Maturità svizzera
Sachverhalt
A. X._______ (in seguito: la ricorrente) si è presentata al primo esame parziale nella sessione estiva 2019 e al secondo esame parziale nella sessione estiva 2020 per il conseguimento dell'attestato di maturità. Al termine di tali esami, la ricorrente ha totalizzato un punteggio di 83.5 e accumulato cinque insufficienze. Con tali risultati, la medesima non ha adempiuto ai criteri per il superamento dell'esame secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12]) per il quale sarebbe stato necessario un punteggio minimo di 84 e al massimo quattro note insufficienti. Pertanto, non le è stato rilasciato l'attestato di maturità. A.a Nella sessione estiva 2019 la ricorrente ha ottenuto al termine del primo esame parziale i seguenti risultati: Materia: Nota finale Punti Biologia 3.5 3.5 Chimica 3.5 3.5 Fisica 2.5 2.5 Storia 4.0 4.0 Geografia 4.0 4.0 Musica 4.5 4.5 Totale dei punti ottenuti alla sessione 22.0 A.b Con lettera del 15 gennaio 2020, la ricorrente ha fatto richiesta presso la Commissione svizzera di maturità CSM (in seguito: l'autorità inferiore o CSM) di ottenimento di deroga per iI secondo esame parziale (precedentemente già ottenuta per il primo esame parziale) a motivo del disturbo dell'attenzione (ADHD), allegando il rapporto medico deI Dr. A._______ contenente il piano didattico personalizzato per la ricorrente (cfr. ricorso alleg. "rapporto medico e piano didattico Dr. A._______ deI gennaio 2019"). A.c Con decisione del 20 febbraio 2020, l'autorità inferiore ha parzialmente accolto la richiesta della ricorrente, autorizzando le seguenti misure di compensazione:
- Per le prove scritte di italiano e di matematica potrà disporre di 30 minuti supplementari da utilizzare come pausa intermedia o come prolungamento delle prove;
- Per le prove scritte della seconda lingua nazionale, della terza lingua e dell'opzione specifica potrà disporre di 20 minuti supplementari da utilizzare come pausa intermedia o come prolungamento delle prove;
- Per le prove orali di italiano, della seconda lingua nazionale, della terza lingua, dell'opzione specifica e dell'opzione complementare potrà disporre di 5 minuti supplementari da utilizzare esclusivamente come tempo supplementare di preparazione. A.d Per far fronte alla situazione pandemica venutasi a creare, iI Consiglio federale ha adottato l'Ordinanza del 13 maggio 2020 sullo svolgimento dell'esame svizzero di maturità 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (in seguito: Ordinanza COVID-19, [RS 413.17]), per poter garantire uno svolgimento degli esami in una situazione complessa e nel rispetto delle misure di protezione. Una volta confermata la sessione estiva 2020 e sulla base di tale Ordinanza, la CSM ha comunicato a tutti i candidati, con lettera del 18 giugno 2020, che l'esame si sarebbe svolto in deroga all'Ordinanza ESM in ossequio dell'Ordinanza COVID-19 (cfr. consid. 3.2.4). Al fine di mitigare il più possibile le conseguenze derivanti da tale situazione straordinaria, iI Consiglio federale e la CSM hanno adottato, nell'ambito delle loro rispettive competenze, varie misure, dando segnatamente ai candidati la possibilità di ritirare la propria iscrizione senza conseguenze fino al giorno prima dell'inizio della sessione; mettendo in atto, al momento dell'attribuzione delle note di maturità, un meccanismo idoneo a compensare l'assenza delle prove orali; e offrendo ai candidati al secondo esame parziale e all'esame completo, la possibilità di annullare Ie note conseguite nella sessione estiva 2020, senza che il sostenimento dell'esame completo o del secondo esame parziale contino come tentativo d'esame. A.e Nella sessione estiva 2020 la ricorrente ha ottenuto al termine del secondo esame parziale i seguenti risultati: Materia: Scritto Correttivo [d] Nota finale Punti Prima lingua Italiano 3.0 + 0.29 3.5 10.5 Seconda lingua Tedesco 3.58 + 0.84 4.5 13.5 Terza lingua Greco 4.0 + 0.5 4.5 9.0 Matematica 2.81 + 0.47 3.5 7.0 Opzione specifica Latino 4.0 + 0.5 4.5 13.5 Opzione complementare Storia 4.0 / 4.0 4.0 Lavoro di maturità 4.0 + 0.0 4.0 4.0 Totale dei punti ottenuti alla sessione 61.5 A.f Con decisione del 15 luglio 2020, la CSM ha comunicato alla ricorrente che, avendo totalizzato un punteggio di 83.5, giusta l'art. 22 dell'Ordinanza deI 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12]), l'esame non risulterebbe superato e, pertanto, non potrebbe essere rilasciato l'attestato di maturità. A tal proposito, la CSM ha informato la ricorrente che le condizioni per la ripetizione dell'esame e le norme concernenti le note acquisite sono indicate nell'art. 26 Ordinanza ESM. B. In data 31 agosto 2020, la ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF). La ricorrente ha postulato quanto segue:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza: 1.1. In via principale la decisione è modificata con l'assegnazione di mezzo punto in più nella materia di matematica (nota 4) e italiano (nota 4) e per il lavoro di maturità (nota 4.5) con conseguente rilascio dell'attestato di maturità svizzera alla signorina X._______. 1.2. In via subordinata la decisione è modificata con l'assegnazione di mezzo punto in più nella materia di matematica (nota 4) o di italiano (nota 4) con conseguente rilascio dell'attestato di maturità svizzera alla signorina X._______. 1.3. In via ancora più subordinata gli atti sono ritornati al Presidente della Sessione, rispettivamente alla CSM per nuova decisione, rispettivamente affinché sia assegnato in matematica o in italiano un mezzo punto tecnico.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili. La ricorrente censura una violazione del diritto federale, segnatamente del principio e del diritto della parità di trattamento (art. 8 CF e 27 dell'Ordinanza), compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, la mancata considerazione di alcuni fatti rilevanti costitutiva di un accertamento incompleto degli stessi, nonché l'inadeguatezza. In tal senso, la medesima fa valere un disturbo dell'attenzione (ADHD), medicalmente diagnosticato ed accertato. La ricorrente afferma che tale disturbo corrisponderebbe ad una disabilità (o handicap) ai sensi dell'art. 27 Ordinanza ESM e che, in quanto tale, non sarebbe stata compensata da misure idonee durante lo svolgimento degli esami e non sarebbe stata tenuta debitamente in considerazione nella valutazione degli stessi. C. In data 22 ottobre 2020, l'autorità inferiore ha trasmesso l'incarto a loro disposizione e preso posizione sul ricorso, confermando la propria decisione e chiedendo di respingere quest'ultimo. Nella sua argomentazione, la CSM smentisce una qualsivoglia violazione del principio e del diritto della parità di trattamento, in quanto le deroghe concesse alla ricorrente per compensare la sua disabilità sarebbero state messe in pratica, nella misura in cui gli esami toccati da tali misure compensatorie erano ancora oggetto della sessione 2020. Per di più, l'autorità inferiore precisa che l'attribuzione di un "mezzo punto tecnico", o "nota puntata'', rappresenterebbe una prassi che la medesima ha adottato per permettere a un candidato di riuscire, nonostante insufficienze tecniche riscontrate in singoli settori. La nota puntata non sarebbe un diritto del candidato, piuttosto verrebbe assegnata unicamente in funzione dell'apprezzamento globale della sua prestazione complessiva. Nel caso in specie, l'assegnazione di tale "mezzo punto tecnico" non rispecchierebbe la sua prestazione complessiva e non sarebbe giustificato. Al contrario, tale attribuzione rappresenterebbe una violazione del diritto della parità di trattamento degli altri candidati. D. Con replica del 17 novembre 2020, la ricorrente ha inoltrato una presa di posizione sulla risposta della CSM, ribadendo sostanzialmente i motivi addotti nel ricorso. Essa afferma, in particolar modo, che la sua disabilità la svantaggerebbe negli esami scritti e che, invece, gli esami orali rappresenterebbero una possibilità per migliorare le proprie note. Se, da un lato, la ricorrente dichiara di non contestare il fatto che con le misure concessele il 20 febbraio 2020, essa sia stata messa in condizione di affrontare gli esami (scritti) alle stesse condizioni di tutti gli altri candidati, dall'altro lato, ritiene che la CSM non avrebbe adottato "alcuna ulteriore misura per compensare l'aggravio aggiuntivo rispetto agli altri candidati subito dalla ricorrente a causa del venire meno delle prove orali e della presentazione orale di maturità e - per logica - dell'assenza dell'esperto alle prove orali". Pertanto, proprio in virtù dell'assenza di quest'ultime e della disabilità della ricorrente, le dovrebbe essere accordato quanto richiesto nel ricorso (cfr. fatti B). E. Con duplica del 17 dicembre 2020, la CSM ha ripreso quanto esposto in precedenza, esprimendosi segnatamente sulla prassi messa in atto nella sessione estiva d'esame 2020 relativa all'attribuzione del "mezzo punto tecnico", indicando secondo quali criteri eventuali candidati ne abbiano beneficiato e in cosa il caso della ricorrente si differenzierebbe da questi. F. Con triplica del 31 dicembre 2020, la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni, nonché censure. G. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).
E. 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. f LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali.
E. 1.3 Le decisioni dell'autorità inferiore sono soggette a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM [RS 413.12] in collegamento con art. 37 LTAF e art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.
E. 1.4 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA).
E. 1.5 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.
E. 1.6 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c).
E. 2.1 Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall'apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 6.2 e DTF 131 I 467 consid. 3.1 con rinvii). L'adozione di un certo riserbo si impone dato che l'autorità di ricorso non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l'autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata dall'autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo (DTF 118 Ia 488 consid. 4c e DTF 106 Ia 1 consid. 3c con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 e DTAF 2007/6 consid. 3 rispettivamente con rinvii).
E. 2.2 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, DTAF 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, DTAF 2008/14 consid. 3.3 e DTAF 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali, tutte le obiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali spetta al ricorrente (sentenze del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 e B-4383/2016 del 18 settembre 2018 consid. 6.2, rispettivamente con rinvii).
E. 2.3 Nella fattispecie, l'oggetto del ricorso è la decisione del 15 luglio 2020 di superamento degli esami di maturità (cfr. fatti A.f), la cui seconda sessione di esame parziale si è svolta nel contesto pandemico dovuto al coronavirus. Non è invece oggetto del ricorso, la decisione del 20 febbraio 2020 (cfr. fatti A.c), cresciuta in giudicato. Pertanto, si tratta di verificare da un lato se, nel contesto pandemico le misure di compensazione accordate alla ricorrente (cfr. fatti. A.c), siano state applicate correttamente, o se l'autorità inferiore è incorsa in un vizio formale che ha posto la ricorrente in una posizione di svantaggio rispetto agli altri candidati (cfr. consid. 2.2 e 3). Tale censura ha come oggetto l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge, dunque, un aspetto formale di tale esame. Pertanto, il Tribunale può esaminare liberamente quanto fatto valere dalla ricorrente. Dall'altro lato, l'attribuzione di un "mezzo punto tecnico" (cfr. consid. 4), rappresenta una questione di natura materiale, rispetto alla quale il Tribunale assume un certo riserbo (cfr. consid. 2.1).
E. 2.4 Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determinante e a darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a con rinvii; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2 con rinvii; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300).
E. 3 In deroga all'articolo 20 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, il lavoro di maturità non deve essere presentato oralmente.
E. 3.1 A tal proposito, la ricorrente asserisce che gli svantaggi dovuti alla sua disabilità (cfr. fatti B), sarebbero stati accentuati dalle normative d'esame introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19. Infatti, l'abolizione degli esami orali per la seconda sessione d'esame, avrebbe causato uno svantaggio a suo discapito, non compensato dal correttivo [d] applicato a tutti i candidati della medesima sessione. Tali fatti costituirebbero una disparità di trattamento ai danni della ricorrente. Sebbene quest'ultima abbia potuto beneficiare delle compensazioni normalmente adottate per le persone che soffrono di ADHD (cfr. fatti A.c), a fronte dell'annullamento della quasi totalità degli esami orali, non sarebbero stati elaborati e messi in atto ulteriori possibili provvedimenti idonei ad assicurare una compensazione (come ad esempio la presenza dell'esaminatore alle prove scritte oppure la predisposizione e possibilità di connettersi durante l'esame scritto con l'esaminatore via zoom o telefonicamente). L'adozione di ulteriori misure, avrebbe potuto "permettere alla ricorrente di ottenere un mezzo punto in matematica o in italiano o in entrambe Ie materie che le avrebbe permesso senz'altro di superare gli esami" (cfr. ricorso marg. 3). Infatti, negli anni precedenti, agli esami scritti sarebbe stato presente il professore che ha elaborato l'esame e, pertanto, idoneo ed in grado di rispondere ad eventuali interrogativi dei candidati, solitamente radunati in un'unica aula. Nel caso in specie, la ricorrente avrebbe svolto gli esami scritti in un'aula separata dagli altri candidati, in presenza di un sorvegliante senza specifica competenza e quindi non idoneo a fornire alcuna indicazione, qualora fosse stato interpellato. La presenza all'esame scritto del professore che ha elaborato l'esame e che all'occorrenza avrebbe potuto rileggere all'alunno le consegne o fornirgli le opportune spiegazioni degli esercizi avrebbe assecondato una delle indicazioni menzionate daI Dr. A._______ (cfr. ricorso marg. 3 con rinvio al certificato A._______). Pertanto, i provvedimenti correttivi adottati dalla CSM, seppur adeguati alla situazione pandemica particolare, nel caso della ricorrente avrebbero creato una situazione di penalizzazione e discriminazione, rendendo la sessione d'esame "oltremodo ed ingiustificatamente penalizzante nei suoi confronti in maniera difforme al diritto alla parità di trattamento" (cfr. ricorso marg. 14). Anche per quanto riguarda il lavoro di maturità, la ricorrente afferma che, nonostante questo fosse stato elaborato in parte anteriormente alla pandemia, l'esaminatore avrebbe dovuto tenere conto sia del contesto assolutamente eccezionale riconducibile alla pandemia, che in particolare dello svantaggio accresciuto per la medesima causato dall'annullamento della presentazione orale del proprio lavoro (neI contesto della quale apparirebbe "verosimile" che essa avrebbe potuto migliorare, anche solo sensibilmente, la propria nota, raggiungendo almeno il 4.5, ottenendo così il punteggio minimo di 84 [cfr. ricorso marg. 16]). Inoltre, nel valutare la prestazione complessiva della ricorrente, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto del fatto che quest'ultima si sarebbe ritrovata come unica candidata all'esame, a dover ripetere l'esame di greco, in quanto l'autore proposto non rientrava tra quelli previsti, aggiungendo così una difficoltà in più rispetto agli altri candidati.
E. 3.2.1 L'Ordinanza ESM disciplina le sessioni d'esame, l'iscrizione ad esso, le condizioni d'ammissione, nonché il suo scopo. A tal proposito, secondo l'art. 27 Ordinanza ESM l'istanza inferiore può accordare delle deroghe: Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano (p. es. nel caso di candidati andicappati), la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato. Ciò lascia alla discrezione della CSM, sia la decisione sulla natura, che sulla portata di eventuali deroghe ed eccezioni al regolamento d'esame. Ciò non significa, tuttavia, che l'autorità inferiore sia completamente libera nel prendere le proprie decisioni. Piuttosto, deve trovare la soluzione più opportuna, tenendo conto dei principi giuridici riguardanti l'esercizio del potere discrezionale. Dopotutto, l'autorità inferiore è vincolata dalla costituzione e deve, in particolare, rispettare i principi di uguaglianza dei diritti e di proporzionalità e il dovere di salvaguardare gli interessi pubblici (cfr. DTAF 2008/26 consid. 5.1 con rinvii). Le disabilità sono caratteristiche personali particolari che, ad un esame, pongono i candidati disabili in una posizione di svantaggio rispetto ai candidati non disabili. Se questi svantaggi personali non vengono presi in considerazione nella progettazione di un esame mediante misure compensative positive, il valore informativo della prestazione dell'esame può talvolta essere notevolmente distorto (cfr. DTAF 2008/26 consid. 4).
E. 3.2.2 Secondo l'art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), nessuno può essere discriminato, tra l'altro, a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. È vietato un qualsiasi tipo di nesso di fatto infondato con la caratteristica dell'handicap, in particolare con uno svantaggio ad esso associato, che deve essere considerato come degradante o emarginante. Una norma può prevedere una tale differenziazione inammissibile da sé (la cosiddetta discriminazione diretta o indiretta) oppure, nei suoi effetti reali, discriminare in particolare i membri di gruppi specificamente protetti contro la discriminazione, senza che ciò sia oggettivamente giustificato (cfr. DTF 143 I 129 consid. 2.3.1, 139 I 169 consid. 7.2, 139 I 292 consid. 8.2 e 134 I 105 consid. 5; DTAF 2008/26 consid. 4.2). In riferimento a persone disabili in un contesto formativo, nonché di esame, il divieto di discriminazione indiretta, di cui all'art. 8 cpv. 2 Cost., conferisce a quest'ultime il diritto a facilitazioni formali dell'esame, adattate alle loro esigenze individuali. Il necessario adattamento formale dello svolgimento dell'esame, a specifiche situazioni di disabilità, può essere effettuato in diversi modi, tenendo, tuttavia, sempre conto del tipo e del grado di disabilità. Questi includono, in particolare, prolungamento del tempo a disposizione, pause più lunghe o supplementari, lo svolgimento dell'esame in più fasi, altre forme d'esame o l'uso di un computer. D'altro canto, una misura di adattamento in concretizzazione dell'art. 8 cpv. 2 Cost. non significa che le capacità centrali, la cui esistenza deve essere garantita dalla formazione in questione, non possano più essere verificate (cfr. DTF 134 I 105 consid. 5, 122 I 130 consid. 3c/aa; sentenza del TF 2D_7/2011 del 19 maggio 2011 consid. 3.2; DTAF 2008/26 consid. 4.5). Inoltre, le disabilità devono essere sufficientemente chiarite da un ente indipendente (sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.4). Per l'eliminazione di svantaggi esistenti nei confronti dei disabili, giusta l'art. 8 cpv. 4 Cost., in qualità di mandato indipendente, la legge prevede i provvedimenti necessari (DTF 141 I 9 consid. 3.1, 139 II 289 consid. 2.2.1, 134 I 105 consid. 5 con rinvii; sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.1).
E. 3.2.3 La Confederazione ha esercitato tale mandato nell'ambito delle sue competenze, in particolare con l'emanazione della Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis, RS 151.3).
E. 3.2.3.1 Il suo scopo è quello di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili (art. 1 cpv. 1 LDis). Ai sensi della LDis, per disabile si intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, di intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un'attività lucrativa (art. 2 cpv. 1 LDis; DTF 131 V 9 consid. 3.5.1.2, sentenza del TF 2C_930/2011 del 1° maggio 2012 consid. 3.3). Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio, oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili (art. 2 cpv. 2 LDis; DTF 139 II 289 consid. 2.2.2). Ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LDis, sussiste uno svantaggio nell'accesso a una formazione o a una formazione continua in particolare quando l'utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l'assistenza personale loro necessaria sono ostacolate (lett. a) o la durata e l'assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili (lett. b). Chi è svantaggiato ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LDis, a causa di un ente pubblico, può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che l'ente pubblico elimini lo svantaggio o vi rinunci (art. 8 cpv. 2 LDis; sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.2; DTAF 2008/26 consid. 4.2).
E. 3.2.3.2 Nel compensare gli svantaggi, va sempre notato che un candidato disabile non può ricevere un trattamento preferenziale rispetto agli altri candidati a causa degli speciali adattamenti dell'esame. L'obiettivo degli adeguamenti della struttura d'esame è unicamente quello di compensare la posizione svantaggiata derivante dalla disabilità, ma non di offrire al candidato disabile un vantaggio rispetto agli altri candidati. Tuttavia, con riguardo per la disabilità, i requisiti tecnici non devono essere ridotti e le agevolazioni concesse non devono condurre all'impossibilità di verificare delle competenze importanti per l'esercizio di una professione. Non sono, pertanto, da concedere semplificazioni per quanto riguarda i requisiti richiesti dall'oggetto dell'esame. Nel caso in cui un esame qualifichi il candidato per una professione, che richiede determinate capacità fisiche o mentali, occorre garantire che gli impedimenti personali possano essere compensati in misura sufficiente anche nell'esercizio di essa. Per quanto riguarda la questione della natura e dell'entità della compensazione, bisogna esaminare quali semplificazioni siano necessarie affinché un candidato disabile abbia le stesse possibilità di superare l'esame come se la sua disabilità non esistesse (cfr. DTAF 2008/26 consid. 4.5 con rinvii).
E. 3.2.4 Oltre alle norme sopraesposte, è necessario tenere conto di quelle previste dall'Ordinanza COVID-19, riguardanti lo svolgimento dell'esame di maturità 2020: Art. 2 Deroghe alle disposizioni del diritto vigente 1 In deroga all'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità, nelle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica, nonché nell'opzione specifica, non si svolgono esami orali. Fanno eccezione la materia musica e la procedura d'esame della maturità bilingue. 2 In deroga all'articolo 18 capoverso 3 dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, nell'opzione complementare l'esame è scritto oppure orale. La decisione spetta al presidente della sessione. L'esame scritto dell'opzione complementare dura 30 minuti.
E. 3.3.1 Nel caso in specie, la decisione dell'autorità inferiore, concernente le misure di compensazione accordate alla ricorrente per la sua disabilità (cfr. fatti A.c), è cresciuta in giudicato. Per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'esame di maturità 2020, il Tribunale osserva che con l'annullamento delle prove orali nelle materie "prima lingua", "seconda lingua", "terza lingua", "matematica", "opzione specifica", nonché della presentazione orale del lavoro di maturità, l'esame ha subito una modifica sistematica. Sulla base di ciò, le misure compensatorie concesse alla ricorrente per gli esami orali, sono automaticamente divenute prive di oggetto. Quelle concernenti gli esami scritti, invece, sono state correttamente messe in pratica dalla CSM. Infatti, come correttamente sottolineato dall'autorità inferiore, con le misure compensatorie concesse alla ricorrente, essa è stata messa nella condizione di affrontare gli esami del secondo esame parziale al pari degli altri candidati. Una volta apprese le modifiche delle modalità generali dello svolgimento dell'esame (cfr. consid. 3.2.4), qualora la ricorrente avesse ritenuto che le misure compensatorie già ottenute non fossero più sufficienti e idonee a compensare la sua disabilità, essa avrebbe dovuto inoltrare una nuova richiesta di deroga o richiedere la riconsiderazione di quella già accolta. Infatti, l'art. 27 Ordinanza ESM stabilisce chiaramente che l'autorità inferiore può accordare delle deroghe, a condizione che la richiesta sia stata debitamente motivata. Nonostante la ricorrente citi varie possibili misure supplementari che la CSM avrebbe potuto adottare nei confronti della ricorrente (cfr. fatti D e consid. 3.1), quest'ultima non ha sfruttato la possibilità di farne richiesta. Pertanto, la censura secondo cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto prevedere delle misure compensatorie aggiuntive, risulta infondata.
E. 3.3.2 Inoltre, va sottolineato che le modifiche delle modalità generali dello svolgimento dell'esame, hanno toccato tutti i candidati, indipendentemente dalle situazioni individuali. Al fine di evitare che tali cambiamenti comportassero una difficoltà maggiore rispetto alle sessioni precedenti, le autorità competenti hanno predisposto varie misure di compensazione, uguali per tutti (cfr. fatti A.d e consid. 3.2.4). Ad esempio, una volta appresi tali cambiamenti, ai candidati è stata data la possibilità di ritirare la propria iscrizione (cfr. fatti A.d), possibilità della quale la ricorrente non ha usufruito. Il fatto che gli esami orali siano stati aboliti, non può essere considerato di per sé una discriminazione. Infatti, una disabilità non permette di poter scegliere à la carte le modalità di esame (scritto o orale), bensì, dà diritto a delle misure adeguate che tengano conto del suddetto handicap, nell'ambito delle modalità di esame previste. Per di più, circa l'assenza dell'esperto quale "strumento compensativo", va rilevato che giusta l'art. 12 cpv. 1 Ordinanza ESM, gli esaminatori correggono gli elaborati scritti di esame e preparano, conducono e valutano gli esami orali. Tuttavia, nella sessione 2020, gli esami orali sono stati aboliti e circa la correzione da parte dell'esaminatore degli esami scritti, si rinvia all'art. 2 cpv. 4 Ordinanza COVID-19 secondo il quale, al termine dell'esame parziale o dell'esame completo, le note vengono ratificate soltanto dal presidente della sessione. Non da ultimo, per quanto concerne il lavoro scritto di maturità, si rinvia a quanto già espresso sul fatto che tutti i candidati sono stati toccati dalle modifiche dovute alla situazione pandemica e che, come giustamente espresso dalla CSM nella sua risposta, le note assegnate da persone esterne ad un candidato (nel caso in specie, la ricorrente fa valere che un suo docente avrebbe giudicato il lavoro in maniera migliore), non sono vincolanti, ma hanno, tuttalpiù, valore indicativo. Per di più, l'affermazione secondo cui gli esami orali avrebbero verosimilmente permesso di migliorare i propri voti, rappresenta una mera supposizione. Infine, il correttivo [d], adottato nella sessione d'esame in questione, tiene già conto dell'assenza degli esami orali. Pertanto, la censura concernente uno svantaggio accresciuto per la ricorrente in ragione della sua disabilità, dovuto allo svolgimento degli esami nel presente contesto pandemico, risulta infondata.
E. 3.3.3 In conclusione e in via riassuntiva, la ricorrente ha usufruito delle misure compensatorie richieste circa la sua disabilità negli esami scritti; non ha sfruttato la possibilità concessa a tutti i candidati dopo la comunicazione delle modalità dell'esame, di ritirare la propria iscrizione, né ha inoltrato una nuova richiesta di ulteriori misure compensatorie per la sua disabilità; ha beneficiato del correttivo adottato al momento dell'attribuzione delle note; e non ha utilizzato la possibilità di annullare Ie note conseguite nella sessione estiva 2020.
E. 4 Ora, la ricorrente ha ottenuto secondo il documento "Risultato dell'esame: Decisione" un punteggio totale di 83.5 punti (cfr. fatti A.f). Non avendo raggiunto il punteggio necessario di 84 punti, la ricorrente non ha superato l'esame. In seguito a quanto esposto finora, la ricorrente chiede di rivedere, alla luce della situazione pandemica e della sua disabilità, la valutazione dei voti ottenuti nelle materie di italiano e/o matematica al fine di raggiungere in almeno uno dei due esami la nota 4.0 (invece di 3.5). La modifica del voto di almeno uno dei due esami, le permetterebbe di ottenere un punteggio totale di 84, nonché un numero di insufficienze pari a quattro (invece che cinque). Inoltre, chiede che venga rivista la valutazione del lavoro scritto di maturità, aumentando la nota a 4.5 (invece di 4.0). Nel caso in cui ciò non dovesse essere possibile, la ricorrente chiede che le venga attribuito un "mezzo punto tecnico".
E. 4.1 Giusta l'art. 8 Ordinanza ESM, l'esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari (cpv. 1). Tale maturità presuppone (cpv. 2): a.solide conoscenze fondamentali del livello secondario II secondo l'articolo 9; b.la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore; c.apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, nonché sensibilità etica ed estetica; d.una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l'astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale; e.la capacità di situarsi nell'ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche; f.la capacità di dialogare, in particolare la capacità di argomentare e di difendere le proprie opinioni. Gli esami di maturità hanno, dunque, lo scopo di fornire informazioni sulle qualifiche professionali e personali dei candidati ad una particolare professione o formazione. Si tratta di stabilire le conoscenze e le competenze concrete dei candidati. Di conseguenza, i candidati all'esame hanno il diritto di dimostrare la loro qualificazione effettiva.
E. 4.1.1 Circa l'attribuzione di un "mezzo punto tecnico", o "nota puntata", l'autorità inferiore ha espresso durante lo scambio di scritti, che ciò rappresenta una prassi adottata dalla medesima per permettere a un candidato di riuscire, nonostante insufficienze tecniche riscontrate in singoli settori, la quale non si baserebbe su criteri formali, bensì su principi, applicati anche alla sessione estiva d'esame 2020. Segnatamente, la "nota puntata" non sarebbe un diritto del candidato, ma verrebbe assegnata unicamente in funzione dell'apprezzamento globale della sua prestazione complessiva. II candidato dovrebbe, dunque, aver dimostrato di possedere globalmente solide conoscenze secondo l'art. 8 Ordinanza ESM, nonostante lacune tecniche riscontrate in singoli ambiti. L'assegnazione di un "mezzo punto tecnico", valutata nei casi in cui iI grado di selettività non risulti ragionevolmente netto, rappresenterebbe un intervento puramente tecnico che modificherebbe una nota (parziale) attribuita da un esaminatore, senza però metterne in dubbio il giudizio. Responsabile di tale assegnazione sarebbe, in ultima istanza, iI presidente della sessione che, conformemente all'art. 11 cpv. 2 Ordinanza ESM, rappresenta la CSM nella procedura d'esame e provvede affinché le disposizioni dell'ordinanza siano applicate in modo corretto nella valutazione delle prestazioni dei candidati garantendo così l'uguaglianza di trattamento di questi ultimi.
E. 4.1.2 Nella fattispecie, il caso della ricorrente, insieme a tutti i casi dei candidati alla sessione estiva 2020, che non hanno soddisfatto per poco i criteri di superamento dell'esame, sarebbe stato analizzato individualmente alla luce di quanto esposto sopra; del fatto che a differenza delle note deI secondo esame parziale (ottenute nella sessione estiva 2020), le note deI primo esame parziale sono state acquisite in una sessione precedente, svoltasi in un contesto sanitario normale e secondo modalità standard; nonché del fatto che, seppur oggettivo e statisticamente fondato, iI correttivo [d] applicato aI fine di compensare l'assenza delle prove orali nella sessione estiva 2020 rappresenta una misura tecnica, che ha portato la CSM a imporsi un certo riserbo nell'adozione di un ulteriore provvedimento tecnico, come quello relativo al "mezzo punto tecnico". Degli 11 candidati in situazione analoga a quella della ricorrente, solo 3 avrebbero beneficiato dell'assegnazione di un "mezzo punto tecnico". La ricorrente non ha goduto di tale attribuzione. A spiegazione di ciò, la CSM afferma che la ricorrente avrebbe mostrato fragilità già nell'ambito del primo esame parziale, dato che delle 5 insufficienze complessive accumulate, 3 sarebbero state acquisite nell'ambito di questo. Dunque, tali insufficienze non potrebbero essere imputate né al contesto sanitario, né alle modalità d'esame della sessione 2020. Per di più, nell'ambito del secondo esame parziale, la ricorrente avrebbe già beneficiato in larga misura deI massimo apprezzamento in suo favore al momento dell'attribuzione delle note e che un ulteriore adeguamento, nello specifico l'assegnazione di un mezzo punto tecnico, non rispecchierebbe la sua prestazione complessiva e non sarebbe giustificato. In particolare, le note delle materie deI secondo esame parziale sarebbero già state arrotondate in suo favore e terrebbero conto della situazione particolare legata alla pandemia. In conclusione, la ricorrente non solo non avrebbe soddisfatto i criteri formali di superamento dell'esame, ma non avrebbe neppure mostrato di possedere, globalmente, solide conoscenze e la maturità necessaria secondo l'art. 8 Ordinanza ESM, le quali avrebbero potuto giustificare l'assegnazione di un "mezzo punto tecnico".
E. 4.2 In maniera analoga agli esami di maturità professionale, va notato che nell'ambito della Ordinanza ESM non esiste un regolamento dei "casi limite" che abbia validità generale. Se una regola per i casi limite non è prevista né nel regolamento d'esame, né nelle direttive corrispondenti, allora la commissione d'esame stessa può di principio prevedere dei criteri per il trattamento dei casi limite. Tale competenza risulta dalla facoltà della commissione d'esame di fissare in modo definitivo le note dei candidati all'esame. Tali criteri devono essere oggettivamente sostenibili ed essere applicati in modo uguale a tutti i candidati (DTAF 2007/6 consid. 5.1). La valutazione dei casi limite spetta alla commissione d'esame. L'autorità di ricorso non può che verificare tale valutazione con riserbo (cfr. sentenza del TAF B-6335/2009 del 19 maggio 2020 consid. 6.3). Questo concetto scaturisce dalle medesime ragioni che hanno indotto la consolidata prassi a stabilire come il Giudice debba esaminare la valutazione di prestazioni d'esame effettuata delle istanze inferiori con riserbo (cfr. consid. 2.1).
E. 4.3 In considerazione di quanto precede, considerato come la CSM abbia riconosciuto l'esito dell'esame di maturità della ricorrente come caso limite e correttamente applicato la relativa procedura prevista riesaminando le prestazioni dell'interessata, non si può che rispettare la conclusione alla quale è giunta, vale a dire riconfermare le note attribuite e ritenere che la prestazione globale non giustificasse l'assegnazione di un "mezzo punto tecnico". La disabilità in quanto tale non può giustificare di per sé tale assegnazione, la quale corrisponderebbe altrimenti ad un avvantaggiamento illecito della ricorrente rispetto agli altri candidati. Pertanto, con il rifiuto di assegnare un "mezzo punto tecnico" alla ricorrente, l'autorità inferiore ha esercitato in maniera conforme alla legge il proprio potere di apprezzamento.
E. 5 In virtù di quanto precede, la CSM ha, dunque, trattato i fatti e applicato il diritto in maniera corretta, senza incappare in un abuso di apprezzamento e, nella misura in cui sia controllabile, la decisione è altresì adeguata (cfr. consid. 2). Pertanto, il ricorso si rivela infondato e va respinto, nonché la decisione impugnata del 15 luglio 2020 confermata.
E. 6 Ad abundantiam, si ricorda che, giusta l'art. 26 Ordinanza ESM, la ricorrente ha ancora la possibilità di ripresentarsi una seconda volta all'esame (cpv. 1), ripetendo gli esami in tutte le materie in cui ha ottenuto una nota inferiore a 4 nel primo tentativo. Le note pari o superiori a 4 restano acquisite per due anni dopo la conclusione del tentativo d'esame; se non si ripresenta entro due anni dalla conclusione del primo tentativo d'esame, il candidato deve ripetere anche gli esami in cui ha ottenuto note pari o superiori a 4 e presentare un nuovo lavoro di maturità (cpv. 3).
E. 7 Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 5), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 800.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 800.- già versato dalla ricorrente in data 4 settembre 2020.
E. 8 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
E. 9 Infine, ritenuto che il ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione (art. 83 lett. t della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), la presente sentenza è definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 15 luglio 2020 è confermata.
- Le spese processuali vengono fissate a fr. 800.- e poste a carico della ricorrente. Questo importo verrà compensato dall'anticipo spese di fr. 800.- già pagato dalla ricorrente in data 4 settembre 2020.
- Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata; allegato: atti di ritorno) - autorità inferiore (raccomandata; allegato: incarto) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli Data di spedizione: 16 febbraio 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-4370/2020 Sentenza del 4 febbraio 2021 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Ronald Flury, Francesco Brentani, cancelliera Maria Cristina Lolli. Parti X._______, [...], patrocinata dall'avv. Patrick Untersee, Studio 1896, [...], ricorrente, contro Commissione svizzera di maturità CSM, c/o Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI,[...], autorità inferiore. Oggetto Esame svizzero di maturità. Fatti: A. X._______ (in seguito: la ricorrente) si è presentata al primo esame parziale nella sessione estiva 2019 e al secondo esame parziale nella sessione estiva 2020 per il conseguimento dell'attestato di maturità. Al termine di tali esami, la ricorrente ha totalizzato un punteggio di 83.5 e accumulato cinque insufficienze. Con tali risultati, la medesima non ha adempiuto ai criteri per il superamento dell'esame secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12]) per il quale sarebbe stato necessario un punteggio minimo di 84 e al massimo quattro note insufficienti. Pertanto, non le è stato rilasciato l'attestato di maturità. A.a Nella sessione estiva 2019 la ricorrente ha ottenuto al termine del primo esame parziale i seguenti risultati: Materia: Nota finale Punti Biologia 3.5 3.5 Chimica 3.5 3.5 Fisica 2.5 2.5 Storia 4.0 4.0 Geografia 4.0 4.0 Musica 4.5 4.5 Totale dei punti ottenuti alla sessione 22.0 A.b Con lettera del 15 gennaio 2020, la ricorrente ha fatto richiesta presso la Commissione svizzera di maturità CSM (in seguito: l'autorità inferiore o CSM) di ottenimento di deroga per iI secondo esame parziale (precedentemente già ottenuta per il primo esame parziale) a motivo del disturbo dell'attenzione (ADHD), allegando il rapporto medico deI Dr. A._______ contenente il piano didattico personalizzato per la ricorrente (cfr. ricorso alleg. "rapporto medico e piano didattico Dr. A._______ deI gennaio 2019"). A.c Con decisione del 20 febbraio 2020, l'autorità inferiore ha parzialmente accolto la richiesta della ricorrente, autorizzando le seguenti misure di compensazione:
- Per le prove scritte di italiano e di matematica potrà disporre di 30 minuti supplementari da utilizzare come pausa intermedia o come prolungamento delle prove;
- Per le prove scritte della seconda lingua nazionale, della terza lingua e dell'opzione specifica potrà disporre di 20 minuti supplementari da utilizzare come pausa intermedia o come prolungamento delle prove;
- Per le prove orali di italiano, della seconda lingua nazionale, della terza lingua, dell'opzione specifica e dell'opzione complementare potrà disporre di 5 minuti supplementari da utilizzare esclusivamente come tempo supplementare di preparazione. A.d Per far fronte alla situazione pandemica venutasi a creare, iI Consiglio federale ha adottato l'Ordinanza del 13 maggio 2020 sullo svolgimento dell'esame svizzero di maturità 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (in seguito: Ordinanza COVID-19, [RS 413.17]), per poter garantire uno svolgimento degli esami in una situazione complessa e nel rispetto delle misure di protezione. Una volta confermata la sessione estiva 2020 e sulla base di tale Ordinanza, la CSM ha comunicato a tutti i candidati, con lettera del 18 giugno 2020, che l'esame si sarebbe svolto in deroga all'Ordinanza ESM in ossequio dell'Ordinanza COVID-19 (cfr. consid. 3.2.4). Al fine di mitigare il più possibile le conseguenze derivanti da tale situazione straordinaria, iI Consiglio federale e la CSM hanno adottato, nell'ambito delle loro rispettive competenze, varie misure, dando segnatamente ai candidati la possibilità di ritirare la propria iscrizione senza conseguenze fino al giorno prima dell'inizio della sessione; mettendo in atto, al momento dell'attribuzione delle note di maturità, un meccanismo idoneo a compensare l'assenza delle prove orali; e offrendo ai candidati al secondo esame parziale e all'esame completo, la possibilità di annullare Ie note conseguite nella sessione estiva 2020, senza che il sostenimento dell'esame completo o del secondo esame parziale contino come tentativo d'esame. A.e Nella sessione estiva 2020 la ricorrente ha ottenuto al termine del secondo esame parziale i seguenti risultati: Materia: Scritto Correttivo [d] Nota finale Punti Prima lingua Italiano 3.0 + 0.29 3.5 10.5 Seconda lingua Tedesco 3.58 + 0.84 4.5 13.5 Terza lingua Greco 4.0 + 0.5 4.5 9.0 Matematica 2.81 + 0.47 3.5 7.0 Opzione specifica Latino 4.0 + 0.5 4.5 13.5 Opzione complementare Storia 4.0 / 4.0 4.0 Lavoro di maturità 4.0 + 0.0 4.0 4.0 Totale dei punti ottenuti alla sessione 61.5 A.f Con decisione del 15 luglio 2020, la CSM ha comunicato alla ricorrente che, avendo totalizzato un punteggio di 83.5, giusta l'art. 22 dell'Ordinanza deI 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12]), l'esame non risulterebbe superato e, pertanto, non potrebbe essere rilasciato l'attestato di maturità. A tal proposito, la CSM ha informato la ricorrente che le condizioni per la ripetizione dell'esame e le norme concernenti le note acquisite sono indicate nell'art. 26 Ordinanza ESM. B. In data 31 agosto 2020, la ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF). La ricorrente ha postulato quanto segue:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza: 1.1. In via principale la decisione è modificata con l'assegnazione di mezzo punto in più nella materia di matematica (nota 4) e italiano (nota 4) e per il lavoro di maturità (nota 4.5) con conseguente rilascio dell'attestato di maturità svizzera alla signorina X._______. 1.2. In via subordinata la decisione è modificata con l'assegnazione di mezzo punto in più nella materia di matematica (nota 4) o di italiano (nota 4) con conseguente rilascio dell'attestato di maturità svizzera alla signorina X._______. 1.3. In via ancora più subordinata gli atti sono ritornati al Presidente della Sessione, rispettivamente alla CSM per nuova decisione, rispettivamente affinché sia assegnato in matematica o in italiano un mezzo punto tecnico.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili. La ricorrente censura una violazione del diritto federale, segnatamente del principio e del diritto della parità di trattamento (art. 8 CF e 27 dell'Ordinanza), compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, la mancata considerazione di alcuni fatti rilevanti costitutiva di un accertamento incompleto degli stessi, nonché l'inadeguatezza. In tal senso, la medesima fa valere un disturbo dell'attenzione (ADHD), medicalmente diagnosticato ed accertato. La ricorrente afferma che tale disturbo corrisponderebbe ad una disabilità (o handicap) ai sensi dell'art. 27 Ordinanza ESM e che, in quanto tale, non sarebbe stata compensata da misure idonee durante lo svolgimento degli esami e non sarebbe stata tenuta debitamente in considerazione nella valutazione degli stessi. C. In data 22 ottobre 2020, l'autorità inferiore ha trasmesso l'incarto a loro disposizione e preso posizione sul ricorso, confermando la propria decisione e chiedendo di respingere quest'ultimo. Nella sua argomentazione, la CSM smentisce una qualsivoglia violazione del principio e del diritto della parità di trattamento, in quanto le deroghe concesse alla ricorrente per compensare la sua disabilità sarebbero state messe in pratica, nella misura in cui gli esami toccati da tali misure compensatorie erano ancora oggetto della sessione 2020. Per di più, l'autorità inferiore precisa che l'attribuzione di un "mezzo punto tecnico", o "nota puntata'', rappresenterebbe una prassi che la medesima ha adottato per permettere a un candidato di riuscire, nonostante insufficienze tecniche riscontrate in singoli settori. La nota puntata non sarebbe un diritto del candidato, piuttosto verrebbe assegnata unicamente in funzione dell'apprezzamento globale della sua prestazione complessiva. Nel caso in specie, l'assegnazione di tale "mezzo punto tecnico" non rispecchierebbe la sua prestazione complessiva e non sarebbe giustificato. Al contrario, tale attribuzione rappresenterebbe una violazione del diritto della parità di trattamento degli altri candidati. D. Con replica del 17 novembre 2020, la ricorrente ha inoltrato una presa di posizione sulla risposta della CSM, ribadendo sostanzialmente i motivi addotti nel ricorso. Essa afferma, in particolar modo, che la sua disabilità la svantaggerebbe negli esami scritti e che, invece, gli esami orali rappresenterebbero una possibilità per migliorare le proprie note. Se, da un lato, la ricorrente dichiara di non contestare il fatto che con le misure concessele il 20 febbraio 2020, essa sia stata messa in condizione di affrontare gli esami (scritti) alle stesse condizioni di tutti gli altri candidati, dall'altro lato, ritiene che la CSM non avrebbe adottato "alcuna ulteriore misura per compensare l'aggravio aggiuntivo rispetto agli altri candidati subito dalla ricorrente a causa del venire meno delle prove orali e della presentazione orale di maturità e - per logica - dell'assenza dell'esperto alle prove orali". Pertanto, proprio in virtù dell'assenza di quest'ultime e della disabilità della ricorrente, le dovrebbe essere accordato quanto richiesto nel ricorso (cfr. fatti B). E. Con duplica del 17 dicembre 2020, la CSM ha ripreso quanto esposto in precedenza, esprimendosi segnatamente sulla prassi messa in atto nella sessione estiva d'esame 2020 relativa all'attribuzione del "mezzo punto tecnico", indicando secondo quali criteri eventuali candidati ne abbiano beneficiato e in cosa il caso della ricorrente si differenzierebbe da questi. F. Con triplica del 31 dicembre 2020, la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni, nonché censure. G. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. f LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali. 1.3 Le decisioni dell'autorità inferiore sono soggette a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM [RS 413.12] in collegamento con art. 37 LTAF e art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.4 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.5 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.6 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c). 2.1 Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall'apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 6.2 e DTF 131 I 467 consid. 3.1 con rinvii). L'adozione di un certo riserbo si impone dato che l'autorità di ricorso non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l'autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata dall'autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo (DTF 118 Ia 488 consid. 4c e DTF 106 Ia 1 consid. 3c con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 e DTAF 2007/6 consid. 3 rispettivamente con rinvii). 2.2 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, DTAF 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, DTAF 2008/14 consid. 3.3 e DTAF 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali, tutte le obiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali spetta al ricorrente (sentenze del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 e B-4383/2016 del 18 settembre 2018 consid. 6.2, rispettivamente con rinvii). 2.3 Nella fattispecie, l'oggetto del ricorso è la decisione del 15 luglio 2020 di superamento degli esami di maturità (cfr. fatti A.f), la cui seconda sessione di esame parziale si è svolta nel contesto pandemico dovuto al coronavirus. Non è invece oggetto del ricorso, la decisione del 20 febbraio 2020 (cfr. fatti A.c), cresciuta in giudicato. Pertanto, si tratta di verificare da un lato se, nel contesto pandemico le misure di compensazione accordate alla ricorrente (cfr. fatti. A.c), siano state applicate correttamente, o se l'autorità inferiore è incorsa in un vizio formale che ha posto la ricorrente in una posizione di svantaggio rispetto agli altri candidati (cfr. consid. 2.2 e 3). Tale censura ha come oggetto l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge, dunque, un aspetto formale di tale esame. Pertanto, il Tribunale può esaminare liberamente quanto fatto valere dalla ricorrente. Dall'altro lato, l'attribuzione di un "mezzo punto tecnico" (cfr. consid. 4), rappresenta una questione di natura materiale, rispetto alla quale il Tribunale assume un certo riserbo (cfr. consid. 2.1). 2.4 Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determinante e a darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a con rinvii; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2 con rinvii; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300).
3. La ricorrente censura una violazione del principio e del diritto della parità di trattamento, in quanto la sua disabilità non sarebbe stata sufficientemente presa in considerazione durante lo svolgimento dell'esame e della sua valutazione, non rilevando tutti i fatti giuridicamente pertinenti. 3.1 A tal proposito, la ricorrente asserisce che gli svantaggi dovuti alla sua disabilità (cfr. fatti B), sarebbero stati accentuati dalle normative d'esame introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19. Infatti, l'abolizione degli esami orali per la seconda sessione d'esame, avrebbe causato uno svantaggio a suo discapito, non compensato dal correttivo [d] applicato a tutti i candidati della medesima sessione. Tali fatti costituirebbero una disparità di trattamento ai danni della ricorrente. Sebbene quest'ultima abbia potuto beneficiare delle compensazioni normalmente adottate per le persone che soffrono di ADHD (cfr. fatti A.c), a fronte dell'annullamento della quasi totalità degli esami orali, non sarebbero stati elaborati e messi in atto ulteriori possibili provvedimenti idonei ad assicurare una compensazione (come ad esempio la presenza dell'esaminatore alle prove scritte oppure la predisposizione e possibilità di connettersi durante l'esame scritto con l'esaminatore via zoom o telefonicamente). L'adozione di ulteriori misure, avrebbe potuto "permettere alla ricorrente di ottenere un mezzo punto in matematica o in italiano o in entrambe Ie materie che le avrebbe permesso senz'altro di superare gli esami" (cfr. ricorso marg. 3). Infatti, negli anni precedenti, agli esami scritti sarebbe stato presente il professore che ha elaborato l'esame e, pertanto, idoneo ed in grado di rispondere ad eventuali interrogativi dei candidati, solitamente radunati in un'unica aula. Nel caso in specie, la ricorrente avrebbe svolto gli esami scritti in un'aula separata dagli altri candidati, in presenza di un sorvegliante senza specifica competenza e quindi non idoneo a fornire alcuna indicazione, qualora fosse stato interpellato. La presenza all'esame scritto del professore che ha elaborato l'esame e che all'occorrenza avrebbe potuto rileggere all'alunno le consegne o fornirgli le opportune spiegazioni degli esercizi avrebbe assecondato una delle indicazioni menzionate daI Dr. A._______ (cfr. ricorso marg. 3 con rinvio al certificato A._______). Pertanto, i provvedimenti correttivi adottati dalla CSM, seppur adeguati alla situazione pandemica particolare, nel caso della ricorrente avrebbero creato una situazione di penalizzazione e discriminazione, rendendo la sessione d'esame "oltremodo ed ingiustificatamente penalizzante nei suoi confronti in maniera difforme al diritto alla parità di trattamento" (cfr. ricorso marg. 14). Anche per quanto riguarda il lavoro di maturità, la ricorrente afferma che, nonostante questo fosse stato elaborato in parte anteriormente alla pandemia, l'esaminatore avrebbe dovuto tenere conto sia del contesto assolutamente eccezionale riconducibile alla pandemia, che in particolare dello svantaggio accresciuto per la medesima causato dall'annullamento della presentazione orale del proprio lavoro (neI contesto della quale apparirebbe "verosimile" che essa avrebbe potuto migliorare, anche solo sensibilmente, la propria nota, raggiungendo almeno il 4.5, ottenendo così il punteggio minimo di 84 [cfr. ricorso marg. 16]). Inoltre, nel valutare la prestazione complessiva della ricorrente, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto del fatto che quest'ultima si sarebbe ritrovata come unica candidata all'esame, a dover ripetere l'esame di greco, in quanto l'autore proposto non rientrava tra quelli previsti, aggiungendo così una difficoltà in più rispetto agli altri candidati. 3.2 3.2.1 L'Ordinanza ESM disciplina le sessioni d'esame, l'iscrizione ad esso, le condizioni d'ammissione, nonché il suo scopo. A tal proposito, secondo l'art. 27 Ordinanza ESM l'istanza inferiore può accordare delle deroghe: Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano (p. es. nel caso di candidati andicappati), la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato. Ciò lascia alla discrezione della CSM, sia la decisione sulla natura, che sulla portata di eventuali deroghe ed eccezioni al regolamento d'esame. Ciò non significa, tuttavia, che l'autorità inferiore sia completamente libera nel prendere le proprie decisioni. Piuttosto, deve trovare la soluzione più opportuna, tenendo conto dei principi giuridici riguardanti l'esercizio del potere discrezionale. Dopotutto, l'autorità inferiore è vincolata dalla costituzione e deve, in particolare, rispettare i principi di uguaglianza dei diritti e di proporzionalità e il dovere di salvaguardare gli interessi pubblici (cfr. DTAF 2008/26 consid. 5.1 con rinvii). Le disabilità sono caratteristiche personali particolari che, ad un esame, pongono i candidati disabili in una posizione di svantaggio rispetto ai candidati non disabili. Se questi svantaggi personali non vengono presi in considerazione nella progettazione di un esame mediante misure compensative positive, il valore informativo della prestazione dell'esame può talvolta essere notevolmente distorto (cfr. DTAF 2008/26 consid. 4). 3.2.2 Secondo l'art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), nessuno può essere discriminato, tra l'altro, a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. È vietato un qualsiasi tipo di nesso di fatto infondato con la caratteristica dell'handicap, in particolare con uno svantaggio ad esso associato, che deve essere considerato come degradante o emarginante. Una norma può prevedere una tale differenziazione inammissibile da sé (la cosiddetta discriminazione diretta o indiretta) oppure, nei suoi effetti reali, discriminare in particolare i membri di gruppi specificamente protetti contro la discriminazione, senza che ciò sia oggettivamente giustificato (cfr. DTF 143 I 129 consid. 2.3.1, 139 I 169 consid. 7.2, 139 I 292 consid. 8.2 e 134 I 105 consid. 5; DTAF 2008/26 consid. 4.2). In riferimento a persone disabili in un contesto formativo, nonché di esame, il divieto di discriminazione indiretta, di cui all'art. 8 cpv. 2 Cost., conferisce a quest'ultime il diritto a facilitazioni formali dell'esame, adattate alle loro esigenze individuali. Il necessario adattamento formale dello svolgimento dell'esame, a specifiche situazioni di disabilità, può essere effettuato in diversi modi, tenendo, tuttavia, sempre conto del tipo e del grado di disabilità. Questi includono, in particolare, prolungamento del tempo a disposizione, pause più lunghe o supplementari, lo svolgimento dell'esame in più fasi, altre forme d'esame o l'uso di un computer. D'altro canto, una misura di adattamento in concretizzazione dell'art. 8 cpv. 2 Cost. non significa che le capacità centrali, la cui esistenza deve essere garantita dalla formazione in questione, non possano più essere verificate (cfr. DTF 134 I 105 consid. 5, 122 I 130 consid. 3c/aa; sentenza del TF 2D_7/2011 del 19 maggio 2011 consid. 3.2; DTAF 2008/26 consid. 4.5). Inoltre, le disabilità devono essere sufficientemente chiarite da un ente indipendente (sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.4). Per l'eliminazione di svantaggi esistenti nei confronti dei disabili, giusta l'art. 8 cpv. 4 Cost., in qualità di mandato indipendente, la legge prevede i provvedimenti necessari (DTF 141 I 9 consid. 3.1, 139 II 289 consid. 2.2.1, 134 I 105 consid. 5 con rinvii; sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.1). 3.2.3 La Confederazione ha esercitato tale mandato nell'ambito delle sue competenze, in particolare con l'emanazione della Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis, RS 151.3). 3.2.3.1 Il suo scopo è quello di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili (art. 1 cpv. 1 LDis). Ai sensi della LDis, per disabile si intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, di intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un'attività lucrativa (art. 2 cpv. 1 LDis; DTF 131 V 9 consid. 3.5.1.2, sentenza del TF 2C_930/2011 del 1° maggio 2012 consid. 3.3). Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio, oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili (art. 2 cpv. 2 LDis; DTF 139 II 289 consid. 2.2.2). Ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LDis, sussiste uno svantaggio nell'accesso a una formazione o a una formazione continua in particolare quando l'utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l'assistenza personale loro necessaria sono ostacolate (lett. a) o la durata e l'assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili (lett. b). Chi è svantaggiato ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LDis, a causa di un ente pubblico, può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che l'ente pubblico elimini lo svantaggio o vi rinunci (art. 8 cpv. 2 LDis; sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.2; DTAF 2008/26 consid. 4.2). 3.2.3.2 Nel compensare gli svantaggi, va sempre notato che un candidato disabile non può ricevere un trattamento preferenziale rispetto agli altri candidati a causa degli speciali adattamenti dell'esame. L'obiettivo degli adeguamenti della struttura d'esame è unicamente quello di compensare la posizione svantaggiata derivante dalla disabilità, ma non di offrire al candidato disabile un vantaggio rispetto agli altri candidati. Tuttavia, con riguardo per la disabilità, i requisiti tecnici non devono essere ridotti e le agevolazioni concesse non devono condurre all'impossibilità di verificare delle competenze importanti per l'esercizio di una professione. Non sono, pertanto, da concedere semplificazioni per quanto riguarda i requisiti richiesti dall'oggetto dell'esame. Nel caso in cui un esame qualifichi il candidato per una professione, che richiede determinate capacità fisiche o mentali, occorre garantire che gli impedimenti personali possano essere compensati in misura sufficiente anche nell'esercizio di essa. Per quanto riguarda la questione della natura e dell'entità della compensazione, bisogna esaminare quali semplificazioni siano necessarie affinché un candidato disabile abbia le stesse possibilità di superare l'esame come se la sua disabilità non esistesse (cfr. DTAF 2008/26 consid. 4.5 con rinvii). 3.2.4 Oltre alle norme sopraesposte, è necessario tenere conto di quelle previste dall'Ordinanza COVID-19, riguardanti lo svolgimento dell'esame di maturità 2020: Art. 2 Deroghe alle disposizioni del diritto vigente 1 In deroga all'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità, nelle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica, nonché nell'opzione specifica, non si svolgono esami orali. Fanno eccezione la materia musica e la procedura d'esame della maturità bilingue. 2 In deroga all'articolo 18 capoverso 3 dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, nell'opzione complementare l'esame è scritto oppure orale. La decisione spetta al presidente della sessione. L'esame scritto dell'opzione complementare dura 30 minuti. 3 In deroga all'articolo 20 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, il lavoro di maturità non deve essere presentato oralmente. 4 In deroga all'articolo 24 capoverso 2 dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, al termine dell'esame parziale o dell'esame completo le note sono ratificate soltanto dal presidente della sessione. Art. 3 Mancato superamento dell'esame 1 I candidati che, dopo aver sostenuto l'esame completo o il secondo esame parziale nella sessione estiva 2020, non hanno superato l'esame possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione l'annullamento delle note conseguite in tale sessione entro 30 giorni dal ricevimento del risultato dell'esame. 2 In caso di annullamento né il sostenimento dell'esame completo né il secondo esame parziale contano come tentativo d'esame. 3.3 3.3.1 Nel caso in specie, la decisione dell'autorità inferiore, concernente le misure di compensazione accordate alla ricorrente per la sua disabilità (cfr. fatti A.c), è cresciuta in giudicato. Per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'esame di maturità 2020, il Tribunale osserva che con l'annullamento delle prove orali nelle materie "prima lingua", "seconda lingua", "terza lingua", "matematica", "opzione specifica", nonché della presentazione orale del lavoro di maturità, l'esame ha subito una modifica sistematica. Sulla base di ciò, le misure compensatorie concesse alla ricorrente per gli esami orali, sono automaticamente divenute prive di oggetto. Quelle concernenti gli esami scritti, invece, sono state correttamente messe in pratica dalla CSM. Infatti, come correttamente sottolineato dall'autorità inferiore, con le misure compensatorie concesse alla ricorrente, essa è stata messa nella condizione di affrontare gli esami del secondo esame parziale al pari degli altri candidati. Una volta apprese le modifiche delle modalità generali dello svolgimento dell'esame (cfr. consid. 3.2.4), qualora la ricorrente avesse ritenuto che le misure compensatorie già ottenute non fossero più sufficienti e idonee a compensare la sua disabilità, essa avrebbe dovuto inoltrare una nuova richiesta di deroga o richiedere la riconsiderazione di quella già accolta. Infatti, l'art. 27 Ordinanza ESM stabilisce chiaramente che l'autorità inferiore può accordare delle deroghe, a condizione che la richiesta sia stata debitamente motivata. Nonostante la ricorrente citi varie possibili misure supplementari che la CSM avrebbe potuto adottare nei confronti della ricorrente (cfr. fatti D e consid. 3.1), quest'ultima non ha sfruttato la possibilità di farne richiesta. Pertanto, la censura secondo cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto prevedere delle misure compensatorie aggiuntive, risulta infondata. 3.3.2 Inoltre, va sottolineato che le modifiche delle modalità generali dello svolgimento dell'esame, hanno toccato tutti i candidati, indipendentemente dalle situazioni individuali. Al fine di evitare che tali cambiamenti comportassero una difficoltà maggiore rispetto alle sessioni precedenti, le autorità competenti hanno predisposto varie misure di compensazione, uguali per tutti (cfr. fatti A.d e consid. 3.2.4). Ad esempio, una volta appresi tali cambiamenti, ai candidati è stata data la possibilità di ritirare la propria iscrizione (cfr. fatti A.d), possibilità della quale la ricorrente non ha usufruito. Il fatto che gli esami orali siano stati aboliti, non può essere considerato di per sé una discriminazione. Infatti, una disabilità non permette di poter scegliere à la carte le modalità di esame (scritto o orale), bensì, dà diritto a delle misure adeguate che tengano conto del suddetto handicap, nell'ambito delle modalità di esame previste. Per di più, circa l'assenza dell'esperto quale "strumento compensativo", va rilevato che giusta l'art. 12 cpv. 1 Ordinanza ESM, gli esaminatori correggono gli elaborati scritti di esame e preparano, conducono e valutano gli esami orali. Tuttavia, nella sessione 2020, gli esami orali sono stati aboliti e circa la correzione da parte dell'esaminatore degli esami scritti, si rinvia all'art. 2 cpv. 4 Ordinanza COVID-19 secondo il quale, al termine dell'esame parziale o dell'esame completo, le note vengono ratificate soltanto dal presidente della sessione. Non da ultimo, per quanto concerne il lavoro scritto di maturità, si rinvia a quanto già espresso sul fatto che tutti i candidati sono stati toccati dalle modifiche dovute alla situazione pandemica e che, come giustamente espresso dalla CSM nella sua risposta, le note assegnate da persone esterne ad un candidato (nel caso in specie, la ricorrente fa valere che un suo docente avrebbe giudicato il lavoro in maniera migliore), non sono vincolanti, ma hanno, tuttalpiù, valore indicativo. Per di più, l'affermazione secondo cui gli esami orali avrebbero verosimilmente permesso di migliorare i propri voti, rappresenta una mera supposizione. Infine, il correttivo [d], adottato nella sessione d'esame in questione, tiene già conto dell'assenza degli esami orali. Pertanto, la censura concernente uno svantaggio accresciuto per la ricorrente in ragione della sua disabilità, dovuto allo svolgimento degli esami nel presente contesto pandemico, risulta infondata. 3.3.3 In conclusione e in via riassuntiva, la ricorrente ha usufruito delle misure compensatorie richieste circa la sua disabilità negli esami scritti; non ha sfruttato la possibilità concessa a tutti i candidati dopo la comunicazione delle modalità dell'esame, di ritirare la propria iscrizione, né ha inoltrato una nuova richiesta di ulteriori misure compensatorie per la sua disabilità; ha beneficiato del correttivo adottato al momento dell'attribuzione delle note; e non ha utilizzato la possibilità di annullare Ie note conseguite nella sessione estiva 2020.
4. Ora, la ricorrente ha ottenuto secondo il documento "Risultato dell'esame: Decisione" un punteggio totale di 83.5 punti (cfr. fatti A.f). Non avendo raggiunto il punteggio necessario di 84 punti, la ricorrente non ha superato l'esame. In seguito a quanto esposto finora, la ricorrente chiede di rivedere, alla luce della situazione pandemica e della sua disabilità, la valutazione dei voti ottenuti nelle materie di italiano e/o matematica al fine di raggiungere in almeno uno dei due esami la nota 4.0 (invece di 3.5). La modifica del voto di almeno uno dei due esami, le permetterebbe di ottenere un punteggio totale di 84, nonché un numero di insufficienze pari a quattro (invece che cinque). Inoltre, chiede che venga rivista la valutazione del lavoro scritto di maturità, aumentando la nota a 4.5 (invece di 4.0). Nel caso in cui ciò non dovesse essere possibile, la ricorrente chiede che le venga attribuito un "mezzo punto tecnico". 4.1 Giusta l'art. 8 Ordinanza ESM, l'esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari (cpv. 1). Tale maturità presuppone (cpv. 2): a.solide conoscenze fondamentali del livello secondario II secondo l'articolo 9; b.la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore; c.apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, nonché sensibilità etica ed estetica; d.una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l'astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale; e.la capacità di situarsi nell'ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche; f.la capacità di dialogare, in particolare la capacità di argomentare e di difendere le proprie opinioni. Gli esami di maturità hanno, dunque, lo scopo di fornire informazioni sulle qualifiche professionali e personali dei candidati ad una particolare professione o formazione. Si tratta di stabilire le conoscenze e le competenze concrete dei candidati. Di conseguenza, i candidati all'esame hanno il diritto di dimostrare la loro qualificazione effettiva. 4.1.1 Circa l'attribuzione di un "mezzo punto tecnico", o "nota puntata", l'autorità inferiore ha espresso durante lo scambio di scritti, che ciò rappresenta una prassi adottata dalla medesima per permettere a un candidato di riuscire, nonostante insufficienze tecniche riscontrate in singoli settori, la quale non si baserebbe su criteri formali, bensì su principi, applicati anche alla sessione estiva d'esame 2020. Segnatamente, la "nota puntata" non sarebbe un diritto del candidato, ma verrebbe assegnata unicamente in funzione dell'apprezzamento globale della sua prestazione complessiva. II candidato dovrebbe, dunque, aver dimostrato di possedere globalmente solide conoscenze secondo l'art. 8 Ordinanza ESM, nonostante lacune tecniche riscontrate in singoli ambiti. L'assegnazione di un "mezzo punto tecnico", valutata nei casi in cui iI grado di selettività non risulti ragionevolmente netto, rappresenterebbe un intervento puramente tecnico che modificherebbe una nota (parziale) attribuita da un esaminatore, senza però metterne in dubbio il giudizio. Responsabile di tale assegnazione sarebbe, in ultima istanza, iI presidente della sessione che, conformemente all'art. 11 cpv. 2 Ordinanza ESM, rappresenta la CSM nella procedura d'esame e provvede affinché le disposizioni dell'ordinanza siano applicate in modo corretto nella valutazione delle prestazioni dei candidati garantendo così l'uguaglianza di trattamento di questi ultimi. 4.1.2 Nella fattispecie, il caso della ricorrente, insieme a tutti i casi dei candidati alla sessione estiva 2020, che non hanno soddisfatto per poco i criteri di superamento dell'esame, sarebbe stato analizzato individualmente alla luce di quanto esposto sopra; del fatto che a differenza delle note deI secondo esame parziale (ottenute nella sessione estiva 2020), le note deI primo esame parziale sono state acquisite in una sessione precedente, svoltasi in un contesto sanitario normale e secondo modalità standard; nonché del fatto che, seppur oggettivo e statisticamente fondato, iI correttivo [d] applicato aI fine di compensare l'assenza delle prove orali nella sessione estiva 2020 rappresenta una misura tecnica, che ha portato la CSM a imporsi un certo riserbo nell'adozione di un ulteriore provvedimento tecnico, come quello relativo al "mezzo punto tecnico". Degli 11 candidati in situazione analoga a quella della ricorrente, solo 3 avrebbero beneficiato dell'assegnazione di un "mezzo punto tecnico". La ricorrente non ha goduto di tale attribuzione. A spiegazione di ciò, la CSM afferma che la ricorrente avrebbe mostrato fragilità già nell'ambito del primo esame parziale, dato che delle 5 insufficienze complessive accumulate, 3 sarebbero state acquisite nell'ambito di questo. Dunque, tali insufficienze non potrebbero essere imputate né al contesto sanitario, né alle modalità d'esame della sessione 2020. Per di più, nell'ambito del secondo esame parziale, la ricorrente avrebbe già beneficiato in larga misura deI massimo apprezzamento in suo favore al momento dell'attribuzione delle note e che un ulteriore adeguamento, nello specifico l'assegnazione di un mezzo punto tecnico, non rispecchierebbe la sua prestazione complessiva e non sarebbe giustificato. In particolare, le note delle materie deI secondo esame parziale sarebbero già state arrotondate in suo favore e terrebbero conto della situazione particolare legata alla pandemia. In conclusione, la ricorrente non solo non avrebbe soddisfatto i criteri formali di superamento dell'esame, ma non avrebbe neppure mostrato di possedere, globalmente, solide conoscenze e la maturità necessaria secondo l'art. 8 Ordinanza ESM, le quali avrebbero potuto giustificare l'assegnazione di un "mezzo punto tecnico". 4.2 In maniera analoga agli esami di maturità professionale, va notato che nell'ambito della Ordinanza ESM non esiste un regolamento dei "casi limite" che abbia validità generale. Se una regola per i casi limite non è prevista né nel regolamento d'esame, né nelle direttive corrispondenti, allora la commissione d'esame stessa può di principio prevedere dei criteri per il trattamento dei casi limite. Tale competenza risulta dalla facoltà della commissione d'esame di fissare in modo definitivo le note dei candidati all'esame. Tali criteri devono essere oggettivamente sostenibili ed essere applicati in modo uguale a tutti i candidati (DTAF 2007/6 consid. 5.1). La valutazione dei casi limite spetta alla commissione d'esame. L'autorità di ricorso non può che verificare tale valutazione con riserbo (cfr. sentenza del TAF B-6335/2009 del 19 maggio 2020 consid. 6.3). Questo concetto scaturisce dalle medesime ragioni che hanno indotto la consolidata prassi a stabilire come il Giudice debba esaminare la valutazione di prestazioni d'esame effettuata delle istanze inferiori con riserbo (cfr. consid. 2.1). 4.3 In considerazione di quanto precede, considerato come la CSM abbia riconosciuto l'esito dell'esame di maturità della ricorrente come caso limite e correttamente applicato la relativa procedura prevista riesaminando le prestazioni dell'interessata, non si può che rispettare la conclusione alla quale è giunta, vale a dire riconfermare le note attribuite e ritenere che la prestazione globale non giustificasse l'assegnazione di un "mezzo punto tecnico". La disabilità in quanto tale non può giustificare di per sé tale assegnazione, la quale corrisponderebbe altrimenti ad un avvantaggiamento illecito della ricorrente rispetto agli altri candidati. Pertanto, con il rifiuto di assegnare un "mezzo punto tecnico" alla ricorrente, l'autorità inferiore ha esercitato in maniera conforme alla legge il proprio potere di apprezzamento.
5. In virtù di quanto precede, la CSM ha, dunque, trattato i fatti e applicato il diritto in maniera corretta, senza incappare in un abuso di apprezzamento e, nella misura in cui sia controllabile, la decisione è altresì adeguata (cfr. consid. 2). Pertanto, il ricorso si rivela infondato e va respinto, nonché la decisione impugnata del 15 luglio 2020 confermata.
6. Ad abundantiam, si ricorda che, giusta l'art. 26 Ordinanza ESM, la ricorrente ha ancora la possibilità di ripresentarsi una seconda volta all'esame (cpv. 1), ripetendo gli esami in tutte le materie in cui ha ottenuto una nota inferiore a 4 nel primo tentativo. Le note pari o superiori a 4 restano acquisite per due anni dopo la conclusione del tentativo d'esame; se non si ripresenta entro due anni dalla conclusione del primo tentativo d'esame, il candidato deve ripetere anche gli esami in cui ha ottenuto note pari o superiori a 4 e presentare un nuovo lavoro di maturità (cpv. 3).
7. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 5), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 800.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 800.- già versato dalla ricorrente in data 4 settembre 2020.
8. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
9. Infine, ritenuto che il ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione (art. 83 lett. t della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), la presente sentenza è definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 15 luglio 2020 è confermata.
2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 800.- e poste a carico della ricorrente. Questo importo verrà compensato dall'anticipo spese di fr. 800.- già pagato dalla ricorrente in data 4 settembre 2020.
3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegato: atti di ritorno)
- autorità inferiore (raccomandata; allegato: incarto) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli Data di spedizione: 16 febbraio 2021