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A-7170/2007

A-7170/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-12-17 · Italiano CH

Dogane

Sachverhalt

A. Per quanto qui di rilievo, nel periodo tra il 9 marzo e il 14 aprile 2005 X._______ ha dichiarato all'importazione con procedura di trasmissione elettronica dei dati, 86 invii di insalate di vario genere alla voce di tariffa 0705.1941. Dopo il controllo di plausibilità, l'ordinatore della dogana ha trasmesso al terminale di X._______ il risultato di selezione "bloccata". X._______ ha quindi presentato le relative liste d'importazione corredate dai necessari documenti di scorta (distinte merci, fatture, ecc.). Dall'esame formale effettuato dagli uffici doganali, nell'ambito della revisione dei documenti non sono emerse discordanze. I citati uffici hanno pertanto emesso le quietanze doganali, rinunciando a visionare la merce. B. Con istanza di rettifica del 19 aprile rispettivamente del 31 maggio seguente, per tali sdoganamenti X._______ ha domandato la rettifica delle voci di tariffa da 0705.1941 a 0705.1951. La richiesta è stata ricondotta ad un asserito errore nella programmazione dei codici attribuiti alle singole merci. C. Il 23 agosto 2005, la Direzione di circondario delle dogane di Lugano (DCD) ha respinto le domande di rettifica presentate (invii da no. 1 a no. 85), ritenendo insufficienti i mezzi di prova notificati. Per quanto riguarda l'invio rubricato con il no. 86, essa non è per contro entrata nel merito della richiesta di rettifica, considerandola tardiva. D. Il 23 settembre 2005, X._______ ha impugnato la decisione della DCD davanti alla Direzione generale delle dogane (DGD), la quale il 13 febbraio 2006, l'ha però confermata. In difetto di prova del contrario, la DGD ha ritenuto che gli sdoganamenti (invii da no. 1 a no. 85) risultavano formalmente corretti. Per quanto riguarda la domanda di rettifica concernente l'invio no. 86, ne è invece stata ribadita la tardività. E. Con atto del 16 marzo 2006 indirizzato alla Commissione federale di ricorso in materia doganale (CRD), X._______ ha impugnato la decisione della DGD. Il 16 aprile 2007, il Tribunale amministrativo federale, cui era stato trasmesso il gravame al momento dello scioglimento della CRD, ha però respinto anche questo ricorso (incarto A-1736/2006). La decisione del Tribunale amministrativo federale - concernente la richiesta di rettifica della voce di tariffa per la merce a suo tempo sdoganata - non è stata ulteriormente impugnata ed è quindi cresciuta in giudicato. F. Con lettera del 7 settembre 2007 X._______ ha comunicato alla DGD di autorizzarla ad addebitarle tutte le pratiche inerenti gli sdoganamenti citati. G. Facendo seguito alla sentenza del Tribunale amministrativo federale, il 18 settembre 2007 la DGD ha intimato ad X._______ cinque decisioni di riscossione posticipata di tributi per un importo complessivo di fr. 44'641.30 (IVA inclusa), così composto:

- incarto no. ... fr. 23'552.70 fr. 7'062.05

- incarto no. ... fr. 866.50 fr. 504.30

- incarto no. ... fr. 5'052.30 fr. 2'717.55

- incarto no. ... fr. 1'925.40 fr. 952.60

- incarto no. ... fr. 1'400.85 fr. 607.05 H. Contro tali decisioni, X._______ (ricorrente) si è nuovamente aggravata davanti al Tribunale amministrativo federale il 22 ottobre 2007. Con la propria impugnazione, essa chiede questa volta che l'importo richiesto le sia condonato e che, in sostituzione, le venga intimata una multa pari al 10% dello stesso. I. La risposta della DGD data del 4 dicembre successivo. Senza prendere posizione sulla domanda di condono formulata, con tale scritto la DGD chiede che il ricorso interposto venga respinto. J. Ad essa ha fatto seguito una lettera della ricorrente sui cui contenuti verrà detto, per quanto necessario, più oltre. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno anch'essi ripresi, sempre nella misura in cui siano effettivamente rilevanti, in diritto.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame, in virtù degli art. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 116 cpv. 4 della legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631). Nella misura in cui non concerne specificatamente la procedura di sdoganamento (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) e fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali, la presente procedura soggiace di principio alla PA (cfr. art. 37 LTAF, art. 2 e 4 PA).

E. 1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA).

E. 1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che impone alla ricorrente il pagamento posticipato di dazi doganali. Dato è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).

E. 1.4 Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già pendente al momento dell'entrata in vigore della LD il 1. maggio 2007, giusta l'art 132 cpv. 1 LD l'eventuale esame del merito della presente fattispecie è ancora sottoposto alla vecchia legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475; decisione del Tribunale federale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008, consid. 2). Ciò vale anche per misure di carattere esecutivo, cui appartiene l'istituto del condono (cfr. al riguardo decisione del Tribunale federale 2A.566/2003, consid. 3.3; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1766/2006 e A-55/2007 del 25 settembre 2008, consid. 1.2; A-1701/2006 del 1. ottobre 2007, consid. 1.2).

E. 1.5 Di norma, ogni decisione di un'autorità inferiore costituisce un oggetto indipendente, che come tale va impugnato e trattato autonomamente. A questa regola è però giustificato derogare quando tra diverse fattispecie sussista un nesso stretto e nell'ambito del loro esame si pongano le medesime questioni giuridiche (DTF 123 V 215, consid. 1; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1435/2006 dell'8 febbraio 2007, consid. 1.2). Nel caso in esame, le singole decisioni di riscossione basano sul medesimo complesso di fatti e pongono le medesime questioni giuridiche. Alla luce del principio dell'economia processuale, la loro impugnazione mediante un unico ricorso rispettivamente il loro esame nell'ambito di un'unica procedura risultano pertanto giustificati (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, no. 3.17).

E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate oppure dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).

E. 3 Nell'ambito di una procedura di ricorso come quella che concretamente ci occupa possono essere esaminate solo questioni su cui si è già espressa in modo vincolante l'istanza precedente, in forma di decisione giusta l'art. 5 PA. Secondo giurisprudenza e dottrina, il contenuto della decisione emanata - segnatamente, il suo dispositivo - delimita il possibile oggetto del litigio (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1536/2006 e A-1537/2006 del 16 giugno 2008, consid. 1.4.1; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 70.40, consid. 1.c.bb; 64.48, consid. 2.a; 63.78, consid. 2.c; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 2.7 segg.; Markus Müller, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, ad art. 44 no. 5, con ulteriori rinvii). Per quanto riguarda un ricorso, sono invece le sue conclusioni a determinarne la portata. Nella misura in cui esse vertono sull'annullamento della decisione impugnata, l'oggetto del litigio e quindi del ricorso coincide con quello della decisione impugnata. Possibile è però anche che la decisione venga impugnata solo in parte. In questo caso, l'oggetto del litigio è ridotto a tale parte (DTF 131 II 200, consid. 3.2; 130 II 530, consid. 2.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 2.211 segg.). Illecito è per contro che un ricorso tenti di mettere in discussione più di quanto trattato nella decisione impugnata, quindi di estendere l'oggetto del litigio. Un tale agire comporterebbe infatti una chiara lesione delle competenze funzionali delle singole istanze (GAAC 63.78, consid. 2.c; Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., no. 403 segg.).

E. 4 Nella fattispecie, con l'emanazione delle cinque decisioni impugnate dalla ricorrente la DGD procede alla riscossione di tributi ancora dovuti. Tali tributi vengono stabiliti in fr. 44'641.30, sulla base della citata sentenza del 16 aprile 2007 di questo Tribunale. Con quel giudizio, cresciuto in giudicato, è stata in effetti confermata la correttezza degli originari sdoganamenti della merce in questione, di cui la qui ricorrente chiedeva invece una rettifica. Preso atto dei contenuti delle decisioni impugnate, oggetto del contendere davanti a questo Tribunale può essere quindi unicamente l'importo richiesto dalla DGD, rispettivamente la maniera in cui esso è stato calcolato. Sennonché, il gravame interposto dalla ricorrente il 22 ottobre 2007 non concerne affatto tali aspetti: esso non mette in discussione il pagamento del dazio e la sua entità, bensì ne chiede il condono domandando, in sostituzione, che la ricorrente venga multata in ragione del 10%.

E. 5 Una simile conclusione non è ammissibile (DTF 131 II 200, consid. 3.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1536/2006 e A-1537/2006 del 16 giugno 2008, consid. 1.4.1, con ulteriori rinvii; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. edizione, Berna 1983, pag. 44 segg.). Essa comporta infatti un'illecita estensione dell'oggetto del litigio. Come visto, nel caso in esame quest'ultimo può essere infatti costituito unicamente dalla riscossione posticipata di tributi, quindi dalla tassazione, non invece dalla sua esecuzione, di cui il condono è tipica espressione (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1699/2006 del 13 settembre 2007, consid. 1.3.2; A-1732/2006 dell'8 maggio 2007, consid. 3.2.; A-1694/2006 del 7 febbraio 2007, consid. 3.1). A questo stadio della procedura, la questione del condono non si pone infatti ancora.

E. 6 Per altro, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 127 vLD, che regola in dettaglio le condizioni alle quali deve essere ammessa, una richiesta di condono va presentata alla DGD entro un anno dalla determinazione dei tributi (Remo Arpagaus, Zollrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Das schweizerische Bundesverwaltungsrecht, 2. edizione, Basilea 2007, no. 520 segg.; Hans Beat Noser, Der Zollnachlass nach Art. 127 ZG - wozu, wie, wann?, Rivista delle dogane 3/1990, pag. 78 segg. [con seguito in 4/90, pag. 46 segg.]). La legge stessa presuppone pertanto che - al momento della presentazione di una tale domanda - il dazio oggetto del condono sia stato stabilito definitivamente, cioè che la decisione di riscossione in cui viene stabilito l'importo dovuto sia cresciuta in giudicato. Così però non è nella fattispecie. Di qui l'irricevibilità del ricorso presentato. Ciò nondimeno, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto verrà trasmesso alla DGD, affinché verifichi la necessità di aprire, già sulla base dei contenuti del ricorso del 22 ottobre 2007, una procedura di condono.

E. 7 Stessa conclusione d'irricevibilità dev'essere infine tratta nella misura in cui con il suo gravame la ricorrente tenti di nuovamente mettere in discussione lo sdogamento, rifacendosi all'errore di programmazione a suo tempo commesso. Al pari dell'aspetto dell'esecuzione del pagamento dei tributi doganali, anche quello dello sdoganamento - come detto, giá giudicato con sentenza del 16 aprile 2007 di questo Tribunale, non ulteriormente impugnata - esula dall'oggetto del litigio. Ancorché fondandosi su elementi definitivamente accertati proprio in tale giudizio, le decisioni qui concretamente contestate non riguardano infatti lo sdoganamento, bensì unicamente i tributi dovuti a seguito dello stesso. Come già detto, a tal riguardo la ricorrente resta però silente. Essa non contesta infatti concretamente né l'importo richiestole, né la maniera in cui esso è stato calcolato.

E. 8 Con riferimento all'art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), lo scrivente Tribunale rinuncia a prelevare spese processuali. Previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di fr. 3'000.-- a suo tempo versato dalla ricorrente le verrà restituito.

E. 9 Giusta l'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.

Dispositiv
  1. Il ricorso è irricevibile.
  2. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto verrà trasmesso alla Direzione generale delle dogane, affinché verifichi la necessità di aprire, sulla base dei contenuti del ricorso del 22 ottobre 2007, una procedura di condono.
  3. Non si prelevano spese processuali. Previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di fr. 3'000.-- a suo tempo versato dalla ricorrente le verrà restituito.
  4. Non vengono assegnate ripetibili.
  5. Comunicazione a: ricorrente (atto giudiziario) autorità inferiore (atto giudiziario) I rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Markus Metz Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-7170/2007 {T 0/2} Sentenza del 17 dicembre 2008 Composizione Giudici Markus Metz (presidente del collegio), Pascal Mollard, Michael Beusch, cancelliere Marco Savoldelli. Parti X._______, ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Riscossione supplementare di tributi doganali, condono. Fatti: A. Per quanto qui di rilievo, nel periodo tra il 9 marzo e il 14 aprile 2005 X._______ ha dichiarato all'importazione con procedura di trasmissione elettronica dei dati, 86 invii di insalate di vario genere alla voce di tariffa 0705.1941. Dopo il controllo di plausibilità, l'ordinatore della dogana ha trasmesso al terminale di X._______ il risultato di selezione "bloccata". X._______ ha quindi presentato le relative liste d'importazione corredate dai necessari documenti di scorta (distinte merci, fatture, ecc.). Dall'esame formale effettuato dagli uffici doganali, nell'ambito della revisione dei documenti non sono emerse discordanze. I citati uffici hanno pertanto emesso le quietanze doganali, rinunciando a visionare la merce. B. Con istanza di rettifica del 19 aprile rispettivamente del 31 maggio seguente, per tali sdoganamenti X._______ ha domandato la rettifica delle voci di tariffa da 0705.1941 a 0705.1951. La richiesta è stata ricondotta ad un asserito errore nella programmazione dei codici attribuiti alle singole merci. C. Il 23 agosto 2005, la Direzione di circondario delle dogane di Lugano (DCD) ha respinto le domande di rettifica presentate (invii da no. 1 a no. 85), ritenendo insufficienti i mezzi di prova notificati. Per quanto riguarda l'invio rubricato con il no. 86, essa non è per contro entrata nel merito della richiesta di rettifica, considerandola tardiva. D. Il 23 settembre 2005, X._______ ha impugnato la decisione della DCD davanti alla Direzione generale delle dogane (DGD), la quale il 13 febbraio 2006, l'ha però confermata. In difetto di prova del contrario, la DGD ha ritenuto che gli sdoganamenti (invii da no. 1 a no. 85) risultavano formalmente corretti. Per quanto riguarda la domanda di rettifica concernente l'invio no. 86, ne è invece stata ribadita la tardività. E. Con atto del 16 marzo 2006 indirizzato alla Commissione federale di ricorso in materia doganale (CRD), X._______ ha impugnato la decisione della DGD. Il 16 aprile 2007, il Tribunale amministrativo federale, cui era stato trasmesso il gravame al momento dello scioglimento della CRD, ha però respinto anche questo ricorso (incarto A-1736/2006). La decisione del Tribunale amministrativo federale - concernente la richiesta di rettifica della voce di tariffa per la merce a suo tempo sdoganata - non è stata ulteriormente impugnata ed è quindi cresciuta in giudicato. F. Con lettera del 7 settembre 2007 X._______ ha comunicato alla DGD di autorizzarla ad addebitarle tutte le pratiche inerenti gli sdoganamenti citati. G. Facendo seguito alla sentenza del Tribunale amministrativo federale, il 18 settembre 2007 la DGD ha intimato ad X._______ cinque decisioni di riscossione posticipata di tributi per un importo complessivo di fr. 44'641.30 (IVA inclusa), così composto:

- incarto no. ... fr. 23'552.70 fr. 7'062.05

- incarto no. ... fr. 866.50 fr. 504.30

- incarto no. ... fr. 5'052.30 fr. 2'717.55

- incarto no. ... fr. 1'925.40 fr. 952.60

- incarto no. ... fr. 1'400.85 fr. 607.05 H. Contro tali decisioni, X._______ (ricorrente) si è nuovamente aggravata davanti al Tribunale amministrativo federale il 22 ottobre 2007. Con la propria impugnazione, essa chiede questa volta che l'importo richiesto le sia condonato e che, in sostituzione, le venga intimata una multa pari al 10% dello stesso. I. La risposta della DGD data del 4 dicembre successivo. Senza prendere posizione sulla domanda di condono formulata, con tale scritto la DGD chiede che il ricorso interposto venga respinto. J. Ad essa ha fatto seguito una lettera della ricorrente sui cui contenuti verrà detto, per quanto necessario, più oltre. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno anch'essi ripresi, sempre nella misura in cui siano effettivamente rilevanti, in diritto. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame, in virtù degli art. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 116 cpv. 4 della legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631). Nella misura in cui non concerne specificatamente la procedura di sdoganamento (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) e fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali, la presente procedura soggiace di principio alla PA (cfr. art. 37 LTAF, art. 2 e 4 PA). 1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA). 1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che impone alla ricorrente il pagamento posticipato di dazi doganali. Dato è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). 1.4 Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già pendente al momento dell'entrata in vigore della LD il 1. maggio 2007, giusta l'art 132 cpv. 1 LD l'eventuale esame del merito della presente fattispecie è ancora sottoposto alla vecchia legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475; decisione del Tribunale federale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008, consid. 2). Ciò vale anche per misure di carattere esecutivo, cui appartiene l'istituto del condono (cfr. al riguardo decisione del Tribunale federale 2A.566/2003, consid. 3.3; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1766/2006 e A-55/2007 del 25 settembre 2008, consid. 1.2; A-1701/2006 del 1. ottobre 2007, consid. 1.2). 1.5 Di norma, ogni decisione di un'autorità inferiore costituisce un oggetto indipendente, che come tale va impugnato e trattato autonomamente. A questa regola è però giustificato derogare quando tra diverse fattispecie sussista un nesso stretto e nell'ambito del loro esame si pongano le medesime questioni giuridiche (DTF 123 V 215, consid. 1; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1435/2006 dell'8 febbraio 2007, consid. 1.2). Nel caso in esame, le singole decisioni di riscossione basano sul medesimo complesso di fatti e pongono le medesime questioni giuridiche. Alla luce del principio dell'economia processuale, la loro impugnazione mediante un unico ricorso rispettivamente il loro esame nell'ambito di un'unica procedura risultano pertanto giustificati (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, no. 3.17). 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate oppure dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.). 3. Nell'ambito di una procedura di ricorso come quella che concretamente ci occupa possono essere esaminate solo questioni su cui si è già espressa in modo vincolante l'istanza precedente, in forma di decisione giusta l'art. 5 PA. Secondo giurisprudenza e dottrina, il contenuto della decisione emanata - segnatamente, il suo dispositivo - delimita il possibile oggetto del litigio (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1536/2006 e A-1537/2006 del 16 giugno 2008, consid. 1.4.1; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 70.40, consid. 1.c.bb; 64.48, consid. 2.a; 63.78, consid. 2.c; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 2.7 segg.; Markus Müller, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, ad art. 44 no. 5, con ulteriori rinvii). Per quanto riguarda un ricorso, sono invece le sue conclusioni a determinarne la portata. Nella misura in cui esse vertono sull'annullamento della decisione impugnata, l'oggetto del litigio e quindi del ricorso coincide con quello della decisione impugnata. Possibile è però anche che la decisione venga impugnata solo in parte. In questo caso, l'oggetto del litigio è ridotto a tale parte (DTF 131 II 200, consid. 3.2; 130 II 530, consid. 2.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 2.211 segg.). Illecito è per contro che un ricorso tenti di mettere in discussione più di quanto trattato nella decisione impugnata, quindi di estendere l'oggetto del litigio. Un tale agire comporterebbe infatti una chiara lesione delle competenze funzionali delle singole istanze (GAAC 63.78, consid. 2.c; Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., no. 403 segg.). 4. Nella fattispecie, con l'emanazione delle cinque decisioni impugnate dalla ricorrente la DGD procede alla riscossione di tributi ancora dovuti. Tali tributi vengono stabiliti in fr. 44'641.30, sulla base della citata sentenza del 16 aprile 2007 di questo Tribunale. Con quel giudizio, cresciuto in giudicato, è stata in effetti confermata la correttezza degli originari sdoganamenti della merce in questione, di cui la qui ricorrente chiedeva invece una rettifica. Preso atto dei contenuti delle decisioni impugnate, oggetto del contendere davanti a questo Tribunale può essere quindi unicamente l'importo richiesto dalla DGD, rispettivamente la maniera in cui esso è stato calcolato. Sennonché, il gravame interposto dalla ricorrente il 22 ottobre 2007 non concerne affatto tali aspetti: esso non mette in discussione il pagamento del dazio e la sua entità, bensì ne chiede il condono domandando, in sostituzione, che la ricorrente venga multata in ragione del 10%. 5. Una simile conclusione non è ammissibile (DTF 131 II 200, consid. 3.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1536/2006 e A-1537/2006 del 16 giugno 2008, consid. 1.4.1, con ulteriori rinvii; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. edizione, Berna 1983, pag. 44 segg.). Essa comporta infatti un'illecita estensione dell'oggetto del litigio. Come visto, nel caso in esame quest'ultimo può essere infatti costituito unicamente dalla riscossione posticipata di tributi, quindi dalla tassazione, non invece dalla sua esecuzione, di cui il condono è tipica espressione (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1699/2006 del 13 settembre 2007, consid. 1.3.2; A-1732/2006 dell'8 maggio 2007, consid. 3.2.; A-1694/2006 del 7 febbraio 2007, consid. 3.1). A questo stadio della procedura, la questione del condono non si pone infatti ancora. 6. Per altro, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 127 vLD, che regola in dettaglio le condizioni alle quali deve essere ammessa, una richiesta di condono va presentata alla DGD entro un anno dalla determinazione dei tributi (Remo Arpagaus, Zollrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Das schweizerische Bundesverwaltungsrecht, 2. edizione, Basilea 2007, no. 520 segg.; Hans Beat Noser, Der Zollnachlass nach Art. 127 ZG - wozu, wie, wann?, Rivista delle dogane 3/1990, pag. 78 segg. [con seguito in 4/90, pag. 46 segg.]). La legge stessa presuppone pertanto che - al momento della presentazione di una tale domanda - il dazio oggetto del condono sia stato stabilito definitivamente, cioè che la decisione di riscossione in cui viene stabilito l'importo dovuto sia cresciuta in giudicato. Così però non è nella fattispecie. Di qui l'irricevibilità del ricorso presentato. Ciò nondimeno, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto verrà trasmesso alla DGD, affinché verifichi la necessità di aprire, già sulla base dei contenuti del ricorso del 22 ottobre 2007, una procedura di condono. 7. Stessa conclusione d'irricevibilità dev'essere infine tratta nella misura in cui con il suo gravame la ricorrente tenti di nuovamente mettere in discussione lo sdogamento, rifacendosi all'errore di programmazione a suo tempo commesso. Al pari dell'aspetto dell'esecuzione del pagamento dei tributi doganali, anche quello dello sdoganamento - come detto, giá giudicato con sentenza del 16 aprile 2007 di questo Tribunale, non ulteriormente impugnata - esula dall'oggetto del litigio. Ancorché fondandosi su elementi definitivamente accertati proprio in tale giudizio, le decisioni qui concretamente contestate non riguardano infatti lo sdoganamento, bensì unicamente i tributi dovuti a seguito dello stesso. Come già detto, a tal riguardo la ricorrente resta però silente. Essa non contesta infatti concretamente né l'importo richiestole, né la maniera in cui esso è stato calcolato. 8. Con riferimento all'art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), lo scrivente Tribunale rinuncia a prelevare spese processuali. Previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di fr. 3'000.-- a suo tempo versato dalla ricorrente le verrà restituito. 9. Giusta l'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto verrà trasmesso alla Direzione generale delle dogane, affinché verifichi la necessità di aprire, sulla base dei contenuti del ricorso del 22 ottobre 2007, una procedura di condono. 3. Non si prelevano spese processuali. Previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di fr. 3'000.-- a suo tempo versato dalla ricorrente le verrà restituito. 4. Non vengono assegnate ripetibili. 5. Comunicazione a: ricorrente (atto giudiziario) autorità inferiore (atto giudiziario) I rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Markus Metz Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: