Energia (altro)
Sachverhalt
A. Il Centro Balneare Regionale SA (di seguito: CBR) è stato fondato da 14 Comuni ticinesi. Lo scopo societario è la creazione e la conduzione di un centro balneare munito di fitness, giochi e wellness. Al fine di ottenere il rimborso del supplemento pagato per l'utilizzazione della rete di trasporto dell'elettricità, il CBR e l'Ufficio federale dell'energia (di seguito: UFE) hanno firmato, il 6 dicembre 2016, un contratto intitolato "Convenzione sugli obiettivi con la Confederazione" fissando degli obiettivi di efficienza energetica per gli anni 2016-2025. B. Il 6 aprile 2018, l'UFE ha informato il CBR che, a partire dal 1o gennaio 2018, data dell'entrata in vigore della nuova legislazione sull'energia, essa non avrebbe più avuto diritto al rimborso del supplemento rete; la nuova legge escludeva dal diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che, come il CBR, svolgevano prevalentemente un compito di diritto pubblico. C. Il 14 maggio 2019, il CBR ha chiesto all'UFE il rimborso del supplemento rete che aveva pagato per l'anno contabile 2018, ossia franchi 61'890.40. D. Con decisione del 27 agosto 2019, l'UFE ha respinto la domanda, rilevando che dal 1° gennaio 2018 i consumatori finali che svolgevano prevalentemente un compito di diritto pubblico non avevano più diritto al rimborso del supplemento rete. E. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) ha accolto, con sentenza A-4982/2019 del 18 maggio 2022, il ricorso del CBR (di seguito: ricorrente) e ha annullato la decisione del 27 agosto 2019 dell'UFE. Il TAF è giunto alla conclusione che l'UFE doveva autorizzare il rimborso del supplemento rete relativo all'anno contabile 2018 per un importo di franchi 61'890.40 sulla base della Convenzione del 6 dicembre 2016 e del diritto previgente. F. Il 17 giugno 2022, l'UFE ha inoltrato al Tribunale federale (di seguito: TF) un ricorso in materia di diritto pubblico. G. Con sentenza 2C_492/2022 del 21 novembre 2024, il TF ha ritenuto che il TAF abbia violato il diritto federale applicando alla domanda di rimborso relativa all'anno contabile 2018 il diritto previgente in vigore fino al 31 dicembre 2017. Secondo il TF, il diritto al rimborso del supplemento rete deve essere esaminato anno per anno sulla base della normativa vigente nell'anno contabile interessato. La convenzione sugli obiettivi conclusa nel 2016 non conferiva infatti un diritto acquisito al rimborso fino al 2025, ma costituiva soltanto una delle condizioni necessarie per poterlo richiedere. Ne consegue che, per il 2018, trovava applicazione la nuova legislazione entrata in vigore il 1° gennaio 2018, inclusa la limitazione prevista per i consumatori finali che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico. La causa è stata quindi rinviata al TAF affinché accerti se il ricorrente rientri in tale categoria e, in caso negativo, verifichi l'adempimento delle ulteriori condizioni previste dalla nuova legislazione per ottenere il rimborso del supplemento rete. H. Il TAF riprende la procedura, con il numero di causa A-7779/2024, ai fini di pronunciarsi in merito ai quesiti formulati dal TF. I. Con osservazioni finali del 20 gennaio 2025, il ricorrente ha ribadito di non svolgere un compito prevalentemente di diritto pubblico, motivo per cui ritiene che gli debba essere riconosciuto il rimborso del supplemento rete.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). La competenza del TAF nella presente procedura è senz'altro data in seguito al rinvio disposto dal TF con sentenza 2C_492/2022 del 21 novembre 2024.
E. 2 L'autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TF 1C_108/2014, 1C_110/2014 del 23 settembre 2014 consid. 7.4; DTAF 2007/41 consid. 2 [pagg. 529 e seg.]). Secondo il principio di articolazione delle censure (Rügeprinzip) l'autorità di ricorso non è tenuta ad esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. sentenza del TAF A-5225/2018 del 7 maggio 2019 consid. 2) . Il principio inquisitorio non è assoluto: la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare. Quest'ultimo comprende per la parte l'obbligo di produrre le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta (cfr. art. 13 PA; DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3 Il TAF deve giudicare la causa nei limiti dei considerandi della sentenza di rinvio e statuire nuovamente sulla questione di sapere se il ricorrente svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 della Legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne, RS 730.0) e, in caso negativo, se siano adempiute le ulteriori condizioni per il rimborso del supplemento rete relativo all'anno contabile 2018. Qualora il Tribunale giungesse alla conclusione che l'opponente svolge principalmente un compito di diritto pubblico, esso non avrebbe diritto al rimborso del supplemento rete per l'anno contabile 2018 e non sarebbe più tenuto a rispettare la convenzione sugli obiettivi conformemente all'art. 80 dell'Ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn, RS 730.01). In caso contrario, il TAF dovrà ancora verificare se siano adempiute le ulteriori condizioni previste dagli art. 39 cpv. 1 e 2 e 40 LEne, oltre a quella - già pacifica - dell'esistenza di una convenzione sugli obiettivi, ciò che potrà eventualmente giustificare il rimborso del supplemento rete per l'anno contabile 2018.
E. 4.1 L'art. 39 LEne intitolato "Aventi diritto" prevede che: 1 Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato. 2 (...) 3 Non hanno diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. (...).
E. 4.2 L'art. 40 LEne prevede che il supplemento di rete è rimborsato soltanto se:
a. in una convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione il consumatore finale si è impegnato ad aumentare l'efficienza energetica;
b. il consumatore finale presenta periodicamente rapporto alla Confederazione;
c. il consumatore finale presenta una domanda per l'anno contabile corrispondente;
d. nell'anno contabile corrispondente l'importo del rimborso ammonta almeno a 20 000 franchi.
E. 4.3 Le due disposizioni appena esposte formulano le condizioni necessarie per giustificare il rimborso del supplemento rete. In sede di rinvio, occorre innanzitutto esaminare la condizione prevista dall'art. 39 cpv. 3 LEne, ossia stabilire se l'insorgente svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. Il TF ha infatti espressamente rinviato la causa al TAF affinché si pronunci prioritariamente su tale aspetto. L'esame di questa condizione si impone preliminarmente poiché, qualora essa fosse adempiuta, l'insorgente sarebbe escluso dal novero degli aventi diritto al rimborso del supplemento rete e non occorrerebbe pertanto verificare le ulteriori condizioni previste dagli art. 39 cpv. 1 e 2 e 40 LEne.
E. 4.3.1 L'art. 39 cpv. 3 LEne definisce il campo di applicazione personale del rimborso del supplemento rete mediante una specifica clausola di esclusione riferita a determinati soggetti giuridici. In linea di principio, i consumatori finali di diritto pubblico o privato non hanno diritto al rimborso qualora svolgano prevalentemente un compito di diritto pubblico loro attribuito per legge o per contratto. Tale disposizione mira a limitare la cerchia dei beneficiari alle imprese attive nel libero mercato ed effettivamente esposte alla pressione concorrenziale, escludendo invece gli enti caratterizzati da un mandato prevalentemente pubblico. La ratio della norma risiede nel fatto che il rimborso del supplemento rete costituisce uno strumento di politica economica ed energetica volto a preservare la competitività delle imprese "energivore" che operano sul mercato e che, a causa dei costi energetici, potrebbero subire svantaggi concorrenziali. Enti che svolgono prevalentemente compiti pubblici non si trovano invece, perlomeno in linea di principio, nella medesima situazione economica, poiché la loro attività è orientata prioritariamente al perseguimento dell'interesse pubblico e beneficia spesso di un quadro organizzativo, finanziario o istituzionale differente rispetto a quello degli operatori privati in concorrenza. Il legislatore ha pertanto ritenuto che tali soggetti non debbano beneficiare di un meccanismo destinato principalmente a rafforzare la competitività economica sul mercato, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dall'ammontare dei costi dell'elettricità rispetto al valore aggiunto lordo.
E. 4.3.2 Occorre a questo punto che il Tribunale si chini sulla nozione di compito di diritto pubblico. Ciò che costituisce un compito di diritto pubblico della Confederazione è determinato dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e dalla legislazione federale (cfr. DTF 148 II 218 consid. 3.2; sentenza del TF 2C_416/2024 del 29 luglio 2025 consid. 4.3). I compiti pubblici comprendono tutte le attività che lo Stato, sulla base di un fondamento costituzionale o legale, deve adempiere direttamente esso stesso oppure di cui deve perlomeno garantire l'adempimento (cfr. Bernhard Rütsche, Übertragung öffentlicher Aufgaben auf Private: Begriff und Ausschreibung, recht 2025, pagg. 210 segg., pag. 212). Analoga è la definizione proposta dall'autore in una sua pubblicazione precedente basandosi sulla prassi del TF, secondo cui i compiti pubblici sarebbero compiti che devono essere adempiuti su incarico del legislatore (cfr. Bernhard Rütsche, Was sind öffentliche Aufgaben?, recht 2013, pagg. 253 segg., pag. 157). Il termine "legislatore" è da intendersi in senso ampio, comprensivo anche dei compiti previsti a livello costituzionale (cfr. Rütsche, op. cit. [Was sind öffentliche Aufgaben?], pag. 158). Come si evince dal testo di legge, anche attività delegate o esercitate su base contrattuale possono rientrare nella nozione di compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne. La giurisprudenza del TF riconosce anche che, laddove un ente pubblico e un privato concludano un accordo finalizzato direttamente all'adempimento di un compito pubblico, ci si trova di regola in presenza di un contratto di diritto amministrativo (cfr. DTF 2C_143/2023 del 18 marzo 2023 consid. 3.1 con rinvii).
E. 4.3.2.1 Il CBR è stato costituito da 14 Comuni della regione con lo scopo di realizzare e gestire un centro balneare regionale (cfr. registro di commercio del Canton Ticino). Sebbene organizzata sotto forma di società anonima di diritto privato, la ricorrente persegue finalità che si inseriscono nel contesto della promozione di infrastrutture sportive, ricreative e turistiche d'interesse collettivo sostenute dagli enti pubblici coinvolti. In tale contesto, il richiamo all'art. 15 cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (RS 131.229) appare pertinente nella misura in cui tale disposizione conferma che la promozione di servizi e infrastrutture destinati al benessere della collettività rientra tra gli obiettivi perseguiti da Cantone e Comuni. Assume rilievo il fatto che la struttura sia utilizzata anche per attività scolastiche, nonché che la ricorrente applichi condizioni agevolate ai domiciliati dei Comuni azionisti, elementi questi non messi in discussione dal ricorrente nel ricorso (cfr. pagg. 14 segg.) e confermati dal punto 6.1 del Patto sindacale tra gli azionisti fondatori del 27 maggio 2003 (di seguito: Patto sindacale). Tali elementi confermano il legame funzionale tra l'attività esercitata e gli interessi della collettività regionale. Il Tribunale rileva anche che, secondo il registro di commercio, la società non persegue scopo di lucro e che eventuali utili devono essere reinvestiti nel CBR. Tale circostanza costituisce un ulteriore indice del carattere pubblicistico dell'attività esercitata, nella misura in cui l'attività del ricorrente non è orientata alla distribuzione di profitti, bensì al mantenimento e allo sviluppo di una struttura destinata al servizio della collettività. Va inoltre rilevato che i Comuni azionisti si sono impegnati a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione della società (cfr. punto 5.1 del Patto sindacale). Tale assunzione del rischio economico mediante l'impiego di risorse comunali, e quindi di fondi pubblici, costituisce un ulteriore indice del carattere pubblicistico dell'attività esercitata. Essa dimostra infatti che il mantenimento e il funzionamento della struttura erano considerati dagli enti pubblici coinvolti un interesse collettivo meritevole di sostegno pubblico, indipendentemente dalla redditività economica dell'attività. Tali elementi risultano già di per sé sufficienti per ammettere l'esistenza di un compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne, senza che occorra esaminare oltre le ulteriori questioni litigiose sollevate tra il ricorrente e l'autorità inferiore (p. es. CBR considerato dall'autorità inferiore come bene amministrativo [cfr. n. marg. 15 della decisione impugnata], tesi contestata dal ricorrente [cfr. pag. 15 del ricorso]).
E. 4.3.2.2 Il Tribunale giunge dunque alla conclusione che il ricorrente svolge anche un compito pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne.
E. 4.3.3 Occorre infine esaminare il criterio del carattere "prevalente" del compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne. A tale riguardo, l'art. 37 cpv. 1 OEn stabilisce che il carattere prevalentemente pubblico dell'attività dev'essere determinato sulla base dei rispettivi ricavi. La disposizione concretizza così la nozione giuridica indeterminata di attività svolta "prevalentemente" mediante un criterio quantitativo fondato sulle entrate dell'ente interessato. Tale criterio assume particolare rilevanza nel caso di enti che esercitano contemporaneamente funzioni d'interesse pubblico e attività economiche sul mercato. L'esclusione dal rimborso del supplemento rete entra pertanto in considerazione quando, alla luce della struttura complessiva dei ricavi, la componente pubblicistica domina chiaramente rispetto all'attività privata o concorrenziale dell'ente interessato.
E. 4.3.3.1 Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha, in relazione al conto economico del 2018 del CBR, distinto tra attività riconducibili a compiti di diritto pubblico e attività di natura non pubblica. Essa ha ritenuto che rientrassero nella prima categoria i ricavi delle piscine (franchi 2'377'317.26) e delle scuole (franchi 26'589.62), per un totale di franchi 2'403'906.88. Per contro, attività quali wellness, fitness, massaggi, ristorazione e ulteriori prestazioni che sarebbero riconducibili alla sfera commerciale privata avrebbero generato ricavi pari a franchi 1'766'906.18. L'UFE è quindi giunto alla conclusione che i ricavi derivanti dall'attività qualificabile come pubblicistica prevalessero su quelli provenienti dalle attività commerciali, motivo per cui la CBR SA svolgerebbe prevalentemente un compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne.
E. 4.3.3.2 Il ricorrente, con il suo memoriale ricorsuale e le sue osservazioni, non contesta in nessun momento i dati contabili e gli importi dei ricavi presi in considerazione dall'autorità inferiore, né la ripartizione delle entrate tra i diversi settori di attività del CBR. Le sue censure si concentrano piuttosto sulla qualificazione giuridica operata dall'UFE. In particolare, egli contesta che i ricavi derivanti dalla gestione delle piscine e dall'utilizzo della struttura da parte delle scuole possano essere considerati ricavi riconducibili a un compito di diritto pubblico. A suo avviso, le attività svolte dal CBR avrebbero natura essenzialmente ricreativa, sportiva e commerciale e sarebbero esercitate in un contesto concorrenziale analogo a quello di altri operatori privati presenti sul mercato. Secondo il ricorrente, il semplice fatto che la struttura possa essere utilizzata anche da scuole o da domiciliati della regione non sarebbe sufficiente per attribuire all'attività esercitata un carattere pubblicistico prevalente.
E. 4.3.3.3 Il Tribunale rileva che il ricorrente non ha sollevato contestazioni specifiche in merito ai dati contabili considerati dall'autorità inferiore né al metodo di calcolo adottato in applicazione dell'art. 37 cpv. 1 OEn. In particolare, non sono stati messi in discussione né gli importi attribuiti alle attività qualificate come pubblicistiche né quelli riconducibili alle attività commerciali. Le censure del ricorrente si limitano in sostanza a negare che il CBR svolga un compito "prevalentemente pubblico" (cfr. ricorso, pag. 16; osservazioni del 21 agosto 2022, pag. 10; osservazioni del 20 gennaio 2025, pag. 7). Alla luce del dovere di collaborazione delle parti (cfr. supra consid. 2), non spetta pertanto al Tribunale sostituirsi al ricorrente nel rimettere in discussione o nel riesaminare d'ufficio dati contabili che non sono stati oggetto di contestazioni. In tali circostanze, il Tribunale non dispone di elementi atti a discostarsi dalla valutazione dell'autorità inferiore, secondo cui i ricavi derivanti dalle attività pubblicistiche prevalgono su quelli provenienti dalle ulteriori attività esercitate dal ricorrente. Una simile conclusione appare del resto conforme anche alla ratio dell'art. 39 cpv. 3 LEne (cfr. supra consid. 4.3.1), volta a escludere dal rimborso del supplemento rete enti che, in ragione del loro radicamento nell'adempimento di compiti d'interesse collettivo sostenuti dagli enti pubblici, non si trovano nella medesima situazione concorrenziale delle imprese private che il meccanismo di rimborso mira primariamente a tutelare. Ne consegue che il requisito del carattere prevalentemente pubblico dell'attività risulta adempiuto.
E. 4.3.4 Il ricorrente svolge dunque un compito prevalentemente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne.
E. 5 In conclusione, conformemente ai considerandi della sentenza di rinvio del TF, il Tribunale giunge alla conclusione che il ricorrente svolge prevalentemente un compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne. Ne consegue che esso non rientra nel novero degli aventi diritto al rimborso del supplemento rete per l'anno contabile 2018. In tali circostanze, non occorre esaminare ulteriormente le condizioni previste dagli art. 39 cpv. 1 e 2 e 40 LEne. Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
E. 6 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in franchi 2'500.-- (art. 4 TS-TAF). Con riferimento all'art. 64 cpv. 1 PA e contrario non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. (Il dispositivo si trova alla pagina seguente.)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di franchi 2'500.--, sono poste a carico del ricorrente.
- Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-7779/2024 Sentenza dell'11 giugno 2026 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jürg Marcel Tiefenthal, Christine Ackermann, cancelliere Demis Mirarchi. Parti Centro Balneare Regionale SA, Via Gioacchino Respini 11, 6601 Locarno, patrocinata dall'avv. Marco Garbani, Studio legale, Via Ponte dei Cavalli 14, 6654 Cavigliano, ricorrente, contro Ufficio federale dell'energia UFE, 3003 Bern, autorità inferiore. Oggetto Energia (altro); rinvio della causa. Fatti: A. Il Centro Balneare Regionale SA (di seguito: CBR) è stato fondato da 14 Comuni ticinesi. Lo scopo societario è la creazione e la conduzione di un centro balneare munito di fitness, giochi e wellness. Al fine di ottenere il rimborso del supplemento pagato per l'utilizzazione della rete di trasporto dell'elettricità, il CBR e l'Ufficio federale dell'energia (di seguito: UFE) hanno firmato, il 6 dicembre 2016, un contratto intitolato "Convenzione sugli obiettivi con la Confederazione" fissando degli obiettivi di efficienza energetica per gli anni 2016-2025. B. Il 6 aprile 2018, l'UFE ha informato il CBR che, a partire dal 1o gennaio 2018, data dell'entrata in vigore della nuova legislazione sull'energia, essa non avrebbe più avuto diritto al rimborso del supplemento rete; la nuova legge escludeva dal diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che, come il CBR, svolgevano prevalentemente un compito di diritto pubblico. C. Il 14 maggio 2019, il CBR ha chiesto all'UFE il rimborso del supplemento rete che aveva pagato per l'anno contabile 2018, ossia franchi 61'890.40. D. Con decisione del 27 agosto 2019, l'UFE ha respinto la domanda, rilevando che dal 1° gennaio 2018 i consumatori finali che svolgevano prevalentemente un compito di diritto pubblico non avevano più diritto al rimborso del supplemento rete. E. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) ha accolto, con sentenza A-4982/2019 del 18 maggio 2022, il ricorso del CBR (di seguito: ricorrente) e ha annullato la decisione del 27 agosto 2019 dell'UFE. Il TAF è giunto alla conclusione che l'UFE doveva autorizzare il rimborso del supplemento rete relativo all'anno contabile 2018 per un importo di franchi 61'890.40 sulla base della Convenzione del 6 dicembre 2016 e del diritto previgente. F. Il 17 giugno 2022, l'UFE ha inoltrato al Tribunale federale (di seguito: TF) un ricorso in materia di diritto pubblico. G. Con sentenza 2C_492/2022 del 21 novembre 2024, il TF ha ritenuto che il TAF abbia violato il diritto federale applicando alla domanda di rimborso relativa all'anno contabile 2018 il diritto previgente in vigore fino al 31 dicembre 2017. Secondo il TF, il diritto al rimborso del supplemento rete deve essere esaminato anno per anno sulla base della normativa vigente nell'anno contabile interessato. La convenzione sugli obiettivi conclusa nel 2016 non conferiva infatti un diritto acquisito al rimborso fino al 2025, ma costituiva soltanto una delle condizioni necessarie per poterlo richiedere. Ne consegue che, per il 2018, trovava applicazione la nuova legislazione entrata in vigore il 1° gennaio 2018, inclusa la limitazione prevista per i consumatori finali che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico. La causa è stata quindi rinviata al TAF affinché accerti se il ricorrente rientri in tale categoria e, in caso negativo, verifichi l'adempimento delle ulteriori condizioni previste dalla nuova legislazione per ottenere il rimborso del supplemento rete. H. Il TAF riprende la procedura, con il numero di causa A-7779/2024, ai fini di pronunciarsi in merito ai quesiti formulati dal TF. I. Con osservazioni finali del 20 gennaio 2025, il ricorrente ha ribadito di non svolgere un compito prevalentemente di diritto pubblico, motivo per cui ritiene che gli debba essere riconosciuto il rimborso del supplemento rete. Diritto:
1. Il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). La competenza del TAF nella presente procedura è senz'altro data in seguito al rinvio disposto dal TF con sentenza 2C_492/2022 del 21 novembre 2024.
2. L'autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TF 1C_108/2014, 1C_110/2014 del 23 settembre 2014 consid. 7.4; DTAF 2007/41 consid. 2 [pagg. 529 e seg.]). Secondo il principio di articolazione delle censure (Rügeprinzip) l'autorità di ricorso non è tenuta ad esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. sentenza del TAF A-5225/2018 del 7 maggio 2019 consid. 2) . Il principio inquisitorio non è assoluto: la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare. Quest'ultimo comprende per la parte l'obbligo di produrre le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta (cfr. art. 13 PA; DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
3. Il TAF deve giudicare la causa nei limiti dei considerandi della sentenza di rinvio e statuire nuovamente sulla questione di sapere se il ricorrente svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 della Legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne, RS 730.0) e, in caso negativo, se siano adempiute le ulteriori condizioni per il rimborso del supplemento rete relativo all'anno contabile 2018. Qualora il Tribunale giungesse alla conclusione che l'opponente svolge principalmente un compito di diritto pubblico, esso non avrebbe diritto al rimborso del supplemento rete per l'anno contabile 2018 e non sarebbe più tenuto a rispettare la convenzione sugli obiettivi conformemente all'art. 80 dell'Ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn, RS 730.01). In caso contrario, il TAF dovrà ancora verificare se siano adempiute le ulteriori condizioni previste dagli art. 39 cpv. 1 e 2 e 40 LEne, oltre a quella - già pacifica - dell'esistenza di una convenzione sugli obiettivi, ciò che potrà eventualmente giustificare il rimborso del supplemento rete per l'anno contabile 2018. 4. 4.1 L'art. 39 LEne intitolato "Aventi diritto" prevede che: 1 Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato. 2 (...) 3 Non hanno diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. (...). 4.2 L'art. 40 LEne prevede che il supplemento di rete è rimborsato soltanto se:
a. in una convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione il consumatore finale si è impegnato ad aumentare l'efficienza energetica;
b. il consumatore finale presenta periodicamente rapporto alla Confederazione;
c. il consumatore finale presenta una domanda per l'anno contabile corrispondente;
d. nell'anno contabile corrispondente l'importo del rimborso ammonta almeno a 20 000 franchi. 4.3 Le due disposizioni appena esposte formulano le condizioni necessarie per giustificare il rimborso del supplemento rete. In sede di rinvio, occorre innanzitutto esaminare la condizione prevista dall'art. 39 cpv. 3 LEne, ossia stabilire se l'insorgente svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. Il TF ha infatti espressamente rinviato la causa al TAF affinché si pronunci prioritariamente su tale aspetto. L'esame di questa condizione si impone preliminarmente poiché, qualora essa fosse adempiuta, l'insorgente sarebbe escluso dal novero degli aventi diritto al rimborso del supplemento rete e non occorrerebbe pertanto verificare le ulteriori condizioni previste dagli art. 39 cpv. 1 e 2 e 40 LEne. 4.3.1 L'art. 39 cpv. 3 LEne definisce il campo di applicazione personale del rimborso del supplemento rete mediante una specifica clausola di esclusione riferita a determinati soggetti giuridici. In linea di principio, i consumatori finali di diritto pubblico o privato non hanno diritto al rimborso qualora svolgano prevalentemente un compito di diritto pubblico loro attribuito per legge o per contratto. Tale disposizione mira a limitare la cerchia dei beneficiari alle imprese attive nel libero mercato ed effettivamente esposte alla pressione concorrenziale, escludendo invece gli enti caratterizzati da un mandato prevalentemente pubblico. La ratio della norma risiede nel fatto che il rimborso del supplemento rete costituisce uno strumento di politica economica ed energetica volto a preservare la competitività delle imprese "energivore" che operano sul mercato e che, a causa dei costi energetici, potrebbero subire svantaggi concorrenziali. Enti che svolgono prevalentemente compiti pubblici non si trovano invece, perlomeno in linea di principio, nella medesima situazione economica, poiché la loro attività è orientata prioritariamente al perseguimento dell'interesse pubblico e beneficia spesso di un quadro organizzativo, finanziario o istituzionale differente rispetto a quello degli operatori privati in concorrenza. Il legislatore ha pertanto ritenuto che tali soggetti non debbano beneficiare di un meccanismo destinato principalmente a rafforzare la competitività economica sul mercato, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dall'ammontare dei costi dell'elettricità rispetto al valore aggiunto lordo. 4.3.2 Occorre a questo punto che il Tribunale si chini sulla nozione di compito di diritto pubblico. Ciò che costituisce un compito di diritto pubblico della Confederazione è determinato dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e dalla legislazione federale (cfr. DTF 148 II 218 consid. 3.2; sentenza del TF 2C_416/2024 del 29 luglio 2025 consid. 4.3). I compiti pubblici comprendono tutte le attività che lo Stato, sulla base di un fondamento costituzionale o legale, deve adempiere direttamente esso stesso oppure di cui deve perlomeno garantire l'adempimento (cfr. Bernhard Rütsche, Übertragung öffentlicher Aufgaben auf Private: Begriff und Ausschreibung, recht 2025, pagg. 210 segg., pag. 212). Analoga è la definizione proposta dall'autore in una sua pubblicazione precedente basandosi sulla prassi del TF, secondo cui i compiti pubblici sarebbero compiti che devono essere adempiuti su incarico del legislatore (cfr. Bernhard Rütsche, Was sind öffentliche Aufgaben?, recht 2013, pagg. 253 segg., pag. 157). Il termine "legislatore" è da intendersi in senso ampio, comprensivo anche dei compiti previsti a livello costituzionale (cfr. Rütsche, op. cit. [Was sind öffentliche Aufgaben?], pag. 158). Come si evince dal testo di legge, anche attività delegate o esercitate su base contrattuale possono rientrare nella nozione di compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne. La giurisprudenza del TF riconosce anche che, laddove un ente pubblico e un privato concludano un accordo finalizzato direttamente all'adempimento di un compito pubblico, ci si trova di regola in presenza di un contratto di diritto amministrativo (cfr. DTF 2C_143/2023 del 18 marzo 2023 consid. 3.1 con rinvii). 4.3.2.1 Il CBR è stato costituito da 14 Comuni della regione con lo scopo di realizzare e gestire un centro balneare regionale (cfr. registro di commercio del Canton Ticino). Sebbene organizzata sotto forma di società anonima di diritto privato, la ricorrente persegue finalità che si inseriscono nel contesto della promozione di infrastrutture sportive, ricreative e turistiche d'interesse collettivo sostenute dagli enti pubblici coinvolti. In tale contesto, il richiamo all'art. 15 cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (RS 131.229) appare pertinente nella misura in cui tale disposizione conferma che la promozione di servizi e infrastrutture destinati al benessere della collettività rientra tra gli obiettivi perseguiti da Cantone e Comuni. Assume rilievo il fatto che la struttura sia utilizzata anche per attività scolastiche, nonché che la ricorrente applichi condizioni agevolate ai domiciliati dei Comuni azionisti, elementi questi non messi in discussione dal ricorrente nel ricorso (cfr. pagg. 14 segg.) e confermati dal punto 6.1 del Patto sindacale tra gli azionisti fondatori del 27 maggio 2003 (di seguito: Patto sindacale). Tali elementi confermano il legame funzionale tra l'attività esercitata e gli interessi della collettività regionale. Il Tribunale rileva anche che, secondo il registro di commercio, la società non persegue scopo di lucro e che eventuali utili devono essere reinvestiti nel CBR. Tale circostanza costituisce un ulteriore indice del carattere pubblicistico dell'attività esercitata, nella misura in cui l'attività del ricorrente non è orientata alla distribuzione di profitti, bensì al mantenimento e allo sviluppo di una struttura destinata al servizio della collettività. Va inoltre rilevato che i Comuni azionisti si sono impegnati a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione della società (cfr. punto 5.1 del Patto sindacale). Tale assunzione del rischio economico mediante l'impiego di risorse comunali, e quindi di fondi pubblici, costituisce un ulteriore indice del carattere pubblicistico dell'attività esercitata. Essa dimostra infatti che il mantenimento e il funzionamento della struttura erano considerati dagli enti pubblici coinvolti un interesse collettivo meritevole di sostegno pubblico, indipendentemente dalla redditività economica dell'attività. Tali elementi risultano già di per sé sufficienti per ammettere l'esistenza di un compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne, senza che occorra esaminare oltre le ulteriori questioni litigiose sollevate tra il ricorrente e l'autorità inferiore (p. es. CBR considerato dall'autorità inferiore come bene amministrativo [cfr. n. marg. 15 della decisione impugnata], tesi contestata dal ricorrente [cfr. pag. 15 del ricorso]). 4.3.2.2 Il Tribunale giunge dunque alla conclusione che il ricorrente svolge anche un compito pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne. 4.3.3 Occorre infine esaminare il criterio del carattere "prevalente" del compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne. A tale riguardo, l'art. 37 cpv. 1 OEn stabilisce che il carattere prevalentemente pubblico dell'attività dev'essere determinato sulla base dei rispettivi ricavi. La disposizione concretizza così la nozione giuridica indeterminata di attività svolta "prevalentemente" mediante un criterio quantitativo fondato sulle entrate dell'ente interessato. Tale criterio assume particolare rilevanza nel caso di enti che esercitano contemporaneamente funzioni d'interesse pubblico e attività economiche sul mercato. L'esclusione dal rimborso del supplemento rete entra pertanto in considerazione quando, alla luce della struttura complessiva dei ricavi, la componente pubblicistica domina chiaramente rispetto all'attività privata o concorrenziale dell'ente interessato. 4.3.3.1 Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha, in relazione al conto economico del 2018 del CBR, distinto tra attività riconducibili a compiti di diritto pubblico e attività di natura non pubblica. Essa ha ritenuto che rientrassero nella prima categoria i ricavi delle piscine (franchi 2'377'317.26) e delle scuole (franchi 26'589.62), per un totale di franchi 2'403'906.88. Per contro, attività quali wellness, fitness, massaggi, ristorazione e ulteriori prestazioni che sarebbero riconducibili alla sfera commerciale privata avrebbero generato ricavi pari a franchi 1'766'906.18. L'UFE è quindi giunto alla conclusione che i ricavi derivanti dall'attività qualificabile come pubblicistica prevalessero su quelli provenienti dalle attività commerciali, motivo per cui la CBR SA svolgerebbe prevalentemente un compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne. 4.3.3.2 Il ricorrente, con il suo memoriale ricorsuale e le sue osservazioni, non contesta in nessun momento i dati contabili e gli importi dei ricavi presi in considerazione dall'autorità inferiore, né la ripartizione delle entrate tra i diversi settori di attività del CBR. Le sue censure si concentrano piuttosto sulla qualificazione giuridica operata dall'UFE. In particolare, egli contesta che i ricavi derivanti dalla gestione delle piscine e dall'utilizzo della struttura da parte delle scuole possano essere considerati ricavi riconducibili a un compito di diritto pubblico. A suo avviso, le attività svolte dal CBR avrebbero natura essenzialmente ricreativa, sportiva e commerciale e sarebbero esercitate in un contesto concorrenziale analogo a quello di altri operatori privati presenti sul mercato. Secondo il ricorrente, il semplice fatto che la struttura possa essere utilizzata anche da scuole o da domiciliati della regione non sarebbe sufficiente per attribuire all'attività esercitata un carattere pubblicistico prevalente. 4.3.3.3 Il Tribunale rileva che il ricorrente non ha sollevato contestazioni specifiche in merito ai dati contabili considerati dall'autorità inferiore né al metodo di calcolo adottato in applicazione dell'art. 37 cpv. 1 OEn. In particolare, non sono stati messi in discussione né gli importi attribuiti alle attività qualificate come pubblicistiche né quelli riconducibili alle attività commerciali. Le censure del ricorrente si limitano in sostanza a negare che il CBR svolga un compito "prevalentemente pubblico" (cfr. ricorso, pag. 16; osservazioni del 21 agosto 2022, pag. 10; osservazioni del 20 gennaio 2025, pag. 7). Alla luce del dovere di collaborazione delle parti (cfr. supra consid. 2), non spetta pertanto al Tribunale sostituirsi al ricorrente nel rimettere in discussione o nel riesaminare d'ufficio dati contabili che non sono stati oggetto di contestazioni. In tali circostanze, il Tribunale non dispone di elementi atti a discostarsi dalla valutazione dell'autorità inferiore, secondo cui i ricavi derivanti dalle attività pubblicistiche prevalgono su quelli provenienti dalle ulteriori attività esercitate dal ricorrente. Una simile conclusione appare del resto conforme anche alla ratio dell'art. 39 cpv. 3 LEne (cfr. supra consid. 4.3.1), volta a escludere dal rimborso del supplemento rete enti che, in ragione del loro radicamento nell'adempimento di compiti d'interesse collettivo sostenuti dagli enti pubblici, non si trovano nella medesima situazione concorrenziale delle imprese private che il meccanismo di rimborso mira primariamente a tutelare. Ne consegue che il requisito del carattere prevalentemente pubblico dell'attività risulta adempiuto. 4.3.4 Il ricorrente svolge dunque un compito prevalentemente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne.
5. In conclusione, conformemente ai considerandi della sentenza di rinvio del TF, il Tribunale giunge alla conclusione che il ricorrente svolge prevalentemente un compito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LEne. Ne consegue che esso non rientra nel novero degli aventi diritto al rimborso del supplemento rete per l'anno contabile 2018. In tali circostanze, non occorre esaminare ulteriormente le condizioni previste dagli art. 39 cpv. 1 e 2 e 40 LEne. Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
6. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in franchi 2'500.-- (art. 4 TS-TAF). Con riferimento all'art. 64 cpv. 1 PA e contrario non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. (Il dispositivo si trova alla pagina seguente.) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di franchi 2'500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)