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B-526/2014

B-526/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-15 · Italiano CH

Esame professionale

Sachverhalt

A. A.______ (in seguito, il ricorrente), nato il ..., ha partecipato, per la prima volta, alla sessione d'esami di marzo 2013 per l'ottenimento del diploma federale svizzero di esperto in finanza e controlling, organizzata in Ticino dalla Lugano Business School - Fondazione Centro di perfezionamento commerciale (FCPC; www.luganobusinessschool.ch, consultato il 19.9.2014), sotto la responsabilità della Società svizzera per gli esami superiori in contabilità e controlling, i cui membri sono la Società degli impiegati del commercio (sic svizzera: www.examen.ch, consultato il 19.9.2014) e l'Associazione svizzera dei Contabili - Controller diplomati federali (www.veb.ch, consultato il 19.1.2014). B. B.a Il ricorrente ha ottenuto la nota 3 nelle materie "Studio casi interdisciplinare" (14.75 punti; coefficiente 3 di ponderazione della nota) e "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali" (35 punti; coefficiente di ponderazione 3), 3.5 in "Controlling" (39.75 punti; coefficiente di ponderazione 3), 5 in "Corporate finance" (numero dei punti non indicato all'incarto; coefficiente di ponderazione 1), 4.5 in fiscalità (numero dei punti non indicato; coefficiente di ponderazione 1) e 5.5 nell'esame orale (numero dei punti non indicato; coefficiente di ponderazione 1), per una somma delle note, in funzione dei diversi coefficienti di ponderazione, pari a 43.5, equivalente ad una media del 3.6 ([3 x 3 + 3 x 3 + 3.5 x 3 + 5 x 1 + 4.5 x 1 + 5.5 x 1] : 12; per una descrizione completa delle modalità d'esame, cfr. consid. 4). B.b Stando così le cose, la commissione d'esame, mediante decisione del 6 maggio 2013, munita dell'attestato delle note (cfr. Allegato 19a e b), e ricevuta dal ricorrente l'8 maggio seguente, ha constatato che l'esame non era stato superato ("[...] il risultato complessivo non ha permesso il superamento dell'esame. Il certificato allegato la informa sulle note ottenute nelle singole materie [...]), con la precisazione che il ricorrente aveva il diritto di ripeterlo. C. C.a Contro questa decisione il ricorrente è insorto alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), il 5 giugno 2013 (cfr. Allegato 4), chiedendo che gli fossero attribuite le note 3.5 al posto di 3 in "Studio casi interdisciplinare" (18.25 punti invece di 14.75: 0.5 punti aggiuntivi per le domande 4, 143 e 195 ciascuna, nonché 1 punto aggiuntivo per le domande 118 e 150 ciascuna), 4 al posto di 3.5 in "Controlling 2 e 3" (41.25 punti invece di 39.75: 0.5 punti aggiuntivi per gli esercizi 1.6 e 2.3 ciascuno parte 2, nonché 0.5 punti aggiuntivi per l'esercizio 2.2 parte 3) e 3.5 al posto di 3 in "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali 2 e 3" (36.25 punti invece di 35), e che fosse quindi constatato, sulla base di una somma delle note pari a 48 e della conseguente media equivalente a 4 ([3.5 x 3 + 4 x 3 + 3.5 x 3 + 5 x 1 + 4.5 x 1 + 5.5 x 1] : 12), che egli aveva superato l'esame di esperto in finanza e controlling. In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'aumento delle note non fosse stato riconosciuto dalla SEFRI, il ricorrente ha chiesto che il suo esame fosse considerato come superato in applicazione della "Grenzfallregelung". In particolare, egli ha rimproverato alla commissione d'esame, per quanto riguarda la valutazione della prova "Studio casi interdisciplinare", di essersi riferita solamente ai cosiddetti schemi o moduli di risoluzione, precisando che "non esistono soluzioni aprioristicamente corrette, motivo per il quale non ci si può basare unicamente sui predetti schemi o moduli di risoluzione e occorre anche valutare se esistono affermazioni o ragionamenti che, seppure non contemplati da tali schemi, meritano un punteggio almeno parziale" (cfr. ricorso, pag. 3). Rispetto agli altri argomenti avanzati dal ricorrente, si veda in seguito alla lettera E. C.b Mediante scritto del 20 giugno 2013, la SEFRI ha concesso un termine suppletorio al ricorrente per completare formalmente il suo reclamo con ulteriore documentazione, invitandolo nel contempo a saldare l'anticipo spese di Fr. 860.-. Tempestivamente, il 9 luglio 2013, il ricorrente ha versato detto anticipo e, il 12 luglio seguente, ha trasmesso i documenti richiesti. D. D.a La SEFRI ha trasmesso copia del reclamo con gli allegati alla FCPC per presa di posizione entro il 12 settembre 2013. Con scritto del 10 settembre 2013 (cfr. Allegato 5A), la FCPC ha inoltrato le osservazioni degli esperti in merito al reclamo. Per quanto riguarda la prova di "Controlling 2", essi hanno riconosciuto, l'8 agosto 2013 (cfr. Allegato 5B), la fondatezza degli argomenti del ricorrente relativi agli esercizi 1.6 e 2.3, aumentando la valutazione attribuita ad entrambi gli esercizi di 0.5 punti. Gli esperti hanno pure aumentato, di 0.5 punti, la valutazione dell'esercizio 2.2 della prova di "Controlling 3" (41.25 punti in totale per una nota media di 4). In relazione alla prova di "Studio casi interdisciplinare", gli esperti hanno assegnato al ricorrente 0.5 punti aggiuntivi per la domanda 195 (15.25 punti in totale, mantenendo la nota media di 3). Rispetto alla prova "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali 2 e 3", gli esperti non hanno ravvisato la necessità di modificare l'apprezzamento della prestazione del ricorrente. In definitiva, la FCPC ha constatato che, in seguito all'aumento di 1.5 punti della valutazione della prova di "Controlling 2 e 3", la somma delle note era pari a 45 e che la loro media ammontava a 3.8 ([3 x 3 + 3 x 3 + 4 x 3 + 5 x 1 + 4.5 x 1 + 5.5 x 1] : 12), confermando pertanto la mancata promozione del ricorrente (cfr. Allegato 5A). D.b La SEFRI ha comunicato le prese di posizione degli esperti al ricorrente il 12 settembre 2013, invitandolo a dichiarare se intendesse mantenere il reclamo e, nell'affermativa, a presentare una replica entro il 9 ottobre 2013. Con scritto del 7 ottobre 2013 (cfr. Allegato 6), il ricorrente ha confermato il mantenimento del reclamo e ha precisato, rispetto alla prova di "Studio casi interdisciplinare", di pretendere 0.5 punti aggiuntivi, nonché, per quanto concerne la prova di "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali", di esigere il riconoscimento di un ulteriore punto. Egli ha peraltro richiesto, dopo avere rilevato che i medesimi esperti avevano sia corretto gli esami di "Studio casi interdisciplinare" e "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali", sia preso posizione sulle osservazioni ricorsuali, che altri esperti si pronunciassero su quest'ultime. D.c La FCPC ha presentato le proprie osservazioni alla replica del ricorrente il 19 novembre 2013 (cfr. Allegato 8A), riconoscendo 0.5 punti aggiuntivi per la prova "Studio casi interdisciplinare" (15.75 punti; la nota rimane 3 secondo la Scala note 2013 [SN 13; cfr. Allegato 3]), ma confermando i 35 punti relativi alla prova "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali", conformemente alle prese di posizione degli esaminatori. A proposito della pretesa del ricorrente di far eseguire la valutazione della replica da nuovi esperti, la FCPC ha specificato che "al fine di garantire omogeneità di correzione e di valutazione per tutti i candidati, l'evasione del ricorso viene effettuata dallo stesso team che ha svolto la correzione [dell'esame], sotto la responsabilità del capogruppo". In definitiva, la FCPC ha confermato la nota media di 3.8 e la conseguente non promozione del ricorrente. D.d Mediante decisione del 17 dicembre 2013 (cfr. Allegato 9), la SEFRI ha respinto il reclamo del 5 giugno 2013, accollando al ricorrente le spese processuali di Fr. 860.-. In particolare, la SEFRI ha rilevato che il ricorrente si lamenta sostanzialmente della sottovalutazione della sua prestazione d'esame nelle materie "Studio casi interdisciplinare", "Controlling" e "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali". A questo proposito, la SEFRI ha preso in considerazione che la commissione d'esame ha accolto parzialmente le motivazioni del ricorrente, riconoscendogli 1 punto aggiuntivo in "Studio casi disciplinare" e 1.5 punti in "Controlling", per un totale di 45 punti e una media di 3.8 (cfr. decisione, punti 3 a 6). Riguardo alla questione dei casi limiti, la SEFRI ha osservato che, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha totalizzato, dopo rivalutazione, 45 punti, la "Grenzfallregelung 2013" (GFR 13) non gli è applicabile (cfr. decisione, punto 6.1). Rispetto alla "ricusa", avanzata dal ricorrente nel suo scritto del 7 ottobre 2013, degli esperti che hanno valutato, e rivalutato, le prove "Studio casi interdisciplinare" e "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali", la SEFRI, dopo avere ricordato le norme pertinenti applicabili e la giurisprudenza, ha constatato che le condizioni per un'eventuale ricusa non erano adempiute (cfr. decisione, punto 6.4). In riferimento al suo obbligo di accertare i fatti d'ufficio e di servirsi dei mezzi di prova necessari, la SEFRI ha peraltro negato la necessità di eseguire una perizia giudiziale (cfr. decisione, punto 6.5) evidenziando, in conclusione, che la commissione d'esame ha motivato in maniera chiara e percorribile i voti delle prove contestate dal ricorrente (cfr. decisione, punto 6.6). E. Contro questa decisione il ricorrente è insorto, per il tramite del suo avvocato, davanti al Tribunale amministrativo federale il 30 gennaio 2014 (cfr. Allegato 10), affermando innanzitutto che "lo scopo del presente ricorso non è quello di contestare come i correttori hanno deciso di valutare le prove [...], essendo questa una questione di apprezzamento, bensì è quello di opporsi ad una correzione del tutto meccanica e priva delle necessarie valutazioni" (cfr. ricorso, punto 5). Più precisamente, il ricorrente contesta, come già davanti alla SEFRI, la legittimità dell'uso di schemi risolutivi con una o più parole chiavi per valutare le risposte degli esaminandi, rilevando che i detti schemi sono di natura indicativa e generale e che le parole chiavi "non sempre corrispondono a definizioni ben precise [...] nella maggior parte dei casi possono tranquillamente essere sostituite con altri termini altrettanto appropriati" (cfr. ricorso, punto 11). Alla luce di queste considerazioni, il ricorrente pretende, relativamente alla domanda a) del compito 1 della prova "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali 3", che la sua risposta, indicante l'art. 725 CO senza la specificazione del cpv. 1, sia corretta e meriti l'attribuzione di 1 punto, visto che egli ha trascritto fedelmente il contenuto dell'art. 725 cpv. 1 CO, mettendo nero su bianco che "in base all'art. 725 CO, il consiglio d'amministrazione convoca l'assemblea generale per le relative misure di risanamento" (cfr. ricorso, punto 12, e risposta alla domanda d'esame [cfr. Allegato q]). Riguardo alla prova "Studio casi interdisciplinare", il ricorrente osserva che, nella sua risposta 2g alla domanda 118, egli ha indicato che "dal punto di vista strategico, l'eventuale realizzazione del progetto IMMO AG porterebbe sicuramente un buon ritorno d'immagine alla nostra azienda [L&A AG], in quanto IMMO AG è una tra le principali società immobiliari svizzere", mentre che la posizione di correzione 118 riporta la formulazione "si tratta di un'opportunità unica di acquisire un nuovo cliente", concludendone che l'importanza strategica di attuare una simile operazione è stata così da lui riconosciuta, per cui la sua risposta meriterebbe l'attribuzione di 0.5 e non di 0 punti. Per quanto concerne la domanda 150 della stessa prova, relativa al "Management delle scadenze", che fa stato di 0 punti, il ricorrente la contesta e rivendica almeno 0.5 punti, sostenendo di avere ravvisato il problema centrale della domanda, ossia la necessità di un coordinamento continuo e costante per garantire il rispetto delle tempistiche di produzione dei diversi settori aziendali. Per finire, in relazione alla domanda 191 (195), sempre della stessa prova, il ricorrente ritiene di meritare 1 punto su 2 punti per il fatto di avere riassunto in modo ragionevole parte dei soggetti tematizzati nella diapositiva 9. In definitiva, il ricorrente rivendica di avere totalizzato 48 punti, pari ad una media delle note equivalente a 4, ciò che implica il superamento dell'esame d'esperto in finanza e controlling e l'ottenimento del corrispondente diploma. F. F.a Mediante decisione incidentale del 31 gennaio 2014, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo relativo alle presunte spese processuali di Fr. 1'200.- entro il 21 febbraio 2014, ciò che è avvenuto il 5 febbraio 2014. F.b L'11 febbraio 2014 questo Tribunale ha trasmesso una copia del ricorso alla SEFRI nonché alla commissione d'esame, sollecitandole ad inoltrare una risposta, con l'incarto completo, numerato e corredato di un indice degli atti, entro il 7 marzo 2014. G. G.a Il 25 febbraio 2014 la commissione d'esame ha risposto al ricorso, confermando la decisione di non promozione, in base ad un totale di 45 punti e ad una media di 3.8, e ciò in conformità con le osservazioni degli esperti. Rispetto alla prova "Studio casi interdisciplinare", quest'ultimi hanno rilevato a titolo di premessa, il 17 febbraio 2014, che "la correzione tiene sì conto dello schema di soluzione ufficiale, ma contempla anche una valutazione specifica degli argomenti portati dal candidato. Nel caso di specie, la mancata assegnazione di punti al candidato in corrispondenza degli item oggetto di contestazione non sono da ascrivere ad una inadempienza formale e terminologica della risposta, bensì a delle lacune sostanziali rispetto a quanto ci si sarebbe potuti e dovuti attendere da un buon candidato". Essi si sono peraltro espressi puntualmente sugli argomenti del ricorrente in relazione alle domande 118 (riflessione generica, senza evidenze empiriche rispetto alla convenienza effettiva di accettare un ordine supplementare), 150 (pianificazione temporale rilevante non per la tempistica di produzione, ma per la preparazione della riunione del consiglio d'amministrazione) e 191 (le diapositive per la presentazione al consiglio d'amministrazione sono prive di titoli). G.b Il 5 marzo 2014 la SEFRI ha risposto al ricorso chiedendone il rigetto, con rinvio integrale alle motivazioni esposte nella decisione impugnata e alle diverse prese di posizione dettagliate della commissione d'esame. H. L'11 marzo 2014 questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza tutte le prese di posizione a tutti i partecipanti alla procedura, concludendo peraltro lo scambio degli scritti, salvo eventuali nuove misure istruttorie o memorie delle parti.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all'art. 32 LTAF. In concreto, la SEFRI fa parte delle di autorità (art. 33 lett. d LTAF) e la sua decisione del 17 dicembre 2013, che non rientra nell'elenco delle eccezioni dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.

E. 1.2 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Egli ha presentato tempestivamente il ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), il quale adempie i presupposti di legge (art. 52 cpv. 1 PA), e versato l'anticipo di Fr. 1'200.-, relativo alle spese processuali, nel termine impartito, per cui non sussistono ostacoli all'esame sostanziale del litigio. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

E. 2.1 Censurabili sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, salvo, in quest'ultimo caso, se un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso (art. 49 PA).

E. 2.2 Questioni di diritto procedurale e di diritto sostanziale sono oggetto di una piena cognizione da parte di questo Tribunale, a pena di commettere un diniego di giustizia formale (DTAF 2007/6 consid. 3).

E. 2.2.1 Ciò detto, per costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 I 467 consid. 3.1 e 121 I 225 consid. 4b), a cui si attiene anche questo Tribunale, l'autorità di ricorso, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (DTAF 2008/14 consid. 3.1 e 2007/6 consid. 3). La valutazione di prestazioni d'esame esige infatti non soltanto nozioni specifiche che l'autorità chiamata a statuire su un ricorso spesso non possiede, ma anche una conoscenza dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo e affidabile i fatti determinanti sui quali la prima decisione poggia, ne può essere compito dell'autorità di ricorso quello di ripetere l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le qualità e capacità richieste per il superamento dell'esame. Già per queste ragioni non è consentito all'autorità di ricorso di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Essa deve quindi limitarsi a verificare se gli esaminatori si sono lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione dell'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (DTF 106 Ia 1 consid. 3c e 105 Ia 190 consid. 2a). Si è quindi consolidata la prassi di esaminare - in caso di ricorso contro la valutazione di un esame - l'operato dell'autorità inferiore con un certo riserbo, non scostandosi senza necessità dall'apprezzamento di quest'ultima. Il Tribunale federale s'impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui esso dispone delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 131 I 467 consid. 3.1). Tuttavia, nel momento in cui il risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori o in presenza di un'evidente sottovalutazione della prestazione del candidato, l'autorità di ricorso rivede - a certe condizioni - la decisione impugnata (sentenza del TAF B 5635/2009 del 26 luglio 2010, consid. 4).

E. 2.2.2 Per quanto riguarda invece eventuali irregolarità nello svolgimento di un esame, esse costituiscono un motivo di ricorso ai sensi dell'art. 49 PA, giustificante l'ammissione dello stesso e l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, solamente se sussistono indizi che le dette irregolarità abbiano potuto influire in modo negativo sul risultato dell'esame (JAAC 66.62 consid. 4; DTAF 2010/11 consid. 4.2 e 2008/14 consid. 3.3).

E. 2.3 Nella procedura di ricorso, gli esaminatori presentano le loro osservazioni nell'ambito della risposta dell'autorità inferiore (art. 57 cpv. 1 PA). Di regola, in quest'occasione, gli esperti esaminano la loro valutazione ancora una volta e indicano, se del caso, se sia giustificata una correzione del punteggio. Fintanto che non vi siano indizi di parzialità o che la valutazione degli esperti risulti insostenibile, non v'è per prassi motivo di scostarsene. Condizione imprescindibile è che, alle censure sollevate dal ricorrente, venga data una risposta e che la versione degli esperti, per quanto diverga da quella del ricorrente, sia comprensibile e condivisibile (cfr. anche decisione non pubblicata dell'allora Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia [Commissione di ricorso DFEP] del 13 gennaio 1998 nella causa S. F. [97/HB-001] consid. 8). Tutto ciò presuppone che le censure sollevate siano sufficientemente sostanziate e che contengano quindi argomenti oggettivi corredati dai necessari elementi di prova (cfr. DTAF 2010/60 consid. 4.4 con i relativi rinvii).

E. 3 L'oggetto del presente litigio è il non superamento dell'esame di esperto in finanza e controlling e il conseguente non ottenimento del relativo diploma. Da un lato, il ricorrente chiede che sia riconosciuto che egli ha raggiunto, dopo rivalutazione delle risposte alle domande 118, 150 e 191 della prova "Studio di casi interdisciplinare", e della soluzione del compito 1 della prova "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali 3", la nota media di 4 (48 punti) necessaria al conseguimento del diploma federale svizzero di esperto in finanza e controlling. Dall'altro lato, la SEFRI ribadisce che il ricorrente non ha passato l'esame, malgrado l'aumento della sua nota media da 3.6 (43.5 punti) a 3.8 (45 punti) in conformità con la rivalutazione operata dagli esperti, e che non può quindi pretendere che gli sia rilasciato il diploma federale svizzero di esperto in finanza e controlling.

E. 4.1 Il diploma federale svizzero di esperto in finanza e controlling, rilasciato, su mandato della commissione d'esame, dalla SEFRI, è retto dal Regolamento dell'esame professionale superiore di Esperta / Esperto in finanza e controlling (in seguito, il Regolamento, reperibile sul sito www.examen.ch/rc/it/Regolamenti, consultato il 19.9.2014), nonché dalle corrispondenti Direttive (scaricabili dallo stesso sito). In concreto è applicabile la versione del Regolamento in vigore dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2013, ossia l'Edizione 2011 (art. 9.3 Regolamento).

E. 4.2 L'esame consiste nelle prove scritte "Studio casi interdisciplinare" (scala di valutazione da 100 punti; coefficiente 3 di ponderazione della nota), "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali" (scala da 100 punti, coefficiente di ponderazione 3), "Controlling" (scala da 100 punti, coefficiente di ponderazione 3), "Corporate finance" (scala da 50 punti, coefficiente di ponderazione 1) e "Fiscalità" (scala da 100 punti, coefficiente di ponderazione 1), nonché in un esame orale (coefficiente di ponderazione 1; art. 5.11 Regolamento in relazione con la SN 13, esposta nell'Allegato 3).

E. 4.3 Le note vanno da 1 a 6; l'esame è superato con la media di 4 e, se non superato al primo tentativo, può essere ripetuto due volte, le note pari o superiori a 5 essendo comunque acquisite. La nota 4 è attribuita se i punti conseguiti sono pari almeno a 19.5 in "Studio casi interdisciplinare", 44 in "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali", 40 in "Controlling", 11 in "Corporate finance" e 37 in "Fiscalità" (art. 6.3 e 6.41 Regolamento in relazione con la SN 13). La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame, ed è arrotondata a un decimale (art. 6.23 Regolamento in relazione con la SN 13). Benché ciò non sia espressamente precisato nel Regolamento, la nota media di 4 è attribuita quando il totale dei punti è pari a 48, visto che l'esame si compone di sei materie, tre delle quali con un coefficiente 3 di ponderazione e le altre tre con un coefficiente 1 di ponderazione, da cui risulta una ponderazione complessiva pari a 12 (cfr. consid. 4.2).

E. 4.4 Vige peraltro una regola speciale per i casi limiti o "Grenzfallregelung" (nota media di 3.9 [46.8 punti di note] o, eccezionalmente, di 3.8 [45.6 punti di note]), secondo cui la valutazione dell'esame in una materia può essere aumentata di una mezza nota. I candidati a cui manca un mezzo punto di nota per potere beneficiare della nota media di 4 arrotondata per eccesso, ossia che hanno totalizzato una somma delle note pari a 47 punti, hanno diritto in ogni caso ad un aumento. A questo proposito, benché ciò non sia espressamente specificato nel documento GFR 13, un semplice calcolo permette di evidenziare che 47 punti corrispondono ad una nota media di 3.917 (47 : 12), mentre 47.5 punti si traducono in una nota media di 3.958 (47.5 : 12). Sempre secondo la regola speciale per i casi limite, il totale dei punti raggiunti in una materia scritta può essere aumentato al massimo di due punti se la scala di valutazione è di 100 punti, e di un punto se la scala è inferiore a 100 punti. La prova orale può essere aumentata di un mezzo punto di nota, a condizione che la nota nella materia scritta di "Controlling", prima di un'eventuale rivalutazione, sia superiore di almeno 1 punto alla nota dell'esame orale (cfr. GFR 13, esposta nell'Allegato 6 della decisione impugnata).

E. 4.5 Occorre ancora rilevare che, secondo prassi costante, se una regola per i casi limite non è prevista né nel regolamento d'esame, né nelle direttive corrispondenti, come in concreto, la commissione d'esame stessa può di principio elaborare i criteri per il loro trattamento, nel presente caso la GFR 13, e ciò in virtù della sua facoltà di fissare in modo definitivo le note dei candidati all'esame (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6335/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.3 con i relativi rinvii giurisprudenziali).

E. 5.1 In concreto, il ricorrente, che ha totalizzato una somma delle note pari a 45 punti (cfr. punto D dei fatti), chiede innanzitutto, con la sua impugnativa (cfr. Allegato 10), che gli sia accordato 1 punto, ossia il punteggio massimo attribuibile (cfr. Allegato q), alla risposta data alla domanda a) della parte 1 del compito 1 della prova "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali 3" (tenore della domanda: "Determini, mostrando i calcoli eseguiti e indicando il corrispondente articolo di legge, se, al 31 dicembre 2012 e in base al bilancio presentato, il consiglio d'amministrazione di Fail AG deve intervenire", cfr. Allegato r), per il motivo che, benché non abbia indicato espressamente il cpv. 1 dell'art. 725 CO (correzione degli esperti: "manca il capoverso"), ha cionondimeno formulato in parole il contenuto dello stesso capoverso, ossia che "il consiglio d'amministrazione convoca l'assemblea generale per le relative misure di risanamento" (tenore dell'art. 725 cpv. 1 CO: "Se risulta dall'ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio d'amministrazione convoca immediatamente l'assemblea generale e le propone misure di risanamento"; tenore dell'art. 725 cpv. 2 CO: "Se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d'amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società").

E. 5.1.1 La proposta di soluzione ufficiale (cfr. Allegato s) indica che "secondo l'art. 725 cpv. 1 CO, il consiglio d'amministrazione deve convocare immediatamente l'assemblea generale e proporre misure di risanamento". Nella loro correzione dell'esame, gli esperti hanno stimato che la soluzione avanzata dal ricorrente, essendo priva dell'indicazione del cpv. 1, non meritava l'attribuzione di nessun punto. In seguito al reclamo del ricorrente, del 5 giugno 2013 (cfr. Allegato 4), gli esperti hanno rilevato, il 30 agosto 2013 (cfr. Allegato 5F), che le situazioni descritte dai due capoversi dell'art. 725 CO "implicano chiaramente l'intervento del consiglio d'amministrazione, ma le conseguenze e le misure da intraprendere sono differenti. Nella fattispecie era quindi importante che il candidato specificasse, oltre all'art. 725 CO, anche la rispettiva situazione ovvero il capoverso", per cui essi non hanno modificato la loro valutazione. In seguito alla replica del ricorrente, del 7 ottobre 2013 (cfr. Allegato 6), in cui è riproposta l'argomentazione contenuta nel reclamo, gli esperti hanno ribadito, l'8 novembre 2013, che "essendoci una mancanza di capoverso e quindi una chiara mancanza nello specificare le misure da intraprendere, non possono prendere in considerazione le motivazioni del [ricorrente], e quindi [la sua] non può essere considerata come risposta esatta e neanche come risposta parzialmente esatta".

E. 5.1.2 La domanda a) parla di "articolo di legge" e la proposta di soluzione ufficiale riporta l'art. 725 cpv. 1 CO. Ciò dimostra che gli organizzatori dell'esame si attendevano, da parte degli esaminandi, che indicassero anche il capoverso della norma. Non si può però non rilevare che il termine "articolo di legge" si riferisce, di per sé, al numero della norma, la quale viene precisata, se del caso, tramite l'uso di termini come "capoverso", "comma", "lettera" o ancora "paragrafo". Fatta questa puntualizzazione, i capoversi 1 e 2 dell'art. 725 CO descrivono effettivamente due situazioni ben distinte l'una dall'altra, per cui è più che comprensibile che la proposta di soluzione ufficiale specifichi il cpv. 1 dell'art. 725 CO. Considerate le diverse fattispecie contemplate dall'art. 725 cpv. 1 e 2 CO, nonché il fatto che lo schema di risoluzione indica non solo l'art. 725 CO, ma anche il suo cpv. 1, appare a prima vista giustificato non attribuire punti ad un risposta che si limita a citare l'art. 725 CO, senza specificarne il capoverso.

E. 5.1.3 In concreto, però, il ricorrente non può essere penalizzato per il fatto che non abbia espressamente indicato il capoverso, e ciò considerato che ne ha comunque chiaramente riprodotto il senso, dimostrando in questo modo di essere cosciente che i capoversi 1 e 2 dell'art. 725 CO rispecchiano due situazioni ben distinte, ossia la perdita del capitale e delle riserve superiore al 50%, rispettivamente la perdita integrale del capitale e delle riserve con la conseguente mancanza di copertura del capitale dei terzi. La risposta del ricorrente, anche senza l'indicazione del capoverso, non dà adito a confusione poiché in essa è specificato che "il consiglio d'amministrazione convoca l'assemblea per le relative misure di risanamento", proposizione che corrisponde quasi specularmente al tenore del cpv. 1, per cui non sussistono dubbi riguardo al fatto che il ricorrente non abbia inteso riferirsi al cpv. 2. Può rimanere peraltro irrisolta la questione se gli esaminatori avrebbero potuto attribuire, in virtù del loro potere d'apprezzamento, 0.5 punti alla risposta del ricorrente nonostante che la proposta di soluzione ufficiale menzioni espressamente il cpv. 1 dell'art. 725 CO. In questo senso, l'apprezzamento della commissione d'esame non appare sostenibile e questo Tribunale non può aderirvi (cfr. consid. 2.3). È quindi a torto che al ricorrente non è stato attribuito un punto supplementare per la sua risposta alla domanda a) del compito 1 della prova "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali 3". Con l'aggiunta di questo punto supplementare, il totale dei punti realizzati dal ricorrente nella materia "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali" ammonta quindi a 36 (35 + 1) e la nota a 3.5 (cfr. SN 13, Allegato 3), dimodoché il ricorrente realizza una somma delle note pari a 46.5 ed una nota media di 3.875 ([3 x 3 + 3.5 x 3 + 4 x 3 + 5 x 1 + 4.5 x 1 + 5.5 x 1] : 12 ).

E. 5.2 Riguardo alla prova "Studio casi interdisciplinare" (tema: "la società L&A AG deve presentare un'offerta di sistemi di chiusura alla società IMMO AG"), il compito generale era formulato nel modo seguente: "Deve essere preparata una pianificazione temporale [della Divisione "Sistemi di chiusura"] affinché i punti all'ordine del giorno siano pronti entro i termini fissati dal consiglio d'amministrazione. La presentazione grafica pone in evidenza le interdipendenze temporali che possono condurre a colli di bottiglia".

E. 5.2.1 Nella risposta 2g alla domanda 118, relativa alla prova "Studio casi interdisciplinare" (cfr. Allegato 5D), il ricorrente ha scritto che "dal punto di vista strategico, l'eventuale realizzazione del progetto IMMO AG, porterebbe sicuramente un buon ritorno d'immagine alla nostra azienda [L&A AG], in quanto IMMO AG è una tra le principali società immobiliari svizzere". La posizione di correzione 118 mette invece l'accento sul fatto che "si tratta di un'opportunità unica di acquisire un nuovo cliente", e, in quanto tale, esprime il tipo di risposta che la commissione d'esame si attendeva da parte dei candidati. Ora, come indicato al consid. 2.2.1, non spetta a questo Tribunale sostituire il proprio apprezzamento della risposta del ricorrente a quello della commissione d'esame. Ciò precisato, la questione del ritorno d'immagine, benché teoricamente pertinente, non è una questione centrale rispetto al possibile ordine dei sistemi di chiusura da parte di IMMO AG, bensì una conseguenza auspicabile di una tale evenienza, per cui non si può non constatare, seguendo l'apprezzamento degli esperti, che il ricorrente non ha identificato l'importanza strategica di concludere l'affare come invece ci si aspettava dagli esaminandi. In questo senso è dunque condivisibile che la commissione d'esame non ha attribuito punti alla risposta del ricorrente (al massimo attribuibile 1 punto), facendo uso del suo potere d'apprezzamento che si ispira, da un lato, allo schema di soluzione ufficiale, e, dall'altro lato, alla pertinenza degli argomenti specifici avanzati dal ricorrente (cfr. presa di posizione degli esperti, del 17 febbraio 2014, citata al punto I della parte relativa ai fatti della presente sentenza). In aggiunta a ciò, indipendentemente dalla correttezza o meno della risposta del ricorrente, non si può certamente affermare che la risposta ufficiale fosse troppo esigente o che non fosse alla portata degli esaminandi. Inoltre, poco importa che gli esaminatori avrebbero anche potuto attribuire, in virtù del loro potere d'apprezzamento, un mezzo punto alla risposta del ricorrente. In conclusione, su questo punto, l'apprezzamento della commissione d'esame non appare né parziale, né di primo acchito errato o insostenibile, cosicché questo Tribunale non ha alcun valido motivo per scostarsene (cfr. consid. 2.2.1 e 2.3).

E. 5.2.2 Rispetto al tema inerente al "Management delle scadenze", sempre relativo alla prova "Studio casi interdisciplinare", la risposta del ricorrente alla domanda 150 non ha ottenuto alcun punto sui 3 punti possibili, e ciò in considerazione del fatto che, secondo la commissione d'esame, la pianificazione temporale era rilevante non per la tempistica di produzione, ma per la preparazione della riunione del consiglio d'amministrazione (cfr. prese di posizione degli esperti, del 26 agosto 2013 [Allegato 5B] e del 17 febbraio 2014). Come già sottolineato sopra, non spetta a questo Tribunale sostituire il proprio apprezzamento della risposta del ricorrente a quello della commissione d'esame, il quale non appare, in concreto, né parziale, né tantomeno di primo acchito errato o insostenibile, dimodoché questo Tribunale non ha alcun valido motivo per non adottarlo (cfr. consid. 2.2.1 e 2.3). A questo proposito conviene ancora ribadire che spetta agli esaminatori, in virtù del loro potere d'apprezzamento, stabilire se una risposta può essere considerata parzialmente corretta e, nell'affermativa, fissare i punti che ritengono giusto attribuirle (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2613/2012 del 15 marzo 2013 consid. 2.3).

E. 5.2.3 Per quanto attiene alla domanda 191, sempre relativa alla prova "Studio casi interdisciplinare", il ricorrente disquisisce, in modo piuttosto confuso, sui termini di "titolo" e di "caratteristica", e propone che gli siano attribuiti 0.5 punti aggiuntivi, senza rendere intelligibile per quale motivo. A questo Tribunale non resta che ribadire che non è suo compito sostituire il proprio apprezzamento della risposta del ricorrente a quello della commissione d'esame, considerato che i motivi avanzati in proposito nella risposta non sono condivisibili e che la valutazione della commissione non si rivela né parziale, né di primo acchito errata o insostenibile (cfr. consid. 2.2.1 e 2.3).

E. 5.3 Per quanto attiene alla questione della ricusa degli esperti, essa non è più stata sollevata dal ricorrente nell'impugnativa, dimodoché non è più necessario approfondire questa tematica.

E. 6 Da quanto precede si evince che le correzioni degli esperti, a prescindere dalla questione relativa alla non menzione da parte del ricorrente del cpv. 1 dell'art. 725 CO, non danno adito a critiche, nonostante il fatto che esse corrispondano agli schemi di risoluzione. Visti i punti 15.75, corrispondenti alla nota 3, ottenuti in "Studio casi interdisciplinare", i punti 41.25, equivalenti alla nota 4, in "Controlling", e, dopo correzione operata con la presente sentenza (cfr. consid. 5.1.3), i punti 36, corrispondenti alla nota 3.5, in "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali", la somma totale delle note è pari a 46.5 e la nota media equivale a 3.875 ([3 x 3 + 3.5 x 3 + 4 x 3 + 5 x 1 + 4.5 x 1 + 5.5 x 1] : 12 ), inferiore alla nota media di 4 necessaria, di principio, per ottenere il diploma federale di esperto in finanza e controlling. Ciò assodato, è necessario ora verificare se il ricorrente potrebbe beneficiare di un'applicazione della GFR 13 che gli permetterebbe di ottenere, per arrotondamento, la nota media di 4.

E. 7 Benché il ricorrente non abbia più avanzato, nella sua impugnativa, la questione dell'applicazione della regola dei casi limiti alla sua situazione, bisogna chinarsi su questa problematica dopo che gli è stato riconosciuto, in questa sede, un punto supplementare nella materia "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali", per una somma delle note pari a 46.5 ed una nota media di 3.875 (cfr. consid. 5.1.3).

E. 7.1 Come già esposto al consid. 4.4, la GFR 13 stipula che i candidati con una nota media di 3.9 o, a titolo eccezionale, di 3.8, possono beneficiare di una rivalutazione di una mezza nota in una materia, premesso che una somma delle note di 47 implica automaticamente la rivalutazione e che il totale dei punti raggiunti in una materia scritta può essere aumentato al massimo di due punti se la scala di valutazione è di 100 punti, e di un punto se la scala è inferiore a 100 punti.

E. 7.2 La nota media di 3.9, indicata nella GFR 13, corrisponde ad una somma delle note pari a 46.8, e non a 47, come ciò risulta da un semplice calcolo (3.9 x 12, dove 12 è la somma dei coefficienti di ponderazione). La nota media di 3.8 corrisponde ad una somma delle note pari a 45.6 (3.8 x 12). Ora, visto che la somma delle note di 46.8 sembra essere stata arrotondata a 47, è legittimo chiedersi se non bisognerebbe fare lo stesso con la somma delle note di 46.5, ottenuta dal ricorrente dopo rivalutazione in questa sede. Altrimenti detto, la nota media di 3.875 corrisponderebbe, arrotondata, a 3.9, dimodoché il totale dei punti ottenuti dal ricorrente dovrebbe essere "in ogni caso" ("in jedem Fall", secondo l'espressione della GFR 13) rivalutato. Se così fosse, aumentando di due punti la materia "Studio casi interdisciplinare" (15.75 punti), il ricorrente totalizzerebbe 17.75 punti e raggiungerebbe la nota di 3.5, secondo la SN 13, ottenendo così una somma delle note pari a 48 e la nota media di 4 ([3.5 x 3 + 3.5 x 3 + 4 x 3 + 5 x 1 + 4.5 x 1 + 5.5 x 1] : 12). Sennonché non è dato di capire, leggendo la GFR 13, quale materia ("Fach") potrebbe e/o dovrebbe beneficiare di una rivalutazione, questione che ha la sua importanza, visto che tre materie hanno un coefficiente 3 di ponderazione, mentre le altre un coefficiente 1 di ponderazione. A tutto ciò si aggiunge che anche la SN 13 non è di una limpidezza cristallina: per esempio, non appare chiaro perché alla materia "Studio casi interdisciplinare", con una scala di valutazione di 100 punti, è attribuita la nota 6 con un totale di 31.5 punti, mentre alla materia "Controlling", pure con una scala di valutazione di 100 punti, è riconosciuta la nota 6 con un totale di 60 punti.

E. 7.3 In conclusione appare indubbio che la GFR 13 non è sufficientemente precisa ed esaustiva per poter essere, se del caso, applicata da questo Tribunale alla fattispecie con cognizione di causa nel quadro di una riforma della decisione impugnata. A questo proposito, tenuto conto della relativa tecnicità della GFR 13, questo Tribunale non considera opportuno procedere ad un complemento istruttorio in questa sede (cfr. consid. 9.1).

E. 8 Visto quanto precede, e tenuto conto che l'applicabilità della GFR 13 non può essere esclusa, alla luce della nuova somma delle note e della nuova nota media riconosciute in questa sede al ricorrente, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che la decisione avversata deve essere annullata e la causa rinviata alla prima istanza, in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, e ciò affinché quest'ultima verifichi se la GFR 13 si applica alla nuova fattispecie, e con quali conseguenze, motivando dettagliatamente la sua nuova decisione impugnabile.

E. 9.1 Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. La riforma di una decisione presuppone che l'incarto sia sufficientemente istruito, considerato che non spetta all'autorità di ricorso procedere a delucidazioni complementari complicate (Knapp, Précis de droit administratif, 4a Ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 2058). Inoltre, la riforma di una decisione è inammissibile se questioni pertinenti devono essere risolte per la prima volta e che l'autorità inferiore dispone di un certo potere d'apprezzamento (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale B-1181/2010 dell'8 settembre 2010 consid. 4). Ora, il rinvio alla prima istanza è giustificato se si considera che è necessario verificare se il ricorrente, dopo la rivalutazione della sua prestazione d'esame operata in questa sede, potrebbe beneficiare di un'applicazione della GFR 13, e, nell'affermativa, con quale esito.

E. 9.2 Così, nella nuova decisione impugnabile, la prima istanza dovrà esporre se la GFR 13 si applica o non si applica alla nuova situazione (somma delle note pari a 46.5 e nota media di 3.875) accertata dalla presente sentenza, e con quale risultato finale (somma delle note e nota media), spiegando e giustificando dettagliatamente le proprie conclusioni nel caso in cui giunga ad un risultato negativo per il ricorrente.

E. 10.1 Le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria nonché negli esborsi, sono di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte; eccezionalmente, esse sono condonate (art. 63 cpv. 1 PA). L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA).

E. 10.2 In concreto, tenuto conto dell'esito aperto del ricorso è giustificato non prelevare spese processuali e riconoscere al ricorrente, visto che non gli può essere attribuito il diploma federale di esperto in finanza e controlling a questo stadio della causa, un'indennità leggermente ridotta per le spese ripetibili relative alla procedura davanti a questo Tribunale. Così, da un lato, l'anticipo di Fr. 1'200.-, saldato dal ricorrente il 5 febbraio 2014, gli è restituito, e, dall'altro lato, gli viene concessa un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.-, in funzione del dispendio di tempo, della complessità del litigio e del petito formulato, a carico della SEFRI. Per contro, considerato che il ricorrente non ha agito davanti alla SEFRI per il tramite di un rappresentante professionale e che, perciò, non ha avuto spese indispensabili e relativamente elevate nel senso della legge, non gli viene concessa, come da prassi costante, alcuna indennità per spese ripetibili in quella sede.

E. 11 La presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. t della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF]; RS 173.110), ed è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato alla Commissione d'esame della Società svizzera per gli esami superiori in contabilità e controlling, affinché proceda secondo i consid. 8 e 9.
  2. Per il resto, il ricorso è respinto.
  3. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 1'200.-, versato il 5 febbraio 2014, è restituito al ricorrente.
  4. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.-, a carico dell'autorità inferiore.
  5. Comunicazione: - al ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario indirizzo per il pagamento); - alla Commissione d'esame della Società svizzera per gli esami superiori in contabilità e controlling (atto giudiziario); - all'autorità inferiore (rif. ...; atto giudiziario). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Dario Quirici Data di spedizione: 20 ottobre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-_______ Sentenza del 15 ottobre 2014 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Pascal Richard, Frank Seethaler, cancelliere Dario Quirici. Parti A.______, ..., patrocinato da Masera & Della Casa SA, Palazzi Gargantini, Riva Albertolli 1, P.O. Box 6618, 6901 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, autorità inferiore, e Commissione d'esame della Società Svizzera per gli esami superiori in contabilità e controlling, Fondazione Centro di perfezionamento commerciale, Via Cantonale 19, 6900 Lugano, prima istanza. Oggetto Esame professionale di specialista in finanza e controlling 2013. Fatti: A. A.______ (in seguito, il ricorrente), nato il ..., ha partecipato, per la prima volta, alla sessione d'esami di marzo 2013 per l'ottenimento del diploma federale svizzero di esperto in finanza e controlling, organizzata in Ticino dalla Lugano Business School - Fondazione Centro di perfezionamento commerciale (FCPC; www.luganobusinessschool.ch, consultato il 19.9.2014), sotto la responsabilità della Società svizzera per gli esami superiori in contabilità e controlling, i cui membri sono la Società degli impiegati del commercio (sic svizzera: www.examen.ch, consultato il 19.9.2014) e l'Associazione svizzera dei Contabili - Controller diplomati federali (www.veb.ch, consultato il 19.1.2014). B. B.a Il ricorrente ha ottenuto la nota 3 nelle materie "Studio casi interdisciplinare" (14.75 punti; coefficiente 3 di ponderazione della nota) e "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali" (35 punti; coefficiente di ponderazione 3), 3.5 in "Controlling" (39.75 punti; coefficiente di ponderazione 3), 5 in "Corporate finance" (numero dei punti non indicato all'incarto; coefficiente di ponderazione 1), 4.5 in fiscalità (numero dei punti non indicato; coefficiente di ponderazione 1) e 5.5 nell'esame orale (numero dei punti non indicato; coefficiente di ponderazione 1), per una somma delle note, in funzione dei diversi coefficienti di ponderazione, pari a 43.5, equivalente ad una media del 3.6 ([3 x 3 + 3 x 3 + 3.5 x 3 + 5 x 1 + 4.5 x 1 + 5.5 x 1] : 12; per una descrizione completa delle modalità d'esame, cfr. consid. 4). B.b Stando così le cose, la commissione d'esame, mediante decisione del 6 maggio 2013, munita dell'attestato delle note (cfr. Allegato 19a e b), e ricevuta dal ricorrente l'8 maggio seguente, ha constatato che l'esame non era stato superato ("[...] il risultato complessivo non ha permesso il superamento dell'esame. Il certificato allegato la informa sulle note ottenute nelle singole materie [...]), con la precisazione che il ricorrente aveva il diritto di ripeterlo. C. C.a Contro questa decisione il ricorrente è insorto alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), il 5 giugno 2013 (cfr. Allegato 4), chiedendo che gli fossero attribuite le note 3.5 al posto di 3 in "Studio casi interdisciplinare" (18.25 punti invece di 14.75: 0.5 punti aggiuntivi per le domande 4, 143 e 195 ciascuna, nonché 1 punto aggiuntivo per le domande 118 e 150 ciascuna), 4 al posto di 3.5 in "Controlling 2 e 3" (41.25 punti invece di 39.75: 0.5 punti aggiuntivi per gli esercizi 1.6 e 2.3 ciascuno parte 2, nonché 0.5 punti aggiuntivi per l'esercizio 2.2 parte 3) e 3.5 al posto di 3 in "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali 2 e 3" (36.25 punti invece di 35), e che fosse quindi constatato, sulla base di una somma delle note pari a 48 e della conseguente media equivalente a 4 ([3.5 x 3 + 4 x 3 + 3.5 x 3 + 5 x 1 + 4.5 x 1 + 5.5 x 1] : 12), che egli aveva superato l'esame di esperto in finanza e controlling. In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'aumento delle note non fosse stato riconosciuto dalla SEFRI, il ricorrente ha chiesto che il suo esame fosse considerato come superato in applicazione della "Grenzfallregelung". In particolare, egli ha rimproverato alla commissione d'esame, per quanto riguarda la valutazione della prova "Studio casi interdisciplinare", di essersi riferita solamente ai cosiddetti schemi o moduli di risoluzione, precisando che "non esistono soluzioni aprioristicamente corrette, motivo per il quale non ci si può basare unicamente sui predetti schemi o moduli di risoluzione e occorre anche valutare se esistono affermazioni o ragionamenti che, seppure non contemplati da tali schemi, meritano un punteggio almeno parziale" (cfr. ricorso, pag. 3). Rispetto agli altri argomenti avanzati dal ricorrente, si veda in seguito alla lettera E. C.b Mediante scritto del 20 giugno 2013, la SEFRI ha concesso un termine suppletorio al ricorrente per completare formalmente il suo reclamo con ulteriore documentazione, invitandolo nel contempo a saldare l'anticipo spese di Fr. 860.-. Tempestivamente, il 9 luglio 2013, il ricorrente ha versato detto anticipo e, il 12 luglio seguente, ha trasmesso i documenti richiesti. D. D.a La SEFRI ha trasmesso copia del reclamo con gli allegati alla FCPC per presa di posizione entro il 12 settembre 2013. Con scritto del 10 settembre 2013 (cfr. Allegato 5A), la FCPC ha inoltrato le osservazioni degli esperti in merito al reclamo. Per quanto riguarda la prova di "Controlling 2", essi hanno riconosciuto, l'8 agosto 2013 (cfr. Allegato 5B), la fondatezza degli argomenti del ricorrente relativi agli esercizi 1.6 e 2.3, aumentando la valutazione attribuita ad entrambi gli esercizi di 0.5 punti. Gli esperti hanno pure aumentato, di 0.5 punti, la valutazione dell'esercizio 2.2 della prova di "Controlling 3" (41.25 punti in totale per una nota media di 4). In relazione alla prova di "Studio casi interdisciplinare", gli esperti hanno assegnato al ricorrente 0.5 punti aggiuntivi per la domanda 195 (15.25 punti in totale, mantenendo la nota media di 3). Rispetto alla prova "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali 2 e 3", gli esperti non hanno ravvisato la necessità di modificare l'apprezzamento della prestazione del ricorrente. In definitiva, la FCPC ha constatato che, in seguito all'aumento di 1.5 punti della valutazione della prova di "Controlling 2 e 3", la somma delle note era pari a 45 e che la loro media ammontava a 3.8 ([3 x 3 + 3 x 3 + 4 x 3 + 5 x 1 + 4.5 x 1 + 5.5 x 1] : 12), confermando pertanto la mancata promozione del ricorrente (cfr. Allegato 5A). D.b La SEFRI ha comunicato le prese di posizione degli esperti al ricorrente il 12 settembre 2013, invitandolo a dichiarare se intendesse mantenere il reclamo e, nell'affermativa, a presentare una replica entro il 9 ottobre 2013. Con scritto del 7 ottobre 2013 (cfr. Allegato 6), il ricorrente ha confermato il mantenimento del reclamo e ha precisato, rispetto alla prova di "Studio casi interdisciplinare", di pretendere 0.5 punti aggiuntivi, nonché, per quanto concerne la prova di "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali", di esigere il riconoscimento di un ulteriore punto. Egli ha peraltro richiesto, dopo avere rilevato che i medesimi esperti avevano sia corretto gli esami di "Studio casi interdisciplinare" e "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali", sia preso posizione sulle osservazioni ricorsuali, che altri esperti si pronunciassero su quest'ultime. D.c La FCPC ha presentato le proprie osservazioni alla replica del ricorrente il 19 novembre 2013 (cfr. Allegato 8A), riconoscendo 0.5 punti aggiuntivi per la prova "Studio casi interdisciplinare" (15.75 punti; la nota rimane 3 secondo la Scala note 2013 [SN 13; cfr. Allegato 3]), ma confermando i 35 punti relativi alla prova "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali", conformemente alle prese di posizione degli esaminatori. A proposito della pretesa del ricorrente di far eseguire la valutazione della replica da nuovi esperti, la FCPC ha specificato che "al fine di garantire omogeneità di correzione e di valutazione per tutti i candidati, l'evasione del ricorso viene effettuata dallo stesso team che ha svolto la correzione [dell'esame], sotto la responsabilità del capogruppo". In definitiva, la FCPC ha confermato la nota media di 3.8 e la conseguente non promozione del ricorrente. D.d Mediante decisione del 17 dicembre 2013 (cfr. Allegato 9), la SEFRI ha respinto il reclamo del 5 giugno 2013, accollando al ricorrente le spese processuali di Fr. 860.-. In particolare, la SEFRI ha rilevato che il ricorrente si lamenta sostanzialmente della sottovalutazione della sua prestazione d'esame nelle materie "Studio casi interdisciplinare", "Controlling" e "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali". A questo proposito, la SEFRI ha preso in considerazione che la commissione d'esame ha accolto parzialmente le motivazioni del ricorrente, riconoscendogli 1 punto aggiuntivo in "Studio casi disciplinare" e 1.5 punti in "Controlling", per un totale di 45 punti e una media di 3.8 (cfr. decisione, punti 3 a 6). Riguardo alla questione dei casi limiti, la SEFRI ha osservato che, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha totalizzato, dopo rivalutazione, 45 punti, la "Grenzfallregelung 2013" (GFR 13) non gli è applicabile (cfr. decisione, punto 6.1). Rispetto alla "ricusa", avanzata dal ricorrente nel suo scritto del 7 ottobre 2013, degli esperti che hanno valutato, e rivalutato, le prove "Studio casi interdisciplinare" e "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali", la SEFRI, dopo avere ricordato le norme pertinenti applicabili e la giurisprudenza, ha constatato che le condizioni per un'eventuale ricusa non erano adempiute (cfr. decisione, punto 6.4). In riferimento al suo obbligo di accertare i fatti d'ufficio e di servirsi dei mezzi di prova necessari, la SEFRI ha peraltro negato la necessità di eseguire una perizia giudiziale (cfr. decisione, punto 6.5) evidenziando, in conclusione, che la commissione d'esame ha motivato in maniera chiara e percorribile i voti delle prove contestate dal ricorrente (cfr. decisione, punto 6.6). E. Contro questa decisione il ricorrente è insorto, per il tramite del suo avvocato, davanti al Tribunale amministrativo federale il 30 gennaio 2014 (cfr. Allegato 10), affermando innanzitutto che "lo scopo del presente ricorso non è quello di contestare come i correttori hanno deciso di valutare le prove [...], essendo questa una questione di apprezzamento, bensì è quello di opporsi ad una correzione del tutto meccanica e priva delle necessarie valutazioni" (cfr. ricorso, punto 5). Più precisamente, il ricorrente contesta, come già davanti alla SEFRI, la legittimità dell'uso di schemi risolutivi con una o più parole chiavi per valutare le risposte degli esaminandi, rilevando che i detti schemi sono di natura indicativa e generale e che le parole chiavi "non sempre corrispondono a definizioni ben precise [...] nella maggior parte dei casi possono tranquillamente essere sostituite con altri termini altrettanto appropriati" (cfr. ricorso, punto 11). Alla luce di queste considerazioni, il ricorrente pretende, relativamente alla domanda a) del compito 1 della prova "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali 3", che la sua risposta, indicante l'art. 725 CO senza la specificazione del cpv. 1, sia corretta e meriti l'attribuzione di 1 punto, visto che egli ha trascritto fedelmente il contenuto dell'art. 725 cpv. 1 CO, mettendo nero su bianco che "in base all'art. 725 CO, il consiglio d'amministrazione convoca l'assemblea generale per le relative misure di risanamento" (cfr. ricorso, punto 12, e risposta alla domanda d'esame [cfr. Allegato q]). Riguardo alla prova "Studio casi interdisciplinare", il ricorrente osserva che, nella sua risposta 2g alla domanda 118, egli ha indicato che "dal punto di vista strategico, l'eventuale realizzazione del progetto IMMO AG porterebbe sicuramente un buon ritorno d'immagine alla nostra azienda [L&A AG], in quanto IMMO AG è una tra le principali società immobiliari svizzere", mentre che la posizione di correzione 118 riporta la formulazione "si tratta di un'opportunità unica di acquisire un nuovo cliente", concludendone che l'importanza strategica di attuare una simile operazione è stata così da lui riconosciuta, per cui la sua risposta meriterebbe l'attribuzione di 0.5 e non di 0 punti. Per quanto concerne la domanda 150 della stessa prova, relativa al "Management delle scadenze", che fa stato di 0 punti, il ricorrente la contesta e rivendica almeno 0.5 punti, sostenendo di avere ravvisato il problema centrale della domanda, ossia la necessità di un coordinamento continuo e costante per garantire il rispetto delle tempistiche di produzione dei diversi settori aziendali. Per finire, in relazione alla domanda 191 (195), sempre della stessa prova, il ricorrente ritiene di meritare 1 punto su 2 punti per il fatto di avere riassunto in modo ragionevole parte dei soggetti tematizzati nella diapositiva 9. In definitiva, il ricorrente rivendica di avere totalizzato 48 punti, pari ad una media delle note equivalente a 4, ciò che implica il superamento dell'esame d'esperto in finanza e controlling e l'ottenimento del corrispondente diploma. F. F.a Mediante decisione incidentale del 31 gennaio 2014, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo relativo alle presunte spese processuali di Fr. 1'200.- entro il 21 febbraio 2014, ciò che è avvenuto il 5 febbraio 2014. F.b L'11 febbraio 2014 questo Tribunale ha trasmesso una copia del ricorso alla SEFRI nonché alla commissione d'esame, sollecitandole ad inoltrare una risposta, con l'incarto completo, numerato e corredato di un indice degli atti, entro il 7 marzo 2014. G. G.a Il 25 febbraio 2014 la commissione d'esame ha risposto al ricorso, confermando la decisione di non promozione, in base ad un totale di 45 punti e ad una media di 3.8, e ciò in conformità con le osservazioni degli esperti. Rispetto alla prova "Studio casi interdisciplinare", quest'ultimi hanno rilevato a titolo di premessa, il 17 febbraio 2014, che "la correzione tiene sì conto dello schema di soluzione ufficiale, ma contempla anche una valutazione specifica degli argomenti portati dal candidato. Nel caso di specie, la mancata assegnazione di punti al candidato in corrispondenza degli item oggetto di contestazione non sono da ascrivere ad una inadempienza formale e terminologica della risposta, bensì a delle lacune sostanziali rispetto a quanto ci si sarebbe potuti e dovuti attendere da un buon candidato". Essi si sono peraltro espressi puntualmente sugli argomenti del ricorrente in relazione alle domande 118 (riflessione generica, senza evidenze empiriche rispetto alla convenienza effettiva di accettare un ordine supplementare), 150 (pianificazione temporale rilevante non per la tempistica di produzione, ma per la preparazione della riunione del consiglio d'amministrazione) e 191 (le diapositive per la presentazione al consiglio d'amministrazione sono prive di titoli). G.b Il 5 marzo 2014 la SEFRI ha risposto al ricorso chiedendone il rigetto, con rinvio integrale alle motivazioni esposte nella decisione impugnata e alle diverse prese di posizione dettagliate della commissione d'esame. H. L'11 marzo 2014 questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza tutte le prese di posizione a tutti i partecipanti alla procedura, concludendo peraltro lo scambio degli scritti, salvo eventuali nuove misure istruttorie o memorie delle parti. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all'art. 32 LTAF. In concreto, la SEFRI fa parte delle di autorità (art. 33 lett. d LTAF) e la sua decisione del 17 dicembre 2013, che non rientra nell'elenco delle eccezioni dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Egli ha presentato tempestivamente il ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), il quale adempie i presupposti di legge (art. 52 cpv. 1 PA), e versato l'anticipo di Fr. 1'200.-, relativo alle spese processuali, nel termine impartito, per cui non sussistono ostacoli all'esame sostanziale del litigio. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Censurabili sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, salvo, in quest'ultimo caso, se un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso (art. 49 PA). 2.2 Questioni di diritto procedurale e di diritto sostanziale sono oggetto di una piena cognizione da parte di questo Tribunale, a pena di commettere un diniego di giustizia formale (DTAF 2007/6 consid. 3). 2.2.1 Ciò detto, per costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 I 467 consid. 3.1 e 121 I 225 consid. 4b), a cui si attiene anche questo Tribunale, l'autorità di ricorso, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (DTAF 2008/14 consid. 3.1 e 2007/6 consid. 3). La valutazione di prestazioni d'esame esige infatti non soltanto nozioni specifiche che l'autorità chiamata a statuire su un ricorso spesso non possiede, ma anche una conoscenza dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo e affidabile i fatti determinanti sui quali la prima decisione poggia, ne può essere compito dell'autorità di ricorso quello di ripetere l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le qualità e capacità richieste per il superamento dell'esame. Già per queste ragioni non è consentito all'autorità di ricorso di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Essa deve quindi limitarsi a verificare se gli esaminatori si sono lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione dell'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (DTF 106 Ia 1 consid. 3c e 105 Ia 190 consid. 2a). Si è quindi consolidata la prassi di esaminare - in caso di ricorso contro la valutazione di un esame - l'operato dell'autorità inferiore con un certo riserbo, non scostandosi senza necessità dall'apprezzamento di quest'ultima. Il Tribunale federale s'impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui esso dispone delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 131 I 467 consid. 3.1). Tuttavia, nel momento in cui il risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori o in presenza di un'evidente sottovalutazione della prestazione del candidato, l'autorità di ricorso rivede - a certe condizioni - la decisione impugnata (sentenza del TAF B 5635/2009 del 26 luglio 2010, consid. 4). 2.2.2 Per quanto riguarda invece eventuali irregolarità nello svolgimento di un esame, esse costituiscono un motivo di ricorso ai sensi dell'art. 49 PA, giustificante l'ammissione dello stesso e l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, solamente se sussistono indizi che le dette irregolarità abbiano potuto influire in modo negativo sul risultato dell'esame (JAAC 66.62 consid. 4; DTAF 2010/11 consid. 4.2 e 2008/14 consid. 3.3). 2.3 Nella procedura di ricorso, gli esaminatori presentano le loro osservazioni nell'ambito della risposta dell'autorità inferiore (art. 57 cpv. 1 PA). Di regola, in quest'occasione, gli esperti esaminano la loro valutazione ancora una volta e indicano, se del caso, se sia giustificata una correzione del punteggio. Fintanto che non vi siano indizi di parzialità o che la valutazione degli esperti risulti insostenibile, non v'è per prassi motivo di scostarsene. Condizione imprescindibile è che, alle censure sollevate dal ricorrente, venga data una risposta e che la versione degli esperti, per quanto diverga da quella del ricorrente, sia comprensibile e condivisibile (cfr. anche decisione non pubblicata dell'allora Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia [Commissione di ricorso DFEP] del 13 gennaio 1998 nella causa S. F. [97/HB-001] consid. 8). Tutto ciò presuppone che le censure sollevate siano sufficientemente sostanziate e che contengano quindi argomenti oggettivi corredati dai necessari elementi di prova (cfr. DTAF 2010/60 consid. 4.4 con i relativi rinvii).

3. L'oggetto del presente litigio è il non superamento dell'esame di esperto in finanza e controlling e il conseguente non ottenimento del relativo diploma. Da un lato, il ricorrente chiede che sia riconosciuto che egli ha raggiunto, dopo rivalutazione delle risposte alle domande 118, 150 e 191 della prova "Studio di casi interdisciplinare", e della soluzione del compito 1 della prova "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali 3", la nota media di 4 (48 punti) necessaria al conseguimento del diploma federale svizzero di esperto in finanza e controlling. Dall'altro lato, la SEFRI ribadisce che il ricorrente non ha passato l'esame, malgrado l'aumento della sua nota media da 3.6 (43.5 punti) a 3.8 (45 punti) in conformità con la rivalutazione operata dagli esperti, e che non può quindi pretendere che gli sia rilasciato il diploma federale svizzero di esperto in finanza e controlling. 4. 4.1 Il diploma federale svizzero di esperto in finanza e controlling, rilasciato, su mandato della commissione d'esame, dalla SEFRI, è retto dal Regolamento dell'esame professionale superiore di Esperta / Esperto in finanza e controlling (in seguito, il Regolamento, reperibile sul sito www.examen.ch/rc/it/Regolamenti, consultato il 19.9.2014), nonché dalle corrispondenti Direttive (scaricabili dallo stesso sito). In concreto è applicabile la versione del Regolamento in vigore dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2013, ossia l'Edizione 2011 (art. 9.3 Regolamento). 4.2 L'esame consiste nelle prove scritte "Studio casi interdisciplinare" (scala di valutazione da 100 punti; coefficiente 3 di ponderazione della nota), "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali" (scala da 100 punti, coefficiente di ponderazione 3), "Controlling" (scala da 100 punti, coefficiente di ponderazione 3), "Corporate finance" (scala da 50 punti, coefficiente di ponderazione 1) e "Fiscalità" (scala da 100 punti, coefficiente di ponderazione 1), nonché in un esame orale (coefficiente di ponderazione 1; art. 5.11 Regolamento in relazione con la SN 13, esposta nell'Allegato 3). 4.3 Le note vanno da 1 a 6; l'esame è superato con la media di 4 e, se non superato al primo tentativo, può essere ripetuto due volte, le note pari o superiori a 5 essendo comunque acquisite. La nota 4 è attribuita se i punti conseguiti sono pari almeno a 19.5 in "Studio casi interdisciplinare", 44 in "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali", 40 in "Controlling", 11 in "Corporate finance" e 37 in "Fiscalità" (art. 6.3 e 6.41 Regolamento in relazione con la SN 13). La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame, ed è arrotondata a un decimale (art. 6.23 Regolamento in relazione con la SN 13). Benché ciò non sia espressamente precisato nel Regolamento, la nota media di 4 è attribuita quando il totale dei punti è pari a 48, visto che l'esame si compone di sei materie, tre delle quali con un coefficiente 3 di ponderazione e le altre tre con un coefficiente 1 di ponderazione, da cui risulta una ponderazione complessiva pari a 12 (cfr. consid. 4.2). 4.4 Vige peraltro una regola speciale per i casi limiti o "Grenzfallregelung" (nota media di 3.9 [46.8 punti di note] o, eccezionalmente, di 3.8 [45.6 punti di note]), secondo cui la valutazione dell'esame in una materia può essere aumentata di una mezza nota. I candidati a cui manca un mezzo punto di nota per potere beneficiare della nota media di 4 arrotondata per eccesso, ossia che hanno totalizzato una somma delle note pari a 47 punti, hanno diritto in ogni caso ad un aumento. A questo proposito, benché ciò non sia espressamente specificato nel documento GFR 13, un semplice calcolo permette di evidenziare che 47 punti corrispondono ad una nota media di 3.917 (47 : 12), mentre 47.5 punti si traducono in una nota media di 3.958 (47.5 : 12). Sempre secondo la regola speciale per i casi limite, il totale dei punti raggiunti in una materia scritta può essere aumentato al massimo di due punti se la scala di valutazione è di 100 punti, e di un punto se la scala è inferiore a 100 punti. La prova orale può essere aumentata di un mezzo punto di nota, a condizione che la nota nella materia scritta di "Controlling", prima di un'eventuale rivalutazione, sia superiore di almeno 1 punto alla nota dell'esame orale (cfr. GFR 13, esposta nell'Allegato 6 della decisione impugnata). 4.5 Occorre ancora rilevare che, secondo prassi costante, se una regola per i casi limite non è prevista né nel regolamento d'esame, né nelle direttive corrispondenti, come in concreto, la commissione d'esame stessa può di principio elaborare i criteri per il loro trattamento, nel presente caso la GFR 13, e ciò in virtù della sua facoltà di fissare in modo definitivo le note dei candidati all'esame (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6335/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.3 con i relativi rinvii giurisprudenziali). 5. 5.1 In concreto, il ricorrente, che ha totalizzato una somma delle note pari a 45 punti (cfr. punto D dei fatti), chiede innanzitutto, con la sua impugnativa (cfr. Allegato 10), che gli sia accordato 1 punto, ossia il punteggio massimo attribuibile (cfr. Allegato q), alla risposta data alla domanda a) della parte 1 del compito 1 della prova "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali 3" (tenore della domanda: "Determini, mostrando i calcoli eseguiti e indicando il corrispondente articolo di legge, se, al 31 dicembre 2012 e in base al bilancio presentato, il consiglio d'amministrazione di Fail AG deve intervenire", cfr. Allegato r), per il motivo che, benché non abbia indicato espressamente il cpv. 1 dell'art. 725 CO (correzione degli esperti: "manca il capoverso"), ha cionondimeno formulato in parole il contenuto dello stesso capoverso, ossia che "il consiglio d'amministrazione convoca l'assemblea generale per le relative misure di risanamento" (tenore dell'art. 725 cpv. 1 CO: "Se risulta dall'ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio d'amministrazione convoca immediatamente l'assemblea generale e le propone misure di risanamento"; tenore dell'art. 725 cpv. 2 CO: "Se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d'amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società"). 5.1.1 La proposta di soluzione ufficiale (cfr. Allegato s) indica che "secondo l'art. 725 cpv. 1 CO, il consiglio d'amministrazione deve convocare immediatamente l'assemblea generale e proporre misure di risanamento". Nella loro correzione dell'esame, gli esperti hanno stimato che la soluzione avanzata dal ricorrente, essendo priva dell'indicazione del cpv. 1, non meritava l'attribuzione di nessun punto. In seguito al reclamo del ricorrente, del 5 giugno 2013 (cfr. Allegato 4), gli esperti hanno rilevato, il 30 agosto 2013 (cfr. Allegato 5F), che le situazioni descritte dai due capoversi dell'art. 725 CO "implicano chiaramente l'intervento del consiglio d'amministrazione, ma le conseguenze e le misure da intraprendere sono differenti. Nella fattispecie era quindi importante che il candidato specificasse, oltre all'art. 725 CO, anche la rispettiva situazione ovvero il capoverso", per cui essi non hanno modificato la loro valutazione. In seguito alla replica del ricorrente, del 7 ottobre 2013 (cfr. Allegato 6), in cui è riproposta l'argomentazione contenuta nel reclamo, gli esperti hanno ribadito, l'8 novembre 2013, che "essendoci una mancanza di capoverso e quindi una chiara mancanza nello specificare le misure da intraprendere, non possono prendere in considerazione le motivazioni del [ricorrente], e quindi [la sua] non può essere considerata come risposta esatta e neanche come risposta parzialmente esatta". 5.1.2 La domanda a) parla di "articolo di legge" e la proposta di soluzione ufficiale riporta l'art. 725 cpv. 1 CO. Ciò dimostra che gli organizzatori dell'esame si attendevano, da parte degli esaminandi, che indicassero anche il capoverso della norma. Non si può però non rilevare che il termine "articolo di legge" si riferisce, di per sé, al numero della norma, la quale viene precisata, se del caso, tramite l'uso di termini come "capoverso", "comma", "lettera" o ancora "paragrafo". Fatta questa puntualizzazione, i capoversi 1 e 2 dell'art. 725 CO descrivono effettivamente due situazioni ben distinte l'una dall'altra, per cui è più che comprensibile che la proposta di soluzione ufficiale specifichi il cpv. 1 dell'art. 725 CO. Considerate le diverse fattispecie contemplate dall'art. 725 cpv. 1 e 2 CO, nonché il fatto che lo schema di risoluzione indica non solo l'art. 725 CO, ma anche il suo cpv. 1, appare a prima vista giustificato non attribuire punti ad un risposta che si limita a citare l'art. 725 CO, senza specificarne il capoverso. 5.1.3 In concreto, però, il ricorrente non può essere penalizzato per il fatto che non abbia espressamente indicato il capoverso, e ciò considerato che ne ha comunque chiaramente riprodotto il senso, dimostrando in questo modo di essere cosciente che i capoversi 1 e 2 dell'art. 725 CO rispecchiano due situazioni ben distinte, ossia la perdita del capitale e delle riserve superiore al 50%, rispettivamente la perdita integrale del capitale e delle riserve con la conseguente mancanza di copertura del capitale dei terzi. La risposta del ricorrente, anche senza l'indicazione del capoverso, non dà adito a confusione poiché in essa è specificato che "il consiglio d'amministrazione convoca l'assemblea per le relative misure di risanamento", proposizione che corrisponde quasi specularmente al tenore del cpv. 1, per cui non sussistono dubbi riguardo al fatto che il ricorrente non abbia inteso riferirsi al cpv. 2. Può rimanere peraltro irrisolta la questione se gli esaminatori avrebbero potuto attribuire, in virtù del loro potere d'apprezzamento, 0.5 punti alla risposta del ricorrente nonostante che la proposta di soluzione ufficiale menzioni espressamente il cpv. 1 dell'art. 725 CO. In questo senso, l'apprezzamento della commissione d'esame non appare sostenibile e questo Tribunale non può aderirvi (cfr. consid. 2.3). È quindi a torto che al ricorrente non è stato attribuito un punto supplementare per la sua risposta alla domanda a) del compito 1 della prova "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali 3". Con l'aggiunta di questo punto supplementare, il totale dei punti realizzati dal ricorrente nella materia "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali" ammonta quindi a 36 (35 + 1) e la nota a 3.5 (cfr. SN 13, Allegato 3), dimodoché il ricorrente realizza una somma delle note pari a 46.5 ed una nota media di 3.875 ([3 x 3 + 3.5 x 3 + 4 x 3 + 5 x 1 + 4.5 x 1 + 5.5 x 1] : 12 ). 5.2 Riguardo alla prova "Studio casi interdisciplinare" (tema: "la società L&A AG deve presentare un'offerta di sistemi di chiusura alla società IMMO AG"), il compito generale era formulato nel modo seguente: "Deve essere preparata una pianificazione temporale [della Divisione "Sistemi di chiusura"] affinché i punti all'ordine del giorno siano pronti entro i termini fissati dal consiglio d'amministrazione. La presentazione grafica pone in evidenza le interdipendenze temporali che possono condurre a colli di bottiglia". 5.2.1 Nella risposta 2g alla domanda 118, relativa alla prova "Studio casi interdisciplinare" (cfr. Allegato 5D), il ricorrente ha scritto che "dal punto di vista strategico, l'eventuale realizzazione del progetto IMMO AG, porterebbe sicuramente un buon ritorno d'immagine alla nostra azienda [L&A AG], in quanto IMMO AG è una tra le principali società immobiliari svizzere". La posizione di correzione 118 mette invece l'accento sul fatto che "si tratta di un'opportunità unica di acquisire un nuovo cliente", e, in quanto tale, esprime il tipo di risposta che la commissione d'esame si attendeva da parte dei candidati. Ora, come indicato al consid. 2.2.1, non spetta a questo Tribunale sostituire il proprio apprezzamento della risposta del ricorrente a quello della commissione d'esame. Ciò precisato, la questione del ritorno d'immagine, benché teoricamente pertinente, non è una questione centrale rispetto al possibile ordine dei sistemi di chiusura da parte di IMMO AG, bensì una conseguenza auspicabile di una tale evenienza, per cui non si può non constatare, seguendo l'apprezzamento degli esperti, che il ricorrente non ha identificato l'importanza strategica di concludere l'affare come invece ci si aspettava dagli esaminandi. In questo senso è dunque condivisibile che la commissione d'esame non ha attribuito punti alla risposta del ricorrente (al massimo attribuibile 1 punto), facendo uso del suo potere d'apprezzamento che si ispira, da un lato, allo schema di soluzione ufficiale, e, dall'altro lato, alla pertinenza degli argomenti specifici avanzati dal ricorrente (cfr. presa di posizione degli esperti, del 17 febbraio 2014, citata al punto I della parte relativa ai fatti della presente sentenza). In aggiunta a ciò, indipendentemente dalla correttezza o meno della risposta del ricorrente, non si può certamente affermare che la risposta ufficiale fosse troppo esigente o che non fosse alla portata degli esaminandi. Inoltre, poco importa che gli esaminatori avrebbero anche potuto attribuire, in virtù del loro potere d'apprezzamento, un mezzo punto alla risposta del ricorrente. In conclusione, su questo punto, l'apprezzamento della commissione d'esame non appare né parziale, né di primo acchito errato o insostenibile, cosicché questo Tribunale non ha alcun valido motivo per scostarsene (cfr. consid. 2.2.1 e 2.3). 5.2.2 Rispetto al tema inerente al "Management delle scadenze", sempre relativo alla prova "Studio casi interdisciplinare", la risposta del ricorrente alla domanda 150 non ha ottenuto alcun punto sui 3 punti possibili, e ciò in considerazione del fatto che, secondo la commissione d'esame, la pianificazione temporale era rilevante non per la tempistica di produzione, ma per la preparazione della riunione del consiglio d'amministrazione (cfr. prese di posizione degli esperti, del 26 agosto 2013 [Allegato 5B] e del 17 febbraio 2014). Come già sottolineato sopra, non spetta a questo Tribunale sostituire il proprio apprezzamento della risposta del ricorrente a quello della commissione d'esame, il quale non appare, in concreto, né parziale, né tantomeno di primo acchito errato o insostenibile, dimodoché questo Tribunale non ha alcun valido motivo per non adottarlo (cfr. consid. 2.2.1 e 2.3). A questo proposito conviene ancora ribadire che spetta agli esaminatori, in virtù del loro potere d'apprezzamento, stabilire se una risposta può essere considerata parzialmente corretta e, nell'affermativa, fissare i punti che ritengono giusto attribuirle (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2613/2012 del 15 marzo 2013 consid. 2.3). 5.2.3 Per quanto attiene alla domanda 191, sempre relativa alla prova "Studio casi interdisciplinare", il ricorrente disquisisce, in modo piuttosto confuso, sui termini di "titolo" e di "caratteristica", e propone che gli siano attribuiti 0.5 punti aggiuntivi, senza rendere intelligibile per quale motivo. A questo Tribunale non resta che ribadire che non è suo compito sostituire il proprio apprezzamento della risposta del ricorrente a quello della commissione d'esame, considerato che i motivi avanzati in proposito nella risposta non sono condivisibili e che la valutazione della commissione non si rivela né parziale, né di primo acchito errata o insostenibile (cfr. consid. 2.2.1 e 2.3). 5.3 Per quanto attiene alla questione della ricusa degli esperti, essa non è più stata sollevata dal ricorrente nell'impugnativa, dimodoché non è più necessario approfondire questa tematica.

6. Da quanto precede si evince che le correzioni degli esperti, a prescindere dalla questione relativa alla non menzione da parte del ricorrente del cpv. 1 dell'art. 725 CO, non danno adito a critiche, nonostante il fatto che esse corrispondano agli schemi di risoluzione. Visti i punti 15.75, corrispondenti alla nota 3, ottenuti in "Studio casi interdisciplinare", i punti 41.25, equivalenti alla nota 4, in "Controlling", e, dopo correzione operata con la presente sentenza (cfr. consid. 5.1.3), i punti 36, corrispondenti alla nota 3.5, in "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali", la somma totale delle note è pari a 46.5 e la nota media equivale a 3.875 ([3 x 3 + 3.5 x 3 + 4 x 3 + 5 x 1 + 4.5 x 1 + 5.5 x 1] : 12 ), inferiore alla nota media di 4 necessaria, di principio, per ottenere il diploma federale di esperto in finanza e controlling. Ciò assodato, è necessario ora verificare se il ricorrente potrebbe beneficiare di un'applicazione della GFR 13 che gli permetterebbe di ottenere, per arrotondamento, la nota media di 4.

7. Benché il ricorrente non abbia più avanzato, nella sua impugnativa, la questione dell'applicazione della regola dei casi limiti alla sua situazione, bisogna chinarsi su questa problematica dopo che gli è stato riconosciuto, in questa sede, un punto supplementare nella materia "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere e internazionali", per una somma delle note pari a 46.5 ed una nota media di 3.875 (cfr. consid. 5.1.3). 7.1 Come già esposto al consid. 4.4, la GFR 13 stipula che i candidati con una nota media di 3.9 o, a titolo eccezionale, di 3.8, possono beneficiare di una rivalutazione di una mezza nota in una materia, premesso che una somma delle note di 47 implica automaticamente la rivalutazione e che il totale dei punti raggiunti in una materia scritta può essere aumentato al massimo di due punti se la scala di valutazione è di 100 punti, e di un punto se la scala è inferiore a 100 punti. 7.2 La nota media di 3.9, indicata nella GFR 13, corrisponde ad una somma delle note pari a 46.8, e non a 47, come ciò risulta da un semplice calcolo (3.9 x 12, dove 12 è la somma dei coefficienti di ponderazione). La nota media di 3.8 corrisponde ad una somma delle note pari a 45.6 (3.8 x 12). Ora, visto che la somma delle note di 46.8 sembra essere stata arrotondata a 47, è legittimo chiedersi se non bisognerebbe fare lo stesso con la somma delle note di 46.5, ottenuta dal ricorrente dopo rivalutazione in questa sede. Altrimenti detto, la nota media di 3.875 corrisponderebbe, arrotondata, a 3.9, dimodoché il totale dei punti ottenuti dal ricorrente dovrebbe essere "in ogni caso" ("in jedem Fall", secondo l'espressione della GFR 13) rivalutato. Se così fosse, aumentando di due punti la materia "Studio casi interdisciplinare" (15.75 punti), il ricorrente totalizzerebbe 17.75 punti e raggiungerebbe la nota di 3.5, secondo la SN 13, ottenendo così una somma delle note pari a 48 e la nota media di 4 ([3.5 x 3 + 3.5 x 3 + 4 x 3 + 5 x 1 + 4.5 x 1 + 5.5 x 1] : 12). Sennonché non è dato di capire, leggendo la GFR 13, quale materia ("Fach") potrebbe e/o dovrebbe beneficiare di una rivalutazione, questione che ha la sua importanza, visto che tre materie hanno un coefficiente 3 di ponderazione, mentre le altre un coefficiente 1 di ponderazione. A tutto ciò si aggiunge che anche la SN 13 non è di una limpidezza cristallina: per esempio, non appare chiaro perché alla materia "Studio casi interdisciplinare", con una scala di valutazione di 100 punti, è attribuita la nota 6 con un totale di 31.5 punti, mentre alla materia "Controlling", pure con una scala di valutazione di 100 punti, è riconosciuta la nota 6 con un totale di 60 punti. 7.3 In conclusione appare indubbio che la GFR 13 non è sufficientemente precisa ed esaustiva per poter essere, se del caso, applicata da questo Tribunale alla fattispecie con cognizione di causa nel quadro di una riforma della decisione impugnata. A questo proposito, tenuto conto della relativa tecnicità della GFR 13, questo Tribunale non considera opportuno procedere ad un complemento istruttorio in questa sede (cfr. consid. 9.1).

8. Visto quanto precede, e tenuto conto che l'applicabilità della GFR 13 non può essere esclusa, alla luce della nuova somma delle note e della nuova nota media riconosciute in questa sede al ricorrente, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che la decisione avversata deve essere annullata e la causa rinviata alla prima istanza, in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, e ciò affinché quest'ultima verifichi se la GFR 13 si applica alla nuova fattispecie, e con quali conseguenze, motivando dettagliatamente la sua nuova decisione impugnabile. 9. 9.1 Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. La riforma di una decisione presuppone che l'incarto sia sufficientemente istruito, considerato che non spetta all'autorità di ricorso procedere a delucidazioni complementari complicate (Knapp, Précis de droit administratif, 4a Ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 2058). Inoltre, la riforma di una decisione è inammissibile se questioni pertinenti devono essere risolte per la prima volta e che l'autorità inferiore dispone di un certo potere d'apprezzamento (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale B-1181/2010 dell'8 settembre 2010 consid. 4). Ora, il rinvio alla prima istanza è giustificato se si considera che è necessario verificare se il ricorrente, dopo la rivalutazione della sua prestazione d'esame operata in questa sede, potrebbe beneficiare di un'applicazione della GFR 13, e, nell'affermativa, con quale esito. 9.2 Così, nella nuova decisione impugnabile, la prima istanza dovrà esporre se la GFR 13 si applica o non si applica alla nuova situazione (somma delle note pari a 46.5 e nota media di 3.875) accertata dalla presente sentenza, e con quale risultato finale (somma delle note e nota media), spiegando e giustificando dettagliatamente le proprie conclusioni nel caso in cui giunga ad un risultato negativo per il ricorrente. 10. 10.1 Le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria nonché negli esborsi, sono di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte; eccezionalmente, esse sono condonate (art. 63 cpv. 1 PA). L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA). 10.2 In concreto, tenuto conto dell'esito aperto del ricorso è giustificato non prelevare spese processuali e riconoscere al ricorrente, visto che non gli può essere attribuito il diploma federale di esperto in finanza e controlling a questo stadio della causa, un'indennità leggermente ridotta per le spese ripetibili relative alla procedura davanti a questo Tribunale. Così, da un lato, l'anticipo di Fr. 1'200.-, saldato dal ricorrente il 5 febbraio 2014, gli è restituito, e, dall'altro lato, gli viene concessa un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.-, in funzione del dispendio di tempo, della complessità del litigio e del petito formulato, a carico della SEFRI. Per contro, considerato che il ricorrente non ha agito davanti alla SEFRI per il tramite di un rappresentante professionale e che, perciò, non ha avuto spese indispensabili e relativamente elevate nel senso della legge, non gli viene concessa, come da prassi costante, alcuna indennità per spese ripetibili in quella sede.

11. La presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. t della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF]; RS 173.110), ed è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato alla Commissione d'esame della Società svizzera per gli esami superiori in contabilità e controlling, affinché proceda secondo i consid. 8 e 9.

2. Per il resto, il ricorso è respinto.

3. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 1'200.-, versato il 5 febbraio 2014, è restituito al ricorrente.

4. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.-, a carico dell'autorità inferiore.

5. Comunicazione:

- al ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario indirizzo per il pagamento);

- alla Commissione d'esame della Società svizzera per gli esami superiori in contabilità e controlling (atto giudiziario);

- all'autorità inferiore (rif. ...; atto giudiziario). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Dario Quirici Data di spedizione: 20 ottobre 2014