opencaselaw.ch

B-1064/2020

B-1064/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-06 · Italiano CH

Pagamenti diretti generali e contributi ecologici

Sachverhalt

A. A.a X. ________ gestisce un’azienda agricola (…) nel Comune di (...) e beneficia dei pagamenti diretti. A.b Con reclami del 26 ottobre 2015, 2 dicembre 2015, 24 gennaio 2016 (dettagliati il 23 febbraio 2016 e 28 aprile 2016 dal suo rappresentante le- gale) X. ________ ha contestato presso la Sezione dell’agricoltura del Di- partimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino il conteggio principale del 12 ottobre 2015 e quello finale del 22 dicembre 2015 dei pagamenti diretti 2015, nonché la mancata considerazione delle declività del fondovalle a partire dal 2009. A.c Con decisione del 16 marzo 2017, la Sezione dell’agricoltura (in se- guito: prima istanza) ha parzialmente accolto i reclami summenzionati ai sensi dei considerandi (dispositivo n. 1), disposto che la restituzione di fr. 641.– di contributi cantonali e fr. 1'385.15 di contributi federali sarebbe stata conteggiata con il prossimo versamento dei pagamenti diretti (dispo- sitivo n. 2), nonché dichiarato irricevibile il reclamo per le superfici conteg- giate dal 2009 al 2014 compreso (dispositivo n. 3). Quanto all’importo re- lativo alla restituzione, esso si basa sul nuovo calcolo dei pagamenti diretti 2015 operato dalla prima istanza a seguito delle modifiche di superficie intervenute in sede di reclamo. A.d Con ricorso del 12 aprile 2017 dinanzi al Consiglio di Stato X. ________ ha chiesto l’annullamento della summenzionata pronuncia, ad eccezione del dispositivo n. 2 e che l’incarto sia retrocesso alla prima istanza per nuova decisione. Quanto al conteggio dei contributi per la bio- diversità del livello qualitativo II, X. ________ ha lamentato di non aver potuto determinarsi sulla correttezza del calcolo e sulla quantità (in are) di aree rilevate per le due alpi di (...) e (...), (...). Quanto al conteggio dei con- tributi di declività nel periodo 2009-2014 con un riferimento particolare alla particella n. ___ RFD di (...), X. ________ ne ha domandato il riconosci- mento sulla base del rapporto peritale fatto allestire apposta per lei da un tecnico, in quanto il sopralluogo e la verifica preannunciati dalla prima istanza il 17 gennaio 2014 non avrebbero avuto luogo e non sarebbero più possibili dall’anno 2015 in considerazione del mutamento dello stato di fatto della particella menzionata. X. ________ ha altresì contestato che la prima istanza abbia inserito erroneamente le particelle n. ___, ___ e ___ RFD di (...) in zona di estivazione anziché nella superficie agricola utile (SAU). Ella ha poi criticato che la prima istanza abbia escluso le particelle n. ___, ___

B-1064/2020 Pagina 3 ___ e ___ RFD di (...) dalla SAU perché a torto ritenute non gestite in modo adeguato. In tale ambito X. ________ ha sostenuto che questi fondi fos- sero stati falciati per la maggior parte della loro superficie, ad eccezione della porzione indebitamente occupata da caprini di proprietà di terze per- sone, i cui escrementi avrebbero reso lo sfalcio impossibile. Secondo lei si tratterebbe di un caso di forza maggiore non imputabile al gestore ai sensi dell’art. 106 cpv. 3 dell’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agri- coltura del 23 ottobre 2013 (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13). Infine, X. ________ non ha condiviso l’avviso della prima istanza di aver dichiarato inammissibile il suo reclamo per quanto diretto contro le superfici conteggiate dal 2009 al 2014 per i contributi di declività. A.e Con decisione del 22 gennaio 2020 il Consiglio di Stato (di seguito: autorità inferiore) ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata in relazione ai contributi per la biodiversità del livello qualitativo II per l’anno 2015, all’inserimento dei fondi n. ___, ___ e ___ RFD di (...) in zona d’esti- vazione, all’esclusione dei fondi n. ___, ___, ___ e ___ RFD di (...) dalla SAU e infine ai contributi di declività per le superfici a fondovalle per gli anni 2009- 2014. B. Contro la summenzionata decisione, X. ________ (di seguito: la ricorrente) è insorta con ricorso del 24 febbraio 2020 dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale, chiedendo l’accoglimento del gravame e di conseguenza l’an- nullamento della decisione impugnata e la retrocessione dell’incarto alla prima istanza per nuova decisione sui conteggi per il 2015 ai sensi delle argomentazioni ricorsuali, precisamente riguardo ai contributi di biodiver- sità, di declività, nonché ai contributi per le particelle n. ___, ___ e ___ RFD di (...) e per le particelle n. ___, ___, ___ e ___ RFD di (...). Quanto ai contributi di biodiversità del livello qualitativo II, la ricorrente di- sapprova che la decisione impugnata si sia rimessa al rapporto di ispezione del 7 agosto 2015 della prima istanza ed abbia ritenuto quest’ultimo, a torto, sostanzialmente sufficiente per la valutazione del rilevamento bota- nico per le alpi di (...) e (...). La ricorrente contesta le modalità e le risultanze del rilievo effettuato dalla prima istanza, rimproverando a quest’ultima un accertamento dei fatti insufficiente sulla presenza di piante indicatrici nella zona presa in considerazione. In particolare, la prima istanza avrebbe omesso di coinvolgere la ricorrente nella procedura di accertamento, di uti- lizzare uno specifico formulario per l’accertamento delle superfici per la promozione della biodiversità, nonché di suddividere la zona in considera- zione delle sue peculiarità di utilizzo.

B-1064/2020 Pagina 4 La ricorrente rimprovera alla prima istanza e all’autorità inferiore di aver considerato a torto di inserire le particelle n. ___, ___ e ___ RFD di (...) nella zona di estivazione ed escluso erroneamente le particelle n. ___, ___, ___ e ___ RFD di (...) dalla SAU 2015. Quanto ai contributi di declività per le superfici a fondovalle per gli anni 2009-2014, la ricorrente, riproponendo in sostanza le motivazioni addotte nella sede precedente, dissente dal giudizio dell’autorità inferiore secondo cui la questione sarebbe stata già decisa e che le decisioni sarebbero cre- sciute in giudicato. Inoltre, per il calcolo dei contributi di declività in que- stione la ricorrente rinvia al rapporto peritale da lei predisposto. In tale con- testo fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell’autorità inferiore, non avendo quest’ultima ritenuto necessario dare se- guito alla sua richiesta di sentire il perito menzionato in qualità di teste onde verificare la correttezza dei dati raccolti. Una simile richiesta di audizione è proposta anche per il presente procedimento. C. Con risposta al ricorso del 2 giugno 2020 e complemento del 3 giugno se- guente, la prima istanza conferma essenzialmente le asserzioni esposte nelle precedenti sedi. D. In data 9 giugno 2020, l’autorità inferiore ha prodotto l’incarto completo senza inoltrare alcuna risposta entro il termine impartito. E. E.a Entro il termine prorogato con ordinanza dell’8 luglio 2020, l’Ufficio fe- derale dell’agricoltura UFAG ha inoltrato, in data 18 agosto 2020, il proprio parere in qualità di autorità specialistica. In sostanza, l’UFAG concorda con il giudizio pronunciato dall’autorità inferiore, esprimendo tuttavia alcune ri- serve sull’operato della prima istanza per quanto attiene ai contributi di bio- diversità (cfr. consid. 4.2.3) e ritenendo opportuno chiedersi se le richieste della ricorrente in merito ai contributi di declività o parti di esse non siano andate in prescrizione (cfr. consid. 7.4). E.b Mediante i rispettivi scritti del 14 e 18 settembre 2020 la ricorrente e la prima istanza hanno preso posizione sul parere dell’UFAG. L’autorità infe- riore non si è espressa entro il termine impartito.

B-1064/2020 Pagina 5 F. In data 12 ottobre 2020 la ricorrente ha inviato una presa di posizione spon- tanea, trasmessa il giorno successivo alla prima istanza ed all’autorità in- feriore, esprimendosi sulle osservazioni della prima istanza nell’ambito dei contributi per la biodiversità. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della presente vertenza.

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e liberamente le con- dizioni di ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.1 Giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giu- dica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), ecce- zion fatta per le decisioni elencate all'art. 32 LTAF. In particolare, giusta l'art. 33 lett. i LTAF un ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In base all'art. 166 cpv. 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agri- coltura (legge sull'agricoltura, LAgr, RS 910.1), un ricorso al Tribunale am- ministrativo federale è ammissibile contro le decisioni cantonali di ultima istanza prese in applicazione della presente legge e delle relative disposi- zioni d'esecuzione, eccetto che per le decisioni cantonali concernenti i mi- glioramenti strutturali. Quest’ultima eccezione non è data nel caso di spe- cie. La risoluzione del Consiglio di Stato del 22 gennaio 2020 configura una decisione di un’ultima istanza cantonale secondo l’art. 166 cpv. 2 LAgr (cfr. anche l’art. 80 della Legge sulla procedura amministrativa [LPAmm] del 24 settembre 2013, RL/TI 165.100) e in quanto tale può essere impugnata dinanzi allo scrivente Tribunale.

B-1064/2020 Pagina 6

E. 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA).

E. 1.3 Gli ulteriori requisiti quanto alla tempestività (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e gli altri pre- supposti processuali sono parimenti adempiuti, in particolare l’anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) e il rap- presentante legale ha giustificato i suoi poteri per mezzo di procura scritta (art. 11 PA).

E. 1.4 In conclusione, il ricorso è ammissibile.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del po- tere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA). Tuttavia, nel caso di specie l’inade- guatezza non può essere richiamata, in quanto la decisione impugnata è stata emanata da un’autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49 lett. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).

E. 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con- sid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della mas- sima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni com- plementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

E. 3 La decisione della prima istanza del 16 marzo 2017 è stata sostituita, per effetto devolutivo del ricorso del 12 aprile 2017, dalla decisione dell’autorità inferiore del 22 gennaio 2020. Siccome la ricorrente nel suo ricorso del

B-1064/2020 Pagina 7 12 aprile 2017 all’autorità inferiore non ha chiesto l’annullamento della de- cisione della prima istanza per quanto attiene alla restituzione di fr. 641.– di contributi cantonali e di fr. 1'385.15 di contributi federali, il punto corri- spondente del dispositivo è cresciuto in giudicato e non configura l’oggetto di lite nemmeno nel presente procedimento. Nella misura in cui l’autorità inferiore ha confermato gli ulteriori punti del dispositivo della decisione di prima istanza e respinto il relativo ricorso della ricorrente, l’oggetto della controversia verte in questo caso sulla risposta ai quesiti se i contributi ri- conosciuti per la biodiversità del livello qualitativo II siano conformi alla legge (cfr. infra consid. 4), se i fondi n. ___, ___ e ___ RFD di (...) siano stati a torto inseriti in zona d’estivazione (cfr. infra consid. 5), se i fondi n. ___, ___, ___ e ___ RFD di (...) siano stati erroneamente esclusi dalla su- perficie agricola utile (SAU) (cfr. consid. 6) e se le richieste circa i contributi di declività per le superfici a fondovalle per gli anni 2009-2014 possano essere ritenute irricevibili (cfr. consid. 7).

E. 4.1.1 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Tra le sue competenze e i compiti vi è quello di completare il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 104 cpv. 3 Cost.). L’art. 70 cpv. 2 LAgr elenca i differenti tipi di contributi per i pagamenti diretti, ossia i contributi per il paesaggio rurale, i contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento, i contributi per la biodiversità, i con- tributi per la qualità del paesaggio, i contributi per i sistemi di produzione, i contributi per l’efficienza delle risorse e i contributi di transizione (cfr. art. 71 segg. LAgr, art. 2 dell’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricol- tura del 23 ottobre 2013 [Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13]).

E. 4.1.2 I contributi per la biodiversità comprendono un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, il tipo e il livello qualitativo della superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuovere la diversità delle specie e degli habitat naturali, nonché un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuovere l’interconnessione delle superfici (art. 73 cpv. 1 LAgr, art. 2 OPD e allegato 4 OPD). I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro a differenti superfici, segnatamente le superfici inerbite e i terreni da

B-1064/2020 Pagina 8 strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o OPD). Le superfici per la promozione della biodiversità sono incentivate mediante un contributo per la qualità che comprende due livelli qualitativi (I e II). Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione sono versati contributi del livello qualitativo II in via suppletiva ai contributi del livello qualitativo I (art. 56 cpv. 2 OPD). Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici presentano qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all’art. 58 e all’allegato 4 (art. 59 cpv. 1 OPD).

E. 4.1.3 Giusta l’allegato 4 A n. 15 OPD sono versati contributi per prati, pa- scoli e terreni da strame utilizzati a scopo alpestre nella regione d’estiva- zione. Per terreni da strame si intendono le superfici di cui all’art. 21 dell’or- dinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconosci- mento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91; allegato 4 A n. 15.1.1 OPD). I prati da sfalcio nella re- gione d’estivazione che fanno parte della superficie permanentemente inerbita non danno diritto a tali contributi (allegato 4 A n. 15.1.1 OPD). Le piante indicatrici di cui all’art. 59 che denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie devono essere rego- larmente presenti (allegato 4 A n. 15.1.2 OPD).

E. 4.1.4 Per quanto attiene alle superfici inerbite e ai terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione, in data 23 ottobre 2013 l’Ufficio fede- rale dell’agricoltura (UFAG) ha emanato le istruzioni relative all’art. 59 e all’allegato 4 OPD. Dette istruzioni stabiliscono i principi della procedura da seguire per valutare la qualità ecologica della zona in questione.

E. 4.1.4.1 La qualità per le superfici per la promozione della biodiversità (in seguito: qualità SPB) viene valutata sulla base della composizione/varietà della vegetazione. La valutazione dell’area notificata si svolge in tre fasi. (1.) Suddividere l’area notificata in superfici parziali in modo che ciascuna di esse presenti una quota possibilmente simile di vegetazione di qualità (operazione effettuata dal gestore dell’alpe, dal cartografo o dal Cantone). (2.) Determinare la porzione di superficie con qualità SPB, quota percen- tuale, per ogni superficie parziale con l'ausilio della chiave della vegeta- zione (operazione effettuata dal cartografo). (3.) Procedere al rilevamento e documentare il lavoro di valutazione per il versamento dei contributi, il controllo e per un eventuale ricorso (istruzioni punto 2.1).

B-1064/2020 Pagina 9

E. 4.1.4.2 La suddivisione dell’area notificata avviene progressivamente du- rante il sopralluogo oppure prima dello stesso sulla base di un'analisi della ripresa aerea. Per il sopralluogo è indicata un’ortofoto in scala 1:10'000 o maggiore. Dev'essere possibile avere una visione d'insieme sulla superfi- cie parziale e procedere a una valutazione attendibile della quota con qua- lità. Generalmente la dimensione varia da 5 a 50 ettari. In casi motivati sono autorizzate superfici parziali di dimensioni minori o maggiori (cfr. istru- zioni punto 2.2).

E. 4.1.4.3 Prima del sopralluogo va previsto un colloquio preliminare con il gestore. Dopo la valutazione della superficie, con il gestore si discutono il risultato e, in particolare, le indicazioni sulla gestione. Vengono scelte spe- cie indicatrici nel complesso robuste, affinché sia possibile procedere senza problemi a una valutazione sul lungo periodo. La valutazione della superficie con qualità SPB viene effettuata per ogni superficie parziale espressa in quota percentuale. Il limite inferiore di stima di una superficie parziale è stato fissato al 20 per cento, ossia le quote con qualità di una superficie parziale inferiori al 20 per cento non vengono rilevate. La stima delle quote ha luogo in sezioni del 5 per cento (istruzioni punto 2.3).

E. 4.1.4.4 In tutta la Svizzera e a tutte le altitudini si applica la medesima chiave della vegetazione, che misura la biodiversità sulla base di specie indicatrici iscritte in una lista uniforme delle specie. Per la superficie di rife- rimento per l'applicazione della chiave fa stato una superficie circolare con un raggio di 3 metri. Per questa "superficie di prova", dall'applicazione della

B-1064/2020 Pagina 10 chiave scaturisce la decisione "SÌ" o "NO". La valutazione può essere ef- fettuata mediante osservazione diretta e analisi delle specie oppure sulla base di conclusioni tratte a distanza per analogia, poiché il sopralluogo non avviene a intervalli serrati sull'intera alpe. Se la superficie è ricoperta in misura di oltre il 50 per cento di detriti, massi, cespugli, alberi o formazioni di arbusti nani, singoli o combinati, non è consentito procedere a una valu- tazione a distanza, bensì occorre effettuare una verifica diretta sulla base delle specie (istruzioni punto 2.3).

E. 4.1.4.5 È importante che il lavoro svolto dalla persona incaricata della va- lutazione sia documentato onde poter reagire in caso di ricorso e per ga- rantire il controllo periodico. Il metodo consente di effettuare la "misura- zione" effettiva della biodiversità mediante le piante indicatrici e, in via sup- pletiva, traendo conclusioni per analogia sulla base di una valutazione a distanza, ragion per cui è necessario che la valutazione sia documentata su un livello spaziale. Per tutti i siti per i quali nel corso del sopralluogo è stata riscontrata la qualità SPB l'esperto riporta nella ripresa aerea il segno "+". Per quelli per i quali non è stata riscontrata la qualità SPB, riporta il segno "-". Inoltre ogni superficie parziale che presenta almeno il 20 per cento di qualità SPB va documentata mediante una lista delle specie indi- catrici riscontrate sulla superficie di prova. Sulla ripresa aerea va altresì indicata adeguatamente l'ubicazione della superficie di prova che rientra nella lista delle specie. Sulla ripresa aerea i siti che sono considerati con/senza qualità in base a conclusioni per analogia vanno indicati in modo che possano essere distinti dai punti misurati. La superficie di prova docu- mentata deve essere rappresentativa della vegetazione della superficie parziale. La rappresentatività è data se la superficie rientra nel tipo di ve- getazione dominante e uno spostamento della superficie di prova non com- porterebbe variazioni della gamma di specie (istruzioni punto 2.4).

E. 4.1.4.6 Le istruzioni relative all’art. 59 e all’allegato 4 OPD configurano una cosiddetta ordinanza amministrativa. Le ordinanze amministrative rappre- sentano istruzioni di servizio ad uso interno mediante le quali le autorità superiori o di vigilanza forniscono indicazioni circa l'interpretazione di de- terminate norme legali, nell'interesse dell'applicazione uniforme del diritto (DTF 142 V 425 consid. 7.2, 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b). Tali istruzioni non sono di per sé vincolanti; le autorità giudiziarie possono comunque fondarvisi, nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico (DTF 147 II 72 consid. 4.3.3, 142 V 425 consid. 7.2, 142 II 182 consid. 2.3.3, 121 II 473 consid. 2b).

B-1064/2020 Pagina 11

E. 4.2.1 L’autorità inferiore ha confermato i contributi per la biodiversità di li- vello qualitativo II per l’anno 2015, condividendo in sostanza la valutazione operata dalla prima istanza sulla base dei propri rilevamenti del 7 agosto

2015. Dal canto suo, la ricorrente non contesta il calcolo in sé, ma rimane dell’avviso che il rilevamento botanico in loco delle specie indicatrici debba essere maggiore di quanto stabilito dalla prima istanza. Ella fa valere un accertamento dei fatti inesatto da parte della medesima, sia nel quadro della procedura che nell’ambito della metodologia di rilevamento. A suo dire, la prima istanza avrebbe effettuato solo tre campionature, quando in- vece avrebbe dovuto effettuarne almeno il doppio in virtù della grande su- perficie del territorio presa in considerazione. Inoltre, secondo quanto ri- portato nella risposta al ricorso dinanzi all’autorità inferiore del 15 maggio 2017, la prima istanza avrebbe effettuato le sue valutazioni in cerchi di 3 m di diametro, mentre le istruzioni prevedono un diametro di 6 m (recte: “rag- gio di 3 metri”, cfr. consid. 4.1.4.4).

E. 4.2.2 Nella risposta del 2 giugno 2020, la prima istanza conferma quanto appurato nel sopralluogo del 7 agosto 2015. Sulla base dei dati rilevati, essa avrebbe suddiviso, come dal piano allegato, l’alpe (...) in tre superfici parziali ed eseguito 17 campionature, 5 per la zona parziale 1, 6 per la zona parziale 2 e 6 per la zona parziale 3, aggiungendo i simboli “+” e “-“ per affer- mare o meno la sussistenza della qualità SPB. Infine, la prima istanza ri- badisce che, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, i cam- pionamenti sarebbero sempre stati effettuati su cerchi di 3 metri di raggio e non di diametro.

E. 4.2.3 Nel proprio parere, l’UFAG nutre preoccupazioni analoghe a quelle della ricorrente. Esso ritiene che il processo non sia stato svolto in modo ottimale, né conformemente al capitolo 2.3 delle istruzioni, in quanto non si sarebbe svolto il colloquio preliminare tra l’esperto e il gestore in vista o nel corso della prima rilevazione. Inoltre, i risultati della valutazione sarebbero stati comunicati praticamente solo due anni dopo la prima rilevazione. Tut- tavia, l’UFAG riconosce che le istruzioni partano dal caso ideale che per diversi motivi non sempre può essere messo in pratica. L’UFAG si duole altresì che i fatti non siano stati stabiliti in modo dettagliato in entrambe le decisioni impugnate. In particolare non sarebbero evincibili informazioni circa la data in cui la ricorrente si è iscritta al programma di biodiversità, le zone notificate, le spiegazioni per la comunicazione tardiva dei risultati e la prassi del Canton Ticino in materia di valutazione. Infine, l’UFAG rileva che nei giustificativi inoltrati dalla prima istanza il 3 giugno 2020, in particolare

B-1064/2020 Pagina 12 nei piani, non sarebbero indicate in modo chiaro le superfici parziali e man- cherebbero i segni “+” e “-“ per permettere di valutare la qualità SPB.

E. 4.2.4 Mediante osservazioni del 18 settembre 2020, la prima istanza ha avuto modo di esprimersi sul parere dell’UFAG. Innanzitutto ribadisce che i contributi per la biodiversità del livello qualitativo II per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione sono stati versati in base al rilevamento botanico in loco delle specie indicatrici del

E. 4.3 Il Tribunale ritiene di poter stabilire che, a livello formale, la prima istanza, avendo tralasciato di svolgere un colloquio preliminare con la ri- corrente e comunicando a quest’ultima i risultati del rilevamento per iscritto soltanto il 12 maggio 2017, ossia quasi due anni dopo l’ispezione, non ha eseguito la procedura di rilevamento nel modo ideale e conforme alle istru- zioni. Per quanto poi attiene alla metodologia, per il Tribunale vi sono ra- gioni per distanziarsi dai rilevamenti della prima istanza. Certo, il piano al- legato alle osservazioni del 18 settembre 2020 è di miglior qualità rispetto a quello inoltrato il 3 giugno 2020 e permette in questo modo di individuare con minor sforzo i 17 punti di campionatura marcati manualmente con i simboli “+” e “-“. Tuttavia, come rimarcato giustamente dall’UFAG, le tre superfici parziali indicate a mano con le rispettive cifre 1, 2 e 3 non sono tutte distintamente e nettamente suddivise in conformità con gli esempi il- lustrativi riportati nelle istruzioni (cfr. consid. 4.1.4.2). Malgrado la rettifica della prima istanza in questa sede, non è nemmeno chiaro se i campiona- menti sono stati effettuati su cerchi di 3 metri di raggio o di diametro. Oltre- tutto, sulla base dei dati forniti il Tribunale concorda con il parere dell’UFAG quando quest’ultimo critica l’accertamento dei fatti lacunoso nella deci- sione su reclamo e nella decisione impugnata, dimodoché risulta difficile

B-1064/2020 Pagina 13 determinare l’effettivo diritto della ricorrente ai contributi di biodiversità. Ne discende che in base ai vizi procedurali e metodologici suesposti, l’accer- tamento e la valutazione dei fatti operati dalla prima istanza si rivelano in- completi e scorretti e non possono essere confermati sulla base dell’in- carto.

E. 4.4 L’autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, un rinvio è opportuno se l’autorità inferiore ha proceduto ad un accerta- mento dei fatti inesatto o incompleto che non può essere rimosso senza un’assunzione di prove dispendiosa. Di regola, l’autorità inferiore ha una migliore familiarità con le circostanze di fatto e ciò le consente di svolgere al meglio gli accertamenti necessari; inoltre, in questo modo è mantenuto il sistema del corso delle istanze (cfr. DTF 131 V 407 consid. 2.1.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1, sentenza del TAF B-4668/2016 del 14 novembre 2017 consid. 4.1). Se le circostanze lo giustificano, in casi eccezionali è possibile anche un rinvio diretto alla prima istanza (cfr. il termine in tedesco “Sprung- rückweisung”; sentenza del TAF B-5948/2016 del 20 marzo 2018 con- sid. 4.6). Questo avviene ad esempio nel caso in cui l'autorità di prima istanza abbia sin dall'inizio commesso dei gravi vizi procedurali oppure di- sponga in un determinato ambito di conoscenze tecniche specifiche neces- sarie alla risoluzione della vertenza, rispettivamente allorquando le que- stioni giuridiche ancora pendenti nello specifico richiedano un loro esame in primis da parte dell'autorità di prima istanza, dipoi – se del caso – da parte delle successive istanze, nel rispetto di tutti i gradi di giudizio (cfr. WEISSENBERGER/HIRZEL, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensge- setz, 2a ed. 2016, n. 21 ad art. 61 PA). Specialmente in materia di paga- menti diretti, come nel caso di specie, appare indicato rinviare la causa alla prima istanza per nuovi accertamenti e nuova decisione (cfr. sentenza del TAF B-4710/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 7.1 seg.).

E. 4.5 Visto quanto precede, in questo punto il ricorso va accolto e l’incarto va rinviato alla prima istanza affinché proceda ad un nuovo rilevamento in conformità con le istruzioni e statuisca nuovamente sui contributi di biodi- versità. 5. L’autorità inferiore ha confermato l’inserimento dei fondi n. ____ (recte ____, cfr. consid. 5.2.1), ____ e ____ RFD di (...), da parte della prima istanza, in zona di estivazione, anziché nella superficie agricola utile (SAU). La ricorrente contesta siffatto giudizio, in quanto la prima istanza le avrebbe

B-1064/2020 Pagina 14 sempre versato i contributi per la SAU fino al conteggio sui contributi qui versati. 5.1 5.1.1 Secondo l’art. 14 cpv. 1 OTerm, per superficie agricola utile (SAU) s’intende la superficie dipendente da un’azienda, utilizzata per la produ- zione vegetale, esclusa la superficie d’estivazione (art. 24) che è a dispo- sizione del gestore tutto l’anno e che viene gestita soltanto dall’azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: (a.) la superficie coltiva; (b.) la superficie permanentemente inerbita; (c.) i terreni da strame; (d.) la su- perficie con colture perenni; (e.) la superficie coltivata tutto l’anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); (f.) la superficie con siepi e boschetti rivie- raschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste (RS 921.0). Non rientrano nella SAU: (a.) i terreni da strame che si trovano nella regione d’estivazione o che fanno parte di aziende d’estivazione o di aziende con pascoli comunitari; (b.) le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d’estivazione o da aziende con pascoli comunitari (art. 14 cpv. 2 OTerm). Per superficie d’estivazione si intendono: (a.) i pascoli comunitari; (b.) i pa- scoli d’estivazione; (c.) i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggia- mento degli animali durante l’estivazione (art. 24 cpv. 1 OTerm). Le super- fici nella regione d’estivazione di cui all’art. 1 cpv. 2 dell’ordinanza del 7 di- cembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimi- tazione di zone (ordinanza sulle zone agricole, RS 912.1) sono considerate superfici d’estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi (art. 24 cpv. 2 OTerm). 5.1.2 Conformemente all’art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza sulle zone agricole, l’Ufficio federale dell’agricoltura è l’autorità competente per la delimitazione delle zone, in particolare per delimitare la regione d’estivazione dopo aver consultato il Cantone interessato. L’UFAG traccia i limiti in modo da sem- plificare il più possibile l’applicazione della legislazione (art. 4 cpv. 2 ordi- nanza sulle zone agricole). Per la delimitazione della regione d’estivazione in base all’art. 3, l’Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della de- limitazione stabilita dai Cantoni (art. 4 cpv. 3 ordinanza sulle zone agricole). Per il Canton Ticino la decisione concernente la delimitazione delle zone è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale il 27 marzo 2001 (cfr. allegato 1 al parere dell’UFAG).

B-1064/2020 Pagina 15 L’UFAG riporta le zone e regioni agricole su carte topografiche digitali e rappresenta le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Con- federazione map.geo.admin.ch. Tali carte costituiscono il catasto della pro- duzione agricola (art. 5 cpv. 1 ordinanza sulle zone agricole). La modifica dei limiti delle zone della regione di montagna e di quella di pianura, nonché della regione d’estivazione compete all’UFAG, sia autonomamente che su domanda del gestore (cfr. art. 6 cpv. 1 e 2 ordinanza sulle zone agricole). 5.2 5.2.1 Prima di tutto occorre specificare che, contrariamente a quanto ripor- tato nella decisione impugnata, nel punto in questione si tratta in concreto dei fondi n. ____ (anziché ____), nonché ____ e ____ RFD di (...). Ciò emerge del resto dall’incarto della prima istanza (DOC. F), in particolare dagli scritti della prima istanza del 24 marzo 2015, 8 febbraio 2016 e 4 marzo 2016, come pure dagli scritti della ricorrente del 4 ottobre 2015 e del 23 febbraio 2016, nonché dall’elenco delle superfici allegato alla deci- sione della prima istanza. Da notare che la ricorrente nel suo ricorso non menziona più il fondo n. ____ o ____, bensì parla del fondo n. ____, ag- giungendo che tale particella “deve essere esclusa dai pagamenti diretti”. Emerge poi dall’incarto che la particella n. ____ è risultata da un fraziona- mento della particella n. ____ (cfr. ricorso pag. 5, reclamo del 28 aprile 2016). Secondo la delimitazione delle zone, entrata in vigore a far tempo dal 2001 e nel frattempo cresciuta in giudicato, nonché in conformità con la carta delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione (consul- tabile all’indirizzo web https://s.geo.admin.ch/6ee4f48361), le particelle

n. ____, ____ e ____ RFD di (...) (come anche la particella n. ____ RFD di (...)), sono state inserite nella regione d’estivazione, per cui dette superfici sono state a giusto titolo tolte dalla SAU. Pertanto, non presta alcun fianco a critiche che l’autorità inferiore abbia ritenuto che per le particelle n. ____ (recte: …), nonché ____ e ____ RFD di (...) la ricorrente non ha alcun diritto ai contributi SAU (cfr. anche il parere dell’UFAG, cifra 2.3; scritti della prima istanza alla ricorrente del 4 marzo 2016 rispettivamente 8 febbraio 2016). Come rilevato dall’autorità inferiore, resta riservata la richiesta di modifica, la cui decisione è di competenza dell’UFAG secondo la procedura definita all’art. 6 dell’ordinanza sulle zone agricole. Il richiamo della ricorrente all’art. 31 cpv. 1 e 2 OTerm è inconferente, in quanto tale disposto si riferi- sce alla tematica della misurazione ufficiale e non alla delimitazione delle zone di competenza dell’UFAG (cfr. per la procedura di definizione del ca-

B-1064/2020 Pagina 16 talogo degli oggetti nell’ambito della misurazione ufficiale anche la sen- tenza del TAF B-1737/2010 dell’11 gennaio 2011 consid. 3, 4.1.2). Per- tanto, non è ravvisabile una violazione di tale disposto, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente. 5.2.2 Per abbondanza val la pena attirare l’attenzione sul fatto che dall’in- carto non emergono motivi per cui la ricorrente in precedenza avrebbe per- cepito contributi SAU per le particelle in questione. Come sottolinea l’UFAG nel suo parere, in passato alcuni Cantoni hanno effettivamente versato, a torto, contributi SAU per le particelle situate nella regione di estivazione in base alle autodichiarazioni dei gestori e non è escluso che ciò sia avvenuto anche nel caso della ricorrente. Questo perché prima dell’instaurazione di un sistema informatico di geodati, i Cantoni non sarebbero stati in grado di controllare la veridicità delle informazioni fornite dai gestori. 6. La ricorrente lamenta che l’autorità inferiore ha confermato le constatazioni della prima istanza secondo cui le superfici delle particelle n. ____, ____, ____ e ____ RFD di (...) andavano escluse dalla SAU per gestione scor- retta riconducibile al fatto che il foraggio non era stato raccolto ed utilizzato. La ricorrente ribadisce a tale riguardo che solo una parte minore delle par- ticelle non sono state falciate a causa della presenza di escrementi lasciati da caprini provenienti da una terza azienda agricola, chiedendo che solo per la parte che è stata falciata vengano versati i contributi SAU. A suo dire, sarebbero dati i requisiti per ammettere un caso di forza maggiore ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 OPD poiché la presenza di capre sui fondi in oggetto non era prevedibile dalla ricorrente. 6.1 Non sono considerate superficie agricola utile segnatamente le super- fici la cui destinazione principale non è l’utilizzazione agricola (art. 16 cpv. 1 lett. a OTerm). Se le superfici non sono gestite in modo adeguato, in parti- colare se non sono gestite, sono infestate da malerbe o sono abbandonate, esse sono escluse dalla SAU e non danno diritto ad alcun contributo (cfr.

n. 2.1.7 dell’allegato 8 OPD). Di principio, i contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12–25 sono adempiute in tutta l’azienda (art. 11 OPD). Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all’art. 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi (art. 106 cpv. 1 OPD). Sono considerate cause di forza maggiore in particolare: (a.) il decesso del

B-1064/2020 Pagina 17 gestore; (b.) l’espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della pre- sentazione della domanda; (c.) la distruzione delle stalle dell’azienda; (d.) una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputa- bile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie aziendale; (e.) epizoozie che colpiscono l’intero effettivo di animali dell’azienda o una parte di esso; (f.) danni gravi alle colture dovuti a malattie o ad organismi nocivi; (g.) eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato. Il gestore deve notificare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza (art. 106 cpv. 3 OPD). 6.2 Nel caso che ci riguarda, è indiscusso che la ricorrente non ha potuto falciare parti delle particelle indicate, né raccogliere il fieno a scopo forag- gero. Di conseguenza, l’apprezzamento dell’autorità inferiore e della prima istanza secondo cui i relativi terreni debbono essere considerati come ge- stiti in modo inadeguato e pertanto essere esclusi dalla SAU, non ha nulla da eccepire. Come del resto rileva anche l’UFAG nel proprio parere, l’ordi- namento giuridico è impostato in maniera tale che un’esclusione soltanto di parti di superfici, come richiesto dalla ricorrente, non è possibile. 6.3 Contrariamente all’assunto ricorsuale, il fatto che i prati non abbiano potuto essere falciati a causa degli escrementi lasciati da capre provenienti da altre aziende, non configura una causa riferibile alla forza maggiore ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 OPD e la situazione non è paragonabile in termini di portata ed incisività alle categorie enunciate all’art. 106 cpv. 2 OPD (cfr. sentenza del TAF B-7795/2016 del 16 ottobre 2018, consid. 9.4; cfr. anche ALEXANDER SCHAER, in: Stämpflis Handkommentar zum Landwirtschafts- gesetz, 2019, n. 37 ad art. 70 LAgr e ANDREAS WASSERFALLEN, in: Stämpflis Handkommentar zum Landwirtschaftsgesetz, 2019, n. 15 segg. ad art. 170 LAgr). In conformità con il giudizio delle autorità precedenti, condiviso del resto anche dall’UFAG, la situazione della ricorrente verte piuttosto su una problematica di diritto privato tra la ricorrente e il proprie- tario degli animali, particolarmente su un’eventuale richiesta di indennizzo per il fieno rovinato. Infine, come rileva l’UFAG nel proprio parere, l’art. 106 OPD è caratterizzato come norma potestativa («Kann-Vorschrift») che con- ferisce alle autorità competenti un vasto potere d’apprezzamento nello sta- bilire se rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi. Nel caso di specie, non sono ravvisabili indizi suscettibili di affermare che siffatto po- tere di apprezzamento sia stato esercitato in maniera scorretta o abusiva. Visto quanto precede, può restare indecisa la questione di sapere se la

B-1064/2020 Pagina 18 ricorrente abbia o meno rispettato la procedura da seguire per la notifica di un caso di forza maggiore (art. 106 cpv. 3 OPD) a cui l’autorità inferiore ha risposto negativamente nell’atto impugnato.

E. 5 L'autorità inferiore ha confermato l'inserimento dei fondi n. ____ (recte ____, cfr. consid. 5.2.1), ____ e ____ RFD di (...), da parte della prima istanza, in zona di estivazione, anziché nella superficie agricola utile (SAU). La ricorrente contesta siffatto giudizio, in quanto la prima istanza le avrebbe sempre versato i contributi per la SAU fino al conteggio sui contributi qui versati.

E. 5.1.1 Secondo l'art. 14 cpv. 1 OTerm, per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: (a.) la superficie coltiva; (b.) la superficie permanentemente inerbita; (c.) i terreni da strame; (d.) la superficie con colture perenni; (e.) la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); (f.) la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste (RS 921.0). Non rientrano nella SAU: (a.) i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari; (b.) le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari (art. 14 cpv. 2 OTerm). Per superficie d'estivazione si intendono: (a.) i pascoli comunitari; (b.) i pascoli d'estivazione; (c.) i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione (art. 24 cpv. 1 OTerm). Le superfici nella regione d'estivazione di cui all'art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (ordinanza sulle zone agricole, RS 912.1) sono considerate superfici d'estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi (art. 24 cpv. 2 OTerm).

E. 5.1.2 Conformemente all'art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sulle zone agricole, l'Ufficio federale dell'agricoltura è l'autorità competente per la delimitazione delle zone, in particolare per delimitare la regione d'estivazione dopo aver consultato il Cantone interessato. L'UFAG traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione (art. 4 cpv. 2 ordinanza sulle zone agricole). Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'art. 3, l'Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni (art. 4 cpv. 3 ordinanza sulle zone agricole). Per il Canton Ticino la decisione concernente la delimitazione delle zone è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale il 27 marzo 2001 (cfr. allegato 1 al parere dell'UFAG). L'UFAG riporta le zone e regioni agricole su carte topografiche digitali e rappresenta le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch. Tali carte costituiscono il catasto della produzione agricola (art. 5 cpv. 1 ordinanza sulle zone agricole). La modifica dei limiti delle zone della regione di montagna e di quella di pianura, nonché della regione d'estivazione compete all'UFAG, sia autonomamente che su domanda del gestore (cfr. art. 6 cpv. 1 e 2 ordinanza sulle zone agricole).

E. 5.2.1 Prima di tutto occorre specificare che, contrariamente a quanto riportato nella decisione impugnata, nel punto in questione si tratta in concreto dei fondi n. ____ (anziché ____), nonché ____ e ____ RFD di (...). Ciò emerge del resto dall'incarto della prima istanza (DOC. F), in particolare dagli scritti della prima istanza del 24 marzo 2015, 8 febbraio 2016 e 4 marzo 2016, come pure dagli scritti della ricorrente del 4 ottobre 2015 e del 23 febbraio 2016, nonché dall'elenco delle superfici allegato alla decisione della prima istanza. Da notare che la ricorrente nel suo ricorso non menziona più il fondo n. ____ o ____, bensì parla del fondo n. ____, aggiungendo che tale particella "deve essere esclusa dai pagamenti diretti". Emerge poi dall'incarto che la particella n. ____ è risultata da un frazionamento della particella n. ____ (cfr. ricorso pag. 5, reclamo del 28 aprile 2016). Secondo la delimitazione delle zone, entrata in vigore a far tempo dal 2001 e nel frattempo cresciuta in giudicato, nonché in conformità con la carta delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione (consultabile all'indirizzo web https://s.geo.admin.ch/6ee4f48361), le particelle n. ____, ____ e ____ RFD di (...) (come anche la particella n. ____ RFD di (...)), sono state inserite nella regione d'estivazione, per cui dette superfici sono state a giusto titolo tolte dalla SAU. Pertanto, non presta alcun fianco a critiche che l'autorità inferiore abbia ritenuto che per le particelle n. ____ (recte: ...), nonché ____ e ____ RFD di (...) la ricorrente non ha alcun diritto ai contributi SAU (cfr. anche il parere dell'UFAG, cifra 2.3; scritti della prima istanza alla ricorrente del 4 marzo 2016 rispettivamente 8 febbraio 2016). Come rilevato dall'autorità inferiore, resta riservata la richiesta di modifica, la cui decisione è di competenza dell'UFAG secondo la procedura definita all'art. 6 dell'ordinanza sulle zone agricole. Il richiamo della ricorrente all'art. 31 cpv. 1 e 2 OTerm è inconferente, in quanto tale disposto si riferisce alla tematica della misurazione ufficiale e non alla delimitazione delle zone di competenza dell'UFAG (cfr. per la procedura di definizione del catalogo degli oggetti nell'ambito della misurazione ufficiale anche la sentenza del TAF B-1737/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 3, 4.1.2). Pertanto, non è ravvisabile una violazione di tale disposto, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente.

E. 5.2.2 Per abbondanza val la pena attirare l'attenzione sul fatto che dall'incarto non emergono motivi per cui la ricorrente in precedenza avrebbe percepito contributi SAU per le particelle in questione. Come sottolinea l'UFAG nel suo parere, in passato alcuni Cantoni hanno effettivamente versato, a torto, contributi SAU per le particelle situate nella regione di estivazione in base alle autodichiarazioni dei gestori e non è escluso che ciò sia avvenuto anche nel caso della ricorrente. Questo perché prima dell'instaurazione di un sistema informatico di geodati, i Cantoni non sarebbero stati in grado di controllare la veridicità delle informazioni fornite dai gestori.

E. 6 La ricorrente lamenta che l'autorità inferiore ha confermato le constatazioni della prima istanza secondo cui le superfici delle particelle n. ____, ____, ____ e ____ RFD di (...) andavano escluse dalla SAU per gestione scorretta riconducibile al fatto che il foraggio non era stato raccolto ed utilizzato. La ricorrente ribadisce a tale riguardo che solo una parte minore delle particelle non sono state falciate a causa della presenza di escrementi lasciati da caprini provenienti da una terza azienda agricola, chiedendo che solo per la parte che è stata falciata vengano versati i contributi SAU. A suo dire, sarebbero dati i requisiti per ammettere un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 OPD poiché la presenza di capre sui fondi in oggetto non era prevedibile dalla ricorrente.

E. 6.1 Non sono considerate superficie agricola utile segnatamente le superfici la cui destinazione principale non è l'utilizzazione agricola (art. 16 cpv. 1 lett. a OTerm). Se le superfici non sono gestite in modo adeguato, in particolare se non sono gestite, sono infestate da malerbe o sono abbandonate, esse sono escluse dalla SAU e non danno diritto ad alcun contributo (cfr. n. 2.1.7 dell'allegato 8 OPD). Di principio, i contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda (art. 11 OPD). Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all'art. 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi (art. 106 cpv. 1 OPD). Sono considerate cause di forza maggiore in particolare: (a.) il decesso del gestore; (b.) l'espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda; (c.) la distruzione delle stalle dell'azienda; (d.) una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie aziendale; (e.) epizoozie che colpiscono l'intero effettivo di animali dell'azienda o una parte di esso; (f.) danni gravi alle colture dovuti a malattie o ad organismi nocivi; (g.) eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato. Il gestore deve notificare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza (art. 106 cpv. 3 OPD).

E. 6.2 Nel caso che ci riguarda, è indiscusso che la ricorrente non ha potuto falciare parti delle particelle indicate, né raccogliere il fieno a scopo foraggero. Di conseguenza, l'apprezzamento dell'autorità inferiore e della prima istanza secondo cui i relativi terreni debbono essere considerati come gestiti in modo inadeguato e pertanto essere esclusi dalla SAU, non ha nulla da eccepire. Come del resto rileva anche l'UFAG nel proprio parere, l'ordinamento giuridico è impostato in maniera tale che un'esclusione soltanto di parti di superfici, come richiesto dalla ricorrente, non è possibile.

E. 6.3 Contrariamente all'assunto ricorsuale, il fatto che i prati non abbiano potuto essere falciati a causa degli escrementi lasciati da capre provenienti da altre aziende, non configura una causa riferibile alla forza maggiore ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 OPD e la situazione non è paragonabile in termini di portata ed incisività alle categorie enunciate all'art. 106 cpv. 2 OPD (cfr. sentenza del TAF B-7795/2016 del 16 ottobre 2018, consid. 9.4; cfr. anche Alexander Schaer, in: Stämpflis Handkommentar zum Landwirtschaftsgesetz, 2019, n. 37 ad art. 70 LAgr e Andreas Wasserfallen, in: Stämpflis Handkommentar zum Landwirtschaftsgesetz, 2019, n. 15 segg. ad art. 170 LAgr). In conformità con il giudizio delle autorità precedenti, condiviso del resto anche dall'UFAG, la situazione della ricorrente verte piuttosto su una problematica di diritto privato tra la ricorrente e il proprietario degli animali, particolarmente su un'eventuale richiesta di indennizzo per il fieno rovinato. Infine, come rileva l'UFAG nel proprio parere, l'art. 106 OPD è caratterizzato come norma potestativa («Kann-Vorschrift») che conferisce alle autorità competenti un vasto potere d'apprezzamento nello stabilire se rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi. Nel caso di specie, non sono ravvisabili indizi suscettibili di affermare che siffatto potere di apprezzamento sia stato esercitato in maniera scorretta o abusiva. Visto quanto precede, può restare indecisa la questione di sapere se la ricorrente abbia o meno rispettato la procedura da seguire per la notifica di un caso di forza maggiore (art. 106 cpv. 3 OPD) a cui l'autorità inferiore ha risposto negativamente nell'atto impugnato.

E. 7 Infine, per quanto attiene ai contributi di declività per le superfici a fondo- valle per gli anni 2009-2014, la ricorrente si duole che l’autorità inferiore abbia ritenuto corretto e confermato il giudizio della prima istanza riguardo all’irricevibilità del reclamo. In sostanza, riproponendo gli argomenti formu- lati dinanzi all’autorità inferiore, ella spiega di non aver condiviso il calcolo dei contributi di declività effettuato dalla prima istanza, segnatamente ri- guardo alla particella n. ____ RFD di (...), e per questo di essersi rivolta ad un tecnico. Secondo lei, la questione non può essere ritenuta conclusa, in quanto il 17 gennaio 2014 la prima istanza le avrebbe prospettato lo svol- gimento di una verifica in loco, ciò che però non sarebbe mai avvenuto. La ricorrente adduce infine che in considerazione del cambiamento dello stato di fatto del fondo in questione a partire dal 2015, non sarebbe più possibile eseguire le verifiche delle declività, per cui ci si dovrebbe fondare sul rap- porto peritale.

E. 7.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha stabilito che la conte- stazione delle declività per gli anni 2009-2014 era già stata oggetto di re- clami e di conteggi definitivi nel frattempo cresciuti in giudicato, i quali non potevano più essere messi in discussione. L’autorità inferiore ha fondato il suo ragionamento giuridico sostanzialmente sull'accertamento e la valuta- zione dei fatti svolti dalla prima istanza, confermandoli.

E. 7.2 La fattispecie esaminata dall’autorità inferiore è riconducibile ai se- guenti termini: “In particolare in merito al conteggio dei pagamenti diretti dell’anno 2009 Ia Sezione dell’agricoltura ha evaso il reclamo 29 dicembre 2009 di X._______ con decisione n. _______ deI 13 gennaio 2011, mentre un successivo reclamo deI 14 febbraio 2011 è stato respinto dalla medesima autorità con decisione 24 febbraio 2011, cresciuta in giudicato. Contro iI conteggio dei pagamenti diretti deI 2010 X. ________ ha interposto reclamo il 24 dicem- bre 2010, evaso con decisione n. _______ deI 13 gennaio 2011, cresciuta in giudicato. Per quanto riguarda i pagamenti diretti per l’anno 2011, contro il conteggio principale deI 25 no- vembre 2011 X.________ ha inoltrato un reclamo, più che altro una richiesta d’informazioni, det- tagliato l’11 gennaio 2012, a cui la Sezione dell’agricoltura ha risposto con raccomandata di data 31 gennaio 2012, allegando le planimetrie con le superfici conteggiate. II reclamo prospettato con scritto 11 gennaio 2012 da X. ________ non è stato inoltrato, per cui iI conteggio è divenuto defi- nitivo. X. ________ non ha reclamato contro il conteggio principale dei pagamenti diretti 2012, per cui è cresciuto in giudicato. Contro iI conteggio principale deI 2 dicembre 2013 concernente i pagamenti diretti dell’anno 2013 X. ________ ha inoltrato il reclamo 15 dicembre 2013, a seguito del quale la Sezione dell’agricoltura il 17 gennaio 2014 ha inviato un nuovo conteggio che non è stato conte- stato, e che è dunque cresciuto in giudicato.

B-1064/2020 Pagina 19 X. ________ ha contestato con reclamo 12 novembre 2014 iI conteggio principale dei pagamenti diretti 2014 deI 15 ottobre 2014. La Sezione dell’agricoltura ha inviato il conteggio finale dei paga- menti diretti 2014 con decisione 9 dicembre 2014, rimasta inimpugnata e pertanto cresciuta in giudicato.”

E. 7.3 In seguito alle verifiche effettuate dallo scrivente Tribunale sulla base dell’incarto della prima istanza, si può stabilire che l'accertamento dei fatti e la valutazione degli stessi da parte della prima istanza, poi confermati dall’autorità inferiore, non offrono il fianco a critiche di sorta e pertanto non sono suscettibili di configurare una violazione del diritto federale. La ricor- rente si avvale perlopiù degli stessi argomenti sviluppati dinanzi all’autorità inferiore e la sua motivazione non riesce a convincere. Malgrado la prima istanza le abbia sì preannunciato in data 17 gennaio 2014 lo svolgimento di una verifica in loco delle pendenze, nulla muta al fatto che né il nuovo conteggio dei pagamenti diretti 2013, né il conteggio finale per i pagamenti diretti 2014 siano stati impugnati, per cui non si può più ritornare sui mede- simi. Va inoltre sottolineato, in base alle indicazioni della prima istanza e della ricorrente, che la superfice della particella n. ____ RFD di (...) è stata ripristinata a prato nel 2015, dimodoché il sopralluogo non può più essere svolto a posteriori e per il calcolo delle superfici fa stato la misurazione ufficiale con il GPS di precisione in conformità con l’art. 31 cpv. 1 OTerm, come avvenuto nel caso di specie. Ne discende che nella misura in cui l’autorità inferiore ha concluso alla correttezza del giudizio di irricevibilità del reclamo, pronunciato dalla prima istanza in relazione ai contributi di declività dal 2009 al 2014, la decisione impugnata si rivela immune da vizi giuridici. Contrariamente all’assunto della ricorrente, l’autorità inferiore po- teva di conseguenza ritenere che non vi era necessità di accertamenti ag- giuntivi, segnatamente della richiesta di considerare la perizia di parte e della conseguente audizione del perito per confermare i dati da lui esperiti. A fronte dell’esito della causa in questo punto, l’audizione del perito nel presente procedimento, come da richiesta della ricorrente, non risulta ne- cessaria né giustificata.

E. 7.4 Infine, ritenuto che le questioni corrispondenti sono state trattate in ma- niera definitiva negli anni 2011, 2012 e 2014 e che la ricorrente non ha proposto alcun motivo di riesame valido, il Tribunale conclude, aderendo al parere dell’UFAG, che le richieste della ricorrente possono essere consi- derate prescritte secondo l’art. 32 cpv. 1 LSu. In effetti, il termine di cinque anni per far valere i crediti concernenti aiuti finanziari o indennità, quindi anche i pagamenti diretti, comincia a decorrere dal momento dell’esigibilità del credito, ossia, secondo la prassi, dal momento in cui le decisioni sui conteggi sono cresciute in giudicato (sentenza del TAF B-2225/2006 del 14 agosto 2007, consid. 9; cfr. anche MICHAEL RITTER in Blätter für Agrarrecht

B-1064/2020 Pagina 20 [BIAR] 2/2012 pag. 3 segg., Die Handhabung des Widerrufs und der Rück- forderungen sowie der Verjährung und Verwirkung von Direktzahlungen, pag. 29). Detto termine di prescrizione di cinque anni si rivela scaduto nel caso in esame tenuto conto dell’accertata crescita in giudicato dei conteggi per il periodo 2009-2014.

E. 8 In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto ai sensi del consid. 4.3 segg., secondo cui la causa va rinviata alla prima istanza per nuova decisione sui contributi per la biodiversità del livello qualitativo II per l'anno 2015. Per il resto (cfr. i consid. 5-7), il ricorso è respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

E. 9.1 In considerazione dell'oggetto della lite e degli atti dell'incarto, le spese della presente procedura sono fissate a fr. 1'000.–. Tenuto conto che la ricorrente è in maggior parte soccombente, l'importo viene ridotto a fr. 750.– e posto a suo carico a titolo di spese di procedura, nonché com- putato con l'anticipo spese di fr. 1'000.– da lei versato il 27 marzo 2020 (cfr. art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Il saldo di fr. 250.– sarà restituito alla ricorrente dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.

E. 9.2 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispen- sabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). Giusta l'art. 7 cpv. 2 TS-TAF, se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. In concreto, poiché lo scrivente Tribu- nale ha accolto parzialmente il ricorso, si giustifica di concedere alla ricor- rente – qui legalmente assistita – un'indennità dell'importo di fr. 1'000.– a titolo di ripetibili, considerato che non è stata esibita alcuna nota di onorario (cfr. art. 14 TS-TAF). Tale importo è messo a carico dell'autorità inferiore, la quale provvederà al suo versamento alla crescita in giudicato del pre- sente giudizio.

B-1064/2020 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la causa è rin- viata alla prima istanza per nuova decisione sui contributi per la biodiversità del livello qualitativo II per l'anno 2015 ai sensi dei considerandi. Per il re- sto, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali ridotte sono stabilite a fr. 750.– e prelevate sull’anti- cipo di fr. 1’000.– già versato dalla ricorrente. Il saldo di fr. 250.– sarà resti- tuito alla ricorrente dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza. 3. Alla ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di fr. 1’000.– a carico dell’autorità inferiore. 4. La causa è rinviata all’autorità inferiore per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della procedura precedente. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, alla prima istanza, all’Ufficio federale dell’agricoltura, nonché al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi

B-1064/2020 Pagina 22 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 30 settembre 2022

B-1064/2020 Pagina 23 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario "Indirizzo per il pagamento"); – autorità inferiore (n. di rif. ____; atto giudiziario); – prima istanza (atto giudiziario); – Ufficio federale dell’agricoltura UFAG (atto giudiziario); – Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-1064/2020 Sentenza del 6 settembre 2022 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Mia Fuchs, Christoph Errass, cancelliere Corrado Bergomi. Parti X. ________, patrocinata dall'avv. Pier Carlo Blotti, ricorrente, contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino, autorità inferiore, e Dipartimento delle finanze e dell'economia della Repubblica e Cantone Ticino, Sezione dell'agricoltura, prima istanza. Oggetto Pagamenti diretti 2015 e contributi di declività per le superfici a fondovalle per gli anni 2009-2014; decisione del Consiglio di Stato del 22 gennaio 2020. Fatti: A. A.a X. ________ gestisce un'azienda agricola (...) nel Comune di (...) e beneficia dei pagamenti diretti. A.b Con reclami del 26 ottobre 2015, 2 dicembre 2015, 24 gennaio 2016 (dettagliati il 23 febbraio 2016 e 28 aprile 2016 dal suo rappresentante legale) X. ________ ha contestato presso la Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino il conteggio principale del 12 ottobre 2015 e quello finale del 22 dicembre 2015 dei pagamenti diretti 2015, nonché la mancata considerazione delle declività del fondovalle a partire dal 2009. A.c Con decisione del 16 marzo 2017, la Sezione dell'agricoltura (in seguito: prima istanza) ha parzialmente accolto i reclami summenzionati ai sensi dei considerandi (dispositivo n. 1), disposto che la restituzione di fr. 641.- di contributi cantonali e fr. 1'385.15 di contributi federali sarebbe stata conteggiata con il prossimo versamento dei pagamenti diretti (dispositivo n. 2), nonché dichiarato irricevibile il reclamo per le superfici conteggiate dal 2009 al 2014 compreso (dispositivo n. 3). Quanto all'importo relativo alla restituzione, esso si basa sul nuovo calcolo dei pagamenti diretti 2015 operato dalla prima istanza a seguito delle modifiche di superficie intervenute in sede di reclamo. A.d Con ricorso del 12 aprile 2017 dinanzi al Consiglio di Stato X. ________ ha chiesto l'annullamento della summenzionata pronuncia, ad eccezione del dispositivo n. 2 e che l'incarto sia retrocesso alla prima istanza per nuova decisione. Quanto al conteggio dei contributi per la biodiversità del livello qualitativo II, X. ________ ha lamentato di non aver potuto determinarsi sulla correttezza del calcolo e sulla quantità (in are) di aree rilevate per le due alpi di (...) e (...), (...). Quanto al conteggio dei contributi di declività nel periodo 2009-2014 con un riferimento particolare alla particella n. ___ RFD di (...), X. ________ ne ha domandato il riconoscimento sulla base del rapporto peritale fatto allestire apposta per lei da un tecnico, in quanto il sopralluogo e la verifica preannunciati dalla prima istanza il 17 gennaio 2014 non avrebbero avuto luogo e non sarebbero più possibili dall'anno 2015 in considerazione del mutamento dello stato di fatto della particella menzionata. X. ________ ha altresì contestato che la prima istanza abbia inserito erroneamente le particelle n. ___, ___ e ___ RFD di (...) in zona di estivazione anziché nella superficie agricola utile (SAU). Ella ha poi criticato che la prima istanza abbia escluso le particelle n. ___, ___ ___ e ___ RFD di (...) dalla SAU perché a torto ritenute non gestite in modo adeguato. In tale ambito X. ________ ha sostenuto che questi fondi fossero stati falciati per la maggior parte della loro superficie, ad eccezione della porzione indebitamente occupata da caprini di proprietà di terze persone, i cui escrementi avrebbero reso lo sfalcio impossibile. Secondo lei si tratterebbe di un caso di forza maggiore non imputabile al gestore ai sensi dell'art. 106 cpv. 3 dell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13). Infine, X. ________ non ha condiviso l'avviso della prima istanza di aver dichiarato inammissibile il suo reclamo per quanto diretto contro le superfici conteggiate dal 2009 al 2014 per i contributi di declività. A.e Con decisione del 22 gennaio 2020 il Consiglio di Stato (di seguito: autorità inferiore) ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata in relazione ai contributi per la biodiversità del livello qualitativo II per l'anno 2015, all'inserimento dei fondi n. ___, ___ e ___ RFD di (...) in zona d'estivazione, all'esclusione dei fondi n. ___, ___, ___ e ___ RFD di (...) dalla SAU e infine ai contributi di declività per le superfici a fondovalle per gli anni 2009- 2014. B. Contro la summenzionata decisione, X. ________ (di seguito: la ricorrente) è insorta con ricorso del 24 febbraio 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l'accoglimento del gravame e di conseguenza l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione dell'incarto alla prima istanza per nuova decisione sui conteggi per il 2015 ai sensi delle argomentazioni ricorsuali, precisamente riguardo ai contributi di biodiversità, di declività, nonché ai contributi per le particelle n. ___, ___ e ___ RFD di (...) e per le particelle n. ___, ___, ___ e ___ RFD di (...). Quanto ai contributi di biodiversità del livello qualitativo II, la ricorrente disapprova che la decisione impugnata si sia rimessa al rapporto di ispezione del 7 agosto 2015 della prima istanza ed abbia ritenuto quest'ultimo, a torto, sostanzialmente sufficiente per la valutazione del rilevamento botanico per le alpi di (...) e (...). La ricorrente contesta le modalità e le risultanze del rilievo effettuato dalla prima istanza, rimproverando a quest'ultima un accertamento dei fatti insufficiente sulla presenza di piante indicatrici nella zona presa in considerazione. In particolare, la prima istanza avrebbe omesso di coinvolgere la ricorrente nella procedura di accertamento, di utilizzare uno specifico formulario per l'accertamento delle superfici per la promozione della biodiversità, nonché di suddividere la zona in considerazione delle sue peculiarità di utilizzo. La ricorrente rimprovera alla prima istanza e all'autorità inferiore di aver considerato a torto di inserire le particelle n. ___, ___ e ___ RFD di (...) nella zona di estivazione ed escluso erroneamente le particelle n. ___, ___, ___ e ___ RFD di (...) dalla SAU 2015. Quanto ai contributi di declività per le superfici a fondovalle per gli anni 2009-2014, la ricorrente, riproponendo in sostanza le motivazioni addotte nella sede precedente, dissente dal giudizio dell'autorità inferiore secondo cui la questione sarebbe stata già decisa e che le decisioni sarebbero cresciute in giudicato. Inoltre, per il calcolo dei contributi di declività in questione la ricorrente rinvia al rapporto peritale da lei predisposto. In tale contesto fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell'autorità inferiore, non avendo quest'ultima ritenuto necessario dare seguito alla sua richiesta di sentire il perito menzionato in qualità di teste onde verificare la correttezza dei dati raccolti. Una simile richiesta di audizione è proposta anche per il presente procedimento. C. Con risposta al ricorso del 2 giugno 2020 e complemento del 3 giugno seguente, la prima istanza conferma essenzialmente le asserzioni esposte nelle precedenti sedi. D. In data 9 giugno 2020, l'autorità inferiore ha prodotto l'incarto completo senza inoltrare alcuna risposta entro il termine impartito. E. E.a Entro il termine prorogato con ordinanza dell'8 luglio 2020, l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG ha inoltrato, in data 18 agosto 2020, il proprio parere in qualità di autorità specialistica. In sostanza, l'UFAG concorda con il giudizio pronunciato dall'autorità inferiore, esprimendo tuttavia alcune riserve sull'operato della prima istanza per quanto attiene ai contributi di biodiversità (cfr. consid. 4.2.3) e ritenendo opportuno chiedersi se le richieste della ricorrente in merito ai contributi di declività o parti di esse non siano andate in prescrizione (cfr. consid. 7.4). E.b Mediante i rispettivi scritti del 14 e 18 settembre 2020 la ricorrente e la prima istanza hanno preso posizione sul parere dell'UFAG. L'autorità inferiore non si è espressa entro il termine impartito. F. In data 12 ottobre 2020 la ricorrente ha inviato una presa di posizione spontanea, trasmessa il giorno successivo alla prima istanza ed all'autorità inferiore, esprimendosi sulle osservazioni della prima istanza nell'ambito dei contributi per la biodiversità. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza. Diritto:

1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente le condizioni di ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), eccezion fatta per le decisioni elencate all'art. 32 LTAF. In particolare, giusta l'art. 33 lett. i LTAF un ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In base all'art. 166 cpv. 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr, RS 910.1), un ricorso al Tribunale amministrativo federale è ammissibile contro le decisioni cantonali di ultima istanza prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione, eccetto che per le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali. Quest'ultima eccezione non è data nel caso di specie. La risoluzione del Consiglio di Stato del 22 gennaio 2020 configura una decisione di un'ultima istanza cantonale secondo l'art. 166 cpv. 2 LAgr (cfr. anche l'art. 80 della Legge sulla procedura amministrativa [LPAmm] del 24 settembre 2013, RL/TI 165.100) e in quanto tale può essere impugnata dinanzi allo scrivente Tribunale. 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.3 Gli ulteriori requisiti quanto alla tempestività (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti, in particolare l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) e il rappresentante legale ha giustificato i suoi poteri per mezzo di procura scritta (art. 11 PA). 1.4 In conclusione, il ricorso è ammissibile. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA). Tuttavia, nel caso di specie l'inadeguatezza non può essere richiamata, in quanto la decisione impugnata è stata emanata da un'autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49 lett. c PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

3. La decisione della prima istanza del 16 marzo 2017 è stata sostituita, per effetto devolutivo del ricorso del 12 aprile 2017, dalla decisione dell'autorità inferiore del 22 gennaio 2020. Siccome la ricorrente nel suo ricorso del 12 aprile 2017 all'autorità inferiore non ha chiesto l'annullamento della decisione della prima istanza per quanto attiene alla restituzione di fr. 641.- di contributi cantonali e di fr. 1'385.15 di contributi federali, il punto corrispondente del dispositivo è cresciuto in giudicato e non configura l'oggetto di lite nemmeno nel presente procedimento. Nella misura in cui l'autorità inferiore ha confermato gli ulteriori punti del dispositivo della decisione di prima istanza e respinto il relativo ricorso della ricorrente, l'oggetto della controversia verte in questo caso sulla risposta ai quesiti se i contributi riconosciuti per la biodiversità del livello qualitativo II siano conformi alla legge (cfr. infra consid. 4), se i fondi n. ___, ___ e ___ RFD di (...) siano stati a torto inseriti in zona d'estivazione (cfr. infra consid. 5), se i fondi n. ___, ___, ___ e ___ RFD di (...) siano stati erroneamente esclusi dalla superficie agricola utile (SAU) (cfr. consid. 6) e se le richieste circa i contributi di declività per le superfici a fondovalle per gli anni 2009-2014 possano essere ritenute irricevibili (cfr. consid. 7). 4. 4.1 4.1.1 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Tra le sue competenze e i compiti vi è quello di completare il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 104 cpv. 3 Cost.). L'art. 70 cpv. 2 LAgr elenca i differenti tipi di contributi per i pagamenti diretti, ossia i contributi per il paesaggio rurale, i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento, i contributi per la biodiversità, i contributi per la qualità del paesaggio, i contributi per i sistemi di produzione, i contributi per l'efficienza delle risorse e i contributi di transizione (cfr. art. 71 segg. LAgr, art. 2 dell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 [Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13]). 4.1.2 I contributi per la biodiversità comprendono un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, il tipo e il livello qualitativo della superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuovere la diversità delle specie e degli habitat naturali, nonché un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuovere l'interconnessione delle superfici (art. 73 cpv. 1 LAgr, art. 2 OPD e allegato 4 OPD). I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro a differenti superfici, segnatamente le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o OPD). Le superfici per la promozione della biodiversità sono incentivate mediante un contributo per la qualità che comprende due livelli qualitativi (I e II). Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione sono versati contributi del livello qualitativo II in via suppletiva ai contributi del livello qualitativo I (art. 56 cpv. 2 OPD). Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici presentano qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all'art. 58 e all'allegato 4 (art. 59 cpv. 1 OPD). 4.1.3 Giusta l'allegato 4 A n. 15 OPD sono versati contributi per prati, pascoli e terreni da strame utilizzati a scopo alpestre nella regione d'estivazione. Per terreni da strame si intendono le superfici di cui all'art. 21 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91; allegato 4 A n. 15.1.1 OPD). I prati da sfalcio nella regione d'estivazione che fanno parte della superficie permanentemente inerbita non danno diritto a tali contributi (allegato 4 A n. 15.1.1 OPD). Le piante indicatrici di cui all'art. 59 che denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie devono essere regolarmente presenti (allegato 4 A n. 15.1.2 OPD). 4.1.4 Per quanto attiene alle superfici inerbite e ai terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione, in data 23 ottobre 2013 l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha emanato le istruzioni relative all'art. 59 e all'allegato 4 OPD. Dette istruzioni stabiliscono i principi della procedura da seguire per valutare la qualità ecologica della zona in questione. 4.1.4.1 La qualità per le superfici per la promozione della biodiversità (in seguito: qualità SPB) viene valutata sulla base della composizione/varietà della vegetazione. La valutazione dell'area notificata si svolge in tre fasi. (1.) Suddividere l'area notificata in superfici parziali in modo che ciascuna di esse presenti una quota possibilmente simile di vegetazione di qualità (operazione effettuata dal gestore dell'alpe, dal cartografo o dal Cantone). (2.) Determinare la porzione di superficie con qualità SPB, quota percentuale, per ogni superficie parziale con l'ausilio della chiave della vegetazione (operazione effettuata dal cartografo). (3.) Procedere al rilevamento e documentare il lavoro di valutazione per il versamento dei contributi, il controllo e per un eventuale ricorso (istruzioni punto 2.1). 4.1.4.2 La suddivisione dell'area notificata avviene progressivamente durante il sopralluogo oppure prima dello stesso sulla base di un'analisi della ripresa aerea. Per il sopralluogo è indicata un'ortofoto in scala 1:10'000 o maggiore. Dev'essere possibile avere una visione d'insieme sulla superficie parziale e procedere a una valutazione attendibile della quota con qualità. Generalmente la dimensione varia da 5 a 50 ettari. In casi motivati sono autorizzate superfici parziali di dimensioni minori o maggiori (cfr. istruzioni punto 2.2). 4.1.4.3 Prima del sopralluogo va previsto un colloquio preliminare con il gestore. Dopo la valutazione della superficie, con il gestore si discutono il risultato e, in particolare, le indicazioni sulla gestione. Vengono scelte specie indicatrici nel complesso robuste, affinché sia possibile procedere senza problemi a una valutazione sul lungo periodo. La valutazione della superficie con qualità SPB viene effettuata per ogni superficie parziale espressa in quota percentuale. Il limite inferiore di stima di una superficie parziale è stato fissato al 20 per cento, ossia le quote con qualità di una superficie parziale inferiori al 20 per cento non vengono rilevate. La stima delle quote ha luogo in sezioni del 5 per cento (istruzioni punto 2.3). 4.1.4.4 In tutta la Svizzera e a tutte le altitudini si applica la medesima chiave della vegetazione, che misura la biodiversità sulla base di specie indicatrici iscritte in una lista uniforme delle specie. Per la superficie di riferimento per l'applicazione della chiave fa stato una superficie circolare con un raggio di 3 metri. Per questa "superficie di prova", dall'applicazione della chiave scaturisce la decisione "SÌ" o "NO". La valutazione può essere effettuata mediante osservazione diretta e analisi delle specie oppure sulla base di conclusioni tratte a distanza per analogia, poiché il sopralluogo non avviene a intervalli serrati sull'intera alpe. Se la superficie è ricoperta in misura di oltre il 50 per cento di detriti, massi, cespugli, alberi o formazioni di arbusti nani, singoli o combinati, non è consentito procedere a una valutazione a distanza, bensì occorre effettuare una verifica diretta sulla base delle specie (istruzioni punto 2.3). 4.1.4.5 È importante che il lavoro svolto dalla persona incaricata della valutazione sia documentato onde poter reagire in caso di ricorso e per garantire il controllo periodico. Il metodo consente di effettuare la "misurazione" effettiva della biodiversità mediante le piante indicatrici e, in via suppletiva, traendo conclusioni per analogia sulla base di una valutazione a distanza, ragion per cui è necessario che la valutazione sia documentata su un livello spaziale. Per tutti i siti per i quali nel corso del sopralluogo è stata riscontrata la qualità SPB l'esperto riporta nella ripresa aerea il segno "+". Per quelli per i quali non è stata riscontrata la qualità SPB, riporta il segno "-". Inoltre ogni superficie parziale che presenta almeno il 20 per cento di qualità SPB va documentata mediante una lista delle specie indicatrici riscontrate sulla superficie di prova. Sulla ripresa aerea va altresì indicata adeguatamente l'ubicazione della superficie di prova che rientra nella lista delle specie. Sulla ripresa aerea i siti che sono considerati con/senza qualità in base a conclusioni per analogia vanno indicati in modo che possano essere distinti dai punti misurati. La superficie di prova documentata deve essere rappresentativa della vegetazione della superficie parziale. La rappresentatività è data se la superficie rientra nel tipo di vegetazione dominante e uno spostamento della superficie di prova non comporterebbe variazioni della gamma di specie (istruzioni punto 2.4). 4.1.4.6 Le istruzioni relative all'art. 59 e all'allegato 4 OPD configurano una cosiddetta ordinanza amministrativa. Le ordinanze amministrative rappresentano istruzioni di servizio ad uso interno mediante le quali le autorità superiori o di vigilanza forniscono indicazioni circa l'interpretazione di determinate norme legali, nell'interesse dell'applicazione uniforme del diritto (DTF 142 V 425 consid. 7.2, 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b). Tali istruzioni non sono di per sé vincolanti; le autorità giudiziarie possono comunque fondarvisi, nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico (DTF 147 II 72 consid. 4.3.3, 142 V 425 consid. 7.2, 142 II 182 consid. 2.3.3, 121 II 473 consid. 2b). 4.2 4.2.1 L'autorità inferiore ha confermato i contributi per la biodiversità di livello qualitativo II per l'anno 2015, condividendo in sostanza la valutazione operata dalla prima istanza sulla base dei propri rilevamenti del 7 agosto 2015. Dal canto suo, la ricorrente non contesta il calcolo in sé, ma rimane dell'avviso che il rilevamento botanico in loco delle specie indicatrici debba essere maggiore di quanto stabilito dalla prima istanza. Ella fa valere un accertamento dei fatti inesatto da parte della medesima, sia nel quadro della procedura che nell'ambito della metodologia di rilevamento. A suo dire, la prima istanza avrebbe effettuato solo tre campionature, quando invece avrebbe dovuto effettuarne almeno il doppio in virtù della grande superficie del territorio presa in considerazione. Inoltre, secondo quanto riportato nella risposta al ricorso dinanzi all'autorità inferiore del 15 maggio 2017, la prima istanza avrebbe effettuato le sue valutazioni in cerchi di 3 m di diametro, mentre le istruzioni prevedono un diametro di 6 m (recte: "raggio di 3 metri", cfr. consid. 4.1.4.4). 4.2.2 Nella risposta del 2 giugno 2020, la prima istanza conferma quanto appurato nel sopralluogo del 7 agosto 2015. Sulla base dei dati rilevati, essa avrebbe suddiviso, come dal piano allegato, l'alpe (...) in tre superfici parziali ed eseguito 17 campionature, 5 per la zona parziale 1, 6 per la zona parziale 2 e 6 per la zona parziale 3, aggiungendo i simboli "+" e "-" per affermare o meno la sussistenza della qualità SPB. Infine, la prima istanza ribadisce che, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, i campionamenti sarebbero sempre stati effettuati su cerchi di 3 metri di raggio e non di diametro. 4.2.3 Nel proprio parere, l'UFAG nutre preoccupazioni analoghe a quelle della ricorrente. Esso ritiene che il processo non sia stato svolto in modo ottimale, né conformemente al capitolo 2.3 delle istruzioni, in quanto non si sarebbe svolto il colloquio preliminare tra l'esperto e il gestore in vista o nel corso della prima rilevazione. Inoltre, i risultati della valutazione sarebbero stati comunicati praticamente solo due anni dopo la prima rilevazione. Tuttavia, l'UFAG riconosce che le istruzioni partano dal caso ideale che per diversi motivi non sempre può essere messo in pratica. L'UFAG si duole altresì che i fatti non siano stati stabiliti in modo dettagliato in entrambe le decisioni impugnate. In particolare non sarebbero evincibili informazioni circa la data in cui la ricorrente si è iscritta al programma di biodiversità, le zone notificate, le spiegazioni per la comunicazione tardiva dei risultati e la prassi del Canton Ticino in materia di valutazione. Infine, l'UFAG rileva che nei giustificativi inoltrati dalla prima istanza il 3 giugno 2020, in particolare nei piani, non sarebbero indicate in modo chiaro le superfici parziali e mancherebbero i segni "+" e "-" per permettere di valutare la qualità SPB. 4.2.4 Mediante osservazioni del 18 settembre 2020, la prima istanza ha avuto modo di esprimersi sul parere dell'UFAG. Innanzitutto ribadisce che i contributi per la biodiversità del livello qualitativo II per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione sono stati versati in base al rilevamento botanico in loco delle specie indicatrici del 7 agosto 2015, per cui non era più necessario esporre i fatti in maniera dettagliata. In secondo luogo, essa riconosce che a seguito delle prime esperienze non ha più contattato le gestrici e i gestori in considerazione del loro scarso interesse ad un colloquio preliminare e al controllo, specificando che per prassi viene dato seguito alle richieste dei gestori o delle gestrici di assistere alla verifica o di fornire informazioni specifiche. La prima istanza espone in terzo luogo di aver spiegato a voce alla ricorrente in occasione del sopralluogo del 23 giugno 2016 il metodo di rilevamento e di calcolo per il contributo in questione. In quarto luogo, la prima istanza si duole che l'UFAG non abbia potuto notare in base alla carta topografica 1:10'000 che le superfici parziali siano state marcate con i numeri da 1 a 3, nonché con i 17 punti di campionatura con i simboli "+" e "-", allegando a tale riguardo una nuova carta topografica 1:10'000 con i 17 punti evidenziati in giallo. 4.3 Il Tribunale ritiene di poter stabilire che, a livello formale, la prima istanza, avendo tralasciato di svolgere un colloquio preliminare con la ricorrente e comunicando a quest'ultima i risultati del rilevamento per iscritto soltanto il 12 maggio 2017, ossia quasi due anni dopo l'ispezione, non ha eseguito la procedura di rilevamento nel modo ideale e conforme alle istruzioni. Per quanto poi attiene alla metodologia, per il Tribunale vi sono ragioni per distanziarsi dai rilevamenti della prima istanza. Certo, il piano allegato alle osservazioni del 18 settembre 2020 è di miglior qualità rispetto a quello inoltrato il 3 giugno 2020 e permette in questo modo di individuare con minor sforzo i 17 punti di campionatura marcati manualmente con i simboli "+" e "-". Tuttavia, come rimarcato giustamente dall'UFAG, le tre superfici parziali indicate a mano con le rispettive cifre 1, 2 e 3 non sono tutte distintamente e nettamente suddivise in conformità con gli esempi illustrativi riportati nelle istruzioni (cfr. consid. 4.1.4.2). Malgrado la rettifica della prima istanza in questa sede, non è nemmeno chiaro se i campionamenti sono stati effettuati su cerchi di 3 metri di raggio o di diametro. Oltretutto, sulla base dei dati forniti il Tribunale concorda con il parere dell'UFAG quando quest'ultimo critica l'accertamento dei fatti lacunoso nella decisione su reclamo e nella decisione impugnata, dimodoché risulta difficile determinare l'effettivo diritto della ricorrente ai contributi di biodiversità. Ne discende che in base ai vizi procedurali e metodologici suesposti, l'accertamento e la valutazione dei fatti operati dalla prima istanza si rivelano incompleti e scorretti e non possono essere confermati sulla base dell'incarto. 4.4 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, un rinvio è opportuno se l'autorità inferiore ha proceduto ad un accertamento dei fatti inesatto o incompleto che non può essere rimosso senza un'assunzione di prove dispendiosa. Di regola, l'autorità inferiore ha una migliore familiarità con le circostanze di fatto e ciò le consente di svolgere al meglio gli accertamenti necessari; inoltre, in questo modo è mantenuto il sistema del corso delle istanze (cfr. DTF 131 V 407 consid. 2.1.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1, sentenza del TAF B-4668/2016 del 14 novembre 2017 consid. 4.1). Se le circostanze lo giustificano, in casi eccezionali è possibile anche un rinvio diretto alla prima istanza (cfr. il termine in tedesco "Sprung-rückweisung"; sentenza del TAF B-5948/2016 del 20 marzo 2018 consid. 4.6). Questo avviene ad esempio nel caso in cui l'autorità di prima istanza abbia sin dall'inizio commesso dei gravi vizi procedurali oppure disponga in un determinato ambito di conoscenze tecniche specifiche necessarie alla risoluzione della vertenza, rispettivamente allorquando le questioni giuridiche ancora pendenti nello specifico richiedano un loro esame in primis da parte dell'autorità di prima istanza, dipoi - se del caso - da parte delle successive istanze, nel rispetto di tutti i gradi di giudizio (cfr. Weissenberger/Hirzel, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, n. 21 ad art. 61 PA). Specialmente in materia di pagamenti diretti, come nel caso di specie, appare indicato rinviare la causa alla prima istanza per nuovi accertamenti e nuova decisione (cfr. sentenza del TAF B-4710/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 7.1 seg.). 4.5 Visto quanto precede, in questo punto il ricorso va accolto e l'incarto va rinviato alla prima istanza affinché proceda ad un nuovo rilevamento in conformità con le istruzioni e statuisca nuovamente sui contributi di biodiversità.

5. L'autorità inferiore ha confermato l'inserimento dei fondi n. ____ (recte ____, cfr. consid. 5.2.1), ____ e ____ RFD di (...), da parte della prima istanza, in zona di estivazione, anziché nella superficie agricola utile (SAU). La ricorrente contesta siffatto giudizio, in quanto la prima istanza le avrebbe sempre versato i contributi per la SAU fino al conteggio sui contributi qui versati. 5.1 5.1.1 Secondo l'art. 14 cpv. 1 OTerm, per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: (a.) la superficie coltiva; (b.) la superficie permanentemente inerbita; (c.) i terreni da strame; (d.) la superficie con colture perenni; (e.) la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); (f.) la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste (RS 921.0). Non rientrano nella SAU: (a.) i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari; (b.) le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari (art. 14 cpv. 2 OTerm). Per superficie d'estivazione si intendono: (a.) i pascoli comunitari; (b.) i pascoli d'estivazione; (c.) i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione (art. 24 cpv. 1 OTerm). Le superfici nella regione d'estivazione di cui all'art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (ordinanza sulle zone agricole, RS 912.1) sono considerate superfici d'estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi (art. 24 cpv. 2 OTerm). 5.1.2 Conformemente all'art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sulle zone agricole, l'Ufficio federale dell'agricoltura è l'autorità competente per la delimitazione delle zone, in particolare per delimitare la regione d'estivazione dopo aver consultato il Cantone interessato. L'UFAG traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione (art. 4 cpv. 2 ordinanza sulle zone agricole). Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'art. 3, l'Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni (art. 4 cpv. 3 ordinanza sulle zone agricole). Per il Canton Ticino la decisione concernente la delimitazione delle zone è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale il 27 marzo 2001 (cfr. allegato 1 al parere dell'UFAG). L'UFAG riporta le zone e regioni agricole su carte topografiche digitali e rappresenta le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch. Tali carte costituiscono il catasto della produzione agricola (art. 5 cpv. 1 ordinanza sulle zone agricole). La modifica dei limiti delle zone della regione di montagna e di quella di pianura, nonché della regione d'estivazione compete all'UFAG, sia autonomamente che su domanda del gestore (cfr. art. 6 cpv. 1 e 2 ordinanza sulle zone agricole). 5.2 5.2.1 Prima di tutto occorre specificare che, contrariamente a quanto riportato nella decisione impugnata, nel punto in questione si tratta in concreto dei fondi n. ____ (anziché ____), nonché ____ e ____ RFD di (...). Ciò emerge del resto dall'incarto della prima istanza (DOC. F), in particolare dagli scritti della prima istanza del 24 marzo 2015, 8 febbraio 2016 e 4 marzo 2016, come pure dagli scritti della ricorrente del 4 ottobre 2015 e del 23 febbraio 2016, nonché dall'elenco delle superfici allegato alla decisione della prima istanza. Da notare che la ricorrente nel suo ricorso non menziona più il fondo n. ____ o ____, bensì parla del fondo n. ____, aggiungendo che tale particella "deve essere esclusa dai pagamenti diretti". Emerge poi dall'incarto che la particella n. ____ è risultata da un frazionamento della particella n. ____ (cfr. ricorso pag. 5, reclamo del 28 aprile 2016). Secondo la delimitazione delle zone, entrata in vigore a far tempo dal 2001 e nel frattempo cresciuta in giudicato, nonché in conformità con la carta delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione (consultabile all'indirizzo web https://s.geo.admin.ch/6ee4f48361), le particelle n. ____, ____ e ____ RFD di (...) (come anche la particella n. ____ RFD di (...)), sono state inserite nella regione d'estivazione, per cui dette superfici sono state a giusto titolo tolte dalla SAU. Pertanto, non presta alcun fianco a critiche che l'autorità inferiore abbia ritenuto che per le particelle n. ____ (recte: ...), nonché ____ e ____ RFD di (...) la ricorrente non ha alcun diritto ai contributi SAU (cfr. anche il parere dell'UFAG, cifra 2.3; scritti della prima istanza alla ricorrente del 4 marzo 2016 rispettivamente 8 febbraio 2016). Come rilevato dall'autorità inferiore, resta riservata la richiesta di modifica, la cui decisione è di competenza dell'UFAG secondo la procedura definita all'art. 6 dell'ordinanza sulle zone agricole. Il richiamo della ricorrente all'art. 31 cpv. 1 e 2 OTerm è inconferente, in quanto tale disposto si riferisce alla tematica della misurazione ufficiale e non alla delimitazione delle zone di competenza dell'UFAG (cfr. per la procedura di definizione del catalogo degli oggetti nell'ambito della misurazione ufficiale anche la sentenza del TAF B-1737/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 3, 4.1.2). Pertanto, non è ravvisabile una violazione di tale disposto, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente. 5.2.2 Per abbondanza val la pena attirare l'attenzione sul fatto che dall'incarto non emergono motivi per cui la ricorrente in precedenza avrebbe percepito contributi SAU per le particelle in questione. Come sottolinea l'UFAG nel suo parere, in passato alcuni Cantoni hanno effettivamente versato, a torto, contributi SAU per le particelle situate nella regione di estivazione in base alle autodichiarazioni dei gestori e non è escluso che ciò sia avvenuto anche nel caso della ricorrente. Questo perché prima dell'instaurazione di un sistema informatico di geodati, i Cantoni non sarebbero stati in grado di controllare la veridicità delle informazioni fornite dai gestori.

6. La ricorrente lamenta che l'autorità inferiore ha confermato le constatazioni della prima istanza secondo cui le superfici delle particelle n. ____, ____, ____ e ____ RFD di (...) andavano escluse dalla SAU per gestione scorretta riconducibile al fatto che il foraggio non era stato raccolto ed utilizzato. La ricorrente ribadisce a tale riguardo che solo una parte minore delle particelle non sono state falciate a causa della presenza di escrementi lasciati da caprini provenienti da una terza azienda agricola, chiedendo che solo per la parte che è stata falciata vengano versati i contributi SAU. A suo dire, sarebbero dati i requisiti per ammettere un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 OPD poiché la presenza di capre sui fondi in oggetto non era prevedibile dalla ricorrente. 6.1 Non sono considerate superficie agricola utile segnatamente le superfici la cui destinazione principale non è l'utilizzazione agricola (art. 16 cpv. 1 lett. a OTerm). Se le superfici non sono gestite in modo adeguato, in particolare se non sono gestite, sono infestate da malerbe o sono abbandonate, esse sono escluse dalla SAU e non danno diritto ad alcun contributo (cfr. n. 2.1.7 dell'allegato 8 OPD). Di principio, i contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda (art. 11 OPD). Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all'art. 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi (art. 106 cpv. 1 OPD). Sono considerate cause di forza maggiore in particolare: (a.) il decesso del gestore; (b.) l'espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda; (c.) la distruzione delle stalle dell'azienda; (d.) una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie aziendale; (e.) epizoozie che colpiscono l'intero effettivo di animali dell'azienda o una parte di esso; (f.) danni gravi alle colture dovuti a malattie o ad organismi nocivi; (g.) eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato. Il gestore deve notificare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza (art. 106 cpv. 3 OPD). 6.2 Nel caso che ci riguarda, è indiscusso che la ricorrente non ha potuto falciare parti delle particelle indicate, né raccogliere il fieno a scopo foraggero. Di conseguenza, l'apprezzamento dell'autorità inferiore e della prima istanza secondo cui i relativi terreni debbono essere considerati come gestiti in modo inadeguato e pertanto essere esclusi dalla SAU, non ha nulla da eccepire. Come del resto rileva anche l'UFAG nel proprio parere, l'ordinamento giuridico è impostato in maniera tale che un'esclusione soltanto di parti di superfici, come richiesto dalla ricorrente, non è possibile. 6.3 Contrariamente all'assunto ricorsuale, il fatto che i prati non abbiano potuto essere falciati a causa degli escrementi lasciati da capre provenienti da altre aziende, non configura una causa riferibile alla forza maggiore ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 OPD e la situazione non è paragonabile in termini di portata ed incisività alle categorie enunciate all'art. 106 cpv. 2 OPD (cfr. sentenza del TAF B-7795/2016 del 16 ottobre 2018, consid. 9.4; cfr. anche Alexander Schaer, in: Stämpflis Handkommentar zum Landwirtschaftsgesetz, 2019, n. 37 ad art. 70 LAgr e Andreas Wasserfallen, in: Stämpflis Handkommentar zum Landwirtschaftsgesetz, 2019, n. 15 segg. ad art. 170 LAgr). In conformità con il giudizio delle autorità precedenti, condiviso del resto anche dall'UFAG, la situazione della ricorrente verte piuttosto su una problematica di diritto privato tra la ricorrente e il proprietario degli animali, particolarmente su un'eventuale richiesta di indennizzo per il fieno rovinato. Infine, come rileva l'UFAG nel proprio parere, l'art. 106 OPD è caratterizzato come norma potestativa («Kann-Vorschrift») che conferisce alle autorità competenti un vasto potere d'apprezzamento nello stabilire se rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi. Nel caso di specie, non sono ravvisabili indizi suscettibili di affermare che siffatto potere di apprezzamento sia stato esercitato in maniera scorretta o abusiva. Visto quanto precede, può restare indecisa la questione di sapere se la ricorrente abbia o meno rispettato la procedura da seguire per la notifica di un caso di forza maggiore (art. 106 cpv. 3 OPD) a cui l'autorità inferiore ha risposto negativamente nell'atto impugnato.

7. Infine, per quanto attiene ai contributi di declività per le superfici a fondovalle per gli anni 2009-2014, la ricorrente si duole che l'autorità inferiore abbia ritenuto corretto e confermato il giudizio della prima istanza riguardo all'irricevibilità del reclamo. In sostanza, riproponendo gli argomenti formulati dinanzi all'autorità inferiore, ella spiega di non aver condiviso il calcolo dei contributi di declività effettuato dalla prima istanza, segnatamente riguardo alla particella n. ____ RFD di (...), e per questo di essersi rivolta ad un tecnico. Secondo lei, la questione non può essere ritenuta conclusa, in quanto il 17 gennaio 2014 la prima istanza le avrebbe prospettato lo svolgimento di una verifica in loco, ciò che però non sarebbe mai avvenuto. La ricorrente adduce infine che in considerazione del cambiamento dello stato di fatto del fondo in questione a partire dal 2015, non sarebbe più possibile eseguire le verifiche delle declività, per cui ci si dovrebbe fondare sul rapporto peritale. 7.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha stabilito che la contestazione delle declività per gli anni 2009-2014 era già stata oggetto di reclami e di conteggi definitivi nel frattempo cresciuti in giudicato, i quali non potevano più essere messi in discussione. L'autorità inferiore ha fondato il suo ragionamento giuridico sostanzialmente sull'accertamento e la valutazione dei fatti svolti dalla prima istanza, confermandoli. 7.2 La fattispecie esaminata dall'autorità inferiore è riconducibile ai seguenti termini: "In particolare in merito al conteggio dei pagamenti diretti dell'anno 2009 Ia Sezione dell'agricoltura ha evaso il reclamo 29 dicembre 2009 di X._______ con decisione n. _______ deI 13 gennaio 2011, mentre un successivo reclamo deI 14 febbraio 2011 è stato respinto dalla medesima autorità con decisione 24 febbraio 2011, cresciuta in giudicato. Contro iI conteggio dei pagamenti diretti deI 2010 X. ________ ha interposto reclamo il 24 dicembre 2010, evaso con decisione n. _______ deI 13 gennaio 2011, cresciuta in giudicato. Per quanto riguarda i pagamenti diretti per l'anno 2011, contro il conteggio principale deI 25 novembre 2011 X.________ ha inoltrato un reclamo, più che altro una richiesta d'informazioni, dettagliato l'11 gennaio 2012, a cui la Sezione dell'agricoltura ha risposto con raccomandata di data 31 gennaio 2012, allegando le planimetrie con le superfici conteggiate. II reclamo prospettato con scritto 11 gennaio 2012 da X. ________ non è stato inoltrato, per cui iI conteggio è divenuto definitivo. X. ________ non ha reclamato contro il conteggio principale dei pagamenti diretti 2012, per cui è cresciuto in giudicato. Contro iI conteggio principale deI 2 dicembre 2013 concernente i pagamenti diretti dell'anno 2013 X. ________ ha inoltrato il reclamo 15 dicembre 2013, a seguito del quale la Sezione dell'agricoltura il 17 gennaio 2014 ha inviato un nuovo conteggio che non è stato contestato, e che è dunque cresciuto in giudicato. X. ________ ha contestato con reclamo 12 novembre 2014 iI conteggio principale dei pagamenti diretti 2014 deI 15 ottobre 2014. La Sezione dell'agricoltura ha inviato il conteggio finale dei pagamenti diretti 2014 con decisione 9 dicembre 2014, rimasta inimpugnata e pertanto cresciuta in giudicato." 7.3 In seguito alle verifiche effettuate dallo scrivente Tribunale sulla base dell'incarto della prima istanza, si può stabilire che l'accertamento dei fatti e la valutazione degli stessi da parte della prima istanza, poi confermati dall'autorità inferiore, non offrono il fianco a critiche di sorta e pertanto non sono suscettibili di configurare una violazione del diritto federale. La ricorrente si avvale perlopiù degli stessi argomenti sviluppati dinanzi all'autorità inferiore e la sua motivazione non riesce a convincere. Malgrado la prima istanza le abbia sì preannunciato in data 17 gennaio 2014 lo svolgimento di una verifica in loco delle pendenze, nulla muta al fatto che né il nuovo conteggio dei pagamenti diretti 2013, né il conteggio finale per i pagamenti diretti 2014 siano stati impugnati, per cui non si può più ritornare sui medesimi. Va inoltre sottolineato, in base alle indicazioni della prima istanza e della ricorrente, che la superfice della particella n. ____ RFD di (...) è stata ripristinata a prato nel 2015, dimodoché il sopralluogo non può più essere svolto a posteriori e per il calcolo delle superfici fa stato la misurazione ufficiale con il GPS di precisione in conformità con l'art. 31 cpv. 1 OTerm, come avvenuto nel caso di specie. Ne discende che nella misura in cui l'autorità inferiore ha concluso alla correttezza del giudizio di irricevibilità del reclamo, pronunciato dalla prima istanza in relazione ai contributi di declività dal 2009 al 2014, la decisione impugnata si rivela immune da vizi giuridici. Contrariamente all'assunto della ricorrente, l'autorità inferiore poteva di conseguenza ritenere che non vi era necessità di accertamenti aggiuntivi, segnatamente della richiesta di considerare la perizia di parte e della conseguente audizione del perito per confermare i dati da lui esperiti. A fronte dell'esito della causa in questo punto, l'audizione del perito nel presente procedimento, come da richiesta della ricorrente, non risulta necessaria né giustificata. 7.4 Infine, ritenuto che le questioni corrispondenti sono state trattate in maniera definitiva negli anni 2011, 2012 e 2014 e che la ricorrente non ha proposto alcun motivo di riesame valido, il Tribunale conclude, aderendo al parere dell'UFAG, che le richieste della ricorrente possono essere considerate prescritte secondo l'art. 32 cpv. 1 LSu. In effetti, il termine di cinque anni per far valere i crediti concernenti aiuti finanziari o indennità, quindi anche i pagamenti diretti, comincia a decorrere dal momento dell'esigibilità del credito, ossia, secondo la prassi, dal momento in cui le decisioni sui conteggi sono cresciute in giudicato (sentenza del TAF B-2225/2006 del 14 agosto 2007, consid. 9; cfr. anche Michael Ritter in Blätter für Agrarrecht [BIAR] 2/2012 pag. 3 segg., Die Handhabung des Widerrufs und der Rückforderungen sowie der Verjährung und Verwirkung von Direktzahlungen, pag. 29). Detto termine di prescrizione di cinque anni si rivela scaduto nel caso in esame tenuto conto dell'accertata crescita in giudicato dei conteggi per il periodo 2009-2014.

8. In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto ai sensi del consid. 4.3 segg., secondo cui la causa va rinviata alla prima istanza per nuova decisione sui contributi per la biodiversità del livello qualitativo II per l'anno 2015. Per il resto (cfr. i consid. 5-7), il ricorso è respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. 9. 9.1 In considerazione dell'oggetto della lite e degli atti dell'incarto, le spese della presente procedura sono fissate a fr. 1'000.-. Tenuto conto che la ricorrente è in maggior parte soccombente, l'importo viene ridotto a fr. 750.- e posto a suo carico a titolo di spese di procedura, nonché computato con l'anticipo spese di fr. 1'000.- da lei versato il 27 marzo 2020 (cfr. art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Il saldo di fr. 250.- sarà restituito alla ricorrente dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza. 9.2 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). Giusta l'art. 7 cpv. 2 TS-TAF, se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. In concreto, poiché lo scrivente Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, si giustifica di concedere alla ricorrente - qui legalmente assistita - un'indennità dell'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili, considerato che non è stata esibita alcuna nota di onorario (cfr. art. 14 TS-TAF). Tale importo è messo a carico dell'autorità inferiore, la quale provvederà al suo versamento alla crescita in giudicato del presente giudizio. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la causa è rinviata alla prima istanza per nuova decisione sui contributi per la biodiversità del livello qualitativo II per l'anno 2015 ai sensi dei considerandi. Per il resto, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali ridotte sono stabilite a fr. 750.- e prelevate sull'anticipo di fr. 1'000.- già versato dalla ricorrente. Il saldo di fr. 250.- sarà restituito alla ricorrente dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.

3. Alla ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'000.- a carico dell'autorità inferiore.

4. La causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della procedura precedente.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, alla prima istanza, all'Ufficio federale dell'agricoltura, nonché al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 30 settembre 2022 Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario "Indirizzo per il pagamento");

- autorità inferiore (n. di rif. ____; atto giudiziario);

- prima istanza (atto giudiziario);

- Ufficio federale dell'agricoltura UFAG (atto giudiziario);

- Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario).