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B-3369/2007

B-3369/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-06-30 · Italiano CH

Riconoscimento diploma/formazione

Sachverhalt

A. Il 14 marzo 2003 X._______ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (di seguito: UFFT; autorità inferiore) la domanda di equipollenza dei diplomi conseguiti in Germania per il superamento dell'esame professionale di muratore ("Meisterprüfung im Maurer-Handwerk") nel 1992 presso la "Meisterschule für Bauhandwerker, staatlich genehmigte private Fachschule für Bautechnik, Ansbach" e dell'esame d'ammissione per esperto in costruzioni e del suolo ("Aufnahmeprüfung zum Bau- und Bodensachverständigen") nel 2000 presso l'associazione "Verband freier Bau- und Bodensachverständigen", Düsseldorf. B. Con decisione del 12 giugno 2007 l'UFFT ha comunicato al ricorrente che il diploma rilasciatogli in Germania concernente la formazione di muratore maestro conseguita presso la "Meisterschule für Bauhandwerker, Ansbach" può essere riconosciuto equivalente ad un attestato professionale federale di capo muratore. C. Contro detta decisione il ricorrente è insorto con ricorso del 12 luglio 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando quanto segue: "1. Il presente ricorso è accolto. Conseguentemente:

a) in via principale, ai diplomi ottenuti dal ricorrente è riconosciuta l'equipollenza con il diploma federale di impresario costruttore;

b) in via subordinata, la decisione dell'istanza inferiore è annullata e la pratica è rinviata all'istanza inferiore affinché la stessa abbia a stabilire l'equipollenza dei diplomi ottenuti dal ricorrente con il diploma federale di impresario costruttore;

c) in via sub-subordinata, la decisione dell'istanza inferiore è annullata e la pratica è rinviata all'istanza inferiore affinché la stessa abbia ad effettuare ulteriori approfondimenti fino a poter stabilire l'equipollenza dei diplomi ottenuti dal ricorrente con il diploma federale di impresario costruttore;

2. Contestate spese giudiziarie e spese ripetibili.". Nella motivazione del ricorso il ricorrente ritiene in sostanza che l'autorità inferiore ha violato l'art. 69 cpv. 2 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) e accertato i fatti in modo incompleto per quanto concerne i curricula seguiti dal ricorrente. In riferimento alla durata della formazione, il ricorrente ritiene questo criterio adempiuto, nella misura in cui il curriculum svizzero per il rilascio del diploma federale quale impresario costruttore prevede tra le 700 e le 800 ore di formazione, mentre in Germania egli ha seguito un totale di 1540 ore. Il ricorrente considera adempiuto anche il criterio della paragonabilità dei contenuti della formazione. A questo riguardo egli confronta le formazioni conseguite in Germania in particolare con la formazione per il rilascio del diploma federale di impresario costruttore, servendosi di una tabella sinottica. Per quanto concerne i corsi non direttamente paragonabili, il ricorrente osserva che il curriculum tedesco pone maggiormente l'accento sulla formazione di base oltre che sulla prevenzione degli incidenti. Secondo lui, l'assenza nel curriculum tedesco di genio civile e vie di traffico non può essere determinante ai fini dell'equipollenza. Infatti, il nuovo regolamento concernente il rilascio del diploma federale quale impresario costruttore prevede espressamente che il curriculum sia mirato a due distinti indirizzi, edilizia piuttosto che genio civile / costruzione di vie di traffico. Il ricorrente sostiene che se da una parte l'assenza nel curriculum tedesco di dette materie potrebbe eventualmente sollevare qualche dubbio quanto all'equipollenza del diploma tedesco con l'indirizzo svizzero genio civile / costruzione di vie di traffico, è chiaro invece che i requisiti posti all'indirizzo edilizio sono adempiuti. A mente del ricorrente nemmeno l'assenza di un corso di logistica nel curriculum tedesco non può essere determinante, tenuto conto che egli ha ultimato la sua formazione negli anni Novanta, periodo in cui la logistica rispetto ad oggi era meno importante, e che la logistica è comunque l'unica materia mancante rispetto a una lista di più di una decina di corsi che i due curriculum hanno sostanzialmente in comune. Per il ricorrente è anche adempiuto il criterio della richiesta di qualifiche pratiche, considerato che l'aver svolto un'attività pratica di almeno tre anni era un requisito d'entrata posto ai candidati della "Meisterschule". Infine il ricorrente ribadisce che anche il criterio relativo al livello di formazione è pure adempiuto. D. Con osservazioni del 13 settembre 2007 l'autorità inferiore propone la reiezione del gravame ed inoltra gli atti preliminari. Essa sottolinea in sostanza di aver applicato in modo corretto l'art. 69 OFPr. A suo avviso i due diplomi elencati dal ricorrente possono essere ritenuti equipollenti ad un diploma svizzero unicamente se sono stati rilasciati o riconosciuti dalla Germania. Il certificato del 30 novembre 2000 non è stato rilasciato da un istituto statale o riconosciuto dalla Germania, per cui non è soddisfatta l'esigenza posta all'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. Il certificato in questione attesta unicamente che il ricorrente ha superato un esame che gli permette di iscriversi all'associazione "Bau- und Bodensachverständigen" e di conseguenza non può trattarsi di un titolo di formazione. L'autorità inferiore è dell'opinione che i contenuti della formazione del ricorrente e della formazione di impresario costruttore svizzero non sono paragonabili. In Svizzera l'impresario costruttore dirige un'impresa di costruzione piccola o media in uno degli indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico. Egli è in grado di far fronte all'attività in corso sotto la sua responsabilità in modo economico, secondo la tecnica della costruzione, conformemente alle leggi e alle norme, in modo ecologico e sociale, tenendo conto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute. Analizza i progetti, gestisce l'azienda ed il personale, pianifica le attività e prepara il cantiere. Dai moduli elencati al punto 5.32 del regolamento concernente il rilascio del diploma quale impresario costruttore diplomato/a del 6 luglio 2007 risulta che la formazione di impresario costruttore è di carattere principalmente gestionale. Dal piano di studio del ricorrente si evince invece che egli non dispone di dette capacità gestionali. Già per questo motivo per l'autorità inferiore non è possibile confrontare i requisiti posti dai due curricula. L'UFFT indica infine che pure l'equiparazione del diploma conseguito dal ricorrente con il diploma federale di direttore dei lavori edili / di genio civile non è possibile. La materia d'esame "direzione dei lavori" prevista agli art. 15 del regolamento per gli esami federali professionali superiori per direttore / direttrice dei lavori del genio civile diplomato/a e 16 del regolamento per gli esami federali professionali superiori per direttore / direttrice dei lavori dell'edilizia non è stata impartita al ricorrente. E. Con replica del 19 ottobre 2007 il ricorrente conferma le conclusioni ricorsuali. Egli ribadisce che la necessità di dover fare riconoscere i diplomi esteri risiede nella circostanza che per svolgere lavori in Ticino è necessaria l'iscrizione nell'albo delle imprese, la quale può avvenire solo se il titolare della società o un suo membro dirigente effettivo vanta i requisiti professionali richiesti, tra gli altri il diploma federale di impresario costruttore. Per il ricorrente la sua situazione appare assurda, nella misura in cui di principio l'attività per la quale egli ha chiesto il riconoscimento dei diplomi non necessita di un titolo determinato per essere svolta in Svizzera, tanto più che si tratta di una cosiddetta professione non regolamentata. Egli si chiede allora come mai egli abbia dovuto richiedere il riconoscimento dei suoi titoli professionali all'UFFT per l'iscrizione nell'albo delle imprese nel Cantone Ticino. Per il ricorrente viene spontaneo chiedersi se l'obbligo statuito dalla legge cantonale sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre 1997 non violi indirettamente gli Accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Contrariamente a quanto indicato dall'UFFT il "Verband freier Bau- und Bodensachverständiger e. V." è una delle più grandi associazioni in ambito edile della Germania. I titoli professionali rilasciati dalla stessa provengono senz'altro da un istituto riconosciuto dalla Germania ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 lett. a OFPr. Il diploma "Bau- und Bodensachverständiger" ottenuto dal ricorrente è da considerare quale titolo di formazione a tutti gli effetti. Si tratta di una specializzazione in campo peritale, che dimostra come nel tempo il ricorrente abbia continuato ad approfondire le proprie conoscenze e migliorato le proprie competenze quale impresario costruttore. Le materie su cui verteva l'esame corrispondono a quelle che il ricorrente ha già avuto modo di apprendere in passato per conseguire il "Meisterprüfungszeugnis" e sono paragonabili alle materie richieste per l'ottenimento del diploma federale di impresario costruttore secondo il relativo regolamento. Per il ricorrente appare ambigua e fuori luogo l'affermazione dell'UFFT secondo cui in Svizzera l'impresario costruttore dirige un'impresa di costruzione piccola o media in uno degli indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico", quasi a voler dire che in Germania l'attività di impresario costruttore avrebbe altri fini. A mente del ricorrente non corrisponde al vero l'asserzione dell'UFFT secondo cui, conformemente al regolamento per il rilascio del diploma di impresario costruttore, la formazione è di carattere principalmente gestionale. I moduli elencati dall'UFFT sono solo una parte di quelli descritti al punto 5.32 del regolamento e quindi non ne si può evincere che la formazione per il conseguimento del diploma federale di impresario costruttore sia di natura prevalentemente gestionale. Altrettanta importanza deve avere l'aspetto inerente l'ambito prettamente edilizio. Come già menzionato nella tabella sinottica allegata al ricorso egli ha seguito dei corsi paragonabili a quelli messi in evidenza dall'autorità inferiore. F. Con duplica del 27 novembre 2007 l'autorità inferiore ripropone di respingere il ricorso. A titolo completivo essa precisa che di regola ogni cantone svizzero regolamenta in modo autonomo il proprio sistema di autorizzazione allo svolgimento di una professione. In Svizzera l'UFFT regolamenta unicamente la formazione e non l'esercizio delle professioni di capo muratore e di impresario costruttore. Spetta invece ai cantoni definire quali siano le condizioni per esercitare dette professioni. La legislatura cantonale ticinese regolamenta la professione di impresario costruttore nel Cantone Ticino. Il sistema di riconoscimento professionale europeo ha lo scopo di consentire alle persone qualificate per svolgere una professione in uno stato membro e che desiderino svolgere la stessa professione in un altro stato membro di ottenere in questo stato il riconoscimento delle proprie qualifiche, nella misura in cui la professione vi sia regolamentata. L'UFFT ha verificato che la professione che il ricorrente intende svolgere in Svizzera non è la stessa per la quale egli è qualificato in Germania. Il nuovo regolamento non concerne più una professione di muratore. Per questi motivi l'UFFT non ha applicato le direttive europee del sistema di riconoscimento dei diplomi. Giusta le direttive europee l'autorità nazionale competente prende in considerazione due elementi in occasione dell'esame di una domanda di riconoscimento di un diploma. L'autorità nazionale competente verifica in primo luogo che la professione regolamentata che si intende svolgere nello stato di accoglienza sia la stessa per la quale la persona richiedente è pienamente qualificata nel proprio stato di provenienza. In secondo luogo detta autorità verifica che la durata e il contenuto della formazione non presentino differenze sostanziali rispetto alla durata ed al contenuto della formazione richiesta nello stato di accoglienza. Visto che l'art. 69 OFPr non prevede esplicitamente che la persona richiedente il riconoscimento del proprio diploma sia abilitata ad esercitare la medesima professione nel proprio stato di provenienza, l'UFFT ha esaminato la richiesta del ricorrente in applicazione della legge federale. Per il resto l'UFFT rimanda alla presa di posizione del 13 settembre 2007. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, prima o durante la procedura ricorsuale, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino determinanti per l'esito della vertenza.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La decisione dell'Ufficio federale del 12 giugno 2007 è una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In qualità di destinatario il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Egli ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), il rappresentante ha giustificato i suoi poteri con una procura scritta (art. 11 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 ss. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l'art. 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: (a.) la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la formazione professionale superiore; (c.) la formazione professionale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli (art. 2 cpv. 1 lett. a - d LFPr). Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge (art. 68 cpv. 1 LFPr). Per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nella formazione professionale, il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi internazionali (art. 68 cpv. 2 LFPr). Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza (art. 65 cpv. 1 BBG). Con il rilascio dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) il Consiglio federale ha adempiuto il mandato. All'art. 69 OFPr è previsto che l'Ufficio federale riconosce i diplomi e i certificati esteri se: (a) sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d'origine; (b) sono equipollenti a un certificato o a un titolo svizzero (art. 69 cpv. 1 OFPr). Un diploma o un certificato estero è equipollente a un diploma o a un certificato svizzero se: (a) il livello di formazione è uguale; (b) la durata della formazione è equivalente; (c) i contenuti sono paragonabili; (d) il ciclo di formazione comprende, oltre a qualifiche teoriche, anche qualifiche pratiche (art. 69 cpv. 2 OFPr). Hanno il diritto di chiedere il riconoscimento i domiciliati in Svizzera o i frontalieri (art. 69 cpv. 3 OFPr). Sono fatti salvi gli accordi internazionali (art. 69 cpv. 4 OFPr). Se, conformemente alle prescrizioni legali, l'esercizio di un'attività professionale è subordinato al possesso di un particolare diploma o certificato e il richiedente dispone di un diploma o certificato estero non riconosciuto come equivalente in Svizzera, l'Ufficio federale provvede, in collaborazione con i Cantoni o con le organizzazioni del mondo del lavoro, ad adottare provvedimenti di compensazione mediante i quali è possibile conseguire le qualifiche richieste. Sono considerati provvedimenti di compensazione gli esami di idoneità integrativi, i cicli di formazione di adeguamento o altre procedure di qualificazione (cfr. art. 70 cpv. 1 e 3 OFPr).

E. 3 Il 21 giugno 1999 si è concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il quale è stato approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002 (qui di seguito: accordo, RS 0.142.112.681). L'obiettivo di tale accordo è di conferire ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a). L'accordo non regola l'ammissione a cicli di formazione speciali e postdiploma nel senso di un riconoscimento accademico, bensì solamente l'accesso al mercato del lavoro nel senso di un riconoscimento delle qualifiche professionali per poter esercitare o essere ammesso all'esercizio di una professione negli stati contraenti (Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, FF 1999 5092, p. 5118 e 5301 segg., Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in Thürer / Weber / Zäch (editore), Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Ein Handbuch, Zurigo 2002, pag. 195 segg.). Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'accordo comprende solamente quelle attività professionali che sono regolamentate nello stato di accoglienza, cioè attività professionali che possono essere esercitate in uno stato solo se si è in possesso di un diploma, certificato o attestato di capacità professionale. Per contro le professioni non regolamentate possono essere esercitate liberamente e di conseguenza per esse non si pone più la questione del riconoscimento del diploma; in effetti spetta unicamente al datore di lavoro decidere se le qualifiche professionali sono sufficienti per esercitare il tipo di lavoro richiesto (Dominique Dreyer / Bernard Dubey, L'adhésion suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurigo 1998, pag. 859; Rudolf Natsch, op. cit. pag. 205). A questo riguardo l'autorità inferiore ha rilasciato una lista delle professioni regolamentate in Svizzera (cfr.www.bbt.admin.ch/dossiers/anerkenn/u/d/regl.pdf). Siccome in Svizzera le professioni nel campo edilizio come maestro muratore e impresario costruttore non sono soggette a regolamentazione, l'accordo non è di conseguenza applicabile alla presente fattispecie.

E. 4 Il ricorrente spiega di aver richiesto l'equipollenza dei due diplomi ottenuti in Germania con un diploma svizzero al fine di poter essere iscritto nell'albo delle imprese nel Cantone Ticino. Condizione per l'iscrizione è tra l'altro il conseguimento del diploma federale di impresario costruttore. Egli reputa assurda la sua situazione, poiché l'attività per la quale egli ha chiesto il riconoscimento non è una professione regolamentata ai sensi degli accordi bilaterali. Egli si chiede infine se l'obbligo statuito dalla legge cantonale sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre 1997 non violi indirettamente gli Accordi bilaterali. Come visto nel considerando precedente, è esatto che il diploma per il quale il ricorrente chiede il riconoscimento è una professione non regolamentata ai sensi dei bilaterali. Di conseguenza si giustifica che gli accordi bilaterali nel presente caso non trovano applicazione. Tuttavia va aggiunto che per il riconoscimento di un diploma estero e per l'iscrizione nell'albo delle imprese del Cantone Ticino valgono due procedure diverse, nel primo caso la competenza a decidere su domande di riconoscimento di diplomi spetta all'Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia, mentre nel secondo caso si tratta della regolamentazione per l'esercizio di una professione. Per questo sono competenti i relativi cantoni. La pronuncia di un rifiuto ad esercitare una professione può essere impugnata dinanzi alle autorità cantonali competenti. La questione non può essere oggetto di una procedura di ricorso diretta contro una decisione concernente il riconoscimento di un diploma estero con un diploma svizzero. Si rivela di conseguenza superfluo soffermarsi ulteriormente su questo tema.

E. 5 Il Tribunale amministrativo federale si è già occupato in procedimenti precedenti del riconoscimento di un titolo di "Meisterprüfung" rilasciato in Germania con un titolo svizzero. In questi casi l'autorità adita aveva indicato che sussiste tra la Svizzera e la Germania una convenzione interstatale sul riconoscimento reciproco di certificati di capacità ed esami di maestria per le professioni di artigianato ("Vereinbarung zwischen der Schweiz, vertreten durch das EVD bzw. dessen Vorsteher, und dem Deutschen Reich vom 1. Dezember 1937", di cui un estratto era stato pubblicato nel FF 1937 III 491), concludendo che tale accordo è valido e direttamente applicabile (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 28 agosto 2007, B-2183/2006, consid. 4 e le annotazioni positive in merito del Prof. Dr. Yvo Hangartner in AJP 2008 492 ss.). All'art. I la convenzione prevede: "Ein deutscher Staatsangehöriger, der in Deutschland die Meisterprüfung für das von ihm betriebene oder für ein diesem verwandtes Handwerk bestanden hat, wird in der Schweiz hinsichtlich der Ausübung seines Handwerks den Schweizer Bürgern gleichgestellt, die in der Schweiz die für ihr Handwerk geforderte höhere Fachprüfung bestanden haben; dasselbe gilt viceversa". Ciò significa che i detentori di un titolo di "Meisterprüfung" tedesco sono equiparati in Svizzera ai detentori di un titolo di formazione professionale superiore (esame federale di professione / esame professionale federale superiore) e viceversa. Un simile riconoscimento reciproco appare chiaro nella misura in cui entrambi i diplomi si ottengono dopo aver frequentato la stessa rispettivamente una formazione simile di livello terziario (cfr. per il sistema formativo svizzero www.educa.ch/dyn/68548.asp e per il sistema formativo tedesco "Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland" richiamabile all'indirizzo www.bildungsserver.de).

E. 6 L'Ufficio federale ha riconosciuto l'equivalenza del titolo del ricorrente "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" conseguito in Germania il 12 maggio 1992 con l'attestato professionale federale di capo muratore. Sotto l'aspetto formale e in considerazione della convenzione interstatale la decisione impugnata non può dare adito a reclami, poiché il titolo tedesco, che in Germania è classificato al livello terziario di formazione, è stato classificato anche in Svizzera al medesimo livello di formazione. Le opinioni delle parti divergono non in riferimento all'equiparazione con il livello (o con la durata) della formazione, bensì per quanto attiene all'aspetto materiale della classificazione. Il ricorrente è dell'avviso che la formazione frequentata in Germania sia paragonabile in Svizzera al diploma di impresario costruttore. L'autorità inferiore ribadisce che i contenuti della formazione del ricorrente e della formazione di impresario costruttore svizzero non sono paragonabili, tenuto conto che in Svizzera l'impresario costruttore dirige un'impresa di costruzione piccola o media in uno degli indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico. Essa conclude che la formazione di impresario costruttore è di carattere principalmente gestionale e che dal piano di studio del ricorrente emerge che egli non dispone di dette capacità gestionali. Secondo l'autorità inferiore non rientra in linea di conto nemmeno un'equiparazione della formazione estera con il diploma federale di direttore dei lavori edili / di genio civile, in quanto al ricorrente non è stata impartita la materia "direzione dei lavori". Nei considerandi che seguono si dovrà esaminare se e in che misura la motivazione dell'autorità inferiore può essere considerata pertinente. Tenuto conto che in virtù della succitata convenzione tra Svizzera e Germania il riconoscimento dell'equipollenza del diploma tedesco di "Meister" con un attestato professionale federale rispettivamente con un diploma federale avviene automaticamente (cfr. B-1279/2007 consid. 5.8 i. f.) in principio non dovrebbe avvenire un confronto della formazione frequentata nello stato di provenienza con le esigenze poste dallo stato ricevente. Nel caso in esame un confronto tra le due formazioni si impone solo in via eccezionale. Determinante per un tale confronto è in casu unicamente la questione a sapere se la formazione ottenuta nello stato di provenienza può essere comparata con la formazione che potrebbe entrare in linea di conto per il riconoscimento nello stato ricevente, poiché in entrambe le formazioni le qualità di dirigente e le capacità gestionali hanno un peso di rilievo. La medesima questione si imporrebbe anche se per un attimo si lasciasse da parte la convenzione interstatale tra Germania e Svizzera e ci si dovesse quindi basare solo sull'art. 69 cpv. 2 OFPr, in quanto nel caso in esame è solo a causa della presunta mancata paragonabilità dei contenuti (art. 69 cpv. 2 lett. C OFPr) che l'autorità inferiore ha negato l'equipollenza del titolo tedesco di "Meisterprüfung" con il diploma federale di impresario costruttore. Infatti l'autorità inferiore non ha sollevato obiezioni nei confronti della comparabilità delle due formazioni né per quanto ne riguarda il livello né per quanto ne riguarda la durata.

E. 7 Occorre chiarificare dapprima in maniera generale (consid. 7.1) e poi in maniera specifica (consid. 7.2) se e in che misura le capacità gestionali hanno un ruolo determinante nell'ambito dei diplomi tedeschi di "Meisterprüfung".

E. 7.1 Nel sistema formativo tedesco è possibile conseguire il titolo di "Meister" negli indirizzi artigianato (Handwerk) e industria (Industrie) (cfr. sul tema Thorben Lange, Die Rolle des Meisters in Industrie und Handwerk, Hochschule Bremen, Fachbereich Wirtschaft; l'iscrizione del concetto di "Meisterprüfung" in Wikipedia, die freie Enzyklopädie; Rob van Hattem, Ausbildungen für Unternehmer in Mittel- und Kleinbetrieben, herausgegeben vom Bundesinstitut für Berufsbildung). La "Handwerkskammer" (camera degli artigiani) si occupa dell'organizzazione della formazione di "Handwerksmeister", la "Industrie- und Handelskammer" (camera d'industria e commercio) di quella inerente la formazione di "Industriemeister". Giusta la "Handwerksordnung" (HandwO) nella versione del 24 settembre 1998 il titolo di "Handwerksmeister" è un attestato di idoneità (Befähigungsnachweis) con cui si certifica che l'artigiano possiede nozioni specifiche pratiche e teoriche nonché le capacità ad esercitare una professione e dispone delle necessarie nozioni di contabilità, commercio, diritto e di pedagogia professionale. Il titolo di "Handwerksmeister" è quindi necessario nel settore dell'artigianato al fine di gestire un'azienda in modo autonomo e se del caso di poter formare apprendisti artigiani. Per "Industriemeister" si intende invece un dirigente tecnico-industriale con esperienza professionale pluriennale e con nozioni ampie ed approfondite dei rapporti aziendali e contabili. La differenza con il titolo di "Handwerksmeister" risiede nella circostanza che nella formazione per il titolo di "Industriemeister" la direzione tecnica, personale ed organizzativa hanno un'importanza decisamente maggiore. La professione di "muratore" (Maurer) in Germania è una professione riconosciuta ai sensi del "Berufsbildungsgesetz" (legge sulla formazione professionale) e della "Handwerksordnung". La formazione di muratore in Germania dura tre anni, è offerta negli indirizzi artigianato ed industria e si conclude con la "Abschlussprüfung" nell'indirizzo industria, rispettivamente con la "Gesellenprüfung" nell'indirizzo artigianato (cfr. Berufenet, Berufsinformationen einfach finden, la banca dati della Bundesagentur für Arbeit, www.berufenet.arbeitsagentur.de, sotto la voce "Maurer"). La "Abschlussprüfung" rispettivamente la "Gesellenprüfung" corrispondono in Svizzera all'attestato federale di capacità (Fähigkeitszeugnis). Questo titolo si trova al livello secondario in entrambi i sistemi formativi. Una volta conseguita la "Abschlussprüfung" o la "Gesellenprüfung" inerenti alla professione di muratore sono possibili diversi itinerari per la formazione professionale complementare e superiore. Un avanzamento professionale è consentito tramite le formazioni di "Meister", "Techniker", "Fach- und Betriebswirt" oppure "Sonderkraft". È anche possibile una specializzazione come "Bauleiter" (direttore dei lavori di costruzione). Nell'ambito di cicli di formazione superiori o universitari è possibile una formazione come ingegnere agli indirizzi costruzioni (Bau) e architettura (Architektur). Considerato che qui interessa soltanto la formazione di "Meister", per chi ha concluso una formazione di muratore a livello secondario è possibile proseguire il proprio curriculum formativo con un titolo di "Maurer- und Betonbauermeister/in" oppure "Polier/in Hochbau" (cfr. Berufenet, citato precedentemente). Sembra quindi che per quanto attiene alla professione di muratore non vi sia un titolo di "Meister" di indirizzo industriale, ma solo artigianale. Seguendo il senso della definizione di "Meister im Handwerk" appare di conseguenza giustificato attendersi che per il "Maurer-" rispettivamente il "Betonbauermeister" non sono previsti compiti e qualità di dirigente di rilievo. Questa conclusione è del resto confermata nella definizione del profilo professionale del "Maurer und Betonbauermeister" conformemente all'art. 1 della "Verordnung über das Meisterprüfungsbild und über die Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II der Meisterprüfung im Maurer- und Betonbauer-Handwerk vom 30. August 2004". Quest'ordinanza è stata emanata tra l'altro sulla base dell'art. 45 Nr. 2 della Handwerksordnung nella versione del 24 settembre 1998. Il disposto indica che "Durch die Meisterprüfung im Maurer- und Betonbauer-Handwerk wird festgestellt, dass der Prüfling befähigt ist, einen Handwerksbetrieb selbständig zu führen, Leitungsaufgaben in den Bereichen Technik, Betriebswirtschaft, Personalführung und -entwicklung wahrzunehmen, die Ausbildung durchzuführen und seine berufliche Handlungskompetenz selbständig umzusetzen und an neue Bedarfslagen in diesen Bereichen anzupassen". Ciò significa che, anche nell'ipotesi che al maestro muratore si assegnino attività gestionali, esse non vanno oltre a quelle di un medio quadro. Il semplice titolo di "Maurer- und Betonbauermeister" non è comunque sufficiente per imporsi come un quadro dirigente; per raggiungere una simile posizione è necessaria infatti una formazione accessoria di perfezionamento, come ad esempio quella per diventare "Betriebswirt - Handwerk" (commercialista con indirizzo artigianato) (cfr. Berufenet, citato precedentemente, alla voce "Maurer- und Betonbauermeister/in").

E. 7.2 Il diploma di "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" del ricorrente è stato rilasciato il 12 maggio 1992. All'interno dello stesso diploma sono menzionate le disposizioni di legge allora vigenti ("Gesetz zur Ordnung des Handwerks in der Fassung vom 28. Dezember 1965", "Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 mit späteren Änderungen"), che nel frattempo hanno subito diverse modifiche (cfr. consid. 7.1). Sembra inoltre che attualmente la "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" non si chama più in questo modo, ma sia stata sostituita dal titolo "Maurer- und Betonmaurermeister". Per rispondere al quesito, se nella formazione volta al conseguimento del titolo del ricorrente di "Meister im Maurerhandwerk" sono contenuti corsi che vertono sulle capacità dirigenziali e manageriali, basta tuttavia dare uno sguardo all'elenco delle materie frequentate presente agli atti. Dalla lista delle materie impartite al ricorrente nel corso della sua formazione (cfr. doc. 8 allegato al ricorso) emerge che l'insegnamento è suddiviso in quattro blocchi: il blocco I è dedicato alla "Meisterprüfungsarbeit", un lavoro pratico incentrato sulla fase di progettazione e stesura dei piani, il blocco II comprende nozioni specifiche di teoria, il blocco III ha come oggetto nozioni di base di contabilità, economia aziendale e diritto e il blocco IV verte sulle nozioni di pedagogia professionale. Da un esame della lista appena menzionata si può concludere che il diploma di "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" conseguito dal ricorrente non attesta a quest'ultimo in nessun modo le qualità di un quadro dirigente a capo di un'impresa. Al massimo al titolare di un simile diploma è conferita la possibilità di formare gli apprendisti, come si può dedurre dallo stesso certificato d'esame. Per quanto invece attiene ad un eventuale insegnamento di compiti direzionali, essi non sono evincibili espressamente dal piano di studi presentato dal ricorrente. Non disponendo delle relative specificazioni nei disposti vigenti al momento del rilascio del diploma del ricorrente, si potrebbe consultare in via subordinata la "Verordnung über gemeinsame Anforderungen in der Meisterprüfung im Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben vom 18. Juli 2000", la quale si basa ancora oggi sulla medesima suddivisione dell'esame in quattro blocchi come previsto nella lista delle materie frequentate dal ricorrente. All'art. 4 cifra 2 del capoverso 1 di quest'ordinanza sono elencate le materie relative alle basi di economia aziendale (Grundlagen wirtschaftlichen Handelns im Betrieb), le quali a loro volta prevedono tra l'altro nozioni sul personale e la direzione dei collaboratori (Personalwesen und Mitarbeiterführung). Dalle allegazioni suesposte emerge infine che in riferimento all'aspetto dei compiti dirigenziali impartiti, essi sembrano limitarsi a pure nozioni di teoria e non andare oltre alle attività di un medio quadro. Di queste circostanze si dovrà tenere conto nel corso dell'esame dell'equipollenza del diploma del ricorrente con un diploma svizzero (cfr. i considerandi successivi).

E. 8 Di seguito va esaminato se - come rilevato nella decisione impugnata - la possibilità di equiparare il titolo di "Meister im Maurerhandwerk" con l'attestato professionale federale di capo muratore può essere considerata giuridicamente sostenibile. A livello formale, il confronto adottato dall'autorità inferiore non viene più messo in discussione, considerato che l'attestato professionale di capo muratore è come la "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" un titolo di formazione di livello terziario (cfr. consid. 5). A livello materiale occorre aggiungere le seguenti precisazioni. Giusta l'art. 19 cpv. 2 del Regolamento degli esami professionali di capo muratore nell'edilizia e nel genio civile con attestato professionale federale del 7 aprile 2000 entrato in vigore il 15 maggio 2000, l'esame verte sulle materie Organizzazione (Guida dei collaboratori, Leggi / Prescrizioni / Norme, Piani / Capitolato d'oneri, Economicità, ecc.), Produzione edilizia - Produzione genio (Organizzazione del cantiere, Lavori in cemento - cemento armato, lavori edili - di genio civile, ecc.), Amministrazione (Misurazione, Rapporto, Controllo delle prestazioni, Collaudo del fabbricato, ecc.) (cfr. BIZ-Berufsinfo Baupolier (Hochbau oder Tiefbau), die Basis-Dokumentation über Berufe in der Schweiz richiamabile all'indirizzo http://www.orientation.ch/dyn/1203.asp?id=2923&egloff=&zihlmannid=8&zihlmann=Bau). Per quanto attiene al profilo professionale del capo muratore, questo è definito nel modo seguente: il capo muratore è di regola capo cantiere e come tale rappresenta l'impresa sul cantiere e di conseguenza è spesso la persona di contatto per tutti i partecipanti alla costruzione; egli dirige il cantiere o una parte di esso dal lato pratico ed organizzativo, in collaborazione con il suo diretto superiore (di regola il direttore dei lavori). Il personale sul cantiere è subordinato al capo muratore, mentre il capo muratore è sua volta direttamente subordinato al direttore dei lavori o all'impresario delle costruzioni. La posizione del capo muratore in un'impresa è quindi quella di un quadro medio e non quella di dirigente (cfr. per tutto BIZ-Berufsinfo, citato precedentemente e Baupolier Berufsbild, richiamabile all'indirizzo www.bauliteratur.ch/Baupolier/Baupolier.htm). L'attestato professionale federale di capo muratore è confrontabile con la formazione conseguita dal ricorrente in Germania per l'ottenimento del diploma di "Meisterprüfung in Maurerhandwerk", in quanto dalla definizione del profilo professionale corrispondente al momento attuale emerge che il detentore di questo diploma è da una parte sì autorizzato ad assumere funzioni in relazione alla direzione dei lavori nei confronti ai lavoratori a lui subordinati, dall'altra però egli stesso è subordinato all'imprenditore edile (cfr. http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=3941). Di conseguenza non può dare adito a reclami la circostanza che l'autorità inferiore abbia riconosciuto il diploma rilasciato in Germania al ricorrente per la formazione di maestro muratore equivalente ad un attestato professionale federale di capo muratore.

E. 9 Il ricorrente propone espressamente che la formazione relativa all'ottenimento del diploma tedesco di "Meisterprüfung in Maurerhandwerk" sia paragonata in Svizzera a quella per l'ottenimento del diploma di impresario costruttore. Il Regolamento concernente il rilascio del diploma quale Impresario costruttore è entrato in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Ufficio federale, ovvero in data 6 luglio 2007. Con l'entrata in vigore sono stati abrogati il regolamento del 20 giugno 1985 concernente l'esame professionale superiore di maestro muratore diplomato, il regolamento del 20 giugno 1985 concernente l'esame professionale superiore di impresario costruttore diplomato e il regolamento del 27 giugno 2001 concernente l'esame professionale superiore di impresario costruttore diplomato (art. 9.1 del regolamento). L'abrogazione esplicita del regolamento concernente l'esame professionale superiore di maestro muratore diplomato potrebbe lasciare intendere che la formazione di maestro muratore sia d'ora in avanti integrata nella formazione per impresario costruttore diplomato, per cui la richiesta del ricorrente non appare a tutta prima priva di fondamento. Tuttavia già nelle vecchie direttive sui regolamenti degli esami professionali superiori per impresario costruttore e maestro muratore del 17 luglio 1985 emergeva che i punti centrali nelle due formazioni erano ben diversi: soltanto l'impresario costruttore era al beneficio di un'istruzione speciale nelle materie direzione aziendale, informatica, personale, assicurazioni e imposte, diritto, esecuzione delle costruzioni. Per il resto i due indirizzi formativi avevano dei punti in comune, a differenza della materia gestione aziendale (cfr. per tutto le direttive sui due vecchi regolamenti del 17 luglio 1985, pag. 7 ss.). Già secondo i vecchi regolamenti si poteva affermare che entrambe le formazioni contenessero elementi formativi riguardo la gestione aziendale, benché questi elementi avessero un peso maggiore all'indirizzo di impresario costruttore che non all'indirizzo di maestro muratore. Per quanto attiene alla richiesta di capacità dirigenziali, l'art. 1.1 del regolamento concernente il rilascio del diploma di impresario costruttore diplomato prevede che con l'esame in questione si vuole dimostrare che il candidato dispone delle necessarie competenze per dirigere un'impresa di costruzioni in uno dei due indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico e per padroneggiare le attività correnti sotto la sua responsabilità in modo economico, secondo la tecnica della costruzione, conformemente alle leggi e alle norme, in modo ecologico e sociale, tenendo conto della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute dei lavoratori nonché dello sviluppo sostenibile. Tra i moduli di formazione figurano espressamente materie quali "Conduzione dell'impresa", "Acquisizione di mandati", "Amministrazione di cantieri", "Gestione del personale" e "Elaborazione dei progetti" (cfr. art. 5.32 del Regolamento). Nella definizione del profilo professionale dell'impresario costruttore diplomato è indicato che la maggior parte dell'attività che egli svolge è occupata dalla direzione dell'impresa e da compiti amministrativi (cfr. BIZ Berufsinfo, Baumeister richiamabile all'indirizzo www.orientation.ch/dyn/1199.asp?id=3638&search=Z&searchabc=true). Da quanto precede si può convenire con l'autorità inferiore che la formazione per il conferimento del diploma federale di impresario costruttore è indubbiamente per la maggior parte incentrata su attività dirigenziali. Dal programma di formazione seguito dal ricorrente si evince ch'egli non può disporre delle capacità gestionali nella stessa misura di come sono definite nel regolamento per il rilascio del diploma federale di impresario costruttore. Se da una parte la "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" attesta il conseguimento di una formazione di livello superiore, dall'altra è necessario comunque osservare che si tratta di una formazione per una professione artigianale, come lo era anche il caso per la vecchia professione di maestro muratore. Lo stesso non si può invece dire per la formazione di impresario costruttore. Per i motivi suesposti è comprensibile che l'autorità inferiore abbia dichiarato impossibile confrontare i due tipi di formazione e di conseguenza neghi nelle sue osservazioni il riconoscimento del diploma di "Meisterprüfung in Maurerhandwerk" del ricorrente con il diploma svizzero di impresario costruttore. In questo senso l'argomento del ricorrente secondo cui l'attività da lui finora esplicata è paragonabile a quella di un impresario costruttore non è plausibile, tanto più che in primo luogo sono i contenuti di due formazioni che devono essere paragonati e non l'attività professionale effettivamente esplicata. Oltre alle lacune relative ai compiti dirigenziali, è lo stesso ricorrente ad indicare che nella sua formazione sono praticamente assenti nozioni di logistica che invece nella formazione svizzera di impresario costruttore giocano un ruolo di rilievo (cfr. cifra 5.32 del rispettivo regolamento). Questo aspetto dimostra con un argomento supplementare che un riconoscimento del suo diploma di "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" con il diploma federale di impresario costruttore condurrebbe ad una constatazione d'equivalenza che non tiene conto della diversità tra i due tipi di formazione superiore.

E. 10 Bisogna inoltre ascrivere a merito dell'autorità inferiore che quest'ultima non si è solo limitata ad esaminare la comparabilità della "Meisterprüfung" del ricorrente con il diploma federale di impresario costruttore, ma ha esteso il suo esame anche al diploma federale di direttore dei lavori edili rispettivamente di genio civile. Tuttavia anche in questi casi i rispettivi regolamenti d'esame elencano esplicitamente la "direzione dei lavori" come ramo d'esame (art. 15 del regolamento per gli esami professionali superiori per direttore dei lavori del genio civile; art. 16 del regolamento per gli esami federali professionali superiori per direttore dei lavori dell'edilizia). Inoltre, per quanto attiene allo scopo dell'esame, all'art. 2 del regolamento per gli esami federali superiori per direttore dei lavori viene indicato che il direttore dei lavori organizza, coordina e controlla l'esecuzione delle costruzioni edili conformemente al progetto e che egli è responsabile del suo operato di fronte al suo committente dal lato tecnico, economico, giuridico, creativo, ecologico ed etico. Considerato che queste caratteristiche vengono a mancare nel curriculum del ricorrente, ne consegue che il titolo di "Meisterprüfung in Maurerhandwerk" conseguito in Germania non può a giusto titolo essere comparato ai diplomi federali di direttore dei lavori edili rispettivamente di genio civile. Dalle allegazioni suesposte risulta che l'abrogazione dell'esame professionale superiore di maestro muratore diplomato non può semplicemente avere come conseguenza un'equiparazione con il diploma federale di impresario costruttore. Se il ricorrente, sulla base della "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" conseguita in Germania aspira ad un riconoscimento di equipollenza per il quale, conformemente ai disposti sulla formazione professionale tedeschi e, in particolare, svizzeri, sono previsti cicli di formazione differenti e specifici, egli esige con la sua richiesta il riconoscimento del suo diploma con un titolo svizzero che si scosta, per quanto concerne il contenuto e lo scopo della formazione, in modo evidente dalla formazione estera da lui frequentata.

E. 11 Oltre al diploma di "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" il ricorrente ha conseguito sempre in Germania il certificato del 30 novembre 2000, rilasciato dal "Verband freier Bau- und Bodensachverständiger". Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2007 l'autorità inferiore spiega che tale certificato non è stato rilasciato da un istituto statale o riconosciuto in Germania, per cui a suo avviso non è soddisfatta la condizione prevista dall'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. Essa aggiunge che il certificato in questione attesta soltanto che il ricorrente ha superato l'esame di ammissione all'associazione dei periti liberi in materia di costruzioni e del suolo e che un simile certificato non può essere considerato come titolo di formazione. Con replica del 19 ottobre 2007 il ricorrente contesta la motivazione dell'autorità inferiore. Secondo lui il "Verband freier Bau- und Bodensachverständiger" è una delle maggiori associazioni in ambito edile in Germania. I titoli professionali rilasciati dalla stessa associazione provengono senz'altro da un istituto riconosciuto dalla Germania ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. Il diploma "Bau- und Bodensachverständiger" è quindi da considerare un titolo di formazione a tutti gli effetti. In Germania il cosiddetto "Sachverständiger" è una persona fisica che ha conoscenze specifiche in un determinato ramo, in italiano un perito o un esperto. In Germania si distinguono cinque categorie di "Sachverständiger": (1) "Sachverständiger" con certificato UE secondo la norma ISO 17024; (2) "Sachverständiger" designato d'ufficio e che ha prestato giuramento; questa denominazione è protetta dalla legge (§ 91 Handwerksordnung oppure § 36 Gewerbeordnung); questo tipo di perito è autorizzato ad utilizzare lo speciale timbro (Rundstempel) che lo contraddistingue; (3) "Sachverständiger" libero: trattasi di persona che dispone di qualità personali e pratiche, di nozioni specialistiche e di esperienza professionale necessaria; questa denominazione non è protetta dalla legge; il "freier Sachverständiger" ha di regola un titolo di "Handwerkmeister" o ha frequentato una formazione superiore di "Betriebswirt"; in qualità di "freier Sachverständiger" non gli è possibile portare il timbro ufficiale; (4) il "Sachverständiger" riconosciuto da un'associazione si trova sullo stesso piano dei "freie Sachverständige"; unica differenza è che dopo il loro nome è possibile aggiungere l'abbreviazione dell'associazione alla quale egli ha aderito; (5) "Sachverständiger" riconosciuto d'ufficio: questi adempie funzioni legate alla sovranità e dispone di una speciale formazione per la sorveglianza tecnica; essi sottostanno alla sorveglianza dello stato (cfr. per le informazioni sulla persona del "Sachverständiger" in Germania la definizione corrispondente all'indirizzo www.wikipedia.de; nonché "Sachverständiger im Baubereich - das unbekannte Wesen, richiamabile all'indirizzo www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/sachbau.htm). Nel certificato ottenuto dal ricorrente e rilasciato dall'associazione "Verband freier Bau- und Bodensachverständiger (VfB) e. V." si evince che il ricorrente ha frequentato il seminario di base per i periti in materia di costruzioni e in seguito sostenuto l'esame per essere ammesso all'associazione corrispondente. Il superamento di questo esame lo autorizza ad essere denominato "freier Sachverständiger" nell'ambito dell'associazione e ad allestire perizie sotto la propria responsabilità conformemente alle sue qualifiche professionali. Egli è autorizzato a portare fino ad un'eventuale revoca il timbro dell'associazione (cfr. doc. 7 allegato alle osservazioni dell'autorità inferiore). Dalle informazioni contenute nel certificato si può ragionevolmente desumere che l'esame e il relativo diploma per essere ammesso all'associazione menzionata, a differenza del titolo di "Meister im Maurerhandwerk", non è stato organizzato da un istituto statale o riconosciuto dalla Germania ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. È quindi plausibile che l'autorità inferiore sulla scorta di questi elementi abbia negato il riconoscimento di questo diploma. Anche volendo ammettere che il diploma in questione sia stato rilasciato da un istituto statale o riconosciuto dalla Germania, non è possibile concludere all'equipollenza dello stesso con un titolo svizzero, in particolare del diploma di impresario costruttore, poiché dal programma dell'esame sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. 7 allegato alle osservazioni dell'autorità inferiore) non si evince in alcun modo che gli siano state impartite materie legate alla funzione di dirigente. Il certificato corrispondente rilasciato in Germania non attesta - neanche in modo analogo - la capacità di svolgere i compiti quale impresario costruttore o a portare il titolo di impresario costruttore. Per questi motivi le censure e le conclusioni del ricorrente non riescono a convincere.

E. 12 Visto quanto precede il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto. La decisione impugnata va invece confermata. Di conseguenza le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, devono essere messe a carico del ricorrente quale parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Quale parte soccombente al ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF e contrario). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Nel caso di specie si giustifica fissare le spese processuali a Fr. 1000.-. L'anticipo spese di fr. 1'000.- versato dal ricorrente in data 26 luglio 2007 verrà computato sull'importo dovuto a questo titolo.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
  2. Le spese processuali, di fr.1'000.- , sono poste a carico del ricorrente. Esse saranno computate con l'anticipo spese dello stesso importo dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
  3. Non vengono assegnate ripetibili.
  4. La presente sentenza è notificata: - al ricorrente (atto giudiziario) - all'autorità inferiore (n. di rif. 353/tag/120; atto giudiziario) - al Dipartimento federale dell'economia DFE (raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 4 luglio 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Corte II B-3369/2007 {T 0/2} Sentenza del 30 giugno 2008 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Jean-Luc Baechler, Eva Schneeberger (presidente della Camera II), cancelliere Corrado Bergomi. Parti X._______, patrocinato dall'Avv. Dott. Gianluca Airaghi, via Ariosto 1, 6900 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto riconoscimento di un diploma estero. Fatti: A. Il 14 marzo 2003 X._______ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (di seguito: UFFT; autorità inferiore) la domanda di equipollenza dei diplomi conseguiti in Germania per il superamento dell'esame professionale di muratore ("Meisterprüfung im Maurer-Handwerk") nel 1992 presso la "Meisterschule für Bauhandwerker, staatlich genehmigte private Fachschule für Bautechnik, Ansbach" e dell'esame d'ammissione per esperto in costruzioni e del suolo ("Aufnahmeprüfung zum Bau- und Bodensachverständigen") nel 2000 presso l'associazione "Verband freier Bau- und Bodensachverständigen", Düsseldorf. B. Con decisione del 12 giugno 2007 l'UFFT ha comunicato al ricorrente che il diploma rilasciatogli in Germania concernente la formazione di muratore maestro conseguita presso la "Meisterschule für Bauhandwerker, Ansbach" può essere riconosciuto equivalente ad un attestato professionale federale di capo muratore. C. Contro detta decisione il ricorrente è insorto con ricorso del 12 luglio 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando quanto segue: "1. Il presente ricorso è accolto. Conseguentemente:

a) in via principale, ai diplomi ottenuti dal ricorrente è riconosciuta l'equipollenza con il diploma federale di impresario costruttore;

b) in via subordinata, la decisione dell'istanza inferiore è annullata e la pratica è rinviata all'istanza inferiore affinché la stessa abbia a stabilire l'equipollenza dei diplomi ottenuti dal ricorrente con il diploma federale di impresario costruttore;

c) in via sub-subordinata, la decisione dell'istanza inferiore è annullata e la pratica è rinviata all'istanza inferiore affinché la stessa abbia ad effettuare ulteriori approfondimenti fino a poter stabilire l'equipollenza dei diplomi ottenuti dal ricorrente con il diploma federale di impresario costruttore;

2. Contestate spese giudiziarie e spese ripetibili.". Nella motivazione del ricorso il ricorrente ritiene in sostanza che l'autorità inferiore ha violato l'art. 69 cpv. 2 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) e accertato i fatti in modo incompleto per quanto concerne i curricula seguiti dal ricorrente. In riferimento alla durata della formazione, il ricorrente ritiene questo criterio adempiuto, nella misura in cui il curriculum svizzero per il rilascio del diploma federale quale impresario costruttore prevede tra le 700 e le 800 ore di formazione, mentre in Germania egli ha seguito un totale di 1540 ore. Il ricorrente considera adempiuto anche il criterio della paragonabilità dei contenuti della formazione. A questo riguardo egli confronta le formazioni conseguite in Germania in particolare con la formazione per il rilascio del diploma federale di impresario costruttore, servendosi di una tabella sinottica. Per quanto concerne i corsi non direttamente paragonabili, il ricorrente osserva che il curriculum tedesco pone maggiormente l'accento sulla formazione di base oltre che sulla prevenzione degli incidenti. Secondo lui, l'assenza nel curriculum tedesco di genio civile e vie di traffico non può essere determinante ai fini dell'equipollenza. Infatti, il nuovo regolamento concernente il rilascio del diploma federale quale impresario costruttore prevede espressamente che il curriculum sia mirato a due distinti indirizzi, edilizia piuttosto che genio civile / costruzione di vie di traffico. Il ricorrente sostiene che se da una parte l'assenza nel curriculum tedesco di dette materie potrebbe eventualmente sollevare qualche dubbio quanto all'equipollenza del diploma tedesco con l'indirizzo svizzero genio civile / costruzione di vie di traffico, è chiaro invece che i requisiti posti all'indirizzo edilizio sono adempiuti. A mente del ricorrente nemmeno l'assenza di un corso di logistica nel curriculum tedesco non può essere determinante, tenuto conto che egli ha ultimato la sua formazione negli anni Novanta, periodo in cui la logistica rispetto ad oggi era meno importante, e che la logistica è comunque l'unica materia mancante rispetto a una lista di più di una decina di corsi che i due curriculum hanno sostanzialmente in comune. Per il ricorrente è anche adempiuto il criterio della richiesta di qualifiche pratiche, considerato che l'aver svolto un'attività pratica di almeno tre anni era un requisito d'entrata posto ai candidati della "Meisterschule". Infine il ricorrente ribadisce che anche il criterio relativo al livello di formazione è pure adempiuto. D. Con osservazioni del 13 settembre 2007 l'autorità inferiore propone la reiezione del gravame ed inoltra gli atti preliminari. Essa sottolinea in sostanza di aver applicato in modo corretto l'art. 69 OFPr. A suo avviso i due diplomi elencati dal ricorrente possono essere ritenuti equipollenti ad un diploma svizzero unicamente se sono stati rilasciati o riconosciuti dalla Germania. Il certificato del 30 novembre 2000 non è stato rilasciato da un istituto statale o riconosciuto dalla Germania, per cui non è soddisfatta l'esigenza posta all'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. Il certificato in questione attesta unicamente che il ricorrente ha superato un esame che gli permette di iscriversi all'associazione "Bau- und Bodensachverständigen" e di conseguenza non può trattarsi di un titolo di formazione. L'autorità inferiore è dell'opinione che i contenuti della formazione del ricorrente e della formazione di impresario costruttore svizzero non sono paragonabili. In Svizzera l'impresario costruttore dirige un'impresa di costruzione piccola o media in uno degli indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico. Egli è in grado di far fronte all'attività in corso sotto la sua responsabilità in modo economico, secondo la tecnica della costruzione, conformemente alle leggi e alle norme, in modo ecologico e sociale, tenendo conto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute. Analizza i progetti, gestisce l'azienda ed il personale, pianifica le attività e prepara il cantiere. Dai moduli elencati al punto 5.32 del regolamento concernente il rilascio del diploma quale impresario costruttore diplomato/a del 6 luglio 2007 risulta che la formazione di impresario costruttore è di carattere principalmente gestionale. Dal piano di studio del ricorrente si evince invece che egli non dispone di dette capacità gestionali. Già per questo motivo per l'autorità inferiore non è possibile confrontare i requisiti posti dai due curricula. L'UFFT indica infine che pure l'equiparazione del diploma conseguito dal ricorrente con il diploma federale di direttore dei lavori edili / di genio civile non è possibile. La materia d'esame "direzione dei lavori" prevista agli art. 15 del regolamento per gli esami federali professionali superiori per direttore / direttrice dei lavori del genio civile diplomato/a e 16 del regolamento per gli esami federali professionali superiori per direttore / direttrice dei lavori dell'edilizia non è stata impartita al ricorrente. E. Con replica del 19 ottobre 2007 il ricorrente conferma le conclusioni ricorsuali. Egli ribadisce che la necessità di dover fare riconoscere i diplomi esteri risiede nella circostanza che per svolgere lavori in Ticino è necessaria l'iscrizione nell'albo delle imprese, la quale può avvenire solo se il titolare della società o un suo membro dirigente effettivo vanta i requisiti professionali richiesti, tra gli altri il diploma federale di impresario costruttore. Per il ricorrente la sua situazione appare assurda, nella misura in cui di principio l'attività per la quale egli ha chiesto il riconoscimento dei diplomi non necessita di un titolo determinato per essere svolta in Svizzera, tanto più che si tratta di una cosiddetta professione non regolamentata. Egli si chiede allora come mai egli abbia dovuto richiedere il riconoscimento dei suoi titoli professionali all'UFFT per l'iscrizione nell'albo delle imprese nel Cantone Ticino. Per il ricorrente viene spontaneo chiedersi se l'obbligo statuito dalla legge cantonale sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre 1997 non violi indirettamente gli Accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Contrariamente a quanto indicato dall'UFFT il "Verband freier Bau- und Bodensachverständiger e. V." è una delle più grandi associazioni in ambito edile della Germania. I titoli professionali rilasciati dalla stessa provengono senz'altro da un istituto riconosciuto dalla Germania ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 lett. a OFPr. Il diploma "Bau- und Bodensachverständiger" ottenuto dal ricorrente è da considerare quale titolo di formazione a tutti gli effetti. Si tratta di una specializzazione in campo peritale, che dimostra come nel tempo il ricorrente abbia continuato ad approfondire le proprie conoscenze e migliorato le proprie competenze quale impresario costruttore. Le materie su cui verteva l'esame corrispondono a quelle che il ricorrente ha già avuto modo di apprendere in passato per conseguire il "Meisterprüfungszeugnis" e sono paragonabili alle materie richieste per l'ottenimento del diploma federale di impresario costruttore secondo il relativo regolamento. Per il ricorrente appare ambigua e fuori luogo l'affermazione dell'UFFT secondo cui in Svizzera l'impresario costruttore dirige un'impresa di costruzione piccola o media in uno degli indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico", quasi a voler dire che in Germania l'attività di impresario costruttore avrebbe altri fini. A mente del ricorrente non corrisponde al vero l'asserzione dell'UFFT secondo cui, conformemente al regolamento per il rilascio del diploma di impresario costruttore, la formazione è di carattere principalmente gestionale. I moduli elencati dall'UFFT sono solo una parte di quelli descritti al punto 5.32 del regolamento e quindi non ne si può evincere che la formazione per il conseguimento del diploma federale di impresario costruttore sia di natura prevalentemente gestionale. Altrettanta importanza deve avere l'aspetto inerente l'ambito prettamente edilizio. Come già menzionato nella tabella sinottica allegata al ricorso egli ha seguito dei corsi paragonabili a quelli messi in evidenza dall'autorità inferiore. F. Con duplica del 27 novembre 2007 l'autorità inferiore ripropone di respingere il ricorso. A titolo completivo essa precisa che di regola ogni cantone svizzero regolamenta in modo autonomo il proprio sistema di autorizzazione allo svolgimento di una professione. In Svizzera l'UFFT regolamenta unicamente la formazione e non l'esercizio delle professioni di capo muratore e di impresario costruttore. Spetta invece ai cantoni definire quali siano le condizioni per esercitare dette professioni. La legislatura cantonale ticinese regolamenta la professione di impresario costruttore nel Cantone Ticino. Il sistema di riconoscimento professionale europeo ha lo scopo di consentire alle persone qualificate per svolgere una professione in uno stato membro e che desiderino svolgere la stessa professione in un altro stato membro di ottenere in questo stato il riconoscimento delle proprie qualifiche, nella misura in cui la professione vi sia regolamentata. L'UFFT ha verificato che la professione che il ricorrente intende svolgere in Svizzera non è la stessa per la quale egli è qualificato in Germania. Il nuovo regolamento non concerne più una professione di muratore. Per questi motivi l'UFFT non ha applicato le direttive europee del sistema di riconoscimento dei diplomi. Giusta le direttive europee l'autorità nazionale competente prende in considerazione due elementi in occasione dell'esame di una domanda di riconoscimento di un diploma. L'autorità nazionale competente verifica in primo luogo che la professione regolamentata che si intende svolgere nello stato di accoglienza sia la stessa per la quale la persona richiedente è pienamente qualificata nel proprio stato di provenienza. In secondo luogo detta autorità verifica che la durata e il contenuto della formazione non presentino differenze sostanziali rispetto alla durata ed al contenuto della formazione richiesta nello stato di accoglienza. Visto che l'art. 69 OFPr non prevede esplicitamente che la persona richiedente il riconoscimento del proprio diploma sia abilitata ad esercitare la medesima professione nel proprio stato di provenienza, l'UFFT ha esaminato la richiesta del ricorrente in applicazione della legge federale. Per il resto l'UFFT rimanda alla presa di posizione del 13 settembre 2007. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, prima o durante la procedura ricorsuale, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino determinanti per l'esito della vertenza. Diritto: 1. La decisione dell'Ufficio federale del 12 giugno 2007 è una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In qualità di destinatario il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Egli ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), il rappresentante ha giustificato i suoi poteri con una procura scritta (art. 11 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 ss. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: (a.) la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la formazione professionale superiore; (c.) la formazione professionale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli (art. 2 cpv. 1 lett. a - d LFPr). Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge (art. 68 cpv. 1 LFPr). Per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nella formazione professionale, il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi internazionali (art. 68 cpv. 2 LFPr). Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza (art. 65 cpv. 1 BBG). Con il rilascio dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) il Consiglio federale ha adempiuto il mandato. All'art. 69 OFPr è previsto che l'Ufficio federale riconosce i diplomi e i certificati esteri se: (a) sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d'origine; (b) sono equipollenti a un certificato o a un titolo svizzero (art. 69 cpv. 1 OFPr). Un diploma o un certificato estero è equipollente a un diploma o a un certificato svizzero se: (a) il livello di formazione è uguale; (b) la durata della formazione è equivalente; (c) i contenuti sono paragonabili; (d) il ciclo di formazione comprende, oltre a qualifiche teoriche, anche qualifiche pratiche (art. 69 cpv. 2 OFPr). Hanno il diritto di chiedere il riconoscimento i domiciliati in Svizzera o i frontalieri (art. 69 cpv. 3 OFPr). Sono fatti salvi gli accordi internazionali (art. 69 cpv. 4 OFPr). Se, conformemente alle prescrizioni legali, l'esercizio di un'attività professionale è subordinato al possesso di un particolare diploma o certificato e il richiedente dispone di un diploma o certificato estero non riconosciuto come equivalente in Svizzera, l'Ufficio federale provvede, in collaborazione con i Cantoni o con le organizzazioni del mondo del lavoro, ad adottare provvedimenti di compensazione mediante i quali è possibile conseguire le qualifiche richieste. Sono considerati provvedimenti di compensazione gli esami di idoneità integrativi, i cicli di formazione di adeguamento o altre procedure di qualificazione (cfr. art. 70 cpv. 1 e 3 OFPr). 3. Il 21 giugno 1999 si è concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il quale è stato approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002 (qui di seguito: accordo, RS 0.142.112.681). L'obiettivo di tale accordo è di conferire ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a). L'accordo non regola l'ammissione a cicli di formazione speciali e postdiploma nel senso di un riconoscimento accademico, bensì solamente l'accesso al mercato del lavoro nel senso di un riconoscimento delle qualifiche professionali per poter esercitare o essere ammesso all'esercizio di una professione negli stati contraenti (Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, FF 1999 5092, p. 5118 e 5301 segg., Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in Thürer / Weber / Zäch (editore), Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Ein Handbuch, Zurigo 2002, pag. 195 segg.). Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'accordo comprende solamente quelle attività professionali che sono regolamentate nello stato di accoglienza, cioè attività professionali che possono essere esercitate in uno stato solo se si è in possesso di un diploma, certificato o attestato di capacità professionale. Per contro le professioni non regolamentate possono essere esercitate liberamente e di conseguenza per esse non si pone più la questione del riconoscimento del diploma; in effetti spetta unicamente al datore di lavoro decidere se le qualifiche professionali sono sufficienti per esercitare il tipo di lavoro richiesto (Dominique Dreyer / Bernard Dubey, L'adhésion suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurigo 1998, pag. 859; Rudolf Natsch, op. cit. pag. 205). A questo riguardo l'autorità inferiore ha rilasciato una lista delle professioni regolamentate in Svizzera (cfr.www.bbt.admin.ch/dossiers/anerkenn/u/d/regl.pdf). Siccome in Svizzera le professioni nel campo edilizio come maestro muratore e impresario costruttore non sono soggette a regolamentazione, l'accordo non è di conseguenza applicabile alla presente fattispecie. 4. Il ricorrente spiega di aver richiesto l'equipollenza dei due diplomi ottenuti in Germania con un diploma svizzero al fine di poter essere iscritto nell'albo delle imprese nel Cantone Ticino. Condizione per l'iscrizione è tra l'altro il conseguimento del diploma federale di impresario costruttore. Egli reputa assurda la sua situazione, poiché l'attività per la quale egli ha chiesto il riconoscimento non è una professione regolamentata ai sensi degli accordi bilaterali. Egli si chiede infine se l'obbligo statuito dalla legge cantonale sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre 1997 non violi indirettamente gli Accordi bilaterali. Come visto nel considerando precedente, è esatto che il diploma per il quale il ricorrente chiede il riconoscimento è una professione non regolamentata ai sensi dei bilaterali. Di conseguenza si giustifica che gli accordi bilaterali nel presente caso non trovano applicazione. Tuttavia va aggiunto che per il riconoscimento di un diploma estero e per l'iscrizione nell'albo delle imprese del Cantone Ticino valgono due procedure diverse, nel primo caso la competenza a decidere su domande di riconoscimento di diplomi spetta all'Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia, mentre nel secondo caso si tratta della regolamentazione per l'esercizio di una professione. Per questo sono competenti i relativi cantoni. La pronuncia di un rifiuto ad esercitare una professione può essere impugnata dinanzi alle autorità cantonali competenti. La questione non può essere oggetto di una procedura di ricorso diretta contro una decisione concernente il riconoscimento di un diploma estero con un diploma svizzero. Si rivela di conseguenza superfluo soffermarsi ulteriormente su questo tema. 5. Il Tribunale amministrativo federale si è già occupato in procedimenti precedenti del riconoscimento di un titolo di "Meisterprüfung" rilasciato in Germania con un titolo svizzero. In questi casi l'autorità adita aveva indicato che sussiste tra la Svizzera e la Germania una convenzione interstatale sul riconoscimento reciproco di certificati di capacità ed esami di maestria per le professioni di artigianato ("Vereinbarung zwischen der Schweiz, vertreten durch das EVD bzw. dessen Vorsteher, und dem Deutschen Reich vom 1. Dezember 1937", di cui un estratto era stato pubblicato nel FF 1937 III 491), concludendo che tale accordo è valido e direttamente applicabile (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 28 agosto 2007, B-2183/2006, consid. 4 e le annotazioni positive in merito del Prof. Dr. Yvo Hangartner in AJP 2008 492 ss.). All'art. I la convenzione prevede: "Ein deutscher Staatsangehöriger, der in Deutschland die Meisterprüfung für das von ihm betriebene oder für ein diesem verwandtes Handwerk bestanden hat, wird in der Schweiz hinsichtlich der Ausübung seines Handwerks den Schweizer Bürgern gleichgestellt, die in der Schweiz die für ihr Handwerk geforderte höhere Fachprüfung bestanden haben; dasselbe gilt viceversa". Ciò significa che i detentori di un titolo di "Meisterprüfung" tedesco sono equiparati in Svizzera ai detentori di un titolo di formazione professionale superiore (esame federale di professione / esame professionale federale superiore) e viceversa. Un simile riconoscimento reciproco appare chiaro nella misura in cui entrambi i diplomi si ottengono dopo aver frequentato la stessa rispettivamente una formazione simile di livello terziario (cfr. per il sistema formativo svizzero www.educa.ch/dyn/68548.asp e per il sistema formativo tedesco "Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland" richiamabile all'indirizzo www.bildungsserver.de). 6. L'Ufficio federale ha riconosciuto l'equivalenza del titolo del ricorrente "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" conseguito in Germania il 12 maggio 1992 con l'attestato professionale federale di capo muratore. Sotto l'aspetto formale e in considerazione della convenzione interstatale la decisione impugnata non può dare adito a reclami, poiché il titolo tedesco, che in Germania è classificato al livello terziario di formazione, è stato classificato anche in Svizzera al medesimo livello di formazione. Le opinioni delle parti divergono non in riferimento all'equiparazione con il livello (o con la durata) della formazione, bensì per quanto attiene all'aspetto materiale della classificazione. Il ricorrente è dell'avviso che la formazione frequentata in Germania sia paragonabile in Svizzera al diploma di impresario costruttore. L'autorità inferiore ribadisce che i contenuti della formazione del ricorrente e della formazione di impresario costruttore svizzero non sono paragonabili, tenuto conto che in Svizzera l'impresario costruttore dirige un'impresa di costruzione piccola o media in uno degli indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico. Essa conclude che la formazione di impresario costruttore è di carattere principalmente gestionale e che dal piano di studio del ricorrente emerge che egli non dispone di dette capacità gestionali. Secondo l'autorità inferiore non rientra in linea di conto nemmeno un'equiparazione della formazione estera con il diploma federale di direttore dei lavori edili / di genio civile, in quanto al ricorrente non è stata impartita la materia "direzione dei lavori". Nei considerandi che seguono si dovrà esaminare se e in che misura la motivazione dell'autorità inferiore può essere considerata pertinente. Tenuto conto che in virtù della succitata convenzione tra Svizzera e Germania il riconoscimento dell'equipollenza del diploma tedesco di "Meister" con un attestato professionale federale rispettivamente con un diploma federale avviene automaticamente (cfr. B-1279/2007 consid. 5.8 i. f.) in principio non dovrebbe avvenire un confronto della formazione frequentata nello stato di provenienza con le esigenze poste dallo stato ricevente. Nel caso in esame un confronto tra le due formazioni si impone solo in via eccezionale. Determinante per un tale confronto è in casu unicamente la questione a sapere se la formazione ottenuta nello stato di provenienza può essere comparata con la formazione che potrebbe entrare in linea di conto per il riconoscimento nello stato ricevente, poiché in entrambe le formazioni le qualità di dirigente e le capacità gestionali hanno un peso di rilievo. La medesima questione si imporrebbe anche se per un attimo si lasciasse da parte la convenzione interstatale tra Germania e Svizzera e ci si dovesse quindi basare solo sull'art. 69 cpv. 2 OFPr, in quanto nel caso in esame è solo a causa della presunta mancata paragonabilità dei contenuti (art. 69 cpv. 2 lett. C OFPr) che l'autorità inferiore ha negato l'equipollenza del titolo tedesco di "Meisterprüfung" con il diploma federale di impresario costruttore. Infatti l'autorità inferiore non ha sollevato obiezioni nei confronti della comparabilità delle due formazioni né per quanto ne riguarda il livello né per quanto ne riguarda la durata. 7. Occorre chiarificare dapprima in maniera generale (consid. 7.1) e poi in maniera specifica (consid. 7.2) se e in che misura le capacità gestionali hanno un ruolo determinante nell'ambito dei diplomi tedeschi di "Meisterprüfung". 7.1 Nel sistema formativo tedesco è possibile conseguire il titolo di "Meister" negli indirizzi artigianato (Handwerk) e industria (Industrie) (cfr. sul tema Thorben Lange, Die Rolle des Meisters in Industrie und Handwerk, Hochschule Bremen, Fachbereich Wirtschaft; l'iscrizione del concetto di "Meisterprüfung" in Wikipedia, die freie Enzyklopädie; Rob van Hattem, Ausbildungen für Unternehmer in Mittel- und Kleinbetrieben, herausgegeben vom Bundesinstitut für Berufsbildung). La "Handwerkskammer" (camera degli artigiani) si occupa dell'organizzazione della formazione di "Handwerksmeister", la "Industrie- und Handelskammer" (camera d'industria e commercio) di quella inerente la formazione di "Industriemeister". Giusta la "Handwerksordnung" (HandwO) nella versione del 24 settembre 1998 il titolo di "Handwerksmeister" è un attestato di idoneità (Befähigungsnachweis) con cui si certifica che l'artigiano possiede nozioni specifiche pratiche e teoriche nonché le capacità ad esercitare una professione e dispone delle necessarie nozioni di contabilità, commercio, diritto e di pedagogia professionale. Il titolo di "Handwerksmeister" è quindi necessario nel settore dell'artigianato al fine di gestire un'azienda in modo autonomo e se del caso di poter formare apprendisti artigiani. Per "Industriemeister" si intende invece un dirigente tecnico-industriale con esperienza professionale pluriennale e con nozioni ampie ed approfondite dei rapporti aziendali e contabili. La differenza con il titolo di "Handwerksmeister" risiede nella circostanza che nella formazione per il titolo di "Industriemeister" la direzione tecnica, personale ed organizzativa hanno un'importanza decisamente maggiore. La professione di "muratore" (Maurer) in Germania è una professione riconosciuta ai sensi del "Berufsbildungsgesetz" (legge sulla formazione professionale) e della "Handwerksordnung". La formazione di muratore in Germania dura tre anni, è offerta negli indirizzi artigianato ed industria e si conclude con la "Abschlussprüfung" nell'indirizzo industria, rispettivamente con la "Gesellenprüfung" nell'indirizzo artigianato (cfr. Berufenet, Berufsinformationen einfach finden, la banca dati della Bundesagentur für Arbeit, www.berufenet.arbeitsagentur.de, sotto la voce "Maurer"). La "Abschlussprüfung" rispettivamente la "Gesellenprüfung" corrispondono in Svizzera all'attestato federale di capacità (Fähigkeitszeugnis). Questo titolo si trova al livello secondario in entrambi i sistemi formativi. Una volta conseguita la "Abschlussprüfung" o la "Gesellenprüfung" inerenti alla professione di muratore sono possibili diversi itinerari per la formazione professionale complementare e superiore. Un avanzamento professionale è consentito tramite le formazioni di "Meister", "Techniker", "Fach- und Betriebswirt" oppure "Sonderkraft". È anche possibile una specializzazione come "Bauleiter" (direttore dei lavori di costruzione). Nell'ambito di cicli di formazione superiori o universitari è possibile una formazione come ingegnere agli indirizzi costruzioni (Bau) e architettura (Architektur). Considerato che qui interessa soltanto la formazione di "Meister", per chi ha concluso una formazione di muratore a livello secondario è possibile proseguire il proprio curriculum formativo con un titolo di "Maurer- und Betonbauermeister/in" oppure "Polier/in Hochbau" (cfr. Berufenet, citato precedentemente). Sembra quindi che per quanto attiene alla professione di muratore non vi sia un titolo di "Meister" di indirizzo industriale, ma solo artigianale. Seguendo il senso della definizione di "Meister im Handwerk" appare di conseguenza giustificato attendersi che per il "Maurer-" rispettivamente il "Betonbauermeister" non sono previsti compiti e qualità di dirigente di rilievo. Questa conclusione è del resto confermata nella definizione del profilo professionale del "Maurer und Betonbauermeister" conformemente all'art. 1 della "Verordnung über das Meisterprüfungsbild und über die Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II der Meisterprüfung im Maurer- und Betonbauer-Handwerk vom 30. August 2004". Quest'ordinanza è stata emanata tra l'altro sulla base dell'art. 45 Nr. 2 della Handwerksordnung nella versione del 24 settembre 1998. Il disposto indica che "Durch die Meisterprüfung im Maurer- und Betonbauer-Handwerk wird festgestellt, dass der Prüfling befähigt ist, einen Handwerksbetrieb selbständig zu führen, Leitungsaufgaben in den Bereichen Technik, Betriebswirtschaft, Personalführung und -entwicklung wahrzunehmen, die Ausbildung durchzuführen und seine berufliche Handlungskompetenz selbständig umzusetzen und an neue Bedarfslagen in diesen Bereichen anzupassen". Ciò significa che, anche nell'ipotesi che al maestro muratore si assegnino attività gestionali, esse non vanno oltre a quelle di un medio quadro. Il semplice titolo di "Maurer- und Betonbauermeister" non è comunque sufficiente per imporsi come un quadro dirigente; per raggiungere una simile posizione è necessaria infatti una formazione accessoria di perfezionamento, come ad esempio quella per diventare "Betriebswirt - Handwerk" (commercialista con indirizzo artigianato) (cfr. Berufenet, citato precedentemente, alla voce "Maurer- und Betonbauermeister/in"). 7.2 Il diploma di "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" del ricorrente è stato rilasciato il 12 maggio 1992. All'interno dello stesso diploma sono menzionate le disposizioni di legge allora vigenti ("Gesetz zur Ordnung des Handwerks in der Fassung vom 28. Dezember 1965", "Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 mit späteren Änderungen"), che nel frattempo hanno subito diverse modifiche (cfr. consid. 7.1). Sembra inoltre che attualmente la "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" non si chama più in questo modo, ma sia stata sostituita dal titolo "Maurer- und Betonmaurermeister". Per rispondere al quesito, se nella formazione volta al conseguimento del titolo del ricorrente di "Meister im Maurerhandwerk" sono contenuti corsi che vertono sulle capacità dirigenziali e manageriali, basta tuttavia dare uno sguardo all'elenco delle materie frequentate presente agli atti. Dalla lista delle materie impartite al ricorrente nel corso della sua formazione (cfr. doc. 8 allegato al ricorso) emerge che l'insegnamento è suddiviso in quattro blocchi: il blocco I è dedicato alla "Meisterprüfungsarbeit", un lavoro pratico incentrato sulla fase di progettazione e stesura dei piani, il blocco II comprende nozioni specifiche di teoria, il blocco III ha come oggetto nozioni di base di contabilità, economia aziendale e diritto e il blocco IV verte sulle nozioni di pedagogia professionale. Da un esame della lista appena menzionata si può concludere che il diploma di "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" conseguito dal ricorrente non attesta a quest'ultimo in nessun modo le qualità di un quadro dirigente a capo di un'impresa. Al massimo al titolare di un simile diploma è conferita la possibilità di formare gli apprendisti, come si può dedurre dallo stesso certificato d'esame. Per quanto invece attiene ad un eventuale insegnamento di compiti direzionali, essi non sono evincibili espressamente dal piano di studi presentato dal ricorrente. Non disponendo delle relative specificazioni nei disposti vigenti al momento del rilascio del diploma del ricorrente, si potrebbe consultare in via subordinata la "Verordnung über gemeinsame Anforderungen in der Meisterprüfung im Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben vom 18. Juli 2000", la quale si basa ancora oggi sulla medesima suddivisione dell'esame in quattro blocchi come previsto nella lista delle materie frequentate dal ricorrente. All'art. 4 cifra 2 del capoverso 1 di quest'ordinanza sono elencate le materie relative alle basi di economia aziendale (Grundlagen wirtschaftlichen Handelns im Betrieb), le quali a loro volta prevedono tra l'altro nozioni sul personale e la direzione dei collaboratori (Personalwesen und Mitarbeiterführung). Dalle allegazioni suesposte emerge infine che in riferimento all'aspetto dei compiti dirigenziali impartiti, essi sembrano limitarsi a pure nozioni di teoria e non andare oltre alle attività di un medio quadro. Di queste circostanze si dovrà tenere conto nel corso dell'esame dell'equipollenza del diploma del ricorrente con un diploma svizzero (cfr. i considerandi successivi). 8. Di seguito va esaminato se - come rilevato nella decisione impugnata - la possibilità di equiparare il titolo di "Meister im Maurerhandwerk" con l'attestato professionale federale di capo muratore può essere considerata giuridicamente sostenibile. A livello formale, il confronto adottato dall'autorità inferiore non viene più messo in discussione, considerato che l'attestato professionale di capo muratore è come la "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" un titolo di formazione di livello terziario (cfr. consid. 5). A livello materiale occorre aggiungere le seguenti precisazioni. Giusta l'art. 19 cpv. 2 del Regolamento degli esami professionali di capo muratore nell'edilizia e nel genio civile con attestato professionale federale del 7 aprile 2000 entrato in vigore il 15 maggio 2000, l'esame verte sulle materie Organizzazione (Guida dei collaboratori, Leggi / Prescrizioni / Norme, Piani / Capitolato d'oneri, Economicità, ecc.), Produzione edilizia - Produzione genio (Organizzazione del cantiere, Lavori in cemento - cemento armato, lavori edili - di genio civile, ecc.), Amministrazione (Misurazione, Rapporto, Controllo delle prestazioni, Collaudo del fabbricato, ecc.) (cfr. BIZ-Berufsinfo Baupolier (Hochbau oder Tiefbau), die Basis-Dokumentation über Berufe in der Schweiz richiamabile all'indirizzo http://www.orientation.ch/dyn/1203.asp?id=2923&egloff=&zihlmannid=8&zihlmann=Bau). Per quanto attiene al profilo professionale del capo muratore, questo è definito nel modo seguente: il capo muratore è di regola capo cantiere e come tale rappresenta l'impresa sul cantiere e di conseguenza è spesso la persona di contatto per tutti i partecipanti alla costruzione; egli dirige il cantiere o una parte di esso dal lato pratico ed organizzativo, in collaborazione con il suo diretto superiore (di regola il direttore dei lavori). Il personale sul cantiere è subordinato al capo muratore, mentre il capo muratore è sua volta direttamente subordinato al direttore dei lavori o all'impresario delle costruzioni. La posizione del capo muratore in un'impresa è quindi quella di un quadro medio e non quella di dirigente (cfr. per tutto BIZ-Berufsinfo, citato precedentemente e Baupolier Berufsbild, richiamabile all'indirizzo www.bauliteratur.ch/Baupolier/Baupolier.htm). L'attestato professionale federale di capo muratore è confrontabile con la formazione conseguita dal ricorrente in Germania per l'ottenimento del diploma di "Meisterprüfung in Maurerhandwerk", in quanto dalla definizione del profilo professionale corrispondente al momento attuale emerge che il detentore di questo diploma è da una parte sì autorizzato ad assumere funzioni in relazione alla direzione dei lavori nei confronti ai lavoratori a lui subordinati, dall'altra però egli stesso è subordinato all'imprenditore edile (cfr. http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=3941). Di conseguenza non può dare adito a reclami la circostanza che l'autorità inferiore abbia riconosciuto il diploma rilasciato in Germania al ricorrente per la formazione di maestro muratore equivalente ad un attestato professionale federale di capo muratore. 9. Il ricorrente propone espressamente che la formazione relativa all'ottenimento del diploma tedesco di "Meisterprüfung in Maurerhandwerk" sia paragonata in Svizzera a quella per l'ottenimento del diploma di impresario costruttore. Il Regolamento concernente il rilascio del diploma quale Impresario costruttore è entrato in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Ufficio federale, ovvero in data 6 luglio 2007. Con l'entrata in vigore sono stati abrogati il regolamento del 20 giugno 1985 concernente l'esame professionale superiore di maestro muratore diplomato, il regolamento del 20 giugno 1985 concernente l'esame professionale superiore di impresario costruttore diplomato e il regolamento del 27 giugno 2001 concernente l'esame professionale superiore di impresario costruttore diplomato (art. 9.1 del regolamento). L'abrogazione esplicita del regolamento concernente l'esame professionale superiore di maestro muratore diplomato potrebbe lasciare intendere che la formazione di maestro muratore sia d'ora in avanti integrata nella formazione per impresario costruttore diplomato, per cui la richiesta del ricorrente non appare a tutta prima priva di fondamento. Tuttavia già nelle vecchie direttive sui regolamenti degli esami professionali superiori per impresario costruttore e maestro muratore del 17 luglio 1985 emergeva che i punti centrali nelle due formazioni erano ben diversi: soltanto l'impresario costruttore era al beneficio di un'istruzione speciale nelle materie direzione aziendale, informatica, personale, assicurazioni e imposte, diritto, esecuzione delle costruzioni. Per il resto i due indirizzi formativi avevano dei punti in comune, a differenza della materia gestione aziendale (cfr. per tutto le direttive sui due vecchi regolamenti del 17 luglio 1985, pag. 7 ss.). Già secondo i vecchi regolamenti si poteva affermare che entrambe le formazioni contenessero elementi formativi riguardo la gestione aziendale, benché questi elementi avessero un peso maggiore all'indirizzo di impresario costruttore che non all'indirizzo di maestro muratore. Per quanto attiene alla richiesta di capacità dirigenziali, l'art. 1.1 del regolamento concernente il rilascio del diploma di impresario costruttore diplomato prevede che con l'esame in questione si vuole dimostrare che il candidato dispone delle necessarie competenze per dirigere un'impresa di costruzioni in uno dei due indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico e per padroneggiare le attività correnti sotto la sua responsabilità in modo economico, secondo la tecnica della costruzione, conformemente alle leggi e alle norme, in modo ecologico e sociale, tenendo conto della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute dei lavoratori nonché dello sviluppo sostenibile. Tra i moduli di formazione figurano espressamente materie quali "Conduzione dell'impresa", "Acquisizione di mandati", "Amministrazione di cantieri", "Gestione del personale" e "Elaborazione dei progetti" (cfr. art. 5.32 del Regolamento). Nella definizione del profilo professionale dell'impresario costruttore diplomato è indicato che la maggior parte dell'attività che egli svolge è occupata dalla direzione dell'impresa e da compiti amministrativi (cfr. BIZ Berufsinfo, Baumeister richiamabile all'indirizzo www.orientation.ch/dyn/1199.asp?id=3638&search=Z&searchabc=true). Da quanto precede si può convenire con l'autorità inferiore che la formazione per il conferimento del diploma federale di impresario costruttore è indubbiamente per la maggior parte incentrata su attività dirigenziali. Dal programma di formazione seguito dal ricorrente si evince ch'egli non può disporre delle capacità gestionali nella stessa misura di come sono definite nel regolamento per il rilascio del diploma federale di impresario costruttore. Se da una parte la "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" attesta il conseguimento di una formazione di livello superiore, dall'altra è necessario comunque osservare che si tratta di una formazione per una professione artigianale, come lo era anche il caso per la vecchia professione di maestro muratore. Lo stesso non si può invece dire per la formazione di impresario costruttore. Per i motivi suesposti è comprensibile che l'autorità inferiore abbia dichiarato impossibile confrontare i due tipi di formazione e di conseguenza neghi nelle sue osservazioni il riconoscimento del diploma di "Meisterprüfung in Maurerhandwerk" del ricorrente con il diploma svizzero di impresario costruttore. In questo senso l'argomento del ricorrente secondo cui l'attività da lui finora esplicata è paragonabile a quella di un impresario costruttore non è plausibile, tanto più che in primo luogo sono i contenuti di due formazioni che devono essere paragonati e non l'attività professionale effettivamente esplicata. Oltre alle lacune relative ai compiti dirigenziali, è lo stesso ricorrente ad indicare che nella sua formazione sono praticamente assenti nozioni di logistica che invece nella formazione svizzera di impresario costruttore giocano un ruolo di rilievo (cfr. cifra 5.32 del rispettivo regolamento). Questo aspetto dimostra con un argomento supplementare che un riconoscimento del suo diploma di "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" con il diploma federale di impresario costruttore condurrebbe ad una constatazione d'equivalenza che non tiene conto della diversità tra i due tipi di formazione superiore. 10. Bisogna inoltre ascrivere a merito dell'autorità inferiore che quest'ultima non si è solo limitata ad esaminare la comparabilità della "Meisterprüfung" del ricorrente con il diploma federale di impresario costruttore, ma ha esteso il suo esame anche al diploma federale di direttore dei lavori edili rispettivamente di genio civile. Tuttavia anche in questi casi i rispettivi regolamenti d'esame elencano esplicitamente la "direzione dei lavori" come ramo d'esame (art. 15 del regolamento per gli esami professionali superiori per direttore dei lavori del genio civile; art. 16 del regolamento per gli esami federali professionali superiori per direttore dei lavori dell'edilizia). Inoltre, per quanto attiene allo scopo dell'esame, all'art. 2 del regolamento per gli esami federali superiori per direttore dei lavori viene indicato che il direttore dei lavori organizza, coordina e controlla l'esecuzione delle costruzioni edili conformemente al progetto e che egli è responsabile del suo operato di fronte al suo committente dal lato tecnico, economico, giuridico, creativo, ecologico ed etico. Considerato che queste caratteristiche vengono a mancare nel curriculum del ricorrente, ne consegue che il titolo di "Meisterprüfung in Maurerhandwerk" conseguito in Germania non può a giusto titolo essere comparato ai diplomi federali di direttore dei lavori edili rispettivamente di genio civile. Dalle allegazioni suesposte risulta che l'abrogazione dell'esame professionale superiore di maestro muratore diplomato non può semplicemente avere come conseguenza un'equiparazione con il diploma federale di impresario costruttore. Se il ricorrente, sulla base della "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" conseguita in Germania aspira ad un riconoscimento di equipollenza per il quale, conformemente ai disposti sulla formazione professionale tedeschi e, in particolare, svizzeri, sono previsti cicli di formazione differenti e specifici, egli esige con la sua richiesta il riconoscimento del suo diploma con un titolo svizzero che si scosta, per quanto concerne il contenuto e lo scopo della formazione, in modo evidente dalla formazione estera da lui frequentata. 11. Oltre al diploma di "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" il ricorrente ha conseguito sempre in Germania il certificato del 30 novembre 2000, rilasciato dal "Verband freier Bau- und Bodensachverständiger". Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2007 l'autorità inferiore spiega che tale certificato non è stato rilasciato da un istituto statale o riconosciuto in Germania, per cui a suo avviso non è soddisfatta la condizione prevista dall'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. Essa aggiunge che il certificato in questione attesta soltanto che il ricorrente ha superato l'esame di ammissione all'associazione dei periti liberi in materia di costruzioni e del suolo e che un simile certificato non può essere considerato come titolo di formazione. Con replica del 19 ottobre 2007 il ricorrente contesta la motivazione dell'autorità inferiore. Secondo lui il "Verband freier Bau- und Bodensachverständiger" è una delle maggiori associazioni in ambito edile in Germania. I titoli professionali rilasciati dalla stessa associazione provengono senz'altro da un istituto riconosciuto dalla Germania ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. Il diploma "Bau- und Bodensachverständiger" è quindi da considerare un titolo di formazione a tutti gli effetti. In Germania il cosiddetto "Sachverständiger" è una persona fisica che ha conoscenze specifiche in un determinato ramo, in italiano un perito o un esperto. In Germania si distinguono cinque categorie di "Sachverständiger": (1) "Sachverständiger" con certificato UE secondo la norma ISO 17024; (2) "Sachverständiger" designato d'ufficio e che ha prestato giuramento; questa denominazione è protetta dalla legge (§ 91 Handwerksordnung oppure § 36 Gewerbeordnung); questo tipo di perito è autorizzato ad utilizzare lo speciale timbro (Rundstempel) che lo contraddistingue; (3) "Sachverständiger" libero: trattasi di persona che dispone di qualità personali e pratiche, di nozioni specialistiche e di esperienza professionale necessaria; questa denominazione non è protetta dalla legge; il "freier Sachverständiger" ha di regola un titolo di "Handwerkmeister" o ha frequentato una formazione superiore di "Betriebswirt"; in qualità di "freier Sachverständiger" non gli è possibile portare il timbro ufficiale; (4) il "Sachverständiger" riconosciuto da un'associazione si trova sullo stesso piano dei "freie Sachverständige"; unica differenza è che dopo il loro nome è possibile aggiungere l'abbreviazione dell'associazione alla quale egli ha aderito; (5) "Sachverständiger" riconosciuto d'ufficio: questi adempie funzioni legate alla sovranità e dispone di una speciale formazione per la sorveglianza tecnica; essi sottostanno alla sorveglianza dello stato (cfr. per le informazioni sulla persona del "Sachverständiger" in Germania la definizione corrispondente all'indirizzo www.wikipedia.de; nonché "Sachverständiger im Baubereich - das unbekannte Wesen, richiamabile all'indirizzo www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/sachbau.htm). Nel certificato ottenuto dal ricorrente e rilasciato dall'associazione "Verband freier Bau- und Bodensachverständiger (VfB) e. V." si evince che il ricorrente ha frequentato il seminario di base per i periti in materia di costruzioni e in seguito sostenuto l'esame per essere ammesso all'associazione corrispondente. Il superamento di questo esame lo autorizza ad essere denominato "freier Sachverständiger" nell'ambito dell'associazione e ad allestire perizie sotto la propria responsabilità conformemente alle sue qualifiche professionali. Egli è autorizzato a portare fino ad un'eventuale revoca il timbro dell'associazione (cfr. doc. 7 allegato alle osservazioni dell'autorità inferiore). Dalle informazioni contenute nel certificato si può ragionevolmente desumere che l'esame e il relativo diploma per essere ammesso all'associazione menzionata, a differenza del titolo di "Meister im Maurerhandwerk", non è stato organizzato da un istituto statale o riconosciuto dalla Germania ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. È quindi plausibile che l'autorità inferiore sulla scorta di questi elementi abbia negato il riconoscimento di questo diploma. Anche volendo ammettere che il diploma in questione sia stato rilasciato da un istituto statale o riconosciuto dalla Germania, non è possibile concludere all'equipollenza dello stesso con un titolo svizzero, in particolare del diploma di impresario costruttore, poiché dal programma dell'esame sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. 7 allegato alle osservazioni dell'autorità inferiore) non si evince in alcun modo che gli siano state impartite materie legate alla funzione di dirigente. Il certificato corrispondente rilasciato in Germania non attesta - neanche in modo analogo - la capacità di svolgere i compiti quale impresario costruttore o a portare il titolo di impresario costruttore. Per questi motivi le censure e le conclusioni del ricorrente non riescono a convincere. 12. Visto quanto precede il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto. La decisione impugnata va invece confermata. Di conseguenza le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, devono essere messe a carico del ricorrente quale parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Quale parte soccombente al ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF e contrario). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Nel caso di specie si giustifica fissare le spese processuali a Fr. 1000.-. L'anticipo spese di fr. 1'000.- versato dal ricorrente in data 26 luglio 2007 verrà computato sull'importo dovuto a questo titolo. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Le spese processuali, di fr.1'000.- , sono poste a carico del ricorrente. Esse saranno computate con l'anticipo spese dello stesso importo dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. La presente sentenza è notificata:

- al ricorrente (atto giudiziario)

- all'autorità inferiore (n. di rif. 353/tag/120; atto giudiziario)

- al Dipartimento federale dell'economia DFE (raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 4 luglio 2008