Esame di professione
Sachverhalt
A. A.a X. _______ (di seguito: ricorrente) si è presentata per la prima volta all'esame professionale di specialista in risorse umane, opzione Gestione del personale dell'azienda, nella sessione del 2023. A.b Con decisione dell'8 novembre 2023, la commissione d'esame Human Resources Swiss Exams HRSE (di seguito: prima istanza) ha comunicato alla ricorrente il mancato superamento dell'esame. A.c L'11 dicembre 2023, la ricorrente ha adito la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; in seguito: SEFRI, autorità inferiore) contro la menzionata decisione della prima istanza, chiedendo, in via principale, l'annullamento e la modifica della stessa, nel senso di attribuire alla ricorrente la nota finale di almeno 5.0 per l'esame scritto "Nozioni generali sulle risorse umane" e la nota di almeno 4.5 per l'esame (scritto e orale) "Risoluzione competente di un caso pratico", nonché il rilascio dell'attestato professionale di specialista in risorse umane. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio ai sensi del petitum principale, mentre, in via ancora più subordinata, ha postulato di fare ordine all'autorità inferiore di consentirle di ripetere l'esame "Risoluzione competente di un caso pratico", sia per la parte orale che quella scritta, senza prelevare spese e senza considerare la ripetizione come un nuovo tentativo d'esame, nonché di statuire nuovamente sul rilascio dell'attestato professionale. A.d Con decisione del 3 giugno 2025 la SEFRI ha respinto integralmente il ricorso e confermato la decisione della prima istanza. B. Contro la menzionata decisione, la ricorrente è insorta al Tribunale amministrativo federale con gravame del 4 luglio 2025, proponendo in sostanza le medesime conclusioni formulate nel procedimento anteriore. Quanto alle questioni formali, la ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, poiché la SEFRI non le avrebbe consentito di esercitare pienamente i propri diritti di difesa, sostenendo la trasmissione solo parziale della documentazione d'esame e la mancata comunicazione di elementi essenziali per comprendere e contestare le valutazioni ricevute, in particolare le griglie di valutazione, le correzioni intermedie e i punteggi assegnati per ciascun elemento, nonché i verbali strutturati delle prove orali. La decisione impugnata violerebbe altresì il principio della buona fede, in quanto la ricorrente non avrebbe potuto disporre tempestivamente della documentazione necessaria per esercitare il proprio diritto di ricorso. La ricorrente chiede l'edizione di tutta la documentazione d'esame e in particolare di tutte le domande e le risposte dell'esame "Nozioni generali sulle risorse umane" e dell'esame "Risoluzione competente di un caso pratico", sia per quanto attiene alla parte scritta "Studio di un caso integrato" che per la parte orale "Presentazione/Colloquio tecnico". Quanto alle questioni di merito, la ricorrente mantiene le doglianze circa la valutazione delle parti d'esame "Nozioni generali sulle risorse umane" e "Risoluzione competente di un caso pratico". In tale contesto, ella rimprovera alla SEFRI di aver fondato la decisione impugnata su un accertamento inesatto e/o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti per aver omesso di considerare, senza valida motivazione, le contestazioni della ricorrente riguardo alla valutazione di determinati punti nelle parti d'esame menzionate, riprendendo invece passivamente le osservazioni della prima istanza. Allo stesso modo, la ricorrente è dell'avviso che la SEFRI abbia ecceduto rispettivamente abusato del proprio potere di apprezzamento per aver sostenuto la motivazione della prima istanza nelle prove orali dell'esame "Risoluzione competente di un caso pratico", basata su meri giudizi soggettivi e discriminatori non previsti dal regolamento d'esame, senza poi tener conto della divergenza tra la valutazione della mattina (4.5) e quella del pomeriggio (2.5). Infine, la ricorrente reputa la decisione impugnata altresì inadeguata, in quanto l'attribuzione della nota 2.5 nella materia "Risoluzione competente di un caso pratico" si troverebbe in contrasto con il livello generale di preparazione dimostrato in altre materie d'esame, dove la ricorrente avrebbe ottenuto valutazioni buone o almeno sufficienti. C. C.a Mediante presa di posizione del 21 novembre 2025, la SEFRI ha trasmesso l'incarto completo e, confermando e rimandando alla decisione impugnata, ha concluso al rigetto del ricorso. C.b Con presa di posizione del 16 ottobre 2025, la prima istanza si è espressa nuovamente sulle risposte e sui punti contestati dalla ricorrente nel suo gravame, mantenendo le valutazioni e le motivazioni degli esperti in relazione a tutte e tre le parti dell'esame e sostenendo il giudizio della SEFRI in riferimento alle censure relative al diritto di essere sentito. C.c Con replica datata 4 luglio 2025 (inoltrata l'11 marzo 2026), la ricorrente mantiene le sue conclusioni. A suo dire, le prese di posizione delle autorità inferiori non sanerebbero i vizi procedurali e non permetterebbero di ricostruire la valutazione delle singole risposte, ma confermerebbero invece gli errori di valutazione e il giudizio basato su elementi soggettivi legati alla personalità della ricorrente e non verificabili, rafforzando la censura relativa alla disparità di trattamento e discriminazione. C.d Con rispettive dupliche del 26 maggio 2026 e 1° giugno 2026, la SEFRI e la prima istanza ribadiscono le loro posizioni e conclusioni. C.e Su richiesta del Tribunale, la prima istanza ha inoltrato, il 22 luglio 2026, la scala delle note 2023, trasmessa successivamente alla ricorrente, la quale si è determinata al riguardo nello scritto del 7 settembre 2026, confermando per il resto le allegazioni e conclusioni in sede di ricorso e di replica. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nella documentazione scritta verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (66 Absätze)
E. 1 Il Tribunale è competente per giudicare il presente ricorso (artt. 31, 32 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]; art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]; art. 61 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale [legge sulla formazione professionale; LFPr, RS 412.10]). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 48 cpv. 1 PA). I requisiti relativi al termine di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA), al versamento tempestivo dell'anticipo spese (art. 63 cpv. 4 PA) ed ai poteri di rappresentanza (art. 11 cpv. 1 PA), sono adempiuti. Il ricorso è pertanto ammissibile.
E. 2.1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1 LFPr). La formazione professionale superiore può essere acquisita mediante un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (art. 27 lett. a LFPr), rispettivamente mediante una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore (art. 27 lett. b LFPr). Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli (art. 28 cpv. 2 primo periodo LFPr). In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI (art. 28 cpv. 2 secondo periodo LFPr).
E. 2.2 Sulla base della norma di delega di cui all'art. 28 cpv. 2 primo periodo LFPr, HRSE (Human Resources Swiss Exams), l'Associazione promotrice svizzera per gli esami professionali e superiori in Risorse Umane, ha rilasciato il 9 marzo 2015 il Regolamento d'esame per l'esame di specialista in risorse umane (di seguito: Regolamento; pubblicato sul sito web di HRSE e modificato il 29 marzo 2022 e il 9 agosto 2017). Lo scopo dell'esame è di permettere agli specialisti che operano nelle imprese private e nella pubblica amministrazione e posseggono buone conoscenze nell'ambito della gestione aziendale delle risorse umane ovvero del collocamento, della consulenza e del prestito di personale, di acquisire un attestato professionale (art. 1.1 Regolamento). L'esame è composto da tre parti. La parte 1 "Nozioni generali sulle risorse umane" è costituita da un singolo esame scritto che verifica le nozioni di base dello Specialista in risorse umane (art. 5.11 cpv. 1 Regolamento). La seconda parte d'esame "Risoluzione competente di un caso pratico" è costituita da due voci e comprende uno studio di caso integrato scritto, che si riferisce ai processi fondamentali della relativa opzione, nonché una presentazione orale su una tematica tratta dalla quotidianità lavorativa di uno Specialista di risorse umane, con colloquio tecnico (art. 5.11 cpv. 2 Regolamento). La terza parte d'esame, costituita da due voci, comprende mini-casi orali relativi a situazioni complesse tratte dall'attività dello Specialista in risorse umane, nonché un colloquio orale di riflessione su una situazione studiata in una sequenza video durante la fase di preparazione (art. 5.11 cpv. 2 Regolamento). Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti (art. 6.3 Regolamento). La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale (art. 6.23 Regolamento). L'esame è superato se: a) la nota complessiva dell'esame professionale è di almeno 4.0 punti, b) la nota della prima parte dell'esame Nozioni generali sulle risorse umane è di almeno 4.0 punti e c) e al massimo due voci hanno una nota inferiore a 4.0 punti (art. 6.41 Regolamento). La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale (art. 6.43 Regolamento). Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte (art. 6.51 Regolamento). In applicazione dell'art. 2.21 del Regolamento, la commissione d'esame ha rilasciato le Direttive sul regolamento dell'esame di Specialista in risorse umane con attestato professionale federale (edizione del 1° gennaio 2023; di seguito: Direttive, pubblicate sul sito web di HSRE).
E. 2.5 3. Professionalità nell'attività quotidiana
- Mini-casi
- Riflessione su una situazione di colloquio Orale Orale
E. 3 Nel caso di specie, la ricorrente ha ottenuto, al suo primo tentativo d'esame professionale di specialista in risorse umane, i risultati seguenti: Parte d'esame Tipo di esame Nota
1. Nozioni generali sulle risorse umane Scritto
E. 4 In un procedimento su ricorso in diritto amministrativo, segnatamente in materia d'esami, sono censurabili la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, salvo, in quest'ultimo caso, se un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso (art. 49 PA).
E. 4.0 2. Risoluzione competente di un caso pratico
- Studio di un caso integrato
- Presentazione / colloquio tecnico Scritto Orale
E. 4.1 Di norma, il Tribunale amministrativo federale dispone di piena cognizione (art. 49 PA). Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso (compreso il Tribunale) chiamate a statuire sulla valutazione di prestazioni d'esame, danno prova di un certo riserbo, nel senso che non si scostano senza necessità dall'avviso degli esperti e degli esaminatori su questioni che, per loro natura, non si prestano ad un controllo giudiziario (DTF 136 I 229 consid. 4.4.1; 131 I 467 consid. 3.1; DTAF 2010/11 consid. 4.1; 2008/14 consid. 3.1 e 2007/6 consid. 3; sentenza del TAF B-1343/2024 del 14 aprile 2025 consid. 2.1). In effetti, l'autorità di ricorso non è in principio a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo di un ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, in cui l'autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale comporterebbe poi il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati (DTF 118 Ia 488 consid. 4c; 106 Ia 1 consid. 3c; DTAF 2008/14 consid. 3.1; 2007/6 consid. 3).
E. 4.2 L'autorità di ricorso non è tenuta, né legittimata a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore e non può pertanto effettuare una nuova valutazione dettagliata di ogni singolo esercizio come se fosse una commissione superiore d'esame. In una procedura di ricorso, gli esaminatori, la cui valutazione viene contestata, formulano le loro osservazioni in occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore. Così riesaminano la loro valutazione e dichiarano se ritengono giustificata o meno una correzione. Gli esaminatori hanno un grande margine di apprezzamento nelle loro considerazioni e nei loro calcoli riguardo alla ponderazione dei differenti compiti, sia per quanto attiene alla loro completa correttezza, sia per quanto riguarda la questione del numero di punti da assegnare a risposte solo parzialmente corrette. Il Tribunale parte, perciò, dal presupposto che nell'ambito di censure attinenti a queste tematiche non gli sia permesso di sostituire il proprio potere discrezionale a quello della prima istanza, rispettivamente a quello dell'autorità inferiore. Fintanto che non vi sono indizi concreti di parzialità o incompetenza e la valutazione non appare evidentemente errata o del tutto inadeguata, occorre tener conto del parere degli esperti. La condizione per far ciò presuppone che gli esperti prendano posizione sulle censure fatte valere dalla parte ricorrente e che il loro punto di vista, soprattutto se differisce dalle censure sollevate, sia comprensibile e chiaro (DTAF 2010/11 consid. 4.2 e 2010/10 consid. 4.1; sentenze del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.2 e B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 2.3).
E. 4.3 Se l'esaminatore è in grado di esporre in modo plausibile i motivi che hanno condotto all'assegnazione di una nota insufficiente, compete alla parte ricorrente di contestare validamente la valutazione operata sulla scorta di argomenti oggettivi e mezzi di prova suscettibili di dimostrare che le valutazioni dell'istanza inferiore sono insostenibili, le esigenze troppo elevate e le prestazioni d'esame manifestamente sottovalutate (cfr. DTAF 2010/21 consid. 5.1; 2010/11 consid 4.3; 2010/10 consid. 4.1; sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.4 con rinvii). Il solo fatto di pretendere che un'altra soluzione sia possibile, che l'avviso della commissione d'esame o che una correzione siano errati o incompleti non soddisfa le menzionate esigenze giurisprudenziali (cfr. sentenze del TAF B-1343/2024 del 14 aprile 2025 consid. 2.2 e B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.5 con rinvii).
E. 4.4 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2; 2010/10 consid. 4.1 con rinvii; 2008/14 consid. 3.3 e 2007/6 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali tutte le obiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali incombe al ricorrente (sentenza del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 con rinvii).
E. 4.54.5 La somma delle note ricevute è uguale a 11 e la media corrisponde a 3.7 punti. Essendo la nota complessiva inferiore a 4.0 punti, la ricorrente non soddisfa una delle condizioni cumulative necessarie per il superamento dell'esame fissate all'art. 6.41 del Regolamento.
E. 5 In sede di ricorso, la ricorrente rimprovera alla SEFRI una violazione del suo diritto di essere sentita da più punti di vista. Per prassi, questa censura va esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è di natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 144 IV 302 consid. 3.1 e rinvii).
E. 5.1 La ricorrente si duole che l'autorità inferiore non le avrebbe consentito di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, in quanto non le sarebbero stati comunicati gli elementi essenziali per comprendere e contestare le valutazioni ricevute, in particolare le griglie di valutazione, le correzioni intermedie e i punteggi assegnati per ciascun elemento, nonché i verbali strutturati delle prove orali in modo da poter verificare lo svolgimento effettivo dell'esame. La presente censura va vista nel contesto del procedimento anteriore, in cui la ricorrente aveva chiesto l'accesso integrale agli atti della prima istanza già prima della scadenza del termine di ricorso e si era lamentata di non avere ricevuto i documenti tempestivamente.
E. 5.1.1 Il diritto di esaminare gli atti si riferisce di principio a tutti gli atti rilevanti per l'elaborazione della decisione querelata. In materia di esami, su riserva di esplicite restrizioni del diritto di essere sentito derivanti da specifici disposti di legge (cfr. ad esempio l'art. 56 della legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie [legge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11]), il candidato ha in principio il diritto di esaminare i quesiti posti negli esami scritti e nei lavori pratici, le proprie soluzioni degli esami scritti e dei lavori pratici, la scala di valutazione che indica il punteggio ottenibile e ottenuto nelle singole domande d'esame, i verbali degli esami orali e pratici se il regolamento ordina la stesura di un verbale, nonché le domande poste agli esami orali e pratici nel caso in cui i periti abbiano preventivamente redatto un questionario (cfr. Memorandum della SEFRI concernente il diritto di esaminare gli atti, marzo 2017, disponibile sul sito web www.sbfi.admin.ch, Temi > Formazione professionale superiore > Gli esami federali in generale > Candidati e titolari degli attestati). Il diritto di consultare degli atti allestiti in occasione di esami orali riguarda unicamente i verbali redatti sulla base di un preciso obbligo regolamentare. Eventuali appunti redatti dagli esaminatori in assenza di un siffatto obbligo rientrano invece - per costante giurisprudenza - nella categoria degli atti interni che sfuggono al diritto di consultazione delle parti (sentenze del TF 2P.23/2004 del 13 agosto 2004 consid. 2.4; 2D_2/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 6; sentenza del TAF B-6604/2010 del 29 giugno 2011 consid. 5.3.2). Secondo una prassi consolidata, l'obbligo, imposto agli esperti e ancorato in diversi regolamenti d'esame, di prendere nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale degli esami orali, non equivale ad un vero e proprio obbligo di verbalizzazione, per cui eventuali appunti degli esaminatori sono esclusi dal diritto di esaminare gli atti (cfr. sentenze del TAF B-4436/2022 del 23 aprile 2024 consid. 5.2.1 con rinvii).
E. 5.1.2 Dall'incarto risulta che la ricorrente ha ricevuto su richiesta, una volta sostenuto gli esami, l'attestato delle note e la decisione di mancato superamento dell'esame e, due settimane più tardi, gli esami scritti "Nozioni generali sulle risorse umane" e "Studio di un caso integrato", verosimilmente a causa di difficoltà di accesso e utilizzazione del link per richiederli e scaricarli. Il fatto che la ricorrente abbia avuto accesso agli esami scritti emerge chiaramente dall'atto di ricorso nel presente procedimento e in quello anteriore, in quanto ella si serve dei relativi print screen per illustrare la risposta data, la risposta corretta (solo per l'esame "Nozioni generali sulle risorse umane"), il metodo di valutazione delle soluzioni al fine dell'attribuzione dei punti (solo per l'esame "Studio di un caso integrato") e il numero di punti possibili e di punti ottenuti. Nel corso del procedimento precedente, la ricorrente ha preso atto della formula per il calcolo dei punti a seconda della tipologia della domanda (multiple choice, single choice, domande "aperte", "non aperte", domande da riordinare e domande da mettere in sequenza) in riferimento all'esame "Nozioni generali sulle risorse umane", nonché delle possibili risposte corrette quanto all'esame "Studio di un caso integrato". Ne discende che alla ricorrente è stato concesso l'accesso a tutta la documentazione rilevante per gli esami scritti "Nozioni generali sulle risorse umane" e "Studio di un caso integrato". In questa misura le sue relative richieste di edizione possono essere considerate evase, sicché il diritto di consultare gli atti risulta ossequiato.
E. 5.1.3 Quanto all'esame orale "Presentazione" e "Colloquio tecnico", in entrambi i gravami la ricorrente ha inserito un print screen della scheda di valutazione con la menzione del punteggio massimo possibile e del punteggio raggiunto per ogni fase d'esame, nonché della nota complessiva attribuita. Quanto alla fase "Presentazione", entrambi i ricorsi contengono la descrizione della situazione iniziale e dei compiti richiesti e anche i flip chart della presentazione della ricorrente. In questa misura, il diritto di esaminare gli atti può essere considerato rispettato.
E. 5.1.4 Riguardo alle contestate prove orali non sussisteva, in concreto, alcun obbligo di redigere un verbale, non essendo un simile vincolo previsto esplicitamente dal Regolamento d'esame (cfr. art. 4.43 secondo cui gli esperti sono solo tenuti a prendere nota del colloquio d'esame). Gli appunti che la ricorrente pretende di consultare sono quindi da qualificare, secondo la precitata giurisprudenza, quali atti interni esclusi dal diritto di consultazione (cfr. supra consid. 5.1.1). In quest'ottica, la decisione impugnata è ineccepibile.
E. 5.1.5 Nel corso della fase istruttoria, il Tribunale, dopo essersi reso conto che l'incarto dell'autorità inferiore era sprovvisto della scala delle note 2023, ha richiesto quest'ultima dalla prima istanza, dando poi alla ricorrente la facoltà di esprimersi al riguardo e di verificare se le note ricevute corrispondono ai punti attribuiti. Un rinvio della causa all'autorità inferiore non costituirebbe che una vana formalità. Quand'anche nella mancata trasmissione di tale documento alla ricorrente nel procedimento anteriore si dovesse riconoscere una violazione del diritto di essere sentito, quest'ultima potrebbe essere ritenuta sanata, avendo potuto la ricorrente determinarsi sulla questione dinanzi ad un'autorità di ricorso che dispone della medesima cognizione dell'autorità inferiore (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.5 e 133 I 201 consid. 2.2).
E. 5.1.6 In sunto, il Tribunale giunge alla conclusione che la ricorrente ha potuto accedere ai documenti rilevanti per poter comprendere il mancato superamento dell'esame. Se quest'ultimo è stato pronunciato a ragione o a torto, è invece una questione da affrontare nei considerandi di merito.
E. 5.2 Nel corso della replica, la ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui la prima istanza, secondo lei, non avrebbe adempiuto le esigenze relative ad una sufficiente motivazione. In primo luogo, ella avrebbe continuato a non indicare in modo puntuale quali sarebbero state le risposte ritenute esatte, quali elementi delle risposte della ricorrente sarebbero stati errati o incompleti e per quali ragioni alcune risposte siano state escluse integralmente invece di essere valutate almeno parzialmente. In secondo luogo, la presa di posizione della prima istanza sarebbe limitata a formule generiche quali "risposta sbagliata" e "risposta troppo generica", senza però svolgere il necessario confronto analitico tra domanda, risposta della ricorrente, soluzione attesa e criterio di attribuzione del punteggio.
E. 5.2.1 L'obbligo di motivazione deriva dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 3 CEDU, il quale costituisce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli artt. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (cfr. sentenza del TAF B1011/2008 del 1° maggio 2009 consid. 4.2). Per prassi costante, tale obbligo è adempiuto quando la persona interessata è in grado di apprezzare la portata della decisione avversata e di impugnarla con cognizione di causa dinanzi ad un'istanza superiore. È sufficiente che l'autorità adita menzioni in maniera chiara i motivi che l'hanno guidata e sui quali ha fondato il suo ragionamento. Ella non è tenuta però a pronunciarsi su tutti gli elementi di fatto e di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali per rendere la decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2; 141 III 28 consid. 3.2.4; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). In decisioni in materia di esami, la commissione d'esame ottempera l'obbligo di motivazione nella misura in cui, in un primo tempo, si limita a comunicare il risultato delle note nelle singole materie e, successivamente, solo nel quadro della procedura di ricorso completa la sua motivazione e il candidato a sua volta ha la possibilità di determinarsi al riguardo in occasione dello scambio di scritti (cfr. sentenze del TF 2C_505/2019 del 13 settembre 2019 consid. 4.2.1; 2D_65/2011 del 2 aprile 2012 consid. 5.1; sentenza del TAF B-4436/2022 del 23 aprile 2024 consid. 4.1.2).
E. 5.2.2 Nel caso di specie, la prima istanza ha fornito inizialmente alla ricorrente la decisione sul mancato superamento dell'esame e l'attestato delle note. La questione se la commissione d'esame ha motivato sufficientemente la sua valutazione nelle successive prese di posizione nel procedimento precedente e in quello attuale, nonché il fatto che la ricorrente non concordi con il modo di procedere e/o con la valutazione operata dalla prima istanza, riguardano il merito, non il diritto di essere sentito (cfr. supra consid. 5.2.1; sentenza del TF 2C_386/2023 del 19 luglio 2024 consid. 5.3). Pertanto, la censura di una presunta violazione del diritto di essere sentito da parte della prima istanza risulta infondata.
E. 5.2.3 La ricorrente rimprovera una violazione del principio della buona fede alla prima istanza, poiché quest'ultima l'avrebbe privata del tempo necessario per inoltrare ricorso, non avendole messo tempestivamente a disposizione i documenti necessari. A ben vedere, la doglianza tange in realtà una questione relativa al diritto di essere sentito nella sua componente dell'esame degli atti piuttosto che il principio della buona fede. In quest'ottica, come si ha potuto evincere dalle considerazioni precedenti (cfr. supra consid. 5.2.1 segg.), se in un primo tempo la ricorrente ha solo ricevuto la decisione sull'esito dell'esame con l'attestato delle note, in un secondo tempo le sono stati trasmessi gli ulteriori documenti necessari e le prese di posizione della prima istanza sulle quali ha avuto, a più riprese, la possibilità di pronunciarsi. Pertanto, non è più necessario addentrarsi oltre nella questione.
E. 6 Nel proseguo si esamineranno le censure mosse contro la valutazione dell'esame "Nozioni generali sulle risorse umane" (scritto; cfr. consid. 7 segg.) e dell'esame "Risoluzione competente di un caso pratico", sia per la parte scritta "Studio di caso integrato" (cfr. consid. 8.1 segg.) che per la parte orale "Presentazione/colloquio tecnico" (cfr. consid. 8.2 segg.).
E. 7 Nell'esame scritto "Nozioni generali sulle risorse umane", la ricorrente ha ottenuto 129.55 punti di possibili 201 punti, ottenendo la nota 4. Per l'attribuzione della nota 5 (161 punti; cfr. scala delle note 2023), secondo quanto da lei richiesto, le occorrono ancora 31.45 punti. Nel presente procedimento e dinanzi all'autorità inferiore, la prima istanza ha esaminato le contestazioni della ricorrente, concedendo 2.5 punti supplementari, ciò che corrisponde ad un totale di 132.05 punti e comunque, secondo la scala delle note, ancora alla nota 4.0, confermando tuttavia, per il rimanente, la valutazione operata.
E. 7.1 Secondo le Direttive (pag. 12), l'esame scritto in questione è costituito da diversi tipi di prove, come scelta singola, scelta multipla, domande di attribuzione, domande in sequenza e domande aperte. La prima istanza ha fornito, nel corso del procedimento precedente, la formula per il calcolo delle domande "non aperte" a scelta multipla e a scelta singola, delle domande da riordinare e da mettere in sequenza. La formula per il calcolo delle domande a scelta multipla o a scelta singola era la seguente che veniva poi adattata al resto delle domande "non aperte": (Numero di risposte crociate correttamente X numero di punti : Numero totale di risposte possibili da crociare) - (Numero di risposte errate X Numero di punti : Numero totale di risposte da non crociare) Dette domande venivano valutate direttamente nel sistema e-tutor e il punteggio massimo ottenibile era di 1 o 3 punti. Quanto alle domande "aperte", era possibile ottenere un massimo di 6 punti, 4 punti o 2 punti ed esse venivano corrette due volte in modo indipendente da due esperti secondo il principio del doppio controllo.
E. 7.2 Come già accennato, relativamente alle considerazioni riguardo alla correttezza e alla completezza di una determinata domanda d'esame, si riconosce agli esaminatori un ampio margine di apprezzamento; questo vale anche nel valutare la questione di sapere quanti punti attribuire ad una risposta divergente dalla soluzione o parzialmente corretta (cfr. supra consid. 4.2). Il potere di apprezzamento degli esaminatori risulta limitato solo qualora gli organi d'esame abbiano prestabilito un metodo di valutazione in cui viene chiaramente definito se e quanti punti assegnare a singole risposte parzialmente corrette. In questo caso, conformemente al principio della parità di trattamento, ogni singolo candidato ha diritto ad ottenere i punti che gli spettano secondo la griglia di valutazione applicata (cfr. DTAF 2008/14 consid. 4.3.2 con rinvii).
E. 7.3 Quanto alla valutazione di domande aperte, gli esaminatori fruiscono di un ampio margine di apprezzamento. In riguardo alle domande "non aperte", l'esercizio di tale potere deve restare nei limiti del metodo di valutazione adottato. Esami con domande a scelta multipla sono per loro natura soggetti al rischio che i candidati possano selezionare solo casualmente più risposte corrette di quanto corrisponda alle loro conoscenze effettive. Perciò, per questo genere di esami si è affermata la consuetudine di scegliere un metodo o una griglia di valutazione che riesca a compensare la probabilità di una risposta indovinata a caso (cfr. sentenza del TAF B-2229/2011 del 13 febbraio 2011 consid. 7.2.1). Siccome le disposizioni nel Regolamento e nelle Direttive non dispongono nulla in tal senso, la scelta di un metodo di valutazione pertinente rientra nel potere di apprezzamento degli esaminatori. Pertanto, il metodo di calcolo utilizzato nel caso di specie per le domande "non aperte" permette di tenere conto adeguatamente del numero di risposte corrette, di risposte errate e di risposte lasciate in bianco e non presta alcun fianco a critiche.
E. 7.4 Di seguito si passano in rassegna le contestazioni della ricorrente relativamente alla valutazione di determinate sue risposte.
E. 7.4.1 Quanto alla domanda 11 intitolata "campi professionali - scuola specializzata", il candidato doveva essere in grado di assegnare ognuno degli otto differenti indirizzi professionali indicati alla giusta categoria, quindi di saper distinguere tra i settori professionali facenti parte (categoria 1) da quelli non facenti parte di una scuola specializzata (categoria 2). La ricorrente non ha ottenuto alcun punto per aver mancato di assegnare gli elementi "Pedagogia", "Costruzione e architettura" e "Comunicazione e informazione" alla categoria corretta. Rinviando alle indicazioni date su diversi siti internet in materia di orientamento professionale o delle scuole specializzate nel Canton Ticino, la ricorrente ritiene di non essersi sbagliata e sottolinea che il quesito poteva essere considerato ambiguo in lingua italiana, confondendo o sovrapponendo concetti diversi quali "campi professionali", "materie professionali" e "settori". Dal canto suo, la prima istanza ha segnalato che le "scuole medie specializzate sono scuole di istruzione generale di secondo grado. Preparano alla formazione professionale in determinati settori presso scuole specializzate superiori (formazione scolastica media specializzata) e scuole universitarie professionali (formazione di maturità specializzata).", mettendo dunque l'accento sul termine "settori" e respingendo adeguatamente la tesi della ricorrente. Per abbondanza dicasi che le scuole medie specializzate esistono per i settori professionali della sanità, del lavoro sociale, della pedagogia, della comunicazione e informazione, dell'arte, musica e/o teatro (cfr. https://www.formazioneprof.ch/it/lessico/scuole-medie-specializzate). Ne segue che l'attribuzione degli elementi "Pedagogia" e "Comunicazione e informazione" alla categoria dei settori professionali che non fanno parte di una scuola specializzata, nonché l'assegnazione dell'elemento "Costruzione e architettura" alla categoria dei settori professionali facenti parte di una scuola specializzata, non può a giusto titolo essere ritenuta corretta e non dà diritto ad alcun punto in applicazione della formula per il calcolo poc'anzi esposta.
E. 7.4.2 Quanto alla domanda 12, il candidato doveva essere in grado di classificare i sei titoli di studio indicati per ordine di grandezza, dal più basso al più alto. Collocando il "Professorato" sul terzo anziché sul sesto e massimo livello dei titoli di studio, la ricorrente non ha ricostruito la sequenza nell'ordine corretto. Checché lei ne dica, il termine "professorato" si riferisce inequivocabilmente all'incarico di professore (cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/professorato/), senza contare che le conoscenze approfondite dei titoli e dei diplomi svizzeri sono espressamente richieste dalle Direttive d'esame (pag. 20). In conformità con la formula per il calcolo delle domande da mettere in sequenza, due domande giuste su sei non danno diritto ad alcun punto e il punteggio assegnato va così confermato.
E. 7.4.3 Alla domanda 16, a scelta singola e non a scelta multipla come asserito dalla ricorrente, si richiedeva di segnare con una crocetta il parametro collegato al vantaggio di avere un concetto di sviluppo del personale. È comprensibile che la ricorrente non abbia ottenuto alcun punto per aver selezionato la casella errata indicante "Riduzione del tasso di fluttuazione" invece della soluzione giusta, ossia "Promozione della competenza professionale". La prima istanza ha invece spiegato in modo plausibile che la ricorrente non ha capito la domanda e che la risposta data era errata in quanto non aveva nulla a che vedere con il compito assegnato.
E. 7.4.4 La domanda 20 concerneva la tematica del trasferimento del rapporto di lavoro a un terzo in caso di opposizione del lavoratore e indicava che solo una risposta era giusta. La prima istanza ha giustamente negato alla ricorrente l'attribuzione di punti in ragione della risposta errata, in quanto la casella selezionata "se il dipendente rifiuta il trasferimento, il rapporto di lavoro si conclude automaticamente alla scadenza del periodo di preavviso contrattuale" non corrisponde a quanto disposto dall'art. 333 cpv. 2 CO ovvero "Nel caso di opposizione, il rapporto di lavoro è sciolto alla scadenza del termine legale di disdetta". La ricorrente non ha considerato che la valenza del termine legale di disdetta prevale su eventuali termini di preavviso più lunghi stipulati da contratto.
E. 7.4.5 Per la domanda 24 concernente il tema "inflazione - tasso di disoccupazione" vi erano più risposte corrette possibili. La ricorrente ha ottenuto 0 punti per aver selezionato due risposte giuste e una risposta errata e per aver tralasciato di selezionare un'ulteriore risposta corretta. Il punteggio assegnato è conciliabile con la formula per il calcolo delle domande a scelta multipla, la quale non permette un aumento di punteggio di 0.75 punti come richiesto dalla ricorrente.
E. 7.4.6 La domanda 33, anch'essa a scelta multipla, richiedeva di indicare le possibili interruzioni multimediali da evitare nell'ambito dell'utilizzo di una piattaforma di candidatura. Le risposte corrette erano "Nessuna transizione tra differenti sistemi informatici" e "Impedire la perdita dei dati". Alla ricorrente non è stato assegnato alcun punto per aver scelto una risposta errata e per non aver selezionato due risposte corrette, ciò che è in linea con la relativa formula di calcolo. Nel ritenere errata la risposta scelta dalla ricorrente "La documentazione di candidatura è completamente salvata sulla piattaforma" in quanto non inerente alla domanda posta, la prima istanza non è dunque incorsa in una violazione del diritto.
E. 7.4.7 Alla domanda 34, a scelta multipla, occorreva segnalare i possibili requisiti che una piattaforma di candidatura deve adempiere per raggiungere l'obiettivo di diminuire il lavoro amministrativo. La ricorrente ha selezionato tre risposte, due corrette ("Modello per il rifiuto ai candidati", "E-mail di conferma della ricezione delle candidature") e una errata. La prima istanza ha spiegato che la risposta "Modulo di candidatura per l'apertura di un posto vacante" non rientra nell'ambito del compito assegnato e per questo è sbagliata. Il fatto che diversi siti di datori di lavoro presentati dalla ricorrente nei suoi scritti abbiano integrato dei moduli analoghi nelle loro piattaforme di recruiting non significa necessariamente che un simile requisito contribuisca ad una diminuzione del lavoro amministrativo.
E. 7.4.8 Alla domanda 49 il candidato doveva indicare, in parole chiave o frasi intere, tre possibili requisiti che determinano la paternità "legale" in riferimento al congedo paternità. La ricorrente sbaglia nell'asserire che la formazione come specialista in risorse umane non preveda approfondimenti sul Codice civile svizzero. Tale argomentazione è sconfessata dalle relative Direttive (pag. 40), secondo le quali lo specialista in risorse umane dispone di conoscenze approfondite dei diritti e dei doveri dei lavoratori e delle aziende. Nel caso concreto, la definizione di padre legale è fondamentale per riconoscere il diritto al congedo paternità e quindi non è estranea al programma d'esame. Inoltre, le risposte fornite dalla ricorrente non si riferiscono propriamente ai requisiti per essere considerato padre legale. Pertanto, non è censurabile che la prima istanza non abbia assegnato alcun punto.
E. 7.4.9 La domanda 50, a scelta multipla, chiedeva di segnalare le possibili affermazioni corrette in relazione alle misure di transizione. La ricorrente ha ricevuto due punti su tre ed è stata penalizzata per non aver vistato la risposta "Di regola l'offerta dura un anno". Ella ritiene di avere diritto al massimo punteggio poiché, secondo lei, tale risposta non avrebbe dovuto essere selezionata in quanto sbagliata. Senonché, la frase da lei richiamata "Queste misure durano generalmente dai sei ai dodici mesi", pubblicata sul sito https://www.orientamento.ch/it/apprendistato-scuola/misure-di-transizione, non sembra proprio sostenere la sua tesi.
E. 7.4.10 La domanda 55, a scelta multipla, chiedeva di indicare quali termini definiscono altri fattori di produzione. La prima istanza ha assegnato 0.50 punti in sintonia con la formula di calcolo corrispondente. In effetti, secondo la soluzione comunicata, la ricorrente ha segnato due risposte corrette ("Energia", "Know-how") e una risposta errata ("Rendimento") e allo stesso modo tralasciato di selezionare una risposta corretta ("Brevetti").
E. 7.4.11 La domanda 56 richiedeva di indicare e di descrivere con parole chiave i sei vantaggi del coworking per i dipendenti. La ricorrente ha ottenuto tre punti su sei. La prima istanza ha giustificato in maniera plausibile la deduzione di tre punti, specificando quali tre fra le sei risposte date erano troppo generiche, formulate in modo affermativo senza essere motivate. Di contro, la ricorrente non spiega in alcun modo in che misura e perché le risposte ritenute incomplete siano da considerare corrette.
E. 7.4.12 Alla domanda 65, a scelta multipla, i candidati dovevano sapere cosa caratterizza un'organizzazione che apprende e selezionare le giuste risposte al riguardo. La ricorrente ha ottenuto zero punti per aver contrassegnato tutte le risposte indicate, quando, secondo la soluzione del compito, avrebbe dovuto sceglierne solo tre. Il punteggio assegnato è conforme alla formula di calcolo comunicata nel procedimento precedente che, applicata alle risposte della ricorrente, non consentiva un punteggio parziale.
E. 7.4.13 Quanto alla domanda 69, riferita alle indennità IPG, nel procedimento precedente la prima istanza ha assegnato 2.5 punti supplementari che hanno permesso alla ricorrente di ottenere il punteggio massimo, per cui non occorre dilungarsi oltre su questo aspetto.
E. 7.4.14 Alla domanda 72, il candidato doveva indicare con parole proprie i sei presupposti da adempiere per richiedere un'indennità di disoccupazione. La ricorrente ha ottenuto cinque punti su sei. La deduzione di un punto è riconducibile alla risposta "La persona deve essere parzialmente o completamente disoccupata e aver subito una perdita di guadagno di almeno 500 CHF al mese", ritenuta errata dalla prima istanza. La ricorrente non accetta tale giudizio poiché la sua risposta è identica alla frase riportata nel libro "annuario delle assicurazioni sociali 2023". I presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione sono ancorati all'art. 8 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI, RS 837.0). Tra di essi figura lo stato di disoccupazione totale o parziale dell'assicurato (art. 8 cpv. 1 lett. a, art. 10 LADI) e il fatto ch'egli abbia subito una perdita di lavoro computabile (art. 8 cpv. 1 lett. b, art. 11 LADI). La prima parte della risposta della ricorrente sembra contemplare il primo presupposto. Ma quand'anche la valutazione operata venisse ritenuta erronea in questo punto, la conseguente modifica del punteggio non riuscirebbe a cambiare nulla alla nota complessiva.
E. 7.5 Riassumendo, le contestazioni della ricorrente non sono in grado di inficiare, nel suo insieme, la valutazione effettuata dalla prima istanza. Determinante per la valutazione sono le effettive risposte date dalla ricorrente e non le interpretazioni o giustificazioni alle sue risposte fornite nei procedimenti di ricorso. Ininfluente e non pertinente nel presente giudizio è poi insinuare genericamente, come fa la ricorrente, che la correzione del punteggio intervenuta nel corso del procedimento precedente confermi le carenze nella valutazione di tutto l'esame. Il punteggio ottenuto dalla ricorrente (132.05) corrisponde alla nota 4, in conformità con la scala delle note inoltrata. Tale voto va qui confermato, poiché, quand'anche si volessero ammettere eventuali aumenti di punti parziali, essi non sarebbero comunque sufficienti per passare alla nota 4.5 o 5.
E. 8 La ricorrente censura la valutazione operata dalla prima istanza nella parte d'esame "Risoluzione di un caso pratico" nei due capitoli "Studio di caso integrato" (scritto) e "Presentazione/colloquio tecnico" (orale).
E. 8.1 Studio di caso integrato (scritto)
E. 8.1.1 L'esame sostenuto dalla ricorrente era incentrato su tematiche quali permessi di lavoro, gestione della salute in azienda, nuovi modelli di orario di lavoro, dipendenti quadri con occupazione a tempo parziale, centralizzazione del servizio clienti, timori e preoccupazioni dei dipendenti, reclutamento con assessments, gestione dei dipendenti di lunga data. Nel testo dell'esame era riportata la griglia di valutazione delle soluzioni date per ciascuna domanda in base all'attribuzione di criteri denominati CA (correct answer) che poi venivano convertiti in punti.
E. 8.1.2 Dinanzi all'autorità inferiore la ricorrente ha contestato la valutazione dei compiti 1, 3, 4, 7, 9, 10 e 12, chiedendo ogni volta dei punti supplementari. Nel presente procedimento, ella mantiene le medesime rimostranze e rimprovera all'autorità inferiore di non aver esaminato l'adeguatezza delle motivazioni fornite dalla prima istanza e di non aver valutato l'oggettiva verificabilità delle risposte contestate.
E. 8.1.3 Nella procedura precedente, la prima istanza ha preso, in ben due occasioni, posizione sulle risposte contestate dalla ricorrente, spiegando le sue correzioni con riferimento ad ognuna di loro e fornendo le possibili risposte corrette ("Musterlösungen", n.d.r.). La prima istanza ha ridotto inoltre l'assegnazione di un punto al compito 4, tuttavia il nuovo punteggio (10 anziché 11 punti) non ha avuto un impatto sulla nota 2.5, rimasta invariata, conformemente alla scala delle note 2023. La prima istanza ha altresì comunicato la sua decisione, resa durante la riunione finale di valutazione del 2 novembre 2023, di aumentare la scala delle note di mezza nota (0,5) per tutti i candidati al fine di compensare i disagi causati dai problemi di connessione Wi-Fi a Friburgo e Winterthur, puntualizzando che questa correzione è stata importata direttamente nel sistema delle note e gli adattamenti sono stati effettuati automaticamente. Per la ricorrente, la modifica della scala delle note si è tradotta nell'attribuzione del voto 2.5 anziché 2.0. Partendo dalle possibili risposte corrette, la prima istanza ha spiegato brevemente per ogni compito contestato i motivi che l'hanno indotta a ritenere le risposte della ricorrente errate, insufficientemente motivate, incomplete, vaghe, incomprensibili, non attinenti al tema, irrilevanti dal punto di vista delle risorse umane o non in linea con le soluzioni possibili, giustificando in seguito il punteggio attribuito secondo la griglia di valutazione comunicata. A diverse riprese, la prima istanza ha spiegato di non poter prendere in considerazione le giustificazioni posteriori della ricorrente nelle sue comparse (scilicet: sul modo di interpretazione delle domande e delle risposte, sulle aggiunte alle sue risposte), poiché solo quanto è stato effettivamente riportato nelle risposte è rilevante ai fini della valutazione. Nel presente procedimento, la prima istanza ha verificato le correzioni dell'esame scritto indicato e sostenuto la valutazione degli esperti, nonché le proprie valutazioni precedenti.
E. 8.1.4 Lo scrivente Tribunale ritiene che il parere degli esperti, supportato dalla commissione d'esame, permetta di comprendere quali erano le aspettative poste ai candidati d'esame e quali erano le ragioni per le quali le risposte della ricorrente nei compiti contestati non le avevano adempiute. Non vi sono inoltre indizi suscettibili di affermare che la griglia di valutazione non sia formalmente corretta o sia stata applicata erroneamente. Va poi tenuto conto che, secondo le Direttive d'esame (pag. 13), con l'elaborazione dello studio del caso i candidati erano tenuti a saper trattare con competenza un caso pratico, in linea con i processi fondamentali del proprio settore specifico. Nel contesto della grande responsabilità connessa alla figura professionale dello specialista in risorse umane nel valutare come procedere nel caso concreto a livello di singola azienda, la capacità di applicare i contenuti didattici in modo chiaro e completo assume dunque un ruolo fondamentale. In quest'ottica, non è dunque censurabile che l'autorità inferiore abbia concluso che la prima istanza avesse ossequiato il suo dovere di controllo e di motivazione e che la prova in questione non fosse risultata ingiustamente sottovalutata. Ciò a maggior ragione se si considera che la ricorrente non si è confrontata minimamente, né nel procedimento anteriore, né in quello attuale, con le singole risposte fornite dalla prima istanza alle sue contestazioni, omettendo di avanzare osservazioni pertinenti sulla rivalutazione delle sue prestazioni d'esame e di motivare in maniera circostanziata che il risultato della prova fosse materialmente insostenibile o le esigenze poste eccessivamente elevate o le sue prestazioni manifestamente sottovalutate. Ne segue che, conformemente alla prassi, la ricorrente non poteva esigere dall'autorità inferiore che agisse come una commissione superiore d'esame e procedesse ad una nuova valutazione dettagliata di ogni singolo esercizio contestato (cfr. supra consid. 4.2).
E. 8.1.5 Alla luce di quanto precede, discende che si può convenire con l'autorità inferiore che la prima istanza ha valutato correttamente l'esame in questione e che il ricorso si rivela infondato in questo punto.
E. 8.2 Presentazione e colloquio tecnico (orale)
E. 8.2.1 Secondo le Direttive d'esame (pag. 13), all'inizio della preparazione di 50 minuti ai candidati viene illustrata una situazione di partenza. Essi la analizzano, elaborano una proposta di soluzione e preparano una presentazione di dieci minuti per un pubblico di destinatari specifico (es. superiori gerarchici, persone in cerca di occupazione, potenziali datori di lavoro). I candidati espongono la presentazione nel corso del tempo d'esame. Successivamente rispondono alle domande dei periti sull'approccio di soluzione prescelto, su approcci alternativi o scenari divergenti. Per ogni opzione viene creata una situazione di partenza. Situazione di partenza e colloquio tecnico si riferiscono alle competenze della relativa opzione.
E. 8.2.2 Per questo esame orale, le disposizioni regolamentari non prevedono la stesura di un verbale, per cui alla ricorrente non sono state a giusto titolo trasmesse le note personali degli esperti (cfr. supra consid. 5.1.4). Come si evince dal ricorso in prima istanza e in quello dinanzi allo scrivente Tribunale, la ricorrente ha ricevuto le flip charts della sua presentazione, i suoi appunti e il riassunto della valutazione dell'esame con la comunicazione del punteggio massimo possibile e del punteggio raggiunto in ognuna delle quattro differenti voci previste per la presentazione e per il colloquio tecnico. La ricorrente ha ricevuto un punteggio totale di 7 punti che corrisponde, secondo la scala delle note, alla nota 2.5.
E. 8.2.3 Nell'ambito di un esame orale come nel caso di specie, le flip charts e gli appunti personali da cui la ricorrente parte per sviluppare le tesi presumibilmente presentate nel corso dell'esame non sono idonee, in linea di principio, per comprovare quali siano state le risposte che ha effettivamente dato in tale sede. Per questo motivo, tenuto conto che non vi era l'obbligo di redigere un verbale, a tale riguardo non rimane che fondarsi sulle dichiarazioni degli esperti. Determinate è soltanto che la commissione d'esame nel procedimento di ricorso possa dimostrare in maniera plausibile la valutazione delle prestazioni d'esame della ricorrente.
E. 8.2.3.1 Nella concreta fattispecie, la prima istanza ha ribadito che le valutazioni sono sempre state eseguite secondo il principio del doppio controllo da parte di due esperti qualificati e che nell'ambito di un ricorso i risultati vengono esaminati da specialisti e dal presidente della commissione d'esame. La prima istanza ha menzionato nella sua motivazione gli elementi mancanti e/o insufficienti. L'esame è stato valutato secondo una griglia di valutazione suddivisa in otto posizioni per ciascuna delle quali era possibile ottenere un massimo di tre punti.
E. 8.2.3.2 La parte d'esame relativa alla presentazione è suddivisa nelle quattro sezioni "struttura", "contenuto", "tecnica e visualizzazione" e "tecnica del discorso e argomentazione" a ciascuna delle quali gli esperti hanno assegnato 1 punto. La struttura della presentazione è stata ritenuta priva di un filo rosso (filo conduttore). Quanto al contenuto, gli esperti hanno eccepito l'illustrazione, solo parziale, dell'argomento, la mancanza di componenti chiave e delle domande specifiche sul processo di uscita e l'incomprensione del compito da parte della ricorrente. Quanto alla tecnica di presentazione e visualizzazione, gli esperti hanno notato come la candidata non avesse fatto alcun riferimento al pubblico e non si fosse orientata verso il pubblico, non apparendo credibile, spesso ridendo senza motivo e facendo commenti fuori contesto rispetto all'argomento. Quanto alla tecnica del discorso e dell'argomentazione, gli esperti hanno concluso che la candidata dimostrasse di avere delle lacune nella competenza linguistica. La parte d'esame riferita al colloquio tecnico veniva valutata sulla base dei criteri "motivazione della soluzione", "scenari alternativi", "competenza tecnica" e "conformità del ruolo". Riguardo alla motivazione della soluzione (valutata con 1 punto), gli esperti hanno criticato come i motivi addotti non approfondissero l'argomento e la candidata avesse compreso solo parzialmente il compito, nonché dato risposte inadeguate alle domande poste. Riguardo alla categoria "Scenari alternativi" (valutata con 1 punto), gli esperti hanno osservato che la candidata, essendosi mostrata in difficoltà con questo compito, aveva ricevuto il supporto del PEX (perito d'esame, n.d.r.), ma ciononostante era stata in grado di indicare le alternative solo in misura limitata e senza la necessaria profondità. Riguardo alla "Competenza tecnica" (valutata con 0 punti), gli esperti hanno criticato la mancanza di approfondimento dei contenuti e di riferimenti al caso concreto, malgrado la candidata avesse parlato molto. Nonostante il supporto del PEX, gli esperti hanno segnalato le grandi difficoltà della ricorrente ad affrontare l'argomento. Riguardo, infine, alla "Conformità del ruolo" (1 punto), gli esperti hanno obiettato l'apparenza insicura della candidata e ritenuto che le sue capacità di presentazione non fossero all'altezza del pubblico di riferimento, vuoi poiché la candidata non arrivava al punto in tutte le sue affermazioni, vuoi perché il suo comportamento corrispondeva solo parzialmente al ruolo professionale dello specialista in risorse umane.
E. 8.2.3.3 A titolo generale, una presentazione e un colloquio si differenziano dai tipici esami orali in cui viene effettuata una semplice interrogazione secondo uno schema predefinito di domande e risposte. Diversamente da quest'ultima, nel primo caso gli esperti devono in linea di principio esaminare se la domanda o l'impostazione del problema sono stati compresi correttamente, se le risposte date sono complete e mostrino un grado sufficiente di approfondimento, di capacità analitica e di connessione al caso concreto o ad altre tematiche, se la soluzione del problema è presentata in maniera strutturata e se la capacità di esprimersi è adeguata al pubblico di destinatari specifico.
E. 8.2.3.4 Alla luce di quanto appena esposto, il Tribunale rileva in concreto che le annotazioni degli esperti, inoltrate nel procedimento precedente e confermate nella presente sede, spiegano in maniera sufficiente e difendibile i motivi che li hanno guidati a valutare le prestazioni d'esame della ricorrente con il voto complessivo 2.5. Nulla permette di dubitare che le ragioni addotte configurino aspetti incompatibili o non inerenti alle esigenze contenute nelle Direttive d'esame.
E. 8.2.3.5 Dalla discrepanza tra le valutazioni degli esami orali sostenuti al mattino (nota 4.5) e degli esami orali in questione (nota 2.5), sostenuti nel pomeriggio, la ricorrente non può trarre alcunché a suo beneficio. Ciascuna materia o prova d'esame viene valutata autonomamente a seconda delle prestazioni effettivamente fornite nella precisa evenienza (cfr. anche art. 6.43 Regolamento) e in base ai rispettivi criteri definiti nelle Direttive d'esame per ogni prova d'esame. Un risultato d'esame buono o sufficiente in altre materie non è suscettibile di dimostrare automaticamente l'erroneità della valutazione in una prova specifica.
E. 8.2.3.6 Altrettanto a torto, la ricorrente lamenta che gli esperti abbiano basato la valutazione dell'esame orale "Presentazione" su giudizi soggettivi contrari alle disposizioni regolamentari, segnatamente "non era orientata al pubblico e quindi non è apparsa credibile", "Spesso rideva senza motivo", "La sua scelta di parole non è appropriata per il pubblico di riferimento". Tali doglianze sembrano peraltro essere il risultato di un'interpretazione soggettiva delle impressioni che la ricorrente ha ricavato dalle annotazioni degli esperti. La diffidenza della ricorrente nei confronti della valutazione operata non è però supportata da argomenti e mezzi di prova validi. In effetti, secondo le Direttive d'esame (pag. 13), nella presentazione, esplicitamente indirizzata ad uno specifico gruppo di destinatari, i candidati devono dimostrare di essere in grado di preparare e sostenere una presentazione, organizzata metodicamente e adeguata al tipo di destinatari (concentrazione sulla tecnica di presentazione). Il tema, trattato nell'esame, del processo di uscita interessa sia il dipendente che il suo diretto superiore come pure il superiore dello specialista in risorse umane. Di conseguenza, è perfettamente in linea con le Direttive d'esame pretendere da un candidato di dar prova di disporre delle competenze professionali e sociali necessarie nell'ambito di una presentazione, segnatamente un aspetto sicuro, la capacità d'interazione con il pubblico di riferimento, come pure la capacità di esprimersi correttamente e di utilizzare la terminologia specifica appropriata. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, si tratta in questo caso di aspetti oggettivi, non discriminatori e del tutto pertinenti con il Regolamento e le Direttive d'esame. Senza prove fattuali concrete di parzialità, non è dunque criticabile che la mancanza di una condotta interattiva con il pubblico, rispettivamente un comportamento come il ridere senza motivo, potenzialmente inadeguato con il profilo professionale di uno specialista in risorse umane, oppure anche delle lacune terminologiche possano incidere negativamente sulla valutazione di una presentazione.
E. 8.2.3.7 Pertanto, è conforme al diritto che l'autorità inferiore sia giunta alla conclusione che l'esame contestato sia stato valutato correttamente, mentre, come si ha potuto vedere, le censure della ricorrente non sono in grado di scalfire il giudizio dell'autorità inferiore.
E. 9 In conclusione, le contestazioni della ricorrente riguardo alla valutazione scorretta delle prove d'esame "Nozioni generali sulle risorse umane" (cfr. supra consid. 7 segg.), "Studio di caso integrato" (cfr. supra consid. 8.1 segg.) e "Presentazione/Colloquio tecnico" (cfr. supra consid. 8.2 segg.) non meritano accoglimento. Vista la conferma dell'esito delle prove contestate, un rinvio all'autorità inferiore per nuova valutazione o per dare occasione alla ricorrente di ripetere le fasi orali dell'esame "Risoluzione competente di un caso pratico" senza che valga come nuovo tentativo, non può più entrare in linea di conto. Il ricorso si rivela quindi infondato e va pertanto respinto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, la ricorrente deve sopportare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). In applicazione delle disposizioni menzionate, considerata la soccombenza della ricorrente, si giustifica di fissare la tassa di giustizia ad un importo complessivo di fr. 1'500.-. Le spese processuali sono computate, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l'anticipo di pari importo già versato. In virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. Infine, alla ricorrente non va assegnata un'indennità per ripetibili e lo stesso vale per l'autorità inferiore (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1, 2 e 3 TS-TAF).
E. 11 Giusta l'art. 83 lett. t LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione. Detto rimedio è infatti escluso laddove la decisione impugnata concerne la valutazione delle capacità personali (intellettuali o fisiche) del candidato e che detta valutazione sia tuttora controversa dinanzi al Tribunale federale (DTF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; sentenza 2C_682/2025 del 28 novembre 2025 consid. 3.3). Se il motivo contestato dinanzi al Tribunale federale non si riferisce alla valutazione delle capacità personali (intellettuali o fisiche) della persona, ma ad esempio ad aspetti organizzativi o procedurali, allora la clausola di esclusione dell'art. 83 lett. t LTF non si applica (DTF 147 I 73 consid. 1.2.1; sentenze 2C_636/2024 del 4 giugno 2025 consid. 1.1.2, 2C_435/2025 del 20 novembre 2025 consid. 2.3).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali pari a fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente e computate con l'anticipo di pari importo, da lei già versato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
- Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore, alla prima istanza e al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, purché le condizioni fissate agli artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF siano adempiute. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 22 ottobre 2026 Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario) - prima istanza (atto giudiziario) - Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-4930/2025
Sentenza del 16 ottobre 2026
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
David Aschmann, Chiara Piras,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
X. _______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI,
autorità inferiore,
HRSE Human Resources Swiss Exams,
Commissione d'esame,
prima istanza.
Oggetto
Esame professionale di specialista in risorse umane 2023.
Fatti:
A.
A.a X. _______ (di seguito: ricorrente) si è presentata per la prima volta all'esame professionale di specialista in risorse umane, opzione Gestione del personale dell'azienda, nella sessione del 2023.
A.b Con decisione dell'8 novembre 2023, la commissione d'esame Human Resources Swiss Exams HRSE (di seguito: prima istanza) ha comunicato alla ricorrente il mancato superamento dell'esame.
A.c L'11 dicembre 2023, la ricorrente ha adito la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; in seguito: SEFRI, autorità inferiore) contro la menzionata decisione della prima istanza, chiedendo, in via principale, l'annullamento e la modifica della stessa, nel senso di attribuire alla ricorrente la nota finale di almeno 5.0 per l'esame scritto "Nozioni generali sulle risorse umane" e la nota di almeno 4.5 per l'esame (scritto e orale) "Risoluzione competente di un caso pratico", nonché il rilascio dell'attestato professionale di specialista in risorse umane. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio ai sensi del petitum principale, mentre, in via ancora più subordinata, ha postulato di fare ordine all'autorità inferiore di consentirle di ripetere l'esame "Risoluzione competente di un caso pratico", sia per la parte orale che quella scritta, senza prelevare spese e senza considerare la ripetizione come un nuovo tentativo d'esame, nonché di statuire nuovamente sul rilascio dell'attestato professionale.
A.d Con decisione del 3 giugno 2025 la SEFRI ha respinto integralmente il ricorso e confermato la decisione della prima istanza.
B. Contro la menzionata decisione, la ricorrente è insorta al Tribunale amministrativo federale con gravame del 4 luglio 2025, proponendo in sostanza le medesime conclusioni formulate nel procedimento anteriore.
Quanto alle questioni formali, la ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, poiché la SEFRI non le avrebbe consentito di esercitare pienamente i propri diritti di difesa, sostenendo la trasmissione solo parziale della documentazione d'esame e la mancata comunicazione di elementi essenziali per comprendere e contestare le valutazioni ricevute, in particolare le griglie di valutazione, le correzioni intermedie e i punteggi assegnati per ciascun elemento, nonché i verbali strutturati delle prove orali. La decisione impugnata violerebbe altresì il principio della buona fede, in quanto la ricorrente non avrebbe potuto disporre tempestivamente della documentazione necessaria per esercitare il proprio diritto di ricorso. La ricorrente chiede l'edizione di tutta la documentazione d'esame e in particolare di tutte le domande e le risposte dell'esame "Nozioni generali sulle risorse umane" e dell'esame "Risoluzione competente di un caso pratico", sia per quanto attiene alla parte scritta "Studio di un caso integrato" che per la parte orale "Presentazione/Colloquio tecnico".
Quanto alle questioni di merito, la ricorrente mantiene le doglianze circa la valutazione delle parti d'esame "Nozioni generali sulle risorse umane" e "Risoluzione competente di un caso pratico". In tale contesto, ella rimprovera alla SEFRI di aver fondato la decisione impugnata su un accertamento inesatto e/o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti per aver omesso di considerare, senza valida motivazione, le contestazioni della ricorrente riguardo alla valutazione di determinati punti nelle parti d'esame menzionate, riprendendo invece passivamente le osservazioni della prima istanza. Allo stesso modo, la ricorrente è dell'avviso che la SEFRI abbia ecceduto rispettivamente abusato del proprio potere di apprezzamento per aver sostenuto la motivazione della prima istanza nelle prove orali dell'esame "Risoluzione competente di un caso pratico", basata su meri giudizi soggettivi e discriminatori non previsti dal regolamento d'esame, senza poi tener conto della divergenza tra la valutazione della mattina (4.5) e quella del pomeriggio (2.5). Infine, la ricorrente reputa la decisione impugnata altresì inadeguata, in quanto l'attribuzione della nota 2.5 nella materia "Risoluzione competente di un caso pratico" si troverebbe in contrasto con il livello generale di preparazione dimostrato in altre materie d'esame, dove la ricorrente avrebbe ottenuto valutazioni buone o almeno sufficienti.
C.
C.a Mediante presa di posizione del 21 novembre 2025, la SEFRI ha trasmesso l'incarto completo e, confermando e rimandando alla decisione impugnata, ha concluso al rigetto del ricorso.
C.b Con presa di posizione del 16 ottobre 2025, la prima istanza si è espressa nuovamente sulle risposte e sui punti contestati dalla ricorrente nel suo gravame, mantenendo le valutazioni e le motivazioni degli esperti in relazione a tutte e tre le parti dell'esame e sostenendo il giudizio della SEFRI in riferimento alle censure relative al diritto di essere sentito.
C.c Con replica datata 4 luglio 2025 (inoltrata l'11 marzo 2026), la ricorrente mantiene le sue conclusioni. A suo dire, le prese di posizione delle autorità inferiori non sanerebbero i vizi procedurali e non permetterebbero di ricostruire la valutazione delle singole risposte, ma confermerebbero invece gli errori di valutazione e il giudizio basato su elementi soggettivi legati alla personalità della ricorrente e non verificabili, rafforzando la censura relativa alla disparità di trattamento e discriminazione.
C.d Con rispettive dupliche del 26 maggio 2026 e 1° giugno 2026, la SEFRI e la prima istanza ribadiscono le loro posizioni e conclusioni.
C.e Su richiesta del Tribunale, la prima istanza ha inoltrato, il 22 luglio 2026, la scala delle note 2023, trasmessa successivamente alla ricorrente, la quale si è determinata al riguardo nello scritto del 7 settembre 2026, confermando per il resto le allegazioni e conclusioni in sede di ricorso e di replica.
D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nella documentazione scritta verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1. Il Tribunale è competente per giudicare il presente ricorso (artt. 31, 32 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]; art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]; art. 61 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale [legge sulla formazione professionale; LFPr, RS 412.10]). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 48 cpv. 1 PA). I requisiti relativi al termine di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA), al versamento tempestivo dell'anticipo spese (art. 63 cpv. 4 PA) ed ai poteri di rappresentanza (art. 11 cpv. 1 PA), sono adempiuti.
Il ricorso è pertanto ammissibile.
2.
2.1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1 LFPr). La formazione professionale superiore può essere acquisita mediante un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (art. 27 lett. a LFPr), rispettivamente mediante una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore (art. 27 lett. b LFPr). Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli (art. 28 cpv. 2 primo periodo LFPr). In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI (art. 28 cpv. 2 secondo periodo LFPr).
2.2 Sulla base della norma di delega di cui all'art. 28 cpv. 2 primo periodo LFPr, HRSE (Human Resources Swiss Exams), l'Associazione promotrice svizzera per gli esami professionali e superiori in Risorse Umane, ha rilasciato il 9 marzo 2015 il Regolamento d'esame per l'esame di specialista in risorse umane (di seguito: Regolamento; pubblicato sul sito web di HRSE e modificato il 29 marzo 2022 e il 9 agosto 2017). Lo scopo dell'esame è di permettere agli specialisti che operano nelle imprese private e nella pubblica amministrazione e posseggono buone conoscenze nell'ambito della gestione aziendale delle risorse umane ovvero del collocamento, della consulenza e del prestito di personale, di acquisire un attestato professionale (art. 1.1 Regolamento). L'esame è composto da tre parti. La parte 1 "Nozioni generali sulle risorse umane" è costituita da un singolo esame scritto che verifica le nozioni di base dello Specialista in risorse umane (art. 5.11 cpv. 1 Regolamento). La seconda parte d'esame "Risoluzione competente di un caso pratico" è costituita da due voci e comprende uno studio di caso integrato scritto, che si riferisce ai processi fondamentali della relativa opzione, nonché una presentazione orale su una tematica tratta dalla quotidianità lavorativa di uno Specialista di risorse umane, con colloquio tecnico (art. 5.11 cpv. 2 Regolamento). La terza parte d'esame, costituita da due voci, comprende mini-casi orali relativi a situazioni complesse tratte dall'attività dello Specialista in risorse umane, nonché un colloquio orale di riflessione su una situazione studiata in una sequenza video durante la fase di preparazione (art. 5.11 cpv. 2 Regolamento). Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti (art. 6.3 Regolamento). La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale (art. 6.23 Regolamento). L'esame è superato se: a) la nota complessiva dell'esame professionale è di almeno 4.0 punti, b) la nota della prima parte dell'esame Nozioni generali sulle risorse umane è di almeno 4.0 punti e c) e al massimo due voci hanno una nota inferiore a 4.0 punti (art. 6.41 Regolamento). La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale (art. 6.43 Regolamento). Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte (art. 6.51 Regolamento). In applicazione dell'art. 2.21 del Regolamento, la commissione d'esame ha rilasciato le Direttive sul regolamento dell'esame di Specialista in risorse umane con attestato professionale federale (edizione del 1° gennaio 2023; di seguito: Direttive, pubblicate sul sito web di HSRE).
3. Nel caso di specie, la ricorrente ha ottenuto, al suo primo tentativo d'esame professionale di specialista in risorse umane, i risultati seguenti:
Parte d'esame
Tipo di esame
Nota
1. Nozioni generali sulle risorse umane
Scritto
4.0
2. Risoluzione competente di un caso pratico
- Studio di un caso integrato
- Presentazione / colloquio tecnico
Scritto
Orale
2.5
2.5
2.5
3. Professionalità nell'attività quotidiana
- Mini-casi
- Riflessione su una situazione di colloquio
Orale
Orale
4.5
4.54.5
La somma delle note ricevute è uguale a 11 e la media corrisponde a 3.7 punti. Essendo la nota complessiva inferiore a 4.0 punti, la ricorrente non soddisfa una delle condizioni cumulative necessarie per il superamento dell'esame fissate all'art. 6.41 del Regolamento.
4. In un procedimento su ricorso in diritto amministrativo, segnatamente in materia d'esami, sono censurabili la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, salvo, in quest'ultimo caso, se un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso (art. 49 PA).
4.1 Di norma, il Tribunale amministrativo federale dispone di piena cognizione (art. 49 PA). Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso (compreso il Tribunale) chiamate a statuire sulla valutazione di prestazioni d'esame, danno prova di un certo riserbo, nel senso che non si scostano senza necessità dall'avviso degli esperti e degli esaminatori su questioni che, per loro natura, non si prestano ad un controllo giudiziario (DTF 136 I 229 consid. 4.4.1; 131 I 467 consid. 3.1; DTAF 2010/11 consid. 4.1; 2008/14 consid. 3.1 e 2007/6 consid. 3; sentenza del TAF B-1343/2024 del 14 aprile 2025 consid. 2.1). In effetti, l'autorità di ricorso non è in principio a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo di un ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, in cui l'autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale comporterebbe poi il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati (DTF 118 Ia 488 consid. 4c; 106 Ia 1 consid. 3c; DTAF 2008/14 consid. 3.1; 2007/6 consid. 3).
4.2 L'autorità di ricorso non è tenuta, né legittimata a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore e non può pertanto effettuare una nuova valutazione dettagliata di ogni singolo esercizio come se fosse una commissione superiore d'esame. In una procedura di ricorso, gli esaminatori, la cui valutazione viene contestata, formulano le loro osservazioni in occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore. Così riesaminano la loro valutazione e dichiarano se ritengono giustificata o meno una correzione. Gli esaminatori hanno un grande margine di apprezzamento nelle loro considerazioni e nei loro calcoli riguardo alla ponderazione dei differenti compiti, sia per quanto attiene alla loro completa correttezza, sia per quanto riguarda la questione del numero di punti da assegnare a risposte solo parzialmente corrette. Il Tribunale parte, perciò, dal presupposto che nell'ambito di censure attinenti a queste tematiche non gli sia permesso di sostituire il proprio potere discrezionale a quello della prima istanza, rispettivamente a quello dell'autorità inferiore. Fintanto che non vi sono indizi concreti di parzialità o incompetenza e la valutazione non appare evidentemente errata o del tutto inadeguata, occorre tener conto del parere degli esperti. La condizione per far ciò presuppone che gli esperti prendano posizione sulle censure fatte valere dalla parte ricorrente e che il loro punto di vista, soprattutto se differisce dalle censure sollevate, sia comprensibile e chiaro (DTAF 2010/11 consid. 4.2 e 2010/10 consid. 4.1; sentenze del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.2 e B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 2.3).
4.3 Se l'esaminatore è in grado di esporre in modo plausibile i motivi che hanno condotto all'assegnazione di una nota insufficiente, compete alla parte ricorrente di contestare validamente la valutazione operata sulla scorta di argomenti oggettivi e mezzi di prova suscettibili di dimostrare che le valutazioni dell'istanza inferiore sono insostenibili, le esigenze troppo elevate e le prestazioni d'esame manifestamente sottovalutate (cfr. DTAF 2010/21 consid. 5.1; 2010/11 consid 4.3; 2010/10 consid. 4.1; sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.4 con rinvii). Il solo fatto di pretendere che un'altra soluzione sia possibile, che l'avviso della commissione d'esame o che una correzione siano errati o incompleti non soddisfa le menzionate esigenze giurisprudenziali (cfr. sentenze del TAF B-1343/2024 del 14 aprile 2025 consid. 2.2 e B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.5 con rinvii).
4.4 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2; 2010/10 consid. 4.1 con rinvii; 2008/14 consid. 3.3 e 2007/6 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali tutte le obiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali incombe al ricorrente (sentenza del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 con rinvii).
5. In sede di ricorso, la ricorrente rimprovera alla SEFRI una violazione del suo diritto di essere sentita da più punti di vista. Per prassi, questa censura va esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è di natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 144 IV 302 consid. 3.1 e rinvii).
5.1 La ricorrente si duole che l'autorità inferiore non le avrebbe consentito di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, in quanto non le sarebbero stati comunicati gli elementi essenziali per comprendere e contestare le valutazioni ricevute, in particolare le griglie di valutazione, le correzioni intermedie e i punteggi assegnati per ciascun elemento, nonché i verbali strutturati delle prove orali in modo da poter verificare lo svolgimento effettivo dell'esame. La presente censura va vista nel contesto del procedimento anteriore, in cui la ricorrente aveva chiesto l'accesso integrale agli atti della prima istanza già prima della scadenza del termine di ricorso e si era lamentata di non avere ricevuto i documenti tempestivamente.
5.1.1 Il diritto di esaminare gli atti si riferisce di principio a tutti gli atti rilevanti per l'elaborazione della decisione querelata. In materia di esami, su riserva di esplicite restrizioni del diritto di essere sentito derivanti da specifici disposti di legge (cfr. ad esempio l'art. 56 della legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie [legge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11]), il candidato ha in principio il diritto di esaminare i quesiti posti negli esami scritti e nei lavori pratici, le proprie soluzioni degli esami scritti e dei lavori pratici, la scala di valutazione che indica il punteggio ottenibile e ottenuto nelle singole domande d'esame, i verbali degli esami orali e pratici se il regolamento ordina la stesura di un verbale, nonché le domande poste agli esami orali e pratici nel caso in cui i periti abbiano preventivamente redatto un questionario (cfr. Memorandum della SEFRI concernente il diritto di esaminare gli atti, marzo 2017, disponibile sul sito web www.sbfi.admin.ch, Temi > Formazione professionale superiore > Gli esami federali in generale > Candidati e titolari degli attestati).
Il diritto di consultare degli atti allestiti in occasione di esami orali riguarda unicamente i verbali redatti sulla base di un preciso obbligo regolamentare. Eventuali appunti redatti dagli esaminatori in assenza di un siffatto obbligo rientrano invece - per costante giurisprudenza - nella categoria degli atti interni che sfuggono al diritto di consultazione delle parti (sentenze del TF 2P.23/2004 del 13 agosto 2004 consid. 2.4; 2D_2/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 6; sentenza del TAF B-6604/2010 del 29 giugno 2011 consid. 5.3.2). Secondo una prassi consolidata, l'obbligo, imposto agli esperti e ancorato in diversi regolamenti d'esame, di prendere nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale degli esami orali, non equivale ad un vero e proprio obbligo di verbalizzazione, per cui eventuali appunti degli esaminatori sono esclusi dal diritto di esaminare gli atti (cfr. sentenze del TAF B-4436/2022 del 23 aprile 2024 consid. 5.2.1 con rinvii).
5.1.2 Dall'incarto risulta che la ricorrente ha ricevuto su richiesta, una volta sostenuto gli esami, l'attestato delle note e la decisione di mancato superamento dell'esame e, due settimane più tardi, gli esami scritti "Nozioni generali sulle risorse umane" e "Studio di un caso integrato", verosimilmente a causa di difficoltà di accesso e utilizzazione del link per richiederli e scaricarli. Il fatto che la ricorrente abbia avuto accesso agli esami scritti emerge chiaramente dall'atto di ricorso nel presente procedimento e in quello anteriore, in quanto ella si serve dei relativi print screen per illustrare la risposta data, la risposta corretta (solo per l'esame "Nozioni generali sulle risorse umane"), il metodo di valutazione delle soluzioni al fine dell'attribuzione dei punti (solo per l'esame "Studio di un caso integrato") e il numero di punti possibili e di punti ottenuti. Nel corso del procedimento precedente, la ricorrente ha preso atto della formula per il calcolo dei punti a seconda della tipologia della domanda (multiple choice, single choice, domande "aperte", "non aperte", domande da riordinare e domande da mettere in sequenza) in riferimento all'esame "Nozioni generali sulle risorse umane", nonché delle possibili risposte corrette quanto all'esame "Studio di un caso integrato".
Ne discende che alla ricorrente è stato concesso l'accesso a tutta la documentazione rilevante per gli esami scritti "Nozioni generali sulle risorse umane" e "Studio di un caso integrato". In questa misura le sue relative richieste di edizione possono essere considerate evase, sicché il diritto di consultare gli atti risulta ossequiato.
5.1.3 Quanto all'esame orale "Presentazione" e "Colloquio tecnico", in entrambi i gravami la ricorrente ha inserito un print screen della scheda di valutazione con la menzione del punteggio massimo possibile e del punteggio raggiunto per ogni fase d'esame, nonché della nota complessiva attribuita. Quanto alla fase "Presentazione", entrambi i ricorsi contengono la descrizione della situazione iniziale e dei compiti richiesti e anche i flip chart della presentazione della ricorrente. In questa misura, il diritto di esaminare gli atti può essere considerato rispettato.
5.1.4 Riguardo alle contestate prove orali non sussisteva, in concreto, alcun obbligo di redigere un verbale, non essendo un simile vincolo previsto esplicitamente dal Regolamento d'esame (cfr. art. 4.43 secondo cui gli esperti sono solo tenuti a prendere nota del colloquio d'esame). Gli appunti che la ricorrente pretende di consultare sono quindi da qualificare, secondo la precitata giurisprudenza, quali atti interni esclusi dal diritto di consultazione (cfr. supra consid. 5.1.1). In quest'ottica, la decisione impugnata è ineccepibile.
5.1.5 Nel corso della fase istruttoria, il Tribunale, dopo essersi reso conto che l'incarto dell'autorità inferiore era sprovvisto della scala delle note 2023, ha richiesto quest'ultima dalla prima istanza, dando poi alla ricorrente la facoltà di esprimersi al riguardo e di verificare se le note ricevute corrispondono ai punti attribuiti. Un rinvio della causa all'autorità inferiore non costituirebbe che una vana formalità. Quand'anche nella mancata trasmissione di tale documento alla ricorrente nel procedimento anteriore si dovesse riconoscere una violazione del diritto di essere sentito, quest'ultima potrebbe essere ritenuta sanata, avendo potuto la ricorrente determinarsi sulla questione dinanzi ad un'autorità di ricorso che dispone della medesima cognizione dell'autorità inferiore (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.5 e 133 I 201 consid. 2.2).
5.1.6 In sunto, il Tribunale giunge alla conclusione che la ricorrente ha potuto accedere ai documenti rilevanti per poter comprendere il mancato superamento dell'esame. Se quest'ultimo è stato pronunciato a ragione o a torto, è invece una questione da affrontare nei considerandi di merito.
5.2 Nel corso della replica, la ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui la prima istanza, secondo lei, non avrebbe adempiuto le esigenze relative ad una sufficiente motivazione. In primo luogo, ella avrebbe continuato a non indicare in modo puntuale quali sarebbero state le risposte ritenute esatte, quali elementi delle risposte della ricorrente sarebbero stati errati o incompleti e per quali ragioni alcune risposte siano state escluse integralmente invece di essere valutate almeno parzialmente. In secondo luogo, la presa di posizione della prima istanza sarebbe limitata a formule generiche quali "risposta sbagliata" e "risposta troppo generica", senza però svolgere il necessario confronto analitico tra domanda, risposta della ricorrente, soluzione attesa e criterio di attribuzione del punteggio.
5.2.1 L'obbligo di motivazione deriva dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 3 CEDU, il quale costituisce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli artt. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (cfr. sentenza del TAF B1011/2008 del 1° maggio 2009 consid. 4.2). Per prassi costante, tale obbligo è adempiuto quando la persona interessata è in grado di apprezzare la portata della decisione avversata e di impugnarla con cognizione di causa dinanzi ad un'istanza superiore. È sufficiente che l'autorità adita menzioni in maniera chiara i motivi che l'hanno guidata e sui quali ha fondato il suo ragionamento. Ella non è tenuta però a pronunciarsi su tutti gli elementi di fatto e di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali per rendere la decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2; 141 III 28 consid. 3.2.4; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). In decisioni in materia di esami, la commissione d'esame ottempera l'obbligo di motivazione nella misura in cui, in un primo tempo, si limita a comunicare il risultato delle note nelle singole materie e, successivamente, solo nel quadro della procedura di ricorso completa la sua motivazione e il candidato a sua volta ha la possibilità di determinarsi al riguardo in occasione dello scambio di scritti (cfr. sentenze del TF 2C_505/2019 del 13 settembre 2019 consid. 4.2.1; 2D_65/2011 del 2 aprile 2012 consid. 5.1; sentenza del TAF B-4436/2022 del 23 aprile 2024 consid. 4.1.2).
5.2.2 Nel caso di specie, la prima istanza ha fornito inizialmente alla ricorrente la decisione sul mancato superamento dell'esame e l'attestato delle note. La questione se la commissione d'esame ha motivato sufficientemente la sua valutazione nelle successive prese di posizione nel procedimento precedente e in quello attuale, nonché il fatto che la ricorrente non concordi con il modo di procedere e/o con la valutazione operata dalla prima istanza, riguardano il merito, non il diritto di essere sentito (cfr. supra consid. 5.2.1; sentenza del TF 2C_386/2023 del 19 luglio 2024 consid. 5.3). Pertanto, la censura di una presunta violazione del diritto di essere sentito da parte della prima istanza risulta infondata.
5.2.3 La ricorrente rimprovera una violazione del principio della buona fede alla prima istanza, poiché quest'ultima l'avrebbe privata del tempo necessario per inoltrare ricorso, non avendole messo tempestivamente a disposizione i documenti necessari. A ben vedere, la doglianza tange in realtà una questione relativa al diritto di essere sentito nella sua componente dell'esame degli atti piuttosto che il principio della buona fede. In quest'ottica, come si ha potuto evincere dalle considerazioni precedenti (cfr. supra consid. 5.2.1 segg.), se in un primo tempo la ricorrente ha solo ricevuto la decisione sull'esito dell'esame con l'attestato delle note, in un secondo tempo le sono stati trasmessi gli ulteriori documenti necessari e le prese di posizione della prima istanza sulle quali ha avuto, a più riprese, la possibilità di pronunciarsi. Pertanto, non è più necessario addentrarsi oltre nella questione.
6. Nel proseguo si esamineranno le censure mosse contro la valutazione dell'esame "Nozioni generali sulle risorse umane" (scritto; cfr. consid. 7 segg.) e dell'esame "Risoluzione competente di un caso pratico", sia per la parte scritta "Studio di caso integrato" (cfr. consid. 8.1 segg.) che per la parte orale "Presentazione/colloquio tecnico" (cfr. consid. 8.2 segg.).
7. Nell'esame scritto "Nozioni generali sulle risorse umane", la ricorrente ha ottenuto 129.55 punti di possibili 201 punti, ottenendo la nota 4. Per l'attribuzione della nota 5 (161 punti; cfr. scala delle note 2023), secondo quanto da lei richiesto, le occorrono ancora 31.45 punti. Nel presente procedimento e dinanzi all'autorità inferiore, la prima istanza ha esaminato le contestazioni della ricorrente, concedendo 2.5 punti supplementari, ciò che corrisponde ad un totale di 132.05 punti e comunque, secondo la scala delle note, ancora alla nota 4.0, confermando tuttavia, per il rimanente, la valutazione operata.
7.1 Secondo le Direttive (pag. 12), l'esame scritto in questione è costituito da diversi tipi di prove, come scelta singola, scelta multipla, domande di attribuzione, domande in sequenza e domande aperte. La prima istanza ha fornito, nel corso del procedimento precedente, la formula per il calcolo delle domande "non aperte" a scelta multipla e a scelta singola, delle domande da riordinare e da mettere in sequenza. La formula per il calcolo delle domande a scelta multipla o a scelta singola era la seguente che veniva poi adattata al resto delle domande "non aperte":
(Numero di risposte crociate correttamente X numero di punti : Numero totale di risposte possibili da crociare) - (Numero di risposte errate X Numero di punti : Numero totale di risposte da non crociare)
Dette domande venivano valutate direttamente nel sistema e-tutor e il punteggio massimo ottenibile era di 1 o 3 punti. Quanto alle domande "aperte", era possibile ottenere un massimo di 6 punti, 4 punti o 2 punti ed esse venivano corrette due volte in modo indipendente da due esperti secondo il principio del doppio controllo.
7.2 Come già accennato, relativamente alle considerazioni riguardo alla correttezza e alla completezza di una determinata domanda d'esame, si riconosce agli esaminatori un ampio margine di apprezzamento; questo vale anche nel valutare la questione di sapere quanti punti attribuire ad una risposta divergente dalla soluzione o parzialmente corretta (cfr. supra consid. 4.2). Il potere di apprezzamento degli esaminatori risulta limitato solo qualora gli organi d'esame abbiano prestabilito un metodo di valutazione in cui viene chiaramente definito se e quanti punti assegnare a singole risposte parzialmente corrette. In questo caso, conformemente al principio della parità di trattamento, ogni singolo candidato ha diritto ad ottenere i punti che gli spettano secondo la griglia di valutazione applicata (cfr. DTAF 2008/14 consid. 4.3.2 con rinvii).
7.3 Quanto alla valutazione di domande aperte, gli esaminatori fruiscono di un ampio margine di apprezzamento. In riguardo alle domande "non aperte", l'esercizio di tale potere deve restare nei limiti del metodo di valutazione adottato. Esami con domande a scelta multipla sono per loro natura soggetti al rischio che i candidati possano selezionare solo casualmente più risposte corrette di quanto corrisponda alle loro conoscenze effettive. Perciò, per questo genere di esami si è affermata la consuetudine di scegliere un metodo o una griglia di valutazione che riesca a compensare la probabilità di una risposta indovinata a caso (cfr. sentenza del TAF B-2229/2011 del 13 febbraio 2011 consid. 7.2.1). Siccome le disposizioni nel Regolamento e nelle Direttive non dispongono nulla in tal senso, la scelta di un metodo di valutazione pertinente rientra nel potere di apprezzamento degli esaminatori. Pertanto, il metodo di calcolo utilizzato nel caso di specie per le domande "non aperte" permette di tenere conto adeguatamente del numero di risposte corrette, di risposte errate e di risposte lasciate in bianco e non presta alcun fianco a critiche.
7.4 Di seguito si passano in rassegna le contestazioni della ricorrente relativamente alla valutazione di determinate sue risposte.
7.4.1 Quanto alla domanda 11 intitolata "campi professionali - scuola specializzata", il candidato doveva essere in grado di assegnare ognuno degli otto differenti indirizzi professionali indicati alla giusta categoria, quindi di saper distinguere tra i settori professionali facenti parte (categoria 1) da quelli non facenti parte di una scuola specializzata (categoria 2). La ricorrente non ha ottenuto alcun punto per aver mancato di assegnare gli elementi "Pedagogia", "Costruzione e architettura" e "Comunicazione e informazione" alla categoria corretta. Rinviando alle indicazioni date su diversi siti internet in materia di orientamento professionale o delle scuole specializzate nel Canton Ticino, la ricorrente ritiene di non essersi sbagliata e sottolinea che il quesito poteva essere considerato ambiguo in lingua italiana, confondendo o sovrapponendo concetti diversi quali "campi professionali", "materie professionali" e "settori". Dal canto suo, la prima istanza ha segnalato che le "scuole medie specializzate sono scuole di istruzione generale di secondo grado. Preparano alla formazione professionale in determinati settori presso scuole specializzate superiori (formazione scolastica media specializzata) e scuole universitarie professionali (formazione di maturità specializzata).", mettendo dunque l'accento sul termine "settori" e respingendo adeguatamente la tesi della ricorrente. Per abbondanza dicasi che le scuole medie specializzate esistono per i settori professionali della sanità, del lavoro sociale, della pedagogia, della comunicazione e informazione, dell'arte, musica e/o teatro (cfr. https://www.formazioneprof.ch/it/lessico/scuole-medie-specializzate). Ne segue che l'attribuzione degli elementi "Pedagogia" e "Comunicazione e informazione" alla categoria dei settori professionali che non fanno parte di una scuola specializzata, nonché l'assegnazione dell'elemento "Costruzione e architettura" alla categoria dei settori professionali facenti parte di una scuola specializzata, non può a giusto titolo essere ritenuta corretta e non dà diritto ad alcun punto in applicazione della formula per il calcolo poc'anzi esposta.
7.4.2 Quanto alla domanda 12, il candidato doveva essere in grado di classificare i sei titoli di studio indicati per ordine di grandezza, dal più basso al più alto. Collocando il "Professorato" sul terzo anziché sul sesto e massimo livello dei titoli di studio, la ricorrente non ha ricostruito la sequenza nell'ordine corretto. Checché lei ne dica, il termine "professorato" si riferisce inequivocabilmente all'incarico di professore (cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/professorato/), senza contare che le conoscenze approfondite dei titoli e dei diplomi svizzeri sono espressamente richieste dalle Direttive d'esame (pag. 20). In conformità con la formula per il calcolo delle domande da mettere in sequenza, due domande giuste su sei non danno diritto ad alcun punto e il punteggio assegnato va così confermato.
7.4.3 Alla domanda 16, a scelta singola e non a scelta multipla come asserito dalla ricorrente, si richiedeva di segnare con una crocetta il parametro collegato al vantaggio di avere un concetto di sviluppo del personale. È comprensibile che la ricorrente non abbia ottenuto alcun punto per aver selezionato la casella errata indicante "Riduzione del tasso di fluttuazione" invece della soluzione giusta, ossia "Promozione della competenza professionale". La prima istanza ha invece spiegato in modo plausibile che la ricorrente non ha capito la domanda e che la risposta data era errata in quanto non aveva nulla a che vedere con il compito assegnato.
7.4.4 La domanda 20 concerneva la tematica del trasferimento del rapporto di lavoro a un terzo in caso di opposizione del lavoratore e indicava che solo una risposta era giusta. La prima istanza ha giustamente negato alla ricorrente l'attribuzione di punti in ragione della risposta errata, in quanto la casella selezionata "se il dipendente rifiuta il trasferimento, il rapporto di lavoro si conclude automaticamente alla scadenza del periodo di preavviso contrattuale" non corrisponde a quanto disposto dall'art. 333 cpv. 2 CO ovvero "Nel caso di opposizione, il rapporto di lavoro è sciolto alla scadenza del termine legale di disdetta". La ricorrente non ha considerato che la valenza del termine legale di disdetta prevale su eventuali termini di preavviso più lunghi stipulati da contratto.
7.4.5 Per la domanda 24 concernente il tema "inflazione - tasso di disoccupazione" vi erano più risposte corrette possibili. La ricorrente ha ottenuto 0 punti per aver selezionato due risposte giuste e una risposta errata e per aver tralasciato di selezionare un'ulteriore risposta corretta. Il punteggio assegnato è conciliabile con la formula per il calcolo delle domande a scelta multipla, la quale non permette un aumento di punteggio di 0.75 punti come richiesto dalla ricorrente.
7.4.6 La domanda 33, anch'essa a scelta multipla, richiedeva di indicare le possibili interruzioni multimediali da evitare nell'ambito dell'utilizzo di una piattaforma di candidatura. Le risposte corrette erano "Nessuna transizione tra differenti sistemi informatici" e "Impedire la perdita dei dati". Alla ricorrente non è stato assegnato alcun punto per aver scelto una risposta errata e per non aver selezionato due risposte corrette, ciò che è in linea con la relativa formula di calcolo. Nel ritenere errata la risposta scelta dalla ricorrente "La documentazione di candidatura è completamente salvata sulla piattaforma" in quanto non inerente alla domanda posta, la prima istanza non è dunque incorsa in una violazione del diritto.
7.4.7 Alla domanda 34, a scelta multipla, occorreva segnalare i possibili requisiti che una piattaforma di candidatura deve adempiere per raggiungere l'obiettivo di diminuire il lavoro amministrativo. La ricorrente ha selezionato tre risposte, due corrette ("Modello per il rifiuto ai candidati", "E-mail di conferma della ricezione delle candidature") e una errata. La prima istanza ha spiegato che la risposta "Modulo di candidatura per l'apertura di un posto vacante" non rientra nell'ambito del compito assegnato e per questo è sbagliata. Il fatto che diversi siti di datori di lavoro presentati dalla ricorrente nei suoi scritti abbiano integrato dei moduli analoghi nelle loro piattaforme di recruiting non significa necessariamente che un simile requisito contribuisca ad una diminuzione del lavoro amministrativo.
7.4.8 Alla domanda 49 il candidato doveva indicare, in parole chiave o frasi intere, tre possibili requisiti che determinano la paternità "legale" in riferimento al congedo paternità. La ricorrente sbaglia nell'asserire che la formazione come specialista in risorse umane non preveda approfondimenti sul Codice civile svizzero. Tale argomentazione è sconfessata dalle relative Direttive (pag. 40), secondo le quali lo specialista in risorse umane dispone di conoscenze approfondite dei diritti e dei doveri dei lavoratori e delle aziende. Nel caso concreto, la definizione di padre legale è fondamentale per riconoscere il diritto al congedo paternità e quindi non è estranea al programma d'esame. Inoltre, le risposte fornite dalla ricorrente non si riferiscono propriamente ai requisiti per essere considerato padre legale. Pertanto, non è censurabile che la prima istanza non abbia assegnato alcun punto.
7.4.9 La domanda 50, a scelta multipla, chiedeva di segnalare le possibili affermazioni corrette in relazione alle misure di transizione. La ricorrente ha ricevuto due punti su tre ed è stata penalizzata per non aver vistato la risposta "Di regola l'offerta dura un anno". Ella ritiene di avere diritto al massimo punteggio poiché, secondo lei, tale risposta non avrebbe dovuto essere selezionata in quanto sbagliata. Senonché, la frase da lei richiamata "Queste misure durano generalmente dai sei ai dodici mesi", pubblicata sul sito https://www.orientamento.ch/it/apprendistato-scuola/misure-di-transizione, non sembra proprio sostenere la sua tesi.
7.4.10 La domanda 55, a scelta multipla, chiedeva di indicare quali termini definiscono altri fattori di produzione. La prima istanza ha assegnato 0.50 punti in sintonia con la formula di calcolo corrispondente. In effetti, secondo la soluzione comunicata, la ricorrente ha segnato due risposte corrette ("Energia", "Know-how") e una risposta errata ("Rendimento") e allo stesso modo tralasciato di selezionare una risposta corretta ("Brevetti").
7.4.11 La domanda 56 richiedeva di indicare e di descrivere con parole chiave i sei vantaggi del coworking per i dipendenti. La ricorrente ha ottenuto tre punti su sei. La prima istanza ha giustificato in maniera plausibile la deduzione di tre punti, specificando quali tre fra le sei risposte date erano troppo generiche, formulate in modo affermativo senza essere motivate. Di contro, la ricorrente non spiega in alcun modo in che misura e perché le risposte ritenute incomplete siano da considerare corrette.
7.4.12 Alla domanda 65, a scelta multipla, i candidati dovevano sapere cosa caratterizza un'organizzazione che apprende e selezionare le giuste risposte al riguardo. La ricorrente ha ottenuto zero punti per aver contrassegnato tutte le risposte indicate, quando, secondo la soluzione del compito, avrebbe dovuto sceglierne solo tre. Il punteggio assegnato è conforme alla formula di calcolo comunicata nel procedimento precedente che, applicata alle risposte della ricorrente, non consentiva un punteggio parziale.
7.4.13 Quanto alla domanda 69, riferita alle indennità IPG, nel procedimento precedente la prima istanza ha assegnato 2.5 punti supplementari che hanno permesso alla ricorrente di ottenere il punteggio massimo, per cui non occorre dilungarsi oltre su questo aspetto.
7.4.14 Alla domanda 72, il candidato doveva indicare con parole proprie i sei presupposti da adempiere per richiedere un'indennità di disoccupazione. La ricorrente ha ottenuto cinque punti su sei. La deduzione di un punto è riconducibile alla risposta "La persona deve essere parzialmente o completamente disoccupata e aver subito una perdita di guadagno di almeno 500 CHF al mese", ritenuta errata dalla prima istanza. La ricorrente non accetta tale giudizio poiché la sua risposta è identica alla frase riportata nel libro "annuario delle assicurazioni sociali 2023". I presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione sono ancorati all'art. 8 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI, RS 837.0). Tra di essi figura lo stato di disoccupazione totale o parziale dell'assicurato (art. 8 cpv. 1 lett. a, art. 10 LADI) e il fatto ch'egli abbia subito una perdita di lavoro computabile (art. 8 cpv. 1 lett. b, art. 11 LADI). La prima parte della risposta della ricorrente sembra contemplare il primo presupposto. Ma quand'anche la valutazione operata venisse ritenuta erronea in questo punto, la conseguente modifica del punteggio non riuscirebbe a cambiare nulla alla nota complessiva.
7.5 Riassumendo, le contestazioni della ricorrente non sono in grado di inficiare, nel suo insieme, la valutazione effettuata dalla prima istanza. Determinante per la valutazione sono le effettive risposte date dalla ricorrente e non le interpretazioni o giustificazioni alle sue risposte fornite nei procedimenti di ricorso. Ininfluente e non pertinente nel presente giudizio è poi insinuare genericamente, come fa la ricorrente, che la correzione del punteggio intervenuta nel corso del procedimento precedente confermi le carenze nella valutazione di tutto l'esame. Il punteggio ottenuto dalla ricorrente (132.05) corrisponde alla nota 4, in conformità con la scala delle note inoltrata. Tale voto va qui confermato, poiché, quand'anche si volessero ammettere eventuali aumenti di punti parziali, essi non sarebbero comunque sufficienti per passare alla nota 4.5 o 5.
8. La ricorrente censura la valutazione operata dalla prima istanza nella parte d'esame "Risoluzione di un caso pratico" nei due capitoli "Studio di caso integrato" (scritto) e "Presentazione/colloquio tecnico" (orale).
8.1 Studio di caso integrato (scritto)
8.1.1 L'esame sostenuto dalla ricorrente era incentrato su tematiche quali permessi di lavoro, gestione della salute in azienda, nuovi modelli di orario di lavoro, dipendenti quadri con occupazione a tempo parziale, centralizzazione del servizio clienti, timori e preoccupazioni dei dipendenti, reclutamento con assessments, gestione dei dipendenti di lunga data. Nel testo dell'esame era riportata la griglia di valutazione delle soluzioni date per ciascuna domanda in base all'attribuzione di criteri denominati CA (correct answer) che poi venivano convertiti in punti.
8.1.2 Dinanzi all'autorità inferiore la ricorrente ha contestato la valutazione dei compiti 1, 3, 4, 7, 9, 10 e 12, chiedendo ogni volta dei punti supplementari. Nel presente procedimento, ella mantiene le medesime rimostranze e rimprovera all'autorità inferiore di non aver esaminato l'adeguatezza delle motivazioni fornite dalla prima istanza e di non aver valutato l'oggettiva verificabilità delle risposte contestate.
8.1.3 Nella procedura precedente, la prima istanza ha preso, in ben due occasioni, posizione sulle risposte contestate dalla ricorrente, spiegando le sue correzioni con riferimento ad ognuna di loro e fornendo le possibili risposte corrette ("Musterlösungen", n.d.r.). La prima istanza ha ridotto inoltre l'assegnazione di un punto al compito 4, tuttavia il nuovo punteggio (10 anziché 11 punti) non ha avuto un impatto sulla nota 2.5, rimasta invariata, conformemente alla scala delle note 2023. La prima istanza ha altresì comunicato la sua decisione, resa durante la riunione finale di valutazione del 2 novembre 2023, di aumentare la scala delle note di mezza nota (0,5) per tutti i candidati al fine di compensare i disagi causati dai problemi di connessione Wi-Fi a Friburgo e Winterthur, puntualizzando che questa correzione è stata importata direttamente nel sistema delle note e gli adattamenti sono stati effettuati automaticamente. Per la ricorrente, la modifica della scala delle note si è tradotta nell'attribuzione del voto 2.5 anziché 2.0. Partendo dalle possibili risposte corrette, la prima istanza ha spiegato brevemente per ogni compito contestato i motivi che l'hanno indotta a ritenere le risposte della ricorrente errate, insufficientemente motivate, incomplete, vaghe, incomprensibili, non attinenti al tema, irrilevanti dal punto di vista delle risorse umane o non in linea con le soluzioni possibili, giustificando in seguito il punteggio attribuito secondo la griglia di valutazione comunicata. A diverse riprese, la prima istanza ha spiegato di non poter prendere in considerazione le giustificazioni posteriori della ricorrente nelle sue comparse (scilicet: sul modo di interpretazione delle domande e delle risposte, sulle aggiunte alle sue risposte), poiché solo quanto è stato effettivamente riportato nelle risposte è rilevante ai fini della valutazione. Nel presente procedimento, la prima istanza ha verificato le correzioni dell'esame scritto indicato e sostenuto la valutazione degli esperti, nonché le proprie valutazioni precedenti.
8.1.4 Lo scrivente Tribunale ritiene che il parere degli esperti, supportato dalla commissione d'esame, permetta di comprendere quali erano le aspettative poste ai candidati d'esame e quali erano le ragioni per le quali le risposte della ricorrente nei compiti contestati non le avevano adempiute. Non vi sono inoltre indizi suscettibili di affermare che la griglia di valutazione non sia formalmente corretta o sia stata applicata erroneamente. Va poi tenuto conto che, secondo le Direttive d'esame (pag. 13), con l'elaborazione dello studio del caso i candidati erano tenuti a saper trattare con competenza un caso pratico, in linea con i processi fondamentali del proprio settore specifico. Nel contesto della grande responsabilità connessa alla figura professionale dello specialista in risorse umane nel valutare come procedere nel caso concreto a livello di singola azienda, la capacità di applicare i contenuti didattici in modo chiaro e completo assume dunque un ruolo fondamentale. In quest'ottica, non è dunque censurabile che l'autorità inferiore abbia concluso che la prima istanza avesse ossequiato il suo dovere di controllo e di motivazione e che la prova in questione non fosse risultata ingiustamente sottovalutata. Ciò a maggior ragione se si considera che la ricorrente non si è confrontata minimamente, né nel procedimento anteriore, né in quello attuale, con le singole risposte fornite dalla prima istanza alle sue contestazioni, omettendo di avanzare osservazioni pertinenti sulla rivalutazione delle sue prestazioni d'esame e di motivare in maniera circostanziata che il risultato della prova fosse materialmente insostenibile o le esigenze poste eccessivamente elevate o le sue prestazioni manifestamente sottovalutate. Ne segue che, conformemente alla prassi, la ricorrente non poteva esigere dall'autorità inferiore che agisse come una commissione superiore d'esame e procedesse ad una nuova valutazione dettagliata di ogni singolo esercizio contestato (cfr. supra consid. 4.2).
8.1.5 Alla luce di quanto precede, discende che si può convenire con l'autorità inferiore che la prima istanza ha valutato correttamente l'esame in questione e che il ricorso si rivela infondato in questo punto.
8.2 Presentazione e colloquio tecnico (orale)
8.2.1 Secondo le Direttive d'esame (pag. 13), all'inizio della preparazione di 50 minuti ai candidati viene illustrata una situazione di partenza. Essi la analizzano, elaborano una proposta di soluzione e preparano una presentazione di dieci minuti per un pubblico di destinatari specifico (es. superiori gerarchici, persone in cerca di occupazione, potenziali datori di lavoro). I candidati espongono la presentazione nel corso del tempo d'esame. Successivamente rispondono alle domande dei periti sull'approccio di soluzione prescelto, su approcci alternativi o scenari divergenti. Per ogni opzione viene creata una situazione di partenza. Situazione di partenza e colloquio tecnico si riferiscono alle competenze della relativa opzione.
8.2.2 Per questo esame orale, le disposizioni regolamentari non prevedono la stesura di un verbale, per cui alla ricorrente non sono state a giusto titolo trasmesse le note personali degli esperti (cfr. supra consid. 5.1.4). Come si evince dal ricorso in prima istanza e in quello dinanzi allo scrivente Tribunale, la ricorrente ha ricevuto le flip charts della sua presentazione, i suoi appunti e il riassunto della valutazione dell'esame con la comunicazione del punteggio massimo possibile e del punteggio raggiunto in ognuna delle quattro differenti voci previste per la presentazione e per il colloquio tecnico. La ricorrente ha ricevuto un punteggio totale di 7 punti che corrisponde, secondo la scala delle note, alla nota 2.5.
8.2.3 Nell'ambito di un esame orale come nel caso di specie, le flip charts e gli appunti personali da cui la ricorrente parte per sviluppare le tesi presumibilmente presentate nel corso dell'esame non sono idonee, in linea di principio, per comprovare quali siano state le risposte che ha effettivamente dato in tale sede. Per questo motivo, tenuto conto che non vi era l'obbligo di redigere un verbale, a tale riguardo non rimane che fondarsi sulle dichiarazioni degli esperti. Determinate è soltanto che la commissione d'esame nel procedimento di ricorso possa dimostrare in maniera plausibile la valutazione delle prestazioni d'esame della ricorrente.
8.2.3.1 Nella concreta fattispecie, la prima istanza ha ribadito che le valutazioni sono sempre state eseguite secondo il principio del doppio controllo da parte di due esperti qualificati e che nell'ambito di un ricorso i risultati vengono esaminati da specialisti e dal presidente della commissione d'esame. La prima istanza ha menzionato nella sua motivazione gli elementi mancanti e/o insufficienti. L'esame è stato valutato secondo una griglia di valutazione suddivisa in otto posizioni per ciascuna delle quali era possibile ottenere un massimo di tre punti.
8.2.3.2 La parte d'esame relativa alla presentazione è suddivisa nelle quattro sezioni "struttura", "contenuto", "tecnica e visualizzazione" e "tecnica del discorso e argomentazione" a ciascuna delle quali gli esperti hanno assegnato 1 punto. La struttura della presentazione è stata ritenuta priva di un filo rosso (filo conduttore). Quanto al contenuto, gli esperti hanno eccepito l'illustrazione, solo parziale, dell'argomento, la mancanza di componenti chiave e delle domande specifiche sul processo di uscita e l'incomprensione del compito da parte della ricorrente. Quanto alla tecnica di presentazione e visualizzazione, gli esperti hanno notato come la candidata non avesse fatto alcun riferimento al pubblico e non si fosse orientata verso il pubblico, non apparendo credibile, spesso ridendo senza motivo e facendo commenti fuori contesto rispetto all'argomento. Quanto alla tecnica del discorso e dell'argomentazione, gli esperti hanno concluso che la candidata dimostrasse di avere delle lacune nella competenza linguistica.
La parte d'esame riferita al colloquio tecnico veniva valutata sulla base dei criteri "motivazione della soluzione", "scenari alternativi", "competenza tecnica" e "conformità del ruolo". Riguardo alla motivazione della soluzione (valutata con 1 punto), gli esperti hanno criticato come i motivi addotti non approfondissero l'argomento e la candidata avesse compreso solo parzialmente il compito, nonché dato risposte inadeguate alle domande poste. Riguardo alla categoria "Scenari alternativi" (valutata con 1 punto), gli esperti hanno osservato che la candidata, essendosi mostrata in difficoltà con questo compito, aveva ricevuto il supporto del PEX (perito d'esame, n.d.r.), ma ciononostante era stata in grado di indicare le alternative solo in misura limitata e senza la necessaria profondità. Riguardo alla "Competenza tecnica" (valutata con 0 punti), gli esperti hanno criticato la mancanza di approfondimento dei contenuti e di riferimenti al caso concreto, malgrado la candidata avesse parlato molto. Nonostante il supporto del PEX, gli esperti hanno segnalato le grandi difficoltà della ricorrente ad affrontare l'argomento. Riguardo, infine, alla "Conformità del ruolo" (1 punto), gli esperti hanno obiettato l'apparenza insicura della candidata e ritenuto che le sue capacità di presentazione non fossero all'altezza del pubblico di riferimento, vuoi poiché la candidata non arrivava al punto in tutte le sue affermazioni, vuoi perché il suo comportamento corrispondeva solo parzialmente al ruolo professionale dello specialista in risorse umane.
8.2.3.3 A titolo generale, una presentazione e un colloquio si differenziano dai tipici esami orali in cui viene effettuata una semplice interrogazione secondo uno schema predefinito di domande e risposte. Diversamente da quest'ultima, nel primo caso gli esperti devono in linea di principio esaminare se la domanda o l'impostazione del problema sono stati compresi correttamente, se le risposte date sono complete e mostrino un grado sufficiente di approfondimento, di capacità analitica e di connessione al caso concreto o ad altre tematiche, se la soluzione del problema è presentata in maniera strutturata e se la capacità di esprimersi è adeguata al pubblico di destinatari specifico.
8.2.3.4 Alla luce di quanto appena esposto, il Tribunale rileva in concreto che le annotazioni degli esperti, inoltrate nel procedimento precedente e confermate nella presente sede, spiegano in maniera sufficiente e difendibile i motivi che li hanno guidati a valutare le prestazioni d'esame della ricorrente con il voto complessivo 2.5. Nulla permette di dubitare che le ragioni addotte configurino aspetti incompatibili o non inerenti alle esigenze contenute nelle Direttive d'esame.
8.2.3.5 Dalla discrepanza tra le valutazioni degli esami orali sostenuti al mattino (nota 4.5) e degli esami orali in questione (nota 2.5), sostenuti nel pomeriggio, la ricorrente non può trarre alcunché a suo beneficio. Ciascuna materia o prova d'esame viene valutata autonomamente a seconda delle prestazioni effettivamente fornite nella precisa evenienza (cfr. anche art. 6.43 Regolamento) e in base ai rispettivi criteri definiti nelle Direttive d'esame per ogni prova d'esame. Un risultato d'esame buono o sufficiente in altre materie non è suscettibile di dimostrare automaticamente l'erroneità della valutazione in una prova specifica.
8.2.3.6 Altrettanto a torto, la ricorrente lamenta che gli esperti abbiano basato la valutazione dell'esame orale "Presentazione" su giudizi soggettivi contrari alle disposizioni regolamentari, segnatamente "non era orientata al pubblico e quindi non è apparsa credibile", "Spesso rideva senza motivo", "La sua scelta di parole non è appropriata per il pubblico di riferimento". Tali doglianze sembrano peraltro essere il risultato di un'interpretazione soggettiva delle impressioni che la ricorrente ha ricavato dalle annotazioni degli esperti. La diffidenza della ricorrente nei confronti della valutazione operata non è però supportata da argomenti e mezzi di prova validi. In effetti, secondo le Direttive d'esame (pag. 13), nella presentazione, esplicitamente indirizzata ad uno specifico gruppo di destinatari, i candidati devono dimostrare di essere in grado di preparare e sostenere una presentazione, organizzata metodicamente e adeguata al tipo di destinatari (concentrazione sulla tecnica di presentazione). Il tema, trattato nell'esame, del processo di uscita interessa sia il dipendente che il suo diretto superiore come pure il superiore dello specialista in risorse umane. Di conseguenza, è perfettamente in linea con le Direttive d'esame pretendere da un candidato di dar prova di disporre delle competenze professionali e sociali necessarie nell'ambito di una presentazione, segnatamente un aspetto sicuro, la capacità d'interazione con il pubblico di riferimento, come pure la capacità di esprimersi correttamente e di utilizzare la terminologia specifica appropriata. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, si tratta in questo caso di aspetti oggettivi, non discriminatori e del tutto pertinenti con il Regolamento e le Direttive d'esame. Senza prove fattuali concrete di parzialità, non è dunque criticabile che la mancanza di una condotta interattiva con il pubblico, rispettivamente un comportamento come il ridere senza motivo, potenzialmente inadeguato con il profilo professionale di uno specialista in risorse umane, oppure anche delle lacune terminologiche possano incidere negativamente sulla valutazione di una presentazione.
8.2.3.7 Pertanto, è conforme al diritto che l'autorità inferiore sia giunta alla conclusione che l'esame contestato sia stato valutato correttamente, mentre, come si ha potuto vedere, le censure della ricorrente non sono in grado di scalfire il giudizio dell'autorità inferiore.
9. In conclusione, le contestazioni della ricorrente riguardo alla valutazione scorretta delle prove d'esame "Nozioni generali sulle risorse umane" (cfr. supra consid. 7 segg.), "Studio di caso integrato" (cfr. supra consid. 8.1 segg.) e "Presentazione/Colloquio tecnico" (cfr. supra consid. 8.2 segg.) non meritano accoglimento. Vista la conferma dell'esito delle prove contestate, un rinvio all'autorità inferiore per nuova valutazione o per dare occasione alla ricorrente di ripetere le fasi orali dell'esame "Risoluzione competente di un caso pratico" senza che valga come nuovo tentativo, non può più entrare in linea di conto. Il ricorso si rivela quindi infondato e va pertanto respinto.
10. Visto l'esito della procedura, la ricorrente deve sopportare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). In applicazione delle disposizioni menzionate, considerata la soccombenza della ricorrente, si giustifica di fissare la tassa di giustizia ad un importo complessivo di fr. 1'500.-. Le spese processuali sono computate, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l'anticipo di pari importo già versato. In virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. Infine, alla ricorrente non va assegnata un'indennità per ripetibili e lo stesso vale per l'autorità inferiore (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1, 2 e 3 TS-TAF).
11. Giusta l'art. 83 lett. t LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione. Detto rimedio è infatti escluso laddove la decisione impugnata concerne la valutazione delle capacità personali (intellettuali o fisiche) del candidato e che detta valutazione sia tuttora controversa dinanzi al Tribunale federale (DTF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; sentenza 2C_682/2025 del 28 novembre 2025 consid. 3.3). Se il motivo contestato dinanzi al Tribunale federale non si riferisce alla valutazione delle capacità personali (intellettuali o fisiche) della persona, ma ad esempio ad aspetti organizzativi o procedurali, allora la clausola di esclusione dell'art. 83 lett. t LTF non si applica (DTF 147 I 73 consid. 1.2.1; sentenze 2C_636/2024 del 4 giugno 2025 consid. 1.1.2, 2C_435/2025 del 20 novembre 2025 consid. 2.3).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali pari a fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente e computate con l'anticipo di pari importo, da lei già versato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3. Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore, alla prima istanza e al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi
Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, purché le condizioni fissate agli artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF siano adempiute. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 22 ottobre 2026
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)
- prima istanza (atto giudiziario)
- Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario)