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C-1713/2011

C-1713/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-09-03 · Italiano CH

Visto Schengen

Sachverhalt

A. Il 5 settembre 2010, A.________ e B._______ (marito e moglie), cittadini eritrei nati il ... rispettivamente il ..., hanno presentato una domanda di visto pressi la Rappresentanza svizzera a Khartoum (Sudan) con lo scopo di entrare nello spazio Schengen, al fine di prendere visita al figlio C._______ e alla di lui fidanzata C._______ (invitanti) residenti in Svizzera. Con decisione del medesimo giorno la suddetta Rappresentanza ha rifiutato di concedere un visto agli interessati, considerato che la loro intenzione di lasciare lo spazio Schengen alla scadenza non poteva essere stabilita con certezza. Contro questa decisione, il 12 ottobre 2010, gli invitanti hanno interposto opposizione presso la menzionata Ambasciata. B. Il 12 dicembre 2010 i richiedenti hanno nuovamente sollecitato il visto Schengen, che veniva nuovamente rifiutato dall'autorità preposta il 14 dicembre successivo. Il 17 dicembre rispettivamente il 21 dicembre 2010 gli invitanti e gli invitati hanno quindi interposto opposizione contro il rifiuto. C. Con decisione del 10 febbraio 2011, l'UFM ha respinto l'opposizione, confermando il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. A sostegno delle proprie argomentazione l'autorità di prime cure ha sottolineato che la legislazione sugli stranieri non prevede un diritto ad entrare nello spazio Schengen o al rilascio di un visto, anche qualora la persona interessata ossequi tutte le condizioni d'entrata. Un visto non è inoltre concesso ad uno straniero il cui ritorno nel Paese d'origine non è garantito, sia a causa della situazione politica e socioeconomica prevaente in tale Stato, sia a causa della sua situazione personale. Inoltre l'UFM ha sottolineato che non erano state fornite indicazioni esaurienti in merito alle condizioni di vita e ai mezzi di sussistenza in Eritrea. Infine il solo desiderio di rendere visita al figlio non era, a dire dell'autorità preposta, sufficiente a giustificare il rilascio di un visto d'entrata. In conclusione, la partenza al termine del soggiorno in Svizzera, non risultava sufficientemente garantita, non potendo escludere che i richiedenti, una volta entrati nello spazio Schengen, non desiderino protrarre il soggiorno nella speranza di trovare condizioni di vita migliori di quelle che conoscono in Patria. D. Con scritto del 18 marzo 2011, gli interessati hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione chiedendo l'annullamento della stessa e la concessione dell'autorizzazione d'entrata. A sostegno del proprio gravame, i ricorrenti hanno sottolineato il desiderio di rendere visita al figlio, al nipotino nato nel 2010 nonché assistere al matrimonio del figlio con la fidanzata. A._______ ha inoltre indicato, con documentazione allegata, di essere proprietario nel proprio Paese d'origine di un'abitazione residenziale di 230 m2 nonché di un'ampia area di 2205.93 m2 destinati ad area residenziale ed attività lucrativa, dove egli avrebbe alle dipendenze diversi meccanici. E. Con osservazioni del 26 aprile 2011 l'UFM si è limitata a ribadire quanto già espresso nella propria decisione del 10 febbraio precedente, indicando che "l'uscita de[i] richiedent[i] dallo spazio Schengen al termine del soggiorno previsto non era assicurata. Tale timore è tanto più fondato qualora si sia in presenza di domande di persone provenienti da regioni del globo caratterizzate da una situazione economica difficile". F. Con replica del 31 maggio 2011 i ricorrenti hanno sottolineato segnatamente la scarsità delle argomentazioni dell'autorità inferiore, evidenziando come la stessa non abbia eccepito alcunché circa la loro comprovata solidità finanziaria nel Paese d'origine. G. Con duplica del 21 giugno 2011 l'UFM, non ha ritenuto di modificare la propria posizione in merito al caso in esame ed ha chiesto di confermare la propria decisione. Una copia della duplica, con possibilità di presentare eventuali osservazioni, è stata trasmessa ai ricorrenti, i quali non hanno tuttavia dato alcun seguito.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 I ricorrenti hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Nella fattispecie entrambi i ricorsi sono stati inoltrati avverso due decisioni emanate dalla stessa autorità nelle medesime circostanze di fatto e presentano delle conclusioni identiche. I ricorrenti non hanno d'altronde alcun interesse contraddittorio tale da rendere necessaria la pronuncia di una decisione separata. Per motivi di economia procedurale, è pertanto giustificato cumulare le cause e decidere in una sola e medesima sentenza (art. 4 PA in relazione con l'art. 24 della legge federale del 4 dicembre 19847 di procedura civile [PCF, RS 273]; cfr. DTF 131 V 59 consid. 1; confronta inoltre la sentenza on pubblicata del Tribunale federale 1P.779/2006 / 1P.795/2006 del 6 febbraio 2007, consid. 2; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 63)

E. 3 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2. della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215; cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4 Come rettamente osservato dall'UFM, la legislazione svizzera in materia di diritto concernente gli stranieri no garantisce né il diritto d'entrata nello spazio Schengen né il rilascio di un visto anche qualora il richiedente adempia a tutte condizioni d'entrata. Così come gli altri Stati, la Svizzera non è tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri nel suo territorio. Riservati gli obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico le autorità amministrative decidono conformemente alle norme di legge e al potere discrezionale loro conferito. In linea di principio non esiste dunque un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, salvo nei casi in cui lo straniero o i suoi parenti in Svizzera possano prevalersi di una norma speciale del diritto federale (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano disposizioni divergenti (cfr. art. 2 cpv. 4 e 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).

E. 6.1 Per un soggiorno di una durata massima di tre mesi in Svizzera ri­spettivamente nello spazio Schengen, i cittadini di Paesi terzi necessi­tano, per varcare le frontiere, di documenti di viaggio valevoli e, se ri­chiesto, di un visto (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LStr, art. 2 cpv. 1 dell'ordi­nanza del 22 ottobre 2008 concer­nente l'entrata e il rilascio del visto [OEV, 142.204] che rinvia all'art. 5 cpv. 1 lett. a e b del regolamen­to [CE] n. 562/2006 del Parla­mento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [Codice frontiere Schengen, GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1-32] e l'art. 2 del regolamento [UE] n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata [GU L 85 del 31 marzo 2010, pag. 1-4]).

E. 6.2 Inoltre è necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art. 5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). I cittadini di Paesi terzi che intendono entrare nello spazio Schengen, devono comprovare che, trascorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la Svizzera entro il termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d, art. 21 cpv. 1 Codice dei visti e art. 5 cpv. 2 LStr). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pub­blica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 5 cpv. 1 lett. c LStr, art. 5 cpv. 1 lett. d ed e Codice frontiere Schengen).

E. 7 Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possi­bile concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di ob­blighi internazionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).

E. 8 L'Allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 elenca gli Stati, i cui cittadini all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen, devono essere in posses­so di un visto (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7, per quanto ri­guarda la fonte integrale cfr. nota all'art. 4 cpv. 1 OEV). Considerato che il Eritrea figu­ra in questo allegato, i richiedenti soggiaciono all'obbligo del visto.

E. 9 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rifiutato di autorizzare agli interes­sata l'entrata nello spazio Schengen, non ritenendo sufficientemente assicurata la loro partenza al termine del soggiorno, a motivo della situazione socioeconomica notoriamente precaria in Eritrea, nonché alla luce dell'assenza di indicazioni esaurienti in merito alle condizioni di vita e ai mezzi di sussistenza in patria dei richiedenti. Occorre dunque esa­minare se gli stessi, considerati tutti gli elementi agli atti, appaiono disposti a ritornare nel loro Paese d'origine dopo il soggiorno auspicato conformemente all'art. 5 cpv. 2 LStr. Affinché possa essere determinato se vi sono le garanzie necessarie per ritenere assicurata l'uscita dallo spazio Schengen, l'autorità compe­tente deve procedere ad una valutazione di una situazione futura e a tale scopo si fonda da una parte sulla situazione politica, sociale ed econo­mica prevalente nel Paese di provenienza e dall'altra parte sulla situa­zione personale, familiare e professionale delle persone interessate. In tal senso tutti gli elementi del caso concreto devono essere presi in considerazione.

E. 9.1 La situazione economico-sociale dell'Eritrea è precaria e le tensioni con i paesi confinanti come pure i deficit strutturali del Paese impediscono uno sviluppo economico. Con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite di USD 381 la Repubblica di Eritrea è uno dei Paesi più poveri al mondo. Inoltre il regime eritreo al potere dal 1993 ha soppresso la maggior parte delle libertà quali i diritti politici e la libertà di stampa; a ciò si aggiunge che con l'inizio della "primavera araba" il Paese si trova confrontato a nuove tensioni (cfr. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, Country Files, Présentation de l'Erythrée, Economie et Politique intérieure, ultimo aggiornamento il 1.1.2012, http://www.di-plomatie.gouv.fr). In questo contesto la pressione migratoria da questo Paease risulta essere molto alta e questo si manifesta anche nelle statistiche sull'asilo. concretamente nel 2011 il 14,9% dei richiedenti provenivano dalla Repubblica di Eritrea che, in cifre assolute, corrisponde a 3'356 richieste; ciò ha fatto dell'Eritrea il primo Paese per provenienza di richieste d'asilo in Svizzera (cfr. UFM, www.bfm.admin.ch > Temi > Statistiche > Statistiche sull'asilo > 4° trimestre 2011, pag. 8 e 2° trimestre 2012, pag. 8).

E. 9.2 Le importanti disparità socioeconomiche tra la Svizzera e la Repubblica di Eritrea sopra menzionate sono idonee ad incrementare la pressione migratoria. Un'eventuale emigrazione è inoltre favorita al­lorquando pa­renti o conoscenti si trovano all'estero, come è il caso nella presente fattispecie. Pertanto è a giusta ragione che l'UFM ha considerato elevato il rischio del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti. La pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta inoltre elevata soprattutto in presenza di persone che non hanno particolari vincoli famigliari o professionali al loro Paese d'origine.

E. 10 Trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del Paese d'origine porterebbe tuttavia ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, so­ciali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera. I richiedenti hanno 70 rispettivamente 63 anni, sono sposati e, benché originari dell'Eritrea, vivono in Sudan. Dalle emergenze istruttorie sembra inoltre che essi non abbiano altri legami famigliari, se non il figlio (invitante), che attualmente risiede in Svizzera. Ne discende che essi non intrattengono alcun stretto legame affettivo con il proprio Paese d'origine o con il Sudan, che costituirebbe un criterio determinante per comprovare il loro rientro in questi Paesi. Dagli atti di causa nemmeno risulta documentato che i ricorrenti abbiano un'attività lucrativa in Eritrea o in Sudan. Essi hanno prodotto unicamente della documentazione - peraltro risalente al 1998 e al 2000 - che attesta la proprietà del marito di due terreni ad Asmara (capitale dell'Eritrea), destinati a residenza e ad attività lucrativa, senza però sostanziare una relazione con essi al di là della nuda proprietà. Tale aspetto conduce a ritenere a maggior ragione, elevata la probabilità di un eventuale emigrazione. In conclusione, non emergono elementi concreti in merito alla loro situazione familiare e personale attuale in Eritrea, dove peraltro non abitano ormai più, visti i loro indirizzi a Khartoum in Sudan, che permettano di ritenere sufficientemente certa la volontà degli stessi di lasciare lo spazio Schengen entro i termini previsti.

E. 11 Infine le dichiarazioni fornite dagli ospitanti in relazione alla presa a cari­co delle spese del soggiorno auspicato e alle garanzie secondo le quali gli interessati lascerebbe lo spazio Schengen allo scadere del visto, non sono tali da impedire, una volta entrata nel territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale S6.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti più volte dimostrato che le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici. Gli invitanti sono infatti in grado di garantire certi rischi finanziari relativi al soggiorno dei richiedenti, essi non possono tuttavia portarsi garanti per un determinato comportamento (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9 con ulteriori riferimenti).

E. 12 Ne discende che l'UFM, con decisioni dell'10 febbraio 2011, non ha né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, inoltre la decisione non risulta inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi i ricorsi vanno respinti.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca­rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e compensate con l'anticipo spese pagato il 29 marzo 2011.

Dispositiv
  1. I ricorsi sono respinti.
  2. Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 29 marzo 2011.
  3. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. SIMIC ...; incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per conoscenza La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1713/2011, C-1714/2011 Sentenza del 3 settembre 2012 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, cancelliere Manuel Borla. Parti

1. A._______,

2. B._______, entrambi patrocinati dall'avv. Lorenzo Fornara, viale Stefano Franscini 17, casella postale 4227, 6900 Lugano 4, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. Fatti: A. Il 5 settembre 2010, A.________ e B._______ (marito e moglie), cittadini eritrei nati il ... rispettivamente il ..., hanno presentato una domanda di visto pressi la Rappresentanza svizzera a Khartoum (Sudan) con lo scopo di entrare nello spazio Schengen, al fine di prendere visita al figlio C._______ e alla di lui fidanzata C._______ (invitanti) residenti in Svizzera. Con decisione del medesimo giorno la suddetta Rappresentanza ha rifiutato di concedere un visto agli interessati, considerato che la loro intenzione di lasciare lo spazio Schengen alla scadenza non poteva essere stabilita con certezza. Contro questa decisione, il 12 ottobre 2010, gli invitanti hanno interposto opposizione presso la menzionata Ambasciata. B. Il 12 dicembre 2010 i richiedenti hanno nuovamente sollecitato il visto Schengen, che veniva nuovamente rifiutato dall'autorità preposta il 14 dicembre successivo. Il 17 dicembre rispettivamente il 21 dicembre 2010 gli invitanti e gli invitati hanno quindi interposto opposizione contro il rifiuto. C. Con decisione del 10 febbraio 2011, l'UFM ha respinto l'opposizione, confermando il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. A sostegno delle proprie argomentazione l'autorità di prime cure ha sottolineato che la legislazione sugli stranieri non prevede un diritto ad entrare nello spazio Schengen o al rilascio di un visto, anche qualora la persona interessata ossequi tutte le condizioni d'entrata. Un visto non è inoltre concesso ad uno straniero il cui ritorno nel Paese d'origine non è garantito, sia a causa della situazione politica e socioeconomica prevaente in tale Stato, sia a causa della sua situazione personale. Inoltre l'UFM ha sottolineato che non erano state fornite indicazioni esaurienti in merito alle condizioni di vita e ai mezzi di sussistenza in Eritrea. Infine il solo desiderio di rendere visita al figlio non era, a dire dell'autorità preposta, sufficiente a giustificare il rilascio di un visto d'entrata. In conclusione, la partenza al termine del soggiorno in Svizzera, non risultava sufficientemente garantita, non potendo escludere che i richiedenti, una volta entrati nello spazio Schengen, non desiderino protrarre il soggiorno nella speranza di trovare condizioni di vita migliori di quelle che conoscono in Patria. D. Con scritto del 18 marzo 2011, gli interessati hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione chiedendo l'annullamento della stessa e la concessione dell'autorizzazione d'entrata. A sostegno del proprio gravame, i ricorrenti hanno sottolineato il desiderio di rendere visita al figlio, al nipotino nato nel 2010 nonché assistere al matrimonio del figlio con la fidanzata. A._______ ha inoltre indicato, con documentazione allegata, di essere proprietario nel proprio Paese d'origine di un'abitazione residenziale di 230 m2 nonché di un'ampia area di 2205.93 m2 destinati ad area residenziale ed attività lucrativa, dove egli avrebbe alle dipendenze diversi meccanici. E. Con osservazioni del 26 aprile 2011 l'UFM si è limitata a ribadire quanto già espresso nella propria decisione del 10 febbraio precedente, indicando che "l'uscita de[i] richiedent[i] dallo spazio Schengen al termine del soggiorno previsto non era assicurata. Tale timore è tanto più fondato qualora si sia in presenza di domande di persone provenienti da regioni del globo caratterizzate da una situazione economica difficile". F. Con replica del 31 maggio 2011 i ricorrenti hanno sottolineato segnatamente la scarsità delle argomentazioni dell'autorità inferiore, evidenziando come la stessa non abbia eccepito alcunché circa la loro comprovata solidità finanziaria nel Paese d'origine. G. Con duplica del 21 giugno 2011 l'UFM, non ha ritenuto di modificare la propria posizione in merito al caso in esame ed ha chiesto di confermare la propria decisione. Una copia della duplica, con possibilità di presentare eventuali osservazioni, è stata trasmessa ai ricorrenti, i quali non hanno tuttavia dato alcun seguito. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 I ricorrenti hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Nella fattispecie entrambi i ricorsi sono stati inoltrati avverso due decisioni emanate dalla stessa autorità nelle medesime circostanze di fatto e presentano delle conclusioni identiche. I ricorrenti non hanno d'altronde alcun interesse contraddittorio tale da rendere necessaria la pronuncia di una decisione separata. Per motivi di economia procedurale, è pertanto giustificato cumulare le cause e decidere in una sola e medesima sentenza (art. 4 PA in relazione con l'art. 24 della legge federale del 4 dicembre 19847 di procedura civile [PCF, RS 273]; cfr. DTF 131 V 59 consid. 1; confronta inoltre la sentenza on pubblicata del Tribunale federale 1P.779/2006 / 1P.795/2006 del 6 febbraio 2007, consid. 2; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 63)

3. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2. della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215; cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

4. Come rettamente osservato dall'UFM, la legislazione svizzera in materia di diritto concernente gli stranieri no garantisce né il diritto d'entrata nello spazio Schengen né il rilascio di un visto anche qualora il richiedente adempia a tutte condizioni d'entrata. Così come gli altri Stati, la Svizzera non è tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri nel suo territorio. Riservati gli obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico le autorità amministrative decidono conformemente alle norme di legge e al potere discrezionale loro conferito. In linea di principio non esiste dunque un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, salvo nei casi in cui lo straniero o i suoi parenti in Svizzera possano prevalersi di una norma speciale del diritto federale (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1 e giurisprudenza ivi citata).

5. Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano disposizioni divergenti (cfr. art. 2 cpv. 4 e 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). 6. 6.1 Per un soggiorno di una durata massima di tre mesi in Svizzera ri­spettivamente nello spazio Schengen, i cittadini di Paesi terzi necessi­tano, per varcare le frontiere, di documenti di viaggio valevoli e, se ri­chiesto, di un visto (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LStr, art. 2 cpv. 1 dell'ordi­nanza del 22 ottobre 2008 concer­nente l'entrata e il rilascio del visto [OEV, 142.204] che rinvia all'art. 5 cpv. 1 lett. a e b del regolamen­to [CE] n. 562/2006 del Parla­mento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [Codice frontiere Schengen, GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1-32] e l'art. 2 del regolamento [UE] n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata [GU L 85 del 31 marzo 2010, pag. 1-4]). 6.2 Inoltre è necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art. 5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). I cittadini di Paesi terzi che intendono entrare nello spazio Schengen, devono comprovare che, trascorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la Svizzera entro il termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d, art. 21 cpv. 1 Codice dei visti e art. 5 cpv. 2 LStr). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pub­blica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 5 cpv. 1 lett. c LStr, art. 5 cpv. 1 lett. d ed e Codice frontiere Schengen).

7. Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possi­bile concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di ob­blighi internazionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).

8. L'Allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 elenca gli Stati, i cui cittadini all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen, devono essere in posses­so di un visto (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7, per quanto ri­guarda la fonte integrale cfr. nota all'art. 4 cpv. 1 OEV). Considerato che il Eritrea figu­ra in questo allegato, i richiedenti soggiaciono all'obbligo del visto.

9. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rifiutato di autorizzare agli interes­sata l'entrata nello spazio Schengen, non ritenendo sufficientemente assicurata la loro partenza al termine del soggiorno, a motivo della situazione socioeconomica notoriamente precaria in Eritrea, nonché alla luce dell'assenza di indicazioni esaurienti in merito alle condizioni di vita e ai mezzi di sussistenza in patria dei richiedenti. Occorre dunque esa­minare se gli stessi, considerati tutti gli elementi agli atti, appaiono disposti a ritornare nel loro Paese d'origine dopo il soggiorno auspicato conformemente all'art. 5 cpv. 2 LStr. Affinché possa essere determinato se vi sono le garanzie necessarie per ritenere assicurata l'uscita dallo spazio Schengen, l'autorità compe­tente deve procedere ad una valutazione di una situazione futura e a tale scopo si fonda da una parte sulla situazione politica, sociale ed econo­mica prevalente nel Paese di provenienza e dall'altra parte sulla situa­zione personale, familiare e professionale delle persone interessate. In tal senso tutti gli elementi del caso concreto devono essere presi in considerazione. 9.1 La situazione economico-sociale dell'Eritrea è precaria e le tensioni con i paesi confinanti come pure i deficit strutturali del Paese impediscono uno sviluppo economico. Con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite di USD 381 la Repubblica di Eritrea è uno dei Paesi più poveri al mondo. Inoltre il regime eritreo al potere dal 1993 ha soppresso la maggior parte delle libertà quali i diritti politici e la libertà di stampa; a ciò si aggiunge che con l'inizio della "primavera araba" il Paese si trova confrontato a nuove tensioni (cfr. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, Country Files, Présentation de l'Erythrée, Economie et Politique intérieure, ultimo aggiornamento il 1.1.2012, http://www.di-plomatie.gouv.fr). In questo contesto la pressione migratoria da questo Paease risulta essere molto alta e questo si manifesta anche nelle statistiche sull'asilo. concretamente nel 2011 il 14,9% dei richiedenti provenivano dalla Repubblica di Eritrea che, in cifre assolute, corrisponde a 3'356 richieste; ciò ha fatto dell'Eritrea il primo Paese per provenienza di richieste d'asilo in Svizzera (cfr. UFM, www.bfm.admin.ch > Temi > Statistiche > Statistiche sull'asilo > 4° trimestre 2011, pag. 8 e 2° trimestre 2012, pag. 8). 9.2 Le importanti disparità socioeconomiche tra la Svizzera e la Repubblica di Eritrea sopra menzionate sono idonee ad incrementare la pressione migratoria. Un'eventuale emigrazione è inoltre favorita al­lorquando pa­renti o conoscenti si trovano all'estero, come è il caso nella presente fattispecie. Pertanto è a giusta ragione che l'UFM ha considerato elevato il rischio del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti. La pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta inoltre elevata soprattutto in presenza di persone che non hanno particolari vincoli famigliari o professionali al loro Paese d'origine.

10. Trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del Paese d'origine porterebbe tuttavia ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, so­ciali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera. I richiedenti hanno 70 rispettivamente 63 anni, sono sposati e, benché originari dell'Eritrea, vivono in Sudan. Dalle emergenze istruttorie sembra inoltre che essi non abbiano altri legami famigliari, se non il figlio (invitante), che attualmente risiede in Svizzera. Ne discende che essi non intrattengono alcun stretto legame affettivo con il proprio Paese d'origine o con il Sudan, che costituirebbe un criterio determinante per comprovare il loro rientro in questi Paesi. Dagli atti di causa nemmeno risulta documentato che i ricorrenti abbiano un'attività lucrativa in Eritrea o in Sudan. Essi hanno prodotto unicamente della documentazione - peraltro risalente al 1998 e al 2000 - che attesta la proprietà del marito di due terreni ad Asmara (capitale dell'Eritrea), destinati a residenza e ad attività lucrativa, senza però sostanziare una relazione con essi al di là della nuda proprietà. Tale aspetto conduce a ritenere a maggior ragione, elevata la probabilità di un eventuale emigrazione. In conclusione, non emergono elementi concreti in merito alla loro situazione familiare e personale attuale in Eritrea, dove peraltro non abitano ormai più, visti i loro indirizzi a Khartoum in Sudan, che permettano di ritenere sufficientemente certa la volontà degli stessi di lasciare lo spazio Schengen entro i termini previsti.

11. Infine le dichiarazioni fornite dagli ospitanti in relazione alla presa a cari­co delle spese del soggiorno auspicato e alle garanzie secondo le quali gli interessati lascerebbe lo spazio Schengen allo scadere del visto, non sono tali da impedire, una volta entrata nel territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale S6.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti più volte dimostrato che le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici. Gli invitanti sono infatti in grado di garantire certi rischi finanziari relativi al soggiorno dei richiedenti, essi non possono tuttavia portarsi garanti per un determinato comportamento (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9 con ulteriori riferimenti).

12. Ne discende che l'UFM, con decisioni dell'10 febbraio 2011, non ha né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, inoltre la decisione non risulta inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi i ricorsi vanno respinti.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca­rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e compensate con l'anticipo spese pagato il 29 marzo 2011. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. I ricorsi sono respinti.

2. Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 29 marzo 2011.

3. Comunicazione a:

- ricorrenti (Raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. SIMIC ...; incarto di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per conoscenza La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: