Assistenza amministrativa
Sachverhalt
A.
A.a Il 26 dicembre 2024, la State Tax Service of Ukraine - competente autorità fiscale dello Stato richiedente ucraino (di seguito: autorità richiedente ucraina) - ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC o autorità inferiore) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente la società B.________ (di seguito: B.________) per il periodo fiscale dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023, fondandosi sugli art. 4, 5 e 18 della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1, chiamata anche «Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale» o «MAC», di seguito: MAC).
A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente ha illustrato quanto segue:
«According to the customs clearance documents, it was established that Ukrainian business entity B.________ imported metal products for the total amount of 248.026.299 UAH within the period of 2016, 2018-2023, and exported metal products for the total amount of 24.628.982.217 UAH within the period of 2018-2023 with Swiss business entity "A.________".
The accounts of "A.________" opened at "C.________" were used for settlements under the above transactions:
- The account number (CHF): 4835-249740-61 (IBAN: CH...);
- The account number (USD): 4835-249740-62 (IBAN: CH...);
- The account number (EUR): 4835-249740-62-1 (IBAN: CH...);
According to "Orbis Europe" database, "A.________" is the 100% owner of D.________ shares. The beneficial owner of A.________ (Switzerland) is Ionis Iordanidis (a citizen of Cyprus).
The end consumer of the products of B.________ were third countries, i.e., "A.________" was an intermediary that bore a limited range of risks. In this regard, there is an assumption that the Ukrainian business entity (manufacturer) and the Swiss business entity (trader) are related parties.
The Ukrainian business entity did not recognize itself as a related party to "A.________" and did not submit Statements of the Controlled Transactions. In additional, based on the results of comparing the price indicators for the export transactions of B.________ to "A.________" for the transactions with other non-resident counterparties, it was established that the understatement of the value of exported products was on average 26%.
However, due to significant discrepancies in the dates and volumes of comparable deliveries, it is impossible to use the above approach. At the same time, the auditors of the State Tax Service of Ukraine have no information on the price level at which "A.________" sold its products to third parties.
Taking into account the above, when analyzing the completeness of the declaration of controlled transactions of B.________, it was necessary to find out whether there are legal grounds to consider "A.________" a related party to the Ukrainian business entity within the period of 01.01.2016-31.12.2023.
The auditors of the State Tax Service of Ukraine assume that "A.________" has nominee owners and is a related party of B._________, and therefore, to confirm and/or refute this data, it is necessary to obtain the information from the Competent Authority of the Swiss Confederation.».
L'autorità richiedente ucraina ha inoltre precisato quanto segue:
«(...) The purpose of this request is to obtain the information on the bank accounts (regarding the amount of funds, their turnover and owners/recipients, ultimate beneficiaries of the accounts), which will allow to confirm the relations of "A.________" with B._________ and to verify the completeness of the reflection of the controlled transactions in the statements and, sE.________equently, when confirming these transactions as controlled, the compliance of prices in the transactions between these counterparties with the arm's length principle. In accordance with the Ukrainian legislation, if the business transactions are carried out with the related foreign business entities, they are recognized as controlled.
If it is confirmed that "A.________" is a related party to B._________, penalties will be imposed for failure to disclose the controlled transactions within the period of 2016-2022.».
A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente ucraina ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023:
«(...)
1. Please provide us with the information about the accounts opened by "A.________" at "C.________" (including the account number [CHF]: 4835-249740-61 [IBAN: CH...], the account number [USD]: 4835-249740-62 [IBAN: CH...], and the account number [EUR]: 4835-249740-62-1 [IBAN: CH...]). Please specify the current state of the accounts, the date of their opening. If the accounts are closed, please indicate the date of their closure.
2. Who opened these accounts? Please send us the copies of documents of such individuals (passport, powers of attorney, etc.).
3. Please send us the copies of documents that have been provided when opening the accounts (client's profile, application form of the legal entity regarding opening of accounts, Articles of Association of the business entity, Certificate of Good Standing and Certificate of Incumbency, specimen signatures and stamps of the legal entity, beneficiary's CV and application forms, other documents provided to the bank to identify the client, etc.) or the information taken from them.
4. Please send us the copies of the Declaration of trust/Nominee Agreement/Share Certificate or other documents that identify a beneficiary owner of accounts of "A.________".
5. Please send us the copies of Banking Servicing Agreements for the accounts of "A.________" opened at "C.________".
6. Please provide us with the bank account statements of "A.________" opened at "C.________" that were used for credited/debit of founds within the period of 2016, 2018-2023, indicating the purpose of payments and the names of counterparties.
7. Please send us the information about the persons authorized to conduct transactions on accounts of "A.________" at "C.________" (account manager, fiduciaries) and the copies of their documents.
8. Was it possible to make transactions on accounts of "A.________" without participation if the authorized person of the bank accounts?
9. Did "A.________" use an Internet-banking system to make transactions on accounts? Who completed a registration form for using the Internet-banking system? Please send us copies of registration forms and documents certifying such individuals (ID documents).
10. Has Digipass been issued to representatives of "A.________" for using the Internet-banking system? Who has received it?
11. Were any other remote (distance) banking services (except Internet-banking) used to make transactions on bank accounts of "A.________"? Please specify which banking services were used and who has applied for the rights to use remote (distance) banking services.
12. Were any changes made to the client's profile and to the list of authorized persons on accounts of "A.________" within the period of 01.01.2016-31.12.2023? Please send us the information on changes made and notify us who exactly made such changes.
13. Please specify the country of origin, the email addresses, the IP addresses and the telephone numbers associated with orders on the accounts of "A.________".».
B.
B.a Con decreto di edizione del 21 gennaio 2025, poi corretto il 27 gennaio 2025, l'AFC ha esortato E.________ (di seguito: E.________) - in ragione dell'acquisizione e dell'assorbimento di C.________ e/o C1.________ - a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste e ad informare la persona interessata ed eventuali altre persone interessate del procedimento di assistenza amministrativa e della possibilità, se residenti all'estero, di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.
B.b Con scritto del 17 febbraio 2025, trasmesso per via elettronica il 20 febbraio 2025, E.________ ha fornito le informazioni richieste.
B.c Con pubblicazione nel Foglio federale del 25 giugno 2025, B.________ è stata informata della richiesta di assistenza amministrativa e della possibilità di designare una persona autorizzata a ricevere le notifiche in Svizzera o per comunicare un indirizzo svizzero attuale.
B.d Con scritto dell'8 agosto 2025, l'AFC ha informato la società A.________ della domanda di assistenza amministrativa, le ha indicato quali documenti e quali informazioni avrebbe avuto intenzione di trasmettere all'autorità richiedente ucraina.
B.e Con scritto del 14 agosto 2025, l'avv. Davide Corti ha annunciato di rappresentare la società A.________ nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa, opponendosi alla trasmissione delle informazioni raccolte.
B.f Con scritto del 21 agosto 2025 - volto a correggere e sostituire la comunicazione dell'8 agosto precedente, contenente degli errori e delle imprecisioni - l'AFC ha impartito all'avv. Davide Corti un termine di dieci giorni per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all'autorità richiedente ucraina delle informazioni e della documentazione raccolta.
B.g Con osservazioni del 28 agosto 2025, la società A.________, per il tramite del proprio legale, ha ribadito l'opposizione alla trasmissione all'autorità richiedente ucraina delle informazioni raccolte dall'AFC.
B.h Con decisione finale del 5 settembre 2025, notificata alla società A.________ - quale persona abilitata a ricorrere - l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 26 dicembre 2024, relativa a B.________, statuendo di trasmettere all'autorità richiedente ucraina le informazioni richieste relative al periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2023, unitamente ai documenti raccolti, e meglio la documentazione di apertura della relazione bancaria n. (...) (enclosure 01), gli estratti conto e il saldo relativi alla relazione bancaria n. (...) (enclosure 02 e 03).
C.
C.a Avverso la predetta decisione, il 6 ottobre 2025 A.________ (di seguito: ricorrente), tramite il proprio patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone, in via principale, l'annullamento e il rifiuto di concedere l'assistenza amministrativa e la trasmissione delle informazioni raccolte all'autorità richiedente ucraina; in via subordinata, la modifica, nel senso di concedere l'assistenza amministrativa allo Stato richiedente, ma non la trasmissione delle informazioni raccolte presso E.________ che la riguardano; con protesta di tasse, spese e ripetibili.
C.b Con risposta del 16 dicembre 2025, l'AFC ha postulato il rigetto del ricorso presentato il 6 ottobre 2025, prendendo posizione in merito alle censure della ricorrente.
C.c Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Erwägungen (52 Absätze)
E. 1.1 Fatte salve le eccezioni previste dall'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) - non realizzate in concreto - il Tribunale amministrativo federale giudica, giusta l'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LAAF). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza.
E. 1.2 Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è retta dalla legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, RS 651.1), in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie delle convenzioni applicabili nei casi specifici (art. 1 cpv. 2 LAAF). Presentata il 12 gennaio 2023, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF).
E. 1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). L'art. 19 cpv. 2 LAAF conferisce la legittimazione a ricorrere nell'ambito delle procedure di assistenza amministrativa alla «persona interessata» - nonché alle altre persone che soddisfano le condizioni di cui all'art. 48 PA - e che: (a.) ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, (b.) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e (c.) ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un tale interesse, nel contesto dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, esiste unicamente in situazioni molto particolari e la qualità per ricorrere di una persona, che non è formalmente interessata dalla domanda viene, dev'essere ammessa restrittivamente (cfr. DTF 146 I 172 considd. 7.1.2 e 7.1.3). Nel caso in esame, pacifica è la legittimazione della ricorrente, nella misura in cui ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è destinataria della decisione impugnata ed ha chiaramente un interesse al suo annullamento o alla sua modifica. Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. È tuttavia opportuno ricordare che, in materia di assistenza amministrativa, le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono irricevibili (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1, 139 II 404 consid. 11.1; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicata in DTF 147 II 116]). Da tale giurisprudenza emerge quindi che, l'eventuale legittimazione dei soggetti terzi che non sono (direttamente) interessati da una domanda di assistenza amministrativa, si limita alla sola possibilità di contestare la trasmissione dei loro dati (cfr. sentenza del TAF A-7214/2024 del 9 luglio 2025 consid. 1.3.2.2).
E. 1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 1.3 con rinvii).
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149).
E. 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure («Rügeprinzip») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, sussistendo al contempo l'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di trasmettere le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
E. 3.1 L'assistenza amministrativa in materia fiscale con l'Ucraina è disciplinata da diverse convenzioni complementari, tra cui la Convenzione del 30 ottobre 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.976.71; di seguito: CDI CH-UA, entrata in vigore il 22 febbraio 2002 [RU 2002 4082]), l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (RS 0.653.1; comunemente abbreviato in «MCAA», acronimo di Multilateral Competent Authority Agreement, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017 e con effetto verso l'Ucraina a decorrere dal 1° gennaio 2025 [RU 2017 7673]) e la MAC, ossia la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017 [RU 2016 3071] e per l'Ucraina dal 1° settembre 2013). Lo Stato che presenta una richiesta di assistenza amministrativa alla Svizzera deve specificare, in ogni caso, la base giuridica su cui si fonda e non può avvalersi di più basi giuridiche per la stessa richiesta. Se invece una richiesta di assistenza viene respinta perché non soddisfa le condizioni della base giuridica invocata, lo Stato richiedente può riformulare la sua richiesta sulla base di un'altra base giuridica (Messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione [modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale], FF 2015 4613 [di seguito: Messaggio MAC], 4624; cfr. anche sentenza del TAF A-4300/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.1).
E. 3.2 La domanda di assistenza amministrativa del 26 dicembre 2024 si fonda sulla MAC. Giusta l'art. 1 par. 1 MAC, le Parti si accordano reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatte salve le condizioni di forma previste dall'art. 18 par. 1 MAC (cfr. consid. 4) e le altre disposizioni del capitolo IV. L'art. 21 par. 1 MAC, in particolare, prevede che i diritti e le garanzie accordati alle persone dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto non possano essere limitati dalle disposizioni della Convenzione. Il principio ivi sancito implica per la Svizzera che le disposizioni della LAAF e la prassi delle autorità fiscali svizzere non sono toccate dalla convenzione e devono essere rispettate, senza tuttavia compromettere l'obiettivo della MAC (Messaggio MAC, 4640). La Svizzera esamina quindi se le condizioni per la concessione dell'assistenza amministrativa sono soddisfatte secondo la propria procedura nazionale (sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 1.1).
E. 3.3 Ai sensi dell'art. 2 par. 1 lett. a e lett. b pt. i MAC, la Convenzione si applica in particolare alle imposte sul reddito o sugli utili, alle imposte sugli utili di capitale riscossi separatamente dall'imposta sul reddito o sugli utili, nonché alle imposte sul patrimonio netto riscosse per conto di una Parte o di sue suddivisioni politiche o di suoi enti locali. La Svizzera, per contro, ha formulato una riserva ai sensi dell'art. 30 par. 1 lett. a MAC e non fornisce assistenza amministrativa per quanto riguarda le imposte che rientrano in una delle categorie di cui all'art. 2 par. 1 lett. b pti. da ii a iv MAC (cfr. n. 1 «Riserve e dichiarazioni», RS 0.652.1). Nel caso in esame la domanda di assistenza del 26 dicembre 2024 specifica che oggetto di indagine è la corretta dichiarazione e percezione dell'imposta sull'utile delle società, ragione per cui essa rientra nel campo di applicazione materiale della MAC.
E. 3.4.1 Per quanto riguarda la questione del diritto applicabile ratione temporis, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 par. 6 MAC, la Convenzione si applica all'assistenza amministrativa relativa ai periodi d'imposta che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa, modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte contraente o successivamente. Per la Svizzera, la Convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2017 e per l'Ucraina il 1° settembre 2013 (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio). La Svizzera può quindi concedere l'assistenza amministrativa relativa ai periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2018 (Messaggio MAC, 4646-4647).
E. 3.4.2 In concreto la domanda di assistenza dell'autorità richiedente ucraina riguarda il periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha precisato che le informazioni con l'Ucraina possono essere scambiate sulla base della MAC, unicamente a partire dal 1° gennaio 2018. Essa ha quindi negato, a giusto titolo, l'assistenza amministrativa per il periodo precedente tale data, non essendo in concreto date le condizioni poste dall'art. 28 par. 6 e 7 MAC, che consentirebbero allo Stato ucraino di richiedere informazioni retroattivamente, anche prima di tale data (cfr. Messaggio MAC, 4646-4647).
E. 3.5 Alla luce di quanto precede e con le precisazioni di cui sopra, occorre constatare che la domanda di assistenza amministrativa ucraina rientra nel campo d'applicazione sia materiale che temporale della MAC.
E. 4.1 Dal punto di vista formale, l'art. 18 par. 1 MAC prevede che la richiesta di assistenza debba indicare: (a) l'autorità o il servizio all'origine della domanda presentata dall'autorità competente; (b) il nome, l'indirizzo o qualsiasi altro dettaglio che permetta di identificare la persona oggetto della domanda presentata; (c) la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni richieste. Infine, la richiesta deve contenere (f) le informazioni che indicano se la domanda è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente e se essa è giustificata rispetto all'art. 21 par. 2 lett. g MAC. Inoltre, la richiesta di assistenza amministrativa deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e del Consiglio d'Europa o in una lingua concordata bilateralmente dalle parti contraenti interessate (art. 25 MAC). Le condizioni simili previste dall'art. 6 cpv. 1 e 2 LAAF sono inoltre applicabili in via sussidiaria (art. 1 cpv. 2 LAAF; cfr. sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.6).
E. 4.2 L'art. 18 MAC è conforme allo standard dell'OCSE e pertanto deve essere interpretato, in particolare, ai sensi dell'art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell'OCSE (MC OCSE) e del relativo commentario, su cui si basano la maggior parte delle clausole di assistenza amministrativa nelle convenzioni contro la doppia imposizione (Messaggio MAC, 4639). La giurisprudenza relativa all'assistenza amministrativa basata sulle convenzioni contro la doppia imposizione può, di conseguenza, essere applicata per analogia alle richieste di assistenza amministrativa basate sulla MAC. A tal proposito, con riferimento all'elenco delle indicazioni che lo Stato richiedente deve fornire riguardo al contenuto della domanda di assistenza, il Tribunale federale ritiene che tale elenco sia concepito in modo tale che, qualora venga rispettato scrupolosamente dallo Stato richiedente, esso consenta in linea di principio di fornire informazioni sufficienti a dimostrare la rilevanza verosimile della richiesta di assistenza amministrativa (DTF 144 II 206 consid. 4.3 e 142 II 161 consid. 2.1.4; cfr anche sentenze del TAF A-4317/2020 del 13 ottobre 2022 consid. 4.2, A-2547/2021 del 27 gennaio 2022 consid. 4.2, A-641/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 5.2 e riferimenti).
E. 4.3 Nel caso di specie, la richiesta di assistenza amministrativa del 26 dicembre 2024 è redatta in inglese e adempie ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, indicando in maniera sufficiente tutte le informazioni elencate all'art. 18 par. 1 MAC, aspetto questo peraltro neppure contestato dalla ricorrente. Seppur in modo sintetico, la domanda indica infatti l'autorità ucraina competente che richiede l'assistenza amministrativa, l'identità della persona interessata dall'inchiesta fiscale interna, la tipologia di imposta oggetto di accertamento e le informazioni richieste. Inoltre, si precisa che la richiesta di assistenza amministrativa è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente ed è giustificata ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. g MAC, per cui si può, in linea di principio, presumere che il requisito della rilevanza verosimile sia soddisfatto (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3 e 142 II 161 consid. 2.1.4; sentenze del TAF A-4300/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.4, A-4163/2020 considd. 5.3.4 e 6.1.3), aspetto su cui nondimeno si tornerà, nel dettaglio, più avanti (cfr. considd. 5.2 e 7 infra).
E. 5 Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se dal punto di vista materiale l'autorità inferiore poteva o meno dare seguito alla predetta domanda di assistenza, viste in particolare le censure sollevate dalla ricorrente (cfr. considd. 6-7 del presente giudizio). A tal fine - rammentando quanto già accennato (cfr. consid. 4.2 supra) riguardo al fatto che la giurisprudenza relativa all'assistenza amministrativa basata su convenzioni di doppia imposizione può essere applicata per analogia alle richieste di assistenza amministrativa basate sulla MAC, nella misura in cui il contenuto delle disposizioni in questione è comparabile sotto il profilo degli aspetti giuridici essenziali (sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.2) - qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 5.1-5.5 infra).
E. 5.1 Le procedure di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale si basano sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca tra gli Stati contraenti (DTF 143 II 202 consid. 8.5.4). Si presume quindi che lo Stato richiedente agisca in buona fede (cfr. art. 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [CV, RS 0.111]; DTF 144 Il 206 consid. 4.4 e 142 II 161 consid. 2.1.3). Nel contesto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, la presunzione di buona fede significa che lo Stato richiesto non può in linea di principio mettere in dubbio le affermazioni dello Stato richiedente (principio della fiducia). L'intera procedura di assistenza amministrativa si basa in ultima analisi su questa fiducia (cfr. DTF 144 Il 206 consid. 4.4, 142 Il 161 considd. 2.1.3 e 2.4, 142 II 218 consid. 3.3). Di conseguenza, l'AFC è vincolata alla descrizione dei fatti contenuta nella richiesta, a meno che questa non possa essere immediatamente confutata a causa di errori evidenti, lacune o contraddizioni (DTF 139 II 451 consid. 2.2.1; sentenza del TAF A-5383/2019 del 24 novembre 2020 consid. 2.4). Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dallo Stato richiedente (DTF 142 II 218 consid. 3.3; sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.1.1 i.f., A-105/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 2.3.1, A-4228/2018 del 26 agosto 2019 consid. 2.2, A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.5). La presunzione di buona fede può tuttavia essere rovesciata solo sulla base di elementi accertati (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; sentenza del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.4).
E. 5.2.1 Ai sensi dell'art. 5 par. 1 MAC, in combinato disposto con l'art. 4 par. 1 MAC, lo Stato richiesto fornisce, su domanda dello Stato richiedente, tutte le informazioni relative a una determinata persona o transazione che sono verosimilmente rilevanti per l'amministrazione o l'applicazione delle loro legislazioni interne relative alle imposte contemplate dalla Convenzione.
E. 5.2.2 Sono considerate informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione del diritto interno quelle necessarie allo Stato richiedente per tassare correttamente una persona soggetta a imposta in tale Stato (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 141 II 436 consid. 4.4.3; sentenze del TAF A-4228/2018 del 26 agosto 2019 consid. 2.4, A-4592/2018 del 21 marzo 2019 consid. 3.1.2). Il requisito della «rilevanza verosimile» è soddisfatto se, al momento della presentazione della richiesta di assistenza amministrativa, sussiste una ragionevole possibilità che le informazioni richieste si rivelino rilevanti (DTF 144 II 206 consid. 4.3, 143 II 185 consid. 3.3.2; sentenza del TAF A-2676/2017 del 3 aprile 2019 consid. 3.3.1). Non ha invece alcuna rilevanza il fatto che, una volta fornite, le informazioni richieste risultino infine non pertinenti (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.1).
E. 5.2.3 Il ruolo dello Stato richiesto si limita a un controllo di plausibilità; esso deve limitarsi a verificare l'esistenza di un nesso tra lo stato di fatto descritto e i documenti richiesti, fermo restando che lo Stato richiedente è presunto agire in buona fede (DTF 142 II 161 consid. 2.1.1; cfr. anche DTF 144 Il 206 consid. 4.3, 143 Il 185 consid. 3.3.2). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una richiesta o trasmettere le informazioni perché ritiene che esse non siano pertinenti ai fini dell'indagine o del controllo sottostanti (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1 e riferimenti menzionati, 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1; sentenze del TAF A-4167/2020 e A-4169/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 6.3). La valutazione della rilevanza verosimile delle informazioni richieste spetta infatti in primo luogo allo Stato richiedente, non allo Stato richiesto che al di là del controllo di plausibilità, non è tenuto ad interrogarsi sul diritto interno, sostanziale o procedurale, dello Stato richiedente (DTF 144 Il 206 consid. 4.3, 143 Il 185 consid. 3.3.1, 142 Il 161 consid. 2.1.1, 139 Il 404 consid. 7.2.2; sentenza del TF 2C_936/2020 del 28 dicembre 2021 consid. 5.3). In questo contesto, lo Stato richiesto può rifiutare di fornire informazioni - con la motivazione che le informazioni richieste non sono «verosimilmente rilevanti» ai sensi dell'art. 4 par. 1 MAC - solo se un nesso tra le informazioni richieste e l'indagine condotta nello Stato richiedente appare poco probabile o improbabile (cfr. tra le tante: sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.2, A-5695/2018 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 i.f., A-4218/2017 del 28 maggio 2018 consid. 2.3.1). Allo stesso modo va inteso anche l'art. 17 cpv. 2 LAAF, secondo cui le informazioni che non sono presumibilmente rilevanti non possono essere trasmesse e devono essere rimosse o rese irriconoscibili dall'AFC (cfr. tra le tante: sentenze del TAF A-5383/2019 del 24 novembre 2020 consid. 2.2.3, A-4163/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.1.3 i.f.).
E. 5.2.4 Secondo la giurisprudenza, il criterio della «rilevanza verosimile» - fondamento dello scambio di informazioni (DTF 147 II 116 consid. 5.4.1) - ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile. In questo contesto, i limiti imposti allo Stato richiedente sono il divieto di «fishing expedition» o di richiedere informazioni manifestamente inadeguate a far progredire l'indagine fiscale o non attinenti alla stessa (DTF 144 II 206 consid. 4.2; sentenza del TF 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1). La MAC - a differenza di molte convenzioni sulla doppia imposizione e dell'art. 7 lett. a LAAF - non stabilisce espressamente che la ricerca generalizzata e indiscriminata di prove («fishing expeditions») è vietata. Nondimeno, dalla disposizione secondo cui lo Stato richiedente deve aver esaurito tutti i mezzi a sua disposizione prima di presentare una richiesta di assistenza amministrativa («principio di sussidiarietà»; art. 21 par. 2 lett. g MAC; cfr. anche consid. 5.3 infra), risulta tuttavia chiaro che non è possibile presentare una richiesta senza alcun indizio che le informazioni possano essere rilevanti per lo Stato richiedente (sentenze del TAF A-6857/2019 del 13 dicembre 2021 conisd. 3.2.2, A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.4). Il divieto di procedere a una ricerca indiscriminata di prove è inoltre espressione del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; cfr. anche sentenze del TAF 2C_352/2020 del 26 maggio 2020 consid. 2.2, A-4987/2021 del 20 maggio 2022 consid. 2.2.1, con i relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di «fishing expedition» ha da un lato un carattere procedurale (una richiesta non può essere presentata a scopo esplorativo) e dall'altro costituisce anche un ostacolo sostanziale allo scambio di informazioni, in quanto l'assistenza amministrativa non può consentire allo Stato richiedente di ottenere informazioni che non abbiano un nesso sufficientemente concreto con i fatti descritti nella richiesta (sentenze del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.3, 2C_1662/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 9.1.1 i.f.). Se una richiesta contiene tutte le informazioni necessarie ai sensi della convenzione applicabile, in linea di principio si può escludere che si tratti di una «fishing expedition» (sentenza del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.3; sentenza del TAF A-5281/2021 del 2 maggio 2022 consid. 6.1).
E. 5.3.1 In base al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 21 par. 2 lett. g MAC, prima di presentare una richiesta di assistenza amministrativa lo Stato richiedente, deve aver esaurito tutte le misure ragionevolmente previste dalla sua legislazione o dalla sua prassi amministrativa, a meno che il ricorso a tali misure comporti difficoltà sproporzionate (cfr. anche sentenza del TAF A-2725/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.6.1). In mancanza di elementi concreti o di seri dubbi, non vi è motivo di rimettere in discussione l'attuazione del principio di sussidiarietà da parte dello Stato richiedente, in particolar modo quando dichiara di aver esaurito le fonti abituali di informazioni o di aver agito in conformità con la convenzione (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1; sentenze del TF 2C_493/2019 del 17 agosto 2020 consid. 5, 2C_703/2019 del 16 novembre 2020 considd. 6.4 a 6.6).
E. 5.3.2 Il principio di sussidiarietà non implica che l'autorità richiedente debba necessariamente esaurire tutte le fonti di informazione che il suo diritto interno le mette a disposizione. Una fonte di informazioni non può più essere considerata abituale quando il suo utilizzo comporterebbe - rispetto a una procedura di assistenza amministrativa - uno sforzo eccessivo o quando le sue possibilità di successo sarebbero scarse (in particolare sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.5.2, A-1146/2019 del 6 settembre 2019 consid. 2.7.2). Per determinare se il principio di sussidiarietà sia stato rispettato, occorre porsi nel momento del deposito della domanda di assistenza (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1).
E. 5.4.1 Ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. c MAC, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, non è tenuta a fornire informazioni che non possano essere ottenute in base al proprio diritto o alla propria prassi amministrativa, né in base al diritto dello Stato richiedente o alla sua prassi amministrativa. Il principio di reciprocità non si riferisce quindi solo alla possibilità di presentare una richiesta di assistenza amministrativa nell'altro Stato, ma comprende anche la reperibilità delle informazioni in un procedimento interno.
E. 5.4.2 Nella pratica, tuttavia, è spesso difficile determinare se lo Stato richiedente possa ottenere le informazioni in questione ai sensi del proprio diritto o se sia autorizzato a prestare assistenza amministrativa; per questo motivo, il MC OCSE prevede che lo Stato richiedente debba fornire una conferma in tal senso insieme alla richiesta di assistenza amministrativa. In presenza di una tale conferma da parte dello Stato richiedente e in virtù del principio della buona fede, lo Stato richiesto può rifiutare di dare seguito allo scambio di informazioni, soltanto se ha validi motivi per ritenere che la dichiarazione fornita sia chiaramente inesatta (in merito: sentenza del TF 2C_646/2017 del 9 aprile 2018 considd. 2.1 e 2.4; sentenza del TAF A-2725/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.7).
E. 5.5.1 Lo Stato richiedente deve infine rispettare il principio di specialità nell'utilizzo delle informazioni richieste. Ai sensi dell'art. 22 par. 1 e 2 MAC, tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente in virtù della presente Convenzione devono essere mantenute segrete e protette allo stesso modo delle informazioni ricevute in base al proprio diritto interno. Le informazioni possono essere rese accessibili solo alle persone o alle autorità incaricate della determinazione, della riscossione, dell'esecuzione o dell'azione penale o della decisione sui ricorsi in materia fiscale di tale Parte contraente o della vigilanza su di esse.
E. 5.5.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio di specialità presenta non solo una dimensione oggettiva, ma anche una dimensione personale. Di conseguenza, le informazioni ricevute dallo Stato richiedente non solo devono essere utilizzate esclusivamente per i fini fiscali per i quali sono state richieste e trasmesse ai sensi del MAC, ma altresì possono essere impiegate unicamente nei confronti delle persone alle quali la richiesta di assistenza amministrativa è espressamente diretta (DTF 147 II 13 considd. 3.1 segg.; sentenza del TF 2C_780/2018 del 1° febbraio 2021 consid. 3.7.4; sentenze del TAF A-5047/2018 del 22 maggio 2019 considd. 4 e 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). Pertanto, lo Stato richiedente non può utilizzare, nei confronti di terzi, le informazioni ricevute tramite l'assistenza amministrativa, a meno che tale possibilità non derivi dalla legge di entrambi gli Stati e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale utilizzo (DTF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3). Ciò riflette la dimensione personale del principio di specialità (DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all'AFC di informare espressamente l'autorità richiedente in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In una recente sentenza di principio - ora impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale federale - questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di specialità, permane nonostante il cambiamento nel commentario dell'OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025 consid. 8).
E. 6.1 In una prima articolata censura la ricorrente lamenta una violazione degli artt. 4, 5, 18 e 21 MAC, nella misura in cui la domanda di assistenza sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà e non rispetterebbe il criterio della verosimile rilevanza per l'inchiesta ucraina, configurando una vera e propria «fishing expedition»; la trasmissione integrale delle informazioni e dei documenti richiesti oltrepasserebbe inoltre i limiti dell'obbligo di assistenza, emergendo dalla stessa segreti commerciali della ricorrente. Nel dettaglio, la ricorrente ritiene di avere già fornito, mediante le memorie del 12 febbraio, del 9 giugno e del 23 luglio 2025 con la relativa documentazione ivi annessa, tutte le informazioni necessarie per evadere la domanda di assistenza, il cui scopo è quello di stabilire se A.________ sia connessa alla B.________ e a quale prezzo vengano esportati i prodotti acquistati dalla prima. In particolare, la ricorrente avrebbe documentato gli avvicendamenti nelle cariche societarie, l'identità dei fondatori, degli azionisti e dei direttori, la struttura societaria e le partecipazioni, nonché i rapporti commerciali intrattenuti con B.________ e con altre entità terze, producendo a tal fine bilanci, rapporti di revisione, contratti, fatture ed elenchi delle vendite effettuate tra il 2018 e il 2023. Avrebbe inoltre indicato le persone coinvolte nelle transazioni con B.________, precisando di avere sia acquistato sia venduto prodotti alla medesima società, e fornito le informazioni concernenti i pagamenti effettuati a suo favore. Secondo la ricorrente, tali elementi dimostrerebbero l'autonomia della sua attività rispetto a B.________ e sarebbero sufficienti a rispondere ai quesiti posti dall'autorità richiedente ucraina. La ricorrente contesta quindi l'ulteriore acquisizione e trasmissione degli estratti dei propri conti bancari presso E.________, ritenendo che tale documentazione non presenti una connessione sufficientemente stretta con l'oggetto della domanda di assistenza del 26 dicembre 2024 e la sua trasmissione violerebbe quindi gli artt. 4, 5, 28 e 21 MAC. A suo avviso, l'autorità richiedente ucraina che si dichiara interessata ad accertare i rapporti tra B.________ e A.________, avrebbe potuto ottenere direttamente dalla società ucraina la documentazione contabile e bancaria relativa a tali rapporti. Essa formula quindi una censura articolata in termini alternativi. Da un lato, qualora l'autorità ucraina non abbia previamente esperito tutti gli accertamenti ragionevolmente previsti dal proprio diritto e dalla propria prassi amministrativa, la domanda di assistenza sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà e pertanto inammissibile per violazione degli artt. 18 lett. f e 21 par. 2 lett. g MAC. Al riguardo, essa censura inoltre l'insufficiente motivazione della domanda e della decisione impugnata quanto all'effettivo esaurimento degli accertamenti interni da parte dell'autorità richiedente ucraina. Dall'altro, qualora tali accertamenti siano invece stati effettuati, l'ampiezza della documentazione richiesta alla ricorrente - in particolare gli estratti conto completi relativi a cinque anni di attività - dimostrerebbe che la domanda non è più limitata all'accertamento dei rapporti tra le due società, ma mira a individuare ulteriori soggetti e relazioni commerciali della ricorrente, configurando così una vera e propria «fishing expedition». Essa ritiene che la trasmissione integrale di tutti i documenti bancari relativi a un periodo di cinque anni travalicherebbe infatti le finalità dichiarate della domanda, consentendo all'autorità richiedente ucraina di ricostruire la sua intera attività commerciale e finanziaria, compresi i rapporti con clienti, fornitori, agenti e consulenti, nonché gli investimenti, i finanziamenti e le modalità e tempistiche dei pagamenti. Trattandosi di informazioni concernenti anche soggetti terzi estranei alla domanda di assistenza, la loro trasmissione non sarebbe giustificata dalle finalità dichiarate dall'autorità richiedente e violerebbe gli artt. 4 e 5 MAC, oltre a incidere sulla tutela dei segreti commerciali della ricorrente e sulle garanzie di cui all'art. 21 par. 2 lett. d ed f MAC.
E. 6.2.1 Con riferimento all'insieme delle censure sollevate nel gravame, questo Tribunale rinvia innanzitutto a quanto già esposto in merito al principio dell'affidamento, ricordando che la buona fede dello Stato richiedente è presunta (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio) e che di norma non vi è motivo di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito alla fattispecie allegata da quest'ultimo. Nel contesto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, detta presunzione implica che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in discussione le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che non sussistano dei seri dubbi. Detto in altri termini, le dichiarazioni dello Stato richiedente vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manifesta non risulta dalle circostanze (cfr. DTF 143 II 224 consid. 6.4, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4). Non ci si attende dall'autorità richiedente che produca i mezzi di prova a sostegno della propria domanda, essendo unicamente tenuta a rendere verosimile lo scopo fiscale e i motivi per cui richiede determinate informazioni. Per quanto le autorità dello Stato richiedente siano tenute a esporre i fatti rilevanti, non ci si può aspettare che lo facciano in modo completo e del tutto coerente già nella richiesta di assistenza amministrativa. Ciò non sarebbe compatibile con lo scopo dell'assistenza amministrativa, poiché le informazioni e i documenti che si trovano nello Stato richiesto servono proprio a chiarire punti che finora sono rimasti oscuri (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.1, 136 IV 4 consid. 4.1 pag. 8, 117 Ib 64 consid. 5c). Ne discende che, salvo nel caso in cui la presa in considerazione di un fatto notorio lasci trasparire immediatamente che le indicazioni fornite dall'autorità richiedente nella propria domanda di assistenza amministrativa sono manifestamente erronee o che lo Stato richiesto sospetta l'esistenza di una situazione descritta all'art. 7 LAAF, rispettivamente nel caso in cui vi sia un palese abuso di diritto o emergano domande legittime circa la tutela dell'ordine pubblico svizzero o internazionale, le regole di procedura previste dalla LAAF non impongono allo Stato richiesto né di procedere lui stesso a delle verifiche, né di rimettere in discussione il ben fondato delle informazioni fornite dallo Stato richiedente (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 3.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.2, A-6205/2018 del 23 settembre 2019 consid. 2.8 con rinvii, A-3773/2018 dell'8 febbraio 2019 consid. 2.6, A-4044/2015 del 16 febbraio 2016 consid. 2.6 con rinvii).
E. 6.2.2 Nell'evenienza concreta, alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale ritiene che la buona fede dell'autorità richiedente dev'essere presunta: agli atti non vi sono, infatti, elementi sostanziali che lascino trasparire che, al momento del deposito della domanda, l'autorità estera avrebbe esposto una fattispecie non veritiera o che le dichiarazioni di quest'ultima conterrebbero errori, lacune o contraddizioni manifeste; inoltre, come già esaminato, la domanda in esame adempie chiaramente i requisiti formali posti alla base della sua ammissibilità (cfr. consid. 4 del presente giudizio). In tale contesto giova altresì rilevare che l'assistenza amministrativa, giusta l'art. 4 cpv. 2 LAAF, risponde a una logica di celerità (cfr. sentenza del TAF A-3562/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1), che impone all'autorità richiesta di evadere la domanda di assistenza estera il più rapidamente possibile. Se l'AFC fosse tenuta a chiarire dal punto di vista del diritto sostanziale la correttezza delle informazioni alla base della domanda di assistenza, ciò ritarderebbe indebitamente l'assistenza amministrativa, il che non è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera in materia di scambio di informazioni. Il principio di diligenza, che discende dall'art. 4 cpv. 2 LAAF, impedisce inoltre che l'applicazione delle garanzie procedurali previste dal diritto interno abbia un effetto dilatorio sul procedimento di assistenza amministrativa internazionale e ne ostacoli in modo sproporzionato l'attuazione (DTF 146 I 172 consid. 6.2, 145 II 119 consid. 3.3). Così stando le cose l'AFC era pertanto vincolata dalla fattispecie esposta nella domanda di assistenza amministrativa e, per le ragioni che verranno ulteriormente esposte qui di seguito, non aveva motivo di esigere ulteriori delucidazioni dall'autorità richiedente ucraina, né di svolgere essa stessa delle verifiche riguardo all'effettivo esaurimento di tutte le fonti d'informazioni interne (cfr. consid. 5.3 supra) o del rispetto da parte dell'autorità richiedente ucraina del principio della reciprocità (cfr. consid. 5.4 supra).
E. 6.2.3 Nella propria domanda l'autorità richiedente ucraina ha spiegato di aver esaminato le relazioni intercorse nel periodo determinante fra la ricorrente e la B.________ maturando il sospetto che le due società fossero correlate («related parties»). Essa ha precisato che la suddetta società ucraina ha negato tale circostanza e non ha prodotto alcun «Statement of Controlled Transactions». Dall'esame riguardo agli indicatori di prezzo relativi alle operazioni di esportazioni fra le due società risulterebbe tuttavia un'importante sottostima del valore dei prodotti esportati - quantificata al 26% - motivo per cui, onde contestualizzare tale dato, l'autorità richiedente ucraina necessita di conoscere il livello dei prezzi di vendita di tali prodotti da parte della ricorrente. Essa ha quindi lasciato intendere che l'assenza di tali informazioni le avrebbe impedito di chiarire in modo esaustivo la fattispecie rilevante nell'ambito dell'indagine fiscale interna. L'autorità richiedente ucraina ha quindi dichiarato: «the Competent Authority of Ukraine has pursued all means available in Ukraine to obtain the information requested, except those that would give rise to disproportionate difficulties» (atto n. 1 dell'inc. AFC). Già di per sé, seguendo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, una tale dichiarazione di garanzia formulata nella domanda di assistenza amministrativa dev'essere ritenuta, in virtù del principio dell'affidamento, sufficiente a comprovare il rispetto del principio della sussidiarietà da parte dell'autorità richiedente (cfr. consid. 5.3 del presente giudizio). In presenza di una tale dichiarazione e in assenza di errori, lacune o contraddizioni palesi - come è il caso nell'evenienza concreta - l'autorità richiesta non è tenuta a chiedere all'autorità richiedente di comprovare di aver sfruttato tutte le fonti di informazione previste dalla sua legislazione (cfr. sentenze del TAF A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.3.2, A-6035/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 4.7.2). Lo scrivente Tribunale, al pari dell'AFC, non ha quindi alcun motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'autorità richiedente ucraina, riguardo agli sforzi profusi e alla impossibilità di fare piena luce sui rapporti intercorrenti fra la ricorrente e la B.________ attraverso i mezzi d'informazione interni. D'altro canto, nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa e contrariamente all'opinione della ricorrente, neppure è rilevante sapere con esattezza quali accertamenti previsti dal diritto interno ucraino l'autorità richiedente abbia espletato. Ciò in quanto, da un lato, l'autorità richiesta si limita ad un esame di plausibilità della fattispecie illustrata dall'autorità richiedente (cfr. consid. 5.2.3 del presente giudizio) - la modalità con cui si svolge un'inchiesta fiscale è una questione inerente al diritto interno dello Stato richiedente che sfugge dunque al controllo da parte dell'autorità dello Stato richiesto. Dall'altro, come già detto sopra, neppure è giustificato porre delle esigenze troppo elevate per quanto concerne l'accuratezza delle indicazioni fornite nella domanda di assistenza, nel senso che non si può pretendere che l'autorità richiedente abbia ad esporre in modo completo e dettagliato tutti i fatti riguardanti l'accertamento fiscale, ma solo quelli più rilevanti per lo scopo fiscale perseguito (cfr. consid. 6.2.1 del presente giudizio). Ciò posto, il Tribunale sottolinea poi come, in ogni caso, la sussistenza nello Stato richiedente di un procedimento interno in corso non permetta - a lui solo - di ritenere che tale Stato abbia violato il principio della sussidiarietà. Di fatto, al fine di verificare l'assoggettamento o meno di un soggetto fiscale e/o la correttezza delle sue dichiarazioni, l'autorità richiedente dispone di vari strumenti di verifica, complementari tra di loro (cfr. sentenze del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 7.5.2, A-6035/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 4.7.2, A-6394/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 3.3.1).
E. 6.2.4 Per il resto, la ricorrente non apporta alcun elemento concreto atto a mettere in dubbio la buona fede dello Stato estero o a far ritenere arbitraria la domanda presentata dall'autorità richiedente ucraina. D'altro canto, essendo oggetto della richiesta una serie di informazioni riguardanti la relazione bancaria detenuta dalla ricorrente in Svizzera e la movimentazione di capitali ivi avvenute nel periodo interessato, non si vede come l'autorità richiedente ucraina avrebbe potuto ottenere le suddette informazioni in Ucraina. È pertanto altamente plausibile, che il ricorso all'assistenza amministrativa fosse l'unico modo per raccogliere le informazioni ricercate, non essendovi ragionevolmente la possibilità di farlo per il tramite delle vie interne previste dal diritto ucraino, neppure con estremo dispendio di risorse e di tempo. Contrariamente all'opinione della ricorrente, occorre pertanto concludere che l'autorità richiedente ucraina era pienamente legittimata a verificare la correttezza e la completezza delle informazioni raccolte nell'ambito della propria procedura di accertamento interna mediante una richiesta di assistenza amministrativa in materia fiscale internazionale (cfr. sentenza del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 7.5.2).
E. 6.2.5 In definitiva, si deve dunque ritenere che il principio della sussidiarietà è stato rispettato dall'autorità richiedente ucraina. Non essendo neppure ravvisabile una violazione del principio della buona fede in tale contesto, la censura della ricorrente va quindi respinta.
E. 6.3.1 Come già illustrato al consid. 5.2 del presente giudizio, il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo, infatti, di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii, A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1): compete infatti ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione, così come l'esame dell'effettiva utilità o meno di un'informazione (cfr. sentenze del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 5.2.2 con rinvii, A 5667/2023 del 4 giugno 2025 consid. 3.5 con rinvii, A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.2.2 con rinvii). Conseguentemente, ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenze del TAF A-2451/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 7.2 con rinvii, A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3). Giova infine precisare che, sebbene la domanda di assistenza amministrativa, persegue di regola lo scopo di ottenere informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo Stato richiedente, in determinate circostanze, ben definite, possono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assoggettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. La trasmissione di informazioni è quindi in linea di principio possibile, a condizione che sia soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile. Per quanto concerne, in particolare, i terzi non coinvolti, la trasmissione dei loro nominativi è ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF solo se tale informazione è presumibilmente pertinente per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata, ossia rilevante per l'obiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente nei suoi confronti, e se la stessa è proporzionata (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). La trasmissione risulta dunque ammissibile laddove la rimozione dei nominativi di terzi renderebbe la richiesta di assistenza amministrativa priva di senso perché impedirebbe o renderebbe oltremodo difficoltosa l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. In altre parole, l'art. 4 cpv. 3 LAAF non impedisce la trasmissione di informazioni relative a terzi non coinvolti se la stessa è necessaria, ossia se la loro soppressione vanificherebbe lo scopo dell'assistenza fiscale internazionale (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). Vale infine la pena di rilevare che nella DTAF 2010/40 questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che gli importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono sull'interesse individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (considd. 4.5 e 6.5 con riferimenti; cfr. anche sentenza del TAF 6920/2010 del 21 settembre 2011 consid. 5.1.1). L'interesse privato dei terzi all'oscuramento della loro identità non primeggia sull'interesse pubblico ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile. Tuttavia, anche in caso di trasmissione del nominativo di terzi, quest'ultimi risultano protetti perché al termine della procedura, l'autorità richiesta deve ricordare all'autorità richiedente le restrizioni dell'uso delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 146 I 172 consid. 7.3.3, 142 II 161 consid. 4.6.1; cfr. considd. 5.2.6 e 6.2 qui di seguito).
E. 6.3.2 Nello specifico, la ricorrente ritiene che le informazioni richieste con la domanda del 26 dicembre 2024 non siano rilevanti per lo scopo illustrato dall'autorità richiedente ucraina, avendo la ricorrente stessa già fornito tutta la documentazione che permette alla suddetta autorità di determinare i rapporti esistenti fra lei e la B.________. Al riguardo vale innanzitutto la pena di rilevare che la ricorrente è stata coinvolta, in veste di detentrice delle informazioni, nel procedimento di assistenza amministrativa n. (...), avviato dall'autorità richiedente ucraina con domanda del 20 novembre 2024. Dando seguito ai decreti di edizione e dando il proprio consenso (irrevocabile, giusta l'art. 16 cpv. 1 i.f. LAAF) alla trasmissione delle informazioni richieste, per la ricorrente tale procedimento si è chiuso. Nel frattempo - ancor prima di ottenere le informazioni richieste con la suddetta domanda - l'autorità richiedente ucraina ha depositato la domanda di assistenza amministrativa del 26 dicembre 2024 che qui ci occupa (rif. ...). Lo scopo di tale domanda, la fattispecie illustrata, così come le informazioni richieste e il detentore delle stesse sono diversi rispetto alla precedente domanda (e pure rispetto alla domanda del 3 dicembre 2024 [rif. ...] che non riguarda la ricorrente). È pertanto corretto ritenere, come fatto dall'AFC, che la domanda del 26 dicembre 2024 costituisca una richiesta iniziale, una nuova procedura di assistenza amministrativa del tutto indipendente dalle altre due, che l'autorità richiedente ucraina era senz'altro legittimata ad avviare, fosse anche solo per verificare le informazioni a sua disposizione (cfr. anche consid. 6.3.3 i.f del presente giudizio). Ragione per cui occorre esaminare se le informazioni ivi richieste presentano una connessione sufficientemente stretta con lo scopo perseguito dallo Stato estero e siano quindi verosimilmente rilevanti per l'indagine fiscale interna.
E. 6.3.3 L'autorità richiedente ucraina ha fornito una descrizione chiara e dettagliata degli antefatti procedurali e delle circostanze che hanno portato alla sua richiesta. Essa ha spiegato di aver acquisito, nell'ambito dell'indagine fiscale condotta nei confronti di B.________, della documentazione doganale attestante una serie di transazioni con una ditta svizzera che nel periodo compreso fra il 2018 e il 2023 ha permesso di registrare delle importazioni di prodotti metallici per un valore pari a 248'026'299.- UAH e delle esportazioni, sempre di prodotti metallici, per in valore complessivo di 24'628'982'217 UAH e che per i pagamenti relativi alle suddette transazioni è stato usato il conto intestato alla ricorrente presso C.________ (ora E.________). L'autorità richiedente ucraina ha indicato di aver ragione di credere che la ricorrente agisca quale intermediaria («trader») fra B.________ («manufacturer») e i consumatori finali in paesi terzi e che occorra pertanto dedurre che la prima sia una società correlata alla seconda. Ciò in ragione del limitato rischio imprenditoriale assunto dalla ricorrente nel quadro di tali operazioni e dell'importante sottostima del valore dei prodotti esportati, emersa dal confronto tra gli indicatori di prezzo delle operazioni di esportazione effettuate dalla società ucraina nei confronti della ricorrente e quelli relativi alle operazioni con altre controparti non residenti. Dalla descrizione della fattispecie emerge una certa reticenza di B.________ a collaborare con l'autorità richiedente ucraina, segnatamente per quanto concerne i rapporti giuridici intercorrenti con l'altra società e il rispettivo statuto, circostanza che - unitamente a quanto già esposto - rende plausibile l'ipotesi che lo schema relazionale tra le due società sia volto a occultare tali rapporti nell'ambito delle transazioni economiche con l'estero e, conseguentemente, a eludere i controlli in materia di prezzi di trasferimento («transfer pricing control»). Siccome la suddetta autorità nutre un fondato sospetto che la ricorrente sia una società correlata («related party») alla propria contribuente, essa necessita quindi di verificare tale eventualità. Tantopiù che se la tesi esposta venisse confermata, delle sanzioni sarebbero comminate per la mancata comunicazione delle operazioni controllate durante il periodo determinante. Ora, il fatto che degli elementi a disposizione dell'autorità richiedente ucraina permettano di mettere in relazione il nominativo della contribuente ucraina con quello della ricorrente - e dei conti da lei detenuti presso E.________ - e consentano di evidenziare una serie di operazioni effettuate nel periodo determinante dalle due società a un valore di esportazione marcatamente diverso rispetto a quello di mercato, è senz'altro un indizio sufficiente per giustificare dei sospetti riguardo a un possibile rapporto giuridico occulto fra le due società e al mancato adempimento degli obblighi fiscali in Ucraina. A maggior ragione considerato che, come indicato nella domanda, ai sensi della legislazione ucraina, qualora le operazioni commerciali siano effettuate con entità commerciali estere collegate, esse sono riconosciute come controllate. Lo scopo dichiarato dall'autorità richiedente ucraina con la richiesta di informazioni è precisamente quello di ottenere informazioni sui conti bancari della ricorrente (relative all'ammontare dei fondi, al loro movimento e ai titolari/destinatari, nonché ai beneficiari finali dei conti), che le consentiranno - se del caso - di confermare la relazione di quest'ultima con B.________ e di verificare la completezza della registrazione delle operazioni controllate nei rendiconti e, successivamente la conformità dei prezzi nelle transazioni tra le due società al principio di libera concorrenza. Giova rammentare che l'autorità richiedente ucraina non è affatto tenuta a dimostrare, nel quadro della presente domanda di assistenza - che non segue i criteri sanciti per le domande raggruppate o di lista - che vi sia stata concretamente una violazione degli obblighi fiscali. Il fatto che dei trasferimenti sul conto della ricorrente noti all'autorità fiscale estera siano stati eseguiti in passato, non esclude, ma anzi è un indizio ulteriore riguardo al fatto che il suddetto conto possa aver funto da base per ulteriori operazioni fra le due società, ipotesi che l'autorità richiedente ucraina intende per l'appunto appurare - ed è senz'altro legittimata a farlo - mediante l'assistenza amministrativa internazionale. Le richieste relative ai conti bancari della ricorrente, ossia la contrattualistica e gli estratti conto, risultano senz'altro in nesso con la fattispecie e coerenti con lo scopo fiscale dichiarato dall'autorità richiedente ucraina, nella misura in cui consentono a quest'ultima di verificare il livello dei prezzi di rivendita a terzi adottato dalla ricorrente durante il periodo determinante sui prodotti metallici forniti dalla società ucraina oggetto di indagine, onde valutare la tipologia di attività operativa e il grado di dipendenza/indipendenza fra le due società; i dati richiesti permettono inoltre di determinare chi è l'avente diritto economico e chi sono le persone autorizzate ad agire sulle relazioni bancarie, onde valutare la presenza di eventuali legami diretti/indiretti fra le due società. Giova inoltre rammentare che la verosimile rilevanza delle informazioni richieste va valutata al momento del deposito della richiesta di assistenza amministrativa (cfr. consid. 5.2.2 supra). Sulla base di un esame di plausibilità le stesse erano senz'altro pertinenti al momento del deposito della domanda del 26 dicembre 2024. Se poi la ricorrente abbia nel frattempo fornito, attraverso le procedure parallele e mediante documentazione del tutto diversa, delle informazioni che potrebbero in parte rispondere ai quesiti dell'autorità richiedente ucraina, è una questione che non spetta giudicare né all'AFC né a questo Tribunale, ma se del caso alla stessa autorità estera sulla base delle proprie procedure interne. Così stando le cose, il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenere tali informazioni come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcuna violazione del principio della proporzionalità, la richiesta degli estratti conto per un periodo di tempo limitato a cinque anni essendo del tutto plausibile in tale contesto. Per il resto, è pure lecito ritenere che le informazioni di cui si prospetta la trasmissione potrebbero servire all'autorità richiedente ucraina a scopo di verifica per confermare o confutare le sue congetture. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ammettere in ripetute occasioni che lo scopo dell'assistenza amministrativa è precisamente quello di chiarire degli aspetti rimasti oscuri per l'autorità richiedente estera ottenendo informazioni e documenti che si trovano nello Stato richiesto (fra le tante DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 139 II 404 consid. 7.2.2, 136 IV 4 consid. 4.1, 117 Ib 64 consid. 5c; sentenza del TF 2C_228/2023 del 3 maggio 2023 consid. 3.1.1). Le informazioni possono infatti essere qualificate come verosimilmente rilevanti per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno anche quando sono richieste al fine di verificare conoscenze già esistenti, ma non del tutto certe, delle autorità dello Stato richiedente (cfr. sentenze del TAF A-7747/2024 del 4 aprile 2025 consid. 4.2.3, A-5447/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 3.2.2.3, A-765/2019 del 20 settembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-3791/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 9.2.3.2). Ciò a patto che l'autorità richiedente dimostri in modo almeno approssimativo che persegue tale scopo di verifica (sentenza del TF 2C_455/2021 del 31 maggio 2022 consid. 5.1 [a contrario]) - come nell'evenienza concreta viene fatto grazie all'esposizione dei sospetti che l'hanno indotta a credere che fra la ricorrente e la B.________ sussista un rapporto giuridico o una correlazione non dichiarata.
E. 6.3.4 Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che l'autorità richiedente ucraina ha presentato sufficienti punti di connessione ai fini fiscali tra i fatti descritti e le informazioni richieste e tutti gli elementi che cita sono quindi in grado di escludere che la richiesta sia casuale o speculativa. Così come formulata (e limitatamente alle informazioni che l'AFC prospetta di trasmettere), giova precisarlo, la domanda del 26 dicembre 2024 non costituisce quindi una ricerca indiscriminata di informazioni. Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al riguardo, non si può infatti parlare di «fishing expedition». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando si tratta di un'istanza di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9, A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8).
E. 6.3.5 Anche sotto questo aspetto, la censura della ricorrente va quindi respinta.
E. 6.4.1 Per quanto riguarda i segreti commerciali che la ricorrente teme che la trasmissione dei dati bancari svelerebbe all'autorità richiedente ucraina, si rileva quanto segue. L'art. 21 par. 2 MAC elenca le condizioni alle quali lo Stato richiesto non è tenuto a prestare assistenza amministrativa, ovvero gli atti che non è tenuto a compiere. A tale proposito, con particolare riferimento all'art. 21 par. 2 lett. d MAC, lo Stato richiesto non è tenuto a fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
E. 6.4.2 Nel caso in esame, le informazioni richieste non contengono né segreti commerciali, d'affari, industriali, artigianali o professionali, né si tratta di un procedimento commerciale la cui divulgazione giustificherebbe il rifiuto dell'assistenza amministrativa. La ricorrente non fornisce d'altro canto alcun elemento concreto e oggettivo a sostegno dell'argomentazione contraria alla trasmissione della documentazione bancaria. Giova a tal proposito rammentare che le informazioni finanziarie (compresi i libri contabili, i registri e gli estratti conto bancari) non possono, per loro natura, contenere segreti commerciali, d'affari, industriali, artigianali o professionali, né costituire procedimenti commerciali ai sensi dell'art. 22 par. 2 lett. d MAC (sentenza del TAF A-7227/2023 del 3 aprile 2025 consid. 5.9.5 con rinvii). Si tratta di informazioni che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, possono essere oggetto di trasmissione alle autorità richiedenti estere (sentenza del TF 2C_615/2018 del 26 marzo 2019 consid. 5.1). La censura della ricorrente sotto questo punto risulta pertanto infondata, tanto più che anche l'autorità richiedente ucraina è comunque soggetta agli obblighi di riservatezza previsti dalla Convenzione (cfr. art. 22 MAC; cfr. inoltre sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 3.2.4).
E. 6.4.3 Al riguardo, va infatti rammentato che il nominativo di terzi non interessati dalle domande è, in ogni caso, protetto dal principio di specialità di cui all'art. 22 par. 1 e 2 MAC, così come precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 5.5 del presente giudizio). Le informazioni fornite nell'ambito della presente procedura potranno essere infatti utilizzate, unicamente, nei confronti della società interessata dall'indagine fiscale ucraina. Sulla base del suddetto principio, A.________ così come le persone fisiche e giuridiche figuranti dalla documentazione bancaria prodotta, in quanto persone terze non coinvolte nella procedura a carico di B.________, potranno quindi difendersi nello Stato richiedente e contestare che le suddette informazioni siano usate contro di loro, a meno che non venga avviata una nuova procedura di assistenza amministrativa a loro carico (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.3.3; sentenze del TAF A-4119/2024 del 30 ottobre 2025 consid. 1.4.4, A-6446/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.2.1.2, A-5794/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.4.3 con ulteriori riferimenti). A tal proposito, si rileva che alla cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata, viene unicamente indicato che l'AFC renderà attenta l'autorità richiedente «sulle restrizioni di utilizzo e di confidenzialità previste dalla Convenzione (traduzione del redattore)». A fronte delle incertezze di cui si è già detto riguardo alla portata del principio della specialità (cfr. consid. 5.5.2 supra), tale indicazione non appare sufficiente e non è conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale, non contenendo alcuna precisazione riguardo alla dimensione personale di tale principio (cfr. sentenza del TAF A-3588/2023 del 27 giugno 2025 consid. 10.3). L'autorità inferiore è pertanto invitata a riformulare la prima frase della cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 5 settembre 2025, segnalando all'autorità richiedente ucraina che le informazioni trasmesse nel quadro della presente domanda di assistenza amministrativa potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa B.________, all'esclusione di tutte le altre persone.
E. 6.5.1 Per quanto infine riguarda la pretesa discriminazione evocata dalla ricorrente si rileva che, ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. f MAC, le disposizioni della Convenzione non devono essere interpretate nel senso di obbligare lo Stato richiesto ad accordare assistenza amministrativa al fine di applicare o eseguire una disposizione della legislazione fiscale dello Stato richiedente (o di soddisfare qualsiasi obbligo collegato) che risulta, a pari circostanze, discriminatoria nei confronti di un cittadino dello Stato richiesto rispetto a un cittadino dello Stato richiedente. Di conseguenza, uno Stato richiesto può rifiutare di prestare assistenza amministrativa qualora le informazioni richieste fossero utilizzate per applicare o far rispettare la normativa fiscale dello Stato richiedente in modo discriminatorio nei confronti dei cittadini dello Stato richiesto (sentenza del TAF A-218/2024 del 6 febbraio 2026 consid. 3.5.2).
E. 6.5.2 Nel caso in esame, dalle informazioni in possesso di questo Tribunale, non risulta un'applicazione o un'esecuzione discriminatoria delle leggi fiscali ucraine. Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore non vi è alcuna discriminazione nel trasmettere della documentazione bancaria che risulta essere verosimilmente rilevante per gli scopi perseguiti dall'autorità richiedente. D'altro canto, la ricorrente non sostanzia minimamente la pretesa discriminazione. Sebbene essa riferisca di essere stata posta sotto una serie di sanzioni da parte del governo ucraino dal maggio 2023 «unitamente ad altre 200 imprese a carattere internazionale» non è chiaro in che modo le informazioni richieste alla Svizzera la metterebbero in una posizione svantaggiosa rispetto ad una società ucraina. Non risulta infatti a questo Tribunale, né se ne prevale la ricorrente che gli accertamenti sui conti bancari detenuti in Svizzera dalla ricorrente, siano ammessi dal diritto ucraino (solo) nei confronti di cittadini svizzeri o stranieri, ma non nei confronti di cittadini ucraini. Non ravvisandosi alcuna discriminazione nei confronti della ricorrente, in quanto società domiciliata in Svizzera, la censura va pertanto respinta.
E. 7.1 In una seconda serie di censure, correlate alla prima, la ricorrente lamenta una valutazione inesatta e incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti che ha condotto l'AFC ad un eccesso del suo potere di apprezzamento. La ricorrente ritiene che l'autorità inferiore abbia erroneamente ripreso le motivazioni contenute nella domanda per giustificare la verosimile rilevanza delle informazioni richieste, ritenendo in particolare, quale indizio determinante il guadagno non giustificato del 26% illustrato dall'autorità richiedente ucraina. Essa contesta tale dato alla luce della documentazione contrattuale che essa stessa ha fornito all'autorità richiedente ucraina e dalla quale emergerebbe un margine lordo tra il prezzo d'acquisto e quello di vendita finale del 5%, conformemente a quanto previsto nel contratto di distribuzione del 2006 con B.________. La ricorrente pertanto ribadisce, da un lato, che l'autorità richiedente ucraina già disponeva di tutte le informazioni volte a fornire le risposte ai propri quesiti, se solo avesse espletato tutte le misure interne di acquisizione di informazione; dall'altro rimprovera all'AFC di non aver tenuto conto di tali aspetti e dell'errata indicazione nella domanda di assistenza dell'esistenza di un guadagno fuori mercato da parte della ricorrente sui beni commerciati con la B.________.
E. 7.2 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 i.f., 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii). Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, quando l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566). Riguardo all'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), va infine rammentato che il legislatore ha concesso all'amministrazione fiscale un margine di valutazione nella ponderazione fra diverse soluzioni adeguate, che questo Tribunale, pur disponendo di piena cognizione, deve rispettare (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5, 136 I 184 consid. 2.2.1; sentenza del TF 9C_302/2024 consid. 3.4.1 con rinviii; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., marg. 2.154 con rinvii).
E. 7.3 Nell'evenienza concreta, la ricorrente non considera, anzitutto, che, in virtù del principio della buona fede, l'autorità inferiore era legittimata, in assenza di elementi concreti in senso contrario, a fare affidamento sulle indicazioni fornite dall'autorità richiedente ucraina. Come già esposto nei considerandi che precedono (cfr. considd. 5.1 e 6.2 supra), tale principio impone all'autorità richiesta di presumere che le informazioni contenute nella domanda siano corrette e complete, senza che essa sia tenuta, in linea di principio, a verificarne autonomamente l'esattezza mediante un confronto con altre procedure o con informazioni non ancora in suo possesso. Ne consegue che l'AFC, nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento, non era chiamata a mettere in discussione, in assenza di concreti elementi contrari, il dato del margine di guadagno del 26% espressamente indicato dall'autorità richiedente. Alla luce degli elementi allora disponibili, non vi era pertanto motivo per ritenere che tale indicazione fosse il risultato di un errore o di un'incompleta valutazione della situazione della ricorrente. In tale contesto, non assume carattere decisivo la documentazione contrattuale alla quale la ricorrente fa riferimento e che, a suo dire, dimostrerebbe l'esistenza di un margine lordo pari soltanto al 5%. Come emerge dagli stessi allegati richiamati dalla ricorrente, tale documentazione è stata prodotta nell'ambito di una procedura distinta e autonoma, avviata dall'autorità ucraina nei confronti di B.________, nella quale la ricorrente rivestiva essenzialmente il ruolo di detentrice delle informazioni richieste (al riguardo già si è detto al consid. 6.3.2). Non si trattava dunque della medesima procedura nell'ambito della quale è stata formulata la domanda di assistenza amministrativa qui in esame. L'AFC non aveva quindi ragione di porre in correlazione le risultanze di tale procedura con quelle della procedura del tutto indipendente oggetto della domanda di assistenza del 26 dicembre 2024. Del resto, la ricorrente perde di vista che la questione della verosimile rilevanza delle informazioni richieste deve essere valutata in funzione delle circostanze esistenti al momento in cui la domanda di assistenza amministrativa è stata presentata e sulla base delle informazioni allora disponibili all'autorità richiesta (cfr. consid. 5.2.2 supra). È utile in tal senso rammentare che le informazioni a cui fa riferimento la ricorrente sono state trasmesse il 12 febbraio 2025, mentre la domanda di assistenza che ci occupa è stata depositata il 26 dicembre 2024. Non è pertanto determinante stabilire, a posteriori, se la documentazione successivamente prodotta dalla ricorrente avrebbe eventualmente consentito di ridimensionare o di confutare il dato relativo al margine di guadagno del 26%. Ciò che conta è piuttosto che, al momento determinante, tale dato era stato espressamente indicato dall'autorità richiedente e non vi erano elementi che imponessero all'AFC di dubitarne. La documentazione invocata dalla ricorrente non è quindi idonea a privare retroattivamente le informazioni richieste della loro verosimile rilevanza né tantomeno a ritenere incompleto l'accertamento dei fatti effettuato dall'AFC sulla base delle informazioni allora disponibili. Per le medesime ragioni non è ravvisabile una violazione del principio di sussidiarietà, poiché - molto banalmente - al momento dell'inoltro della domanda di assistenza, l'autorità richiedente ucraina non disponeva della documentazione successivamente fornita dalla ricorrente. Per il resto si rinvia alle considerazioni già esposte sopra (cfr. consid. 6.2.3 del presente giudizio).
E. 7.4 In definitiva, le contestazioni della ricorrente si fondano essenzialmente su una valutazione effettuata a posteriori, alla luce di documenti acquisiti in una procedura distinta e successivamente messi a disposizione dell'autorità richiedente ucraina. Tali elementi non sono tuttavia idonei a dimostrare né un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, né un eccesso del potere di apprezzamento da parte dell'AFC. Al momento determinante, l'autorità inferiore poteva infatti legittimamente fare affidamento sulle indicazioni dell'autorità richiedente e, sulla base delle informazioni allora disponibili, ritenere verosimilmente rilevanti le informazioni richieste. Anche in questo caso, quindi, la censura va respinta.
E. 8.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda di assistenza amministrativa ucraina del 26 dicembre 2024, adempie tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la predetta domanda di assistenza amministrativa ucraina o limitare la trasmissione delle informazioni raccolte dall'AFC, così come invece postulato dalla ricorrente nel proprio gravame.
E. 8.2 Da quanto sopra esposto ne discende che la decisione impugnata è conforme alla legge. Il ricorso del 6 ottobre 2025 deve pertanto essere respinto.
E. 9.1 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie l'importo complessivo è stabilito in franchi 5'000.- (cfr. art. 4 TS-TAF), che verrà compensato con l'anticipo spese di egual valore versato a suo tempo dalla ricorrente.
E. 9.2 Visto l'esito della procedura non sono dati i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
E. 10 Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h della legge del 17 giugno 2005 sul tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 5 settembre 2025 è riformulata nel senso che, l'autorità inferiore preciserà allo Stato richiedente che le informazioni ottenute potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa B.________.
- Le spese processuali pari a franchi 5'000.- sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà detratto in maniera corrispondente dall'anticipo di pari valore versato a suo tempo dalla ricorrente.
- Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. (...); atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-7664/2025
Sentenza del 18 settembre 2026
Composizione
Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner
(presidente del collegio),
Ralf Imstepf, Keita Mutombo,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. Davide Corti, Corti & Partner,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI,
autorità inferiore.
Oggetto
assistenza amministrativa (MAC).
Fatti:
A.
A.a Il 26 dicembre 2024, la State Tax Service of Ukraine - competente autorità fiscale dello Stato richiedente ucraino (di seguito: autorità richiedente ucraina) - ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC o autorità inferiore) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente la società B.________ (di seguito: B.________) per il periodo fiscale dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023, fondandosi sugli art. 4, 5 e 18 della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1, chiamata anche «Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale» o «MAC», di seguito: MAC).
A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente ha illustrato quanto segue:
«According to the customs clearance documents, it was established that Ukrainian business entity B.________ imported metal products for the total amount of 248.026.299 UAH within the period of 2016, 2018-2023, and exported metal products for the total amount of 24.628.982.217 UAH within the period of 2018-2023 with Swiss business entity "A.________".
The accounts of "A.________" opened at "C.________" were used for settlements under the above transactions:
- The account number (CHF): 4835-249740-61 (IBAN: CH...);
- The account number (USD): 4835-249740-62 (IBAN: CH...);
- The account number (EUR): 4835-249740-62-1 (IBAN: CH...);
According to "Orbis Europe" database, "A.________" is the 100% owner of D.________ shares. The beneficial owner of A.________ (Switzerland) is Ionis Iordanidis (a citizen of Cyprus).
The end consumer of the products of B.________ were third countries, i.e., "A.________" was an intermediary that bore a limited range of risks. In this regard, there is an assumption that the Ukrainian business entity (manufacturer) and the Swiss business entity (trader) are related parties.
The Ukrainian business entity did not recognize itself as a related party to "A.________" and did not submit Statements of the Controlled Transactions. In additional, based on the results of comparing the price indicators for the export transactions of B.________ to "A.________" for the transactions with other non-resident counterparties, it was established that the understatement of the value of exported products was on average 26%.
However, due to significant discrepancies in the dates and volumes of comparable deliveries, it is impossible to use the above approach. At the same time, the auditors of the State Tax Service of Ukraine have no information on the price level at which "A.________" sold its products to third parties.
Taking into account the above, when analyzing the completeness of the declaration of controlled transactions of B.________, it was necessary to find out whether there are legal grounds to consider "A.________" a related party to the Ukrainian business entity within the period of 01.01.2016-31.12.2023.
The auditors of the State Tax Service of Ukraine assume that "A.________" has nominee owners and is a related party of B._________, and therefore, to confirm and/or refute this data, it is necessary to obtain the information from the Competent Authority of the Swiss Confederation.».
L'autorità richiedente ucraina ha inoltre precisato quanto segue:
«(...) The purpose of this request is to obtain the information on the bank accounts (regarding the amount of funds, their turnover and owners/recipients, ultimate beneficiaries of the accounts), which will allow to confirm the relations of "A.________" with B._________ and to verify the completeness of the reflection of the controlled transactions in the statements and, sE.________equently, when confirming these transactions as controlled, the compliance of prices in the transactions between these counterparties with the arm's length principle. In accordance with the Ukrainian legislation, if the business transactions are carried out with the related foreign business entities, they are recognized as controlled.
If it is confirmed that "A.________" is a related party to B._________, penalties will be imposed for failure to disclose the controlled transactions within the period of 2016-2022.».
A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente ucraina ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023:
«(...)
1. Please provide us with the information about the accounts opened by "A.________" at "C.________" (including the account number [CHF]: 4835-249740-61 [IBAN: CH...], the account number [USD]: 4835-249740-62 [IBAN: CH...], and the account number [EUR]: 4835-249740-62-1 [IBAN: CH...]). Please specify the current state of the accounts, the date of their opening. If the accounts are closed, please indicate the date of their closure.
2. Who opened these accounts? Please send us the copies of documents of such individuals (passport, powers of attorney, etc.).
3. Please send us the copies of documents that have been provided when opening the accounts (client's profile, application form of the legal entity regarding opening of accounts, Articles of Association of the business entity, Certificate of Good Standing and Certificate of Incumbency, specimen signatures and stamps of the legal entity, beneficiary's CV and application forms, other documents provided to the bank to identify the client, etc.) or the information taken from them.
4. Please send us the copies of the Declaration of trust/Nominee Agreement/Share Certificate or other documents that identify a beneficiary owner of accounts of "A.________".
5. Please send us the copies of Banking Servicing Agreements for the accounts of "A.________" opened at "C.________".
6. Please provide us with the bank account statements of "A.________" opened at "C.________" that were used for credited/debit of founds within the period of 2016, 2018-2023, indicating the purpose of payments and the names of counterparties.
7. Please send us the information about the persons authorized to conduct transactions on accounts of "A.________" at "C.________" (account manager, fiduciaries) and the copies of their documents.
8. Was it possible to make transactions on accounts of "A.________" without participation if the authorized person of the bank accounts?
9. Did "A.________" use an Internet-banking system to make transactions on accounts? Who completed a registration form for using the Internet-banking system? Please send us copies of registration forms and documents certifying such individuals (ID documents).
10. Has Digipass been issued to representatives of "A.________" for using the Internet-banking system? Who has received it?
11. Were any other remote (distance) banking services (except Internet-banking) used to make transactions on bank accounts of "A.________"? Please specify which banking services were used and who has applied for the rights to use remote (distance) banking services.
12. Were any changes made to the client's profile and to the list of authorized persons on accounts of "A.________" within the period of 01.01.2016-31.12.2023? Please send us the information on changes made and notify us who exactly made such changes.
13. Please specify the country of origin, the email addresses, the IP addresses and the telephone numbers associated with orders on the accounts of "A.________".».
B.
B.a Con decreto di edizione del 21 gennaio 2025, poi corretto il 27 gennaio 2025, l'AFC ha esortato E.________ (di seguito: E.________) - in ragione dell'acquisizione e dell'assorbimento di C.________ e/o C1.________ - a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste e ad informare la persona interessata ed eventuali altre persone interessate del procedimento di assistenza amministrativa e della possibilità, se residenti all'estero, di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.
B.b Con scritto del 17 febbraio 2025, trasmesso per via elettronica il 20 febbraio 2025, E.________ ha fornito le informazioni richieste.
B.c Con pubblicazione nel Foglio federale del 25 giugno 2025, B.________ è stata informata della richiesta di assistenza amministrativa e della possibilità di designare una persona autorizzata a ricevere le notifiche in Svizzera o per comunicare un indirizzo svizzero attuale.
B.d Con scritto dell'8 agosto 2025, l'AFC ha informato la società A.________ della domanda di assistenza amministrativa, le ha indicato quali documenti e quali informazioni avrebbe avuto intenzione di trasmettere all'autorità richiedente ucraina.
B.e Con scritto del 14 agosto 2025, l'avv. Davide Corti ha annunciato di rappresentare la società A.________ nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa, opponendosi alla trasmissione delle informazioni raccolte.
B.f Con scritto del 21 agosto 2025 - volto a correggere e sostituire la comunicazione dell'8 agosto precedente, contenente degli errori e delle imprecisioni - l'AFC ha impartito all'avv. Davide Corti un termine di dieci giorni per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all'autorità richiedente ucraina delle informazioni e della documentazione raccolta.
B.g Con osservazioni del 28 agosto 2025, la società A.________, per il tramite del proprio legale, ha ribadito l'opposizione alla trasmissione all'autorità richiedente ucraina delle informazioni raccolte dall'AFC.
B.h Con decisione finale del 5 settembre 2025, notificata alla società A.________ - quale persona abilitata a ricorrere - l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 26 dicembre 2024, relativa a B.________, statuendo di trasmettere all'autorità richiedente ucraina le informazioni richieste relative al periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2023, unitamente ai documenti raccolti, e meglio la documentazione di apertura della relazione bancaria n. (...) (enclosure 01), gli estratti conto e il saldo relativi alla relazione bancaria n. (...) (enclosure 02 e 03).
C.
C.a Avverso la predetta decisione, il 6 ottobre 2025 A.________ (di seguito: ricorrente), tramite il proprio patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone, in via principale, l'annullamento e il rifiuto di concedere l'assistenza amministrativa e la trasmissione delle informazioni raccolte all'autorità richiedente ucraina; in via subordinata, la modifica, nel senso di concedere l'assistenza amministrativa allo Stato richiedente, ma non la trasmissione delle informazioni raccolte presso E.________ che la riguardano; con protesta di tasse, spese e ripetibili.
C.b Con risposta del 16 dicembre 2025, l'AFC ha postulato il rigetto del ricorso presentato il 6 ottobre 2025, prendendo posizione in merito alle censure della ricorrente.
C.c Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Fatte salve le eccezioni previste dall'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) - non realizzate in concreto - il Tribunale amministrativo federale giudica, giusta l'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LAAF). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza.
1.2 Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è retta dalla legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, RS 651.1), in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie delle convenzioni applicabili nei casi specifici (art. 1 cpv. 2 LAAF). Presentata il 12 gennaio 2023, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF).
1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). L'art. 19 cpv. 2 LAAF conferisce la legittimazione a ricorrere nell'ambito delle procedure di assistenza amministrativa alla «persona interessata» - nonché alle altre persone che soddisfano le condizioni di cui all'art. 48 PA - e che: (a.) ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, (b.) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e (c.) ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un tale interesse, nel contesto dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, esiste unicamente in situazioni molto particolari e la qualità per ricorrere di una persona, che non è formalmente interessata dalla domanda viene, dev'essere ammessa restrittivamente (cfr. DTF 146 I 172 considd. 7.1.2 e 7.1.3). Nel caso in esame, pacifica è la legittimazione della ricorrente, nella misura in cui ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è destinataria della decisione impugnata ed ha chiaramente un interesse al suo annullamento o alla sua modifica. Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. È tuttavia opportuno ricordare che, in materia di assistenza amministrativa, le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono irricevibili (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1, 139 II 404 consid. 11.1; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicata in DTF 147 II 116]). Da tale giurisprudenza emerge quindi che, l'eventuale legittimazione dei soggetti terzi che non sono (direttamente) interessati da una domanda di assistenza amministrativa, si limita alla sola possibilità di contestare la trasmissione dei loro dati (cfr. sentenza del TAF A-7214/2024 del 9 luglio 2025 consid. 1.3.2.2).
1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 1.3 con rinvii).
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure («Rügeprinzip») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, sussistendo al contempo l'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di trasmettere le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
3.1 L'assistenza amministrativa in materia fiscale con l'Ucraina è disciplinata da diverse convenzioni complementari, tra cui la Convenzione del 30 ottobre 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.976.71; di seguito: CDI CH-UA, entrata in vigore il 22 febbraio 2002 [RU 2002 4082]), l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (RS 0.653.1; comunemente abbreviato in «MCAA», acronimo di Multilateral Competent Authority Agreement, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017 e con effetto verso l'Ucraina a decorrere dal 1° gennaio 2025 [RU 2017 7673]) e la MAC, ossia la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017 [RU 2016 3071] e per l'Ucraina dal 1° settembre 2013). Lo Stato che presenta una richiesta di assistenza amministrativa alla Svizzera deve specificare, in ogni caso, la base giuridica su cui si fonda e non può avvalersi di più basi giuridiche per la stessa richiesta. Se invece una richiesta di assistenza viene respinta perché non soddisfa le condizioni della base giuridica invocata, lo Stato richiedente può riformulare la sua richiesta sulla base di un'altra base giuridica (Messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione [modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale], FF 2015 4613 [di seguito: Messaggio MAC], 4624; cfr. anche sentenza del TAF A-4300/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.1).
3.2 La domanda di assistenza amministrativa del 26 dicembre 2024 si fonda sulla MAC. Giusta l'art. 1 par. 1 MAC, le Parti si accordano reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatte salve le condizioni di forma previste dall'art. 18 par. 1 MAC (cfr. consid. 4) e le altre disposizioni del capitolo IV. L'art. 21 par. 1 MAC, in particolare, prevede che i diritti e le garanzie accordati alle persone dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto non possano essere limitati dalle disposizioni della Convenzione. Il principio ivi sancito implica per la Svizzera che le disposizioni della LAAF e la prassi delle autorità fiscali svizzere non sono toccate dalla convenzione e devono essere rispettate, senza tuttavia compromettere l'obiettivo della MAC (Messaggio MAC, 4640). La Svizzera esamina quindi se le condizioni per la concessione dell'assistenza amministrativa sono soddisfatte secondo la propria procedura nazionale (sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 1.1).
3.3 Ai sensi dell'art. 2 par. 1 lett. a e lett. b pt. i MAC, la Convenzione si applica in particolare alle imposte sul reddito o sugli utili, alle imposte sugli utili di capitale riscossi separatamente dall'imposta sul reddito o sugli utili, nonché alle imposte sul patrimonio netto riscosse per conto di una Parte o di sue suddivisioni politiche o di suoi enti locali. La Svizzera, per contro, ha formulato una riserva ai sensi dell'art. 30 par. 1 lett. a MAC e non fornisce assistenza amministrativa per quanto riguarda le imposte che rientrano in una delle categorie di cui all'art. 2 par. 1 lett. b pti. da ii a iv MAC (cfr. n. 1 «Riserve e dichiarazioni», RS 0.652.1).
Nel caso in esame la domanda di assistenza del 26 dicembre 2024 specifica che oggetto di indagine è la corretta dichiarazione e percezione dell'imposta sull'utile delle società, ragione per cui essa rientra nel campo di applicazione materiale della MAC.
3.4
3.4.1 Per quanto riguarda la questione del diritto applicabile ratione temporis, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 par. 6 MAC, la Convenzione si applica all'assistenza amministrativa relativa ai periodi d'imposta che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa, modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte contraente o successivamente. Per la Svizzera, la Convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2017 e per l'Ucraina il 1° settembre 2013 (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio). La Svizzera può quindi concedere l'assistenza amministrativa relativa ai periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2018 (Messaggio MAC, 4646-4647).
3.4.2 In concreto la domanda di assistenza dell'autorità richiedente ucraina riguarda il periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha precisato che le informazioni con l'Ucraina possono essere scambiate sulla base della MAC, unicamente a partire dal 1° gennaio 2018. Essa ha quindi negato, a giusto titolo, l'assistenza amministrativa per il periodo precedente tale data, non essendo in concreto date le condizioni poste dall'art. 28 par. 6 e 7 MAC, che consentirebbero allo Stato ucraino di richiedere informazioni retroattivamente, anche prima di tale data (cfr. Messaggio MAC, 4646-4647).
3.5 Alla luce di quanto precede e con le precisazioni di cui sopra, occorre constatare che la domanda di assistenza amministrativa ucraina rientra nel campo d'applicazione sia materiale che temporale della MAC.
4.
4.1 Dal punto di vista formale, l'art. 18 par. 1 MAC prevede che la richiesta di assistenza debba indicare: (a) l'autorità o il servizio all'origine della domanda presentata dall'autorità competente; (b) il nome, l'indirizzo o qualsiasi altro dettaglio che permetta di identificare la persona oggetto della domanda presentata; (c) la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni richieste. Infine, la richiesta deve contenere (f) le informazioni che indicano se la domanda è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente e se essa è giustificata rispetto all'art. 21 par. 2 lett. g MAC. Inoltre, la richiesta di assistenza amministrativa deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e del Consiglio d'Europa o in una lingua concordata bilateralmente dalle parti contraenti interessate (art. 25 MAC). Le condizioni simili previste dall'art. 6 cpv. 1 e 2 LAAF sono inoltre applicabili in via sussidiaria (art. 1 cpv. 2 LAAF; cfr. sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.6).
4.2 L'art. 18 MAC è conforme allo standard dell'OCSE e pertanto deve essere interpretato, in particolare, ai sensi dell'art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell'OCSE (MC OCSE) e del relativo commentario, su cui si basano la maggior parte delle clausole di assistenza amministrativa nelle convenzioni contro la doppia imposizione (Messaggio MAC, 4639). La giurisprudenza relativa all'assistenza amministrativa basata sulle convenzioni contro la doppia imposizione può, di conseguenza, essere applicata per analogia alle richieste di assistenza amministrativa basate sulla MAC. A tal proposito, con riferimento all'elenco delle indicazioni che lo Stato richiedente deve fornire riguardo al contenuto della domanda di assistenza, il Tribunale federale ritiene che tale elenco sia concepito in modo tale che, qualora venga rispettato scrupolosamente dallo Stato richiedente, esso consenta in linea di principio di fornire informazioni sufficienti a dimostrare la rilevanza verosimile della richiesta di assistenza amministrativa (DTF 144 II 206 consid. 4.3 e 142 II 161 consid. 2.1.4; cfr anche sentenze del TAF A-4317/2020 del 13 ottobre 2022 consid. 4.2, A-2547/2021 del 27 gennaio 2022 consid. 4.2, A-641/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 5.2 e riferimenti).
4.3 Nel caso di specie, la richiesta di assistenza amministrativa del 26 dicembre 2024 è redatta in inglese e adempie ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, indicando in maniera sufficiente tutte le informazioni elencate all'art. 18 par. 1 MAC, aspetto questo peraltro neppure contestato dalla ricorrente. Seppur in modo sintetico, la domanda indica infatti l'autorità ucraina competente che richiede l'assistenza amministrativa, l'identità della persona interessata dall'inchiesta fiscale interna, la tipologia di imposta oggetto di accertamento e le informazioni richieste. Inoltre, si precisa che la richiesta di assistenza amministrativa è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente ed è giustificata ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. g MAC, per cui si può, in linea di principio, presumere che il requisito della rilevanza verosimile sia soddisfatto (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3 e 142 II 161 consid. 2.1.4; sentenze del TAF A-4300/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.4, A-4163/2020 considd. 5.3.4 e 6.1.3), aspetto su cui nondimeno si tornerà, nel dettaglio, più avanti (cfr. considd. 5.2 e 7 infra).
5. Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se dal punto di vista materiale l'autorità inferiore poteva o meno dare seguito alla predetta domanda di assistenza, viste in particolare le censure sollevate dalla ricorrente (cfr. considd. 6-7 del presente giudizio). A tal fine - rammentando quanto già accennato (cfr. consid. 4.2 supra) riguardo al fatto che la giurisprudenza relativa all'assistenza amministrativa basata su convenzioni di doppia imposizione può essere applicata per analogia alle richieste di assistenza amministrativa basate sulla MAC, nella misura in cui il contenuto delle disposizioni in questione è comparabile sotto il profilo degli aspetti giuridici essenziali (sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.2) - qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 5.1-5.5 infra).
5.1 Le procedure di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale si basano sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca tra gli Stati contraenti (DTF 143 II 202 consid. 8.5.4). Si presume quindi che lo Stato richiedente agisca in buona fede (cfr. art. 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [CV, RS 0.111]; DTF 144 Il 206 consid. 4.4 e 142 II 161 consid. 2.1.3). Nel contesto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, la presunzione di buona fede significa che lo Stato richiesto non può in linea di principio mettere in dubbio le affermazioni dello Stato richiedente (principio della fiducia). L'intera procedura di assistenza amministrativa si basa in ultima analisi su questa fiducia (cfr. DTF 144 Il 206 consid. 4.4, 142 Il 161 considd. 2.1.3 e 2.4, 142 II 218 consid. 3.3). Di conseguenza, l'AFC è vincolata alla descrizione dei fatti contenuta nella richiesta, a meno che questa non possa essere immediatamente confutata a causa di errori evidenti, lacune o contraddizioni (DTF 139 II 451 consid. 2.2.1; sentenza del TAF A-5383/2019 del 24 novembre 2020 consid. 2.4). Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dallo Stato richiedente (DTF 142 II 218 consid. 3.3; sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.1.1 i.f., A-105/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 2.3.1, A-4228/2018 del 26 agosto 2019 consid. 2.2, A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.5). La presunzione di buona fede può tuttavia essere rovesciata solo sulla base di elementi accertati (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; sentenza del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.4).
5.2
5.2.1 Ai sensi dell'art. 5 par. 1 MAC, in combinato disposto con l'art. 4 par. 1 MAC, lo Stato richiesto fornisce, su domanda dello Stato richiedente, tutte le informazioni relative a una determinata persona o transazione che sono verosimilmente rilevanti per l'amministrazione o l'applicazione delle loro legislazioni interne relative alle imposte contemplate dalla Convenzione.
5.2.2 Sono considerate informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione del diritto interno quelle necessarie allo Stato richiedente per tassare correttamente una persona soggetta a imposta in tale Stato (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 141 II 436 consid. 4.4.3; sentenze del TAF A-4228/2018 del 26 agosto 2019 consid. 2.4, A-4592/2018 del 21 marzo 2019 consid. 3.1.2). Il requisito della «rilevanza verosimile» è soddisfatto se, al momento della presentazione della richiesta di assistenza amministrativa, sussiste una ragionevole possibilità che le informazioni richieste si rivelino rilevanti (DTF 144 II 206 consid. 4.3, 143 II 185 consid. 3.3.2; sentenza del TAF A-2676/2017 del 3 aprile 2019 consid. 3.3.1). Non ha invece alcuna rilevanza il fatto che, una volta fornite, le informazioni richieste risultino infine non pertinenti (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.1).
5.2.3 Il ruolo dello Stato richiesto si limita a un controllo di plausibilità; esso deve limitarsi a verificare l'esistenza di un nesso tra lo stato di fatto descritto e i documenti richiesti, fermo restando che lo Stato richiedente è presunto agire in buona fede (DTF 142 II 161 consid. 2.1.1; cfr. anche DTF 144 Il 206 consid. 4.3, 143 Il 185 consid. 3.3.2). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una richiesta o trasmettere le informazioni perché ritiene che esse non siano pertinenti ai fini dell'indagine o del controllo sottostanti (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1 e riferimenti menzionati, 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1; sentenze del TAF A-4167/2020 e A-4169/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 6.3). La valutazione della rilevanza verosimile delle informazioni richieste spetta infatti in primo luogo allo Stato richiedente, non allo Stato richiesto che al di là del controllo di plausibilità, non è tenuto ad interrogarsi sul diritto interno, sostanziale o procedurale, dello Stato richiedente (DTF 144 Il 206 consid. 4.3, 143 Il 185 consid. 3.3.1, 142 Il 161 consid. 2.1.1, 139 Il 404 consid. 7.2.2; sentenza del TF 2C_936/2020 del 28 dicembre 2021 consid. 5.3). In questo contesto, lo Stato richiesto può rifiutare di fornire informazioni - con la motivazione che le informazioni richieste non sono «verosimilmente rilevanti» ai sensi dell'art. 4 par. 1 MAC - solo se un nesso tra le informazioni richieste e l'indagine condotta nello Stato richiedente appare poco probabile o improbabile (cfr. tra le tante: sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.2, A-5695/2018 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 i.f., A-4218/2017 del 28 maggio 2018 consid. 2.3.1). Allo stesso modo va inteso anche l'art. 17 cpv. 2 LAAF, secondo cui le informazioni che non sono presumibilmente rilevanti non possono essere trasmesse e devono essere rimosse o rese irriconoscibili dall'AFC (cfr. tra le tante: sentenze del TAF A-5383/2019 del 24 novembre 2020 consid. 2.2.3, A-4163/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.1.3 i.f.).
5.2.4 Secondo la giurisprudenza, il criterio della «rilevanza verosimile» - fondamento dello scambio di informazioni (DTF 147 II 116 consid. 5.4.1) - ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile. In questo contesto, i limiti imposti allo Stato richiedente sono il divieto di «fishing expedition» o di richiedere informazioni manifestamente inadeguate a far progredire l'indagine fiscale o non attinenti alla stessa (DTF 144 II 206 consid. 4.2; sentenza del TF 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1). La MAC - a differenza di molte convenzioni sulla doppia imposizione e dell'art. 7 lett. a LAAF - non stabilisce espressamente che la ricerca generalizzata e indiscriminata di prove («fishing expeditions») è vietata. Nondimeno, dalla disposizione secondo cui lo Stato richiedente deve aver esaurito tutti i mezzi a sua disposizione prima di presentare una richiesta di assistenza amministrativa («principio di sussidiarietà»; art. 21 par. 2 lett. g MAC; cfr. anche consid. 5.3 infra), risulta tuttavia chiaro che non è possibile presentare una richiesta senza alcun indizio che le informazioni possano essere rilevanti per lo Stato richiedente (sentenze del TAF A-6857/2019 del 13 dicembre 2021 conisd. 3.2.2, A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.4). Il divieto di procedere a una ricerca indiscriminata di prove è inoltre espressione del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; cfr. anche sentenze del TAF 2C_352/2020 del 26 maggio 2020 consid. 2.2, A-4987/2021 del 20 maggio 2022 consid. 2.2.1, con i relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di «fishing expedition» ha da un lato un carattere procedurale (una richiesta non può essere presentata a scopo esplorativo) e dall'altro costituisce anche un ostacolo sostanziale allo scambio di informazioni, in quanto l'assistenza amministrativa non può consentire allo Stato richiedente di ottenere informazioni che non abbiano un nesso sufficientemente concreto con i fatti descritti nella richiesta (sentenze del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.3, 2C_1662/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 9.1.1 i.f.). Se una richiesta contiene tutte le informazioni necessarie ai sensi della convenzione applicabile, in linea di principio si può escludere che si tratti di una «fishing expedition» (sentenza del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.3; sentenza del TAF A-5281/2021 del 2 maggio 2022 consid. 6.1).
5.3
5.3.1 In base al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 21 par. 2 lett. g MAC, prima di presentare una richiesta di assistenza amministrativa lo Stato richiedente, deve aver esaurito tutte le misure ragionevolmente previste dalla sua legislazione o dalla sua prassi amministrativa, a meno che il ricorso a tali misure comporti difficoltà sproporzionate (cfr. anche sentenza del TAF A-2725/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.6.1). In mancanza di elementi concreti o di seri dubbi, non vi è motivo di rimettere in discussione l'attuazione del principio di sussidiarietà da parte dello Stato richiedente, in particolar modo quando dichiara di aver esaurito le fonti abituali di informazioni o di aver agito in conformità con la convenzione (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1; sentenze del TF 2C_493/2019 del 17 agosto 2020 consid. 5, 2C_703/2019 del 16 novembre 2020 considd. 6.4 a 6.6).
5.3.2 Il principio di sussidiarietà non implica che l'autorità richiedente debba necessariamente esaurire tutte le fonti di informazione che il suo diritto interno le mette a disposizione. Una fonte di informazioni non può più essere considerata abituale quando il suo utilizzo comporterebbe - rispetto a una procedura di assistenza amministrativa - uno sforzo eccessivo o quando le sue possibilità di successo sarebbero scarse (in particolare sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.5.2, A-1146/2019 del 6 settembre 2019 consid. 2.7.2). Per determinare se il principio di sussidiarietà sia stato rispettato, occorre porsi nel momento del deposito della domanda di assistenza (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1).
5.4
5.4.1 Ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. c MAC, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, non è tenuta a fornire informazioni che non possano essere ottenute in base al proprio diritto o alla propria prassi amministrativa, né in base al diritto dello Stato richiedente o alla sua prassi amministrativa. Il principio di reciprocità non si riferisce quindi solo alla possibilità di presentare una richiesta di assistenza amministrativa nell'altro Stato, ma comprende anche la reperibilità delle informazioni in un procedimento interno.
5.4.2 Nella pratica, tuttavia, è spesso difficile determinare se lo Stato richiedente possa ottenere le informazioni in questione ai sensi del proprio diritto o se sia autorizzato a prestare assistenza amministrativa; per questo motivo, il MC OCSE prevede che lo Stato richiedente debba fornire una conferma in tal senso insieme alla richiesta di assistenza amministrativa. In presenza di una tale conferma da parte dello Stato richiedente e in virtù del principio della buona fede, lo Stato richiesto può rifiutare di dare seguito allo scambio di informazioni, soltanto se ha validi motivi per ritenere che la dichiarazione fornita sia chiaramente inesatta (in merito: sentenza del TF 2C_646/2017 del 9 aprile 2018 considd. 2.1 e 2.4; sentenza del TAF A-2725/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.7).
5.5
5.5.1 Lo Stato richiedente deve infine rispettare il principio di specialità nell'utilizzo delle informazioni richieste. Ai sensi dell'art. 22 par. 1 e 2 MAC, tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente in virtù della presente Convenzione devono essere mantenute segrete e protette allo stesso modo delle informazioni ricevute in base al proprio diritto interno. Le informazioni possono essere rese accessibili solo alle persone o alle autorità incaricate della determinazione, della riscossione, dell'esecuzione o dell'azione penale o della decisione sui ricorsi in materia fiscale di tale Parte contraente o della vigilanza su di esse.
5.5.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio di specialità presenta non solo una dimensione oggettiva, ma anche una dimensione personale. Di conseguenza, le informazioni ricevute dallo Stato richiedente non solo devono essere utilizzate esclusivamente per i fini fiscali per i quali sono state richieste e trasmesse ai sensi del MAC, ma altresì possono essere impiegate unicamente nei confronti delle persone alle quali la richiesta di assistenza amministrativa è espressamente diretta (DTF 147 II 13 considd. 3.1 segg.; sentenza del TF 2C_780/2018 del 1° febbraio 2021 consid. 3.7.4; sentenze del TAF A-5047/2018 del 22 maggio 2019 considd. 4 e 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). Pertanto, lo Stato richiedente non può utilizzare, nei confronti di terzi, le informazioni ricevute tramite l'assistenza amministrativa, a meno che tale possibilità non derivi dalla legge di entrambi gli Stati e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale utilizzo (DTF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3). Ciò riflette la dimensione personale del principio di specialità (DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all'AFC di informare espressamente l'autorità richiedente in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In una recente sentenza di principio - ora impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale federale - questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di specialità, permane nonostante il cambiamento nel commentario dell'OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025 consid. 8).
6.
6.1 In una prima articolata censura la ricorrente lamenta una violazione degli artt. 4, 5, 18 e 21 MAC, nella misura in cui la domanda di assistenza sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà e non rispetterebbe il criterio della verosimile rilevanza per l'inchiesta ucraina, configurando una vera e propria «fishing expedition»; la trasmissione integrale delle informazioni e dei documenti richiesti oltrepasserebbe inoltre i limiti dell'obbligo di assistenza, emergendo dalla stessa segreti commerciali della ricorrente.
Nel dettaglio, la ricorrente ritiene di avere già fornito, mediante le memorie del 12 febbraio, del 9 giugno e del 23 luglio 2025 con la relativa documentazione ivi annessa, tutte le informazioni necessarie per evadere la domanda di assistenza, il cui scopo è quello di stabilire se A.________ sia connessa alla B.________ e a quale prezzo vengano esportati i prodotti acquistati dalla prima. In particolare, la ricorrente avrebbe documentato gli avvicendamenti nelle cariche societarie, l'identità dei fondatori, degli azionisti e dei direttori, la struttura societaria e le partecipazioni, nonché i rapporti commerciali intrattenuti con B.________ e con altre entità terze, producendo a tal fine bilanci, rapporti di revisione, contratti, fatture ed elenchi delle vendite effettuate tra il 2018 e il 2023. Avrebbe inoltre indicato le persone coinvolte nelle transazioni con B.________, precisando di avere sia acquistato sia venduto prodotti alla medesima società, e fornito le informazioni concernenti i pagamenti effettuati a suo favore. Secondo la ricorrente, tali elementi dimostrerebbero l'autonomia della sua attività rispetto a B.________ e sarebbero sufficienti a rispondere ai quesiti posti dall'autorità richiedente ucraina.
La ricorrente contesta quindi l'ulteriore acquisizione e trasmissione degli estratti dei propri conti bancari presso E.________, ritenendo che tale documentazione non presenti una connessione sufficientemente stretta con l'oggetto della domanda di assistenza del 26 dicembre 2024 e la sua trasmissione violerebbe quindi gli artt. 4, 5, 28 e 21 MAC. A suo avviso, l'autorità richiedente ucraina che si dichiara interessata ad accertare i rapporti tra B.________ e A.________, avrebbe potuto ottenere direttamente dalla società ucraina la documentazione contabile e bancaria relativa a tali rapporti. Essa formula quindi una censura articolata in termini alternativi.
Da un lato, qualora l'autorità ucraina non abbia previamente esperito tutti gli accertamenti ragionevolmente previsti dal proprio diritto e dalla propria prassi amministrativa, la domanda di assistenza sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà e pertanto inammissibile per violazione degli artt. 18 lett. f e 21 par. 2 lett. g MAC. Al riguardo, essa censura inoltre l'insufficiente motivazione della domanda e della decisione impugnata quanto all'effettivo esaurimento degli accertamenti interni da parte dell'autorità richiedente ucraina. Dall'altro, qualora tali accertamenti siano invece stati effettuati, l'ampiezza della documentazione richiesta alla ricorrente - in particolare gli estratti conto completi relativi a cinque anni di attività - dimostrerebbe che la domanda non è più limitata all'accertamento dei rapporti tra le due società, ma mira a individuare ulteriori soggetti e relazioni commerciali della ricorrente, configurando così una vera e propria «fishing expedition». Essa ritiene che la trasmissione integrale di tutti i documenti bancari relativi a un periodo di cinque anni travalicherebbe infatti le finalità dichiarate della domanda, consentendo all'autorità richiedente ucraina di ricostruire la sua intera attività commerciale e finanziaria, compresi i rapporti con clienti, fornitori, agenti e consulenti, nonché gli investimenti, i finanziamenti e le modalità e tempistiche dei pagamenti. Trattandosi di informazioni concernenti anche soggetti terzi estranei alla domanda di assistenza, la loro trasmissione non sarebbe giustificata dalle finalità dichiarate dall'autorità richiedente e violerebbe gli artt. 4 e 5 MAC, oltre a incidere sulla tutela dei segreti commerciali della ricorrente e sulle garanzie di cui all'art. 21 par. 2 lett. d ed f MAC.
6.2
6.2.1 Con riferimento all'insieme delle censure sollevate nel gravame, questo Tribunale rinvia innanzitutto a quanto già esposto in merito al principio dell'affidamento, ricordando che la buona fede dello Stato richiedente è presunta (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio) e che di norma non vi è motivo di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito alla fattispecie allegata da quest'ultimo. Nel contesto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, detta presunzione implica che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in discussione le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che non sussistano dei seri dubbi. Detto in altri termini, le dichiarazioni dello Stato richiedente vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manifesta non risulta dalle circostanze (cfr. DTF 143 II 224 consid. 6.4, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4). Non ci si attende dall'autorità richiedente che produca i mezzi di prova a sostegno della propria domanda, essendo unicamente tenuta a rendere verosimile lo scopo fiscale e i motivi per cui richiede determinate informazioni. Per quanto le autorità dello Stato richiedente siano tenute a esporre i fatti rilevanti, non ci si può aspettare che lo facciano in modo completo e del tutto coerente già nella richiesta di assistenza amministrativa. Ciò non sarebbe compatibile con lo scopo dell'assistenza amministrativa, poiché le informazioni e i documenti che si trovano nello Stato richiesto servono proprio a chiarire punti che finora sono rimasti oscuri (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.1, 136 IV 4 consid. 4.1 pag. 8, 117 Ib 64 consid. 5c). Ne discende che, salvo nel caso in cui la presa in considerazione di un fatto notorio lasci trasparire immediatamente che le indicazioni fornite dall'autorità richiedente nella propria domanda di assistenza amministrativa sono manifestamente erronee o che lo Stato richiesto sospetta l'esistenza di una situazione descritta all'art. 7 LAAF, rispettivamente nel caso in cui vi sia un palese abuso di diritto o emergano domande legittime circa la tutela dell'ordine pubblico svizzero o internazionale, le regole di procedura previste dalla LAAF non impongono allo Stato richiesto né di procedere lui stesso a delle verifiche, né di rimettere in discussione il ben fondato delle informazioni fornite dallo Stato richiedente (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 3.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.2, A-6205/2018 del 23 settembre 2019 consid. 2.8 con rinvii, A-3773/2018 dell'8 febbraio 2019 consid. 2.6, A-4044/2015 del 16 febbraio 2016 consid. 2.6 con rinvii).
6.2.2 Nell'evenienza concreta, alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale ritiene che la buona fede dell'autorità richiedente dev'essere presunta: agli atti non vi sono, infatti, elementi sostanziali che lascino trasparire che, al momento del deposito della domanda, l'autorità estera avrebbe esposto una fattispecie non veritiera o che le dichiarazioni di quest'ultima conterrebbero errori, lacune o contraddizioni manifeste; inoltre, come già esaminato, la domanda in esame adempie chiaramente i requisiti formali posti alla base della sua ammissibilità (cfr. consid. 4 del presente giudizio). In tale contesto giova altresì rilevare che l'assistenza amministrativa, giusta l'art. 4 cpv. 2 LAAF, risponde a una logica di celerità (cfr. sentenza del TAF A-3562/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1), che impone all'autorità richiesta di evadere la domanda di assistenza estera il più rapidamente possibile. Se l'AFC fosse tenuta a chiarire dal punto di vista del diritto sostanziale la correttezza delle informazioni alla base della domanda di assistenza, ciò ritarderebbe indebitamente l'assistenza amministrativa, il che non è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera in materia di scambio di informazioni. Il principio di diligenza, che discende dall'art. 4 cpv. 2 LAAF, impedisce inoltre che l'applicazione delle garanzie procedurali previste dal diritto interno abbia un effetto dilatorio sul procedimento di assistenza amministrativa internazionale e ne ostacoli in modo sproporzionato l'attuazione (DTF 146 I 172 consid. 6.2, 145 II 119 consid. 3.3). Così stando le cose l'AFC era pertanto vincolata dalla fattispecie esposta nella domanda di assistenza amministrativa e, per le ragioni che verranno ulteriormente esposte qui di seguito, non aveva motivo di esigere ulteriori delucidazioni dall'autorità richiedente ucraina, né di svolgere essa stessa delle verifiche riguardo all'effettivo esaurimento di tutte le fonti d'informazioni interne (cfr. consid. 5.3 supra) o del rispetto da parte dell'autorità richiedente ucraina del principio della reciprocità (cfr. consid. 5.4 supra).
6.2.3 Nella propria domanda l'autorità richiedente ucraina ha spiegato di aver esaminato le relazioni intercorse nel periodo determinante fra la ricorrente e la B.________ maturando il sospetto che le due società fossero correlate («related parties»). Essa ha precisato che la suddetta società ucraina ha negato tale circostanza e non ha prodotto alcun «Statement of Controlled Transactions». Dall'esame riguardo agli indicatori di prezzo relativi alle operazioni di esportazioni fra le due società risulterebbe tuttavia un'importante sottostima del valore dei prodotti esportati - quantificata al 26% - motivo per cui, onde contestualizzare tale dato, l'autorità richiedente ucraina necessita di conoscere il livello dei prezzi di vendita di tali prodotti da parte della ricorrente. Essa ha quindi lasciato intendere che l'assenza di tali informazioni le avrebbe impedito di chiarire in modo esaustivo la fattispecie rilevante nell'ambito dell'indagine fiscale interna. L'autorità richiedente ucraina ha quindi dichiarato: «the Competent Authority of Ukraine has pursued all means available in Ukraine to obtain the information requested, except those that would give rise to disproportionate difficulties» (atto n. 1 dell'inc. AFC). Già di per sé, seguendo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, una tale dichiarazione di garanzia formulata nella domanda di assistenza amministrativa dev'essere ritenuta, in virtù del principio dell'affidamento, sufficiente a comprovare il rispetto del principio della sussidiarietà da parte dell'autorità richiedente (cfr. consid. 5.3 del presente giudizio). In presenza di una tale dichiarazione e in assenza di errori, lacune o contraddizioni palesi - come è il caso nell'evenienza concreta - l'autorità richiesta non è tenuta a chiedere all'autorità richiedente di comprovare di aver sfruttato tutte le fonti di informazione previste dalla sua legislazione (cfr. sentenze del TAF A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.3.2, A-6035/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 4.7.2). Lo scrivente Tribunale, al pari dell'AFC, non ha quindi alcun motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'autorità richiedente ucraina, riguardo agli sforzi profusi e alla impossibilità di fare piena luce sui rapporti intercorrenti fra la ricorrente e la B.________ attraverso i mezzi d'informazione interni.
D'altro canto, nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa e contrariamente all'opinione della ricorrente, neppure è rilevante sapere con esattezza quali accertamenti previsti dal diritto interno ucraino l'autorità richiedente abbia espletato. Ciò in quanto, da un lato, l'autorità richiesta si limita ad un esame di plausibilità della fattispecie illustrata dall'autorità richiedente (cfr. consid. 5.2.3 del presente giudizio) - la modalità con cui si svolge un'inchiesta fiscale è una questione inerente al diritto interno dello Stato richiedente che sfugge dunque al controllo da parte dell'autorità dello Stato richiesto. Dall'altro, come già detto sopra, neppure è giustificato porre delle esigenze troppo elevate per quanto concerne l'accuratezza delle indicazioni fornite nella domanda di assistenza, nel senso che non si può pretendere che l'autorità richiedente abbia ad esporre in modo completo e dettagliato tutti i fatti riguardanti l'accertamento fiscale, ma solo quelli più rilevanti per lo scopo fiscale perseguito (cfr. consid. 6.2.1 del presente giudizio). Ciò posto, il Tribunale sottolinea poi come, in ogni caso, la sussistenza nello Stato richiedente di un procedimento interno in corso non permetta - a lui solo - di ritenere che tale Stato abbia violato il principio della sussidiarietà. Di fatto, al fine di verificare l'assoggettamento o meno di un soggetto fiscale e/o la correttezza delle sue dichiarazioni, l'autorità richiedente dispone di vari strumenti di verifica, complementari tra di loro (cfr. sentenze del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 7.5.2, A-6035/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 4.7.2, A-6394/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 3.3.1).
6.2.4 Per il resto, la ricorrente non apporta alcun elemento concreto atto a mettere in dubbio la buona fede dello Stato estero o a far ritenere arbitraria la domanda presentata dall'autorità richiedente ucraina. D'altro canto, essendo oggetto della richiesta una serie di informazioni riguardanti la relazione bancaria detenuta dalla ricorrente in Svizzera e la movimentazione di capitali ivi avvenute nel periodo interessato, non si vede come l'autorità richiedente ucraina avrebbe potuto ottenere le suddette informazioni in Ucraina. È pertanto altamente plausibile, che il ricorso all'assistenza amministrativa fosse l'unico modo per raccogliere le informazioni ricercate, non essendovi ragionevolmente la possibilità di farlo per il tramite delle vie interne previste dal diritto ucraino, neppure con estremo dispendio di risorse e di tempo. Contrariamente all'opinione della ricorrente, occorre pertanto concludere che l'autorità richiedente ucraina era pienamente legittimata a verificare la correttezza e la completezza delle informazioni raccolte nell'ambito della propria procedura di accertamento interna mediante una richiesta di assistenza amministrativa in materia fiscale internazionale (cfr. sentenza del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 7.5.2).
6.2.5 In definitiva, si deve dunque ritenere che il principio della sussidiarietà è stato rispettato dall'autorità richiedente ucraina. Non essendo neppure ravvisabile una violazione del principio della buona fede in tale contesto, la censura della ricorrente va quindi respinta.
6.3
6.3.1 Come già illustrato al consid. 5.2 del presente giudizio, il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo, infatti, di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii, A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii).
Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1): compete infatti ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione, così come l'esame dell'effettiva utilità o meno di un'informazione (cfr. sentenze del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 5.2.2 con rinvii, A 5667/2023 del 4 giugno 2025 consid. 3.5 con rinvii, A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.2.2 con rinvii). Conseguentemente, ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenze del TAF A-2451/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 7.2 con rinvii, A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3).
Giova infine precisare che, sebbene la domanda di assistenza amministrativa, persegue di regola lo scopo di ottenere informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo Stato richiedente, in determinate circostanze, ben definite, possono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assoggettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. La trasmissione di informazioni è quindi in linea di principio possibile, a condizione che sia soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile. Per quanto concerne, in particolare, i terzi non coinvolti, la trasmissione dei loro nominativi è ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF solo se tale informazione è presumibilmente pertinente per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata, ossia rilevante per l'obiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente nei suoi confronti, e se la stessa è proporzionata (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). La trasmissione risulta dunque ammissibile laddove la rimozione dei nominativi di terzi renderebbe la richiesta di assistenza amministrativa priva di senso perché impedirebbe o renderebbe oltremodo difficoltosa l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. In altre parole, l'art. 4 cpv. 3 LAAF non impedisce la trasmissione di informazioni relative a terzi non coinvolti se la stessa è necessaria, ossia se la loro soppressione vanificherebbe lo scopo dell'assistenza fiscale internazionale (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). Vale infine la pena di rilevare che nella DTAF 2010/40 questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che gli importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono sull'interesse individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (considd. 4.5 e 6.5 con riferimenti; cfr. anche sentenza del TAF 6920/2010 del 21 settembre 2011 consid. 5.1.1). L'interesse privato dei terzi all'oscuramento della loro identità non primeggia sull'interesse pubblico ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile. Tuttavia, anche in caso di trasmissione del nominativo di terzi, quest'ultimi risultano protetti perché al termine della procedura, l'autorità richiesta deve ricordare all'autorità richiedente le restrizioni dell'uso delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 146 I 172 consid. 7.3.3, 142 II 161 consid. 4.6.1; cfr. considd. 5.2.6 e 6.2 qui di seguito).
6.3.2 Nello specifico, la ricorrente ritiene che le informazioni richieste con la domanda del 26 dicembre 2024 non siano rilevanti per lo scopo illustrato dall'autorità richiedente ucraina, avendo la ricorrente stessa già fornito tutta la documentazione che permette alla suddetta autorità di determinare i rapporti esistenti fra lei e la B.________. Al riguardo vale innanzitutto la pena di rilevare che la ricorrente è stata coinvolta, in veste di detentrice delle informazioni, nel procedimento di assistenza amministrativa n. (...), avviato dall'autorità richiedente ucraina con domanda del 20 novembre 2024. Dando seguito ai decreti di edizione e dando il proprio consenso (irrevocabile, giusta l'art. 16 cpv. 1 i.f. LAAF) alla trasmissione delle informazioni richieste, per la ricorrente tale procedimento si è chiuso. Nel frattempo - ancor prima di ottenere le informazioni richieste con la suddetta domanda - l'autorità richiedente ucraina ha depositato la domanda di assistenza amministrativa del 26 dicembre 2024 che qui ci occupa (rif. ...). Lo scopo di tale domanda, la fattispecie illustrata, così come le informazioni richieste e il detentore delle stesse sono diversi rispetto alla precedente domanda (e pure rispetto alla domanda del 3 dicembre 2024 [rif. ...] che non riguarda la ricorrente). È pertanto corretto ritenere, come fatto dall'AFC, che la domanda del 26 dicembre 2024 costituisca una richiesta iniziale, una nuova procedura di assistenza amministrativa del tutto indipendente dalle altre due, che l'autorità richiedente ucraina era senz'altro legittimata ad avviare, fosse anche solo per verificare le informazioni a sua disposizione (cfr. anche consid. 6.3.3 i.f del presente giudizio). Ragione per cui occorre esaminare se le informazioni ivi richieste presentano una connessione sufficientemente stretta con lo scopo perseguito dallo Stato estero e siano quindi verosimilmente rilevanti per l'indagine fiscale interna.
6.3.3 L'autorità richiedente ucraina ha fornito una descrizione chiara e dettagliata degli antefatti procedurali e delle circostanze che hanno portato alla sua richiesta. Essa ha spiegato di aver acquisito, nell'ambito dell'indagine fiscale condotta nei confronti di B.________, della documentazione doganale attestante una serie di transazioni con una ditta svizzera che nel periodo compreso fra il 2018 e il 2023 ha permesso di registrare delle importazioni di prodotti metallici per un valore pari a 248'026'299.- UAH e delle esportazioni, sempre di prodotti metallici, per in valore complessivo di 24'628'982'217 UAH e che per i pagamenti relativi alle suddette transazioni è stato usato il conto intestato alla ricorrente presso C.________ (ora E.________). L'autorità richiedente ucraina ha indicato di aver ragione di credere che la ricorrente agisca quale intermediaria («trader») fra B.________ («manufacturer») e i consumatori finali in paesi terzi e che occorra pertanto dedurre che la prima sia una società correlata alla seconda. Ciò in ragione del limitato rischio imprenditoriale assunto dalla ricorrente nel quadro di tali operazioni e dell'importante sottostima del valore dei prodotti esportati, emersa dal confronto tra gli indicatori di prezzo delle operazioni di esportazione effettuate dalla società ucraina nei confronti della ricorrente e quelli relativi alle operazioni con altre controparti non residenti. Dalla descrizione della fattispecie emerge una certa reticenza di B.________ a collaborare con l'autorità richiedente ucraina, segnatamente per quanto concerne i rapporti giuridici intercorrenti con l'altra società e il rispettivo statuto, circostanza che - unitamente a quanto già esposto - rende plausibile l'ipotesi che lo schema relazionale tra le due società sia volto a occultare tali rapporti nell'ambito delle transazioni economiche con l'estero e, conseguentemente, a eludere i controlli in materia di prezzi di trasferimento («transfer pricing control»). Siccome la suddetta autorità nutre un fondato sospetto che la ricorrente sia una società correlata («related party») alla propria contribuente, essa necessita quindi di verificare tale eventualità. Tantopiù che se la tesi esposta venisse confermata, delle sanzioni sarebbero comminate per la mancata comunicazione delle operazioni controllate durante il periodo determinante.
Ora, il fatto che degli elementi a disposizione dell'autorità richiedente ucraina permettano di mettere in relazione il nominativo della contribuente ucraina con quello della ricorrente - e dei conti da lei detenuti presso E.________ - e consentano di evidenziare una serie di operazioni effettuate nel periodo determinante dalle due società a un valore di esportazione marcatamente diverso rispetto a quello di mercato, è senz'altro un indizio sufficiente per giustificare dei sospetti riguardo a un possibile rapporto giuridico occulto fra le due società e al mancato adempimento degli obblighi fiscali in Ucraina. A maggior ragione considerato che, come indicato nella domanda, ai sensi della legislazione ucraina, qualora le operazioni commerciali siano effettuate con entità commerciali estere collegate, esse sono riconosciute come controllate. Lo scopo dichiarato dall'autorità richiedente ucraina con la richiesta di informazioni è precisamente quello di ottenere informazioni sui conti bancari della ricorrente (relative all'ammontare dei fondi, al loro movimento e ai titolari/destinatari, nonché ai beneficiari finali dei conti), che le consentiranno - se del caso - di confermare la relazione di quest'ultima con B.________ e di verificare la completezza della registrazione delle operazioni controllate nei rendiconti e, successivamente la conformità dei prezzi nelle transazioni tra le due società al principio di libera concorrenza. Giova rammentare che l'autorità richiedente ucraina non è affatto tenuta a dimostrare, nel quadro della presente domanda di assistenza - che non segue i criteri sanciti per le domande raggruppate o di lista - che vi sia stata concretamente una violazione degli obblighi fiscali. Il fatto che dei trasferimenti sul conto della ricorrente noti all'autorità fiscale estera siano stati eseguiti in passato, non esclude, ma anzi è un indizio ulteriore riguardo al fatto che il suddetto conto possa aver funto da base per ulteriori operazioni fra le due società, ipotesi che l'autorità richiedente ucraina intende per l'appunto appurare - ed è senz'altro legittimata a farlo - mediante l'assistenza amministrativa internazionale. Le richieste relative ai conti bancari della ricorrente, ossia la contrattualistica e gli estratti conto, risultano senz'altro in nesso con la fattispecie e coerenti con lo scopo fiscale dichiarato dall'autorità richiedente ucraina, nella misura in cui consentono a quest'ultima di verificare il livello dei prezzi di rivendita a terzi adottato dalla ricorrente durante il periodo determinante sui prodotti metallici forniti dalla società ucraina oggetto di indagine, onde valutare la tipologia di attività operativa e il grado di dipendenza/indipendenza fra le due società; i dati richiesti permettono inoltre di determinare chi è l'avente diritto economico e chi sono le persone autorizzate ad agire sulle relazioni bancarie, onde valutare la presenza di eventuali legami diretti/indiretti fra le due società. Giova inoltre rammentare che la verosimile rilevanza delle informazioni richieste va valutata al momento del deposito della richiesta di assistenza amministrativa (cfr. consid. 5.2.2 supra). Sulla base di un esame di plausibilità le stesse erano senz'altro pertinenti al momento del deposito della domanda del 26 dicembre 2024. Se poi la ricorrente abbia nel frattempo fornito, attraverso le procedure parallele e mediante documentazione del tutto diversa, delle informazioni che potrebbero in parte rispondere ai quesiti dell'autorità richiedente ucraina, è una questione che non spetta giudicare né all'AFC né a questo Tribunale, ma se del caso alla stessa autorità estera sulla base delle proprie procedure interne. Così stando le cose, il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenere tali informazioni come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcuna violazione del principio della proporzionalità, la richiesta degli estratti conto per un periodo di tempo limitato a cinque anni essendo del tutto plausibile in tale contesto.
Per il resto, è pure lecito ritenere che le informazioni di cui si prospetta la trasmissione potrebbero servire all'autorità richiedente ucraina a scopo di verifica per confermare o confutare le sue congetture. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ammettere in ripetute occasioni che lo scopo dell'assistenza amministrativa è precisamente quello di chiarire degli aspetti rimasti oscuri per l'autorità richiedente estera ottenendo informazioni e documenti che si trovano nello Stato richiesto (fra le tante DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 139 II 404 consid. 7.2.2, 136 IV 4 consid. 4.1, 117 Ib 64 consid. 5c; sentenza del TF 2C_228/2023 del 3 maggio 2023 consid. 3.1.1). Le informazioni possono infatti essere qualificate come verosimilmente rilevanti per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno anche quando sono richieste al fine di verificare conoscenze già esistenti, ma non del tutto certe, delle autorità dello Stato richiedente (cfr. sentenze del TAF A-7747/2024 del 4 aprile 2025 consid. 4.2.3, A-5447/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 3.2.2.3, A-765/2019 del 20 settembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-3791/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 9.2.3.2). Ciò a patto che l'autorità richiedente dimostri in modo almeno approssimativo che persegue tale scopo di verifica (sentenza del TF 2C_455/2021 del 31 maggio 2022 consid. 5.1 [a contrario]) - come nell'evenienza concreta viene fatto grazie all'esposizione dei sospetti che l'hanno indotta a credere che fra la ricorrente e la B.________ sussista un rapporto giuridico o una correlazione non dichiarata.
6.3.4 Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che l'autorità richiedente ucraina ha presentato sufficienti punti di connessione ai fini fiscali tra i fatti descritti e le informazioni richieste e tutti gli elementi che cita sono quindi in grado di escludere che la richiesta sia casuale o speculativa. Così come formulata (e limitatamente alle informazioni che l'AFC prospetta di trasmettere), giova precisarlo, la domanda del 26 dicembre 2024 non costituisce quindi una ricerca indiscriminata di informazioni. Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al riguardo, non si può infatti parlare di «fishing expedition». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando si tratta di un'istanza di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9, A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8).
6.3.5 Anche sotto questo aspetto, la censura della ricorrente va quindi respinta.
6.4
6.4.1 Per quanto riguarda i segreti commerciali che la ricorrente teme che la trasmissione dei dati bancari svelerebbe all'autorità richiedente ucraina, si rileva quanto segue. L'art. 21 par. 2 MAC elenca le condizioni alle quali lo Stato richiesto non è tenuto a prestare assistenza amministrativa, ovvero gli atti che non è tenuto a compiere. A tale proposito, con particolare riferimento all'art. 21 par. 2 lett. d MAC, lo Stato richiesto non è tenuto a fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
6.4.2 Nel caso in esame, le informazioni richieste non contengono né segreti commerciali, d'affari, industriali, artigianali o professionali, né si tratta di un procedimento commerciale la cui divulgazione giustificherebbe il rifiuto dell'assistenza amministrativa. La ricorrente non fornisce d'altro canto alcun elemento concreto e oggettivo a sostegno dell'argomentazione contraria alla trasmissione della documentazione bancaria. Giova a tal proposito rammentare che le informazioni finanziarie (compresi i libri contabili, i registri e gli estratti conto bancari) non possono, per loro natura, contenere segreti commerciali, d'affari, industriali, artigianali o professionali, né costituire procedimenti commerciali ai sensi dell'art. 22 par. 2 lett. d MAC (sentenza del TAF A-7227/2023 del 3 aprile 2025 consid. 5.9.5 con rinvii). Si tratta di informazioni che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, possono essere oggetto di trasmissione alle autorità richiedenti estere (sentenza del TF 2C_615/2018 del 26 marzo 2019 consid. 5.1). La censura della ricorrente sotto questo punto risulta pertanto infondata, tanto più che anche l'autorità richiedente ucraina è comunque soggetta agli obblighi di riservatezza previsti dalla Convenzione (cfr. art. 22 MAC; cfr. inoltre sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 3.2.4).
6.4.3 Al riguardo, va infatti rammentato che il nominativo di terzi non interessati dalle domande è, in ogni caso, protetto dal principio di specialità di cui all'art. 22 par. 1 e 2 MAC, così come precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 5.5 del presente giudizio). Le informazioni fornite nell'ambito della presente procedura potranno essere infatti utilizzate, unicamente, nei confronti della società interessata dall'indagine fiscale ucraina. Sulla base del suddetto principio, A.________ così come le persone fisiche e giuridiche figuranti dalla documentazione bancaria prodotta, in quanto persone terze non coinvolte nella procedura a carico di B.________, potranno quindi difendersi nello Stato richiedente e contestare che le suddette informazioni siano usate contro di loro, a meno che non venga avviata una nuova procedura di assistenza amministrativa a loro carico (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.3.3; sentenze del TAF A-4119/2024 del 30 ottobre 2025 consid. 1.4.4, A-6446/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.2.1.2, A-5794/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.4.3 con ulteriori riferimenti). A tal proposito, si rileva che alla cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata, viene unicamente indicato che l'AFC renderà attenta l'autorità richiedente «sulle restrizioni di utilizzo e di confidenzialità previste dalla Convenzione (traduzione del redattore)». A fronte delle incertezze di cui si è già detto riguardo alla portata del principio della specialità (cfr. consid. 5.5.2 supra), tale indicazione non appare sufficiente e non è conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale, non contenendo alcuna precisazione riguardo alla dimensione personale di tale principio (cfr. sentenza del TAF A-3588/2023 del 27 giugno 2025 consid. 10.3). L'autorità inferiore è pertanto invitata a riformulare la prima frase della cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 5 settembre 2025, segnalando all'autorità richiedente ucraina che le informazioni trasmesse nel quadro della presente domanda di assistenza amministrativa potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa B.________, all'esclusione di tutte le altre persone.
6.5
6.5.1 Per quanto infine riguarda la pretesa discriminazione evocata dalla ricorrente si rileva che, ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. f MAC, le disposizioni della Convenzione non devono essere interpretate nel senso di obbligare lo Stato richiesto ad accordare assistenza amministrativa al fine di applicare o eseguire una disposizione della legislazione fiscale dello Stato richiedente (o di soddisfare qualsiasi obbligo collegato) che risulta, a pari circostanze, discriminatoria nei confronti di un cittadino dello Stato richiesto rispetto a un cittadino dello Stato richiedente. Di conseguenza, uno Stato richiesto può rifiutare di prestare assistenza amministrativa qualora le informazioni richieste fossero utilizzate per applicare o far rispettare la normativa fiscale dello Stato richiedente in modo discriminatorio nei confronti dei cittadini dello Stato richiesto (sentenza del TAF A-218/2024 del 6 febbraio 2026 consid. 3.5.2).
6.5.2 Nel caso in esame, dalle informazioni in possesso di questo Tribunale, non risulta un'applicazione o un'esecuzione discriminatoria delle leggi fiscali ucraine. Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore non vi è alcuna discriminazione nel trasmettere della documentazione bancaria che risulta essere verosimilmente rilevante per gli scopi perseguiti dall'autorità richiedente. D'altro canto, la ricorrente non sostanzia minimamente la pretesa discriminazione. Sebbene essa riferisca di essere stata posta sotto una serie di sanzioni da parte del governo ucraino dal maggio 2023 «unitamente ad altre 200 imprese a carattere internazionale» non è chiaro in che modo le informazioni richieste alla Svizzera la metterebbero in una posizione svantaggiosa rispetto ad una società ucraina. Non risulta infatti a questo Tribunale, né se ne prevale la ricorrente che gli accertamenti sui conti bancari detenuti in Svizzera dalla ricorrente, siano ammessi dal diritto ucraino (solo) nei confronti di cittadini svizzeri o stranieri, ma non nei confronti di cittadini ucraini. Non ravvisandosi alcuna discriminazione nei confronti della ricorrente, in quanto società domiciliata in Svizzera, la censura va pertanto respinta.
7.
7.1 In una seconda serie di censure, correlate alla prima, la ricorrente lamenta una valutazione inesatta e incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti che ha condotto l'AFC ad un eccesso del suo potere di apprezzamento.
La ricorrente ritiene che l'autorità inferiore abbia erroneamente ripreso le motivazioni contenute nella domanda per giustificare la verosimile rilevanza delle informazioni richieste, ritenendo in particolare, quale indizio determinante il guadagno non giustificato del 26% illustrato dall'autorità richiedente ucraina. Essa contesta tale dato alla luce della documentazione contrattuale che essa stessa ha fornito all'autorità richiedente ucraina e dalla quale emergerebbe un margine lordo tra il prezzo d'acquisto e quello di vendita finale del 5%, conformemente a quanto previsto nel contratto di distribuzione del 2006 con B.________. La ricorrente pertanto ribadisce, da un lato, che l'autorità richiedente ucraina già disponeva di tutte le informazioni volte a fornire le risposte ai propri quesiti, se solo avesse espletato tutte le misure interne di acquisizione di informazione; dall'altro rimprovera all'AFC di non aver tenuto conto di tali aspetti e dell'errata indicazione nella domanda di assistenza dell'esistenza di un guadagno fuori mercato da parte della ricorrente sui beni commerciati con la B.________.
7.2 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 i.f., 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii). Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, quando l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566). Riguardo all'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), va infine rammentato che il legislatore ha concesso all'amministrazione fiscale un margine di valutazione nella ponderazione fra diverse soluzioni adeguate, che questo Tribunale, pur disponendo di piena cognizione, deve rispettare (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5, 136 I 184 consid. 2.2.1; sentenza del TF 9C_302/2024 consid. 3.4.1 con rinviii; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., marg. 2.154 con rinvii).
7.3 Nell'evenienza concreta, la ricorrente non considera, anzitutto, che, in virtù del principio della buona fede, l'autorità inferiore era legittimata, in assenza di elementi concreti in senso contrario, a fare affidamento sulle indicazioni fornite dall'autorità richiedente ucraina. Come già esposto nei considerandi che precedono (cfr. considd. 5.1 e 6.2 supra), tale principio impone all'autorità richiesta di presumere che le informazioni contenute nella domanda siano corrette e complete, senza che essa sia tenuta, in linea di principio, a verificarne autonomamente l'esattezza mediante un confronto con altre procedure o con informazioni non ancora in suo possesso. Ne consegue che l'AFC, nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento, non era chiamata a mettere in discussione, in assenza di concreti elementi contrari, il dato del margine di guadagno del 26% espressamente indicato dall'autorità richiedente. Alla luce degli elementi allora disponibili, non vi era pertanto motivo per ritenere che tale indicazione fosse il risultato di un errore o di un'incompleta valutazione della situazione della ricorrente.
In tale contesto, non assume carattere decisivo la documentazione contrattuale alla quale la ricorrente fa riferimento e che, a suo dire, dimostrerebbe l'esistenza di un margine lordo pari soltanto al 5%. Come emerge dagli stessi allegati richiamati dalla ricorrente, tale documentazione è stata prodotta nell'ambito di una procedura distinta e autonoma, avviata dall'autorità ucraina nei confronti di B.________, nella quale la ricorrente rivestiva essenzialmente il ruolo di detentrice delle informazioni richieste (al riguardo già si è detto al consid. 6.3.2). Non si trattava dunque della medesima procedura nell'ambito della quale è stata formulata la domanda di assistenza amministrativa qui in esame. L'AFC non aveva quindi ragione di porre in correlazione le risultanze di tale procedura con quelle della procedura del tutto indipendente oggetto della domanda di assistenza del 26 dicembre 2024.
Del resto, la ricorrente perde di vista che la questione della verosimile rilevanza delle informazioni richieste deve essere valutata in funzione delle circostanze esistenti al momento in cui la domanda di assistenza amministrativa è stata presentata e sulla base delle informazioni allora disponibili all'autorità richiesta (cfr. consid. 5.2.2 supra). È utile in tal senso rammentare che le informazioni a cui fa riferimento la ricorrente sono state trasmesse il 12 febbraio 2025, mentre la domanda di assistenza che ci occupa è stata depositata il 26 dicembre 2024. Non è pertanto determinante stabilire, a posteriori, se la documentazione successivamente prodotta dalla ricorrente avrebbe eventualmente consentito di ridimensionare o di confutare il dato relativo al margine di guadagno del 26%. Ciò che conta è piuttosto che, al momento determinante, tale dato era stato espressamente indicato dall'autorità richiedente e non vi erano elementi che imponessero all'AFC di dubitarne. La documentazione invocata dalla ricorrente non è quindi idonea a privare retroattivamente le informazioni richieste della loro verosimile rilevanza né tantomeno a ritenere incompleto l'accertamento dei fatti effettuato dall'AFC sulla base delle informazioni allora disponibili.
Per le medesime ragioni non è ravvisabile una violazione del principio di sussidiarietà, poiché - molto banalmente - al momento dell'inoltro della domanda di assistenza, l'autorità richiedente ucraina non disponeva della documentazione successivamente fornita dalla ricorrente. Per il resto si rinvia alle considerazioni già esposte sopra (cfr. consid. 6.2.3 del presente giudizio).
7.4 In definitiva, le contestazioni della ricorrente si fondano essenzialmente su una valutazione effettuata a posteriori, alla luce di documenti acquisiti in una procedura distinta e successivamente messi a disposizione dell'autorità richiedente ucraina. Tali elementi non sono tuttavia idonei a dimostrare né un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, né un eccesso del potere di apprezzamento da parte dell'AFC. Al momento determinante, l'autorità inferiore poteva infatti legittimamente fare affidamento sulle indicazioni dell'autorità richiedente e, sulla base delle informazioni allora disponibili, ritenere verosimilmente rilevanti le informazioni richieste. Anche in questo caso, quindi, la censura va respinta.
8.
8.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda di assistenza amministrativa ucraina del 26 dicembre 2024, adempie tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la predetta domanda di assistenza amministrativa ucraina o limitare la trasmissione delle informazioni raccolte dall'AFC, così come invece postulato dalla ricorrente nel proprio gravame.
8.2 Da quanto sopra esposto ne discende che la decisione impugnata è conforme alla legge. Il ricorso del 6 ottobre 2025 deve pertanto essere respinto.
9.
9.1 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie l'importo complessivo è stabilito in franchi 5'000.- (cfr. art. 4 TS-TAF), che verrà compensato con l'anticipo spese di egual valore versato a suo tempo dalla ricorrente.
9.2 Visto l'esito della procedura non sono dati i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
10. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h della legge del 17 giugno 2005 sul tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni.
Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 5 settembre 2025 è riformulata nel senso che, l'autorità inferiore preciserà allo Stato richiedente che le informazioni ottenute potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa B.________.
3. Le spese processuali pari a franchi 5'000.- sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà detratto in maniera corrispondente dall'anticipo di pari valore versato a suo tempo dalla ricorrente.
4. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio:
Il cancelliere:
Emilia Antonioni Luftensteiner
Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. (...); atto giudiziario)