Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)
Sachverhalt
A. Con decisione su opposizione del 7 luglio 2014 (doc. 22 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito, doc. 22]), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 28 maggio 2014 (doc. 20) e confermato la propria decisione del 28 aprile 2014 (doc. 15), mediante la quale ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadina svizzera residente in Italia, nata il (...), vedova e madre di tre figli (doc. 9) - una rendita vedovile di fr. 50.- al mese dal 1° novembre 2013, unitamente ad una rendita per orfani di fr. 25.- al mese in favore del figlio minore. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione - del defunto coniuge - di 1 anno e 3 mesi, un reddito annuo medio di fr. 23'868.- ed una scala delle rendite 2 (v. anche doc. 14 [foglio di calcolo]). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato. B. B.a Con decisione del 4 novembre 2019 (doc. 46), la CSC ha chiesto all'interessata la restituzione dell'importo di fr. 3'859.-, a titolo di rendita vedovile versata a torto da dicembre 2014 a novembre 2019 compresi e di rendita per orfani versata a torto da dicembre 2014 a luglio 2017 compresi, l'accertamento dei fatti effettuato avendo permesso di appurare che il defunto coniuge non ha mai versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (e che sono stati contabilizzati dei contributi AVS di un altro assicurato), motivo per cui non sussiste alcun diritto ad una rendita vedovile o ad una rendita per orfani. La CSC ha poi segnalato all'interessata che la legge prevede il condono parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata effettuata in buona fede e la restituzione dovesse rappresentare un onere troppo importante, qualora venga presentata, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, una domanda di condono motivata. B.b Con scritto del 27 dicembre 2019 (doc. 53), l'interessata si è opposta alla restituzione dell'importo di fr. 3'859.- ed ha chiesto che fosse annullata "la restituzione della pensione di reversibilità" dal momento che "(ha) percepito questa pensione in buona fede (e la [sua] situazione economica non [le] permette questo ulteriore aggravamento"; v. anche doc. 48 e 52 [scritti di posta elettronica dell'interessata del 20 novembre e 27 dicembre 2019] nonché doc. 50 [lettera raccomandata della CSC del 10 dicembre 2019]). B.c Con decisione su opposizione del 21 gennaio 2020, la CSC ha respinto l'opposizione e confermato la propria decisione del 4 novembre 2019 mediante la quale ha chiesto la restituzione dell'importo di fr. 3'859.- a titolo di prestazioni indebitamente percepite a seguito del decesso del coniuge (è fatto riferimento all'art. 25 LPGA), detta autorità avendo versato a torto delle rendite per vedova e delle rendite per figlio orfano dal momento che il defunto coniuge non è mai stato assicurato all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera e che sono stati erroneamente registrati a suo nome dei contributi AVS. L'autorità inferiore ha poi segnalato all'interessata che la legge prevede tuttavia il condono parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata effettuata in buona fede e la restituzione dovesse rappresentare un onere troppo importante. È quindi stata concessa alla medesima la facoltà di presentare, entro un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione su opposizione, una domanda di condono motivata (doc. 54). C. C.a Con scritto inoltrato il 27 febbraio 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, l'interessata ha chiesto "l'annullamento della restituzione in quanto ho percepito questa pensione di reversibilità, calcolata e stabilita da voi, in buona fede e la mia situazione economica non mi permette questo ulteriore aggravamento". Ha esibito il "foglio complementare 3 (indicazioni relative alla situazione economica)" nonché ulteriori documenti afferenti alla sua situazione economica (doc. TAF 1). C.b Il 17 marzo 2020, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 13).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
E. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 2.1 Di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa possono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vincolante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1; DTF 131 V 164 consid. 2.1).
E. 2.2 In virtù dell'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (condono; art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA). La restituzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA [sentenza del TF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018 consid. 3.3]).
E. 2.3 L'obbligo di restituzione, di cui all'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, implica che siano adempiute le condizioni per una revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) o per una riconsiderazione (errore manifesto nella concessione della prestazione e notevole importanza della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) della decisione che ha riconosciuto le prestazioni litigiose (DTF 142 V 259 consid. 3.2 e 130 V 318 consid. 5.2). Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha ritenuto che non sono mai state date le condizioni per l'assegnazione di una rendita per vedova e per orfani ritenuto che il defunto marito non è mai stato assicurato all'AVS svizzera e che i contributi AVS erroneamente registrati a suo nome, appartengono ad altra persona. Ha quindi considerato che erano date, ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, le condizioni per domandare alla ricorrente la restituzione della rendita vedovile e per orfani che le è stata erroneamente versata.
E. 2.4 Nel caso in esame, la decisione su opposizione della CSC del 21 gennaio 2020 riguarda unicamente il tema della restituzione (art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA) e non quella del condono (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA). La CSC non si è infatti ancora pronunciata sulla questione del condono. Essa si è limitata ad esaminare la questione della legalità del principio della restituzione dell'ammontare della rendita vedovile e per orfani indebitamente percepita. La ricorrente non ha altresì manifestato alcuna volontà riconoscibile (v. sulla questione la DTF 134 V 162 consid. 2 con rinvii, segnatamente alla DTF 112 Ib 634 consid. 2b) di opporsi al principio della restituzione della rendita per vedova e per orfani, erroneamente assegnata e dunque indebitamente percepita, come sancito nella decisione su opposizione della CSC del 21 gennaio 2020, nel senso che non ha fatto valere che tale rendita fosse, contrariamente a quanto deciso dall'autorità inferiore, effettivamente dovuta rispettivamente andasse versata anche in futuro. Nella misura in cui la ricorrente si prevale unicamente, nel suo scritto del 27 febbraio 2020, della sua buona fede e del suo stato di indigenza per chiedere il condono dell'obbligo di restituzione della rendita vedovile e per orfani indebitamente percepita, non vi è motivo in questa sede di entrare nel merito di tale questione, l'autorità inferiore non essendosi appunto ancora pronunciata in materia di condono con una decisione vincolante. Manca pertanto l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1; v. anche la sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3).
E. 2.5 Non vi è pertanto motivo di entrare nel merito dello scritto (ricorso) della ricorrente del 27 febbraio 2020.
E. 3 La presente sentenza può essere resa in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85bis cpv. 3 LAVS).
E. 4 Lo scritto della ricorrente, inoltrato il 27 febbraio 2020, va altresì trasmesso alla CSC per competenza affinché, cresciuta in giudicato la decisione su opposizione resa il 21 gennaio 2020, la stessa esamini se le condizioni per la concessione del condono dalla restituzione parziale o totale dell'importo indebitamente percepito dall'insorgente siano, o meno, adempite e pronunci una decisione in merito, ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA.
E. 5 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e, visto l'esito della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Non si entra nel merito dello scritto (ricorso) della ricorrente inoltrato il 27 febbraio 2020.
- Lo scritto in questione è trasmesso all'autorità inferiore per competenza ai sensi del considerando 4 del presente giudizio.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si attribuiscono spese ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegato: scritto della ricorrente inoltrato il 27 febbraio 2020) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1300/2020 Sentenza del 27 marzo 2020 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, (Italia), ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di restituzione (decisione su opposizione del 21 gennaio 2020). Fatti: A. Con decisione su opposizione del 7 luglio 2014 (doc. 22 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito, doc. 22]), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 28 maggio 2014 (doc. 20) e confermato la propria decisione del 28 aprile 2014 (doc. 15), mediante la quale ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadina svizzera residente in Italia, nata il (...), vedova e madre di tre figli (doc. 9) - una rendita vedovile di fr. 50.- al mese dal 1° novembre 2013, unitamente ad una rendita per orfani di fr. 25.- al mese in favore del figlio minore. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione - del defunto coniuge - di 1 anno e 3 mesi, un reddito annuo medio di fr. 23'868.- ed una scala delle rendite 2 (v. anche doc. 14 [foglio di calcolo]). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato. B. B.a Con decisione del 4 novembre 2019 (doc. 46), la CSC ha chiesto all'interessata la restituzione dell'importo di fr. 3'859.-, a titolo di rendita vedovile versata a torto da dicembre 2014 a novembre 2019 compresi e di rendita per orfani versata a torto da dicembre 2014 a luglio 2017 compresi, l'accertamento dei fatti effettuato avendo permesso di appurare che il defunto coniuge non ha mai versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (e che sono stati contabilizzati dei contributi AVS di un altro assicurato), motivo per cui non sussiste alcun diritto ad una rendita vedovile o ad una rendita per orfani. La CSC ha poi segnalato all'interessata che la legge prevede il condono parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata effettuata in buona fede e la restituzione dovesse rappresentare un onere troppo importante, qualora venga presentata, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, una domanda di condono motivata. B.b Con scritto del 27 dicembre 2019 (doc. 53), l'interessata si è opposta alla restituzione dell'importo di fr. 3'859.- ed ha chiesto che fosse annullata "la restituzione della pensione di reversibilità" dal momento che "(ha) percepito questa pensione in buona fede (e la [sua] situazione economica non [le] permette questo ulteriore aggravamento"; v. anche doc. 48 e 52 [scritti di posta elettronica dell'interessata del 20 novembre e 27 dicembre 2019] nonché doc. 50 [lettera raccomandata della CSC del 10 dicembre 2019]). B.c Con decisione su opposizione del 21 gennaio 2020, la CSC ha respinto l'opposizione e confermato la propria decisione del 4 novembre 2019 mediante la quale ha chiesto la restituzione dell'importo di fr. 3'859.- a titolo di prestazioni indebitamente percepite a seguito del decesso del coniuge (è fatto riferimento all'art. 25 LPGA), detta autorità avendo versato a torto delle rendite per vedova e delle rendite per figlio orfano dal momento che il defunto coniuge non è mai stato assicurato all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera e che sono stati erroneamente registrati a suo nome dei contributi AVS. L'autorità inferiore ha poi segnalato all'interessata che la legge prevede tuttavia il condono parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata effettuata in buona fede e la restituzione dovesse rappresentare un onere troppo importante. È quindi stata concessa alla medesima la facoltà di presentare, entro un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione su opposizione, una domanda di condono motivata (doc. 54). C. C.a Con scritto inoltrato il 27 febbraio 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, l'interessata ha chiesto "l'annullamento della restituzione in quanto ho percepito questa pensione di reversibilità, calcolata e stabilita da voi, in buona fede e la mia situazione economica non mi permette questo ulteriore aggravamento". Ha esibito il "foglio complementare 3 (indicazioni relative alla situazione economica)" nonché ulteriori documenti afferenti alla sua situazione economica (doc. TAF 1). C.b Il 17 marzo 2020, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 13). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 2. 2.1 Di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa possono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vincolante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1; DTF 131 V 164 consid. 2.1). 2.2 In virtù dell'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (condono; art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA). La restituzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA [sentenza del TF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018 consid. 3.3]). 2.3 L'obbligo di restituzione, di cui all'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, implica che siano adempiute le condizioni per una revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) o per una riconsiderazione (errore manifesto nella concessione della prestazione e notevole importanza della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) della decisione che ha riconosciuto le prestazioni litigiose (DTF 142 V 259 consid. 3.2 e 130 V 318 consid. 5.2). Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha ritenuto che non sono mai state date le condizioni per l'assegnazione di una rendita per vedova e per orfani ritenuto che il defunto marito non è mai stato assicurato all'AVS svizzera e che i contributi AVS erroneamente registrati a suo nome, appartengono ad altra persona. Ha quindi considerato che erano date, ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, le condizioni per domandare alla ricorrente la restituzione della rendita vedovile e per orfani che le è stata erroneamente versata. 2.4 Nel caso in esame, la decisione su opposizione della CSC del 21 gennaio 2020 riguarda unicamente il tema della restituzione (art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA) e non quella del condono (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA). La CSC non si è infatti ancora pronunciata sulla questione del condono. Essa si è limitata ad esaminare la questione della legalità del principio della restituzione dell'ammontare della rendita vedovile e per orfani indebitamente percepita. La ricorrente non ha altresì manifestato alcuna volontà riconoscibile (v. sulla questione la DTF 134 V 162 consid. 2 con rinvii, segnatamente alla DTF 112 Ib 634 consid. 2b) di opporsi al principio della restituzione della rendita per vedova e per orfani, erroneamente assegnata e dunque indebitamente percepita, come sancito nella decisione su opposizione della CSC del 21 gennaio 2020, nel senso che non ha fatto valere che tale rendita fosse, contrariamente a quanto deciso dall'autorità inferiore, effettivamente dovuta rispettivamente andasse versata anche in futuro. Nella misura in cui la ricorrente si prevale unicamente, nel suo scritto del 27 febbraio 2020, della sua buona fede e del suo stato di indigenza per chiedere il condono dell'obbligo di restituzione della rendita vedovile e per orfani indebitamente percepita, non vi è motivo in questa sede di entrare nel merito di tale questione, l'autorità inferiore non essendosi appunto ancora pronunciata in materia di condono con una decisione vincolante. Manca pertanto l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1; v. anche la sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3). 2.5 Non vi è pertanto motivo di entrare nel merito dello scritto (ricorso) della ricorrente del 27 febbraio 2020.
3. La presente sentenza può essere resa in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85bis cpv. 3 LAVS).
4. Lo scritto della ricorrente, inoltrato il 27 febbraio 2020, va altresì trasmesso alla CSC per competenza affinché, cresciuta in giudicato la decisione su opposizione resa il 21 gennaio 2020, la stessa esamini se le condizioni per la concessione del condono dalla restituzione parziale o totale dell'importo indebitamente percepito dall'insorgente siano, o meno, adempite e pronunci una decisione in merito, ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA.
5. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e, visto l'esito della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Non si entra nel merito dello scritto (ricorso) della ricorrente inoltrato il 27 febbraio 2020.
2. Lo scritto in questione è trasmesso all'autorità inferiore per competenza ai sensi del considerando 4 del presente giudizio.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si attribuiscono spese ripetibili.
5. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegato: scritto della ricorrente inoltrato il 27 febbraio 2020)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: