Trasporti di viaggiatori e di merci
Sachverhalt
A. Le Autolinee Bleniesi SA (di seguito: ABI) sono concessionarie del trasporto pubblico per la Valle di Blenio e beneficiano di concessioni federali valide fino al 2033 per diverse linee regionali, tra cui la linea Biasca-Olivone (r.62.131) e la linea Olivone-Passo del Lucomagno (r.62.136). B. Già a partire dal 2020, i Cantoni Ticino e Grigioni avevano previsto l'introduzione di una nuova linea stagionale Biasca-Disentis (r.62.140). Tale linea consente un collegamento diretto tra Biasca e Disentis lungo un tracciato che riprende in larga parte quello delle linee preesistenti, servendo sostanzialmente le medesime fermate. C. Con decisione del 12 dicembre 2024, l'Ufficio federale dei trasporti (di seguito: UFT) ha rilasciato ad ABl la concessione per la linea r.62.140 Biasca-Lucomagno-Disentis. Contestualmente, l'UFT ha modificato la concessione relativa alla linea r.62.131 prevedendo un prolungamento fino a Campra e ritirato la concessione per la linea r.62.136, interamente inglobata nella linea r.62.140. D. Con decisione intervenuta nella stessa data, l'UFT ha rilasciato anche a PostAuto SA (di seguito: PAG) la concessione per la linea r.62.140 Biasca-Lucomagno-Disentis. E. Con ricorso del 3 febbraio 2025, le ABl (di seguito anche ricorrente) sono insorte contro la succitata decisione dell'UFT (di seguito anche autorità inferiore) indirizzata a PAG dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale). La ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e che la concessione per la linea r.62.140 non venga rilasciata a favore di PAG (di seguito anche controparte). In via subordinata, l'insorgente ha domandato il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché proceda alla messa a concorso della linea r.62.140. Il tutto con protestate tasse, spese e ripetibili. F. Con scritto del 24 aprile 2025, la controparte si è pronunciata sul ricorso, sostenendo, tra le altre considerazioni, che la ricorrente non sarebbe legittimata a ricorrere. G. Il 24 aprile 2025 l'autorità inferiore ha inoltrato al Tribunale la sua risposta al ricorso, concludendo che la ricorrente non sarebbe legittimata a ricorrere, poiché l'attribuzione della concessione a PAG non comporterebbe degli svantaggi per ABl. H. Con ordinanza del 24 settembre 2025, il Tribunale ha invitato la ricorrente a fornire argomentazioni maggiormente circostanziate in merito alla propria legittimazione ricorsuale, nonché a precisare le allegazioni di cui al punto VII del ricorso, segnatamente indicando in quale misura l'introduzione della nuova linea comporterebbe la soppressione o la modifica di altre linee. I. Con scritto del 14 novembre 2025, la ricorrente ha dato seguito a predetta domanda, sostenendo, in sostanza, di essere direttamente toccata dalla decisione impugnata in quanto titolare di concessioni sulle linee interessate e di subire, per effetto dell'introduzione della nuova linea e della concessione parallela a favore di PAG, una riduzione delle proprie prestazioni, segnatamente in termini di corse, chilometri e ore di servizio, con conseguenti ripercussioni economiche. Essa fa inoltre valere che la decisione determinerebbe una situazione di concorrenza diretta e metterebbe a rischio, anche in prospettiva futura, la sostenibilità della propria attività. J. Con lettera del 9 febbraio 2026, la ricorrente ha inoltrato al Tribunale un documento cantonale attestante l'aumento di due coppie di corse supplementari tra Biasca e Disentis, una coppia ad ABl e una coppia a PAG.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). L'UFT è competente per il rilascio, il trasferimento, la modifica, il rinnovo, il ritiro, l'annullamento e la revoca delle concessioni (cfr. art. 6 cpv. 4 della Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori [LTV, RS 745.1]). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFT, che è un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF.
E. 1.2 La ricorrente impugna una decisione relativa al rilascio di una concessione a favore di un'impresa terza e non a lei indirizzata. Circa la sua legittimazione ricorsuale, occorre dunque fare alcune considerazioni, partendo dalla teoria sulla legittimazione (cfr. infra consid. 1.2.1), per poi spiegare la nozione di concessione (cfr. infra consid. 1.2.2) e la procedura di ordinazione (cfr. infra consid. 1.2.3) nell'ambito dell'offerta di trasporto.
E. 1.2.1 Può inoltrare ricorso soltanto chi dispone della legittimazione ai sensi dell'art. 48 PA, il quale prevede che ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (cfr. cpv. 1 lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (cfr. cpv. 1 lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (cfr. cpv. 1 lett. c). Queste condizioni sono cumulative (cfr. tra le tante, sentenza del TAF A-1864/2023 del 27 marzo 2026 consid. 1.3). Secondo la giurisprudenza, tali requisiti devono essere interpretati alla luce dell'art. 89 cpv. 1 LTF e mirano ad escludere il ricorso popolare, sottolineando il carattere del ricorso quale strumento di tutela dei diritti individuali. Essi assumono particolare rilevanza quando il ricorrente non è destinatario della decisione impugnata. In tali casi, occorre che egli sia toccato dalla decisione in misura superiore alla generalità degli amministrati e che si trovi in una relazione particolarmente stretta, degna di considerazione, con l'oggetto del litigio (cosiddetta "Beziehungsnähe"). Inoltre, egli deve poter trarre un'utilità pratica dall'eventuale annullamento o modifica della decisione impugnata, nel senso che la sua situazione giuridica o di fatto possa essere influenzata in modo rilevante dall'esito del procedimento. Un interesse meramente indiretto o di natura generale non è sufficiente a fondare la legittimazione ricorsuale (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.1.2; sentenza del TAF B-2334/2023 del 1o ottobre 2025 consid. 3.6.2). Un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 lett. c presuppone inoltre, di regola, un interesse attuale e pratico all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Esso è in particolare escluso qualora siano sollevate questioni meramente teoriche oppure quando il ricorso si limita a contestare la motivazione della decisione senza mirare a una modifica del suo dispositivo (cfr. tra le altre la sentenza del TAF A-1528/2024 del 12 novembre 2025 consid. 1.2.2).
E. 1.2.2 La concessione costituisce l'atto amministrativo mediante il quale la Confederazione trasferisce a imprese di trasporto private il diritto di esercitare il trasporto regolare e professionale di viaggiatori. Ai sensi dell'art. 4 LTV, la Confederazione detiene l'esclusiva sul trasporto regolare e professionale di viaggiatori. Essa, in virtù dell'art. 6 cpv. 1 LTV, delega il compito di trasporto a imprese mediante il rilascio di concessioni. La concessione per il trasporto di viaggiatori non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'art. 9 della Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub, RS 172.056.1; cfr. art. 6 cpv. 5 LTV; sulla nozione di concessione nel contesto dei trasporti pubblici la sentenza del TAF A-7916/2024 del 5 giugno 2025 consid. 1.4.1).
E. 1.2.3 La procedura di ordinazione nel traffico regionale viaggiatori designa il processo mediante il quale la Confederazione e i Cantoni, in qualità di committenti congiunti, definiscono le prestazioni di trasporto e ne disciplinano il finanziamento. La base legale è la LTV. In tale ambito, la Confederazione e i Cantoni (i committenti) indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell'offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori (cfr. art. 28 cpv. 1 LTV). La procedura di ordinazione è svolta ogni due anni (cfr. art. 31b cpv. 1 LTV) ed è coordinata con la procedura di rilascio o di rinnovo della concessione (cfr. art. 32b cpv. 1 LTV). In questo contesto, i committenti delle offerte ordinate congiuntamente aggiudicano l'offerta messa a concorso all'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa. Tale offerta è determinata considerando in particolare la qualità, il piano dell'offerta, i costi, il contenuto innovativo, la sostenibilità e la plausibilità dell'offerta (art. 32g cpv. 1 e 2 LTV).
E. 1.2.4 La ricorrente stessa ha circoscritto inequivocabilmente l'oggetto del contendere della presente procedura. Nel ricorso, essa indica espressamente di non contestare la riorganizzazione dell'offerta derivante dall'introduzione della nuova linea r.62.140 (Biasca-Disentis; cfr. n. marg. 20), precisando che l'unico oggetto della contestazione è la concessione rilasciata a favore di PAG per tale linea (cfr. n. marg. 21). Nello scritto del 14 novembre 2025, la ricorrente precisa che l'istituzione della nuova linea r.62.140 ha comportato il prolungamento della linea r.62.131 fino a Campra e la soppressione della linea r.62.136, integralmente inglobata nella nuova linea (cfr. n. marg. 58; le fermate rimangono sostanzialmente le stesse, cfr. n. marg. 13). L'insorgente ribadisce tuttavia di non opporsi a tale riorganizzazione, a condizione che le fosse attribuita la concessione delle predette linee con esclusione di qualunque terzo (cfr. n. marg. 59). Ne consegue che la ricorrente non contesta la riorganizzazione dell'offerta in quanto tale, bensì unicamente il fatto che la concessione per la nuova linea sia stata rilasciata anche a favore di un'impresa concorrente.
E. 1.2.5 La ricorrente fa valere di essere particolarmente toccata dalla decisione impugnata in quanto titolare di concessioni sulle linee interessate, ritenendo che la concessione parallela comporterebbe una riduzione delle proprie prestazioni, in termini di corse, chilometri e ore di servizio, con conseguenti ripercussioni economiche (cfr. ricorso, pagg. 3 seg.). Tale argomentazione non può essere seguita. Come già esposto (cfr. supra consid. 1.2.4), la ricorrente non contesta la riorganizzazione dell'offerta in quanto tale, bensì unicamente il fatto che la concessione per la nuova linea sia stata rilasciata anche a favore di un'impresa concorrente. La concessione conferisce unicamente il diritto di esercitare il servizio di trasporto e non incide sulla titolarità delle concessioni già rilasciate alla ricorrente, né ne determina l'estensione concreta delle prestazioni. Quest'ultima dipende infatti dalle decisioni di ordinazione dell'offerta adottate dai committenti, i quali stabiliscono segnatamente il numero delle corse, i chilometri e le prestazioni da fornire. Ne consegue che l'eventuale riduzione delle prestazioni invocata dalla ricorrente non deriva dalla concessione rilasciata a PAG, identica rispetto a quella della ricorrente, bensì, se del caso, da successive decisioni di ordinazione. Come esposto poc'anzi, un interesse meramente indiretto, segnatamente di natura economica connesso a una situazione di concorrenza, non è sufficiente a fondare la legittimazione ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.1).
E. 1.2.6 La ricorrente afferma inoltre di essere costretta a ricorrere per evitare il rischio di perdere l'intero servizio (cfr. ricorso, n. marg. 21). Essa aggiunge di non potersi considerare al riparo dal rischio di un azzeramento della commessa di trasporto pubblico tra Biasca e Disentis da qui al 10 dicembre 2033, data di scadenza delle sue concessioni. L'insorgente dovrebbe di conseguenza considerare il suo danno economico sull'arco di un decennio poiché i committenti hanno la possibilità già con l'anno 2027 di ordinare anche tutte le corse della linea r.62.140 a PAG, così come di estenderla a regime annuale o di aumentare le frequenze togliendo altre corse alla linea r.62.131 (cfr. scritto del 14 novembre 2025, n. marg. 18). Questi argomenti si fondano su sviluppi futuri e incerti, segnatamente su eventuali decisioni cantonali di ordinazione che potrebbero incidere sull'estensione delle prestazioni da essa fornite. Un simile interesse, meramente eventuale e ipotetico, non soddisfa le esigenze di attualità richieste dall'art. 48 cpv. 1 lett. c PA (cfr. supra consid. 1.2.1).
E. 1.2.7 Ne segue che difetta la legittimazione ricorsuale e che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
E. 2 Visto l'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, risultata soccombente per difetto di legittimazione ricorsuale (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in franchi 2'000.-- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di pari importo già versato. Non vi sono inoltre i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). (Il dispositivo si trova alla pagina seguente.)
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese processuali a carico della ricorrente sono fissate in franchi 2'000.--. Esse sono compensate con l'anticipo spese già versato.
- Non è assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla controparte e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a: - ricorrente (atto giudizario) - controparte (atto giudizario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Decisione impugnata davanti al TF Corte I A-730/2025 Sentenza del 10 maggio 2026 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Stephan Metzger, Maurizio Greppi, cancelliere Demis Mirarchi. Parti Autolinee Bleniesi SA, Via Generale Guisan 1, 6710 Biasca, patrocinata dall'avv. Fabrizio F. Monaci, Studio legale e notarile Celio-Kraushaar Galfetti Monaci, Piazza Indipendenza 2, casella postale 1820, 6501 Bellinzona, ricorrente, contro PostAuto AG, Gebiet Ost, Verkauf, St. Leonhardstrasse 20, Postfach, 9001 St. Gallen, Die Schweizerische Post AG, Wankdorfallee 4, Postfach, 3030 Bern, controparte, Ufficio federale dei trasporti UFT, 3003 Bern, autorità inferiore. Oggetto Trasporti di viaggiatori e di merci; concessione n. 920 e 913; decisione del 12 dicembre 2024. Fatti: A. Le Autolinee Bleniesi SA (di seguito: ABI) sono concessionarie del trasporto pubblico per la Valle di Blenio e beneficiano di concessioni federali valide fino al 2033 per diverse linee regionali, tra cui la linea Biasca-Olivone (r.62.131) e la linea Olivone-Passo del Lucomagno (r.62.136). B. Già a partire dal 2020, i Cantoni Ticino e Grigioni avevano previsto l'introduzione di una nuova linea stagionale Biasca-Disentis (r.62.140). Tale linea consente un collegamento diretto tra Biasca e Disentis lungo un tracciato che riprende in larga parte quello delle linee preesistenti, servendo sostanzialmente le medesime fermate. C. Con decisione del 12 dicembre 2024, l'Ufficio federale dei trasporti (di seguito: UFT) ha rilasciato ad ABl la concessione per la linea r.62.140 Biasca-Lucomagno-Disentis. Contestualmente, l'UFT ha modificato la concessione relativa alla linea r.62.131 prevedendo un prolungamento fino a Campra e ritirato la concessione per la linea r.62.136, interamente inglobata nella linea r.62.140. D. Con decisione intervenuta nella stessa data, l'UFT ha rilasciato anche a PostAuto SA (di seguito: PAG) la concessione per la linea r.62.140 Biasca-Lucomagno-Disentis. E. Con ricorso del 3 febbraio 2025, le ABl (di seguito anche ricorrente) sono insorte contro la succitata decisione dell'UFT (di seguito anche autorità inferiore) indirizzata a PAG dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale). La ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e che la concessione per la linea r.62.140 non venga rilasciata a favore di PAG (di seguito anche controparte). In via subordinata, l'insorgente ha domandato il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché proceda alla messa a concorso della linea r.62.140. Il tutto con protestate tasse, spese e ripetibili. F. Con scritto del 24 aprile 2025, la controparte si è pronunciata sul ricorso, sostenendo, tra le altre considerazioni, che la ricorrente non sarebbe legittimata a ricorrere. G. Il 24 aprile 2025 l'autorità inferiore ha inoltrato al Tribunale la sua risposta al ricorso, concludendo che la ricorrente non sarebbe legittimata a ricorrere, poiché l'attribuzione della concessione a PAG non comporterebbe degli svantaggi per ABl. H. Con ordinanza del 24 settembre 2025, il Tribunale ha invitato la ricorrente a fornire argomentazioni maggiormente circostanziate in merito alla propria legittimazione ricorsuale, nonché a precisare le allegazioni di cui al punto VII del ricorso, segnatamente indicando in quale misura l'introduzione della nuova linea comporterebbe la soppressione o la modifica di altre linee. I. Con scritto del 14 novembre 2025, la ricorrente ha dato seguito a predetta domanda, sostenendo, in sostanza, di essere direttamente toccata dalla decisione impugnata in quanto titolare di concessioni sulle linee interessate e di subire, per effetto dell'introduzione della nuova linea e della concessione parallela a favore di PAG, una riduzione delle proprie prestazioni, segnatamente in termini di corse, chilometri e ore di servizio, con conseguenti ripercussioni economiche. Essa fa inoltre valere che la decisione determinerebbe una situazione di concorrenza diretta e metterebbe a rischio, anche in prospettiva futura, la sostenibilità della propria attività. J. Con lettera del 9 febbraio 2026, la ricorrente ha inoltrato al Tribunale un documento cantonale attestante l'aumento di due coppie di corse supplementari tra Biasca e Disentis, una coppia ad ABl e una coppia a PAG. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). L'UFT è competente per il rilascio, il trasferimento, la modifica, il rinnovo, il ritiro, l'annullamento e la revoca delle concessioni (cfr. art. 6 cpv. 4 della Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori [LTV, RS 745.1]). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFT, che è un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. 1.2 La ricorrente impugna una decisione relativa al rilascio di una concessione a favore di un'impresa terza e non a lei indirizzata. Circa la sua legittimazione ricorsuale, occorre dunque fare alcune considerazioni, partendo dalla teoria sulla legittimazione (cfr. infra consid. 1.2.1), per poi spiegare la nozione di concessione (cfr. infra consid. 1.2.2) e la procedura di ordinazione (cfr. infra consid. 1.2.3) nell'ambito dell'offerta di trasporto. 1.2.1 Può inoltrare ricorso soltanto chi dispone della legittimazione ai sensi dell'art. 48 PA, il quale prevede che ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (cfr. cpv. 1 lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (cfr. cpv. 1 lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (cfr. cpv. 1 lett. c). Queste condizioni sono cumulative (cfr. tra le tante, sentenza del TAF A-1864/2023 del 27 marzo 2026 consid. 1.3). Secondo la giurisprudenza, tali requisiti devono essere interpretati alla luce dell'art. 89 cpv. 1 LTF e mirano ad escludere il ricorso popolare, sottolineando il carattere del ricorso quale strumento di tutela dei diritti individuali. Essi assumono particolare rilevanza quando il ricorrente non è destinatario della decisione impugnata. In tali casi, occorre che egli sia toccato dalla decisione in misura superiore alla generalità degli amministrati e che si trovi in una relazione particolarmente stretta, degna di considerazione, con l'oggetto del litigio (cosiddetta "Beziehungsnähe"). Inoltre, egli deve poter trarre un'utilità pratica dall'eventuale annullamento o modifica della decisione impugnata, nel senso che la sua situazione giuridica o di fatto possa essere influenzata in modo rilevante dall'esito del procedimento. Un interesse meramente indiretto o di natura generale non è sufficiente a fondare la legittimazione ricorsuale (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.1.2; sentenza del TAF B-2334/2023 del 1o ottobre 2025 consid. 3.6.2). Un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 lett. c presuppone inoltre, di regola, un interesse attuale e pratico all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Esso è in particolare escluso qualora siano sollevate questioni meramente teoriche oppure quando il ricorso si limita a contestare la motivazione della decisione senza mirare a una modifica del suo dispositivo (cfr. tra le altre la sentenza del TAF A-1528/2024 del 12 novembre 2025 consid. 1.2.2). 1.2.2 La concessione costituisce l'atto amministrativo mediante il quale la Confederazione trasferisce a imprese di trasporto private il diritto di esercitare il trasporto regolare e professionale di viaggiatori. Ai sensi dell'art. 4 LTV, la Confederazione detiene l'esclusiva sul trasporto regolare e professionale di viaggiatori. Essa, in virtù dell'art. 6 cpv. 1 LTV, delega il compito di trasporto a imprese mediante il rilascio di concessioni. La concessione per il trasporto di viaggiatori non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'art. 9 della Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub, RS 172.056.1; cfr. art. 6 cpv. 5 LTV; sulla nozione di concessione nel contesto dei trasporti pubblici la sentenza del TAF A-7916/2024 del 5 giugno 2025 consid. 1.4.1). 1.2.3 La procedura di ordinazione nel traffico regionale viaggiatori designa il processo mediante il quale la Confederazione e i Cantoni, in qualità di committenti congiunti, definiscono le prestazioni di trasporto e ne disciplinano il finanziamento. La base legale è la LTV. In tale ambito, la Confederazione e i Cantoni (i committenti) indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell'offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori (cfr. art. 28 cpv. 1 LTV). La procedura di ordinazione è svolta ogni due anni (cfr. art. 31b cpv. 1 LTV) ed è coordinata con la procedura di rilascio o di rinnovo della concessione (cfr. art. 32b cpv. 1 LTV). In questo contesto, i committenti delle offerte ordinate congiuntamente aggiudicano l'offerta messa a concorso all'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa. Tale offerta è determinata considerando in particolare la qualità, il piano dell'offerta, i costi, il contenuto innovativo, la sostenibilità e la plausibilità dell'offerta (art. 32g cpv. 1 e 2 LTV). 1.2.4 La ricorrente stessa ha circoscritto inequivocabilmente l'oggetto del contendere della presente procedura. Nel ricorso, essa indica espressamente di non contestare la riorganizzazione dell'offerta derivante dall'introduzione della nuova linea r.62.140 (Biasca-Disentis; cfr. n. marg. 20), precisando che l'unico oggetto della contestazione è la concessione rilasciata a favore di PAG per tale linea (cfr. n. marg. 21). Nello scritto del 14 novembre 2025, la ricorrente precisa che l'istituzione della nuova linea r.62.140 ha comportato il prolungamento della linea r.62.131 fino a Campra e la soppressione della linea r.62.136, integralmente inglobata nella nuova linea (cfr. n. marg. 58; le fermate rimangono sostanzialmente le stesse, cfr. n. marg. 13). L'insorgente ribadisce tuttavia di non opporsi a tale riorganizzazione, a condizione che le fosse attribuita la concessione delle predette linee con esclusione di qualunque terzo (cfr. n. marg. 59). Ne consegue che la ricorrente non contesta la riorganizzazione dell'offerta in quanto tale, bensì unicamente il fatto che la concessione per la nuova linea sia stata rilasciata anche a favore di un'impresa concorrente. 1.2.5 La ricorrente fa valere di essere particolarmente toccata dalla decisione impugnata in quanto titolare di concessioni sulle linee interessate, ritenendo che la concessione parallela comporterebbe una riduzione delle proprie prestazioni, in termini di corse, chilometri e ore di servizio, con conseguenti ripercussioni economiche (cfr. ricorso, pagg. 3 seg.). Tale argomentazione non può essere seguita. Come già esposto (cfr. supra consid. 1.2.4), la ricorrente non contesta la riorganizzazione dell'offerta in quanto tale, bensì unicamente il fatto che la concessione per la nuova linea sia stata rilasciata anche a favore di un'impresa concorrente. La concessione conferisce unicamente il diritto di esercitare il servizio di trasporto e non incide sulla titolarità delle concessioni già rilasciate alla ricorrente, né ne determina l'estensione concreta delle prestazioni. Quest'ultima dipende infatti dalle decisioni di ordinazione dell'offerta adottate dai committenti, i quali stabiliscono segnatamente il numero delle corse, i chilometri e le prestazioni da fornire. Ne consegue che l'eventuale riduzione delle prestazioni invocata dalla ricorrente non deriva dalla concessione rilasciata a PAG, identica rispetto a quella della ricorrente, bensì, se del caso, da successive decisioni di ordinazione. Come esposto poc'anzi, un interesse meramente indiretto, segnatamente di natura economica connesso a una situazione di concorrenza, non è sufficiente a fondare la legittimazione ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.1). 1.2.6 La ricorrente afferma inoltre di essere costretta a ricorrere per evitare il rischio di perdere l'intero servizio (cfr. ricorso, n. marg. 21). Essa aggiunge di non potersi considerare al riparo dal rischio di un azzeramento della commessa di trasporto pubblico tra Biasca e Disentis da qui al 10 dicembre 2033, data di scadenza delle sue concessioni. L'insorgente dovrebbe di conseguenza considerare il suo danno economico sull'arco di un decennio poiché i committenti hanno la possibilità già con l'anno 2027 di ordinare anche tutte le corse della linea r.62.140 a PAG, così come di estenderla a regime annuale o di aumentare le frequenze togliendo altre corse alla linea r.62.131 (cfr. scritto del 14 novembre 2025, n. marg. 18). Questi argomenti si fondano su sviluppi futuri e incerti, segnatamente su eventuali decisioni cantonali di ordinazione che potrebbero incidere sull'estensione delle prestazioni da essa fornite. Un simile interesse, meramente eventuale e ipotetico, non soddisfa le esigenze di attualità richieste dall'art. 48 cpv. 1 lett. c PA (cfr. supra consid. 1.2.1). 1.2.7 Ne segue che difetta la legittimazione ricorsuale e che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
2. Visto l'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, risultata soccombente per difetto di legittimazione ricorsuale (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in franchi 2'000.-- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di pari importo già versato. Non vi sono inoltre i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). (Il dispositivo si trova alla pagina seguente.) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese processuali a carico della ricorrente sono fissate in franchi 2'000.--. Esse sono compensate con l'anticipo spese già versato.
3. Non è assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla controparte e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudizario)
- controparte (atto giudizario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)