Assistenza amministrativa
Sachverhalt
A.
A.a Il 19 novembre 2024, il Comando Generale della Guardia di Finanza, iI Reparto, Ufficio Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti Collaterali - competente autorità fiscale dello Stato richiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) - ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente B._______, per il periodo fiscale dal 2019 al 2023, fondandosi sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41, di seguito: CDI CH-IT), in combinazione con la lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (in seguito: Protocollo aggiuntivo; anch'esso pubblicato nella RS 0.672.945.41, RU 2016 2769, 2771).
A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente italiana ha esposto quanto segue:
«Un Reparto del Corpo ha avviato un controllo fiscale, per i periodi d'imposta dal 2019 al 2023, nei confronti di B._______ con specifico riferimento alla corretta applicazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale, in Italia prevista dal D.L. n. 167/1990.
Gli accertamenti esperiti hanno permesso di individuare movimentazioni in entrata di capitali provenienti dalla Svizzera.
In particolare, nell'ambito del controllo sono emersi profili suscettibili di ulteriori approfondimenti in relazione alla mancata compilazione di quanto prescritto ai fini della normativa fiscale in Italia.
Il controllo fiscale sulle imposte sui redditi del sig. B._______ si è reso necessario poiché dagli accertamenti esperiti è emerso che in Italia ricopre le cariche amministrative (amministratore unico, consigliere, Presidente del Consiglio di Amministrazione) delle seguenti società:
C._______ (IT ...);
D._______ (IT ...);
E._______ (IT ...);
F._______ (IT ...);
G._______ (IT ...);
H._______ (IT ...).
Inoltre, il predetto B._______ ha effettuato vari investimenti, tra cui - nel settembre 2021 - quello relativo all'acquisizione dell'intera proprietà del capitale sociale della I.______ (IT ...), oggi denominata I._______, che gestisce il J.______ (5 stelle) ed il K._______ (4 stelle) a L._______ (BL), per un importo di EUR 3.145.000,00, trasferiti da un conto corrente presso la filiale di L.______ della M.______ (recte: M.______, n.d.r.), senza accensione de mutui od altre forme di finanziamento.
Tali disponibilità finanziarie risultano non congrue rispetto al reddito complessivo fiscale lordo dichiarato in Italia dal B._______ dal 2010 al 2023, pari a complessivi EUR 1.142.650,18, corrispondente ad una media annua di EUR 81.600,00 circa.».
A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione e indicando, quale detentrice delle informazioni, N._______, l'autorità richiedente italiana ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 2019 al 2023 compresi:
«Al fine del completamento dell'accertamento fiscale in corso, per gli anni d'imposta dal 2019 al 2023, si richiede di acquisire le seguenti informazioni:
a) Redditi di qualunque natura prodotti nei periodi d'imposta segnalati (lavoro dipendente o da altre attività personali, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, proprietà, redditi immobiliari o da capitale);
b) Se in possesso di attività, indicare le sedi e i nomi delle eventuali società;
c) Informazioni bancarie, con specifico riferimento al numero di conti correnti intestati a suo nome, al nominativo di eventuali terze persone autorizzate a effettuare operazioni sui conti, nome delle banche e ai numeri dei conti;
d) Investimenti finanziari, specificando la tipologia (buoni fruttiferi, derivati, azioni, obbligazioni, etc.), la descrizione degli stessi (data di acquisto, prezzo) e le generalità del beneficiario effettivo;
e) Prestiti e crediti, con particolare riferimento a eventuali garanti e alla possibilità che creditore e debitore siano parti correlate:
f) Informazioni sui beni di proprietà, sia immobiliari (come terreni, fabbricati, case e appartamenti intestati a suo nome) che mobiliari, riscontrando la presenza di eventuali finanziamenti, indicandone la fonte, per l'acquisto di tali proprietà, e le generalità complete del venditore.».
B.
B.a Con decreto di edizione del 26 novembre 2024, l'AFC ha esortato N1._______ e/o N._______ a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste e ad informare la persona interessata ed eventuali altri titolari di un conto, del procedimento di assistenza amministrativa e della possibilità, se residenti all'estero, di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.
B.b Con scritto del 16 dicembre 2024, N._______ (di seguito: N._______) ha trasmesso le informazioni e la documentazione richieste, precisando che B._______ disponeva di procura sulle relazioni bancarie intestate a differenti società, tra cui A._______. N._______ non ha indicato se la suddetta società fosse stata informata del procedimento.
B.c Non disponendo di un recapito di contatto, con pubblicazione sul Foglio Federale del 21 gennaio 2025, l'AFC ha informato A._______ della domanda di assistenza amministrativa.
B.d Con scritto del 4 aprile 2025, l'avv. Paolo Bernasconi si è annunciato quale rappresentante legale di A._______, manifestando l'intenzione di partecipare al presente procedimento.
B.e Con scritto del 9 maggio 2025, l'AFC ha concesso all'avv. Paolo Bernasconi l'accesso agli atti riguardante la sua mandante, impartendogli un termine di dieci giorni - poi prorogato - per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni e della documentazione raccolta.
B.f Con osservazioni del 3 giugno 2025, A._______, per il tramite del proprio legale, ha preso posizione riguardo al procedimento in parola, opponendosi alla trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni raccolte dall'AFC.
B.g Con decisione finale del 3 luglio 2025, l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 19 novembre 2024, concernente B._______, statuendo di trasmettere all'autorità richiedente italiana parte delle informazioni richieste (limitatamente alle richieste sub lett. c e d [cfr. consid. A.c]) relative al periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023, unitamente ai documenti raccolti, e meglio i documenti d'apertura, gli estratti conto e le distinte patrimoniali (allegati 10-12) relativi alla relazione bancaria intestata a A._______, presso N._______, sulla quale B._______ era al beneficio di una procura.
C.
C.a Contro la predetta decisione finale, il 4 agosto 2025, A._______ (di seguito: ricorrente), tramite il proprio patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l'annullamento e il rifiuto di concedere l'assistenza amministrativa e la trasmissione delle informazioni raccolte all'autorità richiedente italiana; con protesta di tasse, spese e ripetibili.
C.b Con risposta del 2 ottobre 2025, l'AFC (di seguito anche: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del ricorso presentato il 4 agosto 2025, prendendo posizione in merito alle censure della ricorrente.
C.c Con replica spontanea del 22 ottobre 2025 la ricorrente ha contestato la presa di posizione dell'autorità inferiore riconfermandosi nelle argomentazioni e nelle conclusioni ricorsuali.
C.d Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Giusta l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In particolare, le decisioni pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione - in casu la CDI CH-IT - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1]). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza.
E. 1.2 Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è attualmente retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 19 novembre 2024, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF).
E. 1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). L'art. 19 cpv. 2 LAAF conferisce la legittimazione a ricorrere nell'ambito delle procedure di assistenza amministrativa alla «persona interessata» - nonché alle altre persone che soddisfano le condizioni di cui all'art. 48 PA - e che: (a.) ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, (b.) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e (c.) ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un tale interesse, nel contesto dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, esiste unicamente in situazioni molto particolari e la qualità per ricorrere di una persona, che non è formalmente interessata dalla domanda viene, dev'essere ammessa restrittivamente (cfr. DTF 146 I 172 considd. 7.1.2 et 7.1.3). Nel caso in esame, pacifica è la legittimazione della ricorrente, nella misura in cui ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è destinataria della decisione impugnata ed ha chiaramente un interesse al suo annullamento o alla sua modifica. Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. È tuttavia opportuno ricordare che, in materia di assistenza amministrativa, le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono irricevibili (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1; 139 II 404 consid. 11.1; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicata in DTF 147 II 116]). Da tale giurisprudenza emerge quindi che, l'eventuale legittimazione dei soggetti terzi che non sono (direttamente) interessati da una domanda di assistenza amministrativa, si limita alla sola possibilità di contestare la trasmissione dei loro dati (cfr. sentenza del TAF A-7214/2024 del 9 luglio 2025 consid. 1.3.2.2).
E. 1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 1.3 con rinvii).
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149).
E. 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure («Rügeprinzip») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di trasmettere le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
E. 3 Nel caso in disamina, oggetto del litigio è rappresentato dalla decisione finale del 3 luglio 2025 dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa del 19 novembre 2024, inoltrata dall'autorità richiedente italiana sulla base dell'art. 27 CDI CH-IT nei confronti di B._______, decidendo di trasmettere le informazioni richieste unitamente alla documentazione raccolta. In tale contesto, per lo scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare l'ammissibilità della predetta domanda di assistenza amministrativa italiana, sia dal punto di vista meramente formale che da quello materiale, alla luce delle puntuali censure sollevate dalla ricorrente. A tal fine, qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1-3.6 del presente giudizio).
E. 3.1 L'assistenza amministrativa con l'Italia è retta dall'art. 27 CDI CH-IT, che riprende integralmente il testo dell'art. 26 del Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, di seguito: MC OCSE; cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT]; cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.1). La CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo, che ne fa parte integrante, vanno considerati come un'unità interpretativa. Nella loro versione attuale, in vigore dal 13 luglio 2016 e modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l'art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo - in particolare la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo - si applicano a quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, 5637; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.1.1, A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 3.3.1). Tale è il caso della domanda di assistenza amministrativa italiana in oggetto, presentata il 20 ottobre 2020 e riguardante il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2019.
E. 3.2 Le disposizioni dell'art. 27 CDI CH-IT sono precisate alla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo. Detta norma disciplina in particolare le esigenze formali a cui deve sottostare la domanda di informazioni (cfr. Messaggio CDI CH-IT, 5636), prevedendo alla cifra 2 che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentato una richiesta di informazioni secondo l'art. 27 CDI CH-IT: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1, A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1). Dette esigenze vanno interpretate nella maniera più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d'informazioni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, detta lista di esigenze di contenuto è concepita in modo tale che se lo Stato richiedente vi si conforma scrupolosamente, lo stesso è di principio reputato fornire le informazioni sufficienti a dimostrare la «rilevanza verosimile» della sua domanda (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1 con rinvii).
E. 3.3 Espresso all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, il requisito della rilevanza verosimile delle informazioni - ovvero, la condizione «verosimilmente rilevante» - per l'applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d'informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. ebis del Protocollo aggiuntivo; DTF 146 II 150 consid. 6.1.1 con rinvii; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii). Detto requisito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un'informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d'informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l'inchiesta o il controllo sottostante. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.3.1 con rinvii). Il ruolo dello Stato richiesto si limita ad un controllo della plausibilità; egli deve limitarsi a verificare l'esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5084/2021 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1, A-539/2021, A-546/2021, A-548/2021 del 29 dicembre 2023 consid. 4.2.4). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1). Compete, infatti, ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione (cfr. sentenze del TAF A-525/2017 del 29 gennaio 2018 [confermata parzialmente con sentenza del TF 2C_141/2018 del 24 luglio 2020], A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3, A-6306/2015 del 15 maggio 2017 consid. 4.2.2.5, A-5229/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.2.5.1). Conseguentemente ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenza del TAF A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3).
E. 3.4 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c LAAF) trova applicazione, quale principio d'interpretazione e d'esecuzione dei trattati, nell'ambito dello scambio d'informazioni ai sensi delle CDI (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1, 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1). Lo Stato richiesto è dunque vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest'ultime non possono essere immediatamente confutate («sofort entkräftet») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.1 con rinvii, A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.1). La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell'affidamento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il principio dell'affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.2 con rinvii).
E. 3.5 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le informazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, ovvero nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenze del TAF A-4597/2021 del 4 gennaio 2024 consid. 6.6, A-5046/2018 del 22 maggio 2019 considd. 4 e 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). In altre parole, lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi, le informazioni ottenute con la domanda di assistenza, a meno che tale facoltà non risulti dalla legge dei due Stati coinvolti e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale uso (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3). Nello specifico, ciò è l'espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all'AFC di informare espressamente l'autorità richiedente in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 ibid.; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In una recente sentenza di principio - ora impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale federale - questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di specialità, permane nonostante il cambiamento nel commentario dell'OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025 consid. 8).
E. 3.6 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidiarietà (cfr. lett. ebis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 8 con rinvii, 2C_904/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-2133/2022 del 25 marzo 2025 consid. 3.6, A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.1, A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1).
E. 4 Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto come dal punto di vista strettamente formale la domanda di assistenza amministrativa del 19 novembre 2024 inoltrata dall'autorità richiedente italiana (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]), risulti adempiere ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, la stessa indicando in maniera sufficiente tutte le informazioni richieste dall'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT nonché dalla lett. ebis cifra 2 del Protocollo aggiuntivo, quali l'identità della persona interessata oggetto dell'inchiesta fiscale in Italia, la fattispecie alla sua base, lo scopo fiscale, l'identità del detentore delle informazioni e il periodo fiscale interessato (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). Tali aspetti non vengono peraltro neppure espressamente censurati dalla ricorrente. Di fatto, si tratta di una domanda di assistenza amministrativa circoscritta a uno specifico soggetto interessato dall'indagine fiscale italiana, ossia B._______. Essa è volta all'accertamento degli adempimenti dichiarativi ai fini dell'imposizione diretta sulle persone fisiche in Italia, mediante la raccolta di informazioni riguardanti delle relazioni bancarie presso un istituto bancario svizzero riconducibili o comunque connesse alla persona interessata.
E. 5 Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se dal punto di vista materiale l'autorità inferiore poteva dare seguito alla predetta domanda di assistenza, così come stabilito nella decisione finale del 3 luglio 2025, alla luce delle censure sollevate nel gravame e nella replica spontanea.
E. 5.1.1 La ricorrente si duole innanzitutto di un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, nella misura in cui l'AFC non avrebbe tenuto in considerazione che: (a) la persona interessata non è l'avente diritto economico dei conti bancari di cui si prospetta la trasmissione e (b) non è l'avente diritto di controllo delle società a cui tali conti sono intestati; (c) la detenzione di un diritto di firma su un conto bancario non si può identificare con la persona avente diritto economico del conto stesso e della relativa relazione d'affari con la banca; (d) la funzione di amministratore di una società, non coincide per nulla con il proprietario della società medesima, né con il suo azionista, né con il suo avente diritto di controllo secondo la definizione del «formulario K» previsto dalla CDB (ossia dalla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche, n.d.r.). Essa ritiene che tali aspetti centrali per poter valutare la rilevanza verosimile delle informazioni raccolte dall'AFC e pertanto, già solo per questo, il ricorso meriterebbe accoglimento. A mente della ricorrente, la decisione impugnata si fonda pertanto su considerazioni fattuali e giuridiche scollate dai fatti e insostenibili, ciò che configura un eccesso e abuso del potere di apprezzamento da parte dell'AFC (ai sensi dell'art. 49 lett. a PA) e risulta essere in ogni caso inadeguata (ai sensi dell'art. 49 lett. c PA).
E. 5.1.2 A tal proposito, questo Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 con-sid. 2.1 i.f. e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii). Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, quando l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566). Riguardo all'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), va infine rammentato che il legislatore ha concesso all'amministrazione fiscale un margine di valutazione nella ponderazione fra diverse soluzioni adeguate, che questo Tribunale, pur disponendo di piena cognizione, deve rispettare (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5, 136 I 184 consid. 2.2.1; sentenza del TF 9C_302/2024 consid. 3.4.1 con rinviii; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., marg. 2.154 con rinvii).
E. 5.1.3 Nell'evenienza concreta, questo Tribunale rileva che i fatti che secondo la ricorrente l'autorità inferiore non avrebbe debitamente considerato, sono circostanze che hanno, senza dubbio, una certa rilevanza per la valutazione della domanda di assistenza amministrativa, ma non di certo gli unici di cui l'AFC deve tenere conto per determinare l'ammissibilità o meno della stessa. Ad ogni buon conto, da un esame della decisione impugnata (cfr. pag. 7) risulta che, contrariamente a quanto asserito nel gravame, quest'ultima si è chinata sull'aspetto riguardante la titolarità dei conti presso N._______ da cui, secondo le informazioni fornite dall'autorità richiedente italiana, sarebbero stati fatti degli accrediti in favore di B._______. L'AFC si è espressa sulla rilevanza verosimile delle informazioni richieste, giungendo alla conclusione che tale requisito fosse dato nonostante i conti fossero detenuti da persone giuridiche terze alla procedura riguardante il summenzionato B._______. La critica di accertamento incompleto dei fatti rilevanti appare pertanto non soltanto mal riposta, ma finanche pretestuosa. Alla luce di quanto sopra e di quanto verrà esposto nei considerandi che seguono, neppure vi è ragione per ritenere che l'AFC abbia ecceduto o abusato del proprio potere d'apprezzamento, emanando una decisione inadeguata.
E. 5.2.1 Nel quadro della prima censura e in modo più assertivo nel memoriale di replica, la ricorrente afferma che le informazioni raccolte dall'AFC non sarebbero neanche lontanamente rilevanti per gli scopi perseguiti dallo Stato estero e ciò a prescindere dal ruolo che B._______ avrebbe avuto in seno alle società titolari dei conti e ai poteri di firma che egli deteneva sui suddetti conti. In tal senso la ricorrente contesta all'AFC di aver interpretato in modo contrario alle norme del diritto civile il concetto di «controllo indiretto» riguardo a una società oppure a un conto bancario, nel quadro dell'esame della rilevanza verosimile delle informazioni da trasmettere allo Stato richiedente.
E. 5.2.2.1 Richiamando quanto già illustrato al consid. 3.3 del presente giudizio, questo Tribunale ribadisce che il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo, infatti, di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii, A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1): compete infatti ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione, così come l'esame dell'effettiva utilità o meno di un'informazione (cfr. sentenze del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 5.2.2 con rinvii, A 5667/2023 del 4 giugno 2025 consid. 3.5 con rinvii; A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.2.2 con rinvii). Conseguentemente, ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenze del TAF A-2451/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 7.2 con rinvii, A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3).
E. 5.2.2.2 In particolare, sono ritenute rilevanti le informazioni relative ai conti bancari che si presume siano detenuti indirettamente dalla persona interessata. Secondo la giurisprudenza, una persona detiene un conto bancario in modo diretto quando ne è titolare giuridico. Detiene un conto bancario in modo indiretto quando dispone economicamente dei fondi di detto conto in qualità di avente diritto economico o quando è titolare di una procura che le conferisce tale potere (DTF 147 II 116 consid. 4.3). Il potere di disporre di un conto bancario può quindi assumere diverse forme: oltre alla titolarità diretta, una detenzione indiretta può essere sufficiente per disporre dei fondi depositati su un conto bancario. L'avente diritto economico di un conto bancario possiede generalmente tale potere (cfr. sentenza del TAF A-1351/2022 del 14 aprile 2023 consid. 6.1.2). Allo stesso modo, tale potere può derivare dal conferimento di una procura: il titolare del conto bancario dichiara ad un'altra persona (rappresentante, procuratore) la propria volontà di autorizzarla ad agire in suo nome. Il diritto di firma su un conto equivale a una delega di questo tipo, che autorizza a disporre del saldo del conto (cfr. sentenze del TAF A-5938/2022 del 18 novembre 2024 consid. 3.2.8, A-3365/2022 del 5 gennaio 2024 consid. 2.3.4 con rinvii, A-232/2022 del 16 febbraio 2023 consid. 3.2.2.2 e segg.). È quindi possibile che la persona titolare di una procura su un conto bancario goda di un potere di disposizione sui fondi di detto conto, qualora il titolare del conto glielo abbia concesso (cfr. sentenza del TAF A-1351/2022 del 14 aprile 2023 consid. 6.1.2 con rinvii). Ricorrere a un terzo per frapporre uno schermo tra i beni e un contribuente è un espediente classico per sottrarre flussi imponibili all'occhio delle amministrazioni fiscali (DTF 147 II 116 consid. 5.4.2). Le informazioni relative a persone giuridiche possono quindi essere oggetto di una domanda di assistenza amministrativa qualora sia presumibile che queste siano controllate dalla persona interessata, ossia dal contribuente oggetto dell'indagine fiscale (cfr. DTF 141 II 436 consid. 4.6; sentenza del TAF A-7214/2024 del 9 luglio 2025 consid. 3.3.8.3 con rinvii).
E. 5.2.3 Nello specifico, è doveroso rammentare che in virtù del principio dell'affidamento (cfr. consid. 3.4 supra), l'AFC è vincolata dalla fattispecie esposta nella domanda di assistenza amministrativa, dato che nel caso concreto non sono riscontrabili - né sono esplicitamente evocate e sostanziate dal ricorrente - contraddizioni o errori evidenti. L'autorità richiedente italiana ha fornito una descrizione chiara e dettagliata degli antefatti procedurali e delle circostanze che hanno portato alla sua richiesta. Essa ha in particolare illustrato di essere a conoscenza di movimentazioni di capitali provenienti dalla Svizzera e meglio da relazioni bancarie presso N._______, aventi come beneficiario finale B._______. Transazioni che, a fronte del reddito annuo lordo dichiarato da quest'ultimo, non sarebbero compatibili con la sua disponibilità finanziaria e che hanno pertanto indotto l'autorità richiedente italiana ad avviare gli accertamenti fiscali del caso. Siccome l'autorità richiedente italiana sospetta che B._______ non abbia adempiuto agli obblighi fiscali in materia di dichiarazione dei redditi e della sostanza detenuti all'estero, essa necessita quindi di verificare tale eventualità. Le informazioni relative ai conti bancari in Svizzera, ossia la documentazione di apertura e gli estratti conto e le distinte patrimoniali, mirerebbero dunque a determinare le disponibilità finanziarie detenute in Svizzera e la rilevanza reddituale delle somme depositate su tali relazioni bancarie nel periodo fiscale determinante, al fine di appurare o escludere se a B._______ siano imputabili violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento di imposte in Italia. Ora, dalle informazioni raccolte dall'AFC è emerso che i conti di provenienza delle suddette transazioni non sono intestati a B._______, ma bensì detenuti da svariate società terze alla procedura di accertamenti fiscale. È emerso altresì che su tali conti B._______ deteneva il diritto di firma come procuratore - circostanza per altro confermata anche nel gravame. A quale titolo fosse stata conferita tale procura, non è rilevante nell'ambito del presente giudizio, così come non compete all'autorità inferiore e a questo Tribunale determinare se vi fosse o meno obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW) per le attività condotte da B._______ in seno alla società ricorrente: si tratta infatti di questioni di diritto sostanziale il cui esame spetta unicamente all'autorità richiedente italiana. Come già indicato sopra (cfr. consid. 5.2.2.2 del presente giudizio), un conto bancario è detenuto «indirettamente» quando una persona detiene il potere di disposizione economico sui fondi di tale conto in virtù di una procura (DTF 147 II 116 consid. 4.3). Il diritto di firma su un conto equivale a una procura che autorizza a disporre del credito in conto (cfr. sentenze del TAF A-5588/2022 del 16 ottobre 2023 consid. 6.5, A-232/2022 del 16 febbraio 2023 consid. 3.2.2.3; Arpagaus/Stadler/Werlen, Das Schweizerische Bankgeschäft, 8a ed. 2021, n. 566). È pertanto a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto che, pur non essendo né il titolare, né l'avente diritto economico del conto intestato alla ricorrente, B._______ avesse diritto di disporre degli averi economici ivi depositati e potesse quindi essere considerato detentore indiretto degli stessi. Sulla base di un esame limitato alla plausibilità, occorre pertanto ritenere che le informazioni riguardanti la suddetta relazione bancaria, espressamente richieste dall'autorità richiedente italiana, siano tali da poter influire sulla tassazione in Italia di B._______. In tali circostanze - e in linea con la giurisprudenza esposta sopra, la documentazione bancaria raccolta dall'AFC risulta essere senz'altro pertinente ai fini dell'inchiesta fiscale italiana per gli scopi illustrati nella domanda di assistenza del 19 novembre 2024. In sintesi, le informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana, limitatamente ai quesiti sub lett. c e d (cfr. consid. A.c), risultano in nesso con la fattispecie e lo scopo fiscale alla sua base, sicché il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenerle come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcuna violazione del principio della proporzionalità, la richiesta degli estratti conto essendo del tutto plausibile in tale contesto.
E. 5.2.4 Per il resto, è pure lecito ritenere che le informazioni di cui si prospetta la trasmissione potrebbero servire all'autorità richiedente italiana a scopo di verifica per confermare o confutare le sue congetture. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ammettere in ripetute occasioni che lo scopo dell'assistenza amministrativa è precisamente quello di chiarire degli aspetti rimasti oscuri per l'autorità richiedente estera ottenendo informazioni e documenti che si trovano nello Stato richiesto (fra le tante DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 139 II 404 consid. 7.2.2, 136 IV 4 consid. 4.1, 117 Ib 64 consid. 5c; sentenza del TF 2C_228/2023 del 3 maggio 2023 consid. 3.1.1). Le informazioni possono infatti essere qualificate come verosimilmente rilevanti per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno anche quando sono richieste al fine di verificare conoscenze già esistenti, ma non del tutto certe, delle autorità dello Stato richiedente (cfr. sentenze del TAF A-7747/2024 del 4 aprile 2025 consid. 4.2.3, A-5447/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 3.2.2.3, A-765/2019 del 20 settembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-3791/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 9.2.3.2). Ciò a patto che l'autorità richiedente dimostri in modo almeno approssimativo che persegue tale scopo di verifica (sentenza del TF 2C_455/2021 del 31 maggio 2022 consid. 5.1 [a contrario]) - come nell'evenienza concreta viene fatto grazie all'esposizione dei sospetti che l'hanno indotta ad avviare il controllo fiscale sulle imposte sui redditi di B._______, dopo che essa aveva preso conoscenza delle cariche amministrative ricoperte in Italia in seno a svariate società e delle modalità di finanziamento di alcuni investimenti condotti nel 2021.
E. 5.2.5 Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che l'autorità richiedente italiana ha presentato sufficienti punti di connessione ai fini fiscali tra i fatti descritti e le informazioni richieste e tutti gli elementi che cita sono quindi in grado di escludere che la richiesta sia casuale o speculativa. Così come formulata (e limitatamente alle informazioni che l'AFC prospetta di trasmettere), giova precisarlo, la domanda del 19 novembre 2024 non costituisce quindi una ricerca indiscriminata di informazioni. Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al riguardo, non si può infatti parlare di «fishing expedition». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando si tratta di un'istanza di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9, A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8).
E. 5.3.1 In un'ulteriore censura la ricorrente lamenta una violazione della sua sfera privata, in quanto parte non interessata dalla domanda di assistenza amministrativa, nonché del principio della proporzionalità. Essa ritiene che gli estratti conto, le distinte patrimoniali e la documentazione bancaria che la riguarda, contengano informazioni che non hanno nessuna rilevanza nell'ambito della procedura fiscale avviata nei confronti di B._______ e con la fattispecie che l'autorità richiedente italiana intende indagare. Alla luce di quanto disposto dall'art. 4 cpv. 3 LAAF, le suddette informazioni non potrebbero e non dovrebbero pertanto essere trasmesse all'autorità richiedente italiana. In via subordinata, potrebbe giustificarsi unicamente la trasmissione dei giustificativi bancari dai quali risulti l'avvenuto accredito di compensi in favore di B._______ provenienti dalle società O.______, P._______ e Q._______.
E. 5.3.2 A tal proposito, giova rilevare che la domanda di assistenza amministrativa, persegue di regola lo scopo di ottenere informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo Stato richiedente. Tuttavia, in determinate circostanze, ben definite, possono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assoggettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. La trasmissione di informazioni è quindi in linea di principio possibile, a condizione che sia soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile. Per quanto concerne, in particolare, i terzi non coinvolti, la trasmissione dei loro nominativi è ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF solo se tale informazione è presumibilmente pertinente per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata, ossia rilevante per l'obiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente nei suoi confronti, e se la stessa è proporzionata (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). La trasmissione risulta dunque ammissibile laddove la rimozione dei nominativi di terzi renderebbe la richiesta di assistenza amministrativa priva di senso perché impedirebbe o renderebbe oltremodo difficoltosa l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. In altre parole, l'art. 4 cpv. 3 LAAF non impedisce la trasmissione di informazioni relative a terzi non coinvolti - così come il loro nominativo - se la stessa è necessaria, ossia se la loro soppressione vanificherebbe lo scopo dell'assistenza fiscale internazionale (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). Vale infine la pena di rilevare che nella DTAF 2010/40 questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che gli importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono sull'interesse individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (considd. 4.5 e 6.5 con riferimenti; cfr. anche sentenza del TAF A-6920/2010 del 21 settembre 2011 consid. 5.1.1). L'interesse privato dei terzi all'oscuramento della loro identità non primeggia sull'interesse pubblico ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile. Tuttavia, anche in caso di trasmissione del nominativo di terzi, quest'ultimi risultano protetti perché al termine della procedura, l'autorità richiesta deve ricordare all'autorità richiedente le restrizioni dell'uso delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 146 I 172 consid. 7.3.3, 142 II 161 consid. 4.6.1; cfr. considd. 5.2.6 e 6.2 qui di seguito).
E. 5.3.3 Nel caso in esame, è innegabile che la ricorrente sia una terza parte non coinvolta nella procedura di accertamento fiscale italiana condotta nei confronti di B._______. Ciò posto è opportuno rilevare come, nella domanda di assistenza l'autorità richiedente italiana abbia espressamente chiesto informazioni riguardo ai conti bancari in cui il contribuente italiano era implicato a vario titolo. Contrariamente all'opinione della ricorrente, la documentazione bancaria che la riguarda, dalla quale emerge il nesso che la lega ad B._______ è tutt'altro che irrilevante nel quadro dell'indagine fiscale nei confronti di quest'ultimo. Non è contestato ed è ulteriormente confermato dalla documentazione raccolta, che B._______ ha beneficiato di una procura sulla relazione n. (...) intestata alla ricorrente, fino alla chiusura della stessa il 31 marzo 2023 (cfr. atto n. 7 dell'inc. AFC). Circostanza che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore e confermato da questo Tribunale, permette di ritenere che i valori patrimoniali depositati e transitati su tale conto apparissero nella sua disponibilità. Come già si è avuto modo di stabilire (cfr. consid. 5.2.3), le informazioni relative ai conti in questione sono verosimilmente rilevanti, sono proporzionate allo scopo perseguito dall'autorità richiedente italiana e non devono pertanto essere escluse da quelle destinate alla trasmissione allo Stato richiedente. L'identità delle persone collegate ai conti detenuti indirettamente da B._______ costituisce infatti un elemento determinante non solo per stabilire e verificare i flussi finanziari transitati attraverso tali conti, ma anche per stabilire i legami che uniscono quest'ultimo alla ricorrente. Infatti, tali informazioni sono per loro natura idonee a contribuire a stabilire correttamente la situazione fiscale della persona interessata dall'inchiesta italiana. Occorre pertanto ribadire che le informazioni contestate, espressamente richieste nella domanda di assistenza, hanno un nesso con la fattispecie ivi esposta soddisfacendo il requisito della verosimile rilevanza. Il fatto che B._______ abbia ricevuto dei compensi soltanto da parte delle tre suddette società (cfr. consid. 5.3.1 i.f.) titolari dei conti parimenti interessati dallo scambio di informazioni, non è determinante. Tale aspetto non è infatti suscettibile di rimettere in causa la presunzione di detentore indiretto dei conti in oggetto e quindi del potere di disposizione che ne deriva in favore del ricorrente. Di conseguenza la ricorrente non può pretendere che il suo nominativo e le informazioni che la riguardano non siano trasmesse, poiché tali indicazioni permettono di far luce sulla fattispecie oggetto di indagine fiscale. Spetterà poi alle autorità competenti italiane valutare, dal profilo sostanziale, quale valore tali documenti abbiano e se, come pretende la ricorrente, quest'ultima fosse l'unica avente diritto economico - ad esclusione di B._______ - sul conto in parola presso N._______. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF è pertanto ammissibile che l'AFC trasmetta all'autorità richiedente anche i dati che la riguardano, così come emergono dalle informazioni e dai documenti richiesti.
E. 5.3.4 Ciò sancito, va rammentato che il nominativo di terzi non interessati dalle domande è, in ogni caso, protetto dal principio di specialità di cui all'art. 27 cpv. 2 CDI CH-IT, così come precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Le informazioni fornite nell'ambito della presente procedura potranno essere infatti utilizzate, unicamente, nei confronti della persona interessata, ossia B._______. Sulla base del suddetto principio, le società terze non coinvolte nella procedura a carico della persona interessata, potranno quindi difendersi nello Stato richiedente e contestare che le suddette informazioni siano usate contro di loro, a meno che non venga avviata una nuova procedura di assistenza amministrativa a loro carico (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.3.3; sentenze del TAF A-4119/2024 del 30 ottobre 2025 consid. 1.4.4, A-6446/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.2.1.2, A 5794/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.4.3 con ulteriori riferimenti). A tal proposito, si rileva che alla cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata, viene unicamente indicato che l'AFC renderà attenta l'autorità richiedente «sulle restrizioni di utilizzo e di confidenzialità previste dalla Convenzione». A fronte delle incertezze di cui si è già detto riguardo alla portata del principio della specialità (cfr. consid. 3.5 supra), tale indicazione non appare sufficiente e non è conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale, non contenendo alcuna precisazione riguardo alla dimensione personale di tale principio (cfr. sentenza del TAF A-3588/2023 del 27 giugno 2025 consid. 10.3). L'autorità inferiore è pertanto invitata a riformulare la prima frase della cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 3 luglio 2025, segnalando all'autorità richiedente italiana che le informazioni trasmesse nel quadro della presente domanda di assistenza amministrativa potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa B._______, all'esclusione di tutte le altre persone.
E. 6.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda di assistenza amministrativa italiana del 19 novembre 2024, adempie tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la predetta domanda di assistenza amministrativa italiana o limitare la trasmissione delle informazioni raccolte dall'AFC, così come invece postulato dalla ricorrente nel proprio gravame.
E. 6.2 Da quanto sopra esposto ne discende che la decisione impugnata è conforme alla legge. Il ricorso del 4 agosto 2025 deve pertanto essere respinto.
E. 7.1 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie l'importo complessivo è stabilito in franchi 5'000.- (cfr. art. 4 TS-TAF), che verrà compensato con l'anticipo spese di franchi 5'012.97 versato a suo tempo dalla ricorrente. L'importo eccedente, pari a franchi 12.97, sarà pertanto restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
E. 7.2 Visto l'esito della procedura non sono dati i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
E. 8 Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 3 luglio 2025 è riformulata nel senso che, l'autorità inferiore preciserà allo Stato richiedente che le informazioni ottenute potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa B._______.
- Le spese processuali pari a franchi 5'000.- sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di franchi 5'012.97 è computato con le spese processuali. L'importo eccedente, pari a franchi 12.97, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
- Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-5859/2025 Sentenza del 3 agosto 2026 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Keita Mutombo, Annie Rochat Pauchard, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, patrocinata dall'avv. Prof. Paolo Bernasconi, Aequitas Studio legale e notarile, ricorrente, contro Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI, autorità inferiore. Oggetto assistenza amministrativa (CDI CH-IT). Fatti: A. A.a Il 19 novembre 2024, il Comando Generale della Guardia di Finanza, iI Reparto, Ufficio Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti Collaterali - competente autorità fiscale dello Stato richiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) - ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente B._______, per il periodo fiscale dal 2019 al 2023, fondandosi sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41, di seguito: CDI CH-IT), in combinazione con la lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (in seguito: Protocollo aggiuntivo; anch'esso pubblicato nella RS 0.672.945.41, RU 2016 2769, 2771). A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente italiana ha esposto quanto segue: «Un Reparto del Corpo ha avviato un controllo fiscale, per i periodi d'imposta dal 2019 al 2023, nei confronti di B._______ con specifico riferimento alla corretta applicazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale, in Italia prevista dal D.L. n. 167/1990. Gli accertamenti esperiti hanno permesso di individuare movimentazioni in entrata di capitali provenienti dalla Svizzera. In particolare, nell'ambito del controllo sono emersi profili suscettibili di ulteriori approfondimenti in relazione alla mancata compilazione di quanto prescritto ai fini della normativa fiscale in Italia. Il controllo fiscale sulle imposte sui redditi del sig. B._______ si è reso necessario poiché dagli accertamenti esperiti è emerso che in Italia ricopre le cariche amministrative (amministratore unico, consigliere, Presidente del Consiglio di Amministrazione) delle seguenti società: C._______ (IT ...); D._______ (IT ...); E._______ (IT ...); F._______ (IT ...); G._______ (IT ...); H._______ (IT ...). Inoltre, il predetto B._______ ha effettuato vari investimenti, tra cui - nel settembre 2021 - quello relativo all'acquisizione dell'intera proprietà del capitale sociale della I.______ (IT ...), oggi denominata I._______, che gestisce il J.______ (5 stelle) ed il K._______ (4 stelle) a L._______ (BL), per un importo di EUR 3.145.000,00, trasferiti da un conto corrente presso la filiale di L.______ della M.______ (recte: M.______, n.d.r.), senza accensione de mutui od altre forme di finanziamento. Tali disponibilità finanziarie risultano non congrue rispetto al reddito complessivo fiscale lordo dichiarato in Italia dal B._______ dal 2010 al 2023, pari a complessivi EUR 1.142.650,18, corrispondente ad una media annua di EUR 81.600,00 circa.». A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione e indicando, quale detentrice delle informazioni, N._______, l'autorità richiedente italiana ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 2019 al 2023 compresi: «Al fine del completamento dell'accertamento fiscale in corso, per gli anni d'imposta dal 2019 al 2023, si richiede di acquisire le seguenti informazioni:
a) Redditi di qualunque natura prodotti nei periodi d'imposta segnalati (lavoro dipendente o da altre attività personali, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, proprietà, redditi immobiliari o da capitale);
b) Se in possesso di attività, indicare le sedi e i nomi delle eventuali società;
c) Informazioni bancarie, con specifico riferimento al numero di conti correnti intestati a suo nome, al nominativo di eventuali terze persone autorizzate a effettuare operazioni sui conti, nome delle banche e ai numeri dei conti;
d) Investimenti finanziari, specificando la tipologia (buoni fruttiferi, derivati, azioni, obbligazioni, etc.), la descrizione degli stessi (data di acquisto, prezzo) e le generalità del beneficiario effettivo;
e) Prestiti e crediti, con particolare riferimento a eventuali garanti e alla possibilità che creditore e debitore siano parti correlate:
f) Informazioni sui beni di proprietà, sia immobiliari (come terreni, fabbricati, case e appartamenti intestati a suo nome) che mobiliari, riscontrando la presenza di eventuali finanziamenti, indicandone la fonte, per l'acquisto di tali proprietà, e le generalità complete del venditore.». B. B.a Con decreto di edizione del 26 novembre 2024, l'AFC ha esortato N1._______ e/o N._______ a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste e ad informare la persona interessata ed eventuali altri titolari di un conto, del procedimento di assistenza amministrativa e della possibilità, se residenti all'estero, di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. B.b Con scritto del 16 dicembre 2024, N._______ (di seguito: N._______) ha trasmesso le informazioni e la documentazione richieste, precisando che B._______ disponeva di procura sulle relazioni bancarie intestate a differenti società, tra cui A._______. N._______ non ha indicato se la suddetta società fosse stata informata del procedimento. B.c Non disponendo di un recapito di contatto, con pubblicazione sul Foglio Federale del 21 gennaio 2025, l'AFC ha informato A._______ della domanda di assistenza amministrativa. B.d Con scritto del 4 aprile 2025, l'avv. Paolo Bernasconi si è annunciato quale rappresentante legale di A._______, manifestando l'intenzione di partecipare al presente procedimento. B.e Con scritto del 9 maggio 2025, l'AFC ha concesso all'avv. Paolo Bernasconi l'accesso agli atti riguardante la sua mandante, impartendogli un termine di dieci giorni - poi prorogato - per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni e della documentazione raccolta. B.f Con osservazioni del 3 giugno 2025, A._______, per il tramite del proprio legale, ha preso posizione riguardo al procedimento in parola, opponendosi alla trasmissione all'autorità richiedente italiana delle informazioni raccolte dall'AFC. B.g Con decisione finale del 3 luglio 2025, l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 19 novembre 2024, concernente B._______, statuendo di trasmettere all'autorità richiedente italiana parte delle informazioni richieste (limitatamente alle richieste sub lett. c e d [cfr. consid. A.c]) relative al periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023, unitamente ai documenti raccolti, e meglio i documenti d'apertura, gli estratti conto e le distinte patrimoniali (allegati 10-12) relativi alla relazione bancaria intestata a A._______, presso N._______, sulla quale B._______ era al beneficio di una procura. C. C.a Contro la predetta decisione finale, il 4 agosto 2025, A._______ (di seguito: ricorrente), tramite il proprio patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l'annullamento e il rifiuto di concedere l'assistenza amministrativa e la trasmissione delle informazioni raccolte all'autorità richiedente italiana; con protesta di tasse, spese e ripetibili. C.b Con risposta del 2 ottobre 2025, l'AFC (di seguito anche: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del ricorso presentato il 4 agosto 2025, prendendo posizione in merito alle censure della ricorrente. C.c Con replica spontanea del 22 ottobre 2025 la ricorrente ha contestato la presa di posizione dell'autorità inferiore riconfermandosi nelle argomentazioni e nelle conclusioni ricorsuali. C.d Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. 1.1 Giusta l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In particolare, le decisioni pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione - in casu la CDI CH-IT - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1]). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza. 1.2 Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è attualmente retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 19 novembre 2024, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF). 1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). L'art. 19 cpv. 2 LAAF conferisce la legittimazione a ricorrere nell'ambito delle procedure di assistenza amministrativa alla «persona interessata» - nonché alle altre persone che soddisfano le condizioni di cui all'art. 48 PA - e che: (a.) ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, (b.) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e (c.) ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un tale interesse, nel contesto dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, esiste unicamente in situazioni molto particolari e la qualità per ricorrere di una persona, che non è formalmente interessata dalla domanda viene, dev'essere ammessa restrittivamente (cfr. DTF 146 I 172 considd. 7.1.2 et 7.1.3). Nel caso in esame, pacifica è la legittimazione della ricorrente, nella misura in cui ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è destinataria della decisione impugnata ed ha chiaramente un interesse al suo annullamento o alla sua modifica. Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. È tuttavia opportuno ricordare che, in materia di assistenza amministrativa, le conclusioni formulate da un soggetto al fine di far valere gli interessi di altri sono irricevibili (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.1; 139 II 404 consid. 11.1; sentenza del TF 2C_1037/2019 del 27 agosto 2020 consid. 6.2 [non pubblicata in DTF 147 II 116]). Da tale giurisprudenza emerge quindi che, l'eventuale legittimazione dei soggetti terzi che non sono (direttamente) interessati da una domanda di assistenza amministrativa, si limita alla sola possibilità di contestare la trasmissione dei loro dati (cfr. sentenza del TAF A-7214/2024 del 9 luglio 2025 consid. 1.3.2.2). 1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 1.3 con rinvii). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure («Rügeprinzip») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di trasmettere le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3. Nel caso in disamina, oggetto del litigio è rappresentato dalla decisione finale del 3 luglio 2025 dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa del 19 novembre 2024, inoltrata dall'autorità richiedente italiana sulla base dell'art. 27 CDI CH-IT nei confronti di B._______, decidendo di trasmettere le informazioni richieste unitamente alla documentazione raccolta. In tale contesto, per lo scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare l'ammissibilità della predetta domanda di assistenza amministrativa italiana, sia dal punto di vista meramente formale che da quello materiale, alla luce delle puntuali censure sollevate dalla ricorrente. A tal fine, qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1-3.6 del presente giudizio). 3.1 L'assistenza amministrativa con l'Italia è retta dall'art. 27 CDI CH-IT, che riprende integralmente il testo dell'art. 26 del Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, di seguito: MC OCSE; cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT]; cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.1). La CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo, che ne fa parte integrante, vanno considerati come un'unità interpretativa. Nella loro versione attuale, in vigore dal 13 luglio 2016 e modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l'art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo - in particolare la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo - si applicano a quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, 5637; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.1.1, A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 3.3.1). Tale è il caso della domanda di assistenza amministrativa italiana in oggetto, presentata il 20 ottobre 2020 e riguardante il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2019. 3.2 Le disposizioni dell'art. 27 CDI CH-IT sono precisate alla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo. Detta norma disciplina in particolare le esigenze formali a cui deve sottostare la domanda di informazioni (cfr. Messaggio CDI CH-IT, 5636), prevedendo alla cifra 2 che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentato una richiesta di informazioni secondo l'art. 27 CDI CH-IT: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1, A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1). Dette esigenze vanno interpretate nella maniera più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d'informazioni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, detta lista di esigenze di contenuto è concepita in modo tale che se lo Stato richiedente vi si conforma scrupolosamente, lo stesso è di principio reputato fornire le informazioni sufficienti a dimostrare la «rilevanza verosimile» della sua domanda (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1 con rinvii). 3.3 Espresso all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, il requisito della rilevanza verosimile delle informazioni - ovvero, la condizione «verosimilmente rilevante» - per l'applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d'informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. ebis del Protocollo aggiuntivo; DTF 146 II 150 consid. 6.1.1 con rinvii; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii). Detto requisito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un'informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d'informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l'inchiesta o il controllo sottostante. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.3.1 con rinvii). Il ruolo dello Stato richiesto si limita ad un controllo della plausibilità; egli deve limitarsi a verificare l'esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5084/2021 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1, A-539/2021, A-546/2021, A-548/2021 del 29 dicembre 2023 consid. 4.2.4). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1). Compete, infatti, ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione (cfr. sentenze del TAF A-525/2017 del 29 gennaio 2018 [confermata parzialmente con sentenza del TF 2C_141/2018 del 24 luglio 2020], A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3, A-6306/2015 del 15 maggio 2017 consid. 4.2.2.5, A-5229/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.2.5.1). Conseguentemente ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenza del TAF A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3). 3.4 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c LAAF) trova applicazione, quale principio d'interpretazione e d'esecuzione dei trattati, nell'ambito dello scambio d'informazioni ai sensi delle CDI (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1, 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1). Lo Stato richiesto è dunque vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest'ultime non possono essere immediatamente confutate («sofort entkräftet») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.1 con rinvii, A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.1). La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell'affidamento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il principio dell'affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1, 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.2 con rinvii). 3.5 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le informazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, ovvero nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenze del TAF A-4597/2021 del 4 gennaio 2024 consid. 6.6, A-5046/2018 del 22 maggio 2019 considd. 4 e 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). In altre parole, lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi, le informazioni ottenute con la domanda di assistenza, a meno che tale facoltà non risulti dalla legge dei due Stati coinvolti e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale uso (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3). Nello specifico, ciò è l'espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all'AFC di informare espressamente l'autorità richiedente in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 ibid.; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In una recente sentenza di principio - ora impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale federale - questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di specialità, permane nonostante il cambiamento nel commentario dell'OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025 consid. 8). 3.6 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidiarietà (cfr. lett. ebis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 8 con rinvii, 2C_904/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-2133/2022 del 25 marzo 2025 consid. 3.6, A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.1, A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1).
4. Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto come dal punto di vista strettamente formale la domanda di assistenza amministrativa del 19 novembre 2024 inoltrata dall'autorità richiedente italiana (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]), risulti adempiere ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, la stessa indicando in maniera sufficiente tutte le informazioni richieste dall'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT nonché dalla lett. ebis cifra 2 del Protocollo aggiuntivo, quali l'identità della persona interessata oggetto dell'inchiesta fiscale in Italia, la fattispecie alla sua base, lo scopo fiscale, l'identità del detentore delle informazioni e il periodo fiscale interessato (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). Tali aspetti non vengono peraltro neppure espressamente censurati dalla ricorrente. Di fatto, si tratta di una domanda di assistenza amministrativa circoscritta a uno specifico soggetto interessato dall'indagine fiscale italiana, ossia B._______. Essa è volta all'accertamento degli adempimenti dichiarativi ai fini dell'imposizione diretta sulle persone fisiche in Italia, mediante la raccolta di informazioni riguardanti delle relazioni bancarie presso un istituto bancario svizzero riconducibili o comunque connesse alla persona interessata.
5. Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se dal punto di vista materiale l'autorità inferiore poteva dare seguito alla predetta domanda di assistenza, così come stabilito nella decisione finale del 3 luglio 2025, alla luce delle censure sollevate nel gravame e nella replica spontanea. 5.1 5.1.1 La ricorrente si duole innanzitutto di un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, nella misura in cui l'AFC non avrebbe tenuto in considerazione che: (a) la persona interessata non è l'avente diritto economico dei conti bancari di cui si prospetta la trasmissione e (b) non è l'avente diritto di controllo delle società a cui tali conti sono intestati; (c) la detenzione di un diritto di firma su un conto bancario non si può identificare con la persona avente diritto economico del conto stesso e della relativa relazione d'affari con la banca; (d) la funzione di amministratore di una società, non coincide per nulla con il proprietario della società medesima, né con il suo azionista, né con il suo avente diritto di controllo secondo la definizione del «formulario K» previsto dalla CDB (ossia dalla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche, n.d.r.). Essa ritiene che tali aspetti centrali per poter valutare la rilevanza verosimile delle informazioni raccolte dall'AFC e pertanto, già solo per questo, il ricorso meriterebbe accoglimento. A mente della ricorrente, la decisione impugnata si fonda pertanto su considerazioni fattuali e giuridiche scollate dai fatti e insostenibili, ciò che configura un eccesso e abuso del potere di apprezzamento da parte dell'AFC (ai sensi dell'art. 49 lett. a PA) e risulta essere in ogni caso inadeguata (ai sensi dell'art. 49 lett. c PA). 5.1.2 A tal proposito, questo Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 con-sid. 2.1 i.f. e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii). Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, quando l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566). Riguardo all'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), va infine rammentato che il legislatore ha concesso all'amministrazione fiscale un margine di valutazione nella ponderazione fra diverse soluzioni adeguate, che questo Tribunale, pur disponendo di piena cognizione, deve rispettare (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5, 136 I 184 consid. 2.2.1; sentenza del TF 9C_302/2024 consid. 3.4.1 con rinviii; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., marg. 2.154 con rinvii). 5.1.3 Nell'evenienza concreta, questo Tribunale rileva che i fatti che secondo la ricorrente l'autorità inferiore non avrebbe debitamente considerato, sono circostanze che hanno, senza dubbio, una certa rilevanza per la valutazione della domanda di assistenza amministrativa, ma non di certo gli unici di cui l'AFC deve tenere conto per determinare l'ammissibilità o meno della stessa. Ad ogni buon conto, da un esame della decisione impugnata (cfr. pag. 7) risulta che, contrariamente a quanto asserito nel gravame, quest'ultima si è chinata sull'aspetto riguardante la titolarità dei conti presso N._______ da cui, secondo le informazioni fornite dall'autorità richiedente italiana, sarebbero stati fatti degli accrediti in favore di B._______. L'AFC si è espressa sulla rilevanza verosimile delle informazioni richieste, giungendo alla conclusione che tale requisito fosse dato nonostante i conti fossero detenuti da persone giuridiche terze alla procedura riguardante il summenzionato B._______. La critica di accertamento incompleto dei fatti rilevanti appare pertanto non soltanto mal riposta, ma finanche pretestuosa. Alla luce di quanto sopra e di quanto verrà esposto nei considerandi che seguono, neppure vi è ragione per ritenere che l'AFC abbia ecceduto o abusato del proprio potere d'apprezzamento, emanando una decisione inadeguata. 5.2 5.2.1 Nel quadro della prima censura e in modo più assertivo nel memoriale di replica, la ricorrente afferma che le informazioni raccolte dall'AFC non sarebbero neanche lontanamente rilevanti per gli scopi perseguiti dallo Stato estero e ciò a prescindere dal ruolo che B._______ avrebbe avuto in seno alle società titolari dei conti e ai poteri di firma che egli deteneva sui suddetti conti. In tal senso la ricorrente contesta all'AFC di aver interpretato in modo contrario alle norme del diritto civile il concetto di «controllo indiretto» riguardo a una società oppure a un conto bancario, nel quadro dell'esame della rilevanza verosimile delle informazioni da trasmettere allo Stato richiedente. 5.2.2 5.2.2.1 Richiamando quanto già illustrato al consid. 3.3 del presente giudizio, questo Tribunale ribadisce che il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo, infatti, di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii, A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5, A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1): compete infatti ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione, così come l'esame dell'effettiva utilità o meno di un'informazione (cfr. sentenze del TAF A-1400/2024 del 3 settembre 2025 consid. 5.2.2 con rinvii, A 5667/2023 del 4 giugno 2025 consid. 3.5 con rinvii; A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.2.2 con rinvii). Conseguentemente, ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenze del TAF A-2451/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 7.2 con rinvii, A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3). 5.2.2.2 In particolare, sono ritenute rilevanti le informazioni relative ai conti bancari che si presume siano detenuti indirettamente dalla persona interessata. Secondo la giurisprudenza, una persona detiene un conto bancario in modo diretto quando ne è titolare giuridico. Detiene un conto bancario in modo indiretto quando dispone economicamente dei fondi di detto conto in qualità di avente diritto economico o quando è titolare di una procura che le conferisce tale potere (DTF 147 II 116 consid. 4.3). Il potere di disporre di un conto bancario può quindi assumere diverse forme: oltre alla titolarità diretta, una detenzione indiretta può essere sufficiente per disporre dei fondi depositati su un conto bancario. L'avente diritto economico di un conto bancario possiede generalmente tale potere (cfr. sentenza del TAF A-1351/2022 del 14 aprile 2023 consid. 6.1.2). Allo stesso modo, tale potere può derivare dal conferimento di una procura: il titolare del conto bancario dichiara ad un'altra persona (rappresentante, procuratore) la propria volontà di autorizzarla ad agire in suo nome. Il diritto di firma su un conto equivale a una delega di questo tipo, che autorizza a disporre del saldo del conto (cfr. sentenze del TAF A-5938/2022 del 18 novembre 2024 consid. 3.2.8, A-3365/2022 del 5 gennaio 2024 consid. 2.3.4 con rinvii, A-232/2022 del 16 febbraio 2023 consid. 3.2.2.2 e segg.). È quindi possibile che la persona titolare di una procura su un conto bancario goda di un potere di disposizione sui fondi di detto conto, qualora il titolare del conto glielo abbia concesso (cfr. sentenza del TAF A-1351/2022 del 14 aprile 2023 consid. 6.1.2 con rinvii). Ricorrere a un terzo per frapporre uno schermo tra i beni e un contribuente è un espediente classico per sottrarre flussi imponibili all'occhio delle amministrazioni fiscali (DTF 147 II 116 consid. 5.4.2). Le informazioni relative a persone giuridiche possono quindi essere oggetto di una domanda di assistenza amministrativa qualora sia presumibile che queste siano controllate dalla persona interessata, ossia dal contribuente oggetto dell'indagine fiscale (cfr. DTF 141 II 436 consid. 4.6; sentenza del TAF A-7214/2024 del 9 luglio 2025 consid. 3.3.8.3 con rinvii). 5.2.3 Nello specifico, è doveroso rammentare che in virtù del principio dell'affidamento (cfr. consid. 3.4 supra), l'AFC è vincolata dalla fattispecie esposta nella domanda di assistenza amministrativa, dato che nel caso concreto non sono riscontrabili - né sono esplicitamente evocate e sostanziate dal ricorrente - contraddizioni o errori evidenti. L'autorità richiedente italiana ha fornito una descrizione chiara e dettagliata degli antefatti procedurali e delle circostanze che hanno portato alla sua richiesta. Essa ha in particolare illustrato di essere a conoscenza di movimentazioni di capitali provenienti dalla Svizzera e meglio da relazioni bancarie presso N._______, aventi come beneficiario finale B._______. Transazioni che, a fronte del reddito annuo lordo dichiarato da quest'ultimo, non sarebbero compatibili con la sua disponibilità finanziaria e che hanno pertanto indotto l'autorità richiedente italiana ad avviare gli accertamenti fiscali del caso. Siccome l'autorità richiedente italiana sospetta che B._______ non abbia adempiuto agli obblighi fiscali in materia di dichiarazione dei redditi e della sostanza detenuti all'estero, essa necessita quindi di verificare tale eventualità. Le informazioni relative ai conti bancari in Svizzera, ossia la documentazione di apertura e gli estratti conto e le distinte patrimoniali, mirerebbero dunque a determinare le disponibilità finanziarie detenute in Svizzera e la rilevanza reddituale delle somme depositate su tali relazioni bancarie nel periodo fiscale determinante, al fine di appurare o escludere se a B._______ siano imputabili violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento di imposte in Italia. Ora, dalle informazioni raccolte dall'AFC è emerso che i conti di provenienza delle suddette transazioni non sono intestati a B._______, ma bensì detenuti da svariate società terze alla procedura di accertamenti fiscale. È emerso altresì che su tali conti B._______ deteneva il diritto di firma come procuratore - circostanza per altro confermata anche nel gravame. A quale titolo fosse stata conferita tale procura, non è rilevante nell'ambito del presente giudizio, così come non compete all'autorità inferiore e a questo Tribunale determinare se vi fosse o meno obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW) per le attività condotte da B._______ in seno alla società ricorrente: si tratta infatti di questioni di diritto sostanziale il cui esame spetta unicamente all'autorità richiedente italiana. Come già indicato sopra (cfr. consid. 5.2.2.2 del presente giudizio), un conto bancario è detenuto «indirettamente» quando una persona detiene il potere di disposizione economico sui fondi di tale conto in virtù di una procura (DTF 147 II 116 consid. 4.3). Il diritto di firma su un conto equivale a una procura che autorizza a disporre del credito in conto (cfr. sentenze del TAF A-5588/2022 del 16 ottobre 2023 consid. 6.5, A-232/2022 del 16 febbraio 2023 consid. 3.2.2.3; Arpagaus/Stadler/Werlen, Das Schweizerische Bankgeschäft, 8a ed. 2021, n. 566). È pertanto a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto che, pur non essendo né il titolare, né l'avente diritto economico del conto intestato alla ricorrente, B._______ avesse diritto di disporre degli averi economici ivi depositati e potesse quindi essere considerato detentore indiretto degli stessi. Sulla base di un esame limitato alla plausibilità, occorre pertanto ritenere che le informazioni riguardanti la suddetta relazione bancaria, espressamente richieste dall'autorità richiedente italiana, siano tali da poter influire sulla tassazione in Italia di B._______. In tali circostanze - e in linea con la giurisprudenza esposta sopra, la documentazione bancaria raccolta dall'AFC risulta essere senz'altro pertinente ai fini dell'inchiesta fiscale italiana per gli scopi illustrati nella domanda di assistenza del 19 novembre 2024. In sintesi, le informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana, limitatamente ai quesiti sub lett. c e d (cfr. consid. A.c), risultano in nesso con la fattispecie e lo scopo fiscale alla sua base, sicché il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenerle come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcuna violazione del principio della proporzionalità, la richiesta degli estratti conto essendo del tutto plausibile in tale contesto. 5.2.4 Per il resto, è pure lecito ritenere che le informazioni di cui si prospetta la trasmissione potrebbero servire all'autorità richiedente italiana a scopo di verifica per confermare o confutare le sue congetture. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ammettere in ripetute occasioni che lo scopo dell'assistenza amministrativa è precisamente quello di chiarire degli aspetti rimasti oscuri per l'autorità richiedente estera ottenendo informazioni e documenti che si trovano nello Stato richiesto (fra le tante DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 139 II 404 consid. 7.2.2, 136 IV 4 consid. 4.1, 117 Ib 64 consid. 5c; sentenza del TF 2C_228/2023 del 3 maggio 2023 consid. 3.1.1). Le informazioni possono infatti essere qualificate come verosimilmente rilevanti per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno anche quando sono richieste al fine di verificare conoscenze già esistenti, ma non del tutto certe, delle autorità dello Stato richiedente (cfr. sentenze del TAF A-7747/2024 del 4 aprile 2025 consid. 4.2.3, A-5447/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 3.2.2.3, A-765/2019 del 20 settembre 2019 consid. 3.3.2.3, A-3791/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 9.2.3.2). Ciò a patto che l'autorità richiedente dimostri in modo almeno approssimativo che persegue tale scopo di verifica (sentenza del TF 2C_455/2021 del 31 maggio 2022 consid. 5.1 [a contrario]) - come nell'evenienza concreta viene fatto grazie all'esposizione dei sospetti che l'hanno indotta ad avviare il controllo fiscale sulle imposte sui redditi di B._______, dopo che essa aveva preso conoscenza delle cariche amministrative ricoperte in Italia in seno a svariate società e delle modalità di finanziamento di alcuni investimenti condotti nel 2021. 5.2.5 Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che l'autorità richiedente italiana ha presentato sufficienti punti di connessione ai fini fiscali tra i fatti descritti e le informazioni richieste e tutti gli elementi che cita sono quindi in grado di escludere che la richiesta sia casuale o speculativa. Così come formulata (e limitatamente alle informazioni che l'AFC prospetta di trasmettere), giova precisarlo, la domanda del 19 novembre 2024 non costituisce quindi una ricerca indiscriminata di informazioni. Fintantoché uno Stato si accontenta di accertare che una data persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al riguardo, non si può infatti parlare di «fishing expedition». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando si tratta di un'istanza di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9, A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8). 5.3 5.3.1 In un'ulteriore censura la ricorrente lamenta una violazione della sua sfera privata, in quanto parte non interessata dalla domanda di assistenza amministrativa, nonché del principio della proporzionalità. Essa ritiene che gli estratti conto, le distinte patrimoniali e la documentazione bancaria che la riguarda, contengano informazioni che non hanno nessuna rilevanza nell'ambito della procedura fiscale avviata nei confronti di B._______ e con la fattispecie che l'autorità richiedente italiana intende indagare. Alla luce di quanto disposto dall'art. 4 cpv. 3 LAAF, le suddette informazioni non potrebbero e non dovrebbero pertanto essere trasmesse all'autorità richiedente italiana. In via subordinata, potrebbe giustificarsi unicamente la trasmissione dei giustificativi bancari dai quali risulti l'avvenuto accredito di compensi in favore di B._______ provenienti dalle società O.______, P._______ e Q._______. 5.3.2 A tal proposito, giova rilevare che la domanda di assistenza amministrativa, persegue di regola lo scopo di ottenere informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo Stato richiedente. Tuttavia, in determinate circostanze, ben definite, possono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assoggettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. La trasmissione di informazioni è quindi in linea di principio possibile, a condizione che sia soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile. Per quanto concerne, in particolare, i terzi non coinvolti, la trasmissione dei loro nominativi è ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF solo se tale informazione è presumibilmente pertinente per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata, ossia rilevante per l'obiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente nei suoi confronti, e se la stessa è proporzionata (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). La trasmissione risulta dunque ammissibile laddove la rimozione dei nominativi di terzi renderebbe la richiesta di assistenza amministrativa priva di senso perché impedirebbe o renderebbe oltremodo difficoltosa l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. In altre parole, l'art. 4 cpv. 3 LAAF non impedisce la trasmissione di informazioni relative a terzi non coinvolti - così come il loro nominativo - se la stessa è necessaria, ossia se la loro soppressione vanificherebbe lo scopo dell'assistenza fiscale internazionale (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). Vale infine la pena di rilevare che nella DTAF 2010/40 questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che gli importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono sull'interesse individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (considd. 4.5 e 6.5 con riferimenti; cfr. anche sentenza del TAF A-6920/2010 del 21 settembre 2011 consid. 5.1.1). L'interesse privato dei terzi all'oscuramento della loro identità non primeggia sull'interesse pubblico ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile. Tuttavia, anche in caso di trasmissione del nominativo di terzi, quest'ultimi risultano protetti perché al termine della procedura, l'autorità richiesta deve ricordare all'autorità richiedente le restrizioni dell'uso delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 146 I 172 consid. 7.3.3, 142 II 161 consid. 4.6.1; cfr. considd. 5.2.6 e 6.2 qui di seguito). 5.3.3 Nel caso in esame, è innegabile che la ricorrente sia una terza parte non coinvolta nella procedura di accertamento fiscale italiana condotta nei confronti di B._______. Ciò posto è opportuno rilevare come, nella domanda di assistenza l'autorità richiedente italiana abbia espressamente chiesto informazioni riguardo ai conti bancari in cui il contribuente italiano era implicato a vario titolo. Contrariamente all'opinione della ricorrente, la documentazione bancaria che la riguarda, dalla quale emerge il nesso che la lega ad B._______ è tutt'altro che irrilevante nel quadro dell'indagine fiscale nei confronti di quest'ultimo. Non è contestato ed è ulteriormente confermato dalla documentazione raccolta, che B._______ ha beneficiato di una procura sulla relazione n. (...) intestata alla ricorrente, fino alla chiusura della stessa il 31 marzo 2023 (cfr. atto n. 7 dell'inc. AFC). Circostanza che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore e confermato da questo Tribunale, permette di ritenere che i valori patrimoniali depositati e transitati su tale conto apparissero nella sua disponibilità. Come già si è avuto modo di stabilire (cfr. consid. 5.2.3), le informazioni relative ai conti in questione sono verosimilmente rilevanti, sono proporzionate allo scopo perseguito dall'autorità richiedente italiana e non devono pertanto essere escluse da quelle destinate alla trasmissione allo Stato richiedente. L'identità delle persone collegate ai conti detenuti indirettamente da B._______ costituisce infatti un elemento determinante non solo per stabilire e verificare i flussi finanziari transitati attraverso tali conti, ma anche per stabilire i legami che uniscono quest'ultimo alla ricorrente. Infatti, tali informazioni sono per loro natura idonee a contribuire a stabilire correttamente la situazione fiscale della persona interessata dall'inchiesta italiana. Occorre pertanto ribadire che le informazioni contestate, espressamente richieste nella domanda di assistenza, hanno un nesso con la fattispecie ivi esposta soddisfacendo il requisito della verosimile rilevanza. Il fatto che B._______ abbia ricevuto dei compensi soltanto da parte delle tre suddette società (cfr. consid. 5.3.1 i.f.) titolari dei conti parimenti interessati dallo scambio di informazioni, non è determinante. Tale aspetto non è infatti suscettibile di rimettere in causa la presunzione di detentore indiretto dei conti in oggetto e quindi del potere di disposizione che ne deriva in favore del ricorrente. Di conseguenza la ricorrente non può pretendere che il suo nominativo e le informazioni che la riguardano non siano trasmesse, poiché tali indicazioni permettono di far luce sulla fattispecie oggetto di indagine fiscale. Spetterà poi alle autorità competenti italiane valutare, dal profilo sostanziale, quale valore tali documenti abbiano e se, come pretende la ricorrente, quest'ultima fosse l'unica avente diritto economico - ad esclusione di B._______ - sul conto in parola presso N._______. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF è pertanto ammissibile che l'AFC trasmetta all'autorità richiedente anche i dati che la riguardano, così come emergono dalle informazioni e dai documenti richiesti. 5.3.4 Ciò sancito, va rammentato che il nominativo di terzi non interessati dalle domande è, in ogni caso, protetto dal principio di specialità di cui all'art. 27 cpv. 2 CDI CH-IT, così come precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Le informazioni fornite nell'ambito della presente procedura potranno essere infatti utilizzate, unicamente, nei confronti della persona interessata, ossia B._______. Sulla base del suddetto principio, le società terze non coinvolte nella procedura a carico della persona interessata, potranno quindi difendersi nello Stato richiedente e contestare che le suddette informazioni siano usate contro di loro, a meno che non venga avviata una nuova procedura di assistenza amministrativa a loro carico (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.3.3; sentenze del TAF A-4119/2024 del 30 ottobre 2025 consid. 1.4.4, A-6446/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.2.1.2, A 5794/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.4.3 con ulteriori riferimenti). A tal proposito, si rileva che alla cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata, viene unicamente indicato che l'AFC renderà attenta l'autorità richiedente «sulle restrizioni di utilizzo e di confidenzialità previste dalla Convenzione». A fronte delle incertezze di cui si è già detto riguardo alla portata del principio della specialità (cfr. consid. 3.5 supra), tale indicazione non appare sufficiente e non è conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale, non contenendo alcuna precisazione riguardo alla dimensione personale di tale principio (cfr. sentenza del TAF A-3588/2023 del 27 giugno 2025 consid. 10.3). L'autorità inferiore è pertanto invitata a riformulare la prima frase della cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 3 luglio 2025, segnalando all'autorità richiedente italiana che le informazioni trasmesse nel quadro della presente domanda di assistenza amministrativa potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa B._______, all'esclusione di tutte le altre persone. 6. 6.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda di assistenza amministrativa italiana del 19 novembre 2024, adempie tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la predetta domanda di assistenza amministrativa italiana o limitare la trasmissione delle informazioni raccolte dall'AFC, così come invece postulato dalla ricorrente nel proprio gravame. 6.2 Da quanto sopra esposto ne discende che la decisione impugnata è conforme alla legge. Il ricorso del 4 agosto 2025 deve pertanto essere respinto. 7. 7.1 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie l'importo complessivo è stabilito in franchi 5'000.- (cfr. art. 4 TS-TAF), che verrà compensato con l'anticipo spese di franchi 5'012.97 versato a suo tempo dalla ricorrente. L'importo eccedente, pari a franchi 12.97, sarà pertanto restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 7.2 Visto l'esito della procedura non sono dati i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
8. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La cifra 2 del dispositivo della decisione finale del 3 luglio 2025 è riformulata nel senso che, l'autorità inferiore preciserà allo Stato richiedente che le informazioni ottenute potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa B._______.
3. Le spese processuali pari a franchi 5'000.- sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di franchi 5'012.97 è computato con le spese processuali. L'importo eccedente, pari a franchi 12.97, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
4. Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)