opencaselaw.ch

A-687/2023

A-687/2023

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal) · 2026-07-22 · Italiano CH

Assistenza amministrativa

Sachverhalt

A.

A.a Il 29 luglio 2022, la National Tax and Customs Administration Colombian Competent Authority - competente autorità fiscale dello Stato richiedente colombiano (di seguito: autorità richiedente colombiana) - ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente B.________ per il periodo fiscale dal 2019 al 2020 compresi, fondandosi sugli art. 4 e 5 della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1; chiamata anche «Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale» o «MAC»; di seguito: MAC).

A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente colombiana ha esposto quanto segue:

«Colombian taxpayer and tax resident B.________ is being investigated in Colombia for the non-inclusion of assets held abroad in her Income Tax Returns filed in Colombia corresponding to fiscal years 2019 and 2020.

Colombian tax residents are obliged to include in their income tax returns their income from domestic and foreign sources and their net worth located within the country and abroad.

From the information received through the Automatic Exchange of Information on financial accounts (CRS), it was identified that the taxpayer has an account in the financial institution C.________ (TIN: [...]: Account number: [...]) which was not reported by the taxpayer in her income tax returns and declarations of assets abroad.

The request of information is made to verify the existence of, and amounts hold in the financial accounts that the taxpayer has in the financial institution C.________ acting as hoIder or beneficial owner».

A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente colombiana ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:

«Information required of the Financial Accounts with respect to fiscal years 2019 and 2020 where B.________ appears as holder or beneficial owner in C.________:

a) Indicate the financial accounts (internal number assigned by the Financial Institution).

b) Indicate the type of financial account (savings, checking, trust, among others).

c) Indicate the holders and beneficial owners of each of the financial accounts. If the financial account has more than one beneficial owner, indicate the percentage of benefit.

d) Copy of the bank statements and accounting records that allow evidencing in detail the financial movements of each of the accounts and the balances as of December 31 of each of the years under investigation.

e) Interest of yields accrued and paid by the Financial Institution regarding each of the financial accounts.

f) Copy of the identification document that the Financial Institution has of the holders and beneficial owners of each of the financial accounts».

B.

B.a Con decreto di edizione dell'11 agosto 2022, l'AFC ha esortato la banca C.________ a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste e ad informare la persona interessata ed eventuali altri titolari di un conto oggetto della richiesta riguardo all'attuale procedimento e alla possibilità, se residenti all'estero, di designare, nel termine di dieci giorni, un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.

B.b Con scritto del 22 agosto 2022, C.________ ha trasmesso parte delle informazioni richieste, segnalando di aver informato del procedimento di assistenza amministrativa la persona interessata, nonché l'avv. A.________, titolare della relazione bancaria in oggetto.

B.c Dando seguito al colloquio telefonico con l'AFC del 24, 29 e 30 agosto 2022, C.________ ha trasmesso con gli scritti del 26 agosto e del 1° settembre 2022 la documentazione mancante richiesta, segnalando il mancato ritiro da parte dell'avv. A.________ dello scritto d'informazione trasmessogli dalla banca il 17 agosto 2022.

B.d Con scritto del 29 settembre 2022, l'AFC ha informato l'avv. A.________ della procedura amministrativa in corso, impartendogli un termine di 10 giorni per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione delle informazioni raccolte.

B.e Con scritto del 19 ottobre 2022, l'avv. Pascal Delprete ha annunciato di rappresentare l'avv. A.________ nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa, prendendo parzialmente posizione riguardo alla trasmissione delle informazioni e chiedendo l'acceso agli atti.

B.f Con scritto del 28 ottobre 2022, l'AFC ha concesso all'avv. Pascal Delprete l'accesso agli atti, impartendogli un termine di dieci giorni - poi prorogato con messaggio di posta elettronica del 2 novembre 2022 - per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all'autorità richiedente colombiana delle informazioni e della documentazione raccolta.

B.g Con osservazioni del 18 novembre 2022, l'avv. A.________, per il tramite del proprio legale, ha preso posizione riguardo al procedimento in parola, opponendosi alla trasmissione all'autorità richiedente colombiana delle informazioni raccolte dall'AFC.

B.h Con decisione finale del 4 gennaio 2023, l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 29 luglio 2022, relativa a B.________, statuendo di trasmettere all'autorità richiedente colombiana le informazioni richieste relative al periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, unitamente alla documentazione raccolta, e meglio copia del «Formulario R» riguardo all'apertura a nome dell'avv. A.________ del conto n. (...), dei formulari di determinazione degli aventi diritto economico e dei loro documenti d'identità, e copia degli estratti conto della summenzionata relazione bancaria presso C.________ (in precedenza, presso C1.________) per il periodo fiscale interessato.

C.

C.a Avverso la predetta decisione il 3 febbraio 2023, in quanto persona abilitata a ricorrere, l'avv. A.________ (di seguito: ricorrente), tramite il proprio patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l'annullamento e il rifiuto di concedere l'assistenza amministrativa e la trasmissione delle informazioni raccolte all'autorità richiedente colombiana; con protesta di tasse, spese e ripetibili.

C.b Con risposta del 31 marzo 2023, l'AFC (di seguito anche: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del ricorso presentato il 3 febbraio 2023, prendendo posizione in merito alle censure del ricorrente.

C.c Con replica del 12 maggio 2023, il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, respingendo quelle dell'autorità inferiore e si è riconfermato nelle proprie conclusioni.

C.d L'AFC ha, dal canto suo, comunicato il 13 giugno 2023 di rinunciare a depositare un memoriale di duplica.

C.e Con scritto del 17 dicembre 2024, l'avv. Pascal Delprete ha comunicato al Tribunale il suo nuovo recapito.

C.f Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Fatte salve le eccezioni previste dall'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) - non realizzate in concreto - il Tribunale amministrativo federale giudica, giusta l'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LAAF). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza.

1.2 Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è retta dalla legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, RS 651.1), in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie delle convenzioni applicabili nei casi specifici (art. 1 cpv. 2 LAAF). Presentata il 29 luglio 2022, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF).

1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). L'art. 19 cpv. 2 LAAF conferisce la legittimazione a ricorrere nell'ambito delle procedure di assistenza amministrativa alla «persona interessata» - nonché alle altre persone che soddisfano le condizioni di cui all'art. 48 PA - e che: (a.) ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, (b.) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e (c.) ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un tale interesse, nel contesto dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, esiste unicamente in situazioni molto particolari e la qualità per ricorrere di una persona, che non è formalmente interessata dalla domanda viene, dev'essere ammessa restrittivamente (cfr. DTF 146 I 172 considd. 7.1.2 et 7.1.3). Nel caso in esame, pacifica è la legittimazione del ricorrente, nella misura in cui ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è destinatario della decisione impugnata ed ha chiaramente un interesse al suo annullamento o alla sua modifica. Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. È tuttavia opportuno ricordare che, in materia di assistenza amministrativa, le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono irricevibili (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1, 139 II 404 consid. 11.1; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicata in DTF 147 II 116]). Da tale giurisprudenza emerge quindi che, l'eventuale legittimazione dei soggetti terzi che non sono (direttamente) interessati da una domanda di assistenza amministrativa, si limita alla sola possibilità di contestare la trasmissione dei loro dati (cfr. sentenza del TAF A-7214/2024 del 9 luglio 2025 consid. 1.3.2.2).

1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 1.3 con rinvii).

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1°, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure («Rügeprinzip») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di trasmettere le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

3.

3.1 Nel caso in disamina, oggetto del litigio è rappresentato dalla decisione finale del 4 gennaio 2023, dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022, inoltrata dall'autorità richiedente colombiana sulla base della MAC nei confronti di B.________, decidendo di trasmettere le informazioni richieste unitamente alla documentazione raccolta, dalla quale il ricorrente emerge come titolare del conto oggetto di indagine. In tale contesto, per lo scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare l'ammissibilità della predetta domanda di assistenza amministrativa colombiana, sia dal punto di vista formale che da quello materiale, alla luce delle puntuali censure sollevate dal ricorrente.

In tal senso il Tribunale si chinerà dapprima sulla censura formale riguardante la pretesa violazione del diritto di essere sentito (consid. 4 infra). Verrà poi esaminata la questione del diritto applicabile alla domanda di assistenza amministrativa (consid. 5 infra), così come del rispetto delle esigenze formali di quest'ultima (consid. 6 infra). Infine, verranno evase le ulteriori contestazioni sotto il profilo materiale (considd. 7-14 infra).

4. Il ricorrente si duole innanzitutto di una violazione del suo diritto di essere sentito, in relazione all'obbligo di motivazione incombente all'autorità inferiore, dal momento che nella decisione impugnata essa non si sarebbe minimamente espressa riguardo ad alcune contestazioni sollevate con i precedenti scritti (cfr. ricorso § 87-93, pagg. 32-33). Trattandosi di una censura di natura formale che, se accolta, sarebbe suscettibile di giustificare il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 135 I 187 consid. 2.2; DTAF 2009/36 consid. 7), è quindi giudizioso evaderla preliminarmente, previa definizione del quadro giuridico di riferimento.

4.1

4.1.1 Il diritto di essere sentito, sancito a livello costituzionale dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e a livello procedurale dall'art. 34 PA, implica in particolare il dovere per l'autorità di motivare in maniera chiara la sua decisione, ovvero in modo che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 142 II 49 consid. 9.2, 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2, 142 IV 249 consid. 1.3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 3.1.1, A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.5.2.1).

4.1.2 Nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, l'informazione delle persone legittimate a ricorrere prevista dalla LAAF (cfr. art. 14 LAAF) nonché il diritto di partecipazione ed esame degli atti (cfr. art. 15 LAAF) concretizzano il diritto di essere sentito (cfr. sentenze del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 3.1.3, A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.5.2.3).

4.1.3 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 97 consid. 4.1.6.1, 135 I 187 consid. 2.2).

4.2

4.2.1 In concreto, circa la censura della violazione del diritto di essere sentito in rapporto alla motivazione generica/standardizzata delle decisioni finali dell'autorità inferiore in correlazione alla domanda di assistenza amministrativa colombiana del 29 luglio 2022, il Tribunale si è già pronunciato nell'ambito della sentenza di principio A-5662/2020 del 10 maggio 2021 (consid. 1.5.4), giungendo alla conclusione che la stessa è conforme alle esigenze di motivazione poste dal diritto di essere sentito e appare giustificata nel contesto di un'amministrazione che emana decisioni di massa, come nel caso delle procedure di assistenza amministrativa. Nella misura in cui detta sentenza è cresciuta in giudicato - il Tribunale federale non essendo entrato nel merito al riguardo (cfr. sentenza del TF 2C_435/2021 del 2 giugno 2021) - il Tribunale non ha qui motivo di discostarsene.

4.2.2 Per quanto qui necessario, il Tribunale osserva - analogamente a quanto ritenuto nell'ambito della causa A-5662/2020 - che se è vero che nella decisione impugnata l'autorità inferiore espone in maniera piuttosto standardizzata, talvolta senza riferimento esplicito alla presa di posizione del ricorrente, i motivi per i quali essa ritiene che le informazioni vadano trasmesse all'autorità richiedente colombiana, rispettivamente in motivi per cui la domanda di assistenza amministrativa colombiana vada accolta; è anche vero che tale motivazione standardizzata non pregiudica il diritto di essere sentito del ricorrente. Nonostante l'uso di paragrafi standardizzati - giustificato nel contesto di un'amministrazione che emana decisioni di massa - gli argomenti giuridici esposti dall'autorità inferiore nella decisione impugnata risultano chiari e permettono di comprendere le ragioni per cui le censure sollevate dal ricorrente con gli scritti del 19 ottobre e del 18 novembre 2022 (cfr. sopra consid. B.e, B.g) non sono state da lei considerare come decisive. Tale è segnatamente il caso per gli argomenti che rispondono alle censure circa l'assenza di rilevanza verosimile e riguardo al divieto della «fishing expedition», riguardo alla trasmissione di informazioni relative a terze persone estranee alla procedura e infine riguardo al campo d'applicazione materiale della MAC. Ad ogni modo, come rilevato sopra (consid. 4.1.1 del presente giudizio), è bene tenere presente che l'autorità inferiore non è tenuta a prendere posizione su ogni singola censura sollevata dal ricorrente, ma può limitarsi ad esaminare le sole circostanze rilevanti per l'esito della vertenza.

4.2.3 In definitiva, dall'esame della decisione impugnata risulta che la stessa è sufficientemente motivata affinché il ricorrente possa comprenderne la portata e contestarla con cognizione di causa, così come richiesto dal diritto di essere sentito (cfr. consid. 4.1.1 supra), ciò che peraltro egli ha fatto con un dettagliato memoriale di 36 pagine. Nel suddetto gravame il ricorrente ha infatti potuto contestare pienamente dinnanzi a questo Tribunale la decisione del 4 gennaio 2023, indicando i motivi per cui ritiene la domanda di assistenza amministrativa colombiana come inammissibile, rispettivamente perché le informazioni richieste non dovrebbero essere trasmesse all'autorità richiedente colombiana. Nel suddetto memoriale egli ha pure potuto ribadire le argomentazioni sollevate con gli scritti del 19 ottobre e del 18 novembre 2022 che a suo dire non sarebbero stati considerati dall'autorità inferiore.

Quand'anche sussistessero ancora dei dubbi riguardo all'eventuale violazione del diritto di essere sentito in rapporto alla motivazione «stringata» della decisione impugnata - ciò che, come visto, non è tuttavia qui il caso - la stessa va comunque considerata come sanata in questa sede (cfr. consid. 4.1.3 supra), dal momento che il ricorrente ha potuto esporre nuovamente le proprie censure, nel memoriale di ricorso e in quello di replica, sulle quali si è espressa l'AFC con la risposta di causa e nel merito delle quali statuirà, per quanto necessario, questo Tribunale nel contesto del presente giudizio.

4.3 In tali circostanze la censura di violazione del diritto di essere è infondata e non risulta pertanto meritevole di tutela.

5.

5.1 L'assistenza amministrativa in materia fiscale con la Colombia è disciplinata da diverse convenzioni complementari, tra cui la Convenzione del 26 ottobre 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.926.31), l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (comunemente abbreviato in «MCAA», acronimo di Multilateral Competent Authority Agreement, RS 0.653.1, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017 e con effetto verso la Colombia a decorrere dal 1° gennaio 2018 [RU 2017 7673]) e la MAC, ossia la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017 [RU 2016 3071] e per la Colombia dal 1° luglio 2014). Lo Stato che presenta una richiesta di assistenza amministrativa alla Svizzera deve specificare, in ogni caso, la base giuridica su cui si fonda e non può avvalersi di più basi giuridiche per la stessa richiesta. Se invece una richiesta di assistenza viene respinta perché non soddisfa le condizioni della base giuridica invocata, lo Stato richiedente può riformulare la sua richiesta sulla base di un'altra base giuridica (Messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione [modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale], di seguito: Messaggio MAC [FF 2015 4613], 4624).

5.2 La domanda di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022 si fonda sulla MAC. Giusta l'art. 1 par. 1 MAC, le Parti si accordano reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatte salve le condizioni di forma previste dall'art. 18 par. 1 MAC (cfr. consid. 6) e le altre disposizioni del capitolo IV. L'art. 21 par 1 MAC, in particolare, prevede che i diritti e le garanzie accordati alle persone dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto non possano essere limitati dalle disposizioni della Convenzione. Il principio ivi sancito implica per la Svizzera che le disposizioni della LAAF e la prassi delle autorità fiscali svizzere non sono toccate dalla convenzione e devono essere rispettate, senza tuttavia compromettere l'obiettivo della MAC (Messaggio MAC, 4640). La Svizzera esamina quindi se le condizioni per la concessione dell'assistenza amministrativa sono soddisfatte secondo la propria procedura nazionale (sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 1.1).

5.3

5.3.1 Ai sensi dell'art. 2 par. 1 lett. a e lett. b pt. i MAC, la Convenzione si applica in particolare alle imposte sul reddito o sugli utili, alle imposte sugli utili di capitale riscossi separatamente dall'imposta sul reddito o sugli utili, nonché alle imposte sul patrimonio netto riscosse per conto di una Parte o di sue suddivisioni politiche o di suoi enti locali. La Svizzera, per contro, ha formulato una riserva ai sensi dell'art. 30 par. 1 lett. a MAC e non fornisce assistenza amministrativa per quanto riguarda le imposte che rientrano in una delle categorie di cui all'art. 2 par. 1 lett. b pti. da ii a iv MAC (cfr. n. 1 «Riserve e dichiarazioni», RS 0.652.1).

5.3.2 Nel proprio gravame il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022 non specifichi con sufficiente chiarezza quale sarebbe la tipologia di tributi oggetto della procedura fiscale in Colombia. Egli ritiene che non sarebbe pertanto possibile determinare se la stessa rientra nel campo d'applicazione dell'art. 2 MAC e per tale motivo occorrerebbe respingere la richiesta di assistenza (cfr. ricorso § 83, pag. 28).

5.3.3 Al riguardo questo Tribunale rileva che l'autorità richiedente colombiana ha fondato la propria domanda sugli art. 4 e 5 MAC, precisando al pt. 10 e 12 della stessa che l'accertamento fiscale riguarda l'imposta sul reddito («income tax») e la corretta inclusione di redditi provenienti da fonti situate all'estero (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]). Contrariamente all'opinione del ricorrente questo Tribunale ritiene tale indicazione sufficientemente precisa. Pertanto, potendo constatare che la domanda di assistenza porta su una categoria di imposte non comprese nella riserva formulata dalla Svizzera, le disposizioni della MAC sono applicabili alla fattispecie in esame.

5.4

5.4.1 Per quanto riguarda la questione del diritto applicabile ratione temporis, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 par. 6 MAC, la Convenzione si applica all'assistenza amministrativa relativa ai periodi d'imposta che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa, modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte contraente o successivamente. Per la Svizzera, la Convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, mentre per la Colombia il 1° luglio 2014 (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio). Essa può quindi concedere l'assistenza amministrativa relativa ai periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2018 (Messaggio MAC, 4646-4647).

5.4.2 In concreto la domanda di assistenza dell'autorità richiedente colombiana riguarda il periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Si tratta di un periodo posteriore alla data di entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, ragione per cui non occorre soffermarsi oltre riguardo alle condizioni poste dall'art. 28 par. 6 e 7 MAC, che consentirebbero di richiedere informazioni retroattivamente, anche prima di tale data (cfr. Messaggio MAC, 4646-4647). Occorre pertanto confermare l'applicabilità delle disposizioni della MAC alla presente fattispecie.

5.5 Alla luce di quanto precede, contrariamente all'opinione del ricorrente, occorre constatare che la domanda di assistenza amministrativa colombiana rientra nel campo d'applicazione sia materiale che temporale della MAC.

6.

6.1 Dal punto di vista formale, l'art. 18 par. 1 MAC prevede che la richiesta di assistenza debba indicare: (a) l'autorità o il servizio all'origine della domanda presentata dall'autorità competente; (b) il nome, l'indirizzo o qualsiasi altro dettaglio che permetta di identificare la persona oggetto della domanda presentata; (c) la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni richieste. Infine, la richiesta deve contenere (f) le informazioni che indicano se la domanda è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente e se essa è giustificata rispetto all'art. 21 par. 2 lett. g MAC. Inoltre, la richiesta di assistenza amministrativa deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e del Consiglio d'Europa o in una lingua concordata bilateralmente dalle parti contraenti interessate (art. 25 MAC). Le condizioni simili previste dall'art. 6 cpv. 1 e 2 LAAF sono inoltre applicabili in via sussidiaria (art. 1 cpv. 2 LAAF; cfr. sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.6).

6.2 L'art. 18 MAC è conforme allo standard dell'OCSE e pertanto deve essere interpretato, in particolare, ai sensi dell'art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell'OCSE (MC OCSE) e del relativo commento, su cui si basano la maggior parte delle clausole di assistenza amministrativa nelle convenzioni contro la doppia imposizione (Messaggio MAC, 4639). La giurisprudenza relativa all'assistenza amministrativa basata sulle convenzioni contro la doppia imposizione può, di conseguenza, essere applicata per analogia alle richieste di assistenza amministrativa basate sulla MAC. A tal proposito, con riferimento all'elenco delle indicazioni che lo Stato richiedente deve fornire riguardo al contenuto della domanda di assistenza, il Tribunale federale ritiene che tale elenco sia concepito in modo tale che, qualora venga rispettato scrupolosamente dallo Stato richiedente, esso consenta in linea di principio di fornire informazioni sufficienti a dimostrare la rilevanza verosimile della richiesta di assistenza amministrativa (DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; cfr. anche sentenze del TAF A-4317/2020 del 13 ottobre 2022 consid. 4.2, A-2547/2021 del 27 gennaio 2022 consid. 4.2, A-641/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 5.2 e riferimenti).

6.3 Nel caso di specie, la richiesta di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022, redatta in inglese, adempie ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, la stessa indicando in maniera sufficiente tutte le informazioni elencate all'art. 18 par. 1 MAC, aspetto questo peraltro neppure contestato dal ricorrente. Sia la richiesta che la sua sintesi indicano infatti l'autorità colombiana competente che richiede l'assistenza amministrativa, l'identità della persona interessata e le informazioni richieste. Inoltre, si precisa che la richiesta di assistenza amministrativa è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente ed è giustificata ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. g MAC, per cui si può, in linea di principio, presumere che il requisito della rilevanza verosimile sia soddisfatto (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; sentenze del TAF A-4300/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.4, A-4163/2020 del 30 giugno 2022 consid. 5.3.4 e 6.1.3), aspetto su cui nondimeno si tornerà, nel dettaglio, più avanti (cfr. considd. 7.1.2 e 11 infra).

7. Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se dal punto di vista materiale l'autorità inferiore poteva o meno dare seguito alla predetta domanda di assistenza, viste in particolare le censure sollevate dal ricorrente (cfr. considd. 8 - 14 del presente giudizio).

A tal fine - rammentando quanto già accennato (cfr. consid. 6.2 supra) riguardo al fatto che la giurisprudenza relativa all'assistenza amministrativa basata su convenzioni di doppia imposizione può essere applicata per analogia alle richieste di assistenza amministrativa basate sulla MAC, nella misura in cui il contenuto delle disposizioni in questione è comparabile sotto il profilo degli aspetti giuridici essenziali (sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.2) - qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 7.1 - 7.5 infra).

7.1 Le procedure di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale si basano sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca tra gli Stati contraenti (DTF 143 II 202 consid. 8.5.4). Si presume quindi che lo Stato richiedente agisca in buona fede (cfr. art. 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [CV, RS 0.111]; DTF 144 Il 206 consid. 4.4 e 142 II 161 consid. 2.1.3). Nel contesto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, la presunzione di buona fede significa che lo Stato richiesto non può in linea di principio mettere in dubbio le affermazioni dello Stato richiedente (principio della fiducia). L'intera procedura di assistenza amministrativa si basa in ultima analisi su questa fiducia (cfr. DTF 144 Il 206 consid. 4.4, 142 Il 161 consid. 2.1.3 e 2.4 e 142 II 218 consid. 3.3). Di conseguenza, l'AFC è vincolata alla descrizione dei fatti contenuta nella richiesta, a meno che questa non possa essere immediatamente confutata a causa di errori evidenti, lacune o contraddizioni (DTF 139 II 451 consid. 2.2.1; sentenza del TAF A-5383/2019 del 24 novembre 2020 consid. 2.4). Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dallo Stato richiedente (DTF 142 II 218 consid. 3.3; sentenze del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.5, A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.1.1 f., A-105/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 2.3.1, A-4228/2018 del 26 agosto 2019 consid. 2.2). La presunzione di buona fede può tuttavia essere rovesciata solo sulla base di elementi accertati (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 143 II 202 consid. 8.7.1 e 8.7.4; sentenza del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.4).

7.2

7.2.1 Ai sensi dell'art. 5 par. 1 MAC, in combinato disposto con l'art. 4 par. 1 MAC, lo Stato richiesto fornisce, su domanda dello Stato richiedente, tutte le informazioni relative a una determinata persona o transazione che sono verosimilmente rilevanti per l'amministrazione o l'applicazione delle loro legislazioni interne relative alle imposte contemplate dalla Convenzione.

7.2.2 Sono considerate informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione del diritto interno quelle necessarie allo Stato richiedente per tassare correttamente una persona soggetta a imposta in tale Stato (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 141 II 436 consid. 4.4.3; sentenze del TAF A-4228/2018 del 26 agosto 2019 consid. 2.4, A-4592/2018 del 21 marzo 2019 consid. 3.1.2). Il requisito della «rilevanza verosimile» è soddisfatto se, al momento della presentazione della richiesta di assistenza amministrativa, sussiste una ragionevole possibilità che le informazioni richieste si rivelino rilevanti (DTF 144 II 206 consid. 4.3, 143 II 185 consid. 3.3.2; sentenza del TAF A-2676/2017 del 3 aprile 2019, consid. 3.3.1). Non ha invece alcuna rilevanza il fatto che, una volta fornite, le informazioni richieste risultino infine non pertinenti (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.1).

7.2.3 Il ruolo dello Stato richiesto si limita a un controllo di plausibilità; esso deve limitarsi a verificare l'esistenza di un nesso tra lo stato di fatto descritto e i documenti richiesti, fermo restando che lo Stato richiedente è presunto agire in buona fede (DTF 142 II 161 consid. 2.1.1; sulla condizione della buona fede, cfr. consid. 7.1.1 supra; cfr. anche DTF 144 Il 206 consid. 4.3 e 143 Il 185 consid. 3.3.2). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una richiesta o trasmettere le informazioni perché ritiene che esse non siano pertinenti ai fini dell'indagine o del controllo sottostanti (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1 e riferimenti menzionati, 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1; sentenza del TAF A-4167/2020, A-4169/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 6.3). La valutazione della rilevanza verosimile delle informazioni richieste spetta infatti in primo luogo allo Stato richiedente, non allo Stato richiesto che al di là del controllo di plausibilità, non è tenuto ad interrogarsi sul diritto interno, sostanziale o procedurale, dello Stato richiedente (DTF 144 Il 206 consid. 4.3, 143 Il 185 consid. 3.3.1, 142 Il 161 consid. 2.1.1 e 139 Il 404 consid. 7.2.2; sentenza del TF 2C_936/2020 del 28 dicembre 2021 consid. 5.3). In questo contesto, lo Stato richiesto può rifiutare di fornire informazioni - con la motivazione che le informazioni richieste non sono «verosimilmente rilevanti» ai sensi dell'art. 4 par. 1 MAC - solo se un nesso tra le informazioni richieste e l'indagine condotta nello Stato richiedente appare poco probabile o improbabile (cfr. tra le tante: sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.2, A-5695/2018 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 i.f., A-4218/2017 del 28 maggio 2018 consid. 2.3.1). Allo stesso modo va inteso anche l'art. 17 cpv. 2 LAAF, secondo cui le informazioni che non sono presumibilmente rilevanti non possono essere trasmesse e devono essere rimosse o rese irriconoscibili dall'AFC (cfr. tra le tante: sentenze del TAF A-5383/2019 del 24 novembre 2020 consid. 2.2.3, A-4163/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.1.3 i.f.).

7.2.4 Secondo la giurisprudenza, il criterio della «rilevanza verosimile» - fondamento dello scambio di informazioni (DTF 147 II 116 consid. 5.4.1) - ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile. In questo contesto, i limiti imposti allo Stato richiedente sono il divieto di «fishing expedition» o di richiedere informazioni manifestamente inadeguate a far progredire l'indagine fiscale o non attinenti alla stessa (DTF 144 II 206 consid. 4.2; sentenza del TF 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1). La MAC - a differenza di molte convenzioni sulla doppia imposizione e dell'art. 7 lett. a LAAF - non stabilisce espressamente che la ricerca generalizzata e indiscriminata di prove («fishing expeditions») è vietata. Nondimeno, dalla disposizione secondo cui lo Stato richiedente deve aver esaurito tutti i mezzi a sua disposizione prima di presentare una richiesta di assistenza amministrativa («principio di sussidiarietà»; art. 21 par. 2 lett. g MAC; cfr. anche consid. 7.1.3 infra), risulta tuttavia chiaro che non è possibile presentare una richiesta senza alcun indizio che le informazioni possano essere rilevanti per lo Stato richiedente (sentenze del TAF A-6857/2019 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2.2, A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.4). Il divieto di procedere a una ricerca indiscriminata di prove è inoltre espressione del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; cfr. anche sentenza del TF 2C_352/2020 del 26 maggio 2020 consid. 2.2; sentenza del TAF A-4987/2021 del 20 maggio 2022 consid. 2.2.1, con i relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di «fishing expedition» ha da un lato un carattere procedurale (una richiesta non può essere presentata a scopo esplorativo) e dall'altro costituisce anche un ostacolo sostanziale allo scambio di informazioni, in quanto l'assistenza amministrativa non può consentire allo Stato richiedente di ottenere informazioni che non abbiano un nesso sufficientemente concreto con i fatti descritti nella richiesta (sentenze del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.3, 2C_1662/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 9.1.1 i.f.). Se una richiesta contiene tutte le informazioni necessarie ai sensi della convenzione applicabile, in linea di principio si può escludere che si tratti di una «fishing expedition» (sentenza del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.3; sentenza del TAF A-5281/2021 del 2 maggio 2022 consid. 6.1; cfr. consid. 6.2 supra).

7.3

7.3.1 In base al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 21 par. 2 lett. g MAC, prima di presentare una richiesta di assistenza amministrativa lo Stato richiedente, deve aver esaurito tutte le misure ragionevolmente previste dalla sua legislazione o dalla sua prassi amministrativa, a meno che il ricorso a tali misure comporti difficoltà sproporzionate (cfr. anche sentenza del TAF A-2725/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.6.1). In mancanza di elementi concreti o di seri dubbi, non vi è motivo di rimettere in discussione l'attuazione del principio di sussidiarietà da parte dello Stato richiedente, in particolar modo quando dichiara di aver esaurito le fonti abituali di informazioni o di aver agito in conformità con la convenzione (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1; sentenze del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020 considd. 6.4 a 6.6, 2C_493/2019 del 17 agosto 2020 consid. 5).

7.3.2 Il principio di sussidiarietà non implica che l'autorità richiedente debba necessariamente esaurire tutte le fonti di informazione che il suo diritto interno le mette a disposizione. Una fonte di informazioni non può più essere considerata abituale quando il suo utilizzo comporterebbe - rispetto a una procedura di assistenza amministrativa - uno sforzo eccessivo o quando le sue possibilità di successo sarebbero scarse (in particolare sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.5.2, A-1146/2019 del 6 settembre 2019 consid. 2.7.2). Per determinare se il principio di sussidiarietà sia stato rispettato, occorre porsi nel momento del deposito della dimanda di assistenza (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1).

7.4

7.4.1 Ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. c MAC, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, non è tenuta a fornire informazioni che non possano essere ottenute in base al proprio diritto o alla propria prassi amministrativa, né in base al diritto dello Stato richiedente o alla sua prassi amministrativa. Il principio di reciprocità non si riferisce quindi solo alla possibilità di presentare una richiesta di assistenza amministrativa nell'altro Stato, ma comprende anche la reperibilità delle informazioni in un procedimento interno.

7.4.2 Nella pratica, tuttavia, è spesso difficile determinare se lo Stato richiedente possa ottenere le informazioni in questione ai sensi del proprio diritto o se sia autorizzato a prestare assistenza amministrativa; per questo motivo, il MC OCSE prevede che lo Stato richiedente debba fornire una conferma in tal senso insieme alla richiesta di assistenza amministrativa. In presenza di una tale conferma da parte dello Stato richiedente e in virtù del principio della buona fede, lo Stato richiesto può rifiutare di dare seguito allo scambio di informazioni, soltanto se ha validi motivi per ritenere che la dichiarazione fornita sia chiaramente inesatta (in merito: sentenza del TF 2C_646/2017 del 9 aprile 2018 considd. 2.1 e 2.4; sentenza del TAF A-2725/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.7).

7.5

7.5.1 Lo Stato richiedente deve infine rispettare il principio di specialità nell'utilizzo delle informazioni richieste. Ai sensi dell'art. 22 par. 1 e 2 MAC, tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente in virtù della presente Convenzione devono essere mantenute segrete e protette allo stesso modo delle informazioni ricevute in base al proprio diritto interno. Le informazioni possono essere rese accessibili solo alle persone o alle autorità incaricate della determinazione, della riscossione, dell'esecuzione o dell'azione penale o della decisione sui ricorsi in materia fiscale di tale Parte contraente o della vigilanza su di esse.

7.5.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio di specialità presenta non solo una dimensione oggettiva, ma anche una dimensione personale. Di conseguenza, le informazioni ricevute dallo Stato richiedente non solo devono essere utilizzate esclusivamente per i fini fiscali per i quali sono state richieste e trasmesse ai sensi del MAC, ma altresì possono essere impiegate unicamente nei confronti delle persone alle quali la richiesta di assistenza amministrativa è espressamente diretta (DTF 147 II 13 consid. 3.1 segg.; sentenza del TF 2C_780/2018 del 1° febbraio 2021 consid. 3.7.4; sentenze del TAF A-5047/2018 del 22 maggio 2019 considd. 4 e 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). Pertanto, lo Stato richiedente non può utilizzare, nei confronti di terzi, le informazioni ricevute tramite l'assistenza amministrativa, a meno che tale possibilità non derivi dalla legge di entrambi gli Stati e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale utilizzo (DTF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3). Ciò riflette la dimensione personale del principio di specialità (DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all'AFC di informare espressamente l'autorità richiedente in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In una recente sentenza di principio - ora impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale federale - questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di specialità, permane nonostante il cambiamento nel commentario dell'OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025 consid. 8).

8.

8.1 In una prima censura il ricorrente si duole di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, nella misura in cui l'AFC non avrebbe tenuto in considerazione una serie di fatti rilevanti per la decisione e meglio che: (a) il ricorrente è un avocato iscritto al Registro cantonale ticinese degli avvocati dal (...) 1999; (b) la relazione bancaria oggetto di indagine, intestata al ricorrente (formulario R), è un conto bancario utilizzato dall'avvocato nell'ambito della sua attività professionale tipica coperta dal segreto professionale; (c-d) le date di allestimento dei 5 formulari A e le transazioni descritte risalgono agli anni 2015-2018, e sono dunque precedenti al periodo determinante; (e) le persone menzionate su tali formulari A non sono aventi diritto economico della suddetta relazione bancaria, ma soltanto della transazione ivi riportata; (f) negli anni 2019-2020, non vi e una singola movimentazione concernente la signora B.________ e le altre persone evincibili dai formulari A succitati; (g) lo Stato Colombiano versa in una situazione precaria.

A mente del ricorrente, se l'autorità inferiore avesse tenuto conto dei suddetti fatti, avrebbe respinto la domanda di assistenza colombiana non essendovi stata alcuna movimentazione rilevante durante il periodo determinante riconducibile alla persona interessata e in assenza della garanzia di cui al principio di specialità. Ritenuto che la decisione impugnata si fonda su considerazioni fattuali e giuridiche manifestamente scollate dai fatti e manifestamente insostenibili, ciò che configura l'arbitrio, a mente del ricorrente l'AFC avrebbe ecceduto o comunque abusato (ai sensi dell'art. 49 lett. a PA) del proprio potere d'apprezzamento e in ogni caso reso una decisione inadeguata (ai sensi dell'art. 49 lett. c PA).

8.2 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 i.f. e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii). Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, quando l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566). Riguardo all'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), va infine rammentato che il legislatore ha concesso all'amministrazione fiscale un margine di valutazione nella ponderazione fra diverse soluzioni adeguate, che questo Tribunale, pur disponendo di piena cognizione, deve rispettare (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5, 136 I 184 consid. 2.2.1; sentenza del TF 9C_302/2024 consid. 3.4.1 con rinviii; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., marg. 2.154 con rinvii).

8.3 A tal proposito, questo Tribunale rileva che i fatti che secondo il ricorrente l'autorità inferiore non avrebbe debitamente considerato, sono gli stessi su cui egli sviluppa le contestazioni nel capitolo «violazione del diritto» (cfr. ricorso § 39 segg., da pag. 12) che verranno esaminate nel dettaglio nei considerandi che seguono. Si tratta di fatti e circostanze che hanno, senza dubbio, una certa rilevanza per la valutazione della domanda di assistenza amministrativa, ma non di certo gli unici di cui l'AFC deve tenere conto per determinare l'ammissibilità o meno della stessa. La critica di accertamento incompleto dei fatti rilevanti appare quindi troppo severa e mal riposta, tantopiù che da un esame della decisione del 4 gennaio 2023 (in particolare il § 10) risulta che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'AFC si è chinata sull'aspetto riguardante la titolarità del conto oggetto dell'indagine fiscale, sulla finalità del suo utilizzo da parte del ricorrente, così come sul quesito a sapere se questo potesse essere coperto dal segreto professionale, escludendo tale possibilità e comunque non ritenendola suscettibile di ostare alla trasmissione delle informazioni richieste. L'AFC si è espressa sulla rilevanza verosimile delle informazioni richieste ed ha oscurato parte delle informazioni contenute nei documenti che prospetta di trasmettere all'autorità richiedente colombiana, ragione per cui non vi è motivo di credere che essa non abbia tenuto conto del fatto che le transazioni riguardanti la persona interessata, così come degli altri aventi diritto economico, fossero avvenute prima del periodo determinante. L'AFC ha per altro precisato in questa sede le ragioni soggiacenti a tale scelta (cfr. § 6-7 della risposta di causa). Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, l'AFC ha inoltre esposto le ragioni per cui ritiene opportuno trasmettere le informazioni relative alle persone terze, figuranti come aventi diritto economico sul conto in oggetto, dimostrando in tal senso di aver considerato anche tale aspetto, come pure quello della situazione socioeconomica nel Paese richiedente (con riferimento al principio di specialità).

8.4 In definitiva, alla luce di quanto sopra e di quanto verrà esposto nei considerandi che seguono in relazione alle censure rubricate sotto «violazione del diritto», non si può rimproverare all'AFC di aver stabilito lo stato di fatto in modo incompleto o inesatto, né vi è ragione per ritenere che essa abbia ecceduto o abusato del proprio potere d'apprezzamento, emanando una decisione arbitraria o inadeguata.

9.

9.1 Nella censura seguente, il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 4 cpv. 3 della Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI, RS 653.1) e dell'art. 8 dell'Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn, RS 653.11), nella misura in cui l'AFC prospetta di fornire informazioni riguardo a un conto fiduciario intestato a un avvocato, espressamente escluso dallo scambio automatico internazionale d'informazioni ai fini fiscali. L'AFC non avrebbe inoltre tenuto conto del fatto che, prima di concedere lo scambio automatico d'informazioni e in spregio alle predette disposizioni, C.________ non lo avrebbe informato (al pari delle altre persone oggetto della comunicazione) impedendogli di far valere i propri diritti garantiti dall'art. 19 LSAI. A mente del ricorrente, la domanda di assistenza del 29 luglio 2022 andrebbe quindi respinta, essendo fondata su informazioni che ai sensi delle normative svizzere l'autorità richiedente colombiana non avrebbe avuto diritto di ricevere.

9.2 A titolo preliminare, al fine di poter esaminare la suddetta censura, verranno qui di seguito esposte le basi relative allo scambio automatico di informazioni che ha preceduto la richiesta di assistenza amministrativa.

9.2.1 Lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra la Svizzera e la Colombia si basa sul MCAA (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio; DTF 149 II 302 consid. 4.4). Nel giugno 2017, il Consiglio federale ha proposto di attivare lo scambio automatico con 41 Stati e territori a partire dal 2018/2019, tra cui anche Paesi emergenti non appartenenti al G20 o all'UE, come la Colombia (Messaggio del 16 giugno 2017 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019, FF 2017 4225, 4289), proposta approvata dall'Assemblea federale il 5 dicembre 2017, in vista di un primo scambio nel 2019 (RU 2017 7717). Il principio dello scambio automatico di informazioni è inoltre sancito dall'art. 6 MAC.

9.2.2 Al pari dello scambio di informazioni su domanda, spetta al diritto interno garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni (sentenza del TF 2C_780/2020 del 10 marzo 2021 consid. 3.2). In Svizzera, a tal fine è stata emanata la LSAI, entrata in vigore il 27 maggio 2016 e la relativa ordinanza OSAIn del 23 novembre 2016, che disciplinano la procedura interna e i mezzi di ricorso a disposizione di una persona i cui dati devono essere trasmessi automaticamente all'estero (cfr. DTF 149 II 302 consid. 5.2; sentenza del TAF A-88/2020 del 1° settembre 2020, consid. 2.1.1 [confermata dal TF con sentenza 2C_780/2020 del 10 marzo 2021]).

9.2.3 Lo scambio automatico di informazioni non dipende dall'esistenza di un interesse concreto dell'altro Stato a ricevere tali informazioni e si distingue a questo proposito dallo scambio di informazioni su domanda e dallo scambio spontaneo di informazioni. Il criterio della probabile pertinenza delle informazioni scambiate e il divieto di «fishing expeditions» non hanno quindi alcuna rilevanza nel campo dello scambio automatico, poiché si tratta di una forma preventiva di controllo transfrontaliero (Molo/Vorpe, in Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen, Kommentar, 2018, n. 4 ad art. 6 Amtshilfeübereinkommen; Naef/Neuroni, Sur l'inconstitutionnalité de l'échange automatique de renseignements, in: Jusletter 7 dicembre 2015, pag. 27). In tal senso giova precisare che gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti e l'AFC non dispongono di alcun margine di manovra per decidere se procedere o meno alla trasmissione delle informazioni (Messaggio del 5 giugno 2015 relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione, FF 2015 4467; di seguito: Messaggio SAI, 4533; cfr. anche sentenze del TAF A-1844/2021 del 16 novembre 2023 consid. 4.1, A-3514/2022 del 27 luglio 2022 consid. 2.4.2 i.f.). Ne segue che l'AFC non ha quindi alcun obbligo di verifica sostanziale in merito ai dati trasmessi dagli istituti finanziari (cfr. sentenza del TF 2C_780/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5.6.1).

9.2.4 Come detto, la LSAI disciplina i mezzi di ricorso a disposizione di una persona oggetto di comunicazione nell'ambito dello scambio automatico d'informazioni all'art. 19 LSAI. Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la versione modificata della suddetta disposizione (cfr. RU 2026 48; FF 2025 883 pag. 81) che fa espressamente riferimento alla Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), entrata in vigore il 1° settembre 2023. Nel caso che ci occupa, la comunicazione dei dati bancari e del nominativo di B.________ riguarda gli anni 2019 e 2020 e la domanda di assistenza amministrativa che è scaturita da tale scambio automatico d'informazioni è del 29 luglio 2022. Ritenuto che tali eventi precedono ampiamente l'entrata in vigore della modifica parziale della LSAI e della revisione totale della LPD, è pertanto alla versione precedente dell'art. 19 LSAI che occorre fare riferimento, così come alla precedente Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (aLPD, RO 1993 1945 e le successive modifiche) - nonché alla giurisprudenza da essa derivante, che verrà qui di seguito riportata.

9.2.4.1 Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LSAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2025) le persone oggetto di comunicazione godono dei diritti previsti dalla aLPD in relazione alle informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri che effettuano la comunicazione e alla loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner. Il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti, conformemente all'art. 5 cpv. 2 aLPD, può essere fatto valere unicamente nei confronti dell'istituto finanziario svizzero dichiarante (art. 19 cpv. 1 LSAI; cfr. Messaggio SAI, 4533). Nei confronti dell'AFC, le persone oggetto di comunicazione possono far valere esclusivamente il diritto di accesso e richiedere la rettifica di dati inesatti dovuti a errori di trasmissione (art. 19 cpv. 2 LSAI, prima frase). Sempre secondo il messaggio del Consiglio federale, tale restrizione si spiega con il fatto che la trasmissione dei dati all'estero avviene nell'ambito di un processo automatizzato, nel quale l'AFC non procede ad alcuna verifica materiale dei dati (DTF 149 II 302 consid. 4.3). Essa non sarebbe quindi in grado di apportare correzioni materiali, poiché sono gli istituti finanziari dichiaranti che sono in contatto con i titolari dei conti e applicano gli obblighi di diligenza ragionevole (Messaggio SAI, 4533). Infine, qualora la trasmissione dei dati comporti per la persona oggetto di comunicazione svantaggi che non possono essere ragionevolmente accettati a causa della mancanza di garanzie dello Stato di diritto, essa può prevalersi dei diritti di cui all'art. 25a PA (art. 19 cpv. 2 LSAI, seconda frase).

9.2.4.2 La persona oggetto di comunicazione deve far valere le richieste di rettifica dei dati nei confronti dell'istituto finanziario ai sensi della aLPD o, se del caso, dinanzi ai tribunali civili (art. 19 cpv. 1 e 3 LSAI in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 2 e l'art. 15 aLPD; cfr. sentenza del TF 2C_780/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5.8; sentenze del TAF A-290/2020 del 23 giugno 2022 consid. 5.12, A-88/2020 del 1° settembre 2020 consid. 2.2.3 [confermata dal TF con sentenza 2C_780/2020 del 10 marzo 2021]). Se le informazioni trasmesse all'autorità competente di uno Stato partner vengono rettificate a seguito di una decisione passata in giudicato, l'istituto finanziario svizzero segnalante trasmette le informazioni rettificate all'AFC. Quest'ultima inoltra le informazioni rettificate all'autorità interessata (art. 19 cpv. 3 LSAI). Lo stesso vale se l'istituto finanziario concorda con la persona oggetto di comunicazione e invia una comunicazione di rettifica all'AFC (sentenza del TF 2C_780/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5.8).

9.3 L'art. 4 cpv. 3 LSAI riprende nel diritto nazionale la clausola generale sui conti esclusi di cui alla Sez. VIII.C.17.g MCAA, affidando al Consiglio federale la competenza di stabilire i criteri per cui altri conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta possono essere esclusi dallo scambio automatico d'informazioni. Facendo uso di tale facoltà il Consiglio federale ha quindi inserito nell'elenco dei conti esclusi, i conti di avvocati e notai provvisti di un «formulario R» (art. 8 OSAIn; Direttiva AFC, pag. 78, n. 3.12.6; Lars Schlichting, Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali [LSAI], ad art. 42 - 44, in: Lo scambio automatico di informazioni fiscali, SUPSI, 2017, pagg. 415-432, pag.428). Alla luce della documentazione raccolta dall'autorità inferiore e prodotta dal ricorrente, è assodato che il conto n. (...) è intestato a un avvocato regolarmente iscritto al Registro cantonale ticinese degli avvocati, che essendo stato aperto mediante «formulario R» tale conto è, di principio, destinato ad operazioni finanziarie eseguite nell'interesse dei clienti dell'avvocato e che sugli averi ivi depositati egli non è beneficiario economiche (cfr. anche doc. G e doc. L allegati al ricorso del 3 febbraio 2023). È pertanto comprensibile che il ricorrente sollevi delle perplessità riguardo alla scelta di C.________ di procedere, nel quadro dello scambio automatico di informazioni, alla comunicazione alla Colombia del conto bancario in parola, vista l'esclusione prevista per tali tipologie di conto dalle disposizioni di diritto interno e del MCAA. Tali perplessità vanno tuttavia sollevate nelle opportune sedi, e meglio nei confronti dell'istituto finanziario che ha trasmesso le informazioni sul conto in parola o dinnanzi alle opportune sedi civili, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 19 cpv. 1 LSAI. Ora, pur ammettendo che il ricorrente possa avvalersi di tale rimedio di diritto - ciò che non è affatto certo, conto tenuto del fatto che la «persona oggetto di comunicazione» non è lui stesso, ma è B.________ (cfr. allegati all'atto n. 1 dell'inc. AFC) - lo stesso gli consentirebbe unicamente di chiedere la rettifica dei dati inesatti, conformemente all'art. 5 cpv. 2 aLPD (cfr. consid. 9.2.4.1 supra). Contrariamente all'opinione del ricorrente, l'AFC non era affatto tenuta a verificare la correttezza sostanziale delle informazioni alla base della comunicazione, che le erano state trasmesse da C.________ (cfr. consid. 9.2.3 supra), poiché nel quadro dello scambio automatico d'informazioni ad essa spetta semplicemente il compito - per dirla in termini colloquiali - di «postina» di tale comunicazione («Briefträgerin», cfr. sentenza del TAF A-3514/2022 del 27 luglio 2023 consid. 6.1.2; cfr. anche DTF 149 II 302 consid. 4.3). Nei confronti dell'AFC - e posteriormente alla trasmissione dei dati all'estero che avviene nell'ambito di un processo automatizzato - il ricorrente potrebbe quindi esigere unicamente la rettifica dei dati inesatti a causa di un eventuale «errore di trasmissione» (art. 19 cpv. 2 LSAI, prima frase; concetto che il Tribunale federale interpreta in senso restrittivo [cfr. sentenza del TF 2C_780/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5.6.1; sentenza del TAF A 88/2020 del 1° settembre 2020 consid. 2.2]); oppure, a patto di dimostrare l'esistenza di svantaggi inaccettabili a fronte della mancanza di garanzie dello stato di diritto nello Stato partner (art. 19 cpv. 2 LSAI, seconda frase), chiedere di eliminare le conseguenze di atti materiali illeciti (art. 25a lett. b PA), o di accertare l'illiceità di atti materiali (art. 25a lett. b PA). Dagli atti di causa, non risulta tuttavia che il ricorrente abbia avviato una delle procedure di cui sopra, né tantomeno egli lo sostiene, ragione per cui - in assenza di un accertamento su questo fronte - non può essere seguito quando afferma che la violazione degli art. 4 cpv. 3 LSAI e dell'art. 8 OSAIn sarebbe comprovata (cfr. replica §14, pag. 5).

9.4 Nell'ambito del presente procedimento sia l'AFC che questo Tribunale sono tenuti a verificare unicamente se si possa dare seguito alla domanda di assistenza amministrativa colombiana, esaminando se la stessa adempia o meno ai requisiti formali e materiali posti dalla MAC. Non è, per contro, compito di questo Tribunale determinare se vi sia stata una violazione delle predette disposizioni della LSAI e se le informazioni sul conto bancario in parola potevano essere comunicate alla Colombia per il tramite dello scambio automatico d'informazioni, trattandosi di una questione di diritto sostanziale riguardante lo scambio automatico di informazioni, che esula dall'oggetto del presente litigio (cfr. sentenza del TF 2C_726/2018 del 14 ottobre 2019 consid. 3.5). È pertanto irrilevante sapere se C.________ abbia informato o meno il ricorrente in merito alla comunicazione delle informazioni che lo riguardano nel quadro dello scambio automatico di informazioni; se tale comunicazione fosse contraria alle disposizioni legali che reggono lo scambio automatico d'informazioni; così come se sussistesse un «errore di trasmissione» ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LSAI (prima frase). Dagli atti non emerge per altro alcuna comunicazione di rettifica - sotto forma di sentenza o di istanza sulla base di un accordo tra la persona oggetto di comunicazione e l'istituto finanziario (cfr. consid. 9.2.4.2 del presente giudizio) - delle informazioni trasmesse da C.________, circostanza di cui il ricorrente, per altro, neppure si avvale. Egli neppure ha sostenuto, né dimostrato, di essersi avvalso dei diritti di cui all'art. 25a PA (art. 19 cpv. 2 LSAI, seconda frase; cfr. sentenza del TAF A-3309/2020 del 22 dicembre 2021 consid. 4.2), nonostante egli asserisca che in Colombia manchino le garanzie dello Stato di diritto (cfr. ricorso § 85, pag. 30; sui motivi che conducono alla sospensione dello scambio automatico di informazioni con un Paese partner, in ragione della carente protezione dei dati, si cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del TAF A-3309/2020 del 22 dicembre 2021 consid. 5.1). Così stando le cose, l'autorità inferiore è pertanto vincolata dalla comunicazione effettuata mediante lo scambio automatico d'informazioni. Tantopiù che essa non dispone, in ogni caso, di alcuna base giuridica per correggere una tale comunicazione di propria iniziativa (cfr. sentenza del TAF A-3514/2022 del 27 luglio 2023 consid. 6.1.2).

9.5 Il ricorrente neppure può essere seguito laddove sostiene che la domanda di assistenza amministrativa colombiana andrebbe respinta poiché, fondandosi su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero, giusta l'art. 7 lett. c LAAF, violerebbe il principio della buona fede. Al riguardo si rileva che la giurisprudenza ha precisato che tale disposizione non ha alcuna portata intrinseca sul piano sostanziale, poiché è una disposizione di diritto interno volta unicamente a concretizzare il principio di buona fede derivante dal diritto internazionale. Pertanto, salvo nel caso in cui lo Stato richiedente abbia acquistato esso stesso i suddetti dati (cfr. DTF 143 II 224 considd. 6.4-6.5), la Svizzera non può dichiarare unilateralmente e a priori contraria alla buona fede una domanda di assistenza amministrativa fondata su dati rubati sulla sola base dell'art. 7 lett. c LAAF. Lo stesso vale a maggior ragione per dati che l'autorità estera avrebbe acquisito a causa di un preteso errore di trasmissione. Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, il semplice utilizzo o la valutazione di dati di provenienza illegale ai fini di una domanda di assistenza amministrativa non costituisce, di per sé, una violazione del principio di buona fede (cfr. sentenza del TAF A-1450/2021 del 3 maggio 2022 consid. 6.2.2). Nel caso concreto e sotto il profilo dell'art. 21 par. 2 lett. c MAC (cfr. consid. 7.4.1 supra), l'autorità richiedente colombiana è entrata correttamente in possesso dei dati riguardanti il conto in oggetto, grazie allo scambio automatico di informazioni. Preso atto del fatto che una sua contribuente risultava avere dei legami con il suddetto conto estero, l'autorità richiedente colombiana era senz'altro legittimata ad avviare la propria indagine fiscale interna e ad avvalersi dell'assistenza amministrativa (riguardo all'integrazione delle differenti modalità di scambio di informazioni si cfr. il Messaggio MAC, 4619). Poiché anche l'origine illegale dei dati utilizzati per una domanda di assistenza amministrativa non comporta di per sé un divieto generale di utilizzo con conseguente inammissibilità della richiesta, ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso in esame, la richiesta di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022 si basa su di una comunicazione che l'autorità richiedente colombiana, forse, non avrebbe dovuto ricevere, in quanto riguardante un conto escluso dallo scambio automatico di informazioni. Ad ogni modo, come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 9.2 supra), il ricorrente non è stato in grado di dimostrare che C.________ abbia commesso un atto illecito in Svizzera con la comunicazione riguardante il conto in oggetto.

9.6 In definitiva e sintetizzando quanto appena esposto, il presente procedimento non verte sulla questione (giuridica) dell'eventuale errore nella comunicazione dei dati bancari avvenuto nel preliminare scambio automatico di informazioni. Per chiarire tale questione, il ricorrente deve essere rinviato alle opportune vie legali (cfr. consid. 9.2.4.2 del presente giudizio) che, per quanto risulta a questo Tribunale, egli non ha esaurito. Non essendo appurato se C.________ ha commesso un atto illecito ai sensi della LSAI e della OSAIn e non essendovi alcun elemento che lasci dubitare della buona fede dell'autorità richiedente colombiana, che ha fondato la propria domanda di assistenza amministrativa proprio sui dati ottenuti grazie allo scambio automatico di informazioni garantito dalla MCAA di cui Svizzera e Colombia sono parti contraenti, l'AFC al pari di questo Tribunale, non aveva ragione di svolgere approfondimenti riguardo alla correttezza della comunicazione riguardante il conto oggetto d'esame. L'eventuale irregolarità nella trasmissione di tali dati all'autorità richiedente colombiana non ne impedisce infatti l'utilizzo da parte della stessa nell'ambito di una domanda di assistenza amministrativa. Tantopiù che alla luce della dichiarazione di conformità fornita dall'autorità richiedente colombiana nella propria domanda («this request complies with the law, administrative practice and upon the agreement wich is based on»; cfr. domanda cifra 18 lett. b), il principio dell'affidamento impone all'autorità richiesta svizzera di dare seguito allo scambio di informazioni, salvo nel caso in cui quest'ultima abbia delle valide e concrete ragioni per ritenere che la suddetta dichiarazione sia errata (cfr. consid. 7.4.2 del presente giudizio). Ragioni che nel caso concreto non sussistono.

9.7 Infine, giova rilevare che l'assistenza amministrativa, giusta l'art. 4 cpv. 2 LAAF, risponde a una logica di celerità (cfr. sentenza del TAF A-3562/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1), che impone all'autorità richiesta di evadere la domanda di assistenza estera il più rapidamente possibile. Come rettamente rilevato nella risposta di causa, se l'AFC fosse tenuta a chiarire dal punto di vista del diritto sostanziale la correttezza delle informazioni alla base della domanda di assistenza, ciò ritarderebbe indebitamente l'assistenza amministrativa, il che non è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera in materia di scambio di informazioni. Il principio di diligenza, che discende dall'art. 4 cpv. 2 LAAF, impedisce inoltre che l'applicazione delle garanzie procedurali previste dal diritto interno abbia un effetto dilatorio sul procedimento di assistenza amministrativa internazionale e ne ostacoli in modo sproporzionato l'attuazione (DTF 146 I 172 consid. 6.2, 145 II 119 consid. 3.3).

10.

10.1 Con un'ulteriore censura, il ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola gli art. 13 della Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA, RS 935.61), nonché l'art. 8 cpv. 6 LAAF e l'art. 21 par. 2 lett. d MAC, in quanto la trasmissione all'autorità richiedente colombiana delle informazioni e dei documenti raccolti dall'AFC comporterebbe una lesione del segreto professionale dell'avvocato. Il ricorrente contesta la tesi dell'AFC secondo cui l'apertura di una relazione bancaria non rientrerebbe nel concetto di attività tipica dell'avvocato coperta dal segreto professionale. A suo modo di vedere il conto a lui intestato e oggetto di indagine, è una relazione bancaria appositamente prevista per gli avvocati al fine di svolgere la propria attività professionale tipica, così come dimostra il «formulario R». Essendo tale conto utilizzato esclusivamente nell'ambito della sua professione di avvocato, le informazioni ivi contenute sono pertanto per definizione coperte dal segreto professionale e devono essere protette indipendentemente dal luogo e dalla persona in possesso delle stesse, dunque compreso un istituto bancario, come nel caso di specie.

10.2

10.2.1 Secondo l'art. 21 par. 2 lett. d MAC - che ricalca l'art. 26 par. 3 lett. c MC OCSE - le disposizioni della MAC non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. Tale disposizione consente allo Stato richiesto di rifiutare lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti (art. 4 par. 1 MAC), qualora esse rivelino un segreto commerciale, industriale o professionale oppure metodi commerciali e ciò anche se lo Stato richiedente si è impegnato a mantenere il segreto (art. 22 MAC). Essa non gli vieta tuttavia di scambiare tali informazioni (cfr. DTF 148 II 336 consid. 9.4.1-9.4.3).

10.2.2 Il concetto di segreto professionale ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. d MAC (art. 26 par. 3 lett. c MC OCSE) comprende il segreto professionale dell'avvocato. A tale riguardo, dal commento all'art. 26 MC OCSE - che entra in linea di conto ai fini dell'interpretazione delle convenzioni che si fondano su tale Modello (cfr. DTF 144 II 130 consid. 8.2.3; Messaggio MAC, 4641) - emerge che la definizione delle informazioni coperte dal segreto professionale dell'avvocato, pur essendo di competenza del diritto interno degli Stati, deve essere intesa in maniera «restrittiva», nel senso che tale segreto può proteggere solo le informazioni ottenute da un avvocato nell'esercizio delle sue funzioni tipiche e che non può essere invocato in modo abusivo (cfr. DTF 151 II 873 consid. 11.2).

10.2.3 L'art. 8 cpv. 6 LAAF sancisce che gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera conformemente alla LLCA possono negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale. I documenti che l'avvocato possiede per un'altra funzione sottostanno invece all'obbligo di consegna. Questa protezione del segreto professionale degli avvocati corrisponde all'art. 26 cpv. 3 lett. c del MC OCSE (cfr. Messaggio del 6 luglio 2011 a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale, FF 2011 5587, 5603 [di seguito: Messaggio LAAF]). Ora, ai sensi dell'art. 8 cpv. 6 LAAF, che concretizza l'art. 21 par. 2 lett. d MAC, l'avvocato non può opporsi alla trasmissione dei documenti richiesti dall'AFC a un terzo - come ad esempio la banca - ma ciò non significa che non possa poi invocare l'eccezione relativa al segreto professionale (cfr. DTF 151 II 873 consid. 13.2, 135 III 410 consid. 3.3 [circa la definizione dell'attività propria all'avvocato]; sentenza del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 considd. 6.1-6.3; sentenze del TAF A-5741/2017, A-5742/2017 del 29 giugno 2018 consid. 6.4.1 con rinvii, A-6547/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 9.2.1).

10.3

10.3.1 In diritto svizzero, il segreto professionale dell'avvocato (cfr. art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1936 [CP; RS 311.0] e art. 13 LLCA) copre solo l'attività professionale tipica dell'avvocato (cfr. tra l'altro: DTF 147 IV 385 consid. 2.6.2, 143 IV 462 consid. 2.2; sentenza del TPF 2021 68 consid. 4.4.1.1) e non può essere utilizzato da un cliente per mettere al sicuro dei documenti affidandoli al proprio avvocato (abuso di diritto; DTF 117 Ia 341 consid. 6cc; sentenza del TF 1B_611/2021 del 12 maggio 2022 consid. 8.1). L'attività tipica dell'avvocato consiste nella redazione di progetti di atti giuridici, nell'assistenza e nella rappresentanza di una persona dinanzi alle autorità amministrative o giudiziarie, nonché nella consulenza giuridica (cfr. DTF 135 III 410 consid. 3.3). Sono quindi protetti non solo i documenti o le consulenze emessi dall'avvocato stesso (o dai suoi ausiliari), ma anche tutte le informazioni, i fatti e i documenti affidati dal mandante che presentano un nesso certo con l'esercizio della professione forense, nesso che può essere anche molto tenue (cfr. DTF 143 IV 462, consid. 2.2 con rinvii; sentenze del TF 1B_85/2018 del 3 luglio 2018 consid. 2.1, 1B_486/2017 del 10 aprile 2018 consid. 3.3). Tale protezione - che si estende anche all'esistenza stessa del mandato, alle note di onorario, nonché, se del caso, alle confidenze rese in virtù delle competenze professionali del mandatario - trova la sua ragion d'essere nel particolare rapporto di fiducia che lega l'avvocato al suo cliente, il quale deve poter confidare pienamente nella discrezione del proprio mandatario (DTF 143 IV 462 consid. 2.2; sentenza del TF 1B_264/2018 del 28 settembre 2018 consid. 2.1). Contrariamente all'opinione dell'AFC, i conti bancari detenuti da un avvocato possono inoltre contenere informazioni protette dal suo segreto professionale (cfr. DTF 151 II 873 consid. 12.1).

10.3.2 Questo vale, in linea di principio, per le informazioni relative al conto bancario che un avvocato apre utilizzando il «formulario R» (comunemente denominato «conto clienti», «conto professionale» o «conto di deposito» di un avvocato). Tale conto consente all'avvocato di rispettare l'obbligo professionale previsto dall'art. 12 lett. h LLCA, secondo cui egli deve tenere separati i beni che gli sono stati affidati dal proprio patrimonio. Qualora gli vengano affidati valori patrimoniali di clienti, l'avvocato deve quindi aprire un conto specificamente dedicato a tale scopo mediante il «formulario R» previsto dall'art. 36 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20; consultabile all'indirizzo: https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/8/c/1/e/8c1e5990dec451efef745e05449dc0b6a504a68a/ASB_Convenzione_CDB_2020_IT.pdf; da ultimo consultato il 3 luglio 2026) In tale modulo, l'avvocato conferma alla banca che egli stesso non sarà l'avente diritto economico dei valori patrimoniali che saranno iscritti in conto, che è soggetto alla legislazione applicabile agli avvocati e al segreto professionale tutelato dalla legge per quanto riguarda i valori in conto e che utilizzerà tale conto esclusivamente nell'ambito della sua attività di avvocato (cfr. art. 36 cpv. 1 CDB 20; cfr. anche Michel Valticos, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2a ed., 2022 [in seguito: Commentario LLCA], n. 261 ad art. 12 LLCA; Benoît Chappuis/Pascal Maurer, Commentario LLCA, n. 154-156 ad art. 13 LLCA). Pertanto, il conto bancario che un avvocato apre utilizzando il «formulario R» è destinato a contenere esclusivamente informazioni coperte dal segreto professionale e che rientrano quindi nella sua attività tipica (cfr. DTF 151 II 873 consid. 12.2). È del resto per questo motivo che tali conti sono, di norma, esclusi dallo scambio automatico di informazioni (cfr. l'art. 8 OSAIn in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 3 LSAI, si cfr. consid. 9.3 del presente giudizio).

10.3.3 Occorre presumere che un avvocato utilizzi il conto bancario da lui aperto mediante il «formulario R» in conformità con la sua finalità. Tuttavia, qualora risultasse che l'avvocato utilizzi tale conto per altri scopi, le informazioni relative a detto conto non sono allora più protette dal segreto professionale (Chappuis/Maurer, Commentario LLCA, n. 158 ad art. 13 LLCA). In altre parole, se un avvocato utilizza un conto professionale per uno scopo diverso da quello per cui è destinato, ad esempio per farvi accreditare redditi personali, non vi è motivo di sottrarre tale conto a qualsiasi indagine con il pretesto del segreto professionale dell'avvocato (cfr. DTF 151 II 873 consid. 12.3).

10.4

10.4.1 La legge federale del 10 ottobre 1997 concernente la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD, RS 955.0) mira in particolare a disciplinare la lotta contro il riciclaggio di denaro e a rafforzare la vigilanza in materia di operazioni finanziarie (art. 1 LRD). Essa impone agli intermediari finanziari definiti all'art. 2 LRD, comprese le banche ai sensi dell'art. 1a della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LB, RS 952.0), una serie di obblighi - tra cui in particolare obblighi di diligenza (artt. 3-8 LRD) - che questi sono costantemente tenuti a rispettare, sia al momento dell'avvio di una relazione d'affari sia in seguito.

10.4.2 L'intermediario finanziario deve in particolare identificare i propri contraenti e gli aventi diritto economici dei valori di cui si occupa (artt. 3 e 4 LRD). La banca è dunque tenuta ad accertare l'identità della persona fisica avente diritto economico per tutte le relazioni d'affari (art. 27 CDB 20), utilizzando il «formulario A» (art. 28 CDB 20), salvo nei casi rientranti sotto le «Deroghe dall'obbligo di accertamento» (art. 29 segg. CDB 20), fra cui per l'appunto figura il caso in cui il titolare del conto è una persona soggetta al segreto professionale (art. 36 CDB 20). In determinate circostanze, la tutela del segreto professionale impone infatti all'avvocato di non fornire indicazioni specifiche circa la titolarità del diritto economico sugli averi dei clienti da questi detenuti. Confermando, mediante la sottoscrizione del «formulario R», di essere assoggettato a tale obbligo e che il conto/deposito viene utilizzato esclusivamente in relazione ad attività tipica di avvocatura, l'avvocato contraente libera così la banca dall'obbligo di controllo riguardo all'avente diritto economico del suddetto conto (cfr. commento alla CDB 20, ad art. 36 CDB 20; consultabile all'indirizzo: https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persisstent/0/8/5/b/085b8871df9b7a731e23b5423f6536e90620329c/ASB_Commento_alla_convenzione_relativa_all%27obbligo_di_diligenza_delle_banche_CDB_20_IT.pdf; da ultimo consultato il 3 luglio 2026).

10.4.3 Nonostante l'eccezione appena descritta, il dovere di diligenza impone all'intermediario finanziario l'obbligo di esaminare le transazioni della propria clientela e di individuare le eventuali transazioni sospette (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, FF 1996 III 993, 1020-1021). È tenuto a procedere a determinati accertamenti, la cui portata dipende dal rischio rappresentato dalla controparte (art. 6 cpv. 1 LRD); in particolare, deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari qualora esse appaiano insolite, a meno che la loro legalità sia manifesta (art. 6 cpv. 2 lett. a LRD). Il cumulo dei concetti di circostanze (ossia contesto economico) e scopo di cui all'art. 6 cpv. 2 LRD ha la finalità di consentire all'intermediario finanziario di comprendere appieno la relazione d'affari o la transazione e di poterne così riconoscere il significato alla luce degli obblighi di diligenza e della lotta contro il riciclaggio di denaro (sentenza del TAF B-1576/2019 del 29 novembre 2021 consid. 7.4; Ralph Wyss, in: D. Thelesklaf e al. [ed], GwG/AMLA Kommentar, 3a ed., 2019, n. 22 ad art. 6).

10.4.4 L'intermediario è inoltre soggetto a un obbligo di documentazione: deve redigere documenti relativi alle transazioni effettuate nonché agli accertamenti richiesti ai sensi della LRD, in modo che terzi esperti in materia possano farsi un'idea obiettiva delle transazioni e dei rapporti d'affari, nonché del rispetto delle disposizioni di legge (art. 7 LRD). Non sussiste alcun obbligo di documentazione qualora la legittimità sia riconoscibile. La legittimità deve tuttavia essere così chiaramente riconoscibile che, al momento della valutazione, un ulteriore accertamento appaia palesemente privo di senso. In tal senso è richiesta una verifica di plausibilità (cfr. sentenze del TAF B-1576/2019 del 29 novembre 2021 consid. 7.4, A-2463/2018 del 27 novembre 2019 consid. 5.6, B-5586/2013 del 4 ottobre 2016 consid. 4.1). Qualora sorgano dei dubbi circa la corretta identificazione del contraente o dell'avente diritto economico, l'art. 46 CDB 20 prevede un obbligo di ripetizione degli obblighi di diligenza. Tali dubbi possono sorgere nell'ambito della relazione d'affari così come (secondo la formulazione di portata più ampia dell'art. 46) all'apertura della stessa. Tali dubbi possono essere motivati sulla scorta della constatazione di circostanze anomale. Se tali dubbi riguardo all'avente diritto economico non possono essere fugati da opportuni chiarimenti della banca, è quindi necessario presentare un (nuovo) «formulario A» (cfr. commento alla CDB 20, ad art. 46 CDB 20).

10.5

10.5.1 Sintetizzando quanto appena esposto, il segreto professionale dell'avvocato copre unicamente le attività tipiche, ad esclusione di tutte le altre (DTF 143 IV 462 consid. 2.2). Sono coperte dal segreto professionale, rientrando fra le attività tipiche, le informazioni relative alle transazioni effettuate per mezzo del conto clienti. Tale conto è aperto dall'avvocato utilizzando il «formulario R» che è una deroga al principio generale del «formulario A» e permette alla banca di non richiedere l'identificazione dei singoli clienti aventi diritto economico su tale conto. Ciò sulla base delle rassicurazioni fornite dall'avvocato con il suddetto «formulario R» in punto al fatto che questi agisce nell'ambito della sua attività tipica coperta dal segreto professionale e che i valori patrimoniali ivi registrati non gli appartengono, ma appartengono a clienti non identificati dalla banca. Nella misura in cui per mezzo di tale conto vengono eseguite operazioni non strettamente connesse all'attività tipica dell'avvocato, come ad esempio attività sistematiche d'investimento ed assimilabili alla gestione patrimoniale - in tal senso la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che ciò che è stato affidato a un avvocato nella sua qualità di gestore patrimoniale non è coperto dal segreto professionale (DTF 135 III 597 consid. 3.3; sentenza del TF 1B_264/2018 del 28 settembre 2018 consid. 2.1 con rinvii) - cade il presupposto del «formulario R» e la banca, in ossequio al proprio dovere di diligenza, può chiedere la sottoscrizione di un «formulario A» per singola transazione per identificare l'avente diritto economico. In tal senso, quindi, il «formulario R» non è una schermatura assoluta che permette di evitare qualsiasi accertamento da parte della banca e, in definitiva, neppure di opporsi alla trasmissione di informazioni bancarie nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa in materia fiscale.

10.5.2 Nell'evenienza concreta, dagli atti emerge con certezza che il ricorrente è iscritto al registro cantonale degli avvocati del Canton Ticino dal (...) 1999 (cfr. doc. L allegato al ricorso), adempiendo quindi i requisiti per poter sottoscrivere il «formulario R» e attivare il conto clienti n. (...) presso la C1.________ il 24/28 luglio 2015 (cfr. doc. Q allegato alla replica; atto n. 7 dell'inc. AFC). La suddetta relazione bancaria ha continuato a sussistere presso C.________ - nata dalla fusione fra C1.________ e C2.________ nel corso del 2019 - ma con il nuovo numero di conto, (...), fino alla sua chiusura il 24 agosto 2021 (cfr. atto n. 7 dell'inc. AFC). La trasmissione delle informazioni relative a tale conto potrebbe quindi essere rifiutata da parte della Svizzera (che non è tuttavia obbligata a farlo [cfr. consid. 10.5.3 infra]), essendo di principio coperte dal segreto professionale. Nondimeno, il fatto che per la transazione di 300'000.- eseguita in favore di B.________ il 15 marzo 2018, sia stato sottoscritto il «formulario A», induce questo Tribunale a sospettare che la transazione in parola non rientrasse fra le operazioni consuete, o comunque non strettamente connesse all'attività tipica dell'avvocato. Non si vede altrimenti il motivo per cui la C1.________ avrebbe ritenuto opportuno e/o necessario identificare l'avente diritto economico della suddetta transazione a mezzo del «formulario A», trattandosi di un trasferimento fatto a partire da un conto per cui normalmente essa non dovrebbe richiedere l'identificazione dei singoli clienti, fidandosi del filtro professionale dell'avvocato (cfr. atto n. 7 dell'inc. AFC; doc. H allegato al ricorso). Alla luce di quanto precede, viene infatti meno la presunzione di utilizzo conforme all'attività tipica di avvocato derivante dall'apertura di un conto clienti mediante un «formulario R» e si deve pertanto partire dal presupposto che la transazione in favore di B.________, persona interessata dall'inchiesta fiscale colombiana, riguardasse un'operazione che non rientrasse in tale attività tipica e di conseguenza non coperta dal segreto professionale. Alla stessa conclusione e per le medesime ragioni, occorre attenersi anche per le informazioni relative agli altri aventi diritto economico identificati da C.________ a mezzo degli ulteriori «formulari A» (cfr. atti n. 7, 9 e 15 dell'inc. AFC).

10.5.3 In tali circostanze, non si può escludere che tale conto sia stato utilizzato per fini diversi da quelli per i quali era stato aperto e doveva essere utilizzato (cfr. consid. 10.3.3 supra). La documentazione relativa a tale conto deve poter quindi essere trasmessa all'autorità richiedente colombiana, tantopiù che, come detto in entrata (cfr. consid. 10.2.1 supra) e rettamente rilevato dall'autorità inferiore, l'art. 21 par. 2 lett. d MAC - che ricalca l'art. 26 par. 3 lett. c MC OCSE - consente allo Stato richiesto di rifiutarsi di scambiare un'informazione presumibilmente rilevante che potrebbe rivelare un segreto professionale, ma non gli vieta di farlo (cfr. sentenza del TF 2C_481/2021 del 19 maggio 2022 considd. 9.4.1-9.4.3). D'altro canto, l'art. 21 par 4 MAC - da interpretare anch'esso ai sensi del commento all'art. 26 MC OSCE (Messaggio MAC, 4641) - precisa che in nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 (cfr. consid. 10.2.1 supra) devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato richiesto di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Di tenore analogo l'art. 8 cpv. 2 LAAF, che prevede che le informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà di una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.

10.5.4 Ciò detto, per i nomi delle persone che figurano sugli estratti conto del conto professionale, che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche, rimane intatta la presunzione che essi siano coperti dal segreto professionale (cfr. DTF 151 II 873 consid. 15.1). Pur avendo l'AFC il diritto di trasmettere delle informazioni e la documentazione richieste sul conto, questo Tribunale ritiene che la trasmissione dei nominativi dei clienti o delle controparti i cui i valori patrimoniali sono transitati dal suddetto conto nel periodo compreso fra il 2019 e il 2020 - transazioni di cui la banca non ha identificato l'avente diritto economico e su cui occorre presumere vige la tutela del segreto professionale - non sia proporzionata né tantomeno in nesso con lo scopo perseguito dall'autorità richiedente colombiana, aspetto su cui ci si soffermerà nel

Erwägungen (27 Absätze)

E. 10.6 Ne consegue che la censura del ricorrente relativa alla violazione del segreto professionale è accolta solo in parte, nella misura in cui dovranno essere oscurati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che figurano sugli estratti conto dei portafoglio n. (...) CHF, n. (...) EUR, n. (...) USD e n. (...) GBP del conto aperto presso C1.________ (con il n. di conto [...]) e poi registrato presso C.________ (con il n. di conto [...]) relativi agli anni 2019 e 2020 (menzionati nel dispositivo della decisione impugnata quali: «enclosure 2»).

E. 11.1 Proseguendo nella propria impugnativa, il ricorrente sostiene che le informazioni che l'AFC prospetta di trasmettere all'autorità richiedente colombiana difetterebbero del requisito della rilevanza verosimile, in violazione dell'art. 4 par. 1 MAC e dell'art. 7 lett. a LAAF. A suo dire appare infatti evidente che non vi sia alcuna «correlazione» tra la tipologia di informazioni richieste e quanto emerge dalla documentazione bancaria raccolta. Siccome l'unica transazione che riguarda B.________ risale al 2018, la documentazione in sé non ha alcuna rilevanza per la procedura interna condotta dallo Stato colombiano; ragione per cui l'AFC avrebbe dovuto rispondere all'autorità richiedente colombiana che «nel periodo richiesto (2019-2020) non vi è alcuna movimentazione riconducibile alla (asserita) contribuente colombiana». Trasmettere, come intende fare l'AFC, il «formulario A» del 10 aprile 2018 riguardante B.________ relativo a una transazione del 15 marzo 2018 di 300'000.-, seppur con le date oscurate, fornirebbe a mente del ricorrente un'informazione errata e fuorviante all'autorità richiedente colombiana, tantopiù che tale documento dimostrerebbe che la suddetta persona non è l'avente diritto economico del conto, ma unicamente di quella specifica transazione.

E. 11.1.1 A tal proposito, giova rammentare (cfr. consid. 7.2.2 del presente giudizio) che il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. Per procedere con tale valutazione nell'evenienza concreta occorre quindi porsi al momento della ricezione della domanda del 29 luglio 2022, facendo del tutto astrazione riguardo alla pertinenza delle informazioni fornite una volta trasmesse all'autorità richiedente colombiana. È infatti unicamente lo Stato richiedente che può stabilire in modo definitivo se un'informazione sia effettivamente rilevante o meno (cfr. consid. 7.2.3 supra). Il ruolo dello Stato richiesto, per contro, si limita a verificare se le informazioni e i documenti richiesti dallo Stato richiedente siano correlati ai fatti descritti nella richiesta e se possano essere utilizzati nel procedimento straniero (DTF 145 II 112 consid. 2.2.1). In caso contrario, se l'AFC fosse tenuta a chiarire aspetti di diritto sostanziale, ciò ritarderebbe indebitamente l'assistenza amministrativa, il che non è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera in materia di scambio di informazioni (cfr. sentenze del TF 2C_56/2025 del 4 febbraio 2025 consid. 1.3, 2C_726/2018 del 14 ottobre 2019 consid. 3.5, 2C_1156/2016 del 29 giugno 2018 consid. 2.3.2).

E. 11.1.2 Nello specifico, l'autorità richiedente colombiana ha spiegato nella domanda del 29 luglio 2022 di aver avviato una verifica fiscale a carico di B.________ fondandosi sulla comunicazione ricevuta dalla Svizzera nell'ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Da tale comunicazione, allegata alla domanda di assistenza, il nominativo della persona interessata risulta accostato alla relazione bancaria n. (...) presso la banca svizzera C.________, presentante un saldo a fine 2019 pari a USD 173'067.40 e a fine 2020 pari a USD 951'314.85 (cfr. atto 1 dell'inc. AFC). Spiegando che la persona interessata non avrebbe fatto menzione di tale conto nella dichiarazione degli asset all'estero, l'autorità richiedente colombiana ha precisato che «the request of information is made to verify the existence of, and the amounts hold in the financial accounts that the taxpayer has in the financial institution C.________ acting as holder or beneficial owner». Le richieste relative al suddetto conto bancario in Svizzera, ossia la contrattualistica e gli estratti conto, nonché le informazioni riguardo all'identità del titolare e degli aventi diritto economico, mirano dunque a determinare le disponibilità finanziarie detenute in Svizzera e la rilevanza reddituale delle somme depositate su tale relazione bancaria nel periodo fiscale determinante, al fine di appurare se a B.________ siano imputabili o meno delle violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento di imposte in Colombia. In definitiva, a seguito della comunicazione del conto nel quadro dello scambio automatico di informazioni, esiste chiaramente un nesso fra le informazioni richieste dall'autorità richiedente colombiana e la fattispecie e lo scopo fiscale alla sua base, sicché il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenerle come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcuna violazione del principio della proporzionalità, essendo del tutto plausibile in tale contesto la richiesta di informazioni riguardo al titolare e agli aventi diritto economici di tale conto, così come gli estratti conto. Si tratta quindi di una domanda relativa a un caso concreto e con sufficienti punti di connessione ai fini fiscali tra i fatti descritti e le informazioni richieste e tutti gli elementi che cita sono quindi in grado di escludere, contrariamente all'opinione del ricorrente, che la richiesta sia casuale o speculativa. Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al riguardo, non si può infatti parlare di «fishing expedition». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando si tratta di un'istanza di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9, A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8).

E. 11.1.3 In tali circostanze, questo Tribunale non condivide l'opinione del ricorrente secondo cui il «formulario A» del 10 aprile 2018, che identifica B.________ quale beneficiaria del versamento di 300'000.- avvenuto il 15 marzo 2018, andrebbe rimosso dalla documentazione che l'AFC intende trasmettere all'autorità richiedente colombiana. Non vi è dubbio che tale documento risale a un periodo precedente a quello oggetto di indagine. La giurisprudenza ha tuttavia più volte ammesso la possibilità di trasmettere all'autorità richiedente delle informazioni relative a un periodo diverso da quello oggetto della richiesta di assistenza amministrativa a patto che esse si basino su una situazione di fatto che continui a produrre effetti giuridici e che siano rilevanti ai fini dell'imposizione fiscale degli anni in questione (sentenza del TF 2C_703/2020 del 15 marzo 2021 consid. 7.4.3; sentenze del TAF A-5661/2023 del 4 giugno 2025 consid. 3.3.1, A-4787/2020 del 7 aprile 2025 consid. 5.10, A-1285/2020 del 27 gennaio 2022 consid. 6.6). Le informazioni non pertinenti agli anni oggetto dello scambio di informazioni devono invece essere oscurate (sentenze del TF 2C_1013/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 2.1.2, 2C_703/2020 del 15 marzo 2021 consid. 7.4.2 e 7.4.3). Concretamente, le informazioni contenute nel «formulario A» in parola sono determinanti ai fini dell'accertamento fiscale per cui l'autorità richiedente colombiana ha depositato la domanda di assistenza amministrativa, ciò che lo rende verosimilmente rilevante, anche se precedente agli anni 2019-2020. Dalla comunicazione giunta dalla Svizzera nel quadro dello scambio automatico d'informazioni, non emerge infatti a che titolo il nominativo di B.________ fosse accostato conto n. (...) (cfr. atto n. 1 dell'inc. AFC). Il «formulario A» permette di colmare tale lacuna, dato che identifica quest'ultima quale avente diritto economico sul conto in parola. Ora, alla luce di quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 10.4.2 e 10.5.1 supra) e della natura del conto n. (...) è pure plausibile che, come pretende il ricorrente, il formulario in parola fosse riferito a una singola operazione bancaria e che pertanto B.________ non fosse avente diritto economico di tutti gli averi depositati sul suddetto conto. Ciò posto e sebbene tale transazione precedesse il periodo determinante, occorre nondimeno rilevare che nella comunicazione proveniente dallo scambio automatico d'informazioni il nominativo di B.________ è stato accostato al suddetto conto anche per gli anni 2019 e 2020. Circostanza che non permette di escludere, sulla base di un esame di plausibilità, la permanenza sul conto in parola di averi economici facenti capo alla contribuente colombiana, quand'anche dagli estratti conto prodotti da C.________, non risulterebbe più alcuna transazione in suo favore. Giova rammentare a tal proposito, che nell'ambito dell'esame della verosimile rilevanza la plausibilità di un fatto è sufficiente, non essendo tenuta l'AFC, né tantomeno il Tribunale, ad accertare dal punto di vista del diritto sostanziale se una determinata persona sia l'avente diritto economico sulla singola transazione o sull'intero conto.

E. 11.2 Il ricorrente lamenta altresì una violazione dell'art. 4 cpv. 3 LAAF, ritenendo che la prospettata trasmissione all'autorità richiedente colombiana della documentazione e delle informazioni riguardanti il conto oggetto di indagine, fornirebbe informazioni riguardo a persone che non sono interessate dal procedimento di accertamento fiscale e che, per altro, neppure sono rilevanti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata. La movimentazione bancaria che emerge dai documenti raccolti riguarderebbe infatti clientela del ricorrente estranea rispetto alla fattispecie esposta nella domanda di assistenza amministrativa e rispetto a B.________. Oltretutto i «formulari A» riferiti a D.________ e a E.________, a F.________, a G.________ e a H.________, riguarderebbero transazioni irrilevanti poiché precedenti al periodo determinante (2019-2020): trasmettere tali documenti con le date oscurate, nuovamente corrisponderebbe a trasmettere un'informazione errata e fuorviante, ciò che non è, a mente del ricorrente, ammissibile. Allo stesso modo pure il ricorrente ritiene di rientrare nel novero delle persone terze, dal momento che egli non c'entrerebbe nulla con la procedura in Colombia e le informazioni che l'AFC intende trasmettere all'autorità richiedente colombiana non sarebbero pertinenti all'esame della situazione fiscale di B.________. In definitiva gli interessi privati del ricorrente e delle altre persone menzionate sulla documentazione bancaria dovrebbero prevalere sull'interesse della Colombia ad ottenere tali informazioni dal momento che sono manifestamente irrilevanti e per di più coperte dal segreto professionale.

E. 11.2.1 Al riguardo, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto che la domanda di assistenza amministrativa, persegue di regola lo scopo di ottenere informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo Stato richiedente. Tuttavia, in determinate circostanze, ben definite, possono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assoggettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. La trasmissione di informazioni è quindi in linea di principio possibile, a condizione che sia soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile. Per quanto concerne, in particolare, i terzi non coinvolti, la trasmissione dei loro nominativi è ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF solo se tale informazione è presumibilmente pertinente per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata, ossia rilevante per l'obiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente nei suoi confronti, e se la stessa è proporzionata (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2, confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020). La trasmissione risulta dunque ammissibile laddove la rimozione dei nominativi di terzi renderebbe la richiesta di assistenza amministrativa priva di senso perché impedirebbe o renderebbe oltremodo difficoltosa l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. In altre parole, l'art. 4 cpv. 3 LAAF non impedisce la trasmissione di informazioni relative a terzi non coinvolti - così come il loro nominativo - se la stessa è necessaria, ossia se la loro soppressione vanificherebbe lo scopo dell'assistenza fiscale internazionale (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2, confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020). Vale infine la pena di rilevare che nella DTAF 2010/40 questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che gli importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono sull'interesse individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (consid. 4.5 e 6.5 con riferimenti; cfr. anche sentenza del TAF 6920/2010 del 21 settembre 2011 consid. 5.1.1). L'interesse privato dei terzi all'oscuramento della loro identità non primeggia sull'interesse pubblico ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile. Tuttavia, anche in caso di trasmissione del nominativo di terzi, quest'ultimi risultano protetti perché al termine della procedura, l'autorità richiesta deve ricordare all'autorità richiedente le restrizioni dell'uso delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 142 II 161 consid. 4.6.1, 146 I 172 consid. 7.3.3; cfr. consid. 12.1 infra). Nello specifico, ciò è l'espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7).

E. 11.2.2 Particolarità del caso che ci occupa, è il fatto che il ricorrente - persona terza alla procedura fiscale colombiana - è il titolare della relazione bancaria, ma non l'avente diritto economico, trattandosi di un conto clienti d'avvocato aperto mediante «formulario R» al fine di poter esercitare la professione forense. Benché occorra riconoscere che dagli atti non risulta un suo coinvolgimento nella procedura fiscale condotta in Colombia nei confronti di B.________, le informazioni riguardo al suo nominativo, la sua professione e lo scopo per cui la suddetta relazione bancaria è stata aperta, sono tutt'altro che irrilevanti. A ben vedere esse risultano finanche essenziali per lo Stato richiedente colombiano al fine di contestualizzare e chiarire le informazioni di cui è venuto a conoscenza per il tramite dello scambio automatico d'informazioni. Non è dato sapere, ma in fondo neppure è di interesse al fine del presente giudizio, se fra il ricorrente e B.________ sussistesse un mandato di patrocinio. È tuttavia innegabile che dei fondi in favore di quest'ultima sono transitati sul conto che l'avvocato utilizzava come conto clienti, di conseguenza risulta oltremodo plausibile che fra il ricorrente e la persona interessata vi fosse un punto di contatto, in merito al quale spetterà all'autorità richiedente svolgere gli opportuni accertamenti nel quadro della propria procedura fiscale interna. Come già detto sopra, occorre pertanto riconoscere che le informazioni richieste dall'autorità richiedente colombiana adempiono nella loro integralità il requisito della rilevanza verosimile: i dati bancari oggetto della domanda di assistenza - fra cui rientrano anche le informazioni riguardanti il ricorrente - permettono infatti di accertare la situazione finanziaria di B.________ e il rispetto dei suoi obblighi fiscali verso la Colombia. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF è pertanto ammissibile che l'AFC trasmetta all'autorità richiedente anche i dati riguardante il ricorrente, così come emergono dalle informazioni e dai documenti richiesti.

E. 11.2.3 Già si è detto al considerando precedente (cfr. 10.5.4 e 10.6 supra) della necessità, al fine di tutelare il segreto professionale, di oscurare il nominativo delle persone figuranti sugli estratti conto degli anni 2019-2020. Per il resto nulla osta alla trasmissione di tali documenti, la cui verosimile rilevanza non è in dubbio.

E. 11.2.4.1 Tale accorgimento non occorre per contro riservarlo ai nominativi degli ulteriori aventi diritto economico così come identificati da C.________ per il tramite dei «formulari A» prodotti (cfr. atto n. 22 dell'inc. AFC). Come detto sopra, non è infatti possibile escludere che le transazioni riferite a D.________ e a E.________, a F.________, a G.________ e a H.________ siano state eseguite nel contesto di operazioni esulanti dalle attività professionali tipiche d'avvocato (cfr. consid. 10.5.2 supra). Il segreto professionale, quindi, non osta alla trasmissione delle informazioni che li riguardano. Contrariamente all'opinione del ricorrente, il nominativo delle suddette persone, in quanto aventi diritto economico su transazioni puntuali e identificate - come parrebbe essere il caso per G.________ e H.________ - o sull'intero conto - come potrebbe essere il caso per D.________ e E.________ e per F.________, vista l'indicazione generica sui rispettivi «formulari A» - è senz'altro rilevante, già soltanto per il fatto che l'autorità richiedente colombiana ha chiesto espressamente di indicare tutti gli aventi diritto economico sul conto n. (...). Circostanza che permette, alla luce della finalità della domanda d'assistenza e delle informazioni di cui disponeva l'autorità richiedente colombiana al momento del deposito della stessa, di non poter ragionevolmente escludere la rilevanza verosimile delle informazioni richieste. L'esame nel dettaglio delle relazioni intercorrenti fra la persona interessata, l'avvocato ricorrente e i terzi identificati dalla banca quali aventi diritto economico sul conto in parola e il valore di tali informazioni nell'ambito dell'indagine fiscale interna, spetterà poi allo Stato richiedente. Anche in questo caso l'art. 4 cpv. 3 LAAF non si oppone quindi alla trasmissione della documentazione e delle informazioni relative ai terzi di cui sopra, tantopiù che dimostrando consapevolezza riguardo al fatto che tali persone sono state designate aventi diritto economico prima del periodo oggetto d'indagine, l'AFC ha debitamente oscurato le date figuranti sui «formulari A» (cfr. atto n. 22 dell'inc. AFC).

E. 11.2.4.2 Per il resto, è opportuno rilevare che il ricorrente non ha prodotto alcuna procura che giustifichi l'esistenza di un mandato di rappresentanza in favore delle persone il cui nominativo figura sui citati «formulari A». Ciò posto, giova precisare che le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono di principio irricevibili (cfr. DTF 139 II 404 consid. 11, 137 IV 134 consid. 5.2.2, 123 II 153 consid. 2b; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicato in DTF 147 II 116]; sentenza del TAF A-4192/2020 del 25 marzo 2021 consid. 3.5). L'art. 19 cpv. 2 LAAF prevede che siano legittimati a ricorrere la persona interessata e le altre persone che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 48 PA. L'art. 48 cpv. 1 PA richiede in particolare, analogamente all'art. 89 cpv. 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), che la persona sia particolarmente lesa dalla decisione impugnata e che abbia un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica (cfr. art. 48 cpv. 1 lett. b e c PA). La legittimazione ad agire è quindi esclusa se il ricorrente fa valere non un proprio interesse, ma quello di terzi (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1, 132 II 162 consid. 2.1.2). Tale è precisamente il caso nell'evenienza concreta, laddove il ricorrente non ha fatto valere alcun interesse proprio che lo induce a chiedere che le informazioni riguardanti D.________, E.________, F.________, G.________ e H.________ non siano trasmesse all'autorità richiedente colombiana e/o che il loro nominativo sia oscurato, limitandosi invece ad invocare il diritto alla riservatezza di costoro. Vale la pena di rilevare che per le persone interessate solo indirettamente, in particolare quelle menzionate nei documenti raccolti ma non direttamente interessate da misure d'accertamento, il diritto di ricorso è infatti in linea di principio negato (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.1.3; sentenza del TF 2C_487/2021 del 29 giugno 2021 consid. 3; sentenze del TAF A-5129/2024 del 27 giugno 2026 consid. 4.2.4, A-5714/2022 del 30 giugno 2023 consid. 1.3.2 con rinvii). L'AFC, d'altro canto, non è tenuta a includere nel procedimento i terzi il cui nome figura nella documentazione destinata ad essere trasmessa nell'ambito dell'esecuzione di una richiesta di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, a meno che la loro qualità di parte non risulti chiaramente dagli atti (cfr. DTF 148 II 349 consid. 5, 146 I 172 consid. 7; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicato in DTF 147 II 116]), ciò che in concreto non è il caso per le summenzionate persone fisiche. Non è pertanto censurabile la scelta dell'autorità inferiore di non inserirle fra le persone autorizzate a ricorrere e di non informarle della trasmissione del loro nominativo, poiché tutelate dal principio di specialità contro l'utilizzo delle loro informazioni da parte dello Stato richiedente (cfr. sentenza del TAF A-1781/2022 del 2 ottobre 2025 consid. 4.5.2 in fine).

E. 11.2.4.3 In definitiva, non essendo il ricorrente legittimato a formulare conclusioni per far valere gli interessi di D.________, E.________, F.________, G.________ e H.________ e non avendo costoro legittimazione a ricorrere, la conclusione ricorsuale formulata su questo punto è irricevibile.

E. 12.1 Ciò sancito, è utile rammentare che il nominativo di terzi non interessati dalle domande d'assistenza è, in ogni caso, protetto dal principio di specialità (cfr. consid. 7.5 del presente giudizio). Le informazioni fornite nell'ambito della presente procedura potranno essere infatti utilizzate, unicamente, nei confronti della persona interessata, ossia B.________ - così come specificatamente indicato dall'AFC anche nel dispositivo della decisione impugnata (§3). Sulla base del suddetto principio, il ricorrente, così come i terzi aventi diritto economico sul conto in parola, potranno quindi - se del caso - difendersi nello Stato richiedente e contestare che le suddette informazioni siano usate contro di loro, a meno che non venga avviata una nuova procedura di assistenza amministrativa a loro carico (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.3.3 e sentenze del TAF A-4119/2024 del 30 ottobre 2025 consid. 1.4.4, A-6446/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.2.1.2, A-5794/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.4.3 con ulteriori rinvii).

E. 12.2 Il ricorrente dal canto suo, avversa tale conclusione affermando che la Colombia non offrirebbe sufficienti garanzie riguardo al rispetto del principio di specialità. Egli ritiene la Colombia uno Stato instabile - attraversato da forti tensioni sociali e politiche, in cui sono presenti gruppi armati d'opposizione e si registrano violazioni dei diritti umani, con un sistema giudiziario che non gode di fiducia - dove non vi sarebbe alcuna garanzia che le informazioni trasmesse dall'AFC non vengano usate contro terze persone, categoria di cui egli fa parte, in modo totalmente pretestuoso e infondato.

E. 12.3 Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che secondo la giurisprudenza di questo Tribunale la Svizzera può partire dall'idea che lo Stato richiedente, con il quale è vincolata da un accordo di assistenza amministrativa, rispetterà il principio di specialità (sentenze del TAF A-769/2017 del 23 aprile 2019 consid. 2.6, A-5066/2017 del 17 maggio 2018 consid. 2.6). Ciò posto e con particolare riferimento alle critiche sollevate dal ricorrente, che da un lato giudica insufficienti la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Colombia, dall'altro lamenta l'assenza di garanzie dello stato di diritto in tale Paese, si osserva quanto segue.

E. 12.3.1 Sul piano interno della protezione dei dati, occorre in effetti rilevare che la lista «Stati, territori, determinati settori di uno Stato e organismi internazionali in cui è garantita una protezione adeguata dei dati» annessa all'Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa, RS 235.11), non include la Colombia. Nondimeno, nel quadro dello scambio automatico di informazioni, il comitato di esperti del Forum globale ha valutato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico predisposto dalla Colombia, giudicandolo soddisfacente. Il Dipartimento federale delle finanze ha espresso il proprio parere sui risultati di questa valutazione successiva e li ha approvati (FF 2017 4225, 4290). È stato quindi constatato che «la Colombia ha messo a punto norme legislative dettagliate in materia di protezione dei dati personali, che tengono conto degli standard minimi riconosciuti a livello internazionale per una moderna protezione dei dati» (FF 2017 4225, 4290). Pertanto, a livello mondiale, il quadro normativo in materia di scambio automatico d'informazioni della Colombia è considerato in vigore e conforme agli standard e non è stata formulata alcuna raccomandazione a seguito della revisione tra pari, pubblicata il 9 dicembre 2020 dal Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito: il Forum globale; OCSE, Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020, pag. 108 e segg., disponibile all'indirizzo: https://doi.org/10.1787/175eeff4-en, consultato l'ultima volta il 31 marzo 2026). È quindi opportuno sottolineare che, a livello mondiale, la Colombia è considerata in possesso di una legislazione conforme agli standard. Nell'evenienza concreta, non soltanto il ricorrente non apporta elementi di seria consistenza a suffragio delle proprie asserzioni - non essendo i «consigli di viaggio» (doc. I allegato al ricorso), seppur emanati dal Dipartimento federale degli affari esteri, un documento destinato a determinare il rispetto da parte della Colombia dei propri impegni nel quadro dello scambio di informazioni in ambito fiscale - ma neppure spiega, né dimostra, in che modo subirebbe un pregiudizio in relazione alla protezione dei propri dati, il cui scambio è prospettato. Tenuto conto delle valutazioni effettuate nell'ambito del Forum globale e del principio della buona fede che vige nell'ambito dell'assistenza amministrativa, un'indicazione astratta come quella esposta nel ricorso non permette di insinuare il dubbio riguardo al grado di confidenzialità con cui saranno trattate le informazioni una volta trasmesse alla Colombia.

E. 12.3.2 Per quanto riguarda le garanzie dello stato di diritto, Il Tribunale non mette in discussione il fatto che il documento prodotto dal ricorrente, che descrive la situazione in Colombia, evidenzi in modo incontestabile l'esistenza di determinati problemi, in particolare in materia di rispetto dei diritti umani (cfr. doc. I allegato al ricorso). Tuttavia, nel caso in esame non si tratta di determinare in modo astratto, seppur oggettivamente, la situazione socio-economica della Colombia, ma piuttosto la situazione concreta del ricorrente. Quest'ultimo, a ben vedere, non ha riferito di alcun rischio concreto e attuale. Egli non asserisce, né tantomeno dimostra, di essere in un qualche modo assoggettato all'imposizione in Colombia, né di avere particolari relazioni personali o d'affari nel Paese che potrebbero risultare compromesse dalla trasmissione dei dati che lo riguardano. Questo Tribunale fatica quindi a comprendere quali potrebbero essere le conseguenze negative derivanti dalla trasmissione delle informazioni in questione, né quale sarebbe il rischio supplementare o addirittura il pregiudizio irragionevole che il ricorrente dovrebbe subire.

E. 12.4 In definitiva il ricorrente non fornisce alcun elemento di seria consistenza atto a dimostrare che sussista un rischio serio, concreto e attuale di violazione del principio di specialità, sancito dall'art. 22 par. 1 e 2 MAC, da parte dell'autorità competente colombiana.

E. 13.1 Il ricorrente prosegue nelle proprie censure lamentando una violazione del principio di sussidiarietà. Egli asserisce che nella domanda di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022, l'autorità richiedente colombiana si limiterebbe ad indicare in modo generico di aver esaurito i mezzi d'informazione interni, senza tuttavia apportarne la prova.

E. 13.2 Al riguardo si rileva che se l'autorità fiscale straniera sospetta, come nel caso di specie, che un contribuente non abbia dichiarato integralmente i propri redditi e il proprio patrimonio, non è necessario che l'autorità richiedente dimostri di aver contattato invano il contribuente in questione prima di richiedere l'assistenza alla Svizzera (sentenze del TAF A-5695/2018 del 22 aprile 2020 consid. 4.2.2, A-1146/2019 del 6 settembre 2019 consid. 5.2, A-5647/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3.3, A-7413/2018 dell'8 ottobre 2020 consid. 9.5).

E. 13.3 Nell'evenienza concreta, il Tribunale constata che l'autorità richiedente colombiana ha formulato, a tal proposito, una dichiarazione di garanzia sia nello scritto accompagnatorio alla domanda del 29 luglio 2022, indicando: «We have exhausted all possible resources to obtain this information in Colombia, determining that it is only available within your jurisdiction»; che in coda alla domanda stessa, precisando: «all means available have been used in its own territory to obtain this information, except those that would generate disproportionate difficulties». Già di per sé, seguendo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, una tale dichiarazione di garanzia formulata nella domanda di assistenza amministrativa dev'essere ritenuta, in virtù del principio dell'affidamento, sufficiente a comprovare il rispetto del principio della sussidiarietà da parte dell'autorità richiedente (cfr. consid. 7.3 del presente giudizio). In presenza di una tale dichiarazione e in assenza di errori, lacune o contraddizioni palesi - come è il caso nell'evenienza concreta - l'autorità richiesta non è tenuta a chiedere all'autorità richiedente di comprovare di aver sfruttato tutte le fonti di informazione previste dalla sua legislazione (cfr. sentenze del TAF A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.3.2, A-6035/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 4.7.2). Lo scrivente Tribunale, al pari dell'AFC, non ha quindi alcun motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'autorità richiedente colombiana, riguardo agli sforzi profusi e alla impossibilità di fare piena luce sulla situazione economica del ricorrente attraverso i mezzi d'informazione interni. Oltre a ciò, occorre rilevare che le informazioni richieste non sarebbero accessibili in Colombia, trovandosi in conti bancari svizzeri. È pertanto normale che l'autorità richiedente colombiana si sia rivolta a tal proposito direttamente alla Svizzera (cfr. sentenza del TF 2C_493/2019 del 17 agosto 2020 considd. 5.5.4 e 5.6).

E. 14.1 In modo piuttosto generico il ricorrente lamenta infine una violazione del principio della buona fede, ritenendo che le contraddizioni manifeste contenute nella domanda di assistenza amministrativa, avrebbero dovuto indurre l'AFC ad esigere dei chiarimenti supplementari all'autorità richiedente colombiana, non potendo la prima limitarsi a fare affidamento sulle dichiarazioni della seconda.

E. 14.2 Con riferimento a tale censura, questo Tribunale rinvia innanzitutto a quanto già esposto in merito al principio dell'affidamento, ricordando che la buona fede dello Stato richiedente è presunta (cfr. consid. 7.1 del presente giudizio) e che di principio non vi è motivo di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito alla fattispecie allegata da quest'ultimo. A tal proposito si rinvia alle considerazioni che questo Tribunale ha già esposto nel presente giudizio, in particolare riguardo alla provenienza delle informazioni su cui si fonda la domanda di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022 (cfr. consid. 9.3-9.6 supra) e al rispetto del principio della sussidiarietà (cfr. consid. 13.3 supra). In buona sostanza, al netto delle asserzioni di ricorrente, agli atti non vi sono elementi sostanziali che lascino trasparire che, al momento del deposito della domanda, l'autorità estera avrebbe esposto una fattispecie non veritiera o che le dichiarazioni di quest'ultima conterrebbero errori, lacune o contraddizioni manifeste; inoltre, come già esaminato, la domanda d'assistenza del 29 luglio 2022 adempie chiaramente i requisiti formali posti alla base della sua ammissibilità (cfr. consid. 6 del presente giudizio). Così stando le cose e per le ragioni già esposte, l'AFC non aveva motivo di esigere ulteriori delucidazioni dall'autorità richiedente colombiana.

E. 15 Da quanto sopra esposto ne discende che, ad eccezione dell'oscuramento dei nominativi coperti dal segreto professionale nella documentazione di cui l'AFC prospetta la trasmissione all'autorità richiedente colombiana («enclosure 2»; cfr. punto 10.6), la decisione impugnata è conforme alla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

E. 16.1 Le spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 PA; art. 2 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) sono fissate a 5'000.- franchi. In considerazione dell'accoglimento molto parziale del ricorso e il fatto che il ricorrente soccombe sul principio stesso della concessione dell'assistenza amministrativa, le spese procedurali sono poste a suo carico per quattro quinti, pari a 4'000.- franchi. Tale importo sarà prelevato dall'anticipo spese di 5'000.- franchi già versato (cfr. art. 4 TS-TAF). Il saldo di 1'000.- franchi sarà restituito al ricorrente una volta che la presente sentenza sarà definitiva ed esecutiva, a condizione che egli comunichi un numero di conto postale o bancario. Nessuna spesa processuale è posta a carico dell'autorità inferiore (art. 63 cpv. 2 PA).

E. 16.2 Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in combinazione con l'art. 7 segg. TS-TAF). Considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di un rappresentante professionale e non avendo lo stesso dettagliato alcuna nota d'onorario, è giustificato assegnare, ex aequo et bono, sulla base degli atti e secondo la prassi del Tribunale, un'indennità per spese ripetibili di CHF 1'500.- (disborsi ed IVA inclusi) a carico dell'AFC (art. 64 cpv. 2 PA).

E. 17 Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h LTF). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente.

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto e per il resto è respinto.
  2. La decisione finale del 4 gennaio 2023 dell'autorità inferiore è modificata nel senso che quest'ultima, prima della trasmissione delle informazioni alla National Tax and Customs Administration Colombian Competent Authority, è tenuta ad oscurare i nominativi delle persone fisiche e giuridiche così come indicato al consid. 10.6 del presente giudizio.
  3. Le spese processuali pari a franchi 5'000.- sono poste a carico del ricorrente nella misura di franchi 4'000.- e sono prelevate dall'anticipo spese di franchi 5'000.- già versato. Il saldo di franchi 1'000.- sarà restituito al ricorrente alla crescita in giudicato del presente giudizio. A tal fine, è tenuto a fornire un numero di conto postale o bancario.
  4. Al ricorrente è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per la procedura di ricorso di franchi 1'500.-. Essa è posta a carico dell'autorità inferiore.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Annie Rochat Pauchard Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte I

A-687/2023

Sentenza del 22 luglio 2026

Composizione

Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio),

Keita Mutombo, Emilia Antonioni Luftensteiner,

cancelliere Luca Rossi.

Parti

A.________,

patrocinato dall'avv. Pascal Delprete,

ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI,

autorità inferiore.

Oggetto

assistenza amministrativa (MAC-CO).

Fatti:

A.

A.a Il 29 luglio 2022, la National Tax and Customs Administration Colombian Competent Authority - competente autorità fiscale dello Stato richiedente colombiano (di seguito: autorità richiedente colombiana) - ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente B.________ per il periodo fiscale dal 2019 al 2020 compresi, fondandosi sugli art. 4 e 5 della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1; chiamata anche «Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale» o «MAC»; di seguito: MAC).

A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente colombiana ha esposto quanto segue:

«Colombian taxpayer and tax resident B.________ is being investigated in Colombia for the non-inclusion of assets held abroad in her Income Tax Returns filed in Colombia corresponding to fiscal years 2019 and 2020.

Colombian tax residents are obliged to include in their income tax returns their income from domestic and foreign sources and their net worth located within the country and abroad.

From the information received through the Automatic Exchange of Information on financial accounts (CRS), it was identified that the taxpayer has an account in the financial institution C.________ (TIN: [...]: Account number: [...]) which was not reported by the taxpayer in her income tax returns and declarations of assets abroad.

The request of information is made to verify the existence of, and amounts hold in the financial accounts that the taxpayer has in the financial institution C.________ acting as hoIder or beneficial owner».

A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente colombiana ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:

«Information required of the Financial Accounts with respect to fiscal years 2019 and 2020 where B.________ appears as holder or beneficial owner in C.________:

a) Indicate the financial accounts (internal number assigned by the Financial Institution).

b) Indicate the type of financial account (savings, checking, trust, among others).

c) Indicate the holders and beneficial owners of each of the financial accounts. If the financial account has more than one beneficial owner, indicate the percentage of benefit.

d) Copy of the bank statements and accounting records that allow evidencing in detail the financial movements of each of the accounts and the balances as of December 31 of each of the years under investigation.

e) Interest of yields accrued and paid by the Financial Institution regarding each of the financial accounts.

f) Copy of the identification document that the Financial Institution has of the holders and beneficial owners of each of the financial accounts».

B.

B.a Con decreto di edizione dell'11 agosto 2022, l'AFC ha esortato la banca C.________ a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste e ad informare la persona interessata ed eventuali altri titolari di un conto oggetto della richiesta riguardo all'attuale procedimento e alla possibilità, se residenti all'estero, di designare, nel termine di dieci giorni, un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.

B.b Con scritto del 22 agosto 2022, C.________ ha trasmesso parte delle informazioni richieste, segnalando di aver informato del procedimento di assistenza amministrativa la persona interessata, nonché l'avv. A.________, titolare della relazione bancaria in oggetto.

B.c Dando seguito al colloquio telefonico con l'AFC del 24, 29 e 30 agosto 2022, C.________ ha trasmesso con gli scritti del 26 agosto e del 1° settembre 2022 la documentazione mancante richiesta, segnalando il mancato ritiro da parte dell'avv. A.________ dello scritto d'informazione trasmessogli dalla banca il 17 agosto 2022.

B.d Con scritto del 29 settembre 2022, l'AFC ha informato l'avv. A.________ della procedura amministrativa in corso, impartendogli un termine di 10 giorni per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione delle informazioni raccolte.

B.e Con scritto del 19 ottobre 2022, l'avv. Pascal Delprete ha annunciato di rappresentare l'avv. A.________ nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa, prendendo parzialmente posizione riguardo alla trasmissione delle informazioni e chiedendo l'acceso agli atti.

B.f Con scritto del 28 ottobre 2022, l'AFC ha concesso all'avv. Pascal Delprete l'accesso agli atti, impartendogli un termine di dieci giorni - poi prorogato con messaggio di posta elettronica del 2 novembre 2022 - per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all'autorità richiedente colombiana delle informazioni e della documentazione raccolta.

B.g Con osservazioni del 18 novembre 2022, l'avv. A.________, per il tramite del proprio legale, ha preso posizione riguardo al procedimento in parola, opponendosi alla trasmissione all'autorità richiedente colombiana delle informazioni raccolte dall'AFC.

B.h Con decisione finale del 4 gennaio 2023, l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 29 luglio 2022, relativa a B.________, statuendo di trasmettere all'autorità richiedente colombiana le informazioni richieste relative al periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, unitamente alla documentazione raccolta, e meglio copia del «Formulario R» riguardo all'apertura a nome dell'avv. A.________ del conto n. (...), dei formulari di determinazione degli aventi diritto economico e dei loro documenti d'identità, e copia degli estratti conto della summenzionata relazione bancaria presso C.________ (in precedenza, presso C1.________) per il periodo fiscale interessato.

C.

C.a Avverso la predetta decisione il 3 febbraio 2023, in quanto persona abilitata a ricorrere, l'avv. A.________ (di seguito: ricorrente), tramite il proprio patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l'annullamento e il rifiuto di concedere l'assistenza amministrativa e la trasmissione delle informazioni raccolte all'autorità richiedente colombiana; con protesta di tasse, spese e ripetibili.

C.b Con risposta del 31 marzo 2023, l'AFC (di seguito anche: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del ricorso presentato il 3 febbraio 2023, prendendo posizione in merito alle censure del ricorrente.

C.c Con replica del 12 maggio 2023, il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, respingendo quelle dell'autorità inferiore e si è riconfermato nelle proprie conclusioni.

C.d L'AFC ha, dal canto suo, comunicato il 13 giugno 2023 di rinunciare a depositare un memoriale di duplica.

C.e Con scritto del 17 dicembre 2024, l'avv. Pascal Delprete ha comunicato al Tribunale il suo nuovo recapito.

C.f Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Fatte salve le eccezioni previste dall'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) - non realizzate in concreto - il Tribunale amministrativo federale giudica, giusta l'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LAAF). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza.

1.2 Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è retta dalla legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, RS 651.1), in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie delle convenzioni applicabili nei casi specifici (art. 1 cpv. 2 LAAF). Presentata il 29 luglio 2022, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF).

1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). L'art. 19 cpv. 2 LAAF conferisce la legittimazione a ricorrere nell'ambito delle procedure di assistenza amministrativa alla «persona interessata» - nonché alle altre persone che soddisfano le condizioni di cui all'art. 48 PA - e che: (a.) ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, (b.) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e (c.) ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un tale interesse, nel contesto dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, esiste unicamente in situazioni molto particolari e la qualità per ricorrere di una persona, che non è formalmente interessata dalla domanda viene, dev'essere ammessa restrittivamente (cfr. DTF 146 I 172 considd. 7.1.2 et 7.1.3). Nel caso in esame, pacifica è la legittimazione del ricorrente, nella misura in cui ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è destinatario della decisione impugnata ed ha chiaramente un interesse al suo annullamento o alla sua modifica. Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. È tuttavia opportuno ricordare che, in materia di assistenza amministrativa, le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono irricevibili (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1, 139 II 404 consid. 11.1; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicata in DTF 147 II 116]). Da tale giurisprudenza emerge quindi che, l'eventuale legittimazione dei soggetti terzi che non sono (direttamente) interessati da una domanda di assistenza amministrativa, si limita alla sola possibilità di contestare la trasmissione dei loro dati (cfr. sentenza del TAF A-7214/2024 del 9 luglio 2025 consid. 1.3.2.2).

1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 1.3 con rinvii).

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1°, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure («Rügeprinzip») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di trasmettere le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

3.

3.1 Nel caso in disamina, oggetto del litigio è rappresentato dalla decisione finale del 4 gennaio 2023, dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022, inoltrata dall'autorità richiedente colombiana sulla base della MAC nei confronti di B.________, decidendo di trasmettere le informazioni richieste unitamente alla documentazione raccolta, dalla quale il ricorrente emerge come titolare del conto oggetto di indagine. In tale contesto, per lo scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare l'ammissibilità della predetta domanda di assistenza amministrativa colombiana, sia dal punto di vista formale che da quello materiale, alla luce delle puntuali censure sollevate dal ricorrente.

In tal senso il Tribunale si chinerà dapprima sulla censura formale riguardante la pretesa violazione del diritto di essere sentito (consid. 4 infra). Verrà poi esaminata la questione del diritto applicabile alla domanda di assistenza amministrativa (consid. 5 infra), così come del rispetto delle esigenze formali di quest'ultima (consid. 6 infra). Infine, verranno evase le ulteriori contestazioni sotto il profilo materiale (considd. 7-14 infra).

4. Il ricorrente si duole innanzitutto di una violazione del suo diritto di essere sentito, in relazione all'obbligo di motivazione incombente all'autorità inferiore, dal momento che nella decisione impugnata essa non si sarebbe minimamente espressa riguardo ad alcune contestazioni sollevate con i precedenti scritti (cfr. ricorso § 87-93, pagg. 32-33). Trattandosi di una censura di natura formale che, se accolta, sarebbe suscettibile di giustificare il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 135 I 187 consid. 2.2; DTAF 2009/36 consid. 7), è quindi giudizioso evaderla preliminarmente, previa definizione del quadro giuridico di riferimento.

4.1

4.1.1 Il diritto di essere sentito, sancito a livello costituzionale dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e a livello procedurale dall'art. 34 PA, implica in particolare il dovere per l'autorità di motivare in maniera chiara la sua decisione, ovvero in modo che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 142 II 49 consid. 9.2, 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2, 142 IV 249 consid. 1.3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 3.1.1, A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.5.2.1).

4.1.2 Nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, l'informazione delle persone legittimate a ricorrere prevista dalla LAAF (cfr. art. 14 LAAF) nonché il diritto di partecipazione ed esame degli atti (cfr. art. 15 LAAF) concretizzano il diritto di essere sentito (cfr. sentenze del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 3.1.3, A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.5.2.3).

4.1.3 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 97 consid. 4.1.6.1, 135 I 187 consid. 2.2).

4.2

4.2.1 In concreto, circa la censura della violazione del diritto di essere sentito in rapporto alla motivazione generica/standardizzata delle decisioni finali dell'autorità inferiore in correlazione alla domanda di assistenza amministrativa colombiana del 29 luglio 2022, il Tribunale si è già pronunciato nell'ambito della sentenza di principio A-5662/2020 del 10 maggio 2021 (consid. 1.5.4), giungendo alla conclusione che la stessa è conforme alle esigenze di motivazione poste dal diritto di essere sentito e appare giustificata nel contesto di un'amministrazione che emana decisioni di massa, come nel caso delle procedure di assistenza amministrativa. Nella misura in cui detta sentenza è cresciuta in giudicato - il Tribunale federale non essendo entrato nel merito al riguardo (cfr. sentenza del TF 2C_435/2021 del 2 giugno 2021) - il Tribunale non ha qui motivo di discostarsene.

4.2.2 Per quanto qui necessario, il Tribunale osserva - analogamente a quanto ritenuto nell'ambito della causa A-5662/2020 - che se è vero che nella decisione impugnata l'autorità inferiore espone in maniera piuttosto standardizzata, talvolta senza riferimento esplicito alla presa di posizione del ricorrente, i motivi per i quali essa ritiene che le informazioni vadano trasmesse all'autorità richiedente colombiana, rispettivamente in motivi per cui la domanda di assistenza amministrativa colombiana vada accolta; è anche vero che tale motivazione standardizzata non pregiudica il diritto di essere sentito del ricorrente. Nonostante l'uso di paragrafi standardizzati - giustificato nel contesto di un'amministrazione che emana decisioni di massa - gli argomenti giuridici esposti dall'autorità inferiore nella decisione impugnata risultano chiari e permettono di comprendere le ragioni per cui le censure sollevate dal ricorrente con gli scritti del 19 ottobre e del 18 novembre 2022 (cfr. sopra consid. B.e, B.g) non sono state da lei considerare come decisive. Tale è segnatamente il caso per gli argomenti che rispondono alle censure circa l'assenza di rilevanza verosimile e riguardo al divieto della «fishing expedition», riguardo alla trasmissione di informazioni relative a terze persone estranee alla procedura e infine riguardo al campo d'applicazione materiale della MAC. Ad ogni modo, come rilevato sopra (consid. 4.1.1 del presente giudizio), è bene tenere presente che l'autorità inferiore non è tenuta a prendere posizione su ogni singola censura sollevata dal ricorrente, ma può limitarsi ad esaminare le sole circostanze rilevanti per l'esito della vertenza.

4.2.3 In definitiva, dall'esame della decisione impugnata risulta che la stessa è sufficientemente motivata affinché il ricorrente possa comprenderne la portata e contestarla con cognizione di causa, così come richiesto dal diritto di essere sentito (cfr. consid. 4.1.1 supra), ciò che peraltro egli ha fatto con un dettagliato memoriale di 36 pagine. Nel suddetto gravame il ricorrente ha infatti potuto contestare pienamente dinnanzi a questo Tribunale la decisione del 4 gennaio 2023, indicando i motivi per cui ritiene la domanda di assistenza amministrativa colombiana come inammissibile, rispettivamente perché le informazioni richieste non dovrebbero essere trasmesse all'autorità richiedente colombiana. Nel suddetto memoriale egli ha pure potuto ribadire le argomentazioni sollevate con gli scritti del 19 ottobre e del 18 novembre 2022 che a suo dire non sarebbero stati considerati dall'autorità inferiore.

Quand'anche sussistessero ancora dei dubbi riguardo all'eventuale violazione del diritto di essere sentito in rapporto alla motivazione «stringata» della decisione impugnata - ciò che, come visto, non è tuttavia qui il caso - la stessa va comunque considerata come sanata in questa sede (cfr. consid. 4.1.3 supra), dal momento che il ricorrente ha potuto esporre nuovamente le proprie censure, nel memoriale di ricorso e in quello di replica, sulle quali si è espressa l'AFC con la risposta di causa e nel merito delle quali statuirà, per quanto necessario, questo Tribunale nel contesto del presente giudizio.

4.3 In tali circostanze la censura di violazione del diritto di essere è infondata e non risulta pertanto meritevole di tutela.

5.

5.1 L'assistenza amministrativa in materia fiscale con la Colombia è disciplinata da diverse convenzioni complementari, tra cui la Convenzione del 26 ottobre 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.926.31), l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (comunemente abbreviato in «MCAA», acronimo di Multilateral Competent Authority Agreement, RS 0.653.1, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017 e con effetto verso la Colombia a decorrere dal 1° gennaio 2018 [RU 2017 7673]) e la MAC, ossia la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017 [RU 2016 3071] e per la Colombia dal 1° luglio 2014). Lo Stato che presenta una richiesta di assistenza amministrativa alla Svizzera deve specificare, in ogni caso, la base giuridica su cui si fonda e non può avvalersi di più basi giuridiche per la stessa richiesta. Se invece una richiesta di assistenza viene respinta perché non soddisfa le condizioni della base giuridica invocata, lo Stato richiedente può riformulare la sua richiesta sulla base di un'altra base giuridica (Messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione [modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale], di seguito: Messaggio MAC [FF 2015 4613], 4624).

5.2 La domanda di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022 si fonda sulla MAC. Giusta l'art. 1 par. 1 MAC, le Parti si accordano reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatte salve le condizioni di forma previste dall'art. 18 par. 1 MAC (cfr. consid. 6) e le altre disposizioni del capitolo IV. L'art. 21 par 1 MAC, in particolare, prevede che i diritti e le garanzie accordati alle persone dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto non possano essere limitati dalle disposizioni della Convenzione. Il principio ivi sancito implica per la Svizzera che le disposizioni della LAAF e la prassi delle autorità fiscali svizzere non sono toccate dalla convenzione e devono essere rispettate, senza tuttavia compromettere l'obiettivo della MAC (Messaggio MAC, 4640). La Svizzera esamina quindi se le condizioni per la concessione dell'assistenza amministrativa sono soddisfatte secondo la propria procedura nazionale (sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 1.1).

5.3

5.3.1 Ai sensi dell'art. 2 par. 1 lett. a e lett. b pt. i MAC, la Convenzione si applica in particolare alle imposte sul reddito o sugli utili, alle imposte sugli utili di capitale riscossi separatamente dall'imposta sul reddito o sugli utili, nonché alle imposte sul patrimonio netto riscosse per conto di una Parte o di sue suddivisioni politiche o di suoi enti locali. La Svizzera, per contro, ha formulato una riserva ai sensi dell'art. 30 par. 1 lett. a MAC e non fornisce assistenza amministrativa per quanto riguarda le imposte che rientrano in una delle categorie di cui all'art. 2 par. 1 lett. b pti. da ii a iv MAC (cfr. n. 1 «Riserve e dichiarazioni», RS 0.652.1).

5.3.2 Nel proprio gravame il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022 non specifichi con sufficiente chiarezza quale sarebbe la tipologia di tributi oggetto della procedura fiscale in Colombia. Egli ritiene che non sarebbe pertanto possibile determinare se la stessa rientra nel campo d'applicazione dell'art. 2 MAC e per tale motivo occorrerebbe respingere la richiesta di assistenza (cfr. ricorso § 83, pag. 28).

5.3.3 Al riguardo questo Tribunale rileva che l'autorità richiedente colombiana ha fondato la propria domanda sugli art. 4 e 5 MAC, precisando al pt. 10 e 12 della stessa che l'accertamento fiscale riguarda l'imposta sul reddito («income tax») e la corretta inclusione di redditi provenienti da fonti situate all'estero (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]). Contrariamente all'opinione del ricorrente questo Tribunale ritiene tale indicazione sufficientemente precisa. Pertanto, potendo constatare che la domanda di assistenza porta su una categoria di imposte non comprese nella riserva formulata dalla Svizzera, le disposizioni della MAC sono applicabili alla fattispecie in esame.

5.4

5.4.1 Per quanto riguarda la questione del diritto applicabile ratione temporis, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 par. 6 MAC, la Convenzione si applica all'assistenza amministrativa relativa ai periodi d'imposta che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa, modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte contraente o successivamente. Per la Svizzera, la Convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, mentre per la Colombia il 1° luglio 2014 (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio). Essa può quindi concedere l'assistenza amministrativa relativa ai periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2018 (Messaggio MAC, 4646-4647).

5.4.2 In concreto la domanda di assistenza dell'autorità richiedente colombiana riguarda il periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Si tratta di un periodo posteriore alla data di entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, ragione per cui non occorre soffermarsi oltre riguardo alle condizioni poste dall'art. 28 par. 6 e 7 MAC, che consentirebbero di richiedere informazioni retroattivamente, anche prima di tale data (cfr. Messaggio MAC, 4646-4647). Occorre pertanto confermare l'applicabilità delle disposizioni della MAC alla presente fattispecie.

5.5 Alla luce di quanto precede, contrariamente all'opinione del ricorrente, occorre constatare che la domanda di assistenza amministrativa colombiana rientra nel campo d'applicazione sia materiale che temporale della MAC.

6.

6.1 Dal punto di vista formale, l'art. 18 par. 1 MAC prevede che la richiesta di assistenza debba indicare: (a) l'autorità o il servizio all'origine della domanda presentata dall'autorità competente; (b) il nome, l'indirizzo o qualsiasi altro dettaglio che permetta di identificare la persona oggetto della domanda presentata; (c) la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni richieste. Infine, la richiesta deve contenere (f) le informazioni che indicano se la domanda è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente e se essa è giustificata rispetto all'art. 21 par. 2 lett. g MAC. Inoltre, la richiesta di assistenza amministrativa deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e del Consiglio d'Europa o in una lingua concordata bilateralmente dalle parti contraenti interessate (art. 25 MAC). Le condizioni simili previste dall'art. 6 cpv. 1 e 2 LAAF sono inoltre applicabili in via sussidiaria (art. 1 cpv. 2 LAAF; cfr. sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.6).

6.2 L'art. 18 MAC è conforme allo standard dell'OCSE e pertanto deve essere interpretato, in particolare, ai sensi dell'art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell'OCSE (MC OCSE) e del relativo commento, su cui si basano la maggior parte delle clausole di assistenza amministrativa nelle convenzioni contro la doppia imposizione (Messaggio MAC, 4639). La giurisprudenza relativa all'assistenza amministrativa basata sulle convenzioni contro la doppia imposizione può, di conseguenza, essere applicata per analogia alle richieste di assistenza amministrativa basate sulla MAC. A tal proposito, con riferimento all'elenco delle indicazioni che lo Stato richiedente deve fornire riguardo al contenuto della domanda di assistenza, il Tribunale federale ritiene che tale elenco sia concepito in modo tale che, qualora venga rispettato scrupolosamente dallo Stato richiedente, esso consenta in linea di principio di fornire informazioni sufficienti a dimostrare la rilevanza verosimile della richiesta di assistenza amministrativa (DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; cfr. anche sentenze del TAF A-4317/2020 del 13 ottobre 2022 consid. 4.2, A-2547/2021 del 27 gennaio 2022 consid. 4.2, A-641/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 5.2 e riferimenti).

6.3 Nel caso di specie, la richiesta di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022, redatta in inglese, adempie ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, la stessa indicando in maniera sufficiente tutte le informazioni elencate all'art. 18 par. 1 MAC, aspetto questo peraltro neppure contestato dal ricorrente. Sia la richiesta che la sua sintesi indicano infatti l'autorità colombiana competente che richiede l'assistenza amministrativa, l'identità della persona interessata e le informazioni richieste. Inoltre, si precisa che la richiesta di assistenza amministrativa è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente ed è giustificata ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. g MAC, per cui si può, in linea di principio, presumere che il requisito della rilevanza verosimile sia soddisfatto (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; sentenze del TAF A-4300/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.4, A-4163/2020 del 30 giugno 2022 consid. 5.3.4 e 6.1.3), aspetto su cui nondimeno si tornerà, nel dettaglio, più avanti (cfr. considd. 7.1.2 e 11 infra).

7. Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se dal punto di vista materiale l'autorità inferiore poteva o meno dare seguito alla predetta domanda di assistenza, viste in particolare le censure sollevate dal ricorrente (cfr. considd. 8 - 14 del presente giudizio).

A tal fine - rammentando quanto già accennato (cfr. consid. 6.2 supra) riguardo al fatto che la giurisprudenza relativa all'assistenza amministrativa basata su convenzioni di doppia imposizione può essere applicata per analogia alle richieste di assistenza amministrativa basate sulla MAC, nella misura in cui il contenuto delle disposizioni in questione è comparabile sotto il profilo degli aspetti giuridici essenziali (sentenza del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.2) - qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 7.1 - 7.5 infra).

7.1 Le procedure di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale si basano sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca tra gli Stati contraenti (DTF 143 II 202 consid. 8.5.4). Si presume quindi che lo Stato richiedente agisca in buona fede (cfr. art. 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [CV, RS 0.111]; DTF 144 Il 206 consid. 4.4 e 142 II 161 consid. 2.1.3). Nel contesto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, la presunzione di buona fede significa che lo Stato richiesto non può in linea di principio mettere in dubbio le affermazioni dello Stato richiedente (principio della fiducia). L'intera procedura di assistenza amministrativa si basa in ultima analisi su questa fiducia (cfr. DTF 144 Il 206 consid. 4.4, 142 Il 161 consid. 2.1.3 e 2.4 e 142 II 218 consid. 3.3). Di conseguenza, l'AFC è vincolata alla descrizione dei fatti contenuta nella richiesta, a meno che questa non possa essere immediatamente confutata a causa di errori evidenti, lacune o contraddizioni (DTF 139 II 451 consid. 2.2.1; sentenza del TAF A-5383/2019 del 24 novembre 2020 consid. 2.4). Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dallo Stato richiedente (DTF 142 II 218 consid. 3.3; sentenze del TAF A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.5, A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.1.1 f., A-105/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 2.3.1, A-4228/2018 del 26 agosto 2019 consid. 2.2). La presunzione di buona fede può tuttavia essere rovesciata solo sulla base di elementi accertati (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 143 II 202 consid. 8.7.1 e 8.7.4; sentenza del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.4).

7.2

7.2.1 Ai sensi dell'art. 5 par. 1 MAC, in combinato disposto con l'art. 4 par. 1 MAC, lo Stato richiesto fornisce, su domanda dello Stato richiedente, tutte le informazioni relative a una determinata persona o transazione che sono verosimilmente rilevanti per l'amministrazione o l'applicazione delle loro legislazioni interne relative alle imposte contemplate dalla Convenzione.

7.2.2 Sono considerate informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione del diritto interno quelle necessarie allo Stato richiedente per tassare correttamente una persona soggetta a imposta in tale Stato (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 141 II 436 consid. 4.4.3; sentenze del TAF A-4228/2018 del 26 agosto 2019 consid. 2.4, A-4592/2018 del 21 marzo 2019 consid. 3.1.2). Il requisito della «rilevanza verosimile» è soddisfatto se, al momento della presentazione della richiesta di assistenza amministrativa, sussiste una ragionevole possibilità che le informazioni richieste si rivelino rilevanti (DTF 144 II 206 consid. 4.3, 143 II 185 consid. 3.3.2; sentenza del TAF A-2676/2017 del 3 aprile 2019, consid. 3.3.1). Non ha invece alcuna rilevanza il fatto che, una volta fornite, le informazioni richieste risultino infine non pertinenti (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.1).

7.2.3 Il ruolo dello Stato richiesto si limita a un controllo di plausibilità; esso deve limitarsi a verificare l'esistenza di un nesso tra lo stato di fatto descritto e i documenti richiesti, fermo restando che lo Stato richiedente è presunto agire in buona fede (DTF 142 II 161 consid. 2.1.1; sulla condizione della buona fede, cfr. consid. 7.1.1 supra; cfr. anche DTF 144 Il 206 consid. 4.3 e 143 Il 185 consid. 3.3.2). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una richiesta o trasmettere le informazioni perché ritiene che esse non siano pertinenti ai fini dell'indagine o del controllo sottostanti (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1 e riferimenti menzionati, 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1; sentenza del TAF A-4167/2020, A-4169/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 6.3). La valutazione della rilevanza verosimile delle informazioni richieste spetta infatti in primo luogo allo Stato richiedente, non allo Stato richiesto che al di là del controllo di plausibilità, non è tenuto ad interrogarsi sul diritto interno, sostanziale o procedurale, dello Stato richiedente (DTF 144 Il 206 consid. 4.3, 143 Il 185 consid. 3.3.1, 142 Il 161 consid. 2.1.1 e 139 Il 404 consid. 7.2.2; sentenza del TF 2C_936/2020 del 28 dicembre 2021 consid. 5.3). In questo contesto, lo Stato richiesto può rifiutare di fornire informazioni - con la motivazione che le informazioni richieste non sono «verosimilmente rilevanti» ai sensi dell'art. 4 par. 1 MAC - solo se un nesso tra le informazioni richieste e l'indagine condotta nello Stato richiedente appare poco probabile o improbabile (cfr. tra le tante: sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.2, A-5695/2018 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 i.f., A-4218/2017 del 28 maggio 2018 consid. 2.3.1). Allo stesso modo va inteso anche l'art. 17 cpv. 2 LAAF, secondo cui le informazioni che non sono presumibilmente rilevanti non possono essere trasmesse e devono essere rimosse o rese irriconoscibili dall'AFC (cfr. tra le tante: sentenze del TAF A-5383/2019 del 24 novembre 2020 consid. 2.2.3, A-4163/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.1.3 i.f.).

7.2.4 Secondo la giurisprudenza, il criterio della «rilevanza verosimile» - fondamento dello scambio di informazioni (DTF 147 II 116 consid. 5.4.1) - ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile. In questo contesto, i limiti imposti allo Stato richiedente sono il divieto di «fishing expedition» o di richiedere informazioni manifestamente inadeguate a far progredire l'indagine fiscale o non attinenti alla stessa (DTF 144 II 206 consid. 4.2; sentenza del TF 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1). La MAC - a differenza di molte convenzioni sulla doppia imposizione e dell'art. 7 lett. a LAAF - non stabilisce espressamente che la ricerca generalizzata e indiscriminata di prove («fishing expeditions») è vietata. Nondimeno, dalla disposizione secondo cui lo Stato richiedente deve aver esaurito tutti i mezzi a sua disposizione prima di presentare una richiesta di assistenza amministrativa («principio di sussidiarietà»; art. 21 par. 2 lett. g MAC; cfr. anche consid. 7.1.3 infra), risulta tuttavia chiaro che non è possibile presentare una richiesta senza alcun indizio che le informazioni possano essere rilevanti per lo Stato richiedente (sentenze del TAF A-6857/2019 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2.2, A-3576/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.2.4). Il divieto di procedere a una ricerca indiscriminata di prove è inoltre espressione del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; cfr. anche sentenza del TF 2C_352/2020 del 26 maggio 2020 consid. 2.2; sentenza del TAF A-4987/2021 del 20 maggio 2022 consid. 2.2.1, con i relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di «fishing expedition» ha da un lato un carattere procedurale (una richiesta non può essere presentata a scopo esplorativo) e dall'altro costituisce anche un ostacolo sostanziale allo scambio di informazioni, in quanto l'assistenza amministrativa non può consentire allo Stato richiedente di ottenere informazioni che non abbiano un nesso sufficientemente concreto con i fatti descritti nella richiesta (sentenze del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.3, 2C_1662/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 9.1.1 i.f.). Se una richiesta contiene tutte le informazioni necessarie ai sensi della convenzione applicabile, in linea di principio si può escludere che si tratti di una «fishing expedition» (sentenza del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.3; sentenza del TAF A-5281/2021 del 2 maggio 2022 consid. 6.1; cfr. consid. 6.2 supra).

7.3

7.3.1 In base al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 21 par. 2 lett. g MAC, prima di presentare una richiesta di assistenza amministrativa lo Stato richiedente, deve aver esaurito tutte le misure ragionevolmente previste dalla sua legislazione o dalla sua prassi amministrativa, a meno che il ricorso a tali misure comporti difficoltà sproporzionate (cfr. anche sentenza del TAF A-2725/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.6.1). In mancanza di elementi concreti o di seri dubbi, non vi è motivo di rimettere in discussione l'attuazione del principio di sussidiarietà da parte dello Stato richiedente, in particolar modo quando dichiara di aver esaurito le fonti abituali di informazioni o di aver agito in conformità con la convenzione (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1; sentenze del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020 considd. 6.4 a 6.6, 2C_493/2019 del 17 agosto 2020 consid. 5).

7.3.2 Il principio di sussidiarietà non implica che l'autorità richiedente debba necessariamente esaurire tutte le fonti di informazione che il suo diritto interno le mette a disposizione. Una fonte di informazioni non può più essere considerata abituale quando il suo utilizzo comporterebbe - rispetto a una procedura di assistenza amministrativa - uno sforzo eccessivo o quando le sue possibilità di successo sarebbero scarse (in particolare sentenze del TAF A-2664/2020 del 26 gennaio 2021 consid. 6.5.2, A-1146/2019 del 6 settembre 2019 consid. 2.7.2). Per determinare se il principio di sussidiarietà sia stato rispettato, occorre porsi nel momento del deposito della dimanda di assistenza (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1).

7.4

7.4.1 Ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. c MAC, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, non è tenuta a fornire informazioni che non possano essere ottenute in base al proprio diritto o alla propria prassi amministrativa, né in base al diritto dello Stato richiedente o alla sua prassi amministrativa. Il principio di reciprocità non si riferisce quindi solo alla possibilità di presentare una richiesta di assistenza amministrativa nell'altro Stato, ma comprende anche la reperibilità delle informazioni in un procedimento interno.

7.4.2 Nella pratica, tuttavia, è spesso difficile determinare se lo Stato richiedente possa ottenere le informazioni in questione ai sensi del proprio diritto o se sia autorizzato a prestare assistenza amministrativa; per questo motivo, il MC OCSE prevede che lo Stato richiedente debba fornire una conferma in tal senso insieme alla richiesta di assistenza amministrativa. In presenza di una tale conferma da parte dello Stato richiedente e in virtù del principio della buona fede, lo Stato richiesto può rifiutare di dare seguito allo scambio di informazioni, soltanto se ha validi motivi per ritenere che la dichiarazione fornita sia chiaramente inesatta (in merito: sentenza del TF 2C_646/2017 del 9 aprile 2018 considd. 2.1 e 2.4; sentenza del TAF A-2725/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.7).

7.5

7.5.1 Lo Stato richiedente deve infine rispettare il principio di specialità nell'utilizzo delle informazioni richieste. Ai sensi dell'art. 22 par. 1 e 2 MAC, tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente in virtù della presente Convenzione devono essere mantenute segrete e protette allo stesso modo delle informazioni ricevute in base al proprio diritto interno. Le informazioni possono essere rese accessibili solo alle persone o alle autorità incaricate della determinazione, della riscossione, dell'esecuzione o dell'azione penale o della decisione sui ricorsi in materia fiscale di tale Parte contraente o della vigilanza su di esse.

7.5.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio di specialità presenta non solo una dimensione oggettiva, ma anche una dimensione personale. Di conseguenza, le informazioni ricevute dallo Stato richiedente non solo devono essere utilizzate esclusivamente per i fini fiscali per i quali sono state richieste e trasmesse ai sensi del MAC, ma altresì possono essere impiegate unicamente nei confronti delle persone alle quali la richiesta di assistenza amministrativa è espressamente diretta (DTF 147 II 13 consid. 3.1 segg.; sentenza del TF 2C_780/2018 del 1° febbraio 2021 consid. 3.7.4; sentenze del TAF A-5047/2018 del 22 maggio 2019 considd. 4 e 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). Pertanto, lo Stato richiedente non può utilizzare, nei confronti di terzi, le informazioni ricevute tramite l'assistenza amministrativa, a meno che tale possibilità non derivi dalla legge di entrambi gli Stati e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale utilizzo (DTF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3). Ciò riflette la dimensione personale del principio di specialità (DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all'AFC di informare espressamente l'autorità richiedente in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In una recente sentenza di principio - ora impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale federale - questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di specialità, permane nonostante il cambiamento nel commentario dell'OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025 consid. 8).

8.

8.1 In una prima censura il ricorrente si duole di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, nella misura in cui l'AFC non avrebbe tenuto in considerazione una serie di fatti rilevanti per la decisione e meglio che: (a) il ricorrente è un avocato iscritto al Registro cantonale ticinese degli avvocati dal (...) 1999; (b) la relazione bancaria oggetto di indagine, intestata al ricorrente (formulario R), è un conto bancario utilizzato dall'avvocato nell'ambito della sua attività professionale tipica coperta dal segreto professionale; (c-d) le date di allestimento dei 5 formulari A e le transazioni descritte risalgono agli anni 2015-2018, e sono dunque precedenti al periodo determinante; (e) le persone menzionate su tali formulari A non sono aventi diritto economico della suddetta relazione bancaria, ma soltanto della transazione ivi riportata; (f) negli anni 2019-2020, non vi e una singola movimentazione concernente la signora B.________ e le altre persone evincibili dai formulari A succitati; (g) lo Stato Colombiano versa in una situazione precaria.

A mente del ricorrente, se l'autorità inferiore avesse tenuto conto dei suddetti fatti, avrebbe respinto la domanda di assistenza colombiana non essendovi stata alcuna movimentazione rilevante durante il periodo determinante riconducibile alla persona interessata e in assenza della garanzia di cui al principio di specialità. Ritenuto che la decisione impugnata si fonda su considerazioni fattuali e giuridiche manifestamente scollate dai fatti e manifestamente insostenibili, ciò che configura l'arbitrio, a mente del ricorrente l'AFC avrebbe ecceduto o comunque abusato (ai sensi dell'art. 49 lett. a PA) del proprio potere d'apprezzamento e in ogni caso reso una decisione inadeguata (ai sensi dell'art. 49 lett. c PA).

8.2 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 i.f. e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii). Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, quando l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566). Riguardo all'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), va infine rammentato che il legislatore ha concesso all'amministrazione fiscale un margine di valutazione nella ponderazione fra diverse soluzioni adeguate, che questo Tribunale, pur disponendo di piena cognizione, deve rispettare (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5, 136 I 184 consid. 2.2.1; sentenza del TF 9C_302/2024 consid. 3.4.1 con rinviii; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., marg. 2.154 con rinvii).

8.3 A tal proposito, questo Tribunale rileva che i fatti che secondo il ricorrente l'autorità inferiore non avrebbe debitamente considerato, sono gli stessi su cui egli sviluppa le contestazioni nel capitolo «violazione del diritto» (cfr. ricorso § 39 segg., da pag. 12) che verranno esaminate nel dettaglio nei considerandi che seguono. Si tratta di fatti e circostanze che hanno, senza dubbio, una certa rilevanza per la valutazione della domanda di assistenza amministrativa, ma non di certo gli unici di cui l'AFC deve tenere conto per determinare l'ammissibilità o meno della stessa. La critica di accertamento incompleto dei fatti rilevanti appare quindi troppo severa e mal riposta, tantopiù che da un esame della decisione del 4 gennaio 2023 (in particolare il § 10) risulta che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'AFC si è chinata sull'aspetto riguardante la titolarità del conto oggetto dell'indagine fiscale, sulla finalità del suo utilizzo da parte del ricorrente, così come sul quesito a sapere se questo potesse essere coperto dal segreto professionale, escludendo tale possibilità e comunque non ritenendola suscettibile di ostare alla trasmissione delle informazioni richieste. L'AFC si è espressa sulla rilevanza verosimile delle informazioni richieste ed ha oscurato parte delle informazioni contenute nei documenti che prospetta di trasmettere all'autorità richiedente colombiana, ragione per cui non vi è motivo di credere che essa non abbia tenuto conto del fatto che le transazioni riguardanti la persona interessata, così come degli altri aventi diritto economico, fossero avvenute prima del periodo determinante. L'AFC ha per altro precisato in questa sede le ragioni soggiacenti a tale scelta (cfr. § 6-7 della risposta di causa). Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, l'AFC ha inoltre esposto le ragioni per cui ritiene opportuno trasmettere le informazioni relative alle persone terze, figuranti come aventi diritto economico sul conto in oggetto, dimostrando in tal senso di aver considerato anche tale aspetto, come pure quello della situazione socioeconomica nel Paese richiedente (con riferimento al principio di specialità).

8.4 In definitiva, alla luce di quanto sopra e di quanto verrà esposto nei considerandi che seguono in relazione alle censure rubricate sotto «violazione del diritto», non si può rimproverare all'AFC di aver stabilito lo stato di fatto in modo incompleto o inesatto, né vi è ragione per ritenere che essa abbia ecceduto o abusato del proprio potere d'apprezzamento, emanando una decisione arbitraria o inadeguata.

9.

9.1 Nella censura seguente, il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 4 cpv. 3 della Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI, RS 653.1) e dell'art. 8 dell'Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn, RS 653.11), nella misura in cui l'AFC prospetta di fornire informazioni riguardo a un conto fiduciario intestato a un avvocato, espressamente escluso dallo scambio automatico internazionale d'informazioni ai fini fiscali. L'AFC non avrebbe inoltre tenuto conto del fatto che, prima di concedere lo scambio automatico d'informazioni e in spregio alle predette disposizioni, C.________ non lo avrebbe informato (al pari delle altre persone oggetto della comunicazione) impedendogli di far valere i propri diritti garantiti dall'art. 19 LSAI. A mente del ricorrente, la domanda di assistenza del 29 luglio 2022 andrebbe quindi respinta, essendo fondata su informazioni che ai sensi delle normative svizzere l'autorità richiedente colombiana non avrebbe avuto diritto di ricevere.

9.2 A titolo preliminare, al fine di poter esaminare la suddetta censura, verranno qui di seguito esposte le basi relative allo scambio automatico di informazioni che ha preceduto la richiesta di assistenza amministrativa.

9.2.1 Lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra la Svizzera e la Colombia si basa sul MCAA (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio; DTF 149 II 302 consid. 4.4). Nel giugno 2017, il Consiglio federale ha proposto di attivare lo scambio automatico con 41 Stati e territori a partire dal 2018/2019, tra cui anche Paesi emergenti non appartenenti al G20 o all'UE, come la Colombia (Messaggio del 16 giugno 2017 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019, FF 2017 4225, 4289), proposta approvata dall'Assemblea federale il 5 dicembre 2017, in vista di un primo scambio nel 2019 (RU 2017 7717). Il principio dello scambio automatico di informazioni è inoltre sancito dall'art. 6 MAC.

9.2.2 Al pari dello scambio di informazioni su domanda, spetta al diritto interno garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni (sentenza del TF 2C_780/2020 del 10 marzo 2021 consid. 3.2). In Svizzera, a tal fine è stata emanata la LSAI, entrata in vigore il 27 maggio 2016 e la relativa ordinanza OSAIn del 23 novembre 2016, che disciplinano la procedura interna e i mezzi di ricorso a disposizione di una persona i cui dati devono essere trasmessi automaticamente all'estero (cfr. DTF 149 II 302 consid. 5.2; sentenza del TAF A-88/2020 del 1° settembre 2020, consid. 2.1.1 [confermata dal TF con sentenza 2C_780/2020 del 10 marzo 2021]).

9.2.3 Lo scambio automatico di informazioni non dipende dall'esistenza di un interesse concreto dell'altro Stato a ricevere tali informazioni e si distingue a questo proposito dallo scambio di informazioni su domanda e dallo scambio spontaneo di informazioni. Il criterio della probabile pertinenza delle informazioni scambiate e il divieto di «fishing expeditions» non hanno quindi alcuna rilevanza nel campo dello scambio automatico, poiché si tratta di una forma preventiva di controllo transfrontaliero (Molo/Vorpe, in Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen, Kommentar, 2018, n. 4 ad art. 6 Amtshilfeübereinkommen; Naef/Neuroni, Sur l'inconstitutionnalité de l'échange automatique de renseignements, in: Jusletter 7 dicembre 2015, pag. 27). In tal senso giova precisare che gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti e l'AFC non dispongono di alcun margine di manovra per decidere se procedere o meno alla trasmissione delle informazioni (Messaggio del 5 giugno 2015 relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione, FF 2015 4467; di seguito: Messaggio SAI, 4533; cfr. anche sentenze del TAF A-1844/2021 del 16 novembre 2023 consid. 4.1, A-3514/2022 del 27 luglio 2022 consid. 2.4.2 i.f.). Ne segue che l'AFC non ha quindi alcun obbligo di verifica sostanziale in merito ai dati trasmessi dagli istituti finanziari (cfr. sentenza del TF 2C_780/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5.6.1).

9.2.4 Come detto, la LSAI disciplina i mezzi di ricorso a disposizione di una persona oggetto di comunicazione nell'ambito dello scambio automatico d'informazioni all'art. 19 LSAI. Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la versione modificata della suddetta disposizione (cfr. RU 2026 48; FF 2025 883 pag. 81) che fa espressamente riferimento alla Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), entrata in vigore il 1° settembre 2023. Nel caso che ci occupa, la comunicazione dei dati bancari e del nominativo di B.________ riguarda gli anni 2019 e 2020 e la domanda di assistenza amministrativa che è scaturita da tale scambio automatico d'informazioni è del 29 luglio 2022. Ritenuto che tali eventi precedono ampiamente l'entrata in vigore della modifica parziale della LSAI e della revisione totale della LPD, è pertanto alla versione precedente dell'art. 19 LSAI che occorre fare riferimento, così come alla precedente Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (aLPD, RO 1993 1945 e le successive modifiche) - nonché alla giurisprudenza da essa derivante, che verrà qui di seguito riportata.

9.2.4.1 Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LSAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2025) le persone oggetto di comunicazione godono dei diritti previsti dalla aLPD in relazione alle informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri che effettuano la comunicazione e alla loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner. Il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti, conformemente all'art. 5 cpv. 2 aLPD, può essere fatto valere unicamente nei confronti dell'istituto finanziario svizzero dichiarante (art. 19 cpv. 1 LSAI; cfr. Messaggio SAI, 4533). Nei confronti dell'AFC, le persone oggetto di comunicazione possono far valere esclusivamente il diritto di accesso e richiedere la rettifica di dati inesatti dovuti a errori di trasmissione (art. 19 cpv. 2 LSAI, prima frase). Sempre secondo il messaggio del Consiglio federale, tale restrizione si spiega con il fatto che la trasmissione dei dati all'estero avviene nell'ambito di un processo automatizzato, nel quale l'AFC non procede ad alcuna verifica materiale dei dati (DTF 149 II 302 consid. 4.3). Essa non sarebbe quindi in grado di apportare correzioni materiali, poiché sono gli istituti finanziari dichiaranti che sono in contatto con i titolari dei conti e applicano gli obblighi di diligenza ragionevole (Messaggio SAI, 4533). Infine, qualora la trasmissione dei dati comporti per la persona oggetto di comunicazione svantaggi che non possono essere ragionevolmente accettati a causa della mancanza di garanzie dello Stato di diritto, essa può prevalersi dei diritti di cui all'art. 25a PA (art. 19 cpv. 2 LSAI, seconda frase).

9.2.4.2 La persona oggetto di comunicazione deve far valere le richieste di rettifica dei dati nei confronti dell'istituto finanziario ai sensi della aLPD o, se del caso, dinanzi ai tribunali civili (art. 19 cpv. 1 e 3 LSAI in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 2 e l'art. 15 aLPD; cfr. sentenza del TF 2C_780/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5.8; sentenze del TAF A-290/2020 del 23 giugno 2022 consid. 5.12, A-88/2020 del 1° settembre 2020 consid. 2.2.3 [confermata dal TF con sentenza 2C_780/2020 del 10 marzo 2021]). Se le informazioni trasmesse all'autorità competente di uno Stato partner vengono rettificate a seguito di una decisione passata in giudicato, l'istituto finanziario svizzero segnalante trasmette le informazioni rettificate all'AFC. Quest'ultima inoltra le informazioni rettificate all'autorità interessata (art. 19 cpv. 3 LSAI). Lo stesso vale se l'istituto finanziario concorda con la persona oggetto di comunicazione e invia una comunicazione di rettifica all'AFC (sentenza del TF 2C_780/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5.8).

9.3 L'art. 4 cpv. 3 LSAI riprende nel diritto nazionale la clausola generale sui conti esclusi di cui alla Sez. VIII.C.17.g MCAA, affidando al Consiglio federale la competenza di stabilire i criteri per cui altri conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta possono essere esclusi dallo scambio automatico d'informazioni. Facendo uso di tale facoltà il Consiglio federale ha quindi inserito nell'elenco dei conti esclusi, i conti di avvocati e notai provvisti di un «formulario R» (art. 8 OSAIn; Direttiva AFC, pag. 78, n. 3.12.6; Lars Schlichting, Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali [LSAI], ad art. 42 - 44, in: Lo scambio automatico di informazioni fiscali, SUPSI, 2017, pagg. 415-432, pag.428). Alla luce della documentazione raccolta dall'autorità inferiore e prodotta dal ricorrente, è assodato che il conto n. (...) è intestato a un avvocato regolarmente iscritto al Registro cantonale ticinese degli avvocati, che essendo stato aperto mediante «formulario R» tale conto è, di principio, destinato ad operazioni finanziarie eseguite nell'interesse dei clienti dell'avvocato e che sugli averi ivi depositati egli non è beneficiario economiche (cfr. anche doc. G e doc. L allegati al ricorso del 3 febbraio 2023). È pertanto comprensibile che il ricorrente sollevi delle perplessità riguardo alla scelta di C.________ di procedere, nel quadro dello scambio automatico di informazioni, alla comunicazione alla Colombia del conto bancario in parola, vista l'esclusione prevista per tali tipologie di conto dalle disposizioni di diritto interno e del MCAA. Tali perplessità vanno tuttavia sollevate nelle opportune sedi, e meglio nei confronti dell'istituto finanziario che ha trasmesso le informazioni sul conto in parola o dinnanzi alle opportune sedi civili, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 19 cpv. 1 LSAI. Ora, pur ammettendo che il ricorrente possa avvalersi di tale rimedio di diritto - ciò che non è affatto certo, conto tenuto del fatto che la «persona oggetto di comunicazione» non è lui stesso, ma è B.________ (cfr. allegati all'atto n. 1 dell'inc. AFC) - lo stesso gli consentirebbe unicamente di chiedere la rettifica dei dati inesatti, conformemente all'art. 5 cpv. 2 aLPD (cfr. consid. 9.2.4.1 supra). Contrariamente all'opinione del ricorrente, l'AFC non era affatto tenuta a verificare la correttezza sostanziale delle informazioni alla base della comunicazione, che le erano state trasmesse da C.________ (cfr. consid. 9.2.3 supra), poiché nel quadro dello scambio automatico d'informazioni ad essa spetta semplicemente il compito - per dirla in termini colloquiali - di «postina» di tale comunicazione («Briefträgerin», cfr. sentenza del TAF A-3514/2022 del 27 luglio 2023 consid. 6.1.2; cfr. anche DTF 149 II 302 consid. 4.3). Nei confronti dell'AFC - e posteriormente alla trasmissione dei dati all'estero che avviene nell'ambito di un processo automatizzato - il ricorrente potrebbe quindi esigere unicamente la rettifica dei dati inesatti a causa di un eventuale «errore di trasmissione» (art. 19 cpv. 2 LSAI, prima frase; concetto che il Tribunale federale interpreta in senso restrittivo [cfr. sentenza del TF 2C_780/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5.6.1; sentenza del TAF A 88/2020 del 1° settembre 2020 consid. 2.2]); oppure, a patto di dimostrare l'esistenza di svantaggi inaccettabili a fronte della mancanza di garanzie dello stato di diritto nello Stato partner (art. 19 cpv. 2 LSAI, seconda frase), chiedere di eliminare le conseguenze di atti materiali illeciti (art. 25a lett. b PA), o di accertare l'illiceità di atti materiali (art. 25a lett. b PA). Dagli atti di causa, non risulta tuttavia che il ricorrente abbia avviato una delle procedure di cui sopra, né tantomeno egli lo sostiene, ragione per cui - in assenza di un accertamento su questo fronte - non può essere seguito quando afferma che la violazione degli art. 4 cpv. 3 LSAI e dell'art. 8 OSAIn sarebbe comprovata (cfr. replica §14, pag. 5).

9.4 Nell'ambito del presente procedimento sia l'AFC che questo Tribunale sono tenuti a verificare unicamente se si possa dare seguito alla domanda di assistenza amministrativa colombiana, esaminando se la stessa adempia o meno ai requisiti formali e materiali posti dalla MAC. Non è, per contro, compito di questo Tribunale determinare se vi sia stata una violazione delle predette disposizioni della LSAI e se le informazioni sul conto bancario in parola potevano essere comunicate alla Colombia per il tramite dello scambio automatico d'informazioni, trattandosi di una questione di diritto sostanziale riguardante lo scambio automatico di informazioni, che esula dall'oggetto del presente litigio (cfr. sentenza del TF 2C_726/2018 del 14 ottobre 2019 consid. 3.5). È pertanto irrilevante sapere se C.________ abbia informato o meno il ricorrente in merito alla comunicazione delle informazioni che lo riguardano nel quadro dello scambio automatico di informazioni; se tale comunicazione fosse contraria alle disposizioni legali che reggono lo scambio automatico d'informazioni; così come se sussistesse un «errore di trasmissione» ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LSAI (prima frase). Dagli atti non emerge per altro alcuna comunicazione di rettifica - sotto forma di sentenza o di istanza sulla base di un accordo tra la persona oggetto di comunicazione e l'istituto finanziario (cfr. consid. 9.2.4.2 del presente giudizio) - delle informazioni trasmesse da C.________, circostanza di cui il ricorrente, per altro, neppure si avvale. Egli neppure ha sostenuto, né dimostrato, di essersi avvalso dei diritti di cui all'art. 25a PA (art. 19 cpv. 2 LSAI, seconda frase; cfr. sentenza del TAF A-3309/2020 del 22 dicembre 2021 consid. 4.2), nonostante egli asserisca che in Colombia manchino le garanzie dello Stato di diritto (cfr. ricorso § 85, pag. 30; sui motivi che conducono alla sospensione dello scambio automatico di informazioni con un Paese partner, in ragione della carente protezione dei dati, si cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del TAF A-3309/2020 del 22 dicembre 2021 consid. 5.1). Così stando le cose, l'autorità inferiore è pertanto vincolata dalla comunicazione effettuata mediante lo scambio automatico d'informazioni. Tantopiù che essa non dispone, in ogni caso, di alcuna base giuridica per correggere una tale comunicazione di propria iniziativa (cfr. sentenza del TAF A-3514/2022 del 27 luglio 2023 consid. 6.1.2).

9.5 Il ricorrente neppure può essere seguito laddove sostiene che la domanda di assistenza amministrativa colombiana andrebbe respinta poiché, fondandosi su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero, giusta l'art. 7 lett. c LAAF, violerebbe il principio della buona fede. Al riguardo si rileva che la giurisprudenza ha precisato che tale disposizione non ha alcuna portata intrinseca sul piano sostanziale, poiché è una disposizione di diritto interno volta unicamente a concretizzare il principio di buona fede derivante dal diritto internazionale. Pertanto, salvo nel caso in cui lo Stato richiedente abbia acquistato esso stesso i suddetti dati (cfr. DTF 143 II 224 considd. 6.4-6.5), la Svizzera non può dichiarare unilateralmente e a priori contraria alla buona fede una domanda di assistenza amministrativa fondata su dati rubati sulla sola base dell'art. 7 lett. c LAAF. Lo stesso vale a maggior ragione per dati che l'autorità estera avrebbe acquisito a causa di un preteso errore di trasmissione. Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, il semplice utilizzo o la valutazione di dati di provenienza illegale ai fini di una domanda di assistenza amministrativa non costituisce, di per sé, una violazione del principio di buona fede (cfr. sentenza del TAF A-1450/2021 del 3 maggio 2022 consid. 6.2.2). Nel caso concreto e sotto il profilo dell'art. 21 par. 2 lett. c MAC (cfr. consid. 7.4.1 supra), l'autorità richiedente colombiana è entrata correttamente in possesso dei dati riguardanti il conto in oggetto, grazie allo scambio automatico di informazioni. Preso atto del fatto che una sua contribuente risultava avere dei legami con il suddetto conto estero, l'autorità richiedente colombiana era senz'altro legittimata ad avviare la propria indagine fiscale interna e ad avvalersi dell'assistenza amministrativa (riguardo all'integrazione delle differenti modalità di scambio di informazioni si cfr. il Messaggio MAC, 4619). Poiché anche l'origine illegale dei dati utilizzati per una domanda di assistenza amministrativa non comporta di per sé un divieto generale di utilizzo con conseguente inammissibilità della richiesta, ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso in esame, la richiesta di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022 si basa su di una comunicazione che l'autorità richiedente colombiana, forse, non avrebbe dovuto ricevere, in quanto riguardante un conto escluso dallo scambio automatico di informazioni. Ad ogni modo, come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 9.2 supra), il ricorrente non è stato in grado di dimostrare che C.________ abbia commesso un atto illecito in Svizzera con la comunicazione riguardante il conto in oggetto.

9.6 In definitiva e sintetizzando quanto appena esposto, il presente procedimento non verte sulla questione (giuridica) dell'eventuale errore nella comunicazione dei dati bancari avvenuto nel preliminare scambio automatico di informazioni. Per chiarire tale questione, il ricorrente deve essere rinviato alle opportune vie legali (cfr. consid. 9.2.4.2 del presente giudizio) che, per quanto risulta a questo Tribunale, egli non ha esaurito. Non essendo appurato se C.________ ha commesso un atto illecito ai sensi della LSAI e della OSAIn e non essendovi alcun elemento che lasci dubitare della buona fede dell'autorità richiedente colombiana, che ha fondato la propria domanda di assistenza amministrativa proprio sui dati ottenuti grazie allo scambio automatico di informazioni garantito dalla MCAA di cui Svizzera e Colombia sono parti contraenti, l'AFC al pari di questo Tribunale, non aveva ragione di svolgere approfondimenti riguardo alla correttezza della comunicazione riguardante il conto oggetto d'esame. L'eventuale irregolarità nella trasmissione di tali dati all'autorità richiedente colombiana non ne impedisce infatti l'utilizzo da parte della stessa nell'ambito di una domanda di assistenza amministrativa. Tantopiù che alla luce della dichiarazione di conformità fornita dall'autorità richiedente colombiana nella propria domanda («this request complies with the law, administrative practice and upon the agreement wich is based on»; cfr. domanda cifra 18 lett. b), il principio dell'affidamento impone all'autorità richiesta svizzera di dare seguito allo scambio di informazioni, salvo nel caso in cui quest'ultima abbia delle valide e concrete ragioni per ritenere che la suddetta dichiarazione sia errata (cfr. consid. 7.4.2 del presente giudizio). Ragioni che nel caso concreto non sussistono.

9.7 Infine, giova rilevare che l'assistenza amministrativa, giusta l'art. 4 cpv. 2 LAAF, risponde a una logica di celerità (cfr. sentenza del TAF A-3562/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1), che impone all'autorità richiesta di evadere la domanda di assistenza estera il più rapidamente possibile. Come rettamente rilevato nella risposta di causa, se l'AFC fosse tenuta a chiarire dal punto di vista del diritto sostanziale la correttezza delle informazioni alla base della domanda di assistenza, ciò ritarderebbe indebitamente l'assistenza amministrativa, il che non è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera in materia di scambio di informazioni. Il principio di diligenza, che discende dall'art. 4 cpv. 2 LAAF, impedisce inoltre che l'applicazione delle garanzie procedurali previste dal diritto interno abbia un effetto dilatorio sul procedimento di assistenza amministrativa internazionale e ne ostacoli in modo sproporzionato l'attuazione (DTF 146 I 172 consid. 6.2, 145 II 119 consid. 3.3).

10.

10.1 Con un'ulteriore censura, il ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola gli art. 13 della Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA, RS 935.61), nonché l'art. 8 cpv. 6 LAAF e l'art. 21 par. 2 lett. d MAC, in quanto la trasmissione all'autorità richiedente colombiana delle informazioni e dei documenti raccolti dall'AFC comporterebbe una lesione del segreto professionale dell'avvocato. Il ricorrente contesta la tesi dell'AFC secondo cui l'apertura di una relazione bancaria non rientrerebbe nel concetto di attività tipica dell'avvocato coperta dal segreto professionale. A suo modo di vedere il conto a lui intestato e oggetto di indagine, è una relazione bancaria appositamente prevista per gli avvocati al fine di svolgere la propria attività professionale tipica, così come dimostra il «formulario R». Essendo tale conto utilizzato esclusivamente nell'ambito della sua professione di avvocato, le informazioni ivi contenute sono pertanto per definizione coperte dal segreto professionale e devono essere protette indipendentemente dal luogo e dalla persona in possesso delle stesse, dunque compreso un istituto bancario, come nel caso di specie.

10.2

10.2.1 Secondo l'art. 21 par. 2 lett. d MAC - che ricalca l'art. 26 par. 3 lett. c MC OCSE - le disposizioni della MAC non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. Tale disposizione consente allo Stato richiesto di rifiutare lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti (art. 4 par. 1 MAC), qualora esse rivelino un segreto commerciale, industriale o professionale oppure metodi commerciali e ciò anche se lo Stato richiedente si è impegnato a mantenere il segreto (art. 22 MAC). Essa non gli vieta tuttavia di scambiare tali informazioni (cfr. DTF 148 II 336 consid. 9.4.1-9.4.3).

10.2.2 Il concetto di segreto professionale ai sensi dell'art. 21 par. 2 lett. d MAC (art. 26 par. 3 lett. c MC OCSE) comprende il segreto professionale dell'avvocato. A tale riguardo, dal commento all'art. 26 MC OCSE - che entra in linea di conto ai fini dell'interpretazione delle convenzioni che si fondano su tale Modello (cfr. DTF 144 II 130 consid. 8.2.3; Messaggio MAC, 4641) - emerge che la definizione delle informazioni coperte dal segreto professionale dell'avvocato, pur essendo di competenza del diritto interno degli Stati, deve essere intesa in maniera «restrittiva», nel senso che tale segreto può proteggere solo le informazioni ottenute da un avvocato nell'esercizio delle sue funzioni tipiche e che non può essere invocato in modo abusivo (cfr. DTF 151 II 873 consid. 11.2).

10.2.3 L'art. 8 cpv. 6 LAAF sancisce che gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera conformemente alla LLCA possono negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale. I documenti che l'avvocato possiede per un'altra funzione sottostanno invece all'obbligo di consegna. Questa protezione del segreto professionale degli avvocati corrisponde all'art. 26 cpv. 3 lett. c del MC OCSE (cfr. Messaggio del 6 luglio 2011 a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale, FF 2011 5587, 5603 [di seguito: Messaggio LAAF]). Ora, ai sensi dell'art. 8 cpv. 6 LAAF, che concretizza l'art. 21 par. 2 lett. d MAC, l'avvocato non può opporsi alla trasmissione dei documenti richiesti dall'AFC a un terzo - come ad esempio la banca - ma ciò non significa che non possa poi invocare l'eccezione relativa al segreto professionale (cfr. DTF 151 II 873 consid. 13.2, 135 III 410 consid. 3.3 [circa la definizione dell'attività propria all'avvocato]; sentenza del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 considd. 6.1-6.3; sentenze del TAF A-5741/2017, A-5742/2017 del 29 giugno 2018 consid. 6.4.1 con rinvii, A-6547/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 9.2.1).

10.3

10.3.1 In diritto svizzero, il segreto professionale dell'avvocato (cfr. art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1936 [CP; RS 311.0] e art. 13 LLCA) copre solo l'attività professionale tipica dell'avvocato (cfr. tra l'altro: DTF 147 IV 385 consid. 2.6.2, 143 IV 462 consid. 2.2; sentenza del TPF 2021 68 consid. 4.4.1.1) e non può essere utilizzato da un cliente per mettere al sicuro dei documenti affidandoli al proprio avvocato (abuso di diritto; DTF 117 Ia 341 consid. 6cc; sentenza del TF 1B_611/2021 del 12 maggio 2022 consid. 8.1). L'attività tipica dell'avvocato consiste nella redazione di progetti di atti giuridici, nell'assistenza e nella rappresentanza di una persona dinanzi alle autorità amministrative o giudiziarie, nonché nella consulenza giuridica (cfr. DTF 135 III 410 consid. 3.3). Sono quindi protetti non solo i documenti o le consulenze emessi dall'avvocato stesso (o dai suoi ausiliari), ma anche tutte le informazioni, i fatti e i documenti affidati dal mandante che presentano un nesso certo con l'esercizio della professione forense, nesso che può essere anche molto tenue (cfr. DTF 143 IV 462, consid. 2.2 con rinvii; sentenze del TF 1B_85/2018 del 3 luglio 2018 consid. 2.1, 1B_486/2017 del 10 aprile 2018 consid. 3.3). Tale protezione - che si estende anche all'esistenza stessa del mandato, alle note di onorario, nonché, se del caso, alle confidenze rese in virtù delle competenze professionali del mandatario - trova la sua ragion d'essere nel particolare rapporto di fiducia che lega l'avvocato al suo cliente, il quale deve poter confidare pienamente nella discrezione del proprio mandatario (DTF 143 IV 462 consid. 2.2; sentenza del TF 1B_264/2018 del 28 settembre 2018 consid. 2.1). Contrariamente all'opinione dell'AFC, i conti bancari detenuti da un avvocato possono inoltre contenere informazioni protette dal suo segreto professionale (cfr. DTF 151 II 873 consid. 12.1).

10.3.2 Questo vale, in linea di principio, per le informazioni relative al conto bancario che un avvocato apre utilizzando il «formulario R» (comunemente denominato «conto clienti», «conto professionale» o «conto di deposito» di un avvocato). Tale conto consente all'avvocato di rispettare l'obbligo professionale previsto dall'art. 12 lett. h LLCA, secondo cui egli deve tenere separati i beni che gli sono stati affidati dal proprio patrimonio. Qualora gli vengano affidati valori patrimoniali di clienti, l'avvocato deve quindi aprire un conto specificamente dedicato a tale scopo mediante il «formulario R» previsto dall'art. 36 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20; consultabile all'indirizzo: https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/8/c/1/e/8c1e5990dec451efef745e05449dc0b6a504a68a/ASB_Convenzione_CDB_2020_IT.pdf; da ultimo consultato il 3 luglio 2026) In tale modulo, l'avvocato conferma alla banca che egli stesso non sarà l'avente diritto economico dei valori patrimoniali che saranno iscritti in conto, che è soggetto alla legislazione applicabile agli avvocati e al segreto professionale tutelato dalla legge per quanto riguarda i valori in conto e che utilizzerà tale conto esclusivamente nell'ambito della sua attività di avvocato (cfr. art. 36 cpv. 1 CDB 20; cfr. anche Michel Valticos, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2a ed., 2022 [in seguito: Commentario LLCA], n. 261 ad art. 12 LLCA; Benoît Chappuis/Pascal Maurer, Commentario LLCA, n. 154-156 ad art. 13 LLCA). Pertanto, il conto bancario che un avvocato apre utilizzando il «formulario R» è destinato a contenere esclusivamente informazioni coperte dal segreto professionale e che rientrano quindi nella sua attività tipica (cfr. DTF 151 II 873 consid. 12.2). È del resto per questo motivo che tali conti sono, di norma, esclusi dallo scambio automatico di informazioni (cfr. l'art. 8 OSAIn in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 3 LSAI, si cfr. consid. 9.3 del presente giudizio).

10.3.3 Occorre presumere che un avvocato utilizzi il conto bancario da lui aperto mediante il «formulario R» in conformità con la sua finalità. Tuttavia, qualora risultasse che l'avvocato utilizzi tale conto per altri scopi, le informazioni relative a detto conto non sono allora più protette dal segreto professionale (Chappuis/Maurer, Commentario LLCA, n. 158 ad art. 13 LLCA). In altre parole, se un avvocato utilizza un conto professionale per uno scopo diverso da quello per cui è destinato, ad esempio per farvi accreditare redditi personali, non vi è motivo di sottrarre tale conto a qualsiasi indagine con il pretesto del segreto professionale dell'avvocato (cfr. DTF 151 II 873 consid. 12.3).

10.4

10.4.1 La legge federale del 10 ottobre 1997 concernente la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD, RS 955.0) mira in particolare a disciplinare la lotta contro il riciclaggio di denaro e a rafforzare la vigilanza in materia di operazioni finanziarie (art. 1 LRD). Essa impone agli intermediari finanziari definiti all'art. 2 LRD, comprese le banche ai sensi dell'art. 1a della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LB, RS 952.0), una serie di obblighi - tra cui in particolare obblighi di diligenza (artt. 3-8 LRD) - che questi sono costantemente tenuti a rispettare, sia al momento dell'avvio di una relazione d'affari sia in seguito.

10.4.2 L'intermediario finanziario deve in particolare identificare i propri contraenti e gli aventi diritto economici dei valori di cui si occupa (artt. 3 e 4 LRD). La banca è dunque tenuta ad accertare l'identità della persona fisica avente diritto economico per tutte le relazioni d'affari (art. 27 CDB 20), utilizzando il «formulario A» (art. 28 CDB 20), salvo nei casi rientranti sotto le «Deroghe dall'obbligo di accertamento» (art. 29 segg. CDB 20), fra cui per l'appunto figura il caso in cui il titolare del conto è una persona soggetta al segreto professionale (art. 36 CDB 20). In determinate circostanze, la tutela del segreto professionale impone infatti all'avvocato di non fornire indicazioni specifiche circa la titolarità del diritto economico sugli averi dei clienti da questi detenuti. Confermando, mediante la sottoscrizione del «formulario R», di essere assoggettato a tale obbligo e che il conto/deposito viene utilizzato esclusivamente in relazione ad attività tipica di avvocatura, l'avvocato contraente libera così la banca dall'obbligo di controllo riguardo all'avente diritto economico del suddetto conto (cfr. commento alla CDB 20, ad art. 36 CDB 20; consultabile all'indirizzo: https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persisstent/0/8/5/b/085b8871df9b7a731e23b5423f6536e90620329c/ASB_Commento_alla_convenzione_relativa_all%27obbligo_di_diligenza_delle_banche_CDB_20_IT.pdf; da ultimo consultato il 3 luglio 2026).

10.4.3 Nonostante l'eccezione appena descritta, il dovere di diligenza impone all'intermediario finanziario l'obbligo di esaminare le transazioni della propria clientela e di individuare le eventuali transazioni sospette (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, FF 1996 III 993, 1020-1021). È tenuto a procedere a determinati accertamenti, la cui portata dipende dal rischio rappresentato dalla controparte (art. 6 cpv. 1 LRD); in particolare, deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari qualora esse appaiano insolite, a meno che la loro legalità sia manifesta (art. 6 cpv. 2 lett. a LRD). Il cumulo dei concetti di circostanze (ossia contesto economico) e scopo di cui all'art. 6 cpv. 2 LRD ha la finalità di consentire all'intermediario finanziario di comprendere appieno la relazione d'affari o la transazione e di poterne così riconoscere il significato alla luce degli obblighi di diligenza e della lotta contro il riciclaggio di denaro (sentenza del TAF B-1576/2019 del 29 novembre 2021 consid. 7.4; Ralph Wyss, in: D. Thelesklaf e al. [ed], GwG/AMLA Kommentar, 3a ed., 2019, n. 22 ad art. 6).

10.4.4 L'intermediario è inoltre soggetto a un obbligo di documentazione: deve redigere documenti relativi alle transazioni effettuate nonché agli accertamenti richiesti ai sensi della LRD, in modo che terzi esperti in materia possano farsi un'idea obiettiva delle transazioni e dei rapporti d'affari, nonché del rispetto delle disposizioni di legge (art. 7 LRD). Non sussiste alcun obbligo di documentazione qualora la legittimità sia riconoscibile. La legittimità deve tuttavia essere così chiaramente riconoscibile che, al momento della valutazione, un ulteriore accertamento appaia palesemente privo di senso. In tal senso è richiesta una verifica di plausibilità (cfr. sentenze del TAF B-1576/2019 del 29 novembre 2021 consid. 7.4, A-2463/2018 del 27 novembre 2019 consid. 5.6, B-5586/2013 del 4 ottobre 2016 consid. 4.1). Qualora sorgano dei dubbi circa la corretta identificazione del contraente o dell'avente diritto economico, l'art. 46 CDB 20 prevede un obbligo di ripetizione degli obblighi di diligenza. Tali dubbi possono sorgere nell'ambito della relazione d'affari così come (secondo la formulazione di portata più ampia dell'art. 46) all'apertura della stessa. Tali dubbi possono essere motivati sulla scorta della constatazione di circostanze anomale. Se tali dubbi riguardo all'avente diritto economico non possono essere fugati da opportuni chiarimenti della banca, è quindi necessario presentare un (nuovo) «formulario A» (cfr. commento alla CDB 20, ad art. 46 CDB 20).

10.5

10.5.1 Sintetizzando quanto appena esposto, il segreto professionale dell'avvocato copre unicamente le attività tipiche, ad esclusione di tutte le altre (DTF 143 IV 462 consid. 2.2). Sono coperte dal segreto professionale, rientrando fra le attività tipiche, le informazioni relative alle transazioni effettuate per mezzo del conto clienti. Tale conto è aperto dall'avvocato utilizzando il «formulario R» che è una deroga al principio generale del «formulario A» e permette alla banca di non richiedere l'identificazione dei singoli clienti aventi diritto economico su tale conto. Ciò sulla base delle rassicurazioni fornite dall'avvocato con il suddetto «formulario R» in punto al fatto che questi agisce nell'ambito della sua attività tipica coperta dal segreto professionale e che i valori patrimoniali ivi registrati non gli appartengono, ma appartengono a clienti non identificati dalla banca. Nella misura in cui per mezzo di tale conto vengono eseguite operazioni non strettamente connesse all'attività tipica dell'avvocato, come ad esempio attività sistematiche d'investimento ed assimilabili alla gestione patrimoniale - in tal senso la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che ciò che è stato affidato a un avvocato nella sua qualità di gestore patrimoniale non è coperto dal segreto professionale (DTF 135 III 597 consid. 3.3; sentenza del TF 1B_264/2018 del 28 settembre 2018 consid. 2.1 con rinvii) - cade il presupposto del «formulario R» e la banca, in ossequio al proprio dovere di diligenza, può chiedere la sottoscrizione di un «formulario A» per singola transazione per identificare l'avente diritto economico. In tal senso, quindi, il «formulario R» non è una schermatura assoluta che permette di evitare qualsiasi accertamento da parte della banca e, in definitiva, neppure di opporsi alla trasmissione di informazioni bancarie nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa in materia fiscale.

10.5.2 Nell'evenienza concreta, dagli atti emerge con certezza che il ricorrente è iscritto al registro cantonale degli avvocati del Canton Ticino dal (...) 1999 (cfr. doc. L allegato al ricorso), adempiendo quindi i requisiti per poter sottoscrivere il «formulario R» e attivare il conto clienti n. (...) presso la C1.________ il 24/28 luglio 2015 (cfr. doc. Q allegato alla replica; atto n. 7 dell'inc. AFC). La suddetta relazione bancaria ha continuato a sussistere presso C.________ - nata dalla fusione fra C1.________ e C2.________ nel corso del 2019 - ma con il nuovo numero di conto, (...), fino alla sua chiusura il 24 agosto 2021 (cfr. atto n. 7 dell'inc. AFC). La trasmissione delle informazioni relative a tale conto potrebbe quindi essere rifiutata da parte della Svizzera (che non è tuttavia obbligata a farlo [cfr. consid. 10.5.3 infra]), essendo di principio coperte dal segreto professionale. Nondimeno, il fatto che per la transazione di 300'000.- eseguita in favore di B.________ il 15 marzo 2018, sia stato sottoscritto il «formulario A», induce questo Tribunale a sospettare che la transazione in parola non rientrasse fra le operazioni consuete, o comunque non strettamente connesse all'attività tipica dell'avvocato. Non si vede altrimenti il motivo per cui la C1.________ avrebbe ritenuto opportuno e/o necessario identificare l'avente diritto economico della suddetta transazione a mezzo del «formulario A», trattandosi di un trasferimento fatto a partire da un conto per cui normalmente essa non dovrebbe richiedere l'identificazione dei singoli clienti, fidandosi del filtro professionale dell'avvocato (cfr. atto n. 7 dell'inc. AFC; doc. H allegato al ricorso). Alla luce di quanto precede, viene infatti meno la presunzione di utilizzo conforme all'attività tipica di avvocato derivante dall'apertura di un conto clienti mediante un «formulario R» e si deve pertanto partire dal presupposto che la transazione in favore di B.________, persona interessata dall'inchiesta fiscale colombiana, riguardasse un'operazione che non rientrasse in tale attività tipica e di conseguenza non coperta dal segreto professionale. Alla stessa conclusione e per le medesime ragioni, occorre attenersi anche per le informazioni relative agli altri aventi diritto economico identificati da C.________ a mezzo degli ulteriori «formulari A» (cfr. atti n. 7, 9 e 15 dell'inc. AFC).

10.5.3 In tali circostanze, non si può escludere che tale conto sia stato utilizzato per fini diversi da quelli per i quali era stato aperto e doveva essere utilizzato (cfr. consid. 10.3.3 supra). La documentazione relativa a tale conto deve poter quindi essere trasmessa all'autorità richiedente colombiana, tantopiù che, come detto in entrata (cfr. consid. 10.2.1 supra) e rettamente rilevato dall'autorità inferiore, l'art. 21 par. 2 lett. d MAC - che ricalca l'art. 26 par. 3 lett. c MC OCSE - consente allo Stato richiesto di rifiutarsi di scambiare un'informazione presumibilmente rilevante che potrebbe rivelare un segreto professionale, ma non gli vieta di farlo (cfr. sentenza del TF 2C_481/2021 del 19 maggio 2022 considd. 9.4.1-9.4.3). D'altro canto, l'art. 21 par 4 MAC - da interpretare anch'esso ai sensi del commento all'art. 26 MC OSCE (Messaggio MAC, 4641) - precisa che in nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 (cfr. consid. 10.2.1 supra) devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato richiesto di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Di tenore analogo l'art. 8 cpv. 2 LAAF, che prevede che le informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà di una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.

10.5.4 Ciò detto, per i nomi delle persone che figurano sugli estratti conto del conto professionale, che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche, rimane intatta la presunzione che essi siano coperti dal segreto professionale (cfr. DTF 151 II 873 consid. 15.1). Pur avendo l'AFC il diritto di trasmettere delle informazioni e la documentazione richieste sul conto, questo Tribunale ritiene che la trasmissione dei nominativi dei clienti o delle controparti i cui i valori patrimoniali sono transitati dal suddetto conto nel periodo compreso fra il 2019 e il 2020 - transazioni di cui la banca non ha identificato l'avente diritto economico e su cui occorre presumere vige la tutela del segreto professionale - non sia proporzionata né tantomeno in nesso con lo scopo perseguito dall'autorità richiedente colombiana, aspetto su cui ci si soffermerà nel considerando che segue. Occorre infatti rammentare che nella presente fattispecie ci si trova confrontati con una richiesta di informazioni riguardanti il conto clienti di un avvocato di cui una cliente - o presunta tale - è sospettata dal proprio Paese di non aver adempiuto ai propri obblighi contributivi. Sebbene possa essere ritenuta legittima, per le ragioni di cui si è già detto sopra, una tale ingerenza nel segreto professionale risulterebbe sproporzionata se fornisse all'autorità colombiana un quadro completo dell'attività professionale dell'avvocato, che pur essendo ricorrente, non è la persona interessata, ai sensi dell'art. 3 lett. a LAAF, dall'indagine fiscale in Colombia (cfr. sentenza del TAF A-3906/2020 dell'8 febbraio 2023 consid. 8.4.3 e rinvii, confermata su questo punto dal TF con la sentenza 2C_116/2023 del 2 maggio 2025, pubblicata in DTF 151 II 873).

10.6 Ne consegue che la censura del ricorrente relativa alla violazione del segreto professionale è accolta solo in parte, nella misura in cui dovranno essere oscurati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che figurano sugli estratti conto dei portafoglio n. (...) CHF, n. (...) EUR, n. (...) USD e n. (...) GBP del conto aperto presso C1.________ (con il n. di conto [...]) e poi registrato presso C.________ (con il n. di conto [...]) relativi agli anni 2019 e 2020 (menzionati nel dispositivo della decisione impugnata quali: «enclosure 2»).

11.

11.1 Proseguendo nella propria impugnativa, il ricorrente sostiene che le informazioni che l'AFC prospetta di trasmettere all'autorità richiedente colombiana difetterebbero del requisito della rilevanza verosimile, in violazione dell'art. 4 par. 1 MAC e dell'art. 7 lett. a LAAF. A suo dire appare infatti evidente che non vi sia alcuna «correlazione» tra la tipologia di informazioni richieste e quanto emerge dalla documentazione bancaria raccolta. Siccome l'unica transazione che riguarda B.________ risale al 2018, la documentazione in sé non ha alcuna rilevanza per la procedura interna condotta dallo Stato colombiano; ragione per cui l'AFC avrebbe dovuto rispondere all'autorità richiedente colombiana che «nel periodo richiesto (2019-2020) non vi è alcuna movimentazione riconducibile alla (asserita) contribuente colombiana». Trasmettere, come intende fare l'AFC, il «formulario A» del 10 aprile 2018 riguardante B.________ relativo a una transazione del 15 marzo 2018 di 300'000.-, seppur con le date oscurate, fornirebbe a mente del ricorrente un'informazione errata e fuorviante all'autorità richiedente colombiana, tantopiù che tale documento dimostrerebbe che la suddetta persona non è l'avente diritto economico del conto, ma unicamente di quella specifica transazione.

11.1.1 A tal proposito, giova rammentare (cfr. consid. 7.2.2 del presente giudizio) che il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. Per procedere con tale valutazione nell'evenienza concreta occorre quindi porsi al momento della ricezione della domanda del 29 luglio 2022, facendo del tutto astrazione riguardo alla pertinenza delle informazioni fornite una volta trasmesse all'autorità richiedente colombiana. È infatti unicamente lo Stato richiedente che può stabilire in modo definitivo se un'informazione sia effettivamente rilevante o meno (cfr. consid. 7.2.3 supra). Il ruolo dello Stato richiesto, per contro, si limita a verificare se le informazioni e i documenti richiesti dallo Stato richiedente siano correlati ai fatti descritti nella richiesta e se possano essere utilizzati nel procedimento straniero (DTF 145 II 112 consid. 2.2.1). In caso contrario, se l'AFC fosse tenuta a chiarire aspetti di diritto sostanziale, ciò ritarderebbe indebitamente l'assistenza amministrativa, il che non è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera in materia di scambio di informazioni (cfr. sentenze del TF 2C_56/2025 del 4 febbraio 2025 consid. 1.3, 2C_726/2018 del 14 ottobre 2019 consid. 3.5, 2C_1156/2016 del 29 giugno 2018 consid. 2.3.2).

11.1.2 Nello specifico, l'autorità richiedente colombiana ha spiegato nella domanda del 29 luglio 2022 di aver avviato una verifica fiscale a carico di B.________ fondandosi sulla comunicazione ricevuta dalla Svizzera nell'ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Da tale comunicazione, allegata alla domanda di assistenza, il nominativo della persona interessata risulta accostato alla relazione bancaria n. (...) presso la banca svizzera C.________, presentante un saldo a fine 2019 pari a USD 173'067.40 e a fine 2020 pari a USD 951'314.85 (cfr. atto 1 dell'inc. AFC). Spiegando che la persona interessata non avrebbe fatto menzione di tale conto nella dichiarazione degli asset all'estero, l'autorità richiedente colombiana ha precisato che «the request of information is made to verify the existence of, and the amounts hold in the financial accounts that the taxpayer has in the financial institution C.________ acting as holder or beneficial owner». Le richieste relative al suddetto conto bancario in Svizzera, ossia la contrattualistica e gli estratti conto, nonché le informazioni riguardo all'identità del titolare e degli aventi diritto economico, mirano dunque a determinare le disponibilità finanziarie detenute in Svizzera e la rilevanza reddituale delle somme depositate su tale relazione bancaria nel periodo fiscale determinante, al fine di appurare se a B.________ siano imputabili o meno delle violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento di imposte in Colombia. In definitiva, a seguito della comunicazione del conto nel quadro dello scambio automatico di informazioni, esiste chiaramente un nesso fra le informazioni richieste dall'autorità richiedente colombiana e la fattispecie e lo scopo fiscale alla sua base, sicché il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenerle come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcuna violazione del principio della proporzionalità, essendo del tutto plausibile in tale contesto la richiesta di informazioni riguardo al titolare e agli aventi diritto economici di tale conto, così come gli estratti conto. Si tratta quindi di una domanda relativa a un caso concreto e con sufficienti punti di connessione ai fini fiscali tra i fatti descritti e le informazioni richieste e tutti gli elementi che cita sono quindi in grado di escludere, contrariamente all'opinione del ricorrente, che la richiesta sia casuale o speculativa. Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al riguardo, non si può infatti parlare di «fishing expedition». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando si tratta di un'istanza di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9, A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8).

11.1.3 In tali circostanze, questo Tribunale non condivide l'opinione del ricorrente secondo cui il «formulario A» del 10 aprile 2018, che identifica B.________ quale beneficiaria del versamento di 300'000.- avvenuto il 15 marzo 2018, andrebbe rimosso dalla documentazione che l'AFC intende trasmettere all'autorità richiedente colombiana. Non vi è dubbio che tale documento risale a un periodo precedente a quello oggetto di indagine. La giurisprudenza ha tuttavia più volte ammesso la possibilità di trasmettere all'autorità richiedente delle informazioni relative a un periodo diverso da quello oggetto della richiesta di assistenza amministrativa a patto che esse si basino su una situazione di fatto che continui a produrre effetti giuridici e che siano rilevanti ai fini dell'imposizione fiscale degli anni in questione (sentenza del TF 2C_703/2020 del 15 marzo 2021 consid. 7.4.3; sentenze del TAF A-5661/2023 del 4 giugno 2025 consid. 3.3.1, A-4787/2020 del 7 aprile 2025 consid. 5.10, A-1285/2020 del 27 gennaio 2022 consid. 6.6). Le informazioni non pertinenti agli anni oggetto dello scambio di informazioni devono invece essere oscurate (sentenze del TF 2C_1013/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 2.1.2, 2C_703/2020 del 15 marzo 2021 consid. 7.4.2 e 7.4.3). Concretamente, le informazioni contenute nel «formulario A» in parola sono determinanti ai fini dell'accertamento fiscale per cui l'autorità richiedente colombiana ha depositato la domanda di assistenza amministrativa, ciò che lo rende verosimilmente rilevante, anche se precedente agli anni 2019-2020. Dalla comunicazione giunta dalla Svizzera nel quadro dello scambio automatico d'informazioni, non emerge infatti a che titolo il nominativo di B.________ fosse accostato conto n. (...) (cfr. atto n. 1 dell'inc. AFC). Il «formulario A» permette di colmare tale lacuna, dato che identifica quest'ultima quale avente diritto economico sul conto in parola. Ora, alla luce di quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 10.4.2 e 10.5.1 supra) e della natura del conto n. (...) è pure plausibile che, come pretende il ricorrente, il formulario in parola fosse riferito a una singola operazione bancaria e che pertanto B.________ non fosse avente diritto economico di tutti gli averi depositati sul suddetto conto. Ciò posto e sebbene tale transazione precedesse il periodo determinante, occorre nondimeno rilevare che nella comunicazione proveniente dallo scambio automatico d'informazioni il nominativo di B.________ è stato accostato al suddetto conto anche per gli anni 2019 e 2020. Circostanza che non permette di escludere, sulla base di un esame di plausibilità, la permanenza sul conto in parola di averi economici facenti capo alla contribuente colombiana, quand'anche dagli estratti conto prodotti da C.________, non risulterebbe più alcuna transazione in suo favore. Giova rammentare a tal proposito, che nell'ambito dell'esame della verosimile rilevanza la plausibilità di un fatto è sufficiente, non essendo tenuta l'AFC, né tantomeno il Tribunale, ad accertare dal punto di vista del diritto sostanziale se una determinata persona sia l'avente diritto economico sulla singola transazione o sull'intero conto.

11.2 Il ricorrente lamenta altresì una violazione dell'art. 4 cpv. 3 LAAF, ritenendo che la prospettata trasmissione all'autorità richiedente colombiana della documentazione e delle informazioni riguardanti il conto oggetto di indagine, fornirebbe informazioni riguardo a persone che non sono interessate dal procedimento di accertamento fiscale e che, per altro, neppure sono rilevanti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata. La movimentazione bancaria che emerge dai documenti raccolti riguarderebbe infatti clientela del ricorrente estranea rispetto alla fattispecie esposta nella domanda di assistenza amministrativa e rispetto a B.________. Oltretutto i «formulari A» riferiti a D.________ e a E.________, a F.________, a G.________ e a H.________, riguarderebbero transazioni irrilevanti poiché precedenti al periodo determinante (2019-2020): trasmettere tali documenti con le date oscurate, nuovamente corrisponderebbe a trasmettere un'informazione errata e fuorviante, ciò che non è, a mente del ricorrente, ammissibile. Allo stesso modo pure il ricorrente ritiene di rientrare nel novero delle persone terze, dal momento che egli non c'entrerebbe nulla con la procedura in Colombia e le informazioni che l'AFC intende trasmettere all'autorità richiedente colombiana non sarebbero pertinenti all'esame della situazione fiscale di B.________. In definitiva gli interessi privati del ricorrente e delle altre persone menzionate sulla documentazione bancaria dovrebbero prevalere sull'interesse della Colombia ad ottenere tali informazioni dal momento che sono manifestamente irrilevanti e per di più coperte dal segreto professionale.

11.2.1 Al riguardo, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto che la domanda di assistenza amministrativa, persegue di regola lo scopo di ottenere informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo Stato richiedente. Tuttavia, in determinate circostanze, ben definite, possono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assoggettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. La trasmissione di informazioni è quindi in linea di principio possibile, a condizione che sia soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile. Per quanto concerne, in particolare, i terzi non coinvolti, la trasmissione dei loro nominativi è ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF solo se tale informazione è presumibilmente pertinente per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata, ossia rilevante per l'obiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente nei suoi confronti, e se la stessa è proporzionata (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2, confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020). La trasmissione risulta dunque ammissibile laddove la rimozione dei nominativi di terzi renderebbe la richiesta di assistenza amministrativa priva di senso perché impedirebbe o renderebbe oltremodo difficoltosa l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. In altre parole, l'art. 4 cpv. 3 LAAF non impedisce la trasmissione di informazioni relative a terzi non coinvolti - così come il loro nominativo - se la stessa è necessaria, ossia se la loro soppressione vanificherebbe lo scopo dell'assistenza fiscale internazionale (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2, confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020). Vale infine la pena di rilevare che nella DTAF 2010/40 questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che gli importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono sull'interesse individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (consid. 4.5 e 6.5 con riferimenti; cfr. anche sentenza del TAF 6920/2010 del 21 settembre 2011 consid. 5.1.1). L'interesse privato dei terzi all'oscuramento della loro identità non primeggia sull'interesse pubblico ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile. Tuttavia, anche in caso di trasmissione del nominativo di terzi, quest'ultimi risultano protetti perché al termine della procedura, l'autorità richiesta deve ricordare all'autorità richiedente le restrizioni dell'uso delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 142 II 161 consid. 4.6.1, 146 I 172 consid. 7.3.3; cfr. consid. 12.1 infra). Nello specifico, ciò è l'espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7).

11.2.2 Particolarità del caso che ci occupa, è il fatto che il ricorrente - persona terza alla procedura fiscale colombiana - è il titolare della relazione bancaria, ma non l'avente diritto economico, trattandosi di un conto clienti d'avvocato aperto mediante «formulario R» al fine di poter esercitare la professione forense. Benché occorra riconoscere che dagli atti non risulta un suo coinvolgimento nella procedura fiscale condotta in Colombia nei confronti di B.________, le informazioni riguardo al suo nominativo, la sua professione e lo scopo per cui la suddetta relazione bancaria è stata aperta, sono tutt'altro che irrilevanti. A ben vedere esse risultano finanche essenziali per lo Stato richiedente colombiano al fine di contestualizzare e chiarire le informazioni di cui è venuto a conoscenza per il tramite dello scambio automatico d'informazioni. Non è dato sapere, ma in fondo neppure è di interesse al fine del presente giudizio, se fra il ricorrente e B.________ sussistesse un mandato di patrocinio. È tuttavia innegabile che dei fondi in favore di quest'ultima sono transitati sul conto che l'avvocato utilizzava come conto clienti, di conseguenza risulta oltremodo plausibile che fra il ricorrente e la persona interessata vi fosse un punto di contatto, in merito al quale spetterà all'autorità richiedente svolgere gli opportuni accertamenti nel quadro della propria procedura fiscale interna. Come già detto sopra, occorre pertanto riconoscere che le informazioni richieste dall'autorità richiedente colombiana adempiono nella loro integralità il requisito della rilevanza verosimile: i dati bancari oggetto della domanda di assistenza - fra cui rientrano anche le informazioni riguardanti il ricorrente - permettono infatti di accertare la situazione finanziaria di B.________ e il rispetto dei suoi obblighi fiscali verso la Colombia. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF è pertanto ammissibile che l'AFC trasmetta all'autorità richiedente anche i dati riguardante il ricorrente, così come emergono dalle informazioni e dai documenti richiesti.

11.2.3 Già si è detto al considerando precedente (cfr. 10.5.4 e 10.6 supra) della necessità, al fine di tutelare il segreto professionale, di oscurare il nominativo delle persone figuranti sugli estratti conto degli anni 2019-2020. Per il resto nulla osta alla trasmissione di tali documenti, la cui verosimile rilevanza non è in dubbio.

11.2.4

11.2.4.1 Tale accorgimento non occorre per contro riservarlo ai nominativi degli ulteriori aventi diritto economico così come identificati da C.________ per il tramite dei «formulari A» prodotti (cfr. atto n. 22 dell'inc. AFC). Come detto sopra, non è infatti possibile escludere che le transazioni riferite a D.________ e a E.________, a F.________, a G.________ e a H.________ siano state eseguite nel contesto di operazioni esulanti dalle attività professionali tipiche d'avvocato (cfr. consid. 10.5.2 supra). Il segreto professionale, quindi, non osta alla trasmissione delle informazioni che li riguardano. Contrariamente all'opinione del ricorrente, il nominativo delle suddette persone, in quanto aventi diritto economico su transazioni puntuali e identificate - come parrebbe essere il caso per G.________ e H.________ - o sull'intero conto - come potrebbe essere il caso per D.________ e E.________ e per F.________, vista l'indicazione generica sui rispettivi «formulari A» - è senz'altro rilevante, già soltanto per il fatto che l'autorità richiedente colombiana ha chiesto espressamente di indicare tutti gli aventi diritto economico sul conto n. (...). Circostanza che permette, alla luce della finalità della domanda d'assistenza e delle informazioni di cui disponeva l'autorità richiedente colombiana al momento del deposito della stessa, di non poter ragionevolmente escludere la rilevanza verosimile delle informazioni richieste. L'esame nel dettaglio delle relazioni intercorrenti fra la persona interessata, l'avvocato ricorrente e i terzi identificati dalla banca quali aventi diritto economico sul conto in parola e il valore di tali informazioni nell'ambito dell'indagine fiscale interna, spetterà poi allo Stato richiedente. Anche in questo caso l'art. 4 cpv. 3 LAAF non si oppone quindi alla trasmissione della documentazione e delle informazioni relative ai terzi di cui sopra, tantopiù che dimostrando consapevolezza riguardo al fatto che tali persone sono state designate aventi diritto economico prima del periodo oggetto d'indagine, l'AFC ha debitamente oscurato le date figuranti sui «formulari A» (cfr. atto n. 22 dell'inc. AFC).

11.2.4.2 Per il resto, è opportuno rilevare che il ricorrente non ha prodotto alcuna procura che giustifichi l'esistenza di un mandato di rappresentanza in favore delle persone il cui nominativo figura sui citati «formulari A». Ciò posto, giova precisare che le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono di principio irricevibili (cfr. DTF 139 II 404 consid. 11, 137 IV 134 consid. 5.2.2, 123 II 153 consid. 2b; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicato in DTF 147 II 116]; sentenza del TAF A-4192/2020 del 25 marzo 2021 consid. 3.5). L'art. 19 cpv. 2 LAAF prevede che siano legittimati a ricorrere la persona interessata e le altre persone che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 48 PA. L'art. 48 cpv. 1 PA richiede in particolare, analogamente all'art. 89 cpv. 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), che la persona sia particolarmente lesa dalla decisione impugnata e che abbia un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica (cfr. art. 48 cpv. 1 lett. b e c PA). La legittimazione ad agire è quindi esclusa se il ricorrente fa valere non un proprio interesse, ma quello di terzi (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1, 132 II 162 consid. 2.1.2). Tale è precisamente il caso nell'evenienza concreta, laddove il ricorrente non ha fatto valere alcun interesse proprio che lo induce a chiedere che le informazioni riguardanti D.________, E.________, F.________, G.________ e H.________ non siano trasmesse all'autorità richiedente colombiana e/o che il loro nominativo sia oscurato, limitandosi invece ad invocare il diritto alla riservatezza di costoro.

Vale la pena di rilevare che per le persone interessate solo indirettamente, in particolare quelle menzionate nei documenti raccolti ma non direttamente interessate da misure d'accertamento, il diritto di ricorso è infatti in linea di principio negato (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.1.3; sentenza del TF 2C_487/2021 del 29 giugno 2021 consid. 3; sentenze del TAF A-5129/2024 del 27 giugno 2026 consid. 4.2.4, A-5714/2022 del 30 giugno 2023 consid. 1.3.2 con rinvii). L'AFC, d'altro canto, non è tenuta a includere nel procedimento i terzi il cui nome figura nella documentazione destinata ad essere trasmessa nell'ambito dell'esecuzione di una richiesta di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, a meno che la loro qualità di parte non risulti chiaramente dagli atti (cfr. DTF 148 II 349 consid. 5, 146 I 172 consid. 7; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicato in DTF 147 II 116]), ciò che in concreto non è il caso per le summenzionate persone fisiche. Non è pertanto censurabile la scelta dell'autorità inferiore di non inserirle fra le persone autorizzate a ricorrere e di non informarle della trasmissione del loro nominativo, poiché tutelate dal principio di specialità contro l'utilizzo delle loro informazioni da parte dello Stato richiedente (cfr. sentenza del TAF A-1781/2022 del 2 ottobre 2025 consid. 4.5.2 in fine).

11.2.4.3 In definitiva, non essendo il ricorrente legittimato a formulare conclusioni per far valere gli interessi di D.________, E.________, F.________, G.________ e H.________ e non avendo costoro legittimazione a ricorrere, la conclusione ricorsuale formulata su questo punto è irricevibile.

12.

12.1 Ciò sancito, è utile rammentare che il nominativo di terzi non interessati dalle domande d'assistenza è, in ogni caso, protetto dal principio di specialità (cfr. consid. 7.5 del presente giudizio). Le informazioni fornite nell'ambito della presente procedura potranno essere infatti utilizzate, unicamente, nei confronti della persona interessata, ossia B.________ - così come specificatamente indicato dall'AFC anche nel dispositivo della decisione impugnata (§3). Sulla base del suddetto principio, il ricorrente, così come i terzi aventi diritto economico sul conto in parola, potranno quindi - se del caso - difendersi nello Stato richiedente e contestare che le suddette informazioni siano usate contro di loro, a meno che non venga avviata una nuova procedura di assistenza amministrativa a loro carico (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.3.3 e sentenze del TAF A-4119/2024 del 30 ottobre 2025 consid. 1.4.4, A-6446/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.2.1.2, A-5794/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.4.3 con ulteriori rinvii).

12.2 Il ricorrente dal canto suo, avversa tale conclusione affermando che la Colombia non offrirebbe sufficienti garanzie riguardo al rispetto del principio di specialità. Egli ritiene la Colombia uno Stato instabile - attraversato da forti tensioni sociali e politiche, in cui sono presenti gruppi armati d'opposizione e si registrano violazioni dei diritti umani, con un sistema giudiziario che non gode di fiducia - dove non vi sarebbe alcuna garanzia che le informazioni trasmesse dall'AFC non vengano usate contro terze persone, categoria di cui egli fa parte, in modo totalmente pretestuoso e infondato.

12.3 Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che secondo la giurisprudenza di questo Tribunale la Svizzera può partire dall'idea che lo Stato richiedente, con il quale è vincolata da un accordo di assistenza amministrativa, rispetterà il principio di specialità (sentenze del TAF A-769/2017 del 23 aprile 2019 consid. 2.6, A-5066/2017 del 17 maggio 2018 consid. 2.6). Ciò posto e con particolare riferimento alle critiche sollevate dal ricorrente, che da un lato giudica insufficienti la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Colombia, dall'altro lamenta l'assenza di garanzie dello stato di diritto in tale Paese, si osserva quanto segue.

12.3.1 Sul piano interno della protezione dei dati, occorre in effetti rilevare che la lista «Stati, territori, determinati settori di uno Stato e organismi internazionali in cui è garantita una protezione adeguata dei dati» annessa all'Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa, RS 235.11), non include la Colombia. Nondimeno, nel quadro dello scambio automatico di informazioni, il comitato di esperti del Forum globale ha valutato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico predisposto dalla Colombia, giudicandolo soddisfacente. Il Dipartimento federale delle finanze ha espresso il proprio parere sui risultati di questa valutazione successiva e li ha approvati (FF 2017 4225, 4290). È stato quindi constatato che «la Colombia ha messo a punto norme legislative dettagliate in materia di protezione dei dati personali, che tengono conto degli standard minimi riconosciuti a livello internazionale per una moderna protezione dei dati» (FF 2017 4225, 4290). Pertanto, a livello mondiale, il quadro normativo in materia di scambio automatico d'informazioni della Colombia è considerato in vigore e conforme agli standard e non è stata formulata alcuna raccomandazione a seguito della revisione tra pari, pubblicata il 9 dicembre 2020 dal Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito: il Forum globale; OCSE, Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020, pag. 108 e segg., disponibile all'indirizzo: https://doi.org/10.1787/175eeff4-en, consultato l'ultima volta il 31 marzo 2026). È quindi opportuno sottolineare che, a livello mondiale, la Colombia è considerata in possesso di una legislazione conforme agli standard.

Nell'evenienza concreta, non soltanto il ricorrente non apporta elementi di seria consistenza a suffragio delle proprie asserzioni - non essendo i «consigli di viaggio» (doc. I allegato al ricorso), seppur emanati dal Dipartimento federale degli affari esteri, un documento destinato a determinare il rispetto da parte della Colombia dei propri impegni nel quadro dello scambio di informazioni in ambito fiscale - ma neppure spiega, né dimostra, in che modo subirebbe un pregiudizio in relazione alla protezione dei propri dati, il cui scambio è prospettato. Tenuto conto delle valutazioni effettuate nell'ambito del Forum globale e del principio della buona fede che vige nell'ambito dell'assistenza amministrativa, un'indicazione astratta come quella esposta nel ricorso non permette di insinuare il dubbio riguardo al grado di confidenzialità con cui saranno trattate le informazioni una volta trasmesse alla Colombia.

12.3.2 Per quanto riguarda le garanzie dello stato di diritto, Il Tribunale non mette in discussione il fatto che il documento prodotto dal ricorrente, che descrive la situazione in Colombia, evidenzi in modo incontestabile l'esistenza di determinati problemi, in particolare in materia di rispetto dei diritti umani (cfr. doc. I allegato al ricorso). Tuttavia, nel caso in esame non si tratta di determinare in modo astratto, seppur oggettivamente, la situazione socio-economica della Colombia, ma piuttosto la situazione concreta del ricorrente. Quest'ultimo, a ben vedere, non ha riferito di alcun rischio concreto e attuale. Egli non asserisce, né tantomeno dimostra, di essere in un qualche modo assoggettato all'imposizione in Colombia, né di avere particolari relazioni personali o d'affari nel Paese che potrebbero risultare compromesse dalla trasmissione dei dati che lo riguardano. Questo Tribunale fatica quindi a comprendere quali potrebbero essere le conseguenze negative derivanti dalla trasmissione delle informazioni in questione, né quale sarebbe il rischio supplementare o addirittura il pregiudizio irragionevole che il ricorrente dovrebbe subire.

12.4 In definitiva il ricorrente non fornisce alcun elemento di seria consistenza atto a dimostrare che sussista un rischio serio, concreto e attuale di violazione del principio di specialità, sancito dall'art. 22 par. 1 e 2 MAC, da parte dell'autorità competente colombiana.

13.

13.1 Il ricorrente prosegue nelle proprie censure lamentando una violazione del principio di sussidiarietà. Egli asserisce che nella domanda di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022, l'autorità richiedente colombiana si limiterebbe ad indicare in modo generico di aver esaurito i mezzi d'informazione interni, senza tuttavia apportarne la prova.

13.2 Al riguardo si rileva che se l'autorità fiscale straniera sospetta, come nel caso di specie, che un contribuente non abbia dichiarato integralmente i propri redditi e il proprio patrimonio, non è necessario che l'autorità richiedente dimostri di aver contattato invano il contribuente in questione prima di richiedere l'assistenza alla Svizzera (sentenze del TAF A-5695/2018 del 22 aprile 2020 consid. 4.2.2, A-1146/2019 del 6 settembre 2019 consid. 5.2, A-5647/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3.3, A-7413/2018 dell'8 ottobre 2020 consid. 9.5).

13.3 Nell'evenienza concreta, il Tribunale constata che l'autorità richiedente colombiana ha formulato, a tal proposito, una dichiarazione di garanzia sia nello scritto accompagnatorio alla domanda del 29 luglio 2022, indicando: «We have exhausted all possible resources to obtain this information in Colombia, determining that it is only available within your jurisdiction»; che in coda alla domanda stessa, precisando: «all means available have been used in its own territory to obtain this information, except those that would generate disproportionate difficulties». Già di per sé, seguendo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, una tale dichiarazione di garanzia formulata nella domanda di assistenza amministrativa dev'essere ritenuta, in virtù del principio dell'affidamento, sufficiente a comprovare il rispetto del principio della sussidiarietà da parte dell'autorità richiedente (cfr. consid. 7.3 del presente giudizio). In presenza di una tale dichiarazione e in assenza di errori, lacune o contraddizioni palesi - come è il caso nell'evenienza concreta - l'autorità richiesta non è tenuta a chiedere all'autorità richiedente di comprovare di aver sfruttato tutte le fonti di informazione previste dalla sua legislazione (cfr. sentenze del TAF A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.3.2, A-6035/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 4.7.2). Lo scrivente Tribunale, al pari dell'AFC, non ha quindi alcun motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'autorità richiedente colombiana, riguardo agli sforzi profusi e alla impossibilità di fare piena luce sulla situazione economica del ricorrente attraverso i mezzi d'informazione interni. Oltre a ciò, occorre rilevare che le informazioni richieste non sarebbero accessibili in Colombia, trovandosi in conti bancari svizzeri. È pertanto normale che l'autorità richiedente colombiana si sia rivolta a tal proposito direttamente alla Svizzera (cfr. sentenza del TF 2C_493/2019 del 17 agosto 2020 considd. 5.5.4 e 5.6).

14.

14.1 In modo piuttosto generico il ricorrente lamenta infine una violazione del principio della buona fede, ritenendo che le contraddizioni manifeste contenute nella domanda di assistenza amministrativa, avrebbero dovuto indurre l'AFC ad esigere dei chiarimenti supplementari all'autorità richiedente colombiana, non potendo la prima limitarsi a fare affidamento sulle dichiarazioni della seconda.

14.2 Con riferimento a tale censura, questo Tribunale rinvia innanzitutto a quanto già esposto in merito al principio dell'affidamento, ricordando che la buona fede dello Stato richiedente è presunta (cfr. consid. 7.1 del presente giudizio) e che di principio non vi è motivo di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito alla fattispecie allegata da quest'ultimo. A tal proposito si rinvia alle considerazioni che questo Tribunale ha già esposto nel presente giudizio, in particolare riguardo alla provenienza delle informazioni su cui si fonda la domanda di assistenza amministrativa del 29 luglio 2022 (cfr. consid. 9.3-9.6 supra) e al rispetto del principio della sussidiarietà (cfr. consid. 13.3 supra). In buona sostanza, al netto delle asserzioni di ricorrente, agli atti non vi sono elementi sostanziali che lascino trasparire che, al momento del deposito della domanda, l'autorità estera avrebbe esposto una fattispecie non veritiera o che le dichiarazioni di quest'ultima conterrebbero errori, lacune o contraddizioni manifeste; inoltre, come già esaminato, la domanda d'assistenza del 29 luglio 2022 adempie chiaramente i requisiti formali posti alla base della sua ammissibilità (cfr. consid. 6 del presente giudizio). Così stando le cose e per le ragioni già esposte, l'AFC non aveva motivo di esigere ulteriori delucidazioni dall'autorità richiedente colombiana.

15. Da quanto sopra esposto ne discende che, ad eccezione dell'oscuramento dei nominativi coperti dal segreto professionale nella documentazione di cui l'AFC prospetta la trasmissione all'autorità richiedente colombiana («enclosure 2»; cfr. punto 10.6), la decisione impugnata è conforme alla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

16.

16.1 Le spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 PA; art. 2 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) sono fissate a 5'000.- franchi.

In considerazione dell'accoglimento molto parziale del ricorso e il fatto che il ricorrente soccombe sul principio stesso della concessione dell'assistenza amministrativa, le spese procedurali sono poste a suo carico per quattro quinti, pari a 4'000.- franchi. Tale importo sarà prelevato dall'anticipo spese di 5'000.- franchi già versato (cfr. art. 4 TS-TAF). Il saldo di 1'000.- franchi sarà restituito al ricorrente una volta che la presente sentenza sarà definitiva ed esecutiva, a condizione che egli comunichi un numero di conto postale o bancario. Nessuna spesa processuale è posta a carico dell'autorità inferiore (art. 63 cpv. 2 PA).

16.2 Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in combinazione con l'art. 7 segg. TS-TAF). Considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di un rappresentante professionale e non avendo lo stesso dettagliato alcuna nota d'onorario, è giustificato assegnare, ex aequo et bono, sulla base degli atti e secondo la prassi del Tribunale, un'indennità per spese ripetibili di CHF 1'500.- (disborsi ed IVA inclusi) a carico dell'AFC (art. 64 cpv. 2 PA).

17. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h LTF). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni.

Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto e per il resto è respinto.

2. La decisione finale del 4 gennaio 2023 dell'autorità inferiore è modificata nel senso che quest'ultima, prima della trasmissione delle informazioni alla National Tax and Customs Administration Colombian Competent Authority, è tenuta ad oscurare i nominativi delle persone fisiche e giuridiche così come indicato al consid. 10.6 del presente giudizio.

3. Le spese processuali pari a franchi 5'000.- sono poste a carico del ricorrente nella misura di franchi 4'000.- e sono prelevate dall'anticipo spese di franchi 5'000.- già versato. Il saldo di franchi 1'000.- sarà restituito al ricorrente alla crescita in giudicato del presente giudizio. A tal fine, è tenuto a fornire un numero di conto postale o bancario.

4. Al ricorrente è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per la procedura di ricorso di franchi 1'500.-. Essa è posta a carico dell'autorità inferiore.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Annie Rochat Pauchard

Luca Rossi

Rimedi giuridici:

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)