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C-1810/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-10 · Italiano CH

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, nuova domanda di rendita (decisione del 10 marzo 2023)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Corte III C-1810/2023

S e n t e n z a d e l 3 1 g e n n a i o 2 0 2 4 Composizione Vito Valenti, giudice unico cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, ricorrente,

contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione invalidità, nuova domanda di rendita (decisione del 10 marzo 2023).

C-1810/2023 Pagina 2 Fatti: A. Con decisione del 10 marzo 2023, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha negato a A._______ (di se- guito interessato, ricorrente o insorgente) il diritto di percepire prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità (allegato al doc. TAF 1). B. B.a Il 30 marzo 2023, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione dell’UAIE, contestando, in modo oltremodo confuso, le conclusioni dell’au- torità inferiore (doc. TAF 1). I complementi al ricorso del 17 aprile 2023 e del 5 maggio 2023 (doc. TAF 5, 6) pur non permettendo di chiarire mag- giormente le conclusioni del ricorrente, permettono di supporre tuttavia che quest’ultimo chieda l’annullamento della decisione del 10 marzo 2023 e il riconoscimento del diritto a una rendita AI. B.b Con scritto del 5 aprile 2023, ricevuto il giorno successivo, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con la designazione di un avvocato d’ufficio (doc. TAF 2). B.c Con ordinanza del 14 aprile 2023, notificata il 16 maggio 2023 (come risulta dall’avviso di ricevimento [doc. TAF 8]), il ricorrente è stato invitato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del suddetto provvedimento, a dimostrare lo stato d’indigenza, a mezzo dell’apposito formulario "Do- manda di gratuito patrocinio" (allegato) e a produrre i relativi mezzi di prova a dimostrazione dell’evocato stato d’indigenza, nonché ad indicare il mo- tivo per cui sarebbe stata necessaria la designazione di un avvocato d’uf- ficio e se del caso fornire il nominativo di un avvocato abilitato a rappre- sentarlo. L’istante è stato avvertito delle conseguenze in caso di decorso infruttuoso del summenzionato termine, ossia il respingimento della do- manda d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (doc. TAF 3). B.d Con ordinanza del 31 maggio 2023 – validamente notificata il 28 giu- gno 2023 (come risulta dall’avviso di ricevimento [doc. TAF 13]), dopo un primo tentativo infruttuoso il 14 giugno 2023 (come risulta dal tracciamento postale [doc. TAF 13a]) – all’insorgente, inadempiente, è stato concesso un ulteriore breve termine di cinque giorni dalla notificazione del provvedi- mento, per dare seguito alla precedente richiesta del Tribunale con l’avver- tenza esposta al punto 2 che in caso di decorso infruttuoso del termine la

C-1810/2023 Pagina 3 domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sarebbe stata di principio respinta. Unitamente alla suddetta ordinanza all’insorgente è stato trasmesso un nuovo formulario "Domanda di gratuito patrocinio" con l’invito a completarlo (doc. TAF 7). B.e Il 28 giugno 2023, l’insorgente ha ritrasmesso al Tribunale l’ordinanza del 31 maggio 2023 e il formulario non compilato nella busta d’intimazione con delle annotazioni, poco comprensibili, scritte a mano su di essa (doc. TAF 10). Ha inoltre trasmesso uno scritto con il quale – nella misura del comprensibile – ha ribadito le allegazioni già addotte con il memoriale di ricorso e prodotto della documentazione riguardante un conto presso B._______, copia della tessera sanitaria italiana, una ricevuta dell’INPS di C._______ relativa all’autorizzazione ai versamenti volontari del 27 gen- naio 2023, copia del documento d’identità della moglie (doc. TAF 11). B.f Nel termine prorogato per fornire le delucidazioni richieste e ritornare il formulario “Domanda di gratuito patrocinio” l’insorgente non ha ottempe- rato alle richieste di questo Tribunale, non ha dimostrato la propria situa- zione economica e non ha motivato la richiesta di nomina di un avvocato d’ufficio. C. C.a Con decisione incidentale del 7 luglio 2023, il giudice dell’istruzione ha respinto la domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio ed ha invitato il ricorrente a versare, nei trenta giorni successivi alla notifica di detta decisione incidentale, un anticipo sulle presumibili spese processuali di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ri- corrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con la commina- toria d’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (doc. TAF 12). C.b Con la medesima decisione incidentale al ricorrente è stata trasmessa la risposta al ricorso dell’autorità inferiore dell’8 giugno 2023 (doc. TAF 9), con l’invito a presentare, entro trenta giorni successivi alla notifica del prov- vedimento, l’atto di replica (doc. TAF 12).

Diritto: 1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32

C-1810/2023 Pagina 4 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la proce- dura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella mi- sura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 3. 3.1 Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giu- dice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle pre- sunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (se- conda frase; cfr. anche art. 23 PA). 3.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 3.3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 3.4 Giusta l'art. 40 cpv. 1 e 3 LPGA il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA). 3.5 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

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4. 4.1 Nel caso concreto, la decisione incidentale del TAF del 7 luglio 2023 è stata validamente notificata all’indirizzo del ricorrente il 28 luglio 2023 (doc. TAF 21). 4.2 Conto tenuto delle ferie giudiziarie, il termine di 30 giorni assegnato per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali ha pertanto iniziato a decorrere il 16 agosto 2023 (art. 20 cpv. 1 e 22a cpv. 1 let. b PA in relazione con l'art. 37 LTAF) ed è scaduto il 14 settembre 2023. 4.3 Il ricorrente non ha altresì inoltrato, entro il termine per il versamento dell’anticipo sulle presumibili spese processuali, né una domanda di pro- roga del termine stesso o di pagamento rateale dell’anticipo spese richiesto né una domanda di riesame della decisione incidentale del 7 luglio 2023. A titolo del tutto abbondanziale, può essere a tal proposito rilevato che né dagli scritti né dalla documentazione prodotta successivamente alla men- zionata decisione incidentale del 7 luglio 2023 appare potersi dedurre uno stato di indigenza del ricorrente (appare, fra l’altro e per sovrabbondanza, incontestato che egli sia proprietario dell’abitazione in cui risiede). 4.4 Da quanto esposto, consegue che il ricorso inoltrato dal ricorrete è inammissibile. 5. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 6. 6.1 Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205

C-1810/2023 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Vito Valenti Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: