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A-5755/2018

A-5755/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-21 · Italiano CH

Impianti elettrici (altro)

Sachverhalt

A. La CEL A._______ (di seguito: A._______) prevede, allo scopo di sfruttare la forza idrica del fiume ... per la produzione di energia, di realizzare una piccola centrale idroelettrica sul territorio del Comune di A._______. Il progetto contempla la captazione delle acque ad una quota di circa 758 m.s.m. e di rilasciarle ad una quota di circa 692 m.s.m., a monte del lago artificiale di A._______. B. Con domanda dell'8 settembre 2008 la A._______ chiese a Swissgrid di determinare con una decisione di principio se, con riferimento all'edificazione del nuovo impianto "piccola centrale idroelettrica A._______" (numero di progetto ...), fossero adempiuti i presupposti per il diritto alla remunerazione dell'immissione di energia a copertura dei costi (di seguito: RIC). C. Con decisione del 16 dicembre 2008, sostituita in seguito con decisione del 12 febbraio 2009, Swissgrid ritenne adempiuti i presupposti, indicando in 14.2/16.9 cts/kWh la tariffa di remunerazione provvisoria. L'autorità federale indicò inoltre quali fossero i termini di legge da rispettare (cfr. pto. 2), in ordine alla notifica dello stato di avanzamento del progetto, fissato al 18 dicembre 2012) e alla messa in esercizio dell'impianto, fissato al 18 dicembre 2014. D. Con scritto del 20 novembre 2012 la A._______ chiese a Swissgrid una proroga del termine per la notifica dello stato di avanzamento del progetto; l'autorità fissò il nuovo termine al 13 dicembre 2012, precisando al contempo i nuovi termini per lo stato di avanzamento, il 15 gennaio 2015, rispettivamente per la messa in esercizio, il 16 gennaio 2017. Con scritto del 20 novembre 2014 la A._______ chiese un'ulteriore proroga dei termini che furono prorogati al 31 dicembre 2017 rispettivamente al 31 dicembre 2019. Una nuova richiesta di proroga fu trasmessa il 20 dicembre 2015 a Swissgrid, la quale, con scritto del 18 dicembre 2015, vi diede seguito prorogando i termini in discussione al 31 dicembre 2017 rispettivamente al 31 dicembre 2019, evidenziando tuttavia che essa sarebbe stata l'ultima proroga ammessa, E. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 6 settembre 2016 il Governo del Cantone dei Grigioni ha approvato la concessione dei diritti d'acqua e il progetto dell'impianto, disponendo una serie di condizioni in materia di protezione dell'ambiente e delle acque. Il Governo ha contestualmente respinto, nella misura in cui non erano divenute prive di oggetto, le opposizioni di WWF e di Pro Natura. F. Con scritto del 4 novembre 2016 la A._______ ha chiesto a Swissgrid di sospendere i termini di cui allo scritto del 18 dicembre 2015, in ragione di procedure ricorsuali interposte il 21 ottobre 2016 dinnanzi al Tribunale amministrativo cantonale grigionese da parte delle opponenti, dopo evasione negativa delle loro opposizioni da parte del Governo retico. G. Con scritto del 15 dicembre 2016 Swissgrid ha indicato alla A._______ che un'interruzione dei termini fissati non era possibile. H. Con sentenza del 25 ottobre 2017, comunicata il 16 novembre 2017, il Tribunale amministrativo cantonale grigionese ha respinto il ricorso delle opponenti contro la decisione governativa. I. Ritenuta l'entrata in vigore della nuova legge sull'energia il 1° gennaio 2018, approvata in votazione popolare il 21 maggio 2017, Swissgrid ha comunicato in data 8 dicembre 2017 alla A._______ segnatamente che:

- ai sensi della nuova legge sull'energia, l'impianto era idoneo a partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione in rete di energia;

- le richieste che avevano ottenuto una decisione favorevole potevano beneficiare delle condizioni di legge in vigore all'epoca, qualora la notifica dello stato di avanzamento del progetto sarebbe stata inviata entro fine 2017,

- qualora lo stato di avanzamento del progetto non fosse stato notificato entro fine 2017, si sarebbero applicate le nuove condizioni di legge che avrebbero modificato "tanto la durata del periodo di rimunerazione quanto l'entità della tariffa di rimunerazione". J. Con lettera del 21 dicembre 2017 la A._______ ha notificato lo "stato di avanzamento del progetto" indicando che il Tribunale amministrativo cantonale grigionese, aveva confermato in data 25 ottobre / 16 novembre 2017 la decisione del Governo retico in ordine all'approvazione della concessione e del progetto dell'impianto, evidenziando tuttavia che in caso di ricorso al Tribunale federale avrebbe dovuto richiedere una sospensione dei termini. K. Con scritto dell'8 gennaio 2018 il Tribunale federale ha comunicato alla A._______ che WWF e Pro Natura avevano interposto ricorso contro la sopramenzionata sentenza. L. Con decisione del 3 aprile 2018 la Pronovo SA (a cui Swissgrid, con effetto al 3 gennaio 2018, sulla base della nuova legge federale sull'energia, ha trasferito la parte operativa tramite trasferimento di patrimonio) ha revocato la decisione del 16 dicembre 2008 / 12 febbraio 2009 in ragione dell'inosservanza del termine di notifica dello stato di avanzamento del progetto no. 14770. Essa ha in particolare evidenziato che la decisione positiva in materia di RIC presupponeva il rispetto di termini previsi dalla legge, i quali avrebbero potuto essere prorogati se prima dello scadere dei medesimi fosse stata presentata una domanda debitamente motivata in tale senso e "a condizione che i ritardi subentrati non [fossero] imputabili al richiedente". M. Con scritto del 2 maggio 2018 la A._______ ha interposto opposizione alla revoca citata, chiedendone il suo annullamento e la sospensione dei termini fissati durante le procedure ricorsuali contro l'approvazione della concessione e del progetto dell'impianto idroelettrico da parte delle associazioni accreditate dalla legge al ricorso, con "la conseguente fissazione provvisoria del termine (per la notifica di avanzamento del progetto) al 31 dicembre 2020, con riserva di ricalcolo in funzione della durata della procedura di ricorso al Tribunale federale". N. Con decisione del 5 settembre 2018, la Pronovo ha ammesso l'opposizione annullando la decisione del 3 aprile 2018 e indicando che il termine scadente al 31 dicembre 2017 in ordine allo stato di avanzamento del progetto era rispettato; al contrario l'autorità decidente ha evidenziato nei considerandi che il termine per la messa in esercizio dell'impianto, fissato al 31 dicembre 2019, continuava a decorrere, nella misura in cui una sospensione dei termini per la durata della procedura pendente non godrebbe di alcuna base legale, in particolare "questa non si può intravvedere nell'art. 23 OPEn". O. Con ricorso dell'8 ottobre 2018, dinnanzi a questo Tribunale, la A._______ ha chiesto di riformare la decisione impugnata, sospendendo i termini fissati da Swissgrid e Pronovo durante le procedure ricorsuali interposte da WWF e da Pro Natura dinnanzi al Tribunale amministrativo cantonale grigionese e al Tribunale federale, come pure fissando provvisoriamente il termine per la notifica dello stato di avanzamento del progetto al 31 dicembre 2020. Protestate spese, tasse e ripetibili per la procedura di opposizione e per procedura dinnanzi al TAF. P. Con risposta del 19 novembre 2018 l'autorità inferiore ha chiesto al TAF di respingere il ricorso con richiesta di spese e ripetibili, con argomentazioni che verranno riprese in appresso per quanto di interesse per l'esito del ricorso. Q. Con osservazioni finali del 7 gennaio 2019 la ricorrente si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni di causa. A sostegno di queste ultime l'insorgente ha pure censurato la violazione del diritto di essere sentito nel corollario del divieto del diniego di giustizia. In buona sostanza, essa ha sostenuto che il dispositivo della decisione impugnata è risultato silente in ordine al petitum relativo alla richiesta di sospensione dei termini, durante le procedure giudiziarie, limitandosi "a rispondere indirettamente nella motivazione, riferendo che il termine di messa in esercizio rimaneva fissato al 31 dicembre 2019". R. Con sentenza del 31 gennaio 2019 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto dal WWF e da Pro Natura, annullando la sentenza del 25 ottobre 2017 del Tribunale amministrativo cantonale grigionese, rinviando altresì la causa per una nuova decisione ai sensi dei considerandi. In particolare il Tribunale federale ha ritenuto che, la possibilità di stabilire successivamente nell'ambito di una nuova procedura di progettazione di dettaglio tutta una serie di elementi e di caratteristiche importanti dell'impianto in edificazione, vìoli il diritto federale. Conseguentemente il 19 marzo 2019 il Tribunale amministrativo cantonale grigionese ha rinviato la causa al Governo cantonale per una nuova decisione ai sensi dei considerandi della sentenza del Tribunale federale. Il 2 luglio 2019 la ricorrente ha quindi chiesto al Governo grigionese di rilasciare la concessione per l'edificazione dell'impianto in discussione, ossequiando le considerazioni del Tribunale federale con della documentazione complementare rispetto a quanto già trasmesso in precedenza. S. Con osservazioni spontanee e presentazione di nuove prove del 4 luglio 2019 l'insorgente si è riconfermata, davanti a questo Tribunale, nelle proprie conclusioni di causa, rilevando che dal profilo giuridico, alla luce della sentenza del Tribunale federale, "lo stato della procedura [...] è stato derubricato e non si può affermare che il progetto sia giunto allo stato di avanzamento di cui all'annesso 1.1. cifra 5.2.2. OPEn ma è ora nella fase precedente lo stesso". A dire della ricorrente è sufficiente rilevare come la decisione del 5 settembre 2018 di Pronovo, che considerava rispettato il termine del 31 dicembre 2017 per la notifica di avanzamento del progetto, non sarebbe più attuale ritenuto che la concessione rilasciata dal Governo il 25 ottobre 2017, è stata annullata dal Tribunale federale. In concreto la ricorrente chiede l'annullamento della decisione di Pronovo e la determinazione di un nuovo termine per la notifica dello stato di avanzamento dei lavori. Essa ritiene in ogni caso sospesi i termini fissati nella decisione impugnata a partire dal 21 ottobre 2016 (data del ricorso al TA da parte di WWF e Pro Natura) sino, perlomeno, al 20 aprile 2019, giorno della crescita in giudicato della sentenza del TA che ha rinviato gli atti della procedura al Governo grigionese. In questo contesto l'insorgente evidenzia che il presente Tribunale debba chiarire se la procedura dinnanzi al Governo grigionese e eventuali procedure che ne deriverebbero siano da qualificare quali procedure giudiziarie, con la conseguenza che i termini risulterebbero sospesi. T. Con scritto del 7 ottobre 2019 la Pronovo ha rilevato nuovamente come il il termine per lo stato di avanzamento del progetto, fissato al 31 dicembre 2017, sia stato rispettato con le conseguenze che il tasso e la durata della remunerazione devono essere fissati in base al diritto vigente fino al 31 dicembre 2017. Essa ha quindi ammesso che, in virtù del nuovo diritto, il termine per "la messa in esercizio scadente al 31 dicembre 2019 debba essere sospeso a partire dal 1° aprile 2019 sino alla crescita in giudicato della decisione di concessione a livello da parte del Governo grigionese. Per il resto essa si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni di causa. U. Un ulteriore scambio di scritti tra le parti è avvenuto il 6 e 26 novembre 2019, il cui contenuto, per quanto di interesse per la presente causa, verrà ripreso in appresso.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 1.2 La ricorrente ha diritto di ricorrere avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed avendo un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti (art. 52 PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto adempiuti, in particolare il ricorso è tempestivo (art. 50 cpv. 1 PA) e l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

E. 2.1 La ricorrente rimprovera all'autorità inferiore la violazione del diritto federale e meglio del previgente art. 3 lett. h cpv. 4 dell'Ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01, in vigore sino al 31 dicembre 2017), il quale recita che nei casi in cui le ragioni del mancato rispetto dei termini non siano imputabili al richiedente è concessa la proroga dei termini; in questo senso essa ritiene che le procedure ricorsuali in ordine alla concessione e approvazione del progetto dell'impianto causino una dilatazione dei termini auspicati, a lei non imputabile. A sostegno delle sue allegazioni, la ricorrente rileva che pure la nuova Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn, RS 730.03 in vigore dal 1° aprile 2019), prevede un'analoga formulazione all'art. 23 cpv. 3 OPEn in base al quale se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio, per ragioni a lui non imputabili, l'organo di esecuzione può prorogarli su richiesta. Ma soprattutto l'insorgente evidenzia che la domanda di sospensione dei termini litigiosa "rispetta perfettamente l'evoluzione legislativa" di cui all'art. 23 cpv. 2bis OPEn il cui tenore recita: "i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la progettazione, concessione o costruzione". L'autorità federale ha invece respinto le allegazioni della ricorrente evidenziando segnatamente che l'effetto anticipato di una nuova legge sarebbe di principio inammissibile, ritenuto inoltre che nel caso in discussione non sarebbero dati i presupposti per un'applicazione retroattiva.

E. 2.2 L'esito del ricorso, ovvero la sospensione o meno dei termini dello stato di avanzamento del progetto e della messa in esercizio durante le procedure giudiziarie, dipende quindi, in buona sostanza, dall'applicazione o meno delle nuove normative in vigore dal 1° aprile 2019, tenuto conto che l'OPEn in vigore non contempla disposizioni transitorie relative alla sospensione dei termini in discussione.

E. 2.2.1 Per determinare il diritto applicabile al caso in esame occorre quindi richiamare le regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (tra le tante DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tale principio conosce tuttavia alcune eccezioni: è in particolare il caso nell'ambito della revisione di disposizioni formali e procedurali (DTF 130 V 90 consid. 3.2, 130 V 4 consid. 3.2, 129 V 115 consid. 2.2) le quali, in assenza di norme transitorie, sono immediatamente applicabili ad ogni fattispecie in esame, a condizione che esse abbiano una continuità con il sistema previgente senza stravolgerne i fondamenti (tra le tante DTF 137 II 409, 130 V 560, 130 V 90). Un'applicazione subitanea del nuovo diritto è pure ammessa allorquando sussistono impellenti motivi di ordine pubblico che depongono per tale principio, ciò che è in particolare il caso nell'ambito dell'introduzione di norme più severe in materia di diritto ambientale (cfr. DTF 141 II 393 consid. 2.4 e riferimenti; sentenze del TAF B-437/2014 consid. 5.3.2 e A-2587/2009 del 26 aprile 2010 consid. 3).

E. 2.2.2 Va detto inoltre che, per costante giurisprudenza (tra le tante DTF 141 II 393 consid. 2.4 e riferimenti), un'autorità di ricorso deve evadere la procedura ricorsuale in base al diritto in vigore al momento della decisione impugnata, a meno che un importante interesse pubblico giustifichi l'applicazione immediata del nuovo diritto, ciò che è segnatamente il caso in materia di diritto di protezione dell'ambiente (DTF 141 II 393 consid. 2.4 e riferimenti). Questa prassi si basa, per analogia, sulle disposizioni del titolo finale del CC, secondo cui vige di principio la regola della non retroattività (art. 1 Titolo finale CC) ad eccezione delle disposizioni fondate sull'ordine pubblico e sui buoni costumi che divengono applicabili dal momento della loro entrata in vigore (art. 2 Titolo finale CC) (DTF 141 II 393 consid. 2.4 e riferimenti). In questo senso il Tribunale federale ha ammesso l'applicazione immediata della nuova legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20), in ragione della tutela dei corsi d'acqua da un aggravio di inquinamento, come pure l'applicazione immediata della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01). Ciononostante le disposizioni della LPAc e LPAmb, relative unicamente alla ripartizione delle spese, siccome non di particolare interesse pubblico, non sono state considerate immediatamente applicabili nelle procedure ricorsuali (DTF 122 II 26 consid. 3, DTF 101 Ib 410 consid. 3).

E. 2.3 Nel caso in esame, la decisione impugnata (decisione su opposizione) reca la data del 5 settembre 2018, mentre la revisione dell'OPEn è entrata in vigore il 1° aprile 2019. Ne discende pertanto che occorre determinare se il presente Tribunale, è tenuto ad applicare l'OPEn in vigore o meno.

E. 2.3.1 Nel merito, il nuovo testo, come già quello previgente, impone al richiedente che postula una rimunerazione per l'immissione di elettricità (sistema RIC), la formulazione della domanda all'organo d'esecuzione, il quale è tenuto ad emanare una decisione di principio (artt. 21 e 22 OPEn). In seguito, ottenuta la decisione di principio il richiedente deve raggiugere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l'impianto. Lo stato di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i relativi termini sono determinati negli allegati 1.1.-1.5. In questo contesto, il 27 febbraio 2019, il Consiglio federale ha adottato l'art. 23 cpv. 2bis OPEn, in vigore dal 1° aprile 2019, in base al quale "i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la progettazione, concessione o costruzione". Tale normativa, come ben illustrato dal rapporto esplicativo relativo alla revisione parziale dell'OPEn del luglio 2018 (pag. 2), si prefigge di ovviare alla dilatazione delle tempistiche di avanzamento dei lavori e di messa in esercizio in ragione di procedimenti giudiziari relativi, segnatamente all'edificazione dell'impianto. In particolare il rapporto citato evidenzia che: "originariamente i termini riportati negli allegati da 1.1. a 1.5 dell'OPEn per la presentazione delle notifiche dello stato di avanzamento del progetto e della messa in esercizio erano stati fissati in modo da poter essere rispettati con il normale svolgimento delle fasi di pianificazione e progettazione. Tuttavia negli anni scorsi è emersa una difficoltà nel rispettarli, soprattutto nel caso degli impianti eolici e idroelettrici. Le cause sono da ricercare innanzitutto nella risoluta opposizione a determinati progetti che porta a ricorrere a tutti i rimedi giuridici disponibili. Secondariamente mancano ancora numerose basi concernenti gli effetti sull'ambiente degli impianti di produzione di energia, oppure le basi esistenti cambiano nel corso della realizzazione del progetto al punto tale che determinati lavori e fasi procedurali devono essere ripetuti o integrati. [...] Per questa ragione l'articolo 23 OPEn prevede in particolare una sospensione dei termini in caso di procedure di ricorso. Del fatto che diverse fasi procedurali dai tempi molto lunghi spesso debbano essere ripetute anche due o più volte si tiene conto con una proroga dei rispettivi termini per gli impianti eolici e idroelettrici [...]. Questi nuovi termini valgono anche per i termini non ancora scaduti al momento dell'entrata in vigore dell'OPEn riveduta per i titolari di progetti che già prima del 1° gennaio 2018 avevano ottenuto una decisione positiva, non ancora revocata da Swissgrid o Pronovo". Ora, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, la legge federale sull'energia (LEne, RS 730.0), la cui OPEn ne è un'ordinanza di applicazione, definisce all'art. 1 cpv. 2 lett. c LEne uno dei suoi scopi, ovvero quello di "favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili, in particolare di quelle indigene". La concretizzazione di questo principio è data attraverso gli incentivi e il sistema di rimunerazione dell'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) è uno di questi. Come visto, il sistema RIC è regolato da una procedura formale chiara, che si conclude con una decisione di principio, la quale contempla il rispetto dei termini fissati in ordine allo stato di avanzamento e alla messa in esercizio. L'obbiettivo primario del sistema però non è tanto il rispetto dei termini quanto piuttosto il passaggio ad un approvvigionamento energetico basato sull'impiego di energie rinnovabili; in questo contesto l'art. 23 cpv. 2bis OPEn, che prevede la sospensione dei termini durante le procedure giudiziarie adempie con tutta evidenza, ad un interesse pubblico preponderante, nella misura in cui permette alle decisioni di principio (RIC) di avere una valenza continuativa, con l'obbiettivo finale di rendere sostenibile e concretizzabile gli impianti che permettono il passaggio ad un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili.

E. 2.3.2 Va inoltre qui ricordato che le normative di cui all'art. 21 e segg. tra cui l'art. 23 cpv. 2bis OPEn, sono chiaramente di natura procedurale, come del resto emerge dalla semplice lettura del testo dell'ordinanza dove essi figurano nella sezione 4 denominata "procedura di domanda"; ma anche volendo non limitarsi unicamente alla semplice lettera del testo, è pacifico che la sospensione di termini durante delle procedure giudiziarie parallele riveste una valenza procedurale e non di merito.

E. 2.3.3 Ciò detto, se l'art. 23 cpv. 2bis OPEn non poteva essere applicato dall'autorità inferiore nel quadro della decisione impugnata del 5 settembre 2018, in quanto non ancora in vigore (in vigore dal 1° aprile 2019), deve tuttavia trovare applicazione dinnanzi a questo Tribunale, in ragione da una parte dell'interesse pubblico preponderante che la normativa si prefigge (cfr. consid. 2.3.1), e dall'altra, in ragione della costante giurisprudenza che ritiene che normative procedurali possano trovare applicazione (cfr. consid. 2.3.2).

E. 2.4.1 Ferme queste premesse, il diritto applicabile alla fattispecie in esame è l'OPEn entrata in vigore il 1° aprile 2019, segnatamente l'art. 23 cpv. 2bis OPEn.

E. 2.4.2 Ora, tenuto conto dello scopo della normativa art. 23 cpv. 2bis OPEn, dell'interesse preponderante pubblico e della sua natura procedurale, il presente Tribunale ritiene che i termini relativi allo "stato di avanzamento dei lavori" e di "messa in esercizio" siano sospesi a far tempo dalla decisione di concessione del Governo retico del 6 settembre 2016 sino alla crescita in giudicato della nuova decisione cantonale di concessione e di permesso costruttivo. Nella misura in cui al Tribunale non è dato sapere a che stadio si trovi questo processo decisionale, verrà chiesto a Pronovo, di determinare due nuovi termini ("stato di avanzamento" e "messa in esercizio") che considerino le esigenze e i bisogni della ricorrente, la quale ha dovuto fare fronte a procedure contenziose che ne hanno ritardato la progettazione della centrale idroelettrica. Del resto la nuova OPen e le nuove normative, che qui trovano applicazione, così come indicato dal rapporto esplicativo, hanno lo scopo di facilitare e favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili, in particolare quelle indigene, quali lo sfruttamento della forza idrica del fiume Calancasca. 3.Visto l'esito del ricorso, il Tribunale non entra nel merito della censura proposta in sede di conclusioni di causa in ordine ad una presunta violazione del diritto di essere sentito nel suo corollario del divieto del diniego di giustizia.

E. 4.1 Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità federale, qui soccombente (art. 63 cpv. 1 PA). Visto l'esito della presente vertenza, alla ricorrente verrà rimborsato - ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza - l'anticipo spese di 2'000 franchi corrisposto il 12 ottobre 2018.

E. 4.2 La ricorrente, che ha agito nel presente procedimento attraverso un patrocinatore, sopportando spese o disborsi, ha diritto alla rifusione di 1'000 franchi a titolo di ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA e artt. 7 cpv. 1 e 8 TS-TAF. (il dispositivo è sulla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è ammesso ai sensi dei considerandi.
  2. I termini per la presentazione dello stato di avanzamento e della messa in esercizio sono ritenuti essere stati sospesi e Pronovo è tenuta a fissare nuovi termini ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali. Di conseguenza, dopo avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, alla ricorrente verrà rimborsato l'anticipo spese di 2'000 franchi corrisposto.
  4. L'autorità inferiore è tenuta a versare alla ricorrente l'importo di 1'000 CHF a titolo di spese ripetibili per il procedimento dinnanzi all'autorità inferiore e dinnanzi a questo Tribunale.
  5. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio : Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-5755/2018 Sentenza del 21 ottobre 2021 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot, (presidente del collegio), Maurizio Greppi, Jürg Tiefenthal, giudici; cancelliere Manuel Borla Parti A._______ SA,c/o Cancelleria comunale, 6542 A._______, patrocinata dall'avv. ..., ricorrente, contro Pronovo AG,Dammstrasse 3, 5070 Frick, autorità inferiore. Oggetto Rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi. Fatti: A. La CEL A._______ (di seguito: A._______) prevede, allo scopo di sfruttare la forza idrica del fiume ... per la produzione di energia, di realizzare una piccola centrale idroelettrica sul territorio del Comune di A._______. Il progetto contempla la captazione delle acque ad una quota di circa 758 m.s.m. e di rilasciarle ad una quota di circa 692 m.s.m., a monte del lago artificiale di A._______. B. Con domanda dell'8 settembre 2008 la A._______ chiese a Swissgrid di determinare con una decisione di principio se, con riferimento all'edificazione del nuovo impianto "piccola centrale idroelettrica A._______" (numero di progetto ...), fossero adempiuti i presupposti per il diritto alla remunerazione dell'immissione di energia a copertura dei costi (di seguito: RIC). C. Con decisione del 16 dicembre 2008, sostituita in seguito con decisione del 12 febbraio 2009, Swissgrid ritenne adempiuti i presupposti, indicando in 14.2/16.9 cts/kWh la tariffa di remunerazione provvisoria. L'autorità federale indicò inoltre quali fossero i termini di legge da rispettare (cfr. pto. 2), in ordine alla notifica dello stato di avanzamento del progetto, fissato al 18 dicembre 2012) e alla messa in esercizio dell'impianto, fissato al 18 dicembre 2014. D. Con scritto del 20 novembre 2012 la A._______ chiese a Swissgrid una proroga del termine per la notifica dello stato di avanzamento del progetto; l'autorità fissò il nuovo termine al 13 dicembre 2012, precisando al contempo i nuovi termini per lo stato di avanzamento, il 15 gennaio 2015, rispettivamente per la messa in esercizio, il 16 gennaio 2017. Con scritto del 20 novembre 2014 la A._______ chiese un'ulteriore proroga dei termini che furono prorogati al 31 dicembre 2017 rispettivamente al 31 dicembre 2019. Una nuova richiesta di proroga fu trasmessa il 20 dicembre 2015 a Swissgrid, la quale, con scritto del 18 dicembre 2015, vi diede seguito prorogando i termini in discussione al 31 dicembre 2017 rispettivamente al 31 dicembre 2019, evidenziando tuttavia che essa sarebbe stata l'ultima proroga ammessa, E. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 6 settembre 2016 il Governo del Cantone dei Grigioni ha approvato la concessione dei diritti d'acqua e il progetto dell'impianto, disponendo una serie di condizioni in materia di protezione dell'ambiente e delle acque. Il Governo ha contestualmente respinto, nella misura in cui non erano divenute prive di oggetto, le opposizioni di WWF e di Pro Natura. F. Con scritto del 4 novembre 2016 la A._______ ha chiesto a Swissgrid di sospendere i termini di cui allo scritto del 18 dicembre 2015, in ragione di procedure ricorsuali interposte il 21 ottobre 2016 dinnanzi al Tribunale amministrativo cantonale grigionese da parte delle opponenti, dopo evasione negativa delle loro opposizioni da parte del Governo retico. G. Con scritto del 15 dicembre 2016 Swissgrid ha indicato alla A._______ che un'interruzione dei termini fissati non era possibile. H. Con sentenza del 25 ottobre 2017, comunicata il 16 novembre 2017, il Tribunale amministrativo cantonale grigionese ha respinto il ricorso delle opponenti contro la decisione governativa. I. Ritenuta l'entrata in vigore della nuova legge sull'energia il 1° gennaio 2018, approvata in votazione popolare il 21 maggio 2017, Swissgrid ha comunicato in data 8 dicembre 2017 alla A._______ segnatamente che:

- ai sensi della nuova legge sull'energia, l'impianto era idoneo a partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione in rete di energia;

- le richieste che avevano ottenuto una decisione favorevole potevano beneficiare delle condizioni di legge in vigore all'epoca, qualora la notifica dello stato di avanzamento del progetto sarebbe stata inviata entro fine 2017,

- qualora lo stato di avanzamento del progetto non fosse stato notificato entro fine 2017, si sarebbero applicate le nuove condizioni di legge che avrebbero modificato "tanto la durata del periodo di rimunerazione quanto l'entità della tariffa di rimunerazione". J. Con lettera del 21 dicembre 2017 la A._______ ha notificato lo "stato di avanzamento del progetto" indicando che il Tribunale amministrativo cantonale grigionese, aveva confermato in data 25 ottobre / 16 novembre 2017 la decisione del Governo retico in ordine all'approvazione della concessione e del progetto dell'impianto, evidenziando tuttavia che in caso di ricorso al Tribunale federale avrebbe dovuto richiedere una sospensione dei termini. K. Con scritto dell'8 gennaio 2018 il Tribunale federale ha comunicato alla A._______ che WWF e Pro Natura avevano interposto ricorso contro la sopramenzionata sentenza. L. Con decisione del 3 aprile 2018 la Pronovo SA (a cui Swissgrid, con effetto al 3 gennaio 2018, sulla base della nuova legge federale sull'energia, ha trasferito la parte operativa tramite trasferimento di patrimonio) ha revocato la decisione del 16 dicembre 2008 / 12 febbraio 2009 in ragione dell'inosservanza del termine di notifica dello stato di avanzamento del progetto no. 14770. Essa ha in particolare evidenziato che la decisione positiva in materia di RIC presupponeva il rispetto di termini previsi dalla legge, i quali avrebbero potuto essere prorogati se prima dello scadere dei medesimi fosse stata presentata una domanda debitamente motivata in tale senso e "a condizione che i ritardi subentrati non [fossero] imputabili al richiedente". M. Con scritto del 2 maggio 2018 la A._______ ha interposto opposizione alla revoca citata, chiedendone il suo annullamento e la sospensione dei termini fissati durante le procedure ricorsuali contro l'approvazione della concessione e del progetto dell'impianto idroelettrico da parte delle associazioni accreditate dalla legge al ricorso, con "la conseguente fissazione provvisoria del termine (per la notifica di avanzamento del progetto) al 31 dicembre 2020, con riserva di ricalcolo in funzione della durata della procedura di ricorso al Tribunale federale". N. Con decisione del 5 settembre 2018, la Pronovo ha ammesso l'opposizione annullando la decisione del 3 aprile 2018 e indicando che il termine scadente al 31 dicembre 2017 in ordine allo stato di avanzamento del progetto era rispettato; al contrario l'autorità decidente ha evidenziato nei considerandi che il termine per la messa in esercizio dell'impianto, fissato al 31 dicembre 2019, continuava a decorrere, nella misura in cui una sospensione dei termini per la durata della procedura pendente non godrebbe di alcuna base legale, in particolare "questa non si può intravvedere nell'art. 23 OPEn". O. Con ricorso dell'8 ottobre 2018, dinnanzi a questo Tribunale, la A._______ ha chiesto di riformare la decisione impugnata, sospendendo i termini fissati da Swissgrid e Pronovo durante le procedure ricorsuali interposte da WWF e da Pro Natura dinnanzi al Tribunale amministrativo cantonale grigionese e al Tribunale federale, come pure fissando provvisoriamente il termine per la notifica dello stato di avanzamento del progetto al 31 dicembre 2020. Protestate spese, tasse e ripetibili per la procedura di opposizione e per procedura dinnanzi al TAF. P. Con risposta del 19 novembre 2018 l'autorità inferiore ha chiesto al TAF di respingere il ricorso con richiesta di spese e ripetibili, con argomentazioni che verranno riprese in appresso per quanto di interesse per l'esito del ricorso. Q. Con osservazioni finali del 7 gennaio 2019 la ricorrente si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni di causa. A sostegno di queste ultime l'insorgente ha pure censurato la violazione del diritto di essere sentito nel corollario del divieto del diniego di giustizia. In buona sostanza, essa ha sostenuto che il dispositivo della decisione impugnata è risultato silente in ordine al petitum relativo alla richiesta di sospensione dei termini, durante le procedure giudiziarie, limitandosi "a rispondere indirettamente nella motivazione, riferendo che il termine di messa in esercizio rimaneva fissato al 31 dicembre 2019". R. Con sentenza del 31 gennaio 2019 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto dal WWF e da Pro Natura, annullando la sentenza del 25 ottobre 2017 del Tribunale amministrativo cantonale grigionese, rinviando altresì la causa per una nuova decisione ai sensi dei considerandi. In particolare il Tribunale federale ha ritenuto che, la possibilità di stabilire successivamente nell'ambito di una nuova procedura di progettazione di dettaglio tutta una serie di elementi e di caratteristiche importanti dell'impianto in edificazione, vìoli il diritto federale. Conseguentemente il 19 marzo 2019 il Tribunale amministrativo cantonale grigionese ha rinviato la causa al Governo cantonale per una nuova decisione ai sensi dei considerandi della sentenza del Tribunale federale. Il 2 luglio 2019 la ricorrente ha quindi chiesto al Governo grigionese di rilasciare la concessione per l'edificazione dell'impianto in discussione, ossequiando le considerazioni del Tribunale federale con della documentazione complementare rispetto a quanto già trasmesso in precedenza. S. Con osservazioni spontanee e presentazione di nuove prove del 4 luglio 2019 l'insorgente si è riconfermata, davanti a questo Tribunale, nelle proprie conclusioni di causa, rilevando che dal profilo giuridico, alla luce della sentenza del Tribunale federale, "lo stato della procedura [...] è stato derubricato e non si può affermare che il progetto sia giunto allo stato di avanzamento di cui all'annesso 1.1. cifra 5.2.2. OPEn ma è ora nella fase precedente lo stesso". A dire della ricorrente è sufficiente rilevare come la decisione del 5 settembre 2018 di Pronovo, che considerava rispettato il termine del 31 dicembre 2017 per la notifica di avanzamento del progetto, non sarebbe più attuale ritenuto che la concessione rilasciata dal Governo il 25 ottobre 2017, è stata annullata dal Tribunale federale. In concreto la ricorrente chiede l'annullamento della decisione di Pronovo e la determinazione di un nuovo termine per la notifica dello stato di avanzamento dei lavori. Essa ritiene in ogni caso sospesi i termini fissati nella decisione impugnata a partire dal 21 ottobre 2016 (data del ricorso al TA da parte di WWF e Pro Natura) sino, perlomeno, al 20 aprile 2019, giorno della crescita in giudicato della sentenza del TA che ha rinviato gli atti della procedura al Governo grigionese. In questo contesto l'insorgente evidenzia che il presente Tribunale debba chiarire se la procedura dinnanzi al Governo grigionese e eventuali procedure che ne deriverebbero siano da qualificare quali procedure giudiziarie, con la conseguenza che i termini risulterebbero sospesi. T. Con scritto del 7 ottobre 2019 la Pronovo ha rilevato nuovamente come il il termine per lo stato di avanzamento del progetto, fissato al 31 dicembre 2017, sia stato rispettato con le conseguenze che il tasso e la durata della remunerazione devono essere fissati in base al diritto vigente fino al 31 dicembre 2017. Essa ha quindi ammesso che, in virtù del nuovo diritto, il termine per "la messa in esercizio scadente al 31 dicembre 2019 debba essere sospeso a partire dal 1° aprile 2019 sino alla crescita in giudicato della decisione di concessione a livello da parte del Governo grigionese. Per il resto essa si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni di causa. U. Un ulteriore scambio di scritti tra le parti è avvenuto il 6 e 26 novembre 2019, il cui contenuto, per quanto di interesse per la presente causa, verrà ripreso in appresso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2 La ricorrente ha diritto di ricorrere avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed avendo un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti (art. 52 PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto adempiuti, in particolare il ricorso è tempestivo (art. 50 cpv. 1 PA) e l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Occorre quindi entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 La ricorrente rimprovera all'autorità inferiore la violazione del diritto federale e meglio del previgente art. 3 lett. h cpv. 4 dell'Ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01, in vigore sino al 31 dicembre 2017), il quale recita che nei casi in cui le ragioni del mancato rispetto dei termini non siano imputabili al richiedente è concessa la proroga dei termini; in questo senso essa ritiene che le procedure ricorsuali in ordine alla concessione e approvazione del progetto dell'impianto causino una dilatazione dei termini auspicati, a lei non imputabile. A sostegno delle sue allegazioni, la ricorrente rileva che pure la nuova Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn, RS 730.03 in vigore dal 1° aprile 2019), prevede un'analoga formulazione all'art. 23 cpv. 3 OPEn in base al quale se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio, per ragioni a lui non imputabili, l'organo di esecuzione può prorogarli su richiesta. Ma soprattutto l'insorgente evidenzia che la domanda di sospensione dei termini litigiosa "rispetta perfettamente l'evoluzione legislativa" di cui all'art. 23 cpv. 2bis OPEn il cui tenore recita: "i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la progettazione, concessione o costruzione". L'autorità federale ha invece respinto le allegazioni della ricorrente evidenziando segnatamente che l'effetto anticipato di una nuova legge sarebbe di principio inammissibile, ritenuto inoltre che nel caso in discussione non sarebbero dati i presupposti per un'applicazione retroattiva. 2.2 L'esito del ricorso, ovvero la sospensione o meno dei termini dello stato di avanzamento del progetto e della messa in esercizio durante le procedure giudiziarie, dipende quindi, in buona sostanza, dall'applicazione o meno delle nuove normative in vigore dal 1° aprile 2019, tenuto conto che l'OPEn in vigore non contempla disposizioni transitorie relative alla sospensione dei termini in discussione. 2.2.1 Per determinare il diritto applicabile al caso in esame occorre quindi richiamare le regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (tra le tante DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tale principio conosce tuttavia alcune eccezioni: è in particolare il caso nell'ambito della revisione di disposizioni formali e procedurali (DTF 130 V 90 consid. 3.2, 130 V 4 consid. 3.2, 129 V 115 consid. 2.2) le quali, in assenza di norme transitorie, sono immediatamente applicabili ad ogni fattispecie in esame, a condizione che esse abbiano una continuità con il sistema previgente senza stravolgerne i fondamenti (tra le tante DTF 137 II 409, 130 V 560, 130 V 90). Un'applicazione subitanea del nuovo diritto è pure ammessa allorquando sussistono impellenti motivi di ordine pubblico che depongono per tale principio, ciò che è in particolare il caso nell'ambito dell'introduzione di norme più severe in materia di diritto ambientale (cfr. DTF 141 II 393 consid. 2.4 e riferimenti; sentenze del TAF B-437/2014 consid. 5.3.2 e A-2587/2009 del 26 aprile 2010 consid. 3). 2.2.2 Va detto inoltre che, per costante giurisprudenza (tra le tante DTF 141 II 393 consid. 2.4 e riferimenti), un'autorità di ricorso deve evadere la procedura ricorsuale in base al diritto in vigore al momento della decisione impugnata, a meno che un importante interesse pubblico giustifichi l'applicazione immediata del nuovo diritto, ciò che è segnatamente il caso in materia di diritto di protezione dell'ambiente (DTF 141 II 393 consid. 2.4 e riferimenti). Questa prassi si basa, per analogia, sulle disposizioni del titolo finale del CC, secondo cui vige di principio la regola della non retroattività (art. 1 Titolo finale CC) ad eccezione delle disposizioni fondate sull'ordine pubblico e sui buoni costumi che divengono applicabili dal momento della loro entrata in vigore (art. 2 Titolo finale CC) (DTF 141 II 393 consid. 2.4 e riferimenti). In questo senso il Tribunale federale ha ammesso l'applicazione immediata della nuova legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20), in ragione della tutela dei corsi d'acqua da un aggravio di inquinamento, come pure l'applicazione immediata della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01). Ciononostante le disposizioni della LPAc e LPAmb, relative unicamente alla ripartizione delle spese, siccome non di particolare interesse pubblico, non sono state considerate immediatamente applicabili nelle procedure ricorsuali (DTF 122 II 26 consid. 3, DTF 101 Ib 410 consid. 3). 2.3 Nel caso in esame, la decisione impugnata (decisione su opposizione) reca la data del 5 settembre 2018, mentre la revisione dell'OPEn è entrata in vigore il 1° aprile 2019. Ne discende pertanto che occorre determinare se il presente Tribunale, è tenuto ad applicare l'OPEn in vigore o meno. 2.3.1 Nel merito, il nuovo testo, come già quello previgente, impone al richiedente che postula una rimunerazione per l'immissione di elettricità (sistema RIC), la formulazione della domanda all'organo d'esecuzione, il quale è tenuto ad emanare una decisione di principio (artt. 21 e 22 OPEn). In seguito, ottenuta la decisione di principio il richiedente deve raggiugere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l'impianto. Lo stato di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i relativi termini sono determinati negli allegati 1.1.-1.5. In questo contesto, il 27 febbraio 2019, il Consiglio federale ha adottato l'art. 23 cpv. 2bis OPEn, in vigore dal 1° aprile 2019, in base al quale "i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la progettazione, concessione o costruzione". Tale normativa, come ben illustrato dal rapporto esplicativo relativo alla revisione parziale dell'OPEn del luglio 2018 (pag. 2), si prefigge di ovviare alla dilatazione delle tempistiche di avanzamento dei lavori e di messa in esercizio in ragione di procedimenti giudiziari relativi, segnatamente all'edificazione dell'impianto. In particolare il rapporto citato evidenzia che: "originariamente i termini riportati negli allegati da 1.1. a 1.5 dell'OPEn per la presentazione delle notifiche dello stato di avanzamento del progetto e della messa in esercizio erano stati fissati in modo da poter essere rispettati con il normale svolgimento delle fasi di pianificazione e progettazione. Tuttavia negli anni scorsi è emersa una difficoltà nel rispettarli, soprattutto nel caso degli impianti eolici e idroelettrici. Le cause sono da ricercare innanzitutto nella risoluta opposizione a determinati progetti che porta a ricorrere a tutti i rimedi giuridici disponibili. Secondariamente mancano ancora numerose basi concernenti gli effetti sull'ambiente degli impianti di produzione di energia, oppure le basi esistenti cambiano nel corso della realizzazione del progetto al punto tale che determinati lavori e fasi procedurali devono essere ripetuti o integrati. [...] Per questa ragione l'articolo 23 OPEn prevede in particolare una sospensione dei termini in caso di procedure di ricorso. Del fatto che diverse fasi procedurali dai tempi molto lunghi spesso debbano essere ripetute anche due o più volte si tiene conto con una proroga dei rispettivi termini per gli impianti eolici e idroelettrici [...]. Questi nuovi termini valgono anche per i termini non ancora scaduti al momento dell'entrata in vigore dell'OPEn riveduta per i titolari di progetti che già prima del 1° gennaio 2018 avevano ottenuto una decisione positiva, non ancora revocata da Swissgrid o Pronovo". Ora, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, la legge federale sull'energia (LEne, RS 730.0), la cui OPEn ne è un'ordinanza di applicazione, definisce all'art. 1 cpv. 2 lett. c LEne uno dei suoi scopi, ovvero quello di "favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili, in particolare di quelle indigene". La concretizzazione di questo principio è data attraverso gli incentivi e il sistema di rimunerazione dell'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) è uno di questi. Come visto, il sistema RIC è regolato da una procedura formale chiara, che si conclude con una decisione di principio, la quale contempla il rispetto dei termini fissati in ordine allo stato di avanzamento e alla messa in esercizio. L'obbiettivo primario del sistema però non è tanto il rispetto dei termini quanto piuttosto il passaggio ad un approvvigionamento energetico basato sull'impiego di energie rinnovabili; in questo contesto l'art. 23 cpv. 2bis OPEn, che prevede la sospensione dei termini durante le procedure giudiziarie adempie con tutta evidenza, ad un interesse pubblico preponderante, nella misura in cui permette alle decisioni di principio (RIC) di avere una valenza continuativa, con l'obbiettivo finale di rendere sostenibile e concretizzabile gli impianti che permettono il passaggio ad un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili. 2.3.2 Va inoltre qui ricordato che le normative di cui all'art. 21 e segg. tra cui l'art. 23 cpv. 2bis OPEn, sono chiaramente di natura procedurale, come del resto emerge dalla semplice lettura del testo dell'ordinanza dove essi figurano nella sezione 4 denominata "procedura di domanda"; ma anche volendo non limitarsi unicamente alla semplice lettera del testo, è pacifico che la sospensione di termini durante delle procedure giudiziarie parallele riveste una valenza procedurale e non di merito. 2.3.3 Ciò detto, se l'art. 23 cpv. 2bis OPEn non poteva essere applicato dall'autorità inferiore nel quadro della decisione impugnata del 5 settembre 2018, in quanto non ancora in vigore (in vigore dal 1° aprile 2019), deve tuttavia trovare applicazione dinnanzi a questo Tribunale, in ragione da una parte dell'interesse pubblico preponderante che la normativa si prefigge (cfr. consid. 2.3.1), e dall'altra, in ragione della costante giurisprudenza che ritiene che normative procedurali possano trovare applicazione (cfr. consid. 2.3.2). 2.4 2.4.1 Ferme queste premesse, il diritto applicabile alla fattispecie in esame è l'OPEn entrata in vigore il 1° aprile 2019, segnatamente l'art. 23 cpv. 2bis OPEn. 2.4.2 Ora, tenuto conto dello scopo della normativa art. 23 cpv. 2bis OPEn, dell'interesse preponderante pubblico e della sua natura procedurale, il presente Tribunale ritiene che i termini relativi allo "stato di avanzamento dei lavori" e di "messa in esercizio" siano sospesi a far tempo dalla decisione di concessione del Governo retico del 6 settembre 2016 sino alla crescita in giudicato della nuova decisione cantonale di concessione e di permesso costruttivo. Nella misura in cui al Tribunale non è dato sapere a che stadio si trovi questo processo decisionale, verrà chiesto a Pronovo, di determinare due nuovi termini ("stato di avanzamento" e "messa in esercizio") che considerino le esigenze e i bisogni della ricorrente, la quale ha dovuto fare fronte a procedure contenziose che ne hanno ritardato la progettazione della centrale idroelettrica. Del resto la nuova OPen e le nuove normative, che qui trovano applicazione, così come indicato dal rapporto esplicativo, hanno lo scopo di facilitare e favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili, in particolare quelle indigene, quali lo sfruttamento della forza idrica del fiume Calancasca. 3.Visto l'esito del ricorso, il Tribunale non entra nel merito della censura proposta in sede di conclusioni di causa in ordine ad una presunta violazione del diritto di essere sentito nel suo corollario del divieto del diniego di giustizia. 4. 4.1 Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità federale, qui soccombente (art. 63 cpv. 1 PA). Visto l'esito della presente vertenza, alla ricorrente verrà rimborsato - ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza - l'anticipo spese di 2'000 franchi corrisposto il 12 ottobre 2018. 4.2 La ricorrente, che ha agito nel presente procedimento attraverso un patrocinatore, sopportando spese o disborsi, ha diritto alla rifusione di 1'000 franchi a titolo di ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA e artt. 7 cpv. 1 e 8 TS-TAF. (il dispositivo è sulla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è ammesso ai sensi dei considerandi.

2. I termini per la presentazione dello stato di avanzamento e della messa in esercizio sono ritenuti essere stati sospesi e Pronovo è tenuta a fissare nuovi termini ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali. Di conseguenza, dopo avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, alla ricorrente verrà rimborsato l'anticipo spese di 2'000 franchi corrisposto.

4. L'autorità inferiore è tenuta a versare alla ricorrente l'importo di 1'000 CHF a titolo di spese ripetibili per il procedimento dinnanzi all'autorità inferiore e dinnanzi a questo Tribunale.

5. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio : Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: