Valutazione dell'invalidità
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Con decisione del 25 febbraio 2015 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato a A.________, cittadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° al 31 maggio 2014 (doc. 84).
E. 2 Contro la decisione dell'UAIE il 27 marzo 2015 l'interessato, patrocinato da UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1 pag. 4 e 5), chiedendo in via principale d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione impugnata e di riconoscere il suo diritto ad una rendita intera AI dal 1 maggio 2014. In via sussidiaria ha postulato di accogliere la domanda di revisione, di rinviare gli atti all'autorità inferiore e di accordare una perizia in caso di dubbio. A motivazione del gravame il ricorrente ha precisato che le affezioni di cui soffre, in particolare la malattia degenerativa lombare, comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa, come indicato dal Dott. B.________ nell'integrazione di parere medico-legale del 30 dicembre 2014 e segnalato di essere portatore di malattie a livello ortopedico/neurologico, ma anche, da diverso tempo, di una affezione di carattere psichico, conseguenza delle sue patologie somatiche. A suffragio delle sue conclusioni, produce documentazione già ad atti (incarto AI) riferentesi ai problemi dorso-lombari ed alle ginocchia e si riserva di esibire una perizia psichiatrica in corso di attuazione. L'atto preannunciato e meglio la relazione della psichiatra Dott.ssa C.________ del 30 marzo precedente, è stato trasmesso con scritto del 31 marzo 2015. Il documento attesta un disturbo dell'adattamento con sintomatologia ansio-depressiva meritevole di più approfondita indagine e cura, essendo questa presente da circa due anni (doc. TAF 2). Una perizia più approfondita, datata 15 maggio 2015 ad opera della medesima dottoressa, è quindi stata trasmessa il 26 maggio 2015 e fa stato di un disturbo depressivo persistente che provoca un danno invalidante del 75% (doc. TAF 7).
E. 3 La parte ricorrente ha versato il 29 aprile 2015, fr. 400.-, a titolo di anticipo sulle presunte spese processuali (doc. TAF 5).
E. 4 Con risposta al ricorso del 29 giugno 2015 (doc. TAF11), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 23 giugno 2015 (preavviso allegato al doc. TAF 11), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del medico SMR, Dott. D.________, del 12 giugno 2015. Secondo quest'ultima, è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare comprendente una valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica.
E. 5 Chiamato a pronunciarsi in merito alle prese di posizione dell'UAI cantonale e dell'UAIE (doc. TAF 12), il ricorrente, con scritto del 17 luglio 2015, ha aderito alla soluzione indicata da dette autorità amministrative, ribadendo l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili (doc. TAF 14). e considerato:
E. 6.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
E. 6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
E. 7 Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
E. 8 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
E. 9.1 Nel caso di specie la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 23 giugno 2015, a cui ha aderito il ricorrente (doc. TAF 14), dev'essere ammessa, in quanto giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente. Nell'annotazione del 12 giugno 2015 (doc. TAF 11 in toto), il medico SMR, dottor D.________, alla luce della nuova documentazione medica trasmessa dall'assicurato pendente causa, in particolare della certificazione clinica del 30 marzo 2015 e della relazione clinica del 15 maggio 2015 successivo, secondo cui l'assicurato soffre di un disturbo depressivo grave così come dell'integrazione di parere medico-legale del 30 novembre 2014 del dottor B.________ (doc. TAF 1 allegato F), che considera l'interessato inabile al lavoro al 100%, ha infatti ritenuto indicato l'esperimento di una perizia pluridisciplinare, che esamini l'insorgente da un punto di vista reumatologico, psichiatrico e neurologico.
E. 9.2 In simili circostanze, trattandosi in concreto di aspetti non ancora esaminati - in particolare quello psichiatrico e quello neurologico rispettivamente rendendosi necessaria l'esecuzione di una perizia pluridisciplinare - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4, anche DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento istruttorio - fermo restando il diritto alla rendita intera per il mese di maggio 2014, ammesso dall'amministrazione (doc. TAF 1, doc. C) e la cui esistenza è supportata dagli atti dell'incarto (DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) - riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.
E. 9.3 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda a esperire una perizia medica pluridisciplinare nelle materie suindicate. Successivamente, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, segnatamente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.
E. 10.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 5 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 29 aprile 2015, verrà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato nella sentenza.
E. 10.2 L'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (doc. 64 cpv. 1 PA).
E. 10.2.1 Visto l'esito della procedura, di principio si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili al ricorrente, patrocinato in causa (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione).
E. 10.2.2 L'UAIE rinviando tuttavia a quanto esposto dall'UAI cantonale nel proprio preavviso (allegato al doc. TAF 11), si oppone al riconoscimento delle citate indennità, in quanto "l'assicurato ha inoltrato la documentazione medica precitata solo in sede di ricorso e non ha mai palesato in precedenza una problematica psichiatrica".
E. 10.2.3 Ora, tale censura non può essere accolta. In primo luogo va infatti rilevato che il Dott. D.________, sul cui parere l'UAIE fonda la proposta di accoglimento del ricorso, indica la necessità non soltanto di un approfondimento psichiatrico, bensì anche di un accertamento pluridisciplinare che tenga conto degli aspetti reumatologici e neurologici, già noti in precedenza e solo parzialmente esaminati. Da ciò può essere dedotto che il medico, alla luce di una rilettura degli atti, non era convinto della valutazione espressa in sede d'istruttoria. In simili circostanze, l'attribuzione di spese ripetibili al ricorrente è pertanto in concreto giustificata e viene quantificata d'ufficio, in assenza di una nota dettagliata, (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 25 febbraio 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento istruttorio indicato nei considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto di A.________ di percepire una rendita di invalidità.
2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI ; Raccomandata; allegata: copia delle presa di posizione del ricorrente del 17 luglio 2015, doc. TAF 14)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2004/2015 Sentenza del 24 settembre 2015 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Vito Valenti, Daniel Stufetti, Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A.________, patrocinato da UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica, Via Luvini 1, casella postale 5685, 6901 Lugano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione del 25 febbraio 2015). Visto:
1. Con decisione del 25 febbraio 2015 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato a A.________, cittadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° al 31 maggio 2014 (doc. 84).
2. Contro la decisione dell'UAIE il 27 marzo 2015 l'interessato, patrocinato da UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1 pag. 4 e 5), chiedendo in via principale d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione impugnata e di riconoscere il suo diritto ad una rendita intera AI dal 1 maggio 2014. In via sussidiaria ha postulato di accogliere la domanda di revisione, di rinviare gli atti all'autorità inferiore e di accordare una perizia in caso di dubbio. A motivazione del gravame il ricorrente ha precisato che le affezioni di cui soffre, in particolare la malattia degenerativa lombare, comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa, come indicato dal Dott. B.________ nell'integrazione di parere medico-legale del 30 dicembre 2014 e segnalato di essere portatore di malattie a livello ortopedico/neurologico, ma anche, da diverso tempo, di una affezione di carattere psichico, conseguenza delle sue patologie somatiche. A suffragio delle sue conclusioni, produce documentazione già ad atti (incarto AI) riferentesi ai problemi dorso-lombari ed alle ginocchia e si riserva di esibire una perizia psichiatrica in corso di attuazione. L'atto preannunciato e meglio la relazione della psichiatra Dott.ssa C.________ del 30 marzo precedente, è stato trasmesso con scritto del 31 marzo 2015. Il documento attesta un disturbo dell'adattamento con sintomatologia ansio-depressiva meritevole di più approfondita indagine e cura, essendo questa presente da circa due anni (doc. TAF 2). Una perizia più approfondita, datata 15 maggio 2015 ad opera della medesima dottoressa, è quindi stata trasmessa il 26 maggio 2015 e fa stato di un disturbo depressivo persistente che provoca un danno invalidante del 75% (doc. TAF 7).
3. La parte ricorrente ha versato il 29 aprile 2015, fr. 400.-, a titolo di anticipo sulle presunte spese processuali (doc. TAF 5).
4. Con risposta al ricorso del 29 giugno 2015 (doc. TAF11), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 23 giugno 2015 (preavviso allegato al doc. TAF 11), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del medico SMR, Dott. D.________, del 12 giugno 2015. Secondo quest'ultima, è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare comprendente una valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica.
5. Chiamato a pronunciarsi in merito alle prese di posizione dell'UAI cantonale e dell'UAIE (doc. TAF 12), il ricorrente, con scritto del 17 luglio 2015, ha aderito alla soluzione indicata da dette autorità amministrative, ribadendo l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili (doc. TAF 14). e considerato: 6. 6.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 6.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
7. Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
8. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 9. 9.1. Nel caso di specie la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 23 giugno 2015, a cui ha aderito il ricorrente (doc. TAF 14), dev'essere ammessa, in quanto giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente. Nell'annotazione del 12 giugno 2015 (doc. TAF 11 in toto), il medico SMR, dottor D.________, alla luce della nuova documentazione medica trasmessa dall'assicurato pendente causa, in particolare della certificazione clinica del 30 marzo 2015 e della relazione clinica del 15 maggio 2015 successivo, secondo cui l'assicurato soffre di un disturbo depressivo grave così come dell'integrazione di parere medico-legale del 30 novembre 2014 del dottor B.________ (doc. TAF 1 allegato F), che considera l'interessato inabile al lavoro al 100%, ha infatti ritenuto indicato l'esperimento di una perizia pluridisciplinare, che esamini l'insorgente da un punto di vista reumatologico, psichiatrico e neurologico. 9.2. In simili circostanze, trattandosi in concreto di aspetti non ancora esaminati - in particolare quello psichiatrico e quello neurologico rispettivamente rendendosi necessaria l'esecuzione di una perizia pluridisciplinare - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4, anche DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento istruttorio - fermo restando il diritto alla rendita intera per il mese di maggio 2014, ammesso dall'amministrazione (doc. TAF 1, doc. C) e la cui esistenza è supportata dagli atti dell'incarto (DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) - riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 9.3. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda a esperire una perizia medica pluridisciplinare nelle materie suindicate. Successivamente, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, segnatamente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 10. 10.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 5 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 29 aprile 2015, verrà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato nella sentenza. 10.2. L'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (doc. 64 cpv. 1 PA). 10.2.1. Visto l'esito della procedura, di principio si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili al ricorrente, patrocinato in causa (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). 10.2.2. L'UAIE rinviando tuttavia a quanto esposto dall'UAI cantonale nel proprio preavviso (allegato al doc. TAF 11), si oppone al riconoscimento delle citate indennità, in quanto "l'assicurato ha inoltrato la documentazione medica precitata solo in sede di ricorso e non ha mai palesato in precedenza una problematica psichiatrica". 10.2.3. Ora, tale censura non può essere accolta. In primo luogo va infatti rilevato che il Dott. D.________, sul cui parere l'UAIE fonda la proposta di accoglimento del ricorso, indica la necessità non soltanto di un approfondimento psichiatrico, bensì anche di un accertamento pluridisciplinare che tenga conto degli aspetti reumatologici e neurologici, già noti in precedenza e solo parzialmente esaminati. Da ciò può essere dedotto che il medico, alla luce di una rilettura degli atti, non era convinto della valutazione espressa in sede d'istruttoria. In simili circostanze, l'attribuzione di spese ripetibili al ricorrente è pertanto in concreto giustificata e viene quantificata d'ufficio, in assenza di una nota dettagliata, (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 25 febbraio 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento istruttorio indicato nei considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto di A.________ di percepire una rendita di invalidità.
2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI ; Raccomandata; allegata: copia delle presa di posizione del ricorrente del 17 luglio 2015, doc. TAF 14)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: