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C-1892/2007

C-1892/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-02-18 · Italiano CH

Entrata

Sachverhalt

A. Interrogata in data 14 febbraio 2007 dagli agenti della Polizia cantonale ticinese, A._______, cittadina brasiliana, nata il..., ha dichiarato di essere entrata in Svizzera in data 7 febbraio 2006 e di esservi rimasta come turista per tre mesi prima di partire per il Portogallo presso degli zii. Essa ha poi affermato di essere entrata una seconda volta, sempre a scopo turistico, sul territorio della Confederazione ad inizio dicembre 2006, precisando come il suo fidanzato in Ticino si fosse preso carico di tutti i costi inerenti il suo alloggio presso un affittacamere del bellinzonese. La polizia cantonale ha denunciato l'interessata al Ministero Pubblico per ripetuta infrazione alla legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), nonché per esercizio illecito della prostituzione, informandola nel contempo che il suo caso sarebbe stato segnalato alle competenti autorità, le quali avrebbero potuto proporre nei suoi confronti l'adozione di un provvedimento amministrativo quale un divieto d'entrata. B. Con decisione del 14 febbraio 2007, notificata due giorni più tardi nel quadro di un secondo interrogatorio, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera valido fino al 13 febbraio 2010 e motivato come segue: "Straniera il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (dichiarazioni contrastanti circa lo scopo del suo soggiorno; prostituzione)." L'autorità di prima istanza ha altresì tolto l'effetto sospensivo al ricorso. C. In data 22 febbraio 2007, il Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino ha pronunciato un decreto di non luogo a procedere nei confronti dell'interessata per i reati contestategli. D. Il 13 marzo 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ è insorta avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento, nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al suo gravame e la sua audizione personale. A sostegno del proprio ricorso essa ha in primo luogo rilevato come l'autorità cantonale, su delega di quella di prime cure, non avesse notificato la decisione impugnata al patrocinatore di cui conosceva l'esistenza. La ricorrente ha poi sottolineato che l'autorità penale non ha ravvisato nel suo comportamento alcuna violazione alla legge, precisando che l'autorità amministrativa è vincolata ai fatti constatati da quest'ultima. La ricorrente ha infine affermato che il divieto d'entrata in oggetto è stato emanato sulla scorta di un'assunzione di prove irregolare essendo venuto meno il principio del contraddittorio orale e il diritto alla partecipazione dell'avvocato. E. Con decisione incidentale del 29 marzo 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso interposto dall'interessata il 13 marzo precedente. F. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 24 aprile 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha rilevato come il fatto che A._______ avesse pernottato, in due periodi distinti, durante 155 notti presso un locale noto alle autorità ticinesi come postribolo, nonché le dichiarazioni di un'altra persona presente al controllo di polizia effettuato il 13 febbraio 2007, facessero nascere indizi sufficienti in merito all'attività dell'interessata nell'ambito della prostituzione, rilevando che, in virtù della separazione dei poteri, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Essa ha poi precisato di avere debitamente informato la ricorrente dell'eventualità di emanare nei suoi confronti un provvedimento amministrativo (cfr. interrogatorio del 14 febbraio 2007), nel rispetto quindi del principio del diritto di essere sentito ai sensi degli art. 29 e 30 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). G. Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 30 maggio 2007, A._______ ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 13 marzo 2007, affermando di non avere potuto prendere posizione in merito al verbale a cui si fa riferimento nel preavviso dell'autorità inferiore, con conseguente violazione del suo diritto di essere sentita. H. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 18 giugno 2007, l'UFM ha ripreso le proprie allegazioni di fatto e di diritto.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 2 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in virtù dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 4 Nell'atto ricorsuale, l'interessata ha sollevato diverse eccezioni di natura formale, in special modo una violazione del diritto di essere sentita e la notifica difettosa della decisione impugnata, chiedendo nel contempo la sua audizione personale davanti al TAF. Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni formali.

E. 4.1 La ricorrente ha rimproverato l'UFM di avere emanato la decisione impugnata sulla scorta di un'assunzione di prove irregolare, senza garantire un contraddittorio orale e la partecipazione dell'avvocato, prevalendosi quindi della violazione del suo diritto di essere sentita.

E. 4.1.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che l'autorità sente le parti prima di prendere una decisione. Si tratta per la persona interessata in particolare di esporre le sue argomentazioni giuridiche, di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni dell'autorità e di determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 69). Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati).

E. 4.1.2 Nella fattispecie, l'interessata è stata avvisata in virtù del diritto di essere sentita che le autorità competenti avrebbero preso nei sui confronti un provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata (cfr. verbale di interrogatorio del 14 febbraio 2007). Ora, giova rammentare che secondo una giurisprudenza costante del Tribunale federale, l'autorità competente deve debitamente rendere edotto l'interessato e concedergli l'occasione di esprimersi in merito prima di emettere una decisione nei sui confronti (DTF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; GAAC 68.133 consid. 2). Ciononostante un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata allorquando l'autorità che ha pronunciato la decisione, ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Ciò risulta vero nella presente procedura, in quanto il Tribunale può rivedere sia le questioni di diritto che le constatazioni dei fatti stabilite dall'autorità inferiore oppure l'opportunità della propria decisione (art. 49 PA). Nella fattispecie, la ricorrente ha replicato durante il verbale d'interrogatorio del 14 febbraio 2007 che non aveva nulla da dire in merito ad un'eventuale misura amministrativa nei sui confronti. Sebbene l'occasione di prendere posizione possa risultare stringata, non ha impedito all'interessata di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso, infatti, essa ha potuta difendersi in maniera corretta. Concretamente la ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragione per le quali è stata pronunciata. Di conseguenza anche se l'occasione di prendere posizione prima dell'emissione della decisione venisse considerata non sufficiente, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della decisione davanti alla scrivente autorità, la quale dispone di piena cognizione. L'argomentazione di A._______ relativa alla violazione del suo diritto di essere sentita non può pertanto essere presa in considerazione. Si rileva infine che l'art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), norma che garantisce il diritto ad un'equa e pubblica udienza e di cui si prevale la ricorrente nel suo ricorso, non è applicabile nella procedura di ricorso di diritto amministrativo in materia di polizia degli stranieri (cfr. DTF 123 II 472 consid. 4c e riferimenti ivi citati).

E. 4.2 Nel suo gravame del 13 marzo 2007 l'interessata ha richiesto inoltre la sua audizione personale davanti al TAF. A questo titolo si rammenta che la procedura innanzi al Tribunale avviene di regola per iscritto (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 56.5; FRITZ GYGI, op. cit., pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale dei testi. In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78 consid. 5a). Non è quindi dato seguito alla richiesta di audizione personale formulata dalla ricorrente.

E. 4.3 Quo alla notifica della decisione di divieto d'entrata, dagli atti di causa risulta che essa è stata consegnata brevi manu a A._______ dalla polizia cantonale ticinese nel corso del suo interrogatorio del 16 febbraio 2007 e questo sebbene la suddetta autorità fosse a conoscenza del fatto che l'interessata avesse designato un patrocinatore (cfr. scritto del legale del 14 febbraio 2007 alla polizia cantonale), in dispregio pertanto di quanto disposto dall'art. 11 cpv. 3 PA. Ora, giusta l'art. 38 PA, una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Nella fattispecie, A._______ ha avuto conoscenza del provvedimento amministrativo in questione e del suo contenuto in data 16 febbraio 2007, quindi solo due giorni dopo la sua emanazione ed ha quindi potuto interporre tempestivamente ricorso, in modo tale da difendere in modo adeguato e circostanziato la sua posizione.

E. 5 Nel suo gravame A._______ ha rilevato come il 22 febbraio 2007 la Procura Pubblica ticinese avesse pronunciato un decreto di non luogo a procedere nei suoi confronti in relazione ai fatti che avevano condotto alla decisione di divieto d'entrata in Svizzera del 14 febbraio 2007, precisando che l'autorità amministrativa è vincolata ai fatti constatati dalle autorità penali. A questo proposito giova rammentare che in virtù del principio della separazione dei poteri e a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione delle mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che le autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giungano alla conclusione che lo straniero adempia ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-43/2006 del 27 febbraio 2007 consid. 6.1). L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale. Alla luce di quanto esposto, la facoltà dell'UFM di prevedere una sanzione amministrativa malgrado la pronuncia di un decreto di non luogo a procedere da parte delle autorità penali è giustificata.

E. 6 Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto. Entro tre mesi da che si trova in Svizzera, lo straniero deve notificare il suo arrivo alla polizia degli stranieri del luogo dove risiede allo scopo di regolare le condizioni della sua residenza. Gli stranieri venuti in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi o di esercitare un'attività lucrativa, devono fare questa notificazione entro otto giorni, in ogni caso prima di assumere un impiego (art. 2 cpv. 1, 1a e 2a frase LDDS). Lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 1 LDDS).

E. 7 L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS). Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento.

E. 8 Dal profilo del diritto degli stranieri la prostituzione riveste un carattere rilevante sotto due punti di vista.

E. 8.1 Da una parte la prostituzione costituisce un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 I 1791) e sottostà pertanto alle relative norme inerenti l'accesso di cittadine e cittadini stranieri al mercato del lavoro elvetico. Il non rispetto delle normative in oggetto costituisce una violazione delle disposizioni in materia di diritto degli stranieri tale da giustificare di per se l'adozione di un divieto d'entrata in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 LDDS. Nulla cambia in ragione del fatto che per quanto attiene la prostituzione si sia in presenza di un'attività lucrativa per la quale un'autorizzazione di polizia non è senz'altro concessa (cfr. a questo titolo BRIGITTE HÜRLIMANN, Prostitution - ihre Regelung im schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit, Zurigo 2004, pag. 75 segg.; FULVIO HAEFELI, Die Prostitution und die Bestimmungen des ANAG über den Nachzug ausländischer Ehegatten, in SJZ 95 [1999] pag. 181 segg.). Il ritegno o il rifiuto quasi sistematico da parte delle autorità di migrazione ad autorizzare una determinata attività lucrativa, non fondano un'esenzione dall'obbligo di ottenere un'autorizzazione per il suo esercizio (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4055 e C-4056 del 21 gennaio 2009 consid. 6.1).

E. 8.2 D'altro canto la prostituzione, attività non proibita in Svizzera, è sovente ritenuta un manifesto delitto contro la moralità tale da giustificare di per sé l'adozione di una misura di espulsione e a fortiori la pronuncia di un divieto d'entrata per indesiderabilità (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS in relazione con l'art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 delle legge concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri [ODDS, RU 1949 I 233] altra opinione: BRIGITTE HÜRLIMANN, op. cit. pag. 178 segg.). In sostanza questa attività - fintanto che essa non è esercitata in piena libertà, per scelta volontaria ed a beneficio di un'autorizzazione - è legata a fenomeni negativi, che ancora una volta devono essere qualificati come una seria messa in pericolo della pubblica sicurezza. Si pensi in particolare all'apparizione di commercianti di essere umani e di protettori, i quali vanno vieppiù organizzandosi in moderne strutture economiche tendenti ad uno sfruttamento efficace della prostituzione. Le persone operanti in questi ambienti non solo commettono dei delitti nei confronti delle prostitute, ma sono sempre più attivi anche in altri ambiti della criminalità (cfr. rapporti interni della sicurezza della Svizzera 2007, pag. 10 e 30 segg., e 2006, pag. 59 segg., online su www.fedpol.admin.ch > Documentazione > Rapporti, visitato l'11 dicembre 2008). È inoltre incontestabile che la prostituzione e tutto ciò che tocca tale attività può costituire un rischio per la salute, la sicurezza e l'ordine pubblico. Alla luce di quanto esposto, la prostituzione, indipendentemente dalla durata del suo esercizio e fintanto che non è esercitata sulla base di un'espressa autorizzazione di polizia degli stranieri, adempie di per se i requisiti per costituire una caso di indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS. Le misure adottate in questo ambito mirano quindi anche a garantire la protezione degli stranieri in oggetto, i quali, come esposto, sono spesso divenute vittime di un commercio di esseri umani (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4055 e C-4056 sopra menzionate consid. 6.2).

E. 9 L'autorità di prime cure ha rimproverato alla ricorrente di essere stata dedita all'esercizio della prostituzione. Dal canto suo quest'ultima ha affermato di essersi recata a due riprese sul territorio della Confederazione a scopo turistico.

E. 9.1 Nella fattispecie, in data 13 febbraio 2007 A._______ è stata fermata dalle autorità di polizia presso l'affittacamere Bibo's di Bellinzona. La ricorrente ha dichiarato di avere alloggiato nel luogo suindicato a due riprese, e meglio, dal 7 febbraio 2006 per un periodo di tre mesi e dal 10 dicembre 2006 fino al momento del suo controllo, precisando di intrattenere una relazione affettiva con una persona residente in Ticino (cfr. verbale di interrogatorio del 14 febbraio 2007 e rapporto d'inchiesta del 20 febbraio successivo). Ora, è noto che nel summenzionato affittacamere, all'epoca dei pernottamenti dell'interessata, vi fosse esercitata la prostituzione. Quindi, anche se essa ha comunque sempre sottolineato di non essersi mai interessata di cosa facessero le altre ragazze ivi alloggiate e che il suo soggiorno in Svizzera era motivato unicamente da fini turistici, si rileva che diverse circostanze fanno ritenere che l'interessata abbia sottaciuto le reali motivazioni della sua presenza sul territorio della Confederazione. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità di prime cure nel suo preavviso del 24 aprile 2007, A._______ disponeva di Euro 2'000.- al momento del suo arrivo in Svizzera ad inizio dicembre 2006 ed avrebbe dovuto versare un importo di Fr. 6'500.- per l'affitto della camera in cui ha risieduto (Fr. 100.- / giorno) fino al 13 febbraio 2007. Essa ha affermato di aver speso il suo denaro in discoteca, per regali, vestiti, etc, mentre il suo fidanzato - del quale non ha voluto dichiarare l'identità - le ha prestato i soldi per pagare il suo alloggio (cfr. verbale di interrogatorio del 14 febbraio 2007). Ora, la ricorrente non ha fornito alcuna prova o documento propri a comprovare le sue affermazioni a questo proposito, le quali rimangono pertanto allo stadio della mera allegazione di fatto. Date le circostanze, è alquanto inverosimile che lo scopo del suo soggiorno sia stato unicamente quello di incontrare il suo compagno o di visitare per turismo il nostro paese. Alla luce di quanto esposto, al contrario, il Tribunale non ha nessun motivo di dubitare che A._______, nell'ambito di tali soggiorni sul territorio della Confederazione, abbia esercitato l'attività di prostituta. Le condizioni per l'esistenza di un'indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS sono pertanto adempiute. Ne consegue che nella fattispecie il divieto d'entrata, in considerazione dell'aspetto preventivo e di controllo dello stesso provvedimento amministrativo, appare giustificato.

E. 10 Il fatto che il comportamento di A._______ non abbia condotto all'apertura di un procedimento penale non permette di fare astrazione dal suo atteggiamento riprovevole. Come esposto nel quadro della presente sentenza (cfr. punti 5 e 8), la misura di allontanamento si riallaccia non all'esistenza di un comportamento sanzionabile, rispettivamente sanzionato, ma all'esistenza di una concreta messa in pericolo dell'ordinamento giuridico.

E. 11 Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di tre anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).

E. 11.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e di astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, op.cit., pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).

E. 11.2 Nella fattispecie, A._______ si è resa protagonista di un comportamento oggettivamente non di lieve rilevanza. La forma di prostituzione in oggetto, rispettivamente l'ambiente criminogeno che l'accompagna, costituiscono, come sopra esposto, un fenomeno indesiderato dal punto di vista della polizia degli stranieri. Si è dunque in presenza di un interesse pubblico di notevole importanza all'allontanamento di persone che si prostituiscono in maniera incontrollata e, come spesso accade, contro la loro volontà in Svizzera. Inoltre, a suo stesso dire, l'interessata sarebbe sostenuta finaziariamente dal fidanzato, di modo che essa è priva di mezzi economici personali e regolari. A._______ può pertanto essere ritenuta indesiderata in ragione del rischio per le autorità elvetiche di dovere assisterla o per il fatto che non può essere escluso che quest'ultima tenti, tramite dei mezzi illegali, di provvedere ai suoi bisogni, in particolar modo esercitando un'attività lucrativa senza esservi precedentemente autorizzata. Le autorità svizzere possono infatti pretendere da ogni straniero residente sul suo territorio che disponga dei mezzi finanziari necessari propri ad assicurarne il proprio mantenimento, senza dipendere dall'aiuto dello Stato.

E. 11.3 Quo alla sua situazione personale, la ricorrente non risulta avere particolari legami con la Svizzera. Essa ha infatti affermato di avere un fratello, due cugini ed il fidanzato in Ticino (cfr. ricorso del 13 marzo 2007), senza tuttavia mai fornire le necessarie prove documentali tali da suffragare le sue allegazioni in merito.

E. 11.4 Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi della causa, il Tribunale ritiene quindi che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultima ad entrarvi. Vista la pratica adottata dalle autorità amministrative in casi analoghi e del reiterato comportamento riprovevole di cui si è resa protagonista la ricorrente, il suo allontanamento dal territorio della Confederazione per una durata di tre anni appare proporzionato e adeguato alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. c PA).

E. 12 Ne discende che l'UFM con decisione del 14 febbraio 2007 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di Fr. 700.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 30 maggio 2007.
  3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto _______ di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1892/2007 {T 0/2} Sentenza del 18 febbraio 2009 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Blaise Vuille, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinata dall'Avv. Marco Garbani, via Golino, 6654 Cavigliano, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. Interrogata in data 14 febbraio 2007 dagli agenti della Polizia cantonale ticinese, A._______, cittadina brasiliana, nata il..., ha dichiarato di essere entrata in Svizzera in data 7 febbraio 2006 e di esservi rimasta come turista per tre mesi prima di partire per il Portogallo presso degli zii. Essa ha poi affermato di essere entrata una seconda volta, sempre a scopo turistico, sul territorio della Confederazione ad inizio dicembre 2006, precisando come il suo fidanzato in Ticino si fosse preso carico di tutti i costi inerenti il suo alloggio presso un affittacamere del bellinzonese. La polizia cantonale ha denunciato l'interessata al Ministero Pubblico per ripetuta infrazione alla legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), nonché per esercizio illecito della prostituzione, informandola nel contempo che il suo caso sarebbe stato segnalato alle competenti autorità, le quali avrebbero potuto proporre nei suoi confronti l'adozione di un provvedimento amministrativo quale un divieto d'entrata. B. Con decisione del 14 febbraio 2007, notificata due giorni più tardi nel quadro di un secondo interrogatorio, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera valido fino al 13 febbraio 2010 e motivato come segue: "Straniera il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (dichiarazioni contrastanti circa lo scopo del suo soggiorno; prostituzione)." L'autorità di prima istanza ha altresì tolto l'effetto sospensivo al ricorso. C. In data 22 febbraio 2007, il Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino ha pronunciato un decreto di non luogo a procedere nei confronti dell'interessata per i reati contestategli. D. Il 13 marzo 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ è insorta avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento, nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al suo gravame e la sua audizione personale. A sostegno del proprio ricorso essa ha in primo luogo rilevato come l'autorità cantonale, su delega di quella di prime cure, non avesse notificato la decisione impugnata al patrocinatore di cui conosceva l'esistenza. La ricorrente ha poi sottolineato che l'autorità penale non ha ravvisato nel suo comportamento alcuna violazione alla legge, precisando che l'autorità amministrativa è vincolata ai fatti constatati da quest'ultima. La ricorrente ha infine affermato che il divieto d'entrata in oggetto è stato emanato sulla scorta di un'assunzione di prove irregolare essendo venuto meno il principio del contraddittorio orale e il diritto alla partecipazione dell'avvocato. E. Con decisione incidentale del 29 marzo 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso interposto dall'interessata il 13 marzo precedente. F. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 24 aprile 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha rilevato come il fatto che A._______ avesse pernottato, in due periodi distinti, durante 155 notti presso un locale noto alle autorità ticinesi come postribolo, nonché le dichiarazioni di un'altra persona presente al controllo di polizia effettuato il 13 febbraio 2007, facessero nascere indizi sufficienti in merito all'attività dell'interessata nell'ambito della prostituzione, rilevando che, in virtù della separazione dei poteri, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Essa ha poi precisato di avere debitamente informato la ricorrente dell'eventualità di emanare nei suoi confronti un provvedimento amministrativo (cfr. interrogatorio del 14 febbraio 2007), nel rispetto quindi del principio del diritto di essere sentito ai sensi degli art. 29 e 30 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). G. Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 30 maggio 2007, A._______ ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 13 marzo 2007, affermando di non avere potuto prendere posizione in merito al verbale a cui si fa riferimento nel preavviso dell'autorità inferiore, con conseguente violazione del suo diritto di essere sentita. H. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 18 giugno 2007, l'UFM ha ripreso le proprie allegazioni di fatto e di diritto. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in virtù dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. Nell'atto ricorsuale, l'interessata ha sollevato diverse eccezioni di natura formale, in special modo una violazione del diritto di essere sentita e la notifica difettosa della decisione impugnata, chiedendo nel contempo la sua audizione personale davanti al TAF. Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni formali. 4.1 La ricorrente ha rimproverato l'UFM di avere emanato la decisione impugnata sulla scorta di un'assunzione di prove irregolare, senza garantire un contraddittorio orale e la partecipazione dell'avvocato, prevalendosi quindi della violazione del suo diritto di essere sentita. 4.1.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che l'autorità sente le parti prima di prendere una decisione. Si tratta per la persona interessata in particolare di esporre le sue argomentazioni giuridiche, di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni dell'autorità e di determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 69). Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati). 4.1.2 Nella fattispecie, l'interessata è stata avvisata in virtù del diritto di essere sentita che le autorità competenti avrebbero preso nei sui confronti un provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata (cfr. verbale di interrogatorio del 14 febbraio 2007). Ora, giova rammentare che secondo una giurisprudenza costante del Tribunale federale, l'autorità competente deve debitamente rendere edotto l'interessato e concedergli l'occasione di esprimersi in merito prima di emettere una decisione nei sui confronti (DTF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; GAAC 68.133 consid. 2). Ciononostante un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata allorquando l'autorità che ha pronunciato la decisione, ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Ciò risulta vero nella presente procedura, in quanto il Tribunale può rivedere sia le questioni di diritto che le constatazioni dei fatti stabilite dall'autorità inferiore oppure l'opportunità della propria decisione (art. 49 PA). Nella fattispecie, la ricorrente ha replicato durante il verbale d'interrogatorio del 14 febbraio 2007 che non aveva nulla da dire in merito ad un'eventuale misura amministrativa nei sui confronti. Sebbene l'occasione di prendere posizione possa risultare stringata, non ha impedito all'interessata di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso, infatti, essa ha potuta difendersi in maniera corretta. Concretamente la ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragione per le quali è stata pronunciata. Di conseguenza anche se l'occasione di prendere posizione prima dell'emissione della decisione venisse considerata non sufficiente, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della decisione davanti alla scrivente autorità, la quale dispone di piena cognizione. L'argomentazione di A._______ relativa alla violazione del suo diritto di essere sentita non può pertanto essere presa in considerazione. Si rileva infine che l'art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), norma che garantisce il diritto ad un'equa e pubblica udienza e di cui si prevale la ricorrente nel suo ricorso, non è applicabile nella procedura di ricorso di diritto amministrativo in materia di polizia degli stranieri (cfr. DTF 123 II 472 consid. 4c e riferimenti ivi citati). 4.2 Nel suo gravame del 13 marzo 2007 l'interessata ha richiesto inoltre la sua audizione personale davanti al TAF. A questo titolo si rammenta che la procedura innanzi al Tribunale avviene di regola per iscritto (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 56.5; FRITZ GYGI, op. cit., pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale dei testi. In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78 consid. 5a). Non è quindi dato seguito alla richiesta di audizione personale formulata dalla ricorrente. 4.3 Quo alla notifica della decisione di divieto d'entrata, dagli atti di causa risulta che essa è stata consegnata brevi manu a A._______ dalla polizia cantonale ticinese nel corso del suo interrogatorio del 16 febbraio 2007 e questo sebbene la suddetta autorità fosse a conoscenza del fatto che l'interessata avesse designato un patrocinatore (cfr. scritto del legale del 14 febbraio 2007 alla polizia cantonale), in dispregio pertanto di quanto disposto dall'art. 11 cpv. 3 PA. Ora, giusta l'art. 38 PA, una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Nella fattispecie, A._______ ha avuto conoscenza del provvedimento amministrativo in questione e del suo contenuto in data 16 febbraio 2007, quindi solo due giorni dopo la sua emanazione ed ha quindi potuto interporre tempestivamente ricorso, in modo tale da difendere in modo adeguato e circostanziato la sua posizione. 5. Nel suo gravame A._______ ha rilevato come il 22 febbraio 2007 la Procura Pubblica ticinese avesse pronunciato un decreto di non luogo a procedere nei suoi confronti in relazione ai fatti che avevano condotto alla decisione di divieto d'entrata in Svizzera del 14 febbraio 2007, precisando che l'autorità amministrativa è vincolata ai fatti constatati dalle autorità penali. A questo proposito giova rammentare che in virtù del principio della separazione dei poteri e a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione delle mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che le autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giungano alla conclusione che lo straniero adempia ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-43/2006 del 27 febbraio 2007 consid. 6.1). L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale. Alla luce di quanto esposto, la facoltà dell'UFM di prevedere una sanzione amministrativa malgrado la pronuncia di un decreto di non luogo a procedere da parte delle autorità penali è giustificata. 6. Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto. Entro tre mesi da che si trova in Svizzera, lo straniero deve notificare il suo arrivo alla polizia degli stranieri del luogo dove risiede allo scopo di regolare le condizioni della sua residenza. Gli stranieri venuti in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi o di esercitare un'attività lucrativa, devono fare questa notificazione entro otto giorni, in ogni caso prima di assumere un impiego (art. 2 cpv. 1, 1a e 2a frase LDDS). Lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 1 LDDS). 7. L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS). Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento. 8. Dal profilo del diritto degli stranieri la prostituzione riveste un carattere rilevante sotto due punti di vista. 8.1 Da una parte la prostituzione costituisce un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 I 1791) e sottostà pertanto alle relative norme inerenti l'accesso di cittadine e cittadini stranieri al mercato del lavoro elvetico. Il non rispetto delle normative in oggetto costituisce una violazione delle disposizioni in materia di diritto degli stranieri tale da giustificare di per se l'adozione di un divieto d'entrata in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 LDDS. Nulla cambia in ragione del fatto che per quanto attiene la prostituzione si sia in presenza di un'attività lucrativa per la quale un'autorizzazione di polizia non è senz'altro concessa (cfr. a questo titolo BRIGITTE HÜRLIMANN, Prostitution - ihre Regelung im schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit, Zurigo 2004, pag. 75 segg.; FULVIO HAEFELI, Die Prostitution und die Bestimmungen des ANAG über den Nachzug ausländischer Ehegatten, in SJZ 95 [1999] pag. 181 segg.). Il ritegno o il rifiuto quasi sistematico da parte delle autorità di migrazione ad autorizzare una determinata attività lucrativa, non fondano un'esenzione dall'obbligo di ottenere un'autorizzazione per il suo esercizio (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4055 e C-4056 del 21 gennaio 2009 consid. 6.1). 8.2 D'altro canto la prostituzione, attività non proibita in Svizzera, è sovente ritenuta un manifesto delitto contro la moralità tale da giustificare di per sé l'adozione di una misura di espulsione e a fortiori la pronuncia di un divieto d'entrata per indesiderabilità (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS in relazione con l'art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 delle legge concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri [ODDS, RU 1949 I 233] altra opinione: BRIGITTE HÜRLIMANN, op. cit. pag. 178 segg.). In sostanza questa attività - fintanto che essa non è esercitata in piena libertà, per scelta volontaria ed a beneficio di un'autorizzazione - è legata a fenomeni negativi, che ancora una volta devono essere qualificati come una seria messa in pericolo della pubblica sicurezza. Si pensi in particolare all'apparizione di commercianti di essere umani e di protettori, i quali vanno vieppiù organizzandosi in moderne strutture economiche tendenti ad uno sfruttamento efficace della prostituzione. Le persone operanti in questi ambienti non solo commettono dei delitti nei confronti delle prostitute, ma sono sempre più attivi anche in altri ambiti della criminalità (cfr. rapporti interni della sicurezza della Svizzera 2007, pag. 10 e 30 segg., e 2006, pag. 59 segg., online su www.fedpol.admin.ch > Documentazione > Rapporti, visitato l'11 dicembre 2008). È inoltre incontestabile che la prostituzione e tutto ciò che tocca tale attività può costituire un rischio per la salute, la sicurezza e l'ordine pubblico. Alla luce di quanto esposto, la prostituzione, indipendentemente dalla durata del suo esercizio e fintanto che non è esercitata sulla base di un'espressa autorizzazione di polizia degli stranieri, adempie di per se i requisiti per costituire una caso di indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS. Le misure adottate in questo ambito mirano quindi anche a garantire la protezione degli stranieri in oggetto, i quali, come esposto, sono spesso divenute vittime di un commercio di esseri umani (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4055 e C-4056 sopra menzionate consid. 6.2). 9. L'autorità di prime cure ha rimproverato alla ricorrente di essere stata dedita all'esercizio della prostituzione. Dal canto suo quest'ultima ha affermato di essersi recata a due riprese sul territorio della Confederazione a scopo turistico. 9.1 Nella fattispecie, in data 13 febbraio 2007 A._______ è stata fermata dalle autorità di polizia presso l'affittacamere Bibo's di Bellinzona. La ricorrente ha dichiarato di avere alloggiato nel luogo suindicato a due riprese, e meglio, dal 7 febbraio 2006 per un periodo di tre mesi e dal 10 dicembre 2006 fino al momento del suo controllo, precisando di intrattenere una relazione affettiva con una persona residente in Ticino (cfr. verbale di interrogatorio del 14 febbraio 2007 e rapporto d'inchiesta del 20 febbraio successivo). Ora, è noto che nel summenzionato affittacamere, all'epoca dei pernottamenti dell'interessata, vi fosse esercitata la prostituzione. Quindi, anche se essa ha comunque sempre sottolineato di non essersi mai interessata di cosa facessero le altre ragazze ivi alloggiate e che il suo soggiorno in Svizzera era motivato unicamente da fini turistici, si rileva che diverse circostanze fanno ritenere che l'interessata abbia sottaciuto le reali motivazioni della sua presenza sul territorio della Confederazione. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità di prime cure nel suo preavviso del 24 aprile 2007, A._______ disponeva di Euro 2'000.- al momento del suo arrivo in Svizzera ad inizio dicembre 2006 ed avrebbe dovuto versare un importo di Fr. 6'500.- per l'affitto della camera in cui ha risieduto (Fr. 100.- / giorno) fino al 13 febbraio 2007. Essa ha affermato di aver speso il suo denaro in discoteca, per regali, vestiti, etc, mentre il suo fidanzato - del quale non ha voluto dichiarare l'identità - le ha prestato i soldi per pagare il suo alloggio (cfr. verbale di interrogatorio del 14 febbraio 2007). Ora, la ricorrente non ha fornito alcuna prova o documento propri a comprovare le sue affermazioni a questo proposito, le quali rimangono pertanto allo stadio della mera allegazione di fatto. Date le circostanze, è alquanto inverosimile che lo scopo del suo soggiorno sia stato unicamente quello di incontrare il suo compagno o di visitare per turismo il nostro paese. Alla luce di quanto esposto, al contrario, il Tribunale non ha nessun motivo di dubitare che A._______, nell'ambito di tali soggiorni sul territorio della Confederazione, abbia esercitato l'attività di prostituta. Le condizioni per l'esistenza di un'indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS sono pertanto adempiute. Ne consegue che nella fattispecie il divieto d'entrata, in considerazione dell'aspetto preventivo e di controllo dello stesso provvedimento amministrativo, appare giustificato. 10. Il fatto che il comportamento di A._______ non abbia condotto all'apertura di un procedimento penale non permette di fare astrazione dal suo atteggiamento riprovevole. Come esposto nel quadro della presente sentenza (cfr. punti 5 e 8), la misura di allontanamento si riallaccia non all'esistenza di un comportamento sanzionabile, rispettivamente sanzionato, ma all'esistenza di una concreta messa in pericolo dell'ordinamento giuridico. 11. Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di tre anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA). 11.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e di astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, op.cit., pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). 11.2 Nella fattispecie, A._______ si è resa protagonista di un comportamento oggettivamente non di lieve rilevanza. La forma di prostituzione in oggetto, rispettivamente l'ambiente criminogeno che l'accompagna, costituiscono, come sopra esposto, un fenomeno indesiderato dal punto di vista della polizia degli stranieri. Si è dunque in presenza di un interesse pubblico di notevole importanza all'allontanamento di persone che si prostituiscono in maniera incontrollata e, come spesso accade, contro la loro volontà in Svizzera. Inoltre, a suo stesso dire, l'interessata sarebbe sostenuta finaziariamente dal fidanzato, di modo che essa è priva di mezzi economici personali e regolari. A._______ può pertanto essere ritenuta indesiderata in ragione del rischio per le autorità elvetiche di dovere assisterla o per il fatto che non può essere escluso che quest'ultima tenti, tramite dei mezzi illegali, di provvedere ai suoi bisogni, in particolar modo esercitando un'attività lucrativa senza esservi precedentemente autorizzata. Le autorità svizzere possono infatti pretendere da ogni straniero residente sul suo territorio che disponga dei mezzi finanziari necessari propri ad assicurarne il proprio mantenimento, senza dipendere dall'aiuto dello Stato. 11.3 Quo alla sua situazione personale, la ricorrente non risulta avere particolari legami con la Svizzera. Essa ha infatti affermato di avere un fratello, due cugini ed il fidanzato in Ticino (cfr. ricorso del 13 marzo 2007), senza tuttavia mai fornire le necessarie prove documentali tali da suffragare le sue allegazioni in merito. 11.4 Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi della causa, il Tribunale ritiene quindi che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultima ad entrarvi. Vista la pratica adottata dalle autorità amministrative in casi analoghi e del reiterato comportamento riprovevole di cui si è resa protagonista la ricorrente, il suo allontanamento dal territorio della Confederazione per una durata di tre anni appare proporzionato e adeguato alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. c PA). 12. Ne discende che l'UFM con decisione del 14 febbraio 2007 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 700.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 30 maggio 2007. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto _______ di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Data di spedizione: