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A-5907/2008

A-5907/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-04 · Italiano CH

Dogane

Sachverhalt

A. La A._______ (di seguito: A._______) è una società anonima con sede in X._______ che, su autorizzazione dell'Amministrazione fede­ra­le delle finanze, gestisce l'esercizio di due Punti Franchi doganali a X._______ e a Y._______. In particolare, il Punto Franco di X._______ serve al deposito di merci non sdoganate e al­lo sdo­ga­namento di merci di trasbor­do, si occupa altresì delle cosiddette procedure Speditori-destinatari autorizzati (SDA) e di Depositi Doga­na­li Aperti (DDA), co­sì pure del deposito in luo­ghi appositamente de­si­gnati di mer­ci pro­ve­nienti dalla libera circolazione. B. In data 27 settembre 2000 l'Ufficio doganale grigionese di Z._______ ha certificato una dichiarazione doganale di transito atte­stan­te l'importazione in Sviz­zera, con destinazione finale l'Ufficio doganale di scarico di X._______ Punto Franco, di 86 cartoni di sigarette prove­nienti dal­l'Italia e de­stinati alla A._______. Il mede­simo giorno la dichiarante, C._______, ha consegnato la mer­ce allo spor­tel­lo della ditta destinataria che ha quindi provveduto a inventariala e ad immagazzinarla presso il Punto Franco di X._______. C. Il 17 novembre 2006 la A._______ ha riscontrato la sparizione di 19 cartoni di sigarette degli 86 depositati il 27 settembre 2000 per un totale di 190'100 pezzi di sigarette con filtro. L'inchiesta penale che ne è seguita è sfociata nell'emissione di due decreti d'accusa nei confronti di un dipendente della qui ricorrente e di un terzo. Il procedimento ha permesso di appurare che nel periodo gennaio - novembre 2006, la merce inventariata era stata asportata dal deposito dall'allora impiegato della ricorrente ed era stata immessa in territorio doganale svizzero, senza dichiarazione al competente ufficio doganale. D. Basandosi sulle risultanze del procedimento penale, con decisione di esazione posticipata del 22 maggio 2007, la Direzione del circondario Lugano (di seguito: DCD) ha quindi assoggettato al pagamento dei tributi all'importazione per complessivi fr. 37'391.25 la A._______ e in via solidale il suo già dipendente e il terzo al quale era stata venduta la merce sottratta. Tale importo comprende il dazio per fr. 2'120.40, l'im­po­sta sul tabacco per fr. 29'047.30, la tassa della Società cooperativa per l'acquisto di tabacco indigeno (SOTA) per fr. 247.15, la tassa di pre­ven­zione del tabagismo per fr. 247.15 e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di fr. 5'729.25. E. Per il tramite del suo patrocinatore, la A._______ è insorta contro tale decisione con ricorso del 25 giugno 2007, postulandone l'annullamento in primo luogo poiché a torto sarebbe stata assoggettata al pagamento dei tributi, avendo, nella sua qualità di datore di lavoro, messo in atto tutta la diligenza richiesta dalle circostanze; secondariamente, contestando la quan­tificazione del valore della merce sulla quale è stata calcolata l'esazione posticipata. Il 12 marzo 2008, attestando di voler proseguire con la procedura, la A._______ ha versato l'anticipo spese richiesto dall'autorità per l'entrata nel merito del ricorso. F. In data 10 giugno 2008, nell'ambito dell'esame della vertenza, la Direzione generale delle Dogane (di seguito: DGD) ha comunicato alla A._______ che il conteggio stabilito dall'autorità andava rivisto, dovendosi calcolare i tributi sulla base dell'aliquota in vigore al giorno del­l'ac­cer­ta­mento dell'omissione della riscossione del dazio non­ché tener conto del deprezzamento del valore di mercato delle sigarette. Ritenuto quindi tali modifiche, oltre che all'aumento dell'imposta sulle si­garette tra il 2001 e il 2006, l'importo corretto complessivo dei tributi al­l'importazione da cor­ri­spondere era quindi di fr. 39'697.00 e compren­deva fr. 2'120.40 di dazio, fr. 33'837.80 di imposta sul tabacco, fr. 247.15 di tassa SOTA, fr. 247.15 di tassa di prevenzione del tabagismo e fr. 3'244.50 di IVA. Datale la facoltà di esprimersi in merito, il 17 giugno 2008 la A._______ ha preso atto di tale comunicazione, contestandola in fatto e in diritto, riconfermandosi integralmente in quanto esposto nel suo ricorso. G. Con decisione dell'11 agosto 2008, la DGD ha accolto parzialmente il ricorso contro la decisione di esazione posticipata decretando l'assogget­tamento della A._______ al pagamento dei tributi siccome appartenen­te alla cerchia di persone assoggettate all'obbligo di soddisfare il dazio, essendo la destinataria della merce che ha accettato di depositare nel pro­prio deposito doganale. Con riferimento al valore di mercato della merce, l'autorità inferiore ha rivisto il medesimo in base al prezzo di vendita delle sigarette nel novembre 2006 e al loro valore di mercato e ha quindi provveduto ad adattare l'importo relativo all'IVA. L'ammontare complessivo dei tributi dovuto è stato quindi valutato in fr. 39'697.00, anzi­ché fr. 37'391.25. Tale aumento è da ascrivere all'incremento di alcune aliquote valide al momento della nascita dell'assoggettamento al dazio all'importazione e ad altri tributi, e ciò malgrado il valore di mercato della merce sia stato rivisto al ribasso, considerato che la maggior parte dei tributi gravanti sulle sigarette non sono riscossi in funzione del valore bensì del peso o del numero dei pezzi. H. La succitata decisione su ricorso è stata impugnata dalla A._______ (di seguito: ricorrente) con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale del 15 settembre 2008. Protestando tasse, spese e ripetibili, la ricorrente postula l'accoglimento del suo gravame con il conseguente annullamento della decisione di cui si è detto che la condanna al pagamento dell'importo relativo ai tributi per complessivi fr. 39'697.00. Nel suo allegato ricorsuale essa sostiene in via principale che la de­ci­sio­ne dell'autorità inferiore ravvisa una crassa violazione del diritto federale, compreso l'abuso del potere di apprezzamento e una constatazione inesatta dei fatti. In particolare, la ricorrente asserisce di non poter essere considerata quale mandante e quindi di non appartenere alla cerchia di persone soggette all'obbligo di pagamento. In via sussidiaria, osserva che, qualora dovesse essere considerata quale "datore di lavoro" ai sensi della legislazione applicabile, nella fattispecie avrebbe posto in essere tutte le misure di sua competenza necessarie per salvaguardare la merce depositata nei propri magazzini e pertanto alcuna responsabilità le sarebbe imputabile. I. Con risposta del 12 dicembre 2008, la DGD, riferendosi alla decisione con­testata, ha postulato il rigetto integrale del ricorso, ribadendo la fon­da­tezza della sua decisione e aggiungendo un'ulteriore argomentazione in risposta a una censura ricorsuale, ovverosia, per l'autorità inferiore, la ricorrente sarebbe doppiamente assoggettata al pagamento dei tributi doganali e meglio, in via principale come persona assoggettata al control­lo doganale e in via subordinata in qualità di datore di lavoro di una per­so­na assoggettata al controllo doganale. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 La competenza del Tribunale amministrativo federale per statuire sul presente gravame è data dagli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione con l'art. 116 cpv. 4 della Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinnanzi allo scrivente Tribunale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

E. 1.2 Tenuto conto delle ferie giudiziarie estive, il ricorso è stato inter­po­sto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esi­gen­ze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA).

E. 1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pub­bli­co federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al paga­men­to posticipato di dazi doganali. Comportando il medesi­mo un one­re pecuniario, dato è quindi l'interesse a ricorrere. Da qui la legit­ti­ma­zione della ricorrente (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.

E. 2 Il caso in esame concerne una procedura d'imposizione già pen­den­te al momento dell'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della LD. Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie è quin­di ancora sotto­posto alla vecchia Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle do­ga­ne (vLD; CS 6 475).

E. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo­cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o in­com­pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi adotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche del­la decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della mas­sima inquisitoria e del­l'applicazione d'ufficio del diritto sono tut­ta­via limitati. L'autorità competente pro­cede infatti spontanea­mente a constatazioni com­plementari o esa­mi­na altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risul­tino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 2. ed., Berna 2005, pag. 722 segg.).

E. 3.2 Nel suo gravame la ricorrente denuncia la violazione del diritto fe­de­ra­le, compreso l'abuso del potere di apprezzamento e una consta­ta­zio­ne inesatta dei fatti ritenendo di non poter essere consi­de­rata quale "mandante" ai sensi della legislazione doganale applicabile e di conse­guenza di non ap­par­tenere alla cerchia di per­sone sog­get­te all'ob­bli­go di paga­men­to posticipato dei tributi oggetto del presente giudizio. Contesta pari­menti qualunque responsabilità le si voglia imputare nella sua qua­lità di datore di lavoro ex art. 9 cpv. 2 vLD, siccome, avrebbe posto in es­se­re tutte le misure che le competono per salvaguardare la merce depositata nei propri magazzini. Lo scrivente Tribunale procederà ad analizzare l'allegato ricorsuale considerando tali adduzioni secondo l'ordine suesposto.

E. 4 La decisione contestata, avente quale oggetto l'esazione posticipata di tributi doganali non riscossi in precedenza siccome la merce non era stata dichiarata, è basata formalmente sull'art. 12 della Leg­ge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), norma che è applicabile al presente caso conformemente al rinvio di cui all'art. 80 vLD.

E. 4.1 L'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA sancisce che qua­lo­ra, per un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tas­sa non è stata a torto ri­scos­sa, essa deve essere pagata successivamente, interessi com­pre­si, e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata per­so­na. Obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segna­ta­mente quella obbligata al pa­ga­mento della tassa (art. 12 cpv. 2 DPA). Tuttavia, la persona che inten­zio­nalmente ha commesso l'in­fra­zio­ne o vi ha partecipato, rispon­de in solido, insieme alle persone tenu­te al versa­men­to in base al se­con­do capoverso (art. 12 cpv. 3 DPA). L'illecito di cui all'art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale generato dal mancato pagamento dei contributi dovuti. Esso può con­si­stere non solo in un aumento degli attivi ma anche in una dimi­nuzione dei passivi. Ciò è nor­mal­mente il caso quando un contri­bu­to dovuto non è stato versato (DTF 110 Ib 310 consid. 2c; deci­sione del Tribunale fede­ra­le 2A.220/2004 del 15 novembre 2004 consid. 2.1 con riferimenti). Affinché l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un'infrazione penale (decisione del Tribunale federale 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 con­sid. 2.1; DTF 115 Ib 360 consid. 3a; DTF 106 Ib 221 consid. 2c; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 65.61 consid. 3d/bb; Kurt Hauri, Ver­wal­tungs­strafrecht [VStrR], Motive - Doktrin - Recht­spre­chung, Berna 1998, pag. 36). L'applicazione di que­sta norma non dipende per contro né da una responsabilità penale spe­ci­fica, né da una colpa, né ancora dal promuovimento di una pro­ce­dura penale (de­ci­sione del Tribunale fe­derale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 5; DTF 106 Ib 221 consid. 2c e, tra le tante, decisione del Tribunale amministrativo federale A-2925/2010 del 25 novembre 2010 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti). In genere tutte le persone tenute al pagamento del dazio doganale rispondono solidalmente delle somme dovute e non riscosse anche se esse non hanno tratto personale profitto dall'infrazione (decisioni del Tribunale federale 2A.220/2004 consid. 2.1.1 e 2A.199/2004 consid. 2.1.1 del 15 no­­vem­­bre 2004; decisione del Tribunale amministrativo federale A-3096/2009 del 18 maggio 2010 consid. 5.2).

E. 4.2 Giusta l'art. 1 vLD, chiunque varca la linea doganale svizzera o tra­spor­ta merci attraverso la stessa deve osservare le prescrizioni del­la legislazione doga­na­le. Gli obblighi doganali consistono nel­l'os­ser­van­­­za del­le prescri­zio­ni con­cer­nenti il traffico attraverso il confine (obbligo della denunzia doganale) e nel pagamento delle tasse pre­vi­ste dal­la legge (obbligo di pagare il dazio). Tutte le merci che sono impor­ta­te od esportate devono quindi essere pre­sen­ta­te all'ufficio do­ga­nale com­pe­tente, poste sotto controllo doganale e denunziate per lo sdoganamento (art. 6 cpv. 1 vLD). In virtù del prin­ci­pio dell'auto­di­chia­ra­zione che regge la procedura doganale, le persone soggette all'ob­bli­go della denunzia doganale devono prendere tutte le disposizioni neces­sarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'ese­cu­zione del controllo doga­na­le e stabilire l'obbligo di pagare il da­zio (art. 29 cpv. 1 vLD). La per­so­na soggetta all'obbligo della denun­zia de­ve richiedere lo sdoga­na­mento delle merci sotto controllo e, a seconda della desti­na­zio­ne della mer­ce, presentare la dichiarazione relativa, producendo tutti i docu­men­ti giustificativi, i permessi e le altre carte di legit­ti­ma­zio­ne occor­ren­ti per il modo di sdoganamento richiesto, nel numero, nella forma e nel termine prescritti. Commette quindi una contravvenzione doganale chiunque, varcando la linea di confine, omette di dichiarare, totalmente o parzialmente, per le operazioni doganali, delle merci soggette a dazio (art. 74 lett. 3 vLD).­

E. 4.3 Sono soggette all'obbligo della denunzia doganale le persone che trasportano merce oltre il confine nonché i loro mandanti (art. 9 cpv. 1 vLD). Il padrone risponde del­le azioni com­mes­se dai suoi impie­gati, operai, apprendisti e do­me­stici nell'esercizio delle loro incom­ben­ze di servizio o d'affari, salvo che egli non provi d'aver usa­to tutta la dili­genza per far osservare le pre­scri­zio­ni da dette persone (art. 9 cpv. 2 vLD). L'art. 13 cpv. 1 vLD dispone che il pagamento del dazio incom­be alle per­sone soggette all'ob­bli­go della denunzia doga­na­le e a quel­le indi­ca­te nel succitato art. 9 vLD come pure alle persone per con­to delle quali le mer­ci sono state impor­tate o esportate. Tutte rispon­do­no soli­dal­mente del­le somme dovu­te. Il diritto di regresso è retto dalle nor­me del diritto ci­vi­le.

E. 4.3.1 Secondo la giurisprudenza, la nozione di mandante deve essere intesa in un senso più ampio di quella del dirit­to civile, ovvero come chiun­que induca effettivamente un trasporto di merci attraverso la frontiera (DTF 107 Ib 200 consid. 6b; DTF 89 I 546). È quindi tale non solo colui che conclude, ai sensi civili, un contratto di trasporto con il trasportatore, ma anche chiunque, di fatto, predispone l'importazione delle merci (decisioni del Tribunale federale 2C_132/2009 del 7 gennaio 2010, 2A.82/2005 del 23 agosto 2005, 2A.220/2004 e 2A.199/2004 del 15 novembre 2004). La giuri­sprudenza ha quindi dedotto che la definizione di mandante debba essere intesa in senso lato affinché tutte le persone economicamente interessate al­l'im­por­tazione della merce sia­no tenute al pagamento dei dazi (DTF 110 Ib 306 consid. 2b, DTF 107 Ib 198 consid. 6a-b, DTF 89 I 545 consid. 4; decisione del Tribunale federale 2C_747/2009 dell'8 aprile 2010 e 2A.230/2006 del 9 ottobre 2006 consid. 6; fra le tante decisioni del Tribunale amministrativo fede­rale, A-7933/2008 dell'8 febbraio 2010 consid. 4; A-1768/2006 del 21 ottobre 2009 con­sid. 2.1). La volontà di garantire la ricuperabilità del cre­dito doganale è quindi stato uno degli elementi ritenuti dalla giurispru­denza per di­stan­ziarsi dal concetto di "man­dan­te" ai sensi del diritto civile (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 con riferimenti). Il Tribunale federale ha parimenti confermato questa sua ampia concezione del termine "mandante" prevedendo che anche le persone morali possono essere ritenute tali (cfr. sentenza del Tribunale fe­de­rale 2C_747/2009 dell'8 aprile 2010 consid. 5.3).

E. 4.3.2 L'interpretazione di mandante in un senso più ampio di quella del diritto civile instaurata dall'Alta Corte è peraltro stata illustrata nel Messaggio del 15 dicembre 2003 relativo alla nuova Legge sulle dogane (FF 2004 525 segg.). Anche se il nuovo diritto non impiega più formalmente questa nozione, e ciò proprio perché la sua definizione ha dato adito a troppe difficoltà di interpretazione, la nuova locuzione - chiunque fa introdurre merci nel territorio doganale - corrisponde mate­rialmente alla definizione in senso lato di cui si è detto in pre­ce­den­za (cfr. la suc­ci­tata sentenza del Tribunale federale 2C_363/2010 consid. 5.1 in fine).

E. 4.3.3 Per l'insorgere del credito doganale è determinante l'effettivo traspor­to delle merci oltre il confine doganale (Remo Arpagaus, Das schwei­ze­risches Zol­lrecht, n.m. 83, in: Schweizerisches Bundesver­wal­tungs­recht [SBVR], Schweizerisches Aussenwirtschafts- und Binnen­markt­recht, Grund­werk 1999). L'oggetto dell'imposta è quindi l'atto del­l'importazione o dell'esportazione di merci. Di conseguenza, il cre­di­to doganale sorge nel momento in cui, secondo la legislazione doganale, l'importazione o l'espor­tazione è usualmente considerata con­clu­sa (cfr. Ernst Blumen­stein, Schweizerisches Zollrecht, Berna 1931, pag. 24 segg.). Per determinare tale momento, l'art. 11 vLD considera due pos­si­bilità: nel caso di importazione, dichiarazione e imposizione ordinaria di merce, si tratta del momento in cui l'ufficio doganale accetta la dichia­razione doganale. Qualora non abbia luogo un'im­por­tazione e dichiarazione ordinaria della merce, secondo l'art. 11 cpv. 2 vLD l'obbligo di pagare il dazio comincia al momento in cui la merce ha varcato il confine. Il transito attraverso il confine ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 vLD com­prende quindi anche la procedura di sdoganamento che si con­clu­de solo con la consegna della quietanza doganale (art. 62 vLD).

E. 4.3.4 Nella già citata DTF 107 Ib 205, il Tribunale federale ha sancito che il passaggio del confine e sdoganamento si trovano in stretta relazione funzionale, seb­be­ne entrambe le procedure possono av­ve­ni­re in luoghi e tempi diver­si. Deposito franco doganale e ufficio doga­na­le sono in relazione tanto stretta con il confine doganale da essere con­siderata persona che trasporta merce oltre il confine ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LD anche chiunque, dopo aver varcato il confine, ma prima che sia terminato il procedimento di sdoganamento, entra il relazione con la merce; questo vale in particolare per le persone che presentano la merce all'ufficio doganale e la pongono sot­to controllo doganale (art. 30 cpv. 1 vLD). Per la giurisprudenza si deve quindi rico­­no­scere che queste persone cooperano alla movimen­ta­zione delle merci e al­l'adem­pimento dell'ob­bli­go della denunzia do­ga­nale in misu­ra alme­no uguale a quelle che porta­no la merce at­tra­verso il confine doganale.

E. 4.4 La linea doganale svizzera coincide di regola col confine politico (art. 2 cpv. 1 vLD). Ciò non vale nel caso dei distretti franchi (punti franchi e porti fran­chi) che, giusta l'art. 2 cpv. 3 vLD sono considerati co­me territorio doganale estero, riser­va­to il diritto di controllo doga­na­le. Le merci che si trovano in un deposito franco doganale hanno quindi lo statuto di merci estere (non sdaziate). Lo statuto di "territorio doganale estero" dei depositi franchi doganali non significa tuttavia che essi siano dei locali non sottoposti ad alcun diritto, bensì i magaz­zini non amministrati dalla do­ga­na stessa sono comunque sogget­ti alla sua vigilanza. Le disposizioni emanate dalla dogana per garan­tire la sicurezza doganale vincolano tutti gli interessati (art. 43 cpv. 1 vLD).

E. 4.5 Il traffico delle merci depositate presso i depositi delle merci in franchigia di dazio, in particolare presso il Punto Franco di X._______, è re­go­lato dagli artt. 42 segg. vLD, 82 segg. vOD nonché dall'Auto­riz­zazione per l'eser­ci­zio di Punti Franchi a X._______ e a Y._______ concessa il 27 ottobre 1971 dal Dipartimento federale delle finanze alla ricor­rente (di seguito: Autoriz­za­zione) e il Rego­lamento doganale per il Punto Franco di X._______ del 1° novembre 1980 (di seguito: Rego­lamento 1980) sostituito dal Re­go­la­mento doganale del 1° luglio 2006 (di seguito: Regolamento 2006), quest'ultimo altresì applicabile alla fattispecie, essendo i fatti risalenti al periodo gennaio-nove­m­bre 2006.

E. 4.6 L'immagazzinamento in un deposito doganale ha per scopo il rinvio dello sdoganamento definitivo (art. 39 vLD) di merci importate dall'estero sia per facilitare il commercio intermedio sia perché non è ancora possibile sdoganarle definitivamente. L'immagazzinamento in un deposito doganale è di regola preceduto da un trattamento con bol­let­ta di cauzione, che consente di trasportare la merce dal confine doganale al deposito doganale. Secondo l'art. 85 vOLD, anche le mer­ci sdoganate mediante carta di passo o semplice annotazione pos­sono essere portate in un deposito doganale, purché tali documenti venga­no in seguito "sca­ri­ca­ti". Per tal motivo, anche l'immagazzinamento in un deposito doganale è considerato uno sdoganamento intermedio: una volta immagazzinata la merce, il precedente documento doganale rela­ti­vo allo sdoganamento inter­medio è scaricato e la mer­ce può essere riti­rata dal deposito soltanto sulla base di un nuovo sdoganamento (artt. 42-46 vLD; artt. 82-97 vOLD) (cfr. FF 2004 556).

E. 4.7 Da un punto di vista giuridico, l'immagazzinamento in un deposito doga­na­le è costituito dall'attività di deposito, da un lato, e dal vincolo della merce al regime doganale, dall'altro. L'attività di deposito si fonda su un contratto di deposito di diritto privato (contratto di deposito, in parti­colare magazzini di deposito, cfr. art. 482 segg. della Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero. Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO; RS 220]). Il contratto stabilisce di regola che il depositario prende in consegna, a paga­men­to, una determinata merce da immagazzinare. Generalmente, nei de­po­­­siti doganali sono accettate soltan­to le merci non sdoganate; il con­trat­­to di deposito può dunque essere concluso soltanto con de­po­si­tari ben determinati, ossia i titolari di un deposito doganale, e la sua esecuzione sottostà alla sorveglianza dell'Amministrazione delle do­ga­ne, vale a dire, le merci sono vincolate alle disposizioni della legisla­zio­ne doganale, ciò a significare che durante l'immagazzinamento le merci sono sottoposte alla polizia doganale e soggiacciono al controllo do­ga­nale (art. 43 cpv. 1 vLD, art. 82 cpv. 2 vOLD, artt. 83 e 94 cpv. 3 OLD). L'immagazzinamento e l'asportazione delle merci richiedono quin­di una procedura conforme alla legislazione doganale, come peral­tro si dirà in seguito.

E. 4.8 Come detto sub consid. 4.5, conformemente all'art. 42 cpv. 1 vLD, il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane ha autorizzato la ricorrente ad esercitare il Punto Franco di X._______. Fondandosi sul­l'art. 42 cpv. 1 vLD, sugli artt. 82 cpv. 2 e 83 cpv. 1 vOD nonché sul­la citata Autoriz­za­zione, la DGD ha ema­na­to dapprima il Regolamento 1980, sostituito in seguito dal Regolamento 2006.

E. 4.8.1 Il Punto Franco doganale di X._______ gestito dalla società qui ricor­rente serve, giusta l'art. 1 del Regolamento 1980, al deposito di merci non sdoganate (v. anche art. 11, eccezione) e allo sdoga­na­men­to di merci di trasbordo (cosiddetti sdoga­na­menti diretti). Con la fles­si­bi­liz­zazione in atto dal 1° novembre 2003 sono inol­tre possibili le pro­ce­dure SDA e DDA, così come il deposito di merci provenienti dalla libera circo­lazione, in luoghi appositamente designati (cfr. art. 1 del Rego­la­men­to 2006). L'art. 3 dell'Autorizzazione nonché l'art. 9 del Regola­men­to 1980 e l'art. 9 del Regolamento 2006 sanciscono che il Punto Franco è ge­sti­to a rischio e pericolo della Gerente. L'ammi­ni­strazione delle dogane non assume alcuna responsabilità per le mer­ci depo­si­ta­te. L'art. 9 del­l'Autoriz­­zazione prevede al­tre­sì che la qui ricorrente e il suo personale sono tenuti a tutelare gli in­te­ressi della doga­na, a coa­­diuvare i funzionari doganali nell'esercizio dei loro com­pi­ti e a noti­fi­ca­re loro senza indugio ogni accertamento su fatti avvenuti nei Punti Fran­­chi che lasciano presumere una violazione delle prescrizioni doga­na­li. Un siffatto obbligo è pure previsto all'art. 34 del Regolamento 1980 e all'art. 28 del Regolamento 2006.

E. 4.8.2 L'estrazione delle merci dal deposito è regolata alla cifra IV. sia del Regolamento 1980 che del Regolamento 2006. Per i casi di trat­ta­men­to all'importazione, l'art. 15 cpv. 1 del Regolamento 1980 sancisce l'obbligo della denuncia e del collocamento sotto controllo doganale preve­dendo che le merci devono essere condotte nel reparto sdoga­na­men­ti, annun­ciate all'ufficio doganale con modulo di consegna e poste sotto controllo doganale. L'obbligo di denuncia spetta alla Gerente, sem­preché esso non sia adempito dalla persona autorizzata a disporre delle merci. Una volta che le merci sono state denunciate e collocate sot­­to controllo doganale, giusta l'art. 16 cpv. 1 del Regolamento 1980 non­­ché l'art. 16 del Rego­la­mento 2006, la proposta di sdoganamento per le merci poste sotto control­lo doganale deve essere presentata all'ufficio doganale entro un giorno. Le merci sdoganate al­l'im­por­ta­zio­ne devono quindi essere aspor­tate dal Punto Franco al più tardi il gior­no feriale susseguente a quel­lo in cui sono state liberate. Se l'aspor­ta­zio­ne non è stata effet­tua­ta entro tale termine, la Gerente de­ve prov­ve­de­re all'asportazione delle merci a spese della persona auto­riz­zata a disporne.

E. 4.8.3 Le infrazioni al Regolamento 1980, sostituito a partire dal 1° luglio 2006 dal Regola­men­to 2006, sono punite come inosservanza di prescrizioni d'ordine a tenore dell'art. 104 vLD, sempreché non siano perseguibili secondo disposizioni penali particolari (art. 37 del Regolamento 1980 e art. 31 del Regola­men­to 2006).

E. 5.1 Nel caso concreto, come detto, la ricorrente adduce in primo luogo di non poter es­se­re considerata quale "mandante" ai sensi della legi­sla­zio­ne doga­na­le e conseguentemente, di non poter essere assog­get­ta­ta al paga­men­to dei tributi. A torto.

E. 5.1.1 Come visto, tramite dichiarazione doganale di transito del 27 settembre 2000 è stato attestato dall'Ufficio doganale di Z._______ un invio di 86 cartoni di sigarette provenienti dall'Italia destinato all'Ufficio doganale di scarico di X._______ Punto Franco. La società dichiarante C._______ ha dippoi consegnato la mer­ce allo spor­tel­lo del Punto Franco di X._______ il mede­simo giorno che ha provveduto a sua volta a inven­tariarla e a immagazzinarla negli appositi vani. L'immagazzinamento e l'asportazione delle merci da un deposito fran­co doganale richiedono una procedura conforme alla legislazione doganale (cfr. consid. 4.6). Nella fattispecie sebbene sia stato com­piu­to un immagazzinamento conforme alle disposizioni legali appli­ca­bili, l'estra­­­­zione della merce dal deposito della ricorrente è tuttavia av­ve­nu­ta in violazione delle me­desime. Il credito doganale è dunque insorto al­lorquando i cartoni di sigarette rubati hanno oltrepassato il confine doganale. Come detto, la procedura di sdoganamento si conclude solo con la consegna della quietanza doganale (cfr. consid. 4.3.3). Nel caso in esame una volta che la merce proveniente dall'Ufficio doganale di Z._______ è stata inventariata, essa è stata depositata presso il Punto Franco di X._______. Perché avvenisse l'estrazione delle merci dal deposito conformemente alla legislazione applicabile - che sancisce l'obbligo della denuncia da parte del Gerente del Punto Franco doganale o della persona autorizzata a disporre delle merci e del collocamento sotto controllo doganale (cfr. consid. 4.8.2) - le merci, prima di essere asportate, devono essere condotte nel reparto sdoganamenti del deposito doganale, annun­ciate all'ufficio doganale con modulo di consegna e poste sotto controllo doganale. E nella fattispecie, visto che i cartoni di sigarette sono stati rubati dal dipendente della ricorrente, nulla di tutto ciò si è verificato. Considerato che il pagamento del dazio incombe alle persone soggette all'obbligo della denunzia doganale e a quelle che tra­spor­tano la merce oltre il confine nonché ai loro mandanti, la ricorrente, in quanto persona giuridica che è entrata in relazione con la merce prima del termine del procedimento di sdoganamento e che coopera alla movimentazione delle merci e all'adempimento del­l'ob­bli­go della denun­­­­­zia doganale, dev'essere considerata, confor­me­mente al­la giuri­spru­denza citata del Tribunale federale (cfr. consid. 4.3.4.), per­sona che trasporta merce oltre il confine ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 vLD. Siffatta decisione trova fondamento nella giurisprudenza restrittiva dell'Alta Corte la cui volontà è quella di garantire la recuperabilità del credito doganale tramite l'assoggettamento di tutte le persone econo­mi­camente interessate all'importazione della merce. Essendo la qui ricorrente parte della cerchia di persone che contribuiscono al trasporto della merce oltre il confine, le incombeva quindi ex lege di provvedere alla denunzia doganale. Di conseguenza, essa è responsabile personalmente per la procedura di sdoganamento e quindi anche del pagamento delle tasse previste dalla legge sulle dogane. Ne discende che su questo punto, il ricorso si rivela infondato.

E. 5.2 La ricorrente contesta pari­menti qualunque responsabilità le si voglia imputare nella sua qua­lità di datore di lavoro ex art. 9 cpv. 2 vLD, so­stenendo che avrebbe posto in es­se­re tutte le misure che le competo­no per salvaguardare la merce depositata nei propri magaz­zini. Sennon­­ché, sapere se essa abbia effettivamente usato tutta la neces­sa­ria di­ligenza per far osservare le prescrizioni dai suoi impiegati conformemente al succitato disposto di legge, è una questione che può qui ri­ma­nere aperta, in quanto, comunque sia, la ricorrente è, come det­to, sog­getta all'obbligo della denunzia doganale ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 vLD.

E. 5.3 In base alla dottrina e alla giurisprudenza citate (cfr. consid. 4), la decisione di esazione posticipata resa l'11 agosto 2008 dall'autorità inferiore risulta quindi corretta, non essendo peraltro contestata l'entità dei tributi doganali. Le merci in oggetto a torto non sono state difatti assoggettate. Da qui l'infrazione alla legislazione amministrativa fe­de­ra­le di cui all'art. 74 cpv. 3 vLD. Facendo la ricorrente parte della cerchia delle persone assoggettate giusta gli artt. 9 e 13 vLD, si deve concludere che essa ha fruito di un vantaggio illecito per il solo fatto che tali somme dovute non sono state riscosse. Pertanto, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, essa è tenuta al pagamento sus­se­guente dei dazi elusi conformemente all'art. 12 cpv. 1 DPA. Abbondanzialmente si rileva che l'art. 13 cpv. 1 vLD sancisce la responsabilità solidale per le somme dovute e il diritto di regresso se­con­do le norme del diritto civile. Spetterà quindi alla ricorrente, qualo­ra dovesse ritenerlo opportuno, rivalersi per i tributi dovuti sulle perso­ne ritenute responsabili in via solidale, davanti ai tribunali competenti.

E. 6 Come visto, la decisione impugnata ha quale oggetto l'obbligazione di pagare il dazio conformemente all'art. 10 vLD.

E. 6.1 A tenore dell'art. 10 vLD, l'obbligo di soddisfare il dazio include l'im­pegno di pagare o di garantire i diritti (dazi, interessi, tasse) e le spe­se inerenti le operazioni doganali, nonché i diritti e le spese esigibili dalla dogana in virtù di prescrizioni concernenti altri servizi. Con riferimento al caso concreto, oltre al dazio, l'importazione di tabac­chi manufatti soggiace all'imposta sul tabacco, alla tassa per il fondo di finanziamento del tabacco indi­ge­no (SOTA) e alla tassa per il fondo di preven­zio­ne del tabagismo secondo la Legge fede­rale del 21 marzo 1969 sul­l'im­po­sizione del tabacco (LImT; RS 641.31), non­ché al­l'im­posta sul valore aggiunto prevista dalla Legge fe­de­rale del 2 settembre 1999 con­cer­nente l'im­po­sta sul valore ag­giun­to (vLIVA; RU 2000 1300), ap­pli­cabile al caso in esame essendo stata effettuata l'operazione og­get­to del presente giudizio prima dell'entrata in vigore della nuo­va Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (art. 112 LIVA; RS 641.20).

E. 6.2 Essendo dovuto nella fattispecie il dazio, in base alle suddette disposizioni si giustifica quindi anche il pagamento delle varie imposte e tasse di cui sopra per l'importo complessivo di fr. 39'697.00.

E. 7 Riassumendo, le censure della ricorrente si sono rivelate inconsistenti. Ne discende che il ricorso deve essere respinto con conse­guen­te conferma della decisione impugnata.

E. 8 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 3'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo da lei versato il 7 ottobre 2008. Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 3'000.--, sono poste a carico della ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lei già versato.
  3. Non vengono assegnate ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario), - autorità inferiore (n. di rif. 64.4.48010.000491.06; atto giudiziario). Il presidente del collegio: La cancelliera: Michael Beusch Frida Andreotti Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-5907/2008 Sentenza del 4 febbraio 2011 Composizione Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Pascal Mollard, Charlotte Schoder, cancelliera Frida Andreotti. Parti A._______, ..., patrocinata dall'avv. B._______, ...,ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Decisione di esazione posticipata di tributi. Fatti: A. La A._______ (di seguito: A._______) è una società anonima con sede in X._______ che, su autorizzazione dell'Amministrazione fede­ra­le delle finanze, gestisce l'esercizio di due Punti Franchi doganali a X._______ e a Y._______. In particolare, il Punto Franco di X._______ serve al deposito di merci non sdoganate e al­lo sdo­ga­namento di merci di trasbor­do, si occupa altresì delle cosiddette procedure Speditori-destinatari autorizzati (SDA) e di Depositi Doga­na­li Aperti (DDA), co­sì pure del deposito in luo­ghi appositamente de­si­gnati di mer­ci pro­ve­nienti dalla libera circolazione. B. In data 27 settembre 2000 l'Ufficio doganale grigionese di Z._______ ha certificato una dichiarazione doganale di transito atte­stan­te l'importazione in Sviz­zera, con destinazione finale l'Ufficio doganale di scarico di X._______ Punto Franco, di 86 cartoni di sigarette prove­nienti dal­l'Italia e de­stinati alla A._______. Il mede­simo giorno la dichiarante, C._______, ha consegnato la mer­ce allo spor­tel­lo della ditta destinataria che ha quindi provveduto a inventariala e ad immagazzinarla presso il Punto Franco di X._______. C. Il 17 novembre 2006 la A._______ ha riscontrato la sparizione di 19 cartoni di sigarette degli 86 depositati il 27 settembre 2000 per un totale di 190'100 pezzi di sigarette con filtro. L'inchiesta penale che ne è seguita è sfociata nell'emissione di due decreti d'accusa nei confronti di un dipendente della qui ricorrente e di un terzo. Il procedimento ha permesso di appurare che nel periodo gennaio - novembre 2006, la merce inventariata era stata asportata dal deposito dall'allora impiegato della ricorrente ed era stata immessa in territorio doganale svizzero, senza dichiarazione al competente ufficio doganale. D. Basandosi sulle risultanze del procedimento penale, con decisione di esazione posticipata del 22 maggio 2007, la Direzione del circondario Lugano (di seguito: DCD) ha quindi assoggettato al pagamento dei tributi all'importazione per complessivi fr. 37'391.25 la A._______ e in via solidale il suo già dipendente e il terzo al quale era stata venduta la merce sottratta. Tale importo comprende il dazio per fr. 2'120.40, l'im­po­sta sul tabacco per fr. 29'047.30, la tassa della Società cooperativa per l'acquisto di tabacco indigeno (SOTA) per fr. 247.15, la tassa di pre­ven­zione del tabagismo per fr. 247.15 e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di fr. 5'729.25. E. Per il tramite del suo patrocinatore, la A._______ è insorta contro tale decisione con ricorso del 25 giugno 2007, postulandone l'annullamento in primo luogo poiché a torto sarebbe stata assoggettata al pagamento dei tributi, avendo, nella sua qualità di datore di lavoro, messo in atto tutta la diligenza richiesta dalle circostanze; secondariamente, contestando la quan­tificazione del valore della merce sulla quale è stata calcolata l'esazione posticipata. Il 12 marzo 2008, attestando di voler proseguire con la procedura, la A._______ ha versato l'anticipo spese richiesto dall'autorità per l'entrata nel merito del ricorso. F. In data 10 giugno 2008, nell'ambito dell'esame della vertenza, la Direzione generale delle Dogane (di seguito: DGD) ha comunicato alla A._______ che il conteggio stabilito dall'autorità andava rivisto, dovendosi calcolare i tributi sulla base dell'aliquota in vigore al giorno del­l'ac­cer­ta­mento dell'omissione della riscossione del dazio non­ché tener conto del deprezzamento del valore di mercato delle sigarette. Ritenuto quindi tali modifiche, oltre che all'aumento dell'imposta sulle si­garette tra il 2001 e il 2006, l'importo corretto complessivo dei tributi al­l'importazione da cor­ri­spondere era quindi di fr. 39'697.00 e compren­deva fr. 2'120.40 di dazio, fr. 33'837.80 di imposta sul tabacco, fr. 247.15 di tassa SOTA, fr. 247.15 di tassa di prevenzione del tabagismo e fr. 3'244.50 di IVA. Datale la facoltà di esprimersi in merito, il 17 giugno 2008 la A._______ ha preso atto di tale comunicazione, contestandola in fatto e in diritto, riconfermandosi integralmente in quanto esposto nel suo ricorso. G. Con decisione dell'11 agosto 2008, la DGD ha accolto parzialmente il ricorso contro la decisione di esazione posticipata decretando l'assogget­tamento della A._______ al pagamento dei tributi siccome appartenen­te alla cerchia di persone assoggettate all'obbligo di soddisfare il dazio, essendo la destinataria della merce che ha accettato di depositare nel pro­prio deposito doganale. Con riferimento al valore di mercato della merce, l'autorità inferiore ha rivisto il medesimo in base al prezzo di vendita delle sigarette nel novembre 2006 e al loro valore di mercato e ha quindi provveduto ad adattare l'importo relativo all'IVA. L'ammontare complessivo dei tributi dovuto è stato quindi valutato in fr. 39'697.00, anzi­ché fr. 37'391.25. Tale aumento è da ascrivere all'incremento di alcune aliquote valide al momento della nascita dell'assoggettamento al dazio all'importazione e ad altri tributi, e ciò malgrado il valore di mercato della merce sia stato rivisto al ribasso, considerato che la maggior parte dei tributi gravanti sulle sigarette non sono riscossi in funzione del valore bensì del peso o del numero dei pezzi. H. La succitata decisione su ricorso è stata impugnata dalla A._______ (di seguito: ricorrente) con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale del 15 settembre 2008. Protestando tasse, spese e ripetibili, la ricorrente postula l'accoglimento del suo gravame con il conseguente annullamento della decisione di cui si è detto che la condanna al pagamento dell'importo relativo ai tributi per complessivi fr. 39'697.00. Nel suo allegato ricorsuale essa sostiene in via principale che la de­ci­sio­ne dell'autorità inferiore ravvisa una crassa violazione del diritto federale, compreso l'abuso del potere di apprezzamento e una constatazione inesatta dei fatti. In particolare, la ricorrente asserisce di non poter essere considerata quale mandante e quindi di non appartenere alla cerchia di persone soggette all'obbligo di pagamento. In via sussidiaria, osserva che, qualora dovesse essere considerata quale "datore di lavoro" ai sensi della legislazione applicabile, nella fattispecie avrebbe posto in essere tutte le misure di sua competenza necessarie per salvaguardare la merce depositata nei propri magazzini e pertanto alcuna responsabilità le sarebbe imputabile. I. Con risposta del 12 dicembre 2008, la DGD, riferendosi alla decisione con­testata, ha postulato il rigetto integrale del ricorso, ribadendo la fon­da­tezza della sua decisione e aggiungendo un'ulteriore argomentazione in risposta a una censura ricorsuale, ovverosia, per l'autorità inferiore, la ricorrente sarebbe doppiamente assoggettata al pagamento dei tributi doganali e meglio, in via principale come persona assoggettata al control­lo doganale e in via subordinata in qualità di datore di lavoro di una per­so­na assoggettata al controllo doganale. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. 1.1. La competenza del Tribunale amministrativo federale per statuire sul presente gravame è data dagli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione con l'art. 116 cpv. 4 della Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinnanzi allo scrivente Tribunale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). 1.2. Tenuto conto delle ferie giudiziarie estive, il ricorso è stato inter­po­sto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esi­gen­ze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA). 1.3. L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pub­bli­co federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al paga­men­to posticipato di dazi doganali. Comportando il medesi­mo un one­re pecuniario, dato è quindi l'interesse a ricorrere. Da qui la legit­ti­ma­zione della ricorrente (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.

2. Il caso in esame concerne una procedura d'imposizione già pen­den­te al momento dell'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della LD. Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie è quin­di ancora sotto­posto alla vecchia Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle do­ga­ne (vLD; CS 6 475). 3. 3.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo­cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o in­com­pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi adotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche del­la decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della mas­sima inquisitoria e del­l'applicazione d'ufficio del diritto sono tut­ta­via limitati. L'autorità competente pro­cede infatti spontanea­mente a constatazioni com­plementari o esa­mi­na altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risul­tino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 2. ed., Berna 2005, pag. 722 segg.). 3.2. Nel suo gravame la ricorrente denuncia la violazione del diritto fe­de­ra­le, compreso l'abuso del potere di apprezzamento e una consta­ta­zio­ne inesatta dei fatti ritenendo di non poter essere consi­de­rata quale "mandante" ai sensi della legislazione doganale applicabile e di conse­guenza di non ap­par­tenere alla cerchia di per­sone sog­get­te all'ob­bli­go di paga­men­to posticipato dei tributi oggetto del presente giudizio. Contesta pari­menti qualunque responsabilità le si voglia imputare nella sua qua­lità di datore di lavoro ex art. 9 cpv. 2 vLD, siccome, avrebbe posto in es­se­re tutte le misure che le competono per salvaguardare la merce depositata nei propri magazzini. Lo scrivente Tribunale procederà ad analizzare l'allegato ricorsuale considerando tali adduzioni secondo l'ordine suesposto.

4. La decisione contestata, avente quale oggetto l'esazione posticipata di tributi doganali non riscossi in precedenza siccome la merce non era stata dichiarata, è basata formalmente sull'art. 12 della Leg­ge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), norma che è applicabile al presente caso conformemente al rinvio di cui all'art. 80 vLD. 4.1. L'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA sancisce che qua­lo­ra, per un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tas­sa non è stata a torto ri­scos­sa, essa deve essere pagata successivamente, interessi com­pre­si, e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata per­so­na. Obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segna­ta­mente quella obbligata al pa­ga­mento della tassa (art. 12 cpv. 2 DPA). Tuttavia, la persona che inten­zio­nalmente ha commesso l'in­fra­zio­ne o vi ha partecipato, rispon­de in solido, insieme alle persone tenu­te al versa­men­to in base al se­con­do capoverso (art. 12 cpv. 3 DPA). L'illecito di cui all'art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale generato dal mancato pagamento dei contributi dovuti. Esso può con­si­stere non solo in un aumento degli attivi ma anche in una dimi­nuzione dei passivi. Ciò è nor­mal­mente il caso quando un contri­bu­to dovuto non è stato versato (DTF 110 Ib 310 consid. 2c; deci­sione del Tribunale fede­ra­le 2A.220/2004 del 15 novembre 2004 consid. 2.1 con riferimenti). Affinché l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un'infrazione penale (decisione del Tribunale federale 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 con­sid. 2.1; DTF 115 Ib 360 consid. 3a; DTF 106 Ib 221 consid. 2c; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 65.61 consid. 3d/bb; Kurt Hauri, Ver­wal­tungs­strafrecht [VStrR], Motive - Doktrin - Recht­spre­chung, Berna 1998, pag. 36). L'applicazione di que­sta norma non dipende per contro né da una responsabilità penale spe­ci­fica, né da una colpa, né ancora dal promuovimento di una pro­ce­dura penale (de­ci­sione del Tribunale fe­derale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 5; DTF 106 Ib 221 consid. 2c e, tra le tante, decisione del Tribunale amministrativo federale A-2925/2010 del 25 novembre 2010 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti). In genere tutte le persone tenute al pagamento del dazio doganale rispondono solidalmente delle somme dovute e non riscosse anche se esse non hanno tratto personale profitto dall'infrazione (decisioni del Tribunale federale 2A.220/2004 consid. 2.1.1 e 2A.199/2004 consid. 2.1.1 del 15 no­­vem­­bre 2004; decisione del Tribunale amministrativo federale A-3096/2009 del 18 maggio 2010 consid. 5.2). 4.2. Giusta l'art. 1 vLD, chiunque varca la linea doganale svizzera o tra­spor­ta merci attraverso la stessa deve osservare le prescrizioni del­la legislazione doga­na­le. Gli obblighi doganali consistono nel­l'os­ser­van­­­za del­le prescri­zio­ni con­cer­nenti il traffico attraverso il confine (obbligo della denunzia doganale) e nel pagamento delle tasse pre­vi­ste dal­la legge (obbligo di pagare il dazio). Tutte le merci che sono impor­ta­te od esportate devono quindi essere pre­sen­ta­te all'ufficio do­ga­nale com­pe­tente, poste sotto controllo doganale e denunziate per lo sdoganamento (art. 6 cpv. 1 vLD). In virtù del prin­ci­pio dell'auto­di­chia­ra­zione che regge la procedura doganale, le persone soggette all'ob­bli­go della denunzia doganale devono prendere tutte le disposizioni neces­sarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'ese­cu­zione del controllo doga­na­le e stabilire l'obbligo di pagare il da­zio (art. 29 cpv. 1 vLD). La per­so­na soggetta all'obbligo della denun­zia de­ve richiedere lo sdoga­na­mento delle merci sotto controllo e, a seconda della desti­na­zio­ne della mer­ce, presentare la dichiarazione relativa, producendo tutti i docu­men­ti giustificativi, i permessi e le altre carte di legit­ti­ma­zio­ne occor­ren­ti per il modo di sdoganamento richiesto, nel numero, nella forma e nel termine prescritti. Commette quindi una contravvenzione doganale chiunque, varcando la linea di confine, omette di dichiarare, totalmente o parzialmente, per le operazioni doganali, delle merci soggette a dazio (art. 74 lett. 3 vLD).­ 4.3. Sono soggette all'obbligo della denunzia doganale le persone che trasportano merce oltre il confine nonché i loro mandanti (art. 9 cpv. 1 vLD). Il padrone risponde del­le azioni com­mes­se dai suoi impie­gati, operai, apprendisti e do­me­stici nell'esercizio delle loro incom­ben­ze di servizio o d'affari, salvo che egli non provi d'aver usa­to tutta la dili­genza per far osservare le pre­scri­zio­ni da dette persone (art. 9 cpv. 2 vLD). L'art. 13 cpv. 1 vLD dispone che il pagamento del dazio incom­be alle per­sone soggette all'ob­bli­go della denunzia doga­na­le e a quel­le indi­ca­te nel succitato art. 9 vLD come pure alle persone per con­to delle quali le mer­ci sono state impor­tate o esportate. Tutte rispon­do­no soli­dal­mente del­le somme dovu­te. Il diritto di regresso è retto dalle nor­me del diritto ci­vi­le. 4.3.1. Secondo la giurisprudenza, la nozione di mandante deve essere intesa in un senso più ampio di quella del dirit­to civile, ovvero come chiun­que induca effettivamente un trasporto di merci attraverso la frontiera (DTF 107 Ib 200 consid. 6b; DTF 89 I 546). È quindi tale non solo colui che conclude, ai sensi civili, un contratto di trasporto con il trasportatore, ma anche chiunque, di fatto, predispone l'importazione delle merci (decisioni del Tribunale federale 2C_132/2009 del 7 gennaio 2010, 2A.82/2005 del 23 agosto 2005, 2A.220/2004 e 2A.199/2004 del 15 novembre 2004). La giuri­sprudenza ha quindi dedotto che la definizione di mandante debba essere intesa in senso lato affinché tutte le persone economicamente interessate al­l'im­por­tazione della merce sia­no tenute al pagamento dei dazi (DTF 110 Ib 306 consid. 2b, DTF 107 Ib 198 consid. 6a-b, DTF 89 I 545 consid. 4; decisione del Tribunale federale 2C_747/2009 dell'8 aprile 2010 e 2A.230/2006 del 9 ottobre 2006 consid. 6; fra le tante decisioni del Tribunale amministrativo fede­rale, A-7933/2008 dell'8 febbraio 2010 consid. 4; A-1768/2006 del 21 ottobre 2009 con­sid. 2.1). La volontà di garantire la ricuperabilità del cre­dito doganale è quindi stato uno degli elementi ritenuti dalla giurispru­denza per di­stan­ziarsi dal concetto di "man­dan­te" ai sensi del diritto civile (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 con riferimenti). Il Tribunale federale ha parimenti confermato questa sua ampia concezione del termine "mandante" prevedendo che anche le persone morali possono essere ritenute tali (cfr. sentenza del Tribunale fe­de­rale 2C_747/2009 dell'8 aprile 2010 consid. 5.3). 4.3.2. L'interpretazione di mandante in un senso più ampio di quella del diritto civile instaurata dall'Alta Corte è peraltro stata illustrata nel Messaggio del 15 dicembre 2003 relativo alla nuova Legge sulle dogane (FF 2004 525 segg.). Anche se il nuovo diritto non impiega più formalmente questa nozione, e ciò proprio perché la sua definizione ha dato adito a troppe difficoltà di interpretazione, la nuova locuzione - chiunque fa introdurre merci nel territorio doganale - corrisponde mate­rialmente alla definizione in senso lato di cui si è detto in pre­ce­den­za (cfr. la suc­ci­tata sentenza del Tribunale federale 2C_363/2010 consid. 5.1 in fine). 4.3.3. Per l'insorgere del credito doganale è determinante l'effettivo traspor­to delle merci oltre il confine doganale (Remo Arpagaus, Das schwei­ze­risches Zol­lrecht, n.m. 83, in: Schweizerisches Bundesver­wal­tungs­recht [SBVR], Schweizerisches Aussenwirtschafts- und Binnen­markt­recht, Grund­werk 1999). L'oggetto dell'imposta è quindi l'atto del­l'importazione o dell'esportazione di merci. Di conseguenza, il cre­di­to doganale sorge nel momento in cui, secondo la legislazione doganale, l'importazione o l'espor­tazione è usualmente considerata con­clu­sa (cfr. Ernst Blumen­stein, Schweizerisches Zollrecht, Berna 1931, pag. 24 segg.). Per determinare tale momento, l'art. 11 vLD considera due pos­si­bilità: nel caso di importazione, dichiarazione e imposizione ordinaria di merce, si tratta del momento in cui l'ufficio doganale accetta la dichia­razione doganale. Qualora non abbia luogo un'im­por­tazione e dichiarazione ordinaria della merce, secondo l'art. 11 cpv. 2 vLD l'obbligo di pagare il dazio comincia al momento in cui la merce ha varcato il confine. Il transito attraverso il confine ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 vLD com­prende quindi anche la procedura di sdoganamento che si con­clu­de solo con la consegna della quietanza doganale (art. 62 vLD). 4.3.4. Nella già citata DTF 107 Ib 205, il Tribunale federale ha sancito che il passaggio del confine e sdoganamento si trovano in stretta relazione funzionale, seb­be­ne entrambe le procedure possono av­ve­ni­re in luoghi e tempi diver­si. Deposito franco doganale e ufficio doga­na­le sono in relazione tanto stretta con il confine doganale da essere con­siderata persona che trasporta merce oltre il confine ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LD anche chiunque, dopo aver varcato il confine, ma prima che sia terminato il procedimento di sdoganamento, entra il relazione con la merce; questo vale in particolare per le persone che presentano la merce all'ufficio doganale e la pongono sot­to controllo doganale (art. 30 cpv. 1 vLD). Per la giurisprudenza si deve quindi rico­­no­scere che queste persone cooperano alla movimen­ta­zione delle merci e al­l'adem­pimento dell'ob­bli­go della denunzia do­ga­nale in misu­ra alme­no uguale a quelle che porta­no la merce at­tra­verso il confine doganale. 4.4. La linea doganale svizzera coincide di regola col confine politico (art. 2 cpv. 1 vLD). Ciò non vale nel caso dei distretti franchi (punti franchi e porti fran­chi) che, giusta l'art. 2 cpv. 3 vLD sono considerati co­me territorio doganale estero, riser­va­to il diritto di controllo doga­na­le. Le merci che si trovano in un deposito franco doganale hanno quindi lo statuto di merci estere (non sdaziate). Lo statuto di "territorio doganale estero" dei depositi franchi doganali non significa tuttavia che essi siano dei locali non sottoposti ad alcun diritto, bensì i magaz­zini non amministrati dalla do­ga­na stessa sono comunque sogget­ti alla sua vigilanza. Le disposizioni emanate dalla dogana per garan­tire la sicurezza doganale vincolano tutti gli interessati (art. 43 cpv. 1 vLD). 4.5. Il traffico delle merci depositate presso i depositi delle merci in franchigia di dazio, in particolare presso il Punto Franco di X._______, è re­go­lato dagli artt. 42 segg. vLD, 82 segg. vOD nonché dall'Auto­riz­zazione per l'eser­ci­zio di Punti Franchi a X._______ e a Y._______ concessa il 27 ottobre 1971 dal Dipartimento federale delle finanze alla ricor­rente (di seguito: Autoriz­za­zione) e il Rego­lamento doganale per il Punto Franco di X._______ del 1° novembre 1980 (di seguito: Rego­lamento 1980) sostituito dal Re­go­la­mento doganale del 1° luglio 2006 (di seguito: Regolamento 2006), quest'ultimo altresì applicabile alla fattispecie, essendo i fatti risalenti al periodo gennaio-nove­m­bre 2006. 4.6. L'immagazzinamento in un deposito doganale ha per scopo il rinvio dello sdoganamento definitivo (art. 39 vLD) di merci importate dall'estero sia per facilitare il commercio intermedio sia perché non è ancora possibile sdoganarle definitivamente. L'immagazzinamento in un deposito doganale è di regola preceduto da un trattamento con bol­let­ta di cauzione, che consente di trasportare la merce dal confine doganale al deposito doganale. Secondo l'art. 85 vOLD, anche le mer­ci sdoganate mediante carta di passo o semplice annotazione pos­sono essere portate in un deposito doganale, purché tali documenti venga­no in seguito "sca­ri­ca­ti". Per tal motivo, anche l'immagazzinamento in un deposito doganale è considerato uno sdoganamento intermedio: una volta immagazzinata la merce, il precedente documento doganale rela­ti­vo allo sdoganamento inter­medio è scaricato e la mer­ce può essere riti­rata dal deposito soltanto sulla base di un nuovo sdoganamento (artt. 42-46 vLD; artt. 82-97 vOLD) (cfr. FF 2004 556). 4.7. Da un punto di vista giuridico, l'immagazzinamento in un deposito doga­na­le è costituito dall'attività di deposito, da un lato, e dal vincolo della merce al regime doganale, dall'altro. L'attività di deposito si fonda su un contratto di deposito di diritto privato (contratto di deposito, in parti­colare magazzini di deposito, cfr. art. 482 segg. della Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero. Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO; RS 220]). Il contratto stabilisce di regola che il depositario prende in consegna, a paga­men­to, una determinata merce da immagazzinare. Generalmente, nei de­po­­­siti doganali sono accettate soltan­to le merci non sdoganate; il con­trat­­to di deposito può dunque essere concluso soltanto con de­po­si­tari ben determinati, ossia i titolari di un deposito doganale, e la sua esecuzione sottostà alla sorveglianza dell'Amministrazione delle do­ga­ne, vale a dire, le merci sono vincolate alle disposizioni della legisla­zio­ne doganale, ciò a significare che durante l'immagazzinamento le merci sono sottoposte alla polizia doganale e soggiacciono al controllo do­ga­nale (art. 43 cpv. 1 vLD, art. 82 cpv. 2 vOLD, artt. 83 e 94 cpv. 3 OLD). L'immagazzinamento e l'asportazione delle merci richiedono quin­di una procedura conforme alla legislazione doganale, come peral­tro si dirà in seguito. 4.8. Come detto sub consid. 4.5, conformemente all'art. 42 cpv. 1 vLD, il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane ha autorizzato la ricorrente ad esercitare il Punto Franco di X._______. Fondandosi sul­l'art. 42 cpv. 1 vLD, sugli artt. 82 cpv. 2 e 83 cpv. 1 vOD nonché sul­la citata Autoriz­za­zione, la DGD ha ema­na­to dapprima il Regolamento 1980, sostituito in seguito dal Regolamento 2006. 4.8.1. Il Punto Franco doganale di X._______ gestito dalla società qui ricor­rente serve, giusta l'art. 1 del Regolamento 1980, al deposito di merci non sdoganate (v. anche art. 11, eccezione) e allo sdoga­na­men­to di merci di trasbordo (cosiddetti sdoga­na­menti diretti). Con la fles­si­bi­liz­zazione in atto dal 1° novembre 2003 sono inol­tre possibili le pro­ce­dure SDA e DDA, così come il deposito di merci provenienti dalla libera circo­lazione, in luoghi appositamente designati (cfr. art. 1 del Rego­la­men­to 2006). L'art. 3 dell'Autorizzazione nonché l'art. 9 del Regola­men­to 1980 e l'art. 9 del Regolamento 2006 sanciscono che il Punto Franco è ge­sti­to a rischio e pericolo della Gerente. L'ammi­ni­strazione delle dogane non assume alcuna responsabilità per le mer­ci depo­si­ta­te. L'art. 9 del­l'Autoriz­­zazione prevede al­tre­sì che la qui ricorrente e il suo personale sono tenuti a tutelare gli in­te­ressi della doga­na, a coa­­diuvare i funzionari doganali nell'esercizio dei loro com­pi­ti e a noti­fi­ca­re loro senza indugio ogni accertamento su fatti avvenuti nei Punti Fran­­chi che lasciano presumere una violazione delle prescrizioni doga­na­li. Un siffatto obbligo è pure previsto all'art. 34 del Regolamento 1980 e all'art. 28 del Regolamento 2006. 4.8.2. L'estrazione delle merci dal deposito è regolata alla cifra IV. sia del Regolamento 1980 che del Regolamento 2006. Per i casi di trat­ta­men­to all'importazione, l'art. 15 cpv. 1 del Regolamento 1980 sancisce l'obbligo della denuncia e del collocamento sotto controllo doganale preve­dendo che le merci devono essere condotte nel reparto sdoga­na­men­ti, annun­ciate all'ufficio doganale con modulo di consegna e poste sotto controllo doganale. L'obbligo di denuncia spetta alla Gerente, sem­preché esso non sia adempito dalla persona autorizzata a disporre delle merci. Una volta che le merci sono state denunciate e collocate sot­­to controllo doganale, giusta l'art. 16 cpv. 1 del Regolamento 1980 non­­ché l'art. 16 del Rego­la­mento 2006, la proposta di sdoganamento per le merci poste sotto control­lo doganale deve essere presentata all'ufficio doganale entro un giorno. Le merci sdoganate al­l'im­por­ta­zio­ne devono quindi essere aspor­tate dal Punto Franco al più tardi il gior­no feriale susseguente a quel­lo in cui sono state liberate. Se l'aspor­ta­zio­ne non è stata effet­tua­ta entro tale termine, la Gerente de­ve prov­ve­de­re all'asportazione delle merci a spese della persona auto­riz­zata a disporne. 4.8.3. Le infrazioni al Regolamento 1980, sostituito a partire dal 1° luglio 2006 dal Regola­men­to 2006, sono punite come inosservanza di prescrizioni d'ordine a tenore dell'art. 104 vLD, sempreché non siano perseguibili secondo disposizioni penali particolari (art. 37 del Regolamento 1980 e art. 31 del Regola­men­to 2006). 5. 5.1. Nel caso concreto, come detto, la ricorrente adduce in primo luogo di non poter es­se­re considerata quale "mandante" ai sensi della legi­sla­zio­ne doga­na­le e conseguentemente, di non poter essere assog­get­ta­ta al paga­men­to dei tributi. A torto. 5.1.1. Come visto, tramite dichiarazione doganale di transito del 27 settembre 2000 è stato attestato dall'Ufficio doganale di Z._______ un invio di 86 cartoni di sigarette provenienti dall'Italia destinato all'Ufficio doganale di scarico di X._______ Punto Franco. La società dichiarante C._______ ha dippoi consegnato la mer­ce allo spor­tel­lo del Punto Franco di X._______ il mede­simo giorno che ha provveduto a sua volta a inven­tariarla e a immagazzinarla negli appositi vani. L'immagazzinamento e l'asportazione delle merci da un deposito fran­co doganale richiedono una procedura conforme alla legislazione doganale (cfr. consid. 4.6). Nella fattispecie sebbene sia stato com­piu­to un immagazzinamento conforme alle disposizioni legali appli­ca­bili, l'estra­­­­zione della merce dal deposito della ricorrente è tuttavia av­ve­nu­ta in violazione delle me­desime. Il credito doganale è dunque insorto al­lorquando i cartoni di sigarette rubati hanno oltrepassato il confine doganale. Come detto, la procedura di sdoganamento si conclude solo con la consegna della quietanza doganale (cfr. consid. 4.3.3). Nel caso in esame una volta che la merce proveniente dall'Ufficio doganale di Z._______ è stata inventariata, essa è stata depositata presso il Punto Franco di X._______. Perché avvenisse l'estrazione delle merci dal deposito conformemente alla legislazione applicabile - che sancisce l'obbligo della denuncia da parte del Gerente del Punto Franco doganale o della persona autorizzata a disporre delle merci e del collocamento sotto controllo doganale (cfr. consid. 4.8.2) - le merci, prima di essere asportate, devono essere condotte nel reparto sdoganamenti del deposito doganale, annun­ciate all'ufficio doganale con modulo di consegna e poste sotto controllo doganale. E nella fattispecie, visto che i cartoni di sigarette sono stati rubati dal dipendente della ricorrente, nulla di tutto ciò si è verificato. Considerato che il pagamento del dazio incombe alle persone soggette all'obbligo della denunzia doganale e a quelle che tra­spor­tano la merce oltre il confine nonché ai loro mandanti, la ricorrente, in quanto persona giuridica che è entrata in relazione con la merce prima del termine del procedimento di sdoganamento e che coopera alla movimentazione delle merci e all'adempimento del­l'ob­bli­go della denun­­­­­zia doganale, dev'essere considerata, confor­me­mente al­la giuri­spru­denza citata del Tribunale federale (cfr. consid. 4.3.4.), per­sona che trasporta merce oltre il confine ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 vLD. Siffatta decisione trova fondamento nella giurisprudenza restrittiva dell'Alta Corte la cui volontà è quella di garantire la recuperabilità del credito doganale tramite l'assoggettamento di tutte le persone econo­mi­camente interessate all'importazione della merce. Essendo la qui ricorrente parte della cerchia di persone che contribuiscono al trasporto della merce oltre il confine, le incombeva quindi ex lege di provvedere alla denunzia doganale. Di conseguenza, essa è responsabile personalmente per la procedura di sdoganamento e quindi anche del pagamento delle tasse previste dalla legge sulle dogane. Ne discende che su questo punto, il ricorso si rivela infondato. 5.2. La ricorrente contesta pari­menti qualunque responsabilità le si voglia imputare nella sua qua­lità di datore di lavoro ex art. 9 cpv. 2 vLD, so­stenendo che avrebbe posto in es­se­re tutte le misure che le competo­no per salvaguardare la merce depositata nei propri magaz­zini. Sennon­­ché, sapere se essa abbia effettivamente usato tutta la neces­sa­ria di­ligenza per far osservare le prescrizioni dai suoi impiegati conformemente al succitato disposto di legge, è una questione che può qui ri­ma­nere aperta, in quanto, comunque sia, la ricorrente è, come det­to, sog­getta all'obbligo della denunzia doganale ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 vLD. 5.3. In base alla dottrina e alla giurisprudenza citate (cfr. consid. 4), la decisione di esazione posticipata resa l'11 agosto 2008 dall'autorità inferiore risulta quindi corretta, non essendo peraltro contestata l'entità dei tributi doganali. Le merci in oggetto a torto non sono state difatti assoggettate. Da qui l'infrazione alla legislazione amministrativa fe­de­ra­le di cui all'art. 74 cpv. 3 vLD. Facendo la ricorrente parte della cerchia delle persone assoggettate giusta gli artt. 9 e 13 vLD, si deve concludere che essa ha fruito di un vantaggio illecito per il solo fatto che tali somme dovute non sono state riscosse. Pertanto, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, essa è tenuta al pagamento sus­se­guente dei dazi elusi conformemente all'art. 12 cpv. 1 DPA. Abbondanzialmente si rileva che l'art. 13 cpv. 1 vLD sancisce la responsabilità solidale per le somme dovute e il diritto di regresso se­con­do le norme del diritto civile. Spetterà quindi alla ricorrente, qualo­ra dovesse ritenerlo opportuno, rivalersi per i tributi dovuti sulle perso­ne ritenute responsabili in via solidale, davanti ai tribunali competenti.

6. Come visto, la decisione impugnata ha quale oggetto l'obbligazione di pagare il dazio conformemente all'art. 10 vLD. 6.1. A tenore dell'art. 10 vLD, l'obbligo di soddisfare il dazio include l'im­pegno di pagare o di garantire i diritti (dazi, interessi, tasse) e le spe­se inerenti le operazioni doganali, nonché i diritti e le spese esigibili dalla dogana in virtù di prescrizioni concernenti altri servizi. Con riferimento al caso concreto, oltre al dazio, l'importazione di tabac­chi manufatti soggiace all'imposta sul tabacco, alla tassa per il fondo di finanziamento del tabacco indi­ge­no (SOTA) e alla tassa per il fondo di preven­zio­ne del tabagismo secondo la Legge fede­rale del 21 marzo 1969 sul­l'im­po­sizione del tabacco (LImT; RS 641.31), non­ché al­l'im­posta sul valore aggiunto prevista dalla Legge fe­de­rale del 2 settembre 1999 con­cer­nente l'im­po­sta sul valore ag­giun­to (vLIVA; RU 2000 1300), ap­pli­cabile al caso in esame essendo stata effettuata l'operazione og­get­to del presente giudizio prima dell'entrata in vigore della nuo­va Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (art. 112 LIVA; RS 641.20). 6.2. Essendo dovuto nella fattispecie il dazio, in base alle suddette disposizioni si giustifica quindi anche il pagamento delle varie imposte e tasse di cui sopra per l'importo complessivo di fr. 39'697.00.

7. Riassumendo, le censure della ricorrente si sono rivelate inconsistenti. Ne discende che il ricorso deve essere respinto con conse­guen­te conferma della decisione impugnata.

8. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 3'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo da lei versato il 7 ottobre 2008. Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 3'000.--, sono poste a carico della ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lei già versato.

3. Non vengono assegnate ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario),

- autorità inferiore (n. di rif. 64.4.48010.000491.06; atto giudiziario). Il presidente del collegio: La cancelliera: Michael Beusch Frida Andreotti Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: