Riconoscimento diploma/formazione
Sachverhalt
A. A.a Il signor X. _______ (in seguito: il ricorrente), cittadino italiano in possesso di un permesso di domicilio C residente nel Canton Ticino, è detentore di un diploma [italiano] di laurea in scienze dell'architettura conseguito [nel] 2012 presso l'Istituto universitario di architettura di [...] (di seguito: Istituto universitario di architettura). A.b In data 22 febbraio 2019 il ricorrente ha inoltrato presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (di seguito: SEFRI, autorità inferiore) una richiesta preliminare di riconoscimento del titolo di studio menzionato per poter esercitare la professione di architetto nel Canton Ticino. A.c Con e-mail del 4 marzo 2019, la SEFRI ha chiesto al ricorrente, ai fini di trattare la sua richiesta, di fornire un attestato di conformità rilasciato dalla Camera degli architetti italiana ("Albo"). A.d Il [...] 2021, l'Istituto universitario di architettura ha rilasciato al ricorrente il certificato che attesta il superamento, in data [...] 2021, dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Architetto Junior in Italia. Dopo la trasmissione del certificato menzionato alla SEFRI, sono susseguiti diversi scambi di corrispondenza elettronica tra il ricorrente e l'autorità inferiore, con riferimento particolare alle differenti competenze tra le figure dell'architetto junior e dell'architetto in Italia, nonché alla presumibile e conseguente impossibilità di riconoscere il diploma. A.e In data 14 dicembre 2021, il ricorrente ha inoltrato un'ulteriore domanda di riconoscimento del diploma italiano menzionato al fine di poter esercitare la professione di architetto nel Canton Ticino, indicando nell'apposito formulario elettronico che nel paese in cui è stato rilasciato il diploma gli è consentito di esercitare l'attività di architetto junior corrispondente al livello di bachelor e aggiungendo come informazione complementare "Architetto REG B (qualifica corrispondente al livello bachelor)". In data 7 settembre 2022, il ricorrente ha completato la domanda a seguito della richiesta via e-mail della SEFRI del 28 luglio 2022. Lo stesso giorno, la SEFRI ha inviato al ricorrente una lettera d'informazione sul riconoscimento dei titoli di studi esteri dopo che il ricorrente aveva comunicato di voler ottenere il riconoscimento del suo titolo italiano. A.f In data 26 aprile 2023 la SEFRI ha emanato una decisione con il seguente dispositivo: I. "Non si entra nel merito alla domanda di riconoscimento del 07.09.2022. II. L'emolumento per la presente decisione ammonta a 550 franchi. Esso è computato con l'anticipo versato il 29.08.2022. III. È da escludersi qualsiasi altra conclusione. IV. [Indicazione del rimedio di diritto]. " La SEFRI conclude in sostanza che non sarebbero soddisfatti i presupposti per entrare nel merito della domanda di riconoscimento, né sulla base dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 2005/36/CE (in seguito: direttiva 2005/36/CE), né sulla base della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20). A mente dell'autorità inferiore, il richiedente non può esercitare in Italia la professione che desidera esercitare in Svizzera. In effetti, in Italia, il richiedente sarebbe abilitato ad esercitare solo la professione di architetto junior. Nel paese d'origine, tale professione differirebbe da quella di architetto nella misura in cui l'architetto junior, in caso di assunzione diretta della responsabilità di progettista e/o direttore dei lavori, potrebbe occuparsi solo di costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate. B. Il 26 maggio 2023 il ricorrente ha impugnato la predetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo, in via principale, di concedere al ricorso l'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di accogliere la domanda di riconoscimento, e, in via subordinata, di rinviare la causa all'autorità inferiore con istruzioni vincolanti volte all'accoglimento della domanda di riconoscimento. A motivo del proprio gravame, il ricorrente ritiene dapprima che in realtà non si tratterebbe di una decisione di non entrata in materia, bensì di una vera e propria decisione negativa relativamente al riconoscimento del suo titolo di studio. In secondo luogo, egli fa valere una violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione della decisione impugnata e mette inoltre in evidenza presunte incongruenze, imprecisioni e contraddizioni avvenute nell'ambito della procedura di riconoscimento. Rinviando alle competenze degli Architetti iscritti nell'Albo italiano nella Sezione A e B e a quelle per gli Architetti iscritti nel REG A e nel REG B in Svizzera, il ricorrente precisa poi di non aver mai inteso parificare il suo titolo italiano a quello di un Architetto con livello di master svizzero, bensì a quello di un Architetto con livello bachelor. Il ricorrente deplora l'interpretazione restrittiva da parte della SEFRI in merito all'allegato V.7., punto 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE, ciò che creerebbe una disparità di trattamento, a parità di titoli accademici, fra cittadini svizzeri e quelli europei e fra cittadini europei di nazioni differenti. A suo dire, la menzione di "Laurea in architettura" nell'allegato menzionato non farebbe alcuna distinzione fra gli architetti in possesso di un titolo di master e quelli detentori di un titolo bachelor, tanto più che la parte dell'allegato riferita all'Irlanda riporterebbe per ben due volte l'indicazione "Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch. NUI) / Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch.)". Nella denegata ipotesi che si volesse aderire all'interpretazione data dalla SEFRI, il ricorrente è dell'opinione che essa sarebbe comunque contraria al principio della libertà di stabilimento e agli artt. 10 lett. c, 11 lett. d e 13 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE e contraddirebbe la ratio e la finalità dell'ALC. Il ricorrente ritiene che con il suo titolo di studio egli sarebbe abilitato ad esercitare la professione di Architetto Junior in Italia e - nell'eventualità ne volesse usufruire - verrebbe iscritto nella Sezione B del relativo Albo professionale italiano. L'esercizio di tale professione sarebbe parimenti esteso all'intero territorio dell'Unione europea, nonché in Svizzera e senza misure compensatrici, come risulterebbe dall'estratto del sito della Commissione europea relativo alle professioni regolamentate e riconosciute nella Comunità europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera. C. Con decisione incidentale del 1° giugno 2023, il giudice dell'istruzione ha, tra le altre cose, comunicato al ricorrente che il ricorso ha effetto sospensivo solo relativamente all'addossamento dell'emolumento e non anche relativamente alla decisione negativa di non entrata nel merito o di rifiuto della domanda di riconoscimento, nel senso che non produce alcun riconoscimento del diploma italiano a titolo provvisorio. D. Con presa di posizione del 16 agosto 2023, inoltrata entro il termine prorogato, l'autorità inferiore conclude al rigetto del ricorso. L'autorità inferiore rileva in sintesi che il ricorrente non potrebbe ottenere il riconoscimento della sua qualifica professionale di architetto junior né tramite il sistema di riconoscimento automatico, né tramite il regime di riconoscimento generale, in quanto la sua laurea in scienze dell'architettura non sarebbe inclusa nell'allegato V.7. 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE e il ricorrente non sarebbe abilitato ad esercitare la professione di architetto in Italia. La SEFRI puntualizza di aver indicato al ricorrente già in sede di procedura di riconoscimento che le informazioni da lui fornite ai sensi delle decisioni emanate dal Ministro dell'Università e della Ricerca non concernerebbero le qualifiche italiane riconosciute dagli Stati membri e dalla Svizzera, bensì qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro e in Svizzera riconosciute in Italia. Inoltre, la SEFRI conclude che il ricorrente non può invocare la legislazione cantonale e il regolamento interno del REG per ottenere un riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Infine, la SEFRI sottolinea di aver comunicato al ricorrente a più riprese l'impossibilità di riconoscere la sua qualifica professionale di architetto junior, ma di non aver voluto negargli il diritto di presentare una domanda formale di riconoscimento e di richiedere l'emissione di una decisione impugnabile. E. Con replica del 22 settembre 2023, il ricorrente contesta integralmente la risposta della SEFRI e si conferma nelle proprie conclusioni e allegazioni. Il ricorrente critica nuovamente che il diploma da lui conseguito non sia contemplato nell'allegato V.7. 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE. Anche a voler sostenere il contrario, la procedura implicherebbe un confronto tra le formazioni in questione e i diplomi svizzeri richiesti nei Cantoni che regolamentano la professione. Nel documento 15 prodotto in sede di ricorso, il Ministro italiano dell'Università e della Ricerca avrebbe riconosciuto il titolo Bachelor in Architettura secondo la direttiva 2005/36/CE con numerose decisioni riferite a qualifiche svizzere. Il ricorrente fa osservare di aver dato seguito all'invito della SEFRI espresso durante la procedura di riconoscimento, fornendo un documento in relazione all'equiparazione del ciclo di Studi di Scienze dell'Architettura Italiano (rilasciato dall'Istituto universitario di architettura) con Bachelor of Science in Architettura (rilasciato dall'Università della Svizzera Italiana). Di conseguenza, il ricorrente chiede di applicare l'equipollenza del titolo estero. F. Con scritto del 27 ottobre 2023, trasmesso successivamente al ricorrente, la SEFRI rinuncia all'inoltro di una duplica, rinviando alle argomentazioni addotte nella decisione impugnata e nella risposta. G. Con scritto del 10 giugno 2025, il ricorrente chiede l'emanazione della decisione nella presente vertenza.
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per giudicare il presente ricorso contro una decisione dell'autorità inferiore in materia di riconoscimento di un diploma estero (art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]; artt. 31, 32 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Al ricorrente è riconosciuto il diritto ad insorgere contro la decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 PA). Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. Ne segue che il ricorso è ammissibile.
E. 2 Il ricorso è diretto contro la decisione di non entrata nel merito sulla domanda del ricorrente volta al riconoscimento del diploma italiano relativo alla laurea in scienze dell'architettura.
E. 2.1 Nell'ambito di un ricorso rivolto contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita ad esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della relativa domanda (cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2; 135 II 38 consid. 1.2). In effetti, l'inammissibilità del ricorso non solo impedisce al ricorrente di poter discutere il merito della controversia, bensì implica anche l'impossibilità per il giudice di esaminare la controversia nel merito. Tuttavia, conformemente alla prassi, se un'autorità inferiore fonda la sua decisione di inammissibilità su argomenti di merito, si deve partire dal presupposto che si tratta di una decisione di merito e l'oggetto della controversia viene ampliato di conseguenza (cfr. sentenza del TF 2C_762/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 2; sentenze del TAF B-5730/2023 del 10 febbraio 2025 intero consid. 2, B-1374/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 2; v. anche sentenza del TAF B-1224/2024 del 9 dicembre 2024 consid. 1.2 i.f. al momento non ancora cresciuta in giudicato).
E. 2.2 Nel caso di specie, non è chiaro su quale base l'autorità inferiore poggia la sua conclusione secondo cui le condizioni da lei esaminate circa il campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE configurino delle vere e proprie condizioni di ammissibilità di una domanda di riconoscimento. A titolo comparativo, l'atto comunitario non contiene verosimilmente una disposizione simile a quella di cui all'art. 55 dell'ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.201, O-LPSU) in cui sono elencate le condizioni per entrare nel merito di una richiesta di confronto di un titolo estero con un diploma corrispondente di una scuola universitaria svizzera. L'argomentazione adottata dall'autorità inferiore nella decisione impugnata sembra essere piuttosto prevalentemente incentrata sulla questione di sapere se la direttiva 2005/36/CE, ripresa dall'ALC, e l'art. 70 LPSU conferiscano al ricorrente un diritto al riconoscimento del suo titolo a seconda del regime di riconoscimento applicabile, in altre parole se sono adempiute le condizioni per un riconoscimento del diploma italiano. Una simile tematica va pertanto qualificata come una questione di merito (cfr. le sentenze del TAF citate al consid. 2.1 i.f.).
E. 3 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale la parte ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF).
E. 4 Dal profilo formale, il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito nella sua componente relativa all'obbligo di motivare le decisioni.
E. 4.1 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) l'obbligo per le autorità di motivare le proprie decisioni, affinché gli amministrati possano comprendere ed esercitare i diritti di ricorso in maniera effettiva (cfr. sentenza del TF 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.3). L'obbligo di motivazione impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (sul tema cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 con riferimenti). Essa non ha l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti, ma può, al contrario, limitarsi all'esame delle questioni topiche per l'esito della controversia (DTF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito è leso, soltanto se l'autorità omette di pronunciarsi su questioni che presentano una certa pertinenza o di prendere in considerazione dei fatti e degli argomenti importanti per la decisione da adottare (DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Per il resto, la motivazione può essere implicita e risultare anche dalle differenti parti della decisione (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (cfr. sentenza del TF 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.4 con ulteriori rinvii).
E. 4.2 Ora, il Tribunale ritiene che la sentenza impugnata si è espressa, seppure in modo succinto ma comunque compiutamente, sui motivi per i quali, secondo l'autorità inferiore, non erano dati i presupposti per ottenere un riconoscimento del diploma né sulla base della direttiva 2005/36/CE dell'ALC né dell'art. 70 LPSU. In particolare l'autorità inferiore si è pronunciata sul fatto che il ricorrente non potrebbe esercitare in Italia la professione che desidera esercitare in Svizzera, in quanto egli sarebbe abilitato, nel suo paese d'origine, solo ad esercitare la professione di architetto junior. In Italia, tale professione differirebbe da quella di architetto, nella misura in cui l'architetto junior potrebbe occuparsi solo di costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate. Ne segue che la motivazione adempie in sostanza le esigenze poste dalla giurisprudenza (cfr. altresì DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4 con riferimenti). Nella denegata ipotesi che non lo sia, un'eventuale violazione dell'obbligo di motivazione potrebbe essere ritenuta sanata. In effetti, non solo il Tribunale in qualità di autorità di ricorso può esaminare liberamente le censure mosse riguardo alla tematica del riconoscimento dei diplomi, ma si sottolinea inoltre che l'autorità inferiore, in sede di risposta al ricorso, si è confrontata nuovamente e in maniera più completa con le tematiche relative all'applicabilità della direttiva 2005/36/CE nella fattispecie, alle eventuali connessioni tra la procedura di riconoscimento presso la SEFRI e l'iscrizione al Registro svizzero degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG) e infine relativamente ai differenti sistemi di riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Il ricorrente ha poi avuto occasione di determinarsi su questi punti nell'ambito della replica.
E. 5 In materia di riconoscimento di diplomi tra stati, occorre distinguere tra il riconoscimento a fini professionali e quello per fini accademici.
E. 5.1 Il riconoscimento a fini professionali ha come obiettivo l'esercizio di una professione il cui accesso è subordinato a determinate condizioni (tra cui la detenzione di determinate qualifiche professionali). Il riconoscimento a fini accademici si prefigge come scopo l'accesso agli studi superiori, il proseguimento di questi studi e il riconoscimento del diploma finale, riguarda perciò la mobilità degli studenti e non dei professionisti, malgrado la prima contribuisca a favorire la seconda (DTF 136 II 470 consid. 4.2).
E. 5.2 Nel caso di specie, il litigio verte sul riconoscimento del diploma italiano del ricorrente affinché egli possa esercitare la professione di architetto rispettivamente architetto junior nel Canton Ticino. In Svizzera, ogni cantone è competente per stabilire i criteri ai fini dell'esercizio della professione di architetto. Questa professione è regolamentata solo in sei cantoni, vale a dire i cantoni di Ginevra, Vaud, Neuchâtel, Friburgo, Lucerna e Ticino.
E. 5.2.1 Giusta i combinati artt. 2 e 3 cpv. 1 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 705.400), in Ticino l'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto soggiace, nei limiti dei campi di attività dei gruppi professionali e delle disposizioni previste da leggi speciali, all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dall'Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA), e per esso dal Consiglio dell'ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale autorizzazione viene rilasciata se il richiedente è in possesso dei dovuti requisiti professionali e se adempie le condizioni personali stabilite dalla legge (art. 4 cpv. 1 LEPIA). Per quanto concerne in particolare i primi, l'art. 5 cpv. 1 LEPIA sancisce che dispongono dei necessari requisiti professionali coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente (lett. a), coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente (lett. b), gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e degli architetti (lett. c) e gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e degli architetti (lett. d). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione le persone abilitate in base ad un diritto acquisito. L'autorizzazione specifica segnatamente pure: a) i campi professionali, secondo la classificazione indicata nell'allegato, per i quali l'autorizzazione abilita all'esercizio della rispettiva professione; b ) il livello del titolo di studio, secondo la seguente classificazione: - livello I: titolo di studio Master o da una scuola estera equivalente (art. 5 cpv. 1 lett. a LEPIA) o titolo REG A (art. 5 cpv. 1 lett. c LEPIA); - livello II: titolo di studio Bachelor (art. 5 cpv. 1 lett. b LEPIA) o titolo REG (art. 5 cpv. 1 lett. d LEPIA); - livello III: diritto ad esercitare la professione sulla base di un titolo acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA) (art. 3 cpv. 2 del Regolamento della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto [RLEPIA, RL 705.410] del 5 luglio 2005). Giusta l'art. 7 cpv. 1 LEPIA, gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri cantoni o stati che intendono esercitare la professione in Ticino, sottostanno analogamente alle disposizioni di questa legge. Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, per coloro che provengono da Stati esteri l'esercizio di queste professioni è subordinato alla garanzia della reciprocità e della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge (art. 7 cpv. 2 LEPIA).
E. 5.2.2 Negli altri cantoni, l'architetto straniero non ha l'obbligo di far riconoscere le sue qualifiche professionali e può lavorare direttamente con il suo diploma estero (cfr. nota informativa della SEFRI del maggio 2023 "Esercizio della professione di architetto in Svizzera" pag. 1 segg., scaricabile dal sito https://www.sbfi.admin.ch).
E. 5.2.3 A livello svizzero, inoltre, la Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell'ingegneria, dell'architettura e dell'ambiente (REG) è l'istituzione autorizzata dalla Confederazione che dispone, nei settori indicati, di un registro dei professionisti che adempiono i requisiti del REG; l'elenco è accessibile al pubblico. Il REG è riconosciuto dalla Confederazione come ente promotore della formazione professionale. Non si occupa del riconoscimento in senso stretto di qualifiche professionali estere, bensì mette a disposizione del pubblico le procedure d'esame che permettono l'iscrizione nel registro A (livello master), B (livello bachelor abilitante a una professione) e C10 (livello SSS ed esame professionale superiore). In Ticino l'iscrizione nel registro REG non basta per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione di architetto (nota informativa della SEFRI del maggio 2023 "Esercizio della professione di architetto in Svizzera" pag. 8; v. supra consid. 5.2.1).
E. 5.2.4 Dal momento che nel caso che ci riguarda è richiesto un riconoscimento per esercitare la professione dell'architetto rispettivamente dell'architetto junior, si tratta piuttosto di un riconoscimento a fini professionali.
E. 6.1 Il riconoscimento in Svizzera di un diploma italiano rientra nel campo di applicazione dell'ALC. Secondo l'art. 2 ALC, in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III dell'Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Il divieto di discriminazione rispettivamente il principio della parità di trattamento è concretizzato all'art. 9 cpv. 1 allegato I ALC per quanto attiene ai lavoratori dipendenti e all'art. 15 cpv. 1 allegato I ALC per gli indipendenti. Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi (art. 9 ALC). Secondo il menzionato disposto e l'allegato III, la Svizzera ha convenuto ad applicare la direttiva 2005/36/CE (cfr. Decisione n. 2/2011 del 30 settembre 2011 del Comitato misto UE-Svizzera sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, RU 2011 4859 e segg.; sentenza del TF 2C_590/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.1 i.f. con ulteriori riferimenti).
E. 6.2 Per "autorità competente" ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d della direttiva 2005/36/CE si intende qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva. Un riconoscimento in applicazione della direttiva 2005/36/CE è compito della SEFRI. Secondo l'art. 4 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.
E. 6.3 Quanto alla concretizzazione del principio della libertà di stabilimento, la direttiva 2005/36/CE prevede tre sistemi di riconoscimento: il regime automatico di riconoscimento per sette professioni settoriali (medico, farmacista, dentista, veterinario, infermiere, ostetrica e architetto), il riconoscimento dell'esperienza professionale per i settori dell'artigianato, del commercio e dell'industria e il regime generale.
E. 6.4 Quanto ai titoli di architetto, il regime automatico di riconoscimento è impostato nel modo seguente: In primo luogo, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di architetto che figurano nell'allegato V al punto 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE che sono conformi alle condizioni minime di formazione dell'art. 46 della medesima direttiva (cfr. art. 21 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE). In secondo luogo, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI "Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione", punto 6, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato (anni 1987/1988 per l'Italia) (cfr. art. 49 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE). A titolo sussidiario, il riconoscimento di un titolo può avvenire secondo l'ordine generale degli artt. 10 segg. della direttiva 2005/36/CE quando l'architetto è detentore di un titolo di formazione che non figura nell'allegato V, punto 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE (cfr. art. 10 lett. c della direttiva 2005/36/CE).
E. 6.5 L'allegato V della direttiva 2005/36/CE, intitolato "Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione" comprende al punto V.7 "Architetto", 5.7.1 i "Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 46", e si suddivide nelle rubriche "Titolo di formazione", "Ente che rilascia il titolo di formazione", "Certificato che accompagna il titolo di formazione" e "anno accademico di riferimento". Per l'Italia, i titoli di formazione che comportano un riconoscimento automatico, sono i seguenti: - Laurea in architettura, - Laurea in ingegneria edile-architettura, - Laurea specialistica in ingegneria edile-architettura, - Laurea specialistica quinquennale in architettura o Laurea specialistica in architettura. Nella rubrica "Certificato che accompagna il titolo di formazione" è indicato che ognuno di questi titoli deve essere accompagnato da un "Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente.". La direttiva 2005/36/CE mette in atto principalmente un sistema di riconoscimento automatico dei diplomi. In un tale sistema, legato ad un'armonizzazione delle formazioni tra gli Stati parti alla convenzione sul riconoscimento reciproco dei diplomi, lo Stato adito da una richiesta di riconoscimento si limita ad un esame formale volto ad assicurare che il titolo presentato figura sulla lista dei diplomi che sono riconosciuti (cfr. sentenze del TF 2C_590/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.5 e 2C_622/2012 del 17 giugno 2013 consid. 3.2.2). Esso non procede ad un esame materiale delle qualifiche e non può ordinare misure di compensazione (Fréderic Berthoud, La reconaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse - Union européenne, 2016, pag. 269). Nel caso in cui l'architetto è detentore di un titolo di formazione che non figura nell'allegato V.7., punto 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento automatico è escluso e sussidiariamente si può fare capo al sistema generale di riconoscimento sulla base dell'art. 10 lett. c della direttiva 2005/36/CE. Siffatto disposto concretizza il principio secondo cui, contrariamente alle altre professioni settoriali, gli Stati membri hanno il diritto di prevedere delle formazioni non conformi agli standard minimi della direttiva 2005/36/CE che però non beneficiano del riconoscimento automatico. In questo ambito occorre precisare che l'architetto titolare di un diploma non contemplato dalla lista nell'allegato V.7. 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE deve essere pienamente qualificato per poter esercitare come architetto nel suo paese d'origine in virtù dell'art. 4 della direttiva 2005/36/CE (Berthoud, op. cit., pag. 287 seg.).
E. 7 Di seguito, occorre descrivere brevemente il sistema italiano che conduce alla professione dell'architetto.
E. 7.1 In Italia, gli studi in Architettura sono offerti ed organizzati a livello terziario universitario. Il percorso di laurea in Architettura è strutturato in due modalità: la laurea triennale e la laurea magistrale a ciclo unico. Il corso di laurea triennale (Scienze dell'Architettura L-17, e Ingegneria Civile e Ambientale L-7; le abbreviazioni L e LM stanno a significare le differenti classi di laurea possibili in Italia, n.d.r.) permette di acquisire una base solida di competenze, ma consente di entrare nel mondo del lavoro con una qualifica e preparazione inferiore rispetto a chi consegue una laurea magistrale. Tuttavia, la laurea triennale può essere seguita da una specializzazione magistrale (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale LM-48, Architettura del Paesaggio LM-3, e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali LM-10) per accedere poi alla professione con titolo di Architetto Senior. La laurea magistrale a ciclo unico in Architettura (LM-4), che ha durata 5 anni, è la condizione necessaria per accedere con il massimo dei titoli alla professione di Architetto. Una volta conseguita la laurea in Architettura, il prossimo passo da affrontare per diventare Architetto è superare l'Esame di Stato. Questo esame è fondamentale per l'iscrizione all'Albo degli Architetti e per ottenere l'abilitazione professionale. L'esame varia a seconda del tipo di laurea conseguita e della sezione dell'Albo a cui si desidera accedere. Chi ha conseguito la laurea magistrale, o una specialistica, in Architettura (cioè 5 anni di studi) può iscriversi alla Sezione A dell'Albo. Chi ha conseguito una laurea triennale (primo livello), può iscriversi alla Sezione B dell'Albo dopo il superamento dell'Esame di Stato. Chi fa parte della Sezione B dell'Albo, ottiene il titolo di Architetto Junior (cfr. per tutte le informazioni il sito web https://www.universita.it/careers-service/architetto-3/).
E. 7.2 Le figure dell'architetto e dell'architetto junior, entrambe professioni regolamentate in Italia, si distinguono in termini di laurea conseguita, di esame di stato, di sezione dell'Albo degli architetti a cui è possibile iscriversi e non da ultimo anche relativamente alle competenze.
E. 7.2.1 L'architetto è la figura professionale massimamente esperta della progettazione urbanistica, edilizia ed architettonica, del restauro dei monumenti, della progettazione del paesaggio, dell'allestimento dell'estimo immobiliare e del disegno. È tra gli attori principali della trasformazione dell'ambiente costruito. Gli architetti trovano impiego non solo nel campo dell'edilizia, ma anche in settori più o meno affini alla progettazione architettonica, come design, ergonomia e grafica informatica (cfr. https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/list-of-regulated-professions, doc. 1 della presa di posizione della SEFRI). Conformemente all'art. 16, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, no. 328, relativo alle "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" (di seguito: Decreto n. 328), formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
E. 7.2.2 Giusta l'art. 16, comma 5, lett. a del no. 328, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B per il settore "architettura": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica. In buona sostanza, l'architetto junior può assumere in via diretta la responsabilità di progettista e la qualifica di direttore dei lavori solo per le "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".
E. 8.1 Come accennato, secondo la direttiva 2005/36/CE, i titoli di formazione italiani nel settore dell'architettura che consentono di accedere al riconoscimento automatico a fini professionali, sono quelli elencati all'allegato V.7. della direttiva 2005/36/CE, cifra 5.7.1, a condizione però che essi siano accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione rilasciato dal Ministero italiano della pubblica educazione dopo il superamento dell'esame di Stato (Allegato V.7. della direttiva 2005/36/CE, cifra 5.7.1). In concreto, in virtù di questi dettami, per gli studi compiuti presso l'Istituto universitario di architettura di [...], come nel caso del ricorrente, il diploma determinante è unicamente la laurea in architettura. È di una chiarezza inoppugnabile che il diploma di "laurea in scienze dell'architettura" conseguito dal ricorrente nel 2012 non rientra in questa categoria di titoli di formazione per l'Italia secondo l'atto comunitario in questione. Allo stesso modo non emerge dall'incarto che il ricorrente sia in possesso di uno degli altri titoli di studio riportati nell'allegato V.7. della direttiva 2005/36/CE, cifra 5.7.1.
E. 8.2 Il ricorrente non può essere seguito quando adduce che l'allegato V.7. della direttiva 2005/36/CE al punto 5.7.1 riporterebbe solo la menzione "laurea in architettura" senza distinguere fra gli architetti in possesso di un master e in possesso di un bachelor, desumendo da ciò un'interpretazione in senso lato della nozione di "laurea in architettura". Prima di tutto, i titoli di formazione di architetto elencati al punto 5.7.1 dell'allegato V.7. della direttiva 2005/36/CE sono quelli conformi riconosciuti ai sensi dell'art. 46 della medesima, il quale stabilisce che la "formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.". Di conseguenza, secondo l'atto comunitario, per "laurea in architettura" italiana si dovrebbe intendere la laurea magistrale di cinque anni a ciclo unico (cfr. supra consid. 7.1 e 7.2.1). Il fatto che le lauree triennali in scienze dell'architettura, come quella del ricorrente, non siano state esplicitamente inserite nell'elenco dei titoli di formazione italiani di cui all'allegato V.7. punto 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE preclude ai detentori di tali diplomi la possibilità di essere posti al beneficio di un riconoscimento automatico. Poco importa dunque che, come segnalato dal ricorrente (cfr. lett. B dei fatti), l'Irlanda preveda nella lista dei titoli di formazione secondo l'allegato V.1. punto 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE il riconoscimento automatico di due diplomi presumibilmente a livello di bachelor.
E. 8.3 Infine, a titolo abbondanziale, va ritenuto che il titolo di formazione qui in oggetto non permetterebbe al ricorrente nemmeno di beneficiare dei diritti acquisiti giusta l'art. 49 della direttiva 2005/36/CE (cfr. supra consid. 6.4). In effetti, per poterlo fare in conformità con l'allegato VI punto 6 della direttiva menzionata, è necessario disporre di un diploma di "laurea in architettura" oppure di "laurea in ingegneria", nonché del diploma di abilitazione per l'esercizio indipendente della relativa professione. Per giunta, occorre adempire il requisito secondo cui la formazione che ha condotto al conseguimento del diploma deve essere stata iniziata entro l'anno accademico di riferimento (ossia 1987/1988 per l'Italia; cfr. allegato V.1.I alla direttiva 2005/36/CE punto 6). Dagli atti non è ravvisabile che il ricorrente soddisfi le condizioni appena esposte.
E. 8.4.1 Se il riconoscimento automatico in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione non può essere ammesso né secondo l'allegato V.7. della direttiva 2005/36/CE, punto 5.7.1, né secondo l'allegato VI punto 6 della medesima, può entrare in linea di conto un riconoscimento dei titoli di formazione sulla base del regime generale (art. 10 segg. della direttiva 2005/36/CE). In particolare, il regime generale è applicabile agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V.1., punto 5.7.1 (art. 10 lett. c della direttiva 2005/36/CE). Questa disposizione concretizza il principio secondo il quale per gli architetti, al contrario di altre professioni settoriali, gli Stati membri hanno il diritto di prevedere delle formazioni non conformi alle condizioni minime della direttiva che tuttavia non potranno beneficiare di un riconoscimento automatico. A questo riguardo occorre però puntualizzare che gli architetti titolari di un diploma non elencato nell'allegato V.7., punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE devono essere pienamente qualificati per esercitare la professione dell'architetto al loro paese d'origine (cfr. Berthoud, op. cit., pag. 287 seg.).
E. 8.4.2 Nella presente fattispecie resta fermo che il ricorrente dispone del titolo di formazione "laurea in scienze dell'architettura" rilasciato dall'Istituto universitario di architettura di [...] nel [...] 2012 e che in seguito al superamento del relativo esame di Stato il [...] 2021, egli ha ottenuto il Certificato di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di Architetto Junior. In virtù delle differenze tra le figure dell'architetto e dell'architetto junior in Italia dal profilo della laurea conseguita, dell'esame di stato, della sezione dell'Albo degli architetti e delle competenze (cfr. supra intero consid. 7.2), è evidente che la qualifica di architetto junior, esibita dal ricorrente, non gli consente di essere messo sullo stesso piano di un architetto pienamente qualificato all'esercizio della professione di architetto. Viene pertanto a mancare una condizione fondamentale della direttiva 2005/36/CE affinché il titolo del ricorrente possa essere riconosciuto sulla scorta del regime generale di riconoscimento in conformità con l'atto comunitario.
E. 8.4.3 Il ricorrente tralascia di considerare che la facoltà della SEFRI di procedere ad un confronto tra la formazione italiana in questione e i diplomi svizzeri richiesti nei Cantoni dove la professione dell'architetto è regolamentata, è subordinata all'adempimento della piena qualifica dell'esercizio del mestiere dell'architetto (non dell'architetto junior) nel suo paese d'origine, ciò che, come si è visto alla luce dei titoli in suo possesso, egli non è in grado di dimostrare. Non è d'aiuto al ricorrente rinviare all'estratto del sito della Commissione Europea relativo alle professioni regolamentate e riconosciute nella Comunità Europea, nello Spazio economico europeo ed in Svizzera (allegato 12 al ricorso). Da tale documento emerge innanzitutto che la professione di architetto junior in Italia è regolamentata e che un riconoscimento di tale titolo secondo la direttiva 2005/36/CE può essere esaminato primariamente in applicazione del sistema generale di riconoscimento. Per il resto, come giustamente asserisce l'autorità inferiore, le ulteriori informazioni nell'allegato menzionato non si riferiscono al riconoscimento di qualifiche italiane in altri Stati membri, ma alle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro (tra cui anche la Svizzera) e riconosciute in Italia.
E. 8.5 In sunto, la qualifica professionale di architetto junior secondo il sistema italiano non può essere riconosciuta né sulla scorta del regime di riconoscimento automatico, né mediante il regime di riconoscimento generale secondo la direttiva 2005/36/CE. In quest'ottica, la motivazione dell'autorità inferiore non viola la parità di trattamento tra gli Stati membri e nemmeno il principio della libertà di stabilimento. Nella misura in cui il ricorrente mira ad un paragone del suo titolo universitario italiano con il ciclo di studi svizzero Bachelor in Architettura dell'Università della Svizzera Italiana, la questione esula dal campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE in quanto non si riferisce al riconoscimento di qualifiche professionali, ma di quelle accademiche.
E. 8.6 Per quanto il ricorrente con il suo diploma universitario estero e la relativa abilitazione intenda esercitare in Ticino la professione regolamentata dell'architetto, tale tematica dovrebbe in principio poter essere valutata sulla base delle disposizioni in materia di promozione e coordinamento del settore universitario svizzero (v. LPSU, citata alla lett. A.f dei fatti e la relativa ordinanza del 23 novembre 2016, RS 414.201).
E. 8.6.1 Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata (art. 70 cpv. 1 LPSU). Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i diplomi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni (art. 70 cpv. 2 LPSU). È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i diplomi relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale (art. 70 cpv. 3 LPSU). La SEFRI o terzi confrontano su richiesta un titolo estero con un corrispondente diploma di una scuola universitaria svizzera, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: il titolo estero si basa su disposizioni legislative o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine (lett. a); il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera (lett. b); il diploma estero abilita il detentore del titolo estero a esercitare la relativa professione nello Stato d'origine (lett. c) (art. 55 O-LPSU).
E. 8.6.2 In Svizzera, l'architetto è pienamente abilitato ad esercitare la propria funzione e rispetto all'Italia, la figura dell'architetto junior non esiste. Come già rilevato, in Italia la laurea in scienze dell'architettura e l'abilitazione all'esercizio dell'architetto junior non equivalgono, ma sono inferiori ad una laurea in architettura e all'abilitazione all'esercizio della professione dell'architetto. In ragione di tale differenza, viene a mancare una condizione per il riconoscimento del titolo italiano conseguito dal ricorrente in applicazione dell'art. 55 lett. c O-LPSU in combinato disposto con l'art. 70 LPSU. Anche in questo punto, la decisione impugnata risulta difendibile.
E. 8.7 Dato che la questione relativa all'autorizzazione di esercizio della professione dell'architetto è di competenza cantonale laddove tale professione risulta essere regolamentata, come nel Canton Ticino, il ricorrente è libero di eventualmente sottoporre il suo caso all'autorità ticinese competente.
E. 8.8 Infine, per quanto non divenuti privi d'oggetto in virtù dei considerandi precedenti, i rimproveri mossi dal ricorrente nei confronti dell'autorità inferiore, peraltro riferiti a presunte incongruenze, imprecisioni e contraddizioni nell'ambito della procedura di riconoscimento, non sono rilevanti, né in grado di sconvolgere le risultanze suesposte. Come giustamente asserito dall'autorità inferiore, il ricorrente non poteva dedurre in buona fede dalla lettera informativa della SEFRI del 28 luglio 2022 che la sua qualifica professionale venisse riconosciuta. In effetti, lo stesso scritto menzionato indica espressamente che l'informativa non dava diritto ad alcuna rivendicazione futura concernente l'attestazione di livello o il riconoscimento. Nella misura in cui il ricorrente rimproveri alla SEFRI di avergli suggerito di presentare una formale richiesta di riconoscimento, va ribadito, sulla base della corrispondenza tra le parti messa agli atti, che l'autorità inferiore ha comunicato ripetutamente al ricorrente l'impossibilità di riconoscere la sua qualifica professionale di architetto junior, concedendogli comunque la facoltà di presentare una domanda formale di riconoscimento e la richiesta di emettere una decisione impugnabile.
E. 9 Alla luce dei considerandi precedenti, il Tribunale giunge alla conclusione che la decisione di non entrata nel merito (recte: di rifiuto; cfr. consid. 2 segg.) della domanda di riconoscimento del diploma italiano del ricorrente da parte della SEFRI è conforme al diritto federale e comunitario. Non è ravvisabile alcun eccesso o abuso del potere di apprezzamento, né un accertamento inesatto o incompleto dei fatti e nemmeno un mancato rispetto del principio dell'inadeguatezza. Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 10 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente che soccombe integralmente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono stabilite in fr. 1'500.-, importo che verrà computato con l'anticipo spese di pari importo, già versato a suo tempo, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
E. 11 Al ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). Lo stesso vale per l'autorità inferiore (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali pari a fr. 1'500. - sono poste a carico del ricorrente. Alla crescita in giudicato della presente sentenza, tale importo verrà computato con l'anticipo spese di pari importo già versato a suo tempo dal ricorrente.
- Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 9 luglio 2025 Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario); - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario); - Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-3063/2023 Sentenza del 3 luglio 2025 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Mia Fuchs, Francesco Brentani, cancelliere Corrado Bergomi. Parti X. _______, patrocinato dall'avv. Francesca Luchessa, ricorrente, contro Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, autorità inferiore. Oggetto riconoscimento di diploma estero "Laurea in scienze dell'architettura" Fatti: A. A.a Il signor X. _______ (in seguito: il ricorrente), cittadino italiano in possesso di un permesso di domicilio C residente nel Canton Ticino, è detentore di un diploma [italiano] di laurea in scienze dell'architettura conseguito [nel] 2012 presso l'Istituto universitario di architettura di [...] (di seguito: Istituto universitario di architettura). A.b In data 22 febbraio 2019 il ricorrente ha inoltrato presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (di seguito: SEFRI, autorità inferiore) una richiesta preliminare di riconoscimento del titolo di studio menzionato per poter esercitare la professione di architetto nel Canton Ticino. A.c Con e-mail del 4 marzo 2019, la SEFRI ha chiesto al ricorrente, ai fini di trattare la sua richiesta, di fornire un attestato di conformità rilasciato dalla Camera degli architetti italiana ("Albo"). A.d Il [...] 2021, l'Istituto universitario di architettura ha rilasciato al ricorrente il certificato che attesta il superamento, in data [...] 2021, dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Architetto Junior in Italia. Dopo la trasmissione del certificato menzionato alla SEFRI, sono susseguiti diversi scambi di corrispondenza elettronica tra il ricorrente e l'autorità inferiore, con riferimento particolare alle differenti competenze tra le figure dell'architetto junior e dell'architetto in Italia, nonché alla presumibile e conseguente impossibilità di riconoscere il diploma. A.e In data 14 dicembre 2021, il ricorrente ha inoltrato un'ulteriore domanda di riconoscimento del diploma italiano menzionato al fine di poter esercitare la professione di architetto nel Canton Ticino, indicando nell'apposito formulario elettronico che nel paese in cui è stato rilasciato il diploma gli è consentito di esercitare l'attività di architetto junior corrispondente al livello di bachelor e aggiungendo come informazione complementare "Architetto REG B (qualifica corrispondente al livello bachelor)". In data 7 settembre 2022, il ricorrente ha completato la domanda a seguito della richiesta via e-mail della SEFRI del 28 luglio 2022. Lo stesso giorno, la SEFRI ha inviato al ricorrente una lettera d'informazione sul riconoscimento dei titoli di studi esteri dopo che il ricorrente aveva comunicato di voler ottenere il riconoscimento del suo titolo italiano. A.f In data 26 aprile 2023 la SEFRI ha emanato una decisione con il seguente dispositivo: I. "Non si entra nel merito alla domanda di riconoscimento del 07.09.2022. II. L'emolumento per la presente decisione ammonta a 550 franchi. Esso è computato con l'anticipo versato il 29.08.2022. III. È da escludersi qualsiasi altra conclusione. IV. [Indicazione del rimedio di diritto]. " La SEFRI conclude in sostanza che non sarebbero soddisfatti i presupposti per entrare nel merito della domanda di riconoscimento, né sulla base dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 2005/36/CE (in seguito: direttiva 2005/36/CE), né sulla base della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20). A mente dell'autorità inferiore, il richiedente non può esercitare in Italia la professione che desidera esercitare in Svizzera. In effetti, in Italia, il richiedente sarebbe abilitato ad esercitare solo la professione di architetto junior. Nel paese d'origine, tale professione differirebbe da quella di architetto nella misura in cui l'architetto junior, in caso di assunzione diretta della responsabilità di progettista e/o direttore dei lavori, potrebbe occuparsi solo di costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate. B. Il 26 maggio 2023 il ricorrente ha impugnato la predetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo, in via principale, di concedere al ricorso l'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di accogliere la domanda di riconoscimento, e, in via subordinata, di rinviare la causa all'autorità inferiore con istruzioni vincolanti volte all'accoglimento della domanda di riconoscimento. A motivo del proprio gravame, il ricorrente ritiene dapprima che in realtà non si tratterebbe di una decisione di non entrata in materia, bensì di una vera e propria decisione negativa relativamente al riconoscimento del suo titolo di studio. In secondo luogo, egli fa valere una violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione della decisione impugnata e mette inoltre in evidenza presunte incongruenze, imprecisioni e contraddizioni avvenute nell'ambito della procedura di riconoscimento. Rinviando alle competenze degli Architetti iscritti nell'Albo italiano nella Sezione A e B e a quelle per gli Architetti iscritti nel REG A e nel REG B in Svizzera, il ricorrente precisa poi di non aver mai inteso parificare il suo titolo italiano a quello di un Architetto con livello di master svizzero, bensì a quello di un Architetto con livello bachelor. Il ricorrente deplora l'interpretazione restrittiva da parte della SEFRI in merito all'allegato V.7., punto 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE, ciò che creerebbe una disparità di trattamento, a parità di titoli accademici, fra cittadini svizzeri e quelli europei e fra cittadini europei di nazioni differenti. A suo dire, la menzione di "Laurea in architettura" nell'allegato menzionato non farebbe alcuna distinzione fra gli architetti in possesso di un titolo di master e quelli detentori di un titolo bachelor, tanto più che la parte dell'allegato riferita all'Irlanda riporterebbe per ben due volte l'indicazione "Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch. NUI) / Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch.)". Nella denegata ipotesi che si volesse aderire all'interpretazione data dalla SEFRI, il ricorrente è dell'opinione che essa sarebbe comunque contraria al principio della libertà di stabilimento e agli artt. 10 lett. c, 11 lett. d e 13 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE e contraddirebbe la ratio e la finalità dell'ALC. Il ricorrente ritiene che con il suo titolo di studio egli sarebbe abilitato ad esercitare la professione di Architetto Junior in Italia e - nell'eventualità ne volesse usufruire - verrebbe iscritto nella Sezione B del relativo Albo professionale italiano. L'esercizio di tale professione sarebbe parimenti esteso all'intero territorio dell'Unione europea, nonché in Svizzera e senza misure compensatrici, come risulterebbe dall'estratto del sito della Commissione europea relativo alle professioni regolamentate e riconosciute nella Comunità europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera. C. Con decisione incidentale del 1° giugno 2023, il giudice dell'istruzione ha, tra le altre cose, comunicato al ricorrente che il ricorso ha effetto sospensivo solo relativamente all'addossamento dell'emolumento e non anche relativamente alla decisione negativa di non entrata nel merito o di rifiuto della domanda di riconoscimento, nel senso che non produce alcun riconoscimento del diploma italiano a titolo provvisorio. D. Con presa di posizione del 16 agosto 2023, inoltrata entro il termine prorogato, l'autorità inferiore conclude al rigetto del ricorso. L'autorità inferiore rileva in sintesi che il ricorrente non potrebbe ottenere il riconoscimento della sua qualifica professionale di architetto junior né tramite il sistema di riconoscimento automatico, né tramite il regime di riconoscimento generale, in quanto la sua laurea in scienze dell'architettura non sarebbe inclusa nell'allegato V.7. 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE e il ricorrente non sarebbe abilitato ad esercitare la professione di architetto in Italia. La SEFRI puntualizza di aver indicato al ricorrente già in sede di procedura di riconoscimento che le informazioni da lui fornite ai sensi delle decisioni emanate dal Ministro dell'Università e della Ricerca non concernerebbero le qualifiche italiane riconosciute dagli Stati membri e dalla Svizzera, bensì qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro e in Svizzera riconosciute in Italia. Inoltre, la SEFRI conclude che il ricorrente non può invocare la legislazione cantonale e il regolamento interno del REG per ottenere un riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Infine, la SEFRI sottolinea di aver comunicato al ricorrente a più riprese l'impossibilità di riconoscere la sua qualifica professionale di architetto junior, ma di non aver voluto negargli il diritto di presentare una domanda formale di riconoscimento e di richiedere l'emissione di una decisione impugnabile. E. Con replica del 22 settembre 2023, il ricorrente contesta integralmente la risposta della SEFRI e si conferma nelle proprie conclusioni e allegazioni. Il ricorrente critica nuovamente che il diploma da lui conseguito non sia contemplato nell'allegato V.7. 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE. Anche a voler sostenere il contrario, la procedura implicherebbe un confronto tra le formazioni in questione e i diplomi svizzeri richiesti nei Cantoni che regolamentano la professione. Nel documento 15 prodotto in sede di ricorso, il Ministro italiano dell'Università e della Ricerca avrebbe riconosciuto il titolo Bachelor in Architettura secondo la direttiva 2005/36/CE con numerose decisioni riferite a qualifiche svizzere. Il ricorrente fa osservare di aver dato seguito all'invito della SEFRI espresso durante la procedura di riconoscimento, fornendo un documento in relazione all'equiparazione del ciclo di Studi di Scienze dell'Architettura Italiano (rilasciato dall'Istituto universitario di architettura) con Bachelor of Science in Architettura (rilasciato dall'Università della Svizzera Italiana). Di conseguenza, il ricorrente chiede di applicare l'equipollenza del titolo estero. F. Con scritto del 27 ottobre 2023, trasmesso successivamente al ricorrente, la SEFRI rinuncia all'inoltro di una duplica, rinviando alle argomentazioni addotte nella decisione impugnata e nella risposta. G. Con scritto del 10 giugno 2025, il ricorrente chiede l'emanazione della decisione nella presente vertenza. Diritto:
1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per giudicare il presente ricorso contro una decisione dell'autorità inferiore in materia di riconoscimento di un diploma estero (art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]; artt. 31, 32 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Al ricorrente è riconosciuto il diritto ad insorgere contro la decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 PA). Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. Ne segue che il ricorso è ammissibile.
2. Il ricorso è diretto contro la decisione di non entrata nel merito sulla domanda del ricorrente volta al riconoscimento del diploma italiano relativo alla laurea in scienze dell'architettura. 2.1 Nell'ambito di un ricorso rivolto contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita ad esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della relativa domanda (cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2; 135 II 38 consid. 1.2). In effetti, l'inammissibilità del ricorso non solo impedisce al ricorrente di poter discutere il merito della controversia, bensì implica anche l'impossibilità per il giudice di esaminare la controversia nel merito. Tuttavia, conformemente alla prassi, se un'autorità inferiore fonda la sua decisione di inammissibilità su argomenti di merito, si deve partire dal presupposto che si tratta di una decisione di merito e l'oggetto della controversia viene ampliato di conseguenza (cfr. sentenza del TF 2C_762/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 2; sentenze del TAF B-5730/2023 del 10 febbraio 2025 intero consid. 2, B-1374/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 2; v. anche sentenza del TAF B-1224/2024 del 9 dicembre 2024 consid. 1.2 i.f. al momento non ancora cresciuta in giudicato). 2.2 Nel caso di specie, non è chiaro su quale base l'autorità inferiore poggia la sua conclusione secondo cui le condizioni da lei esaminate circa il campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE configurino delle vere e proprie condizioni di ammissibilità di una domanda di riconoscimento. A titolo comparativo, l'atto comunitario non contiene verosimilmente una disposizione simile a quella di cui all'art. 55 dell'ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.201, O-LPSU) in cui sono elencate le condizioni per entrare nel merito di una richiesta di confronto di un titolo estero con un diploma corrispondente di una scuola universitaria svizzera. L'argomentazione adottata dall'autorità inferiore nella decisione impugnata sembra essere piuttosto prevalentemente incentrata sulla questione di sapere se la direttiva 2005/36/CE, ripresa dall'ALC, e l'art. 70 LPSU conferiscano al ricorrente un diritto al riconoscimento del suo titolo a seconda del regime di riconoscimento applicabile, in altre parole se sono adempiute le condizioni per un riconoscimento del diploma italiano. Una simile tematica va pertanto qualificata come una questione di merito (cfr. le sentenze del TAF citate al consid. 2.1 i.f.).
3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale la parte ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF).
4. Dal profilo formale, il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito nella sua componente relativa all'obbligo di motivare le decisioni. 4.1 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) l'obbligo per le autorità di motivare le proprie decisioni, affinché gli amministrati possano comprendere ed esercitare i diritti di ricorso in maniera effettiva (cfr. sentenza del TF 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.3). L'obbligo di motivazione impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (sul tema cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 con riferimenti). Essa non ha l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti, ma può, al contrario, limitarsi all'esame delle questioni topiche per l'esito della controversia (DTF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito è leso, soltanto se l'autorità omette di pronunciarsi su questioni che presentano una certa pertinenza o di prendere in considerazione dei fatti e degli argomenti importanti per la decisione da adottare (DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Per il resto, la motivazione può essere implicita e risultare anche dalle differenti parti della decisione (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (cfr. sentenza del TF 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.4 con ulteriori rinvii). 4.2 Ora, il Tribunale ritiene che la sentenza impugnata si è espressa, seppure in modo succinto ma comunque compiutamente, sui motivi per i quali, secondo l'autorità inferiore, non erano dati i presupposti per ottenere un riconoscimento del diploma né sulla base della direttiva 2005/36/CE dell'ALC né dell'art. 70 LPSU. In particolare l'autorità inferiore si è pronunciata sul fatto che il ricorrente non potrebbe esercitare in Italia la professione che desidera esercitare in Svizzera, in quanto egli sarebbe abilitato, nel suo paese d'origine, solo ad esercitare la professione di architetto junior. In Italia, tale professione differirebbe da quella di architetto, nella misura in cui l'architetto junior potrebbe occuparsi solo di costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate. Ne segue che la motivazione adempie in sostanza le esigenze poste dalla giurisprudenza (cfr. altresì DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4 con riferimenti). Nella denegata ipotesi che non lo sia, un'eventuale violazione dell'obbligo di motivazione potrebbe essere ritenuta sanata. In effetti, non solo il Tribunale in qualità di autorità di ricorso può esaminare liberamente le censure mosse riguardo alla tematica del riconoscimento dei diplomi, ma si sottolinea inoltre che l'autorità inferiore, in sede di risposta al ricorso, si è confrontata nuovamente e in maniera più completa con le tematiche relative all'applicabilità della direttiva 2005/36/CE nella fattispecie, alle eventuali connessioni tra la procedura di riconoscimento presso la SEFRI e l'iscrizione al Registro svizzero degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG) e infine relativamente ai differenti sistemi di riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Il ricorrente ha poi avuto occasione di determinarsi su questi punti nell'ambito della replica.
5. In materia di riconoscimento di diplomi tra stati, occorre distinguere tra il riconoscimento a fini professionali e quello per fini accademici. 5.1 Il riconoscimento a fini professionali ha come obiettivo l'esercizio di una professione il cui accesso è subordinato a determinate condizioni (tra cui la detenzione di determinate qualifiche professionali). Il riconoscimento a fini accademici si prefigge come scopo l'accesso agli studi superiori, il proseguimento di questi studi e il riconoscimento del diploma finale, riguarda perciò la mobilità degli studenti e non dei professionisti, malgrado la prima contribuisca a favorire la seconda (DTF 136 II 470 consid. 4.2). 5.2 Nel caso di specie, il litigio verte sul riconoscimento del diploma italiano del ricorrente affinché egli possa esercitare la professione di architetto rispettivamente architetto junior nel Canton Ticino. In Svizzera, ogni cantone è competente per stabilire i criteri ai fini dell'esercizio della professione di architetto. Questa professione è regolamentata solo in sei cantoni, vale a dire i cantoni di Ginevra, Vaud, Neuchâtel, Friburgo, Lucerna e Ticino. 5.2.1 Giusta i combinati artt. 2 e 3 cpv. 1 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 705.400), in Ticino l'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto soggiace, nei limiti dei campi di attività dei gruppi professionali e delle disposizioni previste da leggi speciali, all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dall'Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA), e per esso dal Consiglio dell'ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale autorizzazione viene rilasciata se il richiedente è in possesso dei dovuti requisiti professionali e se adempie le condizioni personali stabilite dalla legge (art. 4 cpv. 1 LEPIA). Per quanto concerne in particolare i primi, l'art. 5 cpv. 1 LEPIA sancisce che dispongono dei necessari requisiti professionali coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente (lett. a), coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente (lett. b), gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e degli architetti (lett. c) e gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e degli architetti (lett. d). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione le persone abilitate in base ad un diritto acquisito. L'autorizzazione specifica segnatamente pure: a) i campi professionali, secondo la classificazione indicata nell'allegato, per i quali l'autorizzazione abilita all'esercizio della rispettiva professione; b ) il livello del titolo di studio, secondo la seguente classificazione: - livello I: titolo di studio Master o da una scuola estera equivalente (art. 5 cpv. 1 lett. a LEPIA) o titolo REG A (art. 5 cpv. 1 lett. c LEPIA); - livello II: titolo di studio Bachelor (art. 5 cpv. 1 lett. b LEPIA) o titolo REG (art. 5 cpv. 1 lett. d LEPIA); - livello III: diritto ad esercitare la professione sulla base di un titolo acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA) (art. 3 cpv. 2 del Regolamento della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto [RLEPIA, RL 705.410] del 5 luglio 2005). Giusta l'art. 7 cpv. 1 LEPIA, gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri cantoni o stati che intendono esercitare la professione in Ticino, sottostanno analogamente alle disposizioni di questa legge. Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, per coloro che provengono da Stati esteri l'esercizio di queste professioni è subordinato alla garanzia della reciprocità e della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge (art. 7 cpv. 2 LEPIA). 5.2.2 Negli altri cantoni, l'architetto straniero non ha l'obbligo di far riconoscere le sue qualifiche professionali e può lavorare direttamente con il suo diploma estero (cfr. nota informativa della SEFRI del maggio 2023 "Esercizio della professione di architetto in Svizzera" pag. 1 segg., scaricabile dal sito https://www.sbfi.admin.ch). 5.2.3 A livello svizzero, inoltre, la Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell'ingegneria, dell'architettura e dell'ambiente (REG) è l'istituzione autorizzata dalla Confederazione che dispone, nei settori indicati, di un registro dei professionisti che adempiono i requisiti del REG; l'elenco è accessibile al pubblico. Il REG è riconosciuto dalla Confederazione come ente promotore della formazione professionale. Non si occupa del riconoscimento in senso stretto di qualifiche professionali estere, bensì mette a disposizione del pubblico le procedure d'esame che permettono l'iscrizione nel registro A (livello master), B (livello bachelor abilitante a una professione) e C10 (livello SSS ed esame professionale superiore). In Ticino l'iscrizione nel registro REG non basta per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione di architetto (nota informativa della SEFRI del maggio 2023 "Esercizio della professione di architetto in Svizzera" pag. 8; v. supra consid. 5.2.1). 5.2.4 Dal momento che nel caso che ci riguarda è richiesto un riconoscimento per esercitare la professione dell'architetto rispettivamente dell'architetto junior, si tratta piuttosto di un riconoscimento a fini professionali. 6. 6.1 Il riconoscimento in Svizzera di un diploma italiano rientra nel campo di applicazione dell'ALC. Secondo l'art. 2 ALC, in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III dell'Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Il divieto di discriminazione rispettivamente il principio della parità di trattamento è concretizzato all'art. 9 cpv. 1 allegato I ALC per quanto attiene ai lavoratori dipendenti e all'art. 15 cpv. 1 allegato I ALC per gli indipendenti. Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi (art. 9 ALC). Secondo il menzionato disposto e l'allegato III, la Svizzera ha convenuto ad applicare la direttiva 2005/36/CE (cfr. Decisione n. 2/2011 del 30 settembre 2011 del Comitato misto UE-Svizzera sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, RU 2011 4859 e segg.; sentenza del TF 2C_590/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.1 i.f. con ulteriori riferimenti). 6.2 Per "autorità competente" ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d della direttiva 2005/36/CE si intende qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva. Un riconoscimento in applicazione della direttiva 2005/36/CE è compito della SEFRI. Secondo l'art. 4 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante. 6.3 Quanto alla concretizzazione del principio della libertà di stabilimento, la direttiva 2005/36/CE prevede tre sistemi di riconoscimento: il regime automatico di riconoscimento per sette professioni settoriali (medico, farmacista, dentista, veterinario, infermiere, ostetrica e architetto), il riconoscimento dell'esperienza professionale per i settori dell'artigianato, del commercio e dell'industria e il regime generale. 6.4 Quanto ai titoli di architetto, il regime automatico di riconoscimento è impostato nel modo seguente: In primo luogo, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di architetto che figurano nell'allegato V al punto 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE che sono conformi alle condizioni minime di formazione dell'art. 46 della medesima direttiva (cfr. art. 21 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE). In secondo luogo, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI "Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione", punto 6, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato (anni 1987/1988 per l'Italia) (cfr. art. 49 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE). A titolo sussidiario, il riconoscimento di un titolo può avvenire secondo l'ordine generale degli artt. 10 segg. della direttiva 2005/36/CE quando l'architetto è detentore di un titolo di formazione che non figura nell'allegato V, punto 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE (cfr. art. 10 lett. c della direttiva 2005/36/CE). 6.5 L'allegato V della direttiva 2005/36/CE, intitolato "Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione" comprende al punto V.7 "Architetto", 5.7.1 i "Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 46", e si suddivide nelle rubriche "Titolo di formazione", "Ente che rilascia il titolo di formazione", "Certificato che accompagna il titolo di formazione" e "anno accademico di riferimento". Per l'Italia, i titoli di formazione che comportano un riconoscimento automatico, sono i seguenti: - Laurea in architettura, - Laurea in ingegneria edile-architettura, - Laurea specialistica in ingegneria edile-architettura, - Laurea specialistica quinquennale in architettura o Laurea specialistica in architettura. Nella rubrica "Certificato che accompagna il titolo di formazione" è indicato che ognuno di questi titoli deve essere accompagnato da un "Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente.". La direttiva 2005/36/CE mette in atto principalmente un sistema di riconoscimento automatico dei diplomi. In un tale sistema, legato ad un'armonizzazione delle formazioni tra gli Stati parti alla convenzione sul riconoscimento reciproco dei diplomi, lo Stato adito da una richiesta di riconoscimento si limita ad un esame formale volto ad assicurare che il titolo presentato figura sulla lista dei diplomi che sono riconosciuti (cfr. sentenze del TF 2C_590/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.5 e 2C_622/2012 del 17 giugno 2013 consid. 3.2.2). Esso non procede ad un esame materiale delle qualifiche e non può ordinare misure di compensazione (Fréderic Berthoud, La reconaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse - Union européenne, 2016, pag. 269). Nel caso in cui l'architetto è detentore di un titolo di formazione che non figura nell'allegato V.7., punto 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento automatico è escluso e sussidiariamente si può fare capo al sistema generale di riconoscimento sulla base dell'art. 10 lett. c della direttiva 2005/36/CE. Siffatto disposto concretizza il principio secondo cui, contrariamente alle altre professioni settoriali, gli Stati membri hanno il diritto di prevedere delle formazioni non conformi agli standard minimi della direttiva 2005/36/CE che però non beneficiano del riconoscimento automatico. In questo ambito occorre precisare che l'architetto titolare di un diploma non contemplato dalla lista nell'allegato V.7. 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE deve essere pienamente qualificato per poter esercitare come architetto nel suo paese d'origine in virtù dell'art. 4 della direttiva 2005/36/CE (Berthoud, op. cit., pag. 287 seg.).
7. Di seguito, occorre descrivere brevemente il sistema italiano che conduce alla professione dell'architetto. 7.1 In Italia, gli studi in Architettura sono offerti ed organizzati a livello terziario universitario. Il percorso di laurea in Architettura è strutturato in due modalità: la laurea triennale e la laurea magistrale a ciclo unico. Il corso di laurea triennale (Scienze dell'Architettura L-17, e Ingegneria Civile e Ambientale L-7; le abbreviazioni L e LM stanno a significare le differenti classi di laurea possibili in Italia, n.d.r.) permette di acquisire una base solida di competenze, ma consente di entrare nel mondo del lavoro con una qualifica e preparazione inferiore rispetto a chi consegue una laurea magistrale. Tuttavia, la laurea triennale può essere seguita da una specializzazione magistrale (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale LM-48, Architettura del Paesaggio LM-3, e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali LM-10) per accedere poi alla professione con titolo di Architetto Senior. La laurea magistrale a ciclo unico in Architettura (LM-4), che ha durata 5 anni, è la condizione necessaria per accedere con il massimo dei titoli alla professione di Architetto. Una volta conseguita la laurea in Architettura, il prossimo passo da affrontare per diventare Architetto è superare l'Esame di Stato. Questo esame è fondamentale per l'iscrizione all'Albo degli Architetti e per ottenere l'abilitazione professionale. L'esame varia a seconda del tipo di laurea conseguita e della sezione dell'Albo a cui si desidera accedere. Chi ha conseguito la laurea magistrale, o una specialistica, in Architettura (cioè 5 anni di studi) può iscriversi alla Sezione A dell'Albo. Chi ha conseguito una laurea triennale (primo livello), può iscriversi alla Sezione B dell'Albo dopo il superamento dell'Esame di Stato. Chi fa parte della Sezione B dell'Albo, ottiene il titolo di Architetto Junior (cfr. per tutte le informazioni il sito web https://www.universita.it/careers-service/architetto-3/). 7.2 Le figure dell'architetto e dell'architetto junior, entrambe professioni regolamentate in Italia, si distinguono in termini di laurea conseguita, di esame di stato, di sezione dell'Albo degli architetti a cui è possibile iscriversi e non da ultimo anche relativamente alle competenze. 7.2.1 L'architetto è la figura professionale massimamente esperta della progettazione urbanistica, edilizia ed architettonica, del restauro dei monumenti, della progettazione del paesaggio, dell'allestimento dell'estimo immobiliare e del disegno. È tra gli attori principali della trasformazione dell'ambiente costruito. Gli architetti trovano impiego non solo nel campo dell'edilizia, ma anche in settori più o meno affini alla progettazione architettonica, come design, ergonomia e grafica informatica (cfr. https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/list-of-regulated-professions, doc. 1 della presa di posizione della SEFRI). Conformemente all'art. 16, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, no. 328, relativo alle "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" (di seguito: Decreto n. 328), formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. 7.2.2 Giusta l'art. 16, comma 5, lett. a del no. 328, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B per il settore "architettura": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica. In buona sostanza, l'architetto junior può assumere in via diretta la responsabilità di progettista e la qualifica di direttore dei lavori solo per le "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate". 8. 8.1 Come accennato, secondo la direttiva 2005/36/CE, i titoli di formazione italiani nel settore dell'architettura che consentono di accedere al riconoscimento automatico a fini professionali, sono quelli elencati all'allegato V.7. della direttiva 2005/36/CE, cifra 5.7.1, a condizione però che essi siano accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione rilasciato dal Ministero italiano della pubblica educazione dopo il superamento dell'esame di Stato (Allegato V.7. della direttiva 2005/36/CE, cifra 5.7.1). In concreto, in virtù di questi dettami, per gli studi compiuti presso l'Istituto universitario di architettura di [...], come nel caso del ricorrente, il diploma determinante è unicamente la laurea in architettura. È di una chiarezza inoppugnabile che il diploma di "laurea in scienze dell'architettura" conseguito dal ricorrente nel 2012 non rientra in questa categoria di titoli di formazione per l'Italia secondo l'atto comunitario in questione. Allo stesso modo non emerge dall'incarto che il ricorrente sia in possesso di uno degli altri titoli di studio riportati nell'allegato V.7. della direttiva 2005/36/CE, cifra 5.7.1. 8.2 Il ricorrente non può essere seguito quando adduce che l'allegato V.7. della direttiva 2005/36/CE al punto 5.7.1 riporterebbe solo la menzione "laurea in architettura" senza distinguere fra gli architetti in possesso di un master e in possesso di un bachelor, desumendo da ciò un'interpretazione in senso lato della nozione di "laurea in architettura". Prima di tutto, i titoli di formazione di architetto elencati al punto 5.7.1 dell'allegato V.7. della direttiva 2005/36/CE sono quelli conformi riconosciuti ai sensi dell'art. 46 della medesima, il quale stabilisce che la "formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.". Di conseguenza, secondo l'atto comunitario, per "laurea in architettura" italiana si dovrebbe intendere la laurea magistrale di cinque anni a ciclo unico (cfr. supra consid. 7.1 e 7.2.1). Il fatto che le lauree triennali in scienze dell'architettura, come quella del ricorrente, non siano state esplicitamente inserite nell'elenco dei titoli di formazione italiani di cui all'allegato V.7. punto 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE preclude ai detentori di tali diplomi la possibilità di essere posti al beneficio di un riconoscimento automatico. Poco importa dunque che, come segnalato dal ricorrente (cfr. lett. B dei fatti), l'Irlanda preveda nella lista dei titoli di formazione secondo l'allegato V.1. punto 5.7.1 della direttiva 2005/36/CE il riconoscimento automatico di due diplomi presumibilmente a livello di bachelor. 8.3 Infine, a titolo abbondanziale, va ritenuto che il titolo di formazione qui in oggetto non permetterebbe al ricorrente nemmeno di beneficiare dei diritti acquisiti giusta l'art. 49 della direttiva 2005/36/CE (cfr. supra consid. 6.4). In effetti, per poterlo fare in conformità con l'allegato VI punto 6 della direttiva menzionata, è necessario disporre di un diploma di "laurea in architettura" oppure di "laurea in ingegneria", nonché del diploma di abilitazione per l'esercizio indipendente della relativa professione. Per giunta, occorre adempire il requisito secondo cui la formazione che ha condotto al conseguimento del diploma deve essere stata iniziata entro l'anno accademico di riferimento (ossia 1987/1988 per l'Italia; cfr. allegato V.1.I alla direttiva 2005/36/CE punto 6). Dagli atti non è ravvisabile che il ricorrente soddisfi le condizioni appena esposte. 8.4 8.4.1 Se il riconoscimento automatico in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione non può essere ammesso né secondo l'allegato V.7. della direttiva 2005/36/CE, punto 5.7.1, né secondo l'allegato VI punto 6 della medesima, può entrare in linea di conto un riconoscimento dei titoli di formazione sulla base del regime generale (art. 10 segg. della direttiva 2005/36/CE). In particolare, il regime generale è applicabile agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V.1., punto 5.7.1 (art. 10 lett. c della direttiva 2005/36/CE). Questa disposizione concretizza il principio secondo il quale per gli architetti, al contrario di altre professioni settoriali, gli Stati membri hanno il diritto di prevedere delle formazioni non conformi alle condizioni minime della direttiva che tuttavia non potranno beneficiare di un riconoscimento automatico. A questo riguardo occorre però puntualizzare che gli architetti titolari di un diploma non elencato nell'allegato V.7., punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE devono essere pienamente qualificati per esercitare la professione dell'architetto al loro paese d'origine (cfr. Berthoud, op. cit., pag. 287 seg.). 8.4.2 Nella presente fattispecie resta fermo che il ricorrente dispone del titolo di formazione "laurea in scienze dell'architettura" rilasciato dall'Istituto universitario di architettura di [...] nel [...] 2012 e che in seguito al superamento del relativo esame di Stato il [...] 2021, egli ha ottenuto il Certificato di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di Architetto Junior. In virtù delle differenze tra le figure dell'architetto e dell'architetto junior in Italia dal profilo della laurea conseguita, dell'esame di stato, della sezione dell'Albo degli architetti e delle competenze (cfr. supra intero consid. 7.2), è evidente che la qualifica di architetto junior, esibita dal ricorrente, non gli consente di essere messo sullo stesso piano di un architetto pienamente qualificato all'esercizio della professione di architetto. Viene pertanto a mancare una condizione fondamentale della direttiva 2005/36/CE affinché il titolo del ricorrente possa essere riconosciuto sulla scorta del regime generale di riconoscimento in conformità con l'atto comunitario. 8.4.3 Il ricorrente tralascia di considerare che la facoltà della SEFRI di procedere ad un confronto tra la formazione italiana in questione e i diplomi svizzeri richiesti nei Cantoni dove la professione dell'architetto è regolamentata, è subordinata all'adempimento della piena qualifica dell'esercizio del mestiere dell'architetto (non dell'architetto junior) nel suo paese d'origine, ciò che, come si è visto alla luce dei titoli in suo possesso, egli non è in grado di dimostrare. Non è d'aiuto al ricorrente rinviare all'estratto del sito della Commissione Europea relativo alle professioni regolamentate e riconosciute nella Comunità Europea, nello Spazio economico europeo ed in Svizzera (allegato 12 al ricorso). Da tale documento emerge innanzitutto che la professione di architetto junior in Italia è regolamentata e che un riconoscimento di tale titolo secondo la direttiva 2005/36/CE può essere esaminato primariamente in applicazione del sistema generale di riconoscimento. Per il resto, come giustamente asserisce l'autorità inferiore, le ulteriori informazioni nell'allegato menzionato non si riferiscono al riconoscimento di qualifiche italiane in altri Stati membri, ma alle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro (tra cui anche la Svizzera) e riconosciute in Italia. 8.5 In sunto, la qualifica professionale di architetto junior secondo il sistema italiano non può essere riconosciuta né sulla scorta del regime di riconoscimento automatico, né mediante il regime di riconoscimento generale secondo la direttiva 2005/36/CE. In quest'ottica, la motivazione dell'autorità inferiore non viola la parità di trattamento tra gli Stati membri e nemmeno il principio della libertà di stabilimento. Nella misura in cui il ricorrente mira ad un paragone del suo titolo universitario italiano con il ciclo di studi svizzero Bachelor in Architettura dell'Università della Svizzera Italiana, la questione esula dal campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE in quanto non si riferisce al riconoscimento di qualifiche professionali, ma di quelle accademiche. 8.6 Per quanto il ricorrente con il suo diploma universitario estero e la relativa abilitazione intenda esercitare in Ticino la professione regolamentata dell'architetto, tale tematica dovrebbe in principio poter essere valutata sulla base delle disposizioni in materia di promozione e coordinamento del settore universitario svizzero (v. LPSU, citata alla lett. A.f dei fatti e la relativa ordinanza del 23 novembre 2016, RS 414.201). 8.6.1 Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata (art. 70 cpv. 1 LPSU). Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i diplomi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni (art. 70 cpv. 2 LPSU). È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i diplomi relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale (art. 70 cpv. 3 LPSU). La SEFRI o terzi confrontano su richiesta un titolo estero con un corrispondente diploma di una scuola universitaria svizzera, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: il titolo estero si basa su disposizioni legislative o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine (lett. a); il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera (lett. b); il diploma estero abilita il detentore del titolo estero a esercitare la relativa professione nello Stato d'origine (lett. c) (art. 55 O-LPSU). 8.6.2 In Svizzera, l'architetto è pienamente abilitato ad esercitare la propria funzione e rispetto all'Italia, la figura dell'architetto junior non esiste. Come già rilevato, in Italia la laurea in scienze dell'architettura e l'abilitazione all'esercizio dell'architetto junior non equivalgono, ma sono inferiori ad una laurea in architettura e all'abilitazione all'esercizio della professione dell'architetto. In ragione di tale differenza, viene a mancare una condizione per il riconoscimento del titolo italiano conseguito dal ricorrente in applicazione dell'art. 55 lett. c O-LPSU in combinato disposto con l'art. 70 LPSU. Anche in questo punto, la decisione impugnata risulta difendibile. 8.7 Dato che la questione relativa all'autorizzazione di esercizio della professione dell'architetto è di competenza cantonale laddove tale professione risulta essere regolamentata, come nel Canton Ticino, il ricorrente è libero di eventualmente sottoporre il suo caso all'autorità ticinese competente. 8.8 Infine, per quanto non divenuti privi d'oggetto in virtù dei considerandi precedenti, i rimproveri mossi dal ricorrente nei confronti dell'autorità inferiore, peraltro riferiti a presunte incongruenze, imprecisioni e contraddizioni nell'ambito della procedura di riconoscimento, non sono rilevanti, né in grado di sconvolgere le risultanze suesposte. Come giustamente asserito dall'autorità inferiore, il ricorrente non poteva dedurre in buona fede dalla lettera informativa della SEFRI del 28 luglio 2022 che la sua qualifica professionale venisse riconosciuta. In effetti, lo stesso scritto menzionato indica espressamente che l'informativa non dava diritto ad alcuna rivendicazione futura concernente l'attestazione di livello o il riconoscimento. Nella misura in cui il ricorrente rimproveri alla SEFRI di avergli suggerito di presentare una formale richiesta di riconoscimento, va ribadito, sulla base della corrispondenza tra le parti messa agli atti, che l'autorità inferiore ha comunicato ripetutamente al ricorrente l'impossibilità di riconoscere la sua qualifica professionale di architetto junior, concedendogli comunque la facoltà di presentare una domanda formale di riconoscimento e la richiesta di emettere una decisione impugnabile.
9. Alla luce dei considerandi precedenti, il Tribunale giunge alla conclusione che la decisione di non entrata nel merito (recte: di rifiuto; cfr. consid. 2 segg.) della domanda di riconoscimento del diploma italiano del ricorrente da parte della SEFRI è conforme al diritto federale e comunitario. Non è ravvisabile alcun eccesso o abuso del potere di apprezzamento, né un accertamento inesatto o incompleto dei fatti e nemmeno un mancato rispetto del principio dell'inadeguatezza. Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
10. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente che soccombe integralmente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono stabilite in fr. 1'500.-, importo che verrà computato con l'anticipo spese di pari importo, già versato a suo tempo, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
11. Al ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). Lo stesso vale per l'autorità inferiore (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali pari a fr. 1'500. - sono poste a carico del ricorrente. Alla crescita in giudicato della presente sentenza, tale importo verrà computato con l'anticipo spese di pari importo già versato a suo tempo dal ricorrente.
3. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 9 luglio 2025 Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario);
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario);
- Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario).