opencaselaw.ch

B-6245/2011

B-6245/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-17 · Italiano CH

Acquisti pubblici

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 X._______,

E. 2 Y._______ SA, patrocinati dall'avv. Mirco Rosa, Palazzo del Sole, 6535 Roveredo GR , ricorrenti, contro Ufficio federale delle strade USTRA Filiale di Bellinzona, Settore supporto, via C. Pellandini 2, 6500 Bellinzona, autorità aggiudicatrice . Oggetto Ricorso contro il bando di concorso pubblicato su SIMAP (Numero della pubblicazione 696443) del 4 novembre 2011. Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con pubblicazione sul SIMAP (Sistema Informativo Sulle Commesse Pubbliche in Svizzera; N. della pubblicazione 696443) l'Ufficio federale delle strade (USTRA; di seguito autorità aggiudicatrice, committente) ha indetto un pubblico concorso di una commessa di servizi secondo la procedura aperta intitolato "N13 EP 18 Circonvallazione Roveredo, Rinaturalizzazione Pascol Grand: prestazioni pluridisciplinari d'ingegneria" (cifra 2.2 del bando di concorso); che contro il bando di concorso menzionato X._______ e la Y._______ SA (di seguito: ricorrenti), entrambi patrocinati dall'avv. Mirco Rosa, sono insorti con ricorso del 16 novembre 2011 (data d'entrata 17 novembre 2011) dinanzi allo scrivente Tribunale, postulando, formalmente, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, nel merito, l'annullamento del bando di concorso, l'ordine al committente di pubblicare nuovamente il bando di concorso modificandone la sola cifra 3.8 nel senso che è eliminata la frase "L'età massima" per capo progetto, ingegnere dei manufatti, ingegnere specialista per lavori fluviali e specialista ambientale "deve essere inferiore ai 60 anni al momento dell'inoltro dell'offerta", protestate spese, tasse e ripetibili; che nella motivazione del ricorso i ricorrenti ritengono il limite dell'età previsto nel bando per le persone chiave inammissibile, in quanto all'ing. X._______, il quale supera la soglia dei 60 anni, verrebbe così preclusa la facoltà di partecipare al concorso; che con pubblicazione sul SIMAP del 16 novembre 2011 l'autorità aggiudicatrice ha rettificato il bando di concorso pubblicato il 4 novembre 2011, modificandone il punto 3.8 nella misura in cui l'età del capo progetto, ingegnere dei manufatti, ingegnere specialista per lavori fluviali e specialista ambientale "deve essere inferiore ai 65 anni al momento dell'inoltro dell'offerta"; che con ordinanza del 17 novembre 2011 lo scrivente Tribunale ha, tra le altre cose, rinunciato ad ordinare misure superprovvisionali, trasmesso ai ricorrenti la copia della rettifica del bando di concorso pubblicata ed assegnato loro un termine per esprimersi sulla questione a sapere se e in che misura desiderino mantenere il ricorso; che con scritto del 22 novembre 2011, anticipato con fax dello stesso giorno, i ricorrenti dichiarano il ritiro del ricorso, postulano che l'eventuale tassa di giustizia e i disborsi, nonché le spese ripetibili vengano interamente poste a carico del committente ed inoltrano la nota d'onorario e sborsi del loro patrocinatore; che a motivo della loro richiesta i ricorrenti rinviano in sostanza alla decisione di stralcio del 21 giugno 2011 emanata dallo scrivente Tribunale nella causa B-2383/2011 (ripartizione delle spese in caso di un'indicazione erronea del rimedio di diritto); che il ritiro del ricorso, compresa la nota d'onorario e le conclusioni relative alla messa a carico delle spese processuali sono state portate a conoscenza dell'autorità aggiudicatrice con ordinanza del 25 novembre 2011; che con scritto del 2 dicembre 2011 l'autorità aggiudicatrice si oppone alla richiesta dei ricorrenti di porre a suo carico la tassa di giustizia, i disborsi e le spese ripetibili, spiegando tra l'altro che la giurisprudenza invocata dai ricorrenti non è pertinente nel caso di specie e che sarebbe stato possibile ai ricorrenti di verificare lo stato del bando di concorso prima di inoltrare il ricorso ed infine criticando che l'atto di ricorso è stato inoltrato oltre una settimana prima della scadenza del termine per presentare ricorso, ciò che lascerebbe presupporre che i ricorrenti abbiano inoltrato ricorso dopo aver constatato la rettifica del bando di concorso; che con replica del 21 dicembre 2011, anticipata con fax dello stesso giorno, i ricorrenti contestano integralmente le argomentazioni del committente e confermano la richiesta formulata in data 22 novembre 2011; che con scritto del 2 gennaio 2012 l'autorità aggiudicatrice mantiene in sostanza le opposizioni mosse contro la richiesta dei ricorrenti; che il presente procedimento è divenuto privo d'oggetto in seguito al ritiro del ricorso; che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto; che le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi e che la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 1 cpv. 1, art. 2 cpv. 1 frase 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008; TS-TAF, RS 173.320.2); che, di regola, le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa (art. 5 prima frase TS-TAF) e che nel caso di un ritiro del ricorso il ricorrente è di principio da considerare parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA, RS 172.021); che nel caso in esame i ricorrenti hanno sì dichiarato il ritiro del ricorso, tuttavia le ragioni per detto ritiro vanno ricercate prevalentemente nella circostanza che l'autorità aggiudicatrice ha rettificato il bando di concorso nel senso auspicato dai ricorrenti con le loro conclusioni; che, tenuto conto che nel caso di specie il termine per l'inoltro di domande scritte e quello di chiusura per la presentazione delle offerte sono stati fissati a scadenza relativamente breve (23 novembre 2011 e 26 gennaio 2012), non può andare a scapito dei ricorrenti il fatto di aver inoltrato l'atto di ricorso oltre una settimana di anticipo prima dello scadere del termine per la presentazione del ricorso, rispettivamente lo stesso giorno in cui è stata pubblicata la rettifica del bando di concorso; che sarebbe eccessivo esigere dai ricorrenti che verifichino allo stesso giorno della spedizione del ricorso se la decisione impugnata sia stata modificata, tanto più che, in sostanza, un simile controllo non cambierebbe nulla al dispendio sopportato dal rappresentante legale per la preparazione e la stesura del ricorso; che, visto quanto precede, si può affermare che l'autorità aggiudicatrice con il suo comportamento ha fatto diventare priva d'oggetto la causa e in questo modo provocato il ritiro del ricorso; che all'autorità aggiudicatrice in virtù dell'art. 63 cpv. 1 PA non possono comunque essere addossate spese processuali, per cui si rinuncia al prelevamento delle medesime; che di principio solo la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa, ossia le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (cfr. art. 64 cpv. 1 PA i. c. d. art. 7 cpv. 1 TS-TAF e art. 8 cpv. 1 TS-TAF); che se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili e l'art. 5 TS-TAF si applica per analogia alla fissazione delle ripetibili (art. 15 TS-TAF); che da un'applicazione per analogia dell'art. 5 TS-TAF come pure dai precedenti considerandi risulta che il comportamento dell'autorità aggiudicatrice ha reso priva d'oggetto la causa, con la conseguenza che i ricorrenti possono essere considerati come parte vincente malgrado il ritiro del ricorso e che perciò hanno diritto alla rifusione delle ripetibili; che il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 2 prima frase TS-TAF); che i ricorrenti hanno inoltrato la nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, da cui risulta un onorario complessivo di fr. 3'966.10, IVA inclusa, calcolato sulla base di una tariffa oraria di fr. 250.- e di spese per un importo di fr. 297,30; che giusta l'art. 10 TS-TAF la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di fr. 200 ed un massimo di fr. 400.-, per cui la tariffa oraria di fr. 250.- come inoltrata dal patrocinatore dei ricorrenti rientra nei limiti fissati dalla TS-TAF; che pur quanto il dispendio orario del patrocinatore per la stesura del ricorso pari a 11,5 ore possa apparire elevato, va d'altra parte osservato che egli ha adottato una tariffa oraria relativamente moderata e che nella nota d'onorario non è stato ancora contemplato il dispendio per la redazione della replica del 21 dicembre 2011; che, visto quanto precede, appare tutto sommato adeguato assegnare ai ricorrenti un'indennità a titolo di spese ripetibili per un importo di fr. 3'966.10 (IVA inclusa) che, alla luce delle risultanze emerse può essere lasciata aperta la questione a sapere se la giurisprudenza dello scrivente Tribunale evocata dai ricorrenti a motivo della loro richiesta, in particolare la decisione di stralcio del 21 giugno 2011 nell'affare B-2383/2011, può trovare applicazione nel caso in esame.

Dispositiv
  1. E' preso atto del ritiro del ricorso e la procedura B-6245/2011 è stralciata dai ruoli.
  2. Ai ricorrenti è trasmesso lo scritto del committente del 2 gennaio 2012 per conoscenza.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Ai ricorrenti è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per un importo di fr. 3'966.10 (IVA inclusa) a carico dell'autorità aggiudicatrice.
  5. Comunicazione a: - ricorrenti (atto giudiziario; allegato come da cifra 2); - autorità aggiudicatrice (SIMAP N. di pubblicazione 696443 del 4 novembre 2011; atto giudiziario). Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Rimedi giuridici: La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale federale svizzero entro i trenta giorni dalla notifica del testo integrale delle decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore stimato della commessa raggiunge la soglia determinante secondo la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici o secondo l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (art. 83 lett. f cifra 1 LTF) e se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. f cifra 2 LTF). Data di spedizione: 17 gennaio 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-6245/2011 Decisione di stralcio del 17 gennaio 2012 Composizione Giudice unico Francesco Brentani, cancelliere Corrado Bergomi. Parti

1. X._______,

2. Y._______ SA, patrocinati dall'avv. Mirco Rosa, Palazzo del Sole, 6535 Roveredo GR , ricorrenti, contro Ufficio federale delle strade USTRA Filiale di Bellinzona, Settore supporto, via C. Pellandini 2, 6500 Bellinzona, autorità aggiudicatrice . Oggetto Ricorso contro il bando di concorso pubblicato su SIMAP (Numero della pubblicazione 696443) del 4 novembre 2011. Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con pubblicazione sul SIMAP (Sistema Informativo Sulle Commesse Pubbliche in Svizzera; N. della pubblicazione 696443) l'Ufficio federale delle strade (USTRA; di seguito autorità aggiudicatrice, committente) ha indetto un pubblico concorso di una commessa di servizi secondo la procedura aperta intitolato "N13 EP 18 Circonvallazione Roveredo, Rinaturalizzazione Pascol Grand: prestazioni pluridisciplinari d'ingegneria" (cifra 2.2 del bando di concorso); che contro il bando di concorso menzionato X._______ e la Y._______ SA (di seguito: ricorrenti), entrambi patrocinati dall'avv. Mirco Rosa, sono insorti con ricorso del 16 novembre 2011 (data d'entrata 17 novembre 2011) dinanzi allo scrivente Tribunale, postulando, formalmente, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, nel merito, l'annullamento del bando di concorso, l'ordine al committente di pubblicare nuovamente il bando di concorso modificandone la sola cifra 3.8 nel senso che è eliminata la frase "L'età massima" per capo progetto, ingegnere dei manufatti, ingegnere specialista per lavori fluviali e specialista ambientale "deve essere inferiore ai 60 anni al momento dell'inoltro dell'offerta", protestate spese, tasse e ripetibili; che nella motivazione del ricorso i ricorrenti ritengono il limite dell'età previsto nel bando per le persone chiave inammissibile, in quanto all'ing. X._______, il quale supera la soglia dei 60 anni, verrebbe così preclusa la facoltà di partecipare al concorso; che con pubblicazione sul SIMAP del 16 novembre 2011 l'autorità aggiudicatrice ha rettificato il bando di concorso pubblicato il 4 novembre 2011, modificandone il punto 3.8 nella misura in cui l'età del capo progetto, ingegnere dei manufatti, ingegnere specialista per lavori fluviali e specialista ambientale "deve essere inferiore ai 65 anni al momento dell'inoltro dell'offerta"; che con ordinanza del 17 novembre 2011 lo scrivente Tribunale ha, tra le altre cose, rinunciato ad ordinare misure superprovvisionali, trasmesso ai ricorrenti la copia della rettifica del bando di concorso pubblicata ed assegnato loro un termine per esprimersi sulla questione a sapere se e in che misura desiderino mantenere il ricorso; che con scritto del 22 novembre 2011, anticipato con fax dello stesso giorno, i ricorrenti dichiarano il ritiro del ricorso, postulano che l'eventuale tassa di giustizia e i disborsi, nonché le spese ripetibili vengano interamente poste a carico del committente ed inoltrano la nota d'onorario e sborsi del loro patrocinatore; che a motivo della loro richiesta i ricorrenti rinviano in sostanza alla decisione di stralcio del 21 giugno 2011 emanata dallo scrivente Tribunale nella causa B-2383/2011 (ripartizione delle spese in caso di un'indicazione erronea del rimedio di diritto); che il ritiro del ricorso, compresa la nota d'onorario e le conclusioni relative alla messa a carico delle spese processuali sono state portate a conoscenza dell'autorità aggiudicatrice con ordinanza del 25 novembre 2011; che con scritto del 2 dicembre 2011 l'autorità aggiudicatrice si oppone alla richiesta dei ricorrenti di porre a suo carico la tassa di giustizia, i disborsi e le spese ripetibili, spiegando tra l'altro che la giurisprudenza invocata dai ricorrenti non è pertinente nel caso di specie e che sarebbe stato possibile ai ricorrenti di verificare lo stato del bando di concorso prima di inoltrare il ricorso ed infine criticando che l'atto di ricorso è stato inoltrato oltre una settimana prima della scadenza del termine per presentare ricorso, ciò che lascerebbe presupporre che i ricorrenti abbiano inoltrato ricorso dopo aver constatato la rettifica del bando di concorso; che con replica del 21 dicembre 2011, anticipata con fax dello stesso giorno, i ricorrenti contestano integralmente le argomentazioni del committente e confermano la richiesta formulata in data 22 novembre 2011; che con scritto del 2 gennaio 2012 l'autorità aggiudicatrice mantiene in sostanza le opposizioni mosse contro la richiesta dei ricorrenti; che il presente procedimento è divenuto privo d'oggetto in seguito al ritiro del ricorso; che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto; che le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi e che la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 1 cpv. 1, art. 2 cpv. 1 frase 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008; TS-TAF, RS 173.320.2); che, di regola, le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa (art. 5 prima frase TS-TAF) e che nel caso di un ritiro del ricorso il ricorrente è di principio da considerare parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA, RS 172.021); che nel caso in esame i ricorrenti hanno sì dichiarato il ritiro del ricorso, tuttavia le ragioni per detto ritiro vanno ricercate prevalentemente nella circostanza che l'autorità aggiudicatrice ha rettificato il bando di concorso nel senso auspicato dai ricorrenti con le loro conclusioni; che, tenuto conto che nel caso di specie il termine per l'inoltro di domande scritte e quello di chiusura per la presentazione delle offerte sono stati fissati a scadenza relativamente breve (23 novembre 2011 e 26 gennaio 2012), non può andare a scapito dei ricorrenti il fatto di aver inoltrato l'atto di ricorso oltre una settimana di anticipo prima dello scadere del termine per la presentazione del ricorso, rispettivamente lo stesso giorno in cui è stata pubblicata la rettifica del bando di concorso; che sarebbe eccessivo esigere dai ricorrenti che verifichino allo stesso giorno della spedizione del ricorso se la decisione impugnata sia stata modificata, tanto più che, in sostanza, un simile controllo non cambierebbe nulla al dispendio sopportato dal rappresentante legale per la preparazione e la stesura del ricorso; che, visto quanto precede, si può affermare che l'autorità aggiudicatrice con il suo comportamento ha fatto diventare priva d'oggetto la causa e in questo modo provocato il ritiro del ricorso; che all'autorità aggiudicatrice in virtù dell'art. 63 cpv. 1 PA non possono comunque essere addossate spese processuali, per cui si rinuncia al prelevamento delle medesime; che di principio solo la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa, ossia le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (cfr. art. 64 cpv. 1 PA i. c. d. art. 7 cpv. 1 TS-TAF e art. 8 cpv. 1 TS-TAF); che se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili e l'art. 5 TS-TAF si applica per analogia alla fissazione delle ripetibili (art. 15 TS-TAF); che da un'applicazione per analogia dell'art. 5 TS-TAF come pure dai precedenti considerandi risulta che il comportamento dell'autorità aggiudicatrice ha reso priva d'oggetto la causa, con la conseguenza che i ricorrenti possono essere considerati come parte vincente malgrado il ritiro del ricorso e che perciò hanno diritto alla rifusione delle ripetibili; che il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 2 prima frase TS-TAF); che i ricorrenti hanno inoltrato la nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, da cui risulta un onorario complessivo di fr. 3'966.10, IVA inclusa, calcolato sulla base di una tariffa oraria di fr. 250.- e di spese per un importo di fr. 297,30; che giusta l'art. 10 TS-TAF la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di fr. 200 ed un massimo di fr. 400.-, per cui la tariffa oraria di fr. 250.- come inoltrata dal patrocinatore dei ricorrenti rientra nei limiti fissati dalla TS-TAF; che pur quanto il dispendio orario del patrocinatore per la stesura del ricorso pari a 11,5 ore possa apparire elevato, va d'altra parte osservato che egli ha adottato una tariffa oraria relativamente moderata e che nella nota d'onorario non è stato ancora contemplato il dispendio per la redazione della replica del 21 dicembre 2011; che, visto quanto precede, appare tutto sommato adeguato assegnare ai ricorrenti un'indennità a titolo di spese ripetibili per un importo di fr. 3'966.10 (IVA inclusa) che, alla luce delle risultanze emerse può essere lasciata aperta la questione a sapere se la giurisprudenza dello scrivente Tribunale evocata dai ricorrenti a motivo della loro richiesta, in particolare la decisione di stralcio del 21 giugno 2011 nell'affare B-2383/2011, può trovare applicazione nel caso in esame. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. E' preso atto del ritiro del ricorso e la procedura B-6245/2011 è stralciata dai ruoli.

2. Ai ricorrenti è trasmesso lo scritto del committente del 2 gennaio 2012 per conoscenza.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Ai ricorrenti è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per un importo di fr. 3'966.10 (IVA inclusa) a carico dell'autorità aggiudicatrice.

5. Comunicazione a:

- ricorrenti (atto giudiziario; allegato come da cifra 2);

- autorità aggiudicatrice (SIMAP N. di pubblicazione 696443 del 4 novembre 2011; atto giudiziario). Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Rimedi giuridici: La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale federale svizzero entro i trenta giorni dalla notifica del testo integrale delle decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore stimato della commessa raggiunge la soglia determinante secondo la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici o secondo l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (art. 83 lett. f cifra 1 LTF) e se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. f cifra 2 LTF). Data di spedizione: 17 gennaio 2012