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C-2035/2024

C-2035/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-10 · Italiano CH

Stupefacenti (altro)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Il 31 gennaio 2024, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha informato Swiss Sport Integrity (di seguito, autorità inferiore) di aver trattenuto un pacco destinato a A._______ (di seguito, interessato) proveniente dalla (…) e contenente 600 capsule di DHEA (prasterone 25 mg), trasmettendo il caso per esame e per l’adozione di eventuali misure (v. il preavviso del 28 marzo 2024 di Swiss Sport Integrity).

E. 2 Con “Preavviso (se del caso decisione) – Confisca e distruzione di so- stanze dopanti” del 28 marzo 2024, Swiss Sport Integrity ha informato l’in- teressato che il prodotto contenuto nella spedizione trattenuta costituisce una sostanza dopante vietata ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo; RS 415.0) e dell’art. 74 dell’ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promo- zione dello sport e dell’attività fisica (OPSpo; RS 415.01) e relativo allegato e che il suo acquisto, importazione, esportazione, transito o possesso è punibile ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPSpo. Detta autorità ha indicato che, in base all’art. 20 cpv. 4 LPSpo, può ordinare la confisca e la distruzione del suddetto prodotto con conseguente attribuzione delle spese, e ciò indipen- dentemente da un eventuale procedimento penale, dalla quantità messa al sicuro o dall’attività sportiva dell’interessato. L’autorità inferiore ha quindi concesso all’interessato la possibilità di formulare, entro il 17 aprile 2024, le proprie osservazioni per iscritto (per posta o per e-mail). Nel preavviso è altresì indicato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, “il presente preavviso acquisirà la forma giuridica di decisione” (cfr. pag. 1 del preav- viso) e che “qualora non avesse contestato i fatti alla pagina uno “Preav- viso” entro i termini specificati e nella forma dovuta, la presente decisione cresce in giudicato nella sua forma giuridica” (cfr. pag. 2 del preavviso). Infine, Swiss Sport Integrity ha ordinato la confisca e la distruzione del pro- dotto, fissato a fr. 400.- gli emolumenti posti a carico dell’interessato, non- ché indicato i rimedi giuridici, segnatamente la possibilità di interporre ri- corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sca- denza del termine per la presa di posizione, ossia il 17 aprile 2024.

E. 3 Il 3 aprile 2024, l’interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale uno scritto datato 4 aprile 2024 – e denominato “Ricorso contro la decisione Swiss Sport Integrity del 28 marzo 2024” (allegata in copia) – mediante il quale ha indicato che, non avendo ricevuto il pacco contenente

C-2035/2024 Pagina 3 le capsule da lui ordinate precedentemente e pensando che lo stesso fosse stato smarrito (spedizione che invero è stata trattenuta dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini l’11 gennaio 2024 ed è oggetto del precedente preavviso del 1° marzo 2024 di Swiss Sport Integrity; v., sulla questione, la sentenza del TAF C-1434/2024 del 21 marzo 2024), ha ordinato una seconda volta il prodotto online, precisando di avere 79 anni e di assumere DHEA da 10 anni, prodotto che, a suo dire, “serve a mante- nere in forma il cervello”. Ha quindi chiesto di non “penalizzarmi per un acquisto fatto in buona fede e senza intenzione di commettere atti illegali” (doc. TAF 1).

E. 4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità inferiori menzionate nell’art. 33 LTAF.

E. 4.2 Le decisioni rese da Swiss Sport Integrity in materia di confisca e di- struzione di prodotti o metodi considerati dopanti e pertanto proibiti, pos- sono essere impugnate dinanzi al TAF, essendo Swiss Sport Integrity un’autorità ai sensi dell’art. 33 lett. h LTAF, in relazione con l’art. 19 cpv. 2 e l’art. 20 LPSpo nonché l’art. 73 cpv. 1 e cpv. 2 OPSpo (cfr. la sentenza del TAF C-6302/2013 del 14 settembre 2015 consid. 1.2 [considerando non pubblicato in DTAF 2015/46]; v. anche la sentenza del TAF C-4856/2023 del 19 settembre 2023). Per conseguenza, questo Tribunale è competente a pronunciarsi sullo scritto dell’interessato del 4 aprile 2024.

E. 5.1 Giusta l’art. 30 cpv. 1 PA, l’autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti (cfr. anche art. 29 cpv. 1 Cost. rispettivamente art. 29 PA).

E. 5.2 Questo Tribunale rileva che Swiss Sport Integrity, nel preavviso del 28 marzo 2024, ha concesso all’interessato la facoltà di formulare, entro il 17 aprile 2024, delle osservazioni per iscritto (conformemente a quanto previ- sto all’art. 30 PA). L’interessato, con scritto del 4 aprile 2024, ha fatto uso di tale facoltà ed esposto la propria motivazione, chiedendo di non “pena- lizzarmi per un acquisto fatto in buona fede e senza intenzione di commet- tere atti illegali”. Lo scritto dell’interessato del 4 aprile 2024 costituisce per- tanto manifestamente una tempestiva presa di posizione al preavviso di

C-2035/2024 Pagina 4 Swiss Sport Integrity del 28 marzo 2024 (a salvaguardia del termine [art. 21 cpv. 2 PA]), indipendentemente dalla sua denominazione.

E. 5.3 Nella misura in cui non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presup- posto processuale per procedere ad un esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a).

E. 5.4 Il preavviso di Swiss Sport Integrity del 28 marzo 2024 non è assimi- labile ad una decisione formale ai sensi dell’art. 5 PA, di modo che è escluso un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro un siffatto preavviso dell’autorità inferiore (cfr. la sentenza del TAF C-1434/2024 del 21 marzo 2024 con rinvio), fermo restando che l’interessato ha agito nel termine fissato da Swiss Sport Integrity medesima per presentare eventuali osservazioni al preavviso del 28 marzo 2024.

E. 6 Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto dell’interessato del 4 aprile 2024 e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). Detto scritto, unitamente all’allegato do- cumento, è trasmesso a Swiss Sport Integrity al fine della continuazione della procedura di confisca e distruzione di sostanze dopanti (art. 8 cpv. 1 PA). In tale ambito, l’autorità inferiore terrà conto del tempestivo scritto di obiezioni dell’interessato del 4 aprile 2024, procederà ad un eventuale complemento d’istruzione (in tal caso, rispettando il diritto di essere sentito dell’interessato [art. 30 PA]), e pronuncerà poi una chiara e inequivocabile decisione ai sensi dell’art. 5 PA suscettibile poi di impugnazione.

E. 7 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA non- ché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e, visto altresì l'esito della procedura in esame, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 3 e 4 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2035/2024 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito dello scritto dell’interessato del 4 aprile 2024. 2. Lo scritto dell’interessato, unitamente all’allegato documento, è trasmesso all’autorità inferiore affinché la stessa proceda come indicato al conside- rando 6 del presente giudizio. 3. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-2035/2024 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2035/2024 Sentenza del 10 aprile 2024 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Fondazione Swiss Sport Integrity, autorità inferiore. Oggetto Confisca e distruzione di sostanze dopanti (preavviso del 28 marzo 2024). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 31 gennaio 2024, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha informato Swiss Sport Integrity (di seguito, autorità inferiore) di aver trattenuto un pacco destinato a A._______ (di seguito, interessato) proveniente dalla (...) e contenente 600 capsule di DHEA (prasterone 25 mg), trasmettendo il caso per esame e per l'adozione di eventuali misure (v. il preavviso del 28 marzo 2024 di Swiss Sport Integrity).

2. Con "Preavviso (se del caso decisione) - Confisca e distruzione di sostanze dopanti" del 28 marzo 2024, Swiss Sport Integrity ha informato l'interessato che il prodotto contenuto nella spedizione trattenuta costituisce una sostanza dopante vietata ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo; RS 415.0) e dell'art. 74 dell'ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSpo; RS 415.01) e relativo allegato e che il suo acquisto, importazione, esportazione, transito o possesso è punibile ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPSpo. Detta autorità ha indicato che, in base all'art. 20 cpv. 4 LPSpo, può ordinare la confisca e la distruzione del suddetto prodotto con conseguente attribuzione delle spese, e ciò indipendentemente da un eventuale procedimento penale, dalla quantità messa al sicuro o dall'attività sportiva dell'interessato. L'autorità inferiore ha quindi concesso all'interessato la possibilità di formulare, entro il 17 aprile 2024, le proprie osservazioni per iscritto (per posta o per e-mail). Nel preavviso è altresì indicato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, "il presente preavviso acquisirà la forma giuridica di decisione" (cfr. pag. 1 del preavviso) e che "qualora non avesse contestato i fatti alla pagina uno "Preavviso" entro i termini specificati e nella forma dovuta, la presente decisione cresce in giudicato nella sua forma giuridica" (cfr. pag. 2 del preavviso). Infine, Swiss Sport Integrity ha ordinato la confisca e la distruzione del prodotto, fissato a fr. 400.- gli emolumenti posti a carico dell'interessato, nonché indicato i rimedi giuridici, segnatamente la possibilità di interporre ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presa di posizione, ossia il 17 aprile 2024.

3. Il 3 aprile 2024, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale uno scritto datato 4 aprile 2024 - e denominato "Ricorso contro la decisione Swiss Sport Integrity del 28 marzo 2024" (allegata in copia) - mediante il quale ha indicato che, non avendo ricevuto il pacco contenente le capsule da lui ordinate precedentemente e pensando che lo stesso fosse stato smarrito (spedizione che invero è stata trattenuta dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini l'11 gennaio 2024 ed è oggetto del precedente preavviso del 1° marzo 2024 di Swiss Sport Integrity; v., sulla questione, la sentenza del TAF C-1434/2024 del 21 marzo 2024), ha ordinato una seconda volta il prodotto online, precisando di avere 79 anni e di assumere DHEA da 10 anni, prodotto che, a suo dire, "serve a mantenere in forma il cervello". Ha quindi chiesto di non "penalizzarmi per un acquisto fatto in buona fede e senza intenzione di commettere atti illegali" (doc. TAF 1). 4. 4.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità inferiori menzionate nell'art. 33 LTAF. 4.2. Le decisioni rese da Swiss Sport Integrity in materia di confisca e distruzione di prodotti o metodi considerati dopanti e pertanto proibiti, possono essere impugnate dinanzi al TAF, essendo Swiss Sport Integrity un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. h LTAF, in relazione con l'art. 19 cpv. 2 e l'art. 20 LPSpo nonché l'art. 73 cpv. 1 e cpv. 2 OPSpo (cfr. la sentenza del TAF C-6302/2013 del 14 settembre 2015 consid. 1.2 [considerando non pubblicato in DTAF 2015/46]; v. anche la sentenza del TAF C-4856/2023 del 19 settembre 2023). Per conseguenza, questo Tribunale è competente a pronunciarsi sullo scritto dell'interessato del 4 aprile 2024. 5. 5.1. Giusta l'art. 30 cpv. 1 PA, l'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti (cfr. anche art. 29 cpv. 1 Cost. rispettivamente art. 29 PA). 5.2. Questo Tribunale rileva che Swiss Sport Integrity, nel preavviso del 28 marzo 2024, ha concesso all'interessato la facoltà di formulare, entro il 17 aprile 2024, delle osservazioni per iscritto (conformemente a quanto previsto all'art. 30 PA). L'interessato, con scritto del 4 aprile 2024, ha fatto uso di tale facoltà ed esposto la propria motivazione, chiedendo di non "penalizzarmi per un acquisto fatto in buona fede e senza intenzione di commettere atti illegali". Lo scritto dell'interessato del 4 aprile 2024 costituisce pertanto manifestamente una tempestiva presa di posizione al preavviso di Swiss Sport Integrity del 28 marzo 2024 (a salvaguardia del termine [art. 21 cpv. 2 PA]), indipendentemente dalla sua denominazione. 5.3. Nella misura in cui non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale per procedere ad un esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a). 5.4. Il preavviso di Swiss Sport Integrity del 28 marzo 2024 non è assimilabile ad una decisione formale ai sensi dell'art. 5 PA, di modo che è escluso un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro un siffatto preavviso dell'autorità inferiore (cfr. la sentenza del TAF C-1434/2024 del 21 marzo 2024 con rinvio), fermo restando che l'interessato ha agito nel termine fissato da Swiss Sport Integrity medesima per presentare eventuali osservazioni al preavviso del 28 marzo 2024.

6. Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto dell'interessato del 4 aprile 2024 e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). Detto scritto, unitamente all'allegato documento, è trasmesso a Swiss Sport Integrity al fine della continuazione della procedura di confisca e distruzione di sostanze dopanti (art. 8 cpv. 1 PA). In tale ambito, l'autorità inferiore terrà conto del tempestivo scritto di obiezioni dell'interessato del 4 aprile 2024, procederà ad un eventuale complemento d'istruzione (in tal caso, rispettando il diritto di essere sentito dell'interessato [art. 30 PA]), e pronuncerà poi una chiara e inequivocabile decisione ai sensi dell'art. 5 PA suscettibile poi di impugnazione.

7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e, visto altresì l'esito della procedura in esame, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 3 e 4 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Non si entra nel merito dello scritto dell'interessato del 4 aprile 2024.

2. Lo scritto dell'interessato, unitamente all'allegato documento, è trasmesso all'autorità inferiore affinché la stessa proceda come indicato al considerando 6 del presente giudizio.

3. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: