opencaselaw.ch

A-3120/2009

A-3120/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-27 · Italiano CH

Dogane

Sachverhalt

A. In data 26 ottobre 2007 la ditta Y.______ SA, per conto della X._______ SA, ha dichiarato presso l'Ufficio doganale di Chiasso Ferrovia, nella procedura modello 90 con aliquota preferenziale (dietro presentazione del certificato di origine Form A), merce in provenienza dalla Cina, segnatamente televisori a colori con DVD incorporato, ottenendo un'esenzione da tributi doganali. B. In data 16 novembre 2007, la Direzione generale delle dogane (in seguito DGD) ha chiesto alla competente autorità doganale cinese di verificare posticipatamente l'autenticità e l'esattezza del certificato di origine Form A. C. Con scritto del 15 aprile 2008 l'autorità cinese, ha confermato che il certificato è stato da essa rilasciato. Tuttavia essa, comunicando che l'esportatore non aveva fornito la documentazione sufficiente nel corso del controllo a posteriori, ha proposto di ritirare il certificato in questione. D. Con scritto del 23 ottobre 2008 la Direzione di circondario delle dogane di Lugano (DCD) ha comunicato alla X._______ SA che, non potendo considerare valido il certificato, la merce non poteva essere considerata originaria della Cina. Col medesimo scritto la DCD ha informato la X._______ SA di dover procedere nei suoi confronti con un'esazione posticipata di tributi doganali per un importo totale di fr. 2'884.85, suddiviso in fr. 2681.10 quale dazio doganale e in fr. 203.75 quali imposta sull'importazione. E. Con scritto del 4 novembre 2008, la X._______ SA ha chiesto la sospensione della pratica nonché una copia del protocollo delle dogane cinesi. F. Il 16 dicembre 2008 la DCD ha emanato la decisione di esazione posticipata. G. Con scritto del 23 gennaio 2009 la X._______ SA ha interposto ricorso contro la decisione di esazione posticipata della DCD per un importo di fr. 2'884.85. Con decisione del 6 aprile 2009, la DGD ha statuito sul ricorso respingendolo. H. Con atto del 14 maggio 2009, la X._______ SA (in seguito ricorrente) ha impugnato detta decisione davanti al Tribunale amministrativo federale chiedendone l'annullamento e protestando indennità di spese ripetibili. Con risposta del 11 agosto 2009 la DGD, prendendo posizione in merito alle censure sollevate dalla ricorrente, ha proposto allo scrivente tribunale di respingere il ricorso inoltrato.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

E. 1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).

E. 1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali. Dato è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.

E. 1.4 Concernendo il caso in esame un'importazione avvenuta il 26 ottobre 2007 ovvero sia dopo l'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), torna d'applicazione il nuovo diritto.

E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi adotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. Nella fattispecie in esame la ricorrente postula l'annullamento della decisione della DGD, sostenendo che la stessa sia incostituzionale perché resa in violazione del diritto di essere sentita (art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]) e del principio della buona fede (art. 9 Cost.).

E. 3.1 Giusta l'art. 7 LD le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD e la Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10).

E. 3.2 La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali concernenti regole d'origine da cui può essere dedotto un trattamento preferenziale di determinate merci al momento del loro passaggio alla dogana (cfr. al riguardo le decisioni del Tribunale amministrativo federale A-344/2008 del 30 marzo 2010, consid. 3; A-4923/2007 del 28 luglio 2008, consid. 3.1; A-1482/2007 del 2 aprile 2008, consid. 4.5; A-1715/2006 del 9 novembre 2007, consid. 2.2; A-1883/2007 del 4 settembre 2007, consid. 3.2; Remo Arpagaus, Das schweizerische Zollrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, Basilea 2007, no. 561; Marco Villa, La réglementation de l'origine des marchandises, Étude de droit suisse et de droit communautaire, Losanna 1998, pag. 117 segg.). Giusta la Legge federale del 9 ottobre 1981 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in via di sviluppo (Legge sulle preferenze tariffali; RS 632.91), nonché l'Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali; RS 632.911), i prodotti originari di detti Paesi, tra cui la Cina, beneficiano di un trattamento preferenziale all'importazione in base alle disposizioni dell'Ordinanza del 17 aprile 1996 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (OROPT; RS 946.39). Ciò avviene dietro presentazione di un certificato di origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario (artt. 20 e 23 OROPT). L'art. 1 cpv. 1 let. d OROPT indica che i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa. Il controllo a posteriori di prove dell'origine avviene per campionatura; è effettuato inoltre ogni qual volta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza dei dati concernenti l'origine dei prodotti in questione (art. 38 cpv. 1 OROPT). Le autorità doganali svizzere comunicano all'organo governativo competente del Paese beneficiario oppure alle autorità doganali del Paese di transito tutte le circostanze che inducono a supporre l'inesattezza dei dati figuranti nella prova dell'origine in questione (art. 38 cpv. 4 OROPT). La risposta dell'organo governativo competente deve permettere di decidere se la prova dell'origine la cui regolarità è stata messa in dubbio concerne i prodotti effettivamente esportati e se questi possono beneficiare delle preferenze tariffali (art. 38 cpv. 5 OROPT).

E. 4 Nel suo gravame, la ricorrente ha fatto valere eccezioni di natura formale, segnatamente la violazione del diritto di essere sentito nel quadro della procedura di verifica e controllo delle prove dell'origine.

E. 4.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cost. e, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse garanzie costituzionali di procedura (Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202 segg.; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 207 segg.; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 360 segg.; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.), in particolare il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, DTF 126 I 7 consid. 2b; DTAF 2008/14 consid. 6.2.1; DTAF 2009/36 consid. 7.1), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia presa nei suoi confronti, di produrre delle prove rilevanti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'amministrazione dei mezzi di prova essenziali o almeno di poter esprimersi sul loro risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1.1 La giurisprudenza ha indicato che l'esportatore è obbligato, al momento dell'ottenimento del certificato di origine, di essere in possesso di tutti i giustificativi supportanti l'origine della merce e atti a giustificare il rilascio del certifcato di origine Form A (art. 23 OROPT; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 5.1 in fine). Nella misura in cui la prova di origine non potesse essere portata nel quadro delle delucidazioni è possibile che l'importatore ne supporti le conseguenze (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 5.1 in fine). Inoltre, nel quadro delle procedure di assistenza giusta l'OROPT, il tribunale federale ha avuto modo di indicare che i risultati di controllo effettuati a posteriori dallo Stato di esportazione rispettivamente la decisione inerente l'origine delle merci, vincolino le autorità dello Stato di importazione, le quali non possono sostituirsi nell'apprezzamento della fattispecie (DTF 114 Ib 168 consid. 1c, DTF 111 Ib 323 consid. 3; decisione del Tribunale federale 2C_355/2007 del 19 novembre 2007 consid. 2.2). In questo contesto queste ultime non devono esse stesse esaminare i documenti giustificativi comprovanti l'origine (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.5).

E. 4.1.2 La giurisprudenza ha già avuto modo di indicare che per la salvaguardia del diritto di essere sentito, giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost., le autorità svizzere devono far capo una seconda volta all'assistenza dello Stato d'esportazione se le circostanze lo esigono. Questa seconda richiesta di informazioni può essere presentata, allorquando sussistono dubbi circa i risultati del controllo a posteriori, a patto che sussistano nuovi mezzi di prova che permettano di pensare che le prime informazioni trasmesse sono incomplete o inesatte (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.4). Tale domanda é inoltre giustificata unicamente se esistano delle ragioni per pensare che le autorità doganali dello Stato di esportazione potrebbero riconsiderare la loro decisione (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4923/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.5; A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.4). A seconda delle circostanze, le autorità svizzere non potranno dunque evitare di domandare l'assistenza ufficiale dello Stato di esportazione, al fine di poter salvaguardare le garanzie procedurali che il diritto pubblico federale accorda all'importatore (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 4).

E. 4.2 La ricorrente lamenta che il solo riferimento alla comunicazione del 15 aprile 2008 dell'autorità doganale cinese non costituisca una motivazione sufficiente per fondare la decisione di riscossione posticipata. In questo contesto lamenta l'assenza di documentazione che attesti l'attività istruttoria dell'autorità cinese, che le avrebbe permesso, a suo dire, di potersi pronunciare sulla correttezza della comunicazione di dette autorità.

E. 4.2.1 Alla luce della giurisprudenza sopra menzionata spettava all'esportatore cinese comprovare il carattere originario della merce nel quadro della procedura di verifica da parte delle autorità cinesi. In questo contesto il fatto che la ricorrente non abbia partecipato al controllo effettuato, segnatamente non aver preso conoscenza dell'istruttoria compiuta da tali autorità non caratterizza la violazione del principio costituzionale di essere sentito non essendo suo compito comprovare il carattere originario della merce importata. In concreto le autorità cinesi, con comunicazione estremamente chiara del 15 aprile 2008, hanno indicato che l'esportatore non ha fornito la documentazione atta a comprovare l'origine delle merci, e suggerito di ritirare il certificato d'origine: "The applicant of the certificate failed to provide sufficient material in the course of our investigation. We suggest that the above-mentined certificate in question should be withdrawn". Essa non dà adito ad interpretazioni e, come sopra menzionato, vincola le autorità svizzere. Alla luce di tale scritto il presente tribunale constata che è dunque venuto meno l'obbligo dell'esportatore di disporre al momento della concessione del certificato d'origine Form A degli atti comprovanti tale origine, e sottolinea che a giusta ragione le autorità svizzere hanno dunque provveduto alla decisione di esazione posticipata nei confronti della ricorrente.

E. 4.2.2 Abbondazialmente si osserva che dagli atti di causa non si evincono i presupposti che imponevano all'autorità svizzera di procedere ad una seconda richiesta di informazioni; infatti la comunicazione dell'autorità cinese era chiara e la ricorrente non ha presentato nuovi documenti o mezzi di prova atti a comprovare un eventuale errore da parte delle autorità doganali cinesi.

E. 5 Tenuto conto delle censure sollevate occorre ora soffermarsi sull'asserita violazione del principio della buona fede da parte della DCD.

E. 5.1 Ancorato all'art. 9 Cost. e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid. 4). Il principio della buona fede contraddistingue pure i rapporti tra le autorità fiscali e il contribuente; il diritto fiscale è tuttavia dominato dal principio della legalità, di modo che il principio della buona fede risulta avere in questo ambito un'influenza più limitata, soprattutto nei casi vi entri in collisione (art. 5 Cost.; cfr. inoltre sempre DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 118 Ib 312 consid. 3b; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2. ed., Losanna 1998, pag. 132; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo 2002, pag. 28). Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (fra le tante DTF 131 II 627 consid. 6.1 e le referenze ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3; Beatrice Weber-Dürler, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza).

E. 5.2 Nel caso in esame, la ricorrente adduce la propria buona fede sostenendo di essersi fidata circa la fedefacenza dei documenti doganali verificati dalle autorità cinesi al momento dell'esportazione e di conseguenza era in diritto di ritenere che l'importazione fosse soggetta a dazio privilegiato.

E. 5.3 Sennonché, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, le allegazioni della qui ricorrente non possono trovare conferma. Infatti dagli atti di causa non si evince alcuna promessa o rassicurazione operata da parte dell'autorità svizzera sulla quale la ricorrente potesse fare affidamento. A questo proposito si ricorda inoltre come i documenti relativi alle merci importate, segnatamente il certificato di origine, cui essa fa riferimento, siano stati redatti dall'autorità cinese. Ne discende che la censura proposta dalla ricorrente circa la violazione del principio della buona fede da parte delle autorità svizzere non può essere condivisa dal presente tribunale.

E. 6.1.1 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LD le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la medesima LD e la LTD. Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all'ufficio doganale più vicino (art. 21 cpv. 1 LD). La persona per conto della quale la merce è importata, è debitore doganale e deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'Amministrazione delle dogane lo esige, garantirlo (art. 70 cpv. 1 e 2 let. LD). Giusta i combinati disposti degli articoli 117, 119 cpv. 1 e 128 cpv. 1 LD, chiunque mette in pericolo il tributo doganale dichiarando inesattamente la merce commette un'infrazione doganale, la quale è perseguita e giudicata secondo la LD e la Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

E. 6.1.2 Giusta l'art. 12 cpv. 1 DPA, quando, a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, la contribuzione non reclamata, così come gli interessi, vanno pagati successivamente, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona (decisione del Tribunale federale 2C_355/2007 del 19 novembre 2007). L'art. 12 al. 2 DPA precisa che obbligato al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa (decisione del Tribunale federale 2C_355/2007 del 19 novembre 2007).

E. 6.2 Nella fattispecie la ricorrente, in data 26 ottobre 2007 ha importato televisori a colori con DVD in provenienza dalla Cina, sdoganandoli all'aliquota preferenziale nell'ambito del Sistema generale delle preferenze a favore dei Paesi in sviluppo. Nel quadro di un controllo a posteriori circa l'autenticità e l'esattezza del certificato d'origine, l'autorità cinese ha comunicato che l'esportatore non aveva fornito la documentazione sufficiente nel corso della ricerca, proponendo di ritirare il certificato in questione. Da quanto sopra menzionato come pure dagli atti di causa si evince che la ricorrente in qualità di importatore rientra nella cerchia delle persone soggette all'obbligo di presentare la merce in dogana, ed è considerata pure quale debitore dei tributi doganali. Alla luce delle risultanze istruttorie segnatamente alla correttezza del ritiro del certificato di origine la qui ricorrente beneficiando dell'aliquota preferenziale per merci in provenienza dalla Cina ha commesso un'infrazione doganale e ha beneficiato di un indebito profitto. A giusta ragione la DCD ha dunque emanato la decisione di esazione posticipata per l'importo di fr. 2'884.85.

E. 7 Riassumendo, in base alla dottrina e alla giurisprudenza citate, la decisione di esazione posticipata in merito alla merce fornita alla ricorrente dall'esportatore risulta corretta. In mancanza della possibilità per l'autorità cinese di decidere sull'origine effettiva dei prodotti, non avendo l'esportatore fornito le informazioni necessarie, le merci in oggetto hanno a torto beneficiato di uno sdoganamento preferenziale. Di qui l'infrazione alla legislazione amministrativa federale di cui agli articoli 117 e 119 cpv. 1 LD. Facendo la ricorrente chiaramente parte della cerchia delle persone assoggettate giusta i combinati disposti degli articoli 21 cpv. 1 e 70 cpv. 1 e 2 let. LD, dev'essere necessariamente concluso che essa ha fruito di un vantaggio illecito ed è pertanto tenuta, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, quand'anche non le si possa rimproverare nessuna colpa, al pagamento dei dazi che ne derivano (decisione del Tribunale amministrativo federale A-344/2008 del 30 marzo 2010, consid. 6 e seguente). lnoltre le censure sollevate dalla ricorrente si sono tutte rilevate inconsistenti. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

E. 8 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 750.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato pari a fr. 750.-.

E. 9 Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 750.-.
  3. Non vengono assegnate ripetibili.
  4. Comunicazione a: ricorrente (atto giudiziario) autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Michael Beusch Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-3120/2009 {T 0/2} Sentenza del 27 aprile 2010 Composizione Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Markus Metz, Pascal Mollard, cancelliere Manuel Borla Parti X._______ SA, ... patrocinata ..., ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Sdoganamento preferenziale, certificati d'origine delle merci, esazione posticipata dei contributi. Fatti: A. In data 26 ottobre 2007 la ditta Y.______ SA, per conto della X._______ SA, ha dichiarato presso l'Ufficio doganale di Chiasso Ferrovia, nella procedura modello 90 con aliquota preferenziale (dietro presentazione del certificato di origine Form A), merce in provenienza dalla Cina, segnatamente televisori a colori con DVD incorporato, ottenendo un'esenzione da tributi doganali. B. In data 16 novembre 2007, la Direzione generale delle dogane (in seguito DGD) ha chiesto alla competente autorità doganale cinese di verificare posticipatamente l'autenticità e l'esattezza del certificato di origine Form A. C. Con scritto del 15 aprile 2008 l'autorità cinese, ha confermato che il certificato è stato da essa rilasciato. Tuttavia essa, comunicando che l'esportatore non aveva fornito la documentazione sufficiente nel corso del controllo a posteriori, ha proposto di ritirare il certificato in questione. D. Con scritto del 23 ottobre 2008 la Direzione di circondario delle dogane di Lugano (DCD) ha comunicato alla X._______ SA che, non potendo considerare valido il certificato, la merce non poteva essere considerata originaria della Cina. Col medesimo scritto la DCD ha informato la X._______ SA di dover procedere nei suoi confronti con un'esazione posticipata di tributi doganali per un importo totale di fr. 2'884.85, suddiviso in fr. 2681.10 quale dazio doganale e in fr. 203.75 quali imposta sull'importazione. E. Con scritto del 4 novembre 2008, la X._______ SA ha chiesto la sospensione della pratica nonché una copia del protocollo delle dogane cinesi. F. Il 16 dicembre 2008 la DCD ha emanato la decisione di esazione posticipata. G. Con scritto del 23 gennaio 2009 la X._______ SA ha interposto ricorso contro la decisione di esazione posticipata della DCD per un importo di fr. 2'884.85. Con decisione del 6 aprile 2009, la DGD ha statuito sul ricorso respingendolo. H. Con atto del 14 maggio 2009, la X._______ SA (in seguito ricorrente) ha impugnato detta decisione davanti al Tribunale amministrativo federale chiedendone l'annullamento e protestando indennità di spese ripetibili. Con risposta del 11 agosto 2009 la DGD, prendendo posizione in merito alle censure sollevate dalla ricorrente, ha proposto allo scrivente tribunale di respingere il ricorso inoltrato. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). 1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). 1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali. Dato è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito. 1.4 Concernendo il caso in esame un'importazione avvenuta il 26 ottobre 2007 ovvero sia dopo l'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), torna d'applicazione il nuovo diritto. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi adotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. Nella fattispecie in esame la ricorrente postula l'annullamento della decisione della DGD, sostenendo che la stessa sia incostituzionale perché resa in violazione del diritto di essere sentita (art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]) e del principio della buona fede (art. 9 Cost.). 3. 3.1 Giusta l'art. 7 LD le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD e la Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10). 3.2 La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali concernenti regole d'origine da cui può essere dedotto un trattamento preferenziale di determinate merci al momento del loro passaggio alla dogana (cfr. al riguardo le decisioni del Tribunale amministrativo federale A-344/2008 del 30 marzo 2010, consid. 3; A-4923/2007 del 28 luglio 2008, consid. 3.1; A-1482/2007 del 2 aprile 2008, consid. 4.5; A-1715/2006 del 9 novembre 2007, consid. 2.2; A-1883/2007 del 4 settembre 2007, consid. 3.2; Remo Arpagaus, Das schweizerische Zollrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, Basilea 2007, no. 561; Marco Villa, La réglementation de l'origine des marchandises, Étude de droit suisse et de droit communautaire, Losanna 1998, pag. 117 segg.). Giusta la Legge federale del 9 ottobre 1981 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in via di sviluppo (Legge sulle preferenze tariffali; RS 632.91), nonché l'Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali; RS 632.911), i prodotti originari di detti Paesi, tra cui la Cina, beneficiano di un trattamento preferenziale all'importazione in base alle disposizioni dell'Ordinanza del 17 aprile 1996 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (OROPT; RS 946.39). Ciò avviene dietro presentazione di un certificato di origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario (artt. 20 e 23 OROPT). L'art. 1 cpv. 1 let. d OROPT indica che i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa. Il controllo a posteriori di prove dell'origine avviene per campionatura; è effettuato inoltre ogni qual volta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza dei dati concernenti l'origine dei prodotti in questione (art. 38 cpv. 1 OROPT). Le autorità doganali svizzere comunicano all'organo governativo competente del Paese beneficiario oppure alle autorità doganali del Paese di transito tutte le circostanze che inducono a supporre l'inesattezza dei dati figuranti nella prova dell'origine in questione (art. 38 cpv. 4 OROPT). La risposta dell'organo governativo competente deve permettere di decidere se la prova dell'origine la cui regolarità è stata messa in dubbio concerne i prodotti effettivamente esportati e se questi possono beneficiare delle preferenze tariffali (art. 38 cpv. 5 OROPT). 4. Nel suo gravame, la ricorrente ha fatto valere eccezioni di natura formale, segnatamente la violazione del diritto di essere sentito nel quadro della procedura di verifica e controllo delle prove dell'origine. 4.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cost. e, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse garanzie costituzionali di procedura (Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202 segg.; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 207 segg.; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 360 segg.; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.), in particolare il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, DTF 126 I 7 consid. 2b; DTAF 2008/14 consid. 6.2.1; DTAF 2009/36 consid. 7.1), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia presa nei suoi confronti, di produrre delle prove rilevanti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'amministrazione dei mezzi di prova essenziali o almeno di poter esprimersi sul loro risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). 4.1.1 La giurisprudenza ha indicato che l'esportatore è obbligato, al momento dell'ottenimento del certificato di origine, di essere in possesso di tutti i giustificativi supportanti l'origine della merce e atti a giustificare il rilascio del certifcato di origine Form A (art. 23 OROPT; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 5.1 in fine). Nella misura in cui la prova di origine non potesse essere portata nel quadro delle delucidazioni è possibile che l'importatore ne supporti le conseguenze (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 5.1 in fine). Inoltre, nel quadro delle procedure di assistenza giusta l'OROPT, il tribunale federale ha avuto modo di indicare che i risultati di controllo effettuati a posteriori dallo Stato di esportazione rispettivamente la decisione inerente l'origine delle merci, vincolino le autorità dello Stato di importazione, le quali non possono sostituirsi nell'apprezzamento della fattispecie (DTF 114 Ib 168 consid. 1c, DTF 111 Ib 323 consid. 3; decisione del Tribunale federale 2C_355/2007 del 19 novembre 2007 consid. 2.2). In questo contesto queste ultime non devono esse stesse esaminare i documenti giustificativi comprovanti l'origine (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.5). 4.1.2 La giurisprudenza ha già avuto modo di indicare che per la salvaguardia del diritto di essere sentito, giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost., le autorità svizzere devono far capo una seconda volta all'assistenza dello Stato d'esportazione se le circostanze lo esigono. Questa seconda richiesta di informazioni può essere presentata, allorquando sussistono dubbi circa i risultati del controllo a posteriori, a patto che sussistano nuovi mezzi di prova che permettano di pensare che le prime informazioni trasmesse sono incomplete o inesatte (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.4). Tale domanda é inoltre giustificata unicamente se esistano delle ragioni per pensare che le autorità doganali dello Stato di esportazione potrebbero riconsiderare la loro decisione (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4923/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.5; A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.4). A seconda delle circostanze, le autorità svizzere non potranno dunque evitare di domandare l'assistenza ufficiale dello Stato di esportazione, al fine di poter salvaguardare le garanzie procedurali che il diritto pubblico federale accorda all'importatore (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 4). 4.2 La ricorrente lamenta che il solo riferimento alla comunicazione del 15 aprile 2008 dell'autorità doganale cinese non costituisca una motivazione sufficiente per fondare la decisione di riscossione posticipata. In questo contesto lamenta l'assenza di documentazione che attesti l'attività istruttoria dell'autorità cinese, che le avrebbe permesso, a suo dire, di potersi pronunciare sulla correttezza della comunicazione di dette autorità. 4.2.1 Alla luce della giurisprudenza sopra menzionata spettava all'esportatore cinese comprovare il carattere originario della merce nel quadro della procedura di verifica da parte delle autorità cinesi. In questo contesto il fatto che la ricorrente non abbia partecipato al controllo effettuato, segnatamente non aver preso conoscenza dell'istruttoria compiuta da tali autorità non caratterizza la violazione del principio costituzionale di essere sentito non essendo suo compito comprovare il carattere originario della merce importata. In concreto le autorità cinesi, con comunicazione estremamente chiara del 15 aprile 2008, hanno indicato che l'esportatore non ha fornito la documentazione atta a comprovare l'origine delle merci, e suggerito di ritirare il certificato d'origine: "The applicant of the certificate failed to provide sufficient material in the course of our investigation. We suggest that the above-mentined certificate in question should be withdrawn". Essa non dà adito ad interpretazioni e, come sopra menzionato, vincola le autorità svizzere. Alla luce di tale scritto il presente tribunale constata che è dunque venuto meno l'obbligo dell'esportatore di disporre al momento della concessione del certificato d'origine Form A degli atti comprovanti tale origine, e sottolinea che a giusta ragione le autorità svizzere hanno dunque provveduto alla decisione di esazione posticipata nei confronti della ricorrente. 4.2.2 Abbondazialmente si osserva che dagli atti di causa non si evincono i presupposti che imponevano all'autorità svizzera di procedere ad una seconda richiesta di informazioni; infatti la comunicazione dell'autorità cinese era chiara e la ricorrente non ha presentato nuovi documenti o mezzi di prova atti a comprovare un eventuale errore da parte delle autorità doganali cinesi. 5. Tenuto conto delle censure sollevate occorre ora soffermarsi sull'asserita violazione del principio della buona fede da parte della DCD. 5.1 Ancorato all'art. 9 Cost. e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid. 4). Il principio della buona fede contraddistingue pure i rapporti tra le autorità fiscali e il contribuente; il diritto fiscale è tuttavia dominato dal principio della legalità, di modo che il principio della buona fede risulta avere in questo ambito un'influenza più limitata, soprattutto nei casi vi entri in collisione (art. 5 Cost.; cfr. inoltre sempre DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 118 Ib 312 consid. 3b; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2. ed., Losanna 1998, pag. 132; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo 2002, pag. 28). Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (fra le tante DTF 131 II 627 consid. 6.1 e le referenze ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3; Beatrice Weber-Dürler, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza). 5.2 Nel caso in esame, la ricorrente adduce la propria buona fede sostenendo di essersi fidata circa la fedefacenza dei documenti doganali verificati dalle autorità cinesi al momento dell'esportazione e di conseguenza era in diritto di ritenere che l'importazione fosse soggetta a dazio privilegiato. 5.3 Sennonché, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, le allegazioni della qui ricorrente non possono trovare conferma. Infatti dagli atti di causa non si evince alcuna promessa o rassicurazione operata da parte dell'autorità svizzera sulla quale la ricorrente potesse fare affidamento. A questo proposito si ricorda inoltre come i documenti relativi alle merci importate, segnatamente il certificato di origine, cui essa fa riferimento, siano stati redatti dall'autorità cinese. Ne discende che la censura proposta dalla ricorrente circa la violazione del principio della buona fede da parte delle autorità svizzere non può essere condivisa dal presente tribunale. 6. 6.1 6.1.1 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LD le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la medesima LD e la LTD. Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all'ufficio doganale più vicino (art. 21 cpv. 1 LD). La persona per conto della quale la merce è importata, è debitore doganale e deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'Amministrazione delle dogane lo esige, garantirlo (art. 70 cpv. 1 e 2 let. LD). Giusta i combinati disposti degli articoli 117, 119 cpv. 1 e 128 cpv. 1 LD, chiunque mette in pericolo il tributo doganale dichiarando inesattamente la merce commette un'infrazione doganale, la quale è perseguita e giudicata secondo la LD e la Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). 6.1.2 Giusta l'art. 12 cpv. 1 DPA, quando, a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, la contribuzione non reclamata, così come gli interessi, vanno pagati successivamente, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona (decisione del Tribunale federale 2C_355/2007 del 19 novembre 2007). L'art. 12 al. 2 DPA precisa che obbligato al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa (decisione del Tribunale federale 2C_355/2007 del 19 novembre 2007). 6.2 Nella fattispecie la ricorrente, in data 26 ottobre 2007 ha importato televisori a colori con DVD in provenienza dalla Cina, sdoganandoli all'aliquota preferenziale nell'ambito del Sistema generale delle preferenze a favore dei Paesi in sviluppo. Nel quadro di un controllo a posteriori circa l'autenticità e l'esattezza del certificato d'origine, l'autorità cinese ha comunicato che l'esportatore non aveva fornito la documentazione sufficiente nel corso della ricerca, proponendo di ritirare il certificato in questione. Da quanto sopra menzionato come pure dagli atti di causa si evince che la ricorrente in qualità di importatore rientra nella cerchia delle persone soggette all'obbligo di presentare la merce in dogana, ed è considerata pure quale debitore dei tributi doganali. Alla luce delle risultanze istruttorie segnatamente alla correttezza del ritiro del certificato di origine la qui ricorrente beneficiando dell'aliquota preferenziale per merci in provenienza dalla Cina ha commesso un'infrazione doganale e ha beneficiato di un indebito profitto. A giusta ragione la DCD ha dunque emanato la decisione di esazione posticipata per l'importo di fr. 2'884.85. 7. Riassumendo, in base alla dottrina e alla giurisprudenza citate, la decisione di esazione posticipata in merito alla merce fornita alla ricorrente dall'esportatore risulta corretta. In mancanza della possibilità per l'autorità cinese di decidere sull'origine effettiva dei prodotti, non avendo l'esportatore fornito le informazioni necessarie, le merci in oggetto hanno a torto beneficiato di uno sdoganamento preferenziale. Di qui l'infrazione alla legislazione amministrativa federale di cui agli articoli 117 e 119 cpv. 1 LD. Facendo la ricorrente chiaramente parte della cerchia delle persone assoggettate giusta i combinati disposti degli articoli 21 cpv. 1 e 70 cpv. 1 e 2 let. LD, dev'essere necessariamente concluso che essa ha fruito di un vantaggio illecito ed è pertanto tenuta, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, quand'anche non le si possa rimproverare nessuna colpa, al pagamento dei dazi che ne derivano (decisione del Tribunale amministrativo federale A-344/2008 del 30 marzo 2010, consid. 6 e seguente). lnoltre le censure sollevate dalla ricorrente si sono tutte rilevate inconsistenti. Il ricorso deve pertanto essere respinto. 8. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 750.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato pari a fr. 750.-. 9. Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 750.-. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: ricorrente (atto giudiziario) autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Michael Beusch Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: