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A-8833/2025

A-8833/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal) · 2026-07-17 · Italiano CH

Canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

Sachverhalt

A. A causa del mancato pagamento del canone radiotelevisivo per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2024, l'organo di riscossione del canone radiotelevisivo (di seguito: SERAFE) ha avviato nei confronti di A._______ (di seguito: interessato), il 17 agosto 2024, una procedura esecutiva presso l'Ufficio esecuzione di Bellinzona per l'importo di franchi 1'667.50 più emolumenti per i solleciti e le spese esecutive di franchi 35.--. B. Contro il precetto esecutivo n. (...), l'interessato ha interposto opposizione. C. Con decisione del 23 ottobre 2025, SERAFE ha eliminato l'opposizione dell'interessato. D. Contro la decisione di eliminazione dell'opposizione, l'interessato (di seguito: ricorrente) ha interposto, il 13 novembre 2025, ricorso presso l'Ufficio federale delle comunicazioni (di seguito: UFCOM o autorità inferiore), il quale ha poi trasmesso lo scritto, per competenza, al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF). E. Con lettera del 19 novembre 2025, il Tribunale ha invitato l'interessato a manifestare la volontà di ricorrere contro succitata decisione, domanda a cui egli ha dato seguito il 24 novembre 2025, confermando di fatto la sua volontà di aprire una procedura ricorsuale davanti allo scrivente Tribunale. Egli dichiara di non fare uso da anni ormai dei servizi radiotelevisivi. F. Con scritto del 27 novembre 2025, il Tribunale ha trasmesso al ricorrente la decisione incidentale riguardante l'anticipo spese di franchi 800.--, accompagnata da una lettera nella quale veniva precisato che, in caso di soccombenza, le spese processuali sarebbero state compensate con l'anticipo versato e con cui lo si invitava altresì a consultare una sentenza del Tribunale illustrante il quadro legale relativo al canone radiotelevisivo. G. Con scritto del 9 febbraio 2026, l'autorità inferiore ha rinunciato ad esprimersi sul ricorso. H. Con lettera del 15 marzo 2026, il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 1.2 Nella presente fattispecie, l'atto impugnato è stato emanato dall'UFCOM e costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (cfr. art. 33 lett. d LTAF).

E. 1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo egli destinatario della decisione impugnata e avendo egli un interesse a che la stessa venga qui annullata (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA), nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA).

E. 2.2 L'autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TF 1C_108/2014, 1C_110/2014 del 23 settembre 2014 consid. 7.4; DTAF 2007/41 consid. 2 [pagg. 529 seg.]). Secondo il principio di articolazione delle censure (Rügeprinzip) l'autorità di ricorso non è tenuta ad esaminare le censure non sufficientemente sostanziate che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti (cfr. sentenza del TAF A-5225/2018 del 7 maggio 2019 consid. 2). Il principio inquisitorio non è assoluto: la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare. Quest'ultimo comprende per la parte l'obbligo di produrre le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta (cfr. art. 13 PA; DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3 Il Tribunale deve giudicare se l'autorità inferiore ha, a giusto titolo, deciso di assoggettare il ricorrente al pagamento del canone radiotelevisivo ed eliminato l'opposizione nella procedura esecutiva n. (...).

E. 4.1 In base all'art. 68 cpv. 1 della Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40), la Confederazione riscuote un canone per finanziare l'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (cfr. art. 93 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]). La Società svizzera di radiotelevisione e le emittenti radiotelevisive private locali e regionali (cfr. art. 68a cpv. 1 LRTV) sono titolari del mandato di cui sopra.

E. 4.2 Il canone è riscosso per economia domestica di tipo privato o collettività e per impresa (cfr. art. 68 cpv. 2 LRTV) ed è dovuto indipendentemente dal possesso di un apparecchio, ossia indipendentemente dal fatto che l'economia domestica o l'unità commerciale disponga di un apparecchio radiofonico o televisivo. È stato introdotto perché, a seguito dei cambiamenti tecnologici, è diventato sempre più complesso definire cosa sia un "apparecchio di ricezione". Con la telefonia mobile, il tablet e il computer, infatti, praticamente ogni economia domestica o unità commerciale possiede un apparecchio di ricezione, capace di trasmettere i programmi dei titolari di cui al considerando precedente (cfr. art. 95 dell'Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione [ORTV, RS 784.401]; sentenza del TAF A-1347/2024 del 19 novembre 2024 consid. 4.1 con altri riferimenti; nel dettaglio Messaggio del 29 maggio 2013 concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione [FF 2013 4237, 4246 seg.], di seguito: Messaggio LRTV). Non importa se le persone che compongono l'economia domestica seguano o meno le trasmissioni dei titolari di concessioni radio o televisione svizzere (cfr. pure e già sotto il vecchio diritto, sentenza del TAF A-4964/2007 del 26 febbraio 2009 consid. 4, A-2182/2009 del 21 dicembre 2009 consid. 5.1).

E. 4.3 Giusta l'art. 69a cpv. 1 LRTV, il canone è di importo uguale per tutte le economie domestiche di tipo privato. Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche di tipo privato (cfr. art. 68a cpv. 1 LRTV). Con l'espressione "economia domestica" si intendono tutte le persone che vivono nella stessa abitazione (cfr. art. 69a cpv. 2 LRTV in combinato disposto con l'art. 3 lett. d della Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone [LArRa, RS 431.02]). L'obbligo dei componenti di un'economia domestica di tipo privato o di una collettività di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la costituzione dell'economia domestica o della collettività e termina l'ultimo giorno del mese in cui questa è sciolta (cfr. art. 69 cpv. 1 LRTV).

E. 4.4 L'art. 69b LRTV in combinato disposto con l'art. 61 ORTV regolano l'esenzione dal canone per le economie domestiche di tipo privato. Sono esentati su domanda dal pagamento del canone coloro che beneficiano di prestazioni annue ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. art. 69b lett. a LRTV). Sono altresì esentate per legge determinate categorie di persone, come ad esempio il personale diplomatico (cfr. art. 69b lett. b LRTV e 61 ORTV).

E. 4.5 Fino al 31 dicembre 2023, inoltre, tutti i membri di un'economia domestica privata in cui non era disponibile o non veniva utilizzato un apparecchio idoneo alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi potevano essere esentati dalla tassa su richiesta per un periodo (1 anno) di imposta ("opting-out"; cfr. art. 109c cpv. 1 LRTV in combinato disposto con l'art. 86 cpv. 1 ORTV; sentenza del TAF A-1347/2024 del 19 novembre 2024 consid. 4.4). Una domanda di esenzione dal canone poteva essere presentata per scritto all'organo di riscossione in qualsiasi momento dopo il ricevimento della fattura (cfr. art. 94 cpv. 1 ORTV). Giusta l'art. 95 ORTV, gli apparecchi atti alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi sono apparecchi destinati alla ricezione di programmi o contenenti elementi destinati esclusivamente alla ricezione (cfr. lett. a) e apparecchi multifunzionali, se sono equivalenti agli apparecchi di cui alla lett. a per quanto concerne la varietà dei programmi captabili e la qualità di ricezione (cfr. lett. b).

E. 4.6 Per quanto concerne la procedura, l'organo di riscossione può emanare decisioni nei confronti degli assoggettati al canone sull'obbligo di pagare il canone (cfr. art. 69e cpv. 1 lett. a LRTV). Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione (cfr. art. 79 della Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF; RS 281.1]). Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. art. 80 cpv. 1 LEF). Sono parificati alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (cfr. art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF). L'istanza inferiore è un'autorità amministrativa ai sensi di questo disposto legale (cfr. sentenza del TAF A-2169/2024 del 5 febbraio 2025 consid. 5.3.2).

E. 5.1 Il ricorrente sostiene in sostanza che egli non farebbe uso dei servizi radiotelevisivi e che avrebbe, tra il 2013 e 2014, inoltrato una domanda di esenzione dal pagamento del canone radiotelevisivo, senza però poterne fornire una prova.

E. 5.2 Nel caso concreto è pacifico che il ricorrente costituisce un'economia domestica di tipo privato ai sensi della LRTV e che è pertanto, in linea di principio, assoggettato al pagamento del canone radiotelevisivo (cfr. supra consid. 4.2 e 4.3).

E. 5.3 Per quanto concerne la pretesa domanda di esenzione che il ricorrente sostiene di avere inoltrato tra il 2013 e il 2014, egli non è stato in grado di produrre alcun elemento idoneo a comprovarne l'effettiva presentazione. Il ricorrente non sostiene neanche di avere successivamente presentato una domanda di esenzione nell'ambito del regime transitorio di opting-out previsto dalla LRTV e dall'ORTV (cfr. consid. 4.5). Benché la procedura amministrativa sia retta dal principio inquisitorio, quest'ultimo è limitato dal dovere delle parti di collaborare all'accertamento dei fatti. Spettava pertanto al ricorrente fornire, per quanto ragionevolmente esigibile, gli elementi di prova a sostegno delle proprie allegazioni (cfr. supra consid. 2.2). In assenza di qualsiasi riscontro documentale, tale censura non può essere accolta.

E. 5.4 Per il resto, il ricorrente sostiene di non fare uso dei servizi radiotelevisivi. Orbene, come già esposto (cfr. supra consid. 4.2), il canone radiotelevisivo è dovuto da ogni economia domestica di tipo privato indipendentemente dal possesso di un apparecchio di ricezione e dall'effettivo utilizzo dei programmi radiotelevisivi. Il semplice fatto di non fruire di tali servizi non costituisce pertanto un motivo di esenzione dall'obbligo di pagamento.

E. 5.5 Il Tribunale rileva inoltre che dal tenore del memoriale ricorsuale emerge come il ricorrente intenda sostanzialmente rimettere in discussione una scelta operata dal legislatore federale. Il vigente sistema di assoggettamento al canone trova infatti fondamento nella LRTV, legge federale in senso formale adottata dall'Assemblea federale (cfr. art. 164 cpv. 1 Cost.) e soggetta al referendum facoltativo (cfr. art. 141 Cost.). Il legislatore ha deliberatamente introdotto un canone dovuto da ogni economia domestica, indipendentemente dalla presenza di un apparecchio di ricezione, ritenendo che un sistema diverso avrebbe comportato un onere amministrativo sproporzionato e tenuto conto del fatto che, allo stato attuale della tecnologia, pressoché ogni economia domestica dispone di dispositivi idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi tramite Internet (cfr. Messaggio LRTV, FF 2013 4237, 4246 seg.; supra consid. 4.2).

E. 5.6 Il Tribunale è vincolato all'applicazione delle leggi federali (cfr. art. 190 Cost.) e non può pertanto rimettere in discussione la scelta del legislatore in merito al sistema di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo (cfr., in particolare, sentenza del TAF A-4520/2020 del 20 settembre 2021 consid. 4.5). Non essendo stato dimostrato alcun motivo di esenzione previsto dalla LRTV o dall'ORTV, l'autorità inferiore ha correttamente confermato l'assoggettamento del ricorrente al pagamento del canone radiotelevisivo.

E. 6 In conclusione, l'autorità inferiore ha a giusto titolo confermato l'obbligo del ricorrente di versare il canone radiotelevisivo per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2024 e ha legittimamente eliminato l'opposizione interposta nella procedura esecutiva n. (...) (cfr. art. 79 in combinato disposto con l'art. 80 cpv. 1 e 2 cifra 2 LEF; supra consid. 4.6). Il ricorso dev'essere pertanto respinto.

E. 7.1 In considerazione dell'esito della lite, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono fissate in franchi 800.-- (art. 4 TS-TAF) e vengono integralmente compensate con l'anticipo spese già versato, come già precisato nella lettera di accompagnamento alla decisione incidentale del 27 novembre 2025.

E. 7.2 Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). (Il dispositivo si trova alla pagina seguente.)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, fissate in franchi 800.--, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo spese da egli già versato.
  3. Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità di prima istanza. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a: - ricorrente (atto giudizario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudizario) - SERAFE (atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 15.09.2026 (9C_543/2026) Corte I A-8833/2025 Sentenza del 17 luglio 2026 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Stephan Metzger, Jürg Marcel Tiefenthal, cancelliere Demis Mirarchi. Parti A.________, (...), ricorrente, contro Serafe AG, Summelenweg 91, 8808 Pfäffikon SZ, prima istanza, Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Rue de l'Avenir 44, casella postale 256, 2501 Biel/Bienne, autorità inferiore. Oggetto Canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività; decisione del 23 ottobre 2025. Fatti: A. A causa del mancato pagamento del canone radiotelevisivo per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2024, l'organo di riscossione del canone radiotelevisivo (di seguito: SERAFE) ha avviato nei confronti di A._______ (di seguito: interessato), il 17 agosto 2024, una procedura esecutiva presso l'Ufficio esecuzione di Bellinzona per l'importo di franchi 1'667.50 più emolumenti per i solleciti e le spese esecutive di franchi 35.--. B. Contro il precetto esecutivo n. (...), l'interessato ha interposto opposizione. C. Con decisione del 23 ottobre 2025, SERAFE ha eliminato l'opposizione dell'interessato. D. Contro la decisione di eliminazione dell'opposizione, l'interessato (di seguito: ricorrente) ha interposto, il 13 novembre 2025, ricorso presso l'Ufficio federale delle comunicazioni (di seguito: UFCOM o autorità inferiore), il quale ha poi trasmesso lo scritto, per competenza, al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF). E. Con lettera del 19 novembre 2025, il Tribunale ha invitato l'interessato a manifestare la volontà di ricorrere contro succitata decisione, domanda a cui egli ha dato seguito il 24 novembre 2025, confermando di fatto la sua volontà di aprire una procedura ricorsuale davanti allo scrivente Tribunale. Egli dichiara di non fare uso da anni ormai dei servizi radiotelevisivi. F. Con scritto del 27 novembre 2025, il Tribunale ha trasmesso al ricorrente la decisione incidentale riguardante l'anticipo spese di franchi 800.--, accompagnata da una lettera nella quale veniva precisato che, in caso di soccombenza, le spese processuali sarebbero state compensate con l'anticipo versato e con cui lo si invitava altresì a consultare una sentenza del Tribunale illustrante il quadro legale relativo al canone radiotelevisivo. G. Con scritto del 9 febbraio 2026, l'autorità inferiore ha rinunciato ad esprimersi sul ricorso. H. Con lettera del 15 marzo 2026, il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2 Nella presente fattispecie, l'atto impugnato è stato emanato dall'UFCOM e costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (cfr. art. 33 lett. d LTAF). 1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo egli destinatario della decisione impugnata e avendo egli un interesse a che la stessa venga qui annullata (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA), nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA). 2.2 L'autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TF 1C_108/2014, 1C_110/2014 del 23 settembre 2014 consid. 7.4; DTAF 2007/41 consid. 2 [pagg. 529 seg.]). Secondo il principio di articolazione delle censure (Rügeprinzip) l'autorità di ricorso non è tenuta ad esaminare le censure non sufficientemente sostanziate che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti (cfr. sentenza del TAF A-5225/2018 del 7 maggio 2019 consid. 2). Il principio inquisitorio non è assoluto: la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare. Quest'ultimo comprende per la parte l'obbligo di produrre le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta (cfr. art. 13 PA; DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1).

3. Il Tribunale deve giudicare se l'autorità inferiore ha, a giusto titolo, deciso di assoggettare il ricorrente al pagamento del canone radiotelevisivo ed eliminato l'opposizione nella procedura esecutiva n. (...). 4. 4.1 In base all'art. 68 cpv. 1 della Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40), la Confederazione riscuote un canone per finanziare l'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (cfr. art. 93 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]). La Società svizzera di radiotelevisione e le emittenti radiotelevisive private locali e regionali (cfr. art. 68a cpv. 1 LRTV) sono titolari del mandato di cui sopra. 4.2 Il canone è riscosso per economia domestica di tipo privato o collettività e per impresa (cfr. art. 68 cpv. 2 LRTV) ed è dovuto indipendentemente dal possesso di un apparecchio, ossia indipendentemente dal fatto che l'economia domestica o l'unità commerciale disponga di un apparecchio radiofonico o televisivo. È stato introdotto perché, a seguito dei cambiamenti tecnologici, è diventato sempre più complesso definire cosa sia un "apparecchio di ricezione". Con la telefonia mobile, il tablet e il computer, infatti, praticamente ogni economia domestica o unità commerciale possiede un apparecchio di ricezione, capace di trasmettere i programmi dei titolari di cui al considerando precedente (cfr. art. 95 dell'Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione [ORTV, RS 784.401]; sentenza del TAF A-1347/2024 del 19 novembre 2024 consid. 4.1 con altri riferimenti; nel dettaglio Messaggio del 29 maggio 2013 concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione [FF 2013 4237, 4246 seg.], di seguito: Messaggio LRTV). Non importa se le persone che compongono l'economia domestica seguano o meno le trasmissioni dei titolari di concessioni radio o televisione svizzere (cfr. pure e già sotto il vecchio diritto, sentenza del TAF A-4964/2007 del 26 febbraio 2009 consid. 4, A-2182/2009 del 21 dicembre 2009 consid. 5.1). 4.3 Giusta l'art. 69a cpv. 1 LRTV, il canone è di importo uguale per tutte le economie domestiche di tipo privato. Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche di tipo privato (cfr. art. 68a cpv. 1 LRTV). Con l'espressione "economia domestica" si intendono tutte le persone che vivono nella stessa abitazione (cfr. art. 69a cpv. 2 LRTV in combinato disposto con l'art. 3 lett. d della Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone [LArRa, RS 431.02]). L'obbligo dei componenti di un'economia domestica di tipo privato o di una collettività di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la costituzione dell'economia domestica o della collettività e termina l'ultimo giorno del mese in cui questa è sciolta (cfr. art. 69 cpv. 1 LRTV). 4.4 L'art. 69b LRTV in combinato disposto con l'art. 61 ORTV regolano l'esenzione dal canone per le economie domestiche di tipo privato. Sono esentati su domanda dal pagamento del canone coloro che beneficiano di prestazioni annue ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. art. 69b lett. a LRTV). Sono altresì esentate per legge determinate categorie di persone, come ad esempio il personale diplomatico (cfr. art. 69b lett. b LRTV e 61 ORTV). 4.5 Fino al 31 dicembre 2023, inoltre, tutti i membri di un'economia domestica privata in cui non era disponibile o non veniva utilizzato un apparecchio idoneo alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi potevano essere esentati dalla tassa su richiesta per un periodo (1 anno) di imposta ("opting-out"; cfr. art. 109c cpv. 1 LRTV in combinato disposto con l'art. 86 cpv. 1 ORTV; sentenza del TAF A-1347/2024 del 19 novembre 2024 consid. 4.4). Una domanda di esenzione dal canone poteva essere presentata per scritto all'organo di riscossione in qualsiasi momento dopo il ricevimento della fattura (cfr. art. 94 cpv. 1 ORTV). Giusta l'art. 95 ORTV, gli apparecchi atti alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi sono apparecchi destinati alla ricezione di programmi o contenenti elementi destinati esclusivamente alla ricezione (cfr. lett. a) e apparecchi multifunzionali, se sono equivalenti agli apparecchi di cui alla lett. a per quanto concerne la varietà dei programmi captabili e la qualità di ricezione (cfr. lett. b). 4.6 Per quanto concerne la procedura, l'organo di riscossione può emanare decisioni nei confronti degli assoggettati al canone sull'obbligo di pagare il canone (cfr. art. 69e cpv. 1 lett. a LRTV). Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione (cfr. art. 79 della Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF; RS 281.1]). Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. art. 80 cpv. 1 LEF). Sono parificati alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (cfr. art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF). L'istanza inferiore è un'autorità amministrativa ai sensi di questo disposto legale (cfr. sentenza del TAF A-2169/2024 del 5 febbraio 2025 consid. 5.3.2). 5. 5.1 Il ricorrente sostiene in sostanza che egli non farebbe uso dei servizi radiotelevisivi e che avrebbe, tra il 2013 e 2014, inoltrato una domanda di esenzione dal pagamento del canone radiotelevisivo, senza però poterne fornire una prova. 5.2 Nel caso concreto è pacifico che il ricorrente costituisce un'economia domestica di tipo privato ai sensi della LRTV e che è pertanto, in linea di principio, assoggettato al pagamento del canone radiotelevisivo (cfr. supra consid. 4.2 e 4.3). 5.3 Per quanto concerne la pretesa domanda di esenzione che il ricorrente sostiene di avere inoltrato tra il 2013 e il 2014, egli non è stato in grado di produrre alcun elemento idoneo a comprovarne l'effettiva presentazione. Il ricorrente non sostiene neanche di avere successivamente presentato una domanda di esenzione nell'ambito del regime transitorio di opting-out previsto dalla LRTV e dall'ORTV (cfr. consid. 4.5). Benché la procedura amministrativa sia retta dal principio inquisitorio, quest'ultimo è limitato dal dovere delle parti di collaborare all'accertamento dei fatti. Spettava pertanto al ricorrente fornire, per quanto ragionevolmente esigibile, gli elementi di prova a sostegno delle proprie allegazioni (cfr. supra consid. 2.2). In assenza di qualsiasi riscontro documentale, tale censura non può essere accolta. 5.4 Per il resto, il ricorrente sostiene di non fare uso dei servizi radiotelevisivi. Orbene, come già esposto (cfr. supra consid. 4.2), il canone radiotelevisivo è dovuto da ogni economia domestica di tipo privato indipendentemente dal possesso di un apparecchio di ricezione e dall'effettivo utilizzo dei programmi radiotelevisivi. Il semplice fatto di non fruire di tali servizi non costituisce pertanto un motivo di esenzione dall'obbligo di pagamento. 5.5 Il Tribunale rileva inoltre che dal tenore del memoriale ricorsuale emerge come il ricorrente intenda sostanzialmente rimettere in discussione una scelta operata dal legislatore federale. Il vigente sistema di assoggettamento al canone trova infatti fondamento nella LRTV, legge federale in senso formale adottata dall'Assemblea federale (cfr. art. 164 cpv. 1 Cost.) e soggetta al referendum facoltativo (cfr. art. 141 Cost.). Il legislatore ha deliberatamente introdotto un canone dovuto da ogni economia domestica, indipendentemente dalla presenza di un apparecchio di ricezione, ritenendo che un sistema diverso avrebbe comportato un onere amministrativo sproporzionato e tenuto conto del fatto che, allo stato attuale della tecnologia, pressoché ogni economia domestica dispone di dispositivi idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi tramite Internet (cfr. Messaggio LRTV, FF 2013 4237, 4246 seg.; supra consid. 4.2). 5.6 Il Tribunale è vincolato all'applicazione delle leggi federali (cfr. art. 190 Cost.) e non può pertanto rimettere in discussione la scelta del legislatore in merito al sistema di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo (cfr., in particolare, sentenza del TAF A-4520/2020 del 20 settembre 2021 consid. 4.5). Non essendo stato dimostrato alcun motivo di esenzione previsto dalla LRTV o dall'ORTV, l'autorità inferiore ha correttamente confermato l'assoggettamento del ricorrente al pagamento del canone radiotelevisivo.

6. In conclusione, l'autorità inferiore ha a giusto titolo confermato l'obbligo del ricorrente di versare il canone radiotelevisivo per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2024 e ha legittimamente eliminato l'opposizione interposta nella procedura esecutiva n. (...) (cfr. art. 79 in combinato disposto con l'art. 80 cpv. 1 e 2 cifra 2 LEF; supra consid. 4.6). Il ricorso dev'essere pertanto respinto. 7. 7.1 In considerazione dell'esito della lite, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono fissate in franchi 800.-- (art. 4 TS-TAF) e vengono integralmente compensate con l'anticipo spese già versato, come già precisato nella lettera di accompagnamento alla decisione incidentale del 27 novembre 2025. 7.2 Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). (Il dispositivo si trova alla pagina seguente.) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, fissate in franchi 800.--, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo spese da egli già versato.

3. Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità di prima istanza. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudizario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudizario)

- SERAFE (atto giudiziario)