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B-718/2012

B-718/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-30 · Italiano CH

Esame superiore professionale

Sachverhalt

A. A._______ ha sostenuto nel corso del 2011 l'esame professionale superiore d'esperto fiscale. Il 2 novembre 2010 l'organizzazione esaminatrice gli ha comunicato il mancato superamento di tale esame, avendo egli ottenuto una media di 3.5. In particolare, per gli esami scritti, gli sono stati attribuiti i voti 2.0 nella materia "fiscalità in generale" e 3.5 per "fiscalità delle persone fisiche (materia d'approfondimento)". Negli esami orali, A._______ ha ottenuto la nota 4.5 per entrambe le materie appena menzionate. Per quanto attiene al lavoro di diploma, il giudizio attribuito è di 5.5. B. Contro la decisione appena menzionata A._______ è insorto all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT con un "reclamo" del 1° dicembre 2010. Egli ha postulato che gli fosse attribuita la nota 4 per l'esame in fiscalità delle persone fisiche e la nota 3 per l'esame di fiscalità generale, epilogando che "gli esami sono quindi da considerare come non superati come correttamente comunicato, ma le note assegnate devono venire adeguate". Nella sua risposta del 30 marzo 2011, la commissione d'esame ha aumentato la nota relativa all'esame di "fiscalità generale" a 2.5 e confermato la nota 3.5 per la materia "fiscalità delle persone fisiche". Con decisione del 13 gennaio 2012, l'UFFT ha respinto il ricorso, ponendo le spese, di fr. 860.-, a carico di A._______. C. Il 5 febbraio 2012 A._______ ha impugnato la decisione dell'UFFT dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Egli postula che gli siano messi a disposizione le tracce di soluzione ("Musterlösungen"), gli schemi di attribuzione dei punti come anche le soluzioni di un candidato che abbia superato gli esami di "fiscalità generale" e "fiscalità delle persone fisiche". Nel merito, A._______ postula che le "sue richieste formulate all'UFFT in sede di reclamo" siano "riconsiderate". D. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2012, l'autorità inferiore ha postulato la reiezione del ricorso. La commissione d'esame, nel suo scritto del 14 aprile 2012, ha formulato la medesima richiesta di giudizio, precisando che - per quanto attiene agli esami scritti - non esistono soluzioni predefinite ("Musterlösungen").

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 A norma dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In materia d'esami, solo il risultato complessivo - ovverosia il superamento o il non superamento dell'esame - costituisce, di regola, una decisione impugnabile a norma dell'art. 5 PA. Le singole note, per contro, fanno parte della motivazione di tale decisione e non tangono la situazione giuridica del candidato. Di principio, esse non sono pertanto impugnabili separatamente. La giurisprudenza ammette però un'eccezione a tale regola, allorquando una singola nota comporta delle conseguenze giuridiche dirette per il candidato. Ciò è in particolare il caso se il singolo voto litigioso permette di accedere a una formazione ulteriore oppure se - in caso di ripetizione dell'esame e a norma del pertinente regolamento - il candidato ripetente è esonerato da una verifica nelle materie in cui ha raggiunto una nota predefinita. In tale evenienza, infatti, la singola nota di materia determina anche l'estensione dell'esame ripetuto (DTAF 2009/10, consid. 6.2.1 e segg., con riferimenti). Infine, in DTF 126 I 229 il Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza nel senso che una singola nota costituisce anche una decisione impugnabile se essa influisce sul superamento dell'esame complessivo o sul predicato finale attribuito, nella misura in cui quest'ultimo dipenda esclusivamente dalla media delle note raggiunta, senza che l'autorità esaminatrice disponga di un margine d'apprezzamento al riguardo (DTF 136 I 229, consid. 2.5 e segg.). A tale giurisprudenza si attiene anche lo scrivente Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza inc. B-6666/2010 del 12 maggio 2010, consid. 1.2).

E. 1.1 Non chiedendo il ricorrente il superamento dell'esame complessivo, il ricorso deve ritenersi diretto unicamente contro i contestati voti attributi nelle materia "fiscalità in generale" e "fiscalità delle persone fisiche". Occorre pertanto verificare se essi costituiscono - in via eccezionale secondo la precitata giurisprudenza - delle decisioni impugnabili a norma dell'art. 5 PA. A norma dell'art. 6.3 del regolamento d'esame per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale del 10 novembre 2005 (http://www.examen.ch/se/it/Documenti/Regolamento_EPS.pdf, consultato il 21 maggio 2012) l'esame si reputa superato se il candidato "ottiene almeno la nota complessiva del 4.0 e complessivamente non più di 2 punti sotto il 4 vengono computati. Per la determinazione delle note inferiori al 4 vengono valutate le parti d'esame ponderate conformemente al punto 5.2.2". Quest'ultima norma regolamentare prevede un coefficiente di 2 per il lavoro di diploma, di 4 per l'esame scritto di fiscalità in generale, di 2 per quello nell'ambito di approfondimento ("fiscalità delle persone fisiche" nel caso del ricorrente) e di 1 per gli esami orali. Qualora - per ipotesi - si accogliessero integralmente le richieste di giudizio formulate dal ricorrente, il risultato complessivo dell'esame sarebbe il seguente: Materia Nota Ponderazione Punti Lavoro di diploma con colloquio 5.5

E. 1.2 Ciò posto, occorre vagliare se le singole note contestate hanno carattere di decisione a norma dell'art. 5 PA nel contesto di un'eventuale ripetizione dell'esame complessivo. L'art. 6.6.2 del regolamento d'esame per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale del 10 novembre 2005 (cfr. supra, consid. 1.1) - ancora applicabile, su richiesta del candidato, agli esami di ripetizione che si svolgeranno negli anni 2013 e 2014 (art. 9.23 del regolamento del 25 novembre 2009, http://www.examen.ch/se/it/Dokumente/Pruefungsordnung_2012_i.pdf, consultato il 21 maggio 2012) - le ripetizioni dell'esame di diploma si limitano a quelle parti dell'esame nelle quali non sia stata raggiunta la nota 5. Le note nelle singole materie determinano quindi l'estensione dell'esame complessivo in caso di ripetizione. Tuttavia, un eventuale accoglimento dei petita formulati dal ricorrente non dispenserebbe quest'ultimo, in concreto, dalla ripetizione degli esami anche nelle materie contestate, non chiedendo egli, infatti, l'attribuzione della nota 5 prevista dal regolamento d'esame a tale scopo. Anche sotto questo profilo, le singole note contestate non costituiscono delle decisioni impugnabili a norma dell'art. 5 PA.

E. 1.3 Non si ravvisano, infine, altri motivi per i quali le singole note attribuite nelle materie "fiscalità in generale" e "fiscalità delle persone fisiche" possano costituire eccezionalmente delle decisioni impugnabili, né il ricorrente ne indica. Il ricorso si rivela quindi inammissibile.

2. Il ricorrente postula - nel suo memoriale del 5 febbraio 2012 - l'edizione di svariati documenti. Alla luce dell'inammissibilità del ricorso, le prove offerte si rivelano ininfluenti ai fini del giudizio. Si può pertanto prescindere dalla loro assunzione.

3. Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza - integrale - del ricorrente. Esse vengono fissate in fr. 400.- e compensate con l'anticipo spese già versato. Il maggior anticipo è restituito al ricorrente, al quale non compete un'indennità per ripetibili.

4. La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 2 11 Fiscalità in generale (esame scritto)

E. 3 (2.5*)

E. 4 (3.5*) 2

E. 4.0 (3.7*) (*): nota attribuita dalla commissione d'esame In tale eventualità - tenuto conto della nota insufficiente (3) conseguita nell'esame scritto di "fiscalità in generale" e della ponderazione (4) per essa prevista - il ricorrente conseguirebbe complessivamente 4 punti "sotto il 4". Nonostante una media ("nota complessiva") di 4.0, l'esame non sarebbe, comunque sia, superato. Per tale ragione - sotto questo aspetto - i postulati aumenti di singole note non influiscono sul giudizio finale di riuscita o non riuscita dell'esame. Esse non costituiscono, di conseguenza, decisioni impugnabili a norma dell'art. 5 PA secondo la giurisprudenza testé evocata.

E. 4.5 Somma delle note 40 (37*) Media

E. 8 (7*) Fiscalità in generale (esame orale)

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo spese già versato. Il maggior anticipo, di fr. 100.-, gli è restituito.
  3. Non si assegnano ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata; allegati al ricorso di ritorno; formulario per il rimborso) - autorità inferiore (n. di rif. 122; raccomandata; allegati: atti di ritorno) - prima istanza (raccomandata; allegati: atti di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Alexander Moses
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-718/2012 Sentenza del 30 maggio Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Eva Schneeberger, David Aschmann, cancelliere Alexander Moses. Parti A._______ ricorrente, contro Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, autorità inferiore, Organizzazione per gli esami superiori per esperti fiscali, c/o Associazione Svizzera di commercio, Hans-Huber-Strasse 4, casella postale 1853, 8027 Zurigo, prima istanza. Oggetto Esame professionale superiore di esperto fiscale. Fatti: A. A._______ ha sostenuto nel corso del 2011 l'esame professionale superiore d'esperto fiscale. Il 2 novembre 2010 l'organizzazione esaminatrice gli ha comunicato il mancato superamento di tale esame, avendo egli ottenuto una media di 3.5. In particolare, per gli esami scritti, gli sono stati attribuiti i voti 2.0 nella materia "fiscalità in generale" e 3.5 per "fiscalità delle persone fisiche (materia d'approfondimento)". Negli esami orali, A._______ ha ottenuto la nota 4.5 per entrambe le materie appena menzionate. Per quanto attiene al lavoro di diploma, il giudizio attribuito è di 5.5. B. Contro la decisione appena menzionata A._______ è insorto all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT con un "reclamo" del 1° dicembre 2010. Egli ha postulato che gli fosse attribuita la nota 4 per l'esame in fiscalità delle persone fisiche e la nota 3 per l'esame di fiscalità generale, epilogando che "gli esami sono quindi da considerare come non superati come correttamente comunicato, ma le note assegnate devono venire adeguate". Nella sua risposta del 30 marzo 2011, la commissione d'esame ha aumentato la nota relativa all'esame di "fiscalità generale" a 2.5 e confermato la nota 3.5 per la materia "fiscalità delle persone fisiche". Con decisione del 13 gennaio 2012, l'UFFT ha respinto il ricorso, ponendo le spese, di fr. 860.-, a carico di A._______. C. Il 5 febbraio 2012 A._______ ha impugnato la decisione dell'UFFT dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Egli postula che gli siano messi a disposizione le tracce di soluzione ("Musterlösungen"), gli schemi di attribuzione dei punti come anche le soluzioni di un candidato che abbia superato gli esami di "fiscalità generale" e "fiscalità delle persone fisiche". Nel merito, A._______ postula che le "sue richieste formulate all'UFFT in sede di reclamo" siano "riconsiderate". D. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2012, l'autorità inferiore ha postulato la reiezione del ricorso. La commissione d'esame, nel suo scritto del 14 aprile 2012, ha formulato la medesima richiesta di giudizio, precisando che - per quanto attiene agli esami scritti - non esistono soluzioni predefinite ("Musterlösungen"). Diritto:

1. A norma dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In materia d'esami, solo il risultato complessivo - ovverosia il superamento o il non superamento dell'esame - costituisce, di regola, una decisione impugnabile a norma dell'art. 5 PA. Le singole note, per contro, fanno parte della motivazione di tale decisione e non tangono la situazione giuridica del candidato. Di principio, esse non sono pertanto impugnabili separatamente. La giurisprudenza ammette però un'eccezione a tale regola, allorquando una singola nota comporta delle conseguenze giuridiche dirette per il candidato. Ciò è in particolare il caso se il singolo voto litigioso permette di accedere a una formazione ulteriore oppure se - in caso di ripetizione dell'esame e a norma del pertinente regolamento - il candidato ripetente è esonerato da una verifica nelle materie in cui ha raggiunto una nota predefinita. In tale evenienza, infatti, la singola nota di materia determina anche l'estensione dell'esame ripetuto (DTAF 2009/10, consid. 6.2.1 e segg., con riferimenti). Infine, in DTF 126 I 229 il Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza nel senso che una singola nota costituisce anche una decisione impugnabile se essa influisce sul superamento dell'esame complessivo o sul predicato finale attribuito, nella misura in cui quest'ultimo dipenda esclusivamente dalla media delle note raggiunta, senza che l'autorità esaminatrice disponga di un margine d'apprezzamento al riguardo (DTF 136 I 229, consid. 2.5 e segg.). A tale giurisprudenza si attiene anche lo scrivente Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza inc. B-6666/2010 del 12 maggio 2010, consid. 1.2). 1.1. Non chiedendo il ricorrente il superamento dell'esame complessivo, il ricorso deve ritenersi diretto unicamente contro i contestati voti attributi nelle materia "fiscalità in generale" e "fiscalità delle persone fisiche". Occorre pertanto verificare se essi costituiscono - in via eccezionale secondo la precitata giurisprudenza - delle decisioni impugnabili a norma dell'art. 5 PA. A norma dell'art. 6.3 del regolamento d'esame per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale del 10 novembre 2005 (http://www.examen.ch/se/it/Documenti/Regolamento_EPS.pdf, consultato il 21 maggio 2012) l'esame si reputa superato se il candidato "ottiene almeno la nota complessiva del 4.0 e complessivamente non più di 2 punti sotto il 4 vengono computati. Per la determinazione delle note inferiori al 4 vengono valutate le parti d'esame ponderate conformemente al punto 5.2.2". Quest'ultima norma regolamentare prevede un coefficiente di 2 per il lavoro di diploma, di 4 per l'esame scritto di fiscalità in generale, di 2 per quello nell'ambito di approfondimento ("fiscalità delle persone fisiche" nel caso del ricorrente) e di 1 per gli esami orali. Qualora - per ipotesi - si accogliessero integralmente le richieste di giudizio formulate dal ricorrente, il risultato complessivo dell'esame sarebbe il seguente: Materia Nota Ponderazione Punti Lavoro di diploma con colloquio 5.5 2 11 Fiscalità in generale (esame scritto) 3 (2.5*) 4 12 (10*) Fiscalità delle persone fisiche (esame scritto) 4 (3.5*) 2 8 (7*) Fiscalità in generale (esame orale) 4.5 1 4.5 Fiscalità delle persone fisiche (esame orale) 4.5 1 4.5 Somma delle note 40 (37*) Media 4.0 (3.7*) (*): nota attribuita dalla commissione d'esame In tale eventualità - tenuto conto della nota insufficiente (3) conseguita nell'esame scritto di "fiscalità in generale" e della ponderazione (4) per essa prevista - il ricorrente conseguirebbe complessivamente 4 punti "sotto il 4". Nonostante una media ("nota complessiva") di 4.0, l'esame non sarebbe, comunque sia, superato. Per tale ragione - sotto questo aspetto - i postulati aumenti di singole note non influiscono sul giudizio finale di riuscita o non riuscita dell'esame. Esse non costituiscono, di conseguenza, decisioni impugnabili a norma dell'art. 5 PA secondo la giurisprudenza testé evocata. 1.2. Ciò posto, occorre vagliare se le singole note contestate hanno carattere di decisione a norma dell'art. 5 PA nel contesto di un'eventuale ripetizione dell'esame complessivo. L'art. 6.6.2 del regolamento d'esame per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale del 10 novembre 2005 (cfr. supra, consid. 1.1) - ancora applicabile, su richiesta del candidato, agli esami di ripetizione che si svolgeranno negli anni 2013 e 2014 (art. 9.23 del regolamento del 25 novembre 2009, http://www.examen.ch/se/it/Dokumente/Pruefungsordnung_2012_i.pdf, consultato il 21 maggio 2012) - le ripetizioni dell'esame di diploma si limitano a quelle parti dell'esame nelle quali non sia stata raggiunta la nota 5. Le note nelle singole materie determinano quindi l'estensione dell'esame complessivo in caso di ripetizione. Tuttavia, un eventuale accoglimento dei petita formulati dal ricorrente non dispenserebbe quest'ultimo, in concreto, dalla ripetizione degli esami anche nelle materie contestate, non chiedendo egli, infatti, l'attribuzione della nota 5 prevista dal regolamento d'esame a tale scopo. Anche sotto questo profilo, le singole note contestate non costituiscono delle decisioni impugnabili a norma dell'art. 5 PA. 1.3. Non si ravvisano, infine, altri motivi per i quali le singole note attribuite nelle materie "fiscalità in generale" e "fiscalità delle persone fisiche" possano costituire eccezionalmente delle decisioni impugnabili, né il ricorrente ne indica. Il ricorso si rivela quindi inammissibile.

2. Il ricorrente postula - nel suo memoriale del 5 febbraio 2012 - l'edizione di svariati documenti. Alla luce dell'inammissibilità del ricorso, le prove offerte si rivelano ininfluenti ai fini del giudizio. Si può pertanto prescindere dalla loro assunzione.

3. Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza - integrale - del ricorrente. Esse vengono fissate in fr. 400.- e compensate con l'anticipo spese già versato. Il maggior anticipo è restituito al ricorrente, al quale non compete un'indennità per ripetibili.

4. La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo spese già versato. Il maggior anticipo, di fr. 100.-, gli è restituito.

3. Non si assegnano ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata; allegati al ricorso di ritorno; formulario per il rimborso)

- autorità inferiore (n. di rif. 122; raccomandata; allegati: atti di ritorno)

- prima istanza (raccomandata; allegati: atti di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Alexander Moses