Maturità svizzera
Sachverhalt
A. X______ (di seguito ricorrente), nata il 9 ottobre 1986, frequenta il Liceo Diocesano di Breganzona e soffre di dislessia, disturbo settoriale dell'apprendimento del linguaggio e dell'eloquio diagnosticatole in età adolescenziale, dopo l'inizio del liceo. B. A motivo di tale disturbo e su istanza del Direttore del menzionato liceo, la Commissione svizzera di maturità (di seguito CSM o autorità inferiore) ha accordato alla ricorrente la facoltà di frazionare in due parti sia il primo che il secondo esame parziale svizzero di maturità con una pausa di un'ora tra la prima e la seconda parte, oppure suddividendo le due parti su due sessioni, oltre a concederle 30 minuti supplementari alle prove scritte di italiano, inglese e francese e 15 minuti supplementari di preparazione agli esami orali delle stesse materie. C. La ricorrente si è presentata al primo esame parziale nel mese di giugno 2006, ripetuto, suddividendolo su due sessioni, nel mese di gennaio e giugno 2007, mentre il secondo esame parziale l'ha sostenuto nella sessione di giugno e gennaio 2008 rifacendo le prove in cui le note erano insufficienti alla sessione successiva, nel mese di giugno 2009. L'interessata ha totalizzato un punteggio complessivo di 88 punti e ottenuto 4 insufficienze non adempiendo, così, alle condizioni previste all'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (di seguito Ordinanza; RS 413.12) per il superamento dell'esame. In particolare, la ricorrente ha raggiunto le seguenti note: scritto orale nota finale coefficiente punti Lingua madre Italiano 3.0 4.5 4.0 3 12.0 Seconda lingua Tedesco 4.0 3.5 4.0 3 12.0 Terza lingua Inglese 2.5 4.5 3.5 2 7.0 Matematica 3.0 4.0 3.5 2 7.0 Scienze sperimentali 3.5 3.5 3 10.5 Biologia Chimica Fisica Scienze umane e sociali 4.0 4.0 3 12.0 Storia Geografia Introduzione all'economia e al diritto Opzione specifica 3.0 4.0 3.5 3 10.5 Biologia e chimica Opzione complementare 4.0 4.0 2 8.0 Geografia Arti visive 4.5 4.5 2 9.0 Totale punti 88.0 D. Contro la decisione di mancato superamento dell'esame svizzero di maturità del 1° luglio 2009 emessa dalla CSM, la ricorrente, per il tramite della Federazione utenti sanità pubblica (di seguito UCM), ha interposto, in data 21 luglio 2009, formale ricorso presso lo scrivente Tribunale. La ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento della prova orale d'inglese da lei affrontata nella sessione di giugno 2009 con conseguente rilascio dell'attestato di maturità; in via subordinata di poter ripetere l'esame oggetto di contestazione entro un breve lasso di tempo. Il motivo principale alla base del ricorso risiederebbe nel fatto che all'esame orale d'inglese, non le sarebbero stati concessi i 15 minuti di preparazione supplementari accordategli, invece, con scritto di data 26 marzo 2009 dalla CSM. L'interessata avvalora la sua tesi illustrando come chi soffre di dislessia accuserebbe maggior difficoltà nello studio delle lingue straniere. L'apprendimento della lingua inglese, poi, a causa della differenza tra il testo scritto e la pronuncia rappresenterebbe un notevole ostacolo per i dislessici e quindi la tematica dell'accordare un tempo supplementare di preparazione costituirebbe un problema d'importanza fondamentale per tali persone. E. La CSM, con risposta di data 31 agosto 2009, convalida la sua decisione di data 29 giugno 2009 concernente l'esame svizzero di maturità della ricorrente. La stessa non nega la circostanza secondo la quale nel corso dell'esame orale d'inglese sostenuto dalla ricorrente nella sessione di giugno 2009, i 30 minuti di preparazione accordategli non sarebbero stati rispettati. Tuttavia, l'autorità inferiore continua precisando come l'interessata, prima del debutto di tale prova orale, avrebbe dovuto ricordare sia all'esperto che all'esaminatore del suo diritto ad ottenere del tempo supplementare per la preparazione alla verifica e come alla domanda dell'esperto, se fosse pronta per affrontare l'esame, l'interessata avrebbe dovuto manifestare il suo disappunto, invece di rispondere affermativamente e affrontare la verifica. Di conseguenza, l'esame si sarebbe svolto correttamente, senza nessun vizio di forma e sollevare quest'ultimo a posteriori costituirebbe una violazione del principio della buona fede. In aggiunta, la CSM specifica come anche qualora la ricorrente avesse ottenuto alla prova orale d'inglese la nota massima, vale a dire un 6, non le sarebbe bastato per ottenere il punteggio minimo necessario per ricevere l'attestato di maturità. F. Menzionati, come pure ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora risultassero determinanti per l'esito della vertenza.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente e d'ufficio la ricevibilità dei ricorsi sottopostigli (cfr. DTAF 2007/6, consid. 1; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. marg. 410).
E. 1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli artt. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. Le decisioni rese dalla CSM, come è il caso nella fattispecie, rappresentano una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e possono dunque essere impugnate dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 29 Ordinanza).
E. 1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, é particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Tali condizioni sono nella fattispecie adempiute.
E. 1.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 50 e 52 PA), l'UCM ha giustificato i suoi poteri con valida procura scritta, l'anticipo delle spese è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA) e gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 44 segg. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 L'intero settore scolastico è sottoposto alla responsabilità dei Cantoni, a meno che la Costituzione federale non disponga altrimenti (cfr. art. 62 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Ad ogni modo, Confederazione e Cantoni devono provvedere insieme a un'elevata qualità, nonché permeabilità dello spazio formativo svizzero (cfr. art. 61a Cost.). Nei livelli scolastici o formativi nei quali vi è una suddivisione delle competenze, Confederazione e Cantoni sono obbligati costituzionalmente a cooperare in modo più stretto (cfr. art. 61a Cost.).
E. 2.1 Le nuove disposizioni costituzionali configurano un sistema formativo basato su una complessa trama di relazioni tra Confederazione, Cantoni e Comuni. A dipendenza del livello formativo varia la suddivisione delle competenze normative, di vigilanza e finanziarie. Il disciplinamento del livello pre-elementare (scuola dell'infanzia) e della scuola dell'obbligo (livello primario e secondario I) compete ai Cantoni. Quest'ultimi sono pure responsabili dell'educazione generale a livello secondario II (licei) e insieme alla Confederazione garantiscono l'equipollenza dei diplomi cantonali di maturità assicurando che siano soddisfatte le esigenze minime (cfr. art. 62 Cost. e cfr. Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità; Ordinanza sulla maturità; ORM; RS 413.11). Le scuole private non riconosciute dalla Confederazione preparano i loro allievi all'esame svizzero di maturità, disciplinato separatamente nella relativa ordinanza della Confederazione.
E. 2.2 Di norma, per essere ammessi a una scuola universitaria svizzera bisogna aver conseguito un attestato di maturità liceale. Vi sono due possibilità per ottenerlo: frequentare un liceo riconosciuto dalla Confederazione e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e sostenere gli esami di maturità, oppure sostenere gli esami proposti dalla Commissione svizzera di maturità (cfr. art. 2 ORM e art. 1 cpv. 2 Ordinanza).
E. 3 L'Ordinanza sull'esame svizzero di maturità del 7 dicembre 1998 disciplina, come poc'anzi accennato, l'esame svizzero di maturità la cui riuscita conferisce l'attestato liceale di maturità (art. 1 cpv. 1 Ordinanza). La Commissione svizzera di maturità (Commissione) è responsabile dello svolgimento dell'esame (art. 2 cpv. 1 Ordinanza).
E. 3.1 L'esame di maturità deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari che presuppone: solide conoscenze fondamentali del livello secondario II; la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore; apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, intelligenza pronunciata, sensibilità etica ed estetica; una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l'astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale; la capacità di situarsi nell'ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche; la capacità di dialogare e un atteggiamento critico e aperto nei confronti della comunicazione e dell'informazione (art. 8 Ordinanza).
E. 3.2 La Commissione emana, a complemento della presente ordinanza, direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana che sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno (art. 10 Ordinanza). L'esame comprende nove materie, ossia sette materie fondamentali, un'opzione specifica e un'opzione complementare (art. 14 cpv. 1 Ordinanza). Inoltre, prima di iscriversi all'esame, il candidato redige personalmente un lavoro autonomo di una certa importanza (art. 15 cpv. 1 Ordinanza). A scelta del candidato, l'esame può essere sostenuto in una sola sessione (esame completo) o ripartito in due sessioni (esame parziale; art. 20 cpv. 1 Ordinanza).
E. 3.3 Le prestazioni in ognuna delle nove materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note al di sotto di 4 indicano prestazioni insufficienti. Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario. Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle nove materie. Le note nelle materie seconda lingua nazionale, terza lingua, matematica, arti visive, musica e nell'opzione complementare contano il doppio. Le note nelle materie prima lingua, scienze sperimentali, scienze umane e sociali, nell'opzione specifica e nella materia fondamentale implicante un livello di competenza superiore contano il triplo (art. 21 Ordinanza). L'esame è superato se il candidato ha ottenuto un totale di almeno 115 punti o ha ottenuto tra 92 e 114,5 punti, non ha note insufficienti in più di tre materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7 (art. 22 cpv. 1 Ordinanza).
E. 3.4 L'esaminatore e l'esperto confermano per iscritto l'esattezza delle note attribuite. Al termine degli esami parziali o dell'esame completo, le note sono ratificate dall'esperto e dal presidente della sessione. Inoltre, in ogni singolo caso si constata se l'esame è superato o no (art. 24 cpv. 1 e 2 Ordinanza). ll candidato ha diritto a due tentativi per ciascuna fase di esami parziali e per l'esame completo. Al secondo tentativo può cambiare l'opzione specifica e l'opzione complementare. Il candidato che si ripresenta entro due anni dalla sessione in cui è stato respinto è dispensato dagli esami nelle materie in cui la prima volta ha ottenuto almeno la nota 5. Deve rifare gli esami nelle materie in cui non ha ottenuto almeno la nota 4 e può scegliere di rifarli nelle materie in cui ha ottenuto la nota 4 o 4,5. Conta l'ultima nota ottenuta (art. 26 cpv. 1 e 2 Ordinanza). Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano, la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato (art. 27 Ordinanza).
E. 4 Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale.
E. 4.1 In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione. Tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3).
E. 4.2 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467 consid. 3.1, DTF 121 I 225 consid. 4b), a cui si attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3). La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il Giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della prima decisione, né può essere compito del Giudice quello di ripetere l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un dato ruolo. Già per queste ragioni di fatto non è consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Il Giudice deve dunque limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (cfr. DTF 106 Ia 1 cons. 3c, DTF 105 Ia 190 consid. 2a). Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il Giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, DTF 118 Ia 448 consid. 4c; DTAF 2008/14 consid. 3).
E. 5 Nel caso di specie, bisogna dapprima porsi la domanda se il vizio fatto valere dalla ricorrente possa risultare rilevante per l'esito finale dell'esame svizzero di maturità della stessa. A tal proposito, occorre chiarire il fatto che, anche qualora venisse accolto il vizio invocato dalla ricorrente e le venisse, per ipotesi, aggiudicata la nota massima equivalente ad un 6, le sue sorti in merito al risultato definitivo dell'esame svizzero di maturità non muterebbero. Infatti, l'attribuzione della nota 6 non basterebbe comunque alla ricorrente per raggiungere il punteggio minimo necessario per superare l'esame di maturità. L'art. 22 cpv. 1 Ordinanza recita che l'esame è superato se il candidato ha ottenuto un totale di almeno 115 punti o ha ottenuto tra 92 e 114.5 punti, non ha note insufficienti in più di tre materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7. La ricorrente, senza considerare la nota media tra la prova scritta e quella orale della materia inglese e relativo punteggio, ha totalizzato all'esame completo svizzero di maturità 81 punti. Se, per ipotesi, prendessimo in considerazione che la stessa, rifacendo l'esame orale d'inglese, otterrebbe la nota 6 e facessimo la media con la nota ricevuta allo scritto, vale a dire un 2.5, ne risulterebbe una nota media del 4.25 che si potrebbe arrotondare al 4.5. Ora, considerato come il coefficiente della materia inglese, quale terza lingua, equivale al 2, bisognerebbe addizionare (ai 81 punti) ancora 9 punti (4.5 x 2) raggiungendo un totale di 90 punti, non sufficiente per superare l'esame svizzero di maturità per il quale occorre aver totalizzato almeno 92 punti. Il caso di specie non potrebbe nemmeno rientrare in un caso limite, vale a dire nel caso in cui l'esperto contrassegni con un "+" una nota insufficiente (nota puntata), la quale potrebbe venir arrotondata di mezzo punto qualora dipendesse la riuscita del candidato all'esame svizzero di maturità (cfr. memoriale di risposta 31.08.2009 CSM, punto 13). Infatti, la ricorrente, oltre a non disporre di una nota puntata, anche se alla medesima venisse accordata una tale eventualità non le basterebbe per raggiungere il punteggio minimo di 92 punti necessario per ritenere l'esame svizzero di maturità superato. Per quanto appena illustrato, accogliere la conclusione della ricorrente che chiede la possibilità di potersi ripresentare all'esame orale d'inglese, non cambierebbe la circostanza che la medesima non potrebbe comunque ottenere un punteggio sufficiente per superare l'esame svizzero di maturità. Pertanto, il ricorso non può che essere respinto.
E. 6 A titolo abbondanziale, di seguito verrà, comunque, analizzato se il fatto che alla ricorrente, in concreto, al momento dello svolgimento della prova orale d'inglese le siano stati concessi solamente 20 minuti di preparazione, anziché 30 minuti come da scritto della CSM di data 30 marzo 2009, sia un motivo sufficiente per invalidare l'esame di cui parola.
E. 6.1 La ricorrente censura il modo in cui si è svolto l'esame facendo valere, quindi, un vizio di forma da esaminare con piena cognizione dallo scrivente Tribunale. Secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui prima o durante lo svolgimento di un esame subentri un motivo di impedimento, del quale il candidato ha potuto, per tempo, rendersene conto, quest'ultimo deve immediatamente annunciarlo alla persona competente così che delle appropriate misure possano essere prese. Infatti, di principio, è possibile appellarsi ad un motivo di impedimento solamente prima dell'inizio di una prestazione o al più tardi durante lo svolgimento della medesima (cfr. GAAC 59.15 consid. 4; decisione del TAF B-2206/2008 del 15 luglio 2008 consid. 4.3 e 4.4; decisione del TAF B-6555/2008 del 28 aprile 2009 consid. 3; decisione del TF 2P.140/2002 del 19 ottobre 2002 consid. 5.2). Pertanto, ogni candidato che a causa di malattia fisica o psichica, di problemi d'ordine famigliare, di smisurato e incontrollabile panico dell'esame, nonché a motivo di qualsiasi altra circostanza atta a rendere insostenibile l'affrontare l'esame in regolari condizioni deve annunciarlo prima dell'inizio dello stesso (HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2° ed., Berna 2003, pag. 452). Persino l'esibizione di un certificato medico presentato a posteriori può esser preso in considerazione soltanto in situazioni eccezionali. (PLOTKE, op. cit., pag. 452 con rinvii alla prassi). Risulterebbe, infatti, difficile conservare un sistema di valutazione efficace se, una volta svolto l'esame, tramite la produzione di un certificato medico venisse annullato l'esito di quest'ultimo (cfr. decisione del TAF B-7818/2006 del 1° febbraio 2008 consid. 7.1). In definitiva, ciascun candidato deve prontamente annunciare il motivo di impedimento, ogni qualvolta si possa ragionevolmente pretendere che egli riconosca un simile motivo prima del debutto di un esame o al più tardi in corso dello stesso. A tal proposito, le direttive per l'esame svizzero di maturità del 19 gennaio 2007, in vigore a partire dal 1° gennaio 2009, non si scostano da quanto sostenuto da summenzionata dottrina e giurisprudenza. Infatti, i candidati che si presentano all'esame svizzero di maturità devono essere in grado di valutare il loro stato fisico e psichico così da eventualmente ritirarsi prima del debutto dell'esame (cfr. decisione del TAF C-7728/2006 del 26 marzo 2007 consid. 3.2; B-2206/2008 del 15 luglio 2008 consid. 4.1 - 4.4).
E. 6.2 Nel caso che ci occupa, incontestato che il tempo di preparazione della ricorrente all'esame orale d'inglese, sessione giugno 2009, è stato di 20 minuti, anziché 30 minuti. Altrettanto vero che prima di debuttare con la verifica, l'esaminatore ha chiesto all'interessata se fosse pronta per affrontare la prova dandole la possibilità di pronunciarsi in merito. Quest'ultima ha risposto affermativamente alla domanda postale, senza sollevare alcuna obiezione. Il fatto che la ricorrente non abbia reagito potrebbe scaturire dalle circostanze in cui si trovava: notorio che l'affrontare una prova comporta un importante stress emotivo. Tale circostanza non può, tuttavia, giustificare la condotta dell'interessata scagionandola dall'omissione di non aver accennato all'esaminatore di aver 30 minuti di preparazione a disposizione secondo scritto di data 26 marzo 2009 della CSM. Come esposto ai precedenti considerandi e sulla base di consolidata giurisprudenza e chiara dottrina, si doveva e poteva ragionevolmente pretendere che la ricorrente reagisse annunciando il suo motivo di impedimento. A giusta ragione, infatti, accogliere delle censure relative allo svolgimento di un esame sollevate da un candidato a posteriori dell'esame sostenuto sarebbe contrario al principio della buona fede e metterebbe a repentaglio l'equità e la sicurezza del buon funzionamento del sistema valutativo. La ricorrente avrebbe, dunque, dovuto immediatamente al momento del debutto della prova sollevare la censura che oggi, invece, è da considerare come tardiva.
E. 7 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso si rivela infondato e va per questo motivo respinto, mentre la decisione della CSM confermata. Le censure formulate dalla ricorrente non giustificano nemmeno la ripetizione dell'esame orale d'inglese. A tal proposito, si osserva come agli occhi della ricorrente la conclusione a cui lo scrivente Tribunale ha dovuto addivenire risulta indubbiamente penosa. Tuttavia, proprio in virtù del principio di legalità, quest'ultimo deve strettamente attenersi all'ordinamento giuridico (norme generali astratte) e la sua prudenza e competenza non può, in concreto, oltrepassare quella del legislativo.
E. 8 Visto l'esito della procedura è giustificato addossare alla ricorrente le spese processuali per un importo complessivo di fr. 700.--. Esso verrà computato con l'anticipo di fr. 700.-- versato dalla ricorrente entro il termine fissato con ordinanza del 30 luglio 2009 (art. 63 cpv. 1 e 4 bis PA). Quale parte soccombente, alla ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di sperse ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
E. 9 La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 700.--.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegati di ritorno) autorità inferiore (n. di rif. 214.3 / REP 1+2; Raccomandata; allegati di ritorno) Il presidente del collegio: La cancelliera: Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni Data di spedizione: 11 dicembre 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-4708/2009 {T 0/2} Sentenza del 8 dicembre 2009 Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Stephan Breitenmoser, Maria Amgwerd, cancelliera Elisabetta Tizzoni. Composizione Parti X______, patrocinata da UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica, via Peri 2a, casella postale 5685, 6901 Lugano, ricorrente, contro Commissione Svizzera di Maturità, Hallwylstrasse 4, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esame svizzero di maturità. Fatti: A. X______ (di seguito ricorrente), nata il 9 ottobre 1986, frequenta il Liceo Diocesano di Breganzona e soffre di dislessia, disturbo settoriale dell'apprendimento del linguaggio e dell'eloquio diagnosticatole in età adolescenziale, dopo l'inizio del liceo. B. A motivo di tale disturbo e su istanza del Direttore del menzionato liceo, la Commissione svizzera di maturità (di seguito CSM o autorità inferiore) ha accordato alla ricorrente la facoltà di frazionare in due parti sia il primo che il secondo esame parziale svizzero di maturità con una pausa di un'ora tra la prima e la seconda parte, oppure suddividendo le due parti su due sessioni, oltre a concederle 30 minuti supplementari alle prove scritte di italiano, inglese e francese e 15 minuti supplementari di preparazione agli esami orali delle stesse materie. C. La ricorrente si è presentata al primo esame parziale nel mese di giugno 2006, ripetuto, suddividendolo su due sessioni, nel mese di gennaio e giugno 2007, mentre il secondo esame parziale l'ha sostenuto nella sessione di giugno e gennaio 2008 rifacendo le prove in cui le note erano insufficienti alla sessione successiva, nel mese di giugno 2009. L'interessata ha totalizzato un punteggio complessivo di 88 punti e ottenuto 4 insufficienze non adempiendo, così, alle condizioni previste all'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (di seguito Ordinanza; RS 413.12) per il superamento dell'esame. In particolare, la ricorrente ha raggiunto le seguenti note: scritto orale nota finale coefficiente punti Lingua madre Italiano 3.0 4.5 4.0 3 12.0 Seconda lingua Tedesco 4.0 3.5 4.0 3 12.0 Terza lingua Inglese 2.5 4.5 3.5 2 7.0 Matematica 3.0 4.0 3.5 2 7.0 Scienze sperimentali 3.5 3.5 3 10.5 Biologia Chimica Fisica Scienze umane e sociali 4.0 4.0 3 12.0 Storia Geografia Introduzione all'economia e al diritto Opzione specifica 3.0 4.0 3.5 3 10.5 Biologia e chimica Opzione complementare 4.0 4.0 2 8.0 Geografia Arti visive 4.5 4.5 2 9.0 Totale punti 88.0 D. Contro la decisione di mancato superamento dell'esame svizzero di maturità del 1° luglio 2009 emessa dalla CSM, la ricorrente, per il tramite della Federazione utenti sanità pubblica (di seguito UCM), ha interposto, in data 21 luglio 2009, formale ricorso presso lo scrivente Tribunale. La ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento della prova orale d'inglese da lei affrontata nella sessione di giugno 2009 con conseguente rilascio dell'attestato di maturità; in via subordinata di poter ripetere l'esame oggetto di contestazione entro un breve lasso di tempo. Il motivo principale alla base del ricorso risiederebbe nel fatto che all'esame orale d'inglese, non le sarebbero stati concessi i 15 minuti di preparazione supplementari accordategli, invece, con scritto di data 26 marzo 2009 dalla CSM. L'interessata avvalora la sua tesi illustrando come chi soffre di dislessia accuserebbe maggior difficoltà nello studio delle lingue straniere. L'apprendimento della lingua inglese, poi, a causa della differenza tra il testo scritto e la pronuncia rappresenterebbe un notevole ostacolo per i dislessici e quindi la tematica dell'accordare un tempo supplementare di preparazione costituirebbe un problema d'importanza fondamentale per tali persone. E. La CSM, con risposta di data 31 agosto 2009, convalida la sua decisione di data 29 giugno 2009 concernente l'esame svizzero di maturità della ricorrente. La stessa non nega la circostanza secondo la quale nel corso dell'esame orale d'inglese sostenuto dalla ricorrente nella sessione di giugno 2009, i 30 minuti di preparazione accordategli non sarebbero stati rispettati. Tuttavia, l'autorità inferiore continua precisando come l'interessata, prima del debutto di tale prova orale, avrebbe dovuto ricordare sia all'esperto che all'esaminatore del suo diritto ad ottenere del tempo supplementare per la preparazione alla verifica e come alla domanda dell'esperto, se fosse pronta per affrontare l'esame, l'interessata avrebbe dovuto manifestare il suo disappunto, invece di rispondere affermativamente e affrontare la verifica. Di conseguenza, l'esame si sarebbe svolto correttamente, senza nessun vizio di forma e sollevare quest'ultimo a posteriori costituirebbe una violazione del principio della buona fede. In aggiunta, la CSM specifica come anche qualora la ricorrente avesse ottenuto alla prova orale d'inglese la nota massima, vale a dire un 6, non le sarebbe bastato per ottenere il punteggio minimo necessario per ricevere l'attestato di maturità. F. Menzionati, come pure ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora risultassero determinanti per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente e d'ufficio la ricevibilità dei ricorsi sottopostigli (cfr. DTAF 2007/6, consid. 1; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. marg. 410). 1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli artt. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. Le decisioni rese dalla CSM, come è il caso nella fattispecie, rappresentano una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e possono dunque essere impugnate dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 29 Ordinanza). 1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, é particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Tali condizioni sono nella fattispecie adempiute. 1.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 50 e 52 PA), l'UCM ha giustificato i suoi poteri con valida procura scritta, l'anticipo delle spese è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA) e gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 44 segg. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. L'intero settore scolastico è sottoposto alla responsabilità dei Cantoni, a meno che la Costituzione federale non disponga altrimenti (cfr. art. 62 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Ad ogni modo, Confederazione e Cantoni devono provvedere insieme a un'elevata qualità, nonché permeabilità dello spazio formativo svizzero (cfr. art. 61a Cost.). Nei livelli scolastici o formativi nei quali vi è una suddivisione delle competenze, Confederazione e Cantoni sono obbligati costituzionalmente a cooperare in modo più stretto (cfr. art. 61a Cost.). 2.1 Le nuove disposizioni costituzionali configurano un sistema formativo basato su una complessa trama di relazioni tra Confederazione, Cantoni e Comuni. A dipendenza del livello formativo varia la suddivisione delle competenze normative, di vigilanza e finanziarie. Il disciplinamento del livello pre-elementare (scuola dell'infanzia) e della scuola dell'obbligo (livello primario e secondario I) compete ai Cantoni. Quest'ultimi sono pure responsabili dell'educazione generale a livello secondario II (licei) e insieme alla Confederazione garantiscono l'equipollenza dei diplomi cantonali di maturità assicurando che siano soddisfatte le esigenze minime (cfr. art. 62 Cost. e cfr. Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità; Ordinanza sulla maturità; ORM; RS 413.11). Le scuole private non riconosciute dalla Confederazione preparano i loro allievi all'esame svizzero di maturità, disciplinato separatamente nella relativa ordinanza della Confederazione. 2.2 Di norma, per essere ammessi a una scuola universitaria svizzera bisogna aver conseguito un attestato di maturità liceale. Vi sono due possibilità per ottenerlo: frequentare un liceo riconosciuto dalla Confederazione e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e sostenere gli esami di maturità, oppure sostenere gli esami proposti dalla Commissione svizzera di maturità (cfr. art. 2 ORM e art. 1 cpv. 2 Ordinanza). 3. L'Ordinanza sull'esame svizzero di maturità del 7 dicembre 1998 disciplina, come poc'anzi accennato, l'esame svizzero di maturità la cui riuscita conferisce l'attestato liceale di maturità (art. 1 cpv. 1 Ordinanza). La Commissione svizzera di maturità (Commissione) è responsabile dello svolgimento dell'esame (art. 2 cpv. 1 Ordinanza). 3.1 L'esame di maturità deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari che presuppone: solide conoscenze fondamentali del livello secondario II; la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore; apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, intelligenza pronunciata, sensibilità etica ed estetica; una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l'astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale; la capacità di situarsi nell'ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche; la capacità di dialogare e un atteggiamento critico e aperto nei confronti della comunicazione e dell'informazione (art. 8 Ordinanza). 3.2 La Commissione emana, a complemento della presente ordinanza, direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana che sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno (art. 10 Ordinanza). L'esame comprende nove materie, ossia sette materie fondamentali, un'opzione specifica e un'opzione complementare (art. 14 cpv. 1 Ordinanza). Inoltre, prima di iscriversi all'esame, il candidato redige personalmente un lavoro autonomo di una certa importanza (art. 15 cpv. 1 Ordinanza). A scelta del candidato, l'esame può essere sostenuto in una sola sessione (esame completo) o ripartito in due sessioni (esame parziale; art. 20 cpv. 1 Ordinanza). 3.3 Le prestazioni in ognuna delle nove materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note al di sotto di 4 indicano prestazioni insufficienti. Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario. Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle nove materie. Le note nelle materie seconda lingua nazionale, terza lingua, matematica, arti visive, musica e nell'opzione complementare contano il doppio. Le note nelle materie prima lingua, scienze sperimentali, scienze umane e sociali, nell'opzione specifica e nella materia fondamentale implicante un livello di competenza superiore contano il triplo (art. 21 Ordinanza). L'esame è superato se il candidato ha ottenuto un totale di almeno 115 punti o ha ottenuto tra 92 e 114,5 punti, non ha note insufficienti in più di tre materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7 (art. 22 cpv. 1 Ordinanza). 3.4 L'esaminatore e l'esperto confermano per iscritto l'esattezza delle note attribuite. Al termine degli esami parziali o dell'esame completo, le note sono ratificate dall'esperto e dal presidente della sessione. Inoltre, in ogni singolo caso si constata se l'esame è superato o no (art. 24 cpv. 1 e 2 Ordinanza). ll candidato ha diritto a due tentativi per ciascuna fase di esami parziali e per l'esame completo. Al secondo tentativo può cambiare l'opzione specifica e l'opzione complementare. Il candidato che si ripresenta entro due anni dalla sessione in cui è stato respinto è dispensato dagli esami nelle materie in cui la prima volta ha ottenuto almeno la nota 5. Deve rifare gli esami nelle materie in cui non ha ottenuto almeno la nota 4 e può scegliere di rifarli nelle materie in cui ha ottenuto la nota 4 o 4,5. Conta l'ultima nota ottenuta (art. 26 cpv. 1 e 2 Ordinanza). Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano, la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato (art. 27 Ordinanza). 4. Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale. 4.1 In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione. Tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3). 4.2 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467 consid. 3.1, DTF 121 I 225 consid. 4b), a cui si attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3). La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il Giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della prima decisione, né può essere compito del Giudice quello di ripetere l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un dato ruolo. Già per queste ragioni di fatto non è consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Il Giudice deve dunque limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (cfr. DTF 106 Ia 1 cons. 3c, DTF 105 Ia 190 consid. 2a). Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il Giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, DTF 118 Ia 448 consid. 4c; DTAF 2008/14 consid. 3). 5. Nel caso di specie, bisogna dapprima porsi la domanda se il vizio fatto valere dalla ricorrente possa risultare rilevante per l'esito finale dell'esame svizzero di maturità della stessa. A tal proposito, occorre chiarire il fatto che, anche qualora venisse accolto il vizio invocato dalla ricorrente e le venisse, per ipotesi, aggiudicata la nota massima equivalente ad un 6, le sue sorti in merito al risultato definitivo dell'esame svizzero di maturità non muterebbero. Infatti, l'attribuzione della nota 6 non basterebbe comunque alla ricorrente per raggiungere il punteggio minimo necessario per superare l'esame di maturità. L'art. 22 cpv. 1 Ordinanza recita che l'esame è superato se il candidato ha ottenuto un totale di almeno 115 punti o ha ottenuto tra 92 e 114.5 punti, non ha note insufficienti in più di tre materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7. La ricorrente, senza considerare la nota media tra la prova scritta e quella orale della materia inglese e relativo punteggio, ha totalizzato all'esame completo svizzero di maturità 81 punti. Se, per ipotesi, prendessimo in considerazione che la stessa, rifacendo l'esame orale d'inglese, otterrebbe la nota 6 e facessimo la media con la nota ricevuta allo scritto, vale a dire un 2.5, ne risulterebbe una nota media del 4.25 che si potrebbe arrotondare al 4.5. Ora, considerato come il coefficiente della materia inglese, quale terza lingua, equivale al 2, bisognerebbe addizionare (ai 81 punti) ancora 9 punti (4.5 x 2) raggiungendo un totale di 90 punti, non sufficiente per superare l'esame svizzero di maturità per il quale occorre aver totalizzato almeno 92 punti. Il caso di specie non potrebbe nemmeno rientrare in un caso limite, vale a dire nel caso in cui l'esperto contrassegni con un "+" una nota insufficiente (nota puntata), la quale potrebbe venir arrotondata di mezzo punto qualora dipendesse la riuscita del candidato all'esame svizzero di maturità (cfr. memoriale di risposta 31.08.2009 CSM, punto 13). Infatti, la ricorrente, oltre a non disporre di una nota puntata, anche se alla medesima venisse accordata una tale eventualità non le basterebbe per raggiungere il punteggio minimo di 92 punti necessario per ritenere l'esame svizzero di maturità superato. Per quanto appena illustrato, accogliere la conclusione della ricorrente che chiede la possibilità di potersi ripresentare all'esame orale d'inglese, non cambierebbe la circostanza che la medesima non potrebbe comunque ottenere un punteggio sufficiente per superare l'esame svizzero di maturità. Pertanto, il ricorso non può che essere respinto. 6. A titolo abbondanziale, di seguito verrà, comunque, analizzato se il fatto che alla ricorrente, in concreto, al momento dello svolgimento della prova orale d'inglese le siano stati concessi solamente 20 minuti di preparazione, anziché 30 minuti come da scritto della CSM di data 30 marzo 2009, sia un motivo sufficiente per invalidare l'esame di cui parola. 6.1 La ricorrente censura il modo in cui si è svolto l'esame facendo valere, quindi, un vizio di forma da esaminare con piena cognizione dallo scrivente Tribunale. Secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui prima o durante lo svolgimento di un esame subentri un motivo di impedimento, del quale il candidato ha potuto, per tempo, rendersene conto, quest'ultimo deve immediatamente annunciarlo alla persona competente così che delle appropriate misure possano essere prese. Infatti, di principio, è possibile appellarsi ad un motivo di impedimento solamente prima dell'inizio di una prestazione o al più tardi durante lo svolgimento della medesima (cfr. GAAC 59.15 consid. 4; decisione del TAF B-2206/2008 del 15 luglio 2008 consid. 4.3 e 4.4; decisione del TAF B-6555/2008 del 28 aprile 2009 consid. 3; decisione del TF 2P.140/2002 del 19 ottobre 2002 consid. 5.2). Pertanto, ogni candidato che a causa di malattia fisica o psichica, di problemi d'ordine famigliare, di smisurato e incontrollabile panico dell'esame, nonché a motivo di qualsiasi altra circostanza atta a rendere insostenibile l'affrontare l'esame in regolari condizioni deve annunciarlo prima dell'inizio dello stesso (HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2° ed., Berna 2003, pag. 452). Persino l'esibizione di un certificato medico presentato a posteriori può esser preso in considerazione soltanto in situazioni eccezionali. (PLOTKE, op. cit., pag. 452 con rinvii alla prassi). Risulterebbe, infatti, difficile conservare un sistema di valutazione efficace se, una volta svolto l'esame, tramite la produzione di un certificato medico venisse annullato l'esito di quest'ultimo (cfr. decisione del TAF B-7818/2006 del 1° febbraio 2008 consid. 7.1). In definitiva, ciascun candidato deve prontamente annunciare il motivo di impedimento, ogni qualvolta si possa ragionevolmente pretendere che egli riconosca un simile motivo prima del debutto di un esame o al più tardi in corso dello stesso. A tal proposito, le direttive per l'esame svizzero di maturità del 19 gennaio 2007, in vigore a partire dal 1° gennaio 2009, non si scostano da quanto sostenuto da summenzionata dottrina e giurisprudenza. Infatti, i candidati che si presentano all'esame svizzero di maturità devono essere in grado di valutare il loro stato fisico e psichico così da eventualmente ritirarsi prima del debutto dell'esame (cfr. decisione del TAF C-7728/2006 del 26 marzo 2007 consid. 3.2; B-2206/2008 del 15 luglio 2008 consid. 4.1 - 4.4). 6.2 Nel caso che ci occupa, incontestato che il tempo di preparazione della ricorrente all'esame orale d'inglese, sessione giugno 2009, è stato di 20 minuti, anziché 30 minuti. Altrettanto vero che prima di debuttare con la verifica, l'esaminatore ha chiesto all'interessata se fosse pronta per affrontare la prova dandole la possibilità di pronunciarsi in merito. Quest'ultima ha risposto affermativamente alla domanda postale, senza sollevare alcuna obiezione. Il fatto che la ricorrente non abbia reagito potrebbe scaturire dalle circostanze in cui si trovava: notorio che l'affrontare una prova comporta un importante stress emotivo. Tale circostanza non può, tuttavia, giustificare la condotta dell'interessata scagionandola dall'omissione di non aver accennato all'esaminatore di aver 30 minuti di preparazione a disposizione secondo scritto di data 26 marzo 2009 della CSM. Come esposto ai precedenti considerandi e sulla base di consolidata giurisprudenza e chiara dottrina, si doveva e poteva ragionevolmente pretendere che la ricorrente reagisse annunciando il suo motivo di impedimento. A giusta ragione, infatti, accogliere delle censure relative allo svolgimento di un esame sollevate da un candidato a posteriori dell'esame sostenuto sarebbe contrario al principio della buona fede e metterebbe a repentaglio l'equità e la sicurezza del buon funzionamento del sistema valutativo. La ricorrente avrebbe, dunque, dovuto immediatamente al momento del debutto della prova sollevare la censura che oggi, invece, è da considerare come tardiva. 7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso si rivela infondato e va per questo motivo respinto, mentre la decisione della CSM confermata. Le censure formulate dalla ricorrente non giustificano nemmeno la ripetizione dell'esame orale d'inglese. A tal proposito, si osserva come agli occhi della ricorrente la conclusione a cui lo scrivente Tribunale ha dovuto addivenire risulta indubbiamente penosa. Tuttavia, proprio in virtù del principio di legalità, quest'ultimo deve strettamente attenersi all'ordinamento giuridico (norme generali astratte) e la sua prudenza e competenza non può, in concreto, oltrepassare quella del legislativo. 8. Visto l'esito della procedura è giustificato addossare alla ricorrente le spese processuali per un importo complessivo di fr. 700.--. Esso verrà computato con l'anticipo di fr. 700.-- versato dalla ricorrente entro il termine fissato con ordinanza del 30 luglio 2009 (art. 63 cpv. 1 e 4 bis PA). Quale parte soccombente, alla ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di sperse ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). 9. La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 700.--. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegati di ritorno) autorità inferiore (n. di rif. 214.3 / REP 1+2; Raccomandata; allegati di ritorno) Il presidente del collegio: La cancelliera: Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni Data di spedizione: 11 dicembre 2009