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C-131/2010

C-131/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-27 · Italiano CH

Obbligo di pagare il contributo

Sachverhalt

A. A._______, cittadina dello Sri Lanka nata il ..., entrata in Svizzera il 29 ottobre 1997, ha depositato una domanda di asilo lo stesso giorno dinanzi all'allora competente Ufficio federale dei rifugiati (UFR; oggi UFM). La domanda è stata respinta con decisione del 12 marzo 1999 e nel contempo è stato impartito all'interessata un termine al 15 maggio 1999 per lasciare la Svizzera. Il 15 marzo 1999 l'instante è convolata a nozze con il connazionale B._______, nato il ..., ammesso provvisoriamente in Svizzera. L'UFR ha riconsiderato quindi il 28 maggio 1999 la sua precedente decisione, pronunciando l'ammissione provvisoria a favore dell'interessata. Il 24 gennaio 2000 B._______ ha ottenuto il permesso di dimora, il 7 marzo successivo, l'UFR ha constatato la fine dell'ammissione provvisoria nei suoi confronti. Il 30 aprile 2000 a Lugano, è nato il figlio C._______, posto al beneficio dell'ammissione provvisoria. B._______ è deceduto il 10 marzo 2001. B. Considerato terminato l'obbligo di garanzia e di rimborso concernente il conto di garanzia n. 12208945 a nome di B._______, con missiva del 21 agosto 2002, l'UFR ha inviato all'interessata, affinché si determinasse in merito, il conteggio finale relativo alle spese durante la procedura d'asilo e d'ammissione provvisoria concernenti la famiglia. Dall'importo di fr. 19'144.05 (somma proveniente dal reddito di un'attività lucrativa degli interessati) sono stati dedotti fr. 50.-- (tassa apertura conto), fr. 6'480.00 (spese durante la procedura d'asilo) e fr. 16'200.00 (spese durante l'ammissione provvisoria). Risultava un saldo negativo di fr. 3'585.95. Con missiva dell'11 settembre 2002, agendo per il tramite del suo rappresentante legale, A._______ ha contestato il summenzionato conteggio finale. Il defunto marito aveva percepito un reddito quasi sin dall'inizio dall'arrivo in Svizzera, il 27 novembre 1989, e, a decorrere dalla loro unione matrimoniale, la famiglia non aveva più fatto capo all'assistenza pubblica. Su richiesta dell'interessata, con missiva del 24 gennaio 2003, l'Ufficio del sostengo sociale e dell'inserimento (USSI) di Bellinzona ha riferito l'ammontare delle spese d'assistenza sostenute dal Centro Croce Rossa Svizzera di Lugano a favore di B._______, dal 10 gennaio 1990 al 16 marzo 1990 (65 giorni), a fr. 40.-- al giorno per un totale di fr. 2'600.--. Il 28 gennaio 2003 l'interessata ha fornito all'UFR l'esatto ammontare delle spese di assistenza e in data 31 marzo 2003, l'Ufficio ha rettificato il conteggio finale concernente B._______. Ritenute le spese complessive per l'ammontare di fr. 2'600.--, risultava un saldo positivo di fr. 16'637.65. L'8 aprile seguente l'interessata ha dichiarato di accettare il conteggio finale. Con decisione del 14 aprile 2003, l'UFR ha quindi fissato, dedotte le spese di apertura del conto di fr. 50.-- e di assistenza di fr. 2'600.-- e aggiunti gli interessi, il saldo del conto di garanzia intestato al defunto marito a fr. 16'637.65 nonché il versamento di questo importo a favore dell'interessata. Tale decisione è cresciuta in giudicato. C. Il 22 giugno 2004, l'UFR ha ritenuto che la situazione di A._______ rientrava nei criteri per essere considerata un caso di rigore personale grave ed ha prolungato, fino a nuovo avviso, l'ammissione provvisoria a favore dell'interessata e di suo figlio. Con istanza del 30 gennaio 2008 A._______ ha postulato il rilascio di un permesso di dimora. Con scritto del 5 maggio 2008, l'UFM ha ritenuto adempiute le condizioni dell'art. 84 cpv. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.0) e ha dichiarato terminata l'ammissione provvisoria pronunciata a favore della ricorrente. Il 18 marzo 2008 è stato rilasciato a favore dell'istante un permesso di dimora e il 22 aprile successivo a favore di suo figlio. D. Il 23 giugno 2009 l'UFM ha informato l'interessata che in virtù della disposizione transitoria relativa alla modifica del 24 ottobre 2007 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) l'obbligo di versare il contributo speciale era terminato. Allegati vi erano un modulo di risposta relativo al conteggio del 23 giugno 2009 e l'estratto del conto n. 12706481 del 19 giugno 2009 da cui risultavano un saldo dei versamenti al 19 giugno 2009 di fr. 15'098.60 e un saldo positivo di fr. 98.60 a favore dell'interessata. Mediante scritto del 3 luglio 2009, l'interessata ha eccepito come le sue spese fossero già state considerate nel conteggio finale riguardante il marito e di non aver mai usufruito di alcuna assistenza in Svizzera. Ha dunque compilato e rinviato il modulo di risposta all'UFM, dichiarando di contestare l'estratto conto del 19 giugno 2009, e preteso la restituzione del saldo integrale di fr. 15'098.60. Con missiva del 21 ottobre 2009, l'UFM ha osservato che con la precedente decisione del 14 aprile 2003 erano state computate esclusivamente le spese del marito (fr. 2'600.--) ed ha invitato l'interessata a designare un ufficio di pagamento per restituirle la somma eccedente (fr. 98.60). L'interessata ha nuovamente sottolineato, mediante scritto dell'11 novembre 2009, di non avere mai beneficiato di alcuna prestazione di sostegno sociale e di aver sempre lavorato. Ha infine aggiunto che avrebbe inviato all'UFM una conferma dall'USSI attestante l'assenza di spese a sostegno dell'interessata. Con decisione del 4 dicembre 2009, l'UFM ha ritenuto che l'interessata, conformemente alle disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) era in linea di principio tenuta a versare il contributo speciale, ma che in virtù della disposizioni transitorie relative alla modifica del 24 ottobre 2007 dell'OAsi 2, non soggiaceva più all'obbligo di pagare il contributo speciale in quanto era stato raggiunto l'importo massimo di fr. 15'000.--. Sulla base del conteggio del 23 giugno 2009, il conto n. 12706481 a nome dell'interessata presentava un saldo pari a fr. 15'098.60, l'importo di fr. 15'000 doveva essere incassato dalla Confederazione, quale contributo speciale, e l'eccedente di fr. 98.60 restituito. E. Il 7 gennaio 2010, agendo per il tramite della sua rappresentante legale, l'interessata ha interposto ricorso contro la predetta decisione, postulandone l'annullamento e il versamento alla ricorrente dell'intero saldo del conto n. 12706481. A sostegno del proprio gravame l'interessata si è innanzitutto prevalsa della violazione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto esprimersi in merito all'intenzione di trattenere a favore della Confederazione l'importo di fr. 15'000.--. Ha osservato che nessuno dei suoi famigliari ha mai fatto capo all'assistenza pubblica, come comprovato mediante dichiarazione del 27 novembre 2009 dell'Ufficio del sostengo sociale e dell'inserimento (USSI) e rilevato che ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. e OAsi 2, l'obbligo di versare il contributo speciale esiste fino a 3 anni a decorrere dal rilascio dell'ammissione provvisoria e al massimo fino a 7 anni a decorrere dall'entrata in Svizzera. Concretamente l'obbligo della ricorrente di versare i contributi sarebbe terminato il 28 maggio 2002, al più tardi il 29 ottobre 2004 (saldo del conto fr. 4'948.05). In ogni caso all'interessata dovrebbe essere messo in compensazione il saldo di fr. 10'680.00 (fr. 2'880.00 per la procedura d'asilo e fr. 7'800.00 per il periodo dell'ammissione provvisoria), essendo la ricorrente già stata considerata nel conteggio del 21 agosto 2002 concernente suo marito. Infine, quandanche il Tribunale dovesse ritenere l'obbligo di versare un contributo speciale, una tassa di fr. 15'000.-- risulterebbe sproporzionata. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 26 marzo 2010, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame in tutte le sue conclusioni. In concreto, non essendovi un motivo per allestire un conteggio finale conformemente alla legge sull'asilo del 26 giugno 1998 nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007 (LAsi, RU 1999 2262), l'UFM ha stabilito la fine dell'obbligo basandosi sulle disposizioni transitorie della LAsi in vigore dal 1° gennaio 2008. L'art. 126a cpv. 2 LStr disciplina la procedura per il conteggio relativo ai conti di garanzia esistenti al 31 dicembre 2007, per i quali non vi è stato alcun motivo per allestire un conteggio finale secondo la previgente legge sull'asilo, come nella presente causa. Per quanto riguarda il tema dell'equivalenza, l'UFM osserva che il contributo speciale, secondo l'art. 86 LAsi, serve a coprire le spese globali di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione, nonché i costi della procedura di ricorso, originati dall'insieme della stessa cerchia di persone, ovvero dai richiedenti l'asilo che esercitano un'attività lucrativa e dai loro famigliari. In conclusione l'UFM ritiene che la decisione è conforme alle disposizioni di legge e ordinanza, che dai motivi del ricorso non emerge in maniera concludente in quale misura tali norme transitorie e finali siano state applicate in modo inappropriato e reputato che tali disposizioni siano incontestabilmente conformi al diritto, riferendosi ad una decisione incidentale del 27 novembre 2008 del Tribunale amministrativo federale nella causa C-7239/2008. F. Invitata ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 3 maggio 2010, la ricorrente ha sostanzialmente ribadito quanto affermato nel suo atto ricorsuale, sottolineando che non sarebbe lecito rendere responsabili i singoli richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente delle spese causate da tutte le persone del settore dell'asilo. Con duplica del 9 giugno 2010, l'UFM ha osservato che con l'entrata in vigore delle disposizioni transitorie della legge sull'asilo, in data 1° gennaio 2008, si erano verificati più motivi per allestire un conteggio in base a tali disposizioni. In effetti, al 1° gennaio 2008, la ricorrente aveva versato un importo superiore a fr 15'000.--, era ammessa provvisoriamente da almeno 3 anni e l'entrata in Svizzera aveva avuto luogo più di 7 anni fa. Di conseguenza, l'UFM aveva allestito il conteggio del conto riguardante la ricorrente, evidenziando che, prima del 1° gennaio 2008, in applicazione della LAsi in vigore fino al 31 dicembre 2007, non vi era alcun motivo per allestire un conteggio finale.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di conti di garan­zia rispettivamente le decisioni inerenti al contributo speciale, rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione fe­derale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 83 lett. c. cifra 3 e lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2 In applicazione dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez­zamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è tuttavia inammissibile se un'autorità canto­nale ha giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3 Nel suo gravame, la ricorrente si è prevalsa della violazione del diritto di essere sentita, siccome prima di emettere la decisione impugnata, non le è stato concesso il diritto di esprimersi in merito. Occorre dapprima esaminare tale censura di natura formale.

E. 3.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279, consid. 2.3; DTF 132 V 368, consid. 3.1).

E. 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279, consid. 2.6.1; DTF 132 V 387, consid. 5.1; DTF 127 V 431, consid. 3d/aa). Eccezionalmente un'eventuale viola­zione può essere sanata se l'auto­rità che ha emanato la decisio­ne ha preso posizione in merito alle ar­gomentazioni decisive nel qua­dro dello scambio degli scritti e se l'amministrato ha avuto la possibi­lità di esprimersi liberamente di fron­te ad un'autorità di ricorso, la qua­le dispone di piena cognizione (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 con­sid. 5a e 180 consid. 4a). Una grave violazione del diritto di essere sentiti, pur te­nendo conto del principio dell'economia di procedura, di principio non può essere sanata (cfr. Lorenz Kneubühler, Gehörsver­letzung und Heilung, in: Zbl. 3/1998, pag. 112 ss).

E. 3.3 Dagli atti di causa emerge che il 23 giugno 2009, l'UFM ha informato la ricorrente del suo obbligo di versare il contributo speciale giusta gli art. 85 segg. LAsi. Tuttavia, visto che dall'insieme dei versamenti effettuati sul suo conto l'importo massimo di fr. 15'000.-- era già stato raggiunto, tale obbligo veniva a cadere. Dal conteggio effettuato al 19 giugno 2009 risultava un saldo di fr. 15'098.60, trattenuto l'importo del contributo speciale di fr 15'000.-- da compensare, il saldo a suo favore ammontava a fr. 98.60. Allo scritto era allegato l'estratto del conto n. 12706481 dal 23 settembre 2002 al 16 giugno 2009 ed il modulo di risposta relativo al conteggio.

E. 3.4 Ora, il Tribunale constata innanzitutto che la ricorrente ha potuto esprimersi in merito al conteggio del 23 giugno 2009 e che da questo risultava chiaramente che solo il saldo positivo di 98.60 sarebbe stato rimborsato. L'UFM ha ancora ribadito il 21 ottobre 2009 che, per quanto riguardava la decisione del 14 aprile 2003, nell'ambito del conteggio finale concernente il conto di garanzia n. 12208945, erano state calcolate esclusivamente le spese incorse dal marito della ricorrente. Visto quanto precede, la censura di forma in ordine alla violazione del diritto di essere sentita della ricorrente non può essere ritenuta.

E. 4.1 La decisione impugnata è stata pronunciata in applicazione delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi (di seguito: disposizioni transitorie LAsi), in vigore dal 1° gennaio 2008, e della disposizione transitoria relativa alla modifica del 24 ottobre 2007 dell'OAsi 2 (di seguito: disposizione transitoria OAsi2).

E. 4.2 La modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 ha introdotto importanti innovazioni nell'ambito della restituzione delle prestazioni nel settore dell'asilo. In particolare sono stati modificati gli artt. 85 a 87 LAsi e le corrispondenti disposizioni dell'OAsi 2. La normativa previgente prevedeva che, in quanto ragionevolmente esigibile, le spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso dovevano essere rimborsati (art. 85 cpv. 1 LAsi, nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007). I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione erano tenuti a fornire garanzia per il rimborso delle spese di assistenza, di partenza e di esecuzione nonché dei costi della procedura di ricorso e a tale scopo la Confederazione istituiva conti di garanzia (individuali) destinati unicamente a tale scopo e alimentati per mezzo delle deduzioni salariali e del ritiro di valori patrimoniali (art. 86 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007). Su richiesta, le garanzie prestate erano restituite, dopo deduzione delle spese computabili, quando la persona tenuta a fornire garanzia, lasciava definitivamente la Svizzera, otteneva un permesso di dimora o in quanto beneficiario della protezione provvisoria, aveva ottenuto un permesso di domicilio o risiedeva in Svizzera da almeno dieci anni (cfr. art. 87 cpv. 1 lett. a - c LAsi nel suo tenore del 26 giugno 1998). Qualora una di queste condizioni era soddisfatta, si procedeva all'allestimento di un conteggio finale del conto di garanzia. L'OAsi 2 nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva inoltre un conteggio intermedio. Esso era previsto se un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione non titolare di un permesso di dimora erano poste al beneficio dell'ammissione provvisoria. A tale scopo l'UFM inviava alla persona ammessa provvisoriamente un conteggio intermedio nel quale il saldo del conto di garanzia era messo a confronto con le spese che dovevano essere rimborsate, note sino a quel momento. Un eventuale saldo attivo era utilizzato per coprire i costi insorti durante il periodo dell'ammissione provvisoria, durante il quale il conto di garanzia era mantenuto (art. 16 OAsi 2 nel suo tenore dell'11 agosto 1999). Su domanda le persone interessate potevano essere esentate dall'obbligo di garanzia nella misura in cui il conto di garanzia superava i costi verosimili e raggiungeva almeno una certa somma (art. 15 OAsi 2 nel suo tenore dell'11 agosto 1999 [cfr. in riferimento a quanto precede la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7179/2008 del 21 dicembre 2010 consid. 4.1 e 4.2, giurisprudenza confermata nei successivi giudizi, segnatamente nella più recente sentenza C-856/2010 dell'11 gennaio 2012 consid. 3.1 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati]). L'obbligo di rimborsare e di fornire delle garanzie, per quanto riguardava le persone ammesse provvisoriamente, era disciplinato in analogia alla LAsi e all'OAsi 2 (cfr. art. 14c cpv. 6 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 [LDDS, CS 1 117] nel suo tenore fino al 26 giugno 1998 in vigore fino al 31 dicembre 2007).

E. 4.3 Di principio, anche conformemente al nuovo diritto, vige l'obbligo di rimborsare i costi d'aiuto sociale di partenza e d'esecuzione e quelli inerenti alle procedure di ricorso (cfr. art. 85 cpv. 1 LAsi). Al fine di semplificare la procedura e diminuire i costi, sono stati soppressi i conti individuali rinunciando ad addebitare individualmente sui conti di garanzia le spese cagionate (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 4 settembre 2002, in: FF 2002 6087). Quale istituto sostitutivo del conto di garanzia è stato dunque instaurato il contributo speciale a cui soggiacciono i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che esercitano un'attività lucrativa (art. 86 cpv. 1 LAsi). I versamenti che alimentano il contributo speciale non devono superare il 10 per cento del reddito dell'attività lucrativa della persona interessata, sono dedotti dal datore di lavoro direttamente dal reddito della persona interessata che li versa alla Confederazione; l'obbligo di pagare il contributo cessa il più tardi 10 anni dopo l'inizio della prima attività lucrativa (art. 86 cpv. 2 e 3 LAsi). Lo scopo del contributo speciale mira a coprire le spese globali causate nel settore dell'asilo (art. 86 cpv. 1 LAsi). Conformemente alle attuali disposizioni non sono quindi più presi in considerazione i costi causati individualmente né il versamento di eventuali saldi positivi alla persona interessata. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all'obbligo di rimborso. Fissa segnatamente l'ammontare del contributo speciale ed emana prescrizioni inerenti alla procedura di pagamento e di diffida. In particolare, in caso di redditi bassi, può rinunciare alla riscossione del contributo speciale (art. 85 cpv. 4 e 86 cpv. 4 LAsi [cfr. precitato Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, in particolare punto 1.3.2.3, pag. 6114 seg. e art. 86a del disegno della legge sull'asilo, in: FF 2002 6181, pag. 6188; cfr. anche la precitata sentenza C-856/2010 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata]). La LStr stabilisce l'obbligo di versare il contributo speciale nei confronti di stranieri ammessi provvisoriamente in analogia agli articoli 86 e 87 LAsi. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi (art. 88 LStr). Il Consiglio federale ha esercitato la competenza attribuitagli dal legislatore con la modifica del 24 ottobre 2007 dell'OAsi 2. Questa ordinanza disciplina l'obbligo di rimborso per l'insieme delle categorie di persone nell'ambito dell'asilo o ammesse provvisoriamente. Il rimborso di prestazioni di aiuto sociale che una persona ha percepito in qualità di rifugiato o di persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora è retto dal diritto cantonale e spetta al Cantone far valere il diritto al rimborso (art. 8 cpv. 1 OAsi 2); relativamente all'obbligo di rimborso delle spese di aiuto sociale di partenza e di esecuzione nonché dei costi della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, la Confederazione riscuote un contributo speciale giusta l'art. 86 LAsi, limitato nel tempo e nell'ammontare, e preleva valori patrimoniali giusta l'articolo 87 LAsi (art. 8 cpv. 2 OAsi 2). Il contributo speciale è disciplinato all'art. 13 cpv. 1 OAsi 2. I datori di lavoro detraggono il 10 per cento del reddito del lavoro da ogni versamento di salario. Di norma trasferiscono ogni trimestre tali deduzioni salariali sul conto conformemente all'art. 11 OAsi 2. Sono fatte salve prescrizioni divergenti dell'UFM. Con la concessione o la proroga di un'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa, l'autorità cantonale rende attenti a tale obbligo. L'obbligo di pagare il contributo speciale, disciplinato all'art. 10 cpv. 1 LAsi, inizia con l'assunzione della prima attività lucrativa o al momento del passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo prelevamento di valori patrimoniali. Cessa quando è raggiunto l'importo di fr. 15 000.--, ma al più tardi dopo dieci anni; quando la persona in questione ha lasciato la Svizzera; quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione ottiene un permesso di dimora; quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato; tre anni dopo l'ammissione provvisoria, al più tardi sette anni dopo l'arrivo in Svizzera (art. 10 cpv. 2 lett. a - e OAsi 2). L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne la durata e l'ammontare, con ogni procedura d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 2).

E. 4.4 Le disposizioni transitorie LAsi stabiliscono il passaggio dal sistema previgente a quello attuale. Per le persone ammesse provvisoriamente, l'art. 126a cpv. 1 a 3 LStr, stabilisce, in analogia alle disposizioni transitorie LAsi, il diritto applicabile. Come criterio generale vale l'applicazione diretta del nuovo diritto alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, qualora non sia sorto in precedenza un motivo per allestire un conteggio intermedio o finale secondo la legge previgente (art. 126a cpv. 1 a contrario e 3 LStr e cpv. 1 delle disposizioni transitorie LAsi). Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, stabilisce l'entità e la durata del contributo speciale riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un'attività lucrativa all'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 (art. 126a cpv. 2 LStr).

E. 4.5 Le disposizioni finali della modifica del 24 ottobre 2007 dell'OAsi 2 (di seguito: disposizioni finali OAsi 2), determinanti ai fini della presente causa, si fondano sulla predetta delega legislativa. Secondo il cpv. 6 delle disposizioni finali OAsi 2, per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che con l'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sottostanno all'obbligo del contributo speciale giusta l'articolo 86 LAsi, il periodo dall'assunzione della prima attività lucrativa sottostante all'obbligo di garanzia o il periodo dal passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo ritiro di valori patrimoniali, è computato sulla durata dell'obbligo di pagare il contributo speciale. Il cpv. 7 delle disposizioni finali OAsi 2 prevede che i rimborsi effettuati in virtù di un conteggio intermedio giusta l'art. 16 OAsi 2 (nella versione dell'11 agosto 1999) sono computati interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale delle persone sottostanti a tale obbligo, interessate da tale conteggio intermedio. Infine conformemente al cpv. 8 delle disposizioni finali OAsi 2 le prestazioni di garanzia conformemente agli art. 86 della LAsi sull'asilo (nella versione del 26 giugno 1998) e 14c cpv. 6 LDDS sono incassate interamente dalla Confederazione, tenuto conto degli eventuali rimborsi giusta il cpv. 6, e sono computate interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale fino all'importo massimo di quest'ultimo, ossia fr. 15'000.--. Le prestazioni di garanzia che eccedono l'importo di fr. 15'000.-- sono restituite al titolare del conto oppure sono computate sull'obbligo del contributo speciale del coniuge (cfr. precitata sentenza C-856/2010 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5 La ricorrente non contesta l'applicabilità dell'OAsi 2 nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2008. Essa ne contesta la costituzionalità e si prevale della violazione del principio di equivalenza.

E. 5.1 Nella precitata sentenza C-7179/2008 del 21 dicembre 2010 consid. 6.2, il Tribunale ha sancito che le disposizioni transitorie relative alla modifica della OAsi 2 rispettavano le condizioni delle delega legislativa contenute nella legge. In effetti, le disposizioni transitorie della LAsi e della LStr autorizzano il Consiglio federale a legiferare in merito ad una procedura per liquidare i conti di garanzia per i quali non era sorto un motivo d'allestimento di un conteggio finale secondo la previgente legge. Mediante questa procedura le garanzie fornite devono essere percepite entro i limiti dell'obbligo di versare un contributo speciale indipendentemente dalle spese causate personalmente. Il Tribunale ha ugualmente rilevato che le disposizioni transitorie relative alla modifica dalla OAsi 2 corrispondevano largamente al diritto transitorio inerente al contributo speciale previsto inizialmente nella LAsi stessa (cfr. precitato Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, FF 2002 6087). Al fine di semplificare la regolamentazione legale è tuttavia stata prevista una delegazione di competenze. Quanto alle disposizioni contenute nella legge stessa, le quali conferiscono un ampio potere d'apprezzamento al Consiglio federale e costituiscono una base legale sufficiente, il Tribunale ha ricordato che è tenuto ad applicarle in virtù dell'art. 190 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). La costituzionalità della legge stessa non può dunque essere esaminata dal Tribunale (cfr. precitata sentenza C-7179/20085, consid. 3 e 6.1). L'argomento della ricorrente in ordine all'incostituzionalità dell'OAsi 2 risulta essere infondato.

E. 5.2 Come precedentemente esposto, la nuova legislazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha modificato il sistema di rimborso dei costi generati da richiedenti l'asilo, da persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. Secondo l'attuale normativa essi sono tenuti a versare un contribuito speciale a concorrenza di fr. 15'000.--, per al massimo 10 anni, indipendentemente dalle spese causate individualmente. In tal modo si evita un conteggio individuale dei costi di ciascuna delle persone interessate, permettendo di diminuire le elevate spese amministrative. L'applicazione di una tassa deve rispettare il principio di equivalenza che prevede un particolare nesso di destinazione (equivalenza) fra l'utilizzazione e la cerchia delle persone soggette all'obbligo della tassa (cfr. precitato Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, in particolare 6114). Il principio di equivalenza non esige che la tassa corrisponde esattamente al valore della prestazione per l'amministrato o al suo costo per la collettività. Essa è dovuta nella sua integralità anche se i costi d'assistenza realmente generati dall'amministrato non corrispondono. In relazione al contributo speciale significa che le persone tenute a versarlo, devono farsi carico dei costi causati dall'insieme della cerchia stessa delle persone soggette al detto contributo (compresi i familiari). Esso si trova in stretto rapporto con il valore oggettivo della prestazione fornita. Come sopra rilevato, il principio di equivalenza non esige che il contributo speciale corrisponda esattamente al valore della prestazione per l'amministrato o al suo costo per la collettività (cfr. precitata sentenza C-859/2010, consid. 4.2 e giurisprudenza nonché riferimenti ivi citati). Visto quanto precede, il principio di equivalenza risulta perciò ossequiato dalla normativa inerente al contributo speciale.

E. 6 La ricorrente sostiene che in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 lett. e OAsi 2 l'obbligo della ricorrente di versare i contributo sarebbe terminato il 28 maggio 2002 o, al più tardi, il 29 ottobre 2004. La modifica della legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, non ha previsto un'applicazione retroattiva, la quale di principio non è lecita (cfr. Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. rielaborata integralmente, Zurigo 2010, cifra 337 segg.). Le disposizioni transitorie sanciscono esplicitamente che il nuovo diritto è applicabile ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa modifica, ovvero al 1° gennaio 2008. Pertanto i conti di garanzia esistenti al 31 dicembre 2007 che non sono stato saldati sulla base del diritto previgente (cfr. art. 87 cpv. 1 lett. a - c LAsi nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007) sottostanno al nuovo diritto a decorrere dal 1° gennaio 2008. Anche tale censura non può essere presa in considerazione.

E. 7 La ricorrente fa infine valere di essere già stata considerata nell'ambito del conteggio finale concernente suo marito. Nella decisione del 14 aprile 2003 è stato decretato il termine dell'obbligo di versare le spese di rimborso e il conto di garanzia n. 12208945 è stato saldato. Tale conto di garanzia era intestato a B._______ e dal conteggio finale del 31 marzo 2003, parte integrante della decisione, emerge che l'UFM ha considerato unicamente quest'ultimo. Con scritto del 21 ottobre 2009, l'UFM ha nuovamente sottolineato che nella summenzionata decisione, cresciuta in giudicato, erano state esclusivamente calcolate le spese inerenti al marito della ricorrente. In aggiunta a ciò, a nome della ricorrente era stato aperto un conto di garanzia proprio (cfr. conto n. 12706481) siccome anche la stessa aveva iniziato un'attività lavorativa durante il periodo in cui era ammessa provvisoriamente.

E. 8 In conclusione va rilevato che il contributo speciale di 15'000 fr. è legale. L'obbligo di versarlo per la ricorrente è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2008, sulla base delle disposizioni transitorie LAsi e, in applicazione dell'art. 10 OAsi 2, essendo dati più motivi determinanti la cessazione dell'obbligo di pagare il contributo speciale, è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha effettuato il conteggio del 23 giugno 2009 ed ha fissato il saldo positivo da restituire alla ricorrente a fr. 98.60.

E. 9 Ne discende che l'UFM con decisione del 4 dicembre 2009 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 700.-- sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato alla cassa del Tribunale il 26 gennaio 2010.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarto n. di rif... di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-131/2010 Sentenza del 27 gennaio 2012 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, patrocinata dall'Avv. Rosemarie Weibel, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Contributo speciale. Fatti: A. A._______, cittadina dello Sri Lanka nata il ..., entrata in Svizzera il 29 ottobre 1997, ha depositato una domanda di asilo lo stesso giorno dinanzi all'allora competente Ufficio federale dei rifugiati (UFR; oggi UFM). La domanda è stata respinta con decisione del 12 marzo 1999 e nel contempo è stato impartito all'interessata un termine al 15 maggio 1999 per lasciare la Svizzera. Il 15 marzo 1999 l'instante è convolata a nozze con il connazionale B._______, nato il ..., ammesso provvisoriamente in Svizzera. L'UFR ha riconsiderato quindi il 28 maggio 1999 la sua precedente decisione, pronunciando l'ammissione provvisoria a favore dell'interessata. Il 24 gennaio 2000 B._______ ha ottenuto il permesso di dimora, il 7 marzo successivo, l'UFR ha constatato la fine dell'ammissione provvisoria nei suoi confronti. Il 30 aprile 2000 a Lugano, è nato il figlio C._______, posto al beneficio dell'ammissione provvisoria. B._______ è deceduto il 10 marzo 2001. B. Considerato terminato l'obbligo di garanzia e di rimborso concernente il conto di garanzia n. 12208945 a nome di B._______, con missiva del 21 agosto 2002, l'UFR ha inviato all'interessata, affinché si determinasse in merito, il conteggio finale relativo alle spese durante la procedura d'asilo e d'ammissione provvisoria concernenti la famiglia. Dall'importo di fr. 19'144.05 (somma proveniente dal reddito di un'attività lucrativa degli interessati) sono stati dedotti fr. 50.-- (tassa apertura conto), fr. 6'480.00 (spese durante la procedura d'asilo) e fr. 16'200.00 (spese durante l'ammissione provvisoria). Risultava un saldo negativo di fr. 3'585.95. Con missiva dell'11 settembre 2002, agendo per il tramite del suo rappresentante legale, A._______ ha contestato il summenzionato conteggio finale. Il defunto marito aveva percepito un reddito quasi sin dall'inizio dall'arrivo in Svizzera, il 27 novembre 1989, e, a decorrere dalla loro unione matrimoniale, la famiglia non aveva più fatto capo all'assistenza pubblica. Su richiesta dell'interessata, con missiva del 24 gennaio 2003, l'Ufficio del sostengo sociale e dell'inserimento (USSI) di Bellinzona ha riferito l'ammontare delle spese d'assistenza sostenute dal Centro Croce Rossa Svizzera di Lugano a favore di B._______, dal 10 gennaio 1990 al 16 marzo 1990 (65 giorni), a fr. 40.-- al giorno per un totale di fr. 2'600.--. Il 28 gennaio 2003 l'interessata ha fornito all'UFR l'esatto ammontare delle spese di assistenza e in data 31 marzo 2003, l'Ufficio ha rettificato il conteggio finale concernente B._______. Ritenute le spese complessive per l'ammontare di fr. 2'600.--, risultava un saldo positivo di fr. 16'637.65. L'8 aprile seguente l'interessata ha dichiarato di accettare il conteggio finale. Con decisione del 14 aprile 2003, l'UFR ha quindi fissato, dedotte le spese di apertura del conto di fr. 50.-- e di assistenza di fr. 2'600.-- e aggiunti gli interessi, il saldo del conto di garanzia intestato al defunto marito a fr. 16'637.65 nonché il versamento di questo importo a favore dell'interessata. Tale decisione è cresciuta in giudicato. C. Il 22 giugno 2004, l'UFR ha ritenuto che la situazione di A._______ rientrava nei criteri per essere considerata un caso di rigore personale grave ed ha prolungato, fino a nuovo avviso, l'ammissione provvisoria a favore dell'interessata e di suo figlio. Con istanza del 30 gennaio 2008 A._______ ha postulato il rilascio di un permesso di dimora. Con scritto del 5 maggio 2008, l'UFM ha ritenuto adempiute le condizioni dell'art. 84 cpv. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.0) e ha dichiarato terminata l'ammissione provvisoria pronunciata a favore della ricorrente. Il 18 marzo 2008 è stato rilasciato a favore dell'istante un permesso di dimora e il 22 aprile successivo a favore di suo figlio. D. Il 23 giugno 2009 l'UFM ha informato l'interessata che in virtù della disposizione transitoria relativa alla modifica del 24 ottobre 2007 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) l'obbligo di versare il contributo speciale era terminato. Allegati vi erano un modulo di risposta relativo al conteggio del 23 giugno 2009 e l'estratto del conto n. 12706481 del 19 giugno 2009 da cui risultavano un saldo dei versamenti al 19 giugno 2009 di fr. 15'098.60 e un saldo positivo di fr. 98.60 a favore dell'interessata. Mediante scritto del 3 luglio 2009, l'interessata ha eccepito come le sue spese fossero già state considerate nel conteggio finale riguardante il marito e di non aver mai usufruito di alcuna assistenza in Svizzera. Ha dunque compilato e rinviato il modulo di risposta all'UFM, dichiarando di contestare l'estratto conto del 19 giugno 2009, e preteso la restituzione del saldo integrale di fr. 15'098.60. Con missiva del 21 ottobre 2009, l'UFM ha osservato che con la precedente decisione del 14 aprile 2003 erano state computate esclusivamente le spese del marito (fr. 2'600.--) ed ha invitato l'interessata a designare un ufficio di pagamento per restituirle la somma eccedente (fr. 98.60). L'interessata ha nuovamente sottolineato, mediante scritto dell'11 novembre 2009, di non avere mai beneficiato di alcuna prestazione di sostegno sociale e di aver sempre lavorato. Ha infine aggiunto che avrebbe inviato all'UFM una conferma dall'USSI attestante l'assenza di spese a sostegno dell'interessata. Con decisione del 4 dicembre 2009, l'UFM ha ritenuto che l'interessata, conformemente alle disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) era in linea di principio tenuta a versare il contributo speciale, ma che in virtù della disposizioni transitorie relative alla modifica del 24 ottobre 2007 dell'OAsi 2, non soggiaceva più all'obbligo di pagare il contributo speciale in quanto era stato raggiunto l'importo massimo di fr. 15'000.--. Sulla base del conteggio del 23 giugno 2009, il conto n. 12706481 a nome dell'interessata presentava un saldo pari a fr. 15'098.60, l'importo di fr. 15'000 doveva essere incassato dalla Confederazione, quale contributo speciale, e l'eccedente di fr. 98.60 restituito. E. Il 7 gennaio 2010, agendo per il tramite della sua rappresentante legale, l'interessata ha interposto ricorso contro la predetta decisione, postulandone l'annullamento e il versamento alla ricorrente dell'intero saldo del conto n. 12706481. A sostegno del proprio gravame l'interessata si è innanzitutto prevalsa della violazione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto esprimersi in merito all'intenzione di trattenere a favore della Confederazione l'importo di fr. 15'000.--. Ha osservato che nessuno dei suoi famigliari ha mai fatto capo all'assistenza pubblica, come comprovato mediante dichiarazione del 27 novembre 2009 dell'Ufficio del sostengo sociale e dell'inserimento (USSI) e rilevato che ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. e OAsi 2, l'obbligo di versare il contributo speciale esiste fino a 3 anni a decorrere dal rilascio dell'ammissione provvisoria e al massimo fino a 7 anni a decorrere dall'entrata in Svizzera. Concretamente l'obbligo della ricorrente di versare i contributi sarebbe terminato il 28 maggio 2002, al più tardi il 29 ottobre 2004 (saldo del conto fr. 4'948.05). In ogni caso all'interessata dovrebbe essere messo in compensazione il saldo di fr. 10'680.00 (fr. 2'880.00 per la procedura d'asilo e fr. 7'800.00 per il periodo dell'ammissione provvisoria), essendo la ricorrente già stata considerata nel conteggio del 21 agosto 2002 concernente suo marito. Infine, quandanche il Tribunale dovesse ritenere l'obbligo di versare un contributo speciale, una tassa di fr. 15'000.-- risulterebbe sproporzionata. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 26 marzo 2010, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame in tutte le sue conclusioni. In concreto, non essendovi un motivo per allestire un conteggio finale conformemente alla legge sull'asilo del 26 giugno 1998 nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007 (LAsi, RU 1999 2262), l'UFM ha stabilito la fine dell'obbligo basandosi sulle disposizioni transitorie della LAsi in vigore dal 1° gennaio 2008. L'art. 126a cpv. 2 LStr disciplina la procedura per il conteggio relativo ai conti di garanzia esistenti al 31 dicembre 2007, per i quali non vi è stato alcun motivo per allestire un conteggio finale secondo la previgente legge sull'asilo, come nella presente causa. Per quanto riguarda il tema dell'equivalenza, l'UFM osserva che il contributo speciale, secondo l'art. 86 LAsi, serve a coprire le spese globali di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione, nonché i costi della procedura di ricorso, originati dall'insieme della stessa cerchia di persone, ovvero dai richiedenti l'asilo che esercitano un'attività lucrativa e dai loro famigliari. In conclusione l'UFM ritiene che la decisione è conforme alle disposizioni di legge e ordinanza, che dai motivi del ricorso non emerge in maniera concludente in quale misura tali norme transitorie e finali siano state applicate in modo inappropriato e reputato che tali disposizioni siano incontestabilmente conformi al diritto, riferendosi ad una decisione incidentale del 27 novembre 2008 del Tribunale amministrativo federale nella causa C-7239/2008. F. Invitata ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 3 maggio 2010, la ricorrente ha sostanzialmente ribadito quanto affermato nel suo atto ricorsuale, sottolineando che non sarebbe lecito rendere responsabili i singoli richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente delle spese causate da tutte le persone del settore dell'asilo. Con duplica del 9 giugno 2010, l'UFM ha osservato che con l'entrata in vigore delle disposizioni transitorie della legge sull'asilo, in data 1° gennaio 2008, si erano verificati più motivi per allestire un conteggio in base a tali disposizioni. In effetti, al 1° gennaio 2008, la ricorrente aveva versato un importo superiore a fr 15'000.--, era ammessa provvisoriamente da almeno 3 anni e l'entrata in Svizzera aveva avuto luogo più di 7 anni fa. Di conseguenza, l'UFM aveva allestito il conteggio del conto riguardante la ricorrente, evidenziando che, prima del 1° gennaio 2008, in applicazione della LAsi in vigore fino al 31 dicembre 2007, non vi era alcun motivo per allestire un conteggio finale. Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di conti di garan­zia rispettivamente le decisioni inerenti al contributo speciale, rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione fe­derale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 83 lett. c. cifra 3 e lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2. Salvo i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2. In applicazione dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez­zamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è tuttavia inammissibile se un'autorità canto­nale ha giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3. Nel suo gravame, la ricorrente si è prevalsa della violazione del diritto di essere sentita, siccome prima di emettere la decisione impugnata, non le è stato concesso il diritto di esprimersi in merito. Occorre dapprima esaminare tale censura di natura formale. 3.1. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279, consid. 2.3; DTF 132 V 368, consid. 3.1). 3.2. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279, consid. 2.6.1; DTF 132 V 387, consid. 5.1; DTF 127 V 431, consid. 3d/aa). Eccezionalmente un'eventuale viola­zione può essere sanata se l'auto­rità che ha emanato la decisio­ne ha preso posizione in merito alle ar­gomentazioni decisive nel qua­dro dello scambio degli scritti e se l'amministrato ha avuto la possibi­lità di esprimersi liberamente di fron­te ad un'autorità di ricorso, la qua­le dispone di piena cognizione (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 con­sid. 5a e 180 consid. 4a). Una grave violazione del diritto di essere sentiti, pur te­nendo conto del principio dell'economia di procedura, di principio non può essere sanata (cfr. Lorenz Kneubühler, Gehörsver­letzung und Heilung, in: Zbl. 3/1998, pag. 112 ss). 3.3. Dagli atti di causa emerge che il 23 giugno 2009, l'UFM ha informato la ricorrente del suo obbligo di versare il contributo speciale giusta gli art. 85 segg. LAsi. Tuttavia, visto che dall'insieme dei versamenti effettuati sul suo conto l'importo massimo di fr. 15'000.-- era già stato raggiunto, tale obbligo veniva a cadere. Dal conteggio effettuato al 19 giugno 2009 risultava un saldo di fr. 15'098.60, trattenuto l'importo del contributo speciale di fr 15'000.-- da compensare, il saldo a suo favore ammontava a fr. 98.60. Allo scritto era allegato l'estratto del conto n. 12706481 dal 23 settembre 2002 al 16 giugno 2009 ed il modulo di risposta relativo al conteggio. 3.4. Ora, il Tribunale constata innanzitutto che la ricorrente ha potuto esprimersi in merito al conteggio del 23 giugno 2009 e che da questo risultava chiaramente che solo il saldo positivo di 98.60 sarebbe stato rimborsato. L'UFM ha ancora ribadito il 21 ottobre 2009 che, per quanto riguardava la decisione del 14 aprile 2003, nell'ambito del conteggio finale concernente il conto di garanzia n. 12208945, erano state calcolate esclusivamente le spese incorse dal marito della ricorrente. Visto quanto precede, la censura di forma in ordine alla violazione del diritto di essere sentita della ricorrente non può essere ritenuta. 4. 4.1. La decisione impugnata è stata pronunciata in applicazione delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi (di seguito: disposizioni transitorie LAsi), in vigore dal 1° gennaio 2008, e della disposizione transitoria relativa alla modifica del 24 ottobre 2007 dell'OAsi 2 (di seguito: disposizione transitoria OAsi2). 4.2. La modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 ha introdotto importanti innovazioni nell'ambito della restituzione delle prestazioni nel settore dell'asilo. In particolare sono stati modificati gli artt. 85 a 87 LAsi e le corrispondenti disposizioni dell'OAsi 2. La normativa previgente prevedeva che, in quanto ragionevolmente esigibile, le spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso dovevano essere rimborsati (art. 85 cpv. 1 LAsi, nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007). I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione erano tenuti a fornire garanzia per il rimborso delle spese di assistenza, di partenza e di esecuzione nonché dei costi della procedura di ricorso e a tale scopo la Confederazione istituiva conti di garanzia (individuali) destinati unicamente a tale scopo e alimentati per mezzo delle deduzioni salariali e del ritiro di valori patrimoniali (art. 86 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007). Su richiesta, le garanzie prestate erano restituite, dopo deduzione delle spese computabili, quando la persona tenuta a fornire garanzia, lasciava definitivamente la Svizzera, otteneva un permesso di dimora o in quanto beneficiario della protezione provvisoria, aveva ottenuto un permesso di domicilio o risiedeva in Svizzera da almeno dieci anni (cfr. art. 87 cpv. 1 lett. a - c LAsi nel suo tenore del 26 giugno 1998). Qualora una di queste condizioni era soddisfatta, si procedeva all'allestimento di un conteggio finale del conto di garanzia. L'OAsi 2 nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva inoltre un conteggio intermedio. Esso era previsto se un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione non titolare di un permesso di dimora erano poste al beneficio dell'ammissione provvisoria. A tale scopo l'UFM inviava alla persona ammessa provvisoriamente un conteggio intermedio nel quale il saldo del conto di garanzia era messo a confronto con le spese che dovevano essere rimborsate, note sino a quel momento. Un eventuale saldo attivo era utilizzato per coprire i costi insorti durante il periodo dell'ammissione provvisoria, durante il quale il conto di garanzia era mantenuto (art. 16 OAsi 2 nel suo tenore dell'11 agosto 1999). Su domanda le persone interessate potevano essere esentate dall'obbligo di garanzia nella misura in cui il conto di garanzia superava i costi verosimili e raggiungeva almeno una certa somma (art. 15 OAsi 2 nel suo tenore dell'11 agosto 1999 [cfr. in riferimento a quanto precede la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7179/2008 del 21 dicembre 2010 consid. 4.1 e 4.2, giurisprudenza confermata nei successivi giudizi, segnatamente nella più recente sentenza C-856/2010 dell'11 gennaio 2012 consid. 3.1 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati]). L'obbligo di rimborsare e di fornire delle garanzie, per quanto riguardava le persone ammesse provvisoriamente, era disciplinato in analogia alla LAsi e all'OAsi 2 (cfr. art. 14c cpv. 6 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 [LDDS, CS 1 117] nel suo tenore fino al 26 giugno 1998 in vigore fino al 31 dicembre 2007). 4.3. Di principio, anche conformemente al nuovo diritto, vige l'obbligo di rimborsare i costi d'aiuto sociale di partenza e d'esecuzione e quelli inerenti alle procedure di ricorso (cfr. art. 85 cpv. 1 LAsi). Al fine di semplificare la procedura e diminuire i costi, sono stati soppressi i conti individuali rinunciando ad addebitare individualmente sui conti di garanzia le spese cagionate (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 4 settembre 2002, in: FF 2002 6087). Quale istituto sostitutivo del conto di garanzia è stato dunque instaurato il contributo speciale a cui soggiacciono i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che esercitano un'attività lucrativa (art. 86 cpv. 1 LAsi). I versamenti che alimentano il contributo speciale non devono superare il 10 per cento del reddito dell'attività lucrativa della persona interessata, sono dedotti dal datore di lavoro direttamente dal reddito della persona interessata che li versa alla Confederazione; l'obbligo di pagare il contributo cessa il più tardi 10 anni dopo l'inizio della prima attività lucrativa (art. 86 cpv. 2 e 3 LAsi). Lo scopo del contributo speciale mira a coprire le spese globali causate nel settore dell'asilo (art. 86 cpv. 1 LAsi). Conformemente alle attuali disposizioni non sono quindi più presi in considerazione i costi causati individualmente né il versamento di eventuali saldi positivi alla persona interessata. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all'obbligo di rimborso. Fissa segnatamente l'ammontare del contributo speciale ed emana prescrizioni inerenti alla procedura di pagamento e di diffida. In particolare, in caso di redditi bassi, può rinunciare alla riscossione del contributo speciale (art. 85 cpv. 4 e 86 cpv. 4 LAsi [cfr. precitato Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, in particolare punto 1.3.2.3, pag. 6114 seg. e art. 86a del disegno della legge sull'asilo, in: FF 2002 6181, pag. 6188; cfr. anche la precitata sentenza C-856/2010 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata]). La LStr stabilisce l'obbligo di versare il contributo speciale nei confronti di stranieri ammessi provvisoriamente in analogia agli articoli 86 e 87 LAsi. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi (art. 88 LStr). Il Consiglio federale ha esercitato la competenza attribuitagli dal legislatore con la modifica del 24 ottobre 2007 dell'OAsi 2. Questa ordinanza disciplina l'obbligo di rimborso per l'insieme delle categorie di persone nell'ambito dell'asilo o ammesse provvisoriamente. Il rimborso di prestazioni di aiuto sociale che una persona ha percepito in qualità di rifugiato o di persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora è retto dal diritto cantonale e spetta al Cantone far valere il diritto al rimborso (art. 8 cpv. 1 OAsi 2); relativamente all'obbligo di rimborso delle spese di aiuto sociale di partenza e di esecuzione nonché dei costi della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, la Confederazione riscuote un contributo speciale giusta l'art. 86 LAsi, limitato nel tempo e nell'ammontare, e preleva valori patrimoniali giusta l'articolo 87 LAsi (art. 8 cpv. 2 OAsi 2). Il contributo speciale è disciplinato all'art. 13 cpv. 1 OAsi 2. I datori di lavoro detraggono il 10 per cento del reddito del lavoro da ogni versamento di salario. Di norma trasferiscono ogni trimestre tali deduzioni salariali sul conto conformemente all'art. 11 OAsi 2. Sono fatte salve prescrizioni divergenti dell'UFM. Con la concessione o la proroga di un'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa, l'autorità cantonale rende attenti a tale obbligo. L'obbligo di pagare il contributo speciale, disciplinato all'art. 10 cpv. 1 LAsi, inizia con l'assunzione della prima attività lucrativa o al momento del passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo prelevamento di valori patrimoniali. Cessa quando è raggiunto l'importo di fr. 15 000.--, ma al più tardi dopo dieci anni; quando la persona in questione ha lasciato la Svizzera; quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione ottiene un permesso di dimora; quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato; tre anni dopo l'ammissione provvisoria, al più tardi sette anni dopo l'arrivo in Svizzera (art. 10 cpv. 2 lett. a - e OAsi 2). L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne la durata e l'ammontare, con ogni procedura d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 2). 4.4. Le disposizioni transitorie LAsi stabiliscono il passaggio dal sistema previgente a quello attuale. Per le persone ammesse provvisoriamente, l'art. 126a cpv. 1 a 3 LStr, stabilisce, in analogia alle disposizioni transitorie LAsi, il diritto applicabile. Come criterio generale vale l'applicazione diretta del nuovo diritto alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, qualora non sia sorto in precedenza un motivo per allestire un conteggio intermedio o finale secondo la legge previgente (art. 126a cpv. 1 a contrario e 3 LStr e cpv. 1 delle disposizioni transitorie LAsi). Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, stabilisce l'entità e la durata del contributo speciale riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un'attività lucrativa all'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 (art. 126a cpv. 2 LStr). 4.5. Le disposizioni finali della modifica del 24 ottobre 2007 dell'OAsi 2 (di seguito: disposizioni finali OAsi 2), determinanti ai fini della presente causa, si fondano sulla predetta delega legislativa. Secondo il cpv. 6 delle disposizioni finali OAsi 2, per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che con l'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sottostanno all'obbligo del contributo speciale giusta l'articolo 86 LAsi, il periodo dall'assunzione della prima attività lucrativa sottostante all'obbligo di garanzia o il periodo dal passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo ritiro di valori patrimoniali, è computato sulla durata dell'obbligo di pagare il contributo speciale. Il cpv. 7 delle disposizioni finali OAsi 2 prevede che i rimborsi effettuati in virtù di un conteggio intermedio giusta l'art. 16 OAsi 2 (nella versione dell'11 agosto 1999) sono computati interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale delle persone sottostanti a tale obbligo, interessate da tale conteggio intermedio. Infine conformemente al cpv. 8 delle disposizioni finali OAsi 2 le prestazioni di garanzia conformemente agli art. 86 della LAsi sull'asilo (nella versione del 26 giugno 1998) e 14c cpv. 6 LDDS sono incassate interamente dalla Confederazione, tenuto conto degli eventuali rimborsi giusta il cpv. 6, e sono computate interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale fino all'importo massimo di quest'ultimo, ossia fr. 15'000.--. Le prestazioni di garanzia che eccedono l'importo di fr. 15'000.-- sono restituite al titolare del conto oppure sono computate sull'obbligo del contributo speciale del coniuge (cfr. precitata sentenza C-856/2010 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata).

5. La ricorrente non contesta l'applicabilità dell'OAsi 2 nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2008. Essa ne contesta la costituzionalità e si prevale della violazione del principio di equivalenza. 5.1. Nella precitata sentenza C-7179/2008 del 21 dicembre 2010 consid. 6.2, il Tribunale ha sancito che le disposizioni transitorie relative alla modifica della OAsi 2 rispettavano le condizioni delle delega legislativa contenute nella legge. In effetti, le disposizioni transitorie della LAsi e della LStr autorizzano il Consiglio federale a legiferare in merito ad una procedura per liquidare i conti di garanzia per i quali non era sorto un motivo d'allestimento di un conteggio finale secondo la previgente legge. Mediante questa procedura le garanzie fornite devono essere percepite entro i limiti dell'obbligo di versare un contributo speciale indipendentemente dalle spese causate personalmente. Il Tribunale ha ugualmente rilevato che le disposizioni transitorie relative alla modifica dalla OAsi 2 corrispondevano largamente al diritto transitorio inerente al contributo speciale previsto inizialmente nella LAsi stessa (cfr. precitato Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, FF 2002 6087). Al fine di semplificare la regolamentazione legale è tuttavia stata prevista una delegazione di competenze. Quanto alle disposizioni contenute nella legge stessa, le quali conferiscono un ampio potere d'apprezzamento al Consiglio federale e costituiscono una base legale sufficiente, il Tribunale ha ricordato che è tenuto ad applicarle in virtù dell'art. 190 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). La costituzionalità della legge stessa non può dunque essere esaminata dal Tribunale (cfr. precitata sentenza C-7179/20085, consid. 3 e 6.1). L'argomento della ricorrente in ordine all'incostituzionalità dell'OAsi 2 risulta essere infondato. 5.2. Come precedentemente esposto, la nuova legislazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha modificato il sistema di rimborso dei costi generati da richiedenti l'asilo, da persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. Secondo l'attuale normativa essi sono tenuti a versare un contribuito speciale a concorrenza di fr. 15'000.--, per al massimo 10 anni, indipendentemente dalle spese causate individualmente. In tal modo si evita un conteggio individuale dei costi di ciascuna delle persone interessate, permettendo di diminuire le elevate spese amministrative. L'applicazione di una tassa deve rispettare il principio di equivalenza che prevede un particolare nesso di destinazione (equivalenza) fra l'utilizzazione e la cerchia delle persone soggette all'obbligo della tassa (cfr. precitato Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, in particolare 6114). Il principio di equivalenza non esige che la tassa corrisponde esattamente al valore della prestazione per l'amministrato o al suo costo per la collettività. Essa è dovuta nella sua integralità anche se i costi d'assistenza realmente generati dall'amministrato non corrispondono. In relazione al contributo speciale significa che le persone tenute a versarlo, devono farsi carico dei costi causati dall'insieme della cerchia stessa delle persone soggette al detto contributo (compresi i familiari). Esso si trova in stretto rapporto con il valore oggettivo della prestazione fornita. Come sopra rilevato, il principio di equivalenza non esige che il contributo speciale corrisponda esattamente al valore della prestazione per l'amministrato o al suo costo per la collettività (cfr. precitata sentenza C-859/2010, consid. 4.2 e giurisprudenza nonché riferimenti ivi citati). Visto quanto precede, il principio di equivalenza risulta perciò ossequiato dalla normativa inerente al contributo speciale.

6. La ricorrente sostiene che in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 lett. e OAsi 2 l'obbligo della ricorrente di versare i contributo sarebbe terminato il 28 maggio 2002 o, al più tardi, il 29 ottobre 2004. La modifica della legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, non ha previsto un'applicazione retroattiva, la quale di principio non è lecita (cfr. Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. rielaborata integralmente, Zurigo 2010, cifra 337 segg.). Le disposizioni transitorie sanciscono esplicitamente che il nuovo diritto è applicabile ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa modifica, ovvero al 1° gennaio 2008. Pertanto i conti di garanzia esistenti al 31 dicembre 2007 che non sono stato saldati sulla base del diritto previgente (cfr. art. 87 cpv. 1 lett. a - c LAsi nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007) sottostanno al nuovo diritto a decorrere dal 1° gennaio 2008. Anche tale censura non può essere presa in considerazione.

7. La ricorrente fa infine valere di essere già stata considerata nell'ambito del conteggio finale concernente suo marito. Nella decisione del 14 aprile 2003 è stato decretato il termine dell'obbligo di versare le spese di rimborso e il conto di garanzia n. 12208945 è stato saldato. Tale conto di garanzia era intestato a B._______ e dal conteggio finale del 31 marzo 2003, parte integrante della decisione, emerge che l'UFM ha considerato unicamente quest'ultimo. Con scritto del 21 ottobre 2009, l'UFM ha nuovamente sottolineato che nella summenzionata decisione, cresciuta in giudicato, erano state esclusivamente calcolate le spese inerenti al marito della ricorrente. In aggiunta a ciò, a nome della ricorrente era stato aperto un conto di garanzia proprio (cfr. conto n. 12706481) siccome anche la stessa aveva iniziato un'attività lavorativa durante il periodo in cui era ammessa provvisoriamente.

8. In conclusione va rilevato che il contributo speciale di 15'000 fr. è legale. L'obbligo di versarlo per la ricorrente è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2008, sulla base delle disposizioni transitorie LAsi e, in applicazione dell'art. 10 OAsi 2, essendo dati più motivi determinanti la cessazione dell'obbligo di pagare il contributo speciale, è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha effettuato il conteggio del 23 giugno 2009 ed ha fissato il saldo positivo da restituire alla ricorrente a fr. 98.60.

9. Ne discende che l'UFM con decisione del 4 dicembre 2009 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 700.-- sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato alla cassa del Tribunale il 26 gennaio 2010.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)

- autorità inferiore (incarto n. di rif... di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: