Assicurazione contro la disoccupazione
Sachverhalt
A. La X. _______ SA è una società iscritta al Registro di commercio il cui scopo è tra l'altro "L'organizzazione e l'esecuzione di trasporti nazionali e internazionali, operazioni di spedizione, espletamento di pratiche doganali di ogni genere, l'importazione, l'esportazione e il commercio di merci di ogni genere ed in particolare di materiali e sistemi tecnologici.". B. Con scritto del [...] l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia della Repubblica e Cantone Ticino ha inoltrato al Ministero pubblico una segnalazione anonima datata [...] circa un possibile abuso da parte della X. _______ SA in relazione all'indennità per lavoro ridotto percepita da marzo 2020 ad agosto 2020 e da ottobre 2020 a gennaio 2021. C. In seguito alla perquisizione della X. _______ SA da parte della Polizia cantonale ticinese, su incarico del Ministero Pubblico in data [...], la Segreteria di Stato dell'economia SECO (in seguito: SECO, autorità inferiore), in veste di accusatore privato nel rispettivo procedimento penale, e la società Y. _______ SA, agendo per conto della SECO, hanno preso visione dell'incarto e analizzato la documentazione il 14, 15 febbraio 2023 e il 22 marzo 2023, onde verificare la legittimità del diritto alle indennità per lavoro ridotto (ILR) percepite da marzo 2020 a febbraio 2022. Con decisione di revisione [...] del 24 marzo 2023, la SECO ha ordinato il rimborso delle prestazioni versate nel periodo di contribuzione indicato per un totale di fr. 302'510.25 in favore della rispettiva cassa di disoccupazione. La SECO non ha riconosciuto il diritto all'ILR per tutti i dipendenti, sia "operativi" che amministrativi. In base alla documentazione cartacea ed elettronica esaminata, confortata dagli estratti delle deposizioni rilasciate dall'amministratrice unica e da alcuni dipendenti nell'ambito degli interrogatori della polizia, la SECO ha rilevato che l'azienda non disponesse di un sistema sufficiente ed affidabile per il rilevamento del tempo effettivo di lavoro in conformità ai requisiti di legge. D. Con opposizione dell'11 maggio 2023, la X. _______ SA ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione di revisione e la riapertura del procedimento ed interrogatorio dell'amministratrice della ditta solo dopo la chiusura dell'inchiesta penale e, in via sussidiaria, l'accertamento del riconoscimento che le ILR contestate ammontano a un massimo di fr. 175'476.25 e la fissazione dell'importo da restituire a un massimo di fr. 92'541.90, previa pronunzia della rinuncia alla pretesa di restituzione di fr. 36'663.35 e del condono di almeno 1/3 della differenza di fr. 138'812.85, pari a fr. 46'270.95. Quanto alla conclusione in via principale, la X. _______ SA ha ritenuto che la decisione fosse stata presa prematuramente, tenendo conto di elementi di prova a carico dell'amministratrice risultanti dal procedimento penale, ma non utilizzabili a questo stadio del procedimento, poiché gli interrogatori non sarebbero avvenuti in presenza dell'amministratrice e del suo legale e le persone interrogate sarebbero state sentite non in qualità di teste, ma come persona informata dei fatti, quindi senza il rischio di dover incorrere nel reato di falsa testimonianza. Quanto alla conclusione in via sussidiaria, l'opponente ha sottolineato che almeno per quanto riguarda i dipendenti amministrativi, sarebbe errato negare l'esistenza di una documentazione conforme ai requisiti di legge. A comprova di ciò, ella ha rinviato alla documentazione trasmessa alla cassa e ai documenti prodotti con l'opposizione, tra cui una tabella ricapitolativa ed alcune tabelle relative al controllo delle presenze dei dipendenti amministrativi interessati. Infine, l'opponente ha ammesso di non poter esibire una documentazione attestante le ore perse del personale operativo, ritenendo tuttavia che i rendiconti mensili e annui delle operazioni doganali e la riduzione delle fatture emesse, come da allegati atti, renderebbero verosimile che i dipendenti avrebbero subito una perdita delle ore di lavoro. E. Con decisione su opposizione del 2 agosto 2023, la SECO ha respinto l'opposizione dell'11 maggio precedente, confermando il rimborso integrale delle prestazioni indebitamente versate per un importo di fr. 302'510.25 in favore della cassa di assicurazione contro la disoccupazione. La SECO ha dapprima negato un'eventuale violazione del diritto di essere sentito, avendo l'opponente fatto uso della facoltà di esprimersi nel corso della procedura di opposizione. Inoltre, ha rilevato che la richiesta dell'opponente volta ad attendere la fine del procedimento penale prima di procedere alla verifica della legittimità delle ILR fosse infondata. A differenza del procedimento penale, l'oggetto del procedimento amministrativo verterebbe sulla verifica dell'esistenza di una documentazione in grado di provare la correttezza delle ore perse e sull'esame della sussistenza di un diritto alla restituzione delle indennità versate. A detta della SECO, la documentazione sequestrata dalla polizia cantonale non avrebbe soddisfatto il requisito della controllabilità del tempo di lavoro e le deposizioni delle persone interrogate avrebbero fornito solo ulteriori conferme in questo senso. Inoltre, in base alle dichiarazioni di alcuni dipendenti nel procedimento penale, la SECO ha espresso forti dubbi sulla genuinità dei documenti allegati per la prima volta nel corso dell'opposizione per suffragare la controllabilità del tempo di lavoro per i dipendenti amministrativi. La SECO ha poi indicato all'opponente le modalità da seguire per il condono di prestazioni e considerato che l'opponente non avesse reso verosimile la controllabilità delle ore perse rivendicate per il personale operativo. F. Contro la menzionata decisione su opposizione della SECO del 2 agosto 2023 la X. _______ SA (di seguito: ricorrente) è insorta al Tribunale amministrativo federale con ricorso del 12 settembre successivo, chiedendo, in via principale, l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione avversata e l'emissione di una nuova decisione della SECO a conclusione avvenuta del procedimento penale a carico della sua amministratrice e altri imputati, riservato il suo diritto di essere sentita anche dall'autorità amministrativa. In via subordinata, la ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di fissare l'importo relativo alla restituzione delle ILR ad un massimo di fr. 175'476.25. In sostanza, la ricorrente adduce che la SECO avrebbe reso la propria decisione prematuramente, basandosi soltanto su un'inchiesta penale non ancora conclusa, su una documentazione parziale e sulle deposizioni rilasciate nel corso degli interrogatori di polizia, a suo dire inutilizzabili, poiché rese da persone in qualità di persone informate dei fatti senza il rispetto del diritto al contraddittorio e non confermate da una decisione cresciuta in giudicato. La ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito e un accertamento inesatto dei fatti, avendo la SECO negatole la possibilità di apportare spiegazioni circa la correttezza ed attendibilità delle registrazioni del personale amministrativo. La ricorrente ribadisce che i fogli di registro delle ore sottoscritti dai dipendenti amministrativi, già prodotti in sede di opposizione, sono stati allestiti secondo i criteri richiesti e le deposizioni dell'amministratrice durante il suo interrogatorio, tant'è che non sarebbero stati ritenuti dei falsi dall'autorità penale. Ella non comprende come mai la SECO tenti di relativizzare la portata probatoria di simili documenti, avendo l'amministratrice indicato nei suoi verbali l'esistenza di registrazioni puntuali delle ore di presenza da parte del personale amministrativo e potendo tale documentazione essere resa accessibile solo nella fase finale dell'inchiesta penale. Il rifiuto di limitare la richiesta di restituzione solo in funzione delle lacune probatorie documentali sarebbe di conseguenza ingiustificato e contrario alla legge, quantomeno per gli importi di fr. 127'034.00. Infine, la ricorrente si riserva di formulare una richiesta di condono all'autorità preposta. G. Con risposta al ricorso del 13 marzo 2024, comprensiva dell'incarto (in seguito inviato in copia alla ricorrente), l'autorità inferiore chiede di respingere il ricorso. In particolare, la SECO ribadisce di essere giunta alla conclusione che non esistesse alcun diritto all'indennità unicamente sulla base di una valutazione anticipata delle prove, in concreto della documentazione sequestrata dall'autorità penale e messa a sua disposizione da quest'ultima, senza che si rendesse quindi necessaria un'ulteriore assunzione di prove. Per il resto, la SECO rinnova le proprie argomentazioni, concludendo alla restituzione integrale dell'importo a titolo di ILR. H. Con replica del 20 giugno 2024, prodotta dopo due proroghe del termine, la ricorrente conferma in sintesi le proprie conclusioni e argomentazioni. In aggiunta, la ricorrente sostiene che, benché la SECO abbia ricevuto una lettera anonima con la segnalazione di possibili abusi, non sarebbe avvenuto alcun controllo e l'erogazione delle indennità sarebbe continuata sulla base delle indicazioni ricevute. La SECO non si sarebbe pertanto attenuta agli obblighi di verifica che incombono all'ente pubblico prima di procedere al pagamento. Infine, la ricorrente considera la restituzione integrale delle indennità percepite priva di senso e di equità, avendo le risultanze dell'inchiesta rilevato una drastica diminuzione dei passaggi doganali, dimostrata del resto anche dalle cifre d'affari. I. Con duplica del 19 agosto 2024, l'autorità inferiore mantiene le proprie conclusioni e allegazioni. A titolo completivo, relativamente ai requisiti per il controllo del tempo di lavoro in azienda, ella rinvia all'opuscolo informativo "Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, indennità per lavoro ridotto", concludendo inoltre che la diminuzione dei passaggi doganali non sarebbe determinante per il calcolo dell'indennità di lavoro ridotto.
Erwägungen (50 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire nella presente causa (art. 101 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza [legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI, RS 837.0] in relazione con gli artt. 31 seg. e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), trattandosi nel caso in esame di una decisione su opposizione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Non sussiste alcuna eccezione ai sensi dell'art. 32 LTAF.
E. 1.2 La procedura è retta in principio dalla PA, fintanto che la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Sono riservate, giusta l'art. 3 lett. dbis PA, le disposizioni particolari della procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile (LPGA, RS 830.1). Le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alla LPGA (art. 1 cpv. 1 LADI).
E. 1.3 La ricorrente è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO, RS 220; art. 620 segg. CO), risulta particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA in relazione con l'art. 59 LPGA). I disposti relativi ai poteri di rappresentanza, al termine, alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (artt. 11 e 52 cpv. 1 PA; art. 60 cpv. 1 LPGA; art. 22a cpv. 1 lett. a PA) sono parimenti adempiuti. Allo stesso modo sono ossequiate le altre condizioni di ricevibilità (art. 46 segg. PA) e l'anticipo spese è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA).
E. 1.4 Ne segue che è data l'ammissibilità del ricorso.
E. 2 Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'autorità inferiore abbia, a torto o a ragione, chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 302'510.25 corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto (ILR) percepite per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2022.
E. 3 Conformemente all'art. 95 cpv. 1 LADI la restituzione in materia di assicurazioni sociali è disciplinata dall'art. 25 LPGA, il quale al suo cpv. 1, primo periodo, ordina che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 secondo periodo LPGA). Per prestazioni indebitamente riscosse si intendono le prestazioni percepite allorché le condizioni previste per il loro versamento non erano adempiute. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riesaminare una decisione formalmente passata in giudicato e che non è stata oggetto di controllo da parte di un'autorità giudiziaria. L'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) o per la revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2; 129 V 110 seg. consid. 1; cfr. sentenza del TF 8C_512/2008 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1). L'ufficio di compensazione, diretto dalla SECO (art. 83 cpv. 3 LADI), verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI). Se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, l'ufficio di compensazione impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso (art. 83a cpv. 1 e 3 LADI). Giusta l'art. 110 cpv. 1 e 4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI, RS 837.02]), compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie. Secondo l'art. 111 cpv. 2 OADI, l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione (cfr. sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 intero consid. 2.1-2.4 con ulteriori rinvii).
E. 4 In via principale, la ricorrente chiede di annullare la decisione impugnata in attesa dell'esito del procedimento penale. A motivo di tale conclusione, ella rimprovera all'autorità inferiore di aver preso la decisione prematuramente soltanto sulla base di un esame di parte degli atti dell'inchiesta penale, senza attendere l'esito di quest'ultima e in assenza dell'amministratrice dell'azienda. Così facendo, l'autorità si sarebbe fondata su dichiarazioni raccolte senza il rispetto del diritto al contraddittorio, dunque non utilizzabili e nemmeno confermate da una sentenza cresciuta in giudicato. Nella misura in cui l'inchiesta amministrativa, secondo la ricorrente, si basa integralmente su quella penale, l'asserzione dell'autorità inferiore secondo cui le due procedure si fondano su presupposti giuridici e probatori differenti per sottolineare la contraddittorietà della sua richiesta di sospensione della procedura amministrativa fino all'esito di quella penale, non sarebbe giustificabile. A detta della ricorrente, non si potrebbe seriamente mettere in dubbio che le constatazioni del giudice penale vertano su questioni decisive per l'esito della procedura amministrativa, non potendo il giudice penale prescindere dall'accertare se e in che misura le indennità siano state percepite in modo indebito. L'annullamento della decisione impugnata in attesa dell'esito del procedimento penale o dell'inchiesta permetterebbe, alla ricorrente, di esercitare pienamente il suo diritto di essere sentita, nel senso di apportare una puntuale spiegazione circa la correttezza e l'attendibilità dei registri riferiti agli orari per lavoro ridotto per il personale amministrativo e, all'autorità inferiore, di fondare la propria decisione su fatti accertati in modo corretto e completo. L'autorità inferiore ribatte che la procedura di restituzione delle ILR nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione non è dipendente da una condanna penale e nella misura in cui sono date le condizioni per una riconsiderazione o una revisione delle decisioni di riconoscimento del diritto alle ILR, la loro restituzione si impone a prescindere dall'esisto del procedimento penale. In secondo luogo, l'autorità inferiore ribadisce che la presente procedura non si basa su quella penale. Inoltre, ella non comprende come mai la ricorrente, pur avendone avuto l'occasione, abbia richiesto di presentare una puntuale spiegazione ma non l'abbia fatto in sede di opposizione. L'autorità inferiore sostiene che con il solo accertamento della documentazione sequestrata ella ha potuto giungere alla conclusione che non esistesse un rilevamento dell'orario di lavoro che adempisse i requisiti di legge e che il diritto all'ILR non potesse essere riconosciuto. Quanto alle dichiarazioni del procedimento penale, l'autorità inferiore è dell'avviso che la ricorrente abbia avuto in tale ambito la possibilità di esprimersi in sede di opposizione e che il suo diritto di essere sentita sia stato ossequiato.
E. 4.1 Il diritto di essere sentito garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciutegli affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura, segnatamente la facoltà di produrre le prove pertinenti, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o perlomeno di esprimersi sul risultato corrispondente nella misura in cui ciò sia suscettibile di influenzare l'esito della decisione presa (cfr. DTF 143 V 71 consid. 4.1, 135 I 279 consid. 2.3, 135 II 286 consid. 5.1). In genere, nell'ambito della procedura di opposizione in materia di indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, le parti hanno la possibilità di esprimersi ampiamente sulla decisione di revisione contro cui hanno inoltrato opposizione. Il procedimento amministrativo si conclude con l'emanazione della decisione su opposizione, la quale sostituisce la decisione di revisione (DTF 142 V 337 consid. 3.2.1 in fine). Per legge invece non è necessario sentire le parti prima di emanare decisioni impugnabili mediante opposizione (cfr. art. 42 LPGA; cfr. sentenza del TAF B-1806/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 3.3 con riferimenti).
E. 4.1.1 Nel caso di specie emerge dalla decisione impugnata che contro la ricorrente è stato avviato un procedimento penale per presunta infrazione dell'art. 105 LADI nel corso del quale la Polizia cantonale ticinese, su mandato del Ministero Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino, ha effettuato una perquisizione presso l'azienda ricorrente. In tale ambito, la SECO, quale rappresentante del Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, si è costituita come accusatore privato sulla base dell'art. 79 cpv. 3 LPGA in combinato disposto con l'art. 148a del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0). In tale veste, la SECO ha ottenuto l'autorizzazione alla consultazione dell'incarto penale e della documentazione sequestrata.
E. 4.1.2 Sia nella decisione di revisione che in quella su opposizione risulta che la SECO ha esaminato i documenti relativi al conteggio delle ore lavorate per il periodo in cui sono state fatte valere le ore perse per motivi economici. Si tratta, secondo quanto riportato, della documentazione fornita alla Cassa dalla ricorrente. Già esclusivamente sulla base della rispettiva analisi documentale la SECO ha concluso all'inadempimento dei requisiti di legge relativi ad un sistema di controllo sufficiente delle ore di lavoro effettuate e di quelle perse. Solo a titolo addizionale, la SECO si è servita delle dichiarazioni dell'amministratrice della ditta e di alcuni dipendenti risultanti dai verbali di polizia per rafforzare aggiuntivamente l'accertamento dell'inesistenza di una documentazione atta ad adempiere il requisito della controllabilità del tempo di lavoro. Inoltre, in base alla decisione su opposizione, la SECO non ha considerato gli allegati all'opposizione in quanto, secondo lei, non sarebbero stati reperiti durante il controllo da parte della Polizia cantonale e per giunta, sulla scorta delle dichiarazioni fatte da più dipendenti in sede di procedura penale, vi sarebbe fortemente da dubitare sulla genuinità di tali documenti.
E. 4.1.3 A differenza di quanto asserito dalla ricorrente, non corrisponde al vero che l'autorità inferiore avrebbe stabilito nella decisione impugnata che vi sarebbe stata una violazione dell'art. 105 LADI e che la procedura condotta dall'autorità inferiore si sarebbe basata esclusivamente su quella penale. Come plausibilmente emerge dalla decisione di revisione e da quella su opposizione, l'autorità inferiore ha accertato il mancato adempimento del requisito relativo alla sufficiente controllabilità del tempo di lavoro già solo sulla base dei conteggi e dei riepiloghi delle ore lavorate forniti alla cassa di disoccupazione. Contrariamente a quanto vorrebbe far credere la ricorrente, l'autorità inferiore si è avvalsa delle deposizioni dell'amministratrice unica e di alcuni dipendenti della ricorrente in conformità con gli estratti dei verbali di interrogatorio dell'autorità penale unicamente a titolo addizionale per affiancare il rilevamento principale.
E. 4.1.4 La ricorrente ha avuto occasione di esprimersi sia nella procedura di opposizione e anche in quella di ricorso sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova indicati, nonché sull'esame del requisito relativo alla sufficiente controllabilità del tempo di lavoro. Ella ha avuto inoltre modo, in fase di opposizione, di produrre ulteriori documenti atti, secondo lei, a dimostrare l'adempimento del requisito in questione per il personale amministrativo, nonché di contestare, in sede di ricorso, la loro mancata presa in considerazione da parte dell'autorità inferiore. Di conseguenza, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito nella sua particolare componente di concedere all'interessato la facoltà di determinarsi prima dell'emanazione di una decisione.
E. 4.1.5 Anche riguardo alle dichiarazioni rilasciate dall'amministratrice unica e da alcuni dipendenti alla polizia e riportate per estratto nella decisione di revisione e in quella su opposizione, la ricorrente ha avuto la possibilità di prendere posizione sia nell'ambito della procedura di opposizione che in quella di ricorso e il suo diritto di essere sentito non può essere ritenuto violato. A titolo liminare, vale la pena rilevare che il diritto di partecipazione dell'imputato o del suo difensore all'interrogatorio di persone informate sui fatti vale a partire dall'apertura dell'inchiesta penale e non nell'ambito dell'assunzione di prove da parte della polizia nella procedura investigativa (cfr. art. 147 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, CPP, RS 312). La ricorrente non contesta che le persone interrogate dalla polizia non fossero impiegate presso la ricorrente e nemmeno che le rispettive dichiarazioni siano state ottenute in maniera illecita. Quindi non si vede il motivo per cui le loro deposizioni non possano di principio essere ritenute idonee per essere utilizzate come mezzi di prova. La loro portata va comunque relativizzata. Da un lato, il valore probatorio di dichiarazioni di persone informate sui fatti è generalmente minore di quello di deposizioni testimoniali, in quanto le dichiarazioni non vengono fatte con la comminatoria di pena per il reato di falsa testimonianza (art. 307 CP; Franz Riklin, OFK-StPO, Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2014, art. 178 n. 2). Dall'altro, le dichiarazioni in questione sono servite all'autorità inferiore solo a titolo marginale.
E. 4.1.6 Da quanto precede, risulta che una violazione del diritto di essere sentito non entra in linea di conto. Si rammenta infine che la conformità giuridica del sistema di controllo del tempo di lavoro adottato e il risultato dell'apprezzamento delle prove in tale contesto sono questioni che verranno poi affrontate nelle considerazioni di merito.
E. 4.2 Nella misura in cui la ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata in attesa della conclusione della procedura penale, va considerato quanto segue.
E. 4.2.1 Innanzitutto giova ricordare che l'oggetto del presente litigio verte sulla questione di sapere se le condizioni per l'ottenimento delle ILR sono adempiute, in particolare se la perdita di lavoro è sufficientemente controllabile ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI. L'accertamento dell'esistenza di comportamenti delittuosi come quelli di cui agli artt. 105 e 106 LADI è un aspetto che rientra invece nelle competenze delle autorità penali cantonali e che non si rivela necessario per esaminare la sussistenza del requisito relativo alla sufficiente controllabilità del tempo di lavoro (sentenze del TAF B-2480/2020 del 9 novembre 2021 consid. 5.4 e B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.3). In altre parole, le questioni giuridiche che si pongono nel presente procedimento di ricorso amministrativo poggiano su altre disposizioni di legge di quelle del procedimento penale e la risposta a dette questioni non dipende dall'esito del procedimento penale, in quanto la legislazione amministrativa e quella penale perseguono obiettivi differenti (cfr. sentenza del TF 8C_18/2024 e 8C_16/2024 del 9 luglio 2024 consid. 1 a conferma delle sentenze del TAF B-4556/2022 e B-4557/2022 del 13 e 17 novembre 2023; sentenza del TF 2C_555/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 4.4). Esistono differenze anche a livello procedurale. Invero, quanto al grado di prova, nel diritto penale vige il principio "in dubio pro reo", mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (sentenza del TF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3, DTF 144 V 427 consid. 3.2, 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), dove, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (sentenze del TF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5).
E. 4.2.2 Siccome i disposti in questione (art. 105 LADI da un lato e art. 31 LADI dall'altro) non perseguono lo stesso obiettivo, l'autorità inferiore non era tenuta ad aspettare l'esito del procedimento penale prima di pronunciarsi. L'assenza di interdipendenza tra la procedura di restituzione delle ILR nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione e la procedura penale comporta che, per prassi costante, il giudice delle assicurazioni sociali non è in principio vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Di conseguenza, se l'autorità amministrativa accerta che le ILR sono state percepite indebitamente e sono date le condizioni per una riconsiderazione o una revisione delle decisioni iniziali di attribuzione, tali indennità devono essere restituite indipendentemente dall'esito di un procedimento penale (cfr. sentenza del Tribunale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino n. 38.2023.23 del 19 giugno 2023 consid. 2.1). Altrimenti detto, dal punto di vista del diritto amministrativo, non occorre alcuna condanna penale per qualificare come indebite le prestazioni percepite (sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011, consid. 6.2.1.1).
E. 4.2.3 La ricorrente non può trarre alcun giovamento dalla giurisprudenza secondo cui il giudice delle assicurazioni sociali si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. sentenze del TF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3, 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti). Nel caso che ci riguarda, non vi sono indizi secondo cui si sia verificata una simile situazione e, per il resto, le asserzioni della ricorrente non sono sufficientemente sostanziate per dimostrare il contrario.
E. 4.2.4 Per quanto la ricorrente sostiene che la fondatezza della sua conclusione principale sia da ricercare nel fatto di permetterle di essere esaustivamente sentita e di consentire all'autorità inferiore di basare la nuova decisione su fatti veritieri, completi e assodati, ella rivendica implicitamente una violazione del suo diritto di essere sentita e un accertamento scorretto e incompleto dei fatti da parte della SECO. A tale riguardo, si rimanda ai considerandi precedenti (cfr. supra consid. 4.1 segg.).
E. 4.3 Visto quanto precede, la conclusione principale vertente sull'annullamento della decisione impugnata fino alla conclusione del procedimento penale va respinta.
E. 5 La ricorrente censura una violazione del diritto e un accertamento errato dei fatti in merito all'asserita mancata controllabilità del tempo di lavoro perlomeno dei dipendenti amministrativi, in particolare all'illecita negazione dell'esistenza di una documentazione conforme alla legge in seguito alla mancata considerazione dei documenti inoltrati in sede di opposizione sulla base delle dichiarazioni di alcuni dipendenti nell'ambito degli interrogatori della polizia. In particolare, la ricorrente sottolinea che l'autorità penale non avrebbe ritenuto dei falsi i documenti inoltrati.
E. 5.1.1 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI). L'art. 46b cpv. 1 OADI statuisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. Secondo l'art. 46b cpv. 2 OADI, il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro.
E. 5.1.2 A diverse riprese, il Tribunale federale ha stabilito che l'esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro è adeguatamente garantita solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite da documenti allestiti a posteriori. Al riguardo, le ore di lavoro non devono necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o informatico. Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore si sono svolte (sentenze del TF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025 consid. 6.1, 8C_108-109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 5.2, 8C_65/2024 del 24 giugno 2024 consid. 5.2, 8C_728/2023 del 15 maggio 2024 consid. 5.2, 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 5.2.1 e 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.3).
E. 5.1.3 A posteriori, l'allestimento di piani di lavoro o la sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti sull'effettiva presenza sul luogo di lavoro non hanno la medesima valenza di una rilevazione simultanea del tempo di lavoro. La normativa di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI vuole così assicurare che la perdita di lavoro sia effettivamente verificabile in ogni momento dagli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (sentenze del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.3 e 3.4, 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 5.2.1). Si tratta di una situazione simile all'obbligo della contabilità commerciale (art. 957 CO). Infatti, chi è tenuto alla contabilità commerciale deve rispettare i principi della tenuta regolare dei conti (art. 957a cpv. 2 CO), in caso contrario, stravolgerebbe il suo scopo intrinseco, ossia esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile (art. 958 cpv. 1 CO). Trasponendo in maniera figurata questi principi, la controllabilità della perdita di lavoro può essere attendibile soltanto se, prescindendo da errori isolati, i quali possono succedere, non emerge alcuna inesattezza (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1 e 5.1 e 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2.2 con riferimenti).
E. 5.1.4 È proprio nella natura stessa delle ILR o delle indennità per intemperie che l'onere della prova compete al datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta corretta, completa delle ore e possibilmente senza inesattezze (sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.7 e ulteriori riferimenti). La questione della possibile presa in considerazione di documenti allestiti a posteriori rientra nel campo dell'apprezzamento delle prove. In tale ambito occorre considerare che la legittimità delle prestazioni percepite si lascia di regola accertare sulla base di un sufficiente sistema di rilevamento del tempo di lavoro (ai sensi del requisito di una registrazione quotidiana continua e in tempo reale). Molto lascia supporre che un datore di lavoro possa presentare senza indugio ed immediatamente i documenti relativi al sistema di rilevamento del tempo di lavoro in occasione del controllo presso l'azienda, nell'evenienza in cui un simile sistema di controllo sussista effettivamente. Gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione possono tenere conto di questo aspetto con la richiesta del requisito dell'autenticità evidente dei documenti allestiti a posteriori (cfr. DTF 150 V 249 consid. 5.1.1 seg., consid. 5.2).
E. 5.1.5 Per costante giurisprudenza, l'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 (RU 2020 877) non ha derogato al diritto vigente per quanto concerne il requisito della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro e l'obbligo di rilevamento del tempo di lavoro (cfr. DTF 150 V 249 consid. 3.1.2; sentenza del TF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.2; DTAF 2021 V/2 E. 4.4.1, 4.5).
E. 5.2 La SECO ha analizzato la documentazione reperita nell'azienda nel corso della perquisizione.
E. 5.2.1 Le tabelle dei conteggi, forniti alla cassa, delle ore lavorate per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2022 indicano per ogni dipendente e per mese soltanto le ore settimanali da contratto, le ore da contratto, le ore previste, le ore lavorate e le ore perse, mentre mancano i dati relativi alle ore lavorative per ogni giorno, nonché agli orari quotidiani di inizio e fine dell'attività lavorativa. I rapporti sulle ore perse per motivi economici nell'incarto della cassa contengono solo informazioni sulle ore perse quotidiane e alla fine del mese interessato. Infine, nei resoconti della timbratura del software delle presenze per il personale operativo, le ore indicate di lavoro includono il tempo lavorato, il tempo di lavoro ridotto ed altri tipi di assenze, dimodoché non risultano ore perse. Inoltre, da tali resoconti non sono evincibili informazioni sulle ore di lavoro prestate quotidianamente.
E. 5.2.2 Per prassi, un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile (cfr. Murer/Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4a ed. 2013, p. 205) e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze (cfr. sentenza del TAF B-3939/2011 del 29 novembre 2011 consid. 4.1 e i riferimenti citati) anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa (cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.4 con ulteriori rinvii).
E. 5.2.3 I documenti summenzionati non adempiono quindi i criteri di quotidianità e simultaneità (in tempo reale) per ammettere una sufficiente controllabilità delle ore perse. In questo punto, la decisione impugnata non presta fianco a critiche.
E. 5.3 Nella decisione di revisione la SECO ha ritenuto, sulla base delle deposizioni dell'amministratrice unica della ditta negli interrogatori di polizia, che l'azienda aveva due sistemi di rilevamento delle ore di lavoro dei dipendenti. Una parte dei dipendenti (operativi) avrebbe registrato le proprie ore tramite uno specifico software (sistema Microdata), mentre per un'altra parte dei dipendenti (amministrativi) non sarebbe verosimilmente esistito un programma adatto. Essi avrebbero lavorato in base ad un orario di lavoro fisso e sarebbero stati pregati di tenere i conteggi delle proprie ore e di comunicare all'amministratrice unica della ditta a fine mese unicamente gli straordinari onde accordarsi sulle ore di recupero. In sede di opposizione, la ricorrente ha ammesso di non poter contraddire la SECO quanto alla constatazione dell'inesistenza di un sufficiente sistema di controllo del tempo di lavoro limitatamente al personale operativo. In riferimento al personale amministrativo, la ricorrente ha specificato che i dipendenti interessati erano invece tenuti ad allestire delle tabelle di controllo di presenza soggette al controllo dell'amministratrice unica o di altri due dipendenti. In tale contesto, la ricorrente ha allegato le tabelle intitolate "Controllo Presenze" di quattro dipendenti amministrativi, da essi debitamente sottoscritte. Dal canto suo, nella decisione impugnata la SECO non ha considerato i documenti in quanto presentati solo a posteriori e non reperiti durante il controllo della Polizia cantonale. Inoltre, fondandosi sulle dichiarazioni di due dipendenti nell'ambito dell'interrogatorio di polizia, la SECO ha sollevato forti dubbi sulla genuinità ed autenticità di tali documenti. Nella sua presa di posizione la SECO ha stabilito, che, anche ammettendo una possibile presa in considerazione degli stessi, essi non permettono di controllare l'effettiva perdita di lavoro e non sono conformi al diritto e alla prassi.
E. 5.3.1 Le tabelle excel denominate "Controllo presenze", sottoscritte dai quattro dipendenti interessati, sono state inoltrate soltanto in sede di opposizione. Esse coincidono in parte con quelle contenute nell'incarto della SECO (Doc. 35: documenti diversi [tabelle delle ore di lavoro ecc.]). Non si può quindi totalmente escludere che queste tabelle esistessero già al momento della consultazione della documentazione da parte della SECO nell'inchiesta penale. Non si vede perciò il motivo per non esaminarle in questo procedimento, tanto più che anche la SECO si è già espressa in sede di risposta sulla conformità delle stesse alle disposizioni e alla prassi vigenti.
E. 5.3.2 Per adempiere i requisiti giurisprudenziali, il sistema di controllo del tempo di lavoro deve obbligatoriamente contenere informazioni sull'inizio e la fine dell'orario di lavoro, sulle ore perse, nonché ulteriori informazioni riguardo ad eventuali ore in esubero o assenze per ferie, malattia, infortunio, servizio militare, protezione civile o altre assenze pagate o non pagate. Per prassi costante, la presenza dell'insieme di tutte le informazioni menzionate è reputata necessaria, altrimenti non è possibile individuare in maniera attendibile in che misura le ore perse siano effettivamente riconducibili a motivi economici o ad eventuali assenze (cfr. sentenze del TAF B-4556/2022 del 13 novembre 2022 consid. 6.5.2 con rinvii, confermata dalla sentenza del TF 8C_18/2024 del 9 luglio 2024).
E. 5.3.3 Le tabelle presentate in sede di opposizione non coprono l'intero periodo di contribuzione ed indicano, per la maggior parte, soltanto l'inizio e la fine dell'orario di lavoro e le ore perse. Pur essendo provviste di una colonna intitolata "Note", quest'ultima, tuttavia, risulta prevalentemente vuota e compilata eccezionalmente in 4 su 36 tabelle. In due singoli casi, in tale colonna sono riportate sporadicamente abbreviazioni o dati non completamente decifrabili come "0", "T" in quanto privi dell'indicazione del rispettivo significato o di una legenda di riferimento. In altri casi isolati, sembrano essere state considerate le vacanze (F). Considerato poi il lungo periodo di contribuzione, appare strano che non sia stata inserita alcuna assenza per malattia e che non siano state indicate eventuali ore di lavoro in esubero. Ne segue che i documenti in questione non possono costituire dei giustificativi sulle ore di lavoro effettivamente prestate e sulle ore perse per motivi economici ai sensi della prassi già esposta.
E. 5.3.4 Occorre ancora rilevare che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che le tabelle excel con il resoconto mensile delle ore lavorative per dipendente non sono ritenute idonee a rappresentare un sistema di controllo sufficiente del tempo di lavoro. In effetti, dette tabelle riflettono di regola il risultato di un trasferimento di presunti resoconti giornalieri di ciascun dipendente, dimodoché riesce particolarmente difficile stabilire con la dovuta chiarezza e precisione chi, quando e su quali basi abbia compilato queste liste, quando esse siano state stampate, nonché se e in che misura esse siano state eventualmente modificate. Nemmeno il fatto che le tabelle excel stampate siano state sottoscritte dal dipendente in questione basta per dimostrare che questi documenti siano già esistiti al momento in cui le ore sono state effettivamente svolte. Questa serie di interrogativi e di incertezze implica che il requisito della registrazione giornaliera continua e in tempo reale del tempo di lavoro non può essere considerato adempiuto (cfr. sentenze del TAF B-2214/2022 del 22 agosto 2024 consid. 6.2.2, B-4556/2022 e B-4557/2022 del 13 rispettivamente 17 novembre 2023 consid. 6.5 segg. rispettivamente 6.6 segg., B-2279/2021 del 14 giugno 2023 consid. 2.6, B-1045/2022 del 26 ottobre 2023 consid. 8.2.2 e B-6609/2016 del 7 marzo 2018 consid. 4.4).
E. 5.3.5 Le asserzioni della ricorrente non contribuiscono a dissipare i dubbi sollevati dalla giurisprudenza nei confronti dell'idoneità delle tabelle excel al fine di soddisfare il requisito della controllabilità del tempo di lavoro.
E. 5.3.5.1 La ricorrente è dell'avviso che per le autocertificazioni dei dipendenti valga la presunzione della veridicità, sostenendo che le registrazioni sono state eseguite e sottoscritte da ogni dipendente amministrativo, attestando dunque le ore mensili lavorate e l'orario ridotto ai sensi della legge e quand'anche le ore non siano state annotate dallo stesso dipendente, ciò non significa che non siano state registrate e da lui stesso poi comunque confermate. Secondo lei, sarebbe tecnicamente impossibile creare un documento excel e farlo firmare prima di compilarlo ("in bianco"), poiché il documento sarebbe già compilato. Infine, la ricorrente precisa che l'autorità penale, del resto, non avrebbe ritenuto che le tabelle in questione costituissero dei falsi.
E. 5.3.5.2 Questo genere di argomentazione mette proprio in evidenza le problematiche citate in relazione alle tabelle excel e non è in linea con la prassi suesposta, dal momento che non dà una risposta chiara alle esigenze in essa espresse. In effetti, non è possibile stabilire con certezza chi e quando ha compilato, rispettivamente stampato e firmato le tabelle in questione, né tantomeno emerge con la necessaria chiarezza quale sia stata la base dei dati inseriti nelle tabelle. Non si può nemmeno escludere che le iscrizioni inserite manualmente possano essere modificate da chiunque abbia accesso al file excel. La ricorrente si limita a dare per scontato che il metodo di rilevamento adottato sia conforme alla legge, ma non spende una parola per dimostrare che la rilevazione dei dati sia avvenuta quotidianamente e simultaneamente (in tempo reale) come imposto dalla prassi. La sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti sull'effettiva presenza sul luogo di lavoro non ha la stessa portata e valenza di una rilevazione simultanea del tempo di lavoro (cfr. sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2023, consid. 3.3). Per quanto la ricorrente rinvia ai rapporti mensili sulle ore perse per motivi economici, sottoscritti dai dipendenti, concludendo che l'apposizione della firma è un elemento essenziale della certificazione e si debba presumere che le autocertificazioni siano veritiere, occorre ritenere una volta di più che tali rapporti non possono sostituire una registrazione giornaliera continua e in tempo reale del tempo di lavoro (cfr. sentenza del TF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024 consid. 5.2).
E. 5.3.5.3 Sia poi rilevato a titolo abbondanziale che appare poco verosimile che le ore di lavoro indicate nei resoconti ammontino ogni volta esattamente a tre, quattro o cinque ore al giorno. La registrazione di orari fissi di lavoro non può bastare per garantire la controllabilità della perdita di lavoro (cfr. sentenze del TF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024 consid. 5. 2 in fine e 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4). Nel caso di lavoro ridotto è anzi probabile che nei singoli giorni si lavori di meno o di più per evitare il lavoro residuo (DTAF 2021 V/2 consid. 3.5.1 con ulteriori riferimenti; sentenza del TAF B-5454/2022 del 16 agosto 2024 consid. 3.4 con ulteriori riferimenti). Anche in caso di orari fissi di lavoro deve essere registrato il tempo effettivo di lavoro proprio per dimostrare in modo credibile se e in che misura sussiste una perdita di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 3.5.1). Se la durata del tempo di lavoro consiste in un numero pressoché sempre uguale di ore, come nel caso di specie, appare giustificato sollevare dei dubbi se l'orario indicato corrisponda alle ore di lavoro effettivamente prestate (sentenze del TAF B-3256/2025 del 5 settembre 2025 consid. 4.7.1 e B-3996/2013 del 27 maggio 2014 consid. 7.3).
E. 5.3.5.4 Irrilevante, infine, l'argomento che l'autorità penale non abbia qualificato i resoconti mensili come falsi. Prima di tutto, non è ravvisabile da dove di preciso la ricorrente abbia tratto questa conclusione. E comunque sia, la questione di sapere se il requisito della controllabilità dell'orario di lavoro è adempiuto, spetta, in definitiva e come già rilevato, all'autorità amministrativa e non a quella penale.
E. 5.3.6 Oltracciò, le asserzioni della ricorrente in relazione al carattere veritiero e attendibile delle tabelle excel sono in parte contraddette dalle deposizioni di tre dipendenti amministrativi in sede di interrogatorio di polizia, riportate per estratto nella decisione di revisione e in quella impugnata (cfr. supra consid. 4.1.5 riguardo alla legittimità di utilizzare dette dichiarazioni come mezzi di prova). La ricorrente, fondandosi sulle dichiarazioni nel verbale di interrogatorio dell'amministratrice unica dell'azienda, ribadisce che quest'ultima abbia sempre fatto riferimento all'esistenza di registrazioni delle ore di presenza da parte del personale amministrativo. Tuttavia, il valore di tale esternazione va relativizzato. Come fa giustamente osservare l'autorità inferiore, la stessa persona ha spiegato in fase di interrogatorio che "le ore indicate sulla colonna delle ore perse non risultavano essere reali" e che "le ore perse annunciate erano superiori rispetto a quelle realmente perse dai dipendenti" e che "non c'era un vero e proprio controllo dei dipendenti delle proprie ore" (cfr. gli estratti nella decisione di revisione, pag. 2). Pur anche ammettendo che queste frasi si riferiscano solo ai dipendenti operativi, le dichiarazioni di tre dipendenti amministrativi sono pressoché univoche nell'affermare che le loro ore di lavoro non venivano registrate (cfr. gli estratti nella decisione di revisione, pag. 3). Dalle dichiarazioni di un dipendente emerge che l'amministratrice dell'azienda avrebbe creato "dei documenti excel ad hoc che stampava e [...] faceva firmare in bianco [ai dipendenti, n.d.r.] all'inizio del mese. Questi documenti riportavano nome, cognome, ora di inizio e di fine. Forse erano riportati anche gli orari di pausa, comunque orari che presumo inventasse a suo piacimento. Lei giustificava questo documento con eventuali controlli che potessero essere fatti in società e con questi lei avrebbe dimostrato una registrazione delle nostre ore di lavoro, che però non avveniva" (cfr. decisione impugnata, pag. 4). In sede di ricorso, la ricorrente ha notato che il dipendente in questione si sarebbe rettificato precisando che il documento era già compilato. Se, come precedentemente ritenuto, il sistema di rilevamento adottato in forma di tabelle excel non è già in sé sufficiente per determinare la controllabilità del tempo di lavoro, le dichiarazioni dei dipendenti amministrativi, fatte durante l'interrogatorio di polizia, lasciano addizionalmente sorgere il dubbio che il sistema di controllo in questione sia effettivamente esistito e che, quand'anche ci fosse stato, i dati registrati non siano affidabili.
E. 5.3.7 La ricorrente rimprovera alla SECO di non aver effettuato le dovute verifiche prima del versamento delle ILR. Ella lamenta in particolare che malgrado la SECO fosse a conoscenza della segnalazione anonima riguardo ad un possibile abuso, non sarebbe avvenuto alcun controllo e le ILR avrebbero continuato ad essere erogate. Anche queste censure non sono pertinenti, come dimostra la prassi esposta di seguito.
E. 5.3.7.1 Il requisito della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro risulta dagli artt. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b cpv. 1 OADI, per cui si può ragionevolmente presumere che sia conosciuto. Compete dunque ai datori di lavoro (cioè a chi chiede le prestazioni) informarsi presso gli enti cantonali e le casse sulle condizioni per il versamento di prestazioni, procurandosi e leggendo attentamente i relativi opuscoli informativi (e i formulari per la richiesta di prestazioni; sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022, consid. 3.6, 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 con riferimenti) con la dovuta diligenza e in caso di dubbio rivolgersi agli uffici competenti con domande circostanziate. Se il datore di lavoro non lo fa o vi rinuncia, sopporta gli svantaggi connessi al suo agire (sentenze del TF 8C_121/2012 dell'11 giugno 2012 consid. 3.4; C 115/06 del 4 settembre 2006 consid. 3; C 82/04 del 30 dicembre 2004 consid. 4 e C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.2). Per prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo "Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto", in cui si rinvia nel formulario "Preannuncio di lavoro ridotto" all'attenzione dell'ente cantonale, soddisfa l'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA (sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.6, 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 con rinvii).
E. 5.3.7.2 Conformemente alla prassi costante, non si può dunque attendere dal servizio cantonale e dalla cassa di disoccupazione che verifichino metodicamente il sistema di controllo del tempo di lavoro prima di autorizzare la riduzione del tempo di lavoro, rispettivamente di erogare l'ILR, ma che in simili circostanze deve bastare che la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della revisione o per sondaggio (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 consid. 6.2.1.2). L'ordinamento giuridico di cui all'art. 110 cpv. 1 e 4 e all'art. 111 OADI si trasformerebbe in lettera morta se la concessione di prestazioni da parte della cassa di disoccupazione significasse il riconoscimento della legittimità delle ILR. In questo senso, il versamento ripetuto di prestazioni non permette al datore di lavoro di ritenere che sia esclusa una successiva restituzione in presenza di irregolarità (cfr. sentenze del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.6, 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2).
E. 5.3.8 Come risultato intermedio si può affermare che dagli atti a disposizione e da un apprezzamento giuridico della situazione d'insieme suesposta risulta che, con verosimiglianza preponderante, la ricorrente non disponesse di alcun sistema di controllo sufficiente delle ore di lavoro effettivamente prestate ogni giorno per ciascun dipendente ai sensi degli artt. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI. La ricorrente non è riuscita nemmeno ad invalidare i dubbi circa l'effettiva esistenza e l'affidabilità di un tale sistema.
E. 5.4 La ricorrente ritiene che la restituzione di tutte le ILR sia contraria al buon senso e all'equità, in quanto sarebbe innegabile che vi sia stata una drastica diminuzione dei passaggi doganali, come dimostrerebbero del resto il relativo calo delle operazioni e delle fatture emesse e le cifre d'affari. A tale riguardo, occorre rilevare che la plausibilità della perdita di lavoro per motivi economici e delle ore di lavoro prestate dei dipendenti interessati sulla base di una riduzione del fatturato e delle operazioni doganali non è possibile. In effetti, la cifra d'affari, le operazioni e le fatture non si trovano in un rapporto diretto con il numero delle ore di lavoro prestate, tanto più che nei relativi documenti esibiti dalla ricorrente in sede di opposizione non sono evincibili degli orari di lavoro. Per questo, la diminuzione dei passaggi doganali e delle fatture e le ripercussioni sulla cifra d'affari non rende possibile stabilire a posteriori la riduzione del tempo di lavoro (cfr. sentenze del TAF B-1932/2025 del 22 agosto 2025, consid. 5.5.3, B-6131/2024 del 4 marzo 2025 consid. 4.5.4, B-4559/2021 del 20 ottobre 2022 consid. 9.7.2 e B-4557/2022 del 17 novembre 2023 consid. 6.6.5). Giova poi ricordare che il criterio fondamentale per il calcolo dell'ILR è l'orario, rispettivamente la perdita di lavoro dei dipendenti e non la cifra d'affari del datore di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 5.5 seg.). In effetti, le ILR non sono destinate a garantire la continuità dell'azienda o a coprire le perdite di esercizio (sentenza del TF 8C_699/2022 del 15 giugno 2023 consid. 5.2.4). Ne segue che la censura della ricorrente non è meritevole di accoglimento.
E. 5.5 In conclusione, le prestazioni a titolo di indennità per lavoro ridotto sono state versate in contravvenzione all'ordinamento giuridico e alla prassi rilevante. Nel complesso, le argomentazioni della ricorrente e i giustificativi da lei esibiti non sono convincenti per concludere alla sussistenza di un sistema di registrazione delle ore di lavoro conforme al diritto per tutti i dipendenti interessati. Dato che la condizione legale della controllabilità non è adempiuta, si giustifica di pretendere in restituzione l'intero importo richiesto (cfr. sentenze 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.7, 8C_16/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1.4.5 e sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.2). In ragione della somma da restituire nel singolo caso, sono parimenti adempiute le esigenze relative all'importanza notevole della rettifica (cfr. supra consid. 3).
E. 6 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale condono sono decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002, OPGA; RS 830.11). Nella fattispecie, l'oggetto della lite verte unicamente sul tema della restituzione delle prestazioni. L'esame della buona fede, questione sollevata in sede di opposizione, è quindi prematuro, perché si tratta di una condizione del condono, aspetto che sarà oggetto di un'ulteriore procedura di pertinenza dell'autorità cantonale competente ed ha luogo successivamente alla crescita in giudicato della richiesta di restituzione (art. 4 cpv. 4 OPGA; sentenza del TF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025 consid. 8, 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 6.1-6.3). Di ciò la ricorrente si è resa consapevole nell'atto di ricorso e pertanto è superfluo addentrarsi ulteriormente nella tematica.
E. 7 In riassunto, alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione della ricorrente contro la decisione di revisione relativamente alla restituzione delle prestazioni indebite di indennità per lavoro ridotto versate da marzo 2020 a febbraio 2022. Ne discende che il ricorso si rivela infondato e va respinto.
E. 8 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono stabilite in fr. 6'500.-, importo che verrà computato con l'anticipo spese di egual valore, già versato a suo tempo, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Alla ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). La stessa sorte tocca anche all'autorità inferiore (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 6'500.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo spese di egual valore dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
- Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
- Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, nonché alla cassa di disoccupazione competente. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 11 novembre 2025 Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario) - cassa [] (per estratto)
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+ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-4905/2023 Sentenza del 4 novembre 2025 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Mia Fuchs, Daniel Willisegger, cancelliere Corrado Bergomi. Parti X. _______ SA, patrocinata dall'avv. Daniele Timbal, ricorrente, Contro Segreteria di Stato dell'economia SECO, patrocinata dall'avv. prof. dott. iur. Isabelle Häner e/o dall'avv. dott. iur. Florian Brunner, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione contro la disoccupazione; restituzione di indennità per lavoro ridotto. Fatti: A. La X. _______ SA è una società iscritta al Registro di commercio il cui scopo è tra l'altro "L'organizzazione e l'esecuzione di trasporti nazionali e internazionali, operazioni di spedizione, espletamento di pratiche doganali di ogni genere, l'importazione, l'esportazione e il commercio di merci di ogni genere ed in particolare di materiali e sistemi tecnologici.". B. Con scritto del [...] l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia della Repubblica e Cantone Ticino ha inoltrato al Ministero pubblico una segnalazione anonima datata [...] circa un possibile abuso da parte della X. _______ SA in relazione all'indennità per lavoro ridotto percepita da marzo 2020 ad agosto 2020 e da ottobre 2020 a gennaio 2021. C. In seguito alla perquisizione della X. _______ SA da parte della Polizia cantonale ticinese, su incarico del Ministero Pubblico in data [...], la Segreteria di Stato dell'economia SECO (in seguito: SECO, autorità inferiore), in veste di accusatore privato nel rispettivo procedimento penale, e la società Y. _______ SA, agendo per conto della SECO, hanno preso visione dell'incarto e analizzato la documentazione il 14, 15 febbraio 2023 e il 22 marzo 2023, onde verificare la legittimità del diritto alle indennità per lavoro ridotto (ILR) percepite da marzo 2020 a febbraio 2022. Con decisione di revisione [...] del 24 marzo 2023, la SECO ha ordinato il rimborso delle prestazioni versate nel periodo di contribuzione indicato per un totale di fr. 302'510.25 in favore della rispettiva cassa di disoccupazione. La SECO non ha riconosciuto il diritto all'ILR per tutti i dipendenti, sia "operativi" che amministrativi. In base alla documentazione cartacea ed elettronica esaminata, confortata dagli estratti delle deposizioni rilasciate dall'amministratrice unica e da alcuni dipendenti nell'ambito degli interrogatori della polizia, la SECO ha rilevato che l'azienda non disponesse di un sistema sufficiente ed affidabile per il rilevamento del tempo effettivo di lavoro in conformità ai requisiti di legge. D. Con opposizione dell'11 maggio 2023, la X. _______ SA ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione di revisione e la riapertura del procedimento ed interrogatorio dell'amministratrice della ditta solo dopo la chiusura dell'inchiesta penale e, in via sussidiaria, l'accertamento del riconoscimento che le ILR contestate ammontano a un massimo di fr. 175'476.25 e la fissazione dell'importo da restituire a un massimo di fr. 92'541.90, previa pronunzia della rinuncia alla pretesa di restituzione di fr. 36'663.35 e del condono di almeno 1/3 della differenza di fr. 138'812.85, pari a fr. 46'270.95. Quanto alla conclusione in via principale, la X. _______ SA ha ritenuto che la decisione fosse stata presa prematuramente, tenendo conto di elementi di prova a carico dell'amministratrice risultanti dal procedimento penale, ma non utilizzabili a questo stadio del procedimento, poiché gli interrogatori non sarebbero avvenuti in presenza dell'amministratrice e del suo legale e le persone interrogate sarebbero state sentite non in qualità di teste, ma come persona informata dei fatti, quindi senza il rischio di dover incorrere nel reato di falsa testimonianza. Quanto alla conclusione in via sussidiaria, l'opponente ha sottolineato che almeno per quanto riguarda i dipendenti amministrativi, sarebbe errato negare l'esistenza di una documentazione conforme ai requisiti di legge. A comprova di ciò, ella ha rinviato alla documentazione trasmessa alla cassa e ai documenti prodotti con l'opposizione, tra cui una tabella ricapitolativa ed alcune tabelle relative al controllo delle presenze dei dipendenti amministrativi interessati. Infine, l'opponente ha ammesso di non poter esibire una documentazione attestante le ore perse del personale operativo, ritenendo tuttavia che i rendiconti mensili e annui delle operazioni doganali e la riduzione delle fatture emesse, come da allegati atti, renderebbero verosimile che i dipendenti avrebbero subito una perdita delle ore di lavoro. E. Con decisione su opposizione del 2 agosto 2023, la SECO ha respinto l'opposizione dell'11 maggio precedente, confermando il rimborso integrale delle prestazioni indebitamente versate per un importo di fr. 302'510.25 in favore della cassa di assicurazione contro la disoccupazione. La SECO ha dapprima negato un'eventuale violazione del diritto di essere sentito, avendo l'opponente fatto uso della facoltà di esprimersi nel corso della procedura di opposizione. Inoltre, ha rilevato che la richiesta dell'opponente volta ad attendere la fine del procedimento penale prima di procedere alla verifica della legittimità delle ILR fosse infondata. A differenza del procedimento penale, l'oggetto del procedimento amministrativo verterebbe sulla verifica dell'esistenza di una documentazione in grado di provare la correttezza delle ore perse e sull'esame della sussistenza di un diritto alla restituzione delle indennità versate. A detta della SECO, la documentazione sequestrata dalla polizia cantonale non avrebbe soddisfatto il requisito della controllabilità del tempo di lavoro e le deposizioni delle persone interrogate avrebbero fornito solo ulteriori conferme in questo senso. Inoltre, in base alle dichiarazioni di alcuni dipendenti nel procedimento penale, la SECO ha espresso forti dubbi sulla genuinità dei documenti allegati per la prima volta nel corso dell'opposizione per suffragare la controllabilità del tempo di lavoro per i dipendenti amministrativi. La SECO ha poi indicato all'opponente le modalità da seguire per il condono di prestazioni e considerato che l'opponente non avesse reso verosimile la controllabilità delle ore perse rivendicate per il personale operativo. F. Contro la menzionata decisione su opposizione della SECO del 2 agosto 2023 la X. _______ SA (di seguito: ricorrente) è insorta al Tribunale amministrativo federale con ricorso del 12 settembre successivo, chiedendo, in via principale, l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione avversata e l'emissione di una nuova decisione della SECO a conclusione avvenuta del procedimento penale a carico della sua amministratrice e altri imputati, riservato il suo diritto di essere sentita anche dall'autorità amministrativa. In via subordinata, la ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di fissare l'importo relativo alla restituzione delle ILR ad un massimo di fr. 175'476.25. In sostanza, la ricorrente adduce che la SECO avrebbe reso la propria decisione prematuramente, basandosi soltanto su un'inchiesta penale non ancora conclusa, su una documentazione parziale e sulle deposizioni rilasciate nel corso degli interrogatori di polizia, a suo dire inutilizzabili, poiché rese da persone in qualità di persone informate dei fatti senza il rispetto del diritto al contraddittorio e non confermate da una decisione cresciuta in giudicato. La ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito e un accertamento inesatto dei fatti, avendo la SECO negatole la possibilità di apportare spiegazioni circa la correttezza ed attendibilità delle registrazioni del personale amministrativo. La ricorrente ribadisce che i fogli di registro delle ore sottoscritti dai dipendenti amministrativi, già prodotti in sede di opposizione, sono stati allestiti secondo i criteri richiesti e le deposizioni dell'amministratrice durante il suo interrogatorio, tant'è che non sarebbero stati ritenuti dei falsi dall'autorità penale. Ella non comprende come mai la SECO tenti di relativizzare la portata probatoria di simili documenti, avendo l'amministratrice indicato nei suoi verbali l'esistenza di registrazioni puntuali delle ore di presenza da parte del personale amministrativo e potendo tale documentazione essere resa accessibile solo nella fase finale dell'inchiesta penale. Il rifiuto di limitare la richiesta di restituzione solo in funzione delle lacune probatorie documentali sarebbe di conseguenza ingiustificato e contrario alla legge, quantomeno per gli importi di fr. 127'034.00. Infine, la ricorrente si riserva di formulare una richiesta di condono all'autorità preposta. G. Con risposta al ricorso del 13 marzo 2024, comprensiva dell'incarto (in seguito inviato in copia alla ricorrente), l'autorità inferiore chiede di respingere il ricorso. In particolare, la SECO ribadisce di essere giunta alla conclusione che non esistesse alcun diritto all'indennità unicamente sulla base di una valutazione anticipata delle prove, in concreto della documentazione sequestrata dall'autorità penale e messa a sua disposizione da quest'ultima, senza che si rendesse quindi necessaria un'ulteriore assunzione di prove. Per il resto, la SECO rinnova le proprie argomentazioni, concludendo alla restituzione integrale dell'importo a titolo di ILR. H. Con replica del 20 giugno 2024, prodotta dopo due proroghe del termine, la ricorrente conferma in sintesi le proprie conclusioni e argomentazioni. In aggiunta, la ricorrente sostiene che, benché la SECO abbia ricevuto una lettera anonima con la segnalazione di possibili abusi, non sarebbe avvenuto alcun controllo e l'erogazione delle indennità sarebbe continuata sulla base delle indicazioni ricevute. La SECO non si sarebbe pertanto attenuta agli obblighi di verifica che incombono all'ente pubblico prima di procedere al pagamento. Infine, la ricorrente considera la restituzione integrale delle indennità percepite priva di senso e di equità, avendo le risultanze dell'inchiesta rilevato una drastica diminuzione dei passaggi doganali, dimostrata del resto anche dalle cifre d'affari. I. Con duplica del 19 agosto 2024, l'autorità inferiore mantiene le proprie conclusioni e allegazioni. A titolo completivo, relativamente ai requisiti per il controllo del tempo di lavoro in azienda, ella rinvia all'opuscolo informativo "Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, indennità per lavoro ridotto", concludendo inoltre che la diminuzione dei passaggi doganali non sarebbe determinante per il calcolo dell'indennità di lavoro ridotto. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire nella presente causa (art. 101 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza [legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI, RS 837.0] in relazione con gli artt. 31 seg. e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), trattandosi nel caso in esame di una decisione su opposizione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Non sussiste alcuna eccezione ai sensi dell'art. 32 LTAF. 1.2 La procedura è retta in principio dalla PA, fintanto che la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Sono riservate, giusta l'art. 3 lett. dbis PA, le disposizioni particolari della procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile (LPGA, RS 830.1). Le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alla LPGA (art. 1 cpv. 1 LADI). 1.3 La ricorrente è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO, RS 220; art. 620 segg. CO), risulta particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA in relazione con l'art. 59 LPGA). I disposti relativi ai poteri di rappresentanza, al termine, alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (artt. 11 e 52 cpv. 1 PA; art. 60 cpv. 1 LPGA; art. 22a cpv. 1 lett. a PA) sono parimenti adempiuti. Allo stesso modo sono ossequiate le altre condizioni di ricevibilità (art. 46 segg. PA) e l'anticipo spese è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA). 1.4 Ne segue che è data l'ammissibilità del ricorso.
2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'autorità inferiore abbia, a torto o a ragione, chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 302'510.25 corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto (ILR) percepite per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2022.
3. Conformemente all'art. 95 cpv. 1 LADI la restituzione in materia di assicurazioni sociali è disciplinata dall'art. 25 LPGA, il quale al suo cpv. 1, primo periodo, ordina che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 secondo periodo LPGA). Per prestazioni indebitamente riscosse si intendono le prestazioni percepite allorché le condizioni previste per il loro versamento non erano adempiute. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riesaminare una decisione formalmente passata in giudicato e che non è stata oggetto di controllo da parte di un'autorità giudiziaria. L'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) o per la revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2; 129 V 110 seg. consid. 1; cfr. sentenza del TF 8C_512/2008 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1). L'ufficio di compensazione, diretto dalla SECO (art. 83 cpv. 3 LADI), verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI). Se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, l'ufficio di compensazione impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso (art. 83a cpv. 1 e 3 LADI). Giusta l'art. 110 cpv. 1 e 4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI, RS 837.02]), compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie. Secondo l'art. 111 cpv. 2 OADI, l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione (cfr. sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 intero consid. 2.1-2.4 con ulteriori rinvii).
4. In via principale, la ricorrente chiede di annullare la decisione impugnata in attesa dell'esito del procedimento penale. A motivo di tale conclusione, ella rimprovera all'autorità inferiore di aver preso la decisione prematuramente soltanto sulla base di un esame di parte degli atti dell'inchiesta penale, senza attendere l'esito di quest'ultima e in assenza dell'amministratrice dell'azienda. Così facendo, l'autorità si sarebbe fondata su dichiarazioni raccolte senza il rispetto del diritto al contraddittorio, dunque non utilizzabili e nemmeno confermate da una sentenza cresciuta in giudicato. Nella misura in cui l'inchiesta amministrativa, secondo la ricorrente, si basa integralmente su quella penale, l'asserzione dell'autorità inferiore secondo cui le due procedure si fondano su presupposti giuridici e probatori differenti per sottolineare la contraddittorietà della sua richiesta di sospensione della procedura amministrativa fino all'esito di quella penale, non sarebbe giustificabile. A detta della ricorrente, non si potrebbe seriamente mettere in dubbio che le constatazioni del giudice penale vertano su questioni decisive per l'esito della procedura amministrativa, non potendo il giudice penale prescindere dall'accertare se e in che misura le indennità siano state percepite in modo indebito. L'annullamento della decisione impugnata in attesa dell'esito del procedimento penale o dell'inchiesta permetterebbe, alla ricorrente, di esercitare pienamente il suo diritto di essere sentita, nel senso di apportare una puntuale spiegazione circa la correttezza e l'attendibilità dei registri riferiti agli orari per lavoro ridotto per il personale amministrativo e, all'autorità inferiore, di fondare la propria decisione su fatti accertati in modo corretto e completo. L'autorità inferiore ribatte che la procedura di restituzione delle ILR nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione non è dipendente da una condanna penale e nella misura in cui sono date le condizioni per una riconsiderazione o una revisione delle decisioni di riconoscimento del diritto alle ILR, la loro restituzione si impone a prescindere dall'esisto del procedimento penale. In secondo luogo, l'autorità inferiore ribadisce che la presente procedura non si basa su quella penale. Inoltre, ella non comprende come mai la ricorrente, pur avendone avuto l'occasione, abbia richiesto di presentare una puntuale spiegazione ma non l'abbia fatto in sede di opposizione. L'autorità inferiore sostiene che con il solo accertamento della documentazione sequestrata ella ha potuto giungere alla conclusione che non esistesse un rilevamento dell'orario di lavoro che adempisse i requisiti di legge e che il diritto all'ILR non potesse essere riconosciuto. Quanto alle dichiarazioni del procedimento penale, l'autorità inferiore è dell'avviso che la ricorrente abbia avuto in tale ambito la possibilità di esprimersi in sede di opposizione e che il suo diritto di essere sentita sia stato ossequiato. 4.1 Il diritto di essere sentito garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciutegli affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura, segnatamente la facoltà di produrre le prove pertinenti, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o perlomeno di esprimersi sul risultato corrispondente nella misura in cui ciò sia suscettibile di influenzare l'esito della decisione presa (cfr. DTF 143 V 71 consid. 4.1, 135 I 279 consid. 2.3, 135 II 286 consid. 5.1). In genere, nell'ambito della procedura di opposizione in materia di indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, le parti hanno la possibilità di esprimersi ampiamente sulla decisione di revisione contro cui hanno inoltrato opposizione. Il procedimento amministrativo si conclude con l'emanazione della decisione su opposizione, la quale sostituisce la decisione di revisione (DTF 142 V 337 consid. 3.2.1 in fine). Per legge invece non è necessario sentire le parti prima di emanare decisioni impugnabili mediante opposizione (cfr. art. 42 LPGA; cfr. sentenza del TAF B-1806/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 3.3 con riferimenti). 4.1.1 Nel caso di specie emerge dalla decisione impugnata che contro la ricorrente è stato avviato un procedimento penale per presunta infrazione dell'art. 105 LADI nel corso del quale la Polizia cantonale ticinese, su mandato del Ministero Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino, ha effettuato una perquisizione presso l'azienda ricorrente. In tale ambito, la SECO, quale rappresentante del Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, si è costituita come accusatore privato sulla base dell'art. 79 cpv. 3 LPGA in combinato disposto con l'art. 148a del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0). In tale veste, la SECO ha ottenuto l'autorizzazione alla consultazione dell'incarto penale e della documentazione sequestrata. 4.1.2 Sia nella decisione di revisione che in quella su opposizione risulta che la SECO ha esaminato i documenti relativi al conteggio delle ore lavorate per il periodo in cui sono state fatte valere le ore perse per motivi economici. Si tratta, secondo quanto riportato, della documentazione fornita alla Cassa dalla ricorrente. Già esclusivamente sulla base della rispettiva analisi documentale la SECO ha concluso all'inadempimento dei requisiti di legge relativi ad un sistema di controllo sufficiente delle ore di lavoro effettuate e di quelle perse. Solo a titolo addizionale, la SECO si è servita delle dichiarazioni dell'amministratrice della ditta e di alcuni dipendenti risultanti dai verbali di polizia per rafforzare aggiuntivamente l'accertamento dell'inesistenza di una documentazione atta ad adempiere il requisito della controllabilità del tempo di lavoro. Inoltre, in base alla decisione su opposizione, la SECO non ha considerato gli allegati all'opposizione in quanto, secondo lei, non sarebbero stati reperiti durante il controllo da parte della Polizia cantonale e per giunta, sulla scorta delle dichiarazioni fatte da più dipendenti in sede di procedura penale, vi sarebbe fortemente da dubitare sulla genuinità di tali documenti. 4.1.3 A differenza di quanto asserito dalla ricorrente, non corrisponde al vero che l'autorità inferiore avrebbe stabilito nella decisione impugnata che vi sarebbe stata una violazione dell'art. 105 LADI e che la procedura condotta dall'autorità inferiore si sarebbe basata esclusivamente su quella penale. Come plausibilmente emerge dalla decisione di revisione e da quella su opposizione, l'autorità inferiore ha accertato il mancato adempimento del requisito relativo alla sufficiente controllabilità del tempo di lavoro già solo sulla base dei conteggi e dei riepiloghi delle ore lavorate forniti alla cassa di disoccupazione. Contrariamente a quanto vorrebbe far credere la ricorrente, l'autorità inferiore si è avvalsa delle deposizioni dell'amministratrice unica e di alcuni dipendenti della ricorrente in conformità con gli estratti dei verbali di interrogatorio dell'autorità penale unicamente a titolo addizionale per affiancare il rilevamento principale. 4.1.4 La ricorrente ha avuto occasione di esprimersi sia nella procedura di opposizione e anche in quella di ricorso sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova indicati, nonché sull'esame del requisito relativo alla sufficiente controllabilità del tempo di lavoro. Ella ha avuto inoltre modo, in fase di opposizione, di produrre ulteriori documenti atti, secondo lei, a dimostrare l'adempimento del requisito in questione per il personale amministrativo, nonché di contestare, in sede di ricorso, la loro mancata presa in considerazione da parte dell'autorità inferiore. Di conseguenza, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito nella sua particolare componente di concedere all'interessato la facoltà di determinarsi prima dell'emanazione di una decisione. 4.1.5 Anche riguardo alle dichiarazioni rilasciate dall'amministratrice unica e da alcuni dipendenti alla polizia e riportate per estratto nella decisione di revisione e in quella su opposizione, la ricorrente ha avuto la possibilità di prendere posizione sia nell'ambito della procedura di opposizione che in quella di ricorso e il suo diritto di essere sentito non può essere ritenuto violato. A titolo liminare, vale la pena rilevare che il diritto di partecipazione dell'imputato o del suo difensore all'interrogatorio di persone informate sui fatti vale a partire dall'apertura dell'inchiesta penale e non nell'ambito dell'assunzione di prove da parte della polizia nella procedura investigativa (cfr. art. 147 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, CPP, RS 312). La ricorrente non contesta che le persone interrogate dalla polizia non fossero impiegate presso la ricorrente e nemmeno che le rispettive dichiarazioni siano state ottenute in maniera illecita. Quindi non si vede il motivo per cui le loro deposizioni non possano di principio essere ritenute idonee per essere utilizzate come mezzi di prova. La loro portata va comunque relativizzata. Da un lato, il valore probatorio di dichiarazioni di persone informate sui fatti è generalmente minore di quello di deposizioni testimoniali, in quanto le dichiarazioni non vengono fatte con la comminatoria di pena per il reato di falsa testimonianza (art. 307 CP; Franz Riklin, OFK-StPO, Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2014, art. 178 n. 2). Dall'altro, le dichiarazioni in questione sono servite all'autorità inferiore solo a titolo marginale. 4.1.6 Da quanto precede, risulta che una violazione del diritto di essere sentito non entra in linea di conto. Si rammenta infine che la conformità giuridica del sistema di controllo del tempo di lavoro adottato e il risultato dell'apprezzamento delle prove in tale contesto sono questioni che verranno poi affrontate nelle considerazioni di merito. 4.2 Nella misura in cui la ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata in attesa della conclusione della procedura penale, va considerato quanto segue. 4.2.1 Innanzitutto giova ricordare che l'oggetto del presente litigio verte sulla questione di sapere se le condizioni per l'ottenimento delle ILR sono adempiute, in particolare se la perdita di lavoro è sufficientemente controllabile ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI. L'accertamento dell'esistenza di comportamenti delittuosi come quelli di cui agli artt. 105 e 106 LADI è un aspetto che rientra invece nelle competenze delle autorità penali cantonali e che non si rivela necessario per esaminare la sussistenza del requisito relativo alla sufficiente controllabilità del tempo di lavoro (sentenze del TAF B-2480/2020 del 9 novembre 2021 consid. 5.4 e B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.3). In altre parole, le questioni giuridiche che si pongono nel presente procedimento di ricorso amministrativo poggiano su altre disposizioni di legge di quelle del procedimento penale e la risposta a dette questioni non dipende dall'esito del procedimento penale, in quanto la legislazione amministrativa e quella penale perseguono obiettivi differenti (cfr. sentenza del TF 8C_18/2024 e 8C_16/2024 del 9 luglio 2024 consid. 1 a conferma delle sentenze del TAF B-4556/2022 e B-4557/2022 del 13 e 17 novembre 2023; sentenza del TF 2C_555/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 4.4). Esistono differenze anche a livello procedurale. Invero, quanto al grado di prova, nel diritto penale vige il principio "in dubio pro reo", mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (sentenza del TF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3, DTF 144 V 427 consid. 3.2, 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), dove, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (sentenze del TF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5). 4.2.2 Siccome i disposti in questione (art. 105 LADI da un lato e art. 31 LADI dall'altro) non perseguono lo stesso obiettivo, l'autorità inferiore non era tenuta ad aspettare l'esito del procedimento penale prima di pronunciarsi. L'assenza di interdipendenza tra la procedura di restituzione delle ILR nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione e la procedura penale comporta che, per prassi costante, il giudice delle assicurazioni sociali non è in principio vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Di conseguenza, se l'autorità amministrativa accerta che le ILR sono state percepite indebitamente e sono date le condizioni per una riconsiderazione o una revisione delle decisioni iniziali di attribuzione, tali indennità devono essere restituite indipendentemente dall'esito di un procedimento penale (cfr. sentenza del Tribunale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino n. 38.2023.23 del 19 giugno 2023 consid. 2.1). Altrimenti detto, dal punto di vista del diritto amministrativo, non occorre alcuna condanna penale per qualificare come indebite le prestazioni percepite (sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011, consid. 6.2.1.1). 4.2.3 La ricorrente non può trarre alcun giovamento dalla giurisprudenza secondo cui il giudice delle assicurazioni sociali si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. sentenze del TF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3, 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti). Nel caso che ci riguarda, non vi sono indizi secondo cui si sia verificata una simile situazione e, per il resto, le asserzioni della ricorrente non sono sufficientemente sostanziate per dimostrare il contrario. 4.2.4 Per quanto la ricorrente sostiene che la fondatezza della sua conclusione principale sia da ricercare nel fatto di permetterle di essere esaustivamente sentita e di consentire all'autorità inferiore di basare la nuova decisione su fatti veritieri, completi e assodati, ella rivendica implicitamente una violazione del suo diritto di essere sentita e un accertamento scorretto e incompleto dei fatti da parte della SECO. A tale riguardo, si rimanda ai considerandi precedenti (cfr. supra consid. 4.1 segg.). 4.3 Visto quanto precede, la conclusione principale vertente sull'annullamento della decisione impugnata fino alla conclusione del procedimento penale va respinta.
5. La ricorrente censura una violazione del diritto e un accertamento errato dei fatti in merito all'asserita mancata controllabilità del tempo di lavoro perlomeno dei dipendenti amministrativi, in particolare all'illecita negazione dell'esistenza di una documentazione conforme alla legge in seguito alla mancata considerazione dei documenti inoltrati in sede di opposizione sulla base delle dichiarazioni di alcuni dipendenti nell'ambito degli interrogatori della polizia. In particolare, la ricorrente sottolinea che l'autorità penale non avrebbe ritenuto dei falsi i documenti inoltrati. 5.1 5.1.1 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI). L'art. 46b cpv. 1 OADI statuisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. Secondo l'art. 46b cpv. 2 OADI, il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro. 5.1.2 A diverse riprese, il Tribunale federale ha stabilito che l'esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro è adeguatamente garantita solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite da documenti allestiti a posteriori. Al riguardo, le ore di lavoro non devono necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o informatico. Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore si sono svolte (sentenze del TF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025 consid. 6.1, 8C_108-109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 5.2, 8C_65/2024 del 24 giugno 2024 consid. 5.2, 8C_728/2023 del 15 maggio 2024 consid. 5.2, 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 5.2.1 e 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.3). 5.1.3 A posteriori, l'allestimento di piani di lavoro o la sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti sull'effettiva presenza sul luogo di lavoro non hanno la medesima valenza di una rilevazione simultanea del tempo di lavoro. La normativa di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI vuole così assicurare che la perdita di lavoro sia effettivamente verificabile in ogni momento dagli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (sentenze del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.3 e 3.4, 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 5.2.1). Si tratta di una situazione simile all'obbligo della contabilità commerciale (art. 957 CO). Infatti, chi è tenuto alla contabilità commerciale deve rispettare i principi della tenuta regolare dei conti (art. 957a cpv. 2 CO), in caso contrario, stravolgerebbe il suo scopo intrinseco, ossia esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile (art. 958 cpv. 1 CO). Trasponendo in maniera figurata questi principi, la controllabilità della perdita di lavoro può essere attendibile soltanto se, prescindendo da errori isolati, i quali possono succedere, non emerge alcuna inesattezza (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1 e 5.1 e 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2.2 con riferimenti). 5.1.4 È proprio nella natura stessa delle ILR o delle indennità per intemperie che l'onere della prova compete al datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta corretta, completa delle ore e possibilmente senza inesattezze (sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.7 e ulteriori riferimenti). La questione della possibile presa in considerazione di documenti allestiti a posteriori rientra nel campo dell'apprezzamento delle prove. In tale ambito occorre considerare che la legittimità delle prestazioni percepite si lascia di regola accertare sulla base di un sufficiente sistema di rilevamento del tempo di lavoro (ai sensi del requisito di una registrazione quotidiana continua e in tempo reale). Molto lascia supporre che un datore di lavoro possa presentare senza indugio ed immediatamente i documenti relativi al sistema di rilevamento del tempo di lavoro in occasione del controllo presso l'azienda, nell'evenienza in cui un simile sistema di controllo sussista effettivamente. Gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione possono tenere conto di questo aspetto con la richiesta del requisito dell'autenticità evidente dei documenti allestiti a posteriori (cfr. DTF 150 V 249 consid. 5.1.1 seg., consid. 5.2). 5.1.5 Per costante giurisprudenza, l'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 (RU 2020 877) non ha derogato al diritto vigente per quanto concerne il requisito della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro e l'obbligo di rilevamento del tempo di lavoro (cfr. DTF 150 V 249 consid. 3.1.2; sentenza del TF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.2; DTAF 2021 V/2 E. 4.4.1, 4.5). 5.2 La SECO ha analizzato la documentazione reperita nell'azienda nel corso della perquisizione. 5.2.1 Le tabelle dei conteggi, forniti alla cassa, delle ore lavorate per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2022 indicano per ogni dipendente e per mese soltanto le ore settimanali da contratto, le ore da contratto, le ore previste, le ore lavorate e le ore perse, mentre mancano i dati relativi alle ore lavorative per ogni giorno, nonché agli orari quotidiani di inizio e fine dell'attività lavorativa. I rapporti sulle ore perse per motivi economici nell'incarto della cassa contengono solo informazioni sulle ore perse quotidiane e alla fine del mese interessato. Infine, nei resoconti della timbratura del software delle presenze per il personale operativo, le ore indicate di lavoro includono il tempo lavorato, il tempo di lavoro ridotto ed altri tipi di assenze, dimodoché non risultano ore perse. Inoltre, da tali resoconti non sono evincibili informazioni sulle ore di lavoro prestate quotidianamente. 5.2.2 Per prassi, un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile (cfr. Murer/Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4a ed. 2013, p. 205) e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze (cfr. sentenza del TAF B-3939/2011 del 29 novembre 2011 consid. 4.1 e i riferimenti citati) anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa (cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.4 con ulteriori rinvii). 5.2.3 I documenti summenzionati non adempiono quindi i criteri di quotidianità e simultaneità (in tempo reale) per ammettere una sufficiente controllabilità delle ore perse. In questo punto, la decisione impugnata non presta fianco a critiche. 5.3 Nella decisione di revisione la SECO ha ritenuto, sulla base delle deposizioni dell'amministratrice unica della ditta negli interrogatori di polizia, che l'azienda aveva due sistemi di rilevamento delle ore di lavoro dei dipendenti. Una parte dei dipendenti (operativi) avrebbe registrato le proprie ore tramite uno specifico software (sistema Microdata), mentre per un'altra parte dei dipendenti (amministrativi) non sarebbe verosimilmente esistito un programma adatto. Essi avrebbero lavorato in base ad un orario di lavoro fisso e sarebbero stati pregati di tenere i conteggi delle proprie ore e di comunicare all'amministratrice unica della ditta a fine mese unicamente gli straordinari onde accordarsi sulle ore di recupero. In sede di opposizione, la ricorrente ha ammesso di non poter contraddire la SECO quanto alla constatazione dell'inesistenza di un sufficiente sistema di controllo del tempo di lavoro limitatamente al personale operativo. In riferimento al personale amministrativo, la ricorrente ha specificato che i dipendenti interessati erano invece tenuti ad allestire delle tabelle di controllo di presenza soggette al controllo dell'amministratrice unica o di altri due dipendenti. In tale contesto, la ricorrente ha allegato le tabelle intitolate "Controllo Presenze" di quattro dipendenti amministrativi, da essi debitamente sottoscritte. Dal canto suo, nella decisione impugnata la SECO non ha considerato i documenti in quanto presentati solo a posteriori e non reperiti durante il controllo della Polizia cantonale. Inoltre, fondandosi sulle dichiarazioni di due dipendenti nell'ambito dell'interrogatorio di polizia, la SECO ha sollevato forti dubbi sulla genuinità ed autenticità di tali documenti. Nella sua presa di posizione la SECO ha stabilito, che, anche ammettendo una possibile presa in considerazione degli stessi, essi non permettono di controllare l'effettiva perdita di lavoro e non sono conformi al diritto e alla prassi. 5.3.1 Le tabelle excel denominate "Controllo presenze", sottoscritte dai quattro dipendenti interessati, sono state inoltrate soltanto in sede di opposizione. Esse coincidono in parte con quelle contenute nell'incarto della SECO (Doc. 35: documenti diversi [tabelle delle ore di lavoro ecc.]). Non si può quindi totalmente escludere che queste tabelle esistessero già al momento della consultazione della documentazione da parte della SECO nell'inchiesta penale. Non si vede perciò il motivo per non esaminarle in questo procedimento, tanto più che anche la SECO si è già espressa in sede di risposta sulla conformità delle stesse alle disposizioni e alla prassi vigenti. 5.3.2 Per adempiere i requisiti giurisprudenziali, il sistema di controllo del tempo di lavoro deve obbligatoriamente contenere informazioni sull'inizio e la fine dell'orario di lavoro, sulle ore perse, nonché ulteriori informazioni riguardo ad eventuali ore in esubero o assenze per ferie, malattia, infortunio, servizio militare, protezione civile o altre assenze pagate o non pagate. Per prassi costante, la presenza dell'insieme di tutte le informazioni menzionate è reputata necessaria, altrimenti non è possibile individuare in maniera attendibile in che misura le ore perse siano effettivamente riconducibili a motivi economici o ad eventuali assenze (cfr. sentenze del TAF B-4556/2022 del 13 novembre 2022 consid. 6.5.2 con rinvii, confermata dalla sentenza del TF 8C_18/2024 del 9 luglio 2024). 5.3.3 Le tabelle presentate in sede di opposizione non coprono l'intero periodo di contribuzione ed indicano, per la maggior parte, soltanto l'inizio e la fine dell'orario di lavoro e le ore perse. Pur essendo provviste di una colonna intitolata "Note", quest'ultima, tuttavia, risulta prevalentemente vuota e compilata eccezionalmente in 4 su 36 tabelle. In due singoli casi, in tale colonna sono riportate sporadicamente abbreviazioni o dati non completamente decifrabili come "0", "T" in quanto privi dell'indicazione del rispettivo significato o di una legenda di riferimento. In altri casi isolati, sembrano essere state considerate le vacanze (F). Considerato poi il lungo periodo di contribuzione, appare strano che non sia stata inserita alcuna assenza per malattia e che non siano state indicate eventuali ore di lavoro in esubero. Ne segue che i documenti in questione non possono costituire dei giustificativi sulle ore di lavoro effettivamente prestate e sulle ore perse per motivi economici ai sensi della prassi già esposta. 5.3.4 Occorre ancora rilevare che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che le tabelle excel con il resoconto mensile delle ore lavorative per dipendente non sono ritenute idonee a rappresentare un sistema di controllo sufficiente del tempo di lavoro. In effetti, dette tabelle riflettono di regola il risultato di un trasferimento di presunti resoconti giornalieri di ciascun dipendente, dimodoché riesce particolarmente difficile stabilire con la dovuta chiarezza e precisione chi, quando e su quali basi abbia compilato queste liste, quando esse siano state stampate, nonché se e in che misura esse siano state eventualmente modificate. Nemmeno il fatto che le tabelle excel stampate siano state sottoscritte dal dipendente in questione basta per dimostrare che questi documenti siano già esistiti al momento in cui le ore sono state effettivamente svolte. Questa serie di interrogativi e di incertezze implica che il requisito della registrazione giornaliera continua e in tempo reale del tempo di lavoro non può essere considerato adempiuto (cfr. sentenze del TAF B-2214/2022 del 22 agosto 2024 consid. 6.2.2, B-4556/2022 e B-4557/2022 del 13 rispettivamente 17 novembre 2023 consid. 6.5 segg. rispettivamente 6.6 segg., B-2279/2021 del 14 giugno 2023 consid. 2.6, B-1045/2022 del 26 ottobre 2023 consid. 8.2.2 e B-6609/2016 del 7 marzo 2018 consid. 4.4). 5.3.5 Le asserzioni della ricorrente non contribuiscono a dissipare i dubbi sollevati dalla giurisprudenza nei confronti dell'idoneità delle tabelle excel al fine di soddisfare il requisito della controllabilità del tempo di lavoro. 5.3.5.1 La ricorrente è dell'avviso che per le autocertificazioni dei dipendenti valga la presunzione della veridicità, sostenendo che le registrazioni sono state eseguite e sottoscritte da ogni dipendente amministrativo, attestando dunque le ore mensili lavorate e l'orario ridotto ai sensi della legge e quand'anche le ore non siano state annotate dallo stesso dipendente, ciò non significa che non siano state registrate e da lui stesso poi comunque confermate. Secondo lei, sarebbe tecnicamente impossibile creare un documento excel e farlo firmare prima di compilarlo ("in bianco"), poiché il documento sarebbe già compilato. Infine, la ricorrente precisa che l'autorità penale, del resto, non avrebbe ritenuto che le tabelle in questione costituissero dei falsi. 5.3.5.2 Questo genere di argomentazione mette proprio in evidenza le problematiche citate in relazione alle tabelle excel e non è in linea con la prassi suesposta, dal momento che non dà una risposta chiara alle esigenze in essa espresse. In effetti, non è possibile stabilire con certezza chi e quando ha compilato, rispettivamente stampato e firmato le tabelle in questione, né tantomeno emerge con la necessaria chiarezza quale sia stata la base dei dati inseriti nelle tabelle. Non si può nemmeno escludere che le iscrizioni inserite manualmente possano essere modificate da chiunque abbia accesso al file excel. La ricorrente si limita a dare per scontato che il metodo di rilevamento adottato sia conforme alla legge, ma non spende una parola per dimostrare che la rilevazione dei dati sia avvenuta quotidianamente e simultaneamente (in tempo reale) come imposto dalla prassi. La sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti sull'effettiva presenza sul luogo di lavoro non ha la stessa portata e valenza di una rilevazione simultanea del tempo di lavoro (cfr. sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2023, consid. 3.3). Per quanto la ricorrente rinvia ai rapporti mensili sulle ore perse per motivi economici, sottoscritti dai dipendenti, concludendo che l'apposizione della firma è un elemento essenziale della certificazione e si debba presumere che le autocertificazioni siano veritiere, occorre ritenere una volta di più che tali rapporti non possono sostituire una registrazione giornaliera continua e in tempo reale del tempo di lavoro (cfr. sentenza del TF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024 consid. 5.2). 5.3.5.3 Sia poi rilevato a titolo abbondanziale che appare poco verosimile che le ore di lavoro indicate nei resoconti ammontino ogni volta esattamente a tre, quattro o cinque ore al giorno. La registrazione di orari fissi di lavoro non può bastare per garantire la controllabilità della perdita di lavoro (cfr. sentenze del TF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024 consid. 5. 2 in fine e 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4). Nel caso di lavoro ridotto è anzi probabile che nei singoli giorni si lavori di meno o di più per evitare il lavoro residuo (DTAF 2021 V/2 consid. 3.5.1 con ulteriori riferimenti; sentenza del TAF B-5454/2022 del 16 agosto 2024 consid. 3.4 con ulteriori riferimenti). Anche in caso di orari fissi di lavoro deve essere registrato il tempo effettivo di lavoro proprio per dimostrare in modo credibile se e in che misura sussiste una perdita di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 3.5.1). Se la durata del tempo di lavoro consiste in un numero pressoché sempre uguale di ore, come nel caso di specie, appare giustificato sollevare dei dubbi se l'orario indicato corrisponda alle ore di lavoro effettivamente prestate (sentenze del TAF B-3256/2025 del 5 settembre 2025 consid. 4.7.1 e B-3996/2013 del 27 maggio 2014 consid. 7.3). 5.3.5.4 Irrilevante, infine, l'argomento che l'autorità penale non abbia qualificato i resoconti mensili come falsi. Prima di tutto, non è ravvisabile da dove di preciso la ricorrente abbia tratto questa conclusione. E comunque sia, la questione di sapere se il requisito della controllabilità dell'orario di lavoro è adempiuto, spetta, in definitiva e come già rilevato, all'autorità amministrativa e non a quella penale. 5.3.6 Oltracciò, le asserzioni della ricorrente in relazione al carattere veritiero e attendibile delle tabelle excel sono in parte contraddette dalle deposizioni di tre dipendenti amministrativi in sede di interrogatorio di polizia, riportate per estratto nella decisione di revisione e in quella impugnata (cfr. supra consid. 4.1.5 riguardo alla legittimità di utilizzare dette dichiarazioni come mezzi di prova). La ricorrente, fondandosi sulle dichiarazioni nel verbale di interrogatorio dell'amministratrice unica dell'azienda, ribadisce che quest'ultima abbia sempre fatto riferimento all'esistenza di registrazioni delle ore di presenza da parte del personale amministrativo. Tuttavia, il valore di tale esternazione va relativizzato. Come fa giustamente osservare l'autorità inferiore, la stessa persona ha spiegato in fase di interrogatorio che "le ore indicate sulla colonna delle ore perse non risultavano essere reali" e che "le ore perse annunciate erano superiori rispetto a quelle realmente perse dai dipendenti" e che "non c'era un vero e proprio controllo dei dipendenti delle proprie ore" (cfr. gli estratti nella decisione di revisione, pag. 2). Pur anche ammettendo che queste frasi si riferiscano solo ai dipendenti operativi, le dichiarazioni di tre dipendenti amministrativi sono pressoché univoche nell'affermare che le loro ore di lavoro non venivano registrate (cfr. gli estratti nella decisione di revisione, pag. 3). Dalle dichiarazioni di un dipendente emerge che l'amministratrice dell'azienda avrebbe creato "dei documenti excel ad hoc che stampava e [...] faceva firmare in bianco [ai dipendenti, n.d.r.] all'inizio del mese. Questi documenti riportavano nome, cognome, ora di inizio e di fine. Forse erano riportati anche gli orari di pausa, comunque orari che presumo inventasse a suo piacimento. Lei giustificava questo documento con eventuali controlli che potessero essere fatti in società e con questi lei avrebbe dimostrato una registrazione delle nostre ore di lavoro, che però non avveniva" (cfr. decisione impugnata, pag. 4). In sede di ricorso, la ricorrente ha notato che il dipendente in questione si sarebbe rettificato precisando che il documento era già compilato. Se, come precedentemente ritenuto, il sistema di rilevamento adottato in forma di tabelle excel non è già in sé sufficiente per determinare la controllabilità del tempo di lavoro, le dichiarazioni dei dipendenti amministrativi, fatte durante l'interrogatorio di polizia, lasciano addizionalmente sorgere il dubbio che il sistema di controllo in questione sia effettivamente esistito e che, quand'anche ci fosse stato, i dati registrati non siano affidabili. 5.3.7 La ricorrente rimprovera alla SECO di non aver effettuato le dovute verifiche prima del versamento delle ILR. Ella lamenta in particolare che malgrado la SECO fosse a conoscenza della segnalazione anonima riguardo ad un possibile abuso, non sarebbe avvenuto alcun controllo e le ILR avrebbero continuato ad essere erogate. Anche queste censure non sono pertinenti, come dimostra la prassi esposta di seguito. 5.3.7.1 Il requisito della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro risulta dagli artt. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b cpv. 1 OADI, per cui si può ragionevolmente presumere che sia conosciuto. Compete dunque ai datori di lavoro (cioè a chi chiede le prestazioni) informarsi presso gli enti cantonali e le casse sulle condizioni per il versamento di prestazioni, procurandosi e leggendo attentamente i relativi opuscoli informativi (e i formulari per la richiesta di prestazioni; sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022, consid. 3.6, 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 con riferimenti) con la dovuta diligenza e in caso di dubbio rivolgersi agli uffici competenti con domande circostanziate. Se il datore di lavoro non lo fa o vi rinuncia, sopporta gli svantaggi connessi al suo agire (sentenze del TF 8C_121/2012 dell'11 giugno 2012 consid. 3.4; C 115/06 del 4 settembre 2006 consid. 3; C 82/04 del 30 dicembre 2004 consid. 4 e C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.2). Per prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo "Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto", in cui si rinvia nel formulario "Preannuncio di lavoro ridotto" all'attenzione dell'ente cantonale, soddisfa l'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA (sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.6, 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 con rinvii). 5.3.7.2 Conformemente alla prassi costante, non si può dunque attendere dal servizio cantonale e dalla cassa di disoccupazione che verifichino metodicamente il sistema di controllo del tempo di lavoro prima di autorizzare la riduzione del tempo di lavoro, rispettivamente di erogare l'ILR, ma che in simili circostanze deve bastare che la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della revisione o per sondaggio (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 consid. 6.2.1.2). L'ordinamento giuridico di cui all'art. 110 cpv. 1 e 4 e all'art. 111 OADI si trasformerebbe in lettera morta se la concessione di prestazioni da parte della cassa di disoccupazione significasse il riconoscimento della legittimità delle ILR. In questo senso, il versamento ripetuto di prestazioni non permette al datore di lavoro di ritenere che sia esclusa una successiva restituzione in presenza di irregolarità (cfr. sentenze del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.6, 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2). 5.3.8 Come risultato intermedio si può affermare che dagli atti a disposizione e da un apprezzamento giuridico della situazione d'insieme suesposta risulta che, con verosimiglianza preponderante, la ricorrente non disponesse di alcun sistema di controllo sufficiente delle ore di lavoro effettivamente prestate ogni giorno per ciascun dipendente ai sensi degli artt. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI. La ricorrente non è riuscita nemmeno ad invalidare i dubbi circa l'effettiva esistenza e l'affidabilità di un tale sistema. 5.4 La ricorrente ritiene che la restituzione di tutte le ILR sia contraria al buon senso e all'equità, in quanto sarebbe innegabile che vi sia stata una drastica diminuzione dei passaggi doganali, come dimostrerebbero del resto il relativo calo delle operazioni e delle fatture emesse e le cifre d'affari. A tale riguardo, occorre rilevare che la plausibilità della perdita di lavoro per motivi economici e delle ore di lavoro prestate dei dipendenti interessati sulla base di una riduzione del fatturato e delle operazioni doganali non è possibile. In effetti, la cifra d'affari, le operazioni e le fatture non si trovano in un rapporto diretto con il numero delle ore di lavoro prestate, tanto più che nei relativi documenti esibiti dalla ricorrente in sede di opposizione non sono evincibili degli orari di lavoro. Per questo, la diminuzione dei passaggi doganali e delle fatture e le ripercussioni sulla cifra d'affari non rende possibile stabilire a posteriori la riduzione del tempo di lavoro (cfr. sentenze del TAF B-1932/2025 del 22 agosto 2025, consid. 5.5.3, B-6131/2024 del 4 marzo 2025 consid. 4.5.4, B-4559/2021 del 20 ottobre 2022 consid. 9.7.2 e B-4557/2022 del 17 novembre 2023 consid. 6.6.5). Giova poi ricordare che il criterio fondamentale per il calcolo dell'ILR è l'orario, rispettivamente la perdita di lavoro dei dipendenti e non la cifra d'affari del datore di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 5.5 seg.). In effetti, le ILR non sono destinate a garantire la continuità dell'azienda o a coprire le perdite di esercizio (sentenza del TF 8C_699/2022 del 15 giugno 2023 consid. 5.2.4). Ne segue che la censura della ricorrente non è meritevole di accoglimento. 5.5 In conclusione, le prestazioni a titolo di indennità per lavoro ridotto sono state versate in contravvenzione all'ordinamento giuridico e alla prassi rilevante. Nel complesso, le argomentazioni della ricorrente e i giustificativi da lei esibiti non sono convincenti per concludere alla sussistenza di un sistema di registrazione delle ore di lavoro conforme al diritto per tutti i dipendenti interessati. Dato che la condizione legale della controllabilità non è adempiuta, si giustifica di pretendere in restituzione l'intero importo richiesto (cfr. sentenze 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.7, 8C_16/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1.4.5 e sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.2). In ragione della somma da restituire nel singolo caso, sono parimenti adempiute le esigenze relative all'importanza notevole della rettifica (cfr. supra consid. 3).
6. Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale condono sono decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002, OPGA; RS 830.11). Nella fattispecie, l'oggetto della lite verte unicamente sul tema della restituzione delle prestazioni. L'esame della buona fede, questione sollevata in sede di opposizione, è quindi prematuro, perché si tratta di una condizione del condono, aspetto che sarà oggetto di un'ulteriore procedura di pertinenza dell'autorità cantonale competente ed ha luogo successivamente alla crescita in giudicato della richiesta di restituzione (art. 4 cpv. 4 OPGA; sentenza del TF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025 consid. 8, 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 6.1-6.3). Di ciò la ricorrente si è resa consapevole nell'atto di ricorso e pertanto è superfluo addentrarsi ulteriormente nella tematica.
7. In riassunto, alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione della ricorrente contro la decisione di revisione relativamente alla restituzione delle prestazioni indebite di indennità per lavoro ridotto versate da marzo 2020 a febbraio 2022. Ne discende che il ricorso si rivela infondato e va respinto.
8. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono stabilite in fr. 6'500.-, importo che verrà computato con l'anticipo spese di egual valore, già versato a suo tempo, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Alla ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). La stessa sorte tocca anche all'autorità inferiore (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 6'500.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo spese di egual valore dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
4. Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, nonché alla cassa di disoccupazione competente. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 11 novembre 2025 Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)
- cassa [] (per estratto)