questo Tribunale rileva inoltre che hanno diritto ad una rendita ordinaria gli aventi diritto o i loro superstiti ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29 LAVS) e che un anno contributivo è considerato intero se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di 11 mesi in totale e durante questo periodo ha versato il contributo minimo oppure - in qualità di persona senza attività lucrativa - era sposata e il coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo, possono esserle computati accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 50 OAVS). Risulta pertanto necessario un periodo contributivo di undici mesi e come minimo una frazione di un ulteriore mese. La durata minima di contribuzione non deve essere contraddistinta da un rapporto di continuità. I singoli periodi di contribuzione vengono sommati. I mesi civili incompleti vengono computati come interi (cfr. in particolare sentenza del TAF C-6553/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4 e le referenze ivi citate).
10. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
11. Giusta l'art. 85bis LAVS la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. Visto quanto precede, non si prelevano spese processuali. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Lo scritto del 12 aprile 2021 è irricevibile.
2. Esso viene trasmesso per competenza alla CSC conformemente ai considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento),
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata). (firme e rimedi giuridici alla pagina seguente) La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: