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B-8078/2025

B-8078/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-02 · Italiano CH

Acquisti pubblici

Sachverhalt

A.

A.a Il 9 aprile 2025 la Ferrovie federali svizzere FFS SA (di seguito: autorità aggiudicatrice, committente) ha indetto un pubblico concorso, impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione di una prestazione di servizi in relazione al progetto "3° Binario e fermata Indipendenza - Prestazioni di DLL [Direzione Locale Lavori, n.d.r.]" (pubblicazione SIMAP n. #13870-01).

A.b Entro il termine di chiusura per la presentazione delle offerte sono pervenute alla committente tre offerte, tra cui quella del Consorzio X. _______ (composto da A. ________, [...], B. ________ SA, [...] e C. ________SA, [...]) e quella del Consorzio Y. ________ (composto da D. ________ SA, [...], E. ________SA, [...] e F. ________ SA, [...]).

A.c Con decisione di aggiudicazione del 26 settembre 2025, pubblicata il 1° ottobre seguente sul SIMAP (n. della pubblicazione #13870-02), l'autorità aggiudicatrice ha deliberato la commessa in oggetto alle società facenti parte del Consorzio Y. ________ (di seguito: aggiudicatarie, controparti) per un importo di CHF [...] CHF IVA compresa.

A.d Con scritto individuale del 30 settembre 2025, trasmesso via e-mail, la committente ha comunicato al Consorzio X. _______ la mancata considerazione della sua offerta e l'avvenuta delibera in favore delle aggiudicatarie, compreso il valore della commessa, rinviando per il resto alla motivazione e alla relativa pubblicazione sul SIMAP.

A.e Il 17 ottobre 2025 si è svolto un debriefing presso la sede della committente.

B. Contro la decisione di aggiudicazione, i membri del Consorzio X. _______ (di seguito: ricorrenti) hanno inoltrato ricorso, il 21 ottobre 2025, presso lo scrivente Tribunale. In via processuale, propongono di conferire al ricorso l'effetto sospensivo in via supercautelare e cautelare, nonché di poter visionare l'intero incarto. Nel merito, essi chiedono l'annullamento della decisione impugnata; in via principale, la delibera in loro favore, in subordine, il rinvio dell'incarto all'autorità aggiudicatrice per nuova decisione ai sensi dei considerandi. In ogni caso, protestate tasse, spese e ripetibili.

In sostanza, le ricorrenti rimproverano alla committente un esercizio scorretto e abusivo del suo potere di apprezzamento e una violazione del diritto nell'ambito dell'attribuzione delle note individuali al (sotto)criterio di aggiudicazione CA2 "Capacità pratiche e tecniche delle persone del Team Responsabile tecnico tratta (RTT)". Esse sostengono che le singole referenze portate per i due membri del Team RTT (G. _______ e H. _______) sarebbero equiparabili al progetto del presente concorso e avrebbero dovuto essere valutate con la nota 3 ("normale, nella media"), il primo (anziché della nota 1 "pessimo"), e con la nota 4 ("buono"), il secondo (invece della nota 3). Pertanto, la nota complessiva da attribuire al (sotto)criterio di aggiudicazione in parola avrebbe dovuto essere 4 in luogo di 2.

C. Con decisione incidentale del 23 ottobre 2025, il Tribunale ha conferito al ricorso, in via supercautelare, l'effetto sospensivo, vietando all'autorità aggiudicatrice qualsiasi misura di esecuzione suscettibile di pregiudicare l'esito del presente procedimento, segnatamente la conclusione del contratto con le aggiudicatarie.

D. Mediante scritto del 5 novembre 2025 (anticipato per e-mail il 10 novembre 2025 e ricevuto per posta l'11 novembre successivo) le controparti comunicano di non intendere esercitare il loro diritto di parte nel procedimento in oggetto, chiedendo che la consultazione dei loro atti, in particolare del contenuto della loro offerta, non venga consentita alle ricorrenti.

E. Con presa di posizione del 10 novembre 2025, pervenuta il giorno seguente e inoltrata entro il termine prorogato, l'autorità aggiudicatrice propone, in via cautelare, di respingere la richiesta volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché di concedere l'accesso agli atti di gara limitatamente ai documenti contenenti dati che non possono essere ritenuti dei segreti aziendali. Nel merito, la committente chiede di rigettare integralmente il ricorso. Contestualmente alla presa di posizione, la committente ha prodotto gli atti di gara su due chiavette USB, in una versione integrale ad uso esclusivo del Tribunale e in una versione limitata per le ricorrenti, determinandosi sul diritto di consultare gli atti.

In essenza, dopo un'introduzione sulle tipologie di opere e problematiche ingegneristiche da affrontare nel progetto in questione e dopo una presentazione delle differenze operative e gestionali tra i cantieri ferroviari e di altra natura, la committente respinge le censure riferite alla valutazione del (sotto)criterio di aggiudicazione CA2 "Capacità pratiche e tecniche delle persone del Team RTT". Ella puntualizza che, contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti, i membri del Team RTT da loro proposti sarebbero stati valutati entrambi con la nota 2, sicché la nota complessiva assegnata corrisponderebbe ad un 2. Sommariamente, le esperienze presentate nelle referenze evidenzierebbero un livello solo parzialmente pertinente e non sufficiente a soddisfare i requisiti di complessità e comparabilità tecnica, organizzativa e gestionale del progetto in questione. Entrambi i membri mostrerebbero certo competenze specifiche e consolidate in ambiti strutturali affini (opere stradali il primo, adeguamenti di stazioni ferroviarie esistenti il secondo), ma non risulterebbero esperienze su componenti strutturali operative fondamentali per il progetto in esame.

F. Il 19 novembre 2025, la committente ha prodotto, come richiesto con l'ordinanza del 13 novembre precedente, ulteriori documenti da trasmettere alle ricorrenti. In seguito, con ordinanza del 25 novembre 2025 è stato concesso loro l'accesso parziale agli atti di gara, in conformità con la proposta della committente e i relativi complementi.

G. Con replica del 22 dicembre 2025, inoltrata entro il termine prorogato, le ricorrenti rinnovano le conclusioni cautelari e di merito già formulate e completano le loro argomentazioni.

Quanto ai fatti, le ricorrenti ribadiscono che, in sede di debriefing, i rappresentanti dell'ente appaltante avrebbero loro comunicato come G. _______ avesse ottenuto la nota 1.0 e H. _______ la nota 3.0.

Quanto all'accesso agli atti, le ricorrenti chiedono di poter esaminare le rettifiche (Doc. 01.05) e l'analisi, eseguita dalla committente, delle referenze del Team RTT del Consorzio Y. ________ (Doc. 01.11).

Quanto alle tipologie di opere e problematiche ingegneristiche per il presente appalto indicate dalla committente, le ricorrenti rilevano che le disposizioni di gara corrispondenti non avrebbero posto esigenze tanto severe in merito ai requisiti delle referenze per il Team RTT, in particolare non avrebbero richiesto l'obbligo di includere tutte le categorie citate a titolo esemplificativo dalla committente, rispettivamente di riprodurre esattamente le lavorazioni del progetto in disamina. Contrariamente al criterio di aggiudicazione CA1 per le persone chiave, il CA2 per il Team RTT non avrebbe domandato dei contenuti minimi e specifici, limitandosi ad una semplice lista esemplificativa. Pertanto, la committente avrebbe abusato della sua latitudine di giudizio, trasformando un semplice elenco in un insieme che il bando non avrebbe richiesto. Il rigore imposto dalla committenza non sarebbe nemmeno giustificato dal ruolo effettivo del Team RTT in conformità con la documentazione di gara che, a mente delle ricorrenti, considererebbe i membri del Team RTT come un mero supporto collaborativo.

Relativamente alla valutazione del membro del Team RTT G. _______, le ricorrenti si dolgono che la referenza sia stata ingiustamente penalizzata per il solo fatto che ella non concernesse un'opera di tipo ferroviario, tanto più che questo aspetto non sarebbe nemmeno stato imposto dagli atti di gara, come fatto invece ad esempio con il responsabile tecnico di tratta (RTT) e con il capo direzione lavori (CDL), vale a dire le persone chiave del criterio di aggiudicazione CA1. Le ricorrenti forniscono poi un elenco di tutte le opere a loro avviso eseguite nella referenza presentata ed espongono lungamente come quest'ultima risponda non solo ai requisiti indicati nella documentazione di gara, ma adempia pure tutte le esigenze operative e gestionali descritte nella presa di posizione della committente.

Quanto alla valutazione del membro del Team RTT H. _______, le ricorrenti ritengono che la referenza presentata risponderebbe pienamente a quanto richiesto dagli atti di gara. Le parti di opera che la committente indica come non effettuate sarebbero in realtà tutte presenti, previste e realizzate nel progetto di referenza. Inoltre, la committente non avrebbe tenuto conto che la referenza portata sarebbe stata realizzata nello stesso nodo ferroviario in cui è collocato il presente progetto. Infine, il ruolo di assistente nella referenza sarebbe perfettamente in linea con il ruolo di componente del Team RTT, subordinato al responsabile tecnico e la penalizzazione in questo punto sarebbe pertanto ingiustificata.

Le ricorrenti rimproverano poi alla committente di essersi limitata, nel rapporto di valutazione, ad esprimere considerazioni negative sulla prima referenza, senza neppure citare la seconda. Se entrambe le referenze fossero state ritenute insufficienti, ella avrebbe dovuto rimarcarlo nelle osservazioni.

H. Con duplica del 23 gennaio 2026, la committente ripropone le proprie conclusioni e ribatte alle argomentazioni delle ricorrenti riguardo al debriefing, all'accesso agli atti, alle tipologie di opere e problematiche ingegneristiche, al ruolo del Team RTT e alla valutazione delle rispettive referenze.

Dapprima, la committente riassume i motivi per la differenza delle note tra le referenze del Team RTT proposto dalle controparti e di quello delle ricorrenti, ribadendo la sua richiesta di non concedere la visione dell'analisi delle referenze del Team RTT e delle rettifiche delle controparti, in quanto conterrebbero informazioni protette dal segreto d'affari.

Quanto al membro del Team RTT G. _______, la committente riespone i motivi essenziali per l'attribuzione della nota 2, ossia che la referenza portata riguarderebbe un progetto autostradale con opere di genio civile che non presenterebbero caratteristiche e difficoltà comparabili a quelle delle nuove infrastrutture del progetto.

Quanto al membro del Team RTT H. _______, la committente conferma l'assegnazione della nota 2 a causa del ruolo di minor responsabilità da lui ricoperto nella referenza portata e della parziale comparabilità delle sue esperienze con quelle richieste dal progetto.

Inoltre, la committente ha prodotto una versione dell'atto di replica delle ricorrenti, evidenziando in colore giallo le attività da loro elencate che secondo lei non figurerebbero nella descrizione delle referenze prodotte con l'offerta, concludendo che detti elementi e i relativi giustificativi sarebbero tardivi e non potrebbero più essere considerati nella valutazione, pena la violazione della parità di trattamento e del divieto di modifica sostanziale dell'offerta dopo la scadenza del termine di inoltro. In più, la committente segna in colore rosso le attività indicate nell'atto di replica che secondo lei non corrisponderebbero al vero.

I. Con osservazioni finali del 26 febbraio 2026, inoltrate entro il termine prorogato, le ricorrenti si riconfermano nelle loro conclusioni e argomentazioni.

Quanto alle note individuali ricevute al sottocriterio di aggiudicazione CA2 "Capacità pratiche e tecniche delle persone del Team RTT", le ricorrenti ribadiscono, per mezzo di giustificativi, la differenza tra quanto comunicato nel debriefing e nelle comparse della committente.

Quanto all'esame degli atti, le ricorrenti rinnovano la richiesta di consultazione delle rettifiche e soprattutto dell'analisi delle referenze del Team RTT del consorzio aggiudicatario.

Le ricorrenti si dolgono che la committente abbia applicato la nozione di "analogia" e non quella di "paragonabilità" nella valutazione delle due referenze dei membri del Team RTT, contravvenendo alle condizioni di gara.

Le ricorrenti rimproverano alla committente un comportamento in mala fede, nella misura in cui ella avrebbe rimarcato solo in sede di duplica che le attività da lei evidenziate in giallo nella replica non sarebbero state indicate nell'offerta e non potrebbero essere considerate in quanto tardive. A loro dire, la committente avrebbe dovuto mettere in atto i chiarimenti necessari presso le ricorrenti e/o la persona di contatto indicata nel relativo oggetto di referenza. Comunque sia, le ricorrenti ribadiscono che le attività evidenziate in giallo nella replica sarebbero in realtà state incluse nell'offerta, sottolineando che le ulteriori asserzioni sulla referenza in sede di replica si sarebbero imposte a fronte dell'aggiunta, nella presa di posizione della committente, di esigenze supplementari non indicate negli atti di gara. Inoltre, le ricorrenti considerano come la committente abbia a torto sostenuto che le attività evidenziate in rosso nella replica non sarebbero in realtà state eseguite.

Quanto al membro di Team RTT H. _______, le ricorrenti ritengono scorretto che malgrado si tratti di un oggetto di referenza specifico in ambito ferroviario, la committente l'abbia valutato allo stesso modo di quello inoltrato in ambito autostradale. Laddove poi la comparabilità della referenza sarebbe stata negata a causa del ruolo di mero supporto e assistenza alla DLL, le ricorrenti reputano la motivazione inaccettabile, tant'è che verrebbe smentita dai verbali ufficiali di cantiere e dalle indicazioni nella referenza. Le ricorrenti non concordano infine con l'asserzione della committente secondo cui sarebbe irrilevante il fatto che la referenza indicata si collocherebbe nello stesso contesto progettuale, ossia lo stesso nodo ferroviario e gli stessi vincoli tecnici.

J. Con presa di posizione del 18 marzo 2026, pervenuta il 23 marzo successivo e trasmessa successivamente alle ricorrenti, la committente mantiene in sostanza le proprie conclusioni e argomentazioni. Con scritto spontaneo del 14 aprile 2026 le ricorrenti si esprimono sulle asserzioni del committente del 18 marzo 2026 in riferimento al ruolo del Team RTT.

K. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Erwägungen (63 Absätze)

E. 1.0 Pessimo Indicazioni insufficienti

E. 1.1 Giusta l'art. 1 della legge federale sugli appalti pubblici del 21 giugno 2019 (RS 172.056.1, LAPub), la LAPub si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

E. 1.2 Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAPub, contro le decisioni (cfr. consid. 1.2.1) dei committenti (cfr. consid. 1.2.2) è dato il ricorso al Tribunale amministrativo federale in caso di prestazioni secondo l'art. 8 cpv. 2 LAPub (cfr. consid. 1.2.3), a partire dal valore soglia determinante (cfr. consid. 1.2.4) e se la commessa in oggetto non rientra in una delle eccezioni previste dall'art. 10 LAPub, né costituisce una commessa pubblica secondo l'allegato 5 numero 1 lett. c e d LAPub (cfr. consid. 1.2.5).

E. 1.2.1 Contro le decisioni concernenti l'aggiudicazione è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 53 cpv. 1 lett. e LAPub).

E. 1.2.2 La decisione deve essere rilasciata da un'autorità aggiudicatrice soggetta alla LAPub (cfr. art. 4 LAPub). Con l'entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (Accordo bilaterale Svizzera - CE; RS 0.172.052.68), gli operatori ferroviari sono assoggettati alle normative sugli appalti pubblici (art. 3 paragrafo 2 lett. d e paragrafo 3, nonché Allegato II B dell'Accordo bilaterale). Giusta l'art. 4 cpv. 2 lett. f LAPub, le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizi pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali sottostanno alla LAPub, purché esercitino in Svizzera attività nel settore "messa a disposizione o gestione di ferrovie, compresi i trasporti effettuati avvalendosi di tali infrastrutture" e unicamente nel caso di appalti pubblici nel settore di attività descritto, non però per le loro altre attività (art. 4 cpv. 3 LAPub). L'oggetto della commessa consiste nella fornitura di prestazioni di direzione locale dei lavori (DLL) nell'ambito del progetto "3° Binario e fermata Indipendenza", il quale prevede in sintesi la realizzazione di un binario supplementare che collega la stazione di Bellinzona all'infrastruttura ferroviaria esistente, nonché la realizzazione di una nuova fermata regionale "Bellinzona Piazza Indipendenza". La presente commessa si inserisce evidentemente nel settore ferroviario (art. 4 cpv. 3 LMP) e la FFS SA adempie dunque la qualità di committente ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. f LAPub.

E. 1.2.3 Il presente appalto concerne una prestazione di servizi e rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali. A tale riguardo sono determinanti le prestazioni di servizi secondo la lista di cui all'allegato 3 LAPub (cfr. art. 8 cpv. 4 LAPub), la quale si fonda sulla classificazione centrale provvisoria dei prodotti "Central Product Classification" (CPC prov.) stabilita dall'ONU. L'aggiudicazione attribuisce la presente commessa alla categoria 71300000 - "Servizi di ingegneria", la quale corrisponde al numero di riferimento 867 secondo la CPC (cfr. sentenze del TAF B-2426/2021 del 18 ottobre 2021 consid. 1.3.12, B-4556/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 1.3.2). La commessa in parola ricade pertanto nella categoria delle commesse di servizi di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. c LAPub in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 4 LAPub e l'allegato 3 LAPub.

E. 1.2.4 Considerati il preventivo dell'autorità aggiudicatrice e gli importi delle offerte delle ricorrenti e delle controparti, sono superati i valori soglia imposti dalle disposizioni di legge in relazione alle commesse di servizi per gli operatori ferroviari di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. f LAPub (art. 8 cpv. 4 LAPub in combinato disposto con l'art. 16 LAPub e l'allegato 4 LAPub).

E. 1.2.5 Infine, non sussiste alcuna eccezione ai sensi dell'art. 10 LAPub e non vi sono indizi che si tratti di una commessa pubblica secondo l'allegato 5 numero 1 lett. c e d LAPub. Pertanto, la presente commessa soggiace alla LAPub, nonché ai trattati internazionali e il Tribunale amministrativo federale è competente a dirimere la presente controversia.

E. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) fintanto che la LAPub e la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non dispongono altrimenti (art. 55 LAPub e art. 37 LTAF). Conformemente all'art. 56 cpv. 3 LAPub, nell'ambito della procedura di ricorso non può essere esaminata l'adeguatezza di una decisione.

E. 1.4 Eccetto che nei ricorsi nell'ambito della procedura per incarico diretto (art. 56 cpv. 4 LAPub), la LAPub non contiene una disposizione specifica relativa al diritto a ricorrere in relazione ad altri tipi di procedure di aggiudicazione, per cui la questione deve essere giudicata in base alla legge federale sulla procedura amministrativa (art. 37 LTAF in combinato disposto con l'art. 48 PA; DTF 137 II 313 consid. 3.2).

E. 1.4.1 Per giurisprudenza costante, un interesse degno di protezione dell'offerente soccombente è riconosciuto in particolare se costui rende verosimile ("rende vraisemblable", cfr. sentenza del TF 2C_134/2013 del 6 giugno 2014 consid. 2.3) che le sue possibilità di ottenere la commessa dopo l'annullamento della delibera siano intatte e che la commessa non venga assegnata ad un concorrente meglio classificato (cfr. DTF 141 II 14 consid. 5.1 con rinvii).

E. 1.4.2 Nel caso di specie, le ricorrenti, piazzatesi al secondo posto nella graduatoria, chiedono principalmente l'annullamento della decisione di aggiudicazione e l'aggiudicazione in loro favore, in subordine il rinvio degli atti all'autorità aggiudicatrice per nuova decisione. Seguendo il loro ragionamento, si dovrebbe concludere che la committente abbia violato il diritto per aver operato una valutazione scorretta del (sotto)criterio di aggiudicazione CA2, riferito alle capacità pratiche e tecniche delle persone del Team Responsabile tecnico tratta (RTT). Viste queste premesse, le ricorrenti si classificherebbero al primo posto in virtù di un miglior punteggio e potrebbero vedersi aggiudicare la commessa. Pertanto, va loro riconosciuto un interesse degno di protezione ad insorgere contro la delibera.

E. 1.5 Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapito (art. 51 cpv. 1 primo periodo LAPub). I ricorsi devono essere presentati, per scritto e motivati, entro 20 giorni dalla notificazione della decisione (art. 56 cpv. 1 LAPub). La decisione d'aggiudicazione è stata pubblicata sul SIMAP il 1° ottobre 2025 e la comunicazione separata ai partecipanti della gara è avvenuta il giorno prima per e-mail. Per l'inizio del termine di impugnazione della delibera è determinante la data di pubblicazione sul SIMAP. Il presente gravame, inviato per posta il 21 ottobre 2025 e pervenuto al Tribunale il 22 ottobre seguente, risulta dunque tempestivo.

E. 1.6 I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti (art. 52 PA), l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) e il patrocinatore ha giustificato i propri poteri per mezzo di procura scritta valida (art. 11 cpv. 2 PA).

E. 2 A livello formale, le ricorrenti criticano che le note parziali individuali al sottocriterio di aggiudicazione CA2 "Capacità pratiche e tecniche delle persone del Team RTT" comunicate in sede di debriefing (nota 1 alla referenza di G. _______; nota 3 alla referenza di H. _______) non corrisponderebbero a quelle comunicate dalla committente nella presente procedura (nota 2 per entrambe le referenze dei membri del Team). Le divergenze comunicative tra la fase antecedente e quella posteriore al deposito del ricorso comprometterebbero la verificabilità del percorso valutativo e insinuerebbero dei dubbi sulla corretta attribuzione delle note. Per comprovare la comunicazione delle note data nel debriefing, le ricorrenti, pur ammettendo che l'incontro non è stato verbalizzato, producono le dichiarazioni scritte dei loro rappresentanti presenti alla riunione datate 24 febbraio 2026 (doc. AA-CC) e un'e-mail del 17 ottobre 2025 di un membro del consorzio partecipante ai consorziati assenti (doc. Z). Dal canto suo, la committente ribadisce, in sede di procedura, di aver attribuito ad entrambe le referenze portate per i membri del Team RTT la nota 2 e di conseguenza la nota complessiva 2, rinviando alla motivazione comunicata per iscritto in questa sede.

E. 2.0 Cattivo Dati senza riferimento ai progetti edilizi pertinenti

E. 2.1.1 Nella misura in cui le ricorrenti sembrano rimproverare alla committente una violazione dell'obbligo di motivare la sua decisione ai sensi di una componente del diritto di essere sentito sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost., occorre rilevare che l'ampiezza della motivazione dipende dall'oggetto della decisione, dalla natura dell'affare e dalle circostanze particolari del singolo caso (cfr. DTF 150 III 1 consid. 4.5 e i riferimenti citati). Per prassi costante, una violazione del diritto di essere sentito, anche grave, può essere eccezionalmente sanata a condizione che la parte lesa abbia la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'autorità di ricorso che goda di un pieno potere d'esame e se il rinvio della causa comporterebbe un inutile formalismo e inutili ritardi della procedura (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.4 con ulteriori riferimenti; sentenza del TAF B-4028/2023 del 20 marzo 2024 consid. 3.1.2 con rinvii).

E. 2.1.2 L'art 51 cpv. 2 LAPub prevede che le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici. Tale disposto configura una cosiddetta lex specialis rispetto all'art. 35 cpv. 1 e cpv. 3 e all'art. 36 PA (cfr. decisione incidentale del TAF B-3374/2023 del 28 agosto 2023 consid. 5.3 e i riferimenti citati). Il contenuto minimo della motivazione della decisione di aggiudicazione di una commessa nell'ambito degli accordi internazionali è stabilito all'art. XVI cpv. 1 dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (GPA; RS 0.632.231.422), secondo il quale ogni offerente ha il diritto di conoscere i motivi per la mancata considerazione della sua offerta, nonché i vantaggi relativi all'offerta scelta. Nel quadro della motivazione sommaria e del debriefing, i segreti d'affare devono essere tutelati (cfr. art. 12 cpv. 2 dell'Ordinanza sugli appalti pubblici del 12 febbraio 2020 [OAPub, RS 172.056.11]; Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici, di seguito: Messaggio LAPub, FF 2017 1587, p. 1710 seg.). Allo stesso modo, giusta l'art. 51 cpv. 3 LAPub, la motivazione sommaria della decisione di aggiudicazione comprende il tipo di procedura e il nome dell'offerente scelto (lett. a), il prezzo complessivo dell'offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi complessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione (lett. b) e le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell'offerta scelta (lett. c). Nelle riunioni individuali a conclusione della procedura (debriefing) possono essere discussi anche i punti deboli delle offerte non considerate (cfr. art. 12 cpv. 2 OAPub, Messaggio LAPub FF 2017 1587, p. 1711). Infine, l'art. 51 cpv. 4 LAPub precisa che il committente non può divulgare informazioni qualora tale comunicazione: sia contraria al diritto in vigore o lesiva di un interesse pubblico (lett. a); pregiudichi gli interessi economici legittimi degli offerenti (lett. b); o comprometta la concorrenza leale tra gli offerenti (lett. c).

E. 2.1.3 La decisione di aggiudicazione pubblicata nel SIMAP indica il tipo di procedura adottato, l'identità dell'aggiudicatario considerato, nonché il prezzo dell'offerta aggiudicata e ne motiva la scelta nel seguente modo: "La commessa è stata aggiudicata all'offerente la cui offerta ha ottenuto il punteggio maggiore. In particolare, per quanto riguarda il CA1, l'aggiudicatario ha presentato una referenza per la figura chiave RTG con l'utilizzo della tecnica MUL all'interno della galleria. Inoltre, per il CA2, l'aggiudicatario ha presentato la referenza conseguita su progetti di maggior complessità realizzativa sia per il team RTT che RTG". Occorre poi constatare che le ricorrenti hanno ottenuto, nel corso del debriefing, le informazioni relative alla valutazione della propria offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione. Esse disponevano dunque di tutte le informazioni necessarie per comprendere il piazzamento raggiunto dalla loro offerta e di impugnarlo dinanzi allo scrivente Tribunale. Ne discende che l'autorità aggiudicatrice ha soddisfatto il suo dovere di motivare la decisione di aggiudicazione. Altra questione è invece quella di sapere se la motivazione adottata è convincente, ciò che verrà esaminato nei considerandi successivi (cfr. consid. 5 segg.). Per abbondanza, quand'anche si avesse dovuto constatare una violazione dell'obbligo di motivare le decisioni, le spiegazioni fornite dalla committente nel quadro del presente procedimento l'avrebbero ampiamente sanata.

E. 2.2 Quanto alla discrepanza, sollevata dalle ricorrenti, tra le informazioni fornite durante il debriefing e quelle esposte nelle comparse della committente, occorre nuovamente sottolineare che l'art. 12 OAPub in combinato disposto con l'art. 51 LAPub prevede che se un offerente non considerato lo richiede, il committente organizza un debriefing (cpv. 1). Il debriefing consiste in particolare a comunicare all'offerente interessato i principali motivi per i quali la sua offerta non è stata considerata, rispettivamente esclusa. Tale comunicazione deve tuttavia avvenire nel pieno rispetto delle regole di confidenzialità di cui all'art. 51 cpv. 4 LAPub (cfr. art. 12 cpv. 2 OAPub). Siffatto disposto non obbliga in alcun modo il committente a stendere un verbale di un tale incontro chiarificatore, né di controfirmare un documento creato appositamente in tale occasione dallo stesso offerente (cfr. sentenza del TAF B-6744/2023 del 20 agosto 2024 consid. 5; DTAF 2018 IV/11 consid. 2.2.2 con riferimenti). Se, conformemente alla prassi citata, le annotazioni prese da un offerente nell'ambito del debriefing che non sono state convalidate dal committente non sono vincolanti, lo stesso deve valere anche per le successive dichiarazioni scritte dei membri del consorzio prodotte nell'ambito del procedimento di ricorso. In entrambi i casi, simili annotazioni rispettivamente dichiarazioni sono qualificate alla stregua di mere allegazioni di parte e non assumono un valore probatorio di rilievo (cfr. sentenza del TAF B-6744/2023 del 20 agosto 2024 consid. 5). I giustificativi prodotti dalle ricorrenti a tale riguardo rientrano in detta categoria.

E. 2.3 Infine, giova rammentare che l'asserita discrepanza tra la comunicazione fornita in sede di debriefing e quella prodotta in fase di procedura si riferisce unicamente ai punteggi individuali per ogni membro del Team RTT e non alla nota globale ottenuta dalle ricorrenti nel relativo sottocriterio di aggiudicazione e corrispondente incontestabilmente alla nota 2. Pertanto, la comunicazione della nota globale 2 al sottocriterio in parola, fornita in occasione del debriefing, adempie evidentemente i presupposti relativi alla motivazione sommaria per la mancata considerazione dell'offerta delle ricorrenti. L'attribuzione della nota globale 2 per il sottocriterio in questione è del resto evincibile dal rapporto di valutazione che le ricorrenti hanno potuto consultare. Per il rimanente, la committente ha specificato nelle sue diverse prese di posizione i dettagli che hanno condotto ai punteggi individuali relativi ad ogni singolo oggetto di referenza indicato per ogni membro del Team RTT e le ricorrenti hanno potuto ampiamente esprimersi a riguardo nell'ambito del presente procedimento, sicché un'eventuale violazione del diritto di essere sentito potrebbe essere ritenuta sanata. Le informazioni dettagliate sul metodo di assegnazione delle note per i singoli punteggi di un sottocriterio rientrano nella concretizzazione del metodo di valutazione, che può in principio essere chiarito successivamente in sede di ricorso. La legittimità di un simile approccio adottato dalla committente è ammissibile in quanto i "punteggi individuali" si riferiscono a sottocriteri contenuti nel bando e nella documentazione di gara, sono chiaramente inerenti al criterio di aggiudicazione principale (CA2; cfr. infra consid. 4.1) e la valutazione di tali punteggi è riconducibile a criteri o disposizioni di gara già pubblicate (cfr. "B2 Normativa della procedura di appalto", pag. 9 seg.).

E. 3 Le ricorrenti censurano in sostanza la scorrettezza dei punteggi individuali attribuiti alle referenze presentate per i due membri del Team RTT al (sotto)criterio di aggiudicazione CA2 riferito alle capacità pratiche e tecniche delle persone del Team Responsabile Tecnico Tratta (RTT).

E. 3.0 Normale/nella media Qualità media, nel rispetto delle indicazioni dell'appalto

E. 3.1 Le cosiddette referenze servono in pratica ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Danno quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle anche come criteri d'aggiudicazione, in quanto possono consentire al committente di esprimere indirettamente un giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii).

E. 3.2 Purché rispetti i principi di trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di discriminazione e di libera concorrenza, la stazione appaltante dispone di un margine di apprezzamento non solo nella scelta e ponderazione dei criteri di aggiudicazione, ma anche per quanto attiene alla valutazione delle offerte in base a detti criteri, segnatamente riguardo alle referenze (sentenza del TAF B-1185/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 4.2.3 con rinvii). In materia di appalti pubblici il potere cognitivo del Tribunale amministrativo federale è in ogni caso limitato alla violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento e all'accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. a e b PA). Non può essere addotto invece il motivo dell'inadeguatezza (art. 56 cpv. 3 LAPub). Nell'ambito del suo controllo, l'autorità giudiziaria deve dar prova di un certo riserbo e lasciare all'ente aggiudicante una latitudine di giudizio tanto più ampia quanto più sono richieste delle conoscenze tecniche speciali. Secondo il Tribunale federale, l'apprezzamento del Tribunale amministrativo federale non può sostituire quello dell'autorità aggiudicatrice, bensì va sanzionato solo l'abuso o l'eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento (DTF 141 II 14 consid. 7.1, 137 II 313 consid. 3.4; ATAF 2019 IV/1 consid. 3.3; sentenza del TAF B-7171/2023 del 12 giugno 2024 consid. 4.1). In sintesi, una correzione del punteggio e della valutazione è presa in considerazione non già nella misura in cui le note e i punti assegnati si rivelano inadeguati, bensì soltanto se questi risultano insostenibili e lesivi dal punto di vista giuridico (sentenze del TAF B-5403/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 8.3, B-4500/2022 del 22 giugno 2023 consid. 7 con rinvii).

E. 4.0 Buono Qualitativamente buono, al di sopra delle indicazioni dell'appalto 5.0 Ottimo Qualitativamente eccellente, al di sopra delle indicazioni dell'appalto con un alto grado di innovazione

E. 4.1 Il criterio di aggiudicazione CA2: Capacità pratiche e tecniche delle persone dei due Team RTT (Responsabile tecnico tratta) e RTG (Responsabile tecnico galleria) ha una ponderazione del 40% (massimo 200 punti) ed è suddiviso nei sottocriteri "Team RTT" e "Team RTG", ciascuno con una ponderazione del 20% (massimo 100 punti). Ogni persona del Team RTT doveva presentare come prova una (1) referenza su un progetto di genio civile (quali ad esempio opere di sostegno, ponti, sotto/sovrappassi, fermate, stazioni, gallerie, ecc.) comparabile per complessità tecniche e costruttive al progetto "3° Binario e fermata Indipendenza". La referenza indicata doveva mostrare sostanzialmente la funzione, i compiti principali, la comparabilità e le esperienze pratiche e tecniche raccolte. La referenza doveva essere realizzata in misura sostanziale (fase 52 terminata) o conclusa (cfr. per tutto la documentazione di gara denominata "B2 Normativa della procedura di appalto", pag. 9 seg.).

E. 4.2 Determinante per stabilire la comparabilità delle referenze con l'oggetto della commessa sono le prestazioni svolte nell'ambito dei progetti di referenza. Per essere comparabili, le referenze dovrebbero concernere un progetto il più simile possibile di quello messo a concorso, a seconda delle esigenze di gara. Di conseguenza, il contenuto concreto di tale commessa è di fondamentale importanza per la valutazione della comparabilità. Questo significa che, anche nel caso di specie, la definizione dei criteri di comparabilità in termini di complessità tecniche e costruttive va primariamente desunta dalle disposizioni di gara.

E. 4.2.1 La presente commessa consiste nella fornitura di prestazioni di direzione locale dei lavori nell'ambito del progetto "3° Binario e fermata Indipendenza". Quest'ultimo prevede, in sintesi, la realizzazione di un binario supplementare che collega la stazione di Bellinzona all'infrastruttura ferroviaria esistente, nonché la realizzazione di una nuova fermata regionale "Bellinzona Piazza Indipendenza".

E. 4.2.2 Le complessità tecniche e costruttive del progetto secondo la descrizione riportata nella Relazione tecnica generale del progetto "3° Binario e fermata Indipendenza" (Doc. 1.10) sono state riassunte dalla committente nella sua presa di posizione del 10 novembre 2025 come segue: Nuovi binari e scambi Il progetto prevede di posare un terzo binario lungo il lato destro della tratta ferroviaria a doppio binario, percorrendo la linea da Bellinzona in direzione di Giubiasco. Sono previsti numerosi nuovi scambi, il rinnovo, l'adattamento e il potenziamento dell'intera infrastruttura ferroviaria. Sarà posata una nuova sottostruttura del binario sotto il nuovo tracciato, mentre sotto i due binari esistenti essa sarà completamente rinnovata (cfr. Relazione tecnica, in particolare cifra 3.1.6 e 4.3.2, n.d.r.). Marciapiedi e stazioni Gli interventi includono la modifica di marciapiedi nella stazione principale di Bellinzona e costruzione di nuovi presso la nuova fermata Indipendenza, prevedendo articolati collegamenti pedonali (due nuovi sottopassi pedonali), accessi multipli (scale, rampe e lift), strutture di copertura dei marciapiedi (pensiline); sono richieste demolizioni e ricostruzioni di elementi esistenti e nuovi prolungamenti funzionali dei marciapiedi in stazione di Bellinzona (cfr. Relazione tecnica, in particolare cifra 2.2.5, 3.1.2, 4.3.4, 4.4.5, n.d.r). Demolizioni e opere civili Si prevedono ampie demolizioni, inclusa la rimozione di edifici, ripari fonici, muri di sostegno esistenti e altri manufatti, con lavorazioni spesso in aree densamente urbanizzate e a ridosso dell'impianto ferroviario in esercizio (cfr. Relazione tecnica, in particolare cifra 2.2.5, 2.2.6.3, 2.2.6.8, 4.3.6.2, 4.3.7.4, 4.4.12, 4.8.5, 4.9.8, n.d.r.). Realizzazione di nuovi ponti ferroviari e sottopassi pedonali Il progetto realizza tre nuovi ponti necessari al nuovo terzo binario per scavalcare altrettante strade comunali; sostituisce con un manufatto nuovo quello esistente in via Bonzanigo e realizza ex-novo due sottopassi pedonali in fermata Indipendenza sotto tutto il sedime ferroviario (cfr. Relazione tecnica, cifra 3.1.1 e 4.3.5.4, n.d.r.). Realizzazione di muri di sostegno Per accogliere il nuovo terzo binario è necessario allargare il sedime dell'attuale infrastruttura ferroviaria in rilevato ed in trincea. Pertanto, è necessario costruire importanti muri di sostegno sia in lunghezza che in altezza. Tutta la nuova fermata Indipendenza è sorretta da muri di sostegno, mentre a sud il nuovo terzo binario si trova in trincea e quindi, per limitare gli espropri, è necessario costruire importanti opere di sostegno (Muro Pedotti). Nel progetto sono presenti alti muri, quale ad es. il Muro Saleggi (cfr. Relazione tecnica, cifra 3.1.11). Fondamentali opere provvisorie di sostegno allo scavo Per la costruzione dei muri di sostegno è necessario sostenere provvisoriamente il rilevato su cui insistono i due binari esistenti in esercizio tramite opere strutturali ausiliarie eseguite a tappa (berlinesi di micropali) e successivamente ancorate al terreno retrostante. Una volta realizzate queste opere sarà necessario procedere ad importanti volumi di scavo per fare spazio al nuovo tracciato ferroviario rappresentato dal 3° Binario (cfr. Relazione tecnica, cifra 4.3.6, n.d.r.). Nuova galleria artificiale Dragonato 2 Il tracciato del nuovo 3° Binario intercetta due importanti vie di comunicazione stradale e il torrente Dragonato, che supera grazie alla realizzazione di una galleria artificiale denominata "Dragonato 2" e in adiacenza alla galleria esistente "Dragonato 1" per i due binari già presenti (cfr. Relazione tecnica, cifra 2.2.6.5, n.d.r.). Gestione del traffico ferroviario e complessità logistica Il progetto si sviluppa in presenza di esercizio ferroviario costante, richiedendo soluzioni articolate per garantire la sicurezza e continuità di servizio, limitazioni sull'operatività in funzione delle finestre di lavoro (intervalli) e un coordinamento complesso tra le imprese di genio civile e tecnica ferroviaria, le autorità, la viabilità urbana e gli utenti ferroviari (cfr. Relazione tecnica, cifra 10.2, n.d.r.). Ulteriori elementi distintivi Adeguamento impianti di sicurezza (segnalamento tradizionale e ETCS L2) Implementazione di sistemi avanzati di evacuazione acque, drenaggi profondi, adattamenti a linea di contatto e dotazioni di telecomunicazioni Presenza di vincoli storici, monumenti UNESCO e interferenze con opere esistenti (espropri, traslazione strade). (cfr. Relazione tecnica, cifre 2.2.3, 2.2.2.6, 3.1.8, 3.2.2, 4.6, 4.7, 4.7.3, 4.9, n.d.r.).

E. 4.2.3 Le particolarità appena esposte si riflettono in sostanza negli interventi principali relativi al presente appalto elencati nel documento di gara intitolato "Parte B B1 Descrizione del progetto e delle prestazioni" (punto 1.5, pag. 6 seg.). In esso si legge:

La realizzazione di questo progetto implica la costruzione di importanti opere di genio civile in un contesto fortemente urbanizzato e soggetto a vincoli di natura diversa. Il tracciato si sviluppa a valle rispetto all'infrastruttura ferroviaria esistente, incrociando diverse strade comunali e superando ostacoli causati dalla morfologia del territorio locale. In ordine di chilometraggio crescente, e per ogni comparto, sono elencati gli interventi principali oggetto del presente appalto:

Comparto Nord

o Adeguamento del marciapiede 1 in stazione a Bellinzona, in particolar modo la testata sud; prolungamento della testata nord;

o Nuovo sottopasso stradale (fondazioni, spalle e implacato in c.a.p.), denominato Daro 2, che permette alla ferrovia di scavalcare la via Daro;

o Demolizione dell'edifico della posta adiacente all'attuale sedime ferroviario, ricostruzione della soletta di copertura e sistemazione della superficie a fine lavori;

o Opere di sostegno allo scavo e di protezione della linea ferroviaria;

o Creazione e smantellamento di accessi al cantiere.

Comparto galleria Svitto

o Nuova galleria a binario singolo sotto le mura del castello Montebello, denominata galleria Svitto 2;

Comparto Fermata Indipendenza

o Nuovo sottopasso pedonale (fondazioni, spalle e impalcato in c.a.), denominato Cusa-Nocca, comprensivo delle proprie rampe e/o scale di accesso;

o Demolizione dell'esistente e costruzione del nuovo sottopasso stradale (fondazioni, spalle e impalcato in c.a.), denominato Bonzanigo, che permette alla ferrovia di scavalcare la via Bonzanigo;

o Nuovo sottopasso pedonale (fondazioni, spalle e impalcato in c.a.), denominato von Mentlen comprensivo delle proprie rampe e/o scale di accesso;

o Marciapiede laterale, rispettivamente quello centrale, dotati di propri accessi sia dai sottopassi che dall'esterno;

o Collegamento pedonale tra il marciapiede laterale e la via Ospedale;

o Opere di sostegno allo scavo e di protezione della linea ferroviaria;

o Muri di sostegno;

o Sistemazione piazzale Istituto Santa Maria.

Comparto Pedotti

o Costruzione della nuova galleria artificiale, denominata Dragonato 2, che permette alla ferrovia di passare la via Ospedale ed il riale Dragonato;

o Opere di sostegno allo scavo;

o Muri di sostegno.

Comparto Saleggi

o Spostamento strada comunale denominata via Saleggi;

o Opere di sostegno allo scavo;

o Muri di sostegno;

o Nuovo sottopasso stradale (fondazioni, spalle e implacato in c.a.p.), denominato Tombone 2, che permette alla ferrovia di scavalcare la via Lugano;

o Sistemazione piazzale Paganini Ré.

Oltre a quanto elencato in precedenza, sarà necessario costruire importanti opere di ritenuta del binario in esercizio, un sistema di smaltimento delle acque con impatto e modifica sulle infrastrutture comunali esistenti, demolizioni di fabbricati civili, elementi di tecnica ferroviaria, ecc.

In generale si prevedono lavorazioni con binario principale adiacente all'area lavori. Per alcune lavorazioni sono previsti lavori in doppia sciolta e notturni/festivi."

E. 4.2.4 Come indicato al consid. 4.1, secondo le condizioni di gara, la referenza del Team RTT doveva essere riferita ad un progetto di ingegneria civile (ad esempio opere di sostegno, ponti, sotto/sovrappassi, fermate/stazioni, gallerie, ecc.) comparabile per complessità tecniche e costruttive al progetto in questione. È incontestato che il testo nelle condizioni di gara, servendosi dell'espressione "quali ad es." accompagnata da "ecc.", mette in evidenza che l'elenco delle opere tra parentesi era da considerare esemplificativo e che la referenza non doveva necessariamente includere tutti gli aspetti elencati. Tuttavia, il testo è altrettanto chiaro laddove la comparabilità della referenza doveva essere valutata in funzione delle complessità tecniche e costruttive del progetto. Di conseguenza, per ottenere una miglior valutazione era necessario dimostrare un grado di comparabilità superiore in termini tecnico-costruttivi, mentre l'assenza di tipologie di intervento particolarmente importanti per il progetto in questione era suscettibile di indicare un livello di complessità minore e condurre ad una valutazione peggiore. La committente ha in sostanza esaminato se le referenze inoltrate presentassero una complessità tecnica e costruttiva comparabile e quindi se la persona indicata avesse accumulato in tale occasione delle esperienze negli ambiti "Opere di sostegno allo scavo di un impianto ferroviario (berlinesi, ritenuta ghiaia)", "Rilevanti muri di sostegno", "Nuovi ponti ferroviari / sottopassi stradali-pedonali", "Nuovi marciapiedi, accessi ad essi, pensiline", "Gallerie artificiali" e "Sottostruttura del binario". Questi aspetti coincidono in pratica con le principali caratteristiche del progetto in questione riportate nella Relazione tecnica e nella documentazione di gara poc'anzi esposte (cfr. consid. 4.2.2 seg.). Ne segue che la loro presa in considerazione per l'esame della comparabilità dei lavori referenziati con i lavori del progetto qui messo a concorso non può essere ritenuta contraria o senza alcun riferimento alle disposizioni di gara, né apparentata alla creazione di nuovi criteri di aggiudicazione.

E. 4.3 Ogni membro del Team RTT doveva inserire una referenza nell'apposito formulario d'offerta al capitolo P7.1. In esso, oltre alla descrizione e al ruolo assunto nell'oggetto di referenza, era richiesto tra l'altro di indicare espressamente i motivi per la comparabilità della referenza con il progetto attuale in termini di compito, complessità e stato della tecnica.

E. 4.4 La scala di valutazione dei criteri di aggiudicazione qualitativi indicata nella documentazione di gara è la seguente (cfr. atti di gara "B2 Normativa della procedura di appalto", pag. 10): Voto In relazione all'adempimento del criterio In relazione alla qualità dei dati ed all'esecuzione

E. 5 Referenza del membro del Team RTT G. _______

E. 5.1 Le ricorrenti hanno qui presentato la referenza relativa al progetto in ambito autostradale denominato "[...], Risanamento fonico [...] (comparto [...])". A tale referenza la committente ha attribuito la nota 2, in quanto "il risanamento fonico di un tratto autostradale è un'opera minore di genio civile non comparabile con il progetto [...], che presenta opere di genio civile complesse" (cfr. osservazioni alla valutazione nel relativo rapporto). Le ricorrenti reputano che la referenza presentata doveva essere valutata come sufficiente, rimproverando alla committente un esercizio abusivo del potere di apprezzamento, in quanto le disposizioni di gara non avrebbero richiesto esplicitamente una referenza in ambito ferroviario e la referenza indicata risponderebbe alle caratteristiche previste.

E. 5.2.1 In sede d'offerta, le ricorrenti hanno fornito la seguente descrizione dell'attività svolta da G. _______ nel progetto di referenza, in cui aveva funto da "Direttore dei lavori / Responsabile qualità e rapporti con terzi": Progetto di risanamento fonico del tratto autostradale tra [...], con la posa della nuova pavimentazione autostradale (fonoassorbente) e di ripari fonici. Allargamento della carreggiata autostradale S/N, con la realizzazione di opere in calcestruzzo armato e, in corrispondenza dell'uscita S/N di [...], di una semi-copertura della stessa (...). Nell'ambito del risanamento, sono state posate nuove infrastrutture, nuove barriere elastiche e sono stati risanati n°4 manufatti esistenti (sovrappassi strada cantonale e passaggio natanti), oltre all'esecuzione di nuove travi in [...] per l'appoggio dei RF in corrispondenza del sovrappasso della N2 alla strada cantonale. Sul lato N/S della carreggiata, tutti i lavori sono stati eseguiti in prossimità dei binari FFS in esercizio. Nell'apposito formulario, alla voce "Opere in prossimità con binari in esercizio" è inoltre riportato quanto segue: "Nella fase N/S del cantiere [...] si è dovuto redigere con FFS un dispositivo di sicurezza per il montaggio (notturno) e successivamente lo smontaggio (notturno) di un ponteggio di lavoro lungo la massicciata FFS, a valle del muro di sostegno dell'autostrada N/S, per eseguire in sicurezza il risanamento del cordolo del muro di sostegno e per l'esecuzione della nuova fondazione dei RF. Il cantiere si estendeva lungo il rilevato ferroviario per un'estensione complessiva ml [...] (km [...] / km [...]), mentre la lunghezza del ponteggio lungo il muro N/S aveva un'estensione di ml [...] [seguono due illustrazioni dove sono evidenziate le sezioni per il cantiere [...] e la posizione dove è stato montato il ponteggio, n.d.r.]" Quanto alla comparabilità dello stato della tecnica, nella scheda della referenza è indicato che le opere di genio civile eseguite "rispecchiano le opere previste [nel progetto attuale, n.d.r.] per la presenza di opere di sostegno provvisorie e di opere in calcestruzzo armato (muri di sostegno / cordoli di fondazione), oltre che per l'esecuzione di micropali, di nuove infrastrutture e per l'esecuzione di nuovi sovrappassi" (cfr. per tutto pag. 70-72 dell'offerta).

E. 5.2.2 Nella sua presa di posizione, l'autorità aggiudicatrice ha dapprima elencato le principali differenze operative e gestionali tra i cantieri ferroviari e quelli di altra natura. Si tratta delle seguenti tematiche: Lavori eseguiti in prossimità del transito dei treni (anche a un metro di distanza), che comportano misure di sicurezza significativamente più restrittive rispetto a un cantiere stradale con traffico attivo. Gli sbarramenti della linea ferroviaria devono essere pianificati con largo anticipo (fino a quattro anni) e qualsiasi variazione può avere ripercussioni dirette sull'esercizio ferroviario e sull'utenza. Il mancato o parziale utilizzo degli sbarramenti influisce direttamente sulla regolarità del traffico ferroviario, con ripercussioni operative, economiche e di servizio. Operare in prossimità dei binari comporta il rischio di contatto con parti sotto tensione, con potenziali conseguenze fatali, rischio assente nei cantieri stradali. Lo spazio di frenata di un treno in caso di emergenza è nettamente superiore a quello di un veicolo stradale, con impatti sulla sicurezza delle maestranze e sulla pianificazione delle aree di lavoro. In caso di deragliamento, le conseguenze strutturali e operative sarebbero sensibilmente più gravi rispetto a un incidente autostradale. La logistica di cantiere è vincolata agli accessi ferroviari, alla disponibilità di spazi ridotti e alla necessità di mantenere sempre attiva la linea, limitando fortemente la flessibilità operativa.

E. 5.2.3 In seguito, pur riconoscendo che alcune attività svolte (opere in calcestruzzo armato in ambito autostradale, pianificazione e rispetto delle tempistiche, gestione rapporti con enti) e il ruolo assunto nella referenza rivestissero una parziale coerenza tematica, la committente ha giustificato l'attribuzione della nota 2 a causa di una prevalente sostanziale mancanza di comparabilità tecnica e costruttiva con il progetto in questione. Nello specifico, la committente ha elencato gli ambiti in cui non poteva essere riscontrata una comparabilità sufficiente con il presente progetto. In primo luogo, la referenza portata concernerebbe prevalentemente opere stradali e non la realizzazione di sottostrutture e infrastrutture per la posa di nuovi binari, scambi o armamento ferroviario. In secondo luogo, salvo la realizzazione di un ponteggio di lavoro provvisorio sul sedime ferroviario, non risulterebbero esperienze pratiche nella realizzazione di opere di genio civile in ambito ferroviario. In terzo luogo, la referenza non attesterebbe esperienze nel quadro della costruzione di marciapiedi ferroviari, accessi alla stazione o prolungamenti funzionali di marciapiedi. In quarto luogo, non vi sarebbe esperienza nell'ambito della gestione della cantierizzazione ferroviaria in funzione delle molteplici fasi di lavoro nel contesto urbano, in quanto le complessità tecniche descritte, sarebbero, salvo l'interfaccia parziale con FFS per la posa di un ponteggio di lavoro, legate ad un ambiente autostradale e non ad un ambiente ferroviario, inserito in un contesto urbano. In quinto luogo, non sarebbero riscontrabili esperienze relative alla realizzazione di opere di sostegno provvisorie di un impianto ferroviario. In sesto luogo, la referenza non esibirebbe alcuna esperienza acquisita nella costruzione di muri di sostegno. In ultimo luogo, nella referenza non sarebbero presenti indicazioni riguardanti la realizzazione di nuovi ponti ferroviari e sottopassi stradali. Malgrado sia indicato il risanamento di quattro manufatti, la referenza non specificherebbe ulteriormente in che cosa esso consista, né se vi siano stati interventi di ripristino strutturale di notevole importanza.

E. 5.3 La referenza sottoposta dalle ricorrenti è riferita ad un progetto con opere di genio civile concernente un risanamento fonico e collocato incontestabilmente in un ambito autostradale, mentre il progetto in disamina concerne prestazioni di direzione dei lavori per opere di genio civile nel settore ferroviario. Se è vero che la relativa disposizione di gara non richiede propriamente una referenza con uno specifico riferimento all'ambito ferroviario, come invece è avvenuto nelle prescrizioni di gara al criterio di aggiudicazione CA1 per il responsabile tecnico di tratta (RTT) e il capo direzione lavori (CDL), ciò non toglie che i lavori indicati come referenza dovevano, conformemente alla documentazione di gara esposta, presentare una comparabilità tecnica e costruttiva adeguata con le caratteristiche della commessa messa a concorso, avere dunque un riferimento sufficiente con il progetto ferroviario in questione e le opere in esso previste. La persona indicata nella referenza doveva pertanto dimostrare di aver acquisito esperienze in problematiche tecniche, dimensioni e complessità gestionali affini al progetto attuale. A parte l'intervento puntuale per il montaggio (notturno) e successivamente lo smontaggio (notturno) di un ponteggio di lavoro lungo la massicciata FFS (cfr. infra consid. 5.5.2), le principali attività svolte nella referenza (ossia l'allargamento delle careggiate, opere in calcestruzzo armato non ben identificate, barriere foniche e risanamento di manufatti stradali) non comprendono riferimenti a elementi fondamentali propri dell'opera ferroviaria specifica, quali la realizzazione di nuovi binari ferroviari, scambi, sottostrutture ferroviarie, muri di sostegno, gallerie artificiali, sottopassi o ponti ferroviari, nonché la gestione della cantierizzazione ferroviaria in funzione delle complessità logistiche nel contesto urbano. La mancanza di una specifica esperienza nel settore ferroviario può pertanto giustificare una valutazione inferiore rispetto ad un'effettiva esperienza nel settore stradale, se, come in questo caso, la complessità tecnica e costruttiva non può essere ritenuta comparabile perché non riferita sufficientemente alle caratteristiche del progetto pertinente. Per valutare la comparabilità in termini di complessità tecnica e costruttiva, la committente ha messo in relazione la referenza portata con le principali tipologie e problematiche ingegneristiche da affrontare descritte nella relazione tecnica e nella documentazione di gara (cfr. supra consid. 4.2.2 seg., v. anche consid. 5.2.2), basandosi quindi su criteri e caratteristiche palesemente inerenti al progetto in questione ed adottando a tale riguardo un approccio legittimo (cfr. anche la sentenza del TAF B-1929/2022 del consid. 7.3.2 con ulteriori riferimenti). Contrariamente a quanto vorrebbero far credere le ricorrenti, nel caso dei parametri di valutazione impiegati non si tratta di esigenze supplementari, ma di un metro di giudizio per valutare se la referenza si colloca in un livello di difficoltà tecnico-costruttiva comparabile. La mancanza di alcuni parametri importanti in ambito ferroviario per l'esecuzione della presente commessa è suscettibile di evidenziare un livello minore di complessità della referenza e rendere giustificabile una nota insufficiente. Ne discende che, in virtù delle lacune riscontrate, la valutazione operata nei confronti della referenza del membro RTT G. _______ è conforme al diritto.

E. 5.4 Le doglianze delle ricorrenti al riguardo non meritano positivo apprezzamento.

E. 5.4.1 Nell'atto di replica le ricorrenti stilano una lunga lista di tutte le attività che a loro avviso sarebbero state eseguite nella referenza proposta. Senonché, come fa giustamente osservare la committente, gli interventi elencati e gli schemi prodotti non risultano del tutto o in egual misura dalla descrizione della referenza inoltrata con l'offerta, comprensiva di sole tre pagine e dal tenore peraltro sommario e sintetico (cfr. supra consid. 5.2.1). La sola menzione generica di alcune opere (posa di pavimentazione fonoassorbente, ripari fonici, opere in calcestruzzo armato, semicoperture in [...], risanamento manufatti esistenti, opere di sostegno provvisorie, esecuzione di micropali, di nuove infrastrutture e di nuovi sovrappassi) nella scheda di referenza senza meglio specificarle, metterle in relazione concreta con il progetto messo a concorso e spiegare in che misura siano comparabili, non consente alla committente di verificarne debitamente la plausibilità. Per valutare la qualità delle referenze, il committente necessita di conoscere adeguatamente le prestazioni fornite in mandati precedenti indicate a tale titolo nell'offerta. Per far fronte a una simile esigenza, i concorrenti sono tenuti a produrre un'esauriente documentazione con tutte le informazioni pertinenti contestualmente all'offerta. Questo compito è la conseguenza del dovere di collaborare nel diritto amministrativo (cfr. anche la sentenza del TF 2C_257/2016 del 16 settembre 2016 consid. 1.2.3). Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione (art. 34 cpv. 1 LAPub). Questo vale anche per le referenze da esaminare nell'ambito dei criteri di aggiudicazione. L'ente aggiudicante non è tenuto di principio a completare d'ufficio la carenza o l'incompiutezza dei documenti d'offerta o a ricercare attivamente le informazioni mancanti (cfr. DTF 139 II 495 consid. 3.2). La descrizione dei lavori svolti nell'ambito della referenza è una componente fondamentale per la valutazione della medesima. La produzione di simili informazioni dopo il termine di inoltro delle offerte incide necessariamente sulla valutazione della qualità della referenza e dunque anche sull'esito dell'esame delle offerte.

E. 5.4.2 Alla luce della prassi sopra esposta, per quanto i complementi della descrizione della referenza inoltrata con l'offerta durante il procedimento di ricorso non risultano del tutto o con lo stesso grado di dettaglio dall'apposita scheda, essi non sono ammissibili, pena una violazione del principio dell'intangibilità delle offerte e della parità di trattamento tra offerenti. Pertanto, l'autorità aggiudicatrice non è incorsa in una violazione del diritto se ha tralasciato di considerare le descrizioni aggiuntive portate solo nel corso del presente procedimento e di esperire eventuali chiarimenti per colmare le mancanze descrittive sostanziali nell'ambito dell'offerta. La questione può comunque restare indecisa per i motivi che seguono (cfr. consid. 5.5).

E. 5.5.1 Per quanto le ricorrenti spendono decine e decine di pagine per cercare di dimostrare come la referenza proposta includa tutti gli elementi elencati dalla committente relativamente alle particolarità dei cantieri ferroviari (cfr supra consid. 5.2.2) e alle complessità tecniche e costruttive del progetto (cfr. supra consid. 4.2.2 seg.), il loro ragionamento, ammesso e non concesso che le attività siano realmente incluse nella scheda della referenza (cfr. supra consid. 5.4), non riesce a cogliere il vero nocciolo della questione. Come già rilevato, in termini di complessità tecnica e costruttiva, la referenza portata, ossia il risanamento fonico di un tratto autostradale, non presenta, nel suo insieme, lo stesso livello di difficoltà dell'opera messa a concorso in ambito ferroviario. Eventuali sovrapposizioni di attività tra i progetti, per quanto possibili, non possono che rivestire un mero carattere isolato e puntuale e non sono suscettibili di raggiungere l'indice di complessità di un progetto ferroviario dalle dimensioni richieste.

E. 5.5.2 I lavori di montaggio e smontaggio notturno di un ponteggio di lavoro lungo la massicciata FFS indicati nella referenza configurano verosimilmente il solo punto di contatto con il settore ferroviario. In relazione a quest'opera in prossimità con i binari in esercizio, nella scheda di referenza è indicato che si era dovuto redigere con la committente un dispositivo di sicurezza (cfr. supra consid. 5.2.1). A tale proposito, come esplicitato dalla committente, per eseguire gli interventi di montaggio e rimozione del ponteggio di lavoro è necessario chiedere l'autorizzazione a FFS SA che tramite un proprio servizio preposto determina tutte le misure di sicurezza da adottare prima dell'avvio dei lavori di costruzione. Il menzionato percorso procedurale da seguire per la domanda di autorizzazione a FFS SA risulta dall'art. 18m della legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (LFerr, RS 742.101). L'allestimento del dispositivo di sicurezza rientra nella sfera di responsabilità e competenza del personale FFS e non di quella di una Direzione dei lavori esterna. Come giustamente osservato dalla committente, il dispositivo di sicurezza inoltrato dalle ricorrenti (doc. O) fa un esplicito riferimento alle fasi di sicurezza soltanto per quanto attiene al montaggio del ponteggio e non all'esecuzione dei lavori principali della referenza nell'ambito del risanamento fonico. Questo aspetto sta verosimilmente ad indicare che, eccetto che per l'intervento relativo al montaggio del ponteggio, le lavorazioni principali che formano l'oggetto della referenza non dovevano più considerare l'esercizio ferroviario, poiché il ponteggio funge da barriera di protezione contro i rischi derivanti dai treni in transito. Non appare dunque inappropriato ritenere che la posa e la rimozione di un ponteggio lungo il sedime ferroviario rappresentino un intervento puntuale e isolato rispetto al contesto globale dell'opera referenziata e non possano pertanto essere equiparate ad un'attività di costruzione sotto costante esercizio ferroviario in conformità con le esigenze della presente commessa.

E. 5.6 In sintesi, l'autorità inferiore non ha violato il diritto, né abusato o ecceduto nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento se ha valutato con la nota 2 la referenza di G. _______ concernente un progetto di risanamento fonico di un tratto autostradale con opere di genio civile di inferiore complessità tecnica e costruttiva rispetto al progetto in questione.

E. 6 Referenza del membro del Team RTT H. _______

E. 6.1 La referenza proposta dalle ricorrenti ha come oggetto il progetto [..], [...] Stazione di [...], concernente gli interventi di adeguamento legge LDIs (legge sui portatori di handicap), Canton Ticino, Svizzera, commissionato da FFS SA [...] (cfr. offerta pag. 73-76). Le attività svolte secondo le indicazioni nel formulario d'offerta sono state le seguenti: il prolungo, modifica di geometria, allargamento e innalzamento dei marciapiedi esistenti, l'allargamento della rampa scale esistente, la realizzazione di un nuovo lift, il rifacimento e la demolizione di pensiline esistenti, la realizzazione di una nuova pensilina, la realizzazione di nuovi muri di sostegno, un nuovo passaggio a raso, un nuovo impianto per il rifornimento acqua carrozze, il prolungamento dei binari merci e la posa di nuovi binari e scambi, e infine tutte le opere di mitigazione ambientali rese necessarie (idem). Secondo le indicazioni, i lavori sono stati eseguiti con traffico ferroviario in esercizio [...]. Conformemente alla scheda della referenza, all'interno del progetto, la persona indicata ha svolto la funzione di supporto alla Direzione Locale dei Lavori, rispettivamente supporto tecnico alla Direzione lavori e collaborato nella gestione delle emergenze e nel monitoraggio della qualità dell'aria in cantiere (idem).

E. 6.2 La committente ha attribuito alla referenza in parola la nota 2. Ella ha dapprima valutato positivamente, ritenendo parzialmente comparabile, l'esperienza nella realizzazione, prolungamento e modifica di marciapiedi ferroviari, scale, pensiline e nuovo ascensore, nonché la gestione di lavori del genio civile con traffico ferroviario in esercizio. Secondo la committente ha inciso però più negativamente, nel complesso, la mancanza di esperienza diretta in diversi ambiti (gestione di grandi demolizioni di edifici o infrastrutture portanti con l'esercizio ferroviario attivo, costruzione di muri di sostegno, realizzazione ex-novo di ponti ferroviari/sottopassi stradali, complessità di piani di cantierizzazione ferroviaria in progetti di grandi dimensioni nell'ambito urbano, gestione espropri, traslazione viabilità urbana), come pure il ruolo ricoperto di Assistente di Direttore dei lavori. Infine, in seguito ad una verifica interna, ella avrebbe poi accertato che alcune opere indicate come realizzate nel formulario d'offerta, in particolare muri di sostegno, ripari fonici e sottostruttura di binari, non risultano essere state previste e realizzate. In sintesi, la committente ha motivato l'assegnazione della nota 2, sommando la mancata corrispondenza tra le competenze dichiarate e quelle effettivamente dimostrabili e l'insufficienza di un livello tecnico e di responsabilità comparabile.

E. 6.3 Le ricorrenti qualificano la valutazione operata come arbitraria e in contrasto con gli atti di gara. La committente non avrebbe considerato che la referenza sarebbe collocata nello stesso nodo ferroviario con gli stessi vincoli tecnici, né tenuto conto che la referenza proposta comprenderebbe le tipologie d'opera richieste nel progetto in questione e presenterebbe dunque un livello di complessità tecnica e costruttiva comparabile. Le ricorrenti reputano infine altrettanto arbitraria e non supportata dagli atti di gara la penalizzazione della referenza a causa del ruolo assunto dalla persona indicata di mero assistente Direttore lavori. In effetti, al contrario del Responsabile Tecnico Tratta (RTT), i membri del Team RTT non fungerebbero da persona chiave e non avrebbero dovuto adempiere dei requisiti minimi, ciò che dimostrerebbe il loro ruolo di mero supporto. Viepiù che dalle indicazioni nella referenza emergerebbe che la persona indicata sarebbe stata presente costantemente e autonomamente alle riunioni di coordinamento e avrebbe sorvegliato e verificato le lavorazioni.

E. 6.4.1 Ora, la referenza proposta concerne certo un'opera situata in contesto ferroviario, tant'è che è stata commissionata dalla stessa autorità aggiudicatrice. Tuttavia, erano interessati primariamente interventi di adeguamento alla legge sui disabili, incentrati perlopiù a garantire l'accesso ai treni e alle stazioni, come è evincibile dalla maggior parte dei lavori elencati nella scheda di referenza (supra consid. 6.1), mentre il progetto in parola prevede la costruzione di un terzo binario, la realizzazione di una nuova fermata regionale e di un ulteriore marciapiede che a loro volta richiedono una pluralità di interventi importanti (cfr. supra consid. 4.2.2 seg.). Considerato che la complessità tecnica e costruttiva del contesto in cui si inserisce l'oggetto di referenza gioca un ruolo determinante per la valutazione del criterio di aggiudicazione in questione, non appare inopportuno ritenere che gli interventi all'interno di una stazione ferroviaria esistente, relativi, in prevalenza e complessivamente, alle menzionate opere di adeguamento alla legge sui disabili, si situano su una scala di complessità tecnica e costruttiva inferiore rispetto alla tipologia delle opere previste nel progetto messo a concorso. Benché non si possano escludere delle singole corrispondenze nelle categorie di intervento, non appare irragionevole pretendere che simili sovrapposizioni, di fronte a ciò, rivestano un carattere meramente puntuale e isolato e non riflettano dunque la vera dimensione delle difficoltà progettuali inerenti alla presente commessa. Questo aspetto fondamentale sembra completamente essere sfuggito alle ricorrenti quando impegnano svariate pagine delle loro comparse esponendo insistentemente come la referenza proposta sia comprensiva delle tipologie di opere del genio civile richieste. In quest'ordine di idee non appare neppure criticabile sostenere che il riferimento delle ricorrenti alla contestualità con i luoghi di intervento (nodo ferroviario di [...[]) tra la referenza indicata e il progetto in questione non sia suscettibile di compensare le lacune a livello di complessità tecnica e costruttiva.

E. 6.4.2 Quanto alle discrepanze riscontrate dalla committente tra le competenze dichiarate e quelle effettivamente dimostrabili, giova ricordare che, nell'ambito della valutazione delle referenze, non è contrario al diritto che l'autorità aggiudicatrice possa fondarsi sulle proprie conoscenze, laddove la referenza portata, come nel caso in esame, concerne un progetto da lei commissionato (cfr. sentenze del TAF B-4941/2020 del 6 aprile 2021 consid. 4.2.4.6, B-487/2020 del 29 ottobre 2020 consid. 5.3.4.2 e B-7208/2014 del 13 marzo 2016 consid. 5.1.2). A seconda delle circostanze, questo aspetto non configura solo un vantaggio, ma può addirittura andare a scapito dell'offerente che propone una simile referenza (cfr. Martin Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide 2016/2017, 2018, n. a margine 265 seg. con ulteriori rinvii). Per abbondanza sia detto che, come giustamente asserito dalla committente, le attività relative alla sottostruttura del binario e agli interventi su ponti / sottopassi, in concreto il sottopasso di [...], non risultano testualmente dalla scheda della referenza inoltrata. Quanto al risanamento del sottopasso di [...], le verifiche della committente hanno permesso di appurare che tale intervento faceva parte del progetto [comparto A] e non del progetto [comparto B, in questione]. Se nel testo del contratto di aggiudicazione del mandato relativo alla referenza (doc. FF allegato alla replica) i due comparti di [...] sembrano far parte di un intervento unico, le stesse ricorrenti riconoscono che dopo la sottoscrizione del contratto la committente ha adottato una separazione dei comparti, raggruppando l'esecuzione di alcuni interventi all'esplicita denominazione [comparto A].

E. 6.4.3 A tutti gli aspetti sopra menzionati si aggiunge anche il ruolo assunto dalla persona indicata nell'oggetto di referenza, imperniato, come risulta dalla descrizione nell'apposita scheda, prevalentemente su attività di supporto alla Direzione lavori e di sorveglianza ed assistenza operativa. Checché ne dicano le ricorrenti, già il solo fatto che i compiti principali e la funzione svolta nella referenza dovevano essere indicati nell'apposito formulario da inoltrare con l'offerta (cfr. "B2 Normativa della procedura di appalto", pag. 10), dimostra che tale aspetto andava considerato e poteva inevitabilmente avere un impatto nella valutazione del criterio di aggiudicazione in parola. Alla luce delle chiare disposizioni di gara in questo punto, non è di alcun soccorso alle ricorrenti rinviare al fatto che i membri del Team RTT non dovevano adempiere a requisiti minimi nell'ambito della verifica formale delle offerte. Laddove le ricorrenti insistono nel dire che la persona indicata sarebbe stata presente costantemente e autonomamente alle riunioni di coordinamento e avrebbe sorvegliato e verificato le lavorazioni, esse misconoscono che la descrizione della funzione di assistenza e supporto nella referenza era chiara. Pertanto, non appare fuori luogo che la committente abbia giudicato negativamente la referenza a fronte dell'assunzione di un ruolo di responsabilità minore. Visto quanto precede, è infine altrettanto ininfluente e inutile che le ricorrenti tentino di relegare i compiti dei membri del Team RTT a semplici funzioni di supporto operativo al Responsabile Tecnico di Tratta (RTT), ciò che, in tale assolutezza, non risulta nemmeno dagli atti di gara. Anzi, viste la configurazione operativa dettata dallo sviluppo del cantiere su cinque differenti comparti e la conseguente complessità del progetto (cfr. supra consid. 4.2.3), non appare insostenibile ritenere, come fatto dalla committente, che il Responsabile RTT non possa sempre seguire di prima persona l'intero cantiere e che per strutturare il suo gruppo egli debba perciò fare capo a professionisti in grado di assumere funzioni di responsabilità maggiore di mere attività di assistenza o supporto operativo.

E. 6.4.4 Riassumendo, le prestazioni svolte nella referenza proposta, esaminate nel complesso, non presentano una sufficiente comparabilità con quelle messe a concorso, trattandosi in prevalenza di opere di adeguamento con complessità tecniche e costruttive minori e considerando inoltre il ruolo di inferiore responsabilità rivestito dalla persona indicata. Ne segue che la valutazione della referenza del membro del Team RTT H. _______ resiste ad ogni critica.

E. 7 A torto le ricorrenti rimproverano alla committente di aver applicato in maniera abusiva la nozione di analogia in luogo della «paragonabilità» nell'ambito della valutazione delle referenze. Nella loro motivazione, esse rinviano alle definizioni dei termini «analogo», «simile», «paragonabile» nei dizionari di lingua italiana e secondo le condizioni di gara per prestazioni di DLL della Divisione delle costruzioni del Cantone Ticino, sottolineando inoltre che il criterio di aggiudicazione CA1 "capacità pratiche e tecniche delle persone chiave previste" avrebbe domandato l'inoltro di una referenza "analoga". Questi riferimenti non sono di alcun aiuto alle ricorrenti. In effetti, queste ultime misconoscono che il metro di giudizio rilevante nel caso in esame è desumibile esclusivamente dalle disposizioni di gara. A tale riguardo, si rammenta che la referenza doveva portare su un progetto di genio civile comparabile per capacità tecniche e costruttive al progetto in questione. Oltre alla comparabilità dovevano essere mostrate la funzione, i compiti principali e le esperienze pratiche e tecniche raccolte (cfr. supra consid. 4.1). Le prestazioni non dovevano essere identiche, ma dimostrare un grado di difficoltà comparabile rapportato agli interventi principali relativi al presente appalto (consid. 4.2.2 seg.). Di conseguenza, quanto più i lavori addotti come referenza si avvicinavano al livello di complessità dell'opera messa a concorso, tanto più aumentava la possibilità di ottenere una nota migliore. Come si ha avuto modo di vedere (cfr. supra consid. 5 segg. e 6 segg.), la committente ha effettuato la valutazione del sottocriterio CA2 riferito alle capacità pratiche e tecniche delle persone del Team Responsabile tecnico di tratta (RTT), considerando nel complesso i compiti, la funzione svolta e il grado di comparabilità tecnica e costruttiva delle opere indicate nell'offerta con quelle previste nel progetto messo a concorso, attenendosi pertanto alle disposizioni di gara e senza dunque incorrere in una violazione del diritto. Anche questa censura va quindi respinta.

E. 8 Le ricorrenti insorgono contro l'asserzione della committente, nella presa di posizione del 18 marzo 2026, di aver penalizzato l'offerta delle ricorrenti per non aver "adeguatamente considerato l'entità dell'impegno necessario per la gestione di un cantiere di tale complessità, proponendo un assetto del Team RTT sostanzialmente fondato solo su due persone". Secondo loro, una tale dichiarazione rafforzerebbe ulteriormente l'abusività della valutazione del criterio di aggiudicazione in questione e contrasterebbe con la valutazione positiva dei requisiti minimi. In effetti, l'impegno delle persone proposte, e meglio la plausibilità delle ore previste avrebbe costituito un requisito minimo che le ricorrenti avrebbero adempiuto. Per quanto possa apparire rilevante, tale doglianza non è meritevole di tutela. A ben vedere, le ricorrenti hanno estrapolato l'asserto della committente dal suo contesto originario che non era riferito alla plausibilità delle ore previste e all'adempimento dei requisiti minimi, bensì alla mancata esperienza dei membri del Team RTT indicati, per il primo in ambito ferroviario e per il secondo in termini di autonomia operativa e di livello tecnico. Non occorre pertanto dilungarsi ulteriormente sulla questione.

E. 9 Riassumendo, le contestazioni sollevate dalle ricorrenti riguardo alla discrepanza tra la comunicazione delle note individuali in sede di debriefing e quella in sede di ricorso (cfr. supra consid. 2 segg.), all'interpretazione del criterio di aggiudicazione riferito alle capacità pratiche e tecniche del Team RTT (cfr. supra consid. 4 segg.), alla valutazione operata per i due membri del Team RTT in detto criterio di aggiudicazione (cfr. supra consid. 5-8) si rivelano infondate.

E. 10.1 Secondo la prassi dello scrivente Tribunale resa in applicazione della legislazione in materia di appalti pubblici in vigore fino al 31 dicembre 2020, a cui si può ancora rimandare (cfr. Micha Bühler, Handkommentar, op. cit., n. 18 ad art. 57 LAPub), il diritto generale di consultare gli atti, che si applica in altri campi giuridici, deve retrocedere nei procedimenti in materia di appalti pubblici di fronte all'interesse degli offerenti al trattamento confidenziale dei loro segreti d'affari e del loro know-how commerciale che risultano dai documenti dell'offerta (cfr. art. 57 cpv. 2 LAPub; sentenze del TAF B-3204/2020 del 23 dicembre 2020 consid. 5.1, B-1682/2016 del 6 aprile 2017 consid. 6.1 e B-2932/2011 del 19 maggio 2011 consid. 6.1; cfr. art. 27 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 PA). Fintanto che non sussistono interessi preponderanti a mantenere la segretezza dei dati, possono essere messi a disposizione della parte ricorrente quei documenti della committente che hanno influenzato o potrebbero influenzare la decisione e possono essere pertinenti ai fini della valutazione della decisione (cfr. DTF 125 II 473 consid. 4c/cc, pag. 478; cfr. decisione incidentale del TAF B-2675/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 3 con ulteriori rinvii). Di principio, su riserva del benestare degli offerenti interessati, non sussiste un diritto generale alla libera consultazione delle offerte dei concorrenti (sentenze del TAF B-1682/2016 del 6 aprile 2017 consid. 6.1 e B-2932/2011 del 19 maggio 2011 consid. 5). Nella misura in cui una parte non ha o non le viene concesso l'accesso agli atti, il Tribunale deve accertarsi d'ufficio che i documenti in parte occultati o non messi a disposizione non nascondano indizi che lascino concludere ad una valutazione avversa alla parità di trattamento o altrimenti erronea dal punto di vista giuridico (sentenze del TAF B-3204/2020 del 23 dicembre 2020 consid. 5.1, B-1662/2020 dell'8 giugno 2020, consid. 3.4, decisione incidentale del TAF B-3302/2019 del 24 settembre 2019 consid. 11.2).

E. 10.2 Le ricorrenti hanno censurato la valutazione del criterio di aggiudicazione CA2 riferito alle capacità pratiche e tecniche dei due membri del Team RTT da loro indicati. Nel corso del presente procedimento è stata messa a loro disposizione una versione degli atti di gara destinata al loro uso. La loro richiesta di accesso agli atti di gara è stata in parte soddisfatta. Esse hanno visionato in particolare il verbale di apertura delle offerte in forma anonimizzata, la proposta di delibera, parzialmente oscurata, con l'indicazione del gremio decisionale, la valutazione della loro offerta e quella delle controparti, nonché la corrispondenza intercorsa dopo l'aggiudicazione tra la committente e le ricorrenti, rispettivamente le controparti. Come risulta dalla prassi menzionata, essendo in gioco interessi preponderanti alla tutela dei segreti d'affari, un'estensione dell'esame degli atti all'offerta e alle rettifiche delle controparti non può essere concessa, non avendo le medesime espresso il loro esplicito consenso a tale riguardo.

E. 10.3 Quanto all'analisi delle referenze dei due membri del Team RTT delle controparti, la committente ha inoltrato un apposito documento ad uso esclusivo del Tribunale contenente annotazioni aggiuntive a suffragio della valutazione operata. A titolo liminare giova ricordare che già nella decisione di aggiudicazione è indicato che " [...] per il CA2, l'aggiudicatario ha presentato la referenza conseguita su progetti di maggior complessità realizzativa sia per il team RTT che RTG". Nell'atto di duplica, la committente ha poi proceduto a sintetizzare i motivi che l'hanno condotta ad assegnare a ciascun membro del Team RTT delle controparti la nota 4. Ella ha osservato che le referenze proposte "dimostrano un'elevata comparabilità tecnica e costruttiva con il progetto [in questione]. Esse includono opere di genio civile ferroviario quali: nuovo rilevato ferroviario (raddoppio della linea esistente), nuova sottostruttura del binario e nuovi binari; rinnovo della sottostruttura dei binari; opere di sostegno del rilevato ferroviario in esercizio; nuovi muri di sostegno di grande sviluppo; nuovi ponti / sottopassi ferroviari; marciapiedi e infrastrutture di stazione (ex novo e adattamenti); attraversamento dei binari.". La committente ha poi spiegato che le "opere sono state realizzate in ambito ferroviario con esercizio attivo, con cantierizzazione articolata, fasi di lavoro complesse, vincoli di sicurezza (treni e persone sul cantiere) e molteplici interfacce (FFS, Comuni, gestori di servizi, diversi enti territoriali, ecc.)". Inoltre, ha continuato la committente, "i membri del Team RTT dell'aggiudicataria, nell'ambito dei progetti di referenza, hanno ricoperto ruoli di Direzione Lavori, con responsabilità diretta sulla gestione tecnica, organizzativa e di coordinamento del cantiere. Tali esperienze specifiche sono direttamente trasferibili sul progetto [in questione]". Nell'ambito del presente procedimento, il Tribunale non può che confermare che le affermazioni riassuntive fornite dalla committente in sede di duplica corrispondono del tutto all'asserto contenuto nel documento inoltrato con gli atti di gara denominato "Doc. 11: Analisi referenze Team RTT Y. ________" e alle schede di referenza. Il Tribunale ha potuto dunque accertarsi, conformemente alla prassi, che la committente non ha violato il diritto, segnatamene il principio della parità di trattamento, nella valutazione del sottocriterio di aggiudicazione in parola, utilizzando i criteri e metri di giudizio adottati anche per le ricorrenti e rendendo plausibile le differenze dei punteggi. Pertanto, non è più necessario concedere un ulteriore accesso agli atti rispetto a quello già ordinato nella fase di istruzione e l'esplicita richiesta di edizione del Doc. 11 va respinta.

E. 11 L'emanazione della presente sentenza rende superflua l'evasione della domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

E. 12 Le ricorrenti, soccombenti, devono sopportare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). Nelle cause con valore pecuniario la tassa di giustizia è fissata secondo il valore litigioso (art. 4 TS-TAF). In applicazione delle disposizioni menzionate e considerato che le ricorrenti sono da considerare quale parte soccombente, si giustifica di fissare la tassa di giustizia ad un importo complessivo di fr. 15'000.-. Le spese processuali sono computate con l'anticipo di pari importo già versato in data 27 ottobre 2025, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

E. 13 Quanto alle spese ripetibili, alle ricorrenti non si assegnano indennità in conformità al principio della soccombenza (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). L'autorità aggiudicatrice non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF; Elisabeth Lang, in Handkommentar Trüeb, op. cit., n. a margine 32 ad art. 55 LAPub). Le controparti, pur rivelandosi parte vincente, non sono assistite da un avvocato e non hanno né esercitato attivamente i loro diritti di parte né formulato conclusioni, per cui non viene assegnata loro alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 15'000.- sono poste a carico delle ricorrenti e vengono computate con l'anticipo spese di pari importo già versato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
  3. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, all'autorità aggiudicatrice ed alle controparti. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, purché si ponga una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. f cifra 1 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 11 giugno 2026 Comunicazione a: - ricorrenti (atto giudiziario) - autorità aggiudicatrice (n. di rif. SIMAP-Progetto-ID #13870; atto giudiziario) - controparti (atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte II

B-8078/2025

Sentenza del 2 giugno 2026

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),

Kathrin Dietrich, Christian Winiger,

cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

Consorzio X. _______,c/o A. ________, composto da:

1. A. ________ SA,

2. B. ________ SA,

3. C. ________SA, tutte patrocinate dall'avv. Romina Biaggi-Albrici, ricorrenti,

contro

Ferrovie federali svizzere FFS, autorità aggiudicatrice,

e

Consorzio Y. ________, c/o D. ________ SA, composto da:

1. D. ________ SA,

2. E. ________SA,

3. F. ________ SA, controparti.

Oggetto

Appalti pubblici; decisione di aggiudicazione

del 26 settembre 2025 nel progetto

"3° Binario e fermata Indipendenza - Prestazioni di DLL" (pubblicazione SIMAP #13870-02 del 1° ottobre 2025).

Fatti:

A.

A.a Il 9 aprile 2025 la Ferrovie federali svizzere FFS SA (di seguito: autorità aggiudicatrice, committente) ha indetto un pubblico concorso, impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione di una prestazione di servizi in relazione al progetto "3° Binario e fermata Indipendenza - Prestazioni di DLL [Direzione Locale Lavori, n.d.r.]" (pubblicazione SIMAP n. #13870-01).

A.b Entro il termine di chiusura per la presentazione delle offerte sono pervenute alla committente tre offerte, tra cui quella del Consorzio X. _______ (composto da A. ________, [...], B. ________ SA, [...] e C. ________SA, [...]) e quella del Consorzio Y. ________ (composto da D. ________ SA, [...], E. ________SA, [...] e F. ________ SA, [...]).

A.c Con decisione di aggiudicazione del 26 settembre 2025, pubblicata il 1° ottobre seguente sul SIMAP (n. della pubblicazione #13870-02), l'autorità aggiudicatrice ha deliberato la commessa in oggetto alle società facenti parte del Consorzio Y. ________ (di seguito: aggiudicatarie, controparti) per un importo di CHF [...] CHF IVA compresa.

A.d Con scritto individuale del 30 settembre 2025, trasmesso via e-mail, la committente ha comunicato al Consorzio X. _______ la mancata considerazione della sua offerta e l'avvenuta delibera in favore delle aggiudicatarie, compreso il valore della commessa, rinviando per il resto alla motivazione e alla relativa pubblicazione sul SIMAP.

A.e Il 17 ottobre 2025 si è svolto un debriefing presso la sede della committente.

B. Contro la decisione di aggiudicazione, i membri del Consorzio X. _______ (di seguito: ricorrenti) hanno inoltrato ricorso, il 21 ottobre 2025, presso lo scrivente Tribunale. In via processuale, propongono di conferire al ricorso l'effetto sospensivo in via supercautelare e cautelare, nonché di poter visionare l'intero incarto. Nel merito, essi chiedono l'annullamento della decisione impugnata; in via principale, la delibera in loro favore, in subordine, il rinvio dell'incarto all'autorità aggiudicatrice per nuova decisione ai sensi dei considerandi. In ogni caso, protestate tasse, spese e ripetibili.

In sostanza, le ricorrenti rimproverano alla committente un esercizio scorretto e abusivo del suo potere di apprezzamento e una violazione del diritto nell'ambito dell'attribuzione delle note individuali al (sotto)criterio di aggiudicazione CA2 "Capacità pratiche e tecniche delle persone del Team Responsabile tecnico tratta (RTT)". Esse sostengono che le singole referenze portate per i due membri del Team RTT (G. _______ e H. _______) sarebbero equiparabili al progetto del presente concorso e avrebbero dovuto essere valutate con la nota 3 ("normale, nella media"), il primo (anziché della nota 1 "pessimo"), e con la nota 4 ("buono"), il secondo (invece della nota 3). Pertanto, la nota complessiva da attribuire al (sotto)criterio di aggiudicazione in parola avrebbe dovuto essere 4 in luogo di 2.

C. Con decisione incidentale del 23 ottobre 2025, il Tribunale ha conferito al ricorso, in via supercautelare, l'effetto sospensivo, vietando all'autorità aggiudicatrice qualsiasi misura di esecuzione suscettibile di pregiudicare l'esito del presente procedimento, segnatamente la conclusione del contratto con le aggiudicatarie.

D. Mediante scritto del 5 novembre 2025 (anticipato per e-mail il 10 novembre 2025 e ricevuto per posta l'11 novembre successivo) le controparti comunicano di non intendere esercitare il loro diritto di parte nel procedimento in oggetto, chiedendo che la consultazione dei loro atti, in particolare del contenuto della loro offerta, non venga consentita alle ricorrenti.

E. Con presa di posizione del 10 novembre 2025, pervenuta il giorno seguente e inoltrata entro il termine prorogato, l'autorità aggiudicatrice propone, in via cautelare, di respingere la richiesta volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché di concedere l'accesso agli atti di gara limitatamente ai documenti contenenti dati che non possono essere ritenuti dei segreti aziendali. Nel merito, la committente chiede di rigettare integralmente il ricorso. Contestualmente alla presa di posizione, la committente ha prodotto gli atti di gara su due chiavette USB, in una versione integrale ad uso esclusivo del Tribunale e in una versione limitata per le ricorrenti, determinandosi sul diritto di consultare gli atti.

In essenza, dopo un'introduzione sulle tipologie di opere e problematiche ingegneristiche da affrontare nel progetto in questione e dopo una presentazione delle differenze operative e gestionali tra i cantieri ferroviari e di altra natura, la committente respinge le censure riferite alla valutazione del (sotto)criterio di aggiudicazione CA2 "Capacità pratiche e tecniche delle persone del Team RTT". Ella puntualizza che, contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti, i membri del Team RTT da loro proposti sarebbero stati valutati entrambi con la nota 2, sicché la nota complessiva assegnata corrisponderebbe ad un 2. Sommariamente, le esperienze presentate nelle referenze evidenzierebbero un livello solo parzialmente pertinente e non sufficiente a soddisfare i requisiti di complessità e comparabilità tecnica, organizzativa e gestionale del progetto in questione. Entrambi i membri mostrerebbero certo competenze specifiche e consolidate in ambiti strutturali affini (opere stradali il primo, adeguamenti di stazioni ferroviarie esistenti il secondo), ma non risulterebbero esperienze su componenti strutturali operative fondamentali per il progetto in esame.

F. Il 19 novembre 2025, la committente ha prodotto, come richiesto con l'ordinanza del 13 novembre precedente, ulteriori documenti da trasmettere alle ricorrenti. In seguito, con ordinanza del 25 novembre 2025 è stato concesso loro l'accesso parziale agli atti di gara, in conformità con la proposta della committente e i relativi complementi.

G. Con replica del 22 dicembre 2025, inoltrata entro il termine prorogato, le ricorrenti rinnovano le conclusioni cautelari e di merito già formulate e completano le loro argomentazioni.

Quanto ai fatti, le ricorrenti ribadiscono che, in sede di debriefing, i rappresentanti dell'ente appaltante avrebbero loro comunicato come G. _______ avesse ottenuto la nota 1.0 e H. _______ la nota 3.0.

Quanto all'accesso agli atti, le ricorrenti chiedono di poter esaminare le rettifiche (Doc. 01.05) e l'analisi, eseguita dalla committente, delle referenze del Team RTT del Consorzio Y. ________ (Doc. 01.11).

Quanto alle tipologie di opere e problematiche ingegneristiche per il presente appalto indicate dalla committente, le ricorrenti rilevano che le disposizioni di gara corrispondenti non avrebbero posto esigenze tanto severe in merito ai requisiti delle referenze per il Team RTT, in particolare non avrebbero richiesto l'obbligo di includere tutte le categorie citate a titolo esemplificativo dalla committente, rispettivamente di riprodurre esattamente le lavorazioni del progetto in disamina. Contrariamente al criterio di aggiudicazione CA1 per le persone chiave, il CA2 per il Team RTT non avrebbe domandato dei contenuti minimi e specifici, limitandosi ad una semplice lista esemplificativa. Pertanto, la committente avrebbe abusato della sua latitudine di giudizio, trasformando un semplice elenco in un insieme che il bando non avrebbe richiesto. Il rigore imposto dalla committenza non sarebbe nemmeno giustificato dal ruolo effettivo del Team RTT in conformità con la documentazione di gara che, a mente delle ricorrenti, considererebbe i membri del Team RTT come un mero supporto collaborativo.

Relativamente alla valutazione del membro del Team RTT G. _______, le ricorrenti si dolgono che la referenza sia stata ingiustamente penalizzata per il solo fatto che ella non concernesse un'opera di tipo ferroviario, tanto più che questo aspetto non sarebbe nemmeno stato imposto dagli atti di gara, come fatto invece ad esempio con il responsabile tecnico di tratta (RTT) e con il capo direzione lavori (CDL), vale a dire le persone chiave del criterio di aggiudicazione CA1. Le ricorrenti forniscono poi un elenco di tutte le opere a loro avviso eseguite nella referenza presentata ed espongono lungamente come quest'ultima risponda non solo ai requisiti indicati nella documentazione di gara, ma adempia pure tutte le esigenze operative e gestionali descritte nella presa di posizione della committente.

Quanto alla valutazione del membro del Team RTT H. _______, le ricorrenti ritengono che la referenza presentata risponderebbe pienamente a quanto richiesto dagli atti di gara. Le parti di opera che la committente indica come non effettuate sarebbero in realtà tutte presenti, previste e realizzate nel progetto di referenza. Inoltre, la committente non avrebbe tenuto conto che la referenza portata sarebbe stata realizzata nello stesso nodo ferroviario in cui è collocato il presente progetto. Infine, il ruolo di assistente nella referenza sarebbe perfettamente in linea con il ruolo di componente del Team RTT, subordinato al responsabile tecnico e la penalizzazione in questo punto sarebbe pertanto ingiustificata.

Le ricorrenti rimproverano poi alla committente di essersi limitata, nel rapporto di valutazione, ad esprimere considerazioni negative sulla prima referenza, senza neppure citare la seconda. Se entrambe le referenze fossero state ritenute insufficienti, ella avrebbe dovuto rimarcarlo nelle osservazioni.

H. Con duplica del 23 gennaio 2026, la committente ripropone le proprie conclusioni e ribatte alle argomentazioni delle ricorrenti riguardo al debriefing, all'accesso agli atti, alle tipologie di opere e problematiche ingegneristiche, al ruolo del Team RTT e alla valutazione delle rispettive referenze.

Dapprima, la committente riassume i motivi per la differenza delle note tra le referenze del Team RTT proposto dalle controparti e di quello delle ricorrenti, ribadendo la sua richiesta di non concedere la visione dell'analisi delle referenze del Team RTT e delle rettifiche delle controparti, in quanto conterrebbero informazioni protette dal segreto d'affari.

Quanto al membro del Team RTT G. _______, la committente riespone i motivi essenziali per l'attribuzione della nota 2, ossia che la referenza portata riguarderebbe un progetto autostradale con opere di genio civile che non presenterebbero caratteristiche e difficoltà comparabili a quelle delle nuove infrastrutture del progetto.

Quanto al membro del Team RTT H. _______, la committente conferma l'assegnazione della nota 2 a causa del ruolo di minor responsabilità da lui ricoperto nella referenza portata e della parziale comparabilità delle sue esperienze con quelle richieste dal progetto.

Inoltre, la committente ha prodotto una versione dell'atto di replica delle ricorrenti, evidenziando in colore giallo le attività da loro elencate che secondo lei non figurerebbero nella descrizione delle referenze prodotte con l'offerta, concludendo che detti elementi e i relativi giustificativi sarebbero tardivi e non potrebbero più essere considerati nella valutazione, pena la violazione della parità di trattamento e del divieto di modifica sostanziale dell'offerta dopo la scadenza del termine di inoltro. In più, la committente segna in colore rosso le attività indicate nell'atto di replica che secondo lei non corrisponderebbero al vero.

I. Con osservazioni finali del 26 febbraio 2026, inoltrate entro il termine prorogato, le ricorrenti si riconfermano nelle loro conclusioni e argomentazioni.

Quanto alle note individuali ricevute al sottocriterio di aggiudicazione CA2 "Capacità pratiche e tecniche delle persone del Team RTT", le ricorrenti ribadiscono, per mezzo di giustificativi, la differenza tra quanto comunicato nel debriefing e nelle comparse della committente.

Quanto all'esame degli atti, le ricorrenti rinnovano la richiesta di consultazione delle rettifiche e soprattutto dell'analisi delle referenze del Team RTT del consorzio aggiudicatario.

Le ricorrenti si dolgono che la committente abbia applicato la nozione di "analogia" e non quella di "paragonabilità" nella valutazione delle due referenze dei membri del Team RTT, contravvenendo alle condizioni di gara.

Le ricorrenti rimproverano alla committente un comportamento in mala fede, nella misura in cui ella avrebbe rimarcato solo in sede di duplica che le attività da lei evidenziate in giallo nella replica non sarebbero state indicate nell'offerta e non potrebbero essere considerate in quanto tardive. A loro dire, la committente avrebbe dovuto mettere in atto i chiarimenti necessari presso le ricorrenti e/o la persona di contatto indicata nel relativo oggetto di referenza. Comunque sia, le ricorrenti ribadiscono che le attività evidenziate in giallo nella replica sarebbero in realtà state incluse nell'offerta, sottolineando che le ulteriori asserzioni sulla referenza in sede di replica si sarebbero imposte a fronte dell'aggiunta, nella presa di posizione della committente, di esigenze supplementari non indicate negli atti di gara. Inoltre, le ricorrenti considerano come la committente abbia a torto sostenuto che le attività evidenziate in rosso nella replica non sarebbero in realtà state eseguite.

Quanto al membro di Team RTT H. _______, le ricorrenti ritengono scorretto che malgrado si tratti di un oggetto di referenza specifico in ambito ferroviario, la committente l'abbia valutato allo stesso modo di quello inoltrato in ambito autostradale. Laddove poi la comparabilità della referenza sarebbe stata negata a causa del ruolo di mero supporto e assistenza alla DLL, le ricorrenti reputano la motivazione inaccettabile, tant'è che verrebbe smentita dai verbali ufficiali di cantiere e dalle indicazioni nella referenza. Le ricorrenti non concordano infine con l'asserzione della committente secondo cui sarebbe irrilevante il fatto che la referenza indicata si collocherebbe nello stesso contesto progettuale, ossia lo stesso nodo ferroviario e gli stessi vincoli tecnici.

J. Con presa di posizione del 18 marzo 2026, pervenuta il 23 marzo successivo e trasmessa successivamente alle ricorrenti, la committente mantiene in sostanza le proprie conclusioni e argomentazioni. Con scritto spontaneo del 14 aprile 2026 le ricorrenti si esprimono sulle asserzioni del committente del 18 marzo 2026 in riferimento al ruolo del Team RTT.

K. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Giusta l'art. 1 della legge federale sugli appalti pubblici del 21 giugno 2019 (RS 172.056.1, LAPub), la LAPub si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

1.2 Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAPub, contro le decisioni (cfr. consid. 1.2.1) dei committenti (cfr. consid. 1.2.2) è dato il ricorso al Tribunale amministrativo federale in caso di prestazioni secondo l'art. 8 cpv. 2 LAPub (cfr. consid. 1.2.3), a partire dal valore soglia determinante (cfr. consid. 1.2.4) e se la commessa in oggetto non rientra in una delle eccezioni previste dall'art. 10 LAPub, né costituisce una commessa pubblica secondo l'allegato 5 numero 1 lett. c e d LAPub (cfr. consid. 1.2.5).

1.2.1 Contro le decisioni concernenti l'aggiudicazione è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 53 cpv. 1 lett. e LAPub).

1.2.2 La decisione deve essere rilasciata da un'autorità aggiudicatrice soggetta alla LAPub (cfr. art. 4 LAPub).

Con l'entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (Accordo bilaterale Svizzera - CE; RS 0.172.052.68), gli operatori ferroviari sono assoggettati alle normative sugli appalti pubblici (art. 3 paragrafo 2 lett. d e paragrafo 3, nonché Allegato II B dell'Accordo bilaterale). Giusta l'art. 4 cpv. 2 lett. f LAPub, le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizi pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali sottostanno alla LAPub, purché esercitino in Svizzera attività nel settore "messa a disposizione o gestione di ferrovie, compresi i trasporti effettuati avvalendosi di tali infrastrutture" e unicamente nel caso di appalti pubblici nel settore di attività descritto, non però per le loro altre attività (art. 4 cpv. 3 LAPub). L'oggetto della commessa consiste nella fornitura di prestazioni di direzione locale dei lavori (DLL) nell'ambito del progetto "3° Binario e fermata Indipendenza", il quale prevede in sintesi la realizzazione di un binario supplementare che collega la stazione di Bellinzona all'infrastruttura ferroviaria esistente, nonché la realizzazione di una nuova fermata regionale "Bellinzona Piazza Indipendenza". La presente commessa si inserisce evidentemente nel settore ferroviario (art. 4 cpv. 3 LMP) e la FFS SA adempie dunque la qualità di committente ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. f LAPub.

1.2.3 Il presente appalto concerne una prestazione di servizi e rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali. A tale riguardo sono determinanti le prestazioni di servizi secondo la lista di cui all'allegato 3 LAPub (cfr. art. 8 cpv. 4 LAPub), la quale si fonda sulla classificazione centrale provvisoria dei prodotti "Central Product Classification" (CPC prov.) stabilita dall'ONU. L'aggiudicazione attribuisce la presente commessa alla categoria 71300000 - "Servizi di ingegneria", la quale corrisponde al numero di riferimento 867 secondo la CPC (cfr. sentenze del TAF B-2426/2021 del 18 ottobre 2021 consid. 1.3.12, B-4556/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 1.3.2). La commessa in parola ricade pertanto nella categoria delle commesse di servizi di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. c LAPub in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 4 LAPub e l'allegato 3 LAPub.

1.2.4 Considerati il preventivo dell'autorità aggiudicatrice e gli importi delle offerte delle ricorrenti e delle controparti, sono superati i valori soglia imposti dalle disposizioni di legge in relazione alle commesse di servizi per gli operatori ferroviari di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. f LAPub (art. 8 cpv. 4 LAPub in combinato disposto con l'art. 16 LAPub e l'allegato 4 LAPub).

1.2.5 Infine, non sussiste alcuna eccezione ai sensi dell'art. 10 LAPub e non vi sono indizi che si tratti di una commessa pubblica secondo l'allegato 5 numero 1 lett. c e d LAPub. Pertanto, la presente commessa soggiace alla LAPub, nonché ai trattati internazionali e il Tribunale amministrativo federale è competente a dirimere la presente controversia.

1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) fintanto che la LAPub e la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non dispongono altrimenti (art. 55 LAPub e art. 37 LTAF). Conformemente all'art. 56 cpv. 3 LAPub, nell'ambito della procedura di ricorso non può essere esaminata l'adeguatezza di una decisione.

1.4 Eccetto che nei ricorsi nell'ambito della procedura per incarico diretto (art. 56 cpv. 4 LAPub), la LAPub non contiene una disposizione specifica relativa al diritto a ricorrere in relazione ad altri tipi di procedure di aggiudicazione, per cui la questione deve essere giudicata in base alla legge federale sulla procedura amministrativa (art. 37 LTAF in combinato disposto con l'art. 48 PA; DTF 137 II 313 consid. 3.2).

1.4.1 Per giurisprudenza costante, un interesse degno di protezione dell'offerente soccombente è riconosciuto in particolare se costui rende verosimile ("rende vraisemblable", cfr. sentenza del TF 2C_134/2013 del 6 giugno 2014 consid. 2.3) che le sue possibilità di ottenere la commessa dopo l'annullamento della delibera siano intatte e che la commessa non venga assegnata ad un concorrente meglio classificato (cfr. DTF 141 II 14 consid. 5.1 con rinvii).

1.4.2 Nel caso di specie, le ricorrenti, piazzatesi al secondo posto nella graduatoria, chiedono principalmente l'annullamento della decisione di aggiudicazione e l'aggiudicazione in loro favore, in subordine il rinvio degli atti all'autorità aggiudicatrice per nuova decisione. Seguendo il loro ragionamento, si dovrebbe concludere che la committente abbia violato il diritto per aver operato una valutazione scorretta del (sotto)criterio di aggiudicazione CA2, riferito alle capacità pratiche e tecniche delle persone del Team Responsabile tecnico tratta (RTT). Viste queste premesse, le ricorrenti si classificherebbero al primo posto in virtù di un miglior punteggio e potrebbero vedersi aggiudicare la commessa. Pertanto, va loro riconosciuto un interesse degno di protezione ad insorgere contro la delibera.

1.5 Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapito (art. 51 cpv. 1 primo periodo LAPub). I ricorsi devono essere presentati, per scritto e motivati, entro 20 giorni dalla notificazione della decisione (art. 56 cpv. 1 LAPub). La decisione d'aggiudicazione è stata pubblicata sul SIMAP il 1° ottobre 2025 e la comunicazione separata ai partecipanti della gara è avvenuta il giorno prima per e-mail. Per l'inizio del termine di impugnazione della delibera è determinante la data di pubblicazione sul SIMAP. Il presente gravame, inviato per posta il 21 ottobre 2025 e pervenuto al Tribunale il 22 ottobre seguente, risulta dunque tempestivo.

1.6 I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti (art. 52 PA), l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) e il patrocinatore ha giustificato i propri poteri per mezzo di procura scritta valida (art. 11 cpv. 2 PA).

2. A livello formale, le ricorrenti criticano che le note parziali individuali al sottocriterio di aggiudicazione CA2 "Capacità pratiche e tecniche delle persone del Team RTT" comunicate in sede di debriefing (nota 1 alla referenza di G. _______; nota 3 alla referenza di H. _______) non corrisponderebbero a quelle comunicate dalla committente nella presente procedura (nota 2 per entrambe le referenze dei membri del Team). Le divergenze comunicative tra la fase antecedente e quella posteriore al deposito del ricorso comprometterebbero la verificabilità del percorso valutativo e insinuerebbero dei dubbi sulla corretta attribuzione delle note. Per comprovare la comunicazione delle note data nel debriefing, le ricorrenti, pur ammettendo che l'incontro non è stato verbalizzato, producono le dichiarazioni scritte dei loro rappresentanti presenti alla riunione datate 24 febbraio 2026 (doc. AA-CC) e un'e-mail del 17 ottobre 2025 di un membro del consorzio partecipante ai consorziati assenti (doc. Z).

Dal canto suo, la committente ribadisce, in sede di procedura, di aver attribuito ad entrambe le referenze portate per i membri del Team RTT la nota 2 e di conseguenza la nota complessiva 2, rinviando alla motivazione comunicata per iscritto in questa sede.

2.1

2.1.1 Nella misura in cui le ricorrenti sembrano rimproverare alla committente una violazione dell'obbligo di motivare la sua decisione ai sensi di una componente del diritto di essere sentito sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost., occorre rilevare che l'ampiezza della motivazione dipende dall'oggetto della decisione, dalla natura dell'affare e dalle circostanze particolari del singolo caso (cfr. DTF 150 III 1 consid. 4.5 e i riferimenti citati). Per prassi costante, una violazione del diritto di essere sentito, anche grave, può essere eccezionalmente sanata a condizione che la parte lesa abbia la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'autorità di ricorso che goda di un pieno potere d'esame e se il rinvio della causa comporterebbe un inutile formalismo e inutili ritardi della procedura (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.4 con ulteriori riferimenti; sentenza del TAF B-4028/2023 del 20 marzo 2024 consid. 3.1.2 con rinvii).

2.1.2 L'art 51 cpv. 2 LAPub prevede che le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici. Tale disposto configura una cosiddetta lex specialis rispetto all'art. 35 cpv. 1 e cpv. 3 e all'art. 36 PA (cfr. decisione incidentale del TAF B-3374/2023 del 28 agosto 2023 consid. 5.3 e i riferimenti citati). Il contenuto minimo della motivazione della decisione di aggiudicazione di una commessa nell'ambito degli accordi internazionali è stabilito all'art. XVI cpv. 1 dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (GPA; RS 0.632.231.422), secondo il quale ogni offerente ha il diritto di conoscere i motivi per la mancata considerazione della sua offerta, nonché i vantaggi relativi all'offerta scelta. Nel quadro della motivazione sommaria e del debriefing, i segreti d'affare devono essere tutelati (cfr. art. 12 cpv. 2 dell'Ordinanza sugli appalti pubblici del 12 febbraio 2020 [OAPub, RS 172.056.11]; Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici, di seguito: Messaggio LAPub, FF 2017 1587, p. 1710 seg.). Allo stesso modo, giusta l'art. 51 cpv. 3 LAPub, la motivazione sommaria della decisione di aggiudicazione comprende il tipo di procedura e il nome dell'offerente scelto (lett. a), il prezzo complessivo dell'offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi complessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione (lett. b) e le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell'offerta scelta (lett. c). Nelle riunioni individuali a conclusione della procedura (debriefing) possono essere discussi anche i punti deboli delle offerte non considerate (cfr. art. 12 cpv. 2 OAPub, Messaggio LAPub FF 2017 1587, p. 1711). Infine, l'art. 51 cpv. 4 LAPub precisa che il committente non può divulgare informazioni qualora tale comunicazione: sia contraria al diritto in vigore o lesiva di un interesse pubblico (lett. a); pregiudichi gli interessi economici legittimi degli offerenti (lett. b); o comprometta la concorrenza leale tra gli offerenti (lett. c).

2.1.3 La decisione di aggiudicazione pubblicata nel SIMAP indica il tipo di procedura adottato, l'identità dell'aggiudicatario considerato, nonché il prezzo dell'offerta aggiudicata e ne motiva la scelta nel seguente modo: "La commessa è stata aggiudicata all'offerente la cui offerta ha ottenuto il punteggio maggiore. In particolare, per quanto riguarda il CA1, l'aggiudicatario ha presentato una referenza per la figura chiave RTG con l'utilizzo della tecnica MUL all'interno della galleria. Inoltre, per il CA2, l'aggiudicatario ha presentato la referenza conseguita su progetti di maggior complessità realizzativa sia per il team RTT che RTG". Occorre poi constatare che le ricorrenti hanno ottenuto, nel corso del debriefing, le informazioni relative alla valutazione della propria offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione. Esse disponevano dunque di tutte le informazioni necessarie per comprendere il piazzamento raggiunto dalla loro offerta e di impugnarlo dinanzi allo scrivente Tribunale. Ne discende che l'autorità aggiudicatrice ha soddisfatto il suo dovere di motivare la decisione di aggiudicazione. Altra questione è invece quella di sapere se la motivazione adottata è convincente, ciò che verrà esaminato nei considerandi successivi (cfr. consid. 5 segg.). Per abbondanza, quand'anche si avesse dovuto constatare una violazione dell'obbligo di motivare le decisioni, le spiegazioni fornite dalla committente nel quadro del presente procedimento l'avrebbero ampiamente sanata.

2.2 Quanto alla discrepanza, sollevata dalle ricorrenti, tra le informazioni fornite durante il debriefing e quelle esposte nelle comparse della committente, occorre nuovamente sottolineare che l'art. 12 OAPub in combinato disposto con l'art. 51 LAPub prevede che se un offerente non considerato lo richiede, il committente organizza un debriefing (cpv. 1). Il debriefing consiste in particolare a comunicare all'offerente interessato i principali motivi per i quali la sua offerta non è stata considerata, rispettivamente esclusa. Tale comunicazione deve tuttavia avvenire nel pieno rispetto delle regole di confidenzialità di cui all'art. 51 cpv. 4 LAPub (cfr. art. 12 cpv. 2 OAPub). Siffatto disposto non obbliga in alcun modo il committente a stendere un verbale di un tale incontro chiarificatore, né di controfirmare un documento creato appositamente in tale occasione dallo stesso offerente (cfr. sentenza del TAF B-6744/2023 del 20 agosto 2024 consid. 5; DTAF 2018 IV/11 consid. 2.2.2 con riferimenti). Se, conformemente alla prassi citata, le annotazioni prese da un offerente nell'ambito del debriefing che non sono state convalidate dal committente non sono vincolanti, lo stesso deve valere anche per le successive dichiarazioni scritte dei membri del consorzio prodotte nell'ambito del procedimento di ricorso. In entrambi i casi, simili annotazioni rispettivamente dichiarazioni sono qualificate alla stregua di mere allegazioni di parte e non assumono un valore probatorio di rilievo (cfr. sentenza del TAF B-6744/2023 del 20 agosto 2024 consid. 5). I giustificativi prodotti dalle ricorrenti a tale riguardo rientrano in detta categoria.

2.3 Infine, giova rammentare che l'asserita discrepanza tra la comunicazione fornita in sede di debriefing e quella prodotta in fase di procedura si riferisce unicamente ai punteggi individuali per ogni membro del Team RTT e non alla nota globale ottenuta dalle ricorrenti nel relativo sottocriterio di aggiudicazione e corrispondente incontestabilmente alla nota 2. Pertanto, la comunicazione della nota globale 2 al sottocriterio in parola, fornita in occasione del debriefing, adempie evidentemente i presupposti relativi alla motivazione sommaria per la mancata considerazione dell'offerta delle ricorrenti. L'attribuzione della nota globale 2 per il sottocriterio in questione è del resto evincibile dal rapporto di valutazione che le ricorrenti hanno potuto consultare. Per il rimanente, la committente ha specificato nelle sue diverse prese di posizione i dettagli che hanno condotto ai punteggi individuali relativi ad ogni singolo oggetto di referenza indicato per ogni membro del Team RTT e le ricorrenti hanno potuto ampiamente esprimersi a riguardo nell'ambito del presente procedimento, sicché un'eventuale violazione del diritto di essere sentito potrebbe essere ritenuta sanata. Le informazioni dettagliate sul metodo di assegnazione delle note per i singoli punteggi di un sottocriterio rientrano nella concretizzazione del metodo di valutazione, che può in principio essere chiarito successivamente in sede di ricorso. La legittimità di un simile approccio adottato dalla committente è ammissibile in quanto i "punteggi individuali" si riferiscono a sottocriteri contenuti nel bando e nella documentazione di gara, sono chiaramente inerenti al criterio di aggiudicazione principale (CA2; cfr. infra consid. 4.1) e la valutazione di tali punteggi è riconducibile a criteri o disposizioni di gara già pubblicate (cfr. "B2 Normativa della procedura di appalto", pag. 9 seg.).

3. Le ricorrenti censurano in sostanza la scorrettezza dei punteggi individuali attribuiti alle referenze presentate per i due membri del Team RTT al (sotto)criterio di aggiudicazione CA2 riferito alle capacità pratiche e tecniche delle persone del Team Responsabile Tecnico Tratta (RTT).

3.1 Le cosiddette referenze servono in pratica ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Danno quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle anche come criteri d'aggiudicazione, in quanto possono consentire al committente di esprimere indirettamente un giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii).

3.2 Purché rispetti i principi di trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di discriminazione e di libera concorrenza, la stazione appaltante dispone di un margine di apprezzamento non solo nella scelta e ponderazione dei criteri di aggiudicazione, ma anche per quanto attiene alla valutazione delle offerte in base a detti criteri, segnatamente riguardo alle referenze (sentenza del TAF B-1185/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 4.2.3 con rinvii). In materia di appalti pubblici il potere cognitivo del Tribunale amministrativo federale è in ogni caso limitato alla violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento e all'accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. a e b PA). Non può essere addotto invece il motivo dell'inadeguatezza (art. 56 cpv. 3 LAPub). Nell'ambito del suo controllo, l'autorità giudiziaria deve dar prova di un certo riserbo e lasciare all'ente aggiudicante una latitudine di giudizio tanto più ampia quanto più sono richieste delle conoscenze tecniche speciali. Secondo il Tribunale federale, l'apprezzamento del Tribunale amministrativo federale non può sostituire quello dell'autorità aggiudicatrice, bensì va sanzionato solo l'abuso o l'eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento (DTF 141 II 14 consid. 7.1, 137 II 313 consid. 3.4; ATAF 2019 IV/1 consid. 3.3; sentenza del TAF B-7171/2023 del 12 giugno 2024 consid. 4.1). In sintesi, una correzione del punteggio e della valutazione è presa in considerazione non già nella misura in cui le note e i punti assegnati si rivelano inadeguati, bensì soltanto se questi risultano insostenibili e lesivi dal punto di vista giuridico (sentenze del TAF B-5403/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 8.3, B-4500/2022 del 22 giugno 2023 consid. 7 con rinvii).

4.

4.1 Il criterio di aggiudicazione CA2: Capacità pratiche e tecniche delle persone dei due Team RTT (Responsabile tecnico tratta) e RTG (Responsabile tecnico galleria) ha una ponderazione del 40% (massimo 200 punti) ed è suddiviso nei sottocriteri "Team RTT" e "Team RTG", ciascuno con una ponderazione del 20% (massimo 100 punti).

Ogni persona del Team RTT doveva presentare come prova una (1) referenza su un progetto di genio civile (quali ad esempio opere di sostegno, ponti, sotto/sovrappassi, fermate, stazioni, gallerie, ecc.) comparabile per complessità tecniche e costruttive al progetto "3° Binario e fermata Indipendenza". La referenza indicata doveva mostrare sostanzialmente la funzione, i compiti principali, la comparabilità e le esperienze pratiche e tecniche raccolte. La referenza doveva essere realizzata in misura sostanziale (fase 52 terminata) o conclusa (cfr. per tutto la documentazione di gara denominata "B2 Normativa della procedura di appalto", pag. 9 seg.).

4.2 Determinante per stabilire la comparabilità delle referenze con l'oggetto della commessa sono le prestazioni svolte nell'ambito dei progetti di referenza. Per essere comparabili, le referenze dovrebbero concernere un progetto il più simile possibile di quello messo a concorso, a seconda delle esigenze di gara. Di conseguenza, il contenuto concreto di tale commessa è di fondamentale importanza per la valutazione della comparabilità. Questo significa che, anche nel caso di specie, la definizione dei criteri di comparabilità in termini di complessità tecniche e costruttive va primariamente desunta dalle disposizioni di gara.

4.2.1 La presente commessa consiste nella fornitura di prestazioni di direzione locale dei lavori nell'ambito del progetto "3° Binario e fermata Indipendenza". Quest'ultimo prevede, in sintesi, la realizzazione di un binario supplementare che collega la stazione di Bellinzona all'infrastruttura ferroviaria esistente, nonché la realizzazione di una nuova fermata regionale "Bellinzona Piazza Indipendenza".

4.2.2 Le complessità tecniche e costruttive del progetto secondo la descrizione riportata nella Relazione tecnica generale del progetto "3° Binario e fermata Indipendenza" (Doc. 1.10) sono state riassunte dalla committente nella sua presa di posizione del 10 novembre 2025 come segue:

Nuovi binari e scambi

Il progetto prevede di posare un terzo binario lungo il lato destro della tratta ferroviaria a doppio binario, percorrendo la linea da Bellinzona in direzione di Giubiasco. Sono previsti numerosi nuovi scambi, il rinnovo, l'adattamento e il potenziamento dell'intera infrastruttura ferroviaria. Sarà posata una nuova sottostruttura del binario sotto il nuovo tracciato, mentre sotto i due binari esistenti essa sarà completamente rinnovata (cfr. Relazione tecnica, in particolare cifra 3.1.6 e 4.3.2, n.d.r.).

Marciapiedi e stazioni

Gli interventi includono la modifica di marciapiedi nella stazione principale di Bellinzona e costruzione di nuovi presso la nuova fermata Indipendenza, prevedendo articolati collegamenti pedonali (due nuovi sottopassi pedonali), accessi multipli (scale, rampe e lift), strutture di copertura dei marciapiedi (pensiline); sono richieste demolizioni e ricostruzioni di elementi esistenti e nuovi prolungamenti funzionali dei marciapiedi in stazione di Bellinzona (cfr. Relazione tecnica, in particolare cifra 2.2.5, 3.1.2, 4.3.4, 4.4.5, n.d.r).

Demolizioni e opere civili

Si prevedono ampie demolizioni, inclusa la rimozione di edifici, ripari fonici, muri di sostegno esistenti e altri manufatti, con lavorazioni spesso in aree densamente urbanizzate e a ridosso dell'impianto ferroviario in esercizio (cfr. Relazione tecnica, in particolare cifra 2.2.5, 2.2.6.3, 2.2.6.8, 4.3.6.2, 4.3.7.4, 4.4.12, 4.8.5, 4.9.8, n.d.r.).

Realizzazione di nuovi ponti ferroviari e sottopassi pedonali

Il progetto realizza tre nuovi ponti necessari al nuovo terzo binario per scavalcare altrettante strade comunali; sostituisce con un manufatto nuovo quello esistente in via Bonzanigo e realizza ex-novo due sottopassi pedonali in fermata Indipendenza sotto tutto il sedime ferroviario (cfr. Relazione tecnica, cifra 3.1.1 e 4.3.5.4, n.d.r.).

Realizzazione di muri di sostegno

Per accogliere il nuovo terzo binario è necessario allargare il sedime dell'attuale infrastruttura ferroviaria in rilevato ed in trincea. Pertanto, è necessario costruire importanti muri di sostegno sia in lunghezza che in altezza. Tutta la nuova fermata Indipendenza è sorretta da muri di sostegno, mentre a sud il nuovo terzo binario si trova in trincea e quindi, per limitare gli espropri, è necessario costruire importanti opere di sostegno (Muro Pedotti). Nel progetto sono presenti alti muri, quale ad es. il Muro Saleggi (cfr. Relazione tecnica, cifra 3.1.11).

Fondamentali opere provvisorie di sostegno allo scavo

Per la costruzione dei muri di sostegno è necessario sostenere provvisoriamente il rilevato su cui insistono i due binari esistenti in esercizio tramite opere strutturali ausiliarie eseguite a tappa (berlinesi di micropali) e successivamente ancorate al terreno retrostante. Una volta realizzate queste opere sarà necessario procedere ad importanti volumi di scavo per fare spazio al nuovo tracciato ferroviario rappresentato dal 3° Binario (cfr. Relazione tecnica, cifra 4.3.6, n.d.r.).

Nuova galleria artificiale Dragonato 2

Il tracciato del nuovo 3° Binario intercetta due importanti vie di comunicazione stradale e il torrente Dragonato, che supera grazie alla realizzazione di una galleria artificiale denominata "Dragonato 2" e in adiacenza alla galleria esistente "Dragonato 1" per i due binari già presenti (cfr. Relazione tecnica, cifra 2.2.6.5, n.d.r.).

Gestione del traffico ferroviario e complessità logistica

Il progetto si sviluppa in presenza di esercizio ferroviario costante, richiedendo soluzioni articolate per garantire la sicurezza e continuità di servizio, limitazioni sull'operatività in funzione delle finestre di lavoro (intervalli) e un coordinamento complesso tra le imprese di genio civile e tecnica ferroviaria, le autorità, la viabilità urbana e gli utenti ferroviari (cfr. Relazione tecnica, cifra 10.2, n.d.r.).

Ulteriori elementi distintivi

Adeguamento impianti di sicurezza (segnalamento tradizionale e ETCS L2)

Implementazione di sistemi avanzati di evacuazione acque, drenaggi profondi, adattamenti a linea di contatto e dotazioni di telecomunicazioni

Presenza di vincoli storici, monumenti UNESCO e interferenze con opere esistenti (espropri, traslazione strade).

(cfr. Relazione tecnica, cifre 2.2.3, 2.2.2.6, 3.1.8, 3.2.2, 4.6, 4.7, 4.7.3, 4.9, n.d.r.).

4.2.3 Le particolarità appena esposte si riflettono in sostanza negli interventi principali relativi al presente appalto elencati nel documento di gara intitolato "Parte B B1 Descrizione del progetto e delle prestazioni" (punto 1.5, pag. 6 seg.). In esso si legge:

La realizzazione di questo progetto implica la costruzione di importanti opere di genio civile in un contesto fortemente urbanizzato e soggetto a vincoli di natura diversa. Il tracciato si sviluppa a valle rispetto all'infrastruttura ferroviaria esistente, incrociando diverse strade comunali e superando ostacoli causati dalla morfologia del territorio locale. In ordine di chilometraggio crescente, e per ogni comparto, sono elencati gli interventi principali oggetto del presente appalto:

Comparto Nord

o Adeguamento del marciapiede 1 in stazione a Bellinzona, in particolar modo la testata sud; prolungamento della testata nord;

o Nuovo sottopasso stradale (fondazioni, spalle e implacato in c.a.p.), denominato Daro 2, che permette alla ferrovia di scavalcare la via Daro;

o Demolizione dell'edifico della posta adiacente all'attuale sedime ferroviario, ricostruzione della soletta di copertura e sistemazione della superficie a fine lavori;

o Opere di sostegno allo scavo e di protezione della linea ferroviaria;

o Creazione e smantellamento di accessi al cantiere.

Comparto galleria Svitto

o Nuova galleria a binario singolo sotto le mura del castello Montebello, denominata galleria Svitto 2;

Comparto Fermata Indipendenza

o Nuovo sottopasso pedonale (fondazioni, spalle e impalcato in c.a.), denominato Cusa-Nocca, comprensivo delle proprie rampe e/o scale di accesso;

o Demolizione dell'esistente e costruzione del nuovo sottopasso stradale (fondazioni, spalle e impalcato in c.a.), denominato Bonzanigo, che permette alla ferrovia di scavalcare la via Bonzanigo;

o Nuovo sottopasso pedonale (fondazioni, spalle e impalcato in c.a.), denominato von Mentlen comprensivo delle proprie rampe e/o scale di accesso;

o Marciapiede laterale, rispettivamente quello centrale, dotati di propri accessi sia dai sottopassi che dall'esterno;

o Collegamento pedonale tra il marciapiede laterale e la via Ospedale;

o Opere di sostegno allo scavo e di protezione della linea ferroviaria;

o Muri di sostegno;

o Sistemazione piazzale Istituto Santa Maria.

Comparto Pedotti

o Costruzione della nuova galleria artificiale, denominata Dragonato 2, che permette alla ferrovia di passare la via Ospedale ed il riale Dragonato;

o Opere di sostegno allo scavo;

o Muri di sostegno.

Comparto Saleggi

o Spostamento strada comunale denominata via Saleggi;

o Opere di sostegno allo scavo;

o Muri di sostegno;

o Nuovo sottopasso stradale (fondazioni, spalle e implacato in c.a.p.), denominato Tombone 2, che permette alla ferrovia di scavalcare la via Lugano;

o Sistemazione piazzale Paganini Ré.

Oltre a quanto elencato in precedenza, sarà necessario costruire importanti opere di ritenuta del binario in esercizio, un sistema di smaltimento delle acque con impatto e modifica sulle infrastrutture comunali esistenti, demolizioni di fabbricati civili, elementi di tecnica ferroviaria, ecc.

In generale si prevedono lavorazioni con binario principale adiacente all'area lavori. Per alcune lavorazioni sono previsti lavori in doppia sciolta e notturni/festivi."

4.2.4 Come indicato al consid. 4.1, secondo le condizioni di gara, la referenza del Team RTT doveva essere riferita ad un progetto di ingegneria civile (ad esempio opere di sostegno, ponti, sotto/sovrappassi, fermate/stazioni, gallerie, ecc.) comparabile per complessità tecniche e costruttive al progetto in questione. È incontestato che il testo nelle condizioni di gara, servendosi dell'espressione "quali ad es." accompagnata da "ecc.", mette in evidenza che l'elenco delle opere tra parentesi era da considerare esemplificativo e che la referenza non doveva necessariamente includere tutti gli aspetti elencati. Tuttavia, il testo è altrettanto chiaro laddove la comparabilità della referenza doveva essere valutata in funzione delle complessità tecniche e costruttive del progetto. Di conseguenza, per ottenere una miglior valutazione era necessario dimostrare un grado di comparabilità superiore in termini tecnico-costruttivi, mentre l'assenza di tipologie di intervento particolarmente importanti per il progetto in questione era suscettibile di indicare un livello di complessità minore e condurre ad una valutazione peggiore. La committente ha in sostanza esaminato se le referenze inoltrate presentassero una complessità tecnica e costruttiva comparabile e quindi se la persona indicata avesse accumulato in tale occasione delle esperienze negli ambiti "Opere di sostegno allo scavo di un impianto ferroviario (berlinesi, ritenuta ghiaia)", "Rilevanti muri di sostegno", "Nuovi ponti ferroviari / sottopassi stradali-pedonali", "Nuovi marciapiedi, accessi ad essi, pensiline", "Gallerie artificiali" e "Sottostruttura del binario". Questi aspetti coincidono in pratica con le principali caratteristiche del progetto in questione riportate nella Relazione tecnica e nella documentazione di gara poc'anzi esposte (cfr. consid. 4.2.2 seg.). Ne segue che la loro presa in considerazione per l'esame della comparabilità dei lavori referenziati con i lavori del progetto qui messo a concorso non può essere ritenuta contraria o senza alcun riferimento alle disposizioni di gara, né apparentata alla creazione di nuovi criteri di aggiudicazione.

4.3 Ogni membro del Team RTT doveva inserire una referenza nell'apposito formulario d'offerta al capitolo P7.1. In esso, oltre alla descrizione e al ruolo assunto nell'oggetto di referenza, era richiesto tra l'altro di indicare espressamente i motivi per la comparabilità della referenza con il progetto attuale in termini di compito, complessità e stato della tecnica.

4.4 La scala di valutazione dei criteri di aggiudicazione qualitativi indicata nella documentazione di gara è la seguente (cfr. atti di gara "B2 Normativa della procedura di appalto", pag. 10):

Voto

In relazione all'adempimento del criterio

In relazione alla qualità dei dati ed all'esecuzione

1.0

Pessimo

Indicazioni insufficienti

2.0

Cattivo

Dati senza riferimento ai progetti edilizi pertinenti

3.0

Normale/nella media

Qualità media, nel rispetto delle indicazioni dell'appalto

4.0

Buono

Qualitativamente buono, al di sopra delle indicazioni dell'appalto

5.0

Ottimo

Qualitativamente eccellente, al di sopra delle indicazioni dell'appalto con un alto grado di innovazione

5. Referenza del membro del Team RTT G. _______

5.1 Le ricorrenti hanno qui presentato la referenza relativa al progetto in ambito autostradale denominato "[...], Risanamento fonico [...] (comparto [...])". A tale referenza la committente ha attribuito la nota 2, in quanto "il risanamento fonico di un tratto autostradale è un'opera minore di genio civile non comparabile con il progetto [...], che presenta opere di genio civile complesse" (cfr. osservazioni alla valutazione nel relativo rapporto). Le ricorrenti reputano che la referenza presentata doveva essere valutata come sufficiente, rimproverando alla committente un esercizio abusivo del potere di apprezzamento, in quanto le disposizioni di gara non avrebbero richiesto esplicitamente una referenza in ambito ferroviario e la referenza indicata risponderebbe alle caratteristiche previste.

5.2

5.2.1 In sede d'offerta, le ricorrenti hanno fornito la seguente descrizione dell'attività svolta da G. _______ nel progetto di referenza, in cui aveva funto da "Direttore dei lavori / Responsabile qualità e rapporti con terzi":

Progetto di risanamento fonico del tratto autostradale tra [...], con la posa della nuova pavimentazione autostradale (fonoassorbente) e di ripari fonici. Allargamento della carreggiata autostradale S/N, con la realizzazione di opere in calcestruzzo armato e, in corrispondenza dell'uscita S/N di [...], di una semi-copertura della stessa (...). Nell'ambito del risanamento, sono state posate nuove infrastrutture, nuove barriere elastiche e sono stati risanati n°4 manufatti esistenti (sovrappassi strada cantonale e passaggio natanti), oltre all'esecuzione di nuove travi in [...] per l'appoggio dei RF in corrispondenza del sovrappasso della N2 alla strada cantonale. Sul lato N/S della carreggiata, tutti i lavori sono stati eseguiti in prossimità dei binari FFS in esercizio.

Nell'apposito formulario, alla voce "Opere in prossimità con binari in esercizio" è inoltre riportato quanto segue:

"Nella fase N/S del cantiere [...] si è dovuto redigere con FFS un dispositivo di sicurezza per il montaggio (notturno) e successivamente lo smontaggio (notturno) di un ponteggio di lavoro lungo la massicciata FFS, a valle del muro di sostegno dell'autostrada N/S, per eseguire in sicurezza il risanamento del cordolo del muro di sostegno e per l'esecuzione della nuova fondazione dei RF. Il cantiere si estendeva lungo il rilevato ferroviario per un'estensione complessiva ml [...] (km [...] / km [...]), mentre la lunghezza del ponteggio lungo il muro N/S aveva un'estensione di ml [...] [seguono due illustrazioni dove sono evidenziate le sezioni per il cantiere [...] e la posizione dove è stato montato il ponteggio, n.d.r.]"

Quanto alla comparabilità dello stato della tecnica, nella scheda della referenza è indicato che le opere di genio civile eseguite "rispecchiano le opere previste [nel progetto attuale, n.d.r.] per la presenza di opere di sostegno provvisorie e di opere in calcestruzzo armato (muri di sostegno / cordoli di fondazione), oltre che per l'esecuzione di micropali, di nuove infrastrutture e per l'esecuzione di nuovi sovrappassi" (cfr. per tutto pag. 70-72 dell'offerta).

5.2.2 Nella sua presa di posizione, l'autorità aggiudicatrice ha dapprima elencato le principali differenze operative e gestionali tra i cantieri ferroviari e quelli di altra natura. Si tratta delle seguenti tematiche:

Lavori eseguiti in prossimità del transito dei treni (anche a un metro di distanza), che comportano misure di sicurezza significativamente più restrittive rispetto a un cantiere stradale con traffico attivo.

Gli sbarramenti della linea ferroviaria devono essere pianificati con largo anticipo (fino a quattro anni) e qualsiasi variazione può avere ripercussioni dirette sull'esercizio ferroviario e sull'utenza.

Il mancato o parziale utilizzo degli sbarramenti influisce direttamente sulla regolarità del traffico ferroviario, con ripercussioni operative, economiche e di servizio.

Operare in prossimità dei binari comporta il rischio di contatto con parti sotto tensione, con potenziali conseguenze fatali, rischio assente nei cantieri stradali.

Lo spazio di frenata di un treno in caso di emergenza è nettamente superiore a quello di un veicolo stradale, con impatti sulla sicurezza delle maestranze e sulla pianificazione delle aree di lavoro.

In caso di deragliamento, le conseguenze strutturali e operative sarebbero sensibilmente più gravi rispetto a un incidente autostradale.

La logistica di cantiere è vincolata agli accessi ferroviari, alla disponibilità di spazi ridotti e alla necessità di mantenere sempre attiva la linea, limitando fortemente la flessibilità operativa.

5.2.3 In seguito, pur riconoscendo che alcune attività svolte (opere in calcestruzzo armato in ambito autostradale, pianificazione e rispetto delle tempistiche, gestione rapporti con enti) e il ruolo assunto nella referenza rivestissero una parziale coerenza tematica, la committente ha giustificato l'attribuzione della nota 2 a causa di una prevalente sostanziale mancanza di comparabilità tecnica e costruttiva con il progetto in questione.

Nello specifico, la committente ha elencato gli ambiti in cui non poteva essere riscontrata una comparabilità sufficiente con il presente progetto. In primo luogo, la referenza portata concernerebbe prevalentemente opere stradali e non la realizzazione di sottostrutture e infrastrutture per la posa di nuovi binari, scambi o armamento ferroviario. In secondo luogo, salvo la realizzazione di un ponteggio di lavoro provvisorio sul sedime ferroviario, non risulterebbero esperienze pratiche nella realizzazione di opere di genio civile in ambito ferroviario. In terzo luogo, la referenza non attesterebbe esperienze nel quadro della costruzione di marciapiedi ferroviari, accessi alla stazione o prolungamenti funzionali di marciapiedi. In quarto luogo, non vi sarebbe esperienza nell'ambito della gestione della cantierizzazione ferroviaria in funzione delle molteplici fasi di lavoro nel contesto urbano, in quanto le complessità tecniche descritte, sarebbero, salvo l'interfaccia parziale con FFS per la posa di un ponteggio di lavoro, legate ad un ambiente autostradale e non ad un ambiente ferroviario, inserito in un contesto urbano. In quinto luogo, non sarebbero riscontrabili esperienze relative alla realizzazione di opere di sostegno provvisorie di un impianto ferroviario. In sesto luogo, la referenza non esibirebbe alcuna esperienza acquisita nella costruzione di muri di sostegno. In ultimo luogo, nella referenza non sarebbero presenti indicazioni riguardanti la realizzazione di nuovi ponti ferroviari e sottopassi stradali. Malgrado sia indicato il risanamento di quattro manufatti, la referenza non specificherebbe ulteriormente in che cosa esso consista, né se vi siano stati interventi di ripristino strutturale di notevole importanza.

5.3 La referenza sottoposta dalle ricorrenti è riferita ad un progetto con opere di genio civile concernente un risanamento fonico e collocato incontestabilmente in un ambito autostradale, mentre il progetto in disamina concerne prestazioni di direzione dei lavori per opere di genio civile nel settore ferroviario. Se è vero che la relativa disposizione di gara non richiede propriamente una referenza con uno specifico riferimento all'ambito ferroviario, come invece è avvenuto nelle prescrizioni di gara al criterio di aggiudicazione CA1 per il responsabile tecnico di tratta (RTT) e il capo direzione lavori (CDL), ciò non toglie che i lavori indicati come referenza dovevano, conformemente alla documentazione di gara esposta, presentare una comparabilità tecnica e costruttiva adeguata con le caratteristiche della commessa messa a concorso, avere dunque un riferimento sufficiente con il progetto ferroviario in questione e le opere in esso previste. La persona indicata nella referenza doveva pertanto dimostrare di aver acquisito esperienze in problematiche tecniche, dimensioni e complessità gestionali affini al progetto attuale.

A parte l'intervento puntuale per il montaggio (notturno) e successivamente lo smontaggio (notturno) di un ponteggio di lavoro lungo la massicciata FFS (cfr. infra consid. 5.5.2), le principali attività svolte nella referenza (ossia l'allargamento delle careggiate, opere in calcestruzzo armato non ben identificate, barriere foniche e risanamento di manufatti stradali) non comprendono riferimenti a elementi fondamentali propri dell'opera ferroviaria specifica, quali la realizzazione di nuovi binari ferroviari, scambi, sottostrutture ferroviarie, muri di sostegno, gallerie artificiali, sottopassi o ponti ferroviari, nonché la gestione della cantierizzazione ferroviaria in funzione delle complessità logistiche nel contesto urbano. La mancanza di una specifica esperienza nel settore ferroviario può pertanto giustificare una valutazione inferiore rispetto ad un'effettiva esperienza nel settore stradale, se, come in questo caso, la complessità tecnica e costruttiva non può essere ritenuta comparabile perché non riferita sufficientemente alle caratteristiche del progetto pertinente.

Per valutare la comparabilità in termini di complessità tecnica e costruttiva, la committente ha messo in relazione la referenza portata con le principali tipologie e problematiche ingegneristiche da affrontare descritte nella relazione tecnica e nella documentazione di gara (cfr. supra consid. 4.2.2 seg., v. anche consid. 5.2.2), basandosi quindi su criteri e caratteristiche palesemente inerenti al progetto in questione ed adottando a tale riguardo un approccio legittimo (cfr. anche la sentenza del TAF B-1929/2022 del consid. 7.3.2 con ulteriori riferimenti). Contrariamente a quanto vorrebbero far credere le ricorrenti, nel caso dei parametri di valutazione impiegati non si tratta di esigenze supplementari, ma di un metro di giudizio per valutare se la referenza si colloca in un livello di difficoltà tecnico-costruttiva comparabile. La mancanza di alcuni parametri importanti in ambito ferroviario per l'esecuzione della presente commessa è suscettibile di evidenziare un livello minore di complessità della referenza e rendere giustificabile una nota insufficiente.

Ne discende che, in virtù delle lacune riscontrate, la valutazione operata nei confronti della referenza del membro RTT G. _______ è conforme al diritto.

5.4 Le doglianze delle ricorrenti al riguardo non meritano positivo apprezzamento.

5.4.1 Nell'atto di replica le ricorrenti stilano una lunga lista di tutte le attività che a loro avviso sarebbero state eseguite nella referenza proposta. Senonché, come fa giustamente osservare la committente, gli interventi elencati e gli schemi prodotti non risultano del tutto o in egual misura dalla descrizione della referenza inoltrata con l'offerta, comprensiva di sole tre pagine e dal tenore peraltro sommario e sintetico (cfr. supra consid. 5.2.1). La sola menzione generica di alcune opere (posa di pavimentazione fonoassorbente, ripari fonici, opere in calcestruzzo armato, semicoperture in [...], risanamento manufatti esistenti, opere di sostegno provvisorie, esecuzione di micropali, di nuove infrastrutture e di nuovi sovrappassi) nella scheda di referenza senza meglio specificarle, metterle in relazione concreta con il progetto messo a concorso e spiegare in che misura siano comparabili, non consente alla committente di verificarne debitamente la plausibilità.

Per valutare la qualità delle referenze, il committente necessita di conoscere adeguatamente le prestazioni fornite in mandati precedenti indicate a tale titolo nell'offerta. Per far fronte a una simile esigenza, i concorrenti sono tenuti a produrre un'esauriente documentazione con tutte le informazioni pertinenti contestualmente all'offerta. Questo compito è la conseguenza del dovere di collaborare nel diritto amministrativo (cfr. anche la sentenza del TF 2C_257/2016 del 16 settembre 2016 consid. 1.2.3). Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione (art. 34 cpv. 1 LAPub). Questo vale anche per le referenze da esaminare nell'ambito dei criteri di aggiudicazione. L'ente aggiudicante non è tenuto di principio a completare d'ufficio la carenza o l'incompiutezza dei documenti d'offerta o a ricercare attivamente le informazioni mancanti (cfr. DTF 139 II 495 consid. 3.2). La descrizione dei lavori svolti nell'ambito della referenza è una componente fondamentale per la valutazione della medesima. La produzione di simili informazioni dopo il termine di inoltro delle offerte incide necessariamente sulla valutazione della qualità della referenza e dunque anche sull'esito dell'esame delle offerte.

5.4.2 Alla luce della prassi sopra esposta, per quanto i complementi della descrizione della referenza inoltrata con l'offerta durante il procedimento di ricorso non risultano del tutto o con lo stesso grado di dettaglio dall'apposita scheda, essi non sono ammissibili, pena una violazione del principio dell'intangibilità delle offerte e della parità di trattamento tra offerenti. Pertanto, l'autorità aggiudicatrice non è incorsa in una violazione del diritto se ha tralasciato di considerare le descrizioni aggiuntive portate solo nel corso del presente procedimento e di esperire eventuali chiarimenti per colmare le mancanze descrittive sostanziali nell'ambito dell'offerta. La questione può comunque restare indecisa per i motivi che seguono (cfr. consid. 5.5).

5.5

5.5.1 Per quanto le ricorrenti spendono decine e decine di pagine per cercare di dimostrare come la referenza proposta includa tutti gli elementi elencati dalla committente relativamente alle particolarità dei cantieri ferroviari (cfr supra consid. 5.2.2) e alle complessità tecniche e costruttive del progetto (cfr. supra consid. 4.2.2 seg.), il loro ragionamento, ammesso e non concesso che le attività siano realmente incluse nella scheda della referenza (cfr. supra consid. 5.4), non riesce a cogliere il vero nocciolo della questione. Come già rilevato, in termini di complessità tecnica e costruttiva, la referenza portata, ossia il risanamento fonico di un tratto autostradale, non presenta, nel suo insieme, lo stesso livello di difficoltà dell'opera messa a concorso in ambito ferroviario. Eventuali sovrapposizioni di attività tra i progetti, per quanto possibili, non possono che rivestire un mero carattere isolato e puntuale e non sono suscettibili di raggiungere l'indice di complessità di un progetto ferroviario dalle dimensioni richieste.

5.5.2 I lavori di montaggio e smontaggio notturno di un ponteggio di lavoro lungo la massicciata FFS indicati nella referenza configurano verosimilmente il solo punto di contatto con il settore ferroviario. In relazione a quest'opera in prossimità con i binari in esercizio, nella scheda di referenza è indicato che si era dovuto redigere con la committente un dispositivo di sicurezza (cfr. supra consid. 5.2.1). A tale proposito, come esplicitato dalla committente, per eseguire gli interventi di montaggio e rimozione del ponteggio di lavoro è necessario chiedere l'autorizzazione a FFS SA che tramite un proprio servizio preposto determina tutte le misure di sicurezza da adottare prima dell'avvio dei lavori di costruzione. Il menzionato percorso procedurale da seguire per la domanda di autorizzazione a FFS SA risulta dall'art. 18m della legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (LFerr, RS 742.101). L'allestimento del dispositivo di sicurezza rientra nella sfera di responsabilità e competenza del personale FFS e non di quella di una Direzione dei lavori esterna. Come giustamente osservato dalla committente, il dispositivo di sicurezza inoltrato dalle ricorrenti (doc. O) fa un esplicito riferimento alle fasi di sicurezza soltanto per quanto attiene al montaggio del ponteggio e non all'esecuzione dei lavori principali della referenza nell'ambito del risanamento fonico. Questo aspetto sta verosimilmente ad indicare che, eccetto che per l'intervento relativo al montaggio del ponteggio, le lavorazioni principali che formano l'oggetto della referenza non dovevano più considerare l'esercizio ferroviario, poiché il ponteggio funge da barriera di protezione contro i rischi derivanti dai treni in transito. Non appare dunque inappropriato ritenere che la posa e la rimozione di un ponteggio lungo il sedime ferroviario rappresentino un intervento puntuale e isolato rispetto al contesto globale dell'opera referenziata e non possano pertanto essere equiparate ad un'attività di costruzione sotto costante esercizio ferroviario in conformità con le esigenze della presente commessa.

5.6 In sintesi, l'autorità inferiore non ha violato il diritto, né abusato o ecceduto nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento se ha valutato con la nota 2 la referenza di G. _______ concernente un progetto di risanamento fonico di un tratto autostradale con opere di genio civile di inferiore complessità tecnica e costruttiva rispetto al progetto in questione.

6. Referenza del membro del Team RTT H. _______

6.1 La referenza proposta dalle ricorrenti ha come oggetto il progetto [..], [...] Stazione di [...], concernente gli interventi di adeguamento legge LDIs (legge sui portatori di handicap), Canton Ticino, Svizzera, commissionato da FFS SA [...] (cfr. offerta pag. 73-76). Le attività svolte secondo le indicazioni nel formulario d'offerta sono state le seguenti: il prolungo, modifica di geometria, allargamento e innalzamento dei marciapiedi esistenti, l'allargamento della rampa scale esistente, la realizzazione di un nuovo lift, il rifacimento e la demolizione di pensiline esistenti, la realizzazione di una nuova pensilina, la realizzazione di nuovi muri di sostegno, un nuovo passaggio a raso, un nuovo impianto per il rifornimento acqua carrozze, il prolungamento dei binari merci e la posa di nuovi binari e scambi, e infine tutte le opere di mitigazione ambientali rese necessarie (idem). Secondo le indicazioni, i lavori sono stati eseguiti con traffico ferroviario in esercizio [...]. Conformemente alla scheda della referenza, all'interno del progetto, la persona indicata ha svolto la funzione di supporto alla Direzione Locale dei Lavori, rispettivamente supporto tecnico alla Direzione lavori e collaborato nella gestione delle emergenze e nel monitoraggio della qualità dell'aria in cantiere (idem).

6.2 La committente ha attribuito alla referenza in parola la nota 2. Ella ha dapprima valutato positivamente, ritenendo parzialmente comparabile, l'esperienza nella realizzazione, prolungamento e modifica di marciapiedi ferroviari, scale, pensiline e nuovo ascensore, nonché la gestione di lavori del genio civile con traffico ferroviario in esercizio. Secondo la committente ha inciso però più negativamente, nel complesso, la mancanza di esperienza diretta in diversi ambiti (gestione di grandi demolizioni di edifici o infrastrutture portanti con l'esercizio ferroviario attivo, costruzione di muri di sostegno, realizzazione ex-novo di ponti ferroviari/sottopassi stradali, complessità di piani di cantierizzazione ferroviaria in progetti di grandi dimensioni nell'ambito urbano, gestione espropri, traslazione viabilità urbana), come pure il ruolo ricoperto di Assistente di Direttore dei lavori. Infine, in seguito ad una verifica interna, ella avrebbe poi accertato che alcune opere indicate come realizzate nel formulario d'offerta, in particolare muri di sostegno, ripari fonici e sottostruttura di binari, non risultano essere state previste e realizzate.

In sintesi, la committente ha motivato l'assegnazione della nota 2, sommando la mancata corrispondenza tra le competenze dichiarate e quelle effettivamente dimostrabili e l'insufficienza di un livello tecnico e di responsabilità comparabile.

6.3 Le ricorrenti qualificano la valutazione operata come arbitraria e in contrasto con gli atti di gara. La committente non avrebbe considerato che la referenza sarebbe collocata nello stesso nodo ferroviario con gli stessi vincoli tecnici, né tenuto conto che la referenza proposta comprenderebbe le tipologie d'opera richieste nel progetto in questione e presenterebbe dunque un livello di complessità tecnica e costruttiva comparabile. Le ricorrenti reputano infine altrettanto arbitraria e non supportata dagli atti di gara la penalizzazione della referenza a causa del ruolo assunto dalla persona indicata di mero assistente Direttore lavori. In effetti, al contrario del Responsabile Tecnico Tratta (RTT), i membri del Team RTT non fungerebbero da persona chiave e non avrebbero dovuto adempiere dei requisiti minimi, ciò che dimostrerebbe il loro ruolo di mero supporto. Viepiù che dalle indicazioni nella referenza emergerebbe che la persona indicata sarebbe stata presente costantemente e autonomamente alle riunioni di coordinamento e avrebbe sorvegliato e verificato le lavorazioni.

6.4

6.4.1 Ora, la referenza proposta concerne certo un'opera situata in contesto ferroviario, tant'è che è stata commissionata dalla stessa autorità aggiudicatrice. Tuttavia, erano interessati primariamente interventi di adeguamento alla legge sui disabili, incentrati perlopiù a garantire l'accesso ai treni e alle stazioni, come è evincibile dalla maggior parte dei lavori elencati nella scheda di referenza (supra consid. 6.1), mentre il progetto in parola prevede la costruzione di un terzo binario, la realizzazione di una nuova fermata regionale e di un ulteriore marciapiede che a loro volta richiedono una pluralità di interventi importanti (cfr. supra consid. 4.2.2 seg.). Considerato che la complessità tecnica e costruttiva del contesto in cui si inserisce l'oggetto di referenza gioca un ruolo determinante per la valutazione del criterio di aggiudicazione in questione, non appare inopportuno ritenere che gli interventi all'interno di una stazione ferroviaria esistente, relativi, in prevalenza e complessivamente, alle menzionate opere di adeguamento alla legge sui disabili, si situano su una scala di complessità tecnica e costruttiva inferiore rispetto alla tipologia delle opere previste nel progetto messo a concorso. Benché non si possano escludere delle singole corrispondenze nelle categorie di intervento, non appare irragionevole pretendere che simili sovrapposizioni, di fronte a ciò, rivestano un carattere meramente puntuale e isolato e non riflettano dunque la vera dimensione delle difficoltà progettuali inerenti alla presente commessa. Questo aspetto fondamentale sembra completamente essere sfuggito alle ricorrenti quando impegnano svariate pagine delle loro comparse esponendo insistentemente come la referenza proposta sia comprensiva delle tipologie di opere del genio civile richieste. In quest'ordine di idee non appare neppure criticabile sostenere che il riferimento delle ricorrenti alla contestualità con i luoghi di intervento (nodo ferroviario di [...[]) tra la referenza indicata e il progetto in questione non sia suscettibile di compensare le lacune a livello di complessità tecnica e costruttiva.

6.4.2 Quanto alle discrepanze riscontrate dalla committente tra le competenze dichiarate e quelle effettivamente dimostrabili, giova ricordare che, nell'ambito della valutazione delle referenze, non è contrario al diritto che l'autorità aggiudicatrice possa fondarsi sulle proprie conoscenze, laddove la referenza portata, come nel caso in esame, concerne un progetto da lei commissionato (cfr. sentenze del TAF B-4941/2020 del 6 aprile 2021 consid. 4.2.4.6, B-487/2020 del 29 ottobre 2020 consid. 5.3.4.2 e B-7208/2014 del 13 marzo 2016 consid. 5.1.2). A seconda delle circostanze, questo aspetto non configura solo un vantaggio, ma può addirittura andare a scapito dell'offerente che propone una simile referenza (cfr. Martin Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide 2016/2017, 2018, n. a margine 265 seg. con ulteriori rinvii).

Per abbondanza sia detto che, come giustamente asserito dalla committente, le attività relative alla sottostruttura del binario e agli interventi su ponti / sottopassi, in concreto il sottopasso di [...], non risultano testualmente dalla scheda della referenza inoltrata. Quanto al risanamento del sottopasso di [...], le verifiche della committente hanno permesso di appurare che tale intervento faceva parte del progetto [comparto A] e non del progetto [comparto B, in questione]. Se nel testo del contratto di aggiudicazione del mandato relativo alla referenza (doc. FF allegato alla replica) i due comparti di [...] sembrano far parte di un intervento unico, le stesse ricorrenti riconoscono che dopo la sottoscrizione del contratto la committente ha adottato una separazione dei comparti, raggruppando l'esecuzione di alcuni interventi all'esplicita denominazione [comparto A].

6.4.3 A tutti gli aspetti sopra menzionati si aggiunge anche il ruolo assunto dalla persona indicata nell'oggetto di referenza, imperniato, come risulta dalla descrizione nell'apposita scheda, prevalentemente su attività di supporto alla Direzione lavori e di sorveglianza ed assistenza operativa. Checché ne dicano le ricorrenti, già il solo fatto che i compiti principali e la funzione svolta nella referenza dovevano essere indicati nell'apposito formulario da inoltrare con l'offerta (cfr. "B2 Normativa della procedura di appalto", pag. 10), dimostra che tale aspetto andava considerato e poteva inevitabilmente avere un impatto nella valutazione del criterio di aggiudicazione in parola. Alla luce delle chiare disposizioni di gara in questo punto, non è di alcun soccorso alle ricorrenti rinviare al fatto che i membri del Team RTT non dovevano adempiere a requisiti minimi nell'ambito della verifica formale delle offerte. Laddove le ricorrenti insistono nel dire che la persona indicata sarebbe stata presente costantemente e autonomamente alle riunioni di coordinamento e avrebbe sorvegliato e verificato le lavorazioni, esse misconoscono che la descrizione della funzione di assistenza e supporto nella referenza era chiara. Pertanto, non appare fuori luogo che la committente abbia giudicato negativamente la referenza a fronte dell'assunzione di un ruolo di responsabilità minore.

Visto quanto precede, è infine altrettanto ininfluente e inutile che le ricorrenti tentino di relegare i compiti dei membri del Team RTT a semplici funzioni di supporto operativo al Responsabile Tecnico di Tratta (RTT), ciò che, in tale assolutezza, non risulta nemmeno dagli atti di gara. Anzi, viste la configurazione operativa dettata dallo sviluppo del cantiere su cinque differenti comparti e la conseguente complessità del progetto (cfr. supra consid. 4.2.3), non appare insostenibile ritenere, come fatto dalla committente, che il Responsabile RTT non possa sempre seguire di prima persona l'intero cantiere e che per strutturare il suo gruppo egli debba perciò fare capo a professionisti in grado di assumere funzioni di responsabilità maggiore di mere attività di assistenza o supporto operativo.

6.4.4 Riassumendo, le prestazioni svolte nella referenza proposta, esaminate nel complesso, non presentano una sufficiente comparabilità con quelle messe a concorso, trattandosi in prevalenza di opere di adeguamento con complessità tecniche e costruttive minori e considerando inoltre il ruolo di inferiore responsabilità rivestito dalla persona indicata. Ne segue che la valutazione della referenza del membro del Team RTT H. _______ resiste ad ogni critica.

7. A torto le ricorrenti rimproverano alla committente di aver applicato in maniera abusiva la nozione di analogia in luogo della «paragonabilità» nell'ambito della valutazione delle referenze. Nella loro motivazione, esse rinviano alle definizioni dei termini «analogo», «simile», «paragonabile» nei dizionari di lingua italiana e secondo le condizioni di gara per prestazioni di DLL della Divisione delle costruzioni del Cantone Ticino, sottolineando inoltre che il criterio di aggiudicazione CA1 "capacità pratiche e tecniche delle persone chiave previste" avrebbe domandato l'inoltro di una referenza "analoga". Questi riferimenti non sono di alcun aiuto alle ricorrenti. In effetti, queste ultime misconoscono che il metro di giudizio rilevante nel caso in esame è desumibile esclusivamente dalle disposizioni di gara. A tale riguardo, si rammenta che la referenza doveva portare su un progetto di genio civile comparabile per capacità tecniche e costruttive al progetto in questione. Oltre alla comparabilità dovevano essere mostrate la funzione, i compiti principali e le esperienze pratiche e tecniche raccolte (cfr. supra consid. 4.1). Le prestazioni non dovevano essere identiche, ma dimostrare un grado di difficoltà comparabile rapportato agli interventi principali relativi al presente appalto (consid. 4.2.2 seg.). Di conseguenza, quanto più i lavori addotti come referenza si avvicinavano al livello di complessità dell'opera messa a concorso, tanto più aumentava la possibilità di ottenere una nota migliore. Come si ha avuto modo di vedere (cfr. supra consid. 5 segg. e 6 segg.), la committente ha effettuato la valutazione del sottocriterio CA2 riferito alle capacità pratiche e tecniche delle persone del Team Responsabile tecnico di tratta (RTT), considerando nel complesso i compiti, la funzione svolta e il grado di comparabilità tecnica e costruttiva delle opere indicate nell'offerta con quelle previste nel progetto messo a concorso, attenendosi pertanto alle disposizioni di gara e senza dunque incorrere in una violazione del diritto. Anche questa censura va quindi respinta.

8. Le ricorrenti insorgono contro l'asserzione della committente, nella presa di posizione del 18 marzo 2026, di aver penalizzato l'offerta delle ricorrenti per non aver "adeguatamente considerato l'entità dell'impegno necessario per la gestione di un cantiere di tale complessità, proponendo un assetto del Team RTT sostanzialmente fondato solo su due persone". Secondo loro, una tale dichiarazione rafforzerebbe ulteriormente l'abusività della valutazione del criterio di aggiudicazione in questione e contrasterebbe con la valutazione positiva dei requisiti minimi. In effetti, l'impegno delle persone proposte, e meglio la plausibilità delle ore previste avrebbe costituito un requisito minimo che le ricorrenti avrebbero adempiuto.

Per quanto possa apparire rilevante, tale doglianza non è meritevole di tutela. A ben vedere, le ricorrenti hanno estrapolato l'asserto della committente dal suo contesto originario che non era riferito alla plausibilità delle ore previste e all'adempimento dei requisiti minimi, bensì alla mancata esperienza dei membri del Team RTT indicati, per il primo in ambito ferroviario e per il secondo in termini di autonomia operativa e di livello tecnico. Non occorre pertanto dilungarsi ulteriormente sulla questione.

9. Riassumendo, le contestazioni sollevate dalle ricorrenti riguardo alla discrepanza tra la comunicazione delle note individuali in sede di debriefing e quella in sede di ricorso (cfr. supra consid. 2 segg.), all'interpretazione del criterio di aggiudicazione riferito alle capacità pratiche e tecniche del Team RTT (cfr. supra consid. 4 segg.), alla valutazione operata per i due membri del Team RTT in detto criterio di aggiudicazione (cfr. supra consid. 5-8) si rivelano infondate.

10.

10.1 Secondo la prassi dello scrivente Tribunale resa in applicazione della legislazione in materia di appalti pubblici in vigore fino al 31 dicembre 2020, a cui si può ancora rimandare (cfr. Micha Bühler, Handkommentar, op. cit., n. 18 ad art. 57 LAPub), il diritto generale di consultare gli atti, che si applica in altri campi giuridici, deve retrocedere nei procedimenti in materia di appalti pubblici di fronte all'interesse degli offerenti al trattamento confidenziale dei loro segreti d'affari e del loro know-how commerciale che risultano dai documenti dell'offerta (cfr. art. 57 cpv. 2 LAPub; sentenze del TAF B-3204/2020 del 23 dicembre 2020 consid. 5.1, B-1682/2016 del 6 aprile 2017 consid. 6.1 e B-2932/2011 del 19 maggio 2011 consid. 6.1; cfr. art. 27 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 PA). Fintanto che non sussistono interessi preponderanti a mantenere la segretezza dei dati, possono essere messi a disposizione della parte ricorrente quei documenti della committente che hanno influenzato o potrebbero influenzare la decisione e possono essere pertinenti ai fini della valutazione della decisione (cfr. DTF 125 II 473 consid. 4c/cc, pag. 478; cfr. decisione incidentale del TAF B-2675/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 3 con ulteriori rinvii). Di principio, su riserva del benestare degli offerenti interessati, non sussiste un diritto generale alla libera consultazione delle offerte dei concorrenti (sentenze del TAF B-1682/2016 del 6 aprile 2017 consid. 6.1 e B-2932/2011 del 19 maggio 2011 consid. 5). Nella misura in cui una parte non ha o non le viene concesso l'accesso agli atti, il Tribunale deve accertarsi d'ufficio che i documenti in parte occultati o non messi a disposizione non nascondano indizi che lascino concludere ad una valutazione avversa alla parità di trattamento o altrimenti erronea dal punto di vista giuridico (sentenze del TAF B-3204/2020 del 23 dicembre 2020 consid. 5.1, B-1662/2020 dell'8 giugno 2020, consid. 3.4, decisione incidentale del TAF B-3302/2019 del 24 settembre 2019 consid. 11.2).

10.2 Le ricorrenti hanno censurato la valutazione del criterio di aggiudicazione CA2 riferito alle capacità pratiche e tecniche dei due membri del Team RTT da loro indicati. Nel corso del presente procedimento è stata messa a loro disposizione una versione degli atti di gara destinata al loro uso. La loro richiesta di accesso agli atti di gara è stata in parte soddisfatta. Esse hanno visionato in particolare il verbale di apertura delle offerte in forma anonimizzata, la proposta di delibera, parzialmente oscurata, con l'indicazione del gremio decisionale, la valutazione della loro offerta e quella delle controparti, nonché la corrispondenza intercorsa dopo l'aggiudicazione tra la committente e le ricorrenti, rispettivamente le controparti. Come risulta dalla prassi menzionata, essendo in gioco interessi preponderanti alla tutela dei segreti d'affari, un'estensione dell'esame degli atti all'offerta e alle rettifiche delle controparti non può essere concessa, non avendo le medesime espresso il loro esplicito consenso a tale riguardo.

10.3 Quanto all'analisi delle referenze dei due membri del Team RTT delle controparti, la committente ha inoltrato un apposito documento ad uso esclusivo del Tribunale contenente annotazioni aggiuntive a suffragio della valutazione operata. A titolo liminare giova ricordare che già nella decisione di aggiudicazione è indicato che " [...] per il CA2, l'aggiudicatario ha presentato la referenza conseguita su progetti di maggior complessità realizzativa sia per il team RTT che RTG". Nell'atto di duplica, la committente ha poi proceduto a sintetizzare i motivi che l'hanno condotta ad assegnare a ciascun membro del Team RTT delle controparti la nota 4. Ella ha osservato che le referenze proposte "dimostrano un'elevata comparabilità tecnica e costruttiva con il progetto [in questione]. Esse includono opere di genio civile ferroviario quali: nuovo rilevato ferroviario (raddoppio della linea esistente), nuova sottostruttura del binario e nuovi binari; rinnovo della sottostruttura dei binari; opere di sostegno del rilevato ferroviario in esercizio; nuovi muri di sostegno di grande sviluppo; nuovi ponti / sottopassi ferroviari; marciapiedi e infrastrutture di stazione (ex novo e adattamenti); attraversamento dei binari.". La committente ha poi spiegato che le "opere sono state realizzate in ambito ferroviario con esercizio attivo, con cantierizzazione articolata, fasi di lavoro complesse, vincoli di sicurezza (treni e persone sul cantiere) e molteplici interfacce (FFS, Comuni, gestori di servizi, diversi enti territoriali, ecc.)". Inoltre, ha continuato la committente, "i membri del Team RTT dell'aggiudicataria, nell'ambito dei progetti di referenza, hanno ricoperto ruoli di Direzione Lavori, con responsabilità diretta sulla gestione tecnica, organizzativa e di coordinamento del cantiere. Tali esperienze specifiche sono direttamente trasferibili sul progetto [in questione]".

Nell'ambito del presente procedimento, il Tribunale non può che confermare che le affermazioni riassuntive fornite dalla committente in sede di duplica corrispondono del tutto all'asserto contenuto nel documento inoltrato con gli atti di gara denominato "Doc. 11: Analisi referenze Team RTT Y. ________" e alle schede di referenza. Il Tribunale ha potuto dunque accertarsi, conformemente alla prassi, che la committente non ha violato il diritto, segnatamene il principio della parità di trattamento, nella valutazione del sottocriterio di aggiudicazione in parola, utilizzando i criteri e metri di giudizio adottati anche per le ricorrenti e rendendo plausibile le differenze dei punteggi. Pertanto, non è più necessario concedere un ulteriore accesso agli atti rispetto a quello già ordinato nella fase di istruzione e l'esplicita richiesta di edizione del Doc. 11 va respinta.

11. L'emanazione della presente sentenza rende superflua l'evasione della domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

12. Le ricorrenti, soccombenti, devono sopportare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). Nelle cause con valore pecuniario la tassa di giustizia è fissata secondo il valore litigioso (art. 4 TS-TAF). In applicazione delle disposizioni menzionate e considerato che le ricorrenti sono da considerare quale parte soccombente, si giustifica di fissare la tassa di giustizia ad un importo complessivo di fr. 15'000.-. Le spese processuali sono computate con l'anticipo di pari importo già versato in data 27 ottobre 2025, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

13. Quanto alle spese ripetibili, alle ricorrenti non si assegnano indennità in conformità al principio della soccombenza (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). L'autorità aggiudicatrice non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF; Elisabeth Lang, in Handkommentar Trüeb, op. cit., n. a margine 32 ad art. 55 LAPub). Le controparti, pur rivelandosi parte vincente, non sono assistite da un avvocato e non hanno né esercitato attivamente i loro diritti di parte né formulato conclusioni, per cui non viene assegnata loro alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 15'000.- sono poste a carico delle ricorrenti e vengono computate con l'anticipo spese di pari importo già versato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, all'autorità aggiudicatrice ed alle controparti.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi

Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, purché si ponga una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. f cifra 1 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 11 giugno 2026

Comunicazione a:

- ricorrenti (atto giudiziario)

- autorità aggiudicatrice (n. di rif. SIMAP-Progetto-ID #13870; atto giudiziario)

- controparti (atto giudiziario)