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B-9252/2025

B-9252/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung II (Wirtschaft, Wettbewerb, Bildung) · 2026-09-01 · Italiano CH

Riconoscimento diploma/formazione

Sachverhalt

A.a La signora X. _______ (in seguito: ricorrente) è titolare di un diploma di istituto professionale settori servizi all'indirizzo "servizi socio-sanitari", conseguito il [...] presso l'Istituto di istruzione [...] a [...] (Italia). A.b In data 14 settembre 2022, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (di seguito: SEFRI, autorità inferiore) ha ricevuto dalla ricorrente una domanda volta al riconoscimento del titolo di studio menzionato, successivamente da lei completata il 7 novembre 2022 e il 20 febbraio 2023. Nell'e-mail del 7 novembre 2022, la ricorrente ha domandato l'equipollenza del suo titolo con il diploma svizzero di operatrice/operatore socioassistenziale AFC (Attestato federale di capacità). A.c Con decisione in lingua francese del 14 luglio 2023, la SEFRI ha subordinato il riconoscimento del diploma italiano della ricorrente con l'AFC di operatrice/operatore socioassistenziale, all'indirizzo professionale infanzia o persone con disabilità, alla riuscita di misure di compensazione sotto forma di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento ("La reconaissance du diplôme "indirizzo servizi socio-sanitari" de Madame X. _______ pour le "Certificat fédéral de capacité d'assistante socio-éducative, accompagnement des enfants ou accompagnement des handicapées est subordonné à la réussite de mesures de compensation."). La citata decisione non è stata impugnata. A.d Con lettera accompagnatoria del 14 luglio 2023, la SEFRI ha invitato la ricorrente a rivolgersi esclusivamente all'Ufficio (recte: alla Sezione) della formazione sanitaria e sociale, [indirizzo], per compiere le misure di compensazione richieste e per domande di natura organizzativa, informandola sulle modalità da seguire una volta superato il provvedimento di compensazione. A.e In data 23 settembre 2025, la Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport della Repubblica e Cantone Ticino ha comunicato alla ricorrente che era stata promossa con il voto 5.0 all'esame "Lavoro pratico", sostenuto presso il [...] a [...], un centro di accoglienza per l'infanzia. La comunicazione è andata in copia alla SEFRI. A.f Una volta riattivata la procedura di riconoscimento, con decisione in francese del 31 ottobre 2025, la SEFRI ha stabilito che la formazione italiana sancita dal titolo in oggetto conseguito dalla ricorrente è equivalente alla formazione svizzera che porta al rilascio dell'AFC di operatrice/operatore socioassistenziale all'indirizzo professionale infanzia e che la ricorrente è autorizzata a portare il titolo che le è stato rilasciato in Italia e secondo le condizioni prescritte dalla legislazione in vigore in quel Paese. B. Con ricorso in lingua italiana del 28 novembre 2025, inoltrato il 1° dicembre seguente, la ricorrente ha impugnato la decisione della SEFRI del 31 ottobre 2025, chiedendo la modifica della stessa, nel senso che il diploma italiano da lei conseguito venga riconosciuto equipollente per entrambi gli indirizzi professionali "infanzia" e "persone con disabilità". A motivo della sua conclusione, la ricorrente adduce che la formazione per l'AFC di operatrice/operatore socioassistenziale prevedrebbe diversi indirizzi professionali e che il suo percorso formativo e professionale coprirebbe gli ambiti infanzia e disabilità, sicché la decisione avversata non rifletterebbe la totalità delle sue competenze. C. Con decisione incidentale del 9 gennaio 2026, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata in data 23 dicembre 2025 dalla ricorrente, dispensando quest'ultima dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Mediante presa di posizione del 6 febbraio 2026, la SEFRI chiede di respingere il ricorso, adducendo che con l'emanazione della decisione impugnata ella si sarebbe limitata ad applicare quanto stabilito nella decisione del 14 luglio 2023, che a suo dire sarebbe cresciuta in giudicato e non potrebbe più essere messa in discussione nel presente procedimento. E. Con replica dell'11 marzo 2026, la ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova valutazione, affinché esamini e motivi espressamente se il diploma della ricorrente possa essere riconosciuto, in tutto o in parte, anche con riferimento "alla variante generalista" dell'AFC di operatrice socioassistenziale. In sostanza, la ricorrente contesta che la decisione del 14 luglio 2023 avesse già fissato definitivamente la limitazione del riconoscimento del diploma al solo indirizzo professionale infanzia e la decisione impugnata fosse da considerare una mera applicazione automatica della prima decisione, come sosterrebbe la SEFRI. Secondo la ricorrente, una simile tesi non emergerebbe in modo chiaro dalla decisione iniziale. Inoltre, la SEFRI avrebbe svolto un accertamento scorretto dei fatti giuridicamente rilevanti, tralasciando di procedere ad una valutazione complessiva del carattere non esclusivamente infantile della formazione italiana, del tirocinio curricolare eseguito presso [..] nel settore delle persone anziane, dell'esperienza professionale svolta in Italia presso la [...] nel settore delle disabilità e del superamento della misura di compensazione in Svizzera. F. Con duplica del 24 marzo 2026, la SEFRI rinnova la sua conclusione di rigetto del ricorso, rinviando alle proprie decisioni del 14 luglio 2023 e del 31 ottobre 2025 e alla presa di posizione del 6 febbraio 2026, nonché rimandando la ricorrente alla possibilità di inoltrare una nuova domanda di riconoscimento relativa all'indirizzo professionale "persone con disabilità". G. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per giudicare il presente ricorso contro una decisione dell'autorità inferiore nell'ambito del riconoscimento di titoli di studio esteri (artt. 31, 32, 33 lett. h e 37 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]; artt. 5 lett. c e 44 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]).

E. 1.1 Il ricorso è diretto contro la decisione del 31 ottobre 2025 con cui l'autorità inferiore ha riconosciuto l'equivalenza del diploma italiano della ricorrente con l'AFC di operatrice socioassistenziale, all'indirizzo professionale infanzia. La ricorrente non condivide la scelta dell'autorità inferiore di limitare il riconoscimento al solo indirizzo infanzia e chiede il riconoscimento anche per l'indirizzo persone disabili (ricorso, pag. 1), rispettivamente, previo rinvio della causa, "anche con riferimento alla variante generalista del CFC [recte: AFC]" di operatrice socioassistenziale, altrimenti detto anche per l'indirizzo "Formazione generale" (cfr. replica, pag. 3; v. anche l'Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice socioassistenziale / Operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità [AFC] del 21 agosto 2020 [RS 412.101.220.14]; di seguito: Ordinanza AFC). Di contro, la SEFRI ribatte di essersi solo limitata, nella decisione impugnata, ad applicare quanto stabilito nella decisione del 14 luglio 2023, a suo dire cresciuta in giudicato e quindi non più suscettibile di essere messa in discussione nel presente procedimento. La ricorrente sostiene invece che la limitazione del riconoscimento al solo indirizzo professionale infanzia non sarebbe emersa in modo chiaro dalla decisione iniziale, rimproverando alla SEFRI di non aver tenuto conto in maniera sufficiente della formazione generalista come pure dell'esperienza professionale documentata e di aver reso una decisione sproporzionata rispetto alla misura di compensazione superata.

E. 1.2 A fronte degli argomenti sollevati, per potersi pronunciare sull'ammissibilità del ricorso occorre in primo luogo definire l'oggetto della controversia che ne è all'origine.

E. 1.2.1 Per costante giurisprudenza, l'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa disciplinati. L'oggetto litigioso configura invece il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato e quello litigioso si riferiscono ad uno o a più rapporti giuridici. L'oggetto impugnato (Anfechtungsgegenstand) e l'oggetto della lite (Streitgegenstand) sono identici quando la decisione è impugnata nel suo insieme. Se per contro il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'oggetto della lite viene quindi definito alla luce delle conclusioni e delle censure sollevate con il ricorso, le quali sono considerate validamente presentate se risultano con sufficiente chiarezza dal tenore o perlomeno dal senso del gravame (DTF 144 II 359 consid. 4.3; 125 V 413 consid. 2a; sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2, ogni volta con rinvii).

E. 1.2.2 Oggetto di una procedura di ricorso può essere solo ciò che era già oggetto del procedimento dinanzi all'autorità inferiore o ciò che, secondo una corretta interpretazione della legge, avrebbe dovuto esserlo (oggetto d'impugnazione). Le questioni sulle quali l'autorità inferiore non si è pronunciata e sulle quali non era tenuta a farlo non possono essere esaminate dall'autorità di ricorso. In caso contrario, ciò oltrepasserebbe le competenze funzionali di quest'ultima. L'oggetto dell'impugnazione stessa deriva dal dispositivo della decisione impugnata e non dalla sua motivazione o argomentazione. A tale riguardo, se, tuttavia, permangono dubbi sulla portata del dispositivo, essa deve essere interpretata; la motivazione e l'argomentazione della decisione possono costituire un aiuto al riguardo (DTF 142 II 243 consid. 2.1; 136 II 165 consid. 5; sentenza del TF 2C_642/2007 del 3 marzo 2008 consid. 2.2; DTAF 2014/24 consid. 1.4.1, 2010/12 consid. 1.2.1; sentenza del TAF B-4760/2015 del 14 febbraio 2017 consid. 5.1). Inoltre, se il dispositivo fa esplicito riferimento ai considerandi, essi fanno parte del dispositivo della decisione nella misura del rinvio ad essi (DTF 120 V 233 consid. 1a; sentenza del TF 9C_465/2017 del 24 agosto 2017 consid. 3.1).

E. 1.2.3.1 Una decisione passa in giudicato (formale) quando non può più essere impugnata mediante un rimedio giuridico ordinario (DTF 146 III 284 consid. 2.3.1). La decisione passata in giudicato (formale), ossia definitiva, è vincolante nei procedimenti successivi tra le stesse parti. L'autorità di cosa giudicata (materielle Rechtskraft; autorité de chose jugée) concerne di principio il solo dispositivo, è data quando la pretesa litigiosa tra due medesime parti è identica a quella sulla quale vi è già stata una pronuncia definitiva di un'istanza di ricorso ed impedisce sia di ripresentare in via principale lo stesso oggetto di litigio nell'ambito di un nuovo procedimento (effetto negativo), sia di riproporlo in via pregiudiziale o di eccezione (effetto positivo) (DTF 141 III 229 consid. 3.2.6; 139 II 404 consid. 8.2 e 139 III 126 consid. 3.1; sentenze del TF 2C_723/2013 del 1° dicembre 2014 consid. 3.2.1; 5A_866/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.2 e 4A_209/2007 del 5 settembre 2007 consid. 2.2).

E. 1.2.3.2 La forza di cosa giudicata materiale della decisione è oggettivamente limitata dall'oggetto della controversia. Il concetto di identità della pretesa non va inteso in senso grammaticale, bensì in senso sostanziale. Esso è determinato dalle affermazioni giuridiche comprese nelle domande presentate e valutate nel procedimento concluso. La nuova pretesa, pertanto, nonostante una formulazione differente, non è diversa da quella già giudicata se era già in essa contenuta, se nel nuovo procedimento viene sottoposto a giudizio solo l'opposto contraddittorio oppure se la questione principale giudicata nel primo processo riveste importanza pregiudiziale per le questioni preliminari del secondo processo. D'altra parte, le pretese giuridiche non sono identiche, nonostante la stessa formulazione, se non si basano sullo stesso motivo di origine, vale a dire sugli stessi fatti e circostanze giuridiche (DTF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a, con riferimenti; sentenza del TF 4C.138/2002 del 22 gennaio 2003, consid. 2.1).

E. 1.2.3.3 Nel diritto pubblico, gli effetti della forza di cosa giudicata materiale possono essere attribuiti, al massimo, alla sentenza di un'autorità giudiziaria; di conseguenza, una sentenza resa da un'autorità giudiziaria può costituire una "res iudicata" per un procedimento successivo (cfr. DTF 150 I 195 consid. 6.3; 144 I 11 consid. 4.2; sentenza del TF 2C_865/2018 del 13 maggio 2019 consid. 3.1). La decisione di un'autorità amministrativa, invece, non produce effetti di autorità di cosa giudicata materiale, o almeno non nella stessa misura di una sentenza giudiziaria. Essa acquisisce sì autorità di cosa giudicata formale dopo la scadenza del termine di ricorso senza che sia stato presentato alcun ricorso e, in linea di principio, disciplina un rapporto giuridico in modo vincolante (DTF 150 I 195 consid. 6.3, sentenze del TF 2C_ 685/2023 del 22 marzo 2024, consid. 3.3; 2C_455/2023 del 22 marzo 2024, consid. 5.1). Un'autorità può tuttavia, a prescindere da ciò, rivedere un provvedimento materialmente errato qualora l'interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo sia da considerarsi prevalente rispetto a quello della tutela della certezza del diritto o della tutela del legittimo affidamento (DTF 137 I 69 consid. 2.3; 121 II 273 consid. 1a/aa; sentenza del TF 2C_418/2019 del 12 settembre 2019 consid. 5.1.1). Rimane inoltre riservata la possibilità, a determinate condizioni, di richiedere il riesame di decisioni passate in giudicato (cfr. DTF 150 I 195 consid. 6.3; 146 I 185 consid. 4.1; 138 I 61 consid. 4.3; 136 II 177 consid. 2.1; sentenze del TF 2C_812/2022 del 12 gennaio 2024 consid. 6.2; 1C_185/2019 del 12 novembre 2019 consid. 4.1; 2C_349/2012 del 18 marzo 2013, consid. 5)

E. 1.2.4 Occorre dapprima passare in rassegna i seguenti elementi di fatto: Nella domanda di riconoscimento alla base della decisione del 14 luglio 2023 (di seguito: la decisione iniziale), la ricorrente ha chiesto l'equivalenza del suo diploma italiano con l'AFC di operatrice socioassistenziale, senza indicare preferenze riguardo all'indirizzo professionale. Nella decisione iniziale, la SEFRI ha confrontato il programma di formazione dell'istituto italiano con quello della formazione svizzera che porta al rilascio dell'AFC di operatore / operatrice socioassistenziale limitatamente all'indirizzo professionale infanzia o persone con disabilità. Ella ha altresì stabilito come il programma di formazione italiano per il conseguimento del diploma "indirizzo servizi socio-sanitari" non prevedesse alcun tirocinio, a differenza della formazione svizzera all'indirizzo professionale infanzia o persone con disabilità comprendente 1'560-1'640 unità di formazione teorica e 3'840-4'040 unità di formazione pratica. A causa di questa differenza sostanziale tra le formazioni e della mancanza, secondo l'autorità, di esperienza di lavoro lecita e pertinente in Svizzera in una funzione identica alla professione per la quale era stato richiesto il riconoscimento, la SEFRI ha subordinato il riconoscimento del diploma italiano con l'AFC di operatore / operatrice socioassistenziale all'indirizzo professionale infanzia o persone con disabilità, alla riuscita di una misura di compensazione sotto forma di prova attitudinale o di tirocinio di adattamento (cifra I. e II. del dispositivo della decisione iniziale). La ricorrente è stata parimenti invitata a comunicare alla Divisione della formazione professionale, Ufficio [recte: Sezione] della formazione sanitaria e sociale, con copia alla SEFRI, quale dei provvedimenti di compensazione intendesse compiere (cifra III. del dispositivo della decisione iniziale). La ricorrente ha portato a termine con successo il tirocinio di adattamento per l'indirizzo professionale infanzia ed è stata promossa all'esame pratico con il voto 5.0 (cfr. comunicazione del 23 settembre 2025 della Divisione della formazione professionale di Breganzona). A seguito di ciò, la SEFRI ha sancito l'equivalenza della formazione italiana della ricorrente con la formazione svizzera per il rilascio dell'AFC di operatrice socioassistenziale all'indirizzo professionale infanzia (cifra I. del dispositivo della decisione del 31 ottobre 2025, qui impugnata).

E. 1.2.5 Il Tribunale ritiene che, per quanto sia rilevante in questo contesto, il dispositivo della decisione iniziale si esprime chiaramente nel senso che il diploma italiano della ricorrente non poteva essere riconosciuto immediatamente, ma che avrebbe potuto essere ritenuto equivalente all'AFC di operatrice socioassistenziale, all'indirizzo professionale infanzia o all'indirizzo professionale persone con disabilità, a condizione del previo superamento di una misura di compensazione sotto forma di prova attitudinale o tirocinio di adattamento. Il dispositivo della decisione iniziale è tuttavia silente sulle questioni di sapere quale dei due indirizzi proposti alternativamente sarebbe stato poi ritenuto, secondo quali criteri sarebbe stata effettuata tale scelta, nonché se e in che misura la concreta scelta del provvedimento di compensazione avrebbe determinato il riconoscimento o meno di questo o quell'indirizzo professionale. Nemmeno la relativa motivazione o argomentazione contenuti nella decisione iniziale sono d'aiuto al riguardo. Ne segue che la SEFRI, nel dispositivo della decisione qui impugnata, ha quindi statuito per la prima volta quale dei due indirizzi alternativi, lasciati in sospeso nella decisione iniziale, andava effettivamente considerato per il riconoscimento del diploma. La scelta pronunciata non può pertanto essere ritenuta una mera esecuzione o applicazione tecnica della decisione iniziale, come asserito dalla SEFRI, bensì configura una decisione autonoma sulla concreta determinazione dell'indirizzo professionale relativamente alla riconosciuta equivalenza del diploma italiano con l'AFC di operatrice socioassistenziale.

E. 1.2.6 Come rilevato in ingresso, nel caso in esame, l'oggetto litigioso risultante dalla decisione impugnata si esaurisce nella questione atta a stabilire se la SEFRI abbia riconosciuto correttamente il diploma della ricorrente, nella misura in cui ha limitato l'equivalenza con l'AFC di operatrice socioassistenziale al solo indirizzo professionale infanzia. Per quanto la ricorrente si dolga di tale restrizione, chiedendo di estendere il riconoscimento anche all'indirizzo professionale persone con disabilità, la questione può ancora rientrare nell'ambito dell'oggetto litigioso, in quanto la decisione impugnata ha limitato per la prima volta il riconoscimento all'indirizzo professionale "infanzia". In questo punto, il ricorso è ammissibile.

E. 1.2.7 Esula per contro dall'oggetto della controversia la domanda della ricorrente di esaminare, previo rinvio della causa alla SEFRI, il riconoscimento anche con riguardo all'indirizzo professionale "Formazione generale", poiché questo aspetto non è stato esaminato dalla SEFRI prima d'ora, né nella decisione iniziale, né in quella qui impugnata. In questa misura, il ricorso è inammissibile. La ricorrente resta libera di depositare un'ulteriore domanda di riconoscimento in questo senso presso la SEFRI.

E. 1.3 Per quanto la ricorrente sia toccata dalla limitazione del riconoscimento all'indirizzo professionale infanzia relativamente all'equivalenza del suo diploma con l'AFC di operatrice socioassistenziale, le è riconosciuto il diritto ad insorgere contro la decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 PA). Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. Ne segue che il ricorso è ammissibile nella misura di quanto sopra precisato (cfr. consid. 1.2.7).

E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale la parte ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF).

E. 3 Di seguito si andrà ad esaminare se l'equivalenza del diploma italiano della ricorrente con l'AFC di operatrice socioassistenziale al solo indirizzo professionale infanzia è conforme al diritto. La ricorrente fa dapprima valere che la restrizione del riconoscimento del diploma in un solo indirizzo professionale poggi su una motivazione mancante. Inoltre, ella rimprovera alla SEFRI un accertamento incompleto e scorretto dei fatti giuridicamente rilevanti per essersi unicamente fondata sul settore e sul luogo dello svolgimento del tirocinio di adattamento e per aver tralasciato di effettuare una valutazione complessiva degli elementi del suo incarto, ossia il carattere non esclusivamente infantile della formazione italiana, il tirocinio curricolare svolto presso [...] nel settore delle persone anziane, l'esperienza professionale svolta in Italia presso la [...] nel settore della disabilità e il superamento della misura di compensazione.

E. 3.1 La censura riguardo alla mancanza di motivazione è di natura formale e va esaminata in via prioritaria.

E. 3.1.1 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) l'obbligo per le autorità di motivare le proprie decisioni, affinché gli amministrati possano comprendere ed esercitare i diritti di ricorso in maniera effettiva (cfr. sentenza del TF 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.3). L'obbligo di motivazione impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (sul tema cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 con riferimenti). Essa non ha l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti, ma può, al contrario, limitarsi all'esame delle questioni topiche per l'esito della controversia (DTF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito è leso, soltanto se l'autorità omette di pronunciarsi su questioni che presentano una certa pertinenza o di prendere in considerazione dei fatti e degli argomenti importanti per la decisione da adottare (DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Per il resto, la motivazione può essere implicita e risultare anche dalle differenti parti della decisione (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (cfr. sentenza del TF 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.4 con ulteriori rinvii).

E. 3.1.2 A ben vedere, la lettura del ricorso e della replica, posta in relazione con la situazione di fatto concreta, permette di concludere che la ricorrente non contesta realmente di non comprendere la decisione impugnata, ma semplicemente non condivide che l'autorità inferiore abbia attribuito alla riuscita della misura di compensazione una conseguenza giuridica, secondo lei, non del tutto corretta. In effetti, la decisione iniziale rispettivamente quella impugnata hanno messo la ricorrente nella condizione di apprendere il motivo per l'imposizione di una misura di compensazione, alla quale lei stessa si è sottoposta senza alcuna obiezione (decisione iniziale), rispettivamente quale effetto giuridico l'autorità inferiore ha desunto dal superamento del provvedimento di compensazione (decisione impugnata). In quest'ottica, la censura della ricorrente concerne piuttosto una questione di merito, non un problema del diritto di essere sentiti.

E. 3.2 Per valutare se l'autorità inferiore ha agito conformemente al diritto, è importante dapprima conoscere il ruolo che l'indirizzo professionale assume nell'ambito della formazione che porta al rilascio dell'AFC di operatrice/operatore socioassistenziale.

E. 3.2.1 La SEFRI emana ordinanze in materia di formazione professionale di base. Le emana su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro oppure, se necessario, di propria iniziativa (art. 19 cpv. 1 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale [legge sulla formazione professionale [LFPr, RS 412.10]). Le ordinanze in materia di formazione disciplinano in particolare: a. il contenuto e la durata della formazione di base; b. gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale pratica; c. gli obiettivi e le esigenze della formazione scolastica; d. l'ampiezza dei contenuti e le parti assunte dai luoghi di formazione; e. le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli (art. 19 cpv. 2 LFPr; per ulteriori contenuti si veda anche l'art. 12 dell'Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2023 [OFPr, RS 412.101]). Sulla base della norma di delega, la SEFRI ha rilasciato l'Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice socioassistenziale / Operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità (AFC) (di seguito: Ordinanza AFC; cfr. supra consid. 1.1).

E. 3.2.2.1 La formazione professionale di base di operatore / operatrice socioassistenziale di livello AFC prevede gli indirizzi professionali infanzia, persone con disabilità, persone anziane e formazione generale (art. 1 cpv. 1 lett. a-d Ordinanza AFC). L'indirizzo professionale definisce in sostanza l'ambito specialistico in cui si svolge la formazione pratica e in cui si acquisiscono competenze specifiche. Non cambia il titolo AFC, nel senso che la formazione prevista comporta l'esercizio di una sola professione, ma orienta la preparazione verso un determinato gruppo di persone assistite. La maggior parte della formazione impartita è identica per tutti e quattro gli indirizzi, esistono comunque delle differenze negli obiettivi formativi specifici del settore (cfr. art. 3 segg. Ordinanza AFC; le informazioni sul sito web dell'Organizzazione mantello svizzera per la formazione professionale nel settore sociale https://www.savoirsocial.ch/it/per-datori-di-lavoro-e-dipendenti/cambiamento-di-settore-osa).

E. 3.2.2.2 L'indirizzo professionale ha dunque un ruolo importante perché determina il settore in cui si svolge il tirocinio (art. 1 cpv. 3 Ordinanza AFC), orienta parte delle competenze operative e degli obiettivi formativi (art. 3 segg. Ordinanza AFC), viene indicato nel contratto di tirocinio prima dell'inizio della formazione e compare nel certificato delle note al termine della procedura di qualificazione con esame finale (art. 1 cpv. 3 e art. 21 cpv. 3 lett. c Ordinanza AFC). Inoltre, nell'ingresso dell'Ordinanza AFC, ad ogni indirizzo professionale è assegnato un numero diverso di codice della professione. In sostanza, 94308 identifica la professione di OSA (operatore socioassistenziale) AFC nel suo complesso, mentre 94309-94312 si riferisce alle quattro possibili specializzazioni.

E. 3.3 Tenuto conto del ruolo dell'indirizzo professionale nel sistema formativo e della situazione di fatto, va di seguito esaminata la correttezza della decisione impugnata.

E. 3.3.1 Nella decisione iniziale, rimasta non impugnata, la SEFRI ha condizionato il riconoscimento del diploma della ricorrente allo svolgimento di una misura di compensazione in applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 2005/36/CE (in seguito: direttiva 2005/36/CE, in particolare l'art. 13 cpv. 1 e 2, art. 14, art. 3 lett. g). L'imposizione di un provvedimento di compensazione era stata pronunciata per colmare le lacune di formazione pratica risultanti da un confronto del programma di formazione italiano e di quello svizzero per il conseguimento dell'AFC di operatore/operatrice socioassistenziale all'indirizzo professionale infanzia o all'indirizzo professionale persone con disabilità.

E. 3.3.2 Tralasciando di impugnare la decisione iniziale, la ricorrente ha accettato di sottoporsi ad un provvedimento di compensazione, scegliendo la variante del tirocinio di adattamento. A tale riguardo, nella nota informativa della SEFRI dal titolo "Misure di compensazione per l'ottenimento dell'equipollenza con l'attestato federale di capacità di operatrice/operatore socioassistenziale", comunicata separatamente alla ricorrente contestualmente alla decisione iniziale, emerge che "Il tirocinio di adattamento viene effettuato in un asilo nido per l'indirizzo professionale infanzia o una struttura per persone con disabilità per l'indirizzo professionale persone con disabilità. Dopo almeno 12 mesi di attività nell'indirizzo specifico, il richiedente può chiedere la valutazione del suo stage o della sua attività". Nello stesso documento è riportato che "La misura di compensazione ha come scopo di verificare se il richiedente dispone, oltre che delle indispensabili nozioni teoriche, anche delle abilità pratiche e delle capacità professionali specifiche. La valutazione che si svolge in un asilo nido o in una struttura per persone con disabilità, a dipendenza dell'indirizzo prescelto, è finalizzata a accertare le competenze acquisite dal richiedente nell'esecuzione delle diverse attività previste per l'operatore socioassistenziale".

E. 3.3.3 Certo, l'estratto della nota informativa poc'anzi esposta spiega che il tirocinio di adattamento si svolge in un asilo nido relativamente all'indirizzo infanzia e in una struttura per persone disabili relativamente all'indirizzo persone con disabilità. La nota informativa non afferma esplicitamente, però, che il superamento del tirocinio di adattamento in un asilo nido comporta necessariamente un riconoscimento limitato all'indirizzo professionale infanzia. La restrizione contestata dalla ricorrente non risulta(va) né dalla decisione iniziale, né dalla nota informativa della SEFRI. Tuttavia, il quadro normativo riferito alla formazione di operatore socioassistenziale di livello AFC (cfr. supra consid. 3.2.2.1 seg.) prevede che un determinato indirizzo professionale è intrinsecamente connesso con il settore o luogo dove si svolge il tirocinio. Pertanto, è giuridicamente plausibile sostenere che un tirocinio svolto in un asilo nido sia suscettibile di colmare le lacune di natura pratica riscontrate nell'ambito dell'indirizzo infanzia. In quest'ottica, la decisione qui impugnata non crea una restrizione illecita, nella misura in cui riconosce l'equivalenza del diploma italiano con l'AFC di operatore socioassistenziale limitatamente all'indirizzo professionale in cui si è effettivamente svolta la misura di compensazione scelta dalla ricorrente. Avendo la ricorrente svolto e superato il tirocinio di adattamento in un asilo nido, l'autorità ha correttamente riconosciuto l'equivalenza limitatamente all'indirizzo professionale infanzia.

E. 3.3.4 Non avendo impugnato la decisione iniziale, la ricorrente ha accettato l'imposizione della misura di compensazione e di riflesso anche i motivi addotti dall'autorità inferiore per ordinarla. Ella ha dunque riconosciuto la differenza sostanziale risultante da un confronto tra la formazione italiana e quella svizzera in materia di tirocinio pratico, nonché il mancato possesso di esperienza professionale lecita e pertinente in Svizzera in una funzione identica alla professione che il suo diploma estero le consente di esercitare in Italia. La formazione pratica italiana in occasione della quale la ricorrente ha svolto un tirocinio curriculare nel settore delle persone anziane e l'esperienza professionale come assistente educatore maturata in Italia presso [...] a [...], nel periodo giugno 2021 fino a settembre 2021, nel settore della disabilità dovrebbero essere state verosimilmente già esaminate dalla SEFRI quando si è trattato di stabilire se la misura compensativa fosse necessaria e quale ne dovesse essere la portata. Non è pertinente, né possibile ritornare su questi temi nella presente sede. La ricorrente resta comunque libera di intraprendere una nuova procedura di riconoscimento per chiedere a quali condizioni è possibile un complemento del riconoscimento attuale con l'indirizzo professionale persone con disabilità.

E. 3.3.5 Infine, a titolo abbondanziale, per evitare controversie come quella in esame sarebbe consigliabile, dal punto di vista della trasparenza e della tutela dell'affidamento, che la SEFRI espliciti già nella decisione iniziale il nesso tra la scelta del luogo di svolgimento della misura di compensazione e il riconoscimento dell'indirizzo professionale.

E. 3.3.6 Alla luce delle considerazioni suesposte, il riconoscimento dell'equivalenza del diploma italiano della ricorrente con l'AFC di operatore / operatrice socioassistenziale limitatamente all'indirizzo professionale infanzia non presta fianco a critiche. La decisione impugnata non viola il diritto federale e non si traduce in un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Ella non risulta nemmeno da un accertamento inesatto o incompleto dei fatti pertinenti e non è inadeguata. Pertanto, il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità (cfr. supra consid. 1.2.7) e la decisione impugnata è confermata.

E. 4 La ricorrente è stata esentata dal pagamento delle spese processuali. Ne discende che, nonostante l'esito negativo del ricorso, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). D'altra parte, non si assegnano indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario), precisato inoltre che la SEFRI, in quanto autorità federale, non ha diritto ad una tale indennità (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità.
  2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
  3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 17 settembre 2026 Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario) - Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte II

B-9252/2025

Sentenza del 1° settembre 2026

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),

Vera Marantelli, Marc Steiner,

cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

X. _______,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI,

autorità inferiore.

Oggetto

Riconoscimento di diploma estero

(Diploma di Istituto professionale - settore servizi, indirizzo "servizi socio-sanitari" - Italia).

Fatti:

A.a La signora X. _______ (in seguito: ricorrente) è titolare di un diploma di istituto professionale settori servizi all'indirizzo "servizi socio-sanitari", conseguito il [...] presso l'Istituto di istruzione [...] a [...] (Italia).

A.b In data 14 settembre 2022, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (di seguito: SEFRI, autorità inferiore) ha ricevuto dalla ricorrente una domanda volta al riconoscimento del titolo di studio menzionato, successivamente da lei completata il 7 novembre 2022 e il 20 febbraio 2023. Nell'e-mail del 7 novembre 2022, la ricorrente ha domandato l'equipollenza del suo titolo con il diploma svizzero di operatrice/operatore socioassistenziale AFC (Attestato federale di capacità).

A.c Con decisione in lingua francese del 14 luglio 2023, la SEFRI ha subordinato il riconoscimento del diploma italiano della ricorrente con l'AFC di operatrice/operatore socioassistenziale, all'indirizzo professionale infanzia o persone con disabilità, alla riuscita di misure di compensazione sotto forma di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento ("La reconaissance du diplôme "indirizzo servizi socio-sanitari" de Madame X. _______ pour le "Certificat fédéral de capacité d'assistante socio-éducative, accompagnement des enfants ou accompagnement des handicapées est subordonné à la réussite de mesures de compensation."). La citata decisione non è stata impugnata.

A.d Con lettera accompagnatoria del 14 luglio 2023, la SEFRI ha invitato la ricorrente a rivolgersi esclusivamente all'Ufficio (recte: alla Sezione) della formazione sanitaria e sociale, [indirizzo], per compiere le misure di compensazione richieste e per domande di natura organizzativa, informandola sulle modalità da seguire una volta superato il provvedimento di compensazione.

A.e In data 23 settembre 2025, la Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport della Repubblica e Cantone Ticino ha comunicato alla ricorrente che era stata promossa con il voto 5.0 all'esame "Lavoro pratico", sostenuto presso il [...] a [...], un centro di accoglienza per l'infanzia. La comunicazione è andata in copia alla SEFRI.

A.f Una volta riattivata la procedura di riconoscimento, con decisione in francese del 31 ottobre 2025, la SEFRI ha stabilito che la formazione italiana sancita dal titolo in oggetto conseguito dalla ricorrente è equivalente alla formazione svizzera che porta al rilascio dell'AFC di operatrice/operatore socioassistenziale all'indirizzo professionale infanzia e che la ricorrente è autorizzata a portare il titolo che le è stato rilasciato in Italia e secondo le condizioni prescritte dalla legislazione in vigore in quel Paese.

B. Con ricorso in lingua italiana del 28 novembre 2025, inoltrato il 1° dicembre seguente, la ricorrente ha impugnato la decisione della SEFRI del 31 ottobre 2025, chiedendo la modifica della stessa, nel senso che il diploma italiano da lei conseguito venga riconosciuto equipollente per entrambi gli indirizzi professionali "infanzia" e "persone con disabilità". A motivo della sua conclusione, la ricorrente adduce che la formazione per l'AFC di operatrice/operatore socioassistenziale prevedrebbe diversi indirizzi professionali e che il suo percorso formativo e professionale coprirebbe gli ambiti infanzia e disabilità, sicché la decisione avversata non rifletterebbe la totalità delle sue competenze.

C. Con decisione incidentale del 9 gennaio 2026, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata in data 23 dicembre 2025 dalla ricorrente, dispensando quest'ultima dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

D. Mediante presa di posizione del 6 febbraio 2026, la SEFRI chiede di respingere il ricorso, adducendo che con l'emanazione della decisione impugnata ella si sarebbe limitata ad applicare quanto stabilito nella decisione del 14 luglio 2023, che a suo dire sarebbe cresciuta in giudicato e non potrebbe più essere messa in discussione nel presente procedimento.

E. Con replica dell'11 marzo 2026, la ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova valutazione, affinché esamini e motivi espressamente se il diploma della ricorrente possa essere riconosciuto, in tutto o in parte, anche con riferimento "alla variante generalista" dell'AFC di operatrice socioassistenziale. In sostanza, la ricorrente contesta che la decisione del 14 luglio 2023 avesse già fissato definitivamente la limitazione del riconoscimento del diploma al solo indirizzo professionale infanzia e la decisione impugnata fosse da considerare una mera applicazione automatica della prima decisione, come sosterrebbe la SEFRI. Secondo la ricorrente, una simile tesi non emergerebbe in modo chiaro dalla decisione iniziale. Inoltre, la SEFRI avrebbe svolto un accertamento scorretto dei fatti giuridicamente rilevanti, tralasciando di procedere ad una valutazione complessiva del carattere non esclusivamente infantile della formazione italiana, del tirocinio curricolare eseguito presso [..] nel settore delle persone anziane, dell'esperienza professionale svolta in Italia presso la [...] nel settore delle disabilità e del superamento della misura di compensazione in Svizzera.

F. Con duplica del 24 marzo 2026, la SEFRI rinnova la sua conclusione di rigetto del ricorso, rinviando alle proprie decisioni del 14 luglio 2023 e del 31 ottobre 2025 e alla presa di posizione del 6 febbraio 2026, nonché rimandando la ricorrente alla possibilità di inoltrare una nuova domanda di riconoscimento relativa all'indirizzo professionale "persone con disabilità".

G. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

Diritto:

1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per giudicare il presente ricorso contro una decisione dell'autorità inferiore nell'ambito del riconoscimento di titoli di studio esteri (artt. 31, 32, 33 lett. h e 37 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]; artt. 5 lett. c e 44 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]).

1.1 Il ricorso è diretto contro la decisione del 31 ottobre 2025 con cui l'autorità inferiore ha riconosciuto l'equivalenza del diploma italiano della ricorrente con l'AFC di operatrice socioassistenziale, all'indirizzo professionale infanzia. La ricorrente non condivide la scelta dell'autorità inferiore di limitare il riconoscimento al solo indirizzo infanzia e chiede il riconoscimento anche per l'indirizzo persone disabili (ricorso, pag. 1), rispettivamente, previo rinvio della causa, "anche con riferimento alla variante generalista del CFC [recte: AFC]" di operatrice socioassistenziale, altrimenti detto anche per l'indirizzo "Formazione generale" (cfr. replica, pag. 3; v. anche l'Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice socioassistenziale / Operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità [AFC] del 21 agosto 2020 [RS 412.101.220.14]; di seguito: Ordinanza AFC). Di contro, la SEFRI ribatte di essersi solo limitata, nella decisione impugnata, ad applicare quanto stabilito nella decisione del 14 luglio 2023, a suo dire cresciuta in giudicato e quindi non più suscettibile di essere messa in discussione nel presente procedimento. La ricorrente sostiene invece che la limitazione del riconoscimento al solo indirizzo professionale infanzia non sarebbe emersa in modo chiaro dalla decisione iniziale, rimproverando alla SEFRI di non aver tenuto conto in maniera sufficiente della formazione generalista come pure dell'esperienza professionale documentata e di aver reso una decisione sproporzionata rispetto alla misura di compensazione superata.

1.2 A fronte degli argomenti sollevati, per potersi pronunciare sull'ammissibilità del ricorso occorre in primo luogo definire l'oggetto della controversia che ne è all'origine.

1.2.1 Per costante giurisprudenza, l'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa disciplinati. L'oggetto litigioso configura invece il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato e quello litigioso si riferiscono ad uno o a più rapporti giuridici. L'oggetto impugnato (Anfechtungsgegenstand) e l'oggetto della lite (Streitgegenstand) sono identici quando la decisione è impugnata nel suo insieme. Se per contro il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'oggetto della lite viene quindi definito alla luce delle conclusioni e delle censure sollevate con il ricorso, le quali sono considerate validamente presentate se risultano con sufficiente chiarezza dal tenore o perlomeno dal senso del gravame (DTF 144 II 359 consid. 4.3; 125 V 413 consid. 2a; sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2, ogni volta con rinvii).

1.2.2 Oggetto di una procedura di ricorso può essere solo ciò che era già oggetto del procedimento dinanzi all'autorità inferiore o ciò che, secondo una corretta interpretazione della legge, avrebbe dovuto esserlo (oggetto d'impugnazione). Le questioni sulle quali l'autorità inferiore non si è pronunciata e sulle quali non era tenuta a farlo non possono essere esaminate dall'autorità di ricorso. In caso contrario, ciò oltrepasserebbe le competenze funzionali di quest'ultima. L'oggetto dell'impugnazione stessa deriva dal dispositivo della decisione impugnata e non dalla sua motivazione o argomentazione. A tale riguardo, se, tuttavia, permangono dubbi sulla portata del dispositivo, essa deve essere interpretata; la motivazione e l'argomentazione della decisione possono costituire un aiuto al riguardo (DTF 142 II 243 consid. 2.1; 136 II 165 consid. 5; sentenza del TF 2C_642/2007 del 3 marzo 2008 consid. 2.2; DTAF 2014/24 consid. 1.4.1, 2010/12 consid. 1.2.1; sentenza del TAF B-4760/2015 del 14 febbraio 2017 consid. 5.1). Inoltre, se il dispositivo fa esplicito riferimento ai considerandi, essi fanno parte del dispositivo della decisione nella misura del rinvio ad essi (DTF 120 V 233 consid. 1a; sentenza del TF 9C_465/2017 del 24 agosto 2017 consid. 3.1).

1.2.3

1.2.3.1 Una decisione passa in giudicato (formale) quando non può più essere impugnata mediante un rimedio giuridico ordinario (DTF 146 III 284 consid. 2.3.1). La decisione passata in giudicato (formale), ossia definitiva, è vincolante nei procedimenti successivi tra le stesse parti. L'autorità di cosa giudicata (materielle Rechtskraft; autorité de chose jugée) concerne di principio il solo dispositivo, è data quando la pretesa litigiosa tra due medesime parti è identica a quella sulla quale vi è già stata una pronuncia definitiva di un'istanza di ricorso ed impedisce sia di ripresentare in via principale lo stesso oggetto di litigio nell'ambito di un nuovo procedimento (effetto negativo), sia di riproporlo in via pregiudiziale o di eccezione (effetto positivo) (DTF 141 III 229 consid. 3.2.6; 139 II 404 consid. 8.2 e 139 III 126 consid. 3.1; sentenze del TF 2C_723/2013 del 1° dicembre 2014 consid. 3.2.1; 5A_866/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.2 e 4A_209/2007 del 5 settembre 2007 consid. 2.2).

1.2.3.2 La forza di cosa giudicata materiale della decisione è oggettivamente limitata dall'oggetto della controversia. Il concetto di identità della pretesa non va inteso in senso grammaticale, bensì in senso sostanziale. Esso è determinato dalle affermazioni giuridiche comprese nelle domande presentate e valutate nel procedimento concluso. La nuova pretesa, pertanto, nonostante una formulazione differente, non è diversa da quella già giudicata se era già in essa contenuta, se nel nuovo procedimento viene sottoposto a giudizio solo l'opposto contraddittorio oppure se la questione principale giudicata nel primo processo riveste importanza pregiudiziale per le questioni preliminari del secondo processo. D'altra parte, le pretese giuridiche non sono identiche, nonostante la stessa formulazione, se non si basano sullo stesso motivo di origine, vale a dire sugli stessi fatti e circostanze giuridiche (DTF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a, con riferimenti; sentenza del TF 4C.138/2002 del 22 gennaio 2003, consid. 2.1).

1.2.3.3 Nel diritto pubblico, gli effetti della forza di cosa giudicata materiale possono essere attribuiti, al massimo, alla sentenza di un'autorità giudiziaria; di conseguenza, una sentenza resa da un'autorità giudiziaria può costituire una "res iudicata" per un procedimento successivo (cfr. DTF 150 I 195 consid. 6.3; 144 I 11 consid. 4.2; sentenza del TF 2C_865/2018 del 13 maggio 2019 consid. 3.1). La decisione di un'autorità amministrativa, invece, non produce effetti di autorità di cosa giudicata materiale, o almeno non nella stessa misura di una sentenza giudiziaria. Essa acquisisce sì autorità di cosa giudicata formale dopo la scadenza del termine di ricorso senza che sia stato presentato alcun ricorso e, in linea di principio, disciplina un rapporto giuridico in modo vincolante (DTF 150 I 195 consid. 6.3, sentenze del TF 2C_ 685/2023 del 22 marzo 2024, consid. 3.3; 2C_455/2023 del 22 marzo 2024, consid. 5.1).

Un'autorità può tuttavia, a prescindere da ciò, rivedere un provvedimento materialmente errato qualora l'interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo sia da considerarsi prevalente rispetto a quello della tutela della certezza del diritto o della tutela del legittimo affidamento (DTF 137 I 69 consid. 2.3; 121 II 273 consid. 1a/aa; sentenza del TF 2C_418/2019 del 12 settembre 2019 consid. 5.1.1). Rimane inoltre riservata la possibilità, a determinate condizioni, di richiedere il riesame di decisioni passate in giudicato (cfr. DTF 150 I 195 consid. 6.3; 146 I 185 consid. 4.1; 138 I 61 consid. 4.3; 136 II 177 consid. 2.1; sentenze del TF 2C_812/2022 del 12 gennaio 2024 consid. 6.2; 1C_185/2019 del 12 novembre 2019 consid. 4.1; 2C_349/2012 del 18 marzo 2013, consid. 5)

1.2.4 Occorre dapprima passare in rassegna i seguenti elementi di fatto:

Nella domanda di riconoscimento alla base della decisione del 14 luglio 2023 (di seguito: la decisione iniziale), la ricorrente ha chiesto l'equivalenza del suo diploma italiano con l'AFC di operatrice socioassistenziale, senza indicare preferenze riguardo all'indirizzo professionale.

Nella decisione iniziale, la SEFRI ha confrontato il programma di formazione dell'istituto italiano con quello della formazione svizzera che porta al rilascio dell'AFC di operatore / operatrice socioassistenziale limitatamente all'indirizzo professionale infanzia o persone con disabilità. Ella ha altresì stabilito come il programma di formazione italiano per il conseguimento del diploma "indirizzo servizi socio-sanitari" non prevedesse alcun tirocinio, a differenza della formazione svizzera all'indirizzo professionale infanzia o persone con disabilità comprendente 1'560-1'640 unità di formazione teorica e 3'840-4'040 unità di formazione pratica. A causa di questa differenza sostanziale tra le formazioni e della mancanza, secondo l'autorità, di esperienza di lavoro lecita e pertinente in Svizzera in una funzione identica alla professione per la quale era stato richiesto il riconoscimento, la SEFRI ha subordinato il riconoscimento del diploma italiano con l'AFC di operatore / operatrice socioassistenziale all'indirizzo professionale infanzia o persone con disabilità, alla riuscita di una misura di compensazione sotto forma di prova attitudinale o di tirocinio di adattamento (cifra I. e II. del dispositivo della decisione iniziale).

La ricorrente è stata parimenti invitata a comunicare alla Divisione della formazione professionale, Ufficio [recte: Sezione] della formazione sanitaria e sociale, con copia alla SEFRI, quale dei provvedimenti di compensazione intendesse compiere (cifra III. del dispositivo della decisione iniziale).

La ricorrente ha portato a termine con successo il tirocinio di adattamento per l'indirizzo professionale infanzia ed è stata promossa all'esame pratico con il voto 5.0 (cfr. comunicazione del 23 settembre 2025 della Divisione della formazione professionale di Breganzona). A seguito di ciò, la SEFRI ha sancito l'equivalenza della formazione italiana della ricorrente con la formazione svizzera per il rilascio dell'AFC di operatrice socioassistenziale all'indirizzo professionale infanzia (cifra I. del dispositivo della decisione del 31 ottobre 2025, qui impugnata).

1.2.5 Il Tribunale ritiene che, per quanto sia rilevante in questo contesto, il dispositivo della decisione iniziale si esprime chiaramente nel senso che il diploma italiano della ricorrente non poteva essere riconosciuto immediatamente, ma che avrebbe potuto essere ritenuto equivalente all'AFC di operatrice socioassistenziale, all'indirizzo professionale infanzia o all'indirizzo professionale persone con disabilità, a condizione del previo superamento di una misura di compensazione sotto forma di prova attitudinale o tirocinio di adattamento. Il dispositivo della decisione iniziale è tuttavia silente sulle questioni di sapere quale dei due indirizzi proposti alternativamente sarebbe stato poi ritenuto, secondo quali criteri sarebbe stata effettuata tale scelta, nonché se e in che misura la concreta scelta del provvedimento di compensazione avrebbe determinato il riconoscimento o meno di questo o quell'indirizzo professionale. Nemmeno la relativa motivazione o argomentazione contenuti nella decisione iniziale sono d'aiuto al riguardo. Ne segue che la SEFRI, nel dispositivo della decisione qui impugnata, ha quindi statuito per la prima volta quale dei due indirizzi alternativi, lasciati in sospeso nella decisione iniziale, andava effettivamente considerato per il riconoscimento del diploma. La scelta pronunciata non può pertanto essere ritenuta una mera esecuzione o applicazione tecnica della decisione iniziale, come asserito dalla SEFRI, bensì configura una decisione autonoma sulla concreta determinazione dell'indirizzo professionale relativamente alla riconosciuta equivalenza del diploma italiano con l'AFC di operatrice socioassistenziale.

1.2.6 Come rilevato in ingresso, nel caso in esame, l'oggetto litigioso risultante dalla decisione impugnata si esaurisce nella questione atta a stabilire se la SEFRI abbia riconosciuto correttamente il diploma della ricorrente, nella misura in cui ha limitato l'equivalenza con l'AFC di operatrice socioassistenziale al solo indirizzo professionale infanzia. Per quanto la ricorrente si dolga di tale restrizione, chiedendo di estendere il riconoscimento anche all'indirizzo professionale persone con disabilità, la questione può ancora rientrare nell'ambito dell'oggetto litigioso, in quanto la decisione impugnata ha limitato per la prima volta il riconoscimento all'indirizzo professionale "infanzia". In questo punto, il ricorso è ammissibile.

1.2.7 Esula per contro dall'oggetto della controversia la domanda della ricorrente di esaminare, previo rinvio della causa alla SEFRI, il riconoscimento anche con riguardo all'indirizzo professionale "Formazione generale", poiché questo aspetto non è stato esaminato dalla SEFRI prima d'ora, né nella decisione iniziale, né in quella qui impugnata. In questa misura, il ricorso è inammissibile. La ricorrente resta libera di depositare un'ulteriore domanda di riconoscimento in questo senso presso la SEFRI.

1.3 Per quanto la ricorrente sia toccata dalla limitazione del riconoscimento all'indirizzo professionale infanzia relativamente all'equivalenza del suo diploma con l'AFC di operatrice socioassistenziale, le è riconosciuto il diritto ad insorgere contro la decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 PA). Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. Ne segue che il ricorso è ammissibile nella misura di quanto sopra precisato (cfr. consid. 1.2.7).

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale la parte ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF).

3. Di seguito si andrà ad esaminare se l'equivalenza del diploma italiano della ricorrente con l'AFC di operatrice socioassistenziale al solo indirizzo professionale infanzia è conforme al diritto.

La ricorrente fa dapprima valere che la restrizione del riconoscimento del diploma in un solo indirizzo professionale poggi su una motivazione mancante. Inoltre, ella rimprovera alla SEFRI un accertamento incompleto e scorretto dei fatti giuridicamente rilevanti per essersi unicamente fondata sul settore e sul luogo dello svolgimento del tirocinio di adattamento e per aver tralasciato di effettuare una valutazione complessiva degli elementi del suo incarto, ossia il carattere non esclusivamente infantile della formazione italiana, il tirocinio curricolare svolto presso [...] nel settore delle persone anziane, l'esperienza professionale svolta in Italia presso la [...] nel settore della disabilità e il superamento della misura di compensazione.

3.1 La censura riguardo alla mancanza di motivazione è di natura formale e va esaminata in via prioritaria.

3.1.1 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) l'obbligo per le autorità di motivare le proprie decisioni, affinché gli amministrati possano comprendere ed esercitare i diritti di ricorso in maniera effettiva (cfr. sentenza del TF 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.3). L'obbligo di motivazione impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (sul tema cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 con riferimenti). Essa non ha l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti, ma può, al contrario, limitarsi all'esame delle questioni topiche per l'esito della controversia (DTF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito è leso, soltanto se l'autorità omette di pronunciarsi su questioni che presentano una certa pertinenza o di prendere in considerazione dei fatti e degli argomenti importanti per la decisione da adottare (DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Per il resto, la motivazione può essere implicita e risultare anche dalle differenti parti della decisione (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (cfr. sentenza del TF 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.4 con ulteriori rinvii).

3.1.2 A ben vedere, la lettura del ricorso e della replica, posta in relazione con la situazione di fatto concreta, permette di concludere che la ricorrente non contesta realmente di non comprendere la decisione impugnata, ma semplicemente non condivide che l'autorità inferiore abbia attribuito alla riuscita della misura di compensazione una conseguenza giuridica, secondo lei, non del tutto corretta. In effetti, la decisione iniziale rispettivamente quella impugnata hanno messo la ricorrente nella condizione di apprendere il motivo per l'imposizione di una misura di compensazione, alla quale lei stessa si è sottoposta senza alcuna obiezione (decisione iniziale), rispettivamente quale effetto giuridico l'autorità inferiore ha desunto dal superamento del provvedimento di compensazione (decisione impugnata). In quest'ottica, la censura della ricorrente concerne piuttosto una questione di merito, non un problema del diritto di essere sentiti.

3.2 Per valutare se l'autorità inferiore ha agito conformemente al diritto, è importante dapprima conoscere il ruolo che l'indirizzo professionale assume nell'ambito della formazione che porta al rilascio dell'AFC di operatrice/operatore socioassistenziale.

3.2.1 La SEFRI emana ordinanze in materia di formazione professionale di base. Le emana su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro oppure, se necessario, di propria iniziativa (art. 19 cpv. 1 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale [legge sulla formazione professionale [LFPr, RS 412.10]). Le ordinanze in materia di formazione disciplinano in particolare: a. il contenuto e la durata della formazione di base; b. gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale pratica; c. gli obiettivi e le esigenze della formazione scolastica; d. l'ampiezza dei contenuti e le parti assunte dai luoghi di formazione; e. le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli (art. 19 cpv. 2 LFPr; per ulteriori contenuti si veda anche l'art. 12 dell'Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2023 [OFPr, RS 412.101]).

Sulla base della norma di delega, la SEFRI ha rilasciato l'Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice socioassistenziale / Operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità (AFC) (di seguito: Ordinanza AFC; cfr. supra consid. 1.1).

3.2.2

3.2.2.1 La formazione professionale di base di operatore / operatrice socioassistenziale di livello AFC prevede gli indirizzi professionali infanzia, persone con disabilità, persone anziane e formazione generale (art. 1 cpv. 1 lett. a-d Ordinanza AFC). L'indirizzo professionale definisce in sostanza l'ambito specialistico in cui si svolge la formazione pratica e in cui si acquisiscono competenze specifiche. Non cambia il titolo AFC, nel senso che la formazione prevista comporta l'esercizio di una sola professione, ma orienta la preparazione verso un determinato gruppo di persone assistite. La maggior parte della formazione impartita è identica per tutti e quattro gli indirizzi, esistono comunque delle differenze negli obiettivi formativi specifici del settore (cfr. art. 3 segg. Ordinanza AFC; le informazioni sul sito web dell'Organizzazione mantello svizzera per la formazione professionale nel settore sociale https://www.savoirsocial.ch/it/per-datori-di-lavoro-e-dipendenti/cambiamento-di-settore-osa).

3.2.2.2 L'indirizzo professionale ha dunque un ruolo importante perché determina il settore in cui si svolge il tirocinio (art. 1 cpv. 3 Ordinanza AFC), orienta parte delle competenze operative e degli obiettivi formativi (art. 3 segg. Ordinanza AFC), viene indicato nel contratto di tirocinio prima dell'inizio della formazione e compare nel certificato delle note al termine della procedura di qualificazione con esame finale (art. 1 cpv. 3 e art. 21 cpv. 3 lett. c Ordinanza AFC). Inoltre, nell'ingresso dell'Ordinanza AFC, ad ogni indirizzo professionale è assegnato un numero diverso di codice della professione. In sostanza, 94308 identifica la professione di OSA (operatore socioassistenziale) AFC nel suo complesso, mentre 94309-94312 si riferisce alle quattro possibili specializzazioni.

3.3 Tenuto conto del ruolo dell'indirizzo professionale nel sistema formativo e della situazione di fatto, va di seguito esaminata la correttezza della decisione impugnata.

3.3.1 Nella decisione iniziale, rimasta non impugnata, la SEFRI ha condizionato il riconoscimento del diploma della ricorrente allo svolgimento di una misura di compensazione in applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 2005/36/CE (in seguito: direttiva 2005/36/CE, in particolare l'art. 13 cpv. 1 e 2, art. 14, art. 3 lett. g). L'imposizione di un provvedimento di compensazione era stata pronunciata per colmare le lacune di formazione pratica risultanti da un confronto del programma di formazione italiano e di quello svizzero per il conseguimento dell'AFC di operatore/operatrice socioassistenziale all'indirizzo professionale infanzia o all'indirizzo professionale persone con disabilità.

3.3.2 Tralasciando di impugnare la decisione iniziale, la ricorrente ha accettato di sottoporsi ad un provvedimento di compensazione, scegliendo la variante del tirocinio di adattamento. A tale riguardo, nella nota informativa della SEFRI dal titolo "Misure di compensazione per l'ottenimento dell'equipollenza con l'attestato federale di capacità di operatrice/operatore socioassistenziale", comunicata separatamente alla ricorrente contestualmente alla decisione iniziale, emerge che "Il tirocinio di adattamento viene effettuato in un asilo nido per l'indirizzo professionale infanzia o una struttura per persone con disabilità per l'indirizzo professionale persone con disabilità. Dopo almeno 12 mesi di attività nell'indirizzo specifico, il richiedente può chiedere la valutazione del suo stage o della sua attività". Nello stesso documento è riportato che "La misura di compensazione ha come scopo di verificare se il richiedente dispone, oltre che delle indispensabili nozioni teoriche, anche delle abilità pratiche e delle capacità professionali specifiche. La valutazione che si svolge in un asilo nido o in una struttura per persone con disabilità, a dipendenza dell'indirizzo prescelto, è finalizzata a accertare le competenze acquisite dal richiedente nell'esecuzione delle diverse attività previste per l'operatore socioassistenziale".

3.3.3 Certo, l'estratto della nota informativa poc'anzi esposta spiega che il tirocinio di adattamento si svolge in un asilo nido relativamente all'indirizzo infanzia e in una struttura per persone disabili relativamente all'indirizzo persone con disabilità. La nota informativa non afferma esplicitamente, però, che il superamento del tirocinio di adattamento in un asilo nido comporta necessariamente un riconoscimento limitato all'indirizzo professionale infanzia. La restrizione contestata dalla ricorrente non risulta(va) né dalla decisione iniziale, né dalla nota informativa della SEFRI. Tuttavia, il quadro normativo riferito alla formazione di operatore socioassistenziale di livello AFC (cfr. supra consid. 3.2.2.1 seg.) prevede che un determinato indirizzo professionale è intrinsecamente connesso con il settore o luogo dove si svolge il tirocinio. Pertanto, è giuridicamente plausibile sostenere che un tirocinio svolto in un asilo nido sia suscettibile di colmare le lacune di natura pratica riscontrate nell'ambito dell'indirizzo infanzia. In quest'ottica, la decisione qui impugnata non crea una restrizione illecita, nella misura in cui riconosce l'equivalenza del diploma italiano con l'AFC di operatore socioassistenziale limitatamente all'indirizzo professionale in cui si è effettivamente svolta la misura di compensazione scelta dalla ricorrente. Avendo la ricorrente svolto e superato il tirocinio di adattamento in un asilo nido, l'autorità ha correttamente riconosciuto l'equivalenza limitatamente all'indirizzo professionale infanzia.

3.3.4 Non avendo impugnato la decisione iniziale, la ricorrente ha accettato l'imposizione della misura di compensazione e di riflesso anche i motivi addotti dall'autorità inferiore per ordinarla. Ella ha dunque riconosciuto la differenza sostanziale risultante da un confronto tra la formazione italiana e quella svizzera in materia di tirocinio pratico, nonché il mancato possesso di esperienza professionale lecita e pertinente in Svizzera in una funzione identica alla professione che il suo diploma estero le consente di esercitare in Italia. La formazione pratica italiana in occasione della quale la ricorrente ha svolto un tirocinio curriculare nel settore delle persone anziane e l'esperienza professionale come assistente educatore maturata in Italia presso [...] a [...], nel periodo giugno 2021 fino a settembre 2021, nel settore della disabilità dovrebbero essere state verosimilmente già esaminate dalla SEFRI quando si è trattato di stabilire se la misura compensativa fosse necessaria e quale ne dovesse essere la portata. Non è pertinente, né possibile ritornare su questi temi nella presente sede. La ricorrente resta comunque libera di intraprendere una nuova procedura di riconoscimento per chiedere a quali condizioni è possibile un complemento del riconoscimento attuale con l'indirizzo professionale persone con disabilità.

3.3.5 Infine, a titolo abbondanziale, per evitare controversie come quella in esame sarebbe consigliabile, dal punto di vista della trasparenza e della tutela dell'affidamento, che la SEFRI espliciti già nella decisione iniziale il nesso tra la scelta del luogo di svolgimento della misura di compensazione e il riconoscimento dell'indirizzo professionale.

3.3.6 Alla luce delle considerazioni suesposte, il riconoscimento dell'equivalenza del diploma italiano della ricorrente con l'AFC di operatore / operatrice socioassistenziale limitatamente all'indirizzo professionale infanzia non presta fianco a critiche. La decisione impugnata non viola il diritto federale e non si traduce in un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Ella non risulta nemmeno da un accertamento inesatto o incompleto dei fatti pertinenti e non è inadeguata. Pertanto, il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità (cfr. supra consid. 1.2.7) e la decisione impugnata è confermata.

4. La ricorrente è stata esentata dal pagamento delle spese processuali. Ne discende che, nonostante l'esito negativo del ricorso, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). D'altra parte, non si assegnano indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario), precisato inoltre che la SEFRI, in quanto autorità federale, non ha diritto ad una tale indennità (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità.

2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi

Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 17 settembre 2026

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)

- Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario)