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B-883/2011

B-883/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-24 · Italiano CH

Vigilanza sulle fondazioni

Sachverhalt

A. La fondazione Y._______ (di seguito: ricorrente 2), costituita il 28 gennaio 1963, è una fondazione di diritto privato con sede a (luogo). Secondo l'estratto del registro di commercio del cantone Ticino essa ha come scopo la "[...] tenuta di confe­renze annuali chiamate "Y._______ Tagungen" nello spi­rito e secondo le intenzioni della fondatrice Z._______ (scienza comparata delle religioni-scienze morali-scienze naturali). La collabora­zione con altri istituti per creare ulteriori incontri interdisciplinari nello spi­rito di Y._______. La raccolta delle conferenze stesse in un annuario da pubbli­care a cura di una casa editrice. La creazione di un luogo di lavoro e di riposo per per­sone attive nel campo intellettuale. A persone che, a di­screzione del consi­glio di fondazione, rispondono a tali requisiti, dovrà es­sere messa a di­sposizione per periodi brevi o eventualmente lunghi un al­log­gio nelle pro­prietà Y._______, gratuitamente o dietro corresponsione di una modesta partecipazione ai costi". In data 11 novembre 2005, X._______ (di seguito: ricorrente 1) è entrato a far parte del Consi­glio di fondazione della ricorrente 2. B. Nell'esaminare i conti della ricorrente 2, l'autorità inferiore aveva riscon­trato, in concomitanza con l'ufficio di revisione, diversi problemi. Di conseguenza, in data 13 gennaio 2010 essa ha indetto d'urgenza una riu­nione a Berna con il dimissionario presidente della fondazione A._______, sua moglie B._______ (anche dimissionaria), il ricorrente 1 ed E._______. A mente dell'autorità inferiore, alla riunione sono stati convocati tutti i membri del Consiglio di fondazione della ricor­rente 2. Il 4 giugno 2010 l'auto­rità infe­riore ha sporto denuncia penale per ammini­strazione infe­dele e truffa nei confronti del ricorrente 1 e di A._______ a svantaggio della ricorrente 2 presso il Ministero pubblico del Can­tone Ticino. Il 30 giugno 2010 la Procura ha decretato il non luogo a pro­ce­dere. C. Il 1 dicem­bre 2010 l'autorità inferiore ha chie­sto la riapertura del procedi­mento penale presso la Pro­cura del Cantone Ti­cino, la quale ha aperto un'in­chiesta penale tuttora in corso. Se­condo l'ordine di per­quisi­zione e se­questro del Pro­curatore generale del 21 dicembre 2010 viene imputato ai denunciati summenzionati, tra cui il ricorrente 1, di avere, nel pe­riodo 2005-2009, nella loro fun­zione di organi della fondazione, "[...] ri­petutamente ed intenzional­mente vio­lato i loro doveri, in parti­colare adde­bitando alla fondazione in­genti co­sti al­meno in parte non giustificati dallo scopo della stessa, ciò ben sa­pendo che la situazione finan­ziaria della fondazione Y._______ era già forte­mente com­promessa e fa­cendo sì che il suo patrimonio venisse con­creta­mente danneggiato". Sem­pre se­condo lo stesso ordine di perquisi­zione e se­que­stro tra "[...] gli in­genti co­sti addebi­tati alla Fonda­zione Y._______" ri­sultereb­bero "[...] quelli relativi all'asserito rilan­cio dell'atti­vità della stessa attraverso la Fondazione Z._______ con sede a (luogo) [...]" e, a detta della segnalante,"[...] alle uscite contabili dalla Fondazione Y._______ aventi quale cau­sale il rilancio dell'atti­vità [...]" non corrisponderebbero "[...] specu­lari en­trate nella contabi­lità della Fondazione Z.______". D. Il 3 gennaio 2011 l'autorità inferiore ha deciso la so­spensione momentanea del ri­corrente 1 dalla sua funzione di membro del Con­siglio di fonda­zione della ricor­rente 2. "In seguito a nuovi fatti emersi e a denunce sollevate da terzi [...]" essa ha addotto di aver chiesto la riaper­tura di un'inchiesta pe­nale contro il ricorrente 1 e che quindi, nell'ambito del suo potere di vigi­lanza, si sarebbe imposta la sospensione momentanea del ricorrente 1 "[...] finché l'inchiesta pe­nale non avrà stabilito il suo ruolo nella vi­cenda". Con risposta del 27 gen­naio 2011 la medesima autorità ha re­spinto la do­manda della ricorrente 2 del 14 gennaio 2011 volta alla sospensione del prov­vedimento sino all'eventuale (e denegata) promozione dell'accusa nei confronti del ricorrente 1. E. Contro la decisione del 3 gennaio 2011 la ricorrente 2 e il ricorrente 1, en­trambi patrocinati dall'avv. Giovanni Merlini, hanno interposto in data 2 feb­braio 2011 ricorso presso lo scrivente Tribunale, chiedendo l'annulla­mento della stessa e postulando la congiun­zione dei due ricorsi. Secondo i ricorrenti sa­rebbe facile inficiare i sospetti di reati penali denun­ciati dall'autorità infe­riore­ come l'amministrazione infedele e la truffa a ca­rico del ricorrente 1. Essi affermano innanzitutto come i flussi finan­ziari indiziati siano tutti legali e che il ricorrente 1 non è mai stato re­spon­sabile della contabilità della ricorrente 2, per cui non possono esser­gli imputate registrazioni le cui diciture eventualmente non risultereb­bero del tutto adeguate. I ricorrenti spiegano che il ricorrente 1 da parte sua ha sempre conse­gnato puntualmente al servizio contabile tutte le pezze giustificative degli esborsi da lui anticipati personalmente e con proprio denaro a fa­vore della ricorrente 2. A mente dei ricorrenti, l'au­to­rità in­feriore non ha minima­mente moti­vato la sua decisione. A loro dire, dalla lettura dell'ordine di perquisizione e seque­stro dal Procuratore gene­rale del 21 dicembre 2010 risulta lo stesso impianto accusatorio della prima de­nuncia penale del giugno 2010, conclusosi in un non luogo a proce­dere. Secondo i ricorrenti, un sem­plice ri­chiamo alla circostanza che in se­guito a nuovi fatti emersi e a denun­cie solle­vate da terzi - in casu calun­nie contenute in una denuncia mendace sporta da un ex inquilino di "H.______" che da tempo coverebbe senti­menti di rancore nei con­fronti degli organi della fondazione, sia perché il suo contratto di loca­zione sarebbe stato disdetto dalla fondazione, sia per­ché la sua pretesa di far parte della direzione della ricorrente 2 e di indi­care nominativi di suo gradimento quali membri del consiglio non sareb­bero state soddisfatte - non basta per giustifi­care un tale provvedi­mento, e già per que­sto vizio di forma la deci­sione va annul­lata per viola­zione del di­ritto federale. Per i ricor­renti non è chiaro che cosa intende l'autorità infe­riore laddove scrive "(...) questa volta sfociata in un'inchiesta penale". Essi reputano che in re­altà il procedimento davanti al Ministero pubblico si trova nella fase istrutto­ria che, in virtù del nuovo codice di procedura penale (in vi­gore dallo scorso 1° gennaio 2011), si ritrova anticipata rispetto a quanto previ­sto dalla vecchia procedura penale cantonale: secondo i ricorrenti, con il nuovo co­dice, chi è oggetto di una denuncia penale ha fin dall'inizio la posi­zione di imputato (con più estesi diritti e garanzie) e non più di indi­ziato; ciò non to­glie che le indagini della presente istruzione formale pos­sano sfo­ciare - come prima - in un non luogo a procedere, oppure nella promo­zione dell'accusa o nel decreto d'accusa, perciò l'attuale posizione proces­suale del ricorrente 1 non è diversa, in sostanza, da quella dello scorso mese di giugno. I ricorrenti fanno inoltre valere che l'auto­rità inferiore ha abu­sato del suo po­tere di apprezza­mento e che il provve­dimento è censura­bile an­che in quanto inadeguato, conside­rato che il ricor­rente 1 non ha il di­ritto di firma individu­ale per ar­recare even­tuali pre­giudizi patri­moniali alla ricor­rente 2. A mente loro, il provvedi­mento è spro­porzio­nato an­che per la ricorrente 2, la so­spensione del ricor­rente 1 dal Consi­glio di fonda­zione toglierebbe infatti "[...] una ri­sorsa inso­stitui­bile per com­pe­tenza, inte­ressi e relazioni". I ricorrenti spiegano che la ricor­rente 2 non di­spone di un di­ret­tore opera­tivo, per cui i lavori di ordi­naria amministra­zione devono po­ter es­sere ripartiti su tutti i membri della fonda­zione. Essi indicano che attualmente è in corso una fase di "rilancio scientifico della Fondazione" comprendente i lavori preparatori per il contributo alle commemorazioni del 50mo anniversario della morte di C. G. Jung, ciò che comporta un dispendio elevato delle risorse. Essi aggiungono che il ricor­rente 1 si è impegnato con successo a riallac­ciare importanti contatti con un istituto americano, solo grazie ai quali sarebbe stato possibile assicu­rare alla ricorrente 2 la continuità del so­stegno finanziario di _______ (cifra) US $ an­nui, oltre al sostegno di diverse atti­vità. I ricorrenti ribadiscono che con la so­spensione temporanea del ri­corrente 1 vi è il rischio che tali sostegni fi­nanziari vengano meno, il che potrebbe comportare la cessazione delle atti­vità e la chiu­sura della fondazione. Con­siderato in­fine l'unico ele­mento che avrebbe indotto l'autorità infe­riore ad emet­tere la sua deci­sione, cioè l'esi­stenza di un'inchiesta pe­nale, i ricorrenti sostengono che incombeva alla stessa di proce­dere ad un ac­certamento esatto e com­pleto della fattispe­cie o perlo­meno dei fatti (ripor­tati nelle nuove denunce di terzi) rile­vanti ai fini dell'appli­cazione del diritto in materia di vigilanza sulle fondazioni, per appurare se in con­creto fosse ade­guata una tale decisione. I ricorrenti sono convinti che se l'autorità inferiore, prima di emettere la decisione in­cidentale, avesse pro­ceduto ad un'ac­curata pon­derazione degli inte­ressi in gioco, sarebbe giunta alla conclu­sione che nessun inte­resse pub­blico giustificherebbe il ve­rosimile e probabile pre­giudizio de­gli interessi de­gni di protezione del ricor­rente 1. F. Con ordinanza del 3 marzo 2011 lo scrivente Tribunale ha congiunto le pro­cedure di ricorso B-883/2011 (riguardante il ricorrente 1) e B-884/2011 (riguardante la ricorrente 2) sotto il numero di ruolo B-883/2011, chie­dendo nel contempo all'autorità inferiore di inoltrare una risposta ai ri­corsi. G. Con risposta del 2 maggio 2011 l'autorità inferiore postula la reiezione dei gravami. Nella motivazione essa adduce che, esaminando i conti annuali della ricorrente 2 conformemente al suo dovere di vigilanza, essa ha no­tato che l'ufficio di revisione aveva emesso una riserva rispetto ai conti chiusi il 31 dicembre 2008 e chiesto, nel dicembre 2009, il dettaglio di al­cune voci relative alle spese del conto economico della ricorrente 2, accor­gendosi che impor­tanti somme di denaro sarebbero state versate a due membri del Consi­glio di fondazione della ricorrente 2. In seguito anche a nuovi fatti emersi e a denuncie sollevate da terzi, l'autorità inferiore spiega di aver richiesto la riaper­tura del procedimento penale, per cui il magi­strato avrebbe ri­scontrato elementi concreti di so­spetto per aprire un'istrutto­ria penale. Essa specifica che la fase del non luogo a procedere è ormai superata e che l'attuale posi­zione processuale del ricorrente 1, con­trariamente a quanto affermato dai ricorrenti, è diversa da quella del mese di giugno 2010. L'autorità inferiore conclude che in que­sta circo­stanza il rischio che i beni della fondazione non siano utilizzati con­forme­mente allo scopo della fonda­zione è concreto e quindi ben giustificato so­spendere il ricor­rente 1 dalle sue funzioni di membro del Consiglio di fonda­zione della ricor­rente 2 fino a che il suo ruolo nella vi­cenda penale non sia chia­rito. A detta dell'autorità inferiore, solo l'allontanamento del ricorrente 1 permette­rebbe di evitare eventuali danni alla ricorrente 2. L'interesse pre­ponde­rante attuale della ricorrente 2 sarebbe quello di far luce sull'utilizzo che sa­rebbe stato fatto dei beni della fondazione nel peri­odo tra il 2005-2009, nonché ga­ran­tire che attualmente sussiste un utilizzo di tali beni conforme allo scopo statutario. Inoltre l'autorità inferiore reputa non chiaro il motivo per cui il ricorrente 1 non si sia oppo­sto alla sospensione provvisoria dalla funzione di mem­bro del Consiglio della fondazione Z._______, anche ordinata in data 3 gen­naio 2011, ritenendo assurdi la sua argomenta­zione e il suo com­porta­mento. Secondo lei, un consigliere di fonda­zione serio, il quale dovrebbe svol­gere la sua attività sostanzialmente per ra­gioni ideali, si sarebbe messo da parte nell'attesa dell'esito dell'istrutto­ria pe­nale per non ledere gli interessi della fondazione e non cau­sarne un danno di immagine. L'auto­rità inferiore è del parere che anche l'argomento che il provvedi­mento controverso causerebbe l'interruzione di sostegni finanziari della ricor­rente 2 manca di plausibilità, in quanto sarebbe facile trovare un'altra persona di contatto per la collaborazione con l'importante sponsor. I ricor­renti non si sarebbero chiesti cosa pense­rebbe tale sponsor se sapesse che elementi concreti di sospetto gravano sul ricorrente 1. L'auto­rità inferiore spiega inoltre che la collabo­razione con il ricorrente 1 per chia­rire i fatti della vicenda non è stata esauriente, e a tutt'oggi, nono­stante sva­riati richiami, comprese an­che varie multe negli anni e mesi pas­sati alla fon­dazione Z._______, i rendi­conti 2007 e 2008 sono incom­pleti, e quelli del 2009 inesi­stenti. L'autorità inferiore conclude che il provvedimento adottato è proporzio­nato e rispetta il prin­cipio di sussidiarietà, spiegando di aver fatto riferi­mento all'apertura dell'istrutto­ria penale che coincide con il riscontro da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino di elementi concreti di so­spetto e danno nei confronti della ri­corrente 2, il che rappresenta una moti­vazione più che sufficiente. L'autorità inferiore precisa in tale conte­sto che non avrebbe più strumenti per poter indagare su fatti di ri­levanza pe­nale e spetta alla pro­cura a esa­minare, da una parte le ac­cuse mosse da lei stessa, e dall'al­tra, gli argo­menti in difesa dell'ope­rato del ricorrente 1. H. Con scritto del 17 maggio 2011 lo scrivente Tribunale ha chiesto al Mini­stero pubblico del Cantone Ticino di pronunciarsi sui tempi previsti per il pro­ce­dimento penale aperto nei confronti del ricorrente 1 nella summenzio­nata vicenda. Inoltre con ordinanza del 17 maggio 2011 lo stesso Tribunale ha chie­sto all'autorità inferiore di inoltrare entro il 13 giu­gno 2011 una copia della richiesta di riapertura del procedimento penale del 1° dicembre 2010 e l'ha invitata a precisare i costi che ven­gono nomi­nati nell'or­dine di per­quisizione e sequestro del 21 dicem­bre 2010 del Procu­ra­tore gene­rale del Cantone Ticino. I. Con scritto del 24 maggio 2011 l'autorità inferiore ha comunicato che, a causa del segreto istruttorio e al fine di non pregiudicare le indagini penali attual­mente in corso, è spiacente di non poter fornire ulteriori informa­zioni. Con lettera del 1° giugno 2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ri­sposto che, allo stadio attuale, è difficile pronunciarsi in merito ai tempi previ­sti per il procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente 1. J. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora risultino risolutivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Conformemente all'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo fede­rale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica i ricorsi con­tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), sempre che non vi siano eccezioni giusta l'art. 32 LTAF. Nel presente caso non sono date si­mili eccezioni. Il Dipartimento federale dell'interno DFI, Segreteria gene­rale, Vigilanza federale sulle fondazioni, è un'au­torità infe­riore ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF. Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedi­mento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un inte­resse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Secondo l'art. 5 cpv. 2 PA sono considerate decisioni anche le decisioni in­ci­dentali, tra cui le decisioni incidentali notificate separatamente e concer­nenti la competenza o domande di ricusazione (art. 45 PA) e le "al­tre" decisioni incidentali (art. 46 PA). La decisione incidentale non è finale, perché concerne solamente una fase del procedimento. Essa ha una fun­zione meramente strumentale rispetto a quella destinata a concludere il pro­cedimento. Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separata­mente è ammissibile se tali decisioni possono causare un pregiudi­zio irreparabile (art. 46 PA cpv. 1 lett. a PA) o se l'eventuale l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione fi­nale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispen­diosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA). Secondo la prassi dello scri­vente Tribu­nale il pre­giudizio non dev'essere per forza di natura giuridica, ma può consi­stere anche in un inconveniente fattuale, particolarmente econo­mico, se il ricor­rente con la contestazione della decisione inciden­tale non in­tende uni­camente impedire il prolungamento dei termini di proce­dura o l'aumento dei costi legati alla causa. Simili pregiudizi sono soltanto considerati irrepa­rabili e quindi impugnabili con ricorso se arrecano all'inte­ressato uno svantag­gio che una decisione favore­vole nel merito non permette­rebbe di elimi­nare del tutto (cfr. decisione del Tribunale ammi­nistra­tivo B-5598/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.1; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär: Pra­xiskommentar VwVG, Wald­mann/Weissenberger (Hrsg.), Zurigo 2009, n. 4 segg. ad art. 46 PA; cfr. in relazione all'inconveniente fattuale anche la sentenza del Tribunale federale 5A_274/2008 del 3 gennaio 2002, consid. 5.1).

E. 1.2 Il provvedimento d'urgenza dell'auto­rità inferiore del 3 gennaio 2011 ri­porta il titolo "de­cisione incidentale". Ordinando nel di­spositivo della deci­sione contestata che il provvedimento è in vigore "fin­ché l'inchiesta pe­nale non avrà stabilito" il ruolo del ricorrente 1 nella summenzionata vi­cenda, l'autorità inferiore esprime il carattere provvisorio della misura adot­tata. L'autorità infe­riore mette così in evidenza che il controverso provvedi­mento non pone fine alla vertenza sulla sospen­sione del ricorrente 1 e che seguirà una deci­sione definitiva, perciò la decisione in oggetto può giu­stamente essere defi­nita come decisione in­cidentale (cfr. decisione del Tribunale federale 5A_401/2010 dell'11 agosto 2011, consid. 1; René Rhi­now/Hein­rich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentli­ches Prozessrecht, 2a edizione, Basilea 2010, n. 1181; Stefan Vo­gel, Vorsorgliche Massna­hmen, in: Isabelle Häner/Bernhard Waldmann [Hrsg.], Das erstin­stanzli­che Verwaltungs­verfahren, Zu­rigo/Basilea/Ginevra 2008, p. 89 seg. e 98 seg.). Essa costitui­sce un'altra deci­sione inci­dentale ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 PA ed è impu­gnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale nell'ambito delle di­sposizioni ge­nerali della pro­cedura federale (cfr. art. 46 PA i. r. c. art. 31 segg. LTAF). I ri­correnti hanno descritto in modo plau­sibile e abbastanza dettagliato se e in che misura il prov­vedimento conte­stato potrebbe tangere i di­ritti indivi­duali del ricor­rente 1 e creare un di­spen­dio am­ministrativo e econo­mico alla ricor­rente 2 (cfr. la presentazione riassuntiva alla lettera E. dei fatti). Queste indicazioni non vengono confutate o contestate in modo serio dall'autorità inferiore, per cui i pregiudizi incombenti non possono es­sere esclusi con l'ordi­namento de­finitivo. Pertanto i ricor­renti pos­sono essere conside­rati destinatari di­retti dell'atto im­pu­gnato di cui ne sono par­tico­larmente toc­cati ed il quale è suscettibile di cau­sar loro un pregiudi­zio irrepara­bile. En­trambi hanno quindi un inte­resse de­gno di prote­zione all'an­nulla­mento immediato dello stesso. Di con­se­guenza è data la loro legit­timazione a ricor­rere. Le disposi­zioni sul termine, la forma e il contenuto del ri­corso sono osser­vate (cfr. art. 50 e 52 cpv. 1 PA), gli anticipi spese sono stati versati en­tro il ter­mine stabilito (cfr. art. 63 cpv. 4 PA), il rappresentante dei ricor­renti ha giu­stificato i suoi poteri con una procura scritta (cfr. art. 11 cpv. 2 PA) e sono parimenti adempiuti i rima­nenti presupposti proces­suali (cfr. art. 44 segg. PA). Occorre quindi en­trare nel merito del ricorso.

E. 2.1 La vigilanza federale sulle fondazioni d'interesse collettivo compete all'autorità inferiore (art. 3 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizza­zione del Dipartimento federale dell'in­terno, OOrg-DFI, RS 172.212.1). Le competenze di vigilanza sono san­cite agli artt. 80-89 del Codice Civile Svizzero (CC, RS 210) e nell'ordinanza concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni del 24 agosto 2001 che disci­plina le condi­zioni per la richiesta di esonero dall'ob­bligo di desi­gnare un uffi­cio di revisione e per la no­mina di un revisore parti­colar­mente qualifi­cato (RS 211.121.3). L'autorità di vigilanza, in casu l'autorità infe­riore, prov­vede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fonda­zione (art. 84 cpv. 2 CC). Questo include il potere e l'obbligo dell'auto­rità di vigilanza di provve­dere affinché il Consiglio di fondazione ri­spetti l'atto di fondazione ed eventuali prescrizioni e non oltrepassi il suo margine d'apprezza­mento. All'opposto l'autorità inferiore non ha il diritto di sostituire questo margine d'apprezzamento, ma è tenuta a rispettare l'ambito dell'autonomia della fondazione e dei suoi organi e può intervenire per princi­pio soltanto in caso d'abuso (cfr. decisione del Tribunale federale 5A_232/2010 del 16 settembre 2010, consid. 3; DTF 112 II 471, consid. 2 e 3; Harold Grüninger, Aktuelles aus dem Stiftungs- und Ge­meinnützigkeitsrecht, in: suc­cessio 2011, p. 121 seg.). Tra le attività dell'auto­rità inferiore si annove­rano l'e­same prelimi­nare dei progetti di fonda­zione (facoltativo), l'assoggetta­mento delle fonda­zioni alla vigilanza, la veri­fica annuale dei rap­porti d'eserci­zio, l'appro­vazione delle modifiche dell'atto costitutivo, dello sta­tuto e di even­tuali regola­menti, nonché lo scio­glimento di fonda­zioni (cfr. per tutto de­ci­sione del Tri­bu­nale amministra­tivo fede­rale B-4826/2010 dell'8 feb­braio 2011, con­sid. 2).

E. 2.2 La vigilanza federale sulle fondazioni funge da autorità giudicante e di deci­sione nel caso di istanze o denunzie formali inol­trate da terzi che ver­tono sulla legittimità delle attività della fonda­zione o sulla legittimità dell'o­perato degli organi della fondazione stessa. L'autorità dispone di un'ampia gamma di misure di vigilanza che possono es­sere ordinate d'uffi­cio o su richiesta motivata di terzi. Le misure, concretizzate dalla prassi, sono l'ammonimento (misura più lieve), la prescri­zione, le misure sostitu­tive, la soppressione di determi­nati organi della fon­dazione e, nel caso più grave, lo scioglimento della fondazione. Nella scelta della misura da adottare l'auto­rità inferiore dispone di un ampio margine d'apprez­zamento ed è quindi tenuta in modo particolare a rispettare i prin­cipi generali di diritto, in primo luogo il principio della proporzionalità e della sussidiarietà. Se il com­portamento di un or­gano della fondazione è tale da non essere più so­stenibile con l'attività della fondazione conforme­mente alla legge, l'auto­rità di sorveglianza è auto­rizzata, secondo prassi e dottrina, per esem­pio a sospendere tale or­gano, ma è però tenuta a fare uso di un si­mile provvedimento soltanto se al­trimenti sarebbe compro­messo l'im­piego dei beni della fondazione se­condo lo scopo e altre mi­sure meno rigorose non promettono il successo sperato (cfr. de­cisione del Tribunale federale 5A_232/2010 del 16 settembre 2010, consid. 3.1.2; DTF 105 II 321, consid. 5; Harold Grüninger, in: Basler Kommentar, Zivil­gesetz­buch I, 4 ed., Basilea 2010, n. 12 segg. ad art. 84 CC). Tutta­via, l'autorità di vigi­lanza non ha competenze di poli­zia: eventuali per­quisi­zioni domiciliari, confi­sche e si­mili possono es­sere condotte unica­mente dalle au­torità incari­cate del perse­guimento pe­nale. L'e­sten­sione dei poteri di sorve­glianza nel dettaglio avviene in base alle circo­stanze del singolo caso (cfr. decisioni del Tribunale federale 5A_274/2008 del 19 gen­naio 2009, consid. 5.1 e 5A_401/2010 dell'11 agosto 2010; decisioni del Tribu­nale amministrativo fe­derale B-3318/3007 e B-3223/2007 del 6 marzo 2008 consid. 5.1, B-3867/2007 del 29 aprile 2008 consid. 3; cfr. inoltre per i compiti dell'autorità inferiore il sito web http://www.edi.admin.ch/ esv/00471/00472/index.html?lang=it, visitato l'ultima volta l'11.10.2011). Di seguito bisogna esaminare se la sospensione temporanea del ricor­rente 1 dalla sua funzione di membro del Consiglio di fondazione della ricorrente 2 è cor­retta.

E. 3.1 L'autorità inferiore ha motivato la decisione impugnata principal­mente con il riferimento all'inchiesta penale per amministrazione infe­dele e truffa contro il ricor­rente 1, aperta dalla Procura del Cantone Ti­cino su denuncia dell'autorità inferiore stessa. Essa espone che, nell'am­bito dell'esame dei conti an­nuali della ricorrente 2 conformemente al suo ob­bligo di vigilanza, l'uffi­cio di revisione aveva emesso una ri­serva ri­spetto ai conti chiusi il 31 dicem­bre 2008, accorgen­dosi che impor­tanti somme di denaro erano state versate a due membri del Consi­glio di fon­dazione della ricor­rente 2, tra cui il ricorrente 1. Per questo mo­tivo l'autorità inferiore spiega di aver richiesto detta­gli su al­cune voci rela­tive alle spese del conto economico della ricorrente 2. Se­condo lei, analiz­zando in simultanea la contabilità disponibile della ricor­rente 2 e della fondazione Z._______, emerge che uscite asserita­mente di­chia­rate in una contabi­lità a favore dell'altra fondazione, non troverebbero ri­scontro nella contabilità di chi avrebbe dovuto beneficiare. L'autorità inferiore, come risulta dalla risposta del 2 maggio 2011, è dell'opi­nione che in questa circostanza il rischio che i beni della fondazione non siano utiliz­zati conformemente allo scopo della fonda­zione è concreto e quindi ben giustificato sospendere il ricor­rente 1 dalle sue funzioni di mem­bro del Consiglio di fondazione della ricor­rente 2 fino a che il suo ruolo nella vi­cenda penale non sia chia­rito. A mente dell'autorità inferiore, solo l'allontanamento del ricorrente 1 permette di evitare eventuali danni alla ricor­rente 2 e il proprio interesse pre­ponde­rante consisterebbe nel fare luce sull'utilizzo che sa­rebbe stato fatto dei beni della fondazione nel peri­odo tra il 2005-2009, nonché garan­tire che attualmente ci sia un utilizzo di tali beni conforme allo scopo statu­ario. Con scritto del 24 maggio 2011 l'autorità inferiore ha inoltre dichiarato che a "causa del segreto istruttorio e al fine di non pre­giudicare le indagini at­tualmente in corso in Ticino", non è in grado di for­nire informazioni sui co­sti nominati nell'ordine di perquisizione e seque­stro del 21 dicembre 2010 del Procuratore gene­rale del Cantone Ti­cino.

E. 3.2 Con ricorso del 2 febbraio 2011 i ricorrenti sostengono innan­zitutto che un semplice ri­chiamo a "nuovi fatti emersi e a de­nun­cie sollevate da terzi" non basta per giustifi­care tale provvedi­mento. A loro dire l'autorità inferiore non porta alcuna prova documentaria a soste­gno delle sue allega­zioni. Per i ricorrenti i so­spetti flussi finanziari si sa­rebbero svolti tutti in modo legale. Essi preci­sano le circo­stanze che hanno causato la denuncia penale per i titoli di ammini­stra­zione infe­dele e truffa nei confronti del presidente di allora della ricor­rente 2, A._______, e del ricorrente 1. Per quanto riguarda per esem­pio l'indi­ziato versa­mento mensile di CHF _______, i ricorrenti preci­sano che si tratta di una pi­gione per la locazione di uffici da parte della ricor­rente 2 presso il Cen­tro C._______ di proprietà della (...) SA di (luogo), di cui il ricorrente 1 era ed è amministratore unico. Secondo loro il ricor­rente 1 non ha neanche il di­ritto di firma individu­ale per re­care even­tuali pre­giu­dizi pa­tri­moniali alla fondazione.

E. 4.1 Secondo la prassi, la sospensione di un organo dal Consiglio di fondazione può, di prin­ci­pio, entrare in considerazione soltanto se il principio della proporzionalità non impone una misura più lieve (cfr. de­cisione del Tribunale federale 5A_232/2010 del 16 settembre 2010, consid. 3.1.2). La decisione impugnata costituisce un provvedimento cautelare (cfr. decisione del Tribunale fede­rale 2A_64/2003 del 27 maggio 2003, consid. 2). Il divieto di eserci­tare un'atti­vità, sebbene di carat­tere provvisorio, può costituire un in­tervento ec­cessivo in diversi diritti fondamentali e deve avvenire nel pieno rispetto dei principi dello Stato di di­ritto. Un provvedi­mento cautelare dev'essere ur­gente e pre­supporre che vi è se­ria­mente da te­mere che sussista un ri­schio acuto per l'in­teresse pubblico o privato pro­tetto, in casu lo scopo statutario della fonda­zione, ed ha in questo senso carattere preventivo (cfr. Rhi­now/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Mo­ser, op. cit., n. 1178). Per tale provvedimento è necessario considerare le prospettive di suc­cesso della causa principale, cioè della deci­sione definitiva sulla sospen­sione di un membro del Consiglio di fondazione, l'eventu­ale danno per la fondazione e la proporzionalità dell'ordinanza temporanea (cfr. Vogel, op. cit., p. 92 segg.; Isabelle Häner, Vorsor­gliche Massnahmen im Verwaltun­gsverfahren und Verwaltun­gsprozess, in Zeitschrift für Schwei­zerisches Recht [ZSR] 116/1997 II, p. 322 n. 90 segg.). Anche se per una misura cautelare è suffi­ciente un esame sommario di fatto e di diritto è im­portante che l'autorità giudicante pre­senti il più presto possibile tutti gli elementi di fatto neces­sari per la com­prensione dei considerandi di diritto.

E. 4.2 Come mostrano i considerandi seguenti, la questione a sapere se e in che mi­sura il solo rinvio all'apertura di un'inchiesta penale possa giustificare un provvedi­mento ammini­strativo e mi­sure caute­lari, può fortemente dipendere dal singolo caso. Indiscusso è comunque che una tale misura presuppone un certo rischio di recidiva (per la discussione nella dottrina cfr. ad esempio Stephan Trechsel/Marc Jean-Richard-dit-Bressel, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxikommentar, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 3 ad art. 67 del Codice penale svizzero del 21 dicem­bre 1937 [CP, RS 311]; Peter Hsu/Rashid Bahar/Daniel Flühmann, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt (Hrsg.), Basler Kommentar zum Börsengesetz und Finanzmarkt-aufsichtsgesetz, 2a edizione, Basilea 2011, n. 1 segg. ad art. 33 della legge fe­derale del 22 giugno 2007 concernente l'Auto­rità federale di vi­gilanza sui mercati finanziari [legge sulla vigilanza dei mercati finan­ziari, LFINMA, RS 956.1]). Gli effetti della decisione amministrativa fondata unicamente sull'indicazione di un'istruttoria penale in corso, rispettivamente su indizi o elementi di sospetto che si riferiscono ad uno stato provvisorio potrebbero rischiare di entrare in un certo qual modo in contraddizione con il principio della presunzione dell'innocenza. In ogni caso, i fatti deter­minati e gli indizi di reato de­vono almeno ri­spec­chiarsi nel prov­vedi­mento ammi­ni­strativo, cioè es­sere condivisibili affinché il pro­ce­di­mento penale in corso possa giu­stificare una deci­sione am­ministra­tiva corri­spondente.

E. 5 Nel caso in esame, come menzionato precedentemente, balza agli occhi che la decisione impugnata è motivata essenzialmente con l'indicazione dell'apertura di un'inchiesta penale. Lo scrivente Tribunale riconosce che, di principio, l'ordine della sospensione temporanea di un membro del Consiglio di fondazione può essere possibile già solo sulla base dell'avvio di un procedimento penale a carico di tale organo, finché non sia stata fatta chiarezza sulle accuse mosse nei suoi confronti, conto tenuto in particolare della possibile gravità dei reati in questione. Rimane comunque l'obbligo di esaminare se una tale motivazione, considerando l'insieme delle circostanze, sia pertinente anche nel singolo caso rispettivamente se sia condivisibile nella misura di permettere un esame della decisione impugnata tramite l'autorità di ricorso.

E. 5.1 L'obbligo di motivazione deriva dal diritto di essere sentito. Il di­ritto di es­sere sentito sancito dagli artt. 29 cpv. 2 della Costituzione fede­rale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101) e 6 n. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) costitui­sce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli artt. 29 cpv. 1 Cost e 6 n. 1 CEDU. Il diritto di es­sere sentito è una garanzia di natura formale. Una sua lesione com­porta di re­gola l'an­nulla­mento della decisione impugnata, indipendente­mente dalla fonda­tezza materiale del ricorso (DTF 124 V 183, con­sid. 4a; DTF 122 II 469, con­sid. 4a con rinvii; decisione del Tribu­nale fe­derale 2P_67/2000 del 19 set­tembre 2000). L'obbligo di motivazione è definito tra l'altro esplicitamente dall'art. 35 cpv. 1 PA ed è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'ammini­strazione, a fa­vorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa dei concorrenti esclusi ed a permettere all'autorità di ricorso di pronunciarsi sulla legitti­mità dell'atto impugnato e renderlo controllabile (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di proce­dura ammini­strativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1; Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, in: Praxiskommentar VwVG, Wal­dmann/Weissenberger [Hrsg.], Zurigo 2009, n. 12 segg. ad art. 35). E' suffi­ciente che la moti­vazione si esprima sulle circostanze signifi­cative, atte ad influ­ire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da per­mettere all'in­teressato di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di impu­gnarla con cognizione di causa (DTF 129 I 232, con­sid. 3.2, DTF 126 I 97, con­sid. 2b; DTF 124 II 146, consid. 2a, DTF 123 I 31, consid. 2c). Ov­vero, l'auto­rità non è te­nuta a prendere posizione su tutti gli argo­menti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (DTF 130 II 530, consid. 4.3; DTF 129 II 232, con­sid. 3.2.; DTF 126 I 97, consid. 2b; Rhi­now/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, op. cit., n. 344). Se come nel caso di specie all'autorità è ricono­sciuto un ampio margine d'apprez­zamento e la misura di vigilanza scelta tocca in modo particolare i diritti indivi­duali, vigono esigenze più elevate all'obbligo di motivazione (cfr. DTF 129 I 232, consid. 3.3 con ulteriori riferimenti, tra l'altro alla DTF 112 Ia 107, consid 2b).

E. 5.2 È possibile ed appare inconte­stato che nella fattispecie di­verse tran­sazioni fi­nanziarie non sono state registrate secondo i principi conta­bili. Però, come con­fermato dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino nel decreto di non luogo a procedere del 30 giugno 2010 (cfr. n. 4 pagina 5 del decreto), da detta circostanza non si può direttamente ri­salire ad un reato. Se­condo questo decreto, motivato in modo det­tagliato e coerente, le pro­ble­matiche erano principalmente legate alle ec­cessive spese, con parti­colare riferimento agli importi dati di­retta­mente o tramite terze entità in fa­vore di A._______, non­ché agli importi pagati a titolo di affitto dalla ri­cor­rente 2 in favore di strut­ture ri­conducibili al ricor­rente 1. Pur so­ste­nendo il pa­rere dell'auto­rità infe­riore - secondo cui chi siede nel Consiglio di fondazione dovrebbe svolgere atti­vità per scopi ide­ali - il Procu­ratore pubblico dichiara che non ci sono ade­guati motivi per esperire ulte­riori veri­fiche sul piano pe­nale e che in effetti non risultano pre­senti suffi­cienti in­dizi a ca­rico dei de­nun­ciati (cfr. n. 6 pa­gina 6 del decreto di non luogo a procedere del Procuratore pubblico del Cantone Ticino del 30 giugno 2010). La deci­sione impugnata si limita so­stanzialmente a richiamare che "in se­guito a nuovi fatti emersi e a denuncie sollevate da terzi" l'auto­rità infe­riore ha chiesto la ri­apertura del procedi­mento penale contro il ri­cor­rente 1 presso la Pro­cura del Cantone Ticino e che il Procuratore Generale questa volta ha aperto un'inchie­sta pe­nale. L'autorità inferiore si ac­contenta di rinviare in modo globale a so­spetti ver­samenti fi­nan­ziari da parte dei ricorrenti, senza nomi­nare i "terzi" de­nun­cianti o concretizzare i nuovi fatti sospet­ti e senza nemmeno fare un pre­ciso riferi­mento agli atti corrispondenti. Fino ad oggi non è però docu­mentato, né sostan­ziato quali "nuovi" e concreti ele­menti avrebbero cau­sato la se­conda de­nuncia penale con­tro il ri­cor­rente 1, anche per capire se siano emersi fatti e in­dizi che pos­sano con­fermare i menzio­nati sospetti ed un'eventu­ale con­danna. L'autorità inferiore, da una parte, condiziona la sua deci­sione all'eventuale condanna penale del ricorrente 1, ma, dall'altra, afferma di non voler entrare "in materia sulle questioni penali e di competenza del Ministero Pubblico". I ricor­renti, cioè la fondazione stessa, rappresentata dal Presidente e da un altro membro del Consiglio di fondazione, nonché il quarto ed ultimo membro, sia nelle lettere del 14 gennaio e del 27 maggio 2011 (allegate agli atti preliminari) sia nel ricorso del 2 febbraio 2011 hanno so­stanziato in modo plausi­bile quali sono gli interessi attuali, anche finanziari, della fondazione al mantenimento del ricorrente 1 allo stato di membro del Consiglio della fondazione. Considerato che appena sei mesi fa, il Procuratore pubblico non ha potuto dar seguito alla denuncia dell'autorità inferiore, decretando il non luogo a procedere sulla base di una motivazione dettagliata, e, tenuto conto delle osservazioni dei ricorrenti già nell'ambito della procedura dinanzi all'autorità inferiore, ci si sarebbe potuto attendere che l'autorità inferiore motivasse il suo provvedimento nei confronti dei ricorrenti nella decisione stessa o nell'ambito della risposta al ricorso, anche sotto l'aspetto del diritto di vigilanza sulle fondazioni. Pure nel quadro dell'istrut­toria del presente ri­corso l'autorità infe­riore non pre­cisa i fatti "nuovi", e non espone in modo adeguato né i motivi che l'avrebbero condotta a sporgere denuncia una seconda volta, né le differenze di fatto tra i motivi alla base della seconda denuncia e quelli alla base della prima. Nella risposta del 2 mag­gio 2011 essa non si oc­cupa a fondo delle allegazioni sostanziate dei ri­correnti. Per esempio, per quanto attiene all'argomento, secondo cui il ricor­rente 1 non avrebbe il diritto di firma indi­vi­duale per ar­recare even­tuali pre­giu­dizi pa­trimoniali alla fonda­zione, l'autorità inferiore si è limitata ad addurre sol­tanto che l'edi­zione di ulte­riori informa­zioni potrebbe pre­giudi­care le in­da­gini penali at­tual­mente in corso. Così facendo, l'autorità infe­riore si sottrae alle sue responsabilità, tra le quali anche l'obbligo di moti­vare la sua decisione sotto l'aspetto del diritto di vigilanza sulle fondazioni, convalidarla con prove idonee e di cooperare all'accertamento dei fatti nell'ambito della fase istruttoria del ricorso. Senza indicazioni dell'autorità inferiore sui nuovi fatti, sospetti e sulle denuncie di terzi, lo scrivente Tribunale in qualità di autorità di ricorso non è in grado di esercitare un con­trollo serio ed adeguato. L'atto impugnato non può essere esaminato sotto l'aspetto della fondatezza o veridicità e di conseguenza non può essere condiviso. Non sarebbe nemmeno pos­sibile esaminare la proporzionalità del provvedi­mento, vale a dire la questione a sapere se l'autorità inferiore ab­bia scelto una mi­sura neces­saria per tu­te­lare l'in­teresse della fonda­zione (per il principio della proporziona­lità cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller /Felix Uhlmann, Allge­meines Ver­waltun­gsrecht, Zu­rigo/San Gallo 2010, n. 581 segg.).

E. 5.3 Con ogni probabilità l'autorità inferiore, dichiarando che l'edi­zione di ulte­riori informa­zioni potrebbe pre­giudi­care le in­da­gini penali at­tual­mente in corso, voleva impedire un eventuale pericolo di collusione. In questo contesto occorre menzionare che anche il Tribunale amministrativo federale è soggetto al segreto d'ufficio. Sembra che l'autorità inferiore non abbia preso in considerazione le possibilità del Tribunale di limitare l'esame degli atti (art. 27 PA). Infine la decisione emanata non manca di una certa con­tradditto­rietà. È infatti diffi­cile capire per­ché l'auto­rità infe­riore, per tutelare la ri­cor­rente 2 dal rischio di un probabile danno materiale ed immateriale da parte del ri­cor­rente 1, non abbia fatto uso della fa­coltà prevista dall'art. 55 cpv. 2 PA, di togliere l'effetto so­spensivo ad un eventuale ri­corso o di chiedere tale provvedimento d'urgenza.

E. 5.4 In base alle al­legazioni sue­sposte si può affermare che la deci­sione im­pu­gnata sof­fre in diversi punti di un vizio di motiva­zione, il quale, no­no­stante l'espli­cita pos­sibilità data dallo scri­vente Tribunale all'auto­rità in­fe­riore nella proce­dura di ri­corso, non ha potuto es­sere sa­nato. Come già accennato, la sospensione temporanea di un membro del Consiglio di fondazione dalle sue funzioni può, di principio, essere ordinata e giustificata già se nei confronti di tale organo è stato aperto un procedimento penale. In altre parole, il riferimento all'avvio di un procedimento penale può, di principio, bastare quale motivazione per disporre la sospensione provvisoria di un organo della fondazione, almeno fino al momento in cui non si siano chiariti i rimproveri mossi nei suoi confronti. Considerate invece le circostanze particolari del caso in esame - una prima denuncia penale terminata con un decreto di non luogo a procedere sei mesi fa, gli interessi (fatti valere in modo plausibile) della fondazione al mantenimento dello stato attuale, l'assenza di una domanda debitamente motivata volta all'annullamento dell'effetto sospensivo, l'assenza di argomenti che potrebbero sostanziare un certo rischio attuale per i beni della fondazione, nonché le obbiezioni non sufficientemente sostanziate da parte dell'autorità inferiore quale risposta alle argomentazioni della ricorrente 2 - non si può che giungere alla conclusione che nel caso di specie, a titolo eccezionale, una motivazione limitata alla sola indicazione dell'apertura di un'inchiesta penale, non può bastare. Benché il Ministero pubblico, per la riapertura del procedimento, sia tenuto a rispettare i presupposti dell'art. 323 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0), questo non dispensa l'autorità inferiore dall'obbligo di motivare la misura amministrativa a grandi linee, non da ultimo anche affinché la decisione sia condivisibile nell'ambito di un eventuale controllo giuridico da parte delle autorità giudiziarie. Tenuto conto delle allegazioni precedenti, i nuovi mezzi di prova o fatti che chiamano in causa la responsabilità penale dell'imputato e che non risultano dagli atti del procedimento conclusosi con un abbandono dovrebbero essere portati a conoscenza del tribunale.

E. 5.5 Nel complesso va confermata la conclusione che la decisione impugnata soffre di un vizio formale nella motivazione, il quale non ha potuto essere sanato per motivi di cui è responsabile l'autorità inferiore.

E. 6 Considerato quanto precede, la deci­sione dell'auto­rità inferiore va quindi an­nul­lata e il ri­corso ac­colto. Spetta all'autorità inferiore di esaminare e di decidere se, finché l'inchie­sta pe­nale non avrà stabilito il ruolo del ricor­rente 1 nella vicenda sum­menzionata, vuole nuovamente ordinare, que­sta volta con una sufficiente motivazione al più tardi nella procedura di ricorso, la sospensione provviso­ria del medesimo dalla sua funzione di Consiglio di fondazione della ricorrente 2, oppure eventualmente aspettare un prossimo passo nell'istruzione penale come l'eventuale promozione dell'accusa od il risultato dell'inchiesta penale o de­cretare altri prov­vedimenti adeguati.

E. 7 Visto l'esito del ricorso, ai ricorrenti, quale parte vincente, non vengono ad­dossate spese giudiziarie (art. 63 cpv. 1 PA). Viene restituito ai ricor­renti l'anticipo di fr. 1'000.- ciascuno (fr. 2'000.- in totale) versato in data 16 febbraio 2011. Nessuna spesa processuale è messa a carico delle istanze precedenti (art. 63 cpv. 2 PA). L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'uf­ficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese in­dispen­sabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA). I ricorrenti sono rappresentati da un avvocato e sono da considerare parte vincente. Viene quindi loro assegnata un'inden­nità a ti­tolo di ripetibili (art. 64 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 7 art. del Regola­mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di­nanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Il rap­presentante non ha inoltrato alcuna nota d'onorario. L'in­dennità a titolo di ripeti­bili viene così stabilita d'ufficio e fissata secondo debito apprezza­mento a fr. 1'500.- per ogni ricorrente (in­cluso spese e IVA), anche tenuto conto che i due ricorsi sono in larga misura iden­tici (cfr. art. 14 cpv. 2 seconda frase TA-TAF).

Dispositiv
  1. I ricorsi dei ricorrenti 1 e 2, congiunti durante la procedura di ricorso, sono accolti e la decisione incidentale dell'auto­rità inferiore del 3 gen­naio 2011 concernente la sospen­sione mo­mentanea del ricorrente 1 dalla sua funzione di membro del Consiglio di Fon­dazione della ricorrente 2 è annullata.
  2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 2'000.- in totale, è resti­tuito ai ricorrenti (fr. 1'000.- alla ricorrente 1 e fr. 1'000.- al ricorrente 2) dalla cassa del Tribunale dopo la crescita in giudicato della presente sen­tenza.
  3. Ai ricorrenti è assegnata un'indennità di ripetibili di fr. 1'500.- (IVA inclusa) ciascuno (in totale fr. 3'000.-) a carico dell'autorità inferiore.
  4. Comunicazione a: - ricorrenti (atto giudiziario); - autorità inferiore (n° di rif. 413-Ces; atto giudiziario). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 cpv. 2 lett. b cfr. 4 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 28 ottobre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-883/2011 Sentenza del 24 ottobre 2011 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Philippe Weissenberger, Jean-Luc Baechler, cancelliere Corrado Bergomi Parti

1. X._______,

2. Fondazione Y._______, entrambi patrocinati dall'avv. Giovanni Merlini, Via S. Gottardo 56, CP 1631, 6648 Minusio, ricorrenti, contro Dipartimento federale dell'interno DFI, Segreteria generale SG-DFI, Vigilanza federale sulle fondazioni, Schwanengasse 2, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Provvedimento d'urgenza (decisione incidentale) del 3 gen­naio 2011; sospensione momentanea di un membro del Consiglio di Fondazione. Fatti: A. La fondazione Y._______ (di seguito: ricorrente 2), costituita il 28 gennaio 1963, è una fondazione di diritto privato con sede a (luogo). Secondo l'estratto del registro di commercio del cantone Ticino essa ha come scopo la "[...] tenuta di confe­renze annuali chiamate "Y._______ Tagungen" nello spi­rito e secondo le intenzioni della fondatrice Z._______ (scienza comparata delle religioni-scienze morali-scienze naturali). La collabora­zione con altri istituti per creare ulteriori incontri interdisciplinari nello spi­rito di Y._______. La raccolta delle conferenze stesse in un annuario da pubbli­care a cura di una casa editrice. La creazione di un luogo di lavoro e di riposo per per­sone attive nel campo intellettuale. A persone che, a di­screzione del consi­glio di fondazione, rispondono a tali requisiti, dovrà es­sere messa a di­sposizione per periodi brevi o eventualmente lunghi un al­log­gio nelle pro­prietà Y._______, gratuitamente o dietro corresponsione di una modesta partecipazione ai costi". In data 11 novembre 2005, X._______ (di seguito: ricorrente 1) è entrato a far parte del Consi­glio di fondazione della ricorrente 2. B. Nell'esaminare i conti della ricorrente 2, l'autorità inferiore aveva riscon­trato, in concomitanza con l'ufficio di revisione, diversi problemi. Di conseguenza, in data 13 gennaio 2010 essa ha indetto d'urgenza una riu­nione a Berna con il dimissionario presidente della fondazione A._______, sua moglie B._______ (anche dimissionaria), il ricorrente 1 ed E._______. A mente dell'autorità inferiore, alla riunione sono stati convocati tutti i membri del Consiglio di fondazione della ricor­rente 2. Il 4 giugno 2010 l'auto­rità infe­riore ha sporto denuncia penale per ammini­strazione infe­dele e truffa nei confronti del ricorrente 1 e di A._______ a svantaggio della ricorrente 2 presso il Ministero pubblico del Can­tone Ticino. Il 30 giugno 2010 la Procura ha decretato il non luogo a pro­ce­dere. C. Il 1 dicem­bre 2010 l'autorità inferiore ha chie­sto la riapertura del procedi­mento penale presso la Pro­cura del Cantone Ti­cino, la quale ha aperto un'in­chiesta penale tuttora in corso. Se­condo l'ordine di per­quisi­zione e se­questro del Pro­curatore generale del 21 dicembre 2010 viene imputato ai denunciati summenzionati, tra cui il ricorrente 1, di avere, nel pe­riodo 2005-2009, nella loro fun­zione di organi della fondazione, "[...] ri­petutamente ed intenzional­mente vio­lato i loro doveri, in parti­colare adde­bitando alla fondazione in­genti co­sti al­meno in parte non giustificati dallo scopo della stessa, ciò ben sa­pendo che la situazione finan­ziaria della fondazione Y._______ era già forte­mente com­promessa e fa­cendo sì che il suo patrimonio venisse con­creta­mente danneggiato". Sem­pre se­condo lo stesso ordine di perquisi­zione e se­que­stro tra "[...] gli in­genti co­sti addebi­tati alla Fonda­zione Y._______" ri­sultereb­bero "[...] quelli relativi all'asserito rilan­cio dell'atti­vità della stessa attraverso la Fondazione Z._______ con sede a (luogo) [...]" e, a detta della segnalante,"[...] alle uscite contabili dalla Fondazione Y._______ aventi quale cau­sale il rilancio dell'atti­vità [...]" non corrisponderebbero "[...] specu­lari en­trate nella contabi­lità della Fondazione Z.______". D. Il 3 gennaio 2011 l'autorità inferiore ha deciso la so­spensione momentanea del ri­corrente 1 dalla sua funzione di membro del Con­siglio di fonda­zione della ricor­rente 2. "In seguito a nuovi fatti emersi e a denunce sollevate da terzi [...]" essa ha addotto di aver chiesto la riaper­tura di un'inchiesta pe­nale contro il ricorrente 1 e che quindi, nell'ambito del suo potere di vigi­lanza, si sarebbe imposta la sospensione momentanea del ricorrente 1 "[...] finché l'inchiesta pe­nale non avrà stabilito il suo ruolo nella vi­cenda". Con risposta del 27 gen­naio 2011 la medesima autorità ha re­spinto la do­manda della ricorrente 2 del 14 gennaio 2011 volta alla sospensione del prov­vedimento sino all'eventuale (e denegata) promozione dell'accusa nei confronti del ricorrente 1. E. Contro la decisione del 3 gennaio 2011 la ricorrente 2 e il ricorrente 1, en­trambi patrocinati dall'avv. Giovanni Merlini, hanno interposto in data 2 feb­braio 2011 ricorso presso lo scrivente Tribunale, chiedendo l'annulla­mento della stessa e postulando la congiun­zione dei due ricorsi. Secondo i ricorrenti sa­rebbe facile inficiare i sospetti di reati penali denun­ciati dall'autorità infe­riore­ come l'amministrazione infedele e la truffa a ca­rico del ricorrente 1. Essi affermano innanzitutto come i flussi finan­ziari indiziati siano tutti legali e che il ricorrente 1 non è mai stato re­spon­sabile della contabilità della ricorrente 2, per cui non possono esser­gli imputate registrazioni le cui diciture eventualmente non risultereb­bero del tutto adeguate. I ricorrenti spiegano che il ricorrente 1 da parte sua ha sempre conse­gnato puntualmente al servizio contabile tutte le pezze giustificative degli esborsi da lui anticipati personalmente e con proprio denaro a fa­vore della ricorrente 2. A mente dei ricorrenti, l'au­to­rità in­feriore non ha minima­mente moti­vato la sua decisione. A loro dire, dalla lettura dell'ordine di perquisizione e seque­stro dal Procuratore gene­rale del 21 dicembre 2010 risulta lo stesso impianto accusatorio della prima de­nuncia penale del giugno 2010, conclusosi in un non luogo a proce­dere. Secondo i ricorrenti, un sem­plice ri­chiamo alla circostanza che in se­guito a nuovi fatti emersi e a denun­cie solle­vate da terzi - in casu calun­nie contenute in una denuncia mendace sporta da un ex inquilino di "H.______" che da tempo coverebbe senti­menti di rancore nei con­fronti degli organi della fondazione, sia perché il suo contratto di loca­zione sarebbe stato disdetto dalla fondazione, sia per­ché la sua pretesa di far parte della direzione della ricorrente 2 e di indi­care nominativi di suo gradimento quali membri del consiglio non sareb­bero state soddisfatte - non basta per giustifi­care un tale provvedi­mento, e già per que­sto vizio di forma la deci­sione va annul­lata per viola­zione del di­ritto federale. Per i ricor­renti non è chiaro che cosa intende l'autorità infe­riore laddove scrive "(...) questa volta sfociata in un'inchiesta penale". Essi reputano che in re­altà il procedimento davanti al Ministero pubblico si trova nella fase istrutto­ria che, in virtù del nuovo codice di procedura penale (in vi­gore dallo scorso 1° gennaio 2011), si ritrova anticipata rispetto a quanto previ­sto dalla vecchia procedura penale cantonale: secondo i ricorrenti, con il nuovo co­dice, chi è oggetto di una denuncia penale ha fin dall'inizio la posi­zione di imputato (con più estesi diritti e garanzie) e non più di indi­ziato; ciò non to­glie che le indagini della presente istruzione formale pos­sano sfo­ciare - come prima - in un non luogo a procedere, oppure nella promo­zione dell'accusa o nel decreto d'accusa, perciò l'attuale posizione proces­suale del ricorrente 1 non è diversa, in sostanza, da quella dello scorso mese di giugno. I ricorrenti fanno inoltre valere che l'auto­rità inferiore ha abu­sato del suo po­tere di apprezza­mento e che il provve­dimento è censura­bile an­che in quanto inadeguato, conside­rato che il ricor­rente 1 non ha il di­ritto di firma individu­ale per ar­recare even­tuali pre­giudizi patri­moniali alla ricor­rente 2. A mente loro, il provvedi­mento è spro­porzio­nato an­che per la ricorrente 2, la so­spensione del ricor­rente 1 dal Consi­glio di fonda­zione toglierebbe infatti "[...] una ri­sorsa inso­stitui­bile per com­pe­tenza, inte­ressi e relazioni". I ricorrenti spiegano che la ricor­rente 2 non di­spone di un di­ret­tore opera­tivo, per cui i lavori di ordi­naria amministra­zione devono po­ter es­sere ripartiti su tutti i membri della fonda­zione. Essi indicano che attualmente è in corso una fase di "rilancio scientifico della Fondazione" comprendente i lavori preparatori per il contributo alle commemorazioni del 50mo anniversario della morte di C. G. Jung, ciò che comporta un dispendio elevato delle risorse. Essi aggiungono che il ricor­rente 1 si è impegnato con successo a riallac­ciare importanti contatti con un istituto americano, solo grazie ai quali sarebbe stato possibile assicu­rare alla ricorrente 2 la continuità del so­stegno finanziario di _______ (cifra) US $ an­nui, oltre al sostegno di diverse atti­vità. I ricorrenti ribadiscono che con la so­spensione temporanea del ri­corrente 1 vi è il rischio che tali sostegni fi­nanziari vengano meno, il che potrebbe comportare la cessazione delle atti­vità e la chiu­sura della fondazione. Con­siderato in­fine l'unico ele­mento che avrebbe indotto l'autorità infe­riore ad emet­tere la sua deci­sione, cioè l'esi­stenza di un'inchiesta pe­nale, i ricorrenti sostengono che incombeva alla stessa di proce­dere ad un ac­certamento esatto e com­pleto della fattispe­cie o perlo­meno dei fatti (ripor­tati nelle nuove denunce di terzi) rile­vanti ai fini dell'appli­cazione del diritto in materia di vigilanza sulle fondazioni, per appurare se in con­creto fosse ade­guata una tale decisione. I ricorrenti sono convinti che se l'autorità inferiore, prima di emettere la decisione in­cidentale, avesse pro­ceduto ad un'ac­curata pon­derazione degli inte­ressi in gioco, sarebbe giunta alla conclu­sione che nessun inte­resse pub­blico giustificherebbe il ve­rosimile e probabile pre­giudizio de­gli interessi de­gni di protezione del ricor­rente 1. F. Con ordinanza del 3 marzo 2011 lo scrivente Tribunale ha congiunto le pro­cedure di ricorso B-883/2011 (riguardante il ricorrente 1) e B-884/2011 (riguardante la ricorrente 2) sotto il numero di ruolo B-883/2011, chie­dendo nel contempo all'autorità inferiore di inoltrare una risposta ai ri­corsi. G. Con risposta del 2 maggio 2011 l'autorità inferiore postula la reiezione dei gravami. Nella motivazione essa adduce che, esaminando i conti annuali della ricorrente 2 conformemente al suo dovere di vigilanza, essa ha no­tato che l'ufficio di revisione aveva emesso una riserva rispetto ai conti chiusi il 31 dicembre 2008 e chiesto, nel dicembre 2009, il dettaglio di al­cune voci relative alle spese del conto economico della ricorrente 2, accor­gendosi che impor­tanti somme di denaro sarebbero state versate a due membri del Consi­glio di fondazione della ricorrente 2. In seguito anche a nuovi fatti emersi e a denuncie sollevate da terzi, l'autorità inferiore spiega di aver richiesto la riaper­tura del procedimento penale, per cui il magi­strato avrebbe ri­scontrato elementi concreti di so­spetto per aprire un'istrutto­ria penale. Essa specifica che la fase del non luogo a procedere è ormai superata e che l'attuale posi­zione processuale del ricorrente 1, con­trariamente a quanto affermato dai ricorrenti, è diversa da quella del mese di giugno 2010. L'autorità inferiore conclude che in que­sta circo­stanza il rischio che i beni della fondazione non siano utilizzati con­forme­mente allo scopo della fonda­zione è concreto e quindi ben giustificato so­spendere il ricor­rente 1 dalle sue funzioni di membro del Consiglio di fonda­zione della ricor­rente 2 fino a che il suo ruolo nella vi­cenda penale non sia chia­rito. A detta dell'autorità inferiore, solo l'allontanamento del ricorrente 1 permette­rebbe di evitare eventuali danni alla ricorrente 2. L'interesse pre­ponde­rante attuale della ricorrente 2 sarebbe quello di far luce sull'utilizzo che sa­rebbe stato fatto dei beni della fondazione nel peri­odo tra il 2005-2009, nonché ga­ran­tire che attualmente sussiste un utilizzo di tali beni conforme allo scopo statutario. Inoltre l'autorità inferiore reputa non chiaro il motivo per cui il ricorrente 1 non si sia oppo­sto alla sospensione provvisoria dalla funzione di mem­bro del Consiglio della fondazione Z._______, anche ordinata in data 3 gen­naio 2011, ritenendo assurdi la sua argomenta­zione e il suo com­porta­mento. Secondo lei, un consigliere di fonda­zione serio, il quale dovrebbe svol­gere la sua attività sostanzialmente per ra­gioni ideali, si sarebbe messo da parte nell'attesa dell'esito dell'istrutto­ria pe­nale per non ledere gli interessi della fondazione e non cau­sarne un danno di immagine. L'auto­rità inferiore è del parere che anche l'argomento che il provvedi­mento controverso causerebbe l'interruzione di sostegni finanziari della ricor­rente 2 manca di plausibilità, in quanto sarebbe facile trovare un'altra persona di contatto per la collaborazione con l'importante sponsor. I ricor­renti non si sarebbero chiesti cosa pense­rebbe tale sponsor se sapesse che elementi concreti di sospetto gravano sul ricorrente 1. L'auto­rità inferiore spiega inoltre che la collabo­razione con il ricorrente 1 per chia­rire i fatti della vicenda non è stata esauriente, e a tutt'oggi, nono­stante sva­riati richiami, comprese an­che varie multe negli anni e mesi pas­sati alla fon­dazione Z._______, i rendi­conti 2007 e 2008 sono incom­pleti, e quelli del 2009 inesi­stenti. L'autorità inferiore conclude che il provvedimento adottato è proporzio­nato e rispetta il prin­cipio di sussidiarietà, spiegando di aver fatto riferi­mento all'apertura dell'istrutto­ria penale che coincide con il riscontro da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino di elementi concreti di so­spetto e danno nei confronti della ri­corrente 2, il che rappresenta una moti­vazione più che sufficiente. L'autorità inferiore precisa in tale conte­sto che non avrebbe più strumenti per poter indagare su fatti di ri­levanza pe­nale e spetta alla pro­cura a esa­minare, da una parte le ac­cuse mosse da lei stessa, e dall'al­tra, gli argo­menti in difesa dell'ope­rato del ricorrente 1. H. Con scritto del 17 maggio 2011 lo scrivente Tribunale ha chiesto al Mini­stero pubblico del Cantone Ticino di pronunciarsi sui tempi previsti per il pro­ce­dimento penale aperto nei confronti del ricorrente 1 nella summenzio­nata vicenda. Inoltre con ordinanza del 17 maggio 2011 lo stesso Tribunale ha chie­sto all'autorità inferiore di inoltrare entro il 13 giu­gno 2011 una copia della richiesta di riapertura del procedimento penale del 1° dicembre 2010 e l'ha invitata a precisare i costi che ven­gono nomi­nati nell'or­dine di per­quisizione e sequestro del 21 dicem­bre 2010 del Procu­ra­tore gene­rale del Cantone Ticino. I. Con scritto del 24 maggio 2011 l'autorità inferiore ha comunicato che, a causa del segreto istruttorio e al fine di non pregiudicare le indagini penali attual­mente in corso, è spiacente di non poter fornire ulteriori informa­zioni. Con lettera del 1° giugno 2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ri­sposto che, allo stadio attuale, è difficile pronunciarsi in merito ai tempi previ­sti per il procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente 1. J. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora risultino risolutivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1. Conformemente all'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo fede­rale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica i ricorsi con­tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), sempre che non vi siano eccezioni giusta l'art. 32 LTAF. Nel presente caso non sono date si­mili eccezioni. Il Dipartimento federale dell'interno DFI, Segreteria gene­rale, Vigilanza federale sulle fondazioni, è un'au­torità infe­riore ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF. Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedi­mento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un inte­resse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Secondo l'art. 5 cpv. 2 PA sono considerate decisioni anche le decisioni in­ci­dentali, tra cui le decisioni incidentali notificate separatamente e concer­nenti la competenza o domande di ricusazione (art. 45 PA) e le "al­tre" decisioni incidentali (art. 46 PA). La decisione incidentale non è finale, perché concerne solamente una fase del procedimento. Essa ha una fun­zione meramente strumentale rispetto a quella destinata a concludere il pro­cedimento. Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separata­mente è ammissibile se tali decisioni possono causare un pregiudi­zio irreparabile (art. 46 PA cpv. 1 lett. a PA) o se l'eventuale l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione fi­nale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispen­diosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA). Secondo la prassi dello scri­vente Tribu­nale il pre­giudizio non dev'essere per forza di natura giuridica, ma può consi­stere anche in un inconveniente fattuale, particolarmente econo­mico, se il ricor­rente con la contestazione della decisione inciden­tale non in­tende uni­camente impedire il prolungamento dei termini di proce­dura o l'aumento dei costi legati alla causa. Simili pregiudizi sono soltanto considerati irrepa­rabili e quindi impugnabili con ricorso se arrecano all'inte­ressato uno svantag­gio che una decisione favore­vole nel merito non permette­rebbe di elimi­nare del tutto (cfr. decisione del Tribunale ammi­nistra­tivo B-5598/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.1; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär: Pra­xiskommentar VwVG, Wald­mann/Weissenberger (Hrsg.), Zurigo 2009, n. 4 segg. ad art. 46 PA; cfr. in relazione all'inconveniente fattuale anche la sentenza del Tribunale federale 5A_274/2008 del 3 gennaio 2002, consid. 5.1). 1.2. Il provvedimento d'urgenza dell'auto­rità inferiore del 3 gennaio 2011 ri­porta il titolo "de­cisione incidentale". Ordinando nel di­spositivo della deci­sione contestata che il provvedimento è in vigore "fin­ché l'inchiesta pe­nale non avrà stabilito" il ruolo del ricorrente 1 nella summenzionata vi­cenda, l'autorità inferiore esprime il carattere provvisorio della misura adot­tata. L'autorità infe­riore mette così in evidenza che il controverso provvedi­mento non pone fine alla vertenza sulla sospen­sione del ricorrente 1 e che seguirà una deci­sione definitiva, perciò la decisione in oggetto può giu­stamente essere defi­nita come decisione in­cidentale (cfr. decisione del Tribunale federale 5A_401/2010 dell'11 agosto 2011, consid. 1; René Rhi­now/Hein­rich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentli­ches Prozessrecht, 2a edizione, Basilea 2010, n. 1181; Stefan Vo­gel, Vorsorgliche Massna­hmen, in: Isabelle Häner/Bernhard Waldmann [Hrsg.], Das erstin­stanzli­che Verwaltungs­verfahren, Zu­rigo/Basilea/Ginevra 2008, p. 89 seg. e 98 seg.). Essa costitui­sce un'altra deci­sione inci­dentale ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 PA ed è impu­gnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale nell'ambito delle di­sposizioni ge­nerali della pro­cedura federale (cfr. art. 46 PA i. r. c. art. 31 segg. LTAF). I ri­correnti hanno descritto in modo plau­sibile e abbastanza dettagliato se e in che misura il prov­vedimento conte­stato potrebbe tangere i di­ritti indivi­duali del ricor­rente 1 e creare un di­spen­dio am­ministrativo e econo­mico alla ricor­rente 2 (cfr. la presentazione riassuntiva alla lettera E. dei fatti). Queste indicazioni non vengono confutate o contestate in modo serio dall'autorità inferiore, per cui i pregiudizi incombenti non possono es­sere esclusi con l'ordi­namento de­finitivo. Pertanto i ricor­renti pos­sono essere conside­rati destinatari di­retti dell'atto im­pu­gnato di cui ne sono par­tico­larmente toc­cati ed il quale è suscettibile di cau­sar loro un pregiudi­zio irrepara­bile. En­trambi hanno quindi un inte­resse de­gno di prote­zione all'an­nulla­mento immediato dello stesso. Di con­se­guenza è data la loro legit­timazione a ricor­rere. Le disposi­zioni sul termine, la forma e il contenuto del ri­corso sono osser­vate (cfr. art. 50 e 52 cpv. 1 PA), gli anticipi spese sono stati versati en­tro il ter­mine stabilito (cfr. art. 63 cpv. 4 PA), il rappresentante dei ricor­renti ha giu­stificato i suoi poteri con una procura scritta (cfr. art. 11 cpv. 2 PA) e sono parimenti adempiuti i rima­nenti presupposti proces­suali (cfr. art. 44 segg. PA). Occorre quindi en­trare nel merito del ricorso. 2. 2.1. La vigilanza federale sulle fondazioni d'interesse collettivo compete all'autorità inferiore (art. 3 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizza­zione del Dipartimento federale dell'in­terno, OOrg-DFI, RS 172.212.1). Le competenze di vigilanza sono san­cite agli artt. 80-89 del Codice Civile Svizzero (CC, RS 210) e nell'ordinanza concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni del 24 agosto 2001 che disci­plina le condi­zioni per la richiesta di esonero dall'ob­bligo di desi­gnare un uffi­cio di revisione e per la no­mina di un revisore parti­colar­mente qualifi­cato (RS 211.121.3). L'autorità di vigilanza, in casu l'autorità infe­riore, prov­vede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fonda­zione (art. 84 cpv. 2 CC). Questo include il potere e l'obbligo dell'auto­rità di vigilanza di provve­dere affinché il Consiglio di fondazione ri­spetti l'atto di fondazione ed eventuali prescrizioni e non oltrepassi il suo margine d'apprezza­mento. All'opposto l'autorità inferiore non ha il diritto di sostituire questo margine d'apprezzamento, ma è tenuta a rispettare l'ambito dell'autonomia della fondazione e dei suoi organi e può intervenire per princi­pio soltanto in caso d'abuso (cfr. decisione del Tribunale federale 5A_232/2010 del 16 settembre 2010, consid. 3; DTF 112 II 471, consid. 2 e 3; Harold Grüninger, Aktuelles aus dem Stiftungs- und Ge­meinnützigkeitsrecht, in: suc­cessio 2011, p. 121 seg.). Tra le attività dell'auto­rità inferiore si annove­rano l'e­same prelimi­nare dei progetti di fonda­zione (facoltativo), l'assoggetta­mento delle fonda­zioni alla vigilanza, la veri­fica annuale dei rap­porti d'eserci­zio, l'appro­vazione delle modifiche dell'atto costitutivo, dello sta­tuto e di even­tuali regola­menti, nonché lo scio­glimento di fonda­zioni (cfr. per tutto de­ci­sione del Tri­bu­nale amministra­tivo fede­rale B-4826/2010 dell'8 feb­braio 2011, con­sid. 2). 2.2. La vigilanza federale sulle fondazioni funge da autorità giudicante e di deci­sione nel caso di istanze o denunzie formali inol­trate da terzi che ver­tono sulla legittimità delle attività della fonda­zione o sulla legittimità dell'o­perato degli organi della fondazione stessa. L'autorità dispone di un'ampia gamma di misure di vigilanza che possono es­sere ordinate d'uffi­cio o su richiesta motivata di terzi. Le misure, concretizzate dalla prassi, sono l'ammonimento (misura più lieve), la prescri­zione, le misure sostitu­tive, la soppressione di determi­nati organi della fon­dazione e, nel caso più grave, lo scioglimento della fondazione. Nella scelta della misura da adottare l'auto­rità inferiore dispone di un ampio margine d'apprez­zamento ed è quindi tenuta in modo particolare a rispettare i prin­cipi generali di diritto, in primo luogo il principio della proporzionalità e della sussidiarietà. Se il com­portamento di un or­gano della fondazione è tale da non essere più so­stenibile con l'attività della fondazione conforme­mente alla legge, l'auto­rità di sorveglianza è auto­rizzata, secondo prassi e dottrina, per esem­pio a sospendere tale or­gano, ma è però tenuta a fare uso di un si­mile provvedimento soltanto se al­trimenti sarebbe compro­messo l'im­piego dei beni della fondazione se­condo lo scopo e altre mi­sure meno rigorose non promettono il successo sperato (cfr. de­cisione del Tribunale federale 5A_232/2010 del 16 settembre 2010, consid. 3.1.2; DTF 105 II 321, consid. 5; Harold Grüninger, in: Basler Kommentar, Zivil­gesetz­buch I, 4 ed., Basilea 2010, n. 12 segg. ad art. 84 CC). Tutta­via, l'autorità di vigi­lanza non ha competenze di poli­zia: eventuali per­quisi­zioni domiciliari, confi­sche e si­mili possono es­sere condotte unica­mente dalle au­torità incari­cate del perse­guimento pe­nale. L'e­sten­sione dei poteri di sorve­glianza nel dettaglio avviene in base alle circo­stanze del singolo caso (cfr. decisioni del Tribunale federale 5A_274/2008 del 19 gen­naio 2009, consid. 5.1 e 5A_401/2010 dell'11 agosto 2010; decisioni del Tribu­nale amministrativo fe­derale B-3318/3007 e B-3223/2007 del 6 marzo 2008 consid. 5.1, B-3867/2007 del 29 aprile 2008 consid. 3; cfr. inoltre per i compiti dell'autorità inferiore il sito web http://www.edi.admin.ch/ esv/00471/00472/index.html?lang=it, visitato l'ultima volta l'11.10.2011). Di seguito bisogna esaminare se la sospensione temporanea del ricor­rente 1 dalla sua funzione di membro del Consiglio di fondazione della ricorrente 2 è cor­retta. 3. 3.1. L'autorità inferiore ha motivato la decisione impugnata principal­mente con il riferimento all'inchiesta penale per amministrazione infe­dele e truffa contro il ricor­rente 1, aperta dalla Procura del Cantone Ti­cino su denuncia dell'autorità inferiore stessa. Essa espone che, nell'am­bito dell'esame dei conti an­nuali della ricorrente 2 conformemente al suo ob­bligo di vigilanza, l'uffi­cio di revisione aveva emesso una ri­serva ri­spetto ai conti chiusi il 31 dicem­bre 2008, accorgen­dosi che impor­tanti somme di denaro erano state versate a due membri del Consi­glio di fon­dazione della ricor­rente 2, tra cui il ricorrente 1. Per questo mo­tivo l'autorità inferiore spiega di aver richiesto detta­gli su al­cune voci rela­tive alle spese del conto economico della ricorrente 2. Se­condo lei, analiz­zando in simultanea la contabilità disponibile della ricor­rente 2 e della fondazione Z._______, emerge che uscite asserita­mente di­chia­rate in una contabi­lità a favore dell'altra fondazione, non troverebbero ri­scontro nella contabilità di chi avrebbe dovuto beneficiare. L'autorità inferiore, come risulta dalla risposta del 2 maggio 2011, è dell'opi­nione che in questa circostanza il rischio che i beni della fondazione non siano utiliz­zati conformemente allo scopo della fonda­zione è concreto e quindi ben giustificato sospendere il ricor­rente 1 dalle sue funzioni di mem­bro del Consiglio di fondazione della ricor­rente 2 fino a che il suo ruolo nella vi­cenda penale non sia chia­rito. A mente dell'autorità inferiore, solo l'allontanamento del ricorrente 1 permette di evitare eventuali danni alla ricor­rente 2 e il proprio interesse pre­ponde­rante consisterebbe nel fare luce sull'utilizzo che sa­rebbe stato fatto dei beni della fondazione nel peri­odo tra il 2005-2009, nonché garan­tire che attualmente ci sia un utilizzo di tali beni conforme allo scopo statu­ario. Con scritto del 24 maggio 2011 l'autorità inferiore ha inoltre dichiarato che a "causa del segreto istruttorio e al fine di non pre­giudicare le indagini at­tualmente in corso in Ticino", non è in grado di for­nire informazioni sui co­sti nominati nell'ordine di perquisizione e seque­stro del 21 dicembre 2010 del Procuratore gene­rale del Cantone Ti­cino. 3.2. Con ricorso del 2 febbraio 2011 i ricorrenti sostengono innan­zitutto che un semplice ri­chiamo a "nuovi fatti emersi e a de­nun­cie sollevate da terzi" non basta per giustifi­care tale provvedi­mento. A loro dire l'autorità inferiore non porta alcuna prova documentaria a soste­gno delle sue allega­zioni. Per i ricorrenti i so­spetti flussi finanziari si sa­rebbero svolti tutti in modo legale. Essi preci­sano le circo­stanze che hanno causato la denuncia penale per i titoli di ammini­stra­zione infe­dele e truffa nei confronti del presidente di allora della ricor­rente 2, A._______, e del ricorrente 1. Per quanto riguarda per esem­pio l'indi­ziato versa­mento mensile di CHF _______, i ricorrenti preci­sano che si tratta di una pi­gione per la locazione di uffici da parte della ricor­rente 2 presso il Cen­tro C._______ di proprietà della (...) SA di (luogo), di cui il ricorrente 1 era ed è amministratore unico. Secondo loro il ricor­rente 1 non ha neanche il di­ritto di firma individu­ale per re­care even­tuali pre­giu­dizi pa­tri­moniali alla fondazione. 4. 4.1. Secondo la prassi, la sospensione di un organo dal Consiglio di fondazione può, di prin­ci­pio, entrare in considerazione soltanto se il principio della proporzionalità non impone una misura più lieve (cfr. de­cisione del Tribunale federale 5A_232/2010 del 16 settembre 2010, consid. 3.1.2). La decisione impugnata costituisce un provvedimento cautelare (cfr. decisione del Tribunale fede­rale 2A_64/2003 del 27 maggio 2003, consid. 2). Il divieto di eserci­tare un'atti­vità, sebbene di carat­tere provvisorio, può costituire un in­tervento ec­cessivo in diversi diritti fondamentali e deve avvenire nel pieno rispetto dei principi dello Stato di di­ritto. Un provvedi­mento cautelare dev'essere ur­gente e pre­supporre che vi è se­ria­mente da te­mere che sussista un ri­schio acuto per l'in­teresse pubblico o privato pro­tetto, in casu lo scopo statutario della fonda­zione, ed ha in questo senso carattere preventivo (cfr. Rhi­now/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Mo­ser, op. cit., n. 1178). Per tale provvedimento è necessario considerare le prospettive di suc­cesso della causa principale, cioè della deci­sione definitiva sulla sospen­sione di un membro del Consiglio di fondazione, l'eventu­ale danno per la fondazione e la proporzionalità dell'ordinanza temporanea (cfr. Vogel, op. cit., p. 92 segg.; Isabelle Häner, Vorsor­gliche Massnahmen im Verwaltun­gsverfahren und Verwaltun­gsprozess, in Zeitschrift für Schwei­zerisches Recht [ZSR] 116/1997 II, p. 322 n. 90 segg.). Anche se per una misura cautelare è suffi­ciente un esame sommario di fatto e di diritto è im­portante che l'autorità giudicante pre­senti il più presto possibile tutti gli elementi di fatto neces­sari per la com­prensione dei considerandi di diritto. 4.2. Come mostrano i considerandi seguenti, la questione a sapere se e in che mi­sura il solo rinvio all'apertura di un'inchiesta penale possa giustificare un provvedi­mento ammini­strativo e mi­sure caute­lari, può fortemente dipendere dal singolo caso. Indiscusso è comunque che una tale misura presuppone un certo rischio di recidiva (per la discussione nella dottrina cfr. ad esempio Stephan Trechsel/Marc Jean-Richard-dit-Bressel, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxikommentar, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 3 ad art. 67 del Codice penale svizzero del 21 dicem­bre 1937 [CP, RS 311]; Peter Hsu/Rashid Bahar/Daniel Flühmann, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt (Hrsg.), Basler Kommentar zum Börsengesetz und Finanzmarkt-aufsichtsgesetz, 2a edizione, Basilea 2011, n. 1 segg. ad art. 33 della legge fe­derale del 22 giugno 2007 concernente l'Auto­rità federale di vi­gilanza sui mercati finanziari [legge sulla vigilanza dei mercati finan­ziari, LFINMA, RS 956.1]). Gli effetti della decisione amministrativa fondata unicamente sull'indicazione di un'istruttoria penale in corso, rispettivamente su indizi o elementi di sospetto che si riferiscono ad uno stato provvisorio potrebbero rischiare di entrare in un certo qual modo in contraddizione con il principio della presunzione dell'innocenza. In ogni caso, i fatti deter­minati e gli indizi di reato de­vono almeno ri­spec­chiarsi nel prov­vedi­mento ammi­ni­strativo, cioè es­sere condivisibili affinché il pro­ce­di­mento penale in corso possa giu­stificare una deci­sione am­ministra­tiva corri­spondente.

5. Nel caso in esame, come menzionato precedentemente, balza agli occhi che la decisione impugnata è motivata essenzialmente con l'indicazione dell'apertura di un'inchiesta penale. Lo scrivente Tribunale riconosce che, di principio, l'ordine della sospensione temporanea di un membro del Consiglio di fondazione può essere possibile già solo sulla base dell'avvio di un procedimento penale a carico di tale organo, finché non sia stata fatta chiarezza sulle accuse mosse nei suoi confronti, conto tenuto in particolare della possibile gravità dei reati in questione. Rimane comunque l'obbligo di esaminare se una tale motivazione, considerando l'insieme delle circostanze, sia pertinente anche nel singolo caso rispettivamente se sia condivisibile nella misura di permettere un esame della decisione impugnata tramite l'autorità di ricorso. 5.1. L'obbligo di motivazione deriva dal diritto di essere sentito. Il di­ritto di es­sere sentito sancito dagli artt. 29 cpv. 2 della Costituzione fede­rale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101) e 6 n. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) costitui­sce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli artt. 29 cpv. 1 Cost e 6 n. 1 CEDU. Il diritto di es­sere sentito è una garanzia di natura formale. Una sua lesione com­porta di re­gola l'an­nulla­mento della decisione impugnata, indipendente­mente dalla fonda­tezza materiale del ricorso (DTF 124 V 183, con­sid. 4a; DTF 122 II 469, con­sid. 4a con rinvii; decisione del Tribu­nale fe­derale 2P_67/2000 del 19 set­tembre 2000). L'obbligo di motivazione è definito tra l'altro esplicitamente dall'art. 35 cpv. 1 PA ed è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'ammini­strazione, a fa­vorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa dei concorrenti esclusi ed a permettere all'autorità di ricorso di pronunciarsi sulla legitti­mità dell'atto impugnato e renderlo controllabile (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di proce­dura ammini­strativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1; Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, in: Praxiskommentar VwVG, Wal­dmann/Weissenberger [Hrsg.], Zurigo 2009, n. 12 segg. ad art. 35). E' suffi­ciente che la moti­vazione si esprima sulle circostanze signifi­cative, atte ad influ­ire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da per­mettere all'in­teressato di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di impu­gnarla con cognizione di causa (DTF 129 I 232, con­sid. 3.2, DTF 126 I 97, con­sid. 2b; DTF 124 II 146, consid. 2a, DTF 123 I 31, consid. 2c). Ov­vero, l'auto­rità non è te­nuta a prendere posizione su tutti gli argo­menti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (DTF 130 II 530, consid. 4.3; DTF 129 II 232, con­sid. 3.2.; DTF 126 I 97, consid. 2b; Rhi­now/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, op. cit., n. 344). Se come nel caso di specie all'autorità è ricono­sciuto un ampio margine d'apprez­zamento e la misura di vigilanza scelta tocca in modo particolare i diritti indivi­duali, vigono esigenze più elevate all'obbligo di motivazione (cfr. DTF 129 I 232, consid. 3.3 con ulteriori riferimenti, tra l'altro alla DTF 112 Ia 107, consid 2b). 5.2. È possibile ed appare inconte­stato che nella fattispecie di­verse tran­sazioni fi­nanziarie non sono state registrate secondo i principi conta­bili. Però, come con­fermato dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino nel decreto di non luogo a procedere del 30 giugno 2010 (cfr. n. 4 pagina 5 del decreto), da detta circostanza non si può direttamente ri­salire ad un reato. Se­condo questo decreto, motivato in modo det­tagliato e coerente, le pro­ble­matiche erano principalmente legate alle ec­cessive spese, con parti­colare riferimento agli importi dati di­retta­mente o tramite terze entità in fa­vore di A._______, non­ché agli importi pagati a titolo di affitto dalla ri­cor­rente 2 in favore di strut­ture ri­conducibili al ricor­rente 1. Pur so­ste­nendo il pa­rere dell'auto­rità infe­riore - secondo cui chi siede nel Consiglio di fondazione dovrebbe svolgere atti­vità per scopi ide­ali - il Procu­ratore pubblico dichiara che non ci sono ade­guati motivi per esperire ulte­riori veri­fiche sul piano pe­nale e che in effetti non risultano pre­senti suffi­cienti in­dizi a ca­rico dei de­nun­ciati (cfr. n. 6 pa­gina 6 del decreto di non luogo a procedere del Procuratore pubblico del Cantone Ticino del 30 giugno 2010). La deci­sione impugnata si limita so­stanzialmente a richiamare che "in se­guito a nuovi fatti emersi e a denuncie sollevate da terzi" l'auto­rità infe­riore ha chiesto la ri­apertura del procedi­mento penale contro il ri­cor­rente 1 presso la Pro­cura del Cantone Ticino e che il Procuratore Generale questa volta ha aperto un'inchie­sta pe­nale. L'autorità inferiore si ac­contenta di rinviare in modo globale a so­spetti ver­samenti fi­nan­ziari da parte dei ricorrenti, senza nomi­nare i "terzi" de­nun­cianti o concretizzare i nuovi fatti sospet­ti e senza nemmeno fare un pre­ciso riferi­mento agli atti corrispondenti. Fino ad oggi non è però docu­mentato, né sostan­ziato quali "nuovi" e concreti ele­menti avrebbero cau­sato la se­conda de­nuncia penale con­tro il ri­cor­rente 1, anche per capire se siano emersi fatti e in­dizi che pos­sano con­fermare i menzio­nati sospetti ed un'eventu­ale con­danna. L'autorità inferiore, da una parte, condiziona la sua deci­sione all'eventuale condanna penale del ricorrente 1, ma, dall'altra, afferma di non voler entrare "in materia sulle questioni penali e di competenza del Ministero Pubblico". I ricor­renti, cioè la fondazione stessa, rappresentata dal Presidente e da un altro membro del Consiglio di fondazione, nonché il quarto ed ultimo membro, sia nelle lettere del 14 gennaio e del 27 maggio 2011 (allegate agli atti preliminari) sia nel ricorso del 2 febbraio 2011 hanno so­stanziato in modo plausi­bile quali sono gli interessi attuali, anche finanziari, della fondazione al mantenimento del ricorrente 1 allo stato di membro del Consiglio della fondazione. Considerato che appena sei mesi fa, il Procuratore pubblico non ha potuto dar seguito alla denuncia dell'autorità inferiore, decretando il non luogo a procedere sulla base di una motivazione dettagliata, e, tenuto conto delle osservazioni dei ricorrenti già nell'ambito della procedura dinanzi all'autorità inferiore, ci si sarebbe potuto attendere che l'autorità inferiore motivasse il suo provvedimento nei confronti dei ricorrenti nella decisione stessa o nell'ambito della risposta al ricorso, anche sotto l'aspetto del diritto di vigilanza sulle fondazioni. Pure nel quadro dell'istrut­toria del presente ri­corso l'autorità infe­riore non pre­cisa i fatti "nuovi", e non espone in modo adeguato né i motivi che l'avrebbero condotta a sporgere denuncia una seconda volta, né le differenze di fatto tra i motivi alla base della seconda denuncia e quelli alla base della prima. Nella risposta del 2 mag­gio 2011 essa non si oc­cupa a fondo delle allegazioni sostanziate dei ri­correnti. Per esempio, per quanto attiene all'argomento, secondo cui il ricor­rente 1 non avrebbe il diritto di firma indi­vi­duale per ar­recare even­tuali pre­giu­dizi pa­trimoniali alla fonda­zione, l'autorità inferiore si è limitata ad addurre sol­tanto che l'edi­zione di ulte­riori informa­zioni potrebbe pre­giudi­care le in­da­gini penali at­tual­mente in corso. Così facendo, l'autorità infe­riore si sottrae alle sue responsabilità, tra le quali anche l'obbligo di moti­vare la sua decisione sotto l'aspetto del diritto di vigilanza sulle fondazioni, convalidarla con prove idonee e di cooperare all'accertamento dei fatti nell'ambito della fase istruttoria del ricorso. Senza indicazioni dell'autorità inferiore sui nuovi fatti, sospetti e sulle denuncie di terzi, lo scrivente Tribunale in qualità di autorità di ricorso non è in grado di esercitare un con­trollo serio ed adeguato. L'atto impugnato non può essere esaminato sotto l'aspetto della fondatezza o veridicità e di conseguenza non può essere condiviso. Non sarebbe nemmeno pos­sibile esaminare la proporzionalità del provvedi­mento, vale a dire la questione a sapere se l'autorità inferiore ab­bia scelto una mi­sura neces­saria per tu­te­lare l'in­teresse della fonda­zione (per il principio della proporziona­lità cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller /Felix Uhlmann, Allge­meines Ver­waltun­gsrecht, Zu­rigo/San Gallo 2010, n. 581 segg.). 5.3. Con ogni probabilità l'autorità inferiore, dichiarando che l'edi­zione di ulte­riori informa­zioni potrebbe pre­giudi­care le in­da­gini penali at­tual­mente in corso, voleva impedire un eventuale pericolo di collusione. In questo contesto occorre menzionare che anche il Tribunale amministrativo federale è soggetto al segreto d'ufficio. Sembra che l'autorità inferiore non abbia preso in considerazione le possibilità del Tribunale di limitare l'esame degli atti (art. 27 PA). Infine la decisione emanata non manca di una certa con­tradditto­rietà. È infatti diffi­cile capire per­ché l'auto­rità infe­riore, per tutelare la ri­cor­rente 2 dal rischio di un probabile danno materiale ed immateriale da parte del ri­cor­rente 1, non abbia fatto uso della fa­coltà prevista dall'art. 55 cpv. 2 PA, di togliere l'effetto so­spensivo ad un eventuale ri­corso o di chiedere tale provvedimento d'urgenza. 5.4. In base alle al­legazioni sue­sposte si può affermare che la deci­sione im­pu­gnata sof­fre in diversi punti di un vizio di motiva­zione, il quale, no­no­stante l'espli­cita pos­sibilità data dallo scri­vente Tribunale all'auto­rità in­fe­riore nella proce­dura di ri­corso, non ha potuto es­sere sa­nato. Come già accennato, la sospensione temporanea di un membro del Consiglio di fondazione dalle sue funzioni può, di principio, essere ordinata e giustificata già se nei confronti di tale organo è stato aperto un procedimento penale. In altre parole, il riferimento all'avvio di un procedimento penale può, di principio, bastare quale motivazione per disporre la sospensione provvisoria di un organo della fondazione, almeno fino al momento in cui non si siano chiariti i rimproveri mossi nei suoi confronti. Considerate invece le circostanze particolari del caso in esame - una prima denuncia penale terminata con un decreto di non luogo a procedere sei mesi fa, gli interessi (fatti valere in modo plausibile) della fondazione al mantenimento dello stato attuale, l'assenza di una domanda debitamente motivata volta all'annullamento dell'effetto sospensivo, l'assenza di argomenti che potrebbero sostanziare un certo rischio attuale per i beni della fondazione, nonché le obbiezioni non sufficientemente sostanziate da parte dell'autorità inferiore quale risposta alle argomentazioni della ricorrente 2 - non si può che giungere alla conclusione che nel caso di specie, a titolo eccezionale, una motivazione limitata alla sola indicazione dell'apertura di un'inchiesta penale, non può bastare. Benché il Ministero pubblico, per la riapertura del procedimento, sia tenuto a rispettare i presupposti dell'art. 323 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0), questo non dispensa l'autorità inferiore dall'obbligo di motivare la misura amministrativa a grandi linee, non da ultimo anche affinché la decisione sia condivisibile nell'ambito di un eventuale controllo giuridico da parte delle autorità giudiziarie. Tenuto conto delle allegazioni precedenti, i nuovi mezzi di prova o fatti che chiamano in causa la responsabilità penale dell'imputato e che non risultano dagli atti del procedimento conclusosi con un abbandono dovrebbero essere portati a conoscenza del tribunale. 5.5. Nel complesso va confermata la conclusione che la decisione impugnata soffre di un vizio formale nella motivazione, il quale non ha potuto essere sanato per motivi di cui è responsabile l'autorità inferiore.

6. Considerato quanto precede, la deci­sione dell'auto­rità inferiore va quindi an­nul­lata e il ri­corso ac­colto. Spetta all'autorità inferiore di esaminare e di decidere se, finché l'inchie­sta pe­nale non avrà stabilito il ruolo del ricor­rente 1 nella vicenda sum­menzionata, vuole nuovamente ordinare, que­sta volta con una sufficiente motivazione al più tardi nella procedura di ricorso, la sospensione provviso­ria del medesimo dalla sua funzione di Consiglio di fondazione della ricorrente 2, oppure eventualmente aspettare un prossimo passo nell'istruzione penale come l'eventuale promozione dell'accusa od il risultato dell'inchiesta penale o de­cretare altri prov­vedimenti adeguati.

7. Visto l'esito del ricorso, ai ricorrenti, quale parte vincente, non vengono ad­dossate spese giudiziarie (art. 63 cpv. 1 PA). Viene restituito ai ricor­renti l'anticipo di fr. 1'000.- ciascuno (fr. 2'000.- in totale) versato in data 16 febbraio 2011. Nessuna spesa processuale è messa a carico delle istanze precedenti (art. 63 cpv. 2 PA). L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'uf­ficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese in­dispen­sabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA). I ricorrenti sono rappresentati da un avvocato e sono da considerare parte vincente. Viene quindi loro assegnata un'inden­nità a ti­tolo di ripetibili (art. 64 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 7 art. del Regola­mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di­nanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Il rap­presentante non ha inoltrato alcuna nota d'onorario. L'in­dennità a titolo di ripeti­bili viene così stabilita d'ufficio e fissata secondo debito apprezza­mento a fr. 1'500.- per ogni ricorrente (in­cluso spese e IVA), anche tenuto conto che i due ricorsi sono in larga misura iden­tici (cfr. art. 14 cpv. 2 seconda frase TA-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. I ricorsi dei ricorrenti 1 e 2, congiunti durante la procedura di ricorso, sono accolti e la decisione incidentale dell'auto­rità inferiore del 3 gen­naio 2011 concernente la sospen­sione mo­mentanea del ricorrente 1 dalla sua funzione di membro del Consiglio di Fon­dazione della ricorrente 2 è annullata.

2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 2'000.- in totale, è resti­tuito ai ricorrenti (fr. 1'000.- alla ricorrente 1 e fr. 1'000.- al ricorrente 2) dalla cassa del Tribunale dopo la crescita in giudicato della presente sen­tenza.

3. Ai ricorrenti è assegnata un'indennità di ripetibili di fr. 1'500.- (IVA inclusa) ciascuno (in totale fr. 3'000.-) a carico dell'autorità inferiore.

4. Comunicazione a:

- ricorrenti (atto giudiziario);

- autorità inferiore (n° di rif. 413-Ces; atto giudiziario). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 cpv. 2 lett. b cfr. 4 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 28 ottobre 2011