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A-4203/2009

A-4203/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-02-17 · Italiano CH

Dogane

Sachverhalt

A. La A._______ SA (in seguito: A._______) dispone di un'autorizzazione generale di importazione. Sulla base del bando di concorso dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 22 novembre 2007, il contingente doganale parziale relativo all'importazione di insaccati (salame, coppa, mortadella, ecc.) messo all'asta per l'anno 2008 era di 4'086'500 kg lordi. B. Il 19 febbraio 2008 la ditta B._______ SA (in seguito: B.______) ha sdoganato per conto della A._______, l'importazione di 580.90 kg lordi di salame crudo stagionato e di mortadella di Y._______ che ha dichiarato all'aliquota di dazio preferenziale del contingente, utilizzando la voce doganale 1601.0011 / aliquota di dazio fr. 110.-- per 100 kg di peso lordo. C. Con scritto del 19 dicembre 2008 la Direzione generale delle dogane (in seguito: DGD) ha informato la A._______ di aver effettuato un controllo a posteriori dei dazi di importazione e di aver constatato un'importazione errata di merce, essendo stato dichiarato il predetto invio del 19 febbraio 2008 senza una domanda d'imposizione all'aliquota di dazio preferenzia­le. Di conseguenza, l'autorità ha comunicato la sua volontà di procedere a una riscossione posticipata della differenza dei tributi tra le aliquote di dazio fuori contingente e le aliquote applicate in modo inesatto, per un importo totale di fr. 4'657.60 (IVA inclusa). D. Con missiva 23 dicembre 2008 la A._______ ha chiesto l'annullamento della decisione di imposizione del 19 dicembre 2008, allegando, tra gli altri documenti, copia del pagamento che comproverebbe l'acquisizione di un contingente doganale per l'importazione di salame. A complemento di tale scritto della A._______, il 19 gennaio 2009 la B._______ ha prodotto alla DGD copia del certificato di circolazione delle merci EUR.1 relativo anche al salame crudo stagionato e alla mortadella di Y._______ importati il 19 febbraio 2008, sostenendo che al momento dello sdoganamento vi erano tutti i presupposti e i documenti delle prove di origine valide per po­ter dichiarare l'aliquota del dazio preferenziale nell'ambito del contingen­te, ribadendo pertanto che il dichiarante aveva commesso una semplice dimenticanza non segnando con una crocetta la preferenza di origine Ita­lia. La B._______ ha quindi chiesto la rettifica della decisione di imposi­zione. E. In data 28 maggio 2009 la DGD, constatando l'importazione illegale all'ali­quota di dazio del contingente di salame crudo stagionato e di mortadella di Y._______, ha quindi emanato la decisione di riscossione posticipata della differenza dei tributi tra l'aliquota di dazio fuori contingente (voce di tariffa 1601.0019, aliquota per 100 kg peso lordo di fr. 893.--) e l'aliquota applicata in modo inesatto (voce di tariffa 1601.0011, aliquota per 100 kg peso lordo di fr. 110.--), per un totale di fr. 4'657.60 (IVA inclusa). Tale importo non è finora stato corrisposto dalla A._______. F. Per il tramite della B._______, la A._______ (in seguito: ricorrente) è insorta contro la decisione di imposizione relativa all'importazione di salame crudo stagionato e di mortadella di Y._______ con ricorso 25 giu­gno 2009 davanti al Tribunale amministrativo federale. Con tale atto essa postula l'annullamento della decisione della DGD, sostenendo che l'auto­rità inferiore non ha tenuto conto del fatto che la documentazione neces­saria per lo sdoganamento è stata controllata dal funzionario doganale, che non è stato considerato il suo diritto oggettivo quale importatrice a introdurre la merce sul territorio svizzero, che non sono state ritenute la responsabilità marginale del collaboratore dello spedizioniere, del difficile momento di congiuntura e della sua buona fede. G. Con atto di risposta del 26 agosto 2009 la DGD ha chiesto di respingere il gravame con onere di spese. Richiamando le disposizioni legali applica­bili e il modo di procedere degli importatori in tale contesto, osserva come la ricorrente non abbia sanato la situazione nei termini previsti dalla legge e proprio per tale motivo, conferma la propria decisione di riscossione po­sticipata. H. Facendo riferimento alla decisione del Tribunale amministrativo federale A-6595/2009 del 4 aprile 2010, tramite ordinanza 27 luglio 2010 lo scri­vente Tribunale ha invitato la DGD a comunicare in che misura la A._______ avesse utilizzato il contingente doganale parziale per i prodotti carnei n. 301 "insaccati" (salame, coppa, mortadella, ecc.) - UE, acquistato all'asta per l'anno 2008. Con missiva 18 agosto 2010, l'autorità inferiore ha risposto che per l'anno 2008 la ditta ricorrente aveva potuto beneficia­re di una quota parte di contingente pari a 30'000 kg per i prodotti carnei n. 301 "insaccati" - UE. Al 31 dicembre 2008 essa aveva utilizzato 29'999.9 kg della quota parte di contingente attribuita per un saldo attivo di 0.1 kg. La ricorrente non ha presentato osservazione alcuna al riguardo. I. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire nel merito della vertenza che qui ci occupa in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Leg­ge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinanzi alla scrivente autorità giudicante è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pub­blico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali. Comportando il medesimo un onere pecu­niario, dato è quindi l'interesse a ricorrere. Da qui la legittimazione della ricorrente (cfr. art. 48 cpv. 1 PA). Stante quanto precede, il ricorso è rice­vibile in ordine e deve quindi essere esaminato nel merito.

E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi adotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci­sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima inquisitoria e dell'applica­zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. Secondo il principio di arti­colazione delle censure ("Rügeprinzip"), l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedur­si facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. decisione del Tribunale amministrativo fe­derale A-7933/2008 dell'8 febbraio 2010; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwal­tungsgericht, Basilea 2008, pagg. 21-22, n. m. 1.55).

E. 3 Poiché il caso concreto concerne un'importazione avvenuta il 19 febbraio 2008, l'esame del merito della presente fattispecie è sottoposto alla Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) entrata in vigore il 1° maggio 2007 (cfr. art. 132 cpv. 1 LD a contrario).

E. 3.1 Giusta l'art. 7 LD le merci introdotte nel territorio doganale o asporta­te da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD e la Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10). La base dell'imposizione doganale è la dichia­razione doganale (cfr. art. 18 cpv. 1 LD). Essa ricopre un ruolo centrale nel sistema doganale svizzero (cfr. Barbara Schmid, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher, Zollgesetz [ZG], Berna 2009 ad art. 18 N. 1). Conformemente al principio dell'autodichiarazione (cfr. art. 26 LD), la legislazione doganale attribuisce alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale la piena responsabilità e pone esigenze severe alla loro diligenza, chiedendo di procedere a una completa e corretta dichiara­zione delle merci conformemente alle prescrizioni (cfr. decisione del Tri­bunale federale 2A.457/2000 del 7 febbraio 2001 in: Archivio di diritto fi­scale svizzero [ASA] 70 pag. 330 consid. 2c; decisione del Tribunale amministrativo fe­derale A-1736/2006 del 16 aprile 2007 consid. 3.2 e le referenze ivi citate; Schmid, op. cit. ad art. 18 N. 3). La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve difatti dichiarare per l'imposizione le mer­ci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i docu­menti di scorta entro il termine fissato dall'Amministrazione delle dogane (cfr. 25 cpv. 1 LD). Oltre alle indicazioni usuali prescritte, nella dichiarazio­ne doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve se del caso, chiedere la riduzione dei tributi doganali, la franchigia doganale, l'agevolazione doganale, la restituzione dei tributi doganali o l'imposizione provvisoria (cfr. art. 79 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 [OD, RS 631.01]).

E. 3.2 Tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale sviz­zera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2 (cfr. art. 1 cpv. 1 LTD), i quali informano anche sul contin­gente tariffario (cfr. DTF 129 II 160 consid. 2.1). Per contingente doganale si intende una certa quantità di prodotto agricolo che può essere importa­ta a una determinata aliquota di dazio. Tale regolamentazione, introdotta a seguito dell'Accordo del 15 aprile 1994 istituente l'Organizzazione mon­diale del commercio (RS 0.632.20), permette di effettuare delle importa­zioni all'interno del contingente rispettivamente fuori contingente, sotto­mettendo queste ultime tuttavia a delle tariffe sostanzialmente più elevate aventi quale scopo volontario la dissuasione (cfr. DTF 129 II 160 con­sid. 2.1; DTF 128 II 34 consid. 2b). La Confederazione non può agire libe­ramente nella determinazione dei contingenti. Sia i quantitativi minimi che devono essere importati a titolo preferenziale, sia il livello massimo am­messo di oneri alla frontiera per l'importazione all'interno del contingente o fuori di esso sono stati determinati entro i limiti del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, cfr. Messaggio 2 GATT del 19 settembre 1994, FF 1994 IV 1005 e segg., pag. 1041). Nell'Allegato al Protocollo di Marrakech dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (RS 0.632.20) è contenuto l'elenco e le concessioni riguardanti i prodotti industriali e agricoli (per la Svizzera la cosiddetta "Lista d'obbligo LIX-Svizzera-Liechtenstein", cfr. Messaggio 2 GATT, FF 1994 IV 1011 segg., pag. 1066; Messaggio del 26 giugno 1996 concernente la riforma della politica agricola: seconda tappa [Politica agricola 2002], FF 1996 IV 116: Allegato 2 alla LTD e Allegato 4 all'Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli [OIAgr, RS 916.01]; cfr. DTF 128 II 34 consid. 2b; decisioni del Tribunale amministrativo fede­rale A-6595/2009 del 6 aprile 2010 consid. 2.2.1, A-1697/2006 del 23 gennaio 2009 consid. 2.2, A-1737/2006 del 22 agosto 2007 con­sid. 3.2). Nell'Allegato 4 all'OAgr, versione determinante del 27 giugno 2007 (RU 2007 3418) è stato stabilito che il contingente nr. 6.3 "Insaccati, compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto" ammontava a 3148 tonnellate (t).

E. 3.3 La ripartizione dei contingenti doganali non è regolata dal diritto inter­nazionale bensì dalla legislazione interna (cfr. decisione del Tribunale fe­derale 2C.82/2007 del 3 luglio 2007 consid. 2.5). La ripartizione dei con­tingenti doganali per l'importazione di carne è prevista all'art. 48 della Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr, RS 910.1) in combinato con l'art. 14 e segg. dell'Ordinanza del 26 novembre 2003 con­cernente il mercato del bestiame da macello (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM, RS 916.341). Al di fuori della quantità di contingente attri­buita o acquistata all'asta è applicabile il dazio doganale regolare giusta la tariffa generale e la tariffa d'uso di cui agli artt. 3 e 4 della Legge sulla tariffa delle dogane del 9 ottobre 1986 (LTD, RS 632.10), ciò che com­porta di regola un dazio più alto (cfr. Remo Arpagaus, Das schweize­rische Zollrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XII, Basilea 2007, n. 626).

E. 3.4 La tariffa generale non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi (RU). La pubblicazione avviene mediante rimando (cfr. art. 5 della Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale del 18 giu­gno 2004 [Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl, RS 170.512]. La tariffa generale può essere consultata assieme alle sue modifiche presso la DGD oppure in internet sub www.ezv.admin.ch. Ciò vale altresì per la tariffa d'uso (cfr. art. 15 cpv. 2 e Allegati 1 e 2 LTD; nota a piè di pagina 29 LTD). Malgrado l'assenza della pubblicazione nella RU, la tariffa generale assume il rango di legge (cfr. tra le molte: decisione del Tribunale amministrativo federale A-1704/2006 del 25 ottobre 2007 consid. 2.1.2 con ulteriori rinvii). Il Tribunale amministrativo federale è di conseguenza vincolato dalla predetta tariffa (cfr. art. 190 della Costituzio­ne federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]; cfr. al riguardo decisione del Tribunale amministrativo federale A-2206/2007 del 24 novembre 2008 consid. 2.2). Giusta la tariffa generale applicabile alla fattispecie, il salame crudo stagionato e la mortadella di Y._______ (contingente doganale n. 301) introdotti all'interno del contin­gente (n. 6.3), secondo il numero di tariffa doganale 1601.0011, devono essere sdoganati ad una tariffa di fr. 110.-- invece che secondo l'aliquota di dazio normale di fr. 893.-- per 100 kg di peso lordo.

E. 3.5.1 La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali concer­nenti regole d'origine da cui può essere dedotto un trattamento preferen­ziale di determinate merci al momento del loro passaggio alla dogana (cfr. al riguardo le decisioni del Tribunale amministrativo federale A-344/2008 del 30 marzo 2010 consid. 3; A-4923/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.1; A-1482/2007 del 2 aprile 2008 consid. 4.5; A-1715/2006 del 9 novembre 2007 consid. 2.2; A-1883/2007 del 4 settembre 2007 consid. 3.2; Arpagaus, op. cit., n. 561; Marco Villa, La réglementation de l'origi­ne des marchandises, Étude de droit suisse et de droit communautaire, Losanna 1998, pag. 117 segg.). Per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità economica europea (CEE), essi beneficiano di un tratta­mento preferenziale all'importazione in base all'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione svizzera e la CEE (Accordo; RS 0.632.401). Tale Accordo ha, tra l'altro, quale scopo quello di eliminare gli ostacoli agli scambi tra le due Parti contraenti (cfr. art. 1 lett. c del predetto Accordo) e quindi di non introdurre alcun nuovo dazio doganale all'importazione dei rispettivi prodotti originari (cfr. artt. 2 e 3 del predetto Accordo). Giusta l'art. 11, il Protocollo n. 3 del 28 aprile 2004 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (con all. e dichiarazioni comuni; Protocollo n. 3, RS 0.632.401.3) determi­na le regole di origine. A norma del citato Accordo, il trattamento preferen­ziale è concesso dietro presentazione di un certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 o di una dichiarazione di origine su fattura. Un tale certificato viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esporta­tore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato giusta gli artt. 16 e 17 del Protocollo n. 3 (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1715/2006 del 9 novembre 2007 consid. 2.2.3 e A-1694/2006 del 7 feb­braio 2007 consid. 2.2). In presenza di un CCM o di una dichiarazione di origine su fattura, le autorità doganali dello Stato di importazione devono riconoscere le merci importate quali prodotti originari (cfr. decisione del Tribunale federale 2A.461/2003 del 20 gennaio 2004 consid. 2.2; DTF 114 Ib 168 consid. 1c). Per contro, non è possibile applicare il trattamento preferenziale e le merci devono quindi essere sdoganate ad una tariffa normale nel caso in cui al momento dell'imposizione doganale dovessero far difetto le prove di origine previste dalla legge (cfr. decisione del Tribu­nale amministrativo federale A-6595/2009 del 6 aprile 2010 consid. 2.4.1 con riferimenti ivi citati). Non spetta quindi allo scrivente Tribunale mettere in discussione le disposizioni, peraltro vincolanti (cfr. consid. 3.4.1 che precede), previste dagli accordi internazionali (cfr. DTF 125 III 209 con­sid. 5; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1756/2006 del 9 luglio 2009 consid. 3.3).

E. 3.5.2 Nell'Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE dell'8 marzo 2002 (Ordinanza sul libero scambio, RU 2002 1158), le merci che fruiscono del trattamento preferenziale sono elencate nell'Allegato 1. Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamen­to preferenziale è limitato sono invece indicate nell'Allegato 2 (cfr. artt. 2 cpv. 1 e 3 della predetta Ordinanza). Per gli insaccati la cui voce di tariffa è 1601.0011 è stato fissato un contingente di 3'715 t nette con un'aliquota di dazio preferenziale esente (cfr. Modifica del 27 giugno 2007 dell'Ordi­nanza sul libero scambio, RU 2007 3417). A tenore dell'art. 4 cpv. 2 del­l'Ordinanza sul libero scambio nella sua versione determinante del 27 giu­gno 2007, le quote del contingente doganale n. 301 sono attribuite se una quota del contingente è stata previamente attribuita in virtù dell'OIAgr e delle regolamentazioni di mercato ai sensi della legislazione in materia di agricoltura. Secondo l'Allegato 4 cifra 3 OIAgr, il contingente doganale n. 6.3 (Insaccati) pari a 3'148 t è compreso nel contingente doganale do­ganale preferenziale n. 301 di 3'715 t (cfr. modifica della OIAgr del 27 giugno 2007, RU 2007 3418).

E. 4 Nella fattispecie è incontestato che la ricorrente abbia beneficiato per l'anno 2008 di un contingente di 30'000 kg per l'importazione di prodotti carnei n. 301. È altresì incontestato che durante il 2008 essa abbia importato 29'999.9 kg di insaccati all'aliquota preferenziale. Oggetto del litigio nella fattispecie è determinare se ai 580.90 kg lordi di salame crudo stagionato e di mortadella di Y._______ importati dalla ricorrente debba essere applicata la voce di tariffa 1601.0011 all'aliquota di fr. 110.-- per 100 kg di peso lordo. Tesi avversata dalla DGD, la quale sostiene che il predetto quantitativo di merce debba essere importato all'aliquota di dazio fuori contingente applicando la voce di tariffa 1601.0019 di fr. 893.-- per 100 kg di peso lordo.

E. 4.1 Anzitutto occorre precisare che nel 2008 la ricorrente ha potuto bene­ficiare di una quota parte di contingente pari a 30'000 kg per i prodotti carnei n. 301 "insaccati" - UE, acquistati all'asta e che al 31 dicembre 2008 essa aveva utilizzato 29'999.9 kg della quota parte di contingente attribuitale per un conseguente saldo attivo di 0.10 kg. Nella misura in cui la ricorrente pretende un'importazione superiore a tale quantità rimanente - nella fattispecie di 580.80 kg lordi (580.90 kg meno 0.10 kg) - il presen­te ricorso è a priori infondato. Un'importazione all'aliquota di dazio del contingente può difatti avvenire unicamente nel contesto di un contingen­te doganale non esaurito (cfr. consid. 3.2 che precede). L'esigua entità di contingente disponibile, pari a 100 grammi (g), che incide in misura molto ridotta sui tributi da riscuotere, non giustifica l'esame dell'applicazione dell'aliquota di contingente di fr. 110.--/100 kg. È quindi a giusta ragione che la DGD ha richiesto ulteriormente per l'importazione nella misura di 580.90 kg di salame crudo stagionato e di mortadella di Y._______ la riscossione posticipata della differenza dei tributi tra l'aliquota di dazio fuori contingente e l'aliquota di dazio del contingente. Pur prendendo atto del succitato irrisorio quantitativo di 100 g, la ricorrente risulta interamente soccombente.

E. 5 Per quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regola­mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 1'500.-- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo spese da lei versato il 15 lu­glio 2009. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lei già corrisposto.
  3. Non vengono assegnate ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario), - autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Markus Metz Frida Andreotti Rimedi giuridici: Contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (cfr. art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (cfr. art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-4203/2009 Sentenza del 17 febbraio 2012 Composizione Giudice Markus Metz (presidente del collegio), giudice Michael Beusch, giudice André Moser, cancelliera Frida Andreotti. Parti A._______, patrocinata da B._______, ricorrente, contro Direzione generale delle dogane (DGD), Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esazione posticipata di tributi doganali. Fatti: A. La A._______ SA (in seguito: A._______) dispone di un'autorizzazione generale di importazione. Sulla base del bando di concorso dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 22 novembre 2007, il contingente doganale parziale relativo all'importazione di insaccati (salame, coppa, mortadella, ecc.) messo all'asta per l'anno 2008 era di 4'086'500 kg lordi. B. Il 19 febbraio 2008 la ditta B._______ SA (in seguito: B.______) ha sdoganato per conto della A._______, l'importazione di 580.90 kg lordi di salame crudo stagionato e di mortadella di Y._______ che ha dichiarato all'aliquota di dazio preferenziale del contingente, utilizzando la voce doganale 1601.0011 / aliquota di dazio fr. 110.-- per 100 kg di peso lordo. C. Con scritto del 19 dicembre 2008 la Direzione generale delle dogane (in seguito: DGD) ha informato la A._______ di aver effettuato un controllo a posteriori dei dazi di importazione e di aver constatato un'importazione errata di merce, essendo stato dichiarato il predetto invio del 19 febbraio 2008 senza una domanda d'imposizione all'aliquota di dazio preferenzia­le. Di conseguenza, l'autorità ha comunicato la sua volontà di procedere a una riscossione posticipata della differenza dei tributi tra le aliquote di dazio fuori contingente e le aliquote applicate in modo inesatto, per un importo totale di fr. 4'657.60 (IVA inclusa). D. Con missiva 23 dicembre 2008 la A._______ ha chiesto l'annullamento della decisione di imposizione del 19 dicembre 2008, allegando, tra gli altri documenti, copia del pagamento che comproverebbe l'acquisizione di un contingente doganale per l'importazione di salame. A complemento di tale scritto della A._______, il 19 gennaio 2009 la B._______ ha prodotto alla DGD copia del certificato di circolazione delle merci EUR.1 relativo anche al salame crudo stagionato e alla mortadella di Y._______ importati il 19 febbraio 2008, sostenendo che al momento dello sdoganamento vi erano tutti i presupposti e i documenti delle prove di origine valide per po­ter dichiarare l'aliquota del dazio preferenziale nell'ambito del contingen­te, ribadendo pertanto che il dichiarante aveva commesso una semplice dimenticanza non segnando con una crocetta la preferenza di origine Ita­lia. La B._______ ha quindi chiesto la rettifica della decisione di imposi­zione. E. In data 28 maggio 2009 la DGD, constatando l'importazione illegale all'ali­quota di dazio del contingente di salame crudo stagionato e di mortadella di Y._______, ha quindi emanato la decisione di riscossione posticipata della differenza dei tributi tra l'aliquota di dazio fuori contingente (voce di tariffa 1601.0019, aliquota per 100 kg peso lordo di fr. 893.--) e l'aliquota applicata in modo inesatto (voce di tariffa 1601.0011, aliquota per 100 kg peso lordo di fr. 110.--), per un totale di fr. 4'657.60 (IVA inclusa). Tale importo non è finora stato corrisposto dalla A._______. F. Per il tramite della B._______, la A._______ (in seguito: ricorrente) è insorta contro la decisione di imposizione relativa all'importazione di salame crudo stagionato e di mortadella di Y._______ con ricorso 25 giu­gno 2009 davanti al Tribunale amministrativo federale. Con tale atto essa postula l'annullamento della decisione della DGD, sostenendo che l'auto­rità inferiore non ha tenuto conto del fatto che la documentazione neces­saria per lo sdoganamento è stata controllata dal funzionario doganale, che non è stato considerato il suo diritto oggettivo quale importatrice a introdurre la merce sul territorio svizzero, che non sono state ritenute la responsabilità marginale del collaboratore dello spedizioniere, del difficile momento di congiuntura e della sua buona fede. G. Con atto di risposta del 26 agosto 2009 la DGD ha chiesto di respingere il gravame con onere di spese. Richiamando le disposizioni legali applica­bili e il modo di procedere degli importatori in tale contesto, osserva come la ricorrente non abbia sanato la situazione nei termini previsti dalla legge e proprio per tale motivo, conferma la propria decisione di riscossione po­sticipata. H. Facendo riferimento alla decisione del Tribunale amministrativo federale A-6595/2009 del 4 aprile 2010, tramite ordinanza 27 luglio 2010 lo scri­vente Tribunale ha invitato la DGD a comunicare in che misura la A._______ avesse utilizzato il contingente doganale parziale per i prodotti carnei n. 301 "insaccati" (salame, coppa, mortadella, ecc.) - UE, acquistato all'asta per l'anno 2008. Con missiva 18 agosto 2010, l'autorità inferiore ha risposto che per l'anno 2008 la ditta ricorrente aveva potuto beneficia­re di una quota parte di contingente pari a 30'000 kg per i prodotti carnei n. 301 "insaccati" - UE. Al 31 dicembre 2008 essa aveva utilizzato 29'999.9 kg della quota parte di contingente attribuita per un saldo attivo di 0.1 kg. La ricorrente non ha presentato osservazione alcuna al riguardo. I. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire nel merito della vertenza che qui ci occupa in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Leg­ge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinanzi alla scrivente autorità giudicante è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pub­blico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali. Comportando il medesimo un onere pecu­niario, dato è quindi l'interesse a ricorrere. Da qui la legittimazione della ricorrente (cfr. art. 48 cpv. 1 PA). Stante quanto precede, il ricorso è rice­vibile in ordine e deve quindi essere esaminato nel merito. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi adotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci­sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima inquisitoria e dell'applica­zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. Secondo il principio di arti­colazione delle censure ("Rügeprinzip"), l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedur­si facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. decisione del Tribunale amministrativo fe­derale A-7933/2008 dell'8 febbraio 2010; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwal­tungsgericht, Basilea 2008, pagg. 21-22, n. m. 1.55). 3. Poiché il caso concreto concerne un'importazione avvenuta il 19 febbraio 2008, l'esame del merito della presente fattispecie è sottoposto alla Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) entrata in vigore il 1° maggio 2007 (cfr. art. 132 cpv. 1 LD a contrario). 3.1. Giusta l'art. 7 LD le merci introdotte nel territorio doganale o asporta­te da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD e la Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10). La base dell'imposizione doganale è la dichia­razione doganale (cfr. art. 18 cpv. 1 LD). Essa ricopre un ruolo centrale nel sistema doganale svizzero (cfr. Barbara Schmid, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher, Zollgesetz [ZG], Berna 2009 ad art. 18 N. 1). Conformemente al principio dell'autodichiarazione (cfr. art. 26 LD), la legislazione doganale attribuisce alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale la piena responsabilità e pone esigenze severe alla loro diligenza, chiedendo di procedere a una completa e corretta dichiara­zione delle merci conformemente alle prescrizioni (cfr. decisione del Tri­bunale federale 2A.457/2000 del 7 febbraio 2001 in: Archivio di diritto fi­scale svizzero [ASA] 70 pag. 330 consid. 2c; decisione del Tribunale amministrativo fe­derale A-1736/2006 del 16 aprile 2007 consid. 3.2 e le referenze ivi citate; Schmid, op. cit. ad art. 18 N. 3). La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve difatti dichiarare per l'imposizione le mer­ci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i docu­menti di scorta entro il termine fissato dall'Amministrazione delle dogane (cfr. 25 cpv. 1 LD). Oltre alle indicazioni usuali prescritte, nella dichiarazio­ne doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve se del caso, chiedere la riduzione dei tributi doganali, la franchigia doganale, l'agevolazione doganale, la restituzione dei tributi doganali o l'imposizione provvisoria (cfr. art. 79 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 [OD, RS 631.01]). 3.2. Tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale sviz­zera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2 (cfr. art. 1 cpv. 1 LTD), i quali informano anche sul contin­gente tariffario (cfr. DTF 129 II 160 consid. 2.1). Per contingente doganale si intende una certa quantità di prodotto agricolo che può essere importa­ta a una determinata aliquota di dazio. Tale regolamentazione, introdotta a seguito dell'Accordo del 15 aprile 1994 istituente l'Organizzazione mon­diale del commercio (RS 0.632.20), permette di effettuare delle importa­zioni all'interno del contingente rispettivamente fuori contingente, sotto­mettendo queste ultime tuttavia a delle tariffe sostanzialmente più elevate aventi quale scopo volontario la dissuasione (cfr. DTF 129 II 160 con­sid. 2.1; DTF 128 II 34 consid. 2b). La Confederazione non può agire libe­ramente nella determinazione dei contingenti. Sia i quantitativi minimi che devono essere importati a titolo preferenziale, sia il livello massimo am­messo di oneri alla frontiera per l'importazione all'interno del contingente o fuori di esso sono stati determinati entro i limiti del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, cfr. Messaggio 2 GATT del 19 settembre 1994, FF 1994 IV 1005 e segg., pag. 1041). Nell'Allegato al Protocollo di Marrakech dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (RS 0.632.20) è contenuto l'elenco e le concessioni riguardanti i prodotti industriali e agricoli (per la Svizzera la cosiddetta "Lista d'obbligo LIX-Svizzera-Liechtenstein", cfr. Messaggio 2 GATT, FF 1994 IV 1011 segg., pag. 1066; Messaggio del 26 giugno 1996 concernente la riforma della politica agricola: seconda tappa [Politica agricola 2002], FF 1996 IV 116: Allegato 2 alla LTD e Allegato 4 all'Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli [OIAgr, RS 916.01]; cfr. DTF 128 II 34 consid. 2b; decisioni del Tribunale amministrativo fede­rale A-6595/2009 del 6 aprile 2010 consid. 2.2.1, A-1697/2006 del 23 gennaio 2009 consid. 2.2, A-1737/2006 del 22 agosto 2007 con­sid. 3.2). Nell'Allegato 4 all'OAgr, versione determinante del 27 giugno 2007 (RU 2007 3418) è stato stabilito che il contingente nr. 6.3 "Insaccati, compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto" ammontava a 3148 tonnellate (t). 3.3. La ripartizione dei contingenti doganali non è regolata dal diritto inter­nazionale bensì dalla legislazione interna (cfr. decisione del Tribunale fe­derale 2C.82/2007 del 3 luglio 2007 consid. 2.5). La ripartizione dei con­tingenti doganali per l'importazione di carne è prevista all'art. 48 della Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr, RS 910.1) in combinato con l'art. 14 e segg. dell'Ordinanza del 26 novembre 2003 con­cernente il mercato del bestiame da macello (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM, RS 916.341). Al di fuori della quantità di contingente attri­buita o acquistata all'asta è applicabile il dazio doganale regolare giusta la tariffa generale e la tariffa d'uso di cui agli artt. 3 e 4 della Legge sulla tariffa delle dogane del 9 ottobre 1986 (LTD, RS 632.10), ciò che com­porta di regola un dazio più alto (cfr. Remo Arpagaus, Das schweize­rische Zollrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XII, Basilea 2007, n. 626). 3.4. La tariffa generale non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi (RU). La pubblicazione avviene mediante rimando (cfr. art. 5 della Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale del 18 giu­gno 2004 [Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl, RS 170.512]. La tariffa generale può essere consultata assieme alle sue modifiche presso la DGD oppure in internet sub www.ezv.admin.ch. Ciò vale altresì per la tariffa d'uso (cfr. art. 15 cpv. 2 e Allegati 1 e 2 LTD; nota a piè di pagina 29 LTD). Malgrado l'assenza della pubblicazione nella RU, la tariffa generale assume il rango di legge (cfr. tra le molte: decisione del Tribunale amministrativo federale A-1704/2006 del 25 ottobre 2007 consid. 2.1.2 con ulteriori rinvii). Il Tribunale amministrativo federale è di conseguenza vincolato dalla predetta tariffa (cfr. art. 190 della Costituzio­ne federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]; cfr. al riguardo decisione del Tribunale amministrativo federale A-2206/2007 del 24 novembre 2008 consid. 2.2). Giusta la tariffa generale applicabile alla fattispecie, il salame crudo stagionato e la mortadella di Y._______ (contingente doganale n. 301) introdotti all'interno del contin­gente (n. 6.3), secondo il numero di tariffa doganale 1601.0011, devono essere sdoganati ad una tariffa di fr. 110.-- invece che secondo l'aliquota di dazio normale di fr. 893.-- per 100 kg di peso lordo. 3.5. 3.5.1. La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali concer­nenti regole d'origine da cui può essere dedotto un trattamento preferen­ziale di determinate merci al momento del loro passaggio alla dogana (cfr. al riguardo le decisioni del Tribunale amministrativo federale A-344/2008 del 30 marzo 2010 consid. 3; A-4923/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.1; A-1482/2007 del 2 aprile 2008 consid. 4.5; A-1715/2006 del 9 novembre 2007 consid. 2.2; A-1883/2007 del 4 settembre 2007 consid. 3.2; Arpagaus, op. cit., n. 561; Marco Villa, La réglementation de l'origi­ne des marchandises, Étude de droit suisse et de droit communautaire, Losanna 1998, pag. 117 segg.). Per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità economica europea (CEE), essi beneficiano di un tratta­mento preferenziale all'importazione in base all'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione svizzera e la CEE (Accordo; RS 0.632.401). Tale Accordo ha, tra l'altro, quale scopo quello di eliminare gli ostacoli agli scambi tra le due Parti contraenti (cfr. art. 1 lett. c del predetto Accordo) e quindi di non introdurre alcun nuovo dazio doganale all'importazione dei rispettivi prodotti originari (cfr. artt. 2 e 3 del predetto Accordo). Giusta l'art. 11, il Protocollo n. 3 del 28 aprile 2004 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (con all. e dichiarazioni comuni; Protocollo n. 3, RS 0.632.401.3) determi­na le regole di origine. A norma del citato Accordo, il trattamento preferen­ziale è concesso dietro presentazione di un certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 o di una dichiarazione di origine su fattura. Un tale certificato viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esporta­tore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato giusta gli artt. 16 e 17 del Protocollo n. 3 (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1715/2006 del 9 novembre 2007 consid. 2.2.3 e A-1694/2006 del 7 feb­braio 2007 consid. 2.2). In presenza di un CCM o di una dichiarazione di origine su fattura, le autorità doganali dello Stato di importazione devono riconoscere le merci importate quali prodotti originari (cfr. decisione del Tribunale federale 2A.461/2003 del 20 gennaio 2004 consid. 2.2; DTF 114 Ib 168 consid. 1c). Per contro, non è possibile applicare il trattamento preferenziale e le merci devono quindi essere sdoganate ad una tariffa normale nel caso in cui al momento dell'imposizione doganale dovessero far difetto le prove di origine previste dalla legge (cfr. decisione del Tribu­nale amministrativo federale A-6595/2009 del 6 aprile 2010 consid. 2.4.1 con riferimenti ivi citati). Non spetta quindi allo scrivente Tribunale mettere in discussione le disposizioni, peraltro vincolanti (cfr. consid. 3.4.1 che precede), previste dagli accordi internazionali (cfr. DTF 125 III 209 con­sid. 5; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1756/2006 del 9 luglio 2009 consid. 3.3). 3.5.2. Nell'Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE dell'8 marzo 2002 (Ordinanza sul libero scambio, RU 2002 1158), le merci che fruiscono del trattamento preferenziale sono elencate nell'Allegato 1. Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamen­to preferenziale è limitato sono invece indicate nell'Allegato 2 (cfr. artt. 2 cpv. 1 e 3 della predetta Ordinanza). Per gli insaccati la cui voce di tariffa è 1601.0011 è stato fissato un contingente di 3'715 t nette con un'aliquota di dazio preferenziale esente (cfr. Modifica del 27 giugno 2007 dell'Ordi­nanza sul libero scambio, RU 2007 3417). A tenore dell'art. 4 cpv. 2 del­l'Ordinanza sul libero scambio nella sua versione determinante del 27 giu­gno 2007, le quote del contingente doganale n. 301 sono attribuite se una quota del contingente è stata previamente attribuita in virtù dell'OIAgr e delle regolamentazioni di mercato ai sensi della legislazione in materia di agricoltura. Secondo l'Allegato 4 cifra 3 OIAgr, il contingente doganale n. 6.3 (Insaccati) pari a 3'148 t è compreso nel contingente doganale do­ganale preferenziale n. 301 di 3'715 t (cfr. modifica della OIAgr del 27 giugno 2007, RU 2007 3418). 4. Nella fattispecie è incontestato che la ricorrente abbia beneficiato per l'anno 2008 di un contingente di 30'000 kg per l'importazione di prodotti carnei n. 301. È altresì incontestato che durante il 2008 essa abbia importato 29'999.9 kg di insaccati all'aliquota preferenziale. Oggetto del litigio nella fattispecie è determinare se ai 580.90 kg lordi di salame crudo stagionato e di mortadella di Y._______ importati dalla ricorrente debba essere applicata la voce di tariffa 1601.0011 all'aliquota di fr. 110.-- per 100 kg di peso lordo. Tesi avversata dalla DGD, la quale sostiene che il predetto quantitativo di merce debba essere importato all'aliquota di dazio fuori contingente applicando la voce di tariffa 1601.0019 di fr. 893.-- per 100 kg di peso lordo. 4.1. Anzitutto occorre precisare che nel 2008 la ricorrente ha potuto bene­ficiare di una quota parte di contingente pari a 30'000 kg per i prodotti carnei n. 301 "insaccati" - UE, acquistati all'asta e che al 31 dicembre 2008 essa aveva utilizzato 29'999.9 kg della quota parte di contingente attribuitale per un conseguente saldo attivo di 0.10 kg. Nella misura in cui la ricorrente pretende un'importazione superiore a tale quantità rimanente - nella fattispecie di 580.80 kg lordi (580.90 kg meno 0.10 kg) - il presen­te ricorso è a priori infondato. Un'importazione all'aliquota di dazio del contingente può difatti avvenire unicamente nel contesto di un contingen­te doganale non esaurito (cfr. consid. 3.2 che precede). L'esigua entità di contingente disponibile, pari a 100 grammi (g), che incide in misura molto ridotta sui tributi da riscuotere, non giustifica l'esame dell'applicazione dell'aliquota di contingente di fr. 110.--/100 kg. È quindi a giusta ragione che la DGD ha richiesto ulteriormente per l'importazione nella misura di 580.90 kg di salame crudo stagionato e di mortadella di Y._______ la riscossione posticipata della differenza dei tributi tra l'aliquota di dazio fuori contingente e l'aliquota di dazio del contingente. Pur prendendo atto del succitato irrisorio quantitativo di 100 g, la ricorrente risulta interamente soccombente. 5. Per quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regola­mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 1'500.-- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo spese da lei versato il 15 lu­glio 2009. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lei già corrisposto.

3. Non vengono assegnate ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario),

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Markus Metz Frida Andreotti Rimedi giuridici: Contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (cfr. art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (cfr. art. 42 LTF). Data di spedizione: