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B-1075/2024

B-1075/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-07 · Italiano CH

Conservazione delle specie

Sachverhalt

A. A.a Il 24 febbraio 2023, A._______ (di seguito: la ricorrente, l’insorgente), attraversando il valico di frontiera di Castasegna in direzione dell’Italia è stata sottoposta ad un controllo doganale dal quale è emerso che portava con sé, in valigia, uno scialle prodotto con fibre di antilope tibetana (Sha- htoosh). A.b Lo scialle è stato immediatamente trattenuto dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per conto dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (di seguito: USAV, autorità infe- riore), che con decisione del 1° marzo 2023 ne ha decretato il sequestro preventivo e posto a carico dell’insorgente i costi della procedura pari a fr. 120.-. A.c Con scritto dell’11 maggio 2023, la ricorrente, rappresentata dal proprio patrocinatore, ha presentato opposizione avverso il sequestro dello scialle lamentando una violazione dei principi costituzionali e ritenendo di aver sufficientemente dimostrato l’utilizzo personale dello stesso nonché l’ori- gine legale dell’acquisto, attestato dalla dichiarazione del padre. Il 26 otto- bre 2023 essa ha prodotto ulteriori prove a dimostrazione di quanto asse- rito, fra cui due dichiarazioni dei suoi fratelli. B. Con decisione su opposizione del 18 gennaio 2024 l’autorità inferiore ha pronunciato il rigetto dell’opposizione e la conferma della decisione del 1° marzo 2023, ritenendo che a seguito del sequestro la ricorrente non fosse riuscita a dimostrare che lo scialle in parola si trovasse legalmente in circolazione. Dei motivi si dirà nel dettaglio nei considerandi in diritto. C. Contro il suddetto provvedimento, il 19 febbraio 2024 la ricorrete, sempre rappresentata dal proprio patrocinatore, è insorta dinnanzi al Tribunale am- ministrativo federale (in seguito: Tribunale, TAF), chiedendone l’annulla- mento e la restituzione dello scialle sequestrato. Essa ha inoltre protestato tasse, spese e ripetibili. A titolo preliminare la ricorrente ha chiesto la concessione dell’effetto so- spensivo, finalizzato ad impedire che l’USAV proceda alla confisca e alla conseguente distruzione dello scialle oggetto di sequestro.

B-1075/2024 Pagina 3 Nel merito, la ricorrente ha fatto valere un accertamento arbitrario dei fatti giuridicamente rilevanti e una manifesta violazione del diritto federale. A suo modo di vedere, essendo lo scialle sequestrato un oggetto personale d'uso quotidiano, di antica fattura che le era stato donato in tempi remoti e che dunque non è stato acquistato al di fuori del suo paese di residenza permanente e poi importato, lo stesso beneficerebbe della deroga all'ob- bligo di autorizzazione per oggetti personali prevista dalle disposizioni di legge rilevanti (su cui si tornerà nei considerandi in diritto). Lo scialle in parola rientrerebbe inoltre nei casi cosiddetti di “preconvenzione”, riguardo ai quali la legalità della messa in circolazione può essere dimostrata, in- vece che mediante la presentazione di documenti d’importazione oppure di certificati d’origine, mediante altri mezzi di prova. Al fine di dimostrare le proprie asserzioni, essa ritiene che le testimonianze concordanti del padre e dei suoi due fratelli, trasmesse all’autorità inferiore dovrebbero bastare. A fronte del tempo trascorso ed essendo notorio che nei bazar orientali non viene rilasciata alcuna fattura per l’acquisto di capi d’abbigliamento di poco conto, non le può essere infatti rimproverato di non essere stata in grado di produrre delle fotografie o altri documenti volti a comprovare l’acquisto. Pretendere la certezza della data d’acquisto, alla luce delle circostanze del caso concreto, è a suo modo di vedere contrario ai principi probatori una- nimemente riconosciuti, tantopiù che l’onere della prova incomberebbe all’autorità che pronuncia la misura conservativa e sanzionatoria. D. D.a Con presa di posizione del 15 marzo 2024, comprensiva dell'incarto completo, l’USAV ha chiesto di respingere la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo. L’effetto sospensivo era stato infatti tolto con la de- cisione di sequestro del 1° marzo 2023 unicamente per evitare che lo scialle fosse ancora in circolazione, nondimeno non vi è motivo di temere che esso possa essere confiscato o distrutto fin tanto che la decisione im- pugnata non è regolarmente cresciuta in giudicato. D.b Con scritto del 20 marzo 2024 la ricorrente ha ritenuto la questione evasa e la domanda di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto. E. Con scritto del 3 aprile 2024, a complemento del ricorso, la ricorrente ha versato agli atti il decreto d’abbandono del 2 aprile 2024 con cui l’UDSC ha constatato l’inesistenza di un comportamento penalmente rilevante a suo carico.

B-1075/2024 Pagina 4 F. Con risposta del 7 maggio 2024, l'autorità inferiore si è chinata sulle speci- fiche censure dell’insorgente ed ha chiesto di respingere il ricorso. Essa non contesta il fatto che lo scialle sequestrato costituisca un oggetto per- sonale, ma ribadisce che per avvalersi della deroga stabilita per questo tipo di oggetto deve essere adempiuto il requisito dell’origine legale dell’esem- plare, rammentando che a tale scopo può essere fornita copia di ricevute d’acquisto, attestati di consegna, fotografie o dichiarazioni di testimoni. Nello specifico l’USAV ha ritenuto che le dichiarazioni dei famigliari fossero troppo poco specifiche e troppo vaghe, pur sembrando allo stesso tempo concordate fra di loro e pertanto poco credibili. Non emergendo dalle stesse né una data, né il Paese o il luogo dove lo scialle fosse stato acqui- stato, esse non permetterebbero di stabilire se il padre della ricorrente l’ab- bia effettivamente acquistato prima del 1979 e, nell’affermativa, se si tratti proprio dell’oggetto sequestrato. Quanto alla fotografia dell’insorgente, essa permetterebbe al massimo di dimostrare che l’insorgente fosse già in possesso dello scialle da metà degli anni Novanta – ammettendo che si tratti del medesimo oggetto – ma nulla riguardo alla sua origine. L’autorità inferiore ha infine rilevato che la ricorrente non ha fornito alcuna indica- zione riguardo al presunto viaggio in Oriente dei genitori, ragione per cui non soltanto non vi è alcuna prova del fatto che lo scialle sarebbe stato acquistato durante il suddetto viaggio, ma neppure che tale acquisto avrebbe effettivamente avuto luogo prima del 1979. G. Con replica del 10 giugno 2024, la ricorrente ha contestato l’apprezza- mento delle prove fatto dall’autorità inferiore, ritenendo contrario ai più ele- mentari principi probatori pretendere che delle dichiarazioni riguardanti fatti risalenti a quasi 50 anni prima siano “specifiche e non vaghe”. Essa ha inoltre ritenuto arbitrario attribuire scarsa credibilità alle suddette dichiara- zioni per il fatto che “sembrano essere coordinate”, trascurando che appar- tiene al corso ordinario delle cose che i membri della stessa famiglia per rammentare le circostanze evocate nelle dichiarazioni ne abbiano parlato fra di loro. Altrettanto arbitrario è la pretesa che i fratelli o altri testimoni possano ricordare quali fossero i paesi visitati dai propri genitori o che siano reperibili altre testimonianze riguardo a fatti che risalgono a 50 anni prima. Laddove l’USAV ritiene le prove fornite “poco credibili” la ricorrente si avvale di una violazione del principio “nemo ad impossibilia tenetur”. Essa ritiene applicabili alla fattispecie i principi del diritto penale formale e materiale ed invoca pertanto il divieto di esigere la cosiddetta “probatio dia- bolica”, oltre che il principio “in dubio pro reo”. L’inosservanza di tali principi da parte dell’autorità inferiore configurerebbe di conseguenza una

B-1075/2024 Pagina 5 violazione del divieto dell’abuso di diritto così come previsto dall’art. 17 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). H. Con duplica del 5 luglio 2024, l’autorità inferiore ha respinto l’accusa di apprezzamento arbitrario delle prove, confermando le spiegazioni già ad- dotte nel memoriale di risposta riguardo alla rilevanza dei mezzi di prova prodotti. Essa ha inoltre rammentato che la procedura di sequestro è retta dal diritto procedurale amministrativo, per cui non si applicano le regole valide per le procedure penali, come erroneamente presuppone la ricor- rente. I. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della ver- tenza.

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.2.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. d LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati am- ministrativamente. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veteri- naria (USAV), subordinato al Dipartimento federale dell'interno (DFI), è un'autorità federale ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF.

E. 1.2.2 L'USAV è l'autorità d'esecuzione ai sensi della legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e flora protette (LF- CITES, RS 453) a cui compete, tra l'altro, di effettuare i controlli e adottare

B-1075/2024 Pagina 6 misure come il rilascio con riserva, il respingimento, il sequestro e la confisca (art. 17 LF-CITES in combinato disposto con l'art. 14 LF-CITES).

E. 1.2.3 La protezione giuridica nell'ambito della conservazione delle specie è disciplinata di principio dalle disposizioni generali della procedura ammi- nistrativa federale. Tuttavia, per motivi di economia di procedura, le deci- sioni dell'autorità inferiore sono in un primo momento soggette ad una pro- cedura di opposizione prima di poter essere impugnate con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (artt. 24 e 25 LF-CITES; cfr. anche il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011 concernente la legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in seguito messaggio LF-CITES, FF 2011 6219 segg., in particolare 6236, v. anche ARNOLD MARTI, in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl Lud- wig Fahrländer [ed.], Kommentar NHG, 2019, pag. 41 ff., in particolare n. 20). La decisione su opposizione dell'USAV, emanata nel caso di specie, configura quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA ed è impugna- bile dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel quadro delle disposi- zioni generali della procedura amministrativa federale (art. 44 PA in rela- zione con l'art. 31 segg. LTAF; messaggio LF-CITES, p. 6236).

E. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione su opposizione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, è legittimata ad aggra- varsi contro di essa.

E. 1.4 I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti, in particolare il ricorso e le conclusioni sono sufficientemente motivati (art. 52 PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto adempiuti, in particolare l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) e il patrocinatore della ricorrente ha giustificato i suoi poteri con una valida procura (art. 11 PA).

E. 1.5 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.

E. 2.1 La Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES, RS 0.453, di seguito CITES) è entrata in vigore per la Svizzera in data 1° luglio

1975. Conformemente al proprio preambolo la CITES si prefigge come scopo la cooperazione internazionale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al

B-1075/2024 Pagina 7 commercio internazionale. La Convenzione CITES serve quindi a garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni animali e ve- getali.

E. 2.1.1 Le specie protette dalla Convenzione CITES sono classificate su tre diversi livelli, dal più al meno grave, e sono elencate in tre appendici a se- conda del grado di minaccia. L'Allegato I comprende tutte le specie minac- ciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza e deve essere autorizzato soltanto in con- dizioni eccezionali (Art. II par. 1 CITES). L'Allegato II comprende tutte le specie che in futuro potrebbero essere minacciate di estinzione se il com- mercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione (Art. II par. 2 CITES). Infine, l'Allegato III include tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria compe- tenza, ad una regolamentazione avente come scopo l'impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio (Art. II par. 3 CITES).

E. 2.1.2 In particolare, la specie denominata Pantholops hodgsonii (Tschiru, Orongo o antilope tibetana), è inclusa nell'Allegato I della Convenzione CI- TES. La regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato I è disciplinata dall'Art. III CITES. A norma di detto di- sposto il commercio di un esemplare iscritto all'Allegato I è subordinato ad una licenza di esportazione dello Stato di provenienza, nonché ad una li- cenza di importazione dello Stato in cui un simile esemplare viene traspor- tato (cfr. Art. III par. 2 e 3 per i dettagli). Le autorità dello Stato di esporta- zione e di importazione devono inoltre assicurarsi che il commercio non nuoccia alla sopravvivenza della specie interessata (cfr. Art. III par. 2 lett. a e par. 3 lett. a CITES).

E. 2.1.3 L'Art. VII par. 3 CITES prevede esplicite deroghe al principio dell'ob- bligo di autorizzazione secondo l'Art. III CITES per gli esemplari che sono oggetti personali o destinati all'uso domestico. Nondimeno tali deroghe non si applicano trattandosi di esemplari d'una specie iscritta all'Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di residenza attuale, in uno Stato e nell'ambiente selvatico dove avvenne la cattura o il raccolto (Art. VII par. 3 lett. a CITES), a meno che un organo di gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima che le disposizioni della presente Convenzione si applicassero a loro. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione o di riesportazione ha la prova che

B-1075/2024 Pagina 8 l'esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della presente Con- venzione gli si applicassero, le disposizioni degli Art. III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione che tale organo di gestione ri- lasci un certificato a questo riguardo (Art. VII par. 2 CITES).

E. 2.1.4 La Convenzione CITES contiene perlopiù disposizioni a cui non è at- tribuito il cosiddetto carattere "self-executing" e che quindi non hanno il po- tere di incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo cittadino, ma necessitano invece dell'adattamento dei vari ordinamenti statali alle norme contenute nella Convenzione (cfr. infra consid. 2.2; THOMAS DELEUIL, La CITES et la protection internationale de la biodiversité in: Revue juridique de l'environnement 2011/5, pagg. 45-62). Nell'ambito della Conferenza delle Parti sono state adottate diverse raccomandazioni, decisioni e risolu- zioni con cui è stato possibile migliorare l'applicazione della CITES a livello internazionale. Le risoluzioni hanno per oggetto segnatamente questioni procedurali, interpretazioni e precisazioni della Convenzione CITES. Nel caso in cui le risoluzioni siano letteralmente indirizzate agli stessi Stati con- traenti, esse hanno solo il carattere di raccomandazioni e non sono vinco- lanti. Rientra nelle competenze degli Stati contraenti di rendere le risolu- zioni vincolanti nel quadro delle disposizioni di diritto nazionale (sentenza del TAF B-5391/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 2.1.4).

E. 2.2 In esecuzione della Convenzione CITES e in base agli artt. 78 cpv. 4 e 80 cpv. 2 lett. d ed e Cost., l'Assemblea federale ha emanato la già citata LF-CITES del 16 marzo 2012 (cfr. supra consid. 1.2.2). In seguito, il Con- siglio federale ha rilasciato l'ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circola- zione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES, RS 453.0) e il Di- partimento federale dell'interno (DFI), in esecuzione degli artt. 2, 10 cpv. 3, 11 cpv. 2 e 3 e 26 cpv. 1 lett. b e 5 LF-CITES, nonché degli artt. 5 cpv. 1, 12 cpv. 1, 27, 30 cpv. 1 e 50 cpv. 3 dell'O-CITES, ha adottato l'ordinanza del 4 settembre 2013 sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette (ordinanza sui controlli CITES, RS 453.1).

E. 2.2.1 A norma dell'art. 7 LF-CITES l'importazione, il transito e l'esporta- zione di esemplari delle specie di cui agli Allegati I-III CITES sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. Per l'importazione e il transito degli esemplari menzionati occorre una delle autorizzazioni o uno dei certificati seguenti: un'autorizzazione all'esportazione dello Stato di esportazione, un certifi- cato di riesportazione dello Stato di riesportazione, un certificato pre-con- venzione di cui all'Art. VII par. 2 CITES dell'organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione o dello Stato di riesportazione o un certificato di

B-1075/2024 Pagina 9 cui all'Art. VII par. 5 CITES dell'organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione (art. 3 cpv. 1 lett. a-d O-CITES).

E. 2.2.2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiara- zione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti ad uso privato (art. 8 cpv. 1 lett. a LF-CITES). Egli può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il tran- sito di esemplari di determinate specie di cui agli Allegati II e III CITES. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale e sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali (art. 8 cpv. 2 periodo 1 e 2 LF-CITES). Il mandato legislativo poc'anzi esposto è stato concretizzato agli artt. 22-27 O-CITES.

E. 2.2.3 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'art. 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'art. 3 e nessuna dichiara- zione secondo l'art. 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale (art. 22 cpv. 1 primo periodo O-CITES). Sono considerati oggetti adibiti ad uso per- sonale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza per- sonalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti (art. 22 cpv. 2 O-CITES). La deroga di cui al cpv. 1 non si applica agli esemplari delle specie di cui all'Allegato I CITES, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato (art. 22 cpv. 4 lett. a O-CITES). L'art. 22 cpv. 4 O-CITES non si ap- plica agli esemplari preconvenzione (art. 22 cpv. 5 O-CITES). Per gli esemplari di cui agli Allegati I-III CITES acquistati prima che la CI- TES fosse applicabile (esemplari preconvenzione), è rilasciata un'autoriz- zazione all'importazione previa presentazione di un certificato preconven- zione dell'organo di gestione della CITES del Paese di provenienza (art. 11 cpv. 1 O-CITES).

E. 3.1 Conformemente a quanto stabilito dall’autorità inferiore e del resto nemmeno contestato dalla ricorrente, lo scialle sequestrato contiene fibre della specie denominata Pantholops hodsgsonii, ossia di antilope tibetana. Detta specie di fauna è espressamene iscritta all’Allegato I CITES, nonché nell’allegato 1.3 dell’O-CITES. Si tratta di una specie minacciata

B-1075/2024 Pagina 10 gravemente dall’estinzione e il commercio con simili esemplari è sottoposto ad una regolamentazione severa. In seguito all’iscrizione negli allegati menzionati, il commercio, in particolare l’importazione di prodotti conte- nenti fibre di antilope tibetana, è soggetto all’obbligo di autorizzazione giu- sta l’Art. III CITES, l’art. 7 LF-CITES e l’art. 3 O-CITES.

E. 3.2 La ricorrente pretende di essere posta al beneficio della deroga all’ob- bligo di autorizzazione di cui all’Art. VII par. 3 CITES in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 1 lett. a LF-CITES e l’art. 22 O-CITES, poiché lo scialle sequestrato costituisce un oggetto adibito ad uso privato per il quale non si rende necessaria alcuna autorizzazione, certificato o dichiarazione ai sensi dell’art. III par. 2-3 CITES. Inoltre, a loro avviso, l’eccezione alla deroga di cui all’Art. VII par. 3 CITES non è applicabile alla presente fattispecie poi- ché lo scialle in parola è stato lasciato in dono alla ricorrente parecchi de- cenni orsono in Italia da parte del padre. La ricorrente non avrebbe pertanto acquistato il capo al di fuori del suo Stato di residenza permanente (l’Italia) per poi importarlo in quello stesso Stato. L’acquisto sarebbe inoltre avve- nuto nel corso degli anni Settanta, prima dell’entrata in vigore della Con- venzione CITES. L’autorità inferiore, dal canto suo, non contesta il fatto che lo scialle seque- strato costituisca un oggetto personale, ritiene tuttavia che per ammettere una deroga all’obbligo di autorizzazione occorre non solo dimostrare che nel caso dell’esemplare in questione si tratti di un oggetto adibito ad uso personale, ma anche che siffatto oggetto sia di origine legale.

E. 3.3 Su questo punto giova rilevare che l’Art. VII par. 3 CITES non contiene alcuna definizione del termine “oggetti personali o destinati all’uso dome- stico”. A tale scopo, la Conferenza delle Parti ha adottato la risoluzione Conf. 13.7 con la quale ha deciso che l’espressione “oggetti personali o destinati all’uso domestico” figurante all’Art. VII par. 3 CITES si applica agli esemplari che (a) sono detenuti o posseduti a titolo personale a fini non commerciali, (b) sono stati acquistati legalmente e (c) al momento dell’im- portazione, esportazione o del transito (i) sono portati, trasportati o inclusi nei bagagli personali o (ii) fanno parte di un trasloco (il testo integrale della risoluzione Conf. 13.7 è consultabile in lingua francese e inglese sul sito internet www.cites.org, rubriche > Documents > Résolutions). Non solo la deroga all’obbligo di autorizzazione sancita dall’Art. VII par. 3 CITES, ma anche la definizione dell’espressione “oggetti personali o desti- nati all’uso domestico” (nel diritto svizzero “oggetti adibiti a uso privato” o “personale”) sono state recepite e trasposte all’art. 8 cpv. 1 lett. a LF-CITES

B-1075/2024 Pagina 11 e all’art. 22 cpv. 1 e 2 O-CITES. Di conseguenza, si deduce dai disposti menzionati che una deroga all’obbligo di autorizzazione è ammessa a con- dizione che siano cumulativamente dati i requisiti che gli esemplari in que- stione rivestono il carattere di oggetti adibiti ad uso domestico, privato o personale e che hanno un’origine legale. Questo vale anche per i cosiddetti esemplari preconvenzione (Art. VII par. 3 CITES in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1, 2 e 5 O-CITES). Il punto di vista espresso in merito dall’au- torità inferiore è quindi corretto e va confermato.

E. 3.4 Non essendo contestato che lo scialle sequestrato rappresenta un og- getto adibito ad uso personale, resta quindi da esaminare se è adempiuto il requisito della prova dell’origine legale dello stesso (giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. a LF-CITES e l’art. 22 cpv. 1 e 2 e 5 O-CITES).

E. 4.1 La ricorrente spiega che lo scialle sequestrato sarebbe appartenuto alla madre che ne sarebbe entrata in possesso nel corso di un viaggio in Oriente fatto insieme al marito prima dell’entrata in vigore della Conven- zione CITES. A seguito della prematura scomparsa della madre, lo scialle le sarebbe stato donato dal padre sul finire degli anni Novanta. Appellan- dosi al fatto che nel caso dell’oggetto sequestrato si tratta di un esemplare preconvenzione, la ricorrente ritiene che per fornire la prova dell’acquisto possa bastare il criterio della verosimiglianza e che le testimonianze dei propri famigliari siano sufficienti. Tantopiù che dal tenore dell’art. 4 cpv. 2 e 3 dell’ordinanza sui controlli CITES, secondo cui la prova della legalità può avvenire “mediante altri mezzi di prova”, si può dedurre una “riduzione dell’onere della prova”, nel senso di riconoscere che i relativi mezzi di prova, a distanza di anni dagli eventi, non possono essere così solidi e produttori di certezza. A suo modo di vedere, considerato che la proprietà originaria è precedente all’entrata in vigore della Convenzione, non si può pretendere che vi sia traccia di un’avvenuta transazione o che sussista do- cumentazione atta a comprovare la liceità del primo acquisto, a maggior ragione se si considera che lo scialle è stato acquistato in un bazar orien- tale, dove notoriamente non vengono rilasciati scontrini o ricevute d’acqui- sto. L’insorgente fa valere una violazione del principio “nemo ad impossibi- lia tenetur”, nonché del principio secondo cui l’onere della prova non in- combe al cittadino bensì all’autorità statale che pronuncia una misura con- servativa e sanzionatoria. Essa ritiene che in un procedimento amministra- tivo a carattere penale, come quello che ci occupa, valgono i principi della procedura penale.

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E. 4.2 L’autorità inferiore conferma che la prova dell’origine legale per gli esemplari acquistati prima che la Convenzione CITES fosse applicabile può essere fornita tramite i mezzi di prova indicati all’art. 4 cpv. 2 e 3 dell’or- dinanza sui controlli CITES. Siccome i ricorrenti, secondo lei, non hanno potuto provare l’origine legale dello scialle al momento dei controlli doga- nali, ella ritiene di aver avuto giusto motivo di sospettare che l’oggetto fosse stato messo in circolazione illegalmente e quindi di ordinare il sequestro. L’autorità inferiore fa osservare infine come i ricorrenti nel frattempo non abbiano ancora presentato i mezzi di prova per attestare l’origine legale dello scialle.

E. 4.3.1 Riguardo al sequestro, vale innanzitutto la pena di rammentare che si tratta di una misura amministrativa. Ciò è facilmente desumibile non solo dal messaggio LF-CITES (FF 2011 6219 segg., in particolare 6335 i.f.), ma anche dalla sistematica della LF-CITES e dell’O-CITES. In effetti, il seque- stro è disciplinato alla sezione 3 della LF-CITES (Esecuzione), rispettiva- mente al capitolo 5 (Esecuzione), sezione 2 (Controlli e misure all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione) dell’O-CITES, mentre le disposizioni penali sono regolamentate alla sezione 7 della LF-CITES, ri- spettivamente al capitolo 8 dell’O-CITES. Ne segue che, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, per quanto attiene all’onere della prova non bisogna fondarsi sulle regolamentazioni vigenti nell’ambito della procedura penale, bensì su quelle valide per la procedura amministrativa (cfr. anche la sentenza del TAF B-4781/2011 del 9 luglio 2012 consid. 3.3.1 seg.; B- 5391/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 4.3.1).

E. 4.3.2 Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo cui l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12 PA); in determinate circostanze le parti sono tenute a collaborare (art. 13 PA). Di norma, il principio inquisi- torio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'o- nere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva de- durre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.149; DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 298 seg., 117 V 261 consid. 3b pag. 264, 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). In ma- teria di procedura amministrativa vale il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC in combinato disposto con l'art. 19 PA). Secondo questo principio, gli organi amministrativi e i giudici competenti valutano liberamente e in maniera completa e coscienziosa le prove, nel senso che

B-1075/2024 Pagina 13 non sono limitati da rigide regole formali di procedura (DTF 130 II 482 con- sid. 3.2). Il principio del libero apprezzamento delle prove non vale in modo assoluto, ma può essere soggetto a restrizioni secondo la legge o la giuri- sprudenza (KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 2012, n. a margine 710). Per stabilire se una fattispecie giuridicamente rilevante debba essere con- siderata comprovata, occorre considerare l’aspetto del grado della prova. Nel diritto probatorio si distinguono tre gradi: la prova piena o in senso stretto, la verosimiglianza preponderante e la mera verosimiglianza. Quanto al grado della prova piena o in senso stretto, un fatto risulta com- provato se il tribunale non nutre più seri dubbi in merito alla presenza della fattispecie sostenuta o, se del caso, i dubbi rimanenti sono minimi (DTF 141 III 569, consid. 2.2.1, 130 III 3.2.1, consid. 3.2). La prova piena rappre- senta la norma. Deroghe al principio della prova piena possono risultare da alcuni specifici disposti di legge oppure dalla giurisprudenza o dalla dot- trina (DTF 140 III 610, consid. 4.1). In ambiti giuridici nei quali non è gene- ralmente possibile fornire prove dirette per la fattispecie, è sufficiente il grado della prova della probabilità preponderante (DTF 133 III 81, consid. 4.2.2) secondo cui la sola possibilità che un determinato fatto si sia potuto realizzare non è sufficiente, ma dev'essere data per accertata la versione, che fra molte, sia oggettivamente la più verosimile (DTF 138 V 218 consid.

E. 4.4.1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli Allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l’origine, nonché la legalità della circolazione (art. 10 cpv. 1 LF-CITES). Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al cpv. 1 (art. 10 cpv. 2 LF-CITES). Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all’obbligo della prova per determinate specie di cui agli Allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Sviz- zera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono pre- levati dall’ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali (art. 10 cpv. 3 periodi 1-3 LF-CITES).

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E. 4.4.2 L’obiettivo dell’obbligo della prova consiste nella possibilità di verifi- care la provenienza e l’origine degli esemplari, nonché la legalità della cir- colazione di tali esemplari anche all’interno del Paese (tracciabilità; mes- saggio LF-CITES, FF 2011 6231). L’obbligo della prova non si limita sol- tanto al commercio professionale, bensì contempla anche tutti i tipi di pas- saggi di proprietà (vendita, donazione, ecc.; messaggio LF-CITES FF 2011 6231). L’art. 10 LF-CITES conferisce al DFI il mandato di disciplinare a li- vello di ordinanza come deve essere fornita la prova della circolazione le- gale o come quest’ultima può essere resa verosimile (messaggio LF-CI- TES, FF 2011 6231). Al momento di esigere tale prova, gli organi di con- trollo devono osservare il principio di proporzionalità, in particolare se si tratta di esemplari acquistati prima che la CITES fosse applicabile (mes- saggio LF-CITES, FF 2011 6231).

E. 4.4.3 La concretizzazione di questo mandato legislativo è ancorata all’art. 4 dell’ordinanza sui controlli CITES. La legalità della circolazione può essere comprovata mediante la presen- tazione di documenti d’importazione o certificati d’origine (art. 4 cpv. 1 or- dinanza sui controlli CITES). Qualora la probabilità che si tratti di esemplari messi illegalmente in circolazione sia esigua, come prova della legalità della circolazione di esemplari acquistati in Svizzera di una specie non for- temente minacciata di estinzione, gli organi di controllo possono accettare anche ricevute di acquisto, attestati di consegna, fotografie o dichiarazioni di testimoni (art. 4 cpv. 2 ordinanza sui controlli CITES). La prova di cui al capoverso 2 è autorizzata anche per gli esemplari acquistati prima che la Convenzione fosse applicabile. Gli organi di controllo possono accettare anche perizie e documenti relativi all'eredità (art. 4 cpv. 3 primo e secondo periodo ordinanza sui controlli CITES).

E. 4.5 Riguardo alle suddette disposizioni occorre rilevare quanto segue.

E. 4.5.1 Contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, l’obbligo ge- nerale di fornire le prove per il possesso e per i passaggi di proprietà a norma dell’art. 10 cpv. 1 LF-CITES in combinato disposto con l’art. 4 dell’or- dinanza sui controlli CITES spetta, conformemente alla formulazione di detto disposto, al detentore dell’esemplare e non all’autorità inferiore, alla quale compete invece la valutazione delle prove prodotte. Nella misura in cui l’art. 10 cpv. 1 seg. LF-CITES indica chi è tenuto ad addurre i fatti e a produrre i relativi mezzi di prova e regola in questo modo l’onere della prova soggettivo o formale (“formelle Beweislast” oppure “Beweisführungslast”), tale disposto deroga almeno in parte alla massima inquisitoria poiché

B-1075/2024 Pagina 15 impone al detentore di stabilire la legalità della circolazione. Dalla riparti- zione dell’onere della prova soggettivo risulta un’inversione dell’onere della prova obiettivo nel senso che il detentore sopporta il rischio dell’impossibi- lità di chiarire la circostanza di fatto ovvero la legalità della circolazione.

E. 4.5.2 Considerata la sua formulazione, l’art. 4 dell’ordinanza sui controlli CITES disciplina l’oggetto e le modalità dell’obbligo della prova. L’obbligo della prova è riferito esplicitamente alla legalità della circolazione di un esemplare (art. 4 cpv. 1 ordinanza sui controlli CITES). Per quanto attiene ai mezzi di prova, l’art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza sui con- trolli CITES statuisce il principio secondo cui la legalità della circolazione può essere comprovata tramite la presentazione di documenti di importa- zione e certificati d’origine, vale a dire tutti i documenti ufficiali emessi da un’autorità, come ad esempio autorizzazioni di importazione, lasciapas- sare o certificati di possesso (cfr. sentenza del TAF B-5391/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 4.5.2). Altrimenti detto, i documenti ufficiali costitui- scono il mezzo di prova legale di cui l’autorità si serve, di principio, per esaminare se è dimostrata la legalità della circolazione di un esemplare CITES. In deroga al principio della prova legale dei documenti ufficiali, per gli esemplari acquistati in Svizzera di una specie non fortemente minac- ciata di estinzione o per gli esemplari preconvenzione sono ammessi altri mezzi di produzione della prova. In particolare, le ricevute d’acquisto, gli attestati di consegna, le fotografie o dichiarazioni di testimoni sono ritenuti mezzi di prova adeguati (art. 4 cpv. 2 e 3 dell’ordinanza sui controlli CITES). Non sono ravvisabili indizi suscettibili di affermare che la regolamentazione dell’obbligo della prova di cui all’art. 4 dell’ordinanza sui controlli CITES si trovi in contrasto con la norma di delega (cfr. supra consid. 4.4.1 seg.). A giudicare dalla formulazione dell’art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza sui controlli CI- TES si può partire dal presupposto che l’elenco degli ulteriori mezzi di prova abbia un carattere esemplificativo e non esaustivo, nel senso che non sono ravvisabili eventuali limitazioni della prova. Questi ulteriori mezzi di prova, ammessi eccezionalmente, sono soggetti al libero apprezza- mento delle prove da parte degli organi di controllo. Nell’ambito dell’obbligo della prova, l’ordinanza sui controlli CITES non ha previsto un’esplicita at- tenuazione del grado della prova, dimodoché, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, trova applicazione il principio della prova piena o in senso stretto. Ciò è desumibile del resto dall’espressione “Qualora la probabilità che si tratti di esemplari messi illegalmente in circolazione sia esigua”. Né la norma di delega e nemmeno le spiegazioni del Messaggio

B-1075/2024 Pagina 16 sulla LF-CITES statuiscono un obbligo esplicito del legislatore ad introdurre norme volte a ridurre l’onere della prova.

E. 4.5.3 Per esemplari preconvenzione si intendono quegli esemplari che sono stati commercializzati prima dell’entrata in vigore della Convenzione per la specie in questione, vale a dire prima della data della loro prima iscrizione negli allegati della Convenzione CITES (cfr. a tale riguardo la risoluzione della Conferenza delle Parti Conf. 13.6 “Application de l’Article VII, paragraphe 2, concernant les spécimens “pré-Convention””, consulta- bile in lingua francese e inglese sul sito internet www.cites.org, rubriche > Documents > Résolutions). L’antilope tibetana è stata inclusa nell’Allegato I CITES per la prima volta nel 1979. La circolazione legale di un esemplare preconvenzione contenente fibre di antilope tibetana, come nel caso dello scialle sequestrato, è quindi ritenuta ammessa se è dimostrato che l’esem- plare è stato acquisito prima del 1979.

E. 4.6.1 Nell’evenienza concreta, per dimostrare che lo scialle sequestrato debba essere considerato un esemplare preconvenzione acquisito lecita- mente, la ricorrente ha prodotto tre dichiarazioni dei suoi famigliari, dalle quali emerge, per quanto d’interesse, quanto sintetizzato qui di seguito: − Nella dichiarazione del 28 aprile 2023, B._______, padre dell’insor- gente, afferma di aver viaggiato molto all’estero in compagnia della moglie in passato, con la quale aveva l’abitudine di acquistare degli oggetti per serbare il ricordo dei luoghi visitati. Lo scialle oggetto del sequestro era per l’appunto uno di questi oggetti. Acquistato in un mercato tipico di una non meglio precisata località asiatica dopo aver negoziato un prezzo conveniente, né lui né la moglie avevano motivo di credere che il suddetto scialle, di cui ignoravano la prove- nienza, contenesse delle fibre il cui commercio era proibito. Anni dopo, tale oggetto dall’alto valore affettivo per tutta la famiglia, sa- rebbe stato da lui donato alla ricorrente a seguito della morte della madre e dell’abbandono della vecchia abitazione famigliare di D._______. − Nella dichiarazione del 24 ottobre 2023 C._______, fratello della ricorrente, ha riferito di aver passato molto tempo con la madre prima della sua prematura scomparsa nel 1980 e di ricordare che quest’ultima indossasse spesso una sciarpa particolare, molto mor- bida, souvenir di un viaggio in India fatto prima del 1976. Dopo tale

B-1075/2024 Pagina 17 anno infatti i genitori non avrebbero più effettuato lunghi viaggi all’estero da soli, dato che un violento terremoto aveva colpito il Friuli ed in parte anche la casa di famiglia di D._______. Riguardo a tale viaggio e all’origine della sciarpa egli rammenta le storie fan- tasiose che soleva raccontargli la mamma durante i tragitti verso la scuola. Egli ha quindi confermato che la sciarpa appartenuta alla madre è stata donata alla ricorrente dal padre in occasione di un Natale sul finire degli anni Novanta e che da allora la sorella l’avrebbe indossata spesso. − Con la dichiarazione del 24 ottobre 2023 E._______, fratello della ricorrente, ha confermato che in occasione di un Natale alla fine degli anni Novanta, inizio anni Duemila, il padre avrebbe suddiviso fra i fratelli alcuni oggetti appartenuti alla loro madre, prematura- mente scomparsa nel 1980. Fra questi, la sciarpa oggetto del se- questro – che egli ricorda essere un souvenir di un viaggio in Oriente che i genitori avevano fatto allorquando i fratelli erano pic- coli – sarebbe stata donata alla ricorrente che da allora l’avrebbe indossata regolarmente. L’insorgente ha inoltre prodotto una sua fotografia che la ritrarrebbe mentre indossa l’indumento sequestrato, nonché l’invito all’evento di F._______ dal quale rientrava quando le è stato sequestrato lo scialle e lo scritto con cui ha conferito il mandato al proprio legale per rappresentarla nella ver- tenza che ci occupa.

E. 4.6.2 Benché tali mezzi di prova rientrino senz’altro fra quelli elencati dall’art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza sui controlli CITES, è corretto procedere, come fatto dall’autorità inferiore, ad un apprezzamento della loro valenza probatoria al fine di determinare la legittimità dell’acquisizione dello scialle sequestrato. Passando in rassegna le dichiarazioni dei famigliari si osserva innanzitutto che non emerge con precisione né il luogo, né la data dell’acquisto. Ora, se delle lievi imprecisioni riguardo alla data siano senz’altro comprensibili e non si possa ovviamente pretendere, alla luce del lungo tempo trascorso, che venga fornita l’indicazione del giorno e del mese, è innegabile che nes- suno dei tre famigliari abbia saputo fornire neppure l’anno in cui l’acquisto ha avuto luogo. L’indicazione più precisa è stata fornita da C._______ che ha spiegato il motivo per cui era portato a credere che il viaggio in India dei genitori fosse probabilmente avvenuto prima del 1976; tuttavia a fronte del grande valore affettivo che la ricorrente, così come gli altri famigliari,

B-1075/2024 Pagina 18 attribuiscono allo scialle, ci si potrebbe attendere da loro una maggiore ric- chezza di dettagli, nonostante la lontananza nel tempo, o quantomeno de- gli elementi che permettano di situare in modo più preciso tale evento. Allo stesso modo, appare alquanto singolare il fatto che il padre non abbia sa- puto riferire neppure per sommi capi il luogo in cui tale scialle sia stato acquistato, nonostante egli sostenga di rammentare che l’acquisto avesse richiesto una negoziazione con il venditore. Egli si riferisce infatti generica- mente a un viaggio in Asia, nulla di più. Ora, nonostante uno dei fratelli abbia circoscritto geograficamente il luogo dell’acquisto all’India, tale indi- cazione appare ancora oltremodo vaga a fronte dell’enorme estensione territoriale di tale Paese. A ben vedere, essendo stati il padre e la madre degli amanti dei viaggi ed avendo avuto tale viaggio un valore particolare, dato che – secondo le dichiarazioni di C._______ – fu l’ultimo che essi fecero all’estero senza essere accompagnati dai figli, ci si potrebbe aspet- tare una maggiore precisione nel situare nello spazio e nel tempo tale evento. Tantopiù che, come ammesso dalla stessa ricorrente, i tre famigliari si sono consultati fra di loro per rievocare i ricordi legati allo scialle in og- getto e le loro dichiarazioni non sono state esposte “a caldo”, ma a due, rispettivamente otto mesi dal sequestro dello stesso. In definitiva le suddette dichiarazioni sono certo concordanti e permettono di confermare, sotto il profilo della verosimiglianza, che la ricorrente fosse da molti anni in possesso dello scialle appartenuto alla madre e regalatole dal padre dopo la morte di quest’ultima. D’altro canto esse non forniscono alcun elemento di seria consistenza a sostegno del fatto che lo scialle in questione fosse stato acquistato prima dell’entrata in vigore della Conven- zione CITES, né tantomeno che fosse stato effettivamente acquistato in un bazar asiatico o durante un viaggio in Oriente. In assenza di ulteriori mezzi di prova o di altri indizi, le circostanze di cui si prevale la ricorrente nel proprio gravame si riducono pertanto a delle mere allegazioni di parte. Né la fotografia prodotta, né tantomeno l’invito all’evento di F._______, per- mettono infatti di dare maggiore supporto alla tesi della ricorrente: la prima, oltre a non essere datata, neppure consente di constatare con certezza la corrispondenza fra lo scialle indossato e quello sequestrato (la cui foto è stata versata agli atti dall’autorità inferiore); il secondo, per contro, non è minimamente rilevante per determinare l’origine dell’oggetto sequestrato, limitandosi ad attestare il motivo (o uno dei motivi) per cui la ricorrente si era recata in Engadina. Ne consegue che i mezzi di prova prodotti non possono bastare per dimostrare che il capo sequestrato sia un esemplare preconvenzione e che sia stato messo in circolazione e acquistato legal- mente.

B-1075/2024 Pagina 19 Oltre a ciò, ritenuto che nonostante il divieto imposto dalla CITES il com- mercio illegale di scialli con fibre di lana Shahtoosh, non si è mai fermato, ma anzi è incrementato nel corso degli ultimi anni (si cfr. https://www.blv.ad- min.ch/blv/it/home/das-blv/auftrag/vollzug/artenschutz/illegaler-handel/ shahtoosh-schals.html), questo Tribunale neppure dispone degli elementi che gli permettano di ritenere che la versione dei fatti fornita dalla ricor- rente, ossia che l’acquisto dello scialle da parte dei genitori sia avvenuto in un non meglio precisato bazar asiatico, sia quella oggettivamente più ve- rosimile.

E. 4.6.3 La ricorrente motiva l’assenza di ulteriori mezzi di prova, sostenendo che siccome lo scialle era stato comprato in un bazar asiatico, dove noto- riamente non vengono rilasciate ricevute, è impossibile produrre alcun do- cumento atto a comprovare la data e il luogo dell’acquisto. D’altro canto risalendo la proprietà originaria dell’oggetto al periodo precedente all’en- trata in vigore della Convenzione, neppure vi era motivo per richiedere un giustificativo della transazione. Tale assunto della ricorrente non può es- sere condiviso. Laddove essa afferma che nei casi di esemplari preconvenzione sia im- possibile trovare una traccia di una transazione e non si possa pretendere che esista documentazione atta a comprovare la liceità del primo acquisto, essa misconosce che il legislatore non ha voluto esentare gli esemplari preconvenzione dall’obbligo della prova, ma ha unicamente previsto la possibilità di comprovare la circolazione legale di siffatti esemplari esi- bendo, a titolo eccezionale, anche altri mezzi di prova idonei al posto dei documenti ufficiali. L’insorgente non può invocare uno stato di necessità in materia di prova (“Beweisnotstand”). In effetti, un simile stato non risulta già dalla sola cir- costanza che un elemento di fatto che per natura dovrebbe fare l’oggetto di una prova diretta non può essere dimostrato poiché la parte a chi in- combe l’onere della prova non può disporre dei mezzi di prova necessari (DTF 130 III 321 consid. 3.2). Delle semplici difficoltà probatorie nel caso specifico non sono nemmeno in grado di giustificare una riduzione del grado della prova, altrimenti si provocherebbe una distorsione del sistema legale voluto dal legislatore (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.2.1 e 130 III 321 consid. 3.2). In sintesi, nella misura in cui la ricorrente non può avvalersi di mezzi di prova, ciò non comporta automaticamente un assolvimento dell’onere della prova da parte sua, significa invece che essa deve assumersi le

B-1075/2024 Pagina 20 conseguenze della mancanza di prove. Ritenere il contrario potrebbe ac- crescere il rischio di abusi e avere l’effetto di svuotare del suo senso l’ob- bligo della prova sancito dal legislatore.

E. 4.7 Alla luce di quanto precede, ne discende che la ricorrente, non avendo fornito alcun mezzo di prova né in occasione del controllo doganale, né nella procedura di opposizione e nemmeno in questa sede, non è riuscita a comprovare che lo scialle sequestrato sia stato acquistato prima che la CITES fosse applicabile alla specie dell’antilope tibetana. Per questo mo- tivo, venendo a mancare il requisito dell’origine legale dello scialle, essa non può beneficiare della deroga all’obbligo di autorizzazione per oggetti personali di cui all’Art. VII par. 3 CITES in combinato disposto con l’art. 22 O-CITES.

E. 4.8 Così stando le cose, il sequestro ordinato dall’autorità inferiore con de- cisione del 1° marzo 2023 e confermato nella decisione su opposizione qui impugnata, non viola il diritto federale e non può che rivelarsi giustificato. Il ricorso va pertanto respinto. 5. Visto l’esito della procedura, la ricorrente deve sopportare le spese proces- suali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF compren- dono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del 21 feb- braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso, le spese del procedimento da- vanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'000.– e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.– già versato da quest’ultima, in data 22 febbraio 2024.

E. 5 Visto l'esito della procedura, la ricorrente deve sopportare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso, le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'000.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.- già versato da quest'ultima, in data 22 febbraio 2024.

E. 6 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresen- tanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF).

B-1075/2024 Pagina 21 Nella fattispecie, alla ricorrente totalmente soccombente, non viene asse- gnata alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

B-1075/2024 Pagina 22

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'000.– e poste a carico della ricorrente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.– già versato dalla ricorrente in data 22 febbraio 2024. 3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e al Di- partimento federale dell’interno. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Luca Rossi

B-1075/2024 Pagina 23

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 22 ottobre 2025

B-1075/2024 Pagina 24 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; atto giudiziario) – Dipartimento federale dell’interno (atto giudiziario)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-1075/2024 Sentenza del 7 ottobre 2025 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Kathrin Dietrich, Pascal Richard, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi, Studio legale e notarile Aequitas, ricorrente, contro Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Oggetto Protezione delle specie; sequestro di uno scialle di Shahtoosh; decisione su opposizione (...) del 18 gennaio 2024. Fatti: A. A.a Il 24 febbraio 2023, A._______ (di seguito: la ricorrente, l'insorgente), attraversando il valico di frontiera di Castasegna in direzione dell'Italia è stata sottoposta ad un controllo doganale dal quale è emerso che portava con sé, in valigia, uno scialle prodotto con fibre di antilope tibetana (Shahtoosh). A.b Lo scialle è stato immediatamente trattenuto dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per conto dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (di seguito: USAV, autorità inferiore), che con decisione del 1° marzo 2023 ne ha decretato il sequestro preventivo e posto a carico dell'insorgente i costi della procedura pari a fr. 120.-. A.c Con scritto dell'11 maggio 2023, la ricorrente, rappresentata dal proprio patrocinatore, ha presentato opposizione avverso il sequestro dello scialle lamentando una violazione dei principi costituzionali e ritenendo di aver sufficientemente dimostrato l'utilizzo personale dello stesso nonché l'origine legale dell'acquisto, attestato dalla dichiarazione del padre. Il 26 ottobre 2023 essa ha prodotto ulteriori prove a dimostrazione di quanto asserito, fra cui due dichiarazioni dei suoi fratelli. B. Con decisione su opposizione del 18 gennaio 2024 l'autorità inferiore ha pronunciato il rigetto dell'opposizione e la conferma della decisione del 1° marzo 2023, ritenendo che a seguito del sequestro la ricorrente non fosse riuscita a dimostrare che lo scialle in parola si trovasse legalmente in circolazione. Dei motivi si dirà nel dettaglio nei considerandi in diritto. C. Contro il suddetto provvedimento, il 19 febbraio 2024 la ricorrete, sempre rappresentata dal proprio patrocinatore, è insorta dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale, TAF), chiedendone l'annullamento e la restituzione dello scialle sequestrato. Essa ha inoltre protestato tasse, spese e ripetibili. A titolo preliminare la ricorrente ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo, finalizzato ad impedire che l'USAV proceda alla confisca e alla conseguente distruzione dello scialle oggetto di sequestro. Nel merito, la ricorrente ha fatto valere un accertamento arbitrario dei fatti giuridicamente rilevanti e una manifesta violazione del diritto federale. A suo modo di vedere, essendo lo scialle sequestrato un oggetto personale d'uso quotidiano, di antica fattura che le era stato donato in tempi remoti e che dunque non è stato acquistato al di fuori del suo paese di residenza permanente e poi importato, lo stesso beneficerebbe della deroga all'obbligo di autorizzazione per oggetti personali prevista dalle disposizioni di legge rilevanti (su cui si tornerà nei considerandi in diritto). Lo scialle in parola rientrerebbe inoltre nei casi cosiddetti di "preconvenzione", riguardo ai quali la legalità della messa in circolazione può essere dimostrata, invece che mediante la presentazione di documenti d'importazione oppure di certificati d'origine, mediante altri mezzi di prova. Al fine di dimostrare le proprie asserzioni, essa ritiene che le testimonianze concordanti del padre e dei suoi due fratelli, trasmesse all'autorità inferiore dovrebbero bastare. A fronte del tempo trascorso ed essendo notorio che nei bazar orientali non viene rilasciata alcuna fattura per l'acquisto di capi d'abbigliamento di poco conto, non le può essere infatti rimproverato di non essere stata in grado di produrre delle fotografie o altri documenti volti a comprovare l'acquisto. Pretendere la certezza della data d'acquisto, alla luce delle circostanze del caso concreto, è a suo modo di vedere contrario ai principi probatori unanimemente riconosciuti, tantopiù che l'onere della prova incomberebbe all'autorità che pronuncia la misura conservativa e sanzionatoria. D. D.a Con presa di posizione del 15 marzo 2024, comprensiva dell'incarto completo, l'USAV ha chiesto di respingere la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo. L'effetto sospensivo era stato infatti tolto con la decisione di sequestro del 1° marzo 2023 unicamente per evitare che lo scialle fosse ancora in circolazione, nondimeno non vi è motivo di temere che esso possa essere confiscato o distrutto fin tanto che la decisione impugnata non è regolarmente cresciuta in giudicato. D.b Con scritto del 20 marzo 2024 la ricorrente ha ritenuto la questione evasa e la domanda di concessione dell'effetto sospensivo priva d'oggetto. E. Con scritto del 3 aprile 2024, a complemento del ricorso, la ricorrente ha versato agli atti il decreto d'abbandono del 2 aprile 2024 con cui l'UDSC ha constatato l'inesistenza di un comportamento penalmente rilevante a suo carico. F. Con risposta del 7 maggio 2024, l'autorità inferiore si è chinata sulle specifiche censure dell'insorgente ed ha chiesto di respingere il ricorso. Essa non contesta il fatto che lo scialle sequestrato costituisca un oggetto personale, ma ribadisce che per avvalersi della deroga stabilita per questo tipo di oggetto deve essere adempiuto il requisito dell'origine legale dell'esemplare, rammentando che a tale scopo può essere fornita copia di ricevute d'acquisto, attestati di consegna, fotografie o dichiarazioni di testimoni. Nello specifico l'USAV ha ritenuto che le dichiarazioni dei famigliari fossero troppo poco specifiche e troppo vaghe, pur sembrando allo stesso tempo concordate fra di loro e pertanto poco credibili. Non emergendo dalle stesse né una data, né il Paese o il luogo dove lo scialle fosse stato acquistato, esse non permetterebbero di stabilire se il padre della ricorrente l'abbia effettivamente acquistato prima del 1979 e, nell'affermativa, se si tratti proprio dell'oggetto sequestrato. Quanto alla fotografia dell'insorgente, essa permetterebbe al massimo di dimostrare che l'insorgente fosse già in possesso dello scialle da metà degli anni Novanta - ammettendo che si tratti del medesimo oggetto - ma nulla riguardo alla sua origine. L'autorità inferiore ha infine rilevato che la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione riguardo al presunto viaggio in Oriente dei genitori, ragione per cui non soltanto non vi è alcuna prova del fatto che lo scialle sarebbe stato acquistato durante il suddetto viaggio, ma neppure che tale acquisto avrebbe effettivamente avuto luogo prima del 1979. G. Con replica del 10 giugno 2024, la ricorrente ha contestato l'apprezzamento delle prove fatto dall'autorità inferiore, ritenendo contrario ai più elementari principi probatori pretendere che delle dichiarazioni riguardanti fatti risalenti a quasi 50 anni prima siano "specifiche e non vaghe". Essa ha inoltre ritenuto arbitrario attribuire scarsa credibilità alle suddette dichiarazioni per il fatto che "sembrano essere coordinate", trascurando che appartiene al corso ordinario delle cose che i membri della stessa famiglia per rammentare le circostanze evocate nelle dichiarazioni ne abbiano parlato fra di loro. Altrettanto arbitrario è la pretesa che i fratelli o altri testimoni possano ricordare quali fossero i paesi visitati dai propri genitori o che siano reperibili altre testimonianze riguardo a fatti che risalgono a 50 anni prima. Laddove l'USAV ritiene le prove fornite "poco credibili" la ricorrente si avvale di una violazione del principio "nemo ad impossibilia tenetur". Essa ritiene applicabili alla fattispecie i principi del diritto penale formale e materiale ed invoca pertanto il divieto di esigere la cosiddetta "probatio diabolica", oltre che il principio "in dubio pro reo". L'inosservanza di tali principi da parte dell'autorità inferiore configurerebbe di conseguenza una violazione del divieto dell'abuso di diritto così come previsto dall'art. 17 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). H. Con duplica del 5 luglio 2024, l'autorità inferiore ha respinto l'accusa di apprezzamento arbitrario delle prove, confermando le spiegazioni già addotte nel memoriale di risposta riguardo alla rilevanza dei mezzi di prova prodotti. Essa ha inoltre rammentato che la procedura di sequestro è retta dal diritto procedurale amministrativo, per cui non si applicano le regole valide per le procedure penali, come erroneamente presuppone la ricorrente. I. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1). 1.2 1.2.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. d LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), subordinato al Dipartimento federale dell'interno (DFI), è un'autorità federale ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. 1.2.2 L'USAV è l'autorità d'esecuzione ai sensi della legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e flora protette (LF-CITES, RS 453) a cui compete, tra l'altro, di effettuare i controlli e adottare misure come il rilascio con riserva, il respingimento, il sequestro e la confisca (art. 17 LF-CITES in combinato disposto con l'art. 14 LF-CITES). 1.2.3 La protezione giuridica nell'ambito della conservazione delle specie è disciplinata di principio dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale. Tuttavia, per motivi di economia di procedura, le decisioni dell'autorità inferiore sono in un primo momento soggette ad una procedura di opposizione prima di poter essere impugnate con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (artt. 24 e 25 LF-CITES; cfr. anche il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011 concernente la legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in seguito messaggio LF-CITES, FF 2011 6219 segg., in particolare 6236, v. anche Arnold Marti, in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl Ludwig Fahrländer [ed.], Kommentar NHG, 2019, pag. 41 ff., in particolare n. 20). La decisione su opposizione dell'USAV, emanata nel caso di specie, configura quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA ed è impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel quadro delle disposizioni generali della procedura amministrativa federale (art. 44 PA in relazione con l'art. 31 segg. LTAF; messaggio LF-CITES, p. 6236). 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione su opposizione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 1.4 I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti, in particolare il ricorso e le conclusioni sono sufficientemente motivati (art. 52 PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto adempiuti, in particolare l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) e il patrocinatore della ricorrente ha giustificato i suoi poteri con una valida procura (art. 11 PA). 1.5 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso. 2. 2.1 La Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES, RS 0.453, di seguito CITES) è entrata in vigore per la Svizzera in data 1° luglio 1975. Conformemente al proprio preambolo la CITES si prefigge come scopo la cooperazione internazionale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale. La Convenzione CITES serve quindi a garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni animali e vegetali. 2.1.1 Le specie protette dalla Convenzione CITES sono classificate su tre diversi livelli, dal più al meno grave, e sono elencate in tre appendici a seconda del grado di minaccia. L'Allegato I comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali (Art. II par. 1 CITES). L'Allegato II comprende tutte le specie che in futuro potrebbero essere minacciate di estinzione se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione (Art. II par. 2 CITES). Infine, l'Allegato III include tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad una regolamentazione avente come scopo l'impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio (Art. II par. 3 CITES). 2.1.2 In particolare, la specie denominata Pantholops hodgsonii (Tschiru, Orongo o antilope tibetana), è inclusa nell'Allegato I della Convenzione CITES. La regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato I è disciplinata dall'Art. III CITES. A norma di detto disposto il commercio di un esemplare iscritto all'Allegato I è subordinato ad una licenza di esportazione dello Stato di provenienza, nonché ad una licenza di importazione dello Stato in cui un simile esemplare viene trasportato (cfr. Art. III par. 2 e 3 per i dettagli). Le autorità dello Stato di esportazione e di importazione devono inoltre assicurarsi che il commercio non nuoccia alla sopravvivenza della specie interessata (cfr. Art. III par. 2 lett. a e par. 3 lett. a CITES). 2.1.3 L'Art. VII par. 3 CITES prevede esplicite deroghe al principio dell'obbligo di autorizzazione secondo l'Art. III CITES per gli esemplari che sono oggetti personali o destinati all'uso domestico. Nondimeno tali deroghe non si applicano trattandosi di esemplari d'una specie iscritta all'Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di residenza attuale, in uno Stato e nell'ambiente selvatico dove avvenne la cattura o il raccolto (Art. VII par. 3 lett. a CITES), a meno che un organo di gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima che le disposizioni della presente Convenzione si applicassero a loro. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione o di riesportazione ha la prova che l'esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero, le disposizioni degli Art. III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione che tale organo di gestione rilasci un certificato a questo riguardo (Art. VII par. 2 CITES). 2.1.4 La Convenzione CITES contiene perlopiù disposizioni a cui non è attribuito il cosiddetto carattere "self-executing" e che quindi non hanno il potere di incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo cittadino, ma necessitano invece dell'adattamento dei vari ordinamenti statali alle norme contenute nella Convenzione (cfr. infra consid. 2.2; Thomas Deleuil, La CITES et la protection internationale de la biodiversité in: Revue juridique de l'environnement 2011/5, pagg. 45-62). Nell'ambito della Conferenza delle Parti sono state adottate diverse raccomandazioni, decisioni e risoluzioni con cui è stato possibile migliorare l'applicazione della CITES a livello internazionale. Le risoluzioni hanno per oggetto segnatamente questioni procedurali, interpretazioni e precisazioni della Convenzione CITES. Nel caso in cui le risoluzioni siano letteralmente indirizzate agli stessi Stati contraenti, esse hanno solo il carattere di raccomandazioni e non sono vincolanti. Rientra nelle competenze degli Stati contraenti di rendere le risoluzioni vincolanti nel quadro delle disposizioni di diritto nazionale (sentenza del TAF B-5391/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 2.1.4). 2.2 In esecuzione della Convenzione CITES e in base agli artt. 78 cpv. 4 e 80 cpv. 2 lett. d ed e Cost., l'Assemblea federale ha emanato la già citata LF-CITES del 16 marzo 2012 (cfr. supra consid. 1.2.2). In seguito, il Consiglio federale ha rilasciato l'ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES, RS 453.0) e il Dipartimento federale dell'interno (DFI), in esecuzione degli artt. 2, 10 cpv. 3, 11 cpv. 2 e 3 e 26 cpv. 1 lett. b e 5 LF-CITES, nonché degli artt. 5 cpv. 1, 12 cpv. 1, 27, 30 cpv. 1 e 50 cpv. 3 dell'O-CITES, ha adottato l'ordinanza del 4 settembre 2013 sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette (ordinanza sui controlli CITES, RS 453.1). 2.2.1 A norma dell'art. 7 LF-CITES l'importazione, il transito e l'esportazione di esemplari delle specie di cui agli Allegati I-III CITES sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. Per l'importazione e il transito degli esemplari menzionati occorre una delle autorizzazioni o uno dei certificati seguenti: un'autorizzazione all'esportazione dello Stato di esportazione, un certificato di riesportazione dello Stato di riesportazione, un certificato pre-convenzione di cui all'Art. VII par. 2 CITES dell'organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione o dello Stato di riesportazione o un certificato di cui all'Art. VII par. 5 CITES dell'organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione (art. 3 cpv. 1 lett. a-d O-CITES). 2.2.2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti ad uso privato (art. 8 cpv. 1 lett. a LF-CITES). Egli può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli Allegati II e III CITES. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale e sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali (art. 8 cpv. 2 periodo 1 e 2 LF-CITES). Il mandato legislativo poc'anzi esposto è stato concretizzato agli artt. 22-27 O-CITES. 2.2.3 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l'art. 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l'art. 3 e nessuna dichiarazione secondo l'art. 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale (art. 22 cpv. 1 primo periodo O-CITES). Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti (art. 22 cpv. 2 O-CITES). La deroga di cui al cpv. 1 non si applica agli esemplari delle specie di cui all'Allegato I CITES, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato (art. 22 cpv. 4 lett. a O-CITES). L'art. 22 cpv. 4 O-CITES non si applica agli esemplari preconvenzione (art. 22 cpv. 5 O-CITES). Per gli esemplari di cui agli Allegati I-III CITES acquistati prima che la CITES fosse applicabile (esemplari preconvenzione), è rilasciata un'autorizzazione all'importazione previa presentazione di un certificato preconvenzione dell'organo di gestione della CITES del Paese di provenienza (art. 11 cpv. 1 O-CITES). 3. 3.1 Conformemente a quanto stabilito dall'autorità inferiore e del resto nemmeno contestato dalla ricorrente, lo scialle sequestrato contiene fibre della specie denominata Pantholops hodsgsonii, ossia di antilope tibetana. Detta specie di fauna è espressamene iscritta all'Allegato I CITES, nonché nell'allegato 1.3 dell'O-CITES. Si tratta di una specie minacciata gravemente dall'estinzione e il commercio con simili esemplari è sottoposto ad una regolamentazione severa. In seguito all'iscrizione negli allegati menzionati, il commercio, in particolare l'importazione di prodotti contenenti fibre di antilope tibetana, è soggetto all'obbligo di autorizzazione giusta l'Art. III CITES, l'art. 7 LF-CITES e l'art. 3 O-CITES. 3.2 La ricorrente pretende di essere posta al beneficio della deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'Art. VII par. 3 CITES in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 lett. a LF-CITES e l'art. 22 O-CITES, poiché lo scialle sequestrato costituisce un oggetto adibito ad uso privato per il quale non si rende necessaria alcuna autorizzazione, certificato o dichiarazione ai sensi dell'art. III par. 2-3 CITES. Inoltre, a loro avviso, l'eccezione alla deroga di cui all'Art. VII par. 3 CITES non è applicabile alla presente fattispecie poiché lo scialle in parola è stato lasciato in dono alla ricorrente parecchi decenni orsono in Italia da parte del padre. La ricorrente non avrebbe pertanto acquistato il capo al di fuori del suo Stato di residenza permanente (l'Italia) per poi importarlo in quello stesso Stato. L'acquisto sarebbe inoltre avvenuto nel corso degli anni Settanta, prima dell'entrata in vigore della Convenzione CITES. L'autorità inferiore, dal canto suo, non contesta il fatto che lo scialle sequestrato costituisca un oggetto personale, ritiene tuttavia che per ammettere una deroga all'obbligo di autorizzazione occorre non solo dimostrare che nel caso dell'esemplare in questione si tratti di un oggetto adibito ad uso personale, ma anche che siffatto oggetto sia di origine legale. 3.3 Su questo punto giova rilevare che l'Art. VII par. 3 CITES non contiene alcuna definizione del termine "oggetti personali o destinati all'uso domestico". A tale scopo, la Conferenza delle Parti ha adottato la risoluzione Conf. 13.7 con la quale ha deciso che l'espressione "oggetti personali o destinati all'uso domestico" figurante all'Art. VII par. 3 CITES si applica agli esemplari che (a) sono detenuti o posseduti a titolo personale a fini non commerciali, (b) sono stati acquistati legalmente e (c) al momento dell'importazione, esportazione o del transito (i) sono portati, trasportati o inclusi nei bagagli personali o (ii) fanno parte di un trasloco (il testo integrale della risoluzione Conf. 13.7 è consultabile in lingua francese e inglese sul sito internet www.cites.org, rubriche Documents Résolutions). Non solo la deroga all'obbligo di autorizzazione sancita dall'Art. VII par. 3 CITES, ma anche la definizione dell'espressione "oggetti personali o destinati all'uso domestico" (nel diritto svizzero "oggetti adibiti a uso privato" o "personale") sono state recepite e trasposte all'art. 8 cpv. 1 lett. a LF-CITES e all'art. 22 cpv. 1 e 2 O-CITES. Di conseguenza, si deduce dai disposti menzionati che una deroga all'obbligo di autorizzazione è ammessa a condizione che siano cumulativamente dati i requisiti che gli esemplari in questione rivestono il carattere di oggetti adibiti ad uso domestico, privato o personale e che hanno un'origine legale. Questo vale anche per i cosiddetti esemplari preconvenzione (Art. VII par. 3 CITES in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 1, 2 e 5 O-CITES). Il punto di vista espresso in merito dall'autorità inferiore è quindi corretto e va confermato. 3.4 Non essendo contestato che lo scialle sequestrato rappresenta un oggetto adibito ad uso personale, resta quindi da esaminare se è adempiuto il requisito della prova dell'origine legale dello stesso (giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. a LF-CITES e l'art. 22 cpv. 1 e 2 e 5 O-CITES). 4. 4.1 La ricorrente spiega che lo scialle sequestrato sarebbe appartenuto alla madre che ne sarebbe entrata in possesso nel corso di un viaggio in Oriente fatto insieme al marito prima dell'entrata in vigore della Convenzione CITES. A seguito della prematura scomparsa della madre, lo scialle le sarebbe stato donato dal padre sul finire degli anni Novanta. Appellandosi al fatto che nel caso dell'oggetto sequestrato si tratta di un esemplare preconvenzione, la ricorrente ritiene che per fornire la prova dell'acquisto possa bastare il criterio della verosimiglianza e che le testimonianze dei propri famigliari siano sufficienti. Tantopiù che dal tenore dell'art. 4 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sui controlli CITES, secondo cui la prova della legalità può avvenire "mediante altri mezzi di prova", si può dedurre una "riduzione dell'onere della prova", nel senso di riconoscere che i relativi mezzi di prova, a distanza di anni dagli eventi, non possono essere così solidi e produttori di certezza. A suo modo di vedere, considerato che la proprietà originaria è precedente all'entrata in vigore della Convenzione, non si può pretendere che vi sia traccia di un'avvenuta transazione o che sussista documentazione atta a comprovare la liceità del primo acquisto, a maggior ragione se si considera che lo scialle è stato acquistato in un bazar orientale, dove notoriamente non vengono rilasciati scontrini o ricevute d'acquisto. L'insorgente fa valere una violazione del principio "nemo ad impossibilia tenetur", nonché del principio secondo cui l'onere della prova non incombe al cittadino bensì all'autorità statale che pronuncia una misura conservativa e sanzionatoria. Essa ritiene che in un procedimento amministrativo a carattere penale, come quello che ci occupa, valgono i principi della procedura penale. 4.2 L'autorità inferiore conferma che la prova dell'origine legale per gli esemplari acquistati prima che la Convenzione CITES fosse applicabile può essere fornita tramite i mezzi di prova indicati all'art. 4 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sui controlli CITES. Siccome i ricorrenti, secondo lei, non hanno potuto provare l'origine legale dello scialle al momento dei controlli doganali, ella ritiene di aver avuto giusto motivo di sospettare che l'oggetto fosse stato messo in circolazione illegalmente e quindi di ordinare il sequestro. L'autorità inferiore fa osservare infine come i ricorrenti nel frattempo non abbiano ancora presentato i mezzi di prova per attestare l'origine legale dello scialle. 4.3 4.3.1 Riguardo al sequestro, vale innanzitutto la pena di rammentare che si tratta di una misura amministrativa. Ciò è facilmente desumibile non solo dal messaggio LF-CITES (FF 2011 6219 segg., in particolare 6335 i.f.), ma anche dalla sistematica della LF-CITES e dell'O-CITES. In effetti, il sequestro è disciplinato alla sezione 3 della LF-CITES (Esecuzione), rispettivamente al capitolo 5 (Esecuzione), sezione 2 (Controlli e misure all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione) dell'O-CITES, mentre le disposizioni penali sono regolamentate alla sezione 7 della LF-CITES, rispettivamente al capitolo 8 dell'O-CITES. Ne segue che, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, per quanto attiene all'onere della prova non bisogna fondarsi sulle regolamentazioni vigenti nell'ambito della procedura penale, bensì su quelle valide per la procedura amministrativa (cfr. anche la sentenza del TAF B-4781/2011 del 9 luglio 2012 consid. 3.3.1 seg.; B-5391/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 4.3.1). 4.3.2 Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo cui l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12 PA); in determinate circostanze le parti sono tenute a collaborare (art. 13 PA). Di norma, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.149; DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 298 seg., 117 V 261 consid. 3b pag. 264, 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). In materia di procedura amministrativa vale il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC in combinato disposto con l'art. 19 PA). Secondo questo principio, gli organi amministrativi e i giudici competenti valutano liberamente e in maniera completa e coscienziosa le prove, nel senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura (DTF 130 II 482 consid. 3.2). Il principio del libero apprezzamento delle prove non vale in modo assoluto, ma può essere soggetto a restrizioni secondo la legge o la giurisprudenza (Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 2012, n. a margine 710). Per stabilire se una fattispecie giuridicamente rilevante debba essere considerata comprovata, occorre considerare l'aspetto del grado della prova. Nel diritto probatorio si distinguono tre gradi: la prova piena o in senso stretto, la verosimiglianza preponderante e la mera verosimiglianza. Quanto al grado della prova piena o in senso stretto, un fatto risulta comprovato se il tribunale non nutre più seri dubbi in merito alla presenza della fattispecie sostenuta o, se del caso, i dubbi rimanenti sono minimi (DTF 141 III 569, consid. 2.2.1, 130 III 3.2.1, consid. 3.2). La prova piena rappresenta la norma. Deroghe al principio della prova piena possono risultare da alcuni specifici disposti di legge oppure dalla giurisprudenza o dalla dottrina (DTF 140 III 610, consid. 4.1). In ambiti giuridici nei quali non è generalmente possibile fornire prove dirette per la fattispecie, è sufficiente il grado della prova della probabilità preponderante (DTF 133 III 81, consid. 4.2.2) secondo cui la sola possibilità che un determinato fatto si sia potuto realizzare non è sufficiente, ma dev'essere data per accertata la versione, che fra molte, sia oggettivamente la più verosimile (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti). Nell'ambito della protezione giuridica cautelare (effetto sospensivo e altri provvedimenti cautelari) è sufficiente la mera verosimiglianza di una fattispecie sostenuta. L'autorità o il giudice devono avere l'impressione, in base ad elementi oggettivi, che i fatti asseriti si siano verificati, senza con ciò escludere che le cose siano andate diversamente (DTF 142 III 720 consid. 4.1 con numerosi rinvii). 4.4 4.4.1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli Allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione (art. 10 cpv. 1 LF-CITES). Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al cpv. 1 (art. 10 cpv. 2 LF-CITES). Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli Allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali (art. 10 cpv. 3 periodi 1-3 LF-CITES). 4.4.2 L'obiettivo dell'obbligo della prova consiste nella possibilità di verificare la provenienza e l'origine degli esemplari, nonché la legalità della circolazione di tali esemplari anche all'interno del Paese (tracciabilità; messaggio LF-CITES, FF 2011 6231). L'obbligo della prova non si limita soltanto al commercio professionale, bensì contempla anche tutti i tipi di passaggi di proprietà (vendita, donazione, ecc.; messaggio LF-CITES FF 2011 6231). L'art. 10 LF-CITES conferisce al DFI il mandato di disciplinare a livello di ordinanza come deve essere fornita la prova della circolazione legale o come quest'ultima può essere resa verosimile (messaggio LF-CITES, FF 2011 6231). Al momento di esigere tale prova, gli organi di controllo devono osservare il principio di proporzionalità, in particolare se si tratta di esemplari acquistati prima che la CITES fosse applicabile (messaggio LF-CITES, FF 2011 6231). 4.4.3 La concretizzazione di questo mandato legislativo è ancorata all'art. 4 dell'ordinanza sui controlli CITES. La legalità della circolazione può essere comprovata mediante la presentazione di documenti d'importazione o certificati d'origine (art. 4 cpv. 1 ordinanza sui controlli CITES). Qualora la probabilità che si tratti di esemplari messi illegalmente in circolazione sia esigua, come prova della legalità della circolazione di esemplari acquistati in Svizzera di una specie non fortemente minacciata di estinzione, gli organi di controllo possono accettare anche ricevute di acquisto, attestati di consegna, fotografie o dichiarazioni di testimoni (art. 4 cpv. 2 ordinanza sui controlli CITES). La prova di cui al capoverso 2 è autorizzata anche per gli esemplari acquistati prima che la Convenzione fosse applicabile. Gli organi di controllo possono accettare anche perizie e documenti relativi all'eredità (art. 4 cpv. 3 primo e secondo periodo ordinanza sui controlli CITES). 4.5 Riguardo alle suddette disposizioni occorre rilevare quanto segue. 4.5.1 Contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, l'obbligo generale di fornire le prove per il possesso e per i passaggi di proprietà a norma dell'art. 10 cpv. 1 LF-CITES in combinato disposto con l'art. 4 dell'ordinanza sui controlli CITES spetta, conformemente alla formulazione di detto disposto, al detentore dell'esemplare e non all'autorità inferiore, alla quale compete invece la valutazione delle prove prodotte. Nella misura in cui l'art. 10 cpv. 1 seg. LF-CITES indica chi è tenuto ad addurre i fatti e a produrre i relativi mezzi di prova e regola in questo modo l'onere della prova soggettivo o formale ("formelle Beweislast" oppure "Beweisführungslast"), tale disposto deroga almeno in parte alla massima inquisitoria poiché impone al detentore di stabilire la legalità della circolazione. Dalla ripartizione dell'onere della prova soggettivo risulta un'inversione dell'onere della prova obiettivo nel senso che il detentore sopporta il rischio dell'impossibilità di chiarire la circostanza di fatto ovvero la legalità della circolazione. 4.5.2 Considerata la sua formulazione, l'art. 4 dell'ordinanza sui controlli CITES disciplina l'oggetto e le modalità dell'obbligo della prova. L'obbligo della prova è riferito esplicitamente alla legalità della circolazione di un esemplare (art. 4 cpv. 1 ordinanza sui controlli CITES). Per quanto attiene ai mezzi di prova, l'art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sui controlli CITES statuisce il principio secondo cui la legalità della circolazione può essere comprovata tramite la presentazione di documenti di importazione e certificati d'origine, vale a dire tutti i documenti ufficiali emessi da un'autorità, come ad esempio autorizzazioni di importazione, lasciapassare o certificati di possesso (cfr. sentenza del TAF B-5391/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 4.5.2). Altrimenti detto, i documenti ufficiali costituiscono il mezzo di prova legale di cui l'autorità si serve, di principio, per esaminare se è dimostrata la legalità della circolazione di un esemplare CITES. In deroga al principio della prova legale dei documenti ufficiali, per gli esemplari acquistati in Svizzera di una specie non fortemente minacciata di estinzione o per gli esemplari preconvenzione sono ammessi altri mezzi di produzione della prova. In particolare, le ricevute d'acquisto, gli attestati di consegna, le fotografie o dichiarazioni di testimoni sono ritenuti mezzi di prova adeguati (art. 4 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sui controlli CITES). Non sono ravvisabili indizi suscettibili di affermare che la regolamentazione dell'obbligo della prova di cui all'art. 4 dell'ordinanza sui controlli CITES si trovi in contrasto con la norma di delega (cfr. supra consid. 4.4.1 seg.). A giudicare dalla formulazione dell'art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza sui controlli CITES si può partire dal presupposto che l'elenco degli ulteriori mezzi di prova abbia un carattere esemplificativo e non esaustivo, nel senso che non sono ravvisabili eventuali limitazioni della prova. Questi ulteriori mezzi di prova, ammessi eccezionalmente, sono soggetti al libero apprezzamento delle prove da parte degli organi di controllo. Nell'ambito dell'obbligo della prova, l'ordinanza sui controlli CITES non ha previsto un'esplicita attenuazione del grado della prova, dimodoché, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, trova applicazione il principio della prova piena o in senso stretto. Ciò è desumibile del resto dall'espressione "Qualora la probabilità che si tratti di esemplari messi illegalmente in circolazione sia esigua". Né la norma di delega e nemmeno le spiegazioni del Messaggio sulla LF-CITES statuiscono un obbligo esplicito del legislatore ad introdurre norme volte a ridurre l'onere della prova. 4.5.3 Per esemplari preconvenzione si intendono quegli esemplari che sono stati commercializzati prima dell'entrata in vigore della Convenzione per la specie in questione, vale a dire prima della data della loro prima iscrizione negli allegati della Convenzione CITES (cfr. a tale riguardo la risoluzione della Conferenza delle Parti Conf. 13.6 "Application de l'Article VII, paragraphe 2, concernant les spécimens "pré-Convention"", consultabile in lingua francese e inglese sul sito internet www.cites.org, rubriche Documents Résolutions). L'antilope tibetana è stata inclusa nell'Allegato I CITES per la prima volta nel 1979. La circolazione legale di un esemplare preconvenzione contenente fibre di antilope tibetana, come nel caso dello scialle sequestrato, è quindi ritenuta ammessa se è dimostrato che l'esemplare è stato acquisito prima del 1979. 4.6 4.6.1 Nell'evenienza concreta, per dimostrare che lo scialle sequestrato debba essere considerato un esemplare preconvenzione acquisito lecitamente, la ricorrente ha prodotto tre dichiarazioni dei suoi famigliari, dalle quali emerge, per quanto d'interesse, quanto sintetizzato qui di seguito: Nella dichiarazione del 28 aprile 2023, B._______, padre dell'insorgente, afferma di aver viaggiato molto all'estero in compagnia della moglie in passato, con la quale aveva l'abitudine di acquistare degli oggetti per serbare il ricordo dei luoghi visitati. Lo scialle oggetto del sequestro era per l'appunto uno di questi oggetti. Acquistato in un mercato tipico di una non meglio precisata località asiatica dopo aver negoziato un prezzo conveniente, né lui né la moglie avevano motivo di credere che il suddetto scialle, di cui ignoravano la provenienza, contenesse delle fibre il cui commercio era proibito. Anni dopo, tale oggetto dall'alto valore affettivo per tutta la famiglia, sarebbe stato da lui donato alla ricorrente a seguito della morte della madre e dell'abbandono della vecchia abitazione famigliare di D._______. Nella dichiarazione del 24 ottobre 2023 C._______, fratello della ricorrente, ha riferito di aver passato molto tempo con la madre prima della sua prematura scomparsa nel 1980 e di ricordare che quest'ultima indossasse spesso una sciarpa particolare, molto morbida, souvenir di un viaggio in India fatto prima del 1976. Dopo tale anno infatti i genitori non avrebbero più effettuato lunghi viaggi all'estero da soli, dato che un violento terremoto aveva colpito il Friuli ed in parte anche la casa di famiglia di D._______. Riguardo a tale viaggio e all'origine della sciarpa egli rammenta le storie fantasiose che soleva raccontargli la mamma durante i tragitti verso la scuola. Egli ha quindi confermato che la sciarpa appartenuta alla madre è stata donata alla ricorrente dal padre in occasione di un Natale sul finire degli anni Novanta e che da allora la sorella l'avrebbe indossata spesso. Con la dichiarazione del 24 ottobre 2023 E._______, fratello della ricorrente, ha confermato che in occasione di un Natale alla fine degli anni Novanta, inizio anni Duemila, il padre avrebbe suddiviso fra i fratelli alcuni oggetti appartenuti alla loro madre, prematuramente scomparsa nel 1980. Fra questi, la sciarpa oggetto del sequestro - che egli ricorda essere un souvenir di un viaggio in Oriente che i genitori avevano fatto allorquando i fratelli erano piccoli - sarebbe stata donata alla ricorrente che da allora l'avrebbe indossata regolarmente. L'insorgente ha inoltre prodotto una sua fotografia che la ritrarrebbe mentre indossa l'indumento sequestrato, nonché l'invito all'evento di F._______ dal quale rientrava quando le è stato sequestrato lo scialle e lo scritto con cui ha conferito il mandato al proprio legale per rappresentarla nella vertenza che ci occupa. 4.6.2 Benché tali mezzi di prova rientrino senz'altro fra quelli elencati dall'art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza sui controlli CITES, è corretto procedere, come fatto dall'autorità inferiore, ad un apprezzamento della loro valenza probatoria al fine di determinare la legittimità dell'acquisizione dello scialle sequestrato. Passando in rassegna le dichiarazioni dei famigliari si osserva innanzitutto che non emerge con precisione né il luogo, né la data dell'acquisto. Ora, se delle lievi imprecisioni riguardo alla data siano senz'altro comprensibili e non si possa ovviamente pretendere, alla luce del lungo tempo trascorso, che venga fornita l'indicazione del giorno e del mese, è innegabile che nessuno dei tre famigliari abbia saputo fornire neppure l'anno in cui l'acquisto ha avuto luogo. L'indicazione più precisa è stata fornita da C._______ che ha spiegato il motivo per cui era portato a credere che il viaggio in India dei genitori fosse probabilmente avvenuto prima del 1976; tuttavia a fronte del grande valore affettivo che la ricorrente, così come gli altri famigliari, attribuiscono allo scialle, ci si potrebbe attendere da loro una maggiore ricchezza di dettagli, nonostante la lontananza nel tempo, o quantomeno degli elementi che permettano di situare in modo più preciso tale evento. Allo stesso modo, appare alquanto singolare il fatto che il padre non abbia saputo riferire neppure per sommi capi il luogo in cui tale scialle sia stato acquistato, nonostante egli sostenga di rammentare che l'acquisto avesse richiesto una negoziazione con il venditore. Egli si riferisce infatti genericamente a un viaggio in Asia, nulla di più. Ora, nonostante uno dei fratelli abbia circoscritto geograficamente il luogo dell'acquisto all'India, tale indicazione appare ancora oltremodo vaga a fronte dell'enorme estensione territoriale di tale Paese. A ben vedere, essendo stati il padre e la madre degli amanti dei viaggi ed avendo avuto tale viaggio un valore particolare, dato che - secondo le dichiarazioni di C._______ - fu l'ultimo che essi fecero all'estero senza essere accompagnati dai figli, ci si potrebbe aspettare una maggiore precisione nel situare nello spazio e nel tempo tale evento. Tantopiù che, come ammesso dalla stessa ricorrente, i tre famigliari si sono consultati fra di loro per rievocare i ricordi legati allo scialle in oggetto e le loro dichiarazioni non sono state esposte "a caldo", ma a due, rispettivamente otto mesi dal sequestro dello stesso. In definitiva le suddette dichiarazioni sono certo concordanti e permettono di confermare, sotto il profilo della verosimiglianza, che la ricorrente fosse da molti anni in possesso dello scialle appartenuto alla madre e regalatole dal padre dopo la morte di quest'ultima. D'altro canto esse non forniscono alcun elemento di seria consistenza a sostegno del fatto che lo scialle in questione fosse stato acquistato prima dell'entrata in vigore della Convenzione CITES, né tantomeno che fosse stato effettivamente acquistato in un bazar asiatico o durante un viaggio in Oriente. In assenza di ulteriori mezzi di prova o di altri indizi, le circostanze di cui si prevale la ricorrente nel proprio gravame si riducono pertanto a delle mere allegazioni di parte. Né la fotografia prodotta, né tantomeno l'invito all'evento di F._______, permettono infatti di dare maggiore supporto alla tesi della ricorrente: la prima, oltre a non essere datata, neppure consente di constatare con certezza la corrispondenza fra lo scialle indossato e quello sequestrato (la cui foto è stata versata agli atti dall'autorità inferiore); il secondo, per contro, non è minimamente rilevante per determinare l'origine dell'oggetto sequestrato, limitandosi ad attestare il motivo (o uno dei motivi) per cui la ricorrente si era recata in Engadina. Ne consegue che i mezzi di prova prodotti non possono bastare per dimostrare che il capo sequestrato sia un esemplare preconvenzione e che sia stato messo in circolazione e acquistato legalmente. Oltre a ciò, ritenuto che nonostante il divieto imposto dalla CITES il commercio illegale di scialli con fibre di lana Shahtoosh, non si è mai fermato, ma anzi è incrementato nel corso degli ultimi anni (si cfr. https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/auftrag/vollzug/artenschutz/illegaler-handel/shahtoosh-schals.html), questo Tribunale neppure dispone degli elementi che gli permettano di ritenere che la versione dei fatti fornita dalla ricorrente, ossia che l'acquisto dello scialle da parte dei genitori sia avvenuto in un non meglio precisato bazar asiatico, sia quella oggettivamente più verosimile. 4.6.3 La ricorrente motiva l'assenza di ulteriori mezzi di prova, sostenendo che siccome lo scialle era stato comprato in un bazar asiatico, dove notoriamente non vengono rilasciate ricevute, è impossibile produrre alcun documento atto a comprovare la data e il luogo dell'acquisto. D'altro canto risalendo la proprietà originaria dell'oggetto al periodo precedente all'entrata in vigore della Convenzione, neppure vi era motivo per richiedere un giustificativo della transazione. Tale assunto della ricorrente non può essere condiviso. Laddove essa afferma che nei casi di esemplari preconvenzione sia impossibile trovare una traccia di una transazione e non si possa pretendere che esista documentazione atta a comprovare la liceità del primo acquisto, essa misconosce che il legislatore non ha voluto esentare gli esemplari preconvenzione dall'obbligo della prova, ma ha unicamente previsto la possibilità di comprovare la circolazione legale di siffatti esemplari esibendo, a titolo eccezionale, anche altri mezzi di prova idonei al posto dei documenti ufficiali. L'insorgente non può invocare uno stato di necessità in materia di prova ("Beweisnotstand"). In effetti, un simile stato non risulta già dalla sola circostanza che un elemento di fatto che per natura dovrebbe fare l'oggetto di una prova diretta non può essere dimostrato poiché la parte a chi incombe l'onere della prova non può disporre dei mezzi di prova necessari (DTF 130 III 321 consid. 3.2). Delle semplici difficoltà probatorie nel caso specifico non sono nemmeno in grado di giustificare una riduzione del grado della prova, altrimenti si provocherebbe una distorsione del sistema legale voluto dal legislatore (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.2.1 e 130 III 321 consid. 3.2). In sintesi, nella misura in cui la ricorrente non può avvalersi di mezzi di prova, ciò non comporta automaticamente un assolvimento dell'onere della prova da parte sua, significa invece che essa deve assumersi le conseguenze della mancanza di prove. Ritenere il contrario potrebbe accrescere il rischio di abusi e avere l'effetto di svuotare del suo senso l'obbligo della prova sancito dal legislatore. 4.7 Alla luce di quanto precede, ne discende che la ricorrente, non avendo fornito alcun mezzo di prova né in occasione del controllo doganale, né nella procedura di opposizione e nemmeno in questa sede, non è riuscita a comprovare che lo scialle sequestrato sia stato acquistato prima che la CITES fosse applicabile alla specie dell'antilope tibetana. Per questo motivo, venendo a mancare il requisito dell'origine legale dello scialle, essa non può beneficiare della deroga all'obbligo di autorizzazione per oggetti personali di cui all'Art. VII par. 3 CITES in combinato disposto con l'art. 22 O-CITES. 4.8 Così stando le cose, il sequestro ordinato dall'autorità inferiore con decisione del 1° marzo 2023 e confermato nella decisione su opposizione qui impugnata, non viola il diritto federale e non può che rivelarsi giustificato. Il ricorso va pertanto respinto.

5. Visto l'esito della procedura, la ricorrente deve sopportare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso, le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'000.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.- già versato da quest'ultima, in data 22 febbraio 2024.

6. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente totalmente soccombente, non viene assegnata alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'000.- e poste a carico della ricorrente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.- già versato dalla ricorrente in data 22 febbraio 2024.

3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale dell'interno. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 22 ottobre 2025 Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)

- Dipartimento federale dell'interno (atto giudiziario)