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C-1290/2021

C-1290/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-20 · Italiano CH

Periodo del contributo minimo

Sachverhalt

A. Con decisione del 19 novembre 2020, la Cassa svizzera di compensazione (di seguito: CSC o autorità inferiore) ha respinto la domanda formulata il 2 dicembre 2019 da A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente) - cittadino italiano, nato l'(...) - tendente all'ottenimento di una rendita di vecchiaia. Detta autorità ha stabilito che, potendo l'interessato computare unicamente 4 mesi nel 1970 e 5 mesi nel 1971, non è adempiuta la durata minima di un anno di contribuzione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAVS (RS 831.10) per poter beneficiare dell'erogazione di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera (doc. 5 [decisione notificata al rappresentante del ricorrente] e doc. 1 pag. 8 [domanda]). B. B.a Il 20 gennaio 2021, l'interessato ha presentato - per e-mail - opposizione contro la decisione del 19 novembre 2020. Ha contestato la durata contributiva ritenuta dalla CSC e fatto valere di avere lavorato e versato contributi pure nei mesi da giugno a settembre del 1971 (recte: 1970). All'opposizione ha allegato copie dei certificati di lavoro da giugno a settembre del 1970, da dicembre del 1970 ad aprile del 1971 e da maggio a settembre del 1971, nonché copia del certificato di assicurazione AVS in Svizzera (doc. 6 e allegati; cfr. anche doc. 11 pag. 2 [procura]). B.b Con provvedimento del 1° febbraio 2021 (doc. 7) - notificato al rappresentante del ricorrente il 3 febbraio 2021 (doc. 8 pag. 2 [cfr. anche doc. TAF 5]) - la CSC, richiamato l'art. 10 cpv. 1, 4 e 5 OPGA (RS 830.11), ha invitato l'interessato, entro il termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento medesimo, a regolarizzare l'opposizione mediante l'inoltro di un'opposizione scritta munita di firma manoscritta in originale dell'opponente o di quella manoscritta in originale di un rappresentante autorizzato (con procura), ritenuto che secondo giurisprudenza solo la firma manoscritta in originale può essere considerata valida nel senso della normativa citata. L'autorità inferiore ha pure indicato che, in caso di decorso infruttuoso del termine sarebbe stata emessa una decisione d'irricevibilità (dell'opposizione [e la pratica archiviata {senza esame di merito}]). B.c Il 1° marzo 2021 (cfr. timbro postale [doc. 11 pag. 8]), il ricorrente ha prodotto l'atto di opposizione scritto munito della firma manoscritta del suo rappresentante, trasmesso copia del mandato di assistenza e rappresentanza del 2 dicembre 2019, nonché copie dei medesimi documenti già trasmessi il 20 gennaio 2021 (doc. 11 e allegati). B.d Con decisione su opposizione del 5 marzo 2021, la CSC ha dichiarato l'opposizione irricevibile. L'autorità inferiore ha constatato che il proprio provvedimento del 1° febbraio 2021 è stato regolarmente notificato il 3 febbraio 2021 e che il termine di 10 giorni assegnato mediante il citato provvedimento per regolarizzare l'opposizione è scaduto infruttuoso (il 15 febbraio 2021). La CSC non ha pertanto esaminato nel merito l'opposizione del 20 gennaio 2021 (doc. 10). C. C.a Con e-mail del 10 marzo 2021 trasmessa alla CSC, l'interessato ha indicato che con plico postale del 1° marzo 2021 ha adempiuto a quanto richiesto dalla CSC medesima con provvedimento del 1° febbraio 2021. Ha quindi chiesto di rivalutare l'opposizione alla luce di quanto trasmesso il 1° marzo 2021 (doc. TAF 1). C.b Il 22 marzo 2021, la CSC ha trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF) copia della e-mail dell'11 (recte: 10) marzo 2021 per competenza. Ha altresì allegato copia della decisione su opposizione del 5 marzo 2021 (doc. TAF 2 e allegato). C.c Il 12 aprile 2021, l'autorità inferiore ha trasmesso a questo Tribunale il proprio incarto completo (doc. TAF 4).

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).

E. 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 2.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF e art. 7 cpv. 1 PA), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 2.2 Quanto alla natura della e-mail dell'insorgente del 10 marzo 2021 - trasmessa dalla CSC a questo Tribunale il 22 marzo 2021 per competenza (doc. TAF 2) in quanto ricorso contro la decisione della CSC medesima del 5 marzo 2021 (di irricevibilità dell'atto di opposizione) - giova rilevare come la stessa possa senz'altro, persino debba, essere considerata quale mezzo di impugnazione ordinario (ricorso) contro la decisione su opposizione della CSC del 5 marzo 2021. In effetti, benché il rappresentante del ricorrente abbia trasmesso la e-mail in questione alla CSC, ha comunque inequivocabilmente indicato, entro il termine per proporre un'impugnazione contro la decisione della CSC del 5 marzo 2021, di avere adempito alle condizioni richieste nella decisione incidentale della CSC del 1° febbraio 2021 e chiesto il riconoscimento di un periodo contributivo maggiore e di durata sufficiente per potere beneficiare, previo adempimento di tutte le altre condizioni necessarie, di una rendita AVS svizzera. Peraltro, nella misura in cui la decisione impugnata del 5 marzo 2021 è di irricevibilità dell'opposizione del 20 gennaio 2021, nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al TAF non possono essere esaminate questioni di merito inerenti all'opposizione del 20 gennaio 2021, segnatamente in merito alla durata contributiva del ricorrente in Svizzera (v. sulla questione DTF 123 V 355; 118 Ib 134). Basti ancora rilevare che i mezzi d'impugnazione straordinari (segnatamente le domande di revisione [art. 53 cpv. 1 LPGA] e di riconsiderazione [art. 53 cpv. 2 PLGA]) sono sussidiari rispetto al ricorso quale mezzo d'impugnazione ordinario. Peraltro, e secondo costante giurisprudenza, il tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione (DTF 133 V 50 consid. 4.1 e 4.2.1; 106 V 78 consid. 2).

E. 3 Si tratta quindi di determinare se l'atto di regolarizzazione dell'opposizione del 20 gennaio 2021 contro la decisione della CSC del 19 novembre 2020 - opposizione regolarizzata tramite atto del 1° marzo 2021 (doc. 11 pag. 8) in virtù della richiesta della CSC di cui alla decisione incidentale del 1° febbraio 2021 (notificata il 3 febbraio 2021 [cfr. anche estratto Track & Trace della Posta svizzera dell'invio raccomandato n. (...) relativo alla menzionata decisione incidentale {doc. TAF 5}]) - sia stato inoltrato tempestivamente nel rispetto del termine di 10 giorni assegnato dall'autorità inferiore e se possa essere ammesso il ricorso depositato per e-mail il 10 marzo 2021 contro la decisione su opposizione della CSC del 5 marzo 2021 di irricevibilità dell'opposizione del 20 gennaio 2021. 3.1.1 Giusta l'art. 10 OPGA (RS 830.11), l'opposizione di cui all'art. 52 LPGA deve in particolare contenere una conclusione e una motivazione (cpv. 1) e comportare la firma dell'opponente o del suo rappresentante (cpv. 4). 3.1.2 Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 dell'art. 10 OPGA o se manca la firma manoscritta, l'assicuratore accorda un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria che, in caso contrario, non entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). 3.1.3 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Giusta il capoverso 3 del medesimo articolo, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cfr. anche l'art. 20 cpv. 1 e cpv. 3 PA in relazione con l'art. 2 cpv. 4 PA e l'art. 37 LTAF). 3.1.4 Giusta l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità, oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (art. 39 cpv. 2 LPGA e art. 21 cpv. 2 PA). 3.1.5 Nel caso concreto, il provvedimento del 1° febbraio 2021 della CSC è stato validamente notificato il 3 febbraio 2021 al Patronato ACLI di B._______, il quale è valido rappresentante dell'insorgente (cfr. procura [doc. 11 pag. 2]). Tale circostanza non è messa in discussione nello scritto del ricorrente del 10 marzo 2021. Il termine di 10 giorni per regolarizzare l'opposizione ha pertanto iniziato a decorrere il 4 febbraio 2021 ed è scaduto il 15 febbraio 2021 (essendo il 13 febbraio 2021 un sabato). Dagli atti di cui all'incarto dell'autorità inferiore, nonché per ammissione stessa dell'insorgente, emerge che lo stesso ha prodotto il ricorso scritto con la firma manoscritta del suo rappresentante mediante plico postale del 1° marzo 2021, ossia ben oltre la scadenza del termine di 10 giorni assegnato dalla CSC con provvedimento del 1° febbraio 2021. 3.1.6 Benché la questione non sia neppure stata sollevata dal ricorrente, a giusto titolo l'autorità inferiore aveva peraltro segnalato al ricorrente che, secondo la giurisprudenza sviluppatasi in materia, l'opposizione deve essere inoltrata per iscritto, peraltro munita di firma manoscritta in originale del ricorrente o del suo rappresentante (munito della necessaria procura), e aveva pertanto chiesto la regolarizzazione dell'atto di opposizione inoltrato il 20 gennaio 2021 per e-mail. In effetti invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta (DTF 142 V 152 consid. 2.2 a 2.4). 3.1.7 Peraltro, il ricorrente non ha contestato che la decisione incidentale della CSC del 1° febbraio 2021 (mediante la quale è stata giustamente richiesta la regolarizzazione dell'atto di opposizione del 20 gennaio 2021) gli sia stata notificata, come emerge peraltro dall'estratto Track & Trace della Posta svizzera, il 3 febbraio 2021. 3.1.8 L'insorgente non si è peraltro doluto neppure della durata del termine di 10 giorni accordato dalla CSC per la regolarizzazione dell'atto di opposizione del 20 gennaio 2021, senza che vi sia motivo di ritenere d'ufficio che una tale durata non costituisca un congruo termine ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA (il Tribunale federale delle assicurazioni [ora Tribunale federale] ha ritenuto conforme all'art. 10 cpv. 5 OPGA una tale durata del termine nella sua sentenza H 104/04 del 16 agosto 2004 consid. 2.2). 3.1.9 Pertanto, l'atto di opposizione del 20 gennaio 2021 non è stato tempestivamente regolarizzato nel senso richiesto entro il termine di 10 giorni assegnato al ricorrente dalla CSC, come rettamente rilevato nella decisione impugnata del 5 marzo 2021. 3.1.10 Da quanto esposto, consegue che il ricorso del 10 marzo 2021 (nella misura in cui ammissibile ed indipendentemente dal fatto che avrebbe dovuto essere regolarizzato dal momento che inoltrato per e-mail non adempiva la necessaria forma scritta), nel quale il ricorrente si limita ad asserire che è stato posto rimedio il 1° marzo 2021 ai vizi di forma rilevati nella decisione incidentale della CSC del 1° febbraio 2021, può pertanto essere respinto, siccome manifestamente infondato. In effetti, il ricorrente non ha fatto valere, tanto meno dimostrato, di avere agito tempestivamente, e regolarizzato l'opposizione del 20 gennaio 2021, entro il termine accordato dalla CSC, ossia entro il 15 febbraio 2021 (né peraltro ha fatto riferimento, sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale, a dei motivi che gli avrebbero impedito d'agire tempestivamente). Peraltro, nella misura in cui la decisione impugnata del 5 marzo 2021 è di irricevibilità dell'opposizione del 20 gennaio 2021, nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al TAF non possono essere esaminate questioni di merito inerenti all'opposizione del 20 gennaio 2021, segnatamente in merito alla durata contributiva del ricorrente in Svizzera (v. sulla questione DTF 123 V 355; 118 Ib 134).

E. 4 Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, nella misura in cui ammissibile non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI [v. pure art. 23 cpv. 1 e 2 LTAF]). Nel caso concreto, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso (nella misura in cui ammissibile), può pertanto essere resa a giudice unico.

E. 5.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 5.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

E. 6 Peraltro, l'atto dell'interessato del 10 marzo 2021 è trasmesso all'autorità inferiore alfine di un eventuale esame dello stesso dal profilo della revisione (art. 53 cpv. 1 LPGA) rispettivamente della riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA) e di un'eventuale pronuncia di una decisione (v. altresì considerando 2.2 del presente giudizio.

Dispositiv
  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso del 10 marzo 2021 è respinto.
  2. L'atto del ricorrente del 10 marzo 2021 è trasmesso alla CSC ai sensi del considerando 6.
  3. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1290/2021 Sentenza del 20 maggio 2021 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Borner. Parti A._______, rappresentato dal Patronato ACLI, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 5 marzo 2021). Fatti: A. Con decisione del 19 novembre 2020, la Cassa svizzera di compensazione (di seguito: CSC o autorità inferiore) ha respinto la domanda formulata il 2 dicembre 2019 da A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente) - cittadino italiano, nato l'(...) - tendente all'ottenimento di una rendita di vecchiaia. Detta autorità ha stabilito che, potendo l'interessato computare unicamente 4 mesi nel 1970 e 5 mesi nel 1971, non è adempiuta la durata minima di un anno di contribuzione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAVS (RS 831.10) per poter beneficiare dell'erogazione di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera (doc. 5 [decisione notificata al rappresentante del ricorrente] e doc. 1 pag. 8 [domanda]). B. B.a Il 20 gennaio 2021, l'interessato ha presentato - per e-mail - opposizione contro la decisione del 19 novembre 2020. Ha contestato la durata contributiva ritenuta dalla CSC e fatto valere di avere lavorato e versato contributi pure nei mesi da giugno a settembre del 1971 (recte: 1970). All'opposizione ha allegato copie dei certificati di lavoro da giugno a settembre del 1970, da dicembre del 1970 ad aprile del 1971 e da maggio a settembre del 1971, nonché copia del certificato di assicurazione AVS in Svizzera (doc. 6 e allegati; cfr. anche doc. 11 pag. 2 [procura]). B.b Con provvedimento del 1° febbraio 2021 (doc. 7) - notificato al rappresentante del ricorrente il 3 febbraio 2021 (doc. 8 pag. 2 [cfr. anche doc. TAF 5]) - la CSC, richiamato l'art. 10 cpv. 1, 4 e 5 OPGA (RS 830.11), ha invitato l'interessato, entro il termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento medesimo, a regolarizzare l'opposizione mediante l'inoltro di un'opposizione scritta munita di firma manoscritta in originale dell'opponente o di quella manoscritta in originale di un rappresentante autorizzato (con procura), ritenuto che secondo giurisprudenza solo la firma manoscritta in originale può essere considerata valida nel senso della normativa citata. L'autorità inferiore ha pure indicato che, in caso di decorso infruttuoso del termine sarebbe stata emessa una decisione d'irricevibilità (dell'opposizione [e la pratica archiviata {senza esame di merito}]). B.c Il 1° marzo 2021 (cfr. timbro postale [doc. 11 pag. 8]), il ricorrente ha prodotto l'atto di opposizione scritto munito della firma manoscritta del suo rappresentante, trasmesso copia del mandato di assistenza e rappresentanza del 2 dicembre 2019, nonché copie dei medesimi documenti già trasmessi il 20 gennaio 2021 (doc. 11 e allegati). B.d Con decisione su opposizione del 5 marzo 2021, la CSC ha dichiarato l'opposizione irricevibile. L'autorità inferiore ha constatato che il proprio provvedimento del 1° febbraio 2021 è stato regolarmente notificato il 3 febbraio 2021 e che il termine di 10 giorni assegnato mediante il citato provvedimento per regolarizzare l'opposizione è scaduto infruttuoso (il 15 febbraio 2021). La CSC non ha pertanto esaminato nel merito l'opposizione del 20 gennaio 2021 (doc. 10). C. C.a Con e-mail del 10 marzo 2021 trasmessa alla CSC, l'interessato ha indicato che con plico postale del 1° marzo 2021 ha adempiuto a quanto richiesto dalla CSC medesima con provvedimento del 1° febbraio 2021. Ha quindi chiesto di rivalutare l'opposizione alla luce di quanto trasmesso il 1° marzo 2021 (doc. TAF 1). C.b Il 22 marzo 2021, la CSC ha trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF) copia della e-mail dell'11 (recte: 10) marzo 2021 per competenza. Ha altresì allegato copia della decisione su opposizione del 5 marzo 2021 (doc. TAF 2 e allegato). C.c Il 12 aprile 2021, l'autorità inferiore ha trasmesso a questo Tribunale il proprio incarto completo (doc. TAF 4). Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 2. 2.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF e art. 7 cpv. 1 PA), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 2.2 Quanto alla natura della e-mail dell'insorgente del 10 marzo 2021 - trasmessa dalla CSC a questo Tribunale il 22 marzo 2021 per competenza (doc. TAF 2) in quanto ricorso contro la decisione della CSC medesima del 5 marzo 2021 (di irricevibilità dell'atto di opposizione) - giova rilevare come la stessa possa senz'altro, persino debba, essere considerata quale mezzo di impugnazione ordinario (ricorso) contro la decisione su opposizione della CSC del 5 marzo 2021. In effetti, benché il rappresentante del ricorrente abbia trasmesso la e-mail in questione alla CSC, ha comunque inequivocabilmente indicato, entro il termine per proporre un'impugnazione contro la decisione della CSC del 5 marzo 2021, di avere adempito alle condizioni richieste nella decisione incidentale della CSC del 1° febbraio 2021 e chiesto il riconoscimento di un periodo contributivo maggiore e di durata sufficiente per potere beneficiare, previo adempimento di tutte le altre condizioni necessarie, di una rendita AVS svizzera. Peraltro, nella misura in cui la decisione impugnata del 5 marzo 2021 è di irricevibilità dell'opposizione del 20 gennaio 2021, nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al TAF non possono essere esaminate questioni di merito inerenti all'opposizione del 20 gennaio 2021, segnatamente in merito alla durata contributiva del ricorrente in Svizzera (v. sulla questione DTF 123 V 355; 118 Ib 134). Basti ancora rilevare che i mezzi d'impugnazione straordinari (segnatamente le domande di revisione [art. 53 cpv. 1 LPGA] e di riconsiderazione [art. 53 cpv. 2 PLGA]) sono sussidiari rispetto al ricorso quale mezzo d'impugnazione ordinario. Peraltro, e secondo costante giurisprudenza, il tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione (DTF 133 V 50 consid. 4.1 e 4.2.1; 106 V 78 consid. 2).

3. Si tratta quindi di determinare se l'atto di regolarizzazione dell'opposizione del 20 gennaio 2021 contro la decisione della CSC del 19 novembre 2020 - opposizione regolarizzata tramite atto del 1° marzo 2021 (doc. 11 pag. 8) in virtù della richiesta della CSC di cui alla decisione incidentale del 1° febbraio 2021 (notificata il 3 febbraio 2021 [cfr. anche estratto Track & Trace della Posta svizzera dell'invio raccomandato n. (...) relativo alla menzionata decisione incidentale {doc. TAF 5}]) - sia stato inoltrato tempestivamente nel rispetto del termine di 10 giorni assegnato dall'autorità inferiore e se possa essere ammesso il ricorso depositato per e-mail il 10 marzo 2021 contro la decisione su opposizione della CSC del 5 marzo 2021 di irricevibilità dell'opposizione del 20 gennaio 2021. 3.1.1 Giusta l'art. 10 OPGA (RS 830.11), l'opposizione di cui all'art. 52 LPGA deve in particolare contenere una conclusione e una motivazione (cpv. 1) e comportare la firma dell'opponente o del suo rappresentante (cpv. 4). 3.1.2 Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 dell'art. 10 OPGA o se manca la firma manoscritta, l'assicuratore accorda un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria che, in caso contrario, non entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). 3.1.3 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Giusta il capoverso 3 del medesimo articolo, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cfr. anche l'art. 20 cpv. 1 e cpv. 3 PA in relazione con l'art. 2 cpv. 4 PA e l'art. 37 LTAF). 3.1.4 Giusta l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità, oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (art. 39 cpv. 2 LPGA e art. 21 cpv. 2 PA). 3.1.5 Nel caso concreto, il provvedimento del 1° febbraio 2021 della CSC è stato validamente notificato il 3 febbraio 2021 al Patronato ACLI di B._______, il quale è valido rappresentante dell'insorgente (cfr. procura [doc. 11 pag. 2]). Tale circostanza non è messa in discussione nello scritto del ricorrente del 10 marzo 2021. Il termine di 10 giorni per regolarizzare l'opposizione ha pertanto iniziato a decorrere il 4 febbraio 2021 ed è scaduto il 15 febbraio 2021 (essendo il 13 febbraio 2021 un sabato). Dagli atti di cui all'incarto dell'autorità inferiore, nonché per ammissione stessa dell'insorgente, emerge che lo stesso ha prodotto il ricorso scritto con la firma manoscritta del suo rappresentante mediante plico postale del 1° marzo 2021, ossia ben oltre la scadenza del termine di 10 giorni assegnato dalla CSC con provvedimento del 1° febbraio 2021. 3.1.6 Benché la questione non sia neppure stata sollevata dal ricorrente, a giusto titolo l'autorità inferiore aveva peraltro segnalato al ricorrente che, secondo la giurisprudenza sviluppatasi in materia, l'opposizione deve essere inoltrata per iscritto, peraltro munita di firma manoscritta in originale del ricorrente o del suo rappresentante (munito della necessaria procura), e aveva pertanto chiesto la regolarizzazione dell'atto di opposizione inoltrato il 20 gennaio 2021 per e-mail. In effetti invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta (DTF 142 V 152 consid. 2.2 a 2.4). 3.1.7 Peraltro, il ricorrente non ha contestato che la decisione incidentale della CSC del 1° febbraio 2021 (mediante la quale è stata giustamente richiesta la regolarizzazione dell'atto di opposizione del 20 gennaio 2021) gli sia stata notificata, come emerge peraltro dall'estratto Track & Trace della Posta svizzera, il 3 febbraio 2021. 3.1.8 L'insorgente non si è peraltro doluto neppure della durata del termine di 10 giorni accordato dalla CSC per la regolarizzazione dell'atto di opposizione del 20 gennaio 2021, senza che vi sia motivo di ritenere d'ufficio che una tale durata non costituisca un congruo termine ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA (il Tribunale federale delle assicurazioni [ora Tribunale federale] ha ritenuto conforme all'art. 10 cpv. 5 OPGA una tale durata del termine nella sua sentenza H 104/04 del 16 agosto 2004 consid. 2.2). 3.1.9 Pertanto, l'atto di opposizione del 20 gennaio 2021 non è stato tempestivamente regolarizzato nel senso richiesto entro il termine di 10 giorni assegnato al ricorrente dalla CSC, come rettamente rilevato nella decisione impugnata del 5 marzo 2021. 3.1.10 Da quanto esposto, consegue che il ricorso del 10 marzo 2021 (nella misura in cui ammissibile ed indipendentemente dal fatto che avrebbe dovuto essere regolarizzato dal momento che inoltrato per e-mail non adempiva la necessaria forma scritta), nel quale il ricorrente si limita ad asserire che è stato posto rimedio il 1° marzo 2021 ai vizi di forma rilevati nella decisione incidentale della CSC del 1° febbraio 2021, può pertanto essere respinto, siccome manifestamente infondato. In effetti, il ricorrente non ha fatto valere, tanto meno dimostrato, di avere agito tempestivamente, e regolarizzato l'opposizione del 20 gennaio 2021, entro il termine accordato dalla CSC, ossia entro il 15 febbraio 2021 (né peraltro ha fatto riferimento, sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale, a dei motivi che gli avrebbero impedito d'agire tempestivamente). Peraltro, nella misura in cui la decisione impugnata del 5 marzo 2021 è di irricevibilità dell'opposizione del 20 gennaio 2021, nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al TAF non possono essere esaminate questioni di merito inerenti all'opposizione del 20 gennaio 2021, segnatamente in merito alla durata contributiva del ricorrente in Svizzera (v. sulla questione DTF 123 V 355; 118 Ib 134).

4. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, nella misura in cui ammissibile non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI [v. pure art. 23 cpv. 1 e 2 LTAF]). Nel caso concreto, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso (nella misura in cui ammissibile), può pertanto essere resa a giudice unico. 5. 5.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 5.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

6. Peraltro, l'atto dell'interessato del 10 marzo 2021 è trasmesso all'autorità inferiore alfine di un eventuale esame dello stesso dal profilo della revisione (art. 53 cpv. 1 LPGA) rispettivamente della riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA) e di un'eventuale pronuncia di una decisione (v. altresì considerando 2.2 del presente giudizio. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso del 10 marzo 2021 è respinto.

2. L'atto del ricorrente del 10 marzo 2021 è trasmesso alla CSC ai sensi del considerando 6.

3. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: